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La Sovranità e la Soggettività Internazionale: Stati e Organizzazioni, Appunti di Diritto Internazionale

Una introduzione alla sovranità e alla soggettività internazionale, esplorando i rapporti tra Stati e organizzazioni internazionali. sulla natura del diritto internazionale, i modelli di relazioni tra Stati e l'adattamento di norme internazionali nel diritto interno. Viene inoltre analizzata la differenza tra Stati moderni e le entità non riconosciute come soggetti di diritto internazionale, come il Protettorato e i failed States. Il documento conclude con un'analisi dei trend evolutivi nella comunità internazionale, come l'autodeterminazione dei popoli, il divieto di uso della forza e i diritti umani.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 08/08/2021

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COMUNITA’ INTERNAZIONALE SOGGETTI
Che cos’è il diritto internazionale: insieme di regole giuridiche che disciplina i rapporti
tra Stati, in quanto enti sovrani e indipendenti.
Ciò ha delle implicazioni enormi: ci sono tante regole che noi troviamo nelle relazioni
internazionali, che non sono necessariamente giuridiche, ma regole di cortesia. Non per
questo sono meno importanti.
Il non rispettare regole sociali, a livello sociologico, comporta la rottura dei rapporti
interpersonali.
Ci occuperemo naturalmente solo di regole giuridiche.
Cos’è il diritto? È estremamente complesso nel diritto internazionale: consegniamo la
definizione alla filosofia del diritto.
La violazione della regola giuridica comporta responsabilità.
Le relazioni fra Stati si possono sviluppare anche mediante modelli che non appartengono
al diritto internazionale pubblico (es. uno Stato può negoziare l’acquisto di un bene sul
piano patrimoniale diritto privato: ben lontano dalla funzione sovrana dello Stato).
Lo stesso vale per le organizzazioni internazionali: anche l’UE ha una sede della
commissione europea a Milano: l’immobile in cui risiede è in affitto o lo ha comprato.
Il diritto internazionale è un ordinamento separato e distinto rispetto a quello dei singoli
stati.
Il nostro OG applica pacificamente il principio di separazione dei due ordinamenti. Ciò
significa che gli OG sono entrambi validi, ma con riferimenti diversi.
La nostra comunità si fonda sulle leggi dello Stato: sono il fondamento assoluto del nostro
ordinamento.
Dire che l’ordinamento è caratterizzato da unicità e autonomia significa dire che è di un
ente sovrano e indipendente l’Assemblea costituente ha costruito autonomamente, in
rappresentanza del corpo elettorale, la nostra Carta Costituzionale.
Il contatto tra i due ordinamenti si ha con l’adattamento della norma internazionale nel
diritto interno. È un tema complesso, perché impatta a livello nazionale.
La norma di un ordinamento esterno produce effetti nell’OG nazionale tramite
l’adattamento.
Naturalmente vi sono studiosi che non ritengono i due ordinamenti separati monisti vs
dualisti. Ma la CC dice che i due OG sono e restano separati e distinti.
Qual è la comunità di soggetti cui queste regole si riferiscono? Privati? Consoli?
Ambasciatori?
E l’OG italiano a chi si applica? A tutti coloro che si trovano fisicamente nel territorio dello
Stato.
Uno stato può esercitare i propri poteri sovrani in uno stato esterno, solo previa
autorizzazione dallo Stato ospite altrimenti si creerebbe una violazione delle
competenze a livello internazionale.
Es. il giudice italiano civile deve effettuare delle indagini che andrebbero tenute in Russia.
Occorrerà che l’ordine del giudice venga trasmesso al Ministero degli Esteri, che lo
trasmetterà all’autorità competente russa, che darà disposizione alla Corte russa, che
metterà a disposizione una persona competente per le indagini.
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COMUNITA’ INTERNAZIONALE  SOGGETTI

