Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto ecclesiastico paniere eCampus, Panieri di Diritto Ecclesiastico

Esame Università telematica eCampus diritto ecclesiastico

Tipologia: Panieri

2025/2026

In vendita dal 12/05/2026

mentelibera
mentelibera 🇮🇹

4.3

(102)

732 documenti

1 / 76

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 002
01. 2_1 Il corso ha tra i vari scopi quello di conoscere e comprendere
il fenomeno religioso con i suoi rapporti con gli Ordinamenti statuali, così come si sono sviluppati storicamente dall'inizio del Cristianesimo sino ai giorni
nostri; il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa
Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito."
nessuna delle risposte è corretta
il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con
le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito.
il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con
le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito.
02. 2_3 La posizione dello Stato Città del Vaticano a Roma
tutte le precedenti sono vere
è assolutamente rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
non è rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
è rilevante solo in alcuni casi per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
03. 2_4 La Chiesa
è un'istituzione dello Stato italiano
rappresenta l'istituzione più importante dello SCV
rappresenta la tradizionale istituzione, in svariate forme, che raggruppa i fedeli di una religione
nessuna delle precedenti risposte è corretta
04. 2_5 Il diritto ecclesiastico
è un corpo organico di norme raccolte in unico testo: il Vangelo
tutte le precedenti sono vere
non è un corpo organico di norme, raccolte in un unico testo, ma è un compendio formato da norme di diversa origine e valore contenute pressoché in
tutti i settori dell'ordinamento
è un corpo organico di norme raccolte in diversi testi: i 4 Vangeli
05. 2_6 Il diritto ecclesiastico e il diritto canonico
non sono sinonimi
il diritto ecclesiastico studia i rapporti Chiesa e Vaticano; il diritto canonico studia i rapporti Stato Chiesa
il diritto ecclesiastico disciplina la struttura della Chiesa, il diritto canonico disciplina i rapporti Stato-Chiesa
sono sinonimi
06. 2_7 Norme unilaterali interne
norme emanatre dal Pontefice
nessuna delle precedenti risposte è corretta
disposizioni che entrano a far parte dell'ordinamento statale tramite leggi di esecuzione e leggi di approvazione, attraverso cui lo Stato dà efficacia agli impegni che ha
assunto verso le singole confessioni mediante accordi bilaterali con i loro rappresentanti
leggi ed atti aventi forza di legge emanate sovranamente ed uni-lateralmente da uno Stato, con effetto imperativo sui soggetti al suo ordinamento
07. 2_8 L'art.19 della Costituzione tratta
la libertà di riunione
la libertà religiosa
la libertà di associazione
nessuna delle risposte è corretta
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto ecclesiastico paniere eCampus e più Panieri in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Lezione 002

01. 2_1 Il corso ha tra i vari scopi quello di conoscere e comprendere il fenomeno religioso con i suoi rapporti con gli Ordinamenti statuali, così come si sono sviluppati storicamente dall'inizio del Cristianesimo sino ai giorni nostri; il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito." nessuna delle risposte è corretta il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito. il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito. 02. 2_3 La posizione dello Stato Città del Vaticano a Roma tutte le precedenti sono vere è assolutamente rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa non è rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa è rilevante solo in alcuni casi per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa 03. 2_4 La Chiesa è un'istituzione dello Stato italiano rappresenta l'istituzione più importante dello SCV rappresenta la tradizionale istituzione, in svariate forme, che raggruppa i fedeli di una religione nessuna delle precedenti risposte è corretta 04. 2_5 Il diritto ecclesiastico è un corpo organico di norme raccolte in unico testo: il Vangelo tutte le precedenti sono vere non è un corpo organico di norme, raccolte in un unico testo, ma è un compendio formato da norme di diversa origine e valore contenute pressoché in tutti i settori dell'ordinamento è un corpo organico di norme raccolte in diversi testi: i 4 Vangeli 05. 2_6 Il diritto ecclesiastico e il diritto canonico non sono sinonimi il diritto ecclesiastico studia i rapporti Chiesa e Vaticano; il diritto canonico studia i rapporti Stato Chiesa il diritto ecclesiastico disciplina la struttura della Chiesa, il diritto canonico disciplina i rapporti Stato-Chiesa sono sinonimi 06. 2_7 Norme unilaterali interne norme emanatre dal Pontefice nessuna delle precedenti risposte è corretta disposizioni che entrano a far parte dell'ordinamento statale tramite leggi di esecuzione e leggi di approvazione, attraverso cui lo Stato dà efficacia agli impegni che ha assunto verso le singole confessioni mediante accordi bilaterali con i loro rappresentanti **leggi ed atti aventi forza di legge emanate sovranamente ed uni-lateralmente da uno Stato, con effetto imperativo sui soggetti al suo ordinamento

  1. 2_8 L'art.19 della Costituzione tratta** la libertà di riunione la libertà religiosa la libertà di associazione nessuna delle risposte è corretta

08. 2_9 L'art.7 Costituzione tratta nessuna delle risposte è corretta la libertà religiosa e il divieto di discriminazioni la libertà personale la libertà di pensiero 09. 2_10 La Costituzione tratta in due norme seprate la religione cattolica e le religioni acattoliche. Gli articoli in esame sono rispettivamente nessuna delle risposte è corretta l'art.7 e l'art. l'art.8 per la religione cattolica e l'art.7 per le religioni acattoliche l'art.7 e l'art. 10. 2_2 Il diritto ecclesiastico nessuna delle risposte è corretta disciplina l'ordinamento giuridico interno e sovrano della Chiesa Cattolica, che regola i rapporti tra i suoi fedeli e in particolare lo status dei consacrati. disciplina i rapporti giuridici tra i consociati è un insieme delle norme dei diversi rami di un ordinamento che disciplinano i rapporti tra uno Stato e le confessioni religiose presenti nel suo territorio 11. l'art.7 della Costituzione

