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Paniere 2026 Aperte DIRITTO ECCLESIASTICO Risposte APERTE Ecampus
Tipologia: Panieri
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1. L’art. 7 della Costituzione. 1. L’art.7 della Cost. prende atto della peculiarità della Chiesa cattolica nel campo del diritto, sicché ne riconosce indipendenza e sovranità nel proprio ordine; inoltre esso sancisce che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L’art. 7 della Costituzione dichiara: •lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. •I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. La norma, approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Costituente, con il concorso di democristiani e comunisti e la forte opposizione di socialisti, laici storici e liberali, l’articolo 7 venne concepito come una garanzia di stabilità sociale, altrimenti rimessa in dubbio da contese religiose. L’art. 7 ha confermato ed immesso nel nuovo ordinamento costituzionale i Patti Lateranensi, partendo dal riconoscimento della sovranità della Chiesa Cattolica: i due Enti, infatti, sono qualificati come sovrani ed indipendenti, ossia distinti tra di loro e senza possibilità di interventi dell’uno nell’ordinamento interno dell’altro (ciascuno nel proprio ordine, ove per ordine s’intende appunto l’ordinamento caratteristico di un ente sovrano e le sue attribuzioni). Il valore costituzionale o meno del richiamo dei Patti Lateranensi nell’art. 7 ha dato luogo a tensioni interpretative nel mondo giuridico, influenzato anche dalle diverse opinioni di natura politica in merito ai rapporti tra Stato e Chiesa; in punto, si sono consolidate due linee ermeneutiche: la costituzionalizzazione dei Patti; la costituzionalizzazione del mero principio concordatario. 2. Lart. 8 della Costituzione. 2. L’art. 8 Cost. Sancisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti allalegge. Pertanto, leconfessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 3. La gerarchia delle fonti. 3. Le fonti normative non sono identiche per importanza, forma o estensione temporale, sicché si applicano diversi principi a tal fine. Uno di questi principi consiste nel principio della gerarchia della fonti, ciò per disciplinare i diversi gradi delle fonti. Il criterio della gerarchia delle fonti mette in ordine decrescente per importanza le fonti stesse, che non sono tutte uguali, sicché si distinguono,dall’alto in basso:
b) le fonti di produzione, ossia gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite (ad es. le leggi approvate da entrambi i rami del Parlamento secondo il procedimento di cui agli artt.70 e ss. della Costituzione, i decreti legislativi, emanati dal Governo, secondo la legge di delega la procedura ex art.76 Cost.,ecc.). Il diritto ecclesiastico italiano, inoltre, distingue le sue fonti in:
5.L’unionismo precristiano.
5. Religione e Stato, dagli albori dell’umanità, furono sempre considerati un tutt’uno: il sovrano rivestiva contestualmente i ruoli di capo civile, militare e religioso ed era spesso divinizzato; il culto normalmente identificava la nazione e lo Stato era mono confessionale. Si alternavano tolleranza e persecuzioni nei confronti degli eterodossi, visti come un pericolo per la religione dello Stato e per l’ordinamento tradizionale. L’unione di Stato e culto, dunque, era la regola, per altro mai contraddetta: nemmeno gli Ebrei, monoteisti, si allontanarono da questo schema, poiché il modello di Stato cui tendevano con l’avvento del Messia sarebbe risultato uno Stato teocratico, con la completa confusione di sacro e profano, anzi più propriamente con la sparizione del non sacro assorbito dall’unico e definitivo ordinamento divino. Esempi di unionismo sono diffusissimi, nell’ambito dell’universale politeismo delle antiche civiltà: dall’Egitto, in cui il Faraone era un dio a sua volta e ogni azione umana era sottoposta alle regole di una specifica divinità, ai Sumeri, agli Assiro-babilonesi, sempre con la prevalenza del divino incarnato dal sovrano, custode e tutore del suo popolo che, sottomesso al re, era contemporaneamente sottomesso al volere divino. 6. Il dualismo cristiano. 6. Con l’arrivo di San Pietro princeps Apostolorum a Roma e la predicazione di San Paolo Apostolo delle genti (per tradizione martiri sotto Nerone nella prima persecuzione 64-68 d.C.), si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato - quello romano in particolare - era completamente diverso dalle secolari abitudini generali e partiva dalla sentenza evangelica: «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mt22, 21b). Concetto innovativo perché, mettendola in rapporto al contesto storico unionista, per cui la religione pagana altro non era che un instrumentum regni, comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato. L’interpretazione più tradizionale ed assodata, in chiave giuridico-politica, vede in questo passo lo stabilimento del principio dualistico, in forza del quale due autorità governano il mondo sin dalla creazione, sebbene solo
indipendente, avente personalità giuridica internazionale. I Longobardi giunsero all’epilogo del loro dominio, sconfitti dai Franchi nel 774 a Pavia; Carlo Magno nel corso della sua prima discesa nella proseguì nella donazione di territori alla Chiesa: con la promissio Carisiaca, il Re franco, in cambio della legittimazione della sua dinastia come patricii Romae concessa dal Sommo Pontefice Stefano II, assunse l’obbligazione di consegnare alla Sede dell’Apostolo Pietro l’Esarcato, il Veneto, l’Istria, l’Emilia, la Lunigiana, la Tuscia, l’Umbria, il Lazio, la Corsica e i ducati di Benevento e Spoleto, terre in mano ai Longobardi, ma rivendicate da Bisanzio). Lo Stato della Chiesa, denominato Patrimonium Petri, fu garantito nella sicurezza e nella libertà dall’impero carolingio; nella notte di Natale dell'anno 800, Papa Leone III, a sigillo ed alleanza, incoronò a Roma nella basilica di San Pietro Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero (romano perché in parte coincidente con l'antico Impero Romano, sacro perché cristiano-cattolico). Nel disordine, nell'anarchia, nella violenza che allora attanagliavano le terre dell’Occidente, la Chiesa aveva maturato un’autorità de facto, tramite i suoi Vescovi ed il clero, gli unici a portare un messaggio di pace, di amore e di giustizia, tanto che i cittadini di Roma (decaduta con il trasferimento della capitale a Ravenna), al pari di quelli di altre comunità urbane, giunsero a vedere nel loro Pastore quasi un continuatore dell'autorità imperiale e ad attribuirgli funzioni di natura temporale: fu così che la Chiesa ed il Papato, in particolare, con l'energica guida di grandi pontefici, si addossarono una funzione civilizzatrice e moderatrice dei barbari, per integrarli nelle forme della civiltà romana. La forza propulsiva del cristianesimo, corroborata dall’esempio della resistenza alle ripetute persecuzioni, condusse in poco più di due secoli ad una più forte organizzazione gerarchica interna e alla diffusione della nuova religione in ogni strato sociale, sino a divenire maggioritaria. Con Costantino I il Grande avvenne l’inevitabile svolta: tramite l’editto di Milano del 313 d.C. il Cristianesimo fu riconosciuto come lecito e liberamente praticabile, cessarono le persecuzioni, furono restituiti i beni confiscati.
9. Il grande scisma. 9. L’unione del potere politico con il potere religioso esistente nell’organizzazione dell’Impero romano non venne meno con i riconoscimento del cristianesimo come religio licita, in forza degli editti di Milano e Nocodemia emessi nel 313 d.c. da Costantino e da Licinio. Gli imperatori romani, come erano stati pontefici massimi del paganesimo, una volta fattisi cristiani, diventarono, secondo la tradizione romana, i moderatori della nuova religione. Era l’imperatore che convocava i Concili, che ne rendeva esecutivi i decreti e i dogmi di fede. Tale sistema dei rapporti tra Stato e religione, fra Stato e Organizzazione ecclesiastica, è stato definito con il termine cesaro-papismo, il quale vale a scolpire la situazione di un’ autorità suprema insieme temporale e spirituale, la situazione di unione del potere civile con il potere ecclesiastico. Il cesaro-papismo era cessato nell’occidente europeo per il venir meno di un’autorità politica centrale che potesse arrogarsi un potere supremo su tutta la Chiesa. Ma, nel frattempo, era venuta crescendo l’autorità del Vescovo di Roma che non mancò di rivendicare una potestà anche di ordine temporale. I conflitti tra Papato ed Impero dell’altro medioevo erano d’ordine politico e non ideologico: ricordiamo, in proposito, la lotta per le investiture che prendeva alimento da una questione di potere e non da divergenze d’ordine religioso. Le lotte tra Papato ed Impero cessarono con l’indebolirsi del potere temporale del Papa (riforma gregoriana), e il frantumarsi del sogno di un rinnovato impero romano-cristiano. Tali vicende importarono notevoli conseguenze. Il sorgere di grandi compagini nazionali o di piccoli Stati organizzati sotto il potere del principe. Che per organizzare lo Stato era portato a dominare su qualsiasi altra potestà. Le guerre di religione furono concluse dalla pace di Augusta (1555), che riconobbe solo ai principi la libertà di aderire o non aderire alla religione riformata e attribuì loro lo jus reformandi, ossia fra l’altro, il potere di imporre la religione da essi professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare in altro paese. Doveva passare quasi un secolo perché, con la pace di Westfalia 1648), alla fine della guerra dei Trent’anni, si avesse riguardo per le minoranze religiose, attribuendo uguali diritti a cattolici, luterani e calvinisti. Nel periodo intercorso tra le due date menzionate si consolidarono i sistemi nei quali la Chiesa (cattolica o riformata) era subordinata allo Stato, al potere civile, allora impersonato dal monarca assoluto. In sintesi i poteri
propri dei sistemi giurisdizionalisti sono stati tradizionalmente classificati secondo due grandi filoni:
conflitti bellici, in cui gli eserciti dei Paesi fedeli a Roma si scontravano con quelli dei Paesi protestanti: la religione assurse a causa principale delle guerre o, quanto meno, a motivazione spirituale per mascherare interessi politici divergenti.
12. Le leggi Siccardi. 12. Nel febbraio 1850, con il governo D’Azeglio, il ministro della giustizia Giuseppe Siccardi presentò una serie di disegni di legge aventi lo scopo di correggere l’arcaico sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa, con misure che favorissero una maggiore autonomia e capacità di intervento del potere civile. Tali progetti miravano a limitare i più retrivi privilegi ecclesiastici: •l’abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche, cosicché anche gli appartenenti al clero fossero soggetti alla giurisdizione ordinaria civile e penale dello Stato e non più a tribunali ecclesiastici, gestiti dalla Chiesa, loro riservati come ad un coetus speciale;
•il loro patrimonio fu incamerato dal demanio dello Stato, con l’obbligo di iscrivere, nel Gran libro del debito pubblico, una rendita del 5% a favore del nuovo Fondo per il culto (che sostituì ad ogni effetto la Cassa ecclesiastica del Regno Subalpino istituita nel 1855);
internazionale. Nel 1873, Pio IX, con la dichiarazione “Non expedit” (“non è conveniente che”) vietò dunque ai cittadini cattolici di partecipare alla vita politica della nuova nazione (né votando,né facendosi eleggere) ,per protesta contro la questione romana. Il Pontefice, dopo l'usurpazione manu militari , sembrò attendersi un risarcimento per la debellatio del suo potere temporale, nella convinzione che il nuovo Stato Italiano non reggesse di fronte all’impopolarità manifesta in larghe zone del Paese; il suo intento non era principalmente il riottenimento di un territorio bensì il prestigio religioso e morale del Papato, che da allora si rese veramente mondiale e concepì in termini di opposizione il rapporto dei cattolici con il nuovo Stato la cui legislazione era largamente anticattolica. Anche Leone XIII confermò il divieto ai cattolici italiani di non recarsi alle urne, con la secessione di fatto di una buona parte dell’elettorato dalla vita politica nazionale; nel contempo, però, con l’enciclica Etsi Nos del 1882, Leone XIII fermo nel rivendicare i diritti della Chiesa nei confronti dell’usurpatore Regno d’Italia incitava il popolo cattolico ad essere generoso per sovvenire ai bisogni della Chiesa, in gravi ristrettezze dopo i provvedimenti di confisca dei beni ecclesiastici, ad operarsi con fervore in opere sociali.
17. La debellatio dello stato pontificio. 17. Nel diritto internazionale l’espressione latina debellatio è impiegata tecnicamente per definire la situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato a causa di una sconfitta al termine di un conflitto militare. Di particolare rilevanza la debellatio dello Stato Pontificio, avvenuta definitivamente il 20 settembre 1870, con la presa di Roma dopo la breccia di Porta Pia; in verità, i domìni papali erano già stati ridotti notevolmente nel 1860-61,ma al Papa era rimasta la piena sovranità sul Lazio (all’incirca l’antico Patrimonio di San Pietro), con l’assistenza delle truppe francesi inviate da Napoleone III. Alla caduta di questi a Sedan il 1° settembre 1870, seguì l’immediato intervento delle forze italiane, che, entrate in Roma, debellarono definitivamente lo Stato Pontificio, che cessò di esistere; dopo secoli e secoli, il potere temporale del Papa veniva meno e Pio IX si dichiarò prigioniero nella cattività del ristretto perimetro delle mura vaticane, entro le quali le truppe italiane non entrarono mai, mentre Roma veniva proclamata definitivamente capitale del Regno d’Italia. Con la debellatio, nacque la c.d. questione romana, destinata a dominare la vita politica del Regno d’Italia sino alla Conciliazione del 1929 e ad influenzare la legislazione ecclesiastica, ì di natura puramente unilaterale e, a volte, anche persecutoria nei confronti della Chiesa. Pio IX, reagì con energia all’invasione italiana e rivendicò “il Principato civile concesso alla Sede Apostolica per particolare volontà di Dio, affinché i successori del beato Pietro potessero nell’esercizio della loro giurisdizione spirituale godere la necessaria e sicura pienezza di libertà” , dichiarando e “protestando innanzi a Dio e a tutto il mondo cattolico” di essere tenuto “in una prigionia tale da non poter esercitare sicuramente, tranquillamente e liberamente la propria suprema Autorità pastorale” (enciclica Respicientes ea, 1°.11.1870, passim). La Santa Sede, dunque, considerò una vera e propria usurpazione la cessazione del sistema del Papa-Re, cioè la contemporaneità nel Pontefice della figura di capo supremo della Chiesa cattolica e di sovrano di un territorio, strumentale questo al libero esercizio del potere spirituale universale del Papa, così come garantito sin dall’apocrifa donazione di Costantino (sec. IV) e dalla donazione di Sutri (718), da cui nacque il suo potere temporale. Coerentemente, i successori di Pio IX, da Leone XIII a S. Pio X, a Benedetto XV, a Pio XI non accettarono la debellatio e continuarono a rivendicare la loro sovranità, impedendo ai cattolici italiani di partecipare esplicitamente alla vita pubblica dello Stato usurpatore. Le truppe italiane, occupata Roma, non violarono mai la cinta delle mura leonine, entro cui il Papa si era ritirato: in tal modo, venne riconosciuta de facto alla Santa Sede una forma di indipendenza, che – nelle intenzioni dello Stato italiano – divenne autonomia giuridica in forza delle c.d. leggi delle guarentigie, con le quali il Parlamento affrontò la questione romana, credendo di risolverla. 18. Il non expedit. 18. Nel 1873, Pio IX, con la dichiarazione “Non expedit” (“non è conveniente che”) vietò dunque ai cittadini cattolici di partecipare alla vita politica della nuova nazione (né votando,né facendosi eleggere) ,per protesta contro la questione romana. Il Pontefice, dopo l'usurpazione manu militari ,
sembrò attendersi un risarcimento per la debellatio del suo potere temporale, nella convinzione che il nuovo Stato Italiano non reggesse di fronte all’impopolarità manifesta in larghe zone del Paese; il suo intento non era principalmente il riottenimento di un territorio bensì il prestigio religioso e morale del Papato, che da allora si rese veramente mondiale e concepì in termini di opposizione il rapporto dei cattolici con il nuovo Stato la cui legislazione d’altra parte era largamente anticattolica. Anche Leone XIII confermò il divieto ai cattolici italiani di non recarsi alle urne, con la secessione di fatto di una buona parte dell’elettorato dalla vita politica nazionale; nel contempo, però, con l’enciclica Etsi Nos del 1882, Leone XIII fermo nel rivendicare i diritti della Chiesa nei confronti dell’usurpatore Regno d’Italia incitava il popolo cattolico ad essere generoso per sovvenire ai bisogni della Chiesa, in gravi ristrettezze dopo i provvedimenti di confisca dei beni ecclesiastici, ad operarsi con fervore. Il non expedit ebbe un effetto simbolico finché gli aventi diritto al voto solo maschi furono pochi appartenenti a ceti sociali benestanti ed istruiti, molto spesso seguaci delle idee liberali risorgimentali, più o meno anticlericaleggianti e meno sensibili ai richiami della Chiesa. Tuttavia, Leone XIII era consapevole dei fermenti e delle divisioni anche nel mondo dei credenti italiani, che vivevano con fatica la scissione tra la vocazione ad essere dei buoni fedeli ed il dovere patriottico massicciamente propagandato di esser buoni cittadini del nuovo stato, una scelta spesso impossibile tra la salute dell’anima e la lealtà verso la bandiera. Inoltre, al Papa non sfuggiva la critica situazione socio- economica della gran parte della popolazione, affascinata dalle idee egualitarie e socialiste, di sempre maggiore diffusione; per avversarne l’espansione, Leone XIII pose le basi della dottrina sociale della Chiesa con la celeberrima enciclica Rerum Novarum del
Concili presieduti dal Papa e durante la vacanza della Sede Pontificia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale deimedesimi ai quali sono prestati gli onori del rango. A dimostrazione della natura speciale e primariamente spirituale della missione pontificia, la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutro ed inviolabile. Infine, nell’art. 26, le parti dichiarano solennemente: •la Santa Sede ritiene che con gli accordi i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione romana» e riconosce il regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano; a sua volta l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice e dichiara abrogata la l. 13 maggio 1871, n. 214 (la legge delle guarentigie) e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.
21. La struttura dei Patti Lateranensi. 21. L’11 febbraio 1929 nel Palazzo del Laterano in Roma, il Capo del Governo italiano, Benito Mussolini ed il Segretario di Stato della S. Sede, Card. Pietro Gasparri, sottoscrissero i Patti Lateranensi volti a disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa. I Patti Lateranensi erano composti da: TRATTATO CONCORDATO CONVENZIONE FINANZIARIA Con il Trattato si poneva fine alla questione romana, si dotava la S. Sede di un territorio, costituente lo Stato della Città del Vaticano, di cui si riconosceva la sovranità internazionale. Il Concordato disciplinava i rapporti fra Stato e Chiesa nelle materie miste, interessanti sia l’uno, sia l’altra (culto, beni ecclesiastici, matrimonio, insegnamento della religione, nomina dei Vescovi, ecc.); la religione cattolica era definita religione dello Stato (Stato confessionale). La convenzione monetaria, stabiliva quale risarcimento per la debellatio dello Stato Pontificio, lo Stato versò alla S. Sede lire 750 milioni e titoli al portatore a l5% per lire 1 miliardo. 22. la convenzione finanziaria. 22. La Convenzione finanziaria ha un contenuto molto semplice, ma di rilevante impatto: •l’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato (buoni del Tesoro) italiano 5% al portatore [col cupone (interessi annuali) scadente al 30 giugno p.v.] del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo). •La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l’Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870. •Come si ricorderà l’art.4 della legge delle guarentigie del 1871 aveva stabilito, a carico dello Stato italiano ed in cambio dell’espropriazione dei beni ecclesiastici, una dotazione annua di 3.225. lire, pari alla somma iscritta nell'ultimo bilancio dello Stato della Chiesa per il mantenimento della corte papale, a favore della S. Sede, che però non accettò, né incassò mai tale somma, rimasta quindi accantonata nelle casse italiane per l’importo nominale di lire 190.275.000,00= nella parte di spesa corrente del bilancio dello Stato. Nel preambolo della Convenzione finanziaria, si motiva così l’accordo: “il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici ,ed e i beni degli enti ecclesiastici, e dall’altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la Situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt’oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla S. Sede medesima anche solo in esecuzione dell’impegno assunto con la legge 13
maggio 1871, talché lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma”. Le somme suddette non sono un’enormità, se si considerano a) il valore dei beni che appartenevano alla Santa Sede prima della debellatio del 1870; b) la svalutazione della lira intervenuta in sessant’anni, soprattutto dopo la prima guerra mondiale; c) la dilazione nel pagamento dei buoni del tesoro, anch’essi soggetti all’inflazione e dalle crisi economiche belliche.
