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APPUNTI DI DIRITTO FALLIMENTARE
Parte Prima
CAPITOLO I - LE CRISI D’IMPRESA
Le crisi di legalità
Un’organizzazione imprenditoriale è investita da una crisi di legalità quando al suo interno
si registrano condotte importanti connotate da violazione di leggi e/o di regolamenti e
quando tali comportamenti producono irregolarità che espongono a grave pregiudizio gli
interessi dei soggetti coinvolti nella sua attività o che mettono a rischio l’esistenza stessa
dell’impresa.
Normalmente l’ordinamento prevede che vengano istituiti sistemi di controllo, quali gli
organi di controllo interni nelle società di capitali o i modelli di organizzazione e gestione
per la prevenzione dei reati (d. lgs. 231/2001 v. diritto penale commerciale).
Di fronte a gravi irregolarità perpetrate o a specifiche situazioni di settore l’ordinamento
impone al titolare specifici comportamenti ed arriva a sottrargli in via temporanea o
definitiva il potere di gestione dell’impresa.
Nel caso di commissione di reati gravi la disciplina prevede forme di intervento radicale (es.
il sequestro di prevenzione e la confisca di beni nei confronti di soggetti appartenenti ad
associazioni mafiose).
Le imprese che operano nel mercato finanziario che sono sottoposte a vigilanza prudenziale
(banche, sim ecc) e le società assicuratrici private possono essere assoggettate al
procedimento di amministrazione straordinaria, ai sensi del Testo Unico sulle Banche o del
Testo Unico sugli Intermediari Finanziari o del codice delle assicurazioni private.
Può così essere disposto dal Ministro per le attività produttive l’insediamento di un
commissario provvisorio con sospensione degli organi amministrativi o di gestione e
controllo.
Si tratta di una forma di gestione sostitutiva e quando le violazioni sono di eccezionale
gravità il Ministro può disporre la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa con la
nomina di commissari liquidatori.
Anche nel caso di società per azioni e di società cooperative la disciplina codicistica
consente all’autorità giudiziaria che riceve una denuncia di gravi irregolarità di gestione di
assoggettare la società a uno specifico controllo esterno sull’amministrazione. Al suo esito il
tribunale può disporre opportuni strumenti per il ripristino della legalità e nei casi più gravi
revocare gli amministratori e i sindaci nominando un amministratore giudiziario.