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Diritto Internazionale Privato: Giurisdizione e Riconoscimento, Dispense di Diritto Internazionale

Valido per un breve e veloce ripasso, non per preparare un esame

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 13/05/2022

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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE
Ed. 2019
Tratto da :
GIANCARLO NOVELLI, Compendio di diritto internazionale privato e processuale, Napoli, Simone
Ultimi aggiornamenti:
- Cenni Reg. Eu n. 1103 e n. 1104 del 2016 in merito al regime patrimoniale dei coniugi e
delle coppie registrate (applicabili in alcune parti dal 29/01/2019)
- Cenni sull’acquisto della cittadinanza italiana – L.132 del 2018
- Riconoscimento in Italia dell’istituto dei risarcimenti punitiviCassazione a Sezioni Unite
n. 16601 del 2017
- D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7
- L. 76/2016 (Unioni civili – Contratti di convivenza)
-Corte di cassazione, sez. I civile, sent. N. 15343/2016
In appendice:
- Legge 31 maggio 1995, n. 218;
- Regolamento UE n. 1103 del 2016
- Regolamento UE n. 1104 del 2016
CAPITOLO 1 NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
1. LEGGE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.
CAPITOLO 2 NOZIONE, OGGETTO E FUNZIONE DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO
1. IL RICHIAMO O IL RINVIO.
2. FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.
CAPITOLO 3 LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DELLA NORMA DI D.I.P.
CAPITOLO 4 FUNZIONAMENTO DELLA NORMA DI D.I.P.
1. IL RINVIO (OLTRE-INDIETRO).
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Scarica Diritto Internazionale Privato: Giurisdizione e Riconoscimento e più Dispense in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

Ed. 2019

Tratto da :

GIANCARLO NOVELLI, Compendio di diritto internazionale privato e processuale, Napoli, Simone

Ultimi aggiornamenti:

  • Cenni Reg. Eu n. 1103 e n. 1104 del 2016 in merito al regime patrimoniale dei coniugi e delle coppie registrate (applicabili in alcune parti dal 29/01/2019)
  • Cenni sull’acquisto della cittadinanza italiana – L.132 del 2018
  • Riconoscimento in Italia dell’istituto dei risarcimenti punitivi – Cassazione a Sezioni Unite n. 16601 del 2017
  • D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7
  • L. 76/2016 (Unioni civili – Contratti di convivenza) - Corte di cassazione, sez. I civile, sent. N. 15343/

In appendice:

  • Legge 31 maggio 1995, n. 218;
  • Regolamento UE n. 1103 del 2016
  • Regolamento UE n. 1104 del 2016 CAPITOLO 1 ➺ NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 1. LEGGE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. CAPITOLO 2 ➺ NOZIONE, OGGETTO E FUNZIONE DEL DIRITTO

INTERNAZIONALE PRIVATO

1. IL RICHIAMO O IL RINVIO.

2. FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

CAPITOLO 3 ➺ LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DELLA NORMA DI D.I.P. CAPITOLO 4 ➺ FUNZIONAMENTO DELLA NORMA DI D.I.P.

1. IL RINVIO (OLTRE-INDIETRO).

2. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO E L’EVENTUALE MANCATA

INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO.

3. LIMITI ALL’APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO RICHIAMATO DALLE

NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

4. STATO E CAPACITA’ DELLE PERSONE.

5. RAPPORTI DI FAMIGLIA (RIFORMA DLGS N. 7 DEL 2017).

6. SEPARAZIONE E DIVORZIO

7. FILIAZIONE ED ADOZIONE.

8. SUCCESSIONI E DONAZIONI.

9. LE OBBLIGAZIONI

10. LE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

11. LE SOCIETA’ E LE PROCEDURE DI INSOLVENZA

CAPITOLO 5 ➺ CENNI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PROCESSUALE

1. LA GIURISDIZIONE

2. LA LITISPENDENZA INTERNAZIONALE

3. IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE

4. LE NOTIFICHE

5. IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CIVILI STRANIERE

6. IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO E IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

➺ LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto

internazionale privato

CAPITOLO 1 ➺ NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Il termine diritto internazionale privato indica  il complesso delle norme giuridiche dello Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso ovvero di transnazionalità.

