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DIRITTO ECCLESIATICO (TEDESCHI), Appunti di Diritto Ecclesiastico

Elaborazione personale e completa sul diritto ecclesiastico.

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 29/04/2024

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Amic.agio
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IL DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO CANONICO
Settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che
riguarda il fattore religioso.
Si compone di:
- Norme unilaterali
Prodotto della legislazione emanata dallo
Stato (NO costituiscono un corpo organico,
ma si trovano in tutti i settori del nostro
ordinamento: Cost, cc, cp…)
- Norme che hanno la loro fonte in atti
bilaterali
Come Concordati (atti di diritto esterno,
strumento di diritto internazionale, stipulate
tra due soggetti sovrani) (con la Chiesa
cattolica, entrano in vigore nel nostro
ordinamento con leggi di esecuzione) ed
Intese (atti di diritto interno, stipulate da un
soggetto sovrano ed uno non sovrano /)
(con confessioni diverse dalla cattolica,
entrano in vigore nel nostro ordinamento
con leggi di approvazione)
Sono dunque esterne al nostro
ordinamento.
Ordinamento giuridico della Chiesa cattolica.
Le norme assumono rilievo nel nostro ordinamento
solo se richiamate.
QUANDO UNA NORMA PUO’ ESSERE CONSIDERATA DI “DIRITTO ECCLESIASTICO”? IN COSA CONSISTE IL FATTORE
RELIGIOSO?
ECCLESIASTICO
RELIGIOSO
Tutto ciò che riguarda vita e attività della Chiesa
(rapporti con altre Chiese/Stato)
- Più recente
(Nel nostro ordinamento non esiste un’unica
accezione di religioso/religione)
Tutto ciò che riguarda interessi dei gruppi
confessionali/individui (Vengono tutelati solo quelli
connessi, non tutti).
Dunque un atteggiamento per lo più personale.
- Tradizione millenaria
La distinzione è dunque in virtù del contenuto
LE NORME DI DIRITTO ECCLESIASTICO HANNO NATURA PUBBLICA O PRIVATA?
Tradizionalmente viene riconosciuta natura pubblica per:
- Natura delle norme principali (costituzionali/internazionali)
- Rilevanza del contenuto)
- La data di inizio della disciplina prolusione palermitana di FRANCESCO SCADUTO (1884) coincide
con lo sviluppo del diritto pubblico in Italia
- Politicizzazione dei rapporti tra Stato e Chiesa
In realtà il diritto ecclesiastico NON può essere considerato di esclusiva pertinenza pubblica
perché se ne limita oggetto ed importanza
(gli stessi principi generali hanno una natura privatistica oltre che pubblica)
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IL DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRITTO ECCLESIASTICO DIRITTO CANONICO

Settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso. Si compone di:

  • Norme unilaterali Prodotto della legislazione emanata dallo Stato (NO costituiscono un corpo organico, ma si trovano in tutti i settori del nostro ordinamento: Cost, cc, cp…)
  • Norme che hanno la loro fonte in atti bilaterali Come Concordati (atti di diritto esterno, strumento di diritto internazionale, stipulate tra due soggetti sovrani) (con la Chiesa cattolica, entrano in vigore nel nostro ordinamento con leggi di esecuzione) ed Intese (atti di diritto interno, stipulate da un soggetto sovrano ed uno non sovrano /) (con confessioni diverse dalla cattolica, entrano in vigore nel nostro ordinamento con leggi di approvazione) Sono dunque esterne al nostro ordinamento. Ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. Le norme assumono rilievo nel nostro ordinamento solo se richiamate. QUANDO UNA NORMA PUO’ ESSERE CONSIDERATA DI “DIRITTO ECCLESIASTICO”? IN COSA CONSISTE IL FATTORE RELIGIOSO? ECCLESIASTICO RELIGIOSO Tutto ciò che riguarda vita e attività della Chiesa (rapporti con altre Chiese/Stato)
  • Più recente (Nel nostro ordinamento non esiste un’unica accezione di religioso/religione) Tutto ciò che riguarda interessi dei gruppi confessionali/individui (Vengono tutelati solo quelli connessi, non tutti). Dunque un atteggiamento per lo più personale.
  • Tradizione millenaria ↓ La distinzione è dunque in virtù del contenuto LE NORME DI DIRITTO ECCLESIASTICO HANNO NATURA PUBBLICA O PRIVATA? Tradizionalmente viene riconosciuta natura pubblica per:
  • Natura delle norme principali (costituzionali/internazionali)
  • Rilevanza del contenuto)
  • La data di inizio della disciplina – prolusione palermitana di FRANCESCO SCADUTO ( 1884 ) coincide con lo sviluppo del diritto pubblico in Italia
  • Politicizzazione dei rapporti tra Stato e Chiesa ↓ In realtà il diritto ecclesiastico NON può essere considerato di esclusiva pertinenza pubblica perché se ne limita oggetto ed importanza (gli stessi principi generali hanno una natura privatistica oltre che pubblica)

