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Devianza e Criminalità: Un'analisi Sociologica, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Il concetto di devianza e criminalità, analizzando le diverse componenti del comportamento deviante, le norme sociali e giuridiche, i meccanismi di controllo sociale e le funzioni della pena. Una panoramica completa del fenomeno, includendo esempi concreti e approfondimenti sulle statistiche della criminalità.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 17/12/2024

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aurora-conforti 🇮🇹

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MODULO 1
COMPORTAMENTO DEVIANTE E/O CRIMINALE
Comportamento deviante
La devianza è l’insieme di comportamenti problematici, reali o
socialmente percepiti come tali, che violano le norme di qualunque tipo
riconosciute come valide in una determinata società e/o cultura. Questa
violazione comporta delle reazioni prevalentemente negative. Dove
risulta essere elemento necessario l’aspetto reattivo, ossia la reazione
dei componenti della società innanzi al manifestarsi del comportamento
deviante, per i quali è un problema, e nei confronti del quale occorre
intervenire, prevenendolo e contrastandolo.
Il crimine è un comportamento, sicuramente deviante, rilevante
per il codice penale che lo definisce come reato.
Un comportamento può essere:
- deviante e criminale.
- deviante e non criminale.
- criminale e non deviante.
Nel considerare la devianza un’azione occorre distinguerne ed
analizzarne le singole componenti:
- il comportamento, che in qualità di sequenza di movimenti fisici, è
oggettivo, osservabile e misurabile;
- l’azione è un comportamento con significato ed intenzione, e per
cui comprende obiettivi, scopi e attribuzione di senso nel contesto
entro il quale si va a determinare;
- l’atto è la dimensione di significato sociale dell’azione;
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MODULO 1

COMPORTAMENTO DEVIANTE E/O CRIMINALE

Comportamento deviante

La devianza è l’insieme di comportamenti problematici, reali o socialmente percepiti come tali, che violano le norme di qualunque tipo riconosciute come valide in una determinata società e/o cultura. Questa violazione comporta delle reazioni prevalentemente negative. Dove risulta essere elemento necessario l’aspetto reattivo, ossia la reazione dei componenti della società innanzi al manifestarsi del comportamento deviante, per i quali è un problema, e nei confronti del quale occorre intervenire, prevenendolo e contrastandolo.

Il crimine è un comportamento, sicuramente deviante, rilevante per il codice penale che lo definisce come reato.

Un comportamento può essere:

  • deviante e criminale.
  • deviante e non criminale.
  • criminale e non deviante.

Nel considerare la devianza un’azione occorre distinguerne ed analizzarne le singole componenti:

  • il comportamento, che in qualità di sequenza di movimenti fisici, è oggettivo, osservabile e misurabile;
  • l’azione è un comportamento con significato ed intenzione, e per cui comprende obiettivi, scopi e attribuzione di senso nel contesto entro il quale si va a determinare;
  • l’atto è la dimensione di significato sociale dell’azione;
  • l’attività è l’azione che si protrae nel lungo termine secondo obiettivi prestabiliti, ossia un sistema di azioni che si caratterizzano per essere specifiche e routinarie.

Ai fini di una corretta analisi della devianza è necessario che siano presenti determinate condizioni, quali:

  • L’esistenza di uno specifico gruppo sociale, o di una specifica cultura, in cui tale definizione sia riconosciuta e condivisa. Tutti i soggetti convergono nel riconoscere la devianza.
  • L’esistenza, in tale società o cultura, di: norme, aspettative, costumi o credenze giudicate legittime, o comunque rispettate, da una larga parte dei suoi membri.
  • Il riconoscimento che uno scostamento o una violazione di tali regole è valutato negativamente dalla maggioranza dei componenti, la collettività considerata o comunque da quelli più influenti. Le regole non sono state formalizzate, cristallizzate in un codice, ma sono riconosciute dal costrutto sociale come punto di riferimento, come un perimetro per ciascun soggetto entro il quale orientarsi per non deviare.
  • La verifica che, alla constatazione della violazione di una regola, i membri del gruppo tendono a reagire, con intensità proporzionale alla gravità attribuita al comportamento deviante. Più un atto è considerato grave e maggiore sarà l’intensità della reazione degli appartenenti del gruppo sociale.
  • L’esistenza di conseguenze negative a carico dei soggetti che sono stati individuati come autori della violazione.