L’art.7 della Cost. prende atto della peculiarità della Chiesa cattolica nel campo del diritto, sicché ne riconosce indipendenza e

sovranità nel proprio ordine; inoltre esso sancisce che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei

Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L’art. 7 della Costituzione dichiara: 1

- lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; 2- I loro rapporti sono regolati dai

Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione

costituzionale. La norma, approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Costituente, con il concorso di democristiani e

comunisti e la forte opposizione di socialisti, laici storici e liberali, l’articolo 7 venne concepito come una garanzia di stabilità

sociale, altrimenti rimessa in dubbio da contese religiose. L’art. 7 ha confermato ed immesso nel nuovo ordinamento

costituzionale i Patti Lateranensi, partendo dal riconoscimento della sovranità della Chiesa Cattolica: i due Enti, infatti, sono

qualificati come sovrani ed indipendenti, ossia distinti tra di loro e senza possibilità di interventi dell’uno nell’ordinamento

interno dell’altro (ciascuno nel proprio ordine, ove per ordine s’intende appunto l’ordinamento caratteristico di un ente

sovrano e le sue attribuzioni). Il valore costituzionale o meno del richiamo dei Patti Lateranensi nell’art. 7 ha dato luogo a

tensioni interpretative nel mondo giuridico, influenzato anche dalle diverse opinioni di natura politica in merito ai rapporti tra

Stato e Chiesa; in punto, si sono consolidate due linee ermeneutiche: la costituzionalizzazione dei Patti; la

costituzionalizzazione del mero principio concordatario.

12. l'art.8 della Costituzione

L’art. 8 Cost. Sancisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Pertanto, le

confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di

intese con le relative rappresentanze.

Lezione 004

01. 4_10 Sino ai Patti Lateranensi il sistema dei rapporti tra Statoe Chiesa era qualificabile come giurisdizionalismo liberale come indipendentismo liberale nessuna delle risposte è corretta come separatismo 02. 3_2 Le fonti di produzione sono la Gazzetta Ufficiale quelle che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto come dovere giuridico nessuna delle risposte precedenti è corretta **gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite

  1. 3_4 Il criterio della gerarchia delle fonti** serve a risolvere le antinomie del diritto in base alla competenza delle fonti stesse mette in ordine decrescente per importanza le fonti che non sono tutte uguali serve a risolvere le antinomie del diritto tra fonti di pari grado nessuna delle risposte è corretta 04. 3_1 Le fonti di cognizione sono equivalgono alle leggi quelle che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto come dovere giuridico nessuna delle risposte precedenti è corretta gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite 05. 3_3 Le fonti interne sono di provenienza unilaterale e regionale; unilaterale confessionale unilaterale statale e regionale; unilaterale confessionale; bilaterale statale e confessionale nessuna delle risposte è corretta bilaterale statale e confessionale 06. 4_9 I Greci rientravano negli esempi di Unionismi "classico" nessuna delle risposte precedenti è corretta si distinsero dal normale unionismo, dando luogo a forme di morale diversificate a seconda delle vivaci correnti filosofiche era un popolo che trovò le sue radici nell'impero romano d'occidente 07. 4_8 Esempi di unionismo erano diffusi nell'impero romano d'oriente nessuna delle risposte è corretta erano diffusi in Egitto e in Persia erano diffusi nell'impero romano d'occidente

08. 4_6 Religione e Stato, dagli albori dell'umanità, furono sempre considerati un tutt'uno il sovrano rivestiva contestualmente i ruoli di capo civile, militare e religioso ed era spesso divinizzato il sovrano rivestiva solo il ruolo di capo civile e militare il sovrano non era mai divinizzato nessuna delle risposte è corretta 09. 3_5 Tra le fonti internazionali abbiamo quelle primarie o secondarie le direttive e le decisioni nessuna delle risposte è corretta **quelle bilaterali o plurilaterali

  1. 4_7 Secondo l'unionismo precristiano** la religione non veniva proprio presa in considerazione la religione e lo Stato erano considerati un tutt'uno la religione e lo Stato erano considerati da sempre due entità distinti nessuna delle risposte è corretta 11. l'unionismo precristiano

Religione e Stato, dagli albori dell’umanità, furono sempre considerati un tutt’uno: il sovrano rivestiva contestualmente i ruoli

di capo civile, militare e religioso ed era spesso divinizzato; il culto normalmente identificava la nazione e lo Stato era mono

confessionale. Si alternavano tolleranza e persecuzioni nei confronti degli eterodossi, visti come un pericolo per la religione

dello Stato e per l’ordinamento tradizionale. L’unione di Stato e culto, dunque, era la regola, per altro mai contraddetta:

nemmeno gli Ebrei, monoteisti, si allontanarono da questo schema, poiché il modello di Stato cui tendevano con l’avvento

del Messia sarebbe risultato uno Stato teocratico, con la completa confusione di sacro e profano, anzi più propriamente con

la sparizione del non sacro assorbito dall’unico e definitivo ordinamento divino. Esempi di unionismo sono diffusissimi,

nell’ambito dell’universale politeismo delle antiche civiltà: dall’Egitto, in cui il Faraone era un dio a sua volta e ogni azione

umana era sottoposta alle regole di una specifica divinità, ai Sumeri, agli Assiro-babilonesi, sempre con la prevalenza del

divino incarnato dal sovrano, custode e tutore del suo popolo che, sottomesso al re, era contemporaneamente sottomesso al

volere divino.

Lezione 005

01. contenuto e strutura del Corpus iuris civilis

Il Corpus iuris civilis consiste in una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale di diritto romano voluta

dall’imperatore Giustiniano per mettere ordine al sistema giuridico dell’impero bizantino. L’opera fu iniziata poco

dopo l’ascesa di Giustiniano e proseguì fino alla sua morte. Le attività di ricerca e selezione del materiale e la

compilazione furono condotte da una commissione, comprendente giuristi, divisa in tre sottocommissioni con

l’incarico di spogliare le antiche opere dei giuristi appartenenti ai tre generi letterari tradizionali della

giurisprudenza, in particolare Triboniano. Il Corpus Iuris Civilis è composto da: •Institutiones •Digesto (o

Pandectae) •Codex •Novellae Constitutiones Institutiones – opera didattica in 4 libri destinata a coloro che

studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni di Gaio; Digesto (o Pandectae) – antologia in 50 libri di frammenti

estrapolati dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi della storia di Roma; Codex – raccolta di costituzioni

imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano; Novellae Constitutiones – costituzioni emanate da Giustiniano dopo la

pubblicazione del Codex, fino alla sua morte. I primi tre testi sono scritti in latino mentre l’ultimo, è scritto parte in

latino e parte in greco.

02. la nascita del potere temporale della Chiesa

L’origine del potere temporale della Chiesa risiede nelle difficili vicende collegate alle ripetute invasioni barbariche

ed ai disordini conseguenti, in cui alla Chiesa, organizzata localmente e centralmente, veniva riconosciuta una

funzione fondamentale anche dagli Imperatori (da Costantino il Grande, sino a Giustiniano), che avevano a più

riprese mancato nelle loro funzioni istituzionali a tutto favore della Chiesa stessa, cui concedevano diritti e privilegi,

ammettendone la maggiore credibilità e capacità amministrativa ed unico baluardo di sicurezza per le inermi

popolazioni. Liutprando Re dei Longobardi, nel 728, costituì giuridicamente il primo nucleo delle terre della Chiesa,

il patrimonio di San Pietro destinato a divenire lo Stato della Chiesa, organo sovrano, indipendente, avente

personalità giuridica internazionale. I Longobardi giunsero all’epilogo del loro dominio, sconfitti dai Franchi nel

774 a Pavia; Carlo Magno nel corso della sua prima discesa nella proseguì nella donazione di territori alla Chiesa:

con la promissio Carisiaca, il Re franco, in cambio della legittimazione della sua dinastia come patricii Romae

concessa dal Sommo Pontefice Stefano II, assunse l’obbligazione di consegnare alla Sede dell’Apostolo Pietro

l’Esarcato, il Veneto, l’Istria, l’Emilia, la Lunigiana, la Tuscia, l’Umbria, il Lazio, la Corsica e i ducati di Benevento

e Spoleto, terre in mano ai Longobardi, ma rivendicate da Bisanzio). Lo Stato della Chiesa, denominato

Patrimonium Petri, fu garantito nella sicurezza e nella libertà dall’impero carolingio; nella notte di Natale dell'anno

800, Papa Leone III, a sigillo ed alleanza, incoronò a Roma nella basilica di San Pietro Carlo Magno imperatore del

Sacro Romano Impero (romano perché in parte coincidente con l'antico Impero Romano, sacro perché cristiano-

cattolico). Nel disordine, nell'anarchia, nella violenza che allora attanagliavano le terre dell’Occidente, la Chiesa

aveva maturato un’autorità de facto, tramite i suoi Vescovi ed il clero, gli unici a portare un messaggio di pace, di

amore e di giustizia, tanto che i cittadini di Roma (decaduta con il trasferimento della capitale a Ravenna), al pari di

quelli di altre comunità urbane, giunsero a vedere nel loro Pastore quasi un continuatore dell'autorità imperiale e ad

attribuirgli funzioni di natura temporale: fu così che la Chiesa ed il Papato, in particolare, con l'energica guida di

grandi pontefici, si addossarono una funzione civilizzatrice e moderatrice dei barbari, per integrarli nelle forme della

civiltà romana. La forza propulsiva del cristianesimo, corroborata dall’esempio della resistenza alle ripetute

persecuzioni, condusse in poco più di due secoli ad una più forte organizzazione gerarchica interna e alla diffusione

della nuova religione in ogni strato sociale, sino a divenire maggioritaria. Con Costantino I il Grande avvenne

l’inevitabile svolta: tramite l’editto di Milano del 313 d.C. il Cristianesimo fu riconosciuto come lecito e liberamente

praticabile, cessarono le persecuzioni, furono restituiti i beni confiscati.

Lezione 006

01. 5_1 Imperatore Romano è contemporaneamente vertice militare e Pontifex Maximus nessuna delle risposte è corretta è solo Pontifex Maximus **è contemporaneamente vertice civile, penale e militare e Pontifex Maximus

