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Appunti di diritto fallimentare
Introduzione
Attualmente il diritto fallimentare è disciplinato dal regio decreto 267 del 42. Quando si parla di fallimento si parla di una situazione di dissesto che ha a che fare con dei debiti. Perché l’imprenditore si indebita? L’imprenditore si indebita per finanziare gli investimenti produttivi. Mentre il consumatore si indebita per soddisfare le proprie esigenze della vita. Esempio: comprare la casa o la macchina. Il bilancio è composto da documenti contabili e da un documento discorsivo: Stato patrimoniale: riguarda il patrimonio dell’imprenditore. È composto dall’attivo e dal passivo. L’attivo sono gli investimenti che sono divisi in:
- Immobilizzazioni: sono degli investimenti fissi come per esempio il capannone.
- attivo circolante: beni che circolano. Sono beni destinati ad essere realizzati nel ciclo produttivo.
- rimanenze
- crediti: devono essere incassati. Fanno parte dell’attivo circolante.
- liquidità. La struttura dello stato patrimoniale mostra che i debiti contribuiscono, insieme al capitale, al finanziamento degli investimenti. Il passivo è dato essenzialmente dai debiti. Il passivo è composto dal capitale, dalle riserve e dagli utili o le perdite. Vi sono 2 modi per finanziare gli investimenti cioè o con il proprio capitale o tramite il debito. Vi è poi un terzo modo che sono le riserve. Il patrimonio netto è dato dal capitale, riserve, utili e perdite. Perché l’imprenditore e il consumatore si indebitano? L’ imprenditore si indebita per finanziare investimenti produttivi. Gli investimenti produttivi sono destinati a produrre reddito (almeno nelle intenzioni). Il consumatore si indebita per finanziare l’acquisto di beni non produttivi. I beni non produttivi, perché non producono reddito, ma soddisfazione di esigenze (primarie o voluttuarie). È razionale indebitarsi? Indebitarsi è possibile a condizione che gli investimenti fatti grazie a quei debiti diano un rendimento sufficiente a pagare il costo di quel debito ossia gli interessi. Gli interessi sono il costo del debito. Indebitarsi è conveniente se il rendimento generato dall’investimento è superiore al costo del debito. Esempio: investimento di 100. Questo investimento rende il 10%: sono i guadagni prima di aver pagato interessi e tasse. R.O.E è il rendimento del capitale ed è il rapporto tra l’utile netto e il capitale che si è messo all’inizio. Se gli interessi sono molto alti si ha la perdita dell’attività gestoria + interessi. Cosa succede quando l’imprenditore non è più in grado di far fronte ai debiti? Davanti l’inadempimento dell’imprenditore, l’ordinamento mette a disposizione 2 categorie di strumenti: L’esecuzione individuale Le procedure concorsuali : la cui funzione principale è quella di consentire la soddisfazione dei creditori. Può realizzarsi tramite due vie, che possono essere alternative o non:
- Rimuovere dal mercato un imprenditore insolvente liquidandone il patrimonio.
- Favorire il salvataggio dell’imprenditore o dell’azienda
Le procedure concorsuali
Che funzione hanno le procedure concorsuali? esse consentono la soddisfazione dei creditori. Non può esistere un ordinamento giuridico che non metta a disposizione degli strumenti coercitivi che assicuri il creditore sull’adempimento. La realizzazione dei creditori può soddisfarsi in 2 modi:
- Rimuovere dal mercato l’imprenditore insolvente e poi trovare qualcuno che liquidi il suo patrimonio e lo distribuisce ai creditori. Questo modo fa si che le procedure concorsuali abbiano una dimensione processuale e un contenuto oggettivo:
- Dimensione processuale: sono procedimenti che servono all’attuazione coattiva della pretesa creditoria.
- Contenuto oggettivo: la loro disciplina dipende dall’ordinamento che prevede una serie di cose dalle quali non si può sfuggire. L’obiettivo di salvataggio si realizza per mezzo di un’attività negoziale. Queste procedure hanno anche una dimensione aziendalistica perché l’impresa è un organismo da vedere sotto tutti i suoi punti di vista, altrimenti vedi solo l’aspetto giuridico delle cose.
- Consentire e favorire il salvataggio dell’imprenditore e della sua azienda. È una via indiretta perché si mette l’imprenditore, di nuovo, in condizione di adempiere.
