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Diritto Ecclesiastico - Risposte Aperte per ogni Lezione - CORRETTO e complete, Panieri di Diritto Ecclesiastico

Diritto Ecclesiastico - Risposte Aperte per ogni Lezione - CORRETTO e complete

Tipologia: Panieri

2021/2022

In vendita dal 03/08/2022

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L'art.7 e l'art8
Storicamente la religione ha costituito e costituisce una parte fondamentale della civiltà ,e
risulta quasi impossibile relegare la sfera religiosa nell’ambito della sfera privata della
persona.
Avrebbe inoltre significato, in particolare per il cattolicesimo in Italia, negare la tradizione è
la storia del nostro paese.
il diritto ecclesiastico è un ramo del diritto che studia il fenomeno religioso e i rapporti tra
stato e confessioni (le quali attività si intersecano con la sfera pubblica) in un compendio di
norme di origine valore diverso che toccano quasi ogni settore dell'ordinamento.
Nella costituzione sono principalmente tre gli articoli che disciplinano i principi
fondamentali:
-l'articolo 7 pone la religione cattolica in una condizione di uguaglianza favorevole a questa
,difatti la disparità tra cattolicesimo e le altre confessioni risulta voluta dei Padri costituenti i
quali capirono che parificare il cattolicesimo agli altri culti avrebbe significato trattare in
maniera uguale casi diversi in violazione dell'articolo 3.inoltre ,dato da non sottovalutare, la
chiesa possiede una peculiarità che la distingue da ogni altro culto, La sovranità è
l’indipendenza i quali sono riconosciuti nei rapporti internazionali l’ articolo sette prende
atto della peculiarità della chiesa nel campo del diritto e quindi anche formalmente oltre
che nella tradizione e storia italiana.
-l'articolo 8 riconosce l'uguaglianza tra le varie confessioni eh sancisce il diritto delle
religioni acattoliche di organizzarsi internamente a patto che non contrastino con la legge
statale.nello stesso articolo si legge che i rapporti tra stato e confessioni acattoliche sono
regolate per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ad oggi vi sono 150
accordi bilaterali alcuni anche con stati musulmani è in preparazione vi sono circa 7 nuovi
accordi
-l’articolo 19 pone solide basi della garanzia alla libertà di professare la propria religionelì
dove viene riconosciuta la libertà religiosa oltre ai fedeli di altri culti vengono tutelati anche
gli atei gli indifferenti e i non credenti poiché la non religiosità fa parte della libertà della
persona umana in campo religioso
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La gerarchia delle fonti
La “gerarchia delle fonti” anche detto “criterio gerarchico” è un sistema di risoluzione delle
antinomie tra le norme. difatti nel nostro ordinamento le fonti normative non hanno lo
stesso valore per importanza ,forma o estensione temporale e vengono applicati dei
principi con i quali si risolvono i contrasti tra le varie norme. tra questi criteri vi sono quelli
della riserva di legge, quello cronologico è quello gerarchico quest’ultimo mette in ordine di
importanza le fonti delle quali provengono norme che si distinguono in :
fonti costituzionali (la costituzione e le leggi costituzionali o di revisione costituzionale) le
fonti primarie (leggi e atti aventi forza di legge) le fonti secondarie o regolamentari
(regolamenti del governo e degli enti). viene così delineato una struttura piramidale delle
fonti, poste appunto in ordine gerarchico.
secondo te le struttura la fonte di rango superiore prevale sulle fonti di Rango inferiore e
queste ultime non possono violare ,abrogare ,annullare ,derogare o modificare la fonte
superiore è qualora lo facesse dovrebbe essere disapplicata o espunta dall'ordinamento
Fonti del diritto
Sono definite fonti del diritto quegli atti o fatti in grado di produrre diritto .
si distinguono in:
- fonti di cognizione con le fonti che comprendono documenti scritti e formali e
pubblicazioni ufficiali che portano alla conoscenza del cittadino le norme e rendono il
rispetto di tali norme un obbligo è un dovere giuridico efficacia erga omnes
-Fonti di produzione atti che pongono in essere norme giuridiche ossia gli atti contenenti le
norme giuridiche emanate dagli ordini organi competenti con delle procedure formali
prestabilite e obbligatorie a pena di vizio della legge.
inoltre ulteriore distinzione fatta dal diritto ecclesiastico in :
-fonti interne statali o regionali oppure confessionali (riflessi interni se vi sono rinvii a
norma italiane) di provenienza unilaterale o bilaterale, quindi tra stato e chiesa, rese
operative da ratifiche concordati
-Fonti esterne sono internazionali e comunitarie difatti lo stato Italiano fa parte di numerosi
enti internazionali oltre l’Unione Europea è come membro di tali enti si deve adeguare
all’accettazione di regole comuni di provenienza quindi esterna all’ordinamento italiano
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L'art.7 e l'art

Storicamente la religione ha costituito e costituisce una parte fondamentale della civiltà ,e risulta quasi impossibile relegare la sfera religiosa nell’ambito della sfera privata della persona. Avrebbe inoltre significato, in particolare per il cattolicesimo in Italia, negare la tradizione è la storia del nostro paese. il diritto ecclesiastico è un ramo del diritto che studia il fenomeno religioso e i rapporti tra stato e confessioni (le quali attività si intersecano con la sfera pubblica) in un compendio di norme di origine valore diverso che toccano quasi ogni settore dell'ordinamento. Nella costituzione sono principalmente tre gli articoli che disciplinano i principi fondamentali: -l'articolo 7 pone la religione cattolica in una condizione di uguaglianza favorevole a questa ,difatti la disparità tra cattolicesimo e le altre confessioni risulta voluta dei Padri costituenti i quali capirono che parificare il cattolicesimo agli altri culti avrebbe significato trattare in maniera uguale casi diversi in violazione dell'articolo 3.inoltre ,dato da non sottovalutare, la chiesa possiede una peculiarità che la distingue da ogni altro culto, La sovranità è l’indipendenza i quali sono riconosciuti nei rapporti internazionali l’ articolo sette prende atto della peculiarità della chiesa nel campo del diritto e quindi anche formalmente oltre che nella tradizione e storia italiana. -l'articolo 8 riconosce l'uguaglianza tra le varie confessioni eh sancisce il diritto delle religioni acattoliche di organizzarsi internamente a patto che non contrastino con la legge statale.nello stesso articolo si legge che i rapporti tra stato e confessioni acattoliche sono regolate per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ad oggi vi sono 150 accordi bilaterali alcuni anche con stati musulmani è in preparazione vi sono circa 7 nuovi accordi -l’articolo 19 pone solide basi della garanzia alla libertà di professare la propria religionelì dove viene riconosciuta la libertà religiosa oltre ai fedeli di altri culti vengono tutelati anche gli atei gli indifferenti e i non credenti poiché la non religiosità fa parte della libertà della persona umana in campo religioso

LEZIONE

La gerarchia delle fonti

La “gerarchia delle fonti” anche detto “criterio gerarchico” è un sistema di risoluzione delle antinomie tra le norme. difatti nel nostro ordinamento le fonti normative non hanno lo stesso valore per importanza ,forma o estensione temporale e vengono applicati dei principi con i quali si risolvono i contrasti tra le varie norme. tra questi criteri vi sono quelli della riserva di legge, quello cronologico è quello gerarchico quest’ultimo mette in ordine di importanza le fonti delle quali provengono norme che si distinguono in : fonti costituzionali (la costituzione e le leggi costituzionali o di revisione costituzionale) le fonti primarie (leggi e atti aventi forza di legge) le fonti secondarie o regolamentari (regolamenti del governo e degli enti). viene così delineato una struttura piramidale delle fonti, poste appunto in ordine gerarchico. secondo te le struttura la fonte di rango superiore prevale sulle fonti di Rango inferiore e queste ultime non possono violare ,abrogare ,annullare ,derogare o modificare la fonte superiore è qualora lo facesse dovrebbe essere disapplicata o espunta dall'ordinamento

Fonti del diritto

Sono definite fonti del diritto quegli atti o fatti in grado di produrre diritto. si distinguono in:

  • fonti di cognizione con le fonti che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano alla conoscenza del cittadino le norme e rendono il rispetto di tali norme un obbligo è un dovere giuridico efficacia erga omnes -Fonti di produzione atti che pongono in essere norme giuridiche ossia gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli ordini organi competenti con delle procedure formali prestabilite e obbligatorie a pena di vizio della legge. inoltre ulteriore distinzione fatta dal diritto ecclesiastico in : -fonti interne statali o regionali oppure confessionali (riflessi interni se vi sono rinvii a norma italiane) di provenienza unilaterale o bilaterale, quindi tra stato e chiesa, rese operative da ratifiche concordati -Fonti esterne sono internazionali e comunitarie difatti lo stato Italiano fa parte di numerosi enti internazionali oltre l’Unione Europea è come membro di tali enti si deve adeguare all’accettazione di regole comuni di provenienza quindi esterna all’ordinamento italiano

LEZIONE 4

L’unionismo precristiano

Dagli albori della storia dell’umanità la religione lo stato sono sempre stati visti come un tutt’uno .un determinato culto identificava lo stato è il capo di stato era capo religioso, civile e militare e spesso venivano a questi attribuite origini Divine. Questo fenomeno è chiamato unionismo. Esempi di unionismo sono diffusissimi specie nell’ambito delle religioni politeiste delle antiche civiltà( Egitto dove il faraone era un Dio a sua volta sumeri assiri babilonesi Persia zoroastrismo diffuso era il sovrano semidivino sottoposto a gli dei ma elevato rispetto agli uomini)dove vi era la prevalenza del Divino che era incarnato nel sovrano al quale i sudditi dovevano ossequi e obbedienza. Tali concetti si ritrovano anche nei culti di civiltà precolombiane :lo stato veniva visto come manifestazione del volere divino e ogni sacrificio era loro dovuto. I greci, invece, nonostante l’unionismo presente nei culti, avevano sviluppato un tipo diverso di unionismo e il senso teologico era mescolato una grande fiducia nell'uomo e nelle sue capacità, creando istituzioni politiche si formalmente ossequiose ma lontane dalla monarchia favorendo invece la democrazia. Per quanto riguarda i romani essi erano inizialmente legati agli dei naturali ma con l’andare del tempo distinsero due forme di religio: -la religio domestica che era ossequiata dal pater che officiava i riti -la religio pubblica, nella quale si eseguivano rito pubblici Entrambe le forme avevano però punti in comune il sentimento religioso era coincidente con il rispetto dei riti per il bene pubblico. non era infatti richiesta una reale Fede negli dei, quindi una reale introspezione della religione. Era addirittura ammesso anche il culto di altre religioni eterodosse, l’importante era eseguire i riti pubblici. da qui l’incompatibilità con il cristianesimo il quale rifiutava la venerazione di un Dio diverso da quello Cristiano altra frattura dell’ unionismo nella divinazione dell’imperatore.

Il dualismo cristiano

Il principio di dualismo praticato dal cristianesimo si basava sulla profonda convinzione che la sfera politica è la sfera spirituale dovessero essere ben distinti. Da qui si arrivò alla fissazione di un principio derivato dal dualismo cioè che la sovranità e l’indipendenza dei due ordini nelle rispettive sfere ,temporale e spirituale, fosse necessaria e che un concorso tra le diverse competenze ,in ambito soprannaturale e civile, in forma collaborativa nelle materie miste, fosse imprescindibile per addivenire al fine comune del recto vivere. questo principio sovvertiva le secolari abitudini Generali dell'Unionismo è il messaggio cristiano fu visto come un pericolo per la res pubblica tanto da vedere nel cristianesimo una forma di ateismo è già dall'epoca repubblicana fino all' imperatore Costantino il Grande, i cristiani furono ciclicamente perseguitati in quanto pericolosi per la Repubblica. tuttavia nonostante l'opposizione non sono delle autorità ma anche dei filosofi e pensatori ,il capovolgimento dell'Antico sistema monistico provocò una profonda palingenesi culturale provocato dalla promozione del messaggio cristiano “date a Cesare ciò che è di Cesare ea Dio ciò che è di Dio”

LEZIONE 5

Contenuto e struttura del corpus iuris civili

Il corpus iuris civili fu iniziato dopo l'ascesa di Giustiniano e prosegui fino alla morte con attività di ricerca e selezione dei materiali che furono portati avanti da una commissione comprendente vari giuristi con l'incarico di spogliare le antiche opere dei giuristi. È composto da: --Institutiones 4 libri sul modello delle istituzioni di Gaio --digesto o Pandectae 50 libri basati sui frammenti estrapolati dalle opere dei più eminenti giuristi della storia di Roma --codex contiene tutte le costituzioni Imperiale da Adriano fino a Giustiniano --Novellae Constitutiones costituzioni da Giustiniano dopo il codex

Nascita del potere temporale della Chiesa

Con l’Editto di Tessalonica del 380 d.c. si istituì uno stato confessionale e nello stesso,l’ imperatore Teodosio ordinò ai popoli a lui sottomessi di riconoscere nel papa e nel patriarca d’Alessandria la massima autorità. Inoltre dal 476 dopo Cristo l’unità dell’Impero d’Occidente si frantumò facendo precipitare l’Europa in un clima di anarchia e instabilità.

LEZIONE 7

Estratto delle tesi di Lutero

Dall’estratto delle tesi di Lutero studiato nel percorso di studi si evincono i punti cruciali della critica mossa del Monaco agostiniano alla Chiesa. Per la precisione lutero chiarisce come secondo il suo pensiero tutta la vita di un Fedele è una penitenza, è che questa penitenza va scontata durante tutto il corso della vita, dunque tale ammenda non può essere rimessa dal papà se non da lui stesso imposta. egli non può ,infatti, rimettere colpe se non da Dio così voluto. fuori da tali casi la colpa rimane non può nemmeno rimettere colpe delle anime del Purgatorio le quali avrebbero dovuto essere espiate in vita. Sbagliano dunque quei predicatori che vendono le indulgenze quali proscioglimento delle colpe proprie o altrui.difatti se a qualcuno sono state rimesse colpe questi sono casi eccezionali. È quindi fondamentale secondo Lutero insegnare i cristiani che il papa non può comparare le indulgenze con opere di misericordia e che chi insegna l’acquisto di lettere confessionali per il riscatto delle anime non predica cristianamente(vana è la speranza di salvezza tramite le indulgenze).i cristiani dunque dovrebbero seguire la loro fede attraverso le penitenze le mortificazioni. l’unica vera parola e grazie di Dio è il vangelo

Riforma e Controriforma

Con l’acquisizione da parte della chiesa di sempre maggiore potere temporale il decadimento dei valori promossi come assoluti del messaggio evangelico fu inevitabile. La chiesa inizio a occuparsi sempre più dei conflitti territoriali e delle lotte per i poteri e i beni e sempre meno per le questioni spirituali. In questo clima di conflitti maturò un malcontento generale nei confronti della chiesa anche da parte di alcuni ordini euno scossone potente fu dato dalla riforma promossa da Martin Lutero che nel 1517 affisse le sue 95 tesi. scossone dato dalla vendita dalle indulgenze per la costruzione della Basilica di San Pietro. la riforma ebbe notevoli ripercussioni in tutta Europa sulla stessa concezione dei rapporti tra stato e chiesa. La dottrina protestante delega allo stato l’amministrazione civile ,quindi la chiesa, una volta riconosciuto il diritto di praticare il culto Cristiano, avrebbe dovuto disinteressarsi alla sfera temporale e alla vita politica.la riforma ebbe una così grande risonanza anche a causa del clima politico in cui nacque. infatti essa fu abbracciata in toto da molti sovrani, i quali ne approfittarono per allontanare la chiesa dall’amministrazione pubblica e secolarizzare i beni ecclesiastici. La chiesa ,dal canto suo, reagì duramente a questo affronto, aprendo l’epoca della Controriforma. Gli scopi furono diversi:Contestazione delle 95 tesi di Lutero, fermare l'avanzata del protestantesimo, riaffermare la dottrina cattolica tradizionale rinnovando la morale e la riorganizzazione della chiesa con un rigido controllo sulla cultura filosofica scientifica e letteraria attraverso vari provvedimenti. Dal punto di vista religioso furono emanati 16 decreti dogmatici dai quali fu tratto un sussidio unico con il quale rispondere ai quesiti della fede( 1 il Signore una la Fede è una la regola). dal punto di vista riorganizzativo vi fu la nascita di nuovi ordini ,si rivalutano gli scopi educativi ed assistenziali degli ordini esistenti,di una restaurazione e uniformizzazione dei riti,i vescovi ebbero l'obbligo di residenza nelle diocesi di appartenenza dal punto di vista culturale vi fu un controllo della cultura con l'istituzione dei cardinali inquisitori che indagavano e condannavano gli eretici e stipularono l'indice dei libri proibiti. Furono misure molto rigide in tempi attraversati dall’intolleranza verso ciò che era diverso sia da parte della chiesa che da parte dei protestanti.

LEZIONE 8

Le leggi Siccardi

con le leggi siccardi si intendono quel complesso di leggi presentate dal ministro siccardi nel 1850. Con queste leggi si mirava a modernizzare l’arcaico assetto del sistema di rapporti tra stato e chiesa con l’obiettivo di favorire una maggiore autonomia politica e civile al neonato stato italiano ,ma la reazione del clero a tali leggi diede inizio un profondo dissidio che si concluse solo nel 1929 con la conciliazione. I tre progetti sancivano l'abolizione delle immunità ecclesiastiche (dunque il clero diventò soggetto alla giurisdizione ordinaria e non più giudicabili da un tribunale loro riservato il cosiddetto foro),venne sancita anche l'abolizione del diritto d'asilo nelle chiese nei luoghi sacri ( all'autorità avrebbe potuto provvedere ad arresti e perquisizioni anche in luoghi sacri), l'abolizione delle pene per inosservanza delle feste religiose se non riconosciute dallo stato e divieto di manomorta. Quest’ultima era una pericolosa istituzione di origine medievale che privilegiava i beni ecclesiastici in quanto non essendo questi trasmissibili, li esentava da tasse successione e limitava la circolazione dei beni.l’acquisizione avveniva tramite donazioni e testamento e senza autorizzazione regia. queste leggi furono fortemente sostenute dal Conte di Cavour il quale sosteneva l'ideologia di una libera chiesa in libero stato

Le leggi eversive

Alle leggi Siccardi seguirono le leggi Rattazzi, le quali abolirono gli ordini religiosi ritenuti privi di utilità sociale, espropriarono gli edifici delle congregazioni, conferì i beni degli ordini soppressi in un’apposita cassa ecclesiastica, distinta delle finanze dello stato e nella quale confluivano anche le rendite dei beni espropriati e dei tributi obbligatori degli enti ecclesiastici e dalla quale si devolvevano rendite e vitalizi. tali norme incontrarono notevoli opposizioni soprattutto quando furono ampliate anche nelle campagne nel 1866 dunque 11 anni dopo. Questa politica restrittiva fu mantenuta e diede luogo alle leggi eversive le quali appunto sovvertivano le antiche leggi in materia fondiaria specificatamente fu negato il riconoscimento degli ordini e congregazioni regolari (che comportavano la vita comune) e furono soppressi anche enti secolari giudicati superflui, il loro patrimonio Venne inoltre incamerato nel demanio statale e fu decretata l’incapacità di possedere beni per gli enti morali ecclesiastici, con alcune eccezioni. Queste leggi ebbero portata più ampia delle leggi Siccardi e non furono estranea alla necessità dello stato di ridurre la disponibilità economica della chiesa è il deficit del bilancio statale.

Lo statuto Albertino

lo statuto Albertino fu stilato a Torino nel 1848 e fu la costituzione adottata dal Regno di Sardegna. sebbene avesse acquisito un aspetto di intangibilità data dal preambolo (“legge fondamentale e perpetua”) essa comunque enucleava esclusivamente i diritti, per lo più libertà dallo stato, e stabiliva la forma di governo, rivelandosi dunque per la sua natura breve e per lo più flessibile. Difatti questa costituzione, che di costituzione non prese mai il nome, era modificabile con la legge ordinaria nonostante in verità non vi furono reali modifiche formali del testo fino al periodo fascista. il carattere generale del testo, infatti, si rivelò un vantaggio in quanto permise allo statuto di adattarsi al mutare di situazioni ed esigenze nel corso del secolo, piegando l’interpretazione della carta alle necessità incombenti e sottolineando un punto piuttosto che un altro

LEZIONE 10

Il non Expedit

Per non expedit non sta bene si intende una disposizione adottata dalla Santa Sede in risposta alla presa di Roma da parte del Regno d’Italia con esso la chiesa ingiunse cattolici di non partecipare alla vita politica del regno sia in ambito di elettorato passivo che attivo per protesta contro la politica anticlericale e liberale dello stato. Nella realtà il non expedit ebbe un effetto meramente simbolico in quanto gli aventi diritto al voto erano perlopiù appartenenti a ceti sociali alti seguaci delle idee liberali e meno sensibili ai richiami papali oltretutto si rivelò controproducente in quanto chi votava e chi veniva eletto non patteggia va di certo per gli interessi clericali con una maggioranza parlamentare liberale. Tuttavia Leone XIII consapevole delle difficoltà dei cittadini cristiani a eseguire l’uno l’altro insegnamento pose le basi della dottrina sociale della chiesa con la famosa enciclica rerum novarum in cui si pose come mediatore tra ceti bassi e alti nelle questioni sociali.

LEZIONE 11

La fine della questione romana i Patti Lateranensi del 1929.

La questione romana ebbe per quasi 60 anni un’influenza piuttosto forte nella nascita di un regno dove la popolazione era pressoché cattolica e lancinò per decenni la società divisa tra il dovere morale di obbedienza al papà e il dovere civile da bravo cittadino, e le conseguenze toccarono anche la diplomazia internazionale. Sì ravviso un avvicinamento dopo la prima guerra mondiale quando si stabilirono dei contatti tra la Santa Sede e il Regno d’Italia è un ulteriore segno di distensione fu la bandiera posta a mezz’asta alla morte di Benedetto V. Un reale salto in avanti invece fu dato dall’avvento del fascismo con il quale la Santa Sede condivideva La contrapposizione ai liberali. Furono aperti così dei colloqui riservatissimi tra Barone Domenico per lo stato e Francesco Pacelli per gli interessi della Chiesa. Barone, però ,di scuola liberale, non condusse ad alcun risultato la trattativa, che invece prosegui velocemente quando ,alla sua morte ,Mussolini trattò personalmente l’accordo e, con un’inversione di pensiero della politica italiana ,accetta la sovranità dello stato della Chiesa, dotata di un suo territorio (la Città del Vaticano)e l’indipendenza del papa per compiere la sua missione spirituale liberamente ,un concordato per le materie miste e la clausola sul” simul stabunt, simul cadent” di concordato e trattato. Nel 11 febbraio del 1929 si approda, dunque, ai Patti Lateranensi che posero fine alla questione romana

Struttura patti/concordato/trattato/convenzione finanziaria

nel 1929 Benito Mussolini e Gasparri sottoscrissero i Patti Lateranensi e la notizia generò una forte Eco mondiale, per lo più positiva. I Patti Lateranensi sono composti da: -trattato> con il quale si pose fine alla questione romana, si doveva alla chiesa di un proprio territorio (la Città del Vaticano) e se ne riconosceva la sovranità internazionale; -concordato> il quale disciplina i rapporti tra la Santa Sede e lo stato nelle materie miste ed è lo strumento pattizio per accordarsi con gli stati, assicurando, inoltre, il sicuro e libero esercizio spirituale e la comunicazione tra Chiesa e credenti. vengono stipulati particolari riguardi per gli ecclesiastici che vengono sottoposti a processo e si determinano i casi le modalità di perquisizioni, demolizioni, requisizioni di edifici aperti al culto. inoltre vengono riconosciute le festività con effetti civili, in quanto viene riconosciuta la religione cattolica come religione di stato. Con il concordato decadono i tentativi di ingerenze politiche dirette alla nomina dei ministri del culto (solo una preventiva consultazione ),inoltre si assicura il perdono ai proprietari dei beni requisiti alla chiesa con debellatio, ancora si esclude il controllo dello stato sui beni di proprietà e gestione della Santa Sede, il matrimonio

religione viene riconosciuto con effetti civili e per quanto riguarda la annullamento si riserva ai tribunali ecclesiastici (la separazione verrà invece giudicata dal dall'autorità civile) e la religione rientra nel novero delle materie insegnate nelle scuole pubbliche con insegnanti verranno ritenuti idonei dall'ordinario diocesano -convenzione finanziaria> riconoscimento per la debellatio di 750 milioni di lire e titoli al portatore per il 5%

LEZIONE 14

La legge 222/

Con l’accordo di Villa Madama vengono contemplati i soggetti che sono abilitati alla chiesa a sancire accordi e intese, prima competenza esclusiva dalla Santa Sede in quanto segno dell’importanza che la chiesa attribuiva all’Italia. Con il nuovo concordato entra in gioco la CEI (conferenza episcopale Italiana) La quale riunisce tutti i vescovi italiani in un’assemblea permanente presidiata da un solo vescovo (detto papa), il quale si occupa di coordinare le linee di indirizzo generale nel governo della chiesa a beneficio del decentramento e semplificazione amministrativo. a seguito delle modifiche emanata la legge 222/85che introduceva una nuova disciplina dei beni ecclesiastici e del trattamento economico del clero. venne abolita la “congrua” cioè l’assegno mensile pagato dallo stato ai parroci come indennizzo della debellatio dello stato pontificio e venne istituita il sistema dell’8permille versato direttamente dall’ erario quale quota del gettito fiscale hanno su indicazione dei cittadini contribuenti per il mantenimento del clero e per le opere di assistenza e culto

Gli Accordi di Villa Madama

Furono stipulati nel 1984 a Villa Madama dal presidente del Consiglio Craxi e il cardinale Casaroli consensualmente per la modifica dei Patti Lateranensi necessari all’adattamento sia alla Costituzione che al mutare di esigenze storico e socio-politiche di entrambe le parti (la chiesa si doveva adeguare anche al nuovo codice del diritto canonico e all'esigenza di universalità quindi attenzionando di meno la politica) L'accordo è composto da 14 articoli più 7 articoli dalle funzioni interpretative. Le importanti modifiche sanciscono già dall’articolo uno la laicità dello stato che dunque non viene più considerato confessionale e viene comunque assicurata la libertà di culto ed evangelizzazione inoltre lo stato rinuncia all’ingerenza alla nomina degli ufficiali ecclesiastici quindi nemmeno previo consenso. Ulteriormente lo stato assicura la cura delle esigenze religiose del Popolo per la costruzione di chiese e impone che il carattere religioso di un ente non sia causa di speciali gravami fiscali o limitazioni legislative come enti di beneficenza. in materia matrimoniale viene confermata la disciplina precedente con l’introduzione di limitazioni in casi di disomogeneità tra legge italiana e canonica. ancora, in materia di istruzione, la chiesa può istituire scuole di ogni grado con titoli equiparati e le famiglie in caso non vogliano avvalersi dell’insegnamento dovranno richiedere. All’articolo 9 si sancisce che la Chiesa è lo stato si impegna a collaborare per la tutela patrimonio storico artistico e, infine, articolo 14 dispone che eventuali divergenze vengano risolte da una commissione apposita

LEZIONE 15

Libertà religiosa (art 19)

L'articolo19 afferma che ognuno è libero di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di esercitarla e propagandarla privatamente e in pubblico e con il solo limite che non si leda il buon costume. Innanzitutto si noti come tale norma garantisca La libertà religiosa individuale per chiunque si trovi all’interno del territorio nazionale quindi non solo ai cittadini, di professarla individualmente o collettivamente, pubblicamente o privatamente, o eventualmente di non aderire ad alcun culto e quindi di mutare le proprie credenze di propaganda darle senza

Quelli organizzati secondo i loro statuti riconosciuti o meno e quelle non organizzate. Il principio fondamentale di questo articolo è la libertà religiosa e di organizzazione dei culti acattolici, riconoscendo la loro potenzialità di aggregazione sociale per propaganda organizzazione del culto, assicurandone i tre elementi portanti di una religione: dottrina proselitismo e ritualità. L'articolo 8 tutele diritto inalienabile dei cittadini di soddisfare i bisogni della loro fede e l'uguaglianza di trattamento ingiustificabile qualsiasi disparità in funzione della religione, atteggiamento costituzionalmente inammissibile. Tale uguaglianza è intesa, però, da applicare al caso concreto in quanto, per ragioni realistiche, non sottopone tutte le religioni al medesimo regime. inoltre l'articolo 8 garantisce che gli statuti delle varie confessioni non verranno influenzata dallo stato, che garantisce l'assenza di ingerenza l'organizzazione interna del culto I culti al di fuori delle intese La stipulazione di un'intesa non è obbligatoria, così che il culto può decidere di non accordarsi con lo stato, ma comunque si vedrà riconosciute le libertà religiosa e di organizzazione, propaganda e culto, essendo comunque assoggettate alla legge 1159 del

Tale legge descrive una disciplina molto rigida e un iter molto complicato per quanto riguarda il riconoscimento di personalità giuridica di un culto. All’entrata in vigore della costituzione questa legge provoco varie difficoltà in quanto talune sue parti aveva in effetti illiberali e quasi persecutori. La situazione migliorò nel 1955 quando la corte costituzionale riconobbe legittime molte parti della legge privandola degli effetti persecutori. Si possono avere tre situazioni in cui possiamo trovare i culti nell’ordinamento italiano: a hanno ottenuto la personalità giuridica ma non richiedono un’intesa B confessioni che non hanno ottenuto la personalità giuridica e non possono richiedere all’intesa C confessioni che non hanno nemmeno richiesto il riconoscimento per la personalità giuridica. In qualunque dei tre casi essi sottostanno alla legge 1159 del 1929 anche se possono mutare le loro situazioni.

LEZIONE

Libertà di culto, limiti e agevolazioni

Nel corso della storia la libertà di culto di una religione non sempre stata riconosciuta e tutelata, nemmeno nell’epoca più moderna. Il pluriconfessionalismo è una concezione perlopiù moderna, ma che non sempre sottintende la parificazione dei diritti dei fedeli. Ad esempio in Arabia Saudita si pone drastiche restrizioni alla costruzione di luoghi di culto non islamici. Un’altra pratica frequente di quegli ordinamenti che intendono limitare tali libertà è di ostacolare amministrativamente la costruzione di templi con pesanti iter burocratici o con richiesta di cifre altissime. In tal senso ,l’ordinamento italiano garantisce la maggiore libertà di culto possibile, ponendo anche delle agevolazioni finanziarie (ad esempio rilasciando fondi per la costruzione, ristrutturazione o la manutenzione degli edifici di culto, finanziamenti varati anche per culti acattolici, è la destinazione di somme pervenute alle singole confessioni per far fronte alle esigenze delle persone da parte del Lotto per mille realizzato dalla legge 222 del 1985)e giuridiche tutelando le confessioni acattoliche anche da interferenze portata avanti da chi voglio impedire o disturbare il rito (art450cp).Uniche limitazioni imposte alla professione di religioni e quella del buon costume impedendo dunque atti che possono offendere terzi nel loro senso del pudore o manifestazioni ingiuriose contro terzi o

lo stato, si vede inoltre la reintroduzione di Riti aberranti comportanti sacrifici animali ,il limite del buon senso e le normative sull’ordine pubblico per quanto riguarda cerimonie fuori dei templi

LEZIONE

Tutela privacy/libertà di propaganda e proselitismo

Lo ius poenitendi, cioè il diritto di ricredersi, è uno di quei diritti esplicitamente affermati tra le fonti di diritto interno (art 9 convenzione Europea sui diritti dell'uomo 1950) e nell’ordinamento italiano è dichiarata all’articolo 19 della costituzione quale conseguenza diretta della neutralità dello stato. inoltre la legislazione italiana si è ulteriormente evoluta in quanto si sancisce la “totale irrilevanza giuridica dell'appartenenza religiosa in tutti i momenti della vita pubblica”. Se ne deduce che ognuno è libero di cambiare confessione religiosa quando gli appare più opportuno, senza che siano fatte indagini sulle credenze religiose di alcuno. La legislazione italiana, inoltre, sancisce il diritto alla riservatezza sul proprio orientamento religioso contro ogni potenziale discriminazione. A conferma di ciò vi è il divieto di elaborazione dei dati e riguardanti la fede al centro elaborazione dati del ministero degli interni e inoltre con la legge 1996 numero 675 si impedisce la formazione di anagrafico contenenti dati di carattere religioso politico o di altro genere che potrebbero essere utilizzati per scopi illeciti.

Libertà di propaganda e proselitismo

Questo diritto è sancito dall’articolo 19, bisogna distinguere tra l’ampiezza di tale diritto è riservato alla chiesa è quello riservato alle altre minoranze. Infatti se alla chiesa tale diritto è stato assicurato già sin dal concordato del 1929, alle altre minoranze esso non è stato concesso tanto ampiamente nemmeno dopo l’avvento della costituzione. Difatti, fino alla sentenza 508 del 2000 della corte costituzionale Era consistita considerato vilipendio della religione dello stato il muovere critiche alla religione di maggioranza che non fossero derivate da approfonditi studi. Questa sentenza ha dichiarato illegittima costituzionalmente tale limitazione derivante articolo 402 del codice penale punto È, dunque, maturata nel tempo un esigenze di garanzia della libertà di proselitismo, che può essere limitata potenzialmente da un’influenza che condiziona la coscienza formativa data da una legislazione complessivamente confessionali sta, in quanto non si vive in uno stato effettivamente neutrale che non veicoli un messaggio religioso avvertibile della collettività come preferibile o doveroso.

LEZIONE 20

Processi di integrazione europea

I processi di integrazione Europea hanno influenzato largamente nella legislazione in materia di religione, sebbene il principio generale enuclea che la disciplina delle materie ecclesiastiche sia di esclusiva competenza degli Stati membri. Difatti però del punto di vista giurisdizionale, lui e ha il compito di valutare la congruità degli ordinamenti ai principi di libertà e tutela di diritti fondamentali. Dunque andando ad analizzare, anche quando l’Unione Europea tocchi la materia religiosa nei suoi atti, in essi si anticipano tendenze culturali che andranno a influenzare il dibattito politico in maniera positiva, svolgendo anche un ruolo equilibrante in specifiche controversie.

Il crocifisso

Uno dei simboli più diffusi del Cristianesimo è la rappresentazione di Gesù in croce. Le dimensioni sono variabili, così come materiali (con una prevalenza del legno). Esso raffigura un uomo seminudo crocifisso su una croce latina, con una corona di spine, la scritta INRI, è la mano destra indica il numero 2 (seconda persona della trinità).

solo per garantire alla chiesa indipendenza assoluta da qualsiasi altro stato e quindi fornire al pontefice un territorio neutrale è inviolabileper assicurargli la libertà di svolgere la missione religiosa. Non è da escludere che la chiesa non abbia chiesto la restituzione dei territori che componevano lo stato del Vaticano in quanto non volesse più occuparsi di tutte le responsabilità che comporta il governo di uno stato vero e proprio. Inoltre, grazie all’assenza di un territorio da governare, l’azione della Chiesa in ambito religioso subito slancia anche al di fuori del mondo cattolico,durante il periodo della “questione romana”. Dunquesi può affermare che lo Città del Vaticano non ha una vita politica propria e non può dimenticare cedere territori non è una comunità nazionale o una politica attiva o passiva.

I confini della Città del Vaticano

Secondo il trattato del laterano, con la creazione della Città del Vaticano si riconobbe la Santa Sede La sovranità è l’assoluta potestà sul Vaticano, tutelandone inoltre lo spazio aereo. Oltreai territori interni alla Città del Vaticano furono concesse anche alcune basiliche e palazzi i quali godono delle immunità delle sedi diplomatiche, contate come facenti parti del territorio Vaticano. Essi sono le basiliche patriarcali di San Giovanni in laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura e Castel Gandolfo.

La notificazione degli atti

Per la notificazione degli atti, sia in materia civile che commerciale, è stata predisposta una convenzione, secondo la quale per le notificazioni da effettuare nella stato Città del Vaticano occorre che l’interessato faccio istanza al procuratore della repubblica, il quale farà domanda al promotore di giustizia del tribunale di prima istanza dello stato Città del Vaticano,che in seguito notificherà l’atto. In caso di notifiche dello stato Città del Vaticano all’Italia verrà eseguito lo stesso iteral contrario. Tale convenzione è importante anche in quanto disciplina i casi in cui possono essere chiamati in giudizio il papà, la Santa Sede è il lo stato Città del Vaticano in Italia. Qualora vengono chiamati in giudizio la Santa Sede o il papà la citazione deve avvenire in persona del cardinale segretario di stato, se invece ad essere citato è lo stato Città del Vaticano la citazione va fatta alla persona del governatore. Daqueste norme si evince come la chiesa abbia rinunciato al privilegio del foro civile, ossia immunità giurisdizionali dei suoi soggetti nei riguardi dello stato italiano.

Il regime di piazza San Pietro

piazza San Pietro è l'unica parte del perimetro del Vaticano rimasta aperta al pubblico in quanto la basilica è la stessa Piazza sono si di enorme valore storico e artistico e quindi metà di turismo punto. così, in modo da garantire l'ordine pubblico, è soggetta ai poteri di Polizia dello stato Italiano. Qualora un imputato di un delitto commesso in piazza bengali catturato, nonostante faccia parte del territorio Vaticano, cosa si considera rifugiato italiano e non deve essere richiesta la Santa Sede nella consegna né il permesso per accedere nel territorio Vaticano. Qualora invece superi parte della Basilica se ne dovrà chiedere la consegna. Difatti le forze di polizie non possono accedere alla Basilica Salvo vengono invitati dall'autorità competente.

I rapporti giudiziari tra Santa Sede e stato Italiano

Per quanto riguarda i rapporti giudiziali terrassa per chiesa vi sono delle norme al riguardo. Le sentenze pronunciate dai tribunali della Città del Vaticano potranno trovare l’esecuzione tramite le norme del diritto internazionale. Per quanto riguarda la materia penale, la Santa Sede può delegare la punizione per i delitti commessi nel territorio Vaticano allo stato italiano.Questo perché data l'esiguità del territorio sarebbe stato molto costoso, per la città del Vaticano, assumersi i costi che avrebbe comportato la costruzione

di carceri e tribunali dove svolgere la giurisdizione penale,che comunque possiede pienamente. Quando ciò accade il giudice applica le norme del diritto penale italiano.qualora le persone imputate si rifugiano nella città del Vaticano è prevista la consegna alle autorità italiane.

gli organi amministrativi dello stato Città del Vaticano

gli organi amministrativi dello stato Città del Vaticano sono: -governatore>potere esecutivo -cardinale segretario di stato>presiede la segreteria di stato e il dicastero della curia romana, responsabilità delle attività politiche diplomatiche, paragonabile ad un primo ministro -consigliere generale dello stato della pontificia commissione>rappresentano il potere legislativo ed efecto detiene l’amministrazione dello stato pontificio. Il presidente alla commissione è anche il presidente del governatorato

significato di Santa Sede

Con il termine “Santa Sede” si possono intendere, in senso stretto, l’ufficio del pontefice , in senso lato tutti gli uffici e gli istituti della curia romana. Dunque la Santa Sede è il governo della chiesa cattolica universale e “ha” una sede, lo “stato Vaticano e”, ma la Santa Sede non è uno stato punto dunque possiamo dire che lo stato Vaticano è funzionale allo svolgimento dei compiti della Santa Sede

Trattamento fiscale di favore

È previsto un trattamento fiscale di favore per tutti coloro che percepiscono le retribuzioni della Santa Sede ed agli enti pontifici per il quale sono esenti da qualsiasi tributo allo stato italiano. Qualora sorgano dei problemi per la giurisdizione inerenti al regime dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede operanti in Italia, si applica la stessa regola usata per i dipendenti italiani in ambasciate straniere: si cerca dunque di capire se l’impiegato svolge una funzione istituzionale proprio dell’organizzazione o se tale funzione può essere svolta presso un datore di lavoro qualsiasi

Sommario

gli enti delle confessioni religiose................................................................................................ 1 Il riconoscimento degli enti........................................................................................................... 2 CEI................................................................................................................................................... 4 l'insegnamento di religioni diverse da quella cattolica............................................................... 4 l'insegnamento della religione a scuola....................................................................................... 6 il matrimonio concordatario.......................................................................................................... 8 la trascrizione nel matrimonio concordatario............................................................................ 10 la trascrizione tardiva.................................................................................................................. 10 il matrimonio in periculo mortis.................................................................................................. 11 il procedimento canonico di nullità della sentenza................................................................... 11 la delibazione delle sentenze ecclesiastiche............................................................................. 13 l'assistenza religiosa per gli appartenenti alle Forze armate.................................................... 17

categoria degli enti assimilabile agli enti privati, ma sono organi delle confessioni religiose dotati di personalità giuridica

Il riconoscimento degli enti

Affinché questi enti possano operare e compiere atti giuridicamente rilevanti nell’ordinamento, occorre il riconoscimento della loro personalità giuridica civile Ci riferiamo agli enti della chiesa cattolica in quanto anche gli enti delle confessioni di minoranza seguono in linea di massima le medesime regole e cioè, sono necessari i seguenti requisiti: a) l’ente deve essere costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica; b) l’autorità ecclesiastica deve dare il proprio assenso a che l’ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica civile; c) l’ente deve aver sede in Italia; d) l’ente deve avere un fine di religione o di culto. Con riguardo all’ultimo punto, sono considerate attività religiose o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime; alla formazione del clero e dei religiosi; a scopi missionari; alla catechesi e all’educazione cristiana con esclusione di quelli quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività lucrative e commerciali. Una volta ottenuta la personalità giuridica civile, gli enti ecclesiastici hanno l’onere di iscriversi nel registro delle persone giuridiche, in modo da rendere conoscibili le norme sul funzionamento dell’ente e i poteri degli organi di rappresentanza. A differenza degli altri enti che devono depositare l’Atto costitutivo e lo statuto, essi non devono depositare lo statuto, bensì il decreto canonico di erezione in cui dovranno risultare la denominazione, la natura e la sede dell’ente. Fino all’avvenuta iscrizione nel registro tali enti non sono legittimati a concludere alcun negozio giuridico e potranno farlo solo dopo che ciò avvenga. Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici da parte dello Stato ha inizio con presentazione della domanda (presso la Prefettura del luogo in cui l’ente ha sede) da parte di colui che rappresenta l’ente secondo il diritto canonico, o dall’autorità ecclesiastica competente. Alla domanda devono essere allegati i documenti atti a provare i requisiti necessari al riconoscimento (il provvedimento canonico di erezione e un estratto dello statuto, contenente le norme sulla struttura dell’ente): insieme alla domanda e ai documenti detti, deve essere allegato l’atto di assenso al riconoscimento manifestato dall’autorità ecclesiastica competente. L’acquisto della personalità giuridica da parte degli enti privati dipende da un atto totalmente discrezionale dell’autorità governativa: infatti, oltre a valutare se vi siano tutte le necessarie prerogative, l’autorità governativa valuta se l’ente sia necessario e utile e se abbia i mezzi finanziari per raggiungere i suoi scopi. Invece, nel riconoscimento degli enti delle confessioni religiose, gli eventuali poteri discrezionali dell’autorità dovranno essere esercitati nel rispetto dell’art.19 Cost. (che garantisce la loro libertà religiosa). Il che, a volte, comporta che alcuni requisiti sono irrilevanti nel caso degli enti delle confessioni religiose.

Una volta ottenuto il riconoscimento, l’ente ha l’onere di richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale. Siccome gli enti della Chiesa possono appartenere a diverse categorie (associazione, fondazioni) è chiaro che i poteri di valutazione dell’autorità governativa cambino da caso a caso: in questo caso la valutazione riguarda la sussistenza dei requisiti. Una prima parte dell’esame è di mera legittimità: cioè, si comparano i requisiti prospettati con le previsioni di legge. il requisito attinente ai fini dell’ente può essere valutato sotto il profilo della legittimità solo rispetto ad alcuni enti, ma è soggetto ad una valutazione di merito in altri casi. Il requisito della sufficienza del patrimonio o dei mezzi economici per il raggiungimento dei fini dell’ente non può essere valutato che discrezionalmente, in quanto si tratta di un giudizio economico. Ma questo requisito è irrilevante per il riconoscimento degli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa. Circa il riconoscimento della personalità giuridica degli enti della Chiesa cattolica, l’autorità governativa non ha il potere di effettuare una valutazione sulla loro utilità sociale: non solo perché il giudizio non le spetta, ma anche perché è molto difficile che una autorità statale possa essere in grado di effettuare una valutazione del genere. Le modificazioni a cui sono soggetti gli enti ecclesiastici (tra cui l’estinzione) possono essere riconosciute con un procedimento uguale a quello previsto per l’attribuzione della personalità giuridica. Quindi, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti cessano di esistere quando sono soppressi dall’autorità ecclesiastica o quando viene revocato il loro riconoscimento civile. per un provvedimento autonomo di revoca del riconoscimento da parte dell’autorità governativa oppure quando l’ente perde uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento civile. hanno una grande importanza le attività esistenziali svolte da enti ecclesiastici ospedalieri. È fuor di dubbio che gli enti ecclesiastici che svolgono tale attività ospedaliera non possono essere qualificati come enti pubblici. Molti e diversi sono le affermazioni circa la qualifica giuridica degli enti ecclesiastici. Alcuni affermano che tali enti sarebbero da considerare come se posti in mezzo tra gli enti privati e gli enti pubblici: quindi dotati di una pubblicità speciale. Altri invece affermano che tali enti sarebbero da considerare privati, altri ancora che dovrebbero essere considerati pubblici. In realtà, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono né privati né pubblici, ma enti che godono di una più grande ed autonoma organizzazione confessionale (a cui lo Stato si limita a riconoscere la personalità giuridica). In poche parole, gli enti ecclesiastici occupano una categoria a sé. Un altro problema di rilievo nei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, è quello del collegamento con gli enti espressi da queste o che si riferiscono a queste. Già nel Concordato del 1929 era affermato che il collegamento degli enti con la Chiesa deve essere attestato dall’autorità ecclesiastica: l’Accordo del 18 febbraio 1984 non ha fatto altro che riprendere tale principio. Nessun istituto religioso, nessuna associazione di fedeli può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile senza l’assenso della Santa Sede: o meglio, loro potrebbero ottenere tale riconoscimento, ma non potrebbero fregiarsi della qualifica di «cattolica».

richiesta di insegnamento della religione per i propri figli da parte dei Padri sia qualora questa richiesta abbia esito favorevole per l'organizzazione stessa dell’insegnamento. Infatti il regolamento attuativo precisa che l'insegnamento di religione diverse da quella maggioritaria vengono giustificate qualora vi siano fondati motivi per i quali il tempio non possa essere adibito a tale scopo, e quando il numero degli scolari lo giustifichi ,dunque padre di famiglia professante un culto diverso ,potrebbe ottenere che sia messa a sua disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei propri figli. Quando tale domanda ricevesse una risposta favorevole allora bisognerà determinare i giorni e le ore nei quali l’insegnamento dovrà essere impartito con le opportune cautele. Questi sono casi marginali mal obsoleta normativa è molto restrittiva un attuale problema è l’insegnamento della religione islamica che non ha stipulato intese con lo stato, ma , tuttavia, appare sempre più diffusa

l'insegnamento della religione a scuola

All'articolo 33 e all’articolo 34 stabiliscono i principi della libertà dell’insegnamento e l'apertura dell'istruzione a tutti. In forza di questi principi, il nostro sistema scolastico, ha stabilito mano mano delle precise indicazioni anche su quello che riguarda l'istituzione di scuole private e la loro parificazioni alle scuole pubbliche. Specificatamente la legge 62 del 2000 attuato il principio costituzionale della parità delle scuole in forza di espandere l'offerta formativa e la domanda distruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Si deduce dunque che tutte le scuole statali e non statali, sono da considerarsi pubbliche e concorrenti alla formazione del sistema nazionale dell’Istruzione nel rispetto delle scelte culturali e morali delle famiglie. Questalegge di particolare interesse nell’ambito ecclesiastico in quanto si tutela il diritto di opzione di un istruzione di carattere confessionale. Infatti vi è un particolare significato nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.materia anche toccata durante la questione romana è variamente modificata in base al variare di situazioni socio- politiche.con i Patti Lateranensi si proclamò che l’Italia considerava fondamentale è come coronamento dell’Istruzione pubblica l’insegnamento della religione cattolica,stabilendone l'obbligatorietà ,nonostante la previsione di dispensa richiesta ,però ,dai genitori,fino a quando con gli accordi di Villa Madama del 1984, non venne completamente invertita la situazione preesistente. In tali accordi si stabilisce che l’insegnamento deve essere conforme alla dottrina della chiesa cattolica su testi approvati e con valutazione riservata alla CEI.da tale riforma sono sorti due problemi: 1 collocazione dell'ora di religione nell'orario scolastico>non deve necessariamente essere stabilita dalla prima all’ultima ora ma non trattandosi di un obbligo si è annegata la validità ad attività alternative o allo studio a scuola. 2 ilvalore curriculare dell'insegnamento della religione cattolica>i docenti incaricato dell’insegnamento di religione fanno parte della componente docente con gli stessi diritti e doveri, ma partecipano alle valutazioni solo gli alunni che si sono a balzi dell’insegnamento della religione cattolica.nella teoria tali insegnanti avrebbero diritto di concorrere alla determinazione del risultato finale, na è stata accentuata una certa ambiguità in quanto gli studenti frequentanti l’ora di religione non possono aggiungere crediti formativi al loro curriculum per la maturità.se ne deduce che gli insegnanti di religione non possono presenziare a pieno titolo agli scrutini

il matrimonio concordatario

L’art. 29 della Costituzione sancisce che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», così recependo un principio di diritto naturale comune ed universale, secondo il quale la famiglia costituisce la cellula primaria della società. Il matrimonio, etimologicamente secondo talune interpretazioni matris munus (cioè dono della madre), assume pertanto un valore di particolare importanza per l’etica individuale e la morale sociale anche in uno Stato laico, che vi riconosce il suo fondamento e la sua potenziale prosecuzione, sicché è oggetto di significative cure sotto l’aspetto giuridico per la sua disciplina.

Prima del Concordato del 1929, l’ordinamento del neonato Regno unitario d’Italia prevedeva, con il codice civile del 1865, un’unica forma di matrimonio, valido per qualunque abitante del regno (cittadino)indipendentemente dalla religione professata: il matrimonio civile, che storicamente rispondeva all’esigenza della separazione tra Chiesa e Stato elaborata dal pensiero liberale, dominante subito dopo l’Unità nazionale. Il matrimonio era concepito non come un contratto (come maggioritariamente lo definisce la dottrina giuridica continentale), ma come un istituto giuridico a sé, costituente un vincolo indissolubile; era consentita la celebrazione di matrimoni religiosi, privi però di qualsiasi valore per lo Stato (sistema binario o duale, di separazione degli ordinamenti); il codice civile, in buona sostanza, si adeguava all’esempio del codice napoleonico, adottato dalla maggior parte degli Stati europei. con l’art.34 del Concordato del 1929, «lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili». Si passò così da un sistema binario o duale ad un sistema monistico (entrambi fondati sull’indissolubilità del vincolo), in cui il matrimonio concordatario, efficace nell’ordinamento italiano, divenne la forma più usata per gli sposi italiani, anche se ovviamente continuava ad esistere il matrimonio civile per chi non aderiva a confessioni religiose e, alle condizioni disciplinate dalla legge sui culti ammessi del 1929, il matrimonio civile celebrato nelle forme rituali acattoliche La legge 898/1970, per altro confermata dal referendum popolare del 12 maggio 1974, consente lo scioglimento dei matrimoni civili e la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario regolarmente trascritto. La giurisdizione italiana si ferma alla costatazione che gli effetti civili del matrimonio religioso siano dichiarati cessati, mentre permangono quelli religiosi cattolici del matrimonio-sacramento, tuttora