  1. 5_2 Lo scisma del 1054** portò alla separazione definitiva tra lo Stato e la Chiesa nessuna delle risposte è corretta portò alla separazione tra cattolicesimo romano ed ortodossia orientale, tuttora non ricomposta portò all'unione tra cattolicesimo romano e ortodossia orientale 03. 5_5 Per cesaropapismo nessuna delle risposte è corretta si intende mescolanza tra potere politico e potere religioso per subordinare il temporale allo spirituale si intende mescolanza tra potere politico e potere religioso per subordinare lo spirituale al temporale si intende assoluta indipendenza tra il potere spirituale e temporale 04. 5_4 Per teocrazia si intende il potere temporale che concentra in sé ogni funzione e subordina il potere temporale a quello spirituale nessuna delle risposte precedenti è corretta il potere religioso che concentra in sé ogni funzione e subordina il potere temporale a quello spirituale il potere che esercita lo Stato italiano 05. 6_10 L'origine del potere temporale della Chiesa risiede nelle difficili vicende collegate alle ripetute invasioni barbariche ed ai disordini conseguenti, in cui alla Chiesa, organizzata localmente e centralmente, veniva riconosciuta una funzione fondamentale anche dagli Imperatori risiede nelle vicende collegate alla particolare stabilità derivante dalla cacciata dei barbari dal territorio italiano nessuna delle risposte precedenti è corretta coincide con la nascita del sacro romano impero 06. 6_9 Con il Corpus Iuris Civilis Giustiniano alterò le norme romane moderne per renderle compatibili con i X comandamenti Giustiniano alterò le norme romane classiche, per aggiornarle alle esigenze contemporanee e, soprattutto, per renderle compatibili con i comandamenti della morale cristiana e con il diritto consuetudinario dell'Oriente ellenistico Giustiniano alterò le norme romane moderne per aggiornarle alle esigenze contemporanee e, soprattutto, per renderle compatibili con i comandamenti della morale cristiana e con il diritto consuetudinario dell'Occidente ellenistico nessuna delle risposte è corretta 07. 6_8 Con Teodosio (Editto di Tessalonica) nessuna delle risposte è corretta il Cristianesimo diventava una delle religioni professate in uno Stato laico il Cristianesimo diventava l'unica religione ufficiale in uno Stato confessionale il Cristianesimo diventava l'unica religione vietata

Lezione 007

01. estratto delle tesi di Lutero

Il malessere serpeggiante nell’orbe cattolico per l’eccessiva temporalizzazione della Chiesa e per la persistente

rilassatezza trovò nella c.d. vendita delle indulgenze la goccia che fece traboccare il vaso: Leone X, per finanziare

l’edificazione della nuova basilica di San Pietro, infatti, promosse una vera e propria «vendita». Il 31 ottobre 1517,

sul portone della chiesa di Wittenberg, il monaco agostiniano Martin Lutero affisse un documento con le sue 95 tesi

sulla penitenza, le attribuzioni del Papa e la validità delle indulgenze. Iniziò il movimento della Riforma, sostenuta

da buona parte dei Principi tedeschi, che portò al distacco da Roma di una notevole porzione della cristianità,

suddivisa in diverse Chiese, caratterizzate da spirito nazionale e dalla teologia di diversi predicatori, tesi a rinnovare

la Chiesa ed a farla ritornare alle origini. La Riforma ebbe notevoli influssi anche sulla concezione dei rapporti tra

Stato e Chiesa: la dottrina protestante, infatti, tende a delegare in toto allo Stato l’amministrazione della società

civile: per Lutero, il mondo è retto dall’autorità politica e dalla legge, volute da Dio per proteggere la convivenza

civile; l’obbedienza al potere politico e la leale partecipazione alla vita pubblica nascono dalla stessa coscienza del

fedele; non è ammesso il diritto di resistenza all’autorità politica, a meno che questa perseguiti i cittadini in quanto

cristiani o offenda volutamente lo spirito cristiano; per conseguenza, una volta riconosciuta la libertà di praticare il

culto cristiano, la religione è indifferente al regime politico in cui opera. Partendo da questi presupposti, Lutero

giunse anche a rinunciare all’autogoverno delle comunità cristiane, delegando di fatto all’autorità temporale compiti

di controllo in materia religiosa. Lutero ricercò sostegno nel potere politico, che rinvenne nella sua teologia

riformata la giustificazione sia per tagliare il legame fra Roma e Principi tedeschi, sia per secolarizzare i beni

ecclesiastici (soprattutto i conventi e pertinenze), che diventarono proprietà dei sovrani o furono acquistati dai

borghesi, previa soppressione dei monasteri.

02. riforma e controriforma

La Chiesa cattolica, nel corso dei secoli, aveva acquistato un vero e proprio potere temporale, che esercitava

direttamente su alcuni territori, acquisiti in piena sovranità, lo Stato della Chiesa, ossia il Patrimonio di San Pietro,

su cui il Papa regnò da sovrano (fino al 1870), con un sistema confessionale ed unionista, in cui nel Pontefice di

riunivano le funzioni di Capo di Stato e di Capo della Chiesa cattolica, unico culto ammesso. Ma il contemporaneo

affermarsi del sistema borghese- comunale portò alla nascita di Signorie, Principati e Stati nazionali, sempre

culturalmente cristiani, tendenti però a sviluppare una concezione della vita in modo sempre più laico-umanistico e

scientifico, in riferimento ai principi dell’individualismo, ove all’ossequio per la religione si accompagnava la logica

del commercio e degli interessi economici. La scoperta dell’America, nel 1492, inoltre, apportando enormi ricchezze

ad alcuni Sovrani, li rese sempre più inclini ad una maggiore autonomia rispetto all’autorità papale, a cui

«donavano» in cambio la possibilità di estendere la salvezza cristiana alle ingenti masse delle popolazioni indigene.