Che cos’è il diritto internazionale : insieme di regole giuridiche che disciplina i rapporti tra Stati, in quanto enti sovrani e indipendenti. Ciò ha delle implicazioni enormi: ci sono tante regole che noi troviamo nelle relazioni internazionali, che non sono necessariamente giuridiche, ma regole di cortesia. Non per questo sono meno importanti. Il non rispettare regole sociali, a livello sociologico, comporta la rottura dei rapporti interpersonali.  Ci occuperemo naturalmente solo di regole giuridiche. Cos’è il diritto? È estremamente complesso nel diritto internazionale: consegniamo la definizione alla filosofia del diritto. La violazione della regola giuridica comporta responsabilità. Le relazioni fra Stati si possono sviluppare anche mediante modelli che non appartengono al diritto internazionale pubblico (es. uno Stato può negoziare l’acquisto di un bene sul piano patrimoniale  diritto privato: ben lontano dalla funzione sovrana dello Stato). Lo stesso vale per le organizzazioni internazionali: anche l’UE ha una sede della commissione europea a Milano: l’immobile in cui risiede è in affitto o lo ha comprato. Il diritto internazionale è un ordinamento separato e distinto rispetto a quello dei singoli stati. Il nostro OG applica pacificamente il principio di separazione dei due ordinamenti. Ciò significa che gli OG sono entrambi validi, ma con riferimenti diversi. La nostra comunità si fonda sulle leggi dello Stato: sono il fondamento assoluto del nostro ordinamento. Dire che l’ordinamento è caratterizzato da unicità e autonomia significa dire che è di un ente sovrano e indipendente  l’Assemblea costituente ha costruito autonomamente, in rappresentanza del corpo elettorale, la nostra Carta Costituzionale. Il contatto tra i due ordinamenti si ha con l’ adattamento della norma internazionale nel diritto interno. È un tema complesso, perché impatta a livello nazionale. La norma di un ordinamento esterno produce effetti nell’OG nazionale tramite l’adattamento. Naturalmente vi sono studiosi che non ritengono i due ordinamenti separati  monisti vs dualisti. Ma la CC dice che i due OG sono e restano separati e distinti. Qual è la comunità di soggetti cui queste regole si riferiscono? Privati? Consoli? Ambasciatori? E l’OG italiano a chi si applica? A tutti coloro che si trovano fisicamente nel territorio dello Stato. Uno stato può esercitare i propri poteri sovrani in uno stato esterno, solo previa autorizzazione dallo Stato ospite  altrimenti si creerebbe una violazione delle competenze a livello internazionale. Es. il giudice italiano civile deve effettuare delle indagini che andrebbero tenute in Russia. Occorrerà che l’ordine del giudice venga trasmesso al Ministero degli Esteri, che lo trasmetterà all’autorità competente russa, che darà disposizione alla Corte russa, che metterà a disposizione una persona competente per le indagini.

