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Diritto Internazionale: Soggettività, Giurisdizione e Riconoscimento, Dispense di Diritto Internazionale

Disamina completa delle lezioni di Diritto Internazionale, ottobre-dicembre 2021 (Corso di Laurea Magistrale, ciclo unico - Giurisprudenza - UNIMC)

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 08/06/2023

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DIRITTO INTERNAZIONALE
Lezione 1 - 20/09/2021
Non esiste un codice di diritto internazionale, propriamente inteso, in quanto la
disciplina dell’ordinamento internazionale difetta dei caratteri di organicità e
sistematicità che sono invece propri della disciplina dell’ordinamento giuridico statale.
Nell’ordinamento internazionale manca una struttura gerarchica, manca un apparato
accentrato sia di produzione normativa sia di accertamento del contenuto del diritto sia
di garanzia della sua osservanza. Laddove previsti, questi apparati hanno una fonte
pattizia, sono cioè istituiti a mezzo di accordi internazionali che vincolano solamente gli
Stati aderenti.
Mancando un codice di diritto internazionale, si possono piuttosto individuare singoli testi
normativi di riferimento per le diverse questioni di rilievo nell’ambito della materia.
I principali sono:
-la COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA di cui vengono in rilievo le
disposizioni di interesse internazionalistico come gli articoli 10-11-80-87-89-117;
-lo STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) considerato
da parte della dottrina alla stregua persino di una costituzione materiale;
-lo STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA ha per scopo
principale quello di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della CIG
stessa;
-la CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI → costituisce il risultato di
una prolungata opera di codificazione delle norme di diritto internazionale
consuetudinario in materia;
-il PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI
costituisce, limitatamente alle norme di diritto internazionale relative alla
materia in oggetto, un ulteriore tentativo di codificazione.
I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
I soggetti di diritto internazionale - nel loro insieme - costituiscono la comunità
internazionale (entità astratta).
La dottrina - precedentemente - si era intrattenuta nella ricerca inerente l’esistenza di
organi materiali della comunità internazionale cioè qualcuno o qualcosa con cui
identificare la comunità internazionale. La tendenza era quella di identificare la comunità
internazionale con gli organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ma questo è
un procedimento fittizio (e metodologicamente non corretto) perché l’ONU (come le altre
organizzazioni internazionali) è una struttura di carattere particolare perché è frutto di un
accordo che vincola solo gli stati aderenti.
Quindi, per comunità internazionale si intende - semplicemente - l’insieme dei
soggetti di diritto internazionale.
Chi sono questi soggetti di diritto internazionale?
-STATI → la concezione iniziale del diritto internazionale faceva riferimento ad un
sistema che si basava sulla coesistenza di una pluralità di stati sovrani.
Tale sistema è ricondotto alle paci (o pace) di Westfalia 1648 che si identificano
con i 3 trattati stipulati, a Münster (2 trattati) e a Osnabrück (1 trattato).
In quest'epoca risalgono anche i primi giuristi che studiarono il diritto
internazionale :
Alberico Gentili (ricopriva la cattedra di diritto civile all'Università di
Oxford);
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DIRITTO INTERNAZIONALE

Lezione 1 - 20/09/ Non esiste un codice di diritto internazionale, propriamente inteso, in quanto la disciplina dell’ordinamento internazionale difetta dei caratteri di organicità e sistematicità che sono invece propri della disciplina dell’ordinamento giuridico statale. Nell’ordinamento internazionale manca una struttura gerarchica, manca un apparato accentrato sia di produzione normativa sia di accertamento del contenuto del diritto sia di garanzia della sua osservanza. Laddove previsti, questi apparati hanno una fonte pattizia, sono cioè istituiti a mezzo di accordi internazionali che vincolano solamente gli Stati aderenti. Mancando un codice di diritto internazionale, si possono piuttosto individuare singoli testi normativi di riferimento per le diverse questioni di rilievo nell’ambito della materia. I principali sono:

