
























Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Elaborazione personale e completa sul diritto ecclesiastico.
Tipologia: Appunti
1 / 32
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

























Settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso. Si compone di:
In realtà tale problema è meno rilevante di quanto si creda, le distanze tra pubblico e privato sono infatti diminuite negli ultimi anni. EVOLUZIONE LEGISLATIVA E DOTTRINALE (PRIMO PERIODO) Il primo periodo è quello liberale ( 1850 - 1929 ) ed è caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato di tipo giurisdizionalista (RUFFINI parla di giurisdizionalismo come di una corrente filosofica sorta nel 400 che prevede l’assoggettamento della Chiesa allo Stato). Nel 1848 entra in vigore su emanazione di CARLO ALBERTO DI SAVOIA lo Statuto Albertino:
Stati solo su richiesta delle parti. Articolo 26 = La Santa Sede dichiara risolta la Questione Romana e riconosce il Regno d’Italia sotto la dinastia Savoia con Roma capitale dello Stato italiano Si crea Città del Vaticano (un enclave ed è per questo che diplomatici e merci hanno un diritto di transito sul suolo italiano, tutti coloro che vi hanno stabile residenza hanno la cittadinanza. Oggi è ammessa la doppia cittadinanza) e si precisa che Piazza S.Pietro è aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia dell’autorità italiane, le quali però si astengono dall’intervenire nella basilica a meno che non siano espressamente invitate e nella piazza in presenza di particolari funzioni. L’Italia coordina tutti i servizi pubblici (acqua, ferrovia, telefono, poste) La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile come quella del re Si riconosce piena efficacia alle sentenze/provvedimenti emanate da autorità ecclesiastiche e comunicati ufficialmente alle autorità civili. A richiesta della Santa Sede/delega l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che vengono commessi nella Città del Vaticano (salvo se ‘autore del delitto si è rifugiato in Italia, in quel caso si procede con legge italiana). La Santa Sede a sua volta si impegna a consegnare gli autori di delitti in territorio italiano che si siano rifugiati nella Città del Vaticano. Divieto degli aeromobili di trasvolare su Città del Vaticano. QUATTRO ALLEGATI (SI)
Tuttavia i Patti sono il frutto di una reciproca strumentalizzazione (Mussolini in un discorso alla Camera sottolineò i vantaggi che lo Stato italiano ne avrebbe tratto). Dopo il Concordato viene emanata la Legge 1159/1929 (Legge sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio), in vigore solo per le confessioni che non hanno sottoscritto un’intesa con lo Stato italiano: L’esercizio dei culti è libero, un Limite è l’ordine pubblico e buon costume Ripresa Legge Sineo Effetti civili al matrimonio acattolico. ↓ Dunque i rapporti tra Stato-Chiesa in questo periodo sono visti come rapporti tra ordinamenti giuridici primari e con la stipulazione dei Patti Lateranensi, il diritto ecclesiastico perde il carattere di scienza laica per avvicinarsi al diritto canonico. EVOLUZIONE LEGISLATIVA E DOTTRINALE (TERZO PERIODO) L’entrata in vigore della Costituzione rappresenta un momento importante nell’evoluzione del diritto ecclesiastico, questa da rilievo al fattore religioso sia in forma individuale che associata. I principi fondamentali sui cui si fonda il diritto ecclesiastico sono quello di uguaglianza e di libertà religiosa. Manca invece: Il principio confessionale (Articolo 1 Statuto albertino) Una dichiarazione di laicità dello Stato che si può però dedurre da altre norme. ARTICOLO 3 COSTITUZIONE “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguale davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” Un orientamento cerca di interpretare la norma in modo estensivo ricomprendendo anche le persone giuridiche (sancendo così un’uguaglianza tra tutte le confessioni e non solo uguale libertà, articolo 8). Ciò però NON è possibile perché in contrasto con la lettera dell’articolo. ARTICOLO 7 COSTITUZIONE “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, le cui modifiche, accettate dalle due parti, non richiedono un procedimento di revisione costituzionale”. Le modifiche dunque possono avvenire o con legge ordinaria (previo accordo, altrimenti sarebbero incostituzionali) o in modo unilaterale con procedimento di revisione costituzionale che però abroga l’articolo 7. I Patti Lateranensi vengono dunque esplicitamente richiamati, fatto singolare che ha un unico precedente nella Costituzione austriaca ( 1934 ). L’entrata in vigore della Costituzione pose però il problema del rapporto tra norme costituzionali e pattizie.
