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Una introduzione al Diritto Internazionale, trattando temi come l'ordinamento internazionale, le fonti del diritto, il diritto internazionale particolare e generale, la codificazione del diritto e i principi generali. Vengono presentati concetti come la personalità internazionale dello Stato, il riconoscimento, le organizzazioni internazionali, i soggetti di diritto internazionale e la successione di stati in materia di trattati.
Tipologia: Appunti
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I soggetti e gli attori nella comunità internazionale Solo dopo la guerra dei Trent’anni e la pace di Vestfalia (1648) nasce una struttura di carattere internazionale con enti statuali indipendenti da Papa e imperatore che affermano il proprio dominio esclusivo su un determinato territorio e sulla relativa popolazione (personalità giuridica). La comunità internazionale è una società anarchica, senza struttura politica, basata sulla contemporanea esistenza di varie entità sovrane e indipendenti. Lo stato è il soggetto primario dell’ordinamento internazionale, ente in grado di tenere insieme due esigenze: garantire la sicurezza e realizzare la solidarietà degli individui che sono ricompresi nella sua popolazione di cui assicura il governo all’interno di un territorio. Si definisce così la sovranità interna (governo e popolazione) e la sovranità esterna (da qualsiasi altro ente). Definiamo così le differenze fra ordinamento statale e ordinamento internazionale: Ordinamento statale Funzione legislativa: affidata a un governo proposto, eletto a suffragio universale. I cittadini deleghiamo ad altri la creazione delle leggi, è presente quindi una mediazione. Funzione giurisdizionale: affidata alla magistratura (interpretazione e applicazione delle leggi) che di regola gode di indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato. Le sentenze (accertamento delle norme del diritto e applicazione concreta) sono vincolanti e possono essere attuare in modo coercitivo. Attuazione coattiva del diritto: capacità di poter dare attuazione ad una sentenza, anche contro la volontà di chi la riceve. Questa funzione è affidata agli organi di polizia. Ordinamento internazionale (comunità acefala: priva di autorità in grado di imporsi sui consociati) Funzione legislativa: è esercitata dagli stati che sono i soggetti del diritto internazionale. Funzione giurisdizionale: ogni stato può interpretare o ritenere corretta una determinata interpretazione. In caso di controversie gli stati possono rivolgersi, se si accordano, a un arbitro la cui decisione sarà vincolante ma che non può essere attuata in modo coercitivo (Spagna e Portogallo controversi con il Papa). Esistono una serie di organi preposti, come la corte internazionale di giustizia (organo delle Nazioni Unite con sede permanente all’Aja costituito da giudici permanenti). Attuazione coattiva del diritto: riposa sugli organi dello stato. Art. 51 della carta delle Nazioni Unite afferma che nessuno stato è privato del diritto naturale di autotutela, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle NU, fintantoché il consiglio di sicurezza non metta in moto misure per mantenere la pace e la sicurezza. Il consiglio di sicurezza delle NU svolge funzioni di polizia solo nei casi di atti di aggressione, violazione e minaccia della pace. L’autotutela nell’ordinamento nazionale è limitata in quanto sono previste le sanzioni. Sovranità interna Per consentire allo stato di ottenere la personalità giuridica internazionale è necessaria la presenza di una comunità che consiste di un territorio e di una popolazione governata da un’autorità politica organizzata (criterio dell’effettività). L’organizzazione di governo che esercita il proprio potere su una comunità territoriale diventa soggetto di diritto automaticamente. Quindi uno stato esiste quando vi è questa trilogia:
Il caso di Arafat Arafat, presidente del comitato esecutivo dell’OLP), ha un mandato di cattura emesso dal tribunale di Venezia imputato di alcuni reati tra cui quelli di aver preso contatti con le Brigate Rosse approvando un programma di collaborazione e autorizzando la fornitura di ingenti quantitativi di armi e munizioni provenienti dal Libano e poi introdotte in Italia da esponenti delle BR. Il ricorso alla Suprema Corte riguarda la violazione dell’art. 3 c.p. in quanto il mandato sarebbe lesivo dell’inviolabilità personale, quale attributo della immunità dall’esercizio della giurisdizione italiana, che spetterebbe all’imputato trattandosi di presidente di un ente avente soggettività internazionale. la Corte negando tale immunità ha delineato i caratteri dell’OLP. L’OLP aveva una sede a Roma e intratteneva rapporto con l’Italia (riconoscimento). Ma la CC afferma la mancanza del requisito di sovranità territoriale, in quanto l’Olp non riveste le caratteristiche proprie di un’organizzazione statuale. La risposta da parte della Corte è negativa quindi non viene riconosciuta nemmeno l’immunità. Il caso di Djukanovic Djukanovic, presidente del Montenegro, viene indagato per i reati di associazione a delinquere finalizzata all’importazione ed al traffico di tabacchi. Il tribunale di Napoli richiedeva l’applicazione di misure cautelari della custodia in carcere ma il giudice rigettava tale richiesta con la motivazione che l’indagato godeva di immunità. Il tribunale di Napoli però escludeva l’immunità per il presidente in quanto il Montenegro non poteva essere considerato uno stato sovrano e indipendente (facente parte dello stato Unione con Serbia), solo lo stato unione possedeva la personalità giuridica. Il Montenegro poteva essere anche considerato uno stato in quanto vi era la triade, ma è essenziale anche che esso sappia intrattenere rapporti con gli altri stati. Dalla costituzione della federazione Serbia- Montenegro emerge che l’unico soggetto che può essere membro di una comunità internazionale è lo stato unione. Così la Corte esclude il riconoscimento dell’immunità. Pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia, parere sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo (2010) Il parere della corte si è limitato a negare l’esistenza di una norma internazionale che vieti la proclamazione unilaterale di indipendenza e quindi la dichiarazione di indipendenza del Kosovo non è contraria al diritto internazionale. La Serbia aveva poteri sovrani sul Kosovo. Accanto agli stati esistono altri soggetti di diritto internazionale: Organizzazioni internazionali, Individui, Popolo, Santa Sede (da cui è sempre riconosciuta una soggettività internazionale anche nel periodo in cui non possedeva un territorio 1870-1919), Sovrano ordine militare di Malta (ente con finalità benefiche, erede di famiglie di cavalieri) non considerato un soggetto di diritto internazionale.
La personalità di enti diversi dallo stato Si è riscontrata una riduzione dell’assolutezza della sovranità degli stati ma al tempo stesso hanno sempre più assunto un ruolo rilevante alcuni enti o organizzazioni collettive dotati di effettività e indipendenza. In funzione della diversità di tali enti rispetto agli stati si è rimodellata la disciplina del diritto. Gli insorti (movimenti di liberazione nazionale) sono entità organizzate rappresentative delle istanze di autodeterminazione delle popolazioni (soggette a occupazione straniera) dei cui interessi si propongono come enti pur non essendo riconducibili a proprie organizzazioni statuali. Per poter esercitare questa funzione rappresentativa e aver la protezione del diritto internazionale, tali denti devono esercitare un controllo effettivo sulla popolazione. Si deve anche garantire la presenza di un comando responsabile. Se agli insorti gli viene riconosciuta la soggettività internazionale a loro si applicheranno le norme internazionali (esempio in caso di conflitto armato). Essi possono essere considerati come soggetti di diritto qualora si possa verificare l’esistenza di un esercizio di potere di governo. Qualora avessero successo, gli insorti potrebbero ottenere il distacco di una parte del territorio e saranno destinatari di obblighi e diritti. Qualora fallisca, non ci si porrà più il problema. Esempio: Isis – a questa organizzazione manca la capacità di infrangere rapporti internazionali. Le organizzazioni internazionali Le organizzazioni internazionali sono un fenomeno recente che nasce alla fine del IXX secolo come formazione permanente delle vecchie conferenze internazionali (Vestfalia, Versailles, Vienna). Esse sono espressione del multilateralismo, inteso come provare ad affrontare i temi e i problemi delle relazioni internazionali su una base più universale. Es. carta delle Nazioni Unite. Grazie al multilateralismo si riesce a creare enti con carattere di permanenza (sede e visibilità), a essi si ricollega la soggettività internazionale intesa come la capacità di porsi come nuovo soggetto accanto a quelli già esistenti. In alcuni casi queste organizzazioni vengono dotate di poteri di gestione di interessi collettivi della società internazionale nonché la possibilità di stringere accordi con gli stati. Caso del conte Bernadotte, inviato della NU, ucciso a seguito di un attentato a Gerusalemme. Il parere reso su richiesta dell’Assemblea Generale riguarda la capacità e la titolarità dell’organizzazione di presentare un reclamo allo stato ospitante ritenuto responsabile di non avere adottato misure di prevenzione e di protezione degli stranieri. Dal momento che l’organizzazione ha propria soggettività ha diritto di chiedere delle riparazioni a coloro che sono colpevoli dei crimini commessi. Le organizzazioni universali Operano su base universale sono aperte a tutti gli stati che intendono parteciparvi (ONU). Hanno anche specifiche competenze (fondo monetario). Sono basate su un trattato aperto a tutti gli stati. Le organizzazioni su basi regionali Numerose organizzazioni limitate a regioni particolari. Il consiglio d’Europa è una organizzazione regionale, diversa da quella dell’Unione Europa, che si occupa del tema della tutela dei diritti fondamentali della persona. È il consiglio che ha dato il via alla convenzione sui diritti dell’uomo, dandone anche la sua garanzia. Qualunque individuo può fare ricorso alla Corte europea. Uno stato può decidere di assoggettarsi a un giudice internazionale indipendente. Esse sono aperte a paesi che fanno parte di una determinata area. Il popolo
Esempio. Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia creato dal consiglio di sicurezza delle NU per giudicare casi speciali. Le fonti del diritto internazionale A livello internazionale si distinguono:
Le consuetudini Fenomeno che nel diritto italiano ha valenza residuale al contrario di altri ordinamenti in cui è importantissima come in Inghilterra. Le consuetudini si caratterizzano di due elementi: quello di carattere oggettivo o materiale (ripetizione costante e conforme di un determinato comportamento considerato doveroso) e quello soggettivo o psicologico (consiste nell’opinione o nella convinzione che il comportamento stesso corrisposta a quanto previsto dalla norma). Il decorso del tempo non è determinato in astratto e non è considerato necessario alla creazione di una consuetudine. Caso: della piattaforma del Mare del Nord (Danimarca, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca), la Corte si è dovuta accertare sul principio di equidistanza – dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale o delle coste degli stati fra i quali il problema della delimitazione si pone. Vi sono diverse norme consuetudinarie relative agli spazi marini nate dalla prassi di alcuni stati come gli Usa che creano qualcosa che viene subito imitato e poi generalizzato es. zone economiche esclusive. Gli elementi della consuetudine non spiegano la nascita di essa in quanto sono solo metodi utili alla loro rilevazione. Variando le circostanze che accompagnano la formazione di una norma, variano anche i modi di atteggiarsi di ciascuno di essi.
Principi generali del diritto internazionale Questi principi fanno parte del diritto internazionale generale. Questa denominazione comprende due fenomeni distinti che assumono diverso rilievo sul piano dell’ordinamento internazionale:
Negli ultimi decenni è però venuta via via emergendo la diversa nozione di obblighi che si instaurano, non nei confronti di un solo stato, ma nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme. Barcelona Traction – “una distinzione deve essere fatta fra le obbligazioni degli stati nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme e quelle che nascono nei confronti di un altro stato nel quadro della protezione diplomatica. Le prime riguardano tutti gli stati che possono essere considerati come aventi un interesse giuridico, le obbligazioni di cui si tratta sono obbligazioni erga omnes. Tali obbligazioni derivano nel diritto internazionale contemporaneo dalla messa al bando degli atti di aggressione e del genocidio, ma anche dai principi e dalle regole concernenti i diritti fondamentali della persona umana”. Lo schema forma delle norme internazionali che stabiliscono obbligazioni erg omnes sottolinea il carattere indivisibile degli obblighi e dei beni giuridici. Tutte le norme ius cogens sono generatrici di obblighi erga omnes. L’accordo nel sistema delle fonti e il diritto dei trattati L’accordo o trattato può definirsi come l’incontro delle volontà di due o più stati o latri soggetti dell’ordinamento internazionale che acconsentono ad assumere obblighi e diritti reciproci regolati dal diritto internazionale in relazione a una determinata materia e a rispettarli in buona fede. Il fondamento della giuridicità dell’accordo come fonte di norme particolari dette pattizie o convenzionali, che vincolano solo i contraenti, è costituito secondo molti autori dalla regola generale pacta sunt survanda (art. 26). Nell’ordinamento internazionale manca, a causa della sua struttura anarchica e decentralizzata, una procedura di applicazione generale che ne garantisca l’adempimento e che sanzioni le violazioni. Con trattato si indica la disciplina convenuta tra le parti. Gli stati sono liberi quanto alla materia oggetto del trattato e alla natura delle norme in esso contenute. L’unico vincolo posto dal diritto internazionale è il rispetto delle norme di jus cogens. I trattati sono fonte di obbligazioni tra gli stati contraenti, che soli possono pretendere l’adempimento reciproco. In questo le norme pattizie differiscono dalle norme consuetudinarie che vincolano la generalità degli stati. Si esclude la possibilità di creare obblighi o diritti a carico o a favore di stati terzi senza il loro consenso (art. 34). Se si vuole che l’obbligo sia attribuito allo stato terzo, questo deve essere consenziente e deve farlo per iscritto (art. 35). Secondo l’art. 36 un trattato può prevedere diritti a favore di uno stato terzo ma questo deve essere d’accordo. Es. i paesi europei, in passato, si accordarono a beneficio dell’impero ottomano (stato terzo) – in funzione antirussa. Quello stato ha diritto a pretendere che gli stati assumano l’obbligo di difenderlo. rete anticaduta secondo cui lo stato può decidere se ricevere o non il beneficio. I trattati sono sottoposti a una serie di norme internazionali, la maggior parte di esse sono state codificate nella convenzione sul diritto dei trattati, adottata nel 69’ dalla conferenza delle NU a Vienna. Ulteriore parte della convenzione di Vienna: convenzione sulla successione degli stati in materia di trattati (1978). Gli accordi possono essere aperti o chiusi, bilaterali o multilaterali. Gli accordi si distinguono dagli atti unilaterali in quanto questi ultimi sono promesse che producono effetti obbligatori. La procedura di formazione del trattato
L’entrata in vigore del trattato: le disposizioni si applicano immediatamente sin dalla firma del trattato. Nel periodo tra la firma e l’entrata in vigore gli stati sono tenuti a comportarsi in buona fede. I trattai in vigore devono essere trasmessi al segretario generale delle NU per la registrazione. La forma semplificata Essa viene adottata solitamente per gli accordi bilaterali, per quelli conclusi tra gruppi ristretti di stati e che riguardano questioni di carattere tecnico o amministrativo, o per i trattati segreti. Per questi trattati la firma o lo scambio dei documenti coincide con la manifestazione del consenso. L’entrata in vigore coincide con la firma o lo scambio (art. 12). Struttura del trattato: preambolo (parte importante ai fini dell’interpretazione delle premesse e delle motivazioni), parte sostanziale, disciplina a seconda dell’accordo, norme finali (dettagli tra cui l’entrata in vigore). La competenza a stipulare nell’ordinamento italiano i trattati in forma solenne viene attribuita:
Le conseguenze del mancato rispetto delle norme interne sulla competenza a stipulare nell’ordinamento internazionale e nell’ordinamento italiano Qualora vengano violate le norme costituzionali sulla competenza a stipulare, perché l’atto di ratifica provenga da un organo incompetente o non siano state rispettate le procedure interne, la convenzione di Vienna prevede all’art. 46 che uno stato possa far valere tale violazione come vizio del proprio consenso e dunque un motivo di invalidità del trattato. Si deve trattare di una violazione manifesta, cioè evidente per qualsiasi stato che si comporti secondo la prassi abituale e in buona fede e deve riguardare una norma di diritto interno di importanza fondamentale. Si tratta di una visione internazionalistica che non fa dipendere la validità del consenso sul piano internazionale da norme o prassi interne che potrebbero non essere note agli altri stati ed è coerente con il principio secondo il quale uno stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l’inadempimento di un obbligo internazionale (art. 27). L’interpretazione dei trattati La commissione del diritto internazionale ha individuato alcuni principi generali nei quali ha riconosciuto vere e proprie regole generali vincolanti sull’interpretazione dei trattati che sono state codificate dagli articoli 31-33 della convenzione. Quali sono i criteri per intrepretare una norma? Soggettivo – cerca di ricostruire la volontà delle parti sulla base dei lavori preparatori (trattato assimilato a un contratto). Oggettivo – si limita a interpretare ciò che è stato scritto (trattato assimilato a una legge). Unilaterlastico – fa prevalere l’interpretazione più favorevole e meno gravosa per la parte onerata dall’obbligo. In Italia il metodo di interpretazione è disciplinato dall’art. 12 delle preleggi – soggettivo. Art. 31 “un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. Parte 3 “verrà tenuto conto oltre che del contesto: di ogni accordo ulteriore intervenuti tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute, di ogni ulteriore pratica seguita nell’applicazione del trattato con la quale venga accertato l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione e di ogni norma pertinente di diritto internazionale” strumenti primari di interpretazione. Parte 4 “si ritiene che un termine o un espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l’intenzione degli stati”. Un metodo che si utilizza per l’interpretazione è la nomina di un organo giurisdizionale (corte di giustizia dell’UE a cui tutti i giudici si possono riferire quando c’è un contrasto tra norme interna e norma internazionale). La regola generale di interpretazione è quella basta sul metodo oggettivo o “established law”. Il primo elemento del procedimento interpretativo è costituito dalla ricerca del significato letterale del testo. Il significato naturale dei termini deve essere determinato nel quadro del contesto generale del trattato compresi preambolo (scopo del trattato) e gli allegati (hanno contenuto più vario secondo la materia oggetto).
La convenzioni di Vienna permette a uno stato di formulare una riserva per iscritto al momento della firma o della manifestazione del consenso, salvo che il trattato in questione la vieti o preveda solo certe riserve. Oppure se, nel silenzio del trattato, la riserva sia incompatibile con il suo oggetto e il suo scopo (art. 19). L’art. 20 richiede che la riserva venga accettata dalle altre parti (in forma tacita o espressa), salvo che sia autorizzata esplicitamente nel trattato. L’accettazione deve provenire da tutte le altre parti quando risulti dal numero limitato di stati che hanno partecipato al negoziato e dall’oggetto e dello scopo del trattato che l’applicazione del trattato nella sua interezza costituisce una condizione essenziale del loro consenso. In assenza di disposizioni espresse nel trattato, l’accettazione può provenire da alcuni stati soltanto e comporta che la parte che ha depositato la riserva divenga parte del trattato nei rapporti con essi. Gli altri stati possono anche sollevare obiezioni alla riserva, ma il trattato entra in vigore comunque con lo stato autore della riserva salvo che l’obiezione esprima anche una volontà contraria all’entrata in vigore del trattato nei rapporti con questo stato. Quanto ai rapporti tra lo stato autore della riserva e lo stato che solleva obiezioni, se questo ha comunque accettato che il trattato entri in vigore tra loro la disposizione alla quale è apposta la riserva non si applica nei rapporti reciproci. Fonti della riserva : contenute nel diritto consuetudinario (art. 19-23) e nella guida alla prassi della commissione del diritto internazionale con il compito di ridurre gli effetti delle riserve (2011). Principi : integrità del trattato e di un testo accettato dalle parti contraenti e flessibilità. Riserve interpretative: le riserve possono avere contenuto sostanziale o riguardare l’interpretazione di una disposizione, nel senso che lo stato si ritiene a essa vincolato, ma con il significato indicato nella riserva. Gli stati tendono a presentare dichiarazioni interpretative soprattutto quando il trattato esclude qualsiasi riserva o una riserva del tipo proposto. Riserve eccettuative: quando lo stato che la appone esclude l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato non accettandone quindi l’obbligo giuridico. Es. articolo IX convenzione per la prevenzione del crimine di genocidio Usa riserva. Riserve modificative: che non eccettua l’obbligo ma lo modifica. Es. riserva Italia art. 12 parte 4 del patto sui diritti civili e politici (1966) “nessuno può essere private del diritto di entrare nel proprio paese”. Procedura:
Negli accordi multilaterali, è previsto che gli stati possano decidere ad unanimità di sospendere o estinguere il trattato nei rapporti con lo stato colpevole. Uno stato la cui posizione sia lesa dalla violazione può chiedere la s/e nei rapporti bilaterali con lo stato colpevole. Ogni stato diverso dal colpevole può chiedere la s/e totale o parziale nei suoi confronti. Art. 55 se i partecipanti a un trattato sono inferiori al numero necessario per la sua entrata in vigore, il trattato multilaterale è valido. L’estinzione del trattato per impossibilità sopravvenuta: la CDV prevede la possibilità di chiedere l’estinzione del trattato o di denunciarlo quando la scomparsa o la distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all’esecuzione del trattato l’abbiano resa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, può giustificare la richiesta di sospensione del trattato (art. 61). La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari fra le parti di un trattato non significa l’estinzione del trattato poiché le comunicazioni tra gli stati possono continuare anche attraverso terzi stati e le relazioni non costituiscono un mezzo essenziale per l’applicazione del trattato (art. 63). Sospensione si richiama l’ambasciata, rottura si chiude. Trattato sui missili a medio raggio (Usa – Russia). Trump ha deciso di denunciare questo trattato in quanto la Russia non lo rispetta. Si invita la Russai a ripristinare le condizioni per portare avanti il trattato. Durante i sei mesi il trattato è sospeso, non estinto. L’estinzione del trattato per il mutamento fondamentale delle circostanze: l’art. 62 considera quale causa di e/s di un trattato il mutamento fondamentale delle circostanze, purché queste abbiano costituito la base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi e il mutamento trasformare radicalmente la portata degli obblighi.