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appunti diritto fallimentare prof Bran
Tipologia: Appunti
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È una competenza funzionale del giudice che appartiene al luogo dove imprenditore ha la sede principale dell’impresa > perché sono concentrati la maggior parte dei rapporti quindi è razionale che il procedimento si verifichi dove vi sia questa concentrazione di rapporti. ○ Ma cosa significa sede principale? Sede legale e sede amministrativa possono essere due luoghi differenti, in due distretti differenti. In linea di principio, la sede legale coincide con la sede principale; qualora non accade la sede principale prevale su quella legale (principale ovvero amministrativa = luogo dove si svolge effettivamente l’attività direttiva). Non è indifferente dove si va a fallire (o essere assoggettati a concordato preventivo) ➜ secondo alcuni tribunali si possono fare, secondo altri no > es. affitto d’azienda anteriore a concordato preventivo > soluzione data diametralmente opposto tra il tribunale di Trieste e di Pordenone. Quindi c’è la tentazione di andare a fallire in un’altra parte, ma interviene il legislatore con l’art. 9 in cui si dice che: “ Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza ”. Il procedimento per dichiarazione di fallimento è regolato dall’ art.15 > procedimento sui generis (processo camerale arricchito dai diritti di difesa e contraddittorio). È un modello comune che si applica per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto diritti. ➜ Atto introduttivo : ricorso. Ci si rivolge al giudice quindi; il ricorso arriva al Presidente che fissa un’udienza per convocare il debitore, il cd. decreto di convocazione. ➜ Il procedimento è collegiale : quasi mai è seguito da tutto il collegio, di solito viene delegata la trattazione a un membro del collegio. ➜ Il decreto di convocazione contiene l’indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, poi c’è la fissazione di un termine non inferiore a 7 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle difese. ➜ Si dispone che il debitore depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. ➜ Il tribunale dispone di ampi poteri officiosi per quanto riguarda l’acquisizione delle prove > delega alla polizia finanziaria l’acquisizione di alcune informazioni rilevanti chiedendo al debitore i bilanci e le dichiarazioni fiscali e accedendo alle banche dati ufficiali. ➜ il petitum è oggettivo > non è modificabile dalle parti, non si possono aggiungere altre pretese. L’unico petitum è dichiarare il fallimento di un’impresa. ➜ Il creditore istante deve allegare e provare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del fallimento. Es. Tizio è imprenditore commerciale ed è inadempiente di tot.
➜ Mentre la prova della dimensione dell’imprenditore (se piccolo e quindi non fallibile) è in capo al debitore. Se il debitore non presenta bilanci, l’unica conseguenza è che non si prenderà minimamente in considerazione il fatto che l’imprenditore sia sotto soglia. ➜ Di solito, difficilmente si discute sull’insolvenza > perché questa si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, quindi difficilmente si discute di “fatti”. Si può però discutere del fatto che l’imprenditore sia o no esonerato dal fallimento in quanto imprenditore agricolo. ➜ nell’ambito del procedimento di dichiarazione del fallimento può succedere che l’imprenditore presenti una domanda di concordato preventivo, accordo del debitore con i creditori per trovare una soluzione alternativa al fallimento
può essere presentata finché il fallimento non è dichiarato, quindi anche nell’ambito del procedimento di fallimento. ➜ I termini: terzo comma; il termine di 7 giorni non è perentorio (il debitore può costituirsi e presentare le memorie anche il giorno dell’udienza) però i 15 giorni indicati per la comunicazione/notificazione possono essere troppi perché la dichiarazione può essere urgente in relazione a due circostanze:
effetti alla data della sua pronuncia e viene ripresa la procedura con la clausola che il tribunale ora competente si occupi delle disposizioni amministrative (es. diverso curatore).