Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Ecclesiastico TEDESCHI, Dispense di Diritto Ecclesiastico

riassunto completo per il superamento dell'esame.

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 15/06/2019

crimmy
crimmy 🇮🇹

4

(8)

2 documenti

1 / 68

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Mario Tedeschi
Manuale di
Diritto Ecclesiastico
Quinta edizione
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Ecclesiastico TEDESCHI e più Dispense in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Mario Tedeschi

Manuale di

Diritto Ecclesiastico

Quinta edizione

G. Giappichelli Editore – Torino

2.) Svolgimento legislativo e dottrinale. Dalla legislazione unilaterale...

L’evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico può dividersi in tre periodi. Il primo periodo è quello liberale , caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato di tipo giurisdizionalista. A questo periodo risalgono le leggi eversive e la legge delle guarentigie , emanate dopo la promulgazione dello Statuto Albertino. Il secondo periodo è caratterizzato dalla legislazione bilaterale , incentrata sulla stipula dei Patti lateranensi e dalla ripresa delle trattative bilaterali con la Chiesa cattolica, ma anche dalla continuazione della legislazione unilaterale dello Stato. In questa fase, la dottrina ecclesiastica, considera le relazioni tra Stato e Chiesa dal punto di vista del diritto internazionale, come rapporti tra ordinamenti giuridici primari. Il terzo periodo , tuttora in corso, è caratterizzato dall’entrata in vigore della Costituzione , che all’art. 7 conferma i Patti lateranensi, dalla contrattazione bilaterale , la cui massima espressione è l’accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984, e dalla stipulazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica.

Con l’unità d’Italia fu estesa a tutto il regno la legislazione sarda e ciò ebbe conseguenze negative sulla legislazione ecclesiastica italiana, poiché furono abrogate le legislazioni degli ex Stati, alcune delle quali più avanzate di quella piemontese, e cancellate le consuetudini locali e la tradizione giurisprudenziale di stampo giurisdizionalista. La legislazione sardo-piemontese si ricollega a quella francese riflettendosi nello Statuto Albertino che considerava la religione cattolica religione di Stato, il Re veniva definito protettore della Chiesa, i magistrati vigilavano sul mantenimento degli accordi tra Chiesa e Stato, esercitando la loro autorità e giurisdizione sugli affari ecclesiastici. Infine, gli altri culti erano semplicemente tollerati, espressione di una libertà religiosa antiquata, legata al volere del principe e non considerata diritto soggettivo dei singoli. Numerose altre leggi riguardavano aspetti ecclesiastici o religiosi, in particolare la Legge Sineo che subordinava la pubblicazione di libri liturgici, bibbie e preghiere al preventivo permesso del Vescovo, in deroga alla libertà di stampa, e che stabiliva che i membri del Senato nominati a vita dal Re erano scelti anche tra Arcivescovi e Vescovi dello Stato. Si stabiliva, inoltre, che la differenza di culto non costituiva eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

La “Legge che escludeva dagli Stati sardi la Compagnia di Gesù e vietava le case della corporazione delle Dame del Sacro Cuore” del 1848 segna l’inizio della legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico e la soppressione degli enti. Questa legislazione, dal carattere spiccatamente anticlericale , era in contrasto con il carattere confessionale dello Stato sancito dall’art. 1 dello Statuto Albertino, di poco precedente. Tale contraddizione è giustificata sia dal fatto che lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile e non rigida, sia dal fatto che, con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, si pose al centro della scena politica la Questione romana , che comportava la soppressione del potere temporale della Chiesa e che determinò una forte contrapposizione tra il Regno d’Italia e lo Stato Pontificio, con la conseguente interruzione dell'attività concordataria attraverso la quale la Chiesa cattolica aveva riallacciato rapporti con i governi che considerava legittimi.

