

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Il concetto di diritto associativo in relazione alla libertà religiosa, con un focus sulla legislazione italiana. Su come lo stato italiano definisce e riconosce attività religiose, distingue attività religiose da quelle secolari e il ruolo della chiesa cattolica nella tradizione italiana. Il documento illustra la differenza pratica tra attività religiose e secolari, e le implicazioni per le associazioni religiose e confessioni religiose.
Tipologia: Appunti
1 / 2
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA: il profilo associativo. Adorare insieme è una dimensione fondamentale. La dimensione associativa è una di quelle più legate alle identità nazionali, mentre quella individuale trova nelle fonti internazionali un fondamento importante, quando si parla del diritto associativo viene lasciato ai singoli stati nazionali. Art 17 UE specifica che la UE non si occuperà dell’organizzazione, viene lasciata agli stati nazionali. Lo stato si pone una prima domanda -> lo stato deve dare una finalità e la deve classificare come religiosa, lo stato decide quando lo è. Art 16 legge 225/1985 -> importante perché è una norma di carattere paradigmatico, dice cosa lo stato considera religioso e cosa no. a. Attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; b. Attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Questa norma funge da criterio generale. Questa norma viene applicata non solo alla religione cattolica ma anche alle altre è un pluralismo, nello stesso tempo conferma che nella tradizione italiana il paradigma è la Chiesa cattolica in base ai rapporti che lo stato ha avuto con essa -> emerge un principio cristiano; emerge una religione gerarchica e ancora di più la separazione tra la sfera temporale e quella religiosa, ciò che appartiene allo stato e ciò che appartiene alle religioni che è specializzato. Si tratta di qualcosa di religioso quando ha attività specifiche -> gli ebrei e musulmani non hanno questa distinzione, deriva da una tradizione e pensiero cristiano. Questa norma ci dà la visione del paradigma cattolico come paradigma di religione ma anche un’idea di religione come un qualcosa di definibile e speciale, chi è che decide cosa è religioso e cosa no? Lo stato riconosce quale attività è considerabile religiosa e quale no. Perché questo articolo è importante? Il gruppo che si riunisce viene considerato come un’associazione religiosa soltanto se quel gruppo svolge in maniera principale e costitutiva le attività della lettera A, solo allora è associazione religiosa. Se il gruppo non ha quelle finalità allora il diritto italiano non lo considera come associazione religiosa. Il gruppo che ha come fine una delle finalità della lettera A potrà anche esercitare attività della lettera B solamente se non prevalgono sulle attività della lettera A. La vera differenza pratica tra le 2 lettere è; le attività della lettera A sono regolate da norme regolatorie, legiferate dallo stato in maniera diversa rispetto alle attività secolari, perché nel regolarle cerca di non invadere la sfera del religioso e l’autodeterminazione religiosa. Le attività della lettera B sono regolate in tutto e per tutto come attività di ogni gruppo non religioso che le metta in essere. Le attività ricadono all’interno del diritto comune perchè ricadono nella competenza dello stato. Un ente commerciale può esercitare un’attività di tipo A, ma non cambierà la natura dell’attività precedente. L’associarsi per motivi religiosi è una parte importante ed è legata al diritto dello stato e comporta il riconoscimento del potere dello stato di definire quali siano attività religiose e quali no, dovendolo poi dimostrare. Quali strade concrete ha un gruppo per dimostrarsi un’associazione religiosa?
religiose -> vuole evitare che l’Italia ripeta un comportamento discriminatorio nei confronti di una religione, evitare un trattamento sfavorevole nel riconoscimento. L’art 20 non esclude il trattamento differente purché questo trattamento non sia discriminatorio, cioè si tratta di uguaglianza sostanziale o ragionevole.