(o) Mancini :

Per questo autore, il problema fondamentale della disciplina, consiste nella ricerca di principi in base ai quali si può decidere quale legislazione debba applicarsi a ciascuna specie di rapporti di diritto Mancini individua 3 criteri:

  1. Criterio della Nazionalità  per la disciplina dei rapporti di famiglia – persone e succession i 2) Criterio di libertà  in cui il legislatore riconosce di non avere interesse nell’introdurre limitazioni all’esercizio della libertà lecita ed inoffensiva dello straniero 3) Criterio di sovranità  che opera quando gli stranieri, vengono assoggettati ad es. alle leggi penali.

1. LEGGE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. Il sistema italiano di diritto internazionale privato, è stato costituito per lungo tempo, e fino all’approvazione della legge del 31 maggio 1995 , n. 218, da un numero piuttosto esiguo di fonti normative  Il nucleo fondamentale era rappresentato dagli artt. 17-31 dalle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. La l. 218/95 , consta di 74 articoli , e si pone come un vero e proprio codice, per la prima volta raccolto in un unico testo di legge, del diritto internazionale privato e processuale italiano. La struttura della legge fondamentale del diritto internazionale privato italiano si articola in 4 gruppi funzionali di norme :

( 1° gruppo ). Titolo I : Artt. 1 e 2 :

Stabilisce e delimita la sfera di operatività della legge. Complementare a tale finalità , è l’art. 73, che prevede l’abrogazione di norme preesistenti sparse tra le preleggi, il codice civile e il codice di procedura civile.

( 2° gruppo ). Titolo II: artt. 3-12 :

Disciplinano lo svolgimento del processo civile quando lo stesso coinvolge persone , fatti , atti , beni o provvedimenti che presentano elementi di estraneità o punti in contatto con ordinamenti giuridici diversi da quello in cui si svolge il processo.

( 3° gruppo ): Titolo III: artt. 13-63 :

è costituito dalle norme di conflitto , le quali per le diverse tipologie di rapporti, stabiliscono a quale ordinamento giuridico fare riferimento.

( 4° gruppo ): Titolo IV: artt. 64-71 :

Regola le condizioni e procedure alle quali è subordinato il riconoscimento dell’efficacia nel nostro paese di sentenze e di atti stranieri. CAPITOLO 2 ➺ NOZIONE, OGGETTO E FUNZIONE DEL DIRITTO

INTERNAZIONALE PRIVATO

In tutti gli ordinamenti statali, esistono fatti e rapporti giuridici che non sono collegati esclusivamente con lo Stato, ma presentano elementi di estraneità rispetto ad esso.  es. nel caso di un matrimonio celebrato in Portogallo tra cittadini italiani. Possiamo distinguere :

  • elementi di collegamento  la cittadinanza dei nubendi
  • elementi di estraneità  luogo di celebrazione del matrimonio. Oggetto delle norme di diritto internazionale privato  è la regolamentazione dei fatti che presentano , rispetto allo Stato, elementi di estraneità. In base alla maggiore o minore rilevanza dell’ elemento di estraneità , l’ordinamento di uno Stato può atteggiarsi in maniera diversa:
  1. L’ordinamento interno , considera l’elemento di estraneità così rilevante da disinteressarsi completamente della regolamentazione giuridica
  2. L’ordinamento interno, non considera rilevante l’elemento di estraneità  quindi il rapporto viene disciplinato interamente dall’ordinamento, come se l’elemento di estraneità non esistesse.
  • fonti comunitarie  rappresentate dai regolamenti con i quali l’Unione Europea, sta dettando norme uniformi di diritto internazionale privato e processuale. Queste norme prevalgono in virtù del principio di specialità su quelle eventualmente incompatibili con la legge 218/1995.
  • Fonti consuetudinariediscusso il ruolo della lex mercatoria , cioè quel sistema di norme e regole nate spontaneamente per regolare alcuni settori commerciali. Gerarchia delle fonti: nella stessa legge 218/95 è prevista la prevalenza delle norme contenute nelle Convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. CAPITOLO 3 ➺ LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DELLA NORMA DI D.I.P. A) La funzione delle norme di d.i.p. ha due concezioni. 1) Secondo la concezione bilaterale la funzione delle norme di d.i.p. è duplice e consiste:
  • Nel delimitare l’ambito di applicazione del diritto interno; - Nel richiamare, eventualmente, le norme di diritto straniero. 2) La concezione unilaterale , invece, vede un’unica funzione nella norma di d.p.i. A sua volta questa concezione si divide in: - Concezione unilaterale estroversa: secondo la quale, la funzione del d.i.p. consiste nel richiamare o rinviare agli ordinamenti stranieri per disciplinare fattispecie con elementi di estranietà; - Concezione unilaterale introversa: secondo la quale, la funzione del d.i.p. consiste nel delimitare l’ambito di applicazione dell’ordinamento interno. Tra le due concezioni sulla funzione della norma di d.i.p., viene preferita la concezione bilaterale in quanto le nostre norme di d.i.p. hanno una formulazione tipicamente bilaterale. B) La struttura della norma di dip si articola in due elementi : 1° elemento  la norma descrive in maniera astratta , i fatti che intende disciplinare, cioè per categorie