  • la COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA → di cui vengono in rilievo le disposizioni di interesse internazionalistico come gli articoli 10-11-80-87-89-117;
  • lo STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) → considerato da parte della dottrina alla stregua persino di una costituzione materiale;
  • lo STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA → ha per scopo principale quello di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della CIG stessa;
  • la CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI → costituisce il risultato di una prolungata opera di codificazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario in materia;
  • il PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI → costituisce, limitatamente alle norme di diritto internazionale relative alla materia in oggetto, un ulteriore tentativo di codificazione. I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE I soggetti di diritto internazionale - nel loro insieme - costituiscono la comunità internazionale (entità astratta). La dottrina - precedentemente - si era intrattenuta nella ricerca inerente l’esistenza di organi materiali della comunità internazionale cioè qualcuno o qualcosa con cui identificare la comunità internazionale. La tendenza era quella di identificare la comunità internazionale con gli organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ma questo è un procedimento fittizio (e metodologicamente non corretto) perché l’ONU (come le altre organizzazioni internazionali) è una struttura di carattere particolare perché è frutto di un accordo che vincola solo gli stati aderenti. Quindi, per comunità internazionale si intende - semplicemente - l’insieme dei soggetti di diritto internazionale. Chi sono questi soggetti di diritto internazionale?
  • STATI → la concezione iniziale del diritto internazionale faceva riferimento ad un sistema che si basava sulla coesistenza di una pluralità di stati sovrani. Tale sistema è ricondotto alle paci (o pace) di Westfalia 1648 che si identificano con i 3 trattati stipulati, a Münster (2 trattati) e a Osnabrück (1 trattato). In quest'epoca risalgono anche i primi giuristi che studiarono il diritto internazionale : ● Alberico Gentili (ricopriva la cattedra di diritto civile all'Università di Oxford);

● Ugo Grozio; ● Francisco de Vitoria. Insomma - all'epoca - si iniziò a teorizzare (e fu per molto tempo la concezione prevalente) l'esistenza di un diritto internazionale inteso come un diritto che andava a regolare i rapporti tra gli stati sovrani ( concezione cd. stato-centrica ). Con il progredire del tempo sono nati ulteriori stati che si sono aggiunti agli stati europei come gli USA (attraverso la Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1766) e ancora più recentemente si sono aggiunti gli stati africani e asiatici. Nel corso dell'ultimo secolo, è emersa la presenza di ulteriori soggetti internazionali - diversi dagli Stati - e che fanno a loro volta parte della comunità internazionale:

  • ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI → che si distinguono in: ● organizzazioni internazionali a vocazione universale → aperte potenzialmente alla partecipazione di tutti gli stati del mondo (come l'ONU) ● organizzazioni internazionali a vocazione regionale → che nascono in contesti territoriali più circoscritti (come il Consiglio d'Europa, a livello europeo; come la NATO, che è una organizzazione internazionale a vocazione regionale di carattere difensivo) Dalla seconda guerra mondiale in poi, si è assistito all'affermazione di un ulteriore soggettività internazionale:
  • INDIVIDUI → in riferimento all'idea che anche l'individuo, entro certe condizioni ed entro certi limiti, può essere titolare di determinati diritti conferiti dal diritto internazionale. Quindi, l'individuo diventa partecipe della comunità internazionale. C'è stata una evidente evoluzione molto significativa nella concezione della comunità internazionale e di riflesso del suo diritto. L'evoluzione - che è tuttora in corso - muta con i caratteri, le situazioni, i rapporti che regolano il diritto internazionale con l’emergere di nuove figure e nuove forme di organizzazione (ES: istituzione di una struttura di difesa nel contesto del Pacifico). Quindi, inevitabilmente, il diritto internazionale è una materia che si evolve in base all'evoluzione della realtà dei rapporti internazionali e degli attori che fanno parte della scena internazionale. Il diritto internazionale è una materia complessa perché nell’itinerario classico ci si abitua a studiare diversi rami del diritto tendenzialmente statale (o al massimo il diritto dell'Unione Europea ma è un modello semplificato perché presenta una struttura gerarchica, piramidale, che ha la sua fonte primaria nel trattato ed è il trattato che crea le istituzioni, prevede il loro potere di adottare atti, regolamenta gli effetti giuridici degli atti stessi → è un sistema self contained ). Invece, nel diritto internazionale (comunemente inteso) queste caratteristiche non si riscontrano se non nei singoli sistemi che fanno capo alle singole organizzazioni internazionali (ad esempio nel sistema delle Nazioni Unite, si prevede la Carta delle Nazioni Unite nella quale si stabilisce quali siano gli organi dell’Organizzazione e quali siano i poteri degli organi stessi (Assemblea Generale; Consiglio di Sicurezza; ecc.) ma al di fuori di questo, la comunità internazionale non è organizzata. Il diritto internazionale nasce come il diritto della coesistenza di vari stati ma adesso deve essere inteso come il diritto della coesistenza dell'insieme dei

diritto internazionale, gli STATI mantengono questa posizione dominante di soggetti originari e primari del diritto internazionale. Questo ruolo particolare degli STATI si traduce anche in un secondo aspetto :

LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

(anche sotto questo aspetto, emerge l’altra particolarità del diritto internazionale ovverosia la differenza sistematica del diritto internazionale rispetto ad altri ordinamenti giuridici). Nel campo del diritto internazionale, vi è una distinzione sistematica tra:

  • fonti di diritto internazionale (di carattere) generale → cioè quelle fonti che vincolano tutti i soggetti del diritto internazionale, indipendentemente da una loro formale manifestazione di volontà (come un atto di adesione o partecipazione) di essere soggetti a quella fonte. Quindi, per il fatto stesso che un determinato ente si ritenga dotato di soggettività internazionale esso è vincolato all'osservanza di tutte le norme che compongono il diritto internazionale generale.
  • fonti di diritto internazionale (di carattere) particolare → cioè quelle fonti che vincolano solamente determinati stati ovverosia quegli stati che hanno espressamente manifestato la loro volontà di essere vincolati da queste fonti. Le FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE (DI CARATTERE) GENERALE, si suddividono in: ❖ la consuetudine internazionale → che si articola in una pluralità di norme di diritto internazionale consuetudinario. Questa è un’eccezione rispetto al modo di essere del diritto statale, in quanto le consuetudini hanno un ruolo subordinato alla legge perché è il diritto scritto che prevale mentre le consuetudini possono avere una valenza infra legem (valenza integrativa). Invece, nel diritto internazionale c’è un ribaltamento, le regole generali sono proprio quelle di carattere consuetudinario. Da cosa derivano le consuetudini internazionali? Derivano dalla prassi che è sistematicamente tenuta dagli Stati e può rilevare anche la prassi tenuta da altri soggetti di diritto internazionale (segnatamente, le organizzazioni di diritto internazionale nel rispettivo ambito di attività). La consuetudine - in linea di principio - è costituita soprattutto dalla condotta degli STATI. La consuetudine si articola poi in due elementi :
  • il dato materiale della prassi (cd. usus o diuturnitas ) -> cioè la condotta tenuta dagli Stati;
  • l'elemento soggettivo dato dal convincimento del carattere giuridicamente obbligatorio/vincolante o socialmente necessario della prassi (=condotta) stessa (cd. opinio iuris sive necessitatis ) -> una prassi tenuta perché doverosa (dal punto di vista giuridico) o perché socialmente necessaria. Questo elemento serve per distinguere, una condotta che è espressione di una norma giuridica da una condotta che è tenuta a titolo di mera cortesia nei rapporti tra i diversi stati perché quest’ ultima non è espressione di un obbligo e quindi può essere osservata come non osservata cioè il suo mancato rispetto non costituisce una violazione del diritto

internazionale o un illecito. Invece, la violazione della condotta risultante dalla prassi degli Stati che è sorretta da questo elemento (cioè che è generalmente considerata una condotta che è obbligatorio tenere in base alle regole di diritto internazionale o quanto meno è socialmente necessaria all’ordinata coesistenza degli STATI sul piano della comunità internazionale) può dare luogo ad un illecito. ❖ i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili (fonte parallela alla norma di diritto consuetudinario) → sono diritti che si riscontrano nel diritto interno degli Stati e che assumono rilievo come fonti del diritto internazionale per il mero dato materiale di essere generalmente presenti nella generalità degli ordinamenti interni degli Stati. Sono principi come il ne bis in idem , il nemo iudex in re sua , il principio di buona fede cioè alcuni principi generali di diritto che non hanno un contenuto specifico di diritto internazionale che si applicano negli ordinamenti interni degli Stati come principi generali nelle diverse materie (nel diritto civile; nel diritto penale). Questi diritti hanno un ruolo/funzione complementare in quanto - normalmente - si ricorre ad essi per colmare lacune delle norme consuetudinarie o lacune che risultano dai trattati internazionali (che sono fonti di diritto internazionale particolare) nella misura in cui questi non ne dispongano. Come vedremo, ne