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Sulla soggettività internazionale e i requisiti per essere riconosciuti come stato. Esplora il concetto di stato, i requisiti di montevideo, l'indipendenza, lo stato fantoccio, e il riconoscimento. Il testo include esempi di stati come andorra, principato di monaco, e la repubblica turca di cipro del nord.
Tipologia: Appunti
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1 Parte 22-2- RIEPILOGO: Gli enti che partecipano alla vita di relazione internazionale si dividono in:
- ENTI TERRITORIALI - ENTI NON TERRITORIALI CHE ASPIRANO A DIVENIRE ORGANIZZAZIONI DI GOVERNO DI UNA COMUNITA’ TERRITORIALE - ENTI CHE NON SONO TERRITORIALI E NEMMENO ASPIRANO A DIVENIRE UN ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO DI UNA COMUNITA’ TERRITORIALE (ENTI SUI GENERIS) - ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Questi atti sono dotati in misura più o meno maggiore della SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE. LA SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE-> può essere definita come la CAPACITA’ DI ESSERE DESTINATARI DI NORME INTERNAZIONALI e di pretendere il rispetto da parte di altri soggetti. ENTI TERRITORIALI SONO: - LO STATO - GLI INSORTI STATO è SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE OPTIMO IURE, cioè ha la soggettività internazionale piena,laddove tutti gli altri enti che partecipano alla vita di relazione internazionale, hanno soltanto una soggettività internazionale limitata. La Convenzione internazionale di Montevideo del 1933 (sui DIRITTI E DOVERI DEGLI STATI) elenca i requisiti che un ente deve soddisfare per potere essere qualificato Stato; questi requisiti sono: - Popolazione permanente - Territorio definito - Governo effettivo - Capacità di entrare in relazione con gli altri Stati. Alcuni studiosi preferiscono fare riferimento solamente al criterio dell’indipendenza ed effettività; è in dubbio infatti che un ente debba essere indipendente e che il Governo debba avere un controllo effettivo del territorio affinchè possa essere considerato uno Stato. Quando si parla di indipendenza, bisogna innanzitutto fare riferimento ad un’indipendenza FORMALE e l’INDIPENDENZA PUO’ ESSERE ATTESTATA DALL’ESISTENZA DI UNA CARTA COSTITUZIONALE. E’ INDIPENDENTE QUELLO STATO,IL CUI ORDINAMENTO GIURIDICO TRAE ORIGINE DA UNA PROPRIA COSTITUZIONE; non ci si può limitare al dato formale,laddove vi sia un’ingerenza da parte di un altro Stato nell’esercizio del potere di Governo pressocchè totale, quindi il dato formale deve cedere di fronte al dato reale,laddove l’ingerenza di un altro Stato nell’esercizio del potere di Governo sia assoluta.
STATO FANTOCCIO => sono enti che malgrado la denominazione di Stato, mancano di indipendenza e perciò non possono essere considerati soggetti di diritto internazionale. Non possono essere considerati Stati, in quanto mancano del requisito dell’INDIPENDENZA , gli STATI MEMBRI E GLI STATI FEDERALI => cioè gli Stati federati all’interno della Repubblica federale spetta la soggettività internazionale (es. Stati Uniti d’America): non sono Stati ai sensi del diritto internazionale e quindi non godono della SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE, la California, il Texas, il Colorado ecc. queste sono mere articolazioni dello Stato federale.