Lo scostamento dalla norma socialmente condivisa può essere inteso:

esempio dedicate a problematiche sociali, quindi l’ Hackerismo è stato ricodificato.

Ex. Prospettiva sincronica – Nello stesso periodo storico sono diverse le prassi del ruolo della donna in Occidente e in Oriente.

Norme e sanzioni

Ai fini di esaminare il rapporto fra devianza e norma è necessario specificare che le norme possono essere:

  • Prescrittive, quando rappresentano degli obblighi in quanto impongono un comportamento da tenere, ciò che il soggetto deve fare per essere all’interno di quel frame normativo;
  • Proscrittive, quando costituiscono dei divieti in quanto descrivono dei comportamenti da evitare, ciò che il soggetto non deve fare;
  • Giuridiche, quando sono enunciati linguistici elaborati e imposti da istituzioni legittimate, che cristallizzano delle sanzioni, predefinite formalmente, ed applicabili per chi metta in atto un comportamento che costituisca il non rispetto o la violazione di quanto previsto. Esse sono vincolanti anche se non applicate e valide fino a che non vengono abrogate.
  • Sociali, quando rappresentano gli orientamenti di azione, acquisiti per trasmissione culturale e/o accettati/condivisi, la cui violazione prevede sanzioni informalmente predefinite, di carattere vincolante fintanto che esse sono seguite dalla collettività/maggioranza del gruppo. Questo fa comprendere come il deviare dalla norma giuridica costituisce un comportamento delinquenziale, mentre il deviare dalla norma sociale

costituisce un comportamento ritenuto non in linea con quanto previsto dalla società.

Il rapporto fra norme e società è determinante ai fini dell’analisi: da un lato dell’effettività, ossia l’applicazione, l’attuazione e l’implementazione da parte degli attori coinvolti in modo diverso, a seconda del loro ruolo; e dall’altro dell’efficacia, ossia il raggiungimento degli obiettivi dichiarati e/o attesi e/o di interesse per il produttore delle norme.

Effettività ed efficacia sono necessarie a promuovere e a favorire l’ottemperanza alle norme che si ha attraverso: l’adesione morale, relativamente al contenuto della norma che il soggetto riconosce in linea con i propri valori e principi; e la paura, derivante dalla sanzione che costituisce un deterrente alla violazione.

Nel rapporto fra diritto e società la socializzazione normativa non si esaurisce nella fase dello sviluppo, ma accompagna il soggetto in tutta la sua vita, attraverso l’acquisizione perenne e continua di norme correlate in particolare ai ruoli che il soggetto riveste. Quindi nel corso della vita si può essere esposti a stimoli ed oppressioni volti alla violazione delle norme stesse. Pertanto la devianza si apprende.

La socializzazione alla conformità è un processo incessante attraverso il quale i nuovi membri di un gruppo sociale si socializzano e dunque si conformano al complesso di norme, prima sociali e poi giuridiche, in vigore in quel determinato contesto socio-culturale. Quindi i soggetti nella loro vita acquisiscono continuamente norme relative ai diversi ruoli da essi ricoperti.

Il controllo sociale può essere:

  • formale, attraverso procedure istituzionali,
  • sociali o informali, che determinano la mancanza di fiducia, di relazione e quindi l’isolamento sociale per il soggetto. Sono reazioni non ufficiali, non scritte, dei gruppi di socializzazione come la famiglia o il gruppo amicale.

Rispetto a queste ultime due, fra di esse vi è una certa autonomia, se si pensa ad esempio alla criminalità economica in generale, l’appropriarsi indebitamente di una piccola somma di denaro da una ampio numero di soggetti, può essere ritenuto non deviante, e quindi alla sanzione giuridica non corrisponde una analoga sanzione sul piano sociale.

