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L’ambito spaziale della sovranità statale, discutendo il territorio, i mari e lo spazio aereo. Il documento illustra come il diritto internazionale regola l’estensione della sovranità oltre il territorio originario, definendo le ipotesi di acquisizione illegittima di territori e spazi marini. Vengono inoltre presentate le caratteristiche e i limiti della sovranità statale in questi spazi.
Tipologia: Sintesi del corso
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CAPITOLO 4 Quali sono gli spazi sui quali gli Stati esercitano la sovranità: IL TERRITORIO: è la porzione di terraferma soggetta al dominio esclusivo di uno Stato. Il limite spaziale esterno del territorio di uno stato è rappresentato dai confini, che possono coincidere con tracciati naturali (fiumi, catene montuose), elementi artificiali (boe, muri) o elementi intangibili. Il diritto internazionale disciplina l’estensione della sovranità oltre il territorio originario dello Stato, in particolare definisce le ipotesi di acquisizione illegittima di territori: attraverso l’occupazione militare o l’uso della forza. Un caso particolare è quello della rinuncia , ovvero quando uno Stato rinuncia ad esercitare la sua sovranità su un certo territorio. GLI SPAZI MARINI: Il mare è stato suddiviso in varie “porzioni”, ciascuna sottoposta ad uno specifico regime giuridico, su cui lo Stato costiero esercita dei poteri sovrani.
1. Il mare territoriale : comprende quella parte di mare adiacente le coste di uno Stato ed include le baie, i golfi e gli stretti. L’ampiezza di questa porzione di mare si estende dalle coste (linea di base) fino a 12 miglia marine, limite sancito dalla Convenzione di Montego Bay. Lo stato costiero, sul mare territoriale, esercita la propria sovranità in modo esclusivo, ci sono solo due limitazioni a questo suo potere. Il primo è costituito dal diritto di passaggio inoffensivo delle navi mercantili e delle navi da guerra straniere, le quali possono attraversare le acque territoriali a meno che il loro passaggio “non arrechi pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero”. Non c’è obbligo di notifica allo Stato costiero per il passaggio. Il secondo limite alla sovranità dello Stato nel mare territoriale è la mancanza di possibilità di esercitare la giurisdizione penale su fatti commessi a bordo di una nave straniera. A questo ci sono però delle eccezioni, ossia quando: il reato mira a creare un pregiudizio allo Stato costiero; quando l’intervento delle autorità locali sono richieste dal comandante della nave. 2. Le acque interne: Comprendono i fiumi, i laghi e le acque marine all’interno della linea di base. A differenza del mare territoriale, sulle acque interne lo Stato costiero ha una sovranità piena ed esclusiva al pari di quanto succede per la terraferma. Dunque, sulle acque interne, non vi è il diritto di passaggio inoffensivo per le navi straniere, vi possono passare solo con il consenso dello Stato. Le navi che sono state autorizzate a penetrare nelle acque interne sono sottoposte alla legislazione dello Stato costiero.
3. Le baie: che si trovano all’interno della linea di base, rientrano nelle acque interne e su di esse lo Stato esercita la propria sovranità in modo pieno. 4. Gli stretti internazionali e i canali artificiali: Gli stretti sono bracci di mare, compresi nel mare territoriale dello Stato o degli Stati costieri, che mettono in comunicazione due ampie porzioni di mare. La Convenzione di Montego Bay ha introdotto la nozione di diritto di passaggio in transito, la possibilità di libera navigazione al solo fine del transito rapido e continuo nello stretto. Tale diritto non è sospendibile. I canali creati artificialmente non sono ammissibili agli stretti e fanno invece parte integrante del territorio dello Stato costiero che, in assenza di accordi internazionali, non è tenuto a garantire né il passaggio in transito, né il passaggio inoffensivo. 5. La zona contigua e la zona archeologica: La zona contigua si estende oltre il mare territoriale fino ad un’ampiezza massima di 24 miglia marine dalla linea di base. Lo stato costiero, in questa zona, esercita la sua sovranità in quattro materie: legislazione doganale, fiscale, sanitaria e d’immigrazione. La sovranità che lo Stato costiero esercita ha carattere “funzionale”, vale a dire viene esercitata esclusivamente allo scopo di controllare il rispetto delle norme interne che regolano determinate attività in quella porzione di mare. Non è però automatica l’acquisizione di sovranità nella zona contigua da parte di uno Stato, il quale deve decretarne ufficialmente l’esistenza. La zona archeologica si estende sul fondo marino e sulle acque sovrastanti per un massimo di 24 miglia marine dalla costa (la sua ampiezza coincide con quella della zona contigua). Il suo scopo è quello di evitare che oggetti di carattere storico vengano rimossi senza autorizzazione dello Stato costiero e di consentire a quest’ultimo l’esercizio di diritti assimilabili a quelli che esercita sulla zona contigua. Anche la zona archeologica deve essere proclamata ufficialmente. L’Italia non l’ha ancora proclamata ma ha istituito con legge una zona di protezione ecologica, entro la quale applicare misure di tutela della biodiversità e di prevenzione dell’inquinamento. 6. La piattaforma continentale: è una parte sommersa dalla terraferma, di cui costituisce il naturale prolungamento. Essa comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine, che si mantengono ad una profondità costante di 150-200 metri. La Convenzione di Montego Bay precisa che il limite esterno è fissato ad una distanza minima di 200 miglia marine dalle linee base del mare territoriale e può estendersi fino ad un massimo di 350 miglia marine dalla linea di base. Sulla piattaforma continentale, lo Stato costiero vanta diritto concernenti lo svolgimento di specifiche attività, ossia quelle relative alla scoperta e allo sfruttamento di risorse naturali della piattaforma. I diritti dello Stato costiero si estendono sulla piattaforma continentale in maniera automatica. Tali diritti non pregiudicano la navigazione delle acque. 7. La zona economica esclusiva (ZEE): Si estende oltre il mare territoriale ed ha un’ampiezza massima di 200 miglia marine dalla linea di base. Quindi si sovrappone alla piattaforma continentale fino alle 200 miglia marine.
dell’umanità in modo da avvantaggiare tutti gli Stati; lo sfruttamento deve essere condotto a fini pacifici; obbligo di proteggere adeguatamente l’ambiente. Per stabilire quale fosse il modo corretto secondo cui le risorse dell’area potevano essere sfruttate, fu creata l’Autorità internazionale dei fondi marini. Nella realtà non ha mai funzionato molto bene.
11. Le zone di ricerca e soccorso: In diritto internazionale esiste un obbligo generale di prestare soccorso in mare a chiunque si trovi in condizioni di pericolo, a prescindere dalla zona di mare in cui si trova l’imbarcazione. Sono molto importanti, in materia di soccorso in mare, due Convenzioni: la Convenzione SOLAS (Safety of life at Sea), e la Convenzione SAR (Search and Rescue). La Convenzione SOLAS del 1974 è considerata la principale fonte giuridica internazionale in materia di salvaguardia della vita umana in mare. Essa impone agli Stati parte di stipulare accordi per il coordinamento delle operazioni di soccorso nelle acque adiacenti le proprie coste. La Convenzione SAR del 1979 prevede che gli Stati contraenti si impegnino a sviluppare, anche in cooperazione tra loro, servizi di ricerca e soccorso in grado di provvedere all’assistenza e al salvataggio in mare di ogni persona in pericolo. La convenzione prevede la stipula di accordi tra gli Stati per la delimitazione delle zone di ricerca e salvataggio, detto zone SAR. GLI SPAZI AEREI: è lo spazio in cui le attività umane si attuano attraverso aereo mobili. Ogni Stato vanta diritti esclusivi di sovranità nello spazio aereo sovrastante il proprio territorio e il proprio mare territoriale. Nello spazio aereo non esiste il diritto di passaggio inoffensivo: un aereo mobile di uno Stato non può attraversare lo spazio aereo di un altro Stato senza il consenso o l’autorizzazione di quest’ultimo, nemmeno sulla parte sovrastante il mare territoriale. L’attraversamento dello spazio aereo di uno Stato da parte di areo mobili stranieri è regolato da accordi bilaterali o multilaterali. La Convenzione di Montego Bay ci dice che lo spazio aereo che sovrasta le zone marine non rientranti nel mare territoriale di alcuno Stato, è caratterizzato dal principio della libertà di sorvolo. Sono state create anche, sulla base della Convenzione ICAO, le Flight information regions (FIR) che servono per ripartire tra gli Stati il controllo del traffico aereo civile. LO SPAZIO EXTRA ATMOSFERICO: detto anche “spazio cosmico” è quella parte intorno al pianeta al di sopra di un’altezza che non è ancora definita. I principi fondamentali del regime giuridico dello spazio extra atmosferico sono: a) Tale spazio non costituisce oggetto di appropriazione da parte di alcuno Stato; b) L’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio cosmico devono essere attutate a vantaggio di tutti gli Stati; c) Lo spazio cosmico non deve essere utilizzato per mettere in orbita oggetti che portino armi di distruzione di massa;
d) Le attività di esplorazione devono avvenire in modo da evitare alterazioni nocive dell’ambiente terrestre. Il trattato sulla Luna e sugli altri corpi celesti del 1979 stabilisce che tutte le sostanze derivanti da essi devono essere considerate patrimonio comune dell’umanità. LE REGIONI POLARI: Artide e Antartide sono regolate in maniera diversa l’una dall’altra. Attualmente non sono sottoposte alla sovranità di alcuno Stato. Le pretese avanzate sull’Antartide da parte di sette Stati sono ad ora congelate grazie al Trattato sull’Antartide, firmato a Washington nel 1959, il quale ha stabilito un regime di internazionalizzazione della regione. Il trattato, inoltre, stabilisce che l’Antartide deve essere utilizzata solo a scopi pacifici e dunque proibisce l’installazione di basi e fortificazioni militari, lo svolgimento di manovre militari e i test di qualunque tipo di arma. Il trattato afferma anche la libertà della ricerca scientifica a scopo pacifico. Nel corso degli anni sono stati aggiunti molti altri trattati, che insieme hanno creato il “sistema del trattato antartico. L’Artide è considerata come un oceano e sottoposta al regime giuridico dell’alto mare. Ci sono degli accordi che riguardano l’Artide, nel 2017 fu adottato un codice di regole per prevenire l’inquinamento: il codice polare. Sempre per la tutela dell’ambiente è stato fatto un accordo tra Norvegia, Canada, Danimarca, Usa e Russia, chiamati “artic 5”. IL CYBERSPAZIO: termine oggi usato per indicare lo spazio virtuale creato dagli utilizzatori di computer che comunicano tra loro attraverso la rete. Il diritto internazionale lo regola come mezzo di comunicazione, cui si possono applicare le norme che regolamentano l’uso degli altri mezzi di comunicazione. Tuttavia, la maggior preoccupazione degli Stati riguarda le minacce alla pace e alla sicurezza che derivano da eventuali attacchi cibernetici. Quello sferrato all’Estonia nel 2007 ha messo in luce le potenzialità distruttive di questo tipo to attacco: il cyber- attack causò il temporaneo collasso del paese, compromettendo la fornitura di servizi essenziali.