A questo si aggiunse la spietata concorrenza tra le grandi famiglie romane (e non solo) per vedere eletto un loro

rappresentante come Sommo Pontefice, così da favorire, durante il pontificato, le fortune delle famiglie con la

cessione di feudi, la creazione di cardinali-bambini, la distribuzione di ricche prebende e rendite, in un’incessante

gara nel lusso e nel mecenatismo. Anche i costumi ne risentirono. La corruzione, in ogni campo, aveva raggiunto il

livello di guardia, in uno sconsiderato temporalismo a cui si contrapponevano la rassegnazione del popolo, da una

parte, e luminosi esempi di religiosità e fede in personaggi di indiscussa santità. I tempi erano dunque maturi per

un’inevitabile scossone, un invocato ritorno alle origini che provocò la fine dell’unità religiosa dell’Occidente, ma

anche la riconversione della Chiesa cattolica. La reazione della Chiesa cattolica nei confronti del protestantesimo

nelle sue varianti non si fece attendere: il Papa promosse una severa critica interna e, seppure con le limitazioni del

tempo, una riforma interna alla Chiesa, che investì il clero, le gerarchie, la dottrina, i costumi, nel tentativo di

arginare l’assalto riformistico e di ridare dignità ed autorevolezza all’istituzione, nel segno della rigorosa ortodossia

dottrinaria depurata dagli eccessi rinascimentali. Si aprì l’epoca della Controriforma, conseguente alla divisione del

mondo cattolico cagionata dalla Riforma protestante. Gli scopi della Controriforma furono diversificati: la

contestazione delle tesi dottrinarie eretiche dei protestanti con la riaffermazione della tradizionale dottrina cattolica;

la fermata della diffusione del protestantesimo; la riorganizzazione della Chiesa e delle sue istituzioni per un

profondo rinnovamento morale del clero e per la rigenerazione della funzione sociale della Chiesa stessa, resa più

coerente al Vangelo; il rigido controllo sulla cultura filosofica, scientifica e letteraria. Sul piano strettamente

religioso, il Concilio produsse sedici decreti dogmatici, su vari aspetti della religione cattolica quale sussidio

fondamentale per I parroci chiamati a spiegare al popolo i principi della fede cattolica. Sul piano riorganizzativo, la

Controriforma rivalutò gli scopi educativi ed assistenziale e di apostolato delle congregazioni esistenti, chiamate ad

adattarsi ai tempi, e promosse la nascita di nuovi ordini. Promosse la formazione e l’istruzione del clero, obbligando

i Vescovi alla residenza nelle diocesi, a curare conservazione e amministrazione del patrimonio ecclesiastico, la

restaurazione nei monasteri di clausura, di ascesi, di povertà, di preghiera; dettò norme per l'uniformità nei riti dei

sacramenti; promosse gli Oratori del Divino Amore, gruppi laici con la funzione di edificare spiritualmente e di

assistere materialmente il prossimo. Nei confronti della cultura e della scienza, fu reso sistematico il controllo

religioso, con la nascita del Sant’Uffizio, tribunale ecclesiastico composto di sei cardinali inquisitori, con il compito

di vigilare, indagare e condannare i casi di eresia e di devianza dalla ortodossia cattolica. Si trattava di misure molto

rigide, che devono tuttavia essere viste nella loro collocazione temporale: i secoli successivi alla riforma, infatti,

furono caratterizzati dall’incessante contrapposizione tra cattolicesimo e culti riformati, sfociati in numerosi e

dolorosi conflitti bellici, in cui gli eserciti dei Paesi fedeli a Roma si scontravano con quelli dei Paesi protestanti: la

religione assurse a causa principale delle guerre o, quanto meno, a motivazione spirituale per mascherare interessi

politici divergenti.

08. 7_2 Il Concordato di Worms fu stipulato nel 1300 fu stipulato nel 1122 nessuna delle risposte è corretta fu stipulato nel 1200 09. 7_1 Il Gallicanesimo si sviluppò in Francia in Italia tutte le precedenti sono vere in Germania 10. 7_3 Il Grande scisma del 1054 nessuna delle risposte precedenti è corretta è noto come scisma tra il Pontefice Giovanni Paolo II e il Presidente del Consiglio Bettino Craxi è noto come Scisma d'Oriente tra gli occidentali e come Scisma dei Latini tra gli orientali è noto come Scisma d'Oriente tra gli orientali e come Scisma dei Latini tra gli occidentali 11. le leggi Siccardi

Nel febbraio 1850, con il governo D’Azeglio, il ministro della giustizia Giuseppe Siccardi presentò una serie di disegni di legge

aventi lo scopo di correggere l’arcaico sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa, con misure che favorissero una maggiore

autonomia e capacità di intervento del potere civile. Tali progetti miravano a limitare i più retrivi privilegi ecclesiastici:

•l’abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche, cosicché anche gli appartenenti al clero fossero soggetti alla

giurisdizione ordinaria civile e penale dello Stato e non più a tribunali ecclesiastici, gestiti dalla Chiesa, loro riservati come ad

un coetus speciale; • l’abolizione del diritto d’asilo nelle chiese e luoghi sacri, dove l’autorità civile avrebbe potuto

provvedere all’arresto di persone, alla perquisizione ed al sequestro di oggetti nell’esercizio della giurisdizione penale statale,

pur con tutte le cautele imposte dalla specialità dei luoghi sacri; •l’abolizione delle pene per inosservanza di feste religiose se

non quelle ammesse dallo Stato; •il divieto alle manomorte ecclesiastiche e laicali ad acquistare beni immobili per donazioni

o testamento tra soggetti viventi, senza autorizzazione regia, di concerto con il Consiglio di Stato. L’ultima disposizione aveva

il fine di porre un freno alla manomorta, ossia l’antichissimo istituto di origine medievale che attribuiva una situazione di

privilegio alla massa dei beni di proprietà degli enti ecclesiastico: poiché tali enti avevano una durata indefinita, anche

plurisecolare, i loro beni non potevano essere trasmessi per successione mortis causa, sicché erano esenti da imposte di

successione e – nel corso degli anni – potevano assumere le dimensioni di enormi patrimoni, continuamente incrementati dai

pii lasciti dei fedeli per la salute dell’anima.

