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Il concetto di devianza e criminalità, analizzando le diverse componenti del comportamento deviante, le norme sociali e giuridiche, i meccanismi di controllo sociale e le funzioni della pena. Una panoramica completa del fenomeno, includendo esempi concreti e approfondimenti sulle statistiche della criminalità.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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La devianza è l’insieme di comportamenti problematici, reali o socialmente percepiti come tali, che violano le norme di qualunque tipo riconosciute come valide in una determinata società e/o cultura. Questa violazione comporta delle reazioni prevalentemente negative. Dove risulta essere elemento necessario l’aspetto reattivo, ossia la reazione dei componenti della società innanzi al manifestarsi del comportamento deviante, per i quali è un problema, e nei confronti del quale occorre intervenire, prevenendolo e contrastandolo.
Il crimine è un comportamento, sicuramente deviante, rilevante per il codice penale che lo definisce come reato.
Un comportamento può essere:
Nel considerare la devianza un’azione occorre distinguerne ed analizzarne le singole componenti:
Ai fini di una corretta analisi della devianza è necessario che siano presenti determinate condizioni, quali:
Lo scostamento dalla norma socialmente condivisa può essere inteso:
esempio dedicate a problematiche sociali, quindi l’ Hackerismo è stato ricodificato.
Ex. Prospettiva sincronica – Nello stesso periodo storico sono diverse le prassi del ruolo della donna in Occidente e in Oriente.
Ai fini di esaminare il rapporto fra devianza e norma è necessario specificare che le norme possono essere:
costituisce un comportamento ritenuto non in linea con quanto previsto dalla società.
Il rapporto fra norme e società è determinante ai fini dell’analisi: da un lato dell’effettività, ossia l’applicazione, l’attuazione e l’implementazione da parte degli attori coinvolti in modo diverso, a seconda del loro ruolo; e dall’altro dell’efficacia, ossia il raggiungimento degli obiettivi dichiarati e/o attesi e/o di interesse per il produttore delle norme.
Effettività ed efficacia sono necessarie a promuovere e a favorire l’ottemperanza alle norme che si ha attraverso: l’adesione morale, relativamente al contenuto della norma che il soggetto riconosce in linea con i propri valori e principi; e la paura, derivante dalla sanzione che costituisce un deterrente alla violazione.
Nel rapporto fra diritto e società la socializzazione normativa non si esaurisce nella fase dello sviluppo, ma accompagna il soggetto in tutta la sua vita, attraverso l’acquisizione perenne e continua di norme correlate in particolare ai ruoli che il soggetto riveste. Quindi nel corso della vita si può essere esposti a stimoli ed oppressioni volti alla violazione delle norme stesse. Pertanto la devianza si apprende.
La socializzazione alla conformità è un processo incessante attraverso il quale i nuovi membri di un gruppo sociale si socializzano e dunque si conformano al complesso di norme, prima sociali e poi giuridiche, in vigore in quel determinato contesto socio-culturale. Quindi i soggetti nella loro vita acquisiscono continuamente norme relative ai diversi ruoli da essi ricoperti.
Il controllo sociale può essere:
Rispetto a queste ultime due, fra di esse vi è una certa autonomia, se si pensa ad esempio alla criminalità economica in generale, l’appropriarsi indebitamente di una piccola somma di denaro da una ampio numero di soggetti, può essere ritenuto non deviante, e quindi alla sanzione giuridica non corrisponde una analoga sanzione sul piano sociale.
Le sanzioni hanno funzioni diverse a seconda dell’ambito teorico di riferimento:
Sul piano giuridico formale si hanno i reati, così distinti:
LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato (artt. 241-313) Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-
Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401) Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402-413) Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421) Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452) Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente (artt. 452 bis- quaterdecies) Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498) Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518) Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544) Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis-544 sexies) Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555) [ABROGATO da L. 194/1978, Legge sull’aborto] Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574 ter) Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 ter)
In secondo luogo, una volta in possesso dei sopra citati dati, la ricerca è diretta ad interpretare:
Le statistiche giudiziarie sono costituite dalle rilevazioni effettuate sull’attività svolta dagli organi di polizia e giurisdizionali e permettono di avere informazioni generali sullo stato, sulle tendenze e sulla struttura della criminalità registrata.
La criminalità reale, ossia la violazione delle norme penali, corrisponde alla somma della criminalità ufficiale, quella posta in essere e di cui lo Stato ne è a conoscenza (attraverso diverse azioni che si indicheranno successivamente), insieme alla criminalità nascosta, quella posta in essere ma di cui lo Stato non ne è a conoscenza.
Le statistiche a disposizione della ricerca applicata alla conoscenza delle dimensioni sociali della devianza e del crimine sono le cosiddette statistiche ufficiali.
Esse si distinguono in:
statistiche della delittuosità (commissione reato);
statistiche della criminalità (denuncia o scoperta del reato); statistiche processuali penali (presa in considerazione de fatto da parte della magistratura: arresto o rinvio a giudizio del colpevole); statistiche degli imputati condannati (processo penale); statistiche penitenziarie (esecuzione della pena).
L’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, pubblica annualmente un Annuario di Statistiche giudiziarie penali, in cui vengono riassunte le rilevazioni eseguite in materia penale. Mentre le rilevazione in materia penitenziaria sono reperibili direttamente sul sito dei Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Il passaggio da una statistica all’altra prevede che l’ampiezza dei dati diminuisce, in virtù del restringimento del campo di indagine: se si perde in termini di quantità, se ne acquista in termini di qualità.
Per le statistiche della delittuosità, il dato può essere fornito dai cittadini, in veste di vittime o di testimoni.
La vittima è la persona che ha direttamente subito un danno dal compimento di un reato. Sono considerati tali anche i familiari della quest’ultima, o i conviventi in situazioni affettive stabili e continue con essa.
Sulla base della tipologia del reato subito, la scelta di denunciare o meno delle vittime dipende da diversi fattori.
Innanzitutto vi sono i cosiddetti fattori culturali, per i quali si misura il livello di senso civico, di fiducia nelle autorità, ed infine l’individuale valutazione del reato. In secondo luogo, ad esempio se si pensa ad un reato di tipo predatorio, come il furto, la vittima innanzitutto prenderà in considerazione il valore del bene sottratto, il rapporto fra tale valore e
delle forze dell’ordine incidono sulle statistiche di delittuosità e su quelle di criminalità.
Anche costoro, nello svolgere le suddette attività, operano delle scelte. Premesso che a differenza dei cittadini, l’agire dei rappresentanti delle forze dell’ordine è disciplinato da specifiche norme di legge, esso può caratterizzarsi da una componente di discrezionalità, sia in termini individuali (Ex. Il Maresciallo di una stazione di Carabinieri di una piccola realtà territoriale dissuade una donna nella denuncia nei confronti del marito violento onde evitare conseguenze penali per lui e per i figli, e ancora, per evitare l’esposizione della famiglia ai giudizi della comunità locale, premettendo e promettendo di gestire informalmente ed in modo persuasivo la situazione, al fine di ripristinare un comportamento sano e rispettoso nei confronti della donna all’interno del nucleo familiare, interloquendo con il soggetto interessato); sia quando opera in nome e per conto di una struttura organizzativa ed istituzionale, in questo caso la discrezionalità deriva dal mandato politico in vigore da cui dipendono ad esempio: la disponibilità delle risorse o le emergenze locali e/o nazionali.
Il primo limite all’indagine scientifica è costituito dal fatto che vengono presi in esame solo i comportamenti considerati reati dalla legge penale, quindi ne restano esclusi quelli devianti.
Le statistiche, inoltre, difficilmente possono essere così equiparabili nello spazio (le leggi penali variano da Paese a Paese) e nel tempo (un comportamento criminale oggi non lo era in passato o viceversa).
Altro limite alle statistiche giudiziarie è il cosiddetto numero oscuro. Il numero oscuro consiste nel numero di reati effettivamente
commessi in un determinato contesto sociale, ma che rimangono non scoperti, non denunciati o non registrati.
Le motivazioni del numero oscuro sono molteplici, le più significative, rifacendosi alla classificazioni di ipotesi di F.H. McClintock (1926-1994), sono le seguenti: