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Il Diritto di Libertà Religiosa: Profilo Associativo - Prof. Ferrari, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Il concetto di diritto associativo in relazione alla libertà religiosa, con un focus sulla legislazione italiana. Su come lo stato italiano definisce e riconosce attività religiose, distingue attività religiose da quelle secolari e il ruolo della chiesa cattolica nella tradizione italiana. Il documento illustra la differenza pratica tra attività religiose e secolari, e le implicazioni per le associazioni religiose e confessioni religiose.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 15/06/2020

camilla.premoli
camilla.premoli 🇮🇹

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LEZ. 10
DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA: il profilo associativo.
Adorare insieme è una dimensione fondamentale. La dimensione associativa è una di quelle più
legate alle identità nazionali, mentre quella individuale trova nelle fonti internazionali un
fondamento importante, quando si parla del diritto associativo viene lasciato ai singoli stati
nazionali.
Art 17 UE specifica che la UE non si occuperà dell’organizzazione, viene lasciata agli stati
nazionali.
Lo stato si pone una prima domanda -> lo stato deve dare una finalità e la deve classificare come
religiosa, lo stato decide quando lo è.
Art 16 legge 225/1985 -> importante perché è una norma di carattere paradigmatico, dice cosa lo
stato considera religioso e cosa no.
a. Attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione
cristiana;
b. Attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficienza,
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Questa norma funge da criterio generale. Questa norma viene applicata non solo alla religione
cattolica ma anche alle altre è un pluralismo, nello stesso tempo conferma che nella tradizione
italiana il paradigma è la Chiesa cattolica in base ai rapporti che lo stato ha avuto con essa ->
emerge un principio cristiano; emerge una religione gerarchica e ancora di più la separazione tra la
sfera temporale e quella religiosa, ciò che appartiene allo stato e ciò che appartiene alle religioni
che è specializzato.
Si tratta di qualcosa di religioso quando ha attività specifiche -> gli ebrei e musulmani non hanno
questa distinzione, deriva da una tradizione e pensiero cristiano.
Questa norma ci la visione del paradigma cattolico come paradigma di religione ma anche
un’idea di religione come un qualcosa di definibile e speciale, chi è che decide cosa è religioso e
cosa no?
Lo stato riconosce quale attività è considerabile religiosa e quale no.
Perché questo articolo è importante?
Il gruppo che si riunisce viene considerato come un’associazione religiosa soltanto se quel gruppo
svolge in maniera principale e costitutiva le attività della lettera A, solo allora è associazione
religiosa. Se il gruppo non ha quelle finalità allora il diritto italiano non lo considera come
associazione religiosa. Il gruppo che ha come fine una delle finalità della lettera A potrà anche
esercitare attività della lettera B solamente se non prevalgono sulle attività della lettera A.
La vera differenza pratica tra le 2 lettere è; le attività della lettera A sono regolate da norme
regolatorie, legiferate dallo stato in maniera diversa rispetto alle attività secolari, perché nel
regolarle cerca di non invadere la sfera del religioso e l’autodeterminazione religiosa.
Le attività della lettera B sono regolate in tutto e per tutto come attività di ogni gruppo non religioso
che le metta in essere. Le attività ricadono all’interno del diritto comune perchè ricadono nella
competenza dello stato.
Un ente commerciale può esercitare un’attività di tipo A, ma non cambierà la natura dell’attività
precedente.
L’associarsi per motivi religiosi è una parte importante ed è legata al diritto dello stato e comporta il
riconoscimento del potere dello stato di definire quali siano attività religiose e quali no, dovendolo
poi dimostrare.
Quali strade concrete ha un gruppo per dimostrarsi un’associazione religiosa?
-Associazione con fine principale di religione e di culto -> art 2 e 3 della Costituzione
come presupposti generali. Il nostro diritto riconosce grazie all’art 18 che garantisce
l’esistenza di queste associazioni -> diritto comune, norma di applicazione generale che
riguarda tutti a prescindere dalle finalità religiose. Art 19 e 20 -> diritto speciale,
garantiscono specificatamente chi si associa per motivi religiosi il diritto di farlo in maniera
esplicita. È un diritto speciale perché si rivolge soltanto a coloro che pongono in essere
determinate situazioni, non alla generalità dei consociati. Art 20 è la specificazione
dell’articolo 3, c’è un’origine storica per questo articolo; legislazione sulle congregazioni
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LEZ. 10

DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA: il profilo associativo. Adorare insieme è una dimensione fondamentale. La dimensione associativa è una di quelle più legate alle identità nazionali, mentre quella individuale trova nelle fonti internazionali un fondamento importante, quando si parla del diritto associativo viene lasciato ai singoli stati nazionali. Art 17 UE specifica che la UE non si occuperà dell’organizzazione, viene lasciata agli stati nazionali. Lo stato si pone una prima domanda -> lo stato deve dare una finalità e la deve classificare come religiosa, lo stato decide quando lo è. Art 16 legge 225/1985 -> importante perché è una norma di carattere paradigmatico, dice cosa lo stato considera religioso e cosa no. a. Attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; b. Attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Questa norma funge da criterio generale. Questa norma viene applicata non solo alla religione cattolica ma anche alle altre è un pluralismo, nello stesso tempo conferma che nella tradizione italiana il paradigma è la Chiesa cattolica in base ai rapporti che lo stato ha avuto con essa -> emerge un principio cristiano; emerge una religione gerarchica e ancora di più la separazione tra la sfera temporale e quella religiosa, ciò che appartiene allo stato e ciò che appartiene alle religioni che è specializzato. Si tratta di qualcosa di religioso quando ha attività specifiche -> gli ebrei e musulmani non hanno questa distinzione, deriva da una tradizione e pensiero cristiano. Questa norma ci dà la visione del paradigma cattolico come paradigma di religione ma anche un’idea di religione come un qualcosa di definibile e speciale, chi è che decide cosa è religioso e cosa no? Lo stato riconosce quale attività è considerabile religiosa e quale no. Perché questo articolo è importante? Il gruppo che si riunisce viene considerato come un’associazione religiosa soltanto se quel gruppo svolge in maniera principale e costitutiva le attività della lettera A, solo allora è associazione religiosa. Se il gruppo non ha quelle finalità allora il diritto italiano non lo considera come associazione religiosa. Il gruppo che ha come fine una delle finalità della lettera A potrà anche esercitare attività della lettera B solamente se non prevalgono sulle attività della lettera A. La vera differenza pratica tra le 2 lettere è; le attività della lettera A sono regolate da norme regolatorie, legiferate dallo stato in maniera diversa rispetto alle attività secolari, perché nel regolarle cerca di non invadere la sfera del religioso e l’autodeterminazione religiosa. Le attività della lettera B sono regolate in tutto e per tutto come attività di ogni gruppo non religioso che le metta in essere. Le attività ricadono all’interno del diritto comune perchè ricadono nella competenza dello stato. Un ente commerciale può esercitare un’attività di tipo A, ma non cambierà la natura dell’attività precedente. L’associarsi per motivi religiosi è una parte importante ed è legata al diritto dello stato e comporta il riconoscimento del potere dello stato di definire quali siano attività religiose e quali no, dovendolo poi dimostrare. Quali strade concrete ha un gruppo per dimostrarsi un’associazione religiosa?

  • Associazione con fine principale di religione e di culto -> art 2 e 3 della Costituzione come presupposti generali. Il nostro diritto riconosce grazie all’art 18 che garantisce l’esistenza di queste associazioni -> diritto comune, norma di applicazione generale che riguarda tutti a prescindere dalle finalità religiose. Art 19 e 20 -> diritto speciale, garantiscono specificatamente chi si associa per motivi religiosi il diritto di farlo in maniera esplicita. È un diritto speciale perché si rivolge soltanto a coloro che pongono in essere determinate situazioni, non alla generalità dei consociati. Art 20 è la specificazione dell’articolo 3, c’è un’origine storica per questo articolo; legislazione sulle congregazioni

religiose -> vuole evitare che l’Italia ripeta un comportamento discriminatorio nei confronti di una religione, evitare un trattamento sfavorevole nel riconoscimento. L’art 20 non esclude il trattamento differente purché questo trattamento non sia discriminatorio, cioè si tratta di uguaglianza sostanziale o ragionevole.

  • Nel caso di confessione religiosa e non solo associazione -> questo gruppo avrà anche altri 2 articoli, il 7 e l’8, dimensione della confessionalità dando vita ad un vero ordine giuridico rispetto alla semplice associazione religiosa. Esistono 2 strade per creare una confessione religiosa; diritto comune o speciale.
  1. Diritto comune -> offre la tipologia delle associazioni riconosciute e non riconosciute, tipologia dei comitati oppure la tipologia delle associazioni riconosciute, fondazioni o società. Come si ottiene la personalità giuridica? Attraverso l’iscrizione in un registro presso le prefetture oppure il registro regionale, depositando lo statuto. Le associazioni riconosciute hanno un patrimonio, al contrario di quelle non riconosciute che hanno un fondo comune. Un gruppo religioso che voglia scegliere questa via ha queste due possibilità.
  2. Diritto speciale -> gruppo che voglia ottenere con il diritto di libertà religiosa e riconosciuto come ente di culto e una qualifica tecnica. Legge 1159 del 1929 e R.D. del 1930. Art 2 1159/1929 ->… la finalità religiosa è visto con sospetto, deve porre in essere una procedura discrezionale. Il ministero dell’interno è il punto di riferimento. ….. Sentenza -> cosa dice il consiglio di stato sull’interpretazione del TAR? La respinge, perché ritiene che non possa essere applicato il diritto comune. Il consiglio di stato ritiene che, quando vi sia una finalità religiosa la personalità giuridica si possa acquistare solo tramite il diritto speciale, ma non tramite il diritto comune. È un principio fondamentale perché la conseguenza è che nel nostro ordinamento i gruppi religiosi possano vivere solo come associazioni non riconosciute. La religione non è considerata come ogni altra finalità associativa e bisogna quindi seguire una via diversa. Il diritto comune e speciale non sono delle vere alternative, in realtà può solo seguire la via speciale, è una procedura segnata da una discrezionalità politica. Se il gruppo accetta di rimanere in uno stadio di associazione non riconosciuta può farlo, ma rimane fermo lì. Pone due problemi: costituzionalità e insufficienza della normativa italiana in materia, perché il diritto speciale italiano non è garantisca. Si deve quindi seguire un obbligo speciale molto discrezionale. La differenza di trattamento risponde al principio di uguaglianza ragionevole? Cosa succede nella realtà? I gruppi religiosi che non riescono ad accedere alla personalità giuridica hanno inventato un sotterfugio perché o sono associazioni non riconosciute oppure seguire la legge speciale ricevendo un diniego. Questi gruppi hanno scoperto una categoria di enti -> enti chiamati del terzo settore, dà la possibilità di avere dei vantaggi. Si trasformano in enti la cui finalità è quella tipica del volontariato, nascondendo la loro finalità religiosa perché è l’unica strada per avere vantaggi fiscali. Qual è il problema? Devono rispettare art 4 e 35 del terzo settore. Il gruppo religioso che, senza personalità giuridica, fa si che le sue attività non religiose risultino come uniche attività nasconde la finalità religiosa, perché questa normativa dà dei vantaggi non ai gruppi che svolgano attività di tipo religioso, ma soltanto alle attività non religiose. È una forzatura perché nella realtà è un gruppo religioso, solamente per mancanza di alternative. Crea un effetto di illegalità e il gruppo non potrà chiedere, ad esempio, un luogo di culto mettendolo al di fuori del gioco della libertà religiosa.