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Una panoramica storica della nascita e dello sviluppo della comunità internazionale, con un focus sui principali caratteristiche dell'ordinamento giuridico internazionale, sui soggetti e attori del diritto internazionale, sui suoi fondamenti (la consuetudine e i trattati) e sui principi cardine (il diritto dei trattati, la sovranità statale, la secessione, il diritto penale internazionale e Jus Cogens).
Tipologia: Appunti
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Programma del corso: Storia della comunità internazionale Caratteristiche dell’ ordinamento giuridico internazionale (non esiste un governo e un organo legislatore) Soggetti (tradizionali) e attori del diritto internazionale – lo Stato è l’ attore principale, ma accanto ad esso ci sono una molteplicità di altri attori – i partiti insurrezionali, le organizzazioni internazionali governative frutto di un accordo fra stati, i movimenti di liberazione nazionale, altri soggetti sui generis come la Santa Sede, attori non statali come le associazioni terroristiche e le multinazionali e le ONG. Le fonti del diritto internazionale (la consuetudine e i trattati) Il diritto dei trattati (diritto materiale regolato in via pattizia) Adattamento del diritto dei trattati fra ordinamento interno e esterno Fatto illecito internazionale e conseguenze Soluzione pacifica della controversia fra stati Sistema di sicurezza collettivo dell’ ONU STORIA DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 1648, Pace di Westfalia, nascita del moderno ordinamento internazionale, le unità statali cessano di riconoscere l’ autorità al Papato e all’ Impero; questo per due ragioni molto importanti: la Riforma Protestante e la scoperta dell’ America. Si afferma lo stato in senso moderno come entità autonoma; il principio cardine è la sovrana uguaglianza degli stati che non riconoscono nessun ente superiore. Fra i nuovi enti statali si instaurano due tipologie di rapporti:
Drago , altro giurista argentino, propose invece la limitazione dell’ utilizzo della forza armata per i conflitti di tipo finanziario, l’ idea era una convenzione internazionale che la vietasse. Nessuno dei due giuristi ebbe successo; infatti, nonostante la dottrina Monroe, gli Stati Uniti condannarono al minimo l’ intervento europeo negli affari internazionali, questo perché esso era mirato comunque a proteggere la proprietà privata, un interesse che gli americani condividevano con gli europei. INTERNATIONAL LAW Termine usato da Bentham per la prima volta che sottintende la moderna legge internazionale. Queste nuove regole emergenti sono tutte un prodotto della civiltà Occidentale per la concezione eurocentrica ; di sottofondo si nota l’ influenza della Chiesa, di fondo invece l’ ideologia liberista. Sono tutte tarate sugli interessi delle medie e grandi potenze europee. I primi problemi cominciano nel 1920, a seguito di due grandi eventi, la rivoluzione russa e la Prima Guerra Mondiale; entrambe segnano il declino dell’ Europa come grande potenza e l’ ascesa di USA E URSS. Soprattutto l’ affermarsi dello stato socialista spacca la comunità in due parti perché il socialismo è profondamente diverso dai valori liberisti europei. Più specificatamente, l’ URSS chiedeva, sul piano internazionale:
Ci sono molti casi in cui uno Stato non riesce ad affermarsi come tale:
1. Governi in esilio
IPOTESI DI FORMAZIONE DEI NUOVI STATI (4/5 ipotesi teoriche):
Il diritto internazionale si dimostra neutrale nei confronti della secessione, la quale presenta due grandi limiti, il primo è lo UTI POSSIDETIS IURIS e il secondo è il principio dell’ integrità territoriale ; è proprio per quest’ ultimo principio, sancito nella “ Dichiarazione sulle risoluzioni amichevoli ” del 1970, che il diritto internazionale preferisce stare fuori dagli affari di secessione, perché ogni Stato presenta un governo che esercita delle competenze sul suo territorio di cui è estremamente geloso, e, il rapporto fra cittadini e Stato centrale è uno di questi. Dalla “Dichiarazione” tuttavia non si capisce bene chi siano i titolari del diritto di secessione e soprattutto resta non disciplinato anche il suo ambito di applicazione (disciplinato solo il primo caso di secessione, quello legittimato costituzionalmente). Esiste una teoria , quella della secessione rimedio , che trova i titolari e l’ ambito per l’ esercizio del diritto di secessione: i titolari possono essere quei gruppi interni ad uno Stato che sono soggetti a continue violazioni nei loro confronti e sono impossibilitati a partecipare alla gestione dello Stato. Quindi due requisiti fondamentali sono: Esclusione dagli affari interni Gravi violazioni della persona Se si presentano questi due casi allora il gruppo, meglio chiamato sottounità, può secedere. La basa di questa teoria la si può ritrovare nella “Dichiarazione delle risoluzioni amichevoli”. Caso del Bangladesh : (ex Pakistan Orientale), era un piccola parte del Pakistan molto vicino all’ India. I bangladesi erano controllati dal Pakistan ed erano soggetti a una forte discriminazione, ad una tassazione diversa e a una leva militare maggiore. Quando il Bangladesh chiese l’ autonomia questa subito gli fu negata dal Pakistan che intervenne con la forza contro le varie manifestazioni che il suo rifiuto aveva sollevato. Quando le violazioni diventarono una vera e propria guerra civile con l’ uso della forza allora, dato che la comunità internazionale non era intervenuta fino ad allora, intervenne l’ India a favore del Bangladesh, cosa che portò al successivo intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il caso del Bangladesh è un esempio molto importante, prima di tutto di secessione riuscita, di uso della forza da parte di uno Stato terzo, ed è poi un esempio di secessione rimedio. C’è da considerare poi il fatto che l’ India intervenne a favore del Bangladesh per l’ uso della forza che aveva iniziato ad esercitare il Pakistan in stretta prossimità dei suoi territori, ma nessuno si pronunciò sull’ uso della forza che invece adoperò l’ India per il Bangladesh, e questo perché la Russia aveva posto il veto in Consiglio di Sicurezza. Una volta indipendente il Bangladesh chiese di firmare la Carta Onu, che gli fu concesso solo dopo il riconoscimento del Pakistan del nuovo Stato emergente. DIRITTO DEL MARE: cosa succede negli stretti? Possono essere coinvolti uno o più Stati e vale il diritto di passaggio in transito che, nel caso di uno stretto, non è però sospendibile, soprattutto quando collega due zone di alto mare (libertà di navigazione e libertà di sorvolo). C’è un’ eccezione, quella dello stretto dei Dardanelli che regola il regime del Bosforo. I canali artificiali hanno un loro proprio regime e non seguono quello degli stretti. Stati arcipelago : (Es. Indonesia, Filippine e Fiji) per questo genere di situazioni esistono le linee di base arcipelagiche dove il tracciato deve includere ovviamente le isole principali e il rapporto non deve essere maggiore di 9:1. Le acque arcipelagiche sono diverse dalle acque interne, nelle prime esiste e deve esistere il diritto di passaggio attraverso di esse, mentre sappiamo per le acque interne serve richiedere un permesso esplicito (per esempio, nelle acque arcipelagiche i sottomarini possono transitare in immersione). Zona contigua : si tratta di una creazione recente che si estende fino a 24 miglia marine; per la zona contigua esistono quattro materie che richiedono poteri necessari di ispezione per la possibile violazione di norme; queste materie sono: I. Materia di immigrazione II. Materia doganale III. Materia fiscale
IV. Materia sanitaria Se le leggi vengono violate, allora, nella zona contigua, le navi possono essere fermate, ispezionate e se serve anche sequestrate. Zona archeologica : esiste per evitare il traffico illecito di reperti archeologici. La zona contigua e la zona archeologica non prevedono l’ esercizio automatico della sovranità, ma necessitano, nel caso la si voglia esercitare, un atto interno. Piattaforma continentale : la piattaforma invece, al contrario della zona contigua, della zona archeologica e della zona economica esclusiva, prevede l’ automaticità della sovranità. Essa è una nozione geologica essenzialmente e prevede una profondità di 250 m. La Convenzione di Montego Bay estende la sovranità per la piattaforma continentale da un minimo di 200 miglia marina a un massimo di 350; entro le 200 miglia lo Stato costiero può esercitare lo sfruttamento esclusivo delle risorse , oltre le 350 miglia le risorse diventano patrimonio collettivo a uso specifico della comunità internazionale. Tutti gli altri Stati hanno il diritto di passaggio e di posa di cavi e condotti sottomarini, vi è inoltre libertà di navigazione sulle acque sovrastanti e libertà di sorvolo. La regolamentazione delle piattaforme continentali è recente a causa dell’ innovazione tecnologica; esiste per questo un problema rilevante, ossia la delimitazione della piattaforma fra Stati frontisti. La regola generale in questi casi è quella dell’ equidistanza fra le coste, dove si traccia una specie di linea immaginaria a tagliare a metà la piattaforma; questa regola generale è però ampiamente contestata e per questo si preferisce prendere accordi specifici fra Stati. Zona economica esclusiva : si estende fino a 200 miglia marine come limite massimo; essa dà allo Stato costiero la possibilità di sfruttare tutte le risorse del suolo e del sottosuolo marino sovrastante. Lo Stato può regolamentare le attività economiche che vi si svolgono (es. la pesca) e può concedere lo sfruttamento su pagamento. Fra la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva c’è una certa sovrapposizione, ma è importante anche tenere i due concetti ben separati, perché:
ammissione e l’ espulsione degli stranieri (ricorda che l’ Italia ha gli accordi di Schenghen per questa materia), con dei limiti che si sono affacciati con l’ affacciarsi dei diritti dell’ uomo. Tuttavia una volta che lo straniero è ammesso sul territorio allora lo Stato deve garantirgli un’adeguata protezione , ad esempio, deve reprimere atti di discriminazione. Lo straniero deve avere la possibilità di accedere al potere giudiziario del paese e ne deve poter usufruire in maniera adeguata. Lo straniero che subisce un’ offesa ha diritto all’ assistenza consolare. B. Protezione degli investimenti stranieri. Vige un dovere generale di protezione verso di essi, tuttavia è molto più possibile che i singoli Stati prendano accordi fra di loro, i CUMP-SUM AGREEMENTS, attraverso i quali si discutono i tempi e il risarcimento danni forfettario. I beni che sono degli stranieri possono essere imprese statali o private, questo non cambia il tipo di trattamento, in caso di espropriazione, in entrambi i casi, lo Stato ha l’ obbligo di chiedere il risarcimento trattando con gli Stati stranieri e non con le singole persone, una volta raggiungo un accordo e pagato il risarcimento, allora, lo Stato straniero girerà ai cittadini il denaro. Lo Stato può anche rinunciare a chiedere il risarcimento danni per gli individui stranieri, per questo sono stati inventati sistemi assicurativi internazionali. Anche per la nazionalità delle imprese non c’è un criterio universale. C. Limiti per gli organi internazionali. Sono emersi grazie alla consuetudine e sono disciplinati da varie convezioni come quella di Vienna per le relazioni diplomatiche e consolari. Qualsiasi missione decisa da un Stato in suolo straniero necessita del consenso di quello Stato scelto e per gli individui è necessario un accreditamento ; lo Stato scelto può accettare di ospitare la missione internazionale o respingerla, se la accetta però deve garantire immunità e privilegi agli individui coinvolti. Vige un generale obbligo di protezione e tutela, come ad esempio misure di prevenzione rafforzate. Quali immunità? Prima di tutto l’ inviolabilità della persona , ossia non è possibile essere sottoposti a restrizione della libertà personale; secondo vi è l’ immunità dalla giurisdizione civile e penale , è necessaria un’ esenzione dai procedimenti giudiziari di qualsiasi tipo (civile, penale e amministrativo); tale individuo non può essere citato in giudizio, può essere solo dichiarato persona non grata. IMMUNITA’ Quella dell’ immunità è una questione dibattuta; le gravi violazioni dei diritti dell’ uomo (genocidio, crimine contro l’ umanità) sono considerate cogenti. Negli anni 2000, una serie di tribunali ha iniziato ad emettere sentenze dove si negavano le immunità ad alcuni Stati stranieri. Caso Ferrini (Italia): Ferrini era un ex deportato escluso dalle riparazione di guerra; appellatosi prima ai tribunali tedeschi non ottenne nessun risarcimento per i danni che aveva subito, quindi, come ultima istanza, si appellò al giudice italiano fino a che la Corte di Cassazione veramente non riconobbe che Ferrini meritava un risarcimento dalla Germania. Si susseguirono tutta una serie di sentenze in Italia contro lo Stato tedesco al quale si fece causa; agendo in questo modo però l’ Italia violò la norma dell’ immunità davanti alla Corte di Giustizia Internazionale. In casi come questo è molto probabile che ci siano contrasti fra i giudici, quindi la magistratura, di un dato paese e il suo governo, che non vuole problemi diplomatici con l’ altro Stato. L’ Italia aveva negato alla Germania l’ immunità e anche il processo di esecuzione dei beni, per questo perse la causa. Il ragionamento della Corte di Cassazione e delle sue sentenze fu questo: si basò essenzialmente sul bilanciamento fra l’ immunità dalla giurisdizione (una norma antica che nasce dall’ idea del potere assoluto) e le norme per il divieto dei crimini contro i diritti dell’ uomo (che sono ormai norme cogenti e nasco per limitare il potere assoluto). Sono due norme contrapposte, per questo è necessario il bilanciamento, bisogna accettare l’ eccezione ma con cautela; la Germania non aveva negato di aver violate le norme di tutela dei diritti dell’ uomo, ma non voleva neanche risarcire i danni. La Corte di Giustizia Internazionale negò a Ferrini anche la sua “ultima spiaggia”, ossia l’ appello ai giudici italiani; l’ Italia fu condannata e adottò una legge: ratificò la Convenzione del 2004 e introdusse una norma specifica per questo tipo di casi, mediante la quale il giudice avrebbe dovuto dichiarare difetto di giurisdizione (quindi la mancata possibilità di esercitare la giurisdizione).
In conseguenza di questa norma, da Firenze, il giudice Minnini fece ricorso alla Corte Costituzionale italiana, dichiarando questa norma incostituzionale per gli art. 2 e 24 della nostra Costituzione. Con la sentenza 238/2014 la Corte Costituzionale riconobbe l’ incostituzionalità della norma per gli articoli segnalati da Minnini, questo perché la nostra Costituzione ha un nucleo di principi fondamentali che non possono assolutamente essere violati. La Corte Costituzionale non si rivolse in questo caso alla Corte di Giustizia, bensì all’ ordinamento interno, che si appellò all’ eccezione per incostituzionalità di quella norma. Immunità dagli organi : le violazioni dei diritti dell’ uomo (come nel caso Ferrini) si scontrano spesso con le immunità degli organi internazionali. Dal ’45 in poi emerge una responsabilità di tipo penale per certi tipi di violazioni a seguito del “ Processo di Norimberga ” , un tribunale militare internazionale che processò i crimini di guerra, i crimini contro la pace e i crimini contro l’ umanità. Questa responsabilità che emerse è di tipo penale e internazionale; nasce una sorte di soggettività internazionale dell’ individuo che diventa il soggetto di un obbligo. Crimini di guerra : violazioni gravi di norme del corpo giuridico che comportano responsabilità del singolo e dello Stato. Questa materia è disciplinata dal diritto internazionale umanitario , che si occupa di due elementi fondamentalmente, la tutela di certe categorie di persone , come i civili ( diritto di Ginevra) e i mezzi e i metodi di guerra. Violazioni di questo tipo comportano una responsabilità penale internazionale. Crimini contro la pace : si tratta di pianificare e organizzare un attacco armato. Crimini contro l’ umanità : nascono con lo Statuto di Norimberga. Come mai emerge questa categoria di diritti però? Cosa rilevante è il fatto che le norme di diritto bellico esistevano già ed erano anche bene dettagliate, tuttavia si ritenevano crimini di guerra unicamente quelli volti alle popolazioni nemiche; il fatto è che non si parla ancora di genocidio, per questo la Shoah non si sarebbe potuta processare. Giuridicamente il tutto arriva nel ’48 con la Dichiarazione universale dei diritti dell’ uomo che ne sancisce la responsabilità penale dell’ individui sul piano internazionale. Come si consolidano le norme e l’ individui come soggetto di obblighi internazionali? Il tutto avviene attraverso varie fasi, una prima fase di stallo e una successiva fase di rilancio negli anni ’90 con la nascita dei tribunali penali internazionali per i casi della ex-Jugoslavia e del Ruanda, fino alla nascita della Corte di Giustizia Internazionale. Criterio della giurisdizione universale : per questo tipo di crimini tutti gli Stati devono essere in grado di istituire un processo, altrimenti scatta la responsabilità prevista dal trattato (che però non tutti gli Stati hanno ratificato). Questi obblighi sono rivolti agli individui ma anche agli organi internazionali, che per questi crimini non possono invocare l’ immunità funzionale. L’ individuo è quindi titolare del divieto di commettere crimini internazionali , questa responsabilità però deve essere anche fatta valere dagli Stati come ordinamenti interni che devono prevenire e reprimere questo tipo di crimini. Certi crimini, a volte, sono però svolti dagli organi statali, noi sappiamo inoltre che lo Stato territoriale è colui che esercita la giurisdizione sul dato territorio, per questo lo Stato che decide di compiere questi crimini dovrebbe auto incriminarsi (contradditorio) tramite una magistratura fortemente libera; ciò è un limite e un problema perché il criterio della territorialità non basta. Ad oggi ci sono più criteri per l’ esercizio della giurisdizione penale: Giurisdizione universale per questo tipo di crimini (come per la pirateria). Nasce dalle Convenzioni di Ginevra del 1949. Si applica solo a certe categorie e non è imposta come un obbligo, bensì come una facoltà. Territorialità , è quindi competente il tribunale appartenente al territorio nel quale il crimine ha avuto luogo.
Gli insorti sono un ente temporaneo ; se essi vincono, il governo cessa di esistere e viene sostituito con un nuovo governo e la possibile nascita di un nuovo Stato; se gli insorti perdono cessano di esistere questi ultimi senza rovesciare nessun governo centrale. Ciò che li rende soggetti di diritto internazionale è la loro capacità di controllare un territorio; quindi l’ effettività è la base della personalità territoriale; tuttavia non sono soggetti di diritto internazionale a pieno titolo perché non sono beneficiari di immunità. Il diritto internazionale sostiene in pieno gli Stati nei confronti degli insorti, questo perché essi non sono legittimati alla loro lotta da nessun principio riconosciuto dall’ ordinamento internazionale (come vedremo sono invece i movimenti di liberazione nazionale). Lo Stato può reprimere la lotta degli insorti, può applicare le norme che regolano le ostilità e lo ius in bello dei conflitti armati, poiché gli insorti non godono né dello stato di legittimo combattente, né dello stato di prigioniero di guerra. Gli Stati terzi non possono aiutare gli insorti, ma solo il governo centrale; infine, anche se non potrebbero, gli insorti firmano, talvolta, accordi con gli Stati. Principio di autodeterminazione dei popoli gli insorti escludono i movimenti di liberazione nazionale e viceversa; la comunità internazionale infatti legittima solo la lotta dei movimenti di liberazione nazionale per il seguente principio. Minoranze e autodeterminazione non possono andare insieme, questo principio può essere sfruttato per una lotta legittima solo e soltanto da popoli interi, mentre le minoranze e i popoli indigeni sono titolari del principio di autodeterminazione solo in senso interno. L’ origine del principio di autodeterminazione la troviamo alla fine della Prima guerra mondiale, con i 14 punti di Wilson, ma all’ epoca non era ancora un diritto vero de proprio e riguardava solo i rapporti fra gli Stati. Lo sviluppo come diritto deriva da: La Carta dell’ ONU che vi fa riferimento nel preambolo, all’ articolo 1 e 55. Dal Patto sui diritti civili e politici e dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, i quali stabiliscono l’ autodeterminazione dei popoli come diritto di decidere in autonomia sul proprio status giuridico, economico, politico, sociale ecc. Dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia , da qui i popoli hanno diritto a questo principio giuridicamente e vale erga omnes , quindi è valido per tutti i membri della Comunità internazionale. Qual è il suo ambito di applicazione? Si parla, intanto, di autodeterminazione interna , che significa diritto del popolo a perseguire il proprio status all’ interno dei confini territoriali statali e, autodeterminazione esterna , quella che legittima il popolo a determinare il proprio status politico, sociale ecc. al di fuori dello Stato, dando vita a un nuovo ente. Chi ne sono i titolari? Lo stabiliscono la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e la Dichiarazione sull’ indipendenza dei popoli coloniali: Il popolo sottoposto a dominio coloniale Il popolo sottoposto ad occupazione straniera Il popolo sottoposto a governo razzista MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE: sono enti organizzati rappresentativi di un popolo in lotta per la liberazione; questi, al contrario degli insorti, hanno un fondamento giuridico nel principio di autodeterminazione dei popoli, per questo le norme di diritto applicabili favoriscono i movimenti e non gli Stati in questo caso. Devono la loro soggettività al fatto che possono stipulare accordi con altri Stati, partecipano alle conferenze internazionali, vantano un diritto verso lo Stato, il quale deve permettere l’ esercizio del diritto e non può reprimere il movimento. Gli Stati terzi non possono aiutare lo Stato a reprimere il movimento e anzi, possono aiutare quest’ ultimo nella sua lotta senza dare però assistenza armata. Ai movimenti di liberazione nazionale si applicano le norme dei conflitti armati e del diritto internazionale umanitario. I rappresentanti dei movimenti godono di immunità dalla giurisdizione straniera.
Come si fa a capire se c’è l’ opinio juris? O se esiste una consuetudine generale? Serve un numero di Stati con sufficiente uniformità di comportamento e convinzione di quest’ ultima ( grandi gruppi di Stati ). Succede spesso che nascano controversie fra ordinamenti interni e ordinamento internazionale, molto spesso succede nel caso dei giudici e dei governi centrali; in tal caso chi conta di più nell’ immediato è il giudice, ma il governo, nel lungo periodo, ha la possibilità di appellarsi alla Corte internazionale di giustizia, per questo prevale all’ interno. Un a cosa è importante sapere; i governi sono gli attori principali anche a livello della formazione dell’ opinio juris; ma, nel lungo periodo, altri attori diventeranno sempre più rilevanti (es. i giudici). Un’ altra cosa da considerare delle norme non scritte, ossia delle consuetudini, è la loro incredibile flessibilità e capacità ad adattarsi e modificarsi in modo spontaneo; dall’ altra parte però c’è la certezza dell’ effetto del diritto. Per quest’ ultimo motivo inizia la grande opera di codificazione con i seguenti rischi: è più difficile l’ adeguamento per una norma scritta; la consuetudine non perde la sua importanza e il suo rilievo. Chi ha dato vita al processo di codificazione è l’ ONU, o meglio, una commissione apposita, la Commissione del diritto internazionale , un organo non previsto sulla Carta che nasce nel ’47 come strumento ad hoc. Questa Commissione studia gli Stati, i comportamenti e le consuetudine, i trattati e dà vita a dei progetti di codificazione delle consuetudini che gli Stati poi dovranno ratificare. Essa si occupa anche dello sviluppo progressivo , ossia di inserire nelle convenzioni di codificazione delle norme innovative. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili : perché questi principi erano considerati fonte del diritto? Originariamente erano una fonte composta da dei principi comuni degli ordinamenti interni, ma che venivano condivisi a livello internazionale. Principi come questi sono usati raramente dal diritto internazionale, che, evolvendosi, si è dotato di altri strumenti; a volte però ritornano, come nel caso diritto penale internazionale, dove sono serviti a sviluppare questa branca del diritto, specialmente dal ’45 in poi, fino al ’90 grazie all’ operato dei giudici (es. il principio di legalità). Principi di diritto interno ricavati in maniera induttiva come per la consuetudine (osservando il comportamento degli Stati, ad esempio, il principi di equità e di integrazione). Questi principi sono stati proposti dall’ ordinamento interno e poi scritti e trasferiti su documenti e trattati non vincolanti, detti di Soft law. Essi hanno vita breve e transitoria, infatti, nel momento in cui si consolidano diventano consuetudini, altrimenti, se non lo fanno, cadono o perdono di importanza. Per i principi non esiste ancora l’ opinio juris come per la consuetudine. Jus cogens : è il diritto imperativo , composto da un nucleo di norme che rispecchia i valori fondamentali dell’ ordinamento internazionale e per questo posto al vertice delle fonti. Ha carattere inderogabile e viene introdotto dopo la Seconda guerra mondiale con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Contenuto dello jus cogens : i fautori consideravano queste regole come necessarie e come punto di riferimento per l’ ordinamento internazionale, i detrattori invece si riconoscevano nei volontaristi e sostenitori del “ patto tacito ”. Prima del ’69 si fanno degli accenni allo jus cogens, come con la norma sul genocidio che ha carattere universale secondo la Corte internazionale di giustizia. Gli Stati nei confronti di queste norme di jus cogens oscillano fra la concezione volontaristica e spontaneista, ad esempio, i popoli in via di sviluppo considerano il principio di autodeterminazione dei popoli come un principio di jus cogens. Comunque, ci si arriva lentamente, grazie anche ai lavori della Commissione del diritto internazionale ; negli anni ’60 arriva una formula tautologica e circolare che non serve a niente, ma che mette l’ accento sugli effetti della norma, ma non sulla loro natura superiore o universale. Il lavoro che serve per l’ affermazione dello jus cogens è una specie di opinio juris rinforzato , questo perché la norma non è solo obbligatoria, ma è inderogabile e al vertice di tutte le altre.
La Commissione del diritto internazionale ci lavora e dal suo lavoro deriva il termine di crimine internazionale dello Stato , proposto dal giurista Roberto Ago : questi comprendono violazioni di obblighi internazionali essenziali, dove la parte lesa per danno morale è la Comunità internazionale stessa (es. aggressione, genocidio, apartheid). La Corte internazionale di giustizia però ha sviluppato ancora un ulteriore concetto, senza avvalersi di quello proposto da ago, quello di obblighi erga omnes. JUS COGENS (Convenzione di Vienna) Mette l’ accento sull’ inderogabilità della norma. CRIMINI INTERNAZIONALI DELLO STATO (Roberto Ago in Commissione del diritto internazionale) Mette l’ accento sul contenuto della norma. OBBLIGHI ERGA OMNES (Corte internazionale di giustizia) Viene descritto come un obbligo di natura solidale che spetta a tutti, quindi mette in evidenza il suo aspetto solidale , relazionale e comunitario. E’ importante sapere che tutti e tre questi concetti sono utili all’ ordinamento internazionale, proprio perché pongono l’ accento su vari aspetti del diritto imperativo, che altrimenti, verrebbero trascurati. La cosa che resta da spiegare è il motivo per cui la Corte internazionale di giustizia decise di introdurre un concetto nuovo, senza avvalersi di quelli già esistenti. La risposta è abbastanza semplice, i motivi erano di tipo politici , dato che alcuni Stati non volevano norme di diritto imperativo, e motivi tecnici proprio per la generalità della definizione derivante dalla Convenzione di Vienna, che diceva tutto e niente. La Corte non parla solo di obblighi erga omnes , ma anche di diritti erga omnes , che diventano parte dello jus cogens con la sentenza del 2007. Cosa importante da aggiungere è il fatto che, spesso, la stessa Corte internazionale di giustizia, aggiri lo jus cogens, come nel caso Ferrini Italia e Germania. Infine, lo jus cogens si rileva come per le consuetudini, con un opinio juris rinforzato. Trattati : per l’ art. 2 della Convenzione di Vienna sono accordi internazionali conclusi fra Stati in forma scritta, disciplinati dal diritto internazionale, contenuti in uno o più strumenti indipendentemente dalla loro denominazione. Trattati fra Stati Forma scritta Disciplinati dal diritto internazionale Unitestuali (ma non sempre) Sono vietati gli accordi segreti ma non quelli taciti. Come si applicano le norme di pari grado? Abbiamo dei grandi principi generali: LEX SPECIALIS (principio di specialità) I trattati disciplinano materie in modo dettagliato. LEX POSTERIOR Vale la legge posteriore. CLAUSOLE DI INCOMPATIBILITA’ O COORDINAMENTO Norme che servono a vedere come una norma internazionale è compatibile col diritto interno e, in caso, chi delle due prevale. Diritto dei trattati Procedimento di formazione dei trattati cosiddetto solenne (previsto dalla Convenzione di Vienna), prevede 4 fasi principali:
Gli Stati non possono appellarsi al diritto interno per violare norme di diritto internazionale, questo dice la Convenzione di Vienna all’ art. 46, stabilendo una regola generale, a meno che, questa violazione non sia stata manifesta e violi norme fondamentali dell’ ordinamento interno. Per invocare la nullità di un trattato in generale si tiene conto della prassi. RISERVA : dichiarazione attraverso cui lo Stato esprime la volontà di limitare gli effetti giuridici di un trattato nei suoi confronti. Si parla di riserva eccettuativa, quando si decide di non sottoscrivere alcune parti un trattato. Le riserve sono lo strumento attraverso il quale gli Stati chiedono di limitare alcune norme dei trattati nei loro confronti al momento della ratifica. Anticamente, valeva il principio di integrità del trattato e le riserve non erano consentite; questo è cambiato con i grandi trattati multilaterali che necessitano di molti contraenti e di larga approvazione per l’ entrata in vigore. Regole di riserva : Test di compatibilità fra riserva e trattato. Come criterio serve l’ oggetto e lo scopo del trattato, le riserve devono essere compatibili con questi due elementi o il trattato viene vanificato. Questo criterio deriva dalla Convenzione di Vienna dalla quale emerge che i trattati possono dare indicazioni più o meno chiare per gli Stati per quanto riguarda le riserve. La compatibilità è verificata dagli altri contraenti , quindi dagli Stati, e lo fanno ognuno per sé. In un certo senso quindi, quando si parla di riserve fra due Stati contraenti, i trattati multilaterali possono dimostrarsi scomponibili e diventare bilaterali per due singoli Stati; infatti, entro un certo limite di tempo, uno Stato può apporre una riserva e tutti gli altri Stati possono reagire a questo fatto, anche loro, in un determinato intervallo di tempo; se nessuno obietta il trattato entra in vigore con quella riserva per quello Stato. Se invece qualcuno è contrario deve obiettare , ma non deve limitarsi ad una obiezione moderata , perché questa non produrrebbe effetti, deve invece formulare un’ obiezione qualificata , l’ unica che può produrre effetti giuridici. Qui il trattato (possibilmente multilaterale) diventa bilaterale per i due Stati, per quello che ha apposto la riserva e per quello che ha formulato l’ obiezione qualificata, la riserva non vale fra questi due Stati. Alcuni trattati prevedono un trattamento diverso, come i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali , che non sono bilateralizzabili e i trattati che tutelano i diritti dell’ uomo , che sono i più problematici, questo perché gli Stati tendono a non rispettarli. Il problema più grande di questi trattati, sono, tuttavia, gli obblighi che generano, obblighi nei confronti di tutti gli esseri umani, e già spesso questo non avviene perché non tutte le popolazioni ne beneficiano, perciò, a maggior ragione, un riserva limiterebbe l’ effetto di questi trattati in maniera drastica. Da questo problema se ne esce con l’ operato degli organi di controllo o con i tribunali internazionali come la Corte europea dei diritti dell’ uomo. Sulla carta questa competenza non esiste, ma i giudici se la sono presa con la prassi. Gli Stati restano comunque gli unici a poter far decadere una riserva. Gli Stati hanno accettato questa competenza e lo stesso ha fatto il Comitato sui diritti dell’ uomo col “ Patto sui diritti civili e politici ”, larghissimamente ratificato. Questo Patto prevede il Comitato come organo a vegliare su di esso, esso non può emettere sentenze ma può pubblicamente condannare gli Stati. Con l’ operato di questi organi si sono sviluppate delle linee guida a tutela dei trattati sui diritti umani: si escludono riserve di carattere vago si escludono riserve contrarie allo jus cogens non possono essere formulate riserve rispetto a una parte di territorio Ad oggi, in molti trattati le riserve sono state limitate, se non a volte anche vietate, questo perché se ne era perso il controllo, vanificando l’ effetto dei trattati stessi. La formulazione delle riserve spetta all’ ordinamento interno di uno Stato; nel caso italiano lo decide l’ esecutivo e possono essere formulate o all’ atto della firma o al momento della ratifica; il Parlamento
non ha nessuno tipo di ruolo. Capita spesso poi, che gli Stati vogliano apporre riserve tardive, ossia dopo l’ entrata in vigore del trattato. CAUSE DI NULLITA’ Invalidità dei trattati Estinzione dei trattati Una possibile causa è la violazione delle norme interne sulla competenza stipulare , deve essere sempre una materia fondamentale che deve essere violata in maniera manifesta; allora lo Stato può viziare il suo consenso e chiedere la nullità del trattato. Vizi del consenso , sono cause di nullità invocate solo dalla parte col consenso viziato che può dimostrare la violazione delle sue norme interne sulla competenza stipulare: Errore fondamentale , è una rappresentazione errata della realtà. Perché questo possa essere invocato deve riguardare una situazione realmente esistente al momento della stipulazione del trattato e deve essere usato come base di esso. Chiaramente l’ errore non può essere chiamato dallo Stato che ha contribuito a crearlo. Errore scusabile Errore di fatto Dolo o corruzione : se uno Stato viene indotto da un altro Stato a commettere dolo o tentativo di corruzione si può invocare la nullità. Per il caso italiano si può prendere ad esempio il trattato di Uccialli, trattato storico con una doppia traduzione volontariamente erronea. Gli Stati invocano poco volentieri le cause di nullità per dolo o corruzione, quest’ ultima riguarda il tentativo operato nei confronti dell’ organo adibito a stipulare il trattato. Ci sono poi cause di nullità assolute che possono essere invocate da tutti gli Stati contraenti; tutte le altre, le cause relative , che sono sanabili , possono essere invocate solo dallo Stato col consenso viziato. Per le cause di nullità assoluta il problema non è sanabile e questo avviene nei casi di: o Jus cogens , se un trattato è contrario a norme di jus cogens è nullo. o L’ uso della forza nei confronti di uno Stato. o La violenza nei confronti dell’ organo stipulante tramite minacce fisiche e psicologiche sull’ individuo. Le cause assolute operano automaticamente, non c’è però un organo deputato a verificare il contrasto con lo jus cogens o l’ uso della forza e violenza, per questo siamo sempre nelle mani degli Stati. La Convenzione di Vienna stabiliva competenza obbligatoria per la CIG, ma è rimasta lettera morta. L’ invalidità di un trattato riguarda una formazione viziata di esso che si dimostra quindi invalido all’ origine. Le cause di estinzione o sospensione avvengono invece dopo l’ entrata in vigore del trattato e sono cause riconducibili alla volontà comune delle parti, al contrasto con lo jus cogens e alla volontà di una sola parte stipulante. Cause del primo gruppo (il trattato giunge a morte naturale): Denuncia o recesso , avviene in qualsiasi momento secondo quanto stabilito in una norma. Dipende dalla volontà comune degli Stati. Ci sono anche trattati che non prevedono questa possibilità, ma questo non vuol dire che non vogliano permetterlo; piuttosto il tentativo è quello di scoraggiare questa possibilità. Il responsabile della denuncia è il governo e non serve l’ autorizzazione del Parlamento. Termine finale , clausola che decide dall’ inizio la durata del trattato. Condizione risolutiva , il trattato si può estinguere in presenza di una condizione, ad esempio, alcuni trattati prevedono che se il numero di contraenti si riduce al di sotto del numero di ratifiche per l’ entrata in vigore, allora si estingue.