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diritto ecclesiastico risposte aperte
Tipologia: Panieri
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02 Il concetto di materiae mixtae e loro disciplina consensuale Materie che hanno aspetti tali da farle rientrare sia nella competenza dello Stato sia in quella della Chiesa; possono, quindi, determinarsi diversità di apprezzamenti o insorgere addirittura conflitti circa la rispettiva competenza nella disciplina delle materie stesse, considerato che, per il disposto dell’art. 71, Cost., lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Alcune materie («miste» le definisce la dottrina della Chiesa) si presentano con aspetti che potrebbero farle ritenere appartenenti sia allo Stato che alla Chiesa; possono quindi determinarsi diversità di giudizio o l’insorgere, addirittura, di conflitti circa la rispettiva competenza Stato-Chiesa, nella regolamentazione di una fattispecie appartenente alle Materie mixtae. Per dirimere eventuali controversie, relative alla materia disciplinata dal nuovo Concordato (1982), vale il dettato dell’art. 14 del medesimo, in base a cui la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. Rimane fermo il principio, per il diritto italiano, della competenza da parte dello Stato per la determinazione dell’oggetto della sua potestà d’imperio: in effetti la competenza a determinare, interpretativamente, l’estensione e i limiti della propria giurisdizione (la cd. competenza delle competenze) spetta allo Stato. LEZ. 7 Il principio cristiano del dualismo Con l’arrivo di San Pietro princeps Apostolorum a Roma e la predicazione di San Paolo Apostolo delle genti (per tradizione martiri sotto Nerone nella prima persecuzione 64- d.C.), si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato – quello romano in particolare - era completamente diverso dalle secolari abitudini generali e partiva dalla sentenza evangelica: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (Mt 22, 21b): concetto innovativo perché, mettendola in rapporto al contesto storico unionista, per cui la religione pagana altro non era che un instrumentum regni, comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato. L’ interpretazione più tradizionale ed assodata, in chiave giuridico-politica , vede in questo passo lo stabilimento del principio dualistico, in forza del quale due autorità governano il mondo sin dalla creazione, sebbene solo l’incarnazione del Salvatore lo rese riconoscibile ed esplicito, con il superamento del monismo antico (unicità di potere secolare e spirituale) e la nascita della respublica cristiana. Il dualismo introdotto dalle parole evangeliche si differenzia ontologicamente dalla plurisecolare esperienza pagana: l’humanum genus, infatti, deve essere retto non solo dallo Stato onnipotente, nelle sue forme, ma da due autorità diverse, lo Stato, appunto, nelle sue svariate forme costituzionali, e lo spiritus, che si effonde nell’istituzione religiosa, la Chiesa per i cristiani. 08 La religione “pubblica” nella Roma antica I Romani veneravano inizialmente le divinità naturali, quelle riconosciute nella forza
della natura e di pregressa tradizione etrusca; la loro concezione religiosa portava all’intervento del sacro in ogni evento pubblico (si pensi agli arùspici), il sommo sacerdote, il Pontifex Maximus¹, era il ponte tra sacro e profano, traiettava i cives verso il divino. Si trattava di una religione sui generis, ben poco speculativa o mistica, ma, com’era nel carattere molto pratico dei Romani, connessa istituzionalmente alla communitas 2 politica: il culto per gli dei era anzitutto un dovere morale di ogni buon cives, che attraverso il rigido rispetto dell’immutabile rituale, dimostrava di avere la pietas, che con il rispetto per il sacro e la corretta ritualità concorreva alla pax deorum per il bene della città, della famiglia e dell'individuo. La religione pubblica, era quelle dei Quiriti, con le regole primigenie stabilite da Numa Pompilio, secondo re di Roma, fonte immutabile dei mores, i costumi romani, il substrato etico della religione nazionale, cui ogni norma successiva si sarebbe dovuta adattare per il mantenimento dell’originario assetto pubblico-religioso. Da ciò discendeva l’enorme rilevanza della religione pubblica, intesa come romanitas pura, che – come già detto – comportava che nessuna decisione venisse assunta senza la previa interrogazione degli dèi nelle forme rituali dovute per evitare di irritare la divinità e le sue ritorsioni nei confronti della collettività romana. Seppur tendenzialmente tollerante, la società romana diveniva feroce repressore di tutte le forme di culto immorali, cioè contrarie ai mores stabiliti; era quindi impensabile ed inammissibile, per un romano, che si rifiutasse l’omaggio pubblico agli dèi capitolini, concepito come dovere del buon cives: questa la ragione giuridica per cui i cristiani sarebbero stati perseguitati e condannati, poiché il loro diniego di pubblica venerazione anche solo formale degli dèi dello Stato poteva produrre danno alla res publica; i cristiani sarebbero stati considerati empi ed immorali in senso sia religioso, sia politico, che per i romani non si differenziavano, ma erano un unicum. LEZ 3 2 La formazione dello Stato della Chiesa (o Patrimonio di San Pietro) Liutprando Re dei Longobardi, nel 728, costituì giuridicamente il primo nucleo delle terre della Chiesa, il patrimonio di San Pietro destinato a divenire lo Stato della Chiesa, organo sovrano, indipendente, avente personalità giuridica internazionale: conquistata Sutri, nell’Alto Lazio, invece di rinunciare al borgo a favore dei Bizantini – che ne erano i legittimi possessori per sovranità – ne fece donazione formale «beatissimis Apostolis Petro et Paulo», ossia alla Chiesa di Roma; negli anni successivi, furono aggiunte altre terre. 