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Una panoramica del diritto industriale, con particolare attenzione alla concorrenza sleale, ai segni distintivi e ai brevetti. Include domande e risposte che possono essere utili per la preparazione all'esame.
Tipologia: Prove d'esame
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Il diritto industriale è una branca del diritto commerciale.
Il diritto industriale raggruppa lo studio e la disciplina dell'azienda, della concorrenza, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione e per modello e delle opere letterarie, artistiche e scientifiche.
Una peculiarità del diritto industriale è la sua mobilità tematica.
Un'altra caratteristica del diritto industriale è la sua vocazione internazionale.
Connotazione marcante di tutti gli istituti di diritto industriale è la funzione concorrenziale.
Il Codice della Proprietà Industriale è caratterizzato da molteplici meriti e anche da qualche limite.
Il Codice della Proprietà Industriale ha determinato la rieligificazione di norme che in precedenza avevano rango subordinato alla legge.
Una peculiarità del Codice della Proprietà Industriale è che non può essere esteso ai diritti d'autore e connessi.
Il Codice della Proprietà Industriale è organizzato secondo lo schema risultante dagli accordi TRIP'S ed è suddiviso in 8 capi.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 2, c.p.i. per eccesso di delega.
La nozione giuridica di concorrenza sleale, a livello di regolamentazione internazionale, si deve alla formulazione dell'art. 10 bis della revisione dell'Aja del 1925 della Convenzione di Unione di Parigi.
La sezione II "della concorrenza sleale" del capo I "della disciplina della concorrenza e dei consorzi" è disciplinata dagli artt. 2598 – 2601 cod. civ.
Le Direttive comunitarie in materia di concorrenza sleale sono state attuate dall'ordinamento italiano con vari provvedimenti ed oggi l'intero contenuto della Direttiva sulla pubblicità comparativa ed ingannevole è presente nel D.Lgs. 145/2007.
Le disposizioni in materia di concorrenza sleale sono dirette a tutelare soprattutto l'interesse del consumatore.
Prima dell'emanazione della disciplina contemplata dall'art. 2598 cod. civ., la norma sull'illecito civile si riteneva fosse nell'art. 1151 del Codice del 1865.
Prima dell'emanazione della disciplina contemplata dall'art. 2598 cod. civ., la norma sull'illecito civile si riteneva fosse una norma essenzialmente sanzionatoria.
L'attuale art. 2598 cod. civ. rappresenta comunque un'ipotesi di illecito civile extracontrattuale.
Il primo elemento per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza sleale è l'esistenza di un rapporto di concorrenza.
Si ritiene che la disciplina della concorrenza sleale possa applicarsi anche alla pubblica amministrazione.
Peculiarità della materia è la legittimazione attiva riconosciuta dall'art. 2601 cod. civ.
La correttezza professionale intesa in senso "deontologico" è espressione della moralità imprenditoriale.
La correttezza professionale intesa in senso "statistico" è un fatto usuale, di prassi, frutto delle consuetudini e pratiche commerciali.
Il Tribunale di Milano era pervenuto all'affermazione dell'illiceità, sul piano concorrenziale, di comportamenti filomonopolistici negli anni '70.
La norma che pone il principio generale d'ordine pubblico della libertà di iniziativa economica è contemplata dall'art. 41 della Costituzione.
Il legislatore '42 ha scelto di rifiutare il criterio adottato dall'art. 10 bis della Convenzione d'Unione di Parigi nel testo dell'Aja.
La 'previsione aperta' della clausola generale contemplata dal n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. trova specificazione nell'opera giurisprudenziale.
La nostra giurisprudenza ha saldamente recepito il principio della slealtà della concorrenza parassitaria.
Ai fini dell'individuazione del parassitismo sleale, la Suprema Corte ha ribadito la fondamentale importanza di una attività di comunicazione pubblicitaria.
La comunicazione pubblicitaria attuata da un quotidiano locale con la promozione di un gioco identico a quello ideato da un quotidiano nazionale è stata ritenuta sleale dalla Cass. Civ. 1259/1999.
L'invio di lettere di diffida dirette a far valere un brevetto della cui nullità il mittente era consapevole è stato ritenuto scorretto dalla Cass. Civ. 11859/1997.
