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Gli enti delle confessioni religiose
Tipologia: Sintesi del corso
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Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti confessionali Le confessioni religiose non sono di regola dotate di personalità giuridica nell’ordinamento italiano; hanno personalità giuridica gli enti creati da tali confessioni. Ma non sempre lo Stato ha riconosciuto la personalità giuridica agli enti delle confessioni religiose. Attualmente non esistono dei freni per l’esistenza e il riconoscimento giuridico di enti confessionali, che può avvenire o con norme speciali o in base al diritto comune. Nel nostro ordinamento, la personalità giuridica degli enti è riconosciuta in 3 modi:
Esse sono state attribuite alla competenza del Ministro che era competente “a formulare la proposta” ai fini dell’emissione del decreto presidenziale. Poiché le proposte per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti erano di competenza del ministro dell’interno, adesso è quest’ultimo che con decreto concede riconoscimenti e autorizzazioni. Con il d.p.r. 2000 n. 361, la competenza per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti è attribuita al prefetto del luogo riceve le domande di associazioni di diritto privato e, se ritiene di accoglierle, dispone l’iscrizione degli enti nel registro delle persone giuridiche. L’iscrizione comporta l’acquisto della personalità senza che occorra l’emanazione di un decreto. Di questa semplificazione non possono però usufruire gli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni. Infatti secondo l’art 9 regolamento n. 231 “nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”. In questo modo, con la riforma del diritto comune, sembra che le confessioni siano rimaste svantaggiate, sia che avessero stipulato intese, sia che fossero ancora disciplinate dalle disposizioni del 1929, rispetto al riconoscimento degli enti privati non commerciali, disciplinati da un diritto comune più favorevole. Con la mancata innovazione della normazione di tipo concordatario, la libertà religiosa di tutte le confessioni è disciplinata da norme meno favorevoli di quelle previste per gli enti di diritto comune. Questa situazione però non sembra conforme all’art 20 Cost. Riconoscimento degli enti della Chiesa Cattolica. Per il riconoscimento degli enti della chiesa cattolica, è necessario che vi siano i seguenti requisiti:
Ogni mutamento sostanziale che riguardi il fine, la destinazione dei beni e il modo di esistenza di un ente ecclesiastico deve essere riconosciuto con decreto del Ministro dell’interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda i mutamenti del fine, non è facile dire quando è essenziale: il giudizio spetta all’amministrazione. Invece, i mutamenti della destinazione dei beni sono sottoposti a controllo perché rilevanti per garantire i terzi attraverso l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche o, nel caso di perdita di patrimonio per un ente di tipo fondazione, per l’eventuale revoca del riconoscimento della personalità. Infine, per quanto riguarda i mutamenti del modo di esistenza degli enti , riguardano la struttura della persona giuridica; ES: circoscrizione territoriale. L’estinzione degli enti ecclesiastici Un altro fenomeno degli enti ecclesiastici riconosciuti è l’estinzione cessano di esistere quando:
quindi dotati di una pubblicità speciale, -Altri affermano che tali enti sarebbero privati, -Altri ancora che dovrebbero essere considerati pubblici. In realtà, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono né privati né pubblici godono di una più grande ed autonoma organizzazione confessionale (a cui lo Stato si limita a riconoscere la personalità giuridica). In poche parole, gli enti ecclesiastici occupano una categoria a sé. L’ecclesiasticità degli enti Un altro problema nei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, è quello del collegamento con gli enti che alle confessioni religiose fanno riferimento. Già nel Concordato del 1929 era affermato che il collegamento degli enti con la Chiesa deve essere attestato dall’autorità ecclesiastica questo principio è stato ripreso anche dall’accordo dell’84. Nessun istituto religioso può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile senza l’assenso della Santa Sede: o meglio, potrebbero ottenere tale riconoscimento, ma non potrebbero affermare di avere la qualifica di “cattolica”. Lo stesso discorso vale per gli enti collegati alle altre confessioni religiose, sia che possano o che non possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato. Infine, un ente potrebbe essere considerato ecclesiastico dalla Chiesa, ma potrebbe non avere tale qualifica dallo Stato; questo perché lo Stato riconosce gli enti della Chiesa come ecclesiastici quando essi hanno come fine “costitutivo ed essenziale” quello di religione o di culto.