Cos’è quindi la comunità internazionale? È l’insieme dei destinatari delle norme internazionali. I soggetti sono innanzitutto gli stati, ma anche enti non statuali. I soggetti pieni, i primi, che possono esercitare tutte le prerogative previste dal diritto internazionale sono gli stati. È una comunità numericamente minima: quasi tutti gli stati sono membri dell’ONU, e sono in tutto 192. Vi sono Stati poi non riconosciuti, o altri la cui soggettività è stata oggetto di contestazione, Stati con posizioni border – line. È una comunità piccolissima  abbiamo però individui molto importanti (superpotenze) e individui più piccoli, anche se formalmente tutti sono equiparati. La prassi seguita dagli Stati produce regole, a certe condizioni. Nell’OG interno la consuetudine ha un valore molto limitato, modesto  nell’OG internazionale la consuetudine ha invece un valore fondamentale. Il numero dei membri della comunità internazionale è più che raddoppiato dopo la nascita dell’ONU.  Dopo la decolonializzazione post bellica, numerosi stati hanno ottenuto l’indipendenza. Ma molte regole consuetudinarie odierne esistevano già: si erano formate in una comunità di 80 Stati. A noi interessa sapere che esiste una comunità internazionale formata da soggetti sovrani e indipendenti. L’idea di accordi in senso moderno è risalente all’esistenza di agglomerati umani organizzati, non ci riconduciamo solo alla Pace di Westfalia. Le prime manifestazioni di rapporti internazionali sono risalenti: pensiamo ai rapporti dei Romani con popolazioni confinanti. Ma questo è diritto internazionale? I manuali citano addirittura l’accordo di pace tra Ramses II e il sovrano degli Ittiti, 1268 a.C. I due sovrani si impegnano a non farsi guerra tra loro e a prestarsi assistenza dalla minaccia esterna. Ma che differenza c’è tra un accordo di questo tipo a un trattato di pace postbellico novecentesco? La differenza sta nello Stato moderno. La pace di Westfalia , che ha chiuso la Guerra dei Trent’anni, afferma l’idea della sovranità e indipendenza dello Stato. Lo stato decide nei propri confini e non è riferibile a indicazioni esterne, che vengano dall’impero o dal papato. Gli stati sono formalmente allo stesso livello. Dimensioni del territorio, forma di Stato, forma di Governo, numero di popolazione (…) non conta. Questo conterà naturalmente a livello sostanziale, per influenze geopolitiche. Tutto ciò è affare interno, che non rileva per il diritto internazionale.

accettato che vi siano influenze per via della subordinazione economica che subiscono: ciò non sposta il concetto di sovranità esterna. Un’entità, pur formalmente costituita in forma di Stato, può non essere indipendente. Ci sono entità che hanno tutte le caratteristiche riconducibili alla sovranità interna, ma a cui è negata da parte della comunità internazionale la sovranità esterna  es. Repubblica Turca del Cipro del Nord: altro non è che emanazione della Turchia. Sul piano del diritto internazionale è la Turchia che si assume la responsabilità internazionale di quel territorio. Oppure i Governi Fantoccio  Repubblica Sociale Italiana, dipendeva totalmente dal Governo Tedesco. Pensiamo anche al Protettorato  nelle relazioni internazionali era un altro Stato che si assumeva la responsabilità. Es. protettorato italiano in Etiopia di fine XIX secolo. O stati nati in Sudafrica tramite la politica dell’Apartheid, che sono stati smantellati, per via della palese violazione dei diritti umani. 2- Si riferisce al controllo effettivo della comunità territoriale. Dipende dalla presenza contestuale di tre elementi  governo, popolo e territorio. Il governo è un’organizzazione di persone, relazioni, regole, denaro, in grado di controllare la comunità territoriale. Il territorio è un’estensione concreta, che può essere minima o sterminata. Il popolo  è lo Stato che stabilisce con le sue regole quali sono le condizioni per essere cittadini. Lo Stato ha un diritto di proteggere il proprio cittadino, nel caso in cui subisca all’estero delle violazioni. Potrebbero essere presenti alcuni di questi elementi: es. Tuareg ha una cultura, una lingua, una tradizione che si perde nei tempi, ma che non ha un territorio stabile. Non può assumere le caratteristiche di uno Stato, ma ciò non significa che è irrilevante sul diritto internazionale. Pensiamo ai governi in esilio: es. France Libre di De Gaulle: è un insieme di persone riconosciute dalla comunità sottoposta a dominio straniero, il governo in esilio però non ha un territorio su cui poter esercitare le proprie prerogative. Oggi non esistono, come invece accadeva in passato, terre di nessuno. O perché è soggetto a uno Stato, o per regole di diritto internazionale (pensiamo ad esempio all’alto mare e ai fondi marini sottostanti, o l’Antartico). Non vi è spazio appropriabile. Le tre caratteristiche (governo, popolo e territorio) si sommano e fondano il principio di effettività. Pensiamo ai failed States  parti consistenti del territorio non sono più sotto il controllo dello Stato  es. Africa orientale, sotto il controllo di gruppi locali. Qui lo Stato non è in grado di controllare la comunità territoriale e garantire il rispetto dei diritti dello straniero. Esistono dei valori fondamentali della comunità internazionali, la cui lettura sistematica possa interferire sul riconoscimento dell’ente?