Le sanzioni hanno funzioni diverse a seconda dell’ambito teorico di riferimento:

  • La funzione retributiva, secondo cui si restituisce al colpevole il male provocato dalla sua azione illecita.
  • La funzione deterrente speciale, per cui si impedisce la reiterazione del reato da parte dell’autore, chiamato a ripagare attraverso un costo più elevato rispetto al vantaggio ricavato dalla commissione del reato;
  • La funzione deterrente generale, secondo cui la popolazione percepisce la concreta minaccia della sanzione e quindi si astiene dal compiere reati;
  • La funzione rieducativa, attraverso la quale si riabilita e si risocializza il reo;
  • La funzione incapacitante o di neutralizzazione, con la quale avviene l’esclusione sociale del reo al fine di impedire a questi di nuocere.

Comportamento criminale

Sul piano giuridico formale si hanno i reati, così distinti:

  • I delitti, dolosi, preterintenizionali o colposi. Per i quali la pena prevista è: ergastolo, reclusione, multa. La struttura del codice penale rispetto ai delitti è per grandi categorie, la cui distinzione richiama la gravità:

LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato (artt. 241-313) Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-

Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401) Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402-413) Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421) Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452) Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente (artt. 452 bis- quaterdecies) Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498) Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518) Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544) Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis-544 sexies) Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555) [ABROGATO da L. 194/1978, Legge sull’aborto] Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574 ter) Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 ter)

  • le norme e le politiche di contrasto a tali comportamenti.

In secondo luogo, una volta in possesso dei sopra citati dati, la ricerca è diretta ad interpretare:

  • il rapporto fra l’andamento del fenomeno deviante o criminale in esame e dei fattori specifici considerati sulla base delle ipotesi di studio o di variabili indipendenti;
  • il perché della messa in atto del comportamento in esame;
  • l’analisi della reazione istituzionale.

Le statistiche giudiziarie

Le statistiche giudiziarie sono costituite dalle rilevazioni effettuate sull’attività svolta dagli organi di polizia e giurisdizionali e permettono di avere informazioni generali sullo stato, sulle tendenze e sulla struttura della criminalità registrata.

La criminalità reale, ossia la violazione delle norme penali, corrisponde alla somma della criminalità ufficiale, quella posta in essere e di cui lo Stato ne è a conoscenza (attraverso diverse azioni che si indicheranno successivamente), insieme alla criminalità nascosta, quella posta in essere ma di cui lo Stato non ne è a conoscenza.

Le statistiche a disposizione della ricerca applicata alla conoscenza delle dimensioni sociali della devianza e del crimine sono le cosiddette statistiche ufficiali.

Esse si distinguono in:

 statistiche della delittuosità (commissione reato);

 statistiche della criminalità (denuncia o scoperta del reato);  statistiche processuali penali (presa in considerazione de fatto da parte della magistratura: arresto o rinvio a giudizio del colpevole);  statistiche degli imputati condannati (processo penale);  statistiche penitenziarie (esecuzione della pena).

L’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, pubblica annualmente un Annuario di Statistiche giudiziarie penali, in cui vengono riassunte le rilevazioni eseguite in materia penale. Mentre le rilevazione in materia penitenziaria sono reperibili direttamente sul sito dei Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il passaggio da una statistica all’altra prevede che l’ampiezza dei dati diminuisce, in virtù del restringimento del campo di indagine: se si perde in termini di quantità, se ne acquista in termini di qualità.

Per le statistiche della delittuosità, il dato può essere fornito dai cittadini, in veste di vittime o di testimoni.

La vittima è la persona che ha direttamente subito un danno dal compimento di un reato. Sono considerati tali anche i familiari della quest’ultima, o i conviventi in situazioni affettive stabili e continue con essa.

Sulla base della tipologia del reato subito, la scelta di denunciare o meno delle vittime dipende da diversi fattori.

Innanzitutto vi sono i cosiddetti fattori culturali, per i quali si misura il livello di senso civico, di fiducia nelle autorità, ed infine l’individuale valutazione del reato. In secondo luogo, ad esempio se si pensa ad un reato di tipo predatorio, come il furto, la vittima innanzitutto prenderà in considerazione il valore del bene sottratto, il rapporto fra tale valore e

delle forze dell’ordine incidono sulle statistiche di delittuosità e su quelle di criminalità.

Anche costoro, nello svolgere le suddette attività, operano delle scelte. Premesso che a differenza dei cittadini, l’agire dei rappresentanti delle forze dell’ordine è disciplinato da specifiche norme di legge, esso può caratterizzarsi da una componente di discrezionalità, sia in termini individuali (Ex. Il Maresciallo di una stazione di Carabinieri di una piccola realtà territoriale dissuade una donna nella denuncia nei confronti del marito violento onde evitare conseguenze penali per lui e per i figli, e ancora, per evitare l’esposizione della famiglia ai giudizi della comunità locale, premettendo e promettendo di gestire informalmente ed in modo persuasivo la situazione, al fine di ripristinare un comportamento sano e rispettoso nei confronti della donna all’interno del nucleo familiare, interloquendo con il soggetto interessato); sia quando opera in nome e per conto di una struttura organizzativa ed istituzionale, in questo caso la discrezionalità deriva dal mandato politico in vigore da cui dipendono ad esempio: la disponibilità delle risorse o le emergenze locali e/o nazionali.

Criticità. Il numero oscuro

Il primo limite all’indagine scientifica è costituito dal fatto che vengono presi in esame solo i comportamenti considerati reati dalla legge penale, quindi ne restano esclusi quelli devianti.

Le statistiche, inoltre, difficilmente possono essere così equiparabili nello spazio (le leggi penali variano da Paese a Paese) e nel tempo (un comportamento criminale oggi non lo era in passato o viceversa).

Altro limite alle statistiche giudiziarie è il cosiddetto numero oscuro. Il numero oscuro consiste nel numero di reati effettivamente

commessi in un determinato contesto sociale, ma che rimangono non scoperti, non denunciati o non registrati.

Le motivazioni del numero oscuro sono molteplici, le più significative, rifacendosi alla classificazioni di ipotesi di F.H. McClintock (1926-1994), sono le seguenti:

  • la vittima non denuncia per paura o vergogna (Ex. Reati sessuali);
  • la vittima non denuncia perché considera il reato di lieve entità per sporgere querela e non vuole rischiare di sostenere spese processuali (Ex. Furto di poco valore);
  • la vittima non denuncia perchè legata con l’autore di reato da un rapporto di parentela o affinità tale da che la prima non vuole nuocere il secondo (Ex. Il figlio che sottrae denaro al padre per procacciarsi della droga)
  • la vittima non denuncia perché qualora la vicende che la vede coinvolta si pubblicizzasse la sua immagine ne sarebbe lesa (Ex. La persona che ha subito un furto da una prostituta);
  • la vittima non denuncia perché è intimidita o ricattata dall’autore (Ex. Racket);
  • la vittima non denuncia perché preferisce un sistema privato di giustizia (Ex. Le guardie giurate all’interno dei grandi magazzini);
  • la vittima non denuncia perché anch’essa è un criminale (Ex. Subcultura criminale);
  • la vittima non denuncia perché non approva la sanzione eventuale diretta al reo;
  • la vittima non ha fiducia nelle forze di polizia;
  • la percezione di insicurezza e la capacità di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.
    • Quella che utilizza gli strumenti della psicologia clinica, delle neuroscienze e della criminalistica forense diretta alla ricerca dei profili e dei tratti che definiscono i caratteri dei criminali autori di delitti, non solo per scoprirli quando insoluti, ma anche per prevenirne le recidive e, più ingenerale, nuovamente per fornire alle forze di Polizia e alla magistratura elementi di orientamento nella scelta di chi sottoporre a controllo o nelle scelte relative alle sanzioni.