03 L’illiceità del cristianesimo secondo la legge romana La reazione dell’Impero Romano alla nuova fede cristiana ed alla sua impostazione dualistica nei rapporti tra religione e governo fu “consequenziale alle fondamenta giuridico-filosofiche dello Stato pagano; benché tollerante riguardo ai più diversi culti, esso infatti non può esserlo quanto al culto dell’Imperatore” 1. Per tre secoli, sino a Costantino il Grande, dunque, l’Impero fu contrassegnato da cicliche persecuzioni nei confronti dei cristiani, con grande uso di tortura, confisca di beni, riduzione in schiavitù, incarceramenti, lavori forzati ad metalla, invio in esilio e, soprattutto, applicazione massiccia della pena capitale inflitta spesso nella forma umiliante della crocifissione: ne nacque un’impressionante schiera di màrtiri, venerati dai cristiani anche nella
cittadini in quanto cristiani o offenda volutamente lo spirito cristiano; per conseguenza, una volta riconosciuta la libertà di praticare il culto cristiano, la religione è indifferente al regime politico in cui opera. Partendo da questi presupposti, Lutero giunse anche a rinunciare all’autogoverno delle comunità cristiane, delegando di fatto all’autorità temporale compiti di controllo in materia religiosa. Mentre dunque la Chiesa cattolica ha sempre fortemente ostacolato la costituzione di uno Stato laico, nel timore di esserne sottomessa, le Chiese protestanti, in forza di questa separatezza individualistica della religione – fenomeno personale senza alcun mediatore tra Dio e uomini – dalla comunità statuale non vi hanno mai posto riserve irrinunciabili, distinguendo nettamente sacro e profano; in tale aspetto, si noti che i protestanti assomiglino di più agli ortodossi, da sempre impegnati a difendersi dalle ingerenze del potere civile in materia religiosa, ma ossequiosi dello Stato per il resto. Lutero ricercò sostegno nel potere politico, che rinvenne nella sua teologia riformata la giustificazione sia per tagliare il legame fra Roma e Principi tedeschi, sia per secolarizzare i beni ecclesiastici (soprattutto i conventi e pertinenze), che diventarono proprietà dei sovrani o furono acquistati dai borghesi, previa soppressione dei monasteri. LEZ 7 01 Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America e la libertà religiosa Significativo della religiosità diffusa, quale retaggio dei fondatori motivati da ragioni di fede, che il primo emendamento riconosca la libertà religiosa : “il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne il culto”; si tratta di un concetto di enorme importanza nella storia dei rapporti tra Stato e confessioni, poiché introduce la separazione tra la sfera civile e quella spirituale in modo pacifico e rispettoso, non – come accadrà nella Francia rivoluzionaria – con ostilità laicista e tentativi più o meno marcati di intromissione dello Stato nell’organizzazione interna delle Chiese: è il riconoscimento giuridico, almeno teorico, della libertà religiosa. Ciò deriva:
residenza nella propria sede; i vescovi dovevano consultarsi con il loro “consiglio”. Questo sistema che, con il pretesto della libertà e dell’uguaglianza, rappresentava un’estrema forma di giurisdizionalismo, fu perfezionato con altri provvedimenti tra il 1790 e il 1793, che prescrissero al clero l’obbligo di giuramento di fedeltà alla Nazione e la persecuzione sino alla pena capitale per i refrattari (vi furono migliaia di vittime). Contraddittoriamente, con decreto del 7.5.1791, fu proclamata la libertà religiosa nella Nazione francese e si inneggiò alla Dea Ragione, cui si dedicò una Festa, nel trionfo delle idee illuministiche anticristiane. LEZ 10 2 Le caratteristiche della separazione collaborativa o pura Nel caso di separazione pura, lo Stato riconosce la valenza sociale delle comunità religiose, consente loro di organizzare il culto, anche pubblicamente, di avere propri edifici, case di cura, scuole, mezzi di comunicazione, nell’ambito del pluralismo della libertà religiosa e di pensiero; i controlli sui culti sono limitati e nessun privilegio viene normalmente accordato; spesso i rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati da Concordati per le materie di comune interesse, al pari di accordi con le altre confessioni. La nostra Costituzione, dunque, senza vietare la libertà di non aderire o professare alcun culto, vede nella separazione collaborativa con i culti un potente strumento per lo Stato di azione sociale generale, sussidiaria e concorrente per il benessere del cittadino. 3 Le caratteristiche della separazione ostile Nel caso di separazione ostile, la religione viene considerata una scelta privata e la sua manifestazione pubblica è vista con sospetto; l’amministrazione dev’essere neutrale ed è vietato ai pubblici ufficiali esprimere pubblicamente la propria appartenenza ad un culto (questo p.es. in Francia, dopo la legge sulla separazione del 1905); in altri esempi, l’ostilità è molto più penetrante ed ideologica, come in Messico dopo la Costituzione del 1917, che istituì l'istruzione laica obbligatoria nelle scuole, vietò voti ed ordini religiosi, vietò il culto fuori dagli edifici ecclesiastici ed al clero di indossare l’abito ecclesiastico, dichiarò di proprietà nazionale i beni ecclesiastici e tolse al clero il diritto di voto e di esprimersi su questioni politiche; 4 Definizione e tipi di giurisdizionalismo Terminata da tempo l’esperienza del papocesarismo , manifestatasi con la tendenza della Chiesa a considerare lo Stato quasi come un braccio secolare utile per l’applicazione della dottrina ecclesiastica nella vita civile, La Chiesa cattolica, dopo la Riforma e con l’affermarsi degli Stati nazionali, si trovò, nell’epoca dell’assolutismo (secc. XVII e XVIII) in una posizione generalmente subordinata rispetto all’autorità civile: una sottomissione parzialmente volontaria, in quanto lo Stato assoluto appariva come l’unico garante dell’ordine e baluardo contro il proselitismo delle confessioni protestanti. Si applicò, quindi, uno schema di relazioni in cui, da una parte, 1) lo Stato riconosceva la Chiesa come istituzione sovrana e universale nell'esercizio di tutte le sue potestà spirituali e, dall’altra parte, 2) lo Stato stesso, circa la Chiesa nazionale, ne pretendeva la subordinazione alla sovranità del monarca, che era insieme protettore e difensore del
nazionale, fondata sui princìpi di uno Stato liberale. I governanti del giovane Regno, tuttavia, nonostante la scomparsa di Cavour, proseguirono sulla strada già delineata dalla legislazione del Regno di Sardegna, con le leggi Siccardi del 1850. A queste era seguita la legge 29 maggio 1855, n. 878, nota come legge Rattazzi, che: -abolì gli ordini religiosi (carmelitani, agostiniani, certosini, cappuccini, cistercensi, domenicani, benedettini, ecc.) definiti come privi di utilità sociale e quelli che, comunque, «non attendessero alla predicazione, all'educazione, o all'assistenza degli infermi»; -espropriò i conventi e gli edifici religiosi delle congregazioni; -conferì i beni degli ordini soppressi ad un’apposita Cassa Ecclesiastica munita di personalità giuridica, in cui confluivano anche le rendite dei beni espropriati ed i contributi obbligatori a carico degli enti ecclesiastici conservati; la Cassa Ecclesiastica (art. 5) “aveva una esistenza distinta e indipendente dalle Finanze dello Stato” e somministrava le sue rendite per scopi di culto e per devolvere un vitalizio agli ecclesiastici. Questo complesso di norme fu esteso, nel 1866, anche al resto del neo- Regno, non senza incontrare notevoli opposizioni, particolarmente nelle campagne, dove l’influenza del clero era più sensibile; il Governo nazionale, infatti, mantenne nei confronti della Chiesa una politica restrittiva, soprattutto verso gli enti ecclesiastici, e diede corso alle cosiddette leggi eversive, con le quali fu sovvertito un ordinamento plurisecolare in materia di proprietà fondiaria ed immobiliare, per valorizzarne la produttività e – conseguentemente – per ottenerne frutti anche per lo Stato, tramite i tributi. Specificamente: 1) con la Legge 3036/1866 fu negato il riconoscimento (e quindi la capacità patrimoniale) e furono soppressi gli ordini e congregazioni religiose regolari (cioè soggetti ad una regola, non all’autorità diocesana) che comportavano vita comune ed avevano carattere ecclesiastico; il loro patrimonio fu incamerato dal demanio dello Stato, con l’obbligo di iscrivere, nel Gran libro del debito pubblico, una rendita del 5% a favore del nuovo Fondo per il culto (che sostituì ad ogni effetto la Cassa ecclesiastica del Regno Subalpino istituita nel 1855); era decretata l’incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere beni immobili. 2) Con la Legge 3848/1867 la soppressione degli enti regolari fu allargata con le stesse forme agli enti secolari (cioè dipendenti da una diocesi) che lo Stato, con propria discrezionalità, giudicava superflui per la cura dei bisogni religiosi della collettività o dannosi per gl’interessi statali; furono però esclusi dalla soppressione e dall’espropriazione dei beni le parrocchie, gli ordinariati, i canonicati, le chiese cattedrali, i seminari maggiori e minori, le fabbricerie. 3) Le stesse norme furono estese alla provincia di Roma con la legge 1492 del 1873. Il fabbisogno finanziario dello Stato non fu estraneo a questa legislazione: infatti, la legge n. 3096 del 1866 fu approvata dalla sola Camera in piena Terza Guerra d’Indipendenza in forza dei poteri speciali accordati al Governo nel periodo bellico. Rispetto alla legge Rattazzi del 1855, questa nuova ebbe una portata molto più ampia, poiché la soppressione – che allora riguardava solo gli istituti di vita contemplativa - ora era estesa a tutti i religiosi, anche quelli di vita attiva. La seconda legge, la n. 3848 del 1867, estese la soppressione agli enti ecclesiastici secolari diversi dalle parrocchie (capitoli delle collegiate, canonicati, cappellanie) e ad abbazie e fondazioni pie: ciò per ridurre la disponibilità patrimoniale della Chiesa e per diminuire il deficit del bilancio del Regno.
3 La debellatio dello Stato Pontificio e conseguenze Nel diritto internazionale l’espressione latina debellatio è impiegata tecnicamente per definire la situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato a causa di una sconfitta al termine di un conflitto militare. Da essa derivano l'estinzione della sovranità dello Stato soccombente e l'acquisizione del suo territorio e del suo popolo da parte dello Stato vincitore, che vi eserciterà la sua sovranità. Nella storia italiana del sec. XIX, la formazione dello Stato unitario, avvenuta in più tappe (1861, 1866, 1870 per terminare nel 1918 con l’acquisto di Trento e Trieste), è contrassegnata da più di un episodio di debellatio: infatti, tutti gli Stati preunitari (Regno delle due Sicilie, Ducati padani, Granducato di Toscana) furono abbattuti nelle guerre d’indipendenza e – con i plebisciti a ratifica – assorbiti dal nuovo Regno d’Italia. Di particolare rilevanza la debellatio dello Stato Pontificio, avvenuta definitivamente il 20 settembre 1870, con la presa di Roma dopo la breccia di Porta Pia; in verità, i domìni papali erano già stati ridotti notevolmente nel 1860-61 con l’annessione al Regno d’Italia delle Legazioni di Bologna e di Romagna, delle Marche, dell’Umbria e delle enclaves di Benevento e di Pontecorvo, ma al Papa era rimasta la piena sovranità sul Lazio (all’incirca l’antico Patrimonio di San Pietro), con l’assistenza delle truppe francesi inviate da Napoleone III. Alla caduta di questi a Sedan il 1° settembre 1870, seguì l’immediato intervento delle forze italiane, che, entrate in Roma, debellarono definitivamente lo Stato Pontificio, che cessò di esistere; dopo secoli e secoli, il potere temporale del Papa veniva meno e Pio IX si dichiarò prigioniero nella cattività del ristretto perimetro delle mura vaticane, entro le quali le truppe italiane non entrarono mai, mentre Roma veniva proclamata definitivamente capitale del Regno d’Italia. Con la debellatio, nacque la c.d. questione romana, destinata a dominare la vita politica del Regno d’Italia sino alla Conciliazione del 1929 e ad influenzare la legislazione ecclesiastica, di natura puramente unilaterale e, a volte, anche persecutoria nei confronti della Chiesa. La Santa Sede, dunque, considerò una vera e propria usurpazione la cessazione del sistema del Papa-Re, cioè la contemporaneità nel Pontefice della figura di capo supremo della Chiesa cattolica e di sovrano di un territorio, strumentale questo al libero esercizio del potere spirituale universale del Papa, così come garantito sin dall’apocrifa donazione di Costantino (sec. IV) e dalla donazione di Sutri (718), da cui nacque il suo potere temporale. Coerentemente, i successori di Pio IX, da Leone XIII a S. Pio X, a Benedetto XV, a Pio XI non accettarono la debellatio e continuarono a rivendicare la loro sovranità, impedendo ai cattolici italiani di partecipare esplicitamente alla vita pubblica dello Stato usurpatore. Le truppe italiane, occupata Roma, non violarono mai la cinta delle mura leonine, entro cui il Papa si era ritirato: in tal modo, venne riconosciuta de facto alla Santa Sede una forma di indipendenza, che – nelle intenzioni dello Stato italiano – divenne autonomia giuridica in forza delle c.d. leggi delle guarentigie, con le quali il Parlamento affrontò la questione romana, credendo di risolverla. La legge 13 maggio 1871, n. 214 era intitolata “guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni della Chiesa con lo Stato”: si componeva, dunque, di due parti: la prima, di carattere “internazionale”, anche se non negoziata, avente lo scopo di garantire al Papa la libertà di agire come Sommo Pontefice della Chiesa cattolica in campo spirituale universale e come
richiami della Chiesa. Tentativi di composizione Con la legge del 1912 (suffragio universale per tutti i maschi di oltre 30 anni e anche meno per i più abbienti ed istruiti), il corpo elettorale passò dal 7% al 23,2% della popolazione: si aprirono in tal modo le urne ad un campione molto significativo dei cittadini. Ciò non restò privo di conseguenze anche per l’atteggiamento dei cattolici, tuttora astretti dal non expedit; infatti, il pontificato di San Pio X (1903-1914) mostrò precisi segnali di distensione e di graduale, prudente riavvicinamento allo Stato, per evitare la consegna dell’Italia agli atei socialisti, la cui affermazione elettorale spinse all’alleanza tra cattolici e liberali moderati di Giovanni Giolitti in molte elezioni amministrative. sino al Patto Gentiloni, l’intesa elettorale stretta nel 1913 tra gruppi di cattolici moderati e singoli deputati liberali legati a Giolitti per le prime elezioni a suffragio maschile pressoché universale. L’Unione elettorale, capeggiata appunto dal Conte Gentiloni, predispose il programma, chiamato Eptalogo, cui i candidati liberali dovettero pubblicamente aderire per ottenere l’appoggio cattolico. La revoca del non expedit in più del 50% dei collegi elettorali e l’elezione di 228 candidati dimostrò che i tempi per una conciliazione della questione romana erano ormai maturi; solo la prima guerra mondiale la rallentò. LEZ 15 1 La Convenzione Finanziaria, parte dei Patti Lateranensi La Convenzione finanziaria ha un contenuto molto semplice, ma di rilevante impatto: -l’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato (buoni del Tesoro) italiano 5 % al portatore [col cupone (interessi annuali) scadente al 30 giugno p. v.] del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo). -La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l’Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870. Come si ricorderà (cfr. lez. 13, § 2) l’art. 4 della legge delle guarentigie del 1871 aveva stabilito, a carico dello Stato italiano ed in cambio dell’espropriazione dei beni ecclesiastici, una dotazione annua di 3.225.000 lire, pari alla somma iscritta nell'ultimo bilancio dello Stato della Chiesa per il mantenimento della corte papale, a favore della S. Sede, che però non accettò, né incassò mai tale somma, rimasta quindi accantonata nelle casse italiane per l’importo nominale di lire 190.275.000,00= nella parte di spesa corrente del bilancio dello Stato. 2 Le motivazioni giuridico-politiche di Mussolini nella risoluzione della questione romana Fu l’avvento del fascismo a determinare le condizioni per un deciso passo avanti; Mussolini, socialista ateo ed anticlericale all’inizio della sua carriera politica, vedeva nella fine della questione romana il tipico instrumentum regni per consolidare il suo regime, mediante l’appoggio della Chiesa, una volta placata; ideologicamente, poi, cattolici e fascisti erano accomunati dalla contrapposizione ai liberali ed ai massoni, che avevano permeato delle loro concezioni la legislazione ecclesiastica del Regno. Dunque, l’ambizione mussoliniana di riuscire là dove i liberali più che fallito non avevano neppure
tentato, spianò la strada ai tempi maturi per la conciliazione, nonostante l’atteggiamento scettico del Re Vittorio Emanuele III, noto seguace delle dottrine separatiste ed anticlericali e legato alla tradizione liberale post 1870. 3 Il Concordato, parte dei Patti Lateranensi Il Concordato è lo strumento pattizio che la Chiesa usa per accordarsi con gli Stati sulla disciplina delle materie comuni alla sfera temporale ed a quella spirituale. Il Concordato tra S. Sede e Regno d’Italia dell’11 febbraio 1929 ha dunque un contenuto pastorale per la libera esplicazione del culto cattolico, ma anche pratico per la regolamentazione concordata di aspetti materiali connessi ai mezzi ed ai ministri della Chiesa cattolica. In buona sostanza, abolita di fatto e di diritto tutta la legislazione antiecclesiastica, l’Italia torna ad essere uno Stato confessionale, riconfermando l’art. 1 dello Statuto Albertino e la religione cattolica come religione dello Stato (la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato, stabilisce l’art. 1 del Trattato); per conseguenza, le norme concordatarie, rispettose di questo principio, attribuiscono una generale posizione privilegiata alla Chiesa cattolica. 4 Il Trattato, parte dei Patti Lateranensi Il Trattato tra lo Stato italiano e la S. Sede pose fine alla questione romana, mediante un vero e proprio strumento pattizio internazionale e bilaterale, contenente anzitutto disposizioni di carattere territoriale quale premessa fondamentale di tutto il sistema complesso costituito dai Patti Lateranensi. La risoluzione della contesa Stato/Chiesa dopo la debellatio con cui era stata travolta la sovranità territoriale pontificia, infatti, fu considerata connessa intimamente con la materia concordataria, tanto che l’espressione usata da Pio XI (simul stabunt, simul cadent) fu assunta come principio secondo cui la caduta per mano unilaterale italiana del Concordato avrebbe travolto tutti i Patti Lateranensi e cagionato la riapertura della questione romana. Il Trattato, dunque, è particolarmente interessante, perché dà vita ad un sistema giuridicamente stabile, come dal 1870 avevano auspicato i Pontefici, i quali ritenevano che la loro libertà ed indipendenza potesse derivare solo da un accordo tra pari, in termini di sovranità, e non da atti unilaterali italiani, benché generosi, come la legge delle guarentigie del 1873. Con l’art. 1 del Trattato, l’Italia riconosce e riafferma, come da art. 1 dello Statuto albertino, chela religione cattolica è la sola religione dello Stato; nell’art. 2 si ha il riconoscimento della sovranità della Santa Sede nel campo internazionale, motivato come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo. Necessario corollario, il riconoscimento alla Santa Sede della piena proprietà e della esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al Trattato stesso: dunque è accolto il principio che la sovranità pontificia – seppure già riconosciuta sine terra da molti Stati anche dopo la debellatio - trova la sua vera e totale libertà di espressione solo se si accompagna anche alla disponibilità di un territorio, che nella sua materialità dimostra plasticamente l’indipendenza del Papa. LEZ 18
riprendeva supinamente i precedenti giuridici nazisti: in forza di esso, tutti gli ebrei italiani furono estraniati dalla vita pubblica; i matrimoni tra italiani ariani ed ebrei furono vietati e, se comunque celebrati, dichiarati nulli; l'appartenenza alla razza ebraica doveva essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione; i cittadini italiani di razza ebraica non potevano prestare servizio militare; esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; essere proprietari o gestori di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione e di aziende che impieghino cento o più persone; essere proprietari di terreni o fabbricati di valore superiore a certe cifre; avere personale domestico di razza ariana; lavorare nelle pubbliche amministrazioni, assicurazioni e banche; le scuole erano precluse agli ebrei. 3 La legge sui culti ammessi La legge 24 giugno 1929, n.1159 (disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi ) e, ancor più, il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 (norme per l'attuazione della legge 1159/1929) ha uno scopo quasi poliziesco di controllo e di vigilanza sui culti ammessi, oggetto di minuziose regole limitatrici affidati al Ministero degli Interni. La legge, in apparenza, è molto tollerante, in quanto ribadiva alcuni principi fondamentali, già riconosciuti dalla legge Sineo del 1848 (la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari) e dalla legge delle guarentigie (la libertà di discussione in materia religiosa); tuttavia, il modo in cui fu applicata mediante il regolamento di attuazione si tradusse in una serie di gravi restrizioni ai culti ed in una progressiva ostilità verso gli acattolici, ritenuti più sensibili alla critica al regime: un sistema classificabile come giurisdizionalista per il penetrante intervento dello Stato anche nel merito dei culti. La legge 1159 del 1929 del periodo fascista costituisce ancora attualmente la normativabase per i culti diversi da quello cattolico, nonostante siano trascorsi ottant’anni e la situazione sociopolitica sia profondamente mutata; essa ha resistito davanti all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, mentre il regolamento di attuazione approvato R.D. 289/1930 è stato in parte smantellato dalla Corte Costituzionale; tuttavia, occorre considerare che l’art. 8, 3° comma della Costituzione consente di stipulare delle intese tra Stato e confessioni, sicché, in tal caso, alla normativa del 1929 (divenuta residuale) si sostituiscono le disposizioni delle intese stesse, tradotte in apposite leggi. LEZ 20 1 Libertà religiosa nell’art. 2 della Costituzione e divieto di discriminazione Il confessionalismo risultava incompatibile con l’impianto della Costituzione stessa, che dedicava diverse norme specificamente al fenomeno religioso, da coordinarsi con altre norme, di carattere generale, ma attinenti ai diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini. L’art. 2 della legge fondamentale proclama che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Viene garantita la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di creare associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiosa impedendo che il legislatore (nazionale, regionale etc.) possa introdurre trattamenti
sfavorevoli o discriminatori a carico di alcuni enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguano scopi diversi, né tantomeno ricorrere allo strumento fiscale (a livello centrale o locale) o urbanistico per rendere più difficoltosi la costituzione ed il funzionamento degli stessi. L’art. 20 permette di ricostruire un principio costituzionalmente garantito: il divieto di discriminazione per motivi religiosi, che ha diverse declinazioni applicative. Dice la norma: il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 2 Il principio di eguaglianza e di libertà religiosa nell’art. 3 della Costituzione L'art. 3 Cost stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di (…) religione (…). Il principio di uguaglianza, dunque, è caratteristica fondamentale dell’ordinamento, che non consente differenziazioni di sorta in considerazione – tra l’altro – della religione (o della non religione) cui il cittadino, come suo diritto inviolabile della personalità, può aderire. Il cittadino non ha alcun obbligo di professare un culto, ma nel momento in cui lo fa è garantito costituzionalmente come individuo-fedele e come fedele appartenente ad una aggregazione sociale di carattere religioso (Chiesa, congregazione, unione, associazione di culto). Ne deriva coerentemente che il fenomeno religioso collettivo è attratto nella sfera di protezione costituzionale (eguaglianza) in quanto formazione sociale ove si svolge la personalità del singolo. Adunque, tutte le formazioni sociali ecclesiastiche - le confessioni religiose – sono uguali davanti alla legge; principio, questo, che non è intaccato dalle diverse modalità con cui la Costituzione stessa ne dà attuazione, mediante norme specifiche che disciplinano in modo giuridico-pratico differenziato i rapporti tra lo Stato e le confessioni stesse, alla luce della realtà fattuale, storica e culturale del popolo italiano. 