2° elemento  il secondo elemento caratteristico della struttura della norma di diritto internazionale privato è il criterio di collegamento ovvero quell’aspetto del rapporto che conferisce allo stesso carattere di estraneità rispetto all’ordinamento interno e che il legislatore prende in considerazione ai fini della individuazione dell’ordinamento straniero da richiamare  (ad esempio, cittadinanza, luogo in cui le cose si trovano, il luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, la volontà manifestata dalle parti).

C) Indicazione per categorie.

L’indicazione per categorie dei rapporti che si intendono disciplinare con quella norma, pone il problema che rappresenta una delle più tradizionali problematiche internazional-privatistiche, e cioè il problema delle qualificazioni. Ci si domanda se il significato di tali categorie debba essere interpretato alla luce dell’ordinamento interno , cui appartengono le norme di diritto internazionale privato o alla stregua degli ordinamenti stranieri cui si fa rinvio. Il problema delle qualificazioni è risolto in dottrina in modo diverso:

  • secondo un primo orientamento , sicuramente maggioritario (VITTA; MORELLI; BALLARINO), le espressioni tecnico-giuridiche utilizzate dalle norme di diritto internazionale

privato vanno interpretate alla stregua della lex fori , ovvero dell’ordinamento cui appartengono le

stesse norme di diritto internazionale privato.  (trattandosi di norme italiane, deve determinarsi in base alle regole della lex fori il luogo dove si è verificato l’evento da cui ha avuto origine l’obbligazione);

  • di diverso avviso sono coloro per i quali tali espressioni vanno interpretate alla stregua della lex

causa , ovvero dell’ordinamento straniero al quale la norma di diritto internazionale privato

rinvia. si è osservato che le norme interne di diritto internazionale privato sono pur sempre norme interne dello Stato!

  • Secondo una terza teoria, ovvero la teoria della comparazione giuridica , la qualificazione va effettuata comparando i principi degli ordinamenti (interno e straniero) e richiamando
  • se entrambe le cittadinanze sono straniere : si applica la legge dell’ordinamento straniero ove la cittadinanza viene attribuita secondo criteri più vicini a quelli in base ai quali si concede la cittadinanza italiana
  • se una di queste cittadinanza è italiana : si applica la legge italiana. Sempre l’art 19 della legge 218/1995 prevede che in caso di apolide o rifugiato si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza. In alcune materie però, sono stati preferiti anche criteri di collegamento diversi come :
  • quello del luogo in cui è avvenuto il fatto in tema di obbligazioni extra contrattuali
  • quello del luogo in cui il bene si trova , in tema di diritti reali
  • quello del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione
  • quello della volontà manifestata dalle parti Si parla di concorso di criteri di collegamento  quando la norma di dip, indica più criteri di collegamento:
  • si ha concorso successivo , quando vi è un rapporto sussidiario dei criteri enucleati. Se manca il primo, opera il secondo. o Caso art. 26. 218/95  la promessa di matrimonio e le conseguenze della sua

violazione sono regolate dalla legge nazionale comune di nubendi o in mancanza

dalla legge italiana.

  • si ha concorso alternativo di criteri di collegamento  quando la norma di dip, non stabilisce un rigoroso ordine di preferenza, ma si può scegliere il criterio che risulti più pratico o caso art. 48 legge 218/95 a proposito del riconoscimento della forma del testamento.
  • si ha un concorso cumulativo di criteri di collegamento  quando il criterio di collegamento indicato, richiama di fatto due o più ordinamenti diversi. Es. art 35 legge 218/1995 sulla disciplina del riconoscimento del figlio quando avviene tra persone di nazionalità diverse.

CAPITOLO 4 ➺ FUNZIONAMENTO DELLA NORMA DI D.I.P.

1. IL RINVIO (OLTRE-INDIETRO). In linea di principio, quando la norma di diritto internazionale privato rinvia ad un ordinamento straniero :  questo deve intendersi richiamato nel suo complesso in virtù del principio della globalità o integrità del richiamo. Ci si chiede, però, se questo principio debba valere anche in riferimento alle norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento richiamato. In applicazione dell’art. 46 della legge 218/1995 , ad esempio, la successione mortis causa del cittadino boliviano deceduto in Italia , deve essere regolata dalla legge nazionale del de cuius anche se i beni dall’asse ereditario si trovano in Italia; supponiamo , però, che l’ordinamento boliviano contenga una norma di diritto internazionale privato che, in materia di successione, adotti il criterio di collegamento del luogo di situazione della cosa. In questo caso, i beni dell’asse ereditario si trovano nel territorio italiano e si avrà pertanto  un’ipotesi di rinvio indietro o di primo grado della lex fori ; se , invece, i beni dell’asse ereditario fossero ex ipotesi situati in un paese terzo (come ad. es. in Francia), ci troveremmo di fronte ad un caso di rinvio oltre o di secondo grado. Un argomento frequentemente apposto all’accettazione del rinvio era che esso conduce ad un pellegrinaggio senza fine. In realtà, questo argomento cadeva una volta che l’ordinamento avesse elaborato una propria norma di concretizzazione idonea a porre fine a questo eterno moto pendolare. Nel sistema vigente anteriormente al 1995 la soluzione “anti-rinviistica” veniva accolta dall’art. 30 delle preleggi (oggi abrogato) che sanciva un vero e proprio divieto di rinvio. La prospettiva è radicalmente cambiata in seguito alla riforma del diritto internazionale privato. L’art. 13 della legge 218/1995 :

Norme di applicazione necessaria****. Un primo limite al normale funzionamento delle norme di diritto internazionale privato è rappresentato dalla presenza di norme cosiddette ad applicazione necessaria.  ossia di norme che, perseguendo scopi particolarmente importanti per lo Stato che le ha emanate , trovano applicazione anche quando, in base alle norme di diritto internazionale privato , si doveva applicare il diritto straniero.. Un esempio “classico” può essere utile a chiarire i termini della questione. L’art. 27 della L. 218/95 stabilisce che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. L’art. 116, 2° co. cod. civ., tuttavia, dispone che una serie di impedimenti matrimoniali italiani (quali quelli previsti dall’art. 86 come la libertà di stato) sono necessariamente applicabili quando uno straniero intende sposarsi in Italia (anche, quindi, se la legge nazionale dello straniero consente la poligamia). Per effetto della riforma del 1995 la categoria delle norme ad applicazione necessaria, di origine puramente dottrinale, ha trovato un solido fondamento normativo. L’art. 17 della L. 218/95 dispone in proposito: “è fatta salva la prevalenza sulle disposizioni di diritto internazionale privato, delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo , debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera ”. La giurisprudenza ha qualificato come norme ad applicazione necessaria ad es .,:  le norme della legislazione antitrust che vietano certi accordi restrittivi della concorrenza;  le norme che subordinano l’esercizio di un’attività professionale all’iscrizione all’albo ;  le norme che regolano imperativamente certi aspetti del contratto di lavoro (es. diritto alla tredicesima) etc. L’ordine pubblico. L’ordine pubblico costituisce un limite tradizionale all’applicazione della legge richiamata dalle norme di diritto internazionale privato. Esso ha lo scopo di evitare l’inserimento nel diritto interno di leggi straniere contrastanti con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Si è detto che il rinvio al diritto straniero operato dalle norme di diritto internazionale privato costituisce un “salto nel buio”; mentre l’ordine pubblico costituisce, per così dire, “il paracadute” o la “rete di sicurezza”. La nozione di ordine pubblico e l’individuazione dei principi che lo costituiscono hanno sempre rappresentato un problema per la teoria del diritto internazionale privato. La sua relatività storica, unitamente all’assenza di una qualsiasi, seppure implicita, definizione normativa, rende la norma in esame tra le più inquisite sotto il profilo della determinatezza. Con l’avvento dell’era repubblicana , in particolare, si è fatta progressivamente strada l’idea che bisogna fare capo essenzialmente alla Costituzione per trovare i valori e i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. In quest’ottica, l’ideale di uguaglianza, solidarietà, la stessa tutela della persona umana e l’affermazione delle libertà civili, politiche e religiose emergono come elementi di fondo caratterizzanti l’intero sistema. A titolo di esemplificazione casistica si può ricordare che sono state ritenute contrarie all’ordine pubblico internazionale italiano : a) lo scioglimento del matrimonio per divorzio (fino al 1970); b) l’esistenza di diritti di credito non prescrittibili ; c) il ripudio unilaterale della moglie; d) il divieto del matrimonio tra cittadini di razza o religione diversa. L’ordine pubblico di cui all’art. 16 della L. 218/95 è quello che si suole tradizionalmente definire come ordine pubblico “internazionale ” per distinguerlo dall’ordine pubblico “ interno . La distinzione tra l’uno e l’altro è posta, in primo luogo, con riferimento alla funzione :

  • L’ordine pubblico internazionale ha carattere eccezionale; esso costituisce una eccezione al normale funzionamento delle norme di diritto internazionale privato.
  • L’ordine pubblico interno , invece, non ha nulla di eccezionale, costituendo (insieme al buon costume ed alle norme imperative ex art. 1343 cod. civ.) un limite normale alla libertà negoziale, ovvero alla facoltà dei privati di autoregolamentare i propri interessi.
  1. Secondo una prima teoria bisogna distinguere l’ordinamento che ha un controllo di legittimità diffuso (affidato cioè ad ogni organo giudiziario) da quello che ha un controllo di legittimità accentrato (affidato ad un organo giudiziario ad hoc es. in Italia La Corte Costituzionale). In quello diffuso tale possibilità è generalmente ammessa (con efficacia limitata inter partes ). In quello accentrato, invece, si ritiene preclusa al giudice italiano la possibilità di esercitare un potere non previsto nell’ordinamento straniero richiamato  (solo che in questo caso il giudice italiano non potrà neppure sollevare la questione di legittimità dinanzi al giudice delle leggi straniere in qualità di giudice a quo ) (Quadri, De Nova).
  2. Un’altra teoria distingue la possibilità di intervento del Giudice italiano a seconda che, nell’ordinamento straniero di origine, la norma incostituzionale sia sanzionata da nullità o da annullabilità. Nel primo caso (nullità) il vizio potrebbe essere rilevato dal giudice italiano con una sentenza dichiarativa. Nel caso in cui, invece, la norma incostituzionale, sia sanzionata da annullabilità, viene precluso l’intervento del Giudice italiano in quanto questo avrebbe natura costitutiva.
  3. Merita osservare, tuttavia, che non mancano voci autorevoli (Ballarino) che negano in ogni caso la possibilità del giudice italiano di sindacare la legittimità costituzionale del diritto straniero secondo i principi costituzionali dell’ordinamento di provenienza.
  4. La giurisprudenza italiana si è pronunciata affermando il principio secondo il quale il giudice italiano deve applicare la legge straniera come se “sedesse all’estero”, verificando dunque la legittimità della norma richiamata. Diversamente si finirebbe per applicare, paradossalmente, in Italia, una norma che non avrebbe applicazione nemmeno nell’ordinamento straniero. Condizione di reciprocità. Ulteriore limite all’applicazione del diritto straniero richiamato dalle norme di diritto internazionale privato è rappresentato dalla cosiddetta condizione di reciprocità , ovvero quel meccanismo con il quale l’efficacia del richiamo al diritto straniero viene subordinata alla verifica della reciprocità e cioè del fatto che in analoghe circostanze, l’ordinamento straniero avrebbe fatto rinvio, nel nostro caso, all’ordinamento italiano. L’unico caso di reciprocità, nel sistema italiano è quello previsto d all’art. 5, 2° co., del codice della navigazione.

 Tale norma subordina alla condizione di reciprocità l’operatività del criterio di collegamento della legge nazionale della nave o dell’aeromobile (legge di bandiera) per la disciplina degli atti o fatti compiuti nel territorio sottoposto alla sovranità italiana. E ’ stato invece abrogato il discusso art. 16 delle preleggi : “ Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità ”. Il rinvio ai sensi dell’Art. 13 , l. 218/95 :

  • Mentre il rinvio indietro è certamente ammesso, il rinvio oltre indietro è ammesso solo nell’ipotesi in cui non conduca ad un ulteriore rinvio da parte dell’ordinamento rinviato;
  • Non è ammesso il rinvio per la disciplina della forma degli atti e delle obbligazioni non contrattuali;
  • I rinvii (oltre e oltre indietro) non operano quando il diritto straniero originariamente richiamato sia stato individuato sulla base della concorde volontà delle parti;
  • In materia di filiazione e riconoscimento non operano i rinvii se ciò comporta l’esclusione del rapporto di filiazione. La LEX MERCATORIA E’ un complesso di regole di diritto commerciale, a carattere consuetudinario, solitamente raccolte da organizzazioni internazionali. Esse hanno vigenza nel commercio internazionale, ma, dal momento che non sono di origine statale, si ritiene che tali regole debbano operare in concorso con gli ordinamenti e non in sostituzione. Le norme della lex mercatoria sono di applicazione generale e vengono richiamate al fine di regolare contratti tra soggetti economici appartenenti a Stati diversi. La risoluzione delle eventuli controversie relative all’applicazione delle regole della lex mercatoria, viene di solito demandata ad organi arbitrali internazionali. La cittadinanza. Nel nostro paese , come nella maggior parte degli ordinamenti giuridici continentali, la cittadinanza resta il criterio di collegamento per eccellenza ( nei paesi anglosassoni prevale, invece, il domicilio ), valido per l’individuazione delle norme da applicare agli aspetti fondamentali delle persone (capacità e diritti delle persone fisiche).

Per stato di una persona , si intende , la posizione giuridica che questa occupa in una società

organizzata ad ordinamento giuridico con conseguente titolarità di diritti ed obblighi. Si è già detto che la cittadinanza è il criterio di collegamento per eccellenza per tutto ciò che attiene alla capacità ( giuridica e d’agire ) ed ai diritti delle persone fisiche. Capacità giuridica delle persone fisiche.  astratta idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri  è regolata dalla legge nazionale della persona. Per quanto riguarda il momento dell’acquisto della capacità giuridica esso coincide, nella stragrande maggioranza delle legislazioni nazionali, con il momento della nascita.  Vi sono però delle eccezioni : ad es., secondo il diritto spagnolo (art. 30 Còdigo Civil) il neonato acquista la capacità soltanto dopo essere vissuto 24 ore distaccato dalla madre ( se muore medio tempore questi non riceve la disposizione testamentaria fatta a suo favore ). Capacità d’agire delle persone fisiche.  attitudine del soggetto a disporre della propria sfera giuridica con atti di volontà  è anch’essa regolata dalla legge nazionale della persona (art. 23 L. 218/95). Tuttavia , in ossequio al principio di conservazione degli effetti degli atti giuridici ed a quello della tutela dell’affidamento dei terzi , è previsto che: se lo straniero stipula un contratto in Italia , ed è per l’ ordinamento italiano, considerato capace di agirel’incapacità (e la conseguente invalidità dell’atto) derivante dall’applicazione del diritto nazionale può essere fatta valere solo se l’altra parte conosceva o avrebbe dovuto conoscerla adoperando l’ordinaria diligenza.

Scomparsa, assenza e morte presunta , sono regolati dall’ultima legge nazionale della

persona (art. 22 L. 218/95). Sussiste la giurisdizione italiana solo :

  • se l’ultima legge nazionale della persona era quella italiana
  • se l’ultima residenza della persona era in Italia
  • se l’accertamento della scomparsa, dell’assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano. ex art. 21 l.218/95, quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva. Poiché generalmente tale momento rileva ai fini della successione, la legge regolatrice sarà quella nazionale. Interdizione e inabilitazione. Gli istituti di tutela degli incapaci maggiori di età restano, anche con al riforma del 1995, disciplinati dalla legge nazionale dell’incapace. Completamente modificata è, invece, la regolamentazione internazional-privatistica degli istituti di protezione dei minori non sottoposti alla potestà dei genitori. L’art. 42 L. 218/95, rinviando alla convenzione dell’Aja del 1961, ha sostituito il criterio della nazionalità del minore con quello del luogo di residenza del minore. La legge nazionale del soggetto , regola anche l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità (art. 24 L. 218/95), ovvero quelli che hanno ad oggetto gli attributi essenziali della persona (diritto all’integrità fisica, al nome, all’immagine etc.).
  • Tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
  • Le conseguenze della violazione di tali diritti , sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. Le persone giuridiche. L’art. 25 L. 218/95 pone una norma di conflitto ad hoc per i soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, quale che sia la loro natura ed il loro fine, ivi compresi gli enti non riconosciuti come persone giuridiche  (ex art. 25: “ Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente ...”).