Esistono stati che sistematicamente violano i diritti internazionali: nessuno si è mai sognato di dire che non sono soggetti di diritto internazionale. Non facciamo riferimento a una violazione singola (es. tortura di un singolo soggetto in carcere). Questo aspetto, per quanto rilevante, è suscettibile solamente di porre lo stato di fronte a una corte internazionale. Parliamo di violazioni massicce su larga scala dei diritti fondamentali. Il rispetto dei diritti dell’uomo costituisce condizione per l’attribuzione della soggettività internazionale? La risposta sulla base dei dati è NO. Ma la violazione di tali diritti può avere delle implicazioni rilevanti. Bisogna considerare che:

  • È un dato di fatto che il rispetto dei diritti fondamentali viene sempre più frequentemente considerato condizione per poter accedere a organizzazioni o enti sul piano internazionale. Es. UE  il TUE prevede che possano domandare di essere ammessi solo Stati che rispettano i diritti umani. È il caso della Turchia. Altro caso è il documento finale, di chiusura della Conferenza internazionale di Helsinki del 1975, che stabilisce come vi sia un legame indissolubile tra l’essere stato e il rispetto dei diritti fondamentali. Non si possono imporre coercizioni su larga scala ai popoli (che ricordiamo non essere soggetti di diritto internazionale). Con la risoluzione del blocco comunista, i nuovi paesi chiesero l’adesione alla CE. Questa affidò a una commissione formata dalle corti costituzionali degli Stati membri un’elaborazione di un documento che permettesse l’ammissione dei nuovi Stati.
  • Nell’OG internazionale si va consolidando un principio per cui qualora uno Stato violi in modo massiccio i diritti fondamentali scatti una sorta di obbligo in capo agli altri Stati, una solidarietà collettiva che si sostanzia nel non riconoscimento delle situazioni che si sono venute a creare in una grave violazione dei diritti umani. Es. annessioni di nuovi territori con la forza. Si isola lo Stato autore di queste violazioni. Lo stato entra in difficoltà. Si influisce sulle conseguenze dell’azione dello Stato, anche laddove possano rilevare sulla soggettività stessa. Il progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, 2001, raccoglie e consolida in modo non vincolante, quelli che sono i trend della comunità internazionale. La reazione non è frutto di una scelta politica che nasce dalla condivisione di valori morali, ma è derivante da regole consuetudinarie. Che cos’è e che valore ha il riconoscimento dello Stato? È l’atto con cui uno Stato ne riconosce un altro. Es. per smembramento nasce un nuovo stato, che viene riconosciuto formalmente da altri stati già esistenti. Che valore ha?
  • È un atto politico  uno Stato non è obbligato a riconoscerlo. Può riconoscerlo, può negarlo. Ci sono stati che per ragioni di ritorsione si vedono negata la soggettività, pur essendo pacificamente riconosciuti dalla comunità internazionale. il non riconoscere ha delle conseguenze. Se un nuovo stato viene creato, o se non vi è il riconoscimento del nuovo governo insediatosi, ed è effettivo, ci sono delle conseguenze.

Lo stesso non si può dire di enti diversi. Cos’è il fenomeno degli insorti? gruppo organizzato che insorge. Sono fenomeni molto vicini, fino a coincidere (caso della rivoluzione), con il fenomeno dello Stato. In un dato momento si oppone al legittimo governo (in quel momento riconosciuto come tale)  ma anche la banda armata lo fa (es. terroristi in Africa orientale). Assume un controllo stabile su una comunità territoriale. Si deve essere formata una situazione di cessazione delle ostilità, o anche non, ma comunque non conforme a una temporanea occupazione. Es. Libia 2011, gli oppositori di Gheddafi avevano conquistato parte del territorio libico e avevano ottenuto il riconoscimento da numerosi stati. Nel momento in cui si afferma un controllo effettivo, gli insorti assumono soggettività internazionale. Potranno essere riconosciuti da altri stati. Potranno diventare responsabili per la violazione di norme internazionali, tra cui diritti umani. Sono una situazione di passaggio da una condizione di anarchia dovuta all’occupazione con la forza di un territorio, a una stabilizzazione del controllo del territorio. Altra cosa sarà dei trattati che prima vigevano sull’intero territorio dello Stato, e che ora si trova sotto il controllo degli insorti? Ci sarà il problema del passaggio di quei trattati alla parte del territorio assoggettata al nuovo governo. Movimenti di liberazione nazionale : sono enti organizzati che agiscono nell’interesse di un popolo per assicurarne l’autodeterminazione. Il principio di autodeterminazione dei popoli è molto importante. Il popolo in sé è un elemento dello stato, non un soggetto di diritto internazionale. “Lo stato non può violare il principio di autodeterminazione dei popoli”: significa che ogni popolo ha il diritto, con libere elezioni, di determinare il proprio governo. È un principio di grande peso, anche se molto giovane. Ha un’applicazione limitata. Non significa che qualunque popolo possa decidere di formare un proprio stato e scindersi. Il diritto trova affermazione in 3 casi:

  • Dominazione straniera
  • Assoggettamento a governo coloniale
  • Lo stato territoriale viola in modo massiccio i diritti umani. I movimenti sono enti che assumono il valore di essere portatori di interessi rilevanti nella comunità internazionale, per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo dell’autodeterminazione dei popoli. Santa sede : è un soggetto di diritto internazionale. Ha tutte le attribuzioni proprie di soggettività internazionale. Non è uno stato, non fa parte dell’ONU, ma partecipa in qualità di osservatore. È l’ente esponenziale della Chiesa cattolica e non coincide con lo Stato del Vaticano. La santa sede ha stipulato concordati con vari stati. Vi è il tema del diritto canonico… è un dato che nasce dal pacifico riconoscimento della comunità internazionale. Nel 1870 lo Stato pontificio viene debellato (estinzione dello Stato, non occupazione militare) dal Regno d’Italia, pur riconoscendo minime porzioni territoriali di competenza

della santa sede. Era pacifico che la santa sede mantenesse la propria soggettività internazionale, i suoi diplomatici, e concludesse accordi. È l’organo supremo di governo della Chiesa Cattolica  ma non coincide con lo Stato. È sempre il principio di effettività che primeggia. È un unicum a livello mondiale. Nessuno ha mai negato la soggettività internazionale della stessa. C’è una sentenza della Cassazione che ricorda che la Santa sede è sopravvissuta all’estinzione dello Stato pontificio. Questo significa che è titolare della personalità giuridica internazionale e ha la stessa posizione degli stati sovrani. Questo è la prassi che crea e consolida un dato pacifico nella comunità internazionale. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: sono enti diversi dagli stati, che operano sul piano internazionale. Distinguiamo tra le Organizzazioni internazionali governative e le ONG  le seconde non riguardano il nostro corso. Le OG sono composte da Stati e hanno una soggettività internazionale, non piena, ma comunque ce l’hanno. Le ONG, pur operando a livello internazionale, non sono soggetti del diritto internazionale. La nostra comunità internazionale ha mantenuto, pur nei mutamenti storici degli scorsi decenni, la struttura di società paritaria, ove gli stati sono i principali attori: protagonisti nelle relazioni e formazione di regole. Vi è una presenza molto numerosa delle OG, che sono insiemi di stati. Se gli Stati sono circa 200, le OG sono estremamente più numerose, diverse migliaia.  Il diritto delle organizzazioni internazionali è materia a sé stante. I manuali sono molto corposi e in lingua straniera: si parte dalle nozioni costitutive e poi si analizzano le varie tipologie per aree (planetarie, regionali, competenza politica, economica…). Sono protagoniste delle relazioni internazionali. Quali sono gli elementi che caratterizzano l’organizzazione internazionale? Sono 3 e devono tutti sussistere :

. unione tra Stati  più di due stati: i trattati costitutivi prevedono un numero minimo di ratifiche per poter essere operativi e sono trattati aperti. Anche l’UE ha un trattato aperto: è un’OG sui generis, perché ha una struttura molto vicina a quella dello stato federale. In più sappiamo che gli atti (regolamenti e direttive S.E.) sono direttamente applicabili, cosa che non accade in diritto internazionale, dove è necessaria l’interposizione del legislatore. Parliamo di unioni di ogni tipo: es. comunanza di interessi regolata in termini reciprocamente vincolanti (es. NATO  alleanza che preveda una propria struttura). Gli accordi istitutivi prevedono la possibilità di ingresso di nuovi stati  l’ingresso del nuovo stato naturalmente può essere condizionato a certi presupposti, dal momento che crea comunque un disequilibrio momentaneo sul piano strutturale dell’organizzazione. . fondata su un accordo che preveda obiettivi comuni  ci sono forme di cooperazione, anche organizzative, che non sono organizzazioni internazionale. Pensiamo al G20. Qui non abbiamo a fondamento della cooperazione tra gli stati un accordo internazionale, che preveda diritti e obblighi. Occorre che i rapporti tra gli stati siano fondati su un accordo. Forme di collaborazione per quanto rilevanti in termini di risultati, non possono considerarsi organizzazioni internazionali.

potere di agire sul piano internazionale per pretendere il risarcimento per il danno arrecato all’istituzione attraverso l’omicidio di un proprio funzionario? Nel parere, ha espresso questo principio, che nessuno ha messo in discussione. L’OI, avente le caratteristiche sopra citate, che si pone verso l’esterno, assumendo relazioni con altri soggetti dell’ordinamento internazionale, diversi dagli stati parti, è in grado di operare come soggetto nel diritto internazionale.  Se tu accetti l’invio di un mio rappresentante ufficiale sul territorio, stai accettando le regole che ne presidiano la protezione: alla violazione tu devi rispondere certamente nei confronti dell’OI, per conto dell’OI per cui il soggetto agiva. L’organizzazione è destinata a esercitare funzioni e godere di diritti, solo se questi possono esplicarsi a livello di personalità nella comunità internazionale. L’organizzazione ha mandato di perseguire determinati obiettivi: agisce per nome e per conto degli stati parte  assume quindi soggettività verso l’esterno. È una soggettività certamente limitata: non comporta un’equiparazione assoluta. Non sono Stati. Ciò significa che non godono degli stessi privilegi che hanno gli Stati: es. immunità giurisdizionale  il funzionario dell’ONU non è comparabile a Mattarella. Se l’OI ha soggettività limitata, significa che può comunque incorrere in violazione del diritto internazionale ed essere quindi parte di una controversia. Può concludere accordi anche con altre OI. NB: tutto il discorso attiene alla soggettività sul piano internazionale. Altra questione è quella della soggettività nell’ordinamento interno. È un altro tema. L’OI può concludere un contratto? Può comprare beni? Nessuno dubita che uno stato lo possa fare. Uno stato nordafricano, tramite i propri fondi sovrani, può comprare azioni in aziende quotate in borsa europee. Anche l’OI lo può fare: le misure sono disciplinate negli accordi con gli stati e nei trattati istitutivi. IL TFUE dice che la Commissione rappresenta l’UE e ha piena capacità giuridica riconosciuta anche agli enti di diritto interno. Non tratteremo questo tema. Sulla soggettività di diritto internazionale il tema viene risolto sulla base del dato di prassi ricavato dal parere della corte di giustizia internazionale, che trova consenso nella comunità internazionale. Abbiamo quindi una comunità internazionale con circa 200 attori principali, che creano norme + moltissimi soggetti non statuali, OI molto numerose  con soggettività limitata volta a perseguire gli obiettivi per cui sono state create. MA GLI INDIVIDUI POSSONO ASSUMERE UNA SOGGETTIVITA’ NELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE? I capi di Stato agiscono sul piano internazionale rappresentando lo Stato. Il capo di governo che firma l’accordo internazionale firma come rappresentante dello Stato. Che sia un comportamento, un atto giuridico, la partecipazione a una prassi che porta alla formazione di una regola consuetudinaria è del tutto imputabile allo Stato.