3 I contenuti della libertà religiosa secondo l’art. 19 della Costituzione L’art. 19 copre con la garanzia costituzionale alcuni princìpi fondamentali in materia religiosa: 1- la libertà religiosa individuale, valida per tutti (cioè per chiunque si trovi nel territorio nazionale e non solo per i cittadini italiani, come la Costituzione garantisce per altri diritti, p.es. art. 16: diritto di libera circolazione; art. 17: diritto di riunione; art. 18: diritto di associazione, riservati com’è logico ai cittadini per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico); 2- la libertà di professione religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata (le comunità ecclesiastiche di ogni denominazione autonomamente organizzate), privata e pubblica; 3-la libertà di areligiosità, per deduzione a contrario, cioè il diritto di essere atei o agnostici e di non aderire ad alcuna confessione; 4-la libertà di mutare le proprie convinzioni religiose, ossia di aderire ad altra fede o di avere nuove convinzioni areligiose; 5-la libertà di propaganda della propria fede, individualmente o collettivamente, in condizioni di eguaglianza e senza restrizioni (la legge 1159/1929 poneva limiti ai culti
che "il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti“ , con valutazione adattata ai tempi 11 Il divieto di limitazioni o persecuzioni amministrative per motivi religiosi secondo l’art. 20 Cost Al di là degli aspetti tecnici legati ai beni ecclesiastici, il cui trattamento con le note leggi eversive sta all’origine della preoccupazione garantista del legislatore costituente, la norma introduce: -il divieto di sottoporre a regimi limitativi, impeditivi e vessatòri enti ed istituzioni ecclesiastiche per il solo fatto della loro natura di strumento per l’esercizio di un culto (la libertà religiosa, infatti, seppure teoricamente e formalmente riconosciuta, sarebbe di fatto negata se si vincolassero le attività di religione a soffocanti sistemi di autorizzazioni amministrative discrezionali od a corvées fiscali, com’èra p.es. nelle Costituzioni dei cessati regimi comunisti); -la libertà di organizzazione e di gestione interna delle confessioni religiose, senza ingerenza da parte dello Stato, secondo i loro statuti (cfr. art. 8, 2° comma). LEZ 21 2 Il principio pattizio come principio di preferenza costituzionale Secondo la dottrina prevalente è stato costituzionalizzato il solo principio concordatario (o pattizio), in virtù del quale lo Stato italiano è tenuto a regolare i rapporti con la Chiesa cattolica soltanto in base allo strumento concordatario, ossia un accordo di natura internazionale con la S. Sede, fondato sulla protezione costituzionale data ai Patti Lateranensi; si tratterebbe di un principio di natura solo procedurale, per cui gli accordi tra Stato e Chiesa, incluse le loro modifiche, devono applicare il sistema consensuale (concordatario), con la conseguenza che, se tale accordo non viene raggiunto bilateralmente, sarebbe necessaria, per la revisione unilaterale, una preventiva legge costituzionale che, tramite l’abrogazione dell’art. 7, 2° comma, consentirebbe appunto la revisione unilaterale dei Patti. La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 30 del 24 febbraio 1971, ha osservato che l'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti Lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La Consulta, dunque, colloca i Patti Lateranensi tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, in quanto le disposizioni che ne discendono (tramite le leggi di ratifica e di attuazione
all’interno del sistema giuridico italiano) non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. 3 La definizione di Repubblica Italiana e Chiesa Cattolica nel 1° comma dell’art. 7 della Costituzione L’articolo 7 venne concepito come una garanzia di stabilità sociale, altrimenti rimessa in dubbio da contese religiose. L’art. 7 ha confermato ed immesso nel nuovo ordinamento costituzionale i Patti Lateranensi, partendo dal riconoscimento della sovranità della Chiesa Cattolica: i due Enti, infatti, sono qualificati come sovrani ed indipendenti, ossia distinti tra di loro e senza possibilità di interventi dell’uno nell’ordinamento interno dell’altro (ciascuno nel proprio ordine, ove per ordine s’intende appunto l’ordinamento caratteristico di un ente sovrano e le sue attribuzioni). 4 Il recepimento dei Patti Lateranensi nell’art. 7 della Costituzione Il valore costituzionale o meno del richiamo dei Patti Lateranensi nell’art. 7 ha dato luogo a tensioni interpretative nel mondo giuridico, influenzato anche dalle diverse opinioni di natura politica in merito ai rapporti tra Stato e Chiesa; in punto,si sono consolidate due linee ermeneutiche: la costituzionalizzazione dei Patti; la costituzionalizzazione del mero principio concordatario. a meno che non contrastino con i principi supremi dell'ordinamento (il cui vaglio è riservato alla Corte Costituzionale, che ne può dichiarare l’incompatibilità con l’ordinamento costituzionale), le disposizioni dei Patti Lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa (principio pattizio-concordatario, com’è avvenuto il 18 febbraio 1984 con gli Accordi di Villa Madama), con il procedimento aggravato tipico delle leggi costituzionali ex art. 138 Cost. qualora lo Stato intenda unilateralmente modificarne il testo. Invece, nella relazione tra le disposizioni dei Patti Lateranensi (e successive modificazioni bilaterali) e le norme ordinarie (leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato), hanno prevalenza le norme pattizie, perché assistite da un rafforzamento costituzionale e speciali rispetto alle norme generali. 5 Le modifiche dei Patti Lateranensi Le disposizioni dei Patti Lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa (principio pattizio- concordatario, com’è avvenuto il 18 febbraio 1984 con gli Accordi di Villa Madama), con il procedimento aggravato tipico delle leggi costituzionali ex art. 138 Cost. qualora lo Stato intenda unilateralmente modificarne il testo. Invece, nella relazione tra le disposizioni dei Patti Lateranensi (e successive modificazioni bilaterali) e le norme ordinarie (leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato), hanno prevalenza le norme pattizie, perché assistite da un rafforzamento costituzionale e speciali rispetto alle norme generali. LEZ 22 6 Il principio di uguaglianza dei culti religiosi nel primo comma dell’art. 8 della Costituzione
Tutte le intese sinora raggiunte prevedono l’abrogazione della l. 1159/1929 (legge sui culti ammessi) in relazione alle confessioni firmatarie, che sono così disciplinate dalla sola legge speciale di conversione dell’intesa stessa. LEZ 25 L’obiezione di coscienza: definizione ed esempi giuridici L’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto applicare un obbligo posto in essere in modo generale da una legge, poiché si ritiene che il comportamento commissivo od ommissivo del precetto legale sia incompatibile con le proprie convinzioni religiose, etiche ed anche ideologiche; l’obiettore di coscienza rivendica un suo diritto di libertà, pronto a subire personalmente le conseguenze penali, civili ed amministrative che conseguono al suo motivato rifiuto di obbedire alla norma. Esempi:
corretta può derivare, da parte del paziente, non solo il consenso, ma anche il dissenso, inteso come esplicazione dell’obiezione di coscienza, anche per motivi religiosi e morali. ⁃ I trattamenti sanitari obbligatori: il bene della salute, come appena detto, è tutelato costituzionalmente anche nella forma del dissenso; tuttavia, poiché la salute rappresenta un valore non solo individuale, ma anche un interesse generale della comunità, è possibile che in casi determinati il diritto individuale sia compresso per l’attuazione dell’interesse collettivo, ritenuto preminente; in tal caso, però, il trattamento sanitario obbligatorio deve essere stabilito da una legge (principio della riserva di legge), insuperabile da ogni provvedimento amministrativo. LEZ 26 4 L’insegnamento della religione cattolica in Italia dal 1929 al 1984 Una vera e propria svolta radicale vi fu con i Patti Lateranensi del 1929, di cui l’art. 35 del Concordato – coerentemente con l’art. 1 dello Statuto albertino e del ribadito principio della confessionalità cattolica dello Stato: -proclamò che l'Italia considera(va) fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana; introdusse l'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche elementari e secondarie di primo e secondo grado; -stabilì che tale insegnamento aveva il carattere dell’obbligatorietà; -prevedeva la facoltà per i genitori di chiederne la dispensa. Questo sistema comportava, inoltre, che l’insegnamento fosse somministrato solo su testi approvati dalla Chiesa a mezzo d’insegnanti religiosi e laici muniti di certificato di idoneità da rilasciarsi dal Vescovo ordinario diocesano, la cui revoca priva l’insegnante della capacità di insegnare, nonché il riconoscimento della parità agl’istituti scolastici religiosi. La disciplina protoconcordataria rimase invariata sino agli Accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984 che modificarono consensualmente il Concordato del 1929; in particolare, circa l’insegnamento della religione, per l’art. 9, lo Stato: -riconosce il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado; -l’insegnamento religioso è impartito quando lo studente o i genitori nell’àmbito della loro responsabilità educativa - chiedano espressamente di esercitare il loro diritto di scelta e, quindi, di godere di tale insegnamento senza alcuna discriminazione. 5 La riserva di legge in materia di rapporti tra Repubblica e culti religiosi I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall’articolo 8 della Costituzione, che, tutelando l’aspetto istituzionale della libertà religiosa, sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni (comma 1). La disposizione riconosce alle confessioni diverse dalla cattoliche l’autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (comma 2). Viene sancito, altresì, il principio secondo il quale i rapporti con lo Stato delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (comma 3); si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali che non consentono la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione. Come anticipato, l’art. 8 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. In via preliminare occorre precisare che per le confessioni prive di intesa trovano tuttora applicazione la cd. “legge sui culti ammessi” (L. 1159/1929) e il relativo regolamento di attuazione.