- AI FINI DELL ’ESISTENZA DI UNO STATO e quindi della sua SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE,sono irrilevanti sia le dimissioni del territorio che l’entità della popolazione. Sono considerati SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE anche i cosiddetti STATI ESIGUI. ESIGUO-> limitato, si riferisce alle dimensioni limitate del territorio e al numero limitato della popolazione. ES. Andorra, Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino; questi Stati hanno una popolazione ed un territorio estremamente ridotti. Alcuni dubitano della soggettività internazionale di questi Stati perché questi, dipendono in misura più o meno maggiore agli Stati confinanti per la conduzione delle loro relazioni internazionali. Esempio : San Marino dipende dall’Italia; Principato di Monaco dalla Francia; QUESTA E’ UN’OPINIONE CONTRARIA DELLA DOTTRINA. L’ ASSEMBLEA GENERALE è competente a decidere sulle domande di ammissione di nuovi Stati alle nazioni Unite previa raccomandazione del Consiglio di sicurezza. Quando nell’ambito della comunità internazionale si costituisce un nuovo Stato, questo è riconosciuto dagli Stati preesistenti. Il riconoscimento non è un requisito della soggettività internazionale. Infatti,l’opinione maggioritaria considera che il RICONOSCIMENTO abbia carattere dichiarativo e non costitutivo della personalità internazionale dello Stato. RICONOSCIMENTO DI STATI È l’atto mediante il quale uno Stato preesistente constata l’esistenza di un nuovo Stato e manifesta la volontà di entrare in relazione con esso. Il riconoscimento ha un valore puramente politico. Il riconoscimento è l’atto di fondazione della vita sociale di uno Stato; solo dopo che lo Stato sia riconosciuto, allora potrà entrare in relazione con gli Stati che lo riconoscono. Es. Repubblica Turca di Cipro del Nord : non è riconosciuta da nessuno Stato, tranne dalla Turchia; questo anche in conseguenza di una raccomandazione delle Nazioni Unite rivolte agli Stati a non riconoscerla, in quanto essa rappresenta il risultato di un ‘aggressione; infatti la Turchia era intervenuta militarmente con le proprie forze sull’isola di Cipro, in reazione al tentativo del colpo di Stato da parte delle forze filo-greche. Poiché non è riconosciuta da alcuno Stato tranne dalla Turchia, comporta che non abbia relazioni diplomatiche con altri Stati, addirittura le comunicazioni aeree e marittime con gli altri Stati sono ridotte se non addirittura assenti. I rapporti commerciali sono limitati o completamente assenti. La Repubblica di Cipro del Nord non è parte di alcun trattato internazionale e nemmeno membro di alcuna organizzazione internazionale e questo in quanto non è riconosciuta.
Il riconoscimento può essere PREMATURO, quando viene accordato ad uno Stato che non soddisfa i requisiti per essere considerato tale. Il riconoscimento prematuro può essere considerato un’indebita ingerenza negli affari interni dello Stato sul cui territorio intende costituirsi un nuovo Stato. Può costituire un illecito internazionale e dare luogo alla responsabilità internazionale dello Stato riconoscente. RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO => si riferiscono al numero degli Stati che opera il riconoscimento.
- il riconoscimento è individuale se proviene da un solo Stato. - collettivo -> se proviene da più Stati insieme. RICONOSCIMENTO DE FACTO E DE IURE - DE IURE si ha quando lo Stato riconoscente non nutre dubbi circa la stabilità della situazione del nuovo Stato e quindi intende instaurare relazioni con esso al massimo livello: questo vuol dire mediante scambio di ambasciatori. - DE FACTO si ha quando laddove lo Stato che procede ad esso, nutre delle riserve circa la stabilità della situazione del nuovo Stato e quindi manifesta la volontà di entrare in relazione con esso,ma vuole intrattenere relazioni di basso profilo. Nella maggior parte dei casi procede direttamente al riconoscimento de IURE, in alcuni casi si ha avuto prima un riconoscimento DE FACTO e poi DE IURE => è il caso di Israele che è stato riconosciuto da diversi Stati (tra cui gli Stati Uniti) prima DE FACTO e poi DE IURE. RICONOSCIMENTO ESPRESSO O TACITO (IMPLICITO) - ESPRESSO: si ha quando avviene attraverso una formale dichiarazione del Capo dello Stato riconoscente o del Capo del Governo. - TACITO : ha luogo per fatti concludenti; l’esempio più diffuso è l’instaurazione delle relazioni diplomatiche con il nuovo Stato,è un indice del riconoscimento: esprime in maniera inequivocabile la volontà dello Stato preesistente di conoscere il nuovo Stato.