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Diritto Ecclesiastico, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Sbobina Le confessioni religiose

Tipologia: Sbobinature

2019/2020

Caricato il 08/02/2025

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maria-teresa-parisi-2 🇮🇹

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Diritto ecclesiastico lezione 29 marzo
Le confessioni non come ordinamenti indipendenti, ma come entità derivate dallo stato. Anche le
confessioni diverse dalla cattolica, sono indipendenti e sovrani. Parlare di ordinamenti derivati dallo stato è
una contraddizione in termini. La caratteristica propria dell’ordinamento è quello di essere indipendente da
qualsiasi altra entità. Fare questo tipo di distinzione comporta violare il principio dell’ eguale libertà. Le
intese come confessioni diverse dalla cattolica, sono vincoli giuridici e, sono degli atti di diritto esterno
equiparati ai concordati. Qual è questo diritto esterno? Questo ordinamento è esterno, rispetto allo stato
e alla confessione che viene in gioco. Questo problema per quanto riguarda la chiesa cattolica, è marginale.
La chiesa cattolica ha sempre avuto riconosciuta la soggettività di diritto internazionale. Nel periodo che va
tra il 1870 e il 1929, quando la santa sede è stata privata di una dimensione territoriale, nessuno ha
dubitato che la santa sede abbia la soggettività di diritto internazionale. Questo consente di dire che i
concordati intervengono all’interno dell’ordinamento internazionale, o almeno all’interno di una
particolare porzione di questo ordinamento internazionale, che può essere l’ordinamento internazional
concordatario. I concordati devono essere ratificati dal presidente della repubblica, ai sensi dell’art 87 della
nostra costituzione, il potere di ratifica è proprio un potere che viene esercitato con riguardo ai trattati
internazionali. Inoltre la legge 821 del 1985, è una legge contenente un ordine di esecuzione, cioè una legge
che assicura una procedura speciale, di adattamento del nostro ordinamento al diritto internazionale. Il
soggetto che stipula il concordato gode della soggettività di diritto internazionale, così come gode della
soggettività di diritto internazionale, il governo italiano. Il concordato è stato ratificato dal presidente della
repubblica. Se guardiamo al primo comma dell’art 7, sappiamo che la chiesa cattolica è riconosciuta come
un ordinamento originale e indipendente, possiamo dire che i concordati intervengono a livello di
ordinamento internazionale. Quando guardiamo alle intese, non c’è nessuna confessione religiosa, diversa
dalla cattolica che possieda la soggettività di diritto internazionale. Se guardiamo alla legge che ha recepito
le intese, questa legge non contiene l’ordine di esecuzione, ma al contrario si tratta di una legge di
approvazione dell’intesa. L’intesa stessa, non è sottoposta a una ratifica da parte del presidente della
repubblica. Tutto questo complica le cose, questi rilievi sono rilievi che portano a ritenere che
l’ordinamento esterno, che disciplina le intese stipulate dal governo e le confessioni diverse dalla cattolica,
non è l’ordinamento internazionale, nulla autorizza a ritenere che l’unico ordinamento esterno allo stato sia
l’ordinamento internazionale. Alcuni hanno ritenuto che le intese tra stato e confessioni diverse dalla
cattolica, intervengono all’interno di un ordinamento esterno che si forma di volta in volta, attraverso
l’intesa. L’ordinamento esterno è un ordinamento diverso da quello internazionale, che nasce di volta in
volta, a seguito della stipulazione della singola intesa. Non è conforme al canone del primo coma dell’art 8
considerare le confessioni diverse dalla cattolica, come delle entità subordinate allo stato, e quindi ritenere
che le intese, che esse stipulano siano degli atti di diritto pubblico interne allo stato. È giusto considerarle
paritariamente, così come interviene la chiesa cattolica quando stipula i concordati. L’ordinamento esterno
è un ordinamento che si forma a seguito della stipulazione della singola intesa. La legge che recepisce
l’intesa, non è una legge contenente l’ordine di esecuzione. È una legge di approvazione del testo
dell’intesa. Questo non significa che il legislatore, possa discostarsi dal contenuto dell’intesa, il parlamento
deve recepire i contenuti dell’intesa, senza alterare i contenuti. Infatti proprio per consentire una verifica,
nella prassi c’è la legge di approvazione dell’intesa. Alla fine dell’articolato, si allega il testo originario
dell’intesa per consentire di valutare se effettivamente il parlamento, si sia discostato dai contenuti
dell’intesa. Facciamo finta di essere una confessione religiosa, diversa da quella cattolica. Siamo una
confessione religiosa, abbiamo riflettuto e ci siamo resi conto, che stipulare un’intesa può essere
vantaggioso per noi, altrimenti restiamo sottoposti alla famosa legge sui culti ammessi, che abbiamo detto
è una legge che discrimina i culti diversi dal cattolico. Chiediamo l’intesa. Il primo passo sulla via
dell’intesa, è ottenere il riconoscimento come culto di stato. Per far questo, dobbiamo rivolgerci al
ministero dell’interno, presentando una istanza, sottoponendoci ad una procedura amministrativa che