23. I patti lateranensi del 1929. 23. L’11 febbraio 1929 nel Palazzo del Laterano in Roma, il Capo del Governo italiano, Benito Mussolini ed il Segretario di Stato della S. Sede, Card. Pietro Gasparri, sottoscrissero i Patti Lateranensi volti a disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa. I Patti Lateranensi erano composti da: TRATTATO CONCORDATO CONVENZIONE FINANZIARIA Con il Trattato si poneva fine alla questione romana, si dotava la S. Sede di un territorio, costituente lo Stato della Città del Vaticano, di cui si riconosceva la sovranità internazionale. Il Concordato disciplinava i rapporti fra Stato e Chiesa nelle materie miste, interessanti sia l’uno, sia l’altra (culto, beni ecclesiastici, matrimonio, insegnamento della religione, nomina dei Vescovi, ecc.); la religione cattolica era definita religione dello Stato (Stato confessionale). La convenzione monetaria, stabiliva quale risarcimento per la debellatio dello Stato Pontificio, lo Stato versò alla S. Sede lire 750 milioni e titoli al portatore a l5% per lire 1 miliardo. 24. La fine della questione romana. 24. La questione romana ebbe per decenni un’influenza pesante sulla vita politica del neonato regno, una nazione che, allora, era ancora profondamente e pressoché totalmente cattolica e lancinata dal conflittuale e superato dualismo Stato-Chiesa, non conforme al comune sentire. Da più parti, dunque, si invocava una composizione del conflitto, che aveva anche ripercussioni problematiche sulla politica estera e diplomatica italiana. Subito dopo la prima guerra mondiale, si stabilirono dei contatti segreti tra S. Sede e Regno d’Italia tra Mons. Ceretti ed il Presidente del Consiglio V.E.Orlando; un segno di distensione fu l’esposizione delle bandiere italiane a lutto in occasione della morte di Benedetto XV, nel 1922. Ma fu l’avvento del fascismo a determinare le condizioni per un deciso passo avanti; Mussolini, socialista ateo ed anticlericale all’inizio della sua carriera politica, vedeva nella fine della questione romana il tipico instrumentum regni per consolidare il suo regime, mediante l’appoggio della Chiesa, una volta placata; ideologicamente, poi, cattolici e fascisti erano accomunati dalla contrapposizione ai liberali ed ai massoni, che avevano permeato delle loro concezioni la legislazione ecclesiastica del Regno. Dunque, l’ambizione mussoliniana di riuscire là dove il i liberali più che fallito non avevano neppure tentato, spianò la strada ai tempi maturi per la conciliazione, nonostante l’atteggiamento scettico del Re Vittorio Emanuele III, noto seguace delle dottrine separatiste ed anticlericali e legato alla tradizione liberale post 1870. Le trattative, informali, furono aperte dai colloqui riservatissimi tra due rappresentanti delle parti, Domenico Barone per l’Italia, Francesco Pacelli (fratello del futuro Papa Pio XII) per il Papa. Il Barone era un esempio di vecchio laicismo separatista ed impostò la negoziazione in termini giurisdizionalistici e di difesa del sistema delle leggi eversive e delle guarentigie. Questi sondaggi, dunque, in due anni non condussero ad alcun risultato, finché, per la morte improvvisa di Barone, Mussolini avocò a sé stesso la trattativa, che ebbe un’immediata accelerazione. Di qui, la conciliazione seguì in tempi rapidissimi, con l’attestazione di alcuni princìpi di base: fu il riconoscimento della sovranità della S. Sede, poggiata su un territorio, lo Stato della Città del Vaticano, quale elemento costitutivo della sovranità stessa e dell’assoluta indipendenza del Papa; a)la valenza dello strumento del concordato per disciplinare le c.d. materie miste ,quelle in cui Stato e Chiesa intersecavano le proprie competenze, per una proficua collaborazione;
finanziario -Matrimonio. L’accordo di Palazzo Madama è intervenuto dopo la legge sul divorzio del
in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”
Garantisce la libertà religiosa, sotto il profilo individuale e collettivo: tutti coloro che si trovano sul
territorio taliano hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma
individuale o associata. L’uso dell’aggettivo “tutti” sta a significare i destinatari (stranieri, apolidi,
rifugiati), senza distinzione alcuna. Il contenuto dell’art.19 è collegato all’art.2 (per il
riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo) e all’art 3 (che sancisce l’uguaglianza dei cittadini
di fronte alla legge senza distinzione…. di religione…). Il principio di libertà religiosa è affrontato
anche dall’art.20. Esso garantisce la facoltà ai singoli e alle confessioni religiose di creare
associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiose senza che esse possano
essere soggette a speciali limitazioni legislative o a speciali gravami fiscali. Pertanto la libertà
religiosa è un diritto personalissimo, inalienabile, indisponibile, inviolabile ed intangibile,
riconosciuto a tutti gli individui e a tutte le comunità religiose. Dalla libertà religiosa, derivano
alcune facoltà:
senza che ciò comporti discriminazione.
anche essere contestati i dogmi delle altre religioni, purché non si arrivi all’ingiuria o all’oltraggio
di valori etici.
che in pubblico. La normativa impone un preavviso alle autorità quando si tratta di riunioni in luogo
pubblico: esse possono essere vietate solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, ma non
possono essere impedite. I limiti della libertà religiosa
estensione,sono considerati contrari al buon costume anche i riti che ledono la salute fisica e
psichica della persona
alla salute, legge penale, ecc) Presenza della libertà religiosa nei rapporti privatistici
tenendo presente, però che si tratta solo di un avviamento alla religione e non di una coercizione. Se
i genitori, su tale tema, sono in disaccordo, deciderà il Tribunale dei minorenni a dirimere il
conflitto.
della separazione; ciascun coniuge e libero di aderire alla professione religiosa che vuole poiché
non si può impedire ad un soggetto di esercitare il diritto alla libertà religiosa che è garantito dalla
Costituzione.
▪ il divieto di licenziamento in base alle proprie convinzioni religiose
▪ il divieto di indagine sulle opinioni politiche del lavoratore
▪ il divieto di porre in essere trattamenti discriminatori, collegati all’appartenenza ad una
determinata confessione religiosa.
29. uguaglianza delle confessioni e laicità dello Stato. 29. L’art 8 Cost. Recita che : “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla
legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Accanto alla confessione
cattolica sono previste confessioni non cattoliche. Il 2°c. ha portata generale, ricomprende tutte le
confessioni, anche quella cattolica. Non c’è dichiarazione di uguaglianza per le confessioni non
cattoliche. Il principio di uguaglianza (art.3) vale a livello personale: tutte le persone, in quanto
cittadini, sono uguali davanti alla legge. A livello collettivo ci possono essere trattamenti diversi. Il
nostro costituente ha voluto dare una regolamentazione specifica alle confessioni religiose. Ogni
confessione ha una regolamentazione specifica. Non c’è uguaglianza delle confessioni davanti alla
legge. L’uguaglianza riguarda la sfera delle libertà, non solo libertà individuale, ma anche della
singola confessione. Il grado di libertà deve essere assicurato in maniera uguale per tutte le
confessioni religiose. C’è anche diversa tutela penale: infatti, la confessione cattolica è più tutelata
rispetto alle altre confessioni. Il contribuente è stato invitato a scegliere se riservare l’8 x 1000 del
gettito fiscale allo Stato per scopi umanitari o alla Chiesa per scopi religiosi (l’Accordo del 1984 era
seguito da legge relativa ai rapporti finanziari tra Stato e Chiesa). Questa offerta è stata poi estesa
alle altre confessioni religiose che hanno raggiunto un’intesa con lo Stato (si è creata uniformità di
trattamento). L’art.8, 1°c.va affiancato all’art.19 per non creare diversità nella sfera di libertà
riconosciuta alle singole confessioni. Art.8, 2°c.: autonomia delle confessioni religiose. Art.19:
principio separatista; esclude l’ingerenza dello Stato nella Chiesa e viceversa ed esclude un accordo
delle due istituzioni su materie comuni. L’art.8, 2°c., anche se in forma meno solenne, ribadisce lo
stesso concetto: si tratta del principio dell’autonomia confessionale. Lo Stato può occuparsi dei suoi
cittadini, ma non può entrare nella loro sfera religiosa, perché è stato laico e la religione rileva solo
come fatto sociale. Anche le confessioni non cattoliche devono essere protette dall’ingerenza
•Tutela che spetta alla confessioni che, dopo essere state riconosciute, chiedono ed ottengono di stipulare con lo Stato L’intesa di cui al 3 comma dell’art. 8 cost. Le confessioni religiose di fatto sono quelle che si organizzano ed agiscono con gli strumenti delle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 ss del codice civile. La condizione di confessione di fatto può avere carattere temporaneo, in quanto la confessione attende il momento opportuno per presentare la domanda di riconoscimento. Essa è una vera confessione cui vanno riconosciute alcune prerogative, e una condizione giuridica specifica. In realtà spettano ad essa i diritti connessi alla eguale libertà di cui all’art. 8 cost. La condizione giuridica della confessione religiosa riconosciuta estende l’area dei diritti e prerogative di cui la confessione può fruire che sono quelle previste dalla legge 1159/1929. Ai fini del riconoscimento essa deve presentare domanda al Ministero dell’Interno allegando copia dello statuto, il quale non deve essere contrario all’ordinamento giuridico italiano, cioè ai « principi fondamentali dell’ordinamento ( giuridico) e non anche a specifiche limitazioni poste da disposizioni normative. Le confessioni con Intesa sono quelle che hanno chiesto, ed ottenuto, di stipulare, gli accordi previsti dal terzo comma dell’art. 8 della Costituzione. L’approvazione della legge che recepisce l’Intesa rende non più applicabile alla confessione interessata la legislazione sui culti ammessi (legge 1159/1929), e inaugura una condizione giuridica più ricca di prerogative e di diritti, tutti desumibili dal testo di derivazione pattizia.
**32. i culti al di fuori delle intese.
forestale, da chi sia stato condannato per detenzione di armi, o per violenza contro persone o delitti derivanti dall’appartenenza a gruppi eversivi o criminalità organizzata. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda, il Ministro della difesa decreta l’accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto, contro cui può presentarsi ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Il rifiuto di prestare il servizio civile comporta la pena della reclusione da sei mesi a due anni. L’obiezione di coscienza rimane pertanto sottoposta ai due limiti generali di fedeltà alla Repubblica e ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Quanto all’obiezione di coscienza circa l’interruzione volontaria della gravidanza bisogna fare riferimento alla legge 194/1978, che prevede l’esercizio dell’interruzione volontaria della gravidanza negli ospedali autorizzati, consentendo però al personale sanitario ed ausiliario che non condividesse di richiedere l’esonero da queste attività, salvo i casi di imminente pericolo di vita. Circa l’obiezione al giuramento, inteso sia come impegno che come riferimento alla divinità, è più volte intervenutala Corte costituzionale. In una sentenza del1979 ha ritenuto illegittimi gli artt. del c.p.c. e del vecchio c.p.p. che non contenevano l’inciso “se credente”. Il nuovo c.p.p. ha risolto il problema adoperando una formula che impegna solo la responsabilità e giuridica del testimone. Quanto al processo civile,la Corte costituzionale ha ribadito la propria posizione in una recente sentenza del 1996. Le c.d. obiezioni di coscienza rivendicate possono considerarsi solo nei rispettivi ambiti, di lavoro, fiscale o politico. L’unica eccezione è costituita dall’obiezione ai trattamenti sanitari obbligatori e dalle emotrasfusioni, rifiutate dai Testimoni di Geova per motivi religiosi.
36. La cittadinanza vaticana La cittadinanza vaticana, regolata dall'articolo 4 della legge sulle fonti vaticane del 2009 e dall'articolo 9 dei Patti Lateranensi del 1929 è attribuita alle persone che hanno residenza stabile presso lo Stato Città del Vaticano per ragione di dignità, carica, ufficio od impiego. La residenza deve essere prescritta per legge ed autorizzata dalle autorità competenti. La cittadinanza non può dunque essere originaria, poiché non si ottiene né per discendenza, né per luogo di nascita. Sono cittadini vaticani: