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Cap. 8 Ecclesiastico Finocchiaro, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Gli enti delle confessioni religiose

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 13/12/2021

Eugenia2503
Eugenia2503 🇮🇹

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CAP: 8 GLI ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE
Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti confessionali
Le confessioni religiose non sono di regola dotate di personalità giuridica nell’ordinamento italiano;
hanno personalità giuridica gli enti creati da tali confessioni.
Ma non sempre lo Stato ha riconosciuto la personalità giuridica agli enti delle confessioni religiose.
Attualmente non esistono dei freni per l’esistenza e il riconoscimento giuridico di enti confessionali,
che può avvenire o con norme speciali o in base al diritto comune.
Nel nostro ordinamento, la personalità giuridica degli enti è riconosciuta in 3 modi:
- per legge, quando è il legislatore a riconoscere la personalità;
-&l’ente ottiene la personalità quando il suo atto costitutivo viene riconosciuto conforme alla legge e
viene trascritto in un apposito registro;
-Con provvedimento governativo di riconoscimento della personalità giuridica, emesso tramite decreto
ministeriale.
Di regola, gli enti ecclesiastici ottengono il riconoscimento in base alla terza modalità, con decreto del
Ministro dell’interno. Ma non mancano gli enti che hanno tale personalità sia per antico possesso di
stato, sia secondo la prima delle modalità indicate.
Riconoscimento della personalità per antico possesso di stato e per legge
Hanno personalità giuridica per antico possesso di stato:
- la Santa Sede -La Tavola valdese.
Hanno ottenuto la personalità giuridica per legge:
-Comunità israelitiche -Chiese avventiste -Comunità evangeliche luterane.
Questi enti non appartengono alla categoria degli enti privati sono organi delle confessioni religiose
dotati di personalità giuridica.
Invece il riconoscimento della personalità giuridica civile per diocesi, parrocchie e Istituti per il
sostentamento del clero avviene con un procedimento abbreviatoesso ha accostato tali enti agli enti
privati (società di capitali) che acquistano la personalità giuridica a seguito di un giudizio di
omologazione effettuato dal tribunale e dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Riconoscimento della personalità per decreto. Le fonti normative
L’attribuzione della personalità ad un gruppo organizzato deriva da un atto del potere statale.
Questo atto è emanato se il gruppo ha i requisiti previsti, e ha l’effetto di attribuire la personalità
giuridica a quella determinata entità sociale.
Tale atto può rivestire forme diverse, in base all’organo che lo emana.
Il caso più comune è il riconoscimento della personalità giuridica degli enti per atto di governo.
Le norme che disciplinano il riconoscimento degli enti delle confessioni per decreto del Ministro
dell’Interno ci permettono di capire i requisiti richiesti.
Queste norme sono state modificate più volte, riguardo la consistenza del patrimonio, le autorizzazioni
di cui possano avere bisogno gli enti per la gestione patrimoniale.
Inizialmente la l. 1991 n. 13, che determinava i casi in cui gli atti devono essere adottati con un DPR,
effettuò un’elencazione tassativa eliminando queste materie.
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CAP: 8 GLI ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti confessionali Le confessioni religiose non sono di regola dotate di personalità giuridica nell’ordinamento italiano; hanno personalità giuridica gli enti creati da tali confessioni. Ma non sempre lo Stato ha riconosciuto la personalità giuridica agli enti delle confessioni religiose. Attualmente non esistono dei freni per l’esistenza e il riconoscimento giuridico di enti confessionali, che può avvenire o con norme speciali o in base al diritto comune. Nel nostro ordinamento, la personalità giuridica degli enti è riconosciuta in 3 modi:

  • per legge, quando è il legislatore a riconoscere la personalità;
  • l’ente ottiene la personalità quando il suo atto costitutivo viene riconosciuto conforme alla legge e viene trascritto in un apposito registro;
  • Con provvedimento governativo di riconoscimento della personalità giuridica, emesso tramite decreto ministeriale. Di regola, gli enti ecclesiastici ottengono il riconoscimento in base alla terza modalità, con decreto del Ministro dell’interno. Ma non mancano gli enti che hanno tale personalità sia per antico possesso di stato, sia secondo la prima delle modalità indicate. Riconoscimento della personalità per antico possesso di stato e per legge Hanno personalità giuridica per antico possesso di stato :
  • la Santa Sede -La Tavola valdese. Hanno ottenuto la personalità giuridica per legge : - Comunità israelitiche -Chiese avventiste -Comunità evangeliche luterane. Questi enti non appartengono alla categoria degli enti privati  sono organi delle confessioni religiose dotati di personalità giuridica. Invece il riconoscimento della personalità giuridica civile per diocesi, parrocchie e Istituti per il sostentamento del clero avviene con un procedimento abbreviatoesso ha accostato tali enti agli enti privati (società di capitali) che acquistano la personalità giuridica a seguito di un giudizio di omologazione effettuato dal tribunale e dell’iscrizione nel registro delle imprese. Riconoscimento della personalità per decreto. Le fonti normative L’attribuzione della personalità ad un gruppo organizzato deriva da un atto del potere statale. Questo atto è emanato se il gruppo ha i requisiti previsti, e ha l’effetto di attribuire la personalità giuridica a quella determinata entità sociale. Tale atto può rivestire forme diverse, in base all’organo che lo emana. Il caso più comune è il riconoscimento della personalità giuridica degli enti per atto di governo. Le norme che disciplinano il riconoscimento degli enti delle confessioni per decreto del Ministro dell’Interno ci permettono di capire i requisiti richiesti. Queste norme sono state modificate più volte, riguardo la consistenza del patrimonio, le autorizzazioni di cui possano avere bisogno gli enti per la gestione patrimoniale. Inizialmente la l. 1991 n. 13, che determinava i casi in cui gli atti devono essere adottati con un DPR, effettuò un’elencazione tassativa eliminando queste materie.

Esse sono state attribuite alla competenza del Ministro che era competente “a formulare la proposta” ai fini dell’emissione del decreto presidenziale. Poiché le proposte per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti erano di competenza del ministro dell’interno, adesso è quest’ultimo che con decreto concede riconoscimenti e autorizzazioni. Con il d.p.r. 2000 n. 361, la competenza per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti è attribuita al prefetto del luogo  riceve le domande di associazioni di diritto privato e, se ritiene di accoglierle, dispone l’iscrizione degli enti nel registro delle persone giuridiche. L’iscrizione comporta l’acquisto della personalità senza che occorra l’emanazione di un decreto. Di questa semplificazione non possono però usufruire gli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni. Infatti secondo l’art 9 regolamento n. 231 “nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”. In questo modo, con la riforma del diritto comune, sembra che le confessioni siano rimaste svantaggiate, sia che avessero stipulato intese, sia che fossero ancora disciplinate dalle disposizioni del 1929, rispetto al riconoscimento degli enti privati non commerciali, disciplinati da un diritto comune più favorevole. Con la mancata innovazione della normazione di tipo concordatario, la libertà religiosa di tutte le confessioni è disciplinata da norme meno favorevoli di quelle previste per gli enti di diritto comune. Questa situazione però non sembra conforme all’art 20 Cost. Riconoscimento degli enti della Chiesa Cattolica. Per il riconoscimento degli enti della chiesa cattolica, è necessario che vi siano i seguenti requisiti:

  • Soggettivo: l’ente deve essere costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica.
  • Soggettivo: l’autorità ecclesiastica deve dare il consenso affinchè l’ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica civile.
  • Oggettivo: l’ente deve avere sede in Italia.
  • Oggettivo: l’ente deve avere un fine di religione o di culto. Sono considerate ATTIVITÀ RELIGIOSE O DI CULTO quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana. Non sono attività di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e le attività lucrative e commerciali. Il fine COSTITUTIVO ed ESSENZIALE che consente di qualificare un ente ecclesiastico “civilmente riconosciuto” è non solo quello che persegue secondo lo statuto, ma quello che svolge in concreto. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche Una volta ottenuta la personalità giuridica, gli enti ecclesiastici hanno l’onere di iscriversi nel registro delle persone giuridiche, in modo da rendere conoscibili le norme sul funzionamento dell’ente e i poteri degli organi di rappresentanza. L’iscrizione dell’ente nel registro avviene in modo differente agli altri enti: mentre gli enti semplici devono depositare l’atto costitutivo e lo statuto, gli enti ecclesiastici devono depositare il decreto canonico di erezione. In questo documento risultano denominazione, natura e sede dell’ente. La domanda deve contenere: -Data dell’atto costitutivo – Denominazione – Scopo – Durata – Patrimonio

Ogni mutamento sostanziale che riguardi il fine, la destinazione dei beni e il modo di esistenza di un ente ecclesiastico deve essere riconosciuto con decreto del Ministro dell’interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda i mutamenti del fine, non è facile dire quando è essenziale: il giudizio spetta all’amministrazione. Invece, i mutamenti della destinazione dei beni sono sottoposti a controllo perché rilevanti per garantire i terzi attraverso l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche o, nel caso di perdita di patrimonio per un ente di tipo fondazione, per l’eventuale revoca del riconoscimento della personalità. Infine, per quanto riguarda i mutamenti del modo di esistenza degli enti , riguardano la struttura della persona giuridica; ES: circoscrizione territoriale. L’estinzione degli enti ecclesiastici Un altro fenomeno degli enti ecclesiastici riconosciuti è l’estinzione  cessano di esistere quando:

  • sono soppressi dall’autorità ecclesiastica
  • viene revocato il riconoscimento civile. Affinché l’estinzione sia efficace nel diritto statale, vi deve essere l’iscrizione del provvedimento nel registro delle persone giuridiche. Quindi il provvedimento di estinzione o soppressione deve essere trasmesso al Ministro dell’interno che con decreto dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. La revoca del riconoscimento della personalità giuridica L’ente ecclesiastico può perdere la qualifica di “civilmente riconosciuto” (cioè la personalità giuridica) anche per un provvedimento autonomo di revoca del riconoscimento da parte dell’autorità governativa  avviene quando l’ente perde uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento civile. La revoca deve essere deliberata con decreto del Ministro dell’interno e, poiché ciò avviene per iniziativa dell’autorità governativa, è previsto che sia sentita l’autorità ecclesiastica. Le attività degli enti ecclesiastici diverse da quelle di religione o di culto Il fatto che per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile l’ente debba avere il fine “costitutivo ed essenziale” di religione o di culto, non implica che questi non possano svolgere altre attività considerate lecite dall’ordinamento statale. Chiaramente, le ATTIVITÀ DIVERSE da quelle di religione e di culto sono soggette alle leggi dello Stato. Alcune norme recenti hanno precisato che tra le attività diverse da quelle di religione e di culto vi sono: la beneficenza, l’assistenza, l’istruzione, l’educazione (oltre ad attività commerciali o a scopo di lucro). Gli stessi principi valgono per gli enti delle confessioni religiose di minoranza. Fra le attività non qualificate dalla legge come attività di religione o di culto, hanno importanza le attività esistenziali svolte da enti ecclesiastici ospedalieri ovviamente non possono essere qualificati come enti pubblici. La qualifica giuridica degli enti confessionali Molte sono le teorie sulla qualificazione giuridica degli enti ecclesiastici. -Alcuni affermano che tali enti sarebbero da considerare in mezzo tra gli enti privati e gli enti pubblici:

quindi dotati di una pubblicità speciale, -Altri affermano che tali enti sarebbero privati, -Altri ancora che dovrebbero essere considerati pubblici. In realtà, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono né privati né pubblici  godono di una più grande ed autonoma organizzazione confessionale (a cui lo Stato si limita a riconoscere la personalità giuridica). In poche parole, gli enti ecclesiastici occupano una categoria a sé. L’ecclesiasticità degli enti Un altro problema nei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, è quello del collegamento con gli enti che alle confessioni religiose fanno riferimento. Già nel Concordato del 1929 era affermato che il collegamento degli enti con la Chiesa deve essere attestato dall’autorità ecclesiastica questo principio è stato ripreso anche dall’accordo dell’84. Nessun istituto religioso può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile senza l’assenso della Santa Sede: o meglio, potrebbero ottenere tale riconoscimento, ma non potrebbero affermare di avere la qualifica di “cattolica”. Lo stesso discorso vale per gli enti collegati alle altre confessioni religiose, sia che possano o che non possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato. Infine, un ente potrebbe essere considerato ecclesiastico dalla Chiesa, ma potrebbe non avere tale qualifica dallo Stato; questo perché lo Stato riconosce gli enti della Chiesa come ecclesiastici quando essi hanno come fine “costitutivo ed essenziale” quello di religione o di culto.