In realtà tale problema è meno rilevante di quanto si creda, le distanze tra pubblico e privato sono infatti diminuite negli ultimi anni. EVOLUZIONE LEGISLATIVA E DOTTRINALE (PRIMO PERIODO) Il primo periodo è quello liberale ( 1850 - 1929 ) ed è caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato di tipo giurisdizionalista (RUFFINI parla di giurisdizionalismo come di una corrente filosofica sorta nel 400 che prevede l’assoggettamento della Chiesa allo Stato).  Nel 1848 entra in vigore su emanazione di CARLO ALBERTO DI SAVOIA lo Statuto Albertino:

  • Articolo 1 = La religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione di Stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi (principio confessionale) Il riferimento alla tolleranza è indice di una concezione della libertà religiosa antiquata concessione del principe (NO un diritto pubblico soggettivo).
  • Articolo 24: Tutti godono egualmente di diritti civili e politici e sono ammessi alle cariche politiche e militari (salvo…) Non si faceva però alcun riferimento all’aspetto religioso ed a questa lacuna rimediò la Legge Sineo ( 1848 ) con un principio ancora oggi valido “La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche politiche e militari”.
  • C’è libertà di stampa tuttavia le Bibbie, libri liturgici/di preghiera non possono essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
  • Il re nomina i senatori a vita scegliendoli da delle categorie tra cui ci sono anche Vescovi ed Arcivescovi aventi 40 anni compiuti.  Nel 1861 con l’Unità d’Italia fu esteso a tutto il Regno la legislazione sarda (di ispirazione francese) con cui si abrogarono le legislazioni degli ex-Stati (alcune delle quali più avanzate di quella sarda- piemontese) e cancellate consuetudini locali/tradizioni giurisprudenziali. Di pari passo al processo di unificazione si sviluppa la prima fase della Questione Romana ( 1861 - 1870 ) che comportò l’abbattimento del potere temporale della Chiesa, contrapposizione tra Regno d’Italia- Stato pontificio e un’interruzione dell’attività concordataria (CAVOUR: L’era dei concordati è finta ) dunque la legislazione eversiva non poteva essere mitigata con questo strumento.  Nel 1848 con la Legge che escludeva dagli Stati sardi la compagnia di Gesù e scioglieva/vietava le case della corporazione delle Daeme del Sacro Cuore ha inizio la legislazione eversiva (strano è che la legislazione eversiva seguisse di poco lo Statuto Albertino il quale aveva sancito il carattere confessionale dello Stato. Questa contraddizione è giustificata dal fatto che lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile, dunque mancava un controllo di legittimità costituzionale delle leggi e da ragioni storiche/politiche in virtù del difficile momento che si stava vivendo). Nel 1850 vengono emanate le due Leggi Siccardi:
  1. Abolizione foro ecclesiastico/immunità ecclesiastiche/diritto d’asilo
  2. Autorizzazione agli acquisti di stabilimenti e corpi morali con regio decreto previo parere del Consiglio di Stato e per donazioni tra vivi/disposizioni testamentarie. Tra le leggi eversive più importanti:
  • Soppressione di alcuni ordini religiosi dagli Stati Sardi, degli enti religiosi regolari con devoluzione del patrimonio al demanio dello Stato e degli enti religiosi secolari, che lo Stato