È stata ritenuta sleale la condotta dell'imprenditore che non si era adeguato ad un provvedimento del Giurì di autodisciplina da parte del Trib. Torino 16.10.1998.
Un atto di concorrenza può anche essere innocuo.
L'idoneità a danneggiare l'altrui azienda per integrare la fattispecie deve essere qualificata.
Il danno è potenziale nell'ipotesi di tentativo.
I segni distintivi
Il Codice della proprietà industriale, almeno quanto ai diritti protetti, rispetto al divieto della concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ. si sovrappone.
La disciplina dettata dal Codice sui segni distintivi diversi dal marchio registrato è incompleta.
Quando si parla di confusione, ci si riferisce all'origine.
L'uso dei nomi o segni distintivi in sé eguali o confondibili con quelli di un concorrente dà luogo a sleale concorrenza quando ricorra una concreta potenzialità confusoria.
Il n. 1 dell'art. 2598 cod. civ. contempla tre specie di atti confusori.
I segni distintivi dell'imprenditore sono tutelati contro l'imitazione confusoria.
Quali siano le entità capaci di costituire segni distintivi non è detto analiticamente dalla legge.
I soggetti ai quali bisognerà far riferimento per stabilire se il segno sia percepito come tale dal pubblico saranno i consumatori finali del prodotto.
Il concetto di affinità sembra doversi considerare variabile.
Indebito vantaggio e pregiudizio che l'uso del segno possa arrecare possono determinarsi anche in assenza di confondibilità.
Il diritto sui segni distintivi non registrati viene configurato come diritto assoluto.
In relazione al diritto sui segni distintivi non registrati si parla di fattispecie acquisitiva vera.
Per quanto concerne il requisito della novità, la legge non dice nulla esplicitamente.
Nella prova dei requisiti di tutelabilità ha rilevanza la valutazione degli indizi.
Per accertare la tutelabilità di un determinato segno si possono svolgere indagini demoscopiche.
Perché siano integrati gli estremi di un illecito di pericolo basta la presenza di confondibilità.
La tutela prevista dall'art. 2598 n.1 cod. civ. riguarda ogni tipo di segno.
Quando il marchio registrato sia concretamente usato per prodotti o servizi eguali o affini a quelli del contraffattore, può avere luogo la tutela concorrenziale.
Tra i nomi e segni distintivi rientra la ditta regolare.
L'orientamento maggioritario riconduce la fattispecie dell'imitazione di altri segni distintivi alla concorrenza sleale per appropriazione di pregi, cioè alla fattispecie contemplata dal n. 2 dell'art. 2598 cod. civ.
La norma che vieta l'adozione del marchio altrui come ditta (o come ragione o come denominazione sociale, insegna e nome a dominio aziendale) è contemplata dall'art. 22 c.p.i.
Quanto alla ditta irregolare, si tratta di quella che, in contrasto con la prescrizione dell'art. 2563 cod. civ., non contiene né il nome né la sigla dell'imprenditore.
Altri segni sono la sigla e l'emblema dell'impresa.
La fattispecie degli «altri mezzi» della concorrenza confusoria contemplata nell'art. 2598 n. 1 cod.
Concorrenza sleale: "Altri mezzi"
Le notizie e gli apprezzamenti idonei a determinare il discredito: - Hanno contenuto negativo rispetto al concorrente
Si può parlare di denigrazione solo quando le notizie e gli apprezzamenti idonei a determinare il discredito siano stati diffusi: - Ad un numero indeterminati di soggetti
Le notizie e gli apprezzamenti devono vertere: - Sui prodotti e sull'attività di un concorrente
Dottrina e giurisprudenza sono orientate nel senso di: - Ammettere la diffusione di notizie discreditanti solo se vere
La comparazione consiste: - In un apprezzamento negativo del prodotto del concorrente
La pubblicità comparativa è: - Una forma di pubblicità molto efficace
Alla pubblicità comparativa possono conseguire: - Effetti sia positivi sia negativi
Le fattispecie della "pubblicità ingannevole e comparativa" sono disciplinate:
La Direttiva 97⁄55⁄CE ha affermato: - La liceità della pubblicità comparativa
Di fronte alla fattispecie della "magnificazione del prodotto proprio" la giurisprudenza: - È assai indulgente
La diffida è lecita: - Quando risulterà giudizialmente accertato l'illecito contestato
La diffusione di notizia dell'instaurazione di giudizi nei confronti del concorrente talvolta accompagna: - Le comunicazioni e diffide
La legittima difesa in materia di concorrenza sleale assume precipuo rilievo:
Quando l'individuazione dell'imprenditore denigrato si estende a tutta una categoria, è frequente che ad agire siano, anzichè i singoli imprenditori, le associazioni di categoria: - Ai sensi dell'art. 2601 cod. civ.