Dopo la Breccia di Porta Pia/Presa di Roma ( 1870 ) che segna l’estinzione dello Stato Pontificio, la Santa Sede (organo di governo della Chiesa) si trova ad agire sul piano internazionale in una situazione particolare, infatti venendo meno uno degli elementi costitutivi dello Stato (territorio nel nostro caso, organo di governo, popolazione) non si comprendeva a che titolo si potesse riconoscere personalità internazionale alla Santa Sede. Il Pontefice però continuava ad essere arbitro di controversie internazionali (dunque una presenza sul piano internazionale c’era lo stesso). Ma questa presenza internazionale era da riconoscere in capo al Pontefice o alla Santa Sede? (Gli sviluppi attuali della dottrina avrebbero risolto il problema in modo celere dato che la soggettività internazionale è riconosciuta anche a soggetti diversi dallo Stato). Però tra il 1870 (estinzione dello Stato Pontificio) al 1929 (creazione Stato della Città del Vaticano) ciò non era possibile. CONCEZIONI MONISTE CONCEZIONI DUALISTE CONCEZIONI MISTE (Jemolo) Stato della Città del Vaticano = è uno Stato-fine oggetto della sovranità della Santa Sede (impersonata dal Pontefice) ↓ Gli enti sono due ma soggetto di diritto internazionale è solo la Santa Sede Anche se la personalità giuridica è sempre appartenuta al Pontefice non si può negare che lo Stato città del Vaticano è un nuovo soggetto di diritto internazionale diverso dalla Santa Sede Chiesa cattolica = società perfetta. Libera e sovrana ↓ Ha sovranità illimitata e spirituale (Prescinde dunque dall’esistenza di uno Stato territoriale) ↓ TEDESCHI Tenuto conto che ciascuna concezione ha notevoli differenze e che ci sono concezioni canoniche che non hanno rilievo sul piano internazionale sostiene che la personalità internazionale spetta alla Santa Sede Gli ecclesiastici (NO gli internazionalistici) utilizzano i termini in maniera differente: CHIESA CATTOLICA SANTA SEDE STATO CITTÀ DEL VATICANO Confessione con origine nel cristianesimo/Religione monoteista Organo di governo della Chiesa Cattolica. Ha personalità internazionale e posizione paritetica (NO uguale) a quella degli altri Stati (Non può essere membro permanente dell’ONU ma ha solo osservatori permanenti perché lo Stato della Città del Vaticano è un microstato. Per lo stesso motivo non potè partecipare alla Società delle Nazioni) Entità territoriale/MicroStato CONCORDATO = convenzione internazionale tra Chiesa Cattolica – Stati, chiusa (non è aperta all’adesione di terzi). Storicamente risale al 1922 (Concordato di Worms tra Enrico V e Callisto II). IN PASSATO OGGI
“Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma (individuale/associata), di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume (limite)”. IN PASSATO la dottrina tradizionale considerava la libertà religiosa un diritto:
Quello di ecclesiastico è uno status particolare (NO privilegiato) ed insieme al fedele è soggetto all’ordinamento confessionale (volontario) e a quello statuale (coattivo). ECCLESIASTICO FEDELE Maggiormente vincolato all’ordinamento confessionale perché con i voti ha preso degli impegni particolari verso la confessione. NORME PENALI I ministri di culto possono essere sia SOGGETTI ATTIVI DI UN REATO SOGGETTI PASSIVI DI UN REATO L’aver commesso il fatto con abuso di potere/violazione di doveri costituisce un aggravante per cui la pena è aumentata fino a 1/3. L’aver commesso il reato nei confronti di ministri di culto cattolico/culto ammesso dallo Stato è un aggravante (tuttavia con una disposizione incostituzionale veniva diminuita la pena quando il reato per es: vilipendio di cose oggetto di culto/turbamento funzioni religiose è commesso contro un culto ammesso)
L’assistenza spirituale è un servizio (attività i cui fini sono della PA) CATTOLICI ACATTOLICI Servizio stabile o con assunzione professionale nel personale delle USL (Unità Sanitaria Locale) o con convenzione tra sacerdote designato dal Vescovo – amministratore della USL Su richiesta la direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di culto a titolo di prestazione occasionale.
Membri dell’Arma. Legati allo Stato con rapporto pubblico impiego Legati allo Stato con rapporto pubblico a tempo indeterminato sottoposto al nulla osta dell’ordinario diocesiano NO rapporto di pubblico impiego (incarico annuale) NO rapporto di pubblico impego, hanno una loro autonomia. È un servizio Per quanto riguarda le CONFESSIONI GIURIDICHE ACATTOLICHE l’assistenza spirituale è garantita da tutte le intese (anche per quelle avventiste pur se sono contrarie all’uso delle armi) sottoscritte con onere finanziario a carico dell’ente ecclesiastico (tranne che per l’Unione con la comunità ebraica). LE OBIEZIONI DI COSCIENZA L’obiezione di coscienza è il rifiuto di rispettare determinate disposizioni di legge per motivi di coscienza (è un problema recente perché in passato non era ammessa e deve essere ricondotta ai doveri costituzionali, se la ritenessimo infatti diretta emanazione della libertà religiosa non sarebbe necessario un obbligo di conversione perché ci troveremo di fronte ad un diritto soggettivo tutelato dall’ordinamento). Ipotesi di obiezioni di coscienza con motivazioni religiose: SERVIZIO MILITARE (ARTICOLO 52 COSTITUZIONE) “La difesa della patria è sacro dovere del cittadino (unico riferimento al termine sacro). Il servizio militare è obbligatorio nei limiti/modi stabiliti dalla legge”. È dunque un dovere costituzionale.
a. Fare domanda al competente organo di leva entro 15 giorni dalla data di arruolamento (prima erano 60 ) indicando i motivi (il diritto non può essere esercitato da chi è in possesso di porto d’armi/è stato condannato per possesso di armi, violenza contro persone, delitti per appartenenza alla criminalità organizzata/ha fatto domanda per il servizio militare nelle Forze Armate/Carabinieri/Polizia/GDF/forestale. Inoltre è incompatibile con impieghi pubblici/privati, attività professionali/corsi o tirocini). b. Entro 6 mesi il Ministero della Difesa con decreto accoglie o rigetta alla domanda (con possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria competete. Prima era il pretore che aveva sede presso il distretto militare che ha proceduto alla chiamata). Se non lo fa si presume accolta. c. È previsto un periodo di formazione e addestramento degli obiettori da parte dell’Ufficio nazionale per il servizio civile d. Il rifiuto di prestare servizio civile comporta la reclusione da 6 mesi a 2 anni Chi presta servizio civile gode degli stessi diritti di chi presta servizio militare, hanno eguale durata a questo e può essere svolto anche all’estero (sono comprese le missioni umanitarie). È inoltre istituito l’Ufficio nazionale per il servizio civile (con sede centrale presso la Presidenza d.el Consiglio dei ministri e sedi regionali). Questo:
(Per lo Stato deve essere garantito il cittadino anche se ecclesiastico). Il lavoro degli ecclesiastici è dunque configurato come rapporto di lavoro subordinato. L’ISTRUZIONE DEI RELIGIOSI L’istruzione religiosa va inquadrata nell’ambito del diritto allo studio. COSTITUZIONE Articolo 33 = l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (la Repubblica però ne detta le norme principali) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole/istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Quelle che chiedono la parità hanno piena libertà e un trattamento per gli alunni equipollente a quello degli alunni statali. (Per quanto riguarda insegnamento e programma devono uniformarsi a quelle statali) (PRINCIPIO DEL PLURALISMO SCOLASTICO) Articolo 34 = La scuola è aperta a tutti I capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (borse di studio attribuite per concorso) (DIRITTO ALLO STUDIO) (diritto personale) ACCORDO 1984 a. La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire scuole/istituti di educazione e vi è pieno riconoscimento dei titoli accademici/diplomi acquisiti presso essi dallo Stato italiano b. Le nomine dei docenti/dipendenti dell’Università cattolica del Sacro cuore sono subordinate al gradimento religioso dell’autorità ecclesiastica. c. Gli studenti godono degli stessi rinvii al servizio militare previsti per quelli delle università italiane Articolo 9 = La repubblica italiana riconoscendo il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo sono patrimonio storico del nostro popolo, assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (NO università) Viene tuttavia garantito di scegliere se avvalersi dell’insegnamento (all’iscrizione su richiesta dello studente o genitore) ↓ Secondo TEDESCHI dovrebbe invece essere insegnata la cultura religiosa e non una sola religione ed inoltra ci si trova di fronte ad una discriminazione (comporta infatti una vera e propria schedatura) dato che non viene posta alternativa per chi non si avvale dell’insegnamento, inoltre essendo un DIRITTO PERSONALE è che la scelta spetti anche al genitore nella scuola non dell’obbligo. Per quanto riguarda l’insegnamento (questi hanno uguali diritti/doveri degli altri e partecipano alle valutazioni periodiche e finali sugli alunni)
Solo qui ha qualifica professionale (diploma in scienze religiose) Gli insegnanti fino al 2003 avevano incarico annuale dopo se vincitori di concorso impego a tempo indeterminato (in ogni caso è richiesto il gradimento dell’autorità ecclesiastica)