Ma l’individuo che agisce non in rappresentanza dello Stato può assumere soggettività internazionale? L’individuo che rappresenta lo Stato può rispondere in proprio per azioni che ha compiuto in rappresentanza dello Stato? Gli individui non sono soggetti della comunità internazionale: l’attività internazionale è degli stati. E con Stato si intende lo Stato apparato, l’organizzazione governativa, e non la Nazione, lo Stato comunità. L’individuo, in quanto tale, può però agire sul piano internazionale? NO. Ma ci sono eccezioni molto importanti. L’individuo come tale non è soggetto, ma può assumere una limitata soggettività in senso attivo. Qualunque individuo, nell’ordinamento dello stato in cui è radicato, può rivolgersi nelle forme previste dall’ordinamento a giudici, per far valere la violazione di norme internazionali. Ma questo non c’entra nulla. Se X ritiene di essere stato discriminato, violando regole internazionali, può rivolgersi ai tribunali dello Stato per far valere le norme internazionali che lo riguardano. Quello di cui parliamo è il fatto che l’individuo possa rivolgersi a un’autorità sovranazionale per far valere i propri diritti nei confronti di uno Stato  l’individuo è alla pari con lo Stato. Se X ritiene che le autorità lo abbiano escluso da un concorso per motivi razziali, impugna il provvedimento. Qui sta esercitando i suoi diritti previsti dalla Costituzione, norme interne e recepimento di norme internazionali. Il tribunale rigetta, con sentenza definitiva. X ritiene che lo Stato abbia violato il diritto internazionale: la violazione dell’autorità amministrativa è stata riconfermata dai giudici statali. Vi sono dei sistemi, tra cui la CEDU, che prevedono la possibilità dell’individuo di poter adire a un’autorità sovranazionale, chiamando in causa lo Stato autore della violazione. L’organo sovranazionale non è più soggetto all’ordinamento interno: mi muovo nell’ordinamento sovranazionale. X sarà ricorrente e l’Italia sarà resistente: sono equiparati sul piano della controversia. Ci sono degli ambiti limitati quindi in cui l’individuo assume una certa soggettività nazionale  la CEDU consente all’individuo, dopo aver esaurito i ricorsi interni, di rivolgersi alla Corte EDU. Originariamente la CEDU non prevedeva questa possibilità: il ricorso diretto non era presente. Nasce intorno agli anni 90. Da qui l’affermazione per cui il meccanismo attribuisce all’individuo in quanto tale una parziale dignità dal punto di vista internazionale. Ha personalità limitata nel diritto internazionale, proprio nel momento in cui adisce a una Corte sovranazionale. Questo naturalmente è tipico delle interpretazioni più recenti, non tipiche della giurisprudenza classica. L’individuo che agisce per conto dello Stato può essere chiamato a rispondere in proprio? In linea di principio no: se agisce in nome dello Stato, coinvolge lo Stato. Se l’autorità doganale greca vieta la circolazione di una merce che dovrebbe invece circolare costituisce un illecito imputabile allo Stato, anche se di fatto l’azione è imputabile a un individuo. Non c’è nessun tema di soggettività internazionale.

Intrattiene stabili relazioni diplomatiche con altri stati. Agendo come soggetto internazionale assume le relative prerogative.