L'appropriazione di pregi è una fattispecie: - Non completamente autonoma rispetto a quella della denigrazione
Dottrina e giurisprudenza sono consolidate nel ritenere che i pregi: - Siano delle qualità dell'impresa stessa o dei suoi prodotti
Il caso di chi si dichiari concessionario o distributore ufficiale di una celebre marca, mentre in realtà non lo è: - Rientra nella fattispecie dell'autoattribuzione di pregi specifici
La sovrapposizione tra le due fattispecie "autoattribuzione di pregi" e "mendacio": - È inevitabile
La fattispecie del "mendacio" è contemplata: - Dall'art. 2598 n. 1 cod. civ.
La fattispecie dell'agganciamento comporta che il nome del concorrente al quale ci si aggancia o il marchio dei suoi prodotti: - Vengano esplicitamente menzionati
Ciò che caratterizza la fattispecie dell'agganciamento è: - La sua natura parassitaria
La fattispecie dell'agganciamento si realizza: - Solo con l'uso dei segni distintivi di un altro imprenditore
L'appropriazione di pregi è una fattispecie: - Che ricorre abbastanza frequentemente
Il destinatario del messaggio appropriativo: - Può essere addirittura anche una sola persona
La Direttiva CE 2005⁄29 sulle "Pratiche commerciali sleali' è stata attuata: - Con d.lgs. 146⁄
Nell'ambito della concorrenza sleale: - La figura del consumatore viene spesso in rilievo
Per consumatori si devono intendere: - Le persone fisiche nei loro rapporti con il mercato, che siano estranei alla loro eventuale attività imprenditoriale
Le pratiche commerciali sono considerate illecite e perciò vietate quando ricorrono: - Due condizioni
Una pratica commerciale è scorretta quando: - È contraria alla diligenza professionale
I divieti di uso ingannevole del marchio sono contenuti in norme che diventano norme centrali del sistema dando luogo: - Ad un compatto "statuto di non decettività"
Tra le norme che vietano che dalla cessione o dalla licenza del marchio possa derivare inganno del pubblico vi è: - L'art. 23⁄4 c.p.i.
I segni suscettibili di costituire valido
marchio
I segni suscettibili di costituire valido marchio sono contemplati dall'art. 7 c.p.i.
Tipologie di marchi
I marchi possono essere: Figurativi
Denominativi
Alcuni tipi di marchi vengono designati come marchi tridimensionali.
Modelli di utilità
La norma che prevede che "la tutela dei modelli di utilità si estende ai modelli che conseguano pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo" è contemplata dall'art. 82⁄3 c.p.i.
Nullità del marchio
La mancanza dei requisiti di validità del marchio determina la nullità del marchio.
Capacità distintiva del marchio
La capacità distintiva del marchio è variabile nel tempo.
Riabilitazione del marchio
La riabilitazione del marchio non ha efficacia retroattiva.
Novità del marchio
La novità del marchio consiste nella diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri segni.
La norma relativa al requisito della novità è contenuta nell'art. 12 c.p.i.
La norma relativa al requisito della novità richiama un elemento sia formale che sostanziale.
Quando il marchio sia noto in un ambito territoriale ampio è dotato di una notorietà generale.
La notorietà può essere "qualificata".
Il fatto che l'uso anteriore di un segno non comporti di per sé l'esistenza di una notorietà di esso è confermata dalla seconda parte dell'articolo 12⁄1 b) c.p.i., che equipara al marchio "noto".
La norma che dice che "chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta" è contenuta nell'articolo 2571 cod. civ.
Il preuso di un marchio di fatto rispetto a quello di altri segni soggetti alla medesima disciplina viene pienamente equiparato.
La norma che è espressione del principio della unitarietà del sistema dei segni distintivi è contenuta nell'articolo 12⁄1 c) c.p.i.
Nel caso di preesistenza di un marchio identico per prodotti identici, la legge sancisce la mancanza di novità, senza subordinarla ad un rischio di confusione per il pubblico.
La norma che prevede che «non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'art. 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità» è contenuta nell'articolo 12⁄1 h) c.p.i.
Sia nel caso dell'art. 12⁄1 d) c.p.i. sia nel caso dell'art. 12⁄1 e) c.p.i. ciò che determina la nullità del marchio è un mero dato "formale".
La norma che sancisce quali siano i soggetti legittimati a registrare un marchio è contenuta nell'articolo 19⁄1 c.p.i.
La decadenza del marchio per non uso è prevista dall'articolo 24 c.p.i.
La norma che consente di registrare come marchio il nome altrui è contenuta nell'articolo 8⁄2 c.p.i.
L'art. 7 cod. civ. e l'art 21 l.m. (ora art. 8 c.p.i.) hanno diverso contenuto precettivo e diverso ambito di applicazione.
L'art. 8⁄3 c.p.i. dispone esplicitamente che il nome notorio non può essere adottato come marchio se non dal titolare di esso o con il suo consenso.
La norma che prevede il "rischio di confusione" è contemplata dall'articolo 20 c.p.i.
La possibilità di confusione per verificarsi necessita del concorso di due elementi.
Parte della dottrina e della giurisprudenza afferma che alla cd. b) c.p.i.
Il rischio di confusione può consistere anche in un "rischio di associazione" tra i due segni.
Quando il marchio usato dal terzo sia identico a quello del titolare, non c'è problema di confusione.
I criteri generali da adottarsi nel raffronto per stabilire se tra due segni sussista confondibilità sono consolidati in giurisprudenza.
Il giudizio di confondibilità va effettuato in via complessiva.
Per i marchi denominativi nel giudizio di confondibilità si deve aver riguardo non solo all'elemento grafico ma anche a quello fonetico.
Il legislatore contempla la nozione di contraffazione, che abbraccia oltre alle ipotesi tipiche anche una serie di fattispecie ulteriori, all'articolo 20⁄2 c.p.i.
La norma che prevede che "la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio" è contenuta nell'articolo 117 c.p.i.
Le cause di nullità del marchio sono enumerate nell'articolo 25 c.p.i.
La decadenza si verifica ove il marchio non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione.
Per evitare la decadenza l'uso del marchio deve essere "effettivo".
La decadenza non si produce quando il mancato uso del marchio sia giustificato da un motivo legittimo.
Quando il marchio è decaduto per non uso può essere validamente ridepositato con effetto costitutivo ex nunc di un nuovo diritto.
Alla decadenza per non uso la legge sottrae la categoria dei marchi cosiddetti "difensivi".
La norma che vieta la registrazione del marchio decettivo, sancendone la nullità, è contemplata dall'articolo 25 b) c.p.i.
La sanzione della decadenza per decettività concerne una ingannevolezza sopravvenuta.
La norma che contempla la decadenza per decettività si coordina anche con quella contenuta nell'articolo 23⁄4 c.p.i.
Le discipline dettate per il marchio, da un lato, e per la ditta e l'insegna, dall'altro lato, divergono e talora in maniera assai rilevante.
La disciplina della ditta è ripartita tra il Codice dei diritti di proprietà intellettuale ed il codice civile agli articoli 2563–56 cod. civ.
Per fruire della tutela prevista dalla legge, la ditta deve possedere tre requisiti.
La norma secondo la quale "la sola registrazione non determina mai l'acquisto del diritto" è contemplata dall'articolo 2564 cod. civ.
Il ricorrere della confondibilità nel conflitto fra ditte richiede l'operare di due distinti fattori.
La ditta può essere trasmessa mortis causa e mediante atto tra vivi.
All'insegna è dedicata una sola norma del Codice Civile: l'art. 2568.
L'insegna, come la ditta, deve rispettare il principio di liceità.
Quanto alla tutela, l'ambito geografico di protezione dell'insegna dovrebbe essere inteso in modo più restrittivo rispetto alla ditta.
Gli altri segni distintivi tipici sono collocati nel Codice della proprietà industriale entro la cornice unitaria degli articoli 1.1, 2.2 e 4.
Le invenzioni industriali, considerate dal punto di vista ontologico, possono essere o invenzioni di procedimento o invenzioni di prodotto.
La norma che dispone che "il brevetto europeo conferisce al suo titolare i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso nello Stato" è contenuta nell'art. 64 C.B.E.
Importanti limitazioni del diritto esclusivo del titolare del brevetto sono poste dall'art. 68 c.p.i.
Ogni contraffazione del brevetto europeo è valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.
Se oggetto del brevetto è il prodotto, il divieto di fabbricazione e di commercializzazione è assoluto.
Nell'ordinamento che trae origine dalla C.B.E. l'efficacia costitutiva della concessione del brevetto è configurata in modo che quest'ultimo produca i suoi effetti dal momento della concessione del brevetto.
La protezione del disegno o modello ornamentale è divenuta analoga alla protezione del diritto d'autore.
Il modello di utilità è distinto nettamente da quello ornamentale.
I disegni e i modelli ornamentali possono godere del beneficio del cd. Multiplo.
Mentre il testo dell'art. 6, r.d. n. 1411/1940 prevedeva che il modello di utilità dovesse presentare una "particolare novità e industrialità", l'attuale art. 82 c.p.i. richiede soltanto che il modello di utilità presenti una "particolare novità ed attività inventiva".
Diritto dei disegni e modelli
Prima della riforma del 1987, la normativa disponeva che con una sola domanda potevano essere chiesti il brevetto per non più di 50 modelli o disegni, purché costituissero "un tutto o una serie omogenea". La riforma del 1987 ha raddoppiato il numero di modelli e disegni suscettibili di unica brevettazione, portandolo da 50 a 100. Con l'attuazione della direttiva comunitaria sui disegni e modelli, la disciplina nazionale ha subito un radicale cambiamento. La norma che definisce cosa possa costituire oggetto di registrazione come disegno o modello è contenuta nell'art. 31 del Codice della Proprietà Industriale (CPI). Il diritto alla differenziazione sul mercato, prima collocato nell'ambito della tutela concorrenziale, ora è inquadrato nell'ambito dei diritti di proprietà industriale. La "clausola di riparazione" è stata inserita nella direttiva comunitaria a seguito della resistenza dei ricambisti indipendenti. La brevettazione come invenzione industriale ha una durata massima di 20 anni.
I requisiti per la registrazione di un disegno o modello sono la novità e il carattere individuale. Il diritto alla registrazione è un diritto soggettivo pubblico che deve essere fatto valere nei confronti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Se il disegno o modello è opera di dipendenti nell'espletamento delle loro mansioni, il diritto alla registrazione spetta ipso iure al datore di lavoro. Il diritto di registrazione dei disegni e modelli si configura nello stesso modo in cui è configurato il diritto di brevetto. Le cause di nullità della registrazione dei disegni e modelli sono tassativamente indicate nell'art. 43 CPI.
Tra le cause di nullità vi è il contrasto del disegno o modello con l'ordine pubblico e il buon costume, che sancisce un requisito di validità. Il cd. "scavalcamento" è una causa di nullità ricompresa nell'elenco tassativo. Le opere di design di alta gamma possiedono valore artistico. La tutela del diritto d'autore ha una durata di 70 anni dopo la morte dell'autore.
Le regole della tutela giudiziaria dei titoli comunitari (marchi, disegni e modelli) sono dettate direttamente dal diritto comunitario. La competenza per le azioni in materia di proprietà industriale è dell'autorità giudiziaria ordinaria del luogo di residenza o domicilio del convenuto. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe a chi impugna il titolo. Ogni questione circa la spettanza del diritto al titolo di proprietà industriale è di competenza del giudice ordinario. La nullità della registrazione del marchio (e del disegno o modello) del non avente diritto è una nullità relativa. La nullità del brevetto rilasciato al non avente diritto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse dopo due anni dalla pubblicazione del rilascio. La sentenza che accoglie una domanda di nullità di un titolo di proprietà industriale ha efficacia erga omnes ed è oggetto di pubblicità sulla Raccolta dei brevetti. La disciplina speciale per le misure cautelari è dettata dagli artt. 128-133 CPI. Il provvedimento che concede il sequestro o l'inibitoria è suscettibile di reclamo prima dell'avvio del giudizio di merito. L'inibitoria può essere concessa sia ante causam sia in corso di causa.
La sanzione più ambita e di maggiore significato è l'inibitoria, prevista dall'art. 124, comma 1, CPI. La liquidazione del danno da contraffazione presenta difficoltà e mancanza di seri criteri di quantificazione, conducendo a una sistematica valutazione del danno risarcibile. Il titolare di una domanda di brevetto o di registrazione è legittimato a chiedere i provvedimenti di descrizione, sequestro ed inibitoria a partire dalla data in cui la domanda è accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 132 CPI. Esistono sanzioni penali a protezione dei diritti di proprietà industriale, dettate esclusivamente dal Codice della Proprietà Industriale. Il brevetto europeo non è un titolo unitario, ma un fascio di brevetti nazionali, per i quali la disciplina del processo e delle sanzioni è rinviata ai diritti nazionali, come previsto dalla Convenzione di Monaco.
Secondo l'accordo TRIPS, le idee in quanto tali non sono suscettibili di appropriazione esclusiva, mentre lo sono le modalità di espressione di una determinata idea. Il capo V della legge sul diritto d'autore disciplina le "eccezioni e limitazioni", precedentemente intitolato "Utilizzazioni libere". Alcuni limiti al diritto d'autore sono finalizzati alla tutela di interessi di carattere generale, come il diritto di cronaca, mentre altri sono a vantaggio dei singoli, come la riproduzione privata. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani di opere per finalità didattiche sono liberi, ma soggetti a una serie di condizioni. Il diritto d'autore dura 70 anni dalla morte dell'autore. Il diritto d'autore sorge in capo all'autore per il solo fatto della creazione, come previsto dall'art. 6 della legge sul diritto d'autore.
Scaricato da Michele Vitariello ([email protected]) lOMoARcPSD|
Il marchio e la sua tutela
Il marchio è un segno distintivo dell'impresa che serve a contraddistinguere:
I prodotti o i servizi che essa produce o mette in commercio.
Il titolare di un marchio registrato ha diritto all'uso esclusivo.
I marchi si suddividono in:
Marchi di fabbrica Marchi di commercio
Marchi di servizio.
I marchi vengono solitamente classificati come:
Denominativi Figurativi Complessi Di forma Di colore Sonori
Olfattivi.
I requisiti di validità del marchio sono:
Capacità distintiva Carattere della novità Liceità e veridicità.
Per quanto attiene alle forme estetiche, esse possono essere registrate come disegni o modelli in forza dell'art. 31 del Codice della Proprietà Industriale (CPI).
Per quanto attiene alle forme funzionali, la relativa domanda può essere depositata come invenzione in forza dell'art. 45 del CPI.
La forma del prodotto o la sua confezione può essere registrata come marchio di forma ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 9 del CPI.
Il primo riconoscimento dei marchi di forma si è avuto con la Direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988.
Tutti i marchi di forma in linea di principio sono registrabili.
La forma senza la quale il prodotto stesso non esisterebbe è detta "forma necessitata o necessaria".
La forma necessaria per ottenere un risultato tecnico è regolata dall'Art. 7.1.e.ii del Regolamento sui Marchi Comunitari (RMC), e dall'art. 9 del CPI.
La sentenza della Corte di Giustizia CE, relativa alla causa C-299/ (Philips/Remington), è del 18 giugno 2002.
La famosa sentenza (Mattoncino Lego) in cui la Corte europea negava la registrazione come marchio di forma del mattoncino Lego rosso è stata emessa dalla Corte di Giustizia il 14 settembre 2010, causa C-48/09.
La famosa sentenza che ha respinto la registrazione come marchio dell'"ovetto Kinder" è prevista dalla Cassazione, sentenza n. 13159 del 16 luglio 2004.
L'introduzione della nuova disciplina sui modelli e disegni ha comportato il venir meno del confine tra modelli e marchi.
L'importante ordinanza, c.d. caso Smart, risale al 20 marzo 2008.
Nella giurisprudenza e dottrina italiana si è sostenuto che quando la forma incida in modo determinante sull'apprezzamento del prodotto, ricorre il "valore sostanziale".
La forma è dotata di un pregio estetico tale da far aumentare il valore merceologico del prodotto, definito "estetico autonomo".
Quelle forme che non costituiscono in via esclusiva l'ornamento del prodotto ma per la loro gradevolezza siano in grado di creare nella