Da quel momento furono promulgate una serie di leggi sempre più aspre nei confronti degli enti e dell'asse ecclesiastico, dette leggi eversive , tra le quali: Legge con la quale si aboliscono i contributi ecclesiastici, le decime e le immunità ecclesiastiche (1851); Regio decreto sulla soppressione delle corporazioni religiose in tutto il regno (1866); Legge di soppressione degli enti ecclesiastici secolari in tutto il regno e di liquidazione dell'asse ecclesiastico (1867).

L’ultima importante legge eversiva fu la legge delle guarentigie del 1871 (mai accettata

dal Pontefice), che restò in vigore fino ai Patti lateranensi del 1929 e suddivisa in due titoli.

prime crisi, sintomo di una non facile convivenza: la crisi sull'Azione Cattolica e quella sulle leggi razziali.

Nel Trattato si riafferma il principio confessionale per cui la religione cattolica apostolica romana è la sola religione di Stato; si riconosce l’autonomia degli enti centrali della Chiesa cattolica, la sovranità internazionale della Santa Sede, il diritto di legazione attivo e passivo e le immunità diplomatiche agli inviati della Santa Sede. Dopo aver riconosciuto la sovranità della Santa Sede in campo internazionale, si crea la Città del Vaticano e si stabilisce il regime giuridico di Piazza San Pietro, aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane. La sovranità e la giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre l’Italia deve provvedere ai servizi pubblici (acqua, ferrovia, telefonia, ecc.) e si vieta agli aeromobili di sorvolare il territorio del Vaticano. Si afferma la sacralità e l’ inviolabilità della persona del Sommo Pontefice equiparandola a quella del Re; hanno cittadinanza vaticana tutte le persone con stabile residenza nel corrispondente territorio e i dignitari della Chiesa e le persone della Corte Pontifica saranno, rispetto all'Italia, esenti dal servizio militare, dalla giuria e da prestazioni di carattere personale. Essendo lo Stato della Città del Vaticano una enclave , lo Stato italiano assicura il diritto di transito sul proprio territorio sia ai diplomatici inviati dalla Santa Sede o presso di essa, che alle merci; si assicura anche in Italia l’efficacia giuridica delle sentenze delle autorità ecclesiastiche riguardanti persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare; è disposto che la Santa Sede sarà proprietaria di una serie di basiliche, edifici, immobili ed istituti pontifici indicati negli allegati II e III; si riconoscono alla Santa Sede il diritto di arbitrato internazionale , in virtù del quale essa interviene nelle controversie tra Stati solo su richiesta delle parti in causa, nonché la neutralità e l’inviolabilità del suo territorio; infine l’art. 26 dichiara risolta definitivamente la Questione romana e riconosce il Regno d’Italia, con Roma capitale dello Stato italiano. Nella Convenzione finanziaria venivano regolate le questioni finanziarie sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.

Quanto al Concordato , esso mutava il contenuto del diritto ecclesiastico italiano e i suoi punti essenziali erano: il riconoscimento della religione cattolica quale religione dello Stato italiano; la previsione di una serie di esoneri e privilegi in favore delle persone fisiche ecclesiastiche; l'esenzione degli edifici aperti al culto da requisizioni o occupazioni; si stabilivano le festività della Chiesa che lo Stato italiano riconosceva; l'assistenza spirituale alle forze armate; la Santa Sede doveva comunicare preventivamente allo Stato italiano la nomina di Arcivescovi e Vescovi, che doveva essere approvata, mentre i Vescovi dovevano prestare giuramento di fedeltà nelle mani del Capo dello Stato (non più in vigore); erano previste agevolazioni finanziarie e fiscali per gli enti ecclesiastici, nonché interventi economici a sostegno del clero (le c.d. congrue ); era previsto per tutti gli ecclesiastici il divieto di iscriversi e militare in qualunque partito politico ed era riconosciuta l’istruzione parificata e l’insegnamento della religione in tutte le scuole pubbliche (tranne le università); basiliche e santuari sarebbero stati gestiti liberamente dall'autorità ecclesiastica e, in maniera particolare, la Santa Sede accordava piena condonazione a coloro i quali, a seguito delle leggi eversive, si trovavano in possesso di beni ecclesiastici. Lo Stato italiano si impegnava a rivedere la propria legislazione per uniformarla alle direttive del Trattato e del Concordato e si precisava che il fine di culto o di religione è equiparato agli effetti tributari a quello di beneficenza e di istruzione.

Ma l’elemento più innovativo del Concordato è rappresentato dal riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso , in quanto fino a quel momento la tradizione legislativa italiana aveva seguito il principio del “doppio binario” , per cui il matrimonio religioso era del tutto separato da quello civile. Ora si riconoscono, invece, gli effetti civili del matrimonio-sacramento disciplinato dal diritto canonico al quale era riservata anche la giurisdizione sulle cause matrimoniali. Le decisioni prese nel 1929 costituiranno un vincolo per il regime attuale risultando ancora interessanti.

italiane , con l’ Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia e con la Chiesa Evangelica

Luterana in Italia. Altre due intese non sono state ancora convertite in legge: quella con i Testimoni di Geova e quella con i Buddhisti. Progetti di intesa sono iniziati con la Chiesa apostolica in Italia , con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con l' Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha. La legge n. 1159/29 sui culti ammessi resta in vigore per le confessioni che non hanno sottoscritto intese o che non vogliono farlo.

Questa che è stata delineata è l'evoluzione legislativa del diritto ecclesiastico in Italia con

contributi derivanti anche dalla riforma del diritto di famiglia, dall'introduzione della legge

sul divorzio e da tutta la legislazione di diritto comune.

5.) Autonomia didattica e scientifica del diritto ecclesiastico

L' autonomia didattica del diritto ecclesiastico è stata acquisita a fine ottocento, a scapito del diritto canonico. L'oggetto della materia è delineato con riferimento alle questioni tipiche dell'epoca, la materia patrimoniale e gli enti, ponendosi in rapporto con altre discipline giuridiche al fine di determinare il proprio ambito di competenza.

Mentre è pacifica l'autonomia didattica del diritto ecclesiastico, lo stesso non si può dire dell' autonomia scientifica in quanto tale diritto non si è sviluppato autonomamente ma con il contributo di altri settori della scienza giuridica. In questo senso sorgono difficoltà quando le norme non sono poste solo dallo Stato ma hanno anche derivazione confessionale o quando si è di fronte a fattispecie tipiche del diritto ecclesiastico che si comprendono solo attraverso la loro evoluzione storica. Assume pertanto importanza l'aspetto consuetudinario di tali norme. Inoltre, la scienza giuridica è una e solo per comodità si distinguono vari settori in base alla diversità di fini e ciò vale anche per il diritto ecclesiastico che, inoltre, è una scienza statuale e va ricompresa in quest'ambito piuttosto che nell'ambito delle scienze sacre e confessionali. Solo in questo senso è possibile parlare di autonomia scientifica del diritto ecclesiastico. L'evoluzione legislativa, sostanziatasi nella legge sul divorzio, nella riforma del diritto di famiglia, nella codificazione canonica (che ha richiesto modifiche a leggi dello Stato), nella revisione del Concordato, nelle intese con le confessioni diverse dalla cattolica, negli interventi della Corte Costituzionale, provano quanto sia difficile muoversi da presupposti esclusivi del diritto ecclesiastico e che la normativa è talmente variegata e interdisciplinare che sarebbe limitativo parlare di autonomia scientifica del diritto ecclesiastico.

6.) Il diritto ecclesiastico e le scienze affini

A differenza del diritto canonico, che ha una storia millenaria, il diritto ecclesiastico ha avuto una vita molto più breve e una minore evoluzione legislativa e scientifica.

La storia del diritto canonico riguarda tutto il periodo antecedente al Codex iuris canonici del 1917, un ambito vastissimo nel quale sono ricomprese anche norme di diritto pubblico ecclesiastico, quella parte del diritto canonico che concerne i rapporti con gli Stati. La conoscenza di queste fonti è necessaria per comprendere sia il diritto canonico attuale che il diritto ecclesiastico.

La storia dei rapporti tra Stato e Chiesa riguarda le relazioni esterne intercorse tra i due poteri, o in termini di unione o in termini di separazione. Nel primo caso se prevale la Chiesa si parla di sistemi di tipo teocratico , se prevale lo Stato si parla di sistemi di tipo giurisdizionalista. Nel secondo caso i due poteri non si intersecano. Ma un separatismo assoluto non è concepibile poiché, configurandosi res mixtae , esse vengono regolate da accordi o concordati che creano un momento di collegamento nei rapporti tra Stato e Chiesa. Stato teocratico era quello di Giustiniano, ma anche l'Iran degli ayatollah e molti

paesi musulmani. In sistemi separatisti può parlarsi dei c.d. concordati di separazione ,

termini contrastanti ma che evidenziano il convivere di distinti sistemi. Classificazione che, comunque, non può rappresentare la varietà dei rapporti tra potere civile e potere ecclesiastico al punto che non è facile dire se l'attuale sistema appartiene a quello unionista o a quello separatista.

La materia di cui si tratta è un ambito di studi molto vasto, coltivato non solo da ecclesiastici, la cui rappresentazione richiede non solo l'esame di aspetti giuridici ma anche storico-politici poiché, più che tra Stato e Chiesa, la contrapposizione è tra politica e religione. È un settore, comunque, importante, che nulla ha a che vedere con altre discipline affini quali la storia della Chiesa o la storia delle religioni, che potrebbero essere utili per meglio comprendere, appunto, il diritto ecclesiastico. Strutture ecclesiastiche, movimenti, ordini religiosi, costituiscono realtà insopprimibili dell'ordinamento, di tale rilevanza che hanno condizionato anche il diritto comune e che

meritano attenzione e approfondimento. Importanza riveste anche l' aspetto comparatistico poiché i movimenti religiosi hanno quasi sempre carattere multinazionale

e si muovono a cavallo di diversi ordinamenti, per cui può essere interessante verificare come una stessa realtà è trattata in diversi ambiti territoriali.

7.) Il diritto ecclesiastico nell'ambito delle scienze giuridiche

Il diritto ecclesiastico trae le sue norme da tutti i settori dell'ordinamento ed è una scienza laica, distinta dal diritto canonico e da tutte le scienze sacre. Le riforme legislative degli ultimi anni hanno influenzato il diritto ecclesiastico, modificandone i contenuti; su esso ha influito direttamente l'evoluzione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale di tutti i settori della scienza giuridica, sia riguardo ad aspetti costituzionalistici (libertà religiosa, matrimonio) o di diritto internazionale (soggettività,

capacità, rapporti tra diritto interno ed esterno), sia riguardo alle strutture amministrative dello Stato (gestione dei beni ecclesiastici, regime degli enti) o al diritto canonico

(matrimonio religioso) o agli aspetti civilistici e processuali in tale materia. Al diritto civile deve farsi riferimento per la materia degli enti o per alcuni problemi di diritto

di famiglia (mutamento di confessione di uno dei coniugi, educazione religiosa dei figli); principi di diritto del lavoro devono essere utilizzati per problemi riguardanti il lavoro dei

religiosi; di diritto tributario per il regime degli enti ecclesiastici o per l'otto per mille; di diritto penale per reati contro il sentimento religioso o riguardanti religiosi; di diritto commerciale per l'ente ecclesiastico imprenditore (anche senza fini di lucro). Come si vede, le norme di diritto ecclesiastico si rinvengono in tutti i settori

dell'ordinamento.

8.) Problemi metodologici

Il diritto ecclesiastico presenta alcuni peculiari problemi metodologici relativi al contenuto e all'oggetto delle proprie norme. Il riferimento a questioni religiose o a problemi di coscienza relativi al foro interno degli individui, la sacralità di molti istituti, la necessità di rapportarsi ad aspetti immateriali rendono particolare l'approccio alla scienza del diritto ecclesiastico e, per comprenderla, occorre una notevole sensibilità giuridica e molteplici interessi culturali, in particolare per i presupposti da cui iniziare e i fini da perseguire. Per i presupposti ci si riferisce alle scienze sacre e teologiche, per i fini a mezzi posti a tutela dell'interesse religioso che non possono essere gli stessi di quelli posti a tutela di un interesse economico. La posizione intermedia tra varie discipline, le connotazioni ideologiche, i presupposti

storico-politici, i contenuti spirituali e i fini religiosi che persegue il diritto ecclesiastico

rendono il problema metodologico centrale per la disciplina.

Per le altre discipline, muoversi all'interno di un determinato corpo di norme è agevole; lo stesso non può dirsi per il diritto ecclesiastico perché non ci si può basare su principi propri ed esclusivi. Ne consegue che bisogna rivolgersi ai principi generali delle altre scienze per la risoluzione dei problemi di diritto ecclesiastico. In sostanza, il diritto ecclesiastico si può avvalere, ad esempio, delle elaborazioni dei civilisti per la materia matrimoniale; oppure può avvalersi dei principi di diritto internazionale per problemi relativi agli aspetti concordatari. Questi esempi dimostrano che si tratta di un problema dalle pratiche conseguenze e, pertanto, l'approccio metodologico ed il taglio con cui viene studiata questa materia sono importanti per la sua comprensione, anche in prospettiva futura. La novità, oggi, potrebbe essere rappresentata da un diritto ecclesiastico europeo anche se, per la verità, lo sviluppo legislativo dei singoli Paesi europei sulle materie religiose e la loro disomogeneità destano qualche preoccupazione. In Europa vi è una notevole diversificazione religiosa ed è prevista l'adesione di Paesi musulmani per cui, piuttosto che sottolineare le radici giudaico-cristiane del Continente, sarebbe preferibile attestarsi su posizioni di laicità.

Capitolo II

Profili internazionalistici e pubblicistici

1.) Profili internazionalistici. Dinamica giuridica dei concordati

A lungo il diritto ecclesiastico si è ispirato al diritto internazionale per disciplinare alcune importanti questioni pratiche. Dal 1870, infatti, lo Stato Pontificio non esisteva più, in quanto era stato privato del suo territorio. Poiché erano riconosciuti soggetti di diritto internazionale solo gli Stati, si poneva allora il problema del riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale , anche se in ogni caso, le era assicurato il diritto di legazione attivo e passivo e il pontefice era arbitro di controversie internazionali. Ma, a quei tempi, la concezione formalistica del diritto internazionale non permetteva, come oggi, il ricorso al principio di effettività e l'allargamento della comunità internazionale a enti diversi dagli Stati, il che avrebbe consentito di risolvere il problema molto agevolmente. Il riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale si basava su concezioni moniste , dualiste e miste.

Le concezioni moniste erano sintetizzate nella posizione dello Jemolo , secondo cui anche se gli enti erano due, e cioè lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede, impersonata dal Pontefice, il soggetto di diritto internazionale era unico, la Santa Sede appunto. Secondo i sostenitori delle concezioni dualiste lo Stato della Città del Vaticano costituiva un nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso dalla Santa Sede e quindi vi erano due soggetti con personalità giuridica internazionale (l'altro era il Pontefice). I sostenitori delle concezioni miste consideravano la Chiesa cattolica una società perfetta, libera e sovrana ( societas iuridice perfecta ) che prescindeva dall’esistenza di uno Stato territoriale. Ciò premesso, è possibile dire che la personalità internazionale va riconosciuta solo alla Santa Sede , che è un ente distinto dallo Stato della Città del Vaticano, avente anch’esso rilevanza internazionale. A loro volta entrambi non vanno confusi con la Chiesa cattolica che non ha una personalità internazionale distinta da quella della Santa Sede.

Inoltre, mentre gli internazionalisti usano indistintamente i tre termini di Chiesa cattolica, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, gli ecclesiastici, invece, distinguono i tre

termini in quanto: la Chiesa cattolica è una confessione religiosa nata dal Cristianesimo ,

L’ art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia “nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, tra le quali si vogliono ricomprendere le confessioni religiose. Ma la norma non garantisce in modo generico le formazioni sociali e, pertanto, sembra improprio l'inserimento di questa tra le norme che riguardano il fattore religioso in forma associata. L’ art. 3 Cost. si riferisce a “tutti i cittadini”, per cui sancisce il principio fondamentale secondo cui la religione non può essere motivo di discriminazione tra i cittadini, tutti con pari dignità sociale ed eguali davanti alla legge. Ciò assumerebbe una certa importanza nell'ambito del diritto ecclesiastico perché sancirebbe anche il principio di uguaglianza fra tutte le confessioni religiose. L’ art. 4 Cost. stabilisce il dovere per ogni cittadino di svolgere un’attività che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società e il fattore religioso concorre sicuramente al progresso spirituale. L’ art. 5 Cost. definisce “sacro” il dovere del cittadino di difendere la Patria, unica disposizione in cui si usa tale termine. L’ art. 7 Cost. presenta delle problematiche più complesse. Esso stabilisce, al comma 1 , che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine, disposizione sostanzialmente inutile tranne che per evidenziare una paritetica posizione tra le due entità. Al comma 2 si prevede che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ne consegue che le modifiche unilaterali richiedono il procedimento di revisione costituzionale e ciò conferisce un carattere di specialità ai Patti stessi, nel senso che le disposizioni in essi contenute non solo assumevano un carattere costituzionale, ma in quanto speciali prevalevano sulle stesse norme costituzionali. Questa interpretazione molto forzata si basava sulla teoria dell’ordinamento giuridico di Kelsen , secondo cui il diritto internazionale prevale su quello interno. Ma riconoscere la prevalenza delle disposizioni pattizie su quelle costituzionali non è pensabile poiché si ammetterebbe l'intrusione, a livello legislativo, di un ordinamento esterno a quello dello Stato con evidente lesione del principio di sovranità, e pertanto si affermò una tesi diversa (avallata dalla Corte Costituzionale), secondo cui l’art. 7 ha costituzionalizzato il principio pattizio , e non le singole norme dei Patti lateranensi. Lo Stato, nelle materie di comune interesse, non avrebbe proceduto unilateralmente ma in via bilaterale e l'art. 7, pertanto, vincola il Parlamento a non legiferare in maniera contraria ai Patti ed il Governo ad eseguire gli impegni assunti. Il vincolo, comunque, riguarda solo la materia concordataria senza intaccare la sovranità dello Stato che rimane libero, una volta denunziato l'accordo, di intervenire in maniera contraria agli impegni assunti o di procedere, in via legislativa, su fattispecie differenti.

L’ art. 8 Cost. fa riferimento alle confessioni religiose stabilendo che sono tutte egualmente libere davanti alla legge, ricomprendendo tra queste anche la confessione cattolica. Al secondo comma la norma si riferisce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica , poste con evidenza su un piano differente da quella cattolica considerata ordinamento al pari dello Stato, le quali hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, come qualsiasi altra associazione. In pratica la Chiesa cattolica è considerata ordinamento giuridico primario mentre le confessioni diverse da essa sono considerati ordinamenti giuridici derivati , anche se il termine ordinamento è improprio e poco adatto a qualificare le confessioni.

I rapporti tra le confessioni diverse dalla cattolica e lo Stato, a partire dal 1984, sono regolati per legge sulla base di intese stipulate con le relative rappresentanze. Ma il proliferare delle confessioni religiose pone nuovi problemi: occorre definire cosa si intende per confessione religiosa ; capire se la legge del 1929, ancora in vigore per le confessioni che non hanno sottoscritto intese, debba essere abrogata o se sia possibile

autonomamente. La tutela penale in materia religiosa va realizzata attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. Si tutelano poi i diritti dei valdesi che prestano il servizio militare e la relativa assistenza spirituale negli ospedali, negli istituti penitenziari, nelle case di cura e nei pensionati, i cui oneri sono a carico degli organi ecclesiastici competenti. Singolare è la rinuncia all’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche; è garantito però il diritto degli acattolici di non avvalersene su richiesta dei soggetti interessati, se maggiorenni, o dei loro genitori o tutori, salvo il diritto della Tavola Valdese di rispondere ad eventuali richieste in merito provenienti da alunni, dalle loro famiglie o da organi scolastici. Si riconoscono poi effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme dell’ordinamento valdese, purché siano rispettate le norme sulla pubblicazione e l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile. Resta ferma la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e si riconoscono le lauree e i diplomi rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia e la possibilità per gli studenti di usufruire del rinvio militare. Infine si stabilisce l’impegno a rivedere il contenuto dell’accordo entro dieci anni dalla sua entrata in vigore, prevedendo però la possibilità di convocarsi prima nel caso in cui ciò si ritenesse o fosse opportuno. Poiché il mantenimento del culto e il sostentamento dei ministri avviene grazie ad offerte volontarie, la legge introduce la possibilità di detrarle ai fini dell’Irpef e stabilisce inoltre che anche la Tavola Valdese concorre alla ripartizione dell’otto per mille.

Quanto all’intesa con l’ Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno del 1988, i suoi punti essenziali sono: la garanzia del diritto per gli avventisti, per ragioni di fede contrari all’uso delle armi e soggetti all’obbligo del servizio militare di essere assegnati, su loro richiesta e secondo le norme sull’obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile; nonché la garanzia dell’assistenza spirituale ai militari negli ospedali e negli istituti penitenziari, fermo restando che i relativi oneri economici sono a carico dell’Unione delle Chiese Avventiste.

Per quel che riguarda il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi ufficiali e di

impartire i propri, di istituire scuole parificate e di concedere diplomi, le disposizioni si ispirano al modello dell’intesa con la Tavola Valdese. Si riconosce il riposo sabbatico, che

va dal tramonto del venerdì a quello del sabato. L’unico limite è costituito dalle “imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall’ordinamento”. Esso comporta il diritto di assentarsi dalle scuole il sabato e di sostenere le prove di esame in un giorno diverso. Un punto riguarda gli edifici aperti al culto pubblico che non possono essere requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragione e previa intesa con l'Unione. Infine i fedeli possono dedurre dal reddito, ai fini Irpef, i contributi volontari e possono concorrere alla ripartizione dell’otto per mille; l'Unione si impegna a collaborare con lo Stato nella tutela del patrimonio storico e culturale delle Chiese e sono riconosciuti i titoli di studio rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica (Laurea in teologia e Diploma in teologia e cultura biblica).

Quanto all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia , anch’essa del 1988, è dello stesso tenore dell’intesa stipulata con l’Unione delle Chiese Avventiste. L’intesa con l’ Unione delle Comunità ebraiche italiane del 1989 ricalca il modello delle precedenti. I punti essenziali sono: la garanzia dei diritti costituzionali, la tutela penale del

sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa senza discriminazioni tra cittadini e tra culti; il riconoscimento del riposo sabbatico e delle festività, il diritto a prestare giuramento

a capo coperto e la macellazione secondo i loro riti, nonché il diritto all’assistenza spirituale ai militari negli ospedali e negli istituti penitenziari; in queste disposizioni però

manca la clausola che l’assistenza non grava finanziariamente sullo Stato. Per quanto