12. le leggi eversive

Nell’Italia appena unificata (e non ancora del tutto) il problema religioso costituiva una seria questione politica con

le sue gravi ripercussioni per la formazione dell’identità nazionale, fondata sui princìpi di uno Stato liberale. I

governanti del giovane Regno, tuttavia, nonostante la scomparsa di Cavour, proseguirono sulla strada già delineata

dalla legislazione del Regno di Sardegna, con le leggi Siccardi del 1850. A queste era seguita la legge 29 maggio

1855, n. 878, nota come legge Rattazzi che: •abolì gli ordini religiosi definiti come privi di utilità sociale e quelli

che, comunque, «non attendessero alla predicazione, all'educazione, o all'assistenza degli infermi»; • espropriò i

conventi e gli edifici religiosi delle congregazioni; • conferì i beni degli ordini soppressi ad un’apposita Cassa

Ecclesiastica munita di personalità giuridica, in cui confluivano anche le rendite dei beni espropriati ed i contributi

obbligatori a carico degli enti ecclesiastici conservati; • la Cassa Ecclesiastica (art.5) «aveva una esistenza distinta e

indipendente dalle Finanze dello Stato» e somministrava le sue rendite per scopi di culto e per devolvere un vitalizio

agli ecclesiastici. Questo complesso di norme fu esteso, nel 1866, anche al resto del neo-Regno, non senza

incontrare notevoli opposizioni, particolarmente nelle campagne, dove l’influenza del clero era più sensibile; il

Governo nazionale, infatti, mantenne nei confronti della Chiesa una politica restrittiva, soprattutto verso gli enti

ecclesiastici, e diede corso alle cosiddette leggi eversive, con le quali fu sovvertito un ordinamento plurisecolare in

materia di proprietà fondiaria ed immobiliare, per valorizzarne la produttività e – conseguentemente – per ottenerne

frutti anche per lo Stato, tramite i tributi. Con la Legge 3036/1866 fu negato il riconoscimento (e quindi la capacità

patrimoniale) e furono soppressi gli ordini e congregazioni religiose regolari (cioè soggetti ad una regola, non

all’autorità diocesana) che comportavano vita comune ed avevano carattere ecclesiastico;

•il loro patrimonio fu incamerato dal demanio dello Stato, con l’obbligo di iscrivere, nel Gran libro del debito

pubblico, una rendita del 5% a favore del nuovo Fondo per il culto (che sostituì ad ogni effetto la Cassa ecclesiastica

del Regno Subalpino istituita nel 1855); • era decretata l’incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere

beni immobili. Con la Legge 3848/1867 la soppressione degli enti regolari fu allargata con le stesse forme agli enti

secolari (cioè dipendenti da una diocesi) che lo Stato, con propria discrezionalità, giudicava superflui per la cura dei

bisogni religiosi della collettività o dannosi per gli interessi statali: •furono però esclusi dalla soppressione e

dall’espropriazione dei beni le parrocchie, gli ordinariati, i canonicati, le chiese cattedrali, i seminari maggiori e

minori, le fabbricerie.

Regio decreto-legge 7 luglio 1866, n. 227 sulla soppressione delle corporazioni religiose in tutto il Regno

Legge 13 maggio 1871, n. 214 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni della

Chiesa con lo Stato-c.d. legge delle guarentigie Legge 19 giugno 1873, n. 1492 che estendeva alla provincia di

Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici

Legge 14 luglio 1887, n. 4727 per l’abolizione delle decime sacramentali ed altre consimili prestazioni e sulla

commutazione e l’affrancamento di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue

Lezione 009

01. la legge delle guarentigie

La legge 13 maggio 1871, n. 214 era intitolata “guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le

relazioni della Chiesa con lo Stato”: si componeva, dunque, di due parti: a) la prima, di carattere “internazionale”, anche se

non negoziata, avente lo scopo di garantire al Papa la libertà di agire come Sommo Pontefice della Chiesa cattolica in campo

spirituale universale e come Santa Sede, dotata di personalità giuridica internazionale, nei suoi rapporti con gli Stati; b)la

seconda, di carattere “interno”, disciplinava le relazioni della Chiesa con lo Stato nelle materie di carattere religioso

d’interesse anche per lo Stato: una sorta di concordato non negoziato, ma imposto dal Regno d’Italia alla Chiesa cattolica, un

atto di fatto di natura giurisdizionalista. Indipendentemente dai contenuti, il Papa, con l’enciclica Ubi nos del 15.5.1871,

rifiutò la legge poiché: era una dichiarazione unilaterale dello Stato Italiano, che presumeva una manifestazione di sovranità

esaustiva ed autosufficiente e rifiutava la negoziazione con la S.Sede, cui era imposta senza alcuna possibilità di modifica o di

revisione congiunta, in condizioni di disparità; •non c’era il presidio di alcuna garanzia internazionale, come un trattato tra

Enti sovrani; •era modificabile in qualsiasi momento dal Parlamento, poiché si trattava di una legge ordinaria, soggetta al

mutare delle maggioranze politiche; •non attribuiva neppure una minima sovranità territoriale, a garanzia della libertà di

svolgere la funzione di governo religioso della Chiesa universale.

02. la questione romana

Con la formazione dello Stato nazionale, a poco a poco furono estese a tutte le regioni del nuovo regno unitario le

norme del Regno di Sardegna in materia ecclesiastica, successivamente ampliate con le apposite leggi c.d. eversive.

Lo Stato-Regno unitario, di faticosa e recente nascita, a compimento del Risorgimento, fu sostanzialmente

antiecclesiastico, poiché vedeva nella Chiesa uno dei principali avversari dell’unità italiana: nulla fu dunque evitato

da parte liberale per non umiliare ed offendere la dignità e la coscienza del papato e della Chiesa, sicché per

converso nulla incoraggiava il Pontefice sulla via della conciliazione, tanto che l’intransigenza cattolica ne scaturì

quale risposta inevitabile, uguale e contraria, all’intransigenza anti ecclesiastica ed anticristiana del liberalismo e

della massoneria. Nonostante, infatti, l’unilaterale offerta rispettosa e strumentale per la politica estera seppur rifiuta

da Pio IX della legge delle guarentigie, i provvedimenti del governo sabaudo erano rivolti alla marcata affermazione

dello Stato; così, nel giugno 1873, una legge estese anche a Roma le leggi anticlericali (leggi Siccardi e successive)

e nel 1875 fu imposto anche al clero l'obbligo del servizio militare. Al di là dei contenuti del complesso sistema

delle leggi eversive, che smantellarono un sistema tradizionale di derivazione antichissima, addirittura prefeudale, è

interessante osservare nel particolare come l’anticlericalismo abbia influenzato un argomento di grande significato

quale il matrimonio, tipica materia mista, in cui cioè per l’importanza sociale del coniugio sia lo Stato, sia la Chiesa

rivendicavano competenze e giurisdizione. Prima dell'unità d'Italia esisteva una sola forma matrimoniale, quella

disciplinata dal diritto canonico secondo le norme del Concilio di Trento del 1563,sicché gli acattolici, privi dello

ius connubii, potevano formare solo delle famiglie di fatto, estranee a qualsiasi regolamentazione giuridica. Il

matrimonio civile era stato introdotto nelle province continentali durante il periodo napoleonico, ben presto abrogato

dagli ordinamenti degli Stati della restaurazione, che reintrodussero l’obbligatorietà del matrimonio canonico. Fu

solo il codice civile del 1865 che applicò in Italia il matrimonio civile, in evidente concorrenza al matrimonio

religioso praticato fino allora; alla famiglia fu data un’impostazione laica fondata appunto sul matrimonio civile

come affermazione della giurisdizione e dell’etica statale, rispondente al principio di separatismo tra Chiesa e Stato

elaborata dal pensiero liberale. Fu comunque riconosciuta ai cittadini la possibilità di celebrare anche il rito

religioso, prima o dopo di quello civile. Secondo il codice del 1865, il matrimonio ritornava ad essere indissolubile,

poiché il divorzio anche a parere del pensiero laico più moderato veniva visto quale pericoloso elemento disgregante

del nucleo familiare, cellula fondamentale dello Stato. Il matrimonio civile, dunque, sino al 1929, fu l'unico

riconosciuto dallo Stato, mentre la Chiesa cattolica rimaneva libera di celebrare matrimoni dal valore puramente

religioso. Si era così creata una situazione duale, frutto della differenziazione tra le due sfere temporale e spirituale,

per cui lo Stato italiano riconosceva e dava efficacia solo al matrimonio civile quale atto consensuale producente

effetti giuridici e, nello stesso tempo, la Chiesa accettava solamente il matrimonio-sacramento regolato dal diritto

canonico; perciò, chi voleva celebrare un matrimonio valido ed efficace per entrambi gli ordinamenti doveva

sposarsi due volte, in chiesa e nella casa comunale. La presa di Porta Pia cagionò come detto la grave crisi tra Santa

Sede e Regno d’Italia, destinata a durare ben sessant’anni: la vita del neonato Regno unitario, dunque,fu

notevolmente influenzata dalle implicazioni della questione romana, sia all’interno sia in campo internazionale. Nel

1873, Pio IX, con la dichiarazione “Non expedit” (“non è conveniente che”) vietò dunque ai cittadini cattolici di

partecipare alla vita politica della nuova nazione (né votando,né facendosi eleggere) ,per protesta contro la questione

romana. Il Pontefice, dopo l'usurpazione manu militari , sembrò attendersi un risarcimento per la debellatio del suo

potere temporale, nella convinzione che il nuovo Stato Italiano non reggesse di fronte all’impopolarità manifesta in

larghe zone del Paese; il suo intento non era principalmente riottenere un territorio bensì il prestigio religioso e

morale del Papato, che da allora si rese veramente mondiale e concepì in termini di opposizione il rapporto dei

cattolici con il nuovo Stato la cui legislazione era largamente anticattolica. Anche Leone XIII confermò il divieto ai

cattolici italiani di non recarsi alle urne, con la secessione di fatto di una buona parte dell’elettorato dalla vita

politica nazionale; nel contempo, però, con l’enciclica Etsi Nos del 1882, Leone XIII fermo nel rivendicare i diritti

della Chiesa nei confronti dell’usurpatore Regno d’Italia incitava il popolo cattolico ad essere generoso per

sovvenire ai bisogni della Chiesa, in gravi ristrettezze dopo i provvedimenti di confisca dei beni ecclesiastici, ad

operarsi con fervore in opere sociali.

Lezione 010

01. 9_1 Per debellatio si intende La creazione di un nuovo Stato che diventa autonomo e indipendente rispetto ad un altro Situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato a causa di una sconfitta al termine di un conflitto militare nessuna delle risposte è corretta Situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato in base ad accordi internazionali tra Stati più forti 02. 9_2 La debellatio dello Stato Pontificio avviene definitivamente dopo la fine della prima Guerra Mondiale avviene definitivamente nel 1870 nessuna delle risposte è corretta avviene definitivamente dopo la fine della seconda Guerra Mondiale 03. 9_3 La legge delle guarentigie si costituiva di una parte non sono divise in parti di tre parti **Di due parti