Cenni storici : Il diritto fallimentare nasce all’epoca dei comuni quando il nostro paese era caratterizzato da
scambi. Negli statuti prendono forma le prime legislazioni sul fallimento. Prende forma l’idea che tutto sommato che quando l’imprenditore non paga i debiti è meglio che affidarlo alla giustizia e aspettare. Quest’idea nasce negli statuti delle comunità con maggiore spinta mercantile. Si abbandona la cattura del debitore per autorità privata: l’insolvenza del mercante è un fenomeno che interessa allo stato, è un problema che ha una dimensione pubblica e non solo privata. Il termine “bancarotta” indica i reati commessi dal fallito. La legge fallimentare del 42 si trovava all’interno del codice civile. Dopo l’uniformità tra codice civile e codice commerciale si voleva tirare fuori dal codice commerciale la disciplina del fallimento e dei titoli di credito. La legge fallimentare del 42 è sopravvissuta quasi intatta fino al 2005. Nel 2005 ci fu l’intervento della corte costituzionale su questioni che riguardavano il giusto processo. Nel 2005 è arrivata la riforma della legge fallimentare, riforma che riguardava l’azione revocatoria fallimentare ed il concordato preventivo. La legge fallimentare oggi vigente è quella del 2006/2007. Dal 2007 al 2018 ci sono stati dei mini interventi di novellazione sui singoli istituti come per esempio il concordato preventivo. Questa legge fallimentare resta intatta fino al 2005. Nel 2005 è iniziata una serie di modifiche. La disciplina attuale segue alcune linee di tendenza : Conservazione dell’attività : il valore che può esprimere un’attività di impresa in funzionamento è maggiore dalla dissoluzione di questa attività. Un’azienda in funzionamento vale di più della somma dei suoi pezzettini che stanno al suo interno. L’azienda è un concetto che prescinde dalla titolarità dei beni e diritti che la costituiscono. L’avviamento è l’attitudine dell’azienda a produrre ricchezza. Favore per gli accordi con i creditori : essi sono vissuti come un beneficio all’imprenditore onesto ma sfortunato. Esdebitazione e fresh restart : il fresh restart è un concetto di ripartenza. Si consente all’imprenditore di liberarsi dei debiti e ripartire verso un futuro migliore. Questo principio di esdebitazione è poi anche stato esteso al non imprenditore, cioè al consumatore. Estensione delle procedure di crisi ai non imprenditori cioè ai consumatori.
Questa procedura è stata riformata nel 99. La legge prodi è stata sostituita con la “legge prodi bis” che prevede la continuità aziendale ma in un periodo di tempo limitato. È poi scoppiata la crisi del gruppo Parmalat che è un gruppo nel settore alimentare. Nel 2003 il gruppo Parmalat è andato in crisi e la vecchia legge non era capace di gestire crisi cosi grandi. Si ha quindi una nuova legge chiamata “legge Marzano” del 2003 che si applica a imprese di dimensioni grandissime.
Il fallimento
Trae origine nell’epoca comunale, dove ha cominciato ad espandersi con il commercio. Nel momento in cui il commercio assume una certa dimensione si apre il problema dell’inadempimento del mercante. È un problema degli altri mercanti che sono i fornitori. Il termine “bancarotta” si riferisce al reato fallimentare. Questo termine trae origine dal fatto che quando il mercante falliva, veniva spezzato il banco dove esercitava l’attività commerciale. Ancora oggi le cose stanno cosi: il fallimento è uno strumento di soddisfazione di tutti i creditori. Ha la funzione di espellere dal tessuto produttivo l’imprenditore insolvente. Questa è una funzione pubblicistica perché l’imprenditore insolvente finisce per determinare anche l’insolvenza altrui. Il fallimento ha la funzione di confinare l’insolvenza prima che essa si espanda. Il fallimento è confinato all’ambito degli imprenditori commerciali. Quindi riassumendo, Le caratteristiche del fallimento sono:
- Universalità: colpiscono tutto il patrimonio dell’imprenditore.
- Concorsualità : interessano tutti i creditori dell’imprenditore. Tutti i creditori concorrono nel soddisfacimento delle proprie pretese sul patrimonio dell’imprenditore. Il fallimento, di solito, prevede la cessazione dell’attività di impresa. Per effetto del fallimento l’imprenditore non può più disporre del patrimonio. Se sopravvengono debiti dopo la procedura di fallimento i nuovi creditori non partecipano alla procedura vecchia. Eccezione a questa regola: creditori diventati tali in ragione della procedura. Tutte le procedure di crisi hanno i loro principi costitutivi con la segregazione del patrimonio: quando si apre la procedura il patrimonio dell’imprenditore è cristallizzato per essere destinato ai creditori. Si cristallizza l’attivo ma anche il passivo. Presupposto soggettivo del fallimento è essere imprenditore di dimensione non piccolo. È la procedura centrale perché è lo strumento con il quale l’ordinamento pone rimedio a situazioni di insolvenza di attività di impresa non piccola. Il fallimento si applica non a tutti gli imprenditori, ma solo agli imprenditori commerciali. Il fallimento è limitato agli imprenditori commerciali perché esso svolge un’attività con un attitudine a generare debito e di conseguenza il dissesto dell’imprenditore commerciale ha l’attitudine a espandersi. Al contrario il dissesto del soggetto non imprenditore (=consumatore) tendenzialmente non si espande. L’impresa può essere industriale o agricola. L’imprenditore agricolo è definito dall’articolo 2135 del codice civile. Le attività agricole si estendono di molto. Definizione di imprenditore agricolo: Articolo 2135 del codice civile È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge [2557] (2). Art. 1. Della legge fallimentare del 42: Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale , esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; (=misura gli investimenti. Negli ultimi 3 anni) b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; (=misura l’attività cioè i ricavi) c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. L’articolo 1 della legge fallimentare esclude dal fallimento gli imprenditori agricoli, coloro che esercitano professioni intellettuali ed ogni altro debitore. L’imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento. L’imprenditore agricolo è soggetto a un’area duplice rispetto all’imprenditore commerciale:
- Cambiamenti climatici
- L’insolvenza dell’imprenditore agricolo non si espande: perché dei fattori produttivi, terra, lavoro e capitale, l’imprenditore agricolo impiega i primi 2 fattori e quindi tendenzialmente non ha tanti debiti. Il beneficio di essere esonerati dal fallimento: le condotte tenute non sono punite. È anche escluso dal fallimento anche i soggetti che esercitano un’attività economica ma non sono imprenditori come per esempio i professionisti (=avvocato) salvo che eserciti la propria professione in forma di impresa (=medico). Spiegazione dell’articolo 1 della legge fallimentare : il fallimento è un fenomeno limitato agli imprenditori commerciali. Questo articolo limita il fallimento all’imprenditore commerciale. È escluso l’imprenditore agricolo (=peculiarità italiana). Perché è esente? Ha un’origine storica. Una volta l’imprenditore agricolo aveva a differenza degli altri, dei rischi ulteriori, subiva non solo l’alea del mercato ma anche l’alea del clima. La seconda ragione storica risiede nella funzione pubblicistica del fallimento: l’imprenditore agricolo nei tre fattori produttivi (terra, lavoro e capitale), lui utilizza solo i primi 2. Entrambe queste ragioni, oggi, non hanno più motivi di essere: il clima influisce poco, l’attività agricola oggi richiede investimenti e quindi si utilizza il capitale. Nonostante ciò l’esclusione c’è ancora. Un’ altra esenzione delle procedure concorsuali sono le start up innovative. Sono esentate dal fallimento: sono assoggettate alla procedura del sovraindebitamento cosi come l’imprenditore agricolo. Il fatto che il fallimento espella l’imprenditore insolvente dal mercato, è esonerato dal fallimento anche il piccolo imprenditore. L’articolo 1, secondo comma, della legge fallimentare traccia dei limiti al di sopra dei quali l’imprenditore commerciale diventa fallibile. Sono dei limiti fatti:
- Sull’attivo: misura la dimensione degli investimenti fatti.
- Sui ricavi: misurano i ricavi dell’attività svolta.
- Sui debiti I primi 2 vanno verificati nel triennio anteriore la domanda di fallimento. Si tratta di una soglia che non deve essere superata nel triennio anteriore la domanda del fallimento.
Il fallimento può essere dichiarato fino a 1 anno dopo la morte dell’imprenditore o dopo la fine dell’attività di impresa. L’inizio dell’attività di impresa si vede da quando sono stati compiuti atti di impresa. Cessazione di impresa: l’attività non è proseguita dopo la cancellazione dal registro delle imprese. Nell’impresa collettiva (società): si fa riferimento alla cancellazione dal registro delle imprese. Esistono questi tipi di società dove vi sono soci illimitatamente responsabili: società per azioni, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata. La sentenza che dichiara il fallimento della società dichiara anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Come cessa la qualità di socio fallibile:
- È cessata la qualità di socio: esclusione, morte, il socio ha ceduta la propria posizione.
- Cessata la fallibilità di socio: la società si è trasformata Presupposto oggettivo del fallimento: lo stato di insolvenza Art. 5. della legge 267 del 42: Stato d'insolvenza. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Presupposto oggettivo del fallimento è lo stato di insolvenza. Lo stato di insolvenza è la situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il termine “regolarmente” indica non solo alle debite scadenze, ma anche con mezzi normali in relazione all’ordinario esercizio dell’impresa. Sotto il profilo della tempestività dell’adempimento si distingue fra:
- Difficoltà momentanea : l’imprenditore è comunque in grado di reperire in un ragionevole lasso di tempo quei mezzi normali di pagamento che sono idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili.
- Difficoltà temporanea : il debitore è in grado di reperire i mezzi necessari a far fronte alle proprie obbligazioni, ma non in un “lasso ragionevole di tempo” e quindi egli è insolvente. La reversibilità della crisi non esclude dunque la configurabilità dell’insolvenza. Crisi è un concetto più ampio di insolvenza, può essere una condizione che precede l’insolvenza o può essere un’insolvenza reversibile. Quali sono la crisi e l’insolvenza rilevanti? Esempi: a) Il debitore è insolvente se non è in grado di soddisfare i propri creditori con mezzi normali : un esempio è il debitore che restituisce al fornitore la merce che non è in grado di pagare o che, non disponendo di mezzi liquidi, estingue i debiti pecuniari cedendo crediti, può non essere inadempiente ma tuttavia è insolvente. b) Il debitore estingue con denaro o con mezzi normali di pagamento i propri debiti pecuniari ed egli può essere considerato insolvente, con riferimento all’anormalità non dei mezzi di pagamento , ma del modo di procurarseli. Insolvenza= inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’inadempimento non è circostanza costruttiva dell’insolvenza, è soltanto un sintomo. Si può essere insolventi anche davanti a un inadempimento non grave o si può essere non insolventi davanti a più inadempimenti. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori: l’imprenditore non riesce a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’insolvenza, almeno nell’impresa di esercizio, non implica necessariamente uno sbilancio patrimoniale. Riguardo allo stato patrimoniale si può constatare che il patrimonio netto risulta anche dal computo di cespiti dell’attivo che costituiscono immobilizzazioni e non consentono in via immediata di trarre liquidità. Un’eccedenza del passivo sull’attivo non implica automaticamente insolvenza, fin quando l’imprenditore possa accedere al credito accordatogli in virtù delle prospettive di sviluppo positivo dell’attività imprenditoriale o di garanzie prestate da terzi. Il problema del
rapporto tra attivo e passivo viene considerato con riguardo allo stato patrimoniale. Ma uguali considerazioni possono essere fatte anche con riguardo al conto economico che fotografa i risultati di esercizio. Il conto economico, infatti, può chiudersi con una perdita, ed i risultati negativi possono ripetersi in più esercizi successivi, senza che ciò implichi necessariamente che l’imprenditore non disponga di liquidità o credito per soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ugualmente può chiudersi con un utile, anche in più esercizi successivi, senza che ciò implichi necessariamente la disponibilità di mezzi liquidi per far fronte regolarmente ai propri debiti. Manifestazioni tipiche dell’insolvenza sono gli inadempimenti. Gli inadempimenti possono risultare da: Protesti di titoli che incorporano un’obbligazione: assegni bancari Dalla pendenza di procedimenti esecutivi: che possono essere promossi da chi disponga di un titolo esecutivo Dall’iscrizione di ipoteche giudiziali: che il creditore può conseguire quando abbia ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Da sequestri conservativi: che possono essere accordati dopo una valutazione sommaria delle pretese creditorie e del periculum in mora. Ma gli inadempimenti non sempre costituiscono manifestazioni dell’insolvenza: Il debitore può essere inadempiente perché ritiene che determinate pretese creditorie siano infondate. Se il debitore può essere inadempiente ma non insolvente, può anche essere insolvente senza essere inadempiente potendo l’insolvenza manifestarsi con altri fatti esteriori e può trattarsi di fatti compatibili con l’estinzione delle obbligazioni scadute:
- Vendite di liquidazione
- Alienazioni di beni strumentali Tutti questi possibili fatti esteriori sono possibili manifestazioni dello stato di insolvenza anche in mancanza di inadempimenti; ma è pressoché inevitabile che vi siano anche inadempimenti. Gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori non sempre sono sintomi univoci di insolvenza. Gli inadempimenti non significano necessariamente incapacità di adempiere: o Le vendite di liquidazione possono dipendere dalla necessità di disfarsi di articoli ormai fuori moda o La vendita di beni strumentali può essere fatta con la loro sostituzione con altri La prova dell’insolvenza è una prova per lo più indiziaria e le manifestazioni esteriori ne sono gli indizi. Un importante strumento di riscontro è costituito dalle risultanze dei bilanci. Poiché lo stato di insolvenza è compatibile con l’esistenza di un patrimonio netto, cioè con un attivo superiore al passivo, al fine di stabilire se vi sia o meno insolvenza è utile raffrontare le poste dell’attivo costituite da liquidità o beni di pronto e facile realizzo, con le poste del passivo costituite da debiti esigibili a breve. Accadde spesso che le imprese facciano parte di un gruppo. L’articolazione in “gruppo” risponde ad una strategia imprenditoriale, volta alla limitazione del rischio di impresa. Al fine dell’assoggettamento al fallimento, l’accertamento dello stato di insolvenza va condotto considerando la situazione economica e finanziaria di ogni singola società anche quando essa sia inserita in un gruppo di società collegate o controllate, considerato che ciascun ente conserva distinta personalità ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti. Il concetto di insolvenza è un concetto finanziario: per far fronte alle obbligazioni bisogna avere il denaro per assolverle. Si può avere un patrimonio capiente ma non avere i soldi necessari per pagare un’obbligazione scaduta. L’insolvenza vale per la procedura di fallimento. Insolvenza e inadempimento non sono sinonimi: l’insolvenza si manifesta con inadempimenti ma non coincide con essi perché è possibile che esistano inadempimenti che non rilevano a una dichiarazione di fallimento.
- LA COMPETENZA : qual è il giudice competente a dichiarare il fallimento? Articolo 9 della legge fallimentare: Competenza. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale (=si presume coincidente con la sede legale. La sede principale è il luogo dove vi è l’attività direttiva dell’impresa) dell'impresa. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (1). L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero (2). Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea (3). Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7 (4). Il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito dell’istanza di fallimento non rileva. Norma che dipende dal fatto che l’imprenditore che sta per fallire potrebbe scegliere il tribunale dove fallire: forum shopping.
- IL PROCEDIMENTO : è un procedimento strutturato nelle forme del procedimento camerale cioè in camera di consiglio. Ha un rito proprio perché nel fallimento esiste un’esigenza di urgenza che è incompatibile con i tempi del giudizio di cognizione ordinaria. Articolo 15 della legge fallimentare: Procedimento per la dichiarazione di fallimento Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell' articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (3). Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone
che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi. Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Le parti possono nominare consulenti tecnici. Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1. Il creditore presenta al presidente del tribunale l’istanza di fallimento. Il presidente con decreto fissa un’udienza per l’audizione che è indispensabile. Il debitore deve essere messo in condizione di essere sentito e di difendersi. Si fissa l’udienza e si fissa il giudice relatore. Si apre poi il problema dei termini: l’udienza deve essere fissata a una distanza da assicurare al debitore il diritto alla difesa ma spedirla troppo in la porterebbe dei problemi. Urgenza di dichiarare il fallimento in una data precisa perché può scadere un certo termine: articolo 10 della cessazione della qualità di imprenditore. Un’altra ipotesi di urgenza riguarda uno degli strumenti del fallimento che è l’azione revocatoria fallimentare. Azione colpisce atti compiuti dal debitore o dai terzi nel periodo sospetto legale computato a ritroso al fallimento. L’udienza è fissata non oltre 45 giorni dal deposito dell’istanza: questo è il termine massimo. Dopo il debitore deve avere almeno 15 giorni per difendersi. Un caso raro in cui la notifica dell’atto introduttivo del processo è fatta non dal creditore ma dalla cancelleria. Se la cancelleria notifica il ricorso usa la PEC e tutti gli imprenditori devono avere la PEC. La PEC è reperibile in un registro o più registri pubblici, uno di essi si chiama INI-PEC. In questi registri inserendo il nome dell’imprenditore o il codice fiscale si ha la PEC di quell’imprenditore. La notifica tramite PEC equivale a notifica fatta al domicilio. Se la PEC non va a buon fine?
- L’imprenditore non paga l’abbonamento della PEC
- Vi è un bug informatico Se avviene ciò la notifica avviene esclusivamente di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese. Se non può essere eseguita neanche cosi si fa con il deposito presso la casa comunale. Se l’imprenditore cessato meno di 1 anno può fallire ma non ha la sede e può aver chiuso la PEC: in questo caso si fa tramite il deposito alla casa comunale. I termini di 45 gg per l’udienza e 15 gg di spazio per difendersi possono essere abbreviati: si tratta di estrema urgenza. In questo caso l’articolo 15 dice che i termini possono essere abbreviati dal presidente del tribunale: essi siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo. Ogni mezzo idoneo: la notifica per mezzo della polizia giudiziaria. Quali sono i principi processuali che dominano questo procedimento? Vi è il principio inquisitorio. Vuol dire che il giudice può andare ad acquisire mezzi di prova diversi e ulteriori rispetto a quelli utilizzati dalle parti. Consulenti tecnici: commercialista. È necessaria un’istruttoria per determinare la sussistenza o meno dei requisiti dimensionali (attivo, ricavi e debito) dell’articolo 1 della legge fallimentare.
- Il creditore istante sostiene che il tribunale non competente sia competente: impugna la declinatoria di competenza del tribunale che non si crede competente. Cosa succede se il regolamento di competenza viene accolto dalla cassazione? La cassazione indica il tribunale competente e si incardina il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il tribunale può rigettare l’istanza di fallimento per motivi diversi dalla competenza:
- È trascorso 1 anno
- Non vi è l’insolvenza
- L’imprenditore è agricolo o piccolo In questo caso il tribunale provvede con un decreto. Articolo 22 della legge fallimentare: Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile (4). Il decreto della corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15 (5). Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari (6). I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d'appello (7). Il reclamo si propone entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto. Differenza:
- Notificazione: atto richiesto dalla parte interessata che nel caso in cui ha ad oggetto un provvedimento decisorio ha ad oggetto l’intero provvedimento.
- Comunicazione: atto della cancelleria ed ha ad oggetto solo il dispositivo del provvedimento. La corte accoglie il reclamo contro il decreto: l’accoglimento dell’impugnazione non comporta la riforma della decisione del grado precedente. La corte d’appello accoglie il reclamo: rimette gli atti in tribunale. Non dichiara il fallimento perché la sentenza che dichiara il fallimento ha un contenuto amministrativo e regolatorio che la corte d’appello non potrebbe dettare. La corte d’appello rigetta il reclamo: decisione che non è impugnabile con il ricorso straordinario in cassazione. Perché l’istanza di fallimento può essere sempre riproposta con nuove motivazioni.
4) LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
Articolo 16 della legge fallimentare: la sentenza dichiarativa di fallimento Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
- nomina il giudice delegato per la procedura;
- nomina il curatore;
- ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
- stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma. La sentenza è impugnabile con reclamo alla corte d’appello. L’impugnazione può avvenire per vari motivi:
- Incompetenza del tribunale: l’impugnante aggiunge anche altri motivi di impugnazione riguardante il merito.
- Legittimità del procedimento Articolo 18 della legge fallimentare: reclamo Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni. Il ricorso deve contenere:
- l'indicazione della corte d'appello competente;
- le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma. Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Competenza e giurisdizione : competente a dichiarare il fallimento è il tribunale del luogo dove
l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Si tratta di una competenza funzionale , in quanto con essa si apre il procedimento che si svolge attraverso la verifica della situazione debitoria del fallito e l’amministrazione e liquidazione del suo patrimonio. La sede legale dell’impresa risulta dal registro delle imprese e si presume coincidere con quella effettiva. Ma può accadere che la sede legale sia fissata in un determinato luogo e che la sede effettiva sia altrove. In caso di divergenza tra sede legale e sede effettiva, la competenza va determinata con riguardo alla sede effettiva. Per sede dell’impresa si intende quella in cui si svolge l’attività amministrativa e direttiva. L’impresa può avere anche sedi secondarie che però non rilevano al fine della determinazione della competenza. Se però vengono esercitate dallo stesso soggetto più attività imprenditoriali autonome, aventi ciascuna la propria sede amministrativa, non è più possibile individuare una sede principale dell’impresa. In questo caso, competente a dichiarare il fallimento è il tribunale del luogo in cui viene esercitata ciascuna delle autonome attività imprenditoriali e trova applicazione il principio della prevenzione: la dichiarazione di fallimento da parte di uno dei tribunali competenti preclude la dichiarazione di fallimento da parte degli altri. Con la nuova riforma il trasferimento della sede avvenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. In ordine alla competenza può venirsi a determinare un conflitto positivo quando più tribunali dichiarano il fallimento dello stesso soggetto. Il caso più frequente è quello della dichiarazione di fallimento di una persona quale imprenditore e socio illimitatamente responsabile di società contestualmente o antecedentemente dichiarata fallita da parte di un altro tribunale. Per salvaguardare l’unitarietà della procedura concorsuale e di evitare la coesistenza di più procedure concorsuali nei confronti dello stesso soggetto, la legge fallimentare prevede la prosecuzione della procedura davanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. Una questione di giurisdizione di pone anche quando si controverte dell’assoggettabilità di un imprenditore a fallimento ovvero a procedura concorsuale amministrativa di liquidazione coatta amministrativa. In questo caso può essere proposto regolamento di giurisdizione dalle parti finché la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado o dalla pubblica amministrazione che non sia parte in causa fino a quando la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Il procedimento e l’istruttoria prefallimentare : la domanda di fallimento va proposta nelle forme del
ricorso. Il tribunale deve provvedere in composizione collegiale e in esito ad un procedimento camerale. Istruttoria prefallimentare: Viene disposta la convocazione del debitore e dei creditori e del pubblico ministero che hanno presentato il ricorso per la dichiarazione di fallimento davanti al tribunale in composizione collegiale oppure se c’è una delega davanti al giudice delegato all’istruttoria. L’udienza è fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso e tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni, salva la facoltà di abbreviazione con decreto motivato dal presidente del tribunale dove vi siano particolari ragioni di urgenza: in questo caso può anche stabilirsi che ricorso e decreto vengano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo. Particolari ragioni di urgenza possono consistere quando sia prossima la scadenza del periodo sospetto legale per la revoca di ipoteche giudiziali o di pagamenti, atti questi che possono essere impugnati solo con l’azione revocatoria fallimentare, ma anche per la revoca di atti di disposizione la cui impugnazione è possibile con l’azione revocatoria ordinaria. I ritmi dell’istruttoria prefallimentare sono poi scanditi dalla previsione di un termine non inferiore a 7 giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e per il deposito di documenti e relazioni
tecniche. È una facoltà che può essere esercitata dal debitore per l’esercizio del diritto alla difesa, ma anche dal ricorrente per l’onere, a suo carico, di provare l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Nel decreto di fissazione di udienza si prevede che il tribunale, oltre a disporre il deposito da parte del debitore di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, possa richiedere eventuali informazioni urgenti. All’udienza di audizione delle parti il giudice provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Il ricorrente deve quindi farsi carico di fornire al tribunale il supporto probatorio atto ad evitare che non venga disposta d’ufficio l’assunzione di prove e l’istanza di fallimento venga affrettatamente licenziata. Le istanze istruttorie devono investire tutti i profili rilevanti al fine della decisione: da quello della natura dell’impresa, a quello dell’insolvenza, a quello dell’entità dei debiti non pagati, mentre l’onere di provare le dimensioni dell’impresa si è previsto che NON sia a carico del ricorrente. Al giudice è preclusa l’adozione d’ufficio di provvedimenti di giurisdizione cautelare in quanto è necessaria la richiesta per istanza di parte, nella quale dovranno essere esposte le ragioni dell’esigenza cautelare ed i mezzi istruttori proposti, ferma la facoltà del giudice di acquisire prove d’ufficio, facoltà che deve intendersi riferita ad ogni provvedimento richiesto dal ricorrente. I provvedimenti possono consistere in limitazioni al potere di disposizione del debitore, ma anche in limitazioni dell’esercizio di poteri dei creditori (= come ad esempio il divieto di azioni esecutive o il divieto di acquisto di diritti di prelazione). I provvedimenti cautelari possono essere emessi dal tribunale ed hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento o dal decreto che rigetta l’istanza.
La decisione : la lege fallimentare prevede che in esito all’istruttoria prefallimentare venga dichiarato, con
sentenza, il fallimento o rigettato, con decreto, il ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istruttoria si può chiudere con: Il decreto di archiviazione : il decreto di archiviazione viene emanato quando il creditore ricorrente, avendo ottenuto il soddisfacimento totale o parziale del proprio credito o essendo convinto a non insistere, ritira il ricorso per dichiarazione di fallimento con un atto che viene chiamato “ istanza di desistenza ”. Ritirato il ricorso il tribunale, che non può più dichiarare d’ufficio il fallimento, può soltanto indirizzare una segnalazione al pubblico ministero affinché assuma l’iniziativa di richiedere il fallimento. Ma può farlo se l’istruttoria è stata già espletata o altrimenti risultino l’insolvenza e la qualità del debitore di soggetto fallibile. In caso diverso, il ritiro del ricorso per dichiarazione di fallimento preclude il compimento dell’istruttoria prefallimentare e quindi l’acquisizione degli elementi necessari per la segnalazione al pubblico ministero. Provvedimento che dichiara l’incompetenza : prima di scendere all’esame del merito il giudice, in ogni procedimento, deve verificare la propria competenza, su eccezione di parte o anche d’ufficio quando, come nel caso di specie, si tratta di competenza funzionale. Nel procedimento per dichiarazione di fallimento il tribunale dichiarato competente rimane investito del procedimento attraverso la trasmissione degli atti da parte del tribunale dichiaratosi incompetente. Il provvedimento che dichiara l’incompetenza può essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza che va proposto alla corte di Cassazione. Se il ricorrente non intende proporre istanza di regolamento di competenza, può riassumere la causa davanti al giudice del quale è stata affermata la competenza. In ogni caso, il tribunale dichiaratosi incompetente deve ordinare la trasmissione degli atti al giudice dichiarato competente. Se quest’ultimo si dichiara incompetente si viene a determinare un conflitto virtuale di competenza ed il giudice deve richiedere d’ufficio il regolamento di competenza nel termine di 20 giorni dal ricevimento degli atti. Decreto di rigetto : se il tribunale ritiene non sussistere i presupposti per la dichiarazione di fallimento emana un decreto di rigetto, provvedimento non suscettibile di passare in giudicato e non ostativo alla proposizione di un nuovo ricorso da parte dello stesso creditore. Venuto meno il potere di dichiarare
che decorre per il fallito dalla data della notificazione della sentenza e per gli altri interessati dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese (= e in difetto di notifica e di iscrizione nel registro delle imprese, nel termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. L’impugnazione di propone non un atto di citazione indirizzato alle parti ma con un reclamo cioè con ricorso indirizzato al giudice. Le parti sono:
- il ricorrente, che sarà di regola il fallito
- colui o coloro che hanno richiesto la dichiarazione di fallimento: creditore ricorrente o pubblico ministero
- il curatore che rappresenta l’interesse della collettività dei creditori. Fra ricorrente alla corte d’appello, curatore e ricorrenti per dichiarazione di fallimento è configurabile un litisconsorzio necessario. Considerato che fra le parti del giudizio di primo grado e quelle dei gradi successivi è configurabile un litisconsorzio processuale, anche il fallito, dove l’appello sia stato proposto da un altro interessato, deve essere chiamato a partecipare al giudizio di impugnazione. La corte d’appello può assumere anche d’ufficio i mezzi di prova necessari ai fini della decisione. Finita l’istruttoria la corte d’appello provvede con una sentenza, contro la quale è proponibile un ricorso per cassazione nel termine di 30 giorni dalla notificazione. La sentenza di fallimento è provvisoriamente esecutiva ed i suoi effetti vengono meno soltanto con il passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di revoca. In particolare, lo spossessamento del debitore non viene meno neanche in caso di revoca del fallimento sin tanto che la sentenza non divenga definitiva. È poi stato attribuito alla corte d’appello, su ricorso dell’appellante, il potere di sospensione della liquidazione dell’attivo , in tutto o in parte o anche temporaneamente. Il giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento si può concludere con:
- il rigetto del gravame
- o con l’accoglimento del gravame: se l’impugnazione viene accolta nel giudizio davanti alla corte d’appello il fallimento viene revocato, ma la procedura fallimentare cessa soltanto quando la sentenza di revoca passa in giudicato. Se nel giudizio di cassazione i motivi di gravame vengono considerati fondati bisogna distinguere: Se la sentenza della corte territoriale viene cessata con rinvio , dovrà provvedere il giudice di rinvio, previo riesame del fato alla luce del principio di diritto enunciato dalla corte di cassazione. Se la sentenza della corte d’appello viene cessata senza rinvio non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la cassazione della sentenza che ha rigettato il reclamo comporta la revoca del fallimento, mentre se ad essere cessata è la sentenza che ha accolto il reclamo revocando il fallimento la procedura fallimentare proseguirà. L’impugnazione della sentenza di fallimento può essere fondata sul difetto di giurisdizione o di competenza, sulla nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa o sull’insussistenza dei presupposti del fallimento: Se viene dedotta l’incompetenza occorre stabilire se la questione di competenza è stata dedotta tempestivamente. L’incompetenza per territorio quando è inderogabile può essere rilevata anche d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione. Poiché la legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza di fallimento è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse e quindi a soggetti che non hanno partecipato al procedimento davanti al tribunale, l’incompetenza può essere dedotta anche se non eccepita o rilevata d’ufficio nella precedente fase. L’accertamento dell’incompetenza nella fase del gravame non comporta la revoca del fallimento e, trasmessi gli atti al giudice competente, questi, salvo richieda d’ufficio il regolamento di competenza, dispone la prosecuzione della procedura, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. Il trasferimento riguarda non soltanto la procedura di fallimento, ma anche il procedimento di impugnazione della sentenza di fallimento per le questioni diverse dalla competenza e quelli relativi alle controversie attribuite alla competenza del foro fallimentare: trasferimento che si attua attraverso la riassunzione.
Il fallimento va invece revocato in caso di nullità della sentenza per violazione del diritto alla difesa , in particolare in caso di mancata notificazione del decreto di convocazione, mentre la violazione delle altre prescrizioni dell’articolo 15 della legge fallimentare andrà vagliata alla luce della disciplina relativa alla rilevabilità ed alla sanatoria della nullità, nonché alla sua ripercussione sulla sentenza. Se il fallimento viene revocato per mancanza dei presupposti sostanziali non si può, di regola, precedere ad una nuova dichiarazione di fallimento. La revoca del fallimento ha effetti retroattivi. Ma per un’esigenza di stabilità delle situazioni patrimoniali inerenti alla liquidazione fallimentare, restano fermi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. CONCLUSIONE: Poiché gli effetti del fallimento si producono nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, esso va notificato al debitore fallito e comunicato al pubblico ministero, al ricorrente e al curatore, e la sentenza dichiarativa di fallimento è soggetta ad una particolare forma di pubblicità, l’annotazione nel registro delle imprese del luogo in cui la procedura è stata aperta. Se nel fallimento sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, il fallimento va annotato nei pubblici registri.
Il contenuto della sentenza di fallimento
L’esito non frequente del procedimento è la sentenza che dichiara il fallimento. Articolo 16 della legge fallimentare: Sentenza dichiarativa di fallimento Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
- nomina il giudice delegato per la procedura;
- nomina il curatore;
- ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
- stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma. Articolo 17 della legge fallimentare: Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza (2). La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.