Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Fallimentare: Competenza del Giudice e Procedimento di Dichiarazione di Fallimento, Appunti di Diritto fallimentare

appunti diritto fallimentare prof Bran

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 28/04/2021

I-Units
I-Units 🇮🇹

3.6

(6)

25 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
6.3.19
COMPETENZA
È una competenza funzionale del giudice che appartiene al luogo dove
imprenditore ha la sede principale dell’impresa > perché sono concentrati la
maggior parte dei rapporti quindi è razionale che il procedimento si verifichi
dove vi sia questa concentrazione di rapporti.
Ma cosa significa sede principale?
Sede legale e sede amministrativa possono essere due luoghi differenti, in due
distretti differenti.
In linea di principio, la sede legale coincide con la sede principale; qualora
non accade la sede principale prevale su quella legale (principale ovvero
amministrativa = luogo dove si svolge effettivamente l’attività direttiva).
Non è indifferente dove si va a fallire (o essere assoggettati a concordato
preventivo) secondo alcuni tribunali si possono fare, secondo altri no > es.
affitto d’azienda anteriore a concordato preventivo > soluzione data
diametralmente opposto tra il tribunale di Trieste e di Pordenone.
Quindi c’è la tentazione di andare a fallire in un’altra parte, ma interviene il
legislatore con l’art. 9 in cui si dice che: Il trasferimento della sede
intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”.
Il procedimento per dichiarazione di fallimento è regolato dall’art.15 >
procedimento sui generis (processo camerale arricchito dai diritti di difesa e
contraddittorio). È un modello comune che si applica per tutti i procedimenti
che hanno ad oggetto diritti.
Atto introduttivo : ricorso. Ci si rivolge al giudice quindi; il ricorso arriva al
Presidente che fissa un’udienza per convocare il debitore, il cd. decreto di
convocazione.
Il procedimento è collegiale : quasi mai è seguito da tutto il collegio, di
solito viene delegata la trattazione a un membro del collegio.
Il decreto di convocazione contiene l’indicazione che il procedimento e'
volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, poi
c’è la fissazione di un termine non inferiore a 7 giorni prima dell'udienza per
la presentazione delle difese.
Si dispone che il debitore depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi e una
situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
Il tribunale dispone di ampi poteri officiosi per quanto riguarda
l’acquisizione delle prove > delega alla polizia finanziaria l’acquisizione di
alcune informazioni rilevanti chiedendo al debitore i bilanci e le dichiarazioni
fiscali e accedendo alle banche dati ufficiali.
il petitum è oggettivo > non è modificabile dalle parti, non si possono
aggiungere altre pretese. L’unico petitum è dichiarare il fallimento di
un’impresa.
Il creditore istante deve allegare e provare la sussistenza dei presupposti
per la dichiarazione del fallimento. Es. Tizio è imprenditore commerciale ed è
inadempiente di tot.
pf3
pf4

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Fallimentare: Competenza del Giudice e Procedimento di Dichiarazione di Fallimento e più Appunti in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity!

➜ COMPETENZA

È una competenza funzionale del giudice che appartiene al luogo dove imprenditore ha la sede principale dell’impresa > perché sono concentrati la maggior parte dei rapporti quindi è razionale che il procedimento si verifichi dove vi sia questa concentrazione di rapporti. ○ Ma cosa significa sede principale? Sede legale e sede amministrativa possono essere due luoghi differenti, in due distretti differenti. In linea di principio, la sede legale coincide con la sede principale; qualora non accade la sede principale prevale su quella legale (principale ovvero amministrativa = luogo dove si svolge effettivamente l’attività direttiva). Non è indifferente dove si va a fallire (o essere assoggettati a concordato preventivo) ➜ secondo alcuni tribunali si possono fare, secondo altri no > es. affitto d’azienda anteriore a concordato preventivo > soluzione data diametralmente opposto tra il tribunale di Trieste e di Pordenone. Quindi c’è la tentazione di andare a fallire in un’altra parte, ma interviene il legislatore con l’art. 9 in cui si dice che: “ Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza ”. Il procedimento per dichiarazione di fallimento è regolato dall’ art.15 > procedimento sui generis (processo camerale arricchito dai diritti di difesa e contraddittorio). È un modello comune che si applica per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto diritti. ➜ Atto introduttivo : ricorso. Ci si rivolge al giudice quindi; il ricorso arriva al Presidente che fissa un’udienza per convocare il debitore, il cd. decreto di convocazione. ➜ Il procedimento è collegiale : quasi mai è seguito da tutto il collegio, di solito viene delegata la trattazione a un membro del collegio. ➜ Il decreto di convocazione contiene l’indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, poi c’è la fissazione di un termine non inferiore a 7 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle difese. ➜ Si dispone che il debitore depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. ➜ Il tribunale dispone di ampi poteri officiosi per quanto riguarda l’acquisizione delle prove > delega alla polizia finanziaria l’acquisizione di alcune informazioni rilevanti chiedendo al debitore i bilanci e le dichiarazioni fiscali e accedendo alle banche dati ufficiali. ➜ il petitum è oggettivo > non è modificabile dalle parti, non si possono aggiungere altre pretese. L’unico petitum è dichiarare il fallimento di un’impresa. ➜ Il creditore istante deve allegare e provare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del fallimento. Es. Tizio è imprenditore commerciale ed è inadempiente di tot.

➜ Mentre la prova della dimensione dell’imprenditore (se piccolo e quindi non fallibile) è in capo al debitore. Se il debitore non presenta bilanci, l’unica conseguenza è che non si prenderà minimamente in considerazione il fatto che l’imprenditore sia sotto soglia. ➜ Di solito, difficilmente si discute sull’insolvenza > perché questa si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, quindi difficilmente si discute di “fatti”. Si può però discutere del fatto che l’imprenditore sia o no esonerato dal fallimento in quanto imprenditore agricolo. ➜ nell’ambito del procedimento di dichiarazione del fallimento può succedere che l’imprenditore presenti una domanda di concordato preventivo, accordo del debitore con i creditori per trovare una soluzione alternativa al fallimento

può essere presentata finché il fallimento non è dichiarato, quindi anche nell’ambito del procedimento di fallimento. ➜ I termini: terzo comma; il termine di 7 giorni non è perentorio (il debitore può costituirsi e presentare le memorie anche il giorno dell’udienza) però i 15 giorni indicati per la comunicazione/notificazione possono essere troppi perché la dichiarazione può essere urgente in relazione a due circostanze:

  1. Per il termine previsto dall’art. 10 (cancellazione dal registro delle imprese dell’imprenditore) > è disciplinato che, decorso l’anno, il fallimento non è più dichiarato. Per il fallimento delle società con soci illimitatamente responsabili, falliscono sia la società sia i soci illimitatamente responsabili. Se il socio ha cessato di esserlo (per motivi di morte, ... ), decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale il socio non può fallire (art. 147).
  2. Rischio del compimento di atti di disposizione o del consolidamento di atti pregiudizievoli ai creditori (atti impugnabili solo con l’azione revocatoria) > se c’è un atto che è stato compiuto, ad es. l’iscrizione ad ipoteca su un bene di proprietà del debitore. In ragione di queste ragioni d’urgenza (che prevalgono sul diritto di difendersi) - 15 giorni per la notificazione e 7 giorni per difendersi - possono essere abbreviati dal Presidente con decreto motivato quindi l’istanza può essere portata a conoscenza con qualsiasi mezzo idoneo che ne assicuri la conoscibilità (che non è la conoscenza) > mentre nel caso in cui non sussistono ragioni d’urgenza, il terzo comma disciplina che la notificazione dell’istanza di fallimento e il decreto di convocazione avvengono a cura della cancelleria a mezzo di posta certificata (PEC che è obbligatorio comunicarla al registro delle imprese). ➜ art. 15 comma 6 ➜ il tribunale può disporre di provvedimenti atipici (cautelari o conservativi) a tutela del patrimonio o dell’impresa > questo perché l’istruttoria pre- fallimentare può durare anche molto a lungo, se non ci sono ragioni d’urgenza; va in lungo quando il debitore informa il tribunale che sta cercando un accordo con i creditori. Da qualche anno c’è la possibilità di aprire il concordato preventivo limitando la richiesta al tribunale di fissare un termine per la predisposizione del concordato, nel frattempo scattano degli effetti protettivi del concordato (il cd. concordato in bianco) che bloccano l’istanza di fallimento, di principio. Allora il tribunale dispone di ampi poteri tra cui rientrano provvedimenti molto

effetti alla data della sua pronuncia e viene ripresa la procedura con la clausola che il tribunale ora competente si occupi delle disposizioni amministrative (es. diverso curatore).