  1. 9_4 Con la debellatio dello Stato Pontificio** Napoli fu proclamata la capitale del Regno d'Italia Roma fu proclamata la capitale dello Regno d'Italia Torino fu proclamata la capitale del Regno d'Italia nessuna delle risposte è corretta 05. 9_5 Con la debellatio dello Stato Pontificio nessuna delle risposte precedenti è corretta nacque la cosiddetta questione dello Stato italiano nacque la cosiddetta questione dello Stato Pontificio **nacque la cosiddetta questione romana
  2. 9_6 Le leggi delle guarentigie** furono emanate per poi dar vita agli accordi di Villa Madama nessuna delle risposte è corretta furono emanate dal Governo con la convizione che in tal modo si risolveva la cossiddetta questione romana furono emanate dal Parlamento con la convizione che in tal modo si risolveva la cossiddetta questione romana 07. 10_7 Con la questione romana nessuna delle risposte è corretta fu abolito l'insegnamento della religione a scuola si risolse definitivamente la problematica dell'insegnamento della religione a scuola si aprì anche il problema relativo all'insegnamento della religione a scuola

08. 10_8 Dal 1905 nessuna delle risposte è corretta fu reinserito l'insegnamento della religione nei programmi scolastici nei nuovi programmi scolastici la religione cattolica non ebbe più alcun posto fu inserito l'insegnamento di qualsiasi religione durante l'orario scolastico 09. 10_10 Il non expedit fu considerata nessuna delle risposte è corretta una misura assolutamente indolore e definitiva, per risolvere la questione romana una misura dolorosa, ma provvisoria, una preparazione nell'astensione come sostenuto da don Sturzo e don Murrieda Filippo Meda per organizzare le masse cattoliche e dar loro una coscienza politica onde inserirsi capacemente nella vita politica nazionale al momento opportuno una misura dolorosa, ma provvisoria, una preparazione nell'astensione come sostenuto da Cavour e Rattazzi per risolvere la questione romana 10. 10_9 Come protesta Pio IX e Leone XIII ingiunsero agli italiani cattolici di recarsi a votare e annullare la scheda nessuna delle risposte è corretta ingiunsero agli italiani atei di non andare a votare **ingiunsero agli italiani cattolici di non recarsi alle urne contro il nuovo Stato

  1. il non expedit**

Nel 1873, Pio IX, con la dichiarazione “Non expedit” (“non è conveniente che”) vietò dunque ai cittadini cattolici di

partecipare alla vita politica della nuova nazione (né votando,né facendosi eleggere) ,per protesta contro la questione romana.

Il Pontefice, dopo l'usurpazione manu militari , sembrò attendersi un risarcimento per la debellatio del suo potere temporale,

nella convinzione che il nuovo Stato Italiano non reggesse di fronte all’impopolarità manifesta in larghe zone del Paese; il suo

intento non era principalmente il riottenere un territorio bensì il prestigio religioso e morale del Papato, che da allora si rese

veramente mondiale e concepì in termini di opposizione il rapporto dei cattolici con il nuovo Stato la cui legislazione d’altra

parte era largamente anticattolica. Anche Leone XIII confermò il divieto ai cattolici italiani di non recarsi alle urne, con la

secessione di fatto di una buona parte dell’elettorato dalla vita politica nazionale; nel contempo, però, con l’enciclica Etsi Nos

del 1882, Leone XIII fermo nel rivendicare i diritti della Chiesa nei confronti dell’usurpatore Regno d’Italia incitava il popolo

cattolico ad essere generoso per sovvenire ai bisogni della Chiesa, in gravi ristrettezze dopo i provvedimenti di confisca dei

beni ecclesiastici, ad operarsi con fervore. Il non expedit ebbe un effetto simbolico finché gli aventi diritto al voto solo maschi

furono pochi appartenenti a ceti sociali benestanti ed istruiti, molto spesso seguaci delle idee liberali risorgimentali, più o meno

anticlericaleggianti e meno sensibili ai richiami della Chiesa. Tuttavia, Leone XIII era consapevole dei fermenti e delle

divisioni anche nel mondo dei credenti italiani, che vivevano con fatica la scissione tra la vocazione ad essere dei buoni fedeli

ed il dovere patriottico massicciamente propagandato di esser buoni cittadini del nuovo stato, una scelta spesso impossibile tra

la salute dell’anima e la lealtà verso la bandiera. Inoltre, al Papa non sfuggiva la critica situazione socio- economica della gran

parte della popolazione, affascinata dalle idee egualitarie e socialiste, di sempre maggiore diffusione; per avversarne

l’espansione, Leone XIII pose le basi della dottrina sociale della Chiesa con la celeberrima enciclica Rerum Novarum del

1891. In chiave politica tutta italiana, quindi, rifiorirono gli insegnamenti dei cattolici che, all’inizio del Risorgimento, avevano

aderito al movimento d’indipendenza nazionale, senza con ciò trascurare la loro religiosità; nel nome di Manzoni, Gioberti e

Rosmini, si considerò il non expedit una misura dolorosa, ma provvisoria, una preparazione nell’astensione come sostenuto da

don Sturzo e don Murrieda Filippo Meda per organizzare le masse cattoliche e dar loro una coscienza politica onde inserirsi

capacemente nella vita politica nazionale al momento opportuno (intanto si svilupparono le cooperative cattoliche). Con la

legge del 1912 (suffragio universale per tutti i maschi di oltre 30 anni e anche meno per i più abbienti ed istruiti), il corpo

elettorale passò dal 7% al 23,2% della popolazione: si aprirono in tal modo le urne ad un campione molto significativo dei

cittadini. Ciò non restò privo di conseguenze anche per l’atteggiamento dei cattolici, tuttora astretti dal non expedit; infatti, il

pontificato di San Pio X (1903-1914) mostrò precisi segnali di distensione e di graduale, prudente riavvicinamento allo Stato,

per evitare la consegna dell’Italia agli atei socialisti, la cui affermazione elettorale spinse all’alleanza tra cattolici e liberali

moderati di Giovanni Giolitti in molte elezioni amministrative.