Stati solo su richiesta delle parti.  Articolo 26 = La Santa Sede dichiara risolta la Questione Romana e riconosce il Regno d’Italia sotto la dinastia Savoia con Roma capitale dello Stato italianoSi crea Città del Vaticano (un enclave ed è per questo che diplomatici e merci hanno un diritto di transito sul suolo italiano, tutti coloro che vi hanno stabile residenza hanno la cittadinanza. Oggi è ammessa la doppia cittadinanza) e si precisa che Piazza S.Pietro è aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia dell’autorità italiane, le quali però si astengono dall’intervenire nella basilica a meno che non siano espressamente invitate e nella piazza in presenza di particolari funzioni.L’Italia coordina tutti i servizi pubblici (acqua, ferrovia, telefono, poste)La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile come quella del reSi riconosce piena efficacia alle sentenze/provvedimenti emanate da autorità ecclesiastiche e comunicati ufficialmente alle autorità civili.A richiesta della Santa Sede/delega l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che vengono commessi nella Città del Vaticano (salvo se ‘autore del delitto si è rifugiato in Italia, in quel caso si procede con legge italiana). La Santa Sede a sua volta si impegna a consegnare gli autori di delitti in territorio italiano che si siano rifugiati nella Città del Vaticano.Divieto degli aeromobili di trasvolare su Città del Vaticano.  QUATTRO ALLEGATI (SI)

  1. Determinazione del territorio della Città del Vaticano
  2. Si stabiliscono gli immobili con privilegio di extraterritorialità e quelli esenti da espropriazioni e tributi
  3. Si stabiliscono gli immobili esenti solo da espropriazioni e tributi
  4. Convenzione finanziaria Regola la questione finanziaria a seguito della soppressione degli enti ecclesiastici. L’Italia si impegna a versare alla Santa Sede al momento dello scambio delle ratifiche del trattato una somma pari a 750milioni di lire e ulteriori titoli di Stato per un valore nominale di 1 miliardo.  CONCORDATO (NO) (A questo sono seguite due leggi di attuazione ( 1929 ) in materia matrimoniale e sugli enti ecclesiastici) Fu il protagonista di una delle prime crisi tra Chiesa e Partito fascista in virtù della sua relazione con il Trattato: MUSSOLINI PIO XI Li voleva disgiunti e indipendenti per avere maggiore libertà di manovra. “Insieme staranno insieme o insieme cadranno” Il Concordato si componeva di 45 articoli:  Si stabilivano le feste della Chiesa che lo Stato riconoscevaAlla Santa Sede appartiene la scelta di Vescovi e Arcivescovi ma prima di procedere alla nomina ha l’obbligo di comunicare il nome al Governo.Viene garantito lo studio della religione e la nomina dei professori dell’Universalità cattolica è subordinata al nulla-osta della Santa SedeDivieto per gli ecclesiastici di militanza/iscrizione nei partiti politiciEffetto civile al matrimonio religioso (novità più importante) (fino ad allora vigeva il principio del doppio binario secondo cui il matrimonio religioso è del tutto separato da quello civile)Assistenza spirituale nelle Forze Armate

Tuttavia i Patti sono il frutto di una reciproca strumentalizzazione (Mussolini in un discorso alla Camera sottolineò i vantaggi che lo Stato italiano ne avrebbe tratto). Dopo il Concordato viene emanata la Legge 1159/1929 (Legge sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio), in vigore solo per le confessioni che non hanno sottoscritto un’intesa con lo Stato italiano:  L’esercizio dei culti è libero, un Limite è l’ordine pubblico e buon costumeRipresa Legge SineoEffetti civili al matrimonio acattolico. ↓ Dunque i rapporti tra Stato-Chiesa in questo periodo sono visti come rapporti tra ordinamenti giuridici primari e con la stipulazione dei Patti Lateranensi, il diritto ecclesiastico perde il carattere di scienza laica per avvicinarsi al diritto canonico. EVOLUZIONE LEGISLATIVA E DOTTRINALE (TERZO PERIODO) L’entrata in vigore della Costituzione rappresenta un momento importante nell’evoluzione del diritto ecclesiastico, questa da rilievo al fattore religioso sia in forma individuale che associata. I principi fondamentali sui cui si fonda il diritto ecclesiastico sono quello di uguaglianza e di libertà religiosa. Manca invece:  Il principio confessionale (Articolo 1 Statuto albertino)  Una dichiarazione di laicità dello Stato che si può però dedurre da altre norme.  ARTICOLO 3 COSTITUZIONE “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguale davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” Un orientamento cerca di interpretare la norma in modo estensivo ricomprendendo anche le persone giuridiche (sancendo così un’uguaglianza tra tutte le confessioni e non solo uguale libertà, articolo 8). Ciò però NON è possibile perché in contrasto con la lettera dell’articolo.  ARTICOLO 7 COSTITUZIONE “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, le cui modifiche, accettate dalle due parti, non richiedono un procedimento di revisione costituzionale”. Le modifiche dunque possono avvenire o con legge ordinaria (previo accordo, altrimenti sarebbero incostituzionali) o in modo unilaterale con procedimento di revisione costituzionale che però abroga l’articolo 7. I Patti Lateranensi vengono dunque esplicitamente richiamati, fatto singolare che ha un unico precedente nella Costituzione austriaca ( 1934 ). L’entrata in vigore della Costituzione pose però il problema del rapporto tra norme costituzionali e pattizie.

  1. Il diritto ecclesiastico non si è sviluppato in autonomia ma con i contributi degli altri settori della scienza giuridica
  2. Sostenere l’autonomia scientifica significa sostenere che ha propri principi esclusivi senza legami con gli altri settori della scienza giuridica quando in realtà la scienza giuridica è unitaria, viene divisa in settori solo per comodità. ↓ Dunque il diritto ecclesiastico è autonomo dalle scienze sacre e confessionali ma NON dagli altri settori dell’ordinamento, è infatti una scienza statuale (alcuni interventi in altri settori dell’ordinamento, legge sul divorzio, riforma del diritto di famiglia, hanno prodotto effetti anche nel diritto ecclesiastico). ↓ Quindi l’autonomia scientifica può essere intesa solo come specificità di competenza di un particolare settore della scienza giuridica, legittimando così anche l’autonomia didattica.

PROFILI INTERNAZIONALISTICI E PUBBLICISTICI

PROFILI INTERNAZIONALISTICI E LO STRUMENTO DEL CONCORDATO

Dopo la Breccia di Porta Pia/Presa di Roma ( 1870 ) che segna l’estinzione dello Stato Pontificio, la Santa Sede (organo di governo della Chiesa) si trova ad agire sul piano internazionale in una situazione particolare, infatti venendo meno uno degli elementi costitutivi dello Stato (territorio nel nostro caso, organo di governo, popolazione) non si comprendeva a che titolo si potesse riconoscere personalità internazionale alla Santa Sede. Il Pontefice però continuava ad essere arbitro di controversie internazionali (dunque una presenza sul piano internazionale c’era lo stesso). Ma questa presenza internazionale era da riconoscere in capo al Pontefice o alla Santa Sede? (Gli sviluppi attuali della dottrina avrebbero risolto il problema in modo celere dato che la soggettività internazionale è riconosciuta anche a soggetti diversi dallo Stato). Però tra il 1870 (estinzione dello Stato Pontificio) al 1929 (creazione Stato della Città del Vaticano) ciò non era possibile. CONCEZIONI MONISTE CONCEZIONI DUALISTE CONCEZIONI MISTE (Jemolo) Stato della Città del Vaticano = è uno Stato-fine oggetto della sovranità della Santa Sede (impersonata dal Pontefice) ↓ Gli enti sono due ma soggetto di diritto internazionale è solo la Santa Sede Anche se la personalità giuridica è sempre appartenuta al Pontefice non si può negare che lo Stato città del Vaticano è un nuovo soggetto di diritto internazionale diverso dalla Santa Sede Chiesa cattolica = società perfetta. Libera e sovrana ↓ Ha sovranità illimitata e spirituale (Prescinde dunque dall’esistenza di uno Stato territoriale) ↓ TEDESCHI Tenuto conto che ciascuna concezione ha notevoli differenze e che ci sono concezioni canoniche che non hanno rilievo sul piano internazionale sostiene che la personalità internazionale spetta alla Santa Sede Gli ecclesiastici (NO gli internazionalistici) utilizzano i termini in maniera differente: CHIESA CATTOLICA SANTA SEDE STATO CITTÀ DEL VATICANO Confessione con origine nel cristianesimo/Religione monoteista Organo di governo della Chiesa Cattolica. Ha personalità internazionale e posizione paritetica (NO uguale) a quella degli altri Stati (Non può essere membro permanente dell’ONU ma ha solo osservatori permanenti perché lo Stato della Città del Vaticano è un microstato. Per lo stesso motivo non potè partecipare alla Società delle Nazioni) Entità territoriale/MicroStato CONCORDATO = convenzione internazionale tra Chiesa Cattolica – Stati, chiusa (non è aperta all’adesione di terzi). Storicamente risale al 1922 (Concordato di Worms tra Enrico V e Callisto II). IN PASSATO OGGI

  • Uso di strumenti radiotelevisivi per la propaganda religiosa
  1. ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA (1988) ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA CHIESE AVVENTISTE Enti aventi fini di culto da riconoscere: devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione.
  2. CHIESE EBRAICHE IN ITALIA (1989) CHIESE EBRAICHE IN ITALIA ALTRE INTESE NO clausola che l’assistenza spirituale non è carico dello Stato
  • Gli edifici di culto non possono essere sottratti alla loro destinazione, demoliti, occupati, requisiti se non per gravi ragioni e con consenso della Comunità/Unione
  • Lo Stato si impegna a tutelare il patrimonio culturale ebraico
  • Iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione
  • Riposo sabbatico biblico
  • Diritto a prestare giuramento a capo coperto
  • Impegno a rivedere l’accordo dopo 10 anni
  1. UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA (1995)
  2. CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (1995) LA LAICITÀ DELLO STATO (SENTENZA 1989) (Separazione religione – politica) Il concetto di liceità nasce con l’avvento dell’illuminismo ( 1700 ) che porta alla caduta dello Stato Assoluto dove il re traeva la sua legittimazione dal diritto divino e non dal popolo (dunque la Chiesa aveva un ruolo di grande rilievo, il re necessitava dell’appoggio ecclesiastico). Ad oggi l’unico esempio di Stato laico è lo Stato liberale ( 1800 ). Oggi nella nostra Costituzione NON è affermato il principio di laicità dello Stato (SI nella Costituzione europea del 2003 ). Tuttavia una sentenza della Corte Costituzionale (1989) ne ha messo in evidenza il carattere di principio fondamentale anche se non esplicitamente scritto. (Una conferma di ciò sta nel fatto che la Chiesa Cattolica ha rinunciato ad essere considerata la sola religione di Stato, manca infatti il principio confessionale dell’articolo 1 Statuto Albertino). ↓ Nonostante ciò lo Stato NON può considerarsi del tutto laico. Essendo un ordinamento giuridico primario che si fonda sul patrimonio comune di tutti i cittadini (NO maggioranza) dovrebbe essere neutrale/laico verso quei valori non condivisi da tutti. Ciò non accade: manca una dichiarazione costituzionale di laicità dello Stato, uso dello strumento concordatario e non c’è una posizione paritetica tra le varie confessioni religiose. ↓ Viene adottato un confessionalismo strisciante (feste religiose, calendario gregoriano, simboli religiosi nelle scuole/tribunali, i parroci celebranti matrimonio canonico sono considerati ufficiali di Stato Civile, assistenza spirituale) (Questione in realtà più attinente alla libertà religiosa)

LA LIBERTÀ RELIGIOSA (ARTICOLO 19)

“Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma (individuale/associata), di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume (limite)”.  IN PASSATO la dottrina tradizionale considerava la libertà religiosa un diritto:

  • Negativo (lo Stato doveva tenere un comportamento omissivo di non intervento)
  • Assoluto (diritto che si fa valere erga omnes)
  • Pubblico (riceve tutela solo dallo Stato)
  • Costituzionale (la violazione ha rilievo solo a livello costituzionale)
  • NO comprensivo della libertà di coscienza  OGGI è visto come un diritto:
  • Positivo (lo Stato li deve promuovere e favorirne l’attuazione)
  • Relativo (limite: diritti degli altri)
  • Soggettivo non esclusivamente pubblico (la tutela deve provenire anche dagli altri consociati)
  • SI comprensivo della libertà di coscienza (lo Stato deve considerare anche la coscienza interna. Ciò però non significa che i singoli possano sottrarsi ad un comando imperativo dello Stato per ragioni di coscienza, verrebbe meno il fondamento stesso dell’ordinamento). ↓ La dottrina ha espresso però dei dubbi su come tale diritto si stia attuando nel nostro ordinamento tanto che sono stati avanzati per 11 volte progetti di legge sulla libertà religiosa. Ciò però non sembra dare alcun contributo, anzi la libertà religiosa verrebbe riguardata da una legge ordinaria cosa che si addice poco ad un principio costituzionale di tale rilievo.

LE FONTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO

LE PERSONE FISICHE

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ECCLESIASTICO

Quello di ecclesiastico è uno status particolare (NO privilegiato) ed insieme al fedele è soggetto all’ordinamento confessionale (volontario) e a quello statuale (coattivo). ECCLESIASTICO FEDELE Maggiormente vincolato all’ordinamento confessionale perché con i voti ha preso degli impegni particolari verso la confessione.   NORME PENALI I ministri di culto possono essere sia SOGGETTI ATTIVI DI UN REATO SOGGETTI PASSIVI DI UN REATO L’aver commesso il fatto con abuso di potere/violazione di doveri costituisce un aggravante per cui la pena è aumentata fino a 1/3. L’aver commesso il reato nei confronti di ministri di culto cattolico/culto ammesso dallo Stato è un aggravante (tuttavia con una disposizione incostituzionale veniva diminuita la pena quando il reato per es: vilipendio di cose oggetto di culto/turbamento funzioni religiose è commesso contro un culto ammesso)

- Punizione violazione sepolcro/turbamento funerale/distruzione, occultamento di cadavere

ACCORDO DI MODIFICA DEL CONCORDATO

CONCORDATO (1929)

  • Facoltà di chiedere l’esonero per il servizio militare o l’eventuale assegnazione al servizio civile sotitutivo
  • Facoltà per gli ecclesiastici di non dare informazioni ai magistrati su persone/questioni di cui sono a conoscenza (segreto professionale)
  • NO nomina dei vescovi all’approvazione da parte dello Stato
  • NO per i Vescovi di prestare giuramento di fedeltà (sarebbe invece opportuno perché sono riconosciuti anche come autorità civili. Sono Ufficiali di Stato Civile per quanto riguarda il matrimonio religioso).
  • NO esenzione dall’ufficio di giudice popolare
  • Possono effettuare collette all’interno/ingresso degli edifici di culto
  • In caso di epidemie o calamità possono ricevere testamento in presenza di due testimoni con più di 16 anni.
  • L’illecito commesso impegna lui e l’ente committente - Esenzione dal servizio militare - Divieto assoluto - SI approvazione - SI giuramento

4. ENTI OSPEDALIERI

L’assistenza spirituale è un servizio (attività i cui fini sono della PA) CATTOLICI ACATTOLICI Servizio stabile o con assunzione professionale nel personale delle USL (Unità Sanitaria Locale) o con convenzione tra sacerdote designato dal Vescovo – amministratore della USL Su richiesta la direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di culto a titolo di prestazione occasionale.

  1. CONVITTI NAZIONALI, EDUCANDATI FEMMINIL, CAPPELLANI COMUNALI/LAVORO/NAVI È garantita assistenza spirituale in forma minore ↓ STATUS GIURIDICO DEI CAPPELLANI MILITARE ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

POLIZIA DI STATO ENTI OSPEDALIIERI

Membri dell’Arma. Legati allo Stato con rapporto pubblico impiego Legati allo Stato con rapporto pubblico a tempo indeterminato sottoposto al nulla osta dell’ordinario diocesiano NO rapporto di pubblico impiego (incarico annuale) NO rapporto di pubblico impego, hanno una loro autonomia. È un servizio  Per quanto riguarda le CONFESSIONI GIURIDICHE ACATTOLICHE l’assistenza spirituale è garantita da tutte le intese (anche per quelle avventiste pur se sono contrarie all’uso delle armi) sottoscritte con onere finanziario a carico dell’ente ecclesiastico (tranne che per l’Unione con la comunità ebraica). LE OBIEZIONI DI COSCIENZA L’obiezione di coscienza è il rifiuto di rispettare determinate disposizioni di legge per motivi di coscienza (è un problema recente perché in passato non era ammessa e deve essere ricondotta ai doveri costituzionali, se la ritenessimo infatti diretta emanazione della libertà religiosa non sarebbe necessario un obbligo di conversione perché ci troveremo di fronte ad un diritto soggettivo tutelato dall’ordinamento). Ipotesi di obiezioni di coscienza con motivazioni religiose:  SERVIZIO MILITARE (ARTICOLO 52 COSTITUZIONE) “La difesa della patria è sacro dovere del cittadino (unico riferimento al termine sacro). Il servizio militare è obbligatorio nei limiti/modi stabiliti dalla legge”. È dunque un dovere costituzionale.

  • IN PASSATO l’obiezione di coscienza al servizio militare era disciplinata in una Legge del 1972 che esonerava dal servizio militare coloro che si dichiarassero contrari all’uso delle armi per motivi di coscienza fondati su convinzioni religiose/filosofiche/morali. Tuttavia non tutte e tre le motivazioni ricevevano la stessa tutela (le convinzioni religiose sono maggiormente garantite dalla Costituzione, ma venivano accomunate solo per comodità). Si è pensato dunque ad una nuova regolamentazione della materia
  • OGGI la materia è disciplinata dalla Legge 230/1998 che ricollega il diritto degli obiettori alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e al dovere costituzionale di difesa della patria. Chi vuole avvalersi del diritto di prestare servizio civile deve:

a. Fare domanda al competente organo di leva entro 15 giorni dalla data di arruolamento (prima erano 60 ) indicando i motivi (il diritto non può essere esercitato da chi è in possesso di porto d’armi/è stato condannato per possesso di armi, violenza contro persone, delitti per appartenenza alla criminalità organizzata/ha fatto domanda per il servizio militare nelle Forze Armate/Carabinieri/Polizia/GDF/forestale. Inoltre è incompatibile con impieghi pubblici/privati, attività professionali/corsi o tirocini). b. Entro 6 mesi il Ministero della Difesa con decreto accoglie o rigetta alla domanda (con possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria competete. Prima era il pretore che aveva sede presso il distretto militare che ha proceduto alla chiamata). Se non lo fa si presume accolta. c. È previsto un periodo di formazione e addestramento degli obiettori da parte dell’Ufficio nazionale per il servizio civile d. Il rifiuto di prestare servizio civile comporta la reclusione da 6 mesi a 2 anni Chi presta servizio civile gode degli stessi diritti di chi presta servizio militare, hanno eguale durata a questo e può essere svolto anche all’estero (sono comprese le missioni umanitarie). È inoltre istituito l’Ufficio nazionale per il servizio civile (con sede centrale presso la Presidenza d.el Consiglio dei ministri e sedi regionali). Questo:

  1. Tiene l’albo degli enti/organizzazioni convenzionate senza scopo di lucro, con fini di assistenza, capacità organizzativa e attività continuativa da non meno di 3 anni
  2. Lista degli obiettori
  3. Organizza il servizio
  4. Forma e addestra gli obiettori Per l’assolvimento dei compiti è istituito il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza con dotazione di 120 miliardi.  INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA (LEGGE 194/1978) (Tale legge ha depenalizzato il reato di aborto). Tale diritto può essere esercitato nelle strutture ospedaliere autorizzate, ma il personale sanitario per obiezione di coscienza può chiedere l’esonero da questa attività salvo il caso di pericolo imminente di vita  GIURAMENTO (Nel processo penale si impegna solo la responsabilità morale e giuridica)  OBIEZIONI DI COSCIENZA RIVENDICATE Vanno considerate solo nei rispettivi ambiti (lavoro, politico. Fiscale). Eccezione si ha per:
  5. Trattamenti sanitari obbligatori (nel rispetto della persona umana e possibilmente con consenso)
  6. Emotrasfusioni (rifiutate dai Testimoni di Geova) Per quanto riguarda la BIOETICA questa fa nascere obiezioni ma manca una regolamentazione giuridica. Unici tentativi in questo senso sono arrivati dalla legislazione piemontese e lombarda che permesso ai sanitari di sottrarsi per motivi di coscienza a programmi di ricerca. IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

(Per lo Stato deve essere garantito il cittadino anche se ecclesiastico). Il lavoro degli ecclesiastici è dunque configurato come rapporto di lavoro subordinato. L’ISTRUZIONE DEI RELIGIOSI L’istruzione religiosa va inquadrata nell’ambito del diritto allo studio.  COSTITUZIONE Articolo 33 = l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (la Repubblica però ne detta le norme principali) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole/istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Quelle che chiedono la parità hanno piena libertà e un trattamento per gli alunni equipollente a quello degli alunni statali. (Per quanto riguarda insegnamento e programma devono uniformarsi a quelle statali) (PRINCIPIO DEL PLURALISMO SCOLASTICO) Articolo 34 = La scuola è aperta a tutti I capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (borse di studio attribuite per concorso) (DIRITTO ALLO STUDIO) (diritto personale)  ACCORDO 1984 a. La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire scuole/istituti di educazione e vi è pieno riconoscimento dei titoli accademici/diplomi acquisiti presso essi dallo Stato italiano b. Le nomine dei docenti/dipendenti dell’Università cattolica del Sacro cuore sono subordinate al gradimento religioso dell’autorità ecclesiastica. c. Gli studenti godono degli stessi rinvii al servizio militare previsti per quelli delle università italiane Articolo 9 = La repubblica italiana riconoscendo il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo sono patrimonio storico del nostro popolo, assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (NO università) Viene tuttavia garantito di scegliere se avvalersi dell’insegnamento (all’iscrizione su richiesta dello studente o genitore) ↓ Secondo TEDESCHI dovrebbe invece essere insegnata la cultura religiosa e non una sola religione ed inoltra ci si trova di fronte ad una discriminazione (comporta infatti una vera e propria schedatura) dato che non viene posta alternativa per chi non si avvale dell’insegnamento, inoltre essendo un DIRITTO PERSONALE è che la scelta spetti anche al genitore nella scuola non dell’obbligo. Per quanto riguarda l’insegnamento (questi hanno uguali diritti/doveri degli altri e partecipano alle valutazioni periodiche e finali sugli alunni)

  • Nelle scuole materne (1h 30m) elementari (2 ore) è affidato allo stesso docente se ritenuto idoneo dall’autorità ecclesiastica o da altri purchè graditi dall’autorità ecclesiastica.
  • Nelle scuole secondarie è di 1 ora a settimana e affidato a professori ritenuti idonei dall’ordine diocesano (l’attestato di idoneità dura un anno e può essere revocato), hanno un incarico annuale e sono pagati dalla PA

INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E MATERNA

Solo qui ha qualifica professionale (diploma in scienze religiose) Gli insegnanti fino al 2003 avevano incarico annuale dopo se vincitori di concorso impego a tempo indeterminato (in ogni caso è richiesto il gradimento dell’autorità ecclesiastica)