porterà al riconoscimento della nostra realtà, come culto ammesso dello stato. Supponiamo di riuscirci, il
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Diritto ecclesiastico lezione 29 marzo Le confessioni non come ordinamenti indipendenti, ma come entità derivate dallo stato. Anche le confessioni diverse dalla cattolica, sono indipendenti e sovrani. Parlare di ordinamenti derivati dallo stato è una contraddizione in termini. La caratteristica propria dell’ordinamento è quello di essere indipendente da qualsiasi altra entità. Fare questo tipo di distinzione comporta violare il principio dell’ eguale libertà. Le intese come confessioni diverse dalla cattolica, sono vincoli giuridici e, sono degli atti di diritto esterno equiparati ai concordati. Qual è questo diritto esterno? Questo ordinamento è esterno, rispetto allo stato e alla confessione che viene in gioco. Questo problema per quanto riguarda la chiesa cattolica, è marginale. La chiesa cattolica ha sempre avuto riconosciuta la soggettività di diritto internazionale. Nel periodo che va tra il 1870 e il 1929, quando la santa sede è stata privata di una dimensione territoriale, nessuno ha dubitato che la santa sede abbia la soggettività di diritto internazionale. Questo consente di dire che i concordati intervengono all’interno dell’ordinamento internazionale, o almeno all’interno di una particolare porzione di questo ordinamento internazionale, che può essere l’ordinamento internazional concordatario. I concordati devono essere ratificati dal presidente della repubblica, ai sensi dell’art 87 della nostra costituzione, il potere di ratifica è proprio un potere che viene esercitato con riguardo ai trattati internazionali. Inoltre la legge 821 del 1985, è una legge contenente un ordine di esecuzione, cioè una legge che assicura una procedura speciale, di adattamento del nostro ordinamento al diritto internazionale. Il soggetto che stipula il concordato gode della soggettività di diritto internazionale, così come gode della soggettività di diritto internazionale, il governo italiano. Il concordato è stato ratificato dal presidente della repubblica. Se guardiamo al primo comma dell’art 7, sappiamo che la chiesa cattolica è riconosciuta come un ordinamento originale e indipendente, possiamo dire che i concordati intervengono a livello di ordinamento internazionale. Quando guardiamo alle intese, non c’è nessuna confessione religiosa, diversa dalla cattolica che possieda la soggettività di diritto internazionale. Se guardiamo alla legge che ha recepito le intese, questa legge non contiene l’ordine di esecuzione, ma al contrario si tratta di una legge di approvazione dell’intesa. L’intesa stessa, non è sottoposta a una ratifica da parte del presidente della repubblica. Tutto questo complica le cose, questi rilievi sono rilievi che portano a ritenere che l’ordinamento esterno, che disciplina le intese stipulate dal governo e le confessioni diverse dalla cattolica, non è l’ordinamento internazionale, nulla autorizza a ritenere che l’unico ordinamento esterno allo stato sia l’ordinamento internazionale. Alcuni hanno ritenuto che le intese tra stato e confessioni diverse dalla cattolica, intervengono all’interno di un ordinamento esterno che si forma di volta in volta, attraverso l’intesa. L’ordinamento esterno è un ordinamento diverso da quello internazionale, che nasce di volta in volta, a seguito della stipulazione della singola intesa. Non è conforme al canone del primo coma dell’art 8 considerare le confessioni diverse dalla cattolica, come delle entità subordinate allo stato, e quindi ritenere che le intese, che esse stipulano siano degli atti di diritto pubblico interne allo stato. È giusto considerarle paritariamente, così come interviene la chiesa cattolica quando stipula i concordati. L’ordinamento esterno è un ordinamento che si forma a seguito della stipulazione della singola intesa. La legge che recepisce l’intesa, non è una legge contenente l’ordine di esecuzione. È una legge di approvazione del testo dell’intesa. Questo non significa che il legislatore, possa discostarsi dal contenuto dell’intesa, il parlamento deve recepire i contenuti dell’intesa, senza alterare i contenuti. Infatti proprio per consentire una verifica, nella prassi c’è la legge di approvazione dell’intesa. Alla fine dell’articolato, si allega il testo originario dell’intesa per consentire di valutare se effettivamente il parlamento, si sia discostato dai contenuti dell’intesa. Facciamo finta di essere una confessione religiosa, diversa da quella cattolica. Siamo una confessione religiosa, abbiamo riflettuto e ci siamo resi conto, che stipulare un’intesa può essere vantaggioso per noi, altrimenti restiamo sottoposti alla famosa legge sui culti ammessi, che abbiamo detto è una legge che discrimina i culti diversi dal cattolico. Chiediamo l’intesa. Il primo passo sulla via dell’intesa, è ottenere il riconoscimento come culto di stato. Per far questo, dobbiamo rivolgerci al ministero dell’interno, presentando una istanza, sottoponendoci ad una procedura amministrativa che porterà al riconoscimento della nostra realtà, come culto ammesso dello stato. Supponiamo di riuscirci, il

ministro emana il decreto ammettendo il nostro riconoscimento. A questo punto, possiamo chiedere al presidente del consiglio, di avviare le trattative per l’intesa. Nel caso della precedente istanza, si trattava di avviare una procedura amministrativa che avrebbe portato al riconoscimento del gruppo come culto ammesso. Adesso non è una semplice procedura amministrativa, si tratta di avviare un negoziato. Presentiamo l’istanza, può accadere che il presidente non risponda, a questo punto, viene in rilievo la fattispecie del silenzio rigetto. Non c’è un obbligo del governo di rispondere. Non c’è alcuna possibilità di impugnare presso il giudice, il semplice silenzio da parte del presidente del consiglio, in rappresentanza del governo. Però possiamo affrontare una questione tecnica, che riguarda il diritto di un gruppo, di essere ammesso alle trattative per la stipula di un’intesa. La questione è stata posta con riferimento a un gruppo, ossia il gruppo che ha concretamente presentato una istanza, per stipulare l’intesa, è il gruppo dell’unione degli atei agnostici razionalisti. Se tu professi l’ateismo non puoi essere una confessione religiosa. L’art 8 terzo comma prevede che le intese possano essere disciplinate dallo stato, come una confessione religiosa. È pacifico, che questo gruppo non avesse titolo per chiedere un’intesa, dal momento che non si tratta di una confessione religiosa. Ma questa vicenda, che ha visto l’intervento del tar del Lazio, della Cassazione a sezioni unite, del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale, è servita a chiarire alcuni aspetti. Nel 1995 l’UAAR presenta l’istanza alla presidenza del consiglio dei ministri, il quale presidente rigetta la richiesta. Inoltre aggiunge il tribunale che, decidere o no di ammettere un gruppo confessionale alle trattative è un atto politico che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione. L’atto politico è definito come l’atto libero nei fini. Si tratta di atti non sindacabili davanti al giudice. Esempio tipico dell’atto politico è la legge, che rientra nella piena discrezionalità del parlamento approvare o non approvare una legge. Se noi intendiamo l’atto di ammissione del gruppo confessionale alle trattative, come atto politico, noi dovremmo dire che il governo avrebbe mano libera nell’ammettere o nell’escludere un gruppo nelle trattative. Qual è l’elemento che indurrebbe a ritenere che il tar del Lazio avesse ragione? L’intesa che viene stipulata dallo stato con una confessione religiosa è proprio una fase preparatoria di un procedimento legislativo. L’ammissione di una confessione all’intesa, sarebbe questa fase preliminare all’approvazione di una legge, allora si potrebbe dire che anche l’intesa è un tipico atto politico. L’unione degli atei ha fatto impugnazione al consiglio di stato, il quale ha ritenuto, che non si tratti di un atto politico. L’intesa diventa strumento per raggiungere quella eguale misura di libertà, che la costituzione vuole sia assicurata a tutte le confessioni religiose. Dice il consiglio di stato, non si può parlare di atto politico, ma di discrezionalità tecnica. La pubblica amministrazione deve seguire determinati parametri che vincolano, l’attività amministrativa. Si contesta che l’atto di ammissione alla trattativa sia politico, ma si tratta di un atto discrezionale. Contro la decisione della cassazione, sentenza del 2016 n 52 da un lato c’è il giudice che mi dice che l’atto di ammissione alle trattative è sindacabile dal tar, dall’altro lato c’è il governo che dice no il mio è un atto politico. La corte costituzionale ha detto che l’UAAR non si può sognare di stipulare l’intesa, perché non è confessione religiosa, aggiungendo che se si fosse trattato di una confessione religiosa, il governo ha un potere insindacabile di ammettere o non ammettere un gruppo alle trattative. Dice la corte, ma l’intesa presuppone l’accordo, se l’accordo non c’è è inutile che si obblighi il governo ad ammettere il gruppo alle trattative. È vero che nessuno può obbligare il governo a concludere un’intesa, altro discorso è negare ad una confessione la possibilità di avviare le trattative. Questo in ambito religioso potrebbe proprio significare una discriminazione pregiudiziale ai danni del gruppo, poi aggiunge la Corte che è un sbaglio ritenere l’intesa art.8 3 comma come un strumento collegato al 1 comma dell’articolo 8 della Cost. Secondo la Corte costituzionale tutti i gruppi Confessionali avrebbero già dalla costituzione riconosciuto le garanzie di base più importanti e l’intesa servirebbe soltanto ad alcune di queste confessioni possibilità aggiuntive questo si potrà ammettere fino a un certo punto;perché è vero che le libertà fondamentali debbano prescindere dall’intesa,però resta il fatto che per un verso nel nostro ordinamento non riuscire a stipulare l’intesa significa rimanere legato alla disciplina discriminatoria della legge sui culti ammessi,per altro verso

sulla possibilità di utilizzarle per stipulare un’unica impresa? Dalla prospettiva nostra che è anche quella della Corte Cost. In base alla quale le confessioni servono a tutelare in maniera specifica la libertà confessionale del gruppo come si fa allora a fare un’intesa cumulativa se serve per andare incontro alle specifiche di un gruppo,dato che ogni gruppo ha delle proprie specifiche che non coincidono con quelle degli altri;tuttavia non si può escludere in assoluto che 2/3 gruppi possono avere delle esigenze simili per cui sarebbe una grande idea semplificare l’iter e dare la possibilità di stipulare imprese plurime e e collettive. Questo sistema delle intese plurime e collettive si potrebbe prestare a risolvere un problema,proprio quello del carattere discrezionale dell’ammissione del gruppo alle trattative, potere che vanta il Governo (es: in Spagna si è risolto questo problema con le tre intese: la prima quella degli islamici la seconda dei protestanti e la terza con le comunità ebraiche) a differenza dell’Italia queste intese sono state stipulate dal Governo con la federazione delle comunità islamiche,con le chiese protestanti e la federazione delle comunità ebraiche senza perdere la propria identità confessionale tuttavia hanno voluto federarsi e stipulare un’intesa collettiva con il vantaggio di una semplificazione superando il potere discrezionale del governo chiedendo alla federazione che ha già stipulato l’intesa di potersi unire e qui il Governo non avrà potere di opporsi dato che questo potere spetterà alla Federazione se partecipare o meno. Chiudendo il quadro delle intese vediamo come si colloca sul piano delle fonti la legge che ha approvato l’intesa, una legge ordinaria e non costituzionale tuttavia una legge che gode della copertura costituzionale art 8 3 comma della Cost. Questo significa che sono due le vie per una modifica della legge: La prima via sarà stipulare l’intesa e recepirla come una nuova legge ordinaria. La seconda via non stipulare nulla ma fare una proposta di revisione costituzionale ai sensi dell’art 138 della Cost. una legge che non andrebbe ad incidere sull’intesa ma che andrà a colpire l’art.8, da questo punto di vista non ha un collocazione diversa della legge 121 del 1985 che ha recepito nel nostro ordinamento l’accordo di modifica del concordato del 1929, non ha invece alcuna copertura costituzionale la legge del 29 n 1159 dei culti ammessi dallo Stato. Ad oggi questa legge non si potrebbe modificare con una legge ordinaria e la nostra Costituzione dichiara che per modificare questa legge occorrerà un’altra intesa con la singola confessione religiosa, così di volta in volta i singoli gruppi stipulano intese con il governo e all’inizio inserisco una norma in cui si dice che dall’entrata in vigore della presente legge cessa l’efficacia della legge 1159 del 1929 riguardante i culti ammessi dallo stato,questa è la prassi realizzata che rappresenta la fase di tutti gli inconvenienti segnalati sui contenuti delle intese,dato che i testi sono molto simili tra di loro sono state presentate così diverse proposte di legge volte ad introdurre un legge generale riguardante il fenomeno religioso. In base alle norme della nostra costituzione noi abbiamo due ambiti: Il primo che riguarda il rapporto tra lo Stato e i vari culti e il secondo che riguarda il potere del parlamento unilaterale senza andare a ricercare l’accordo con il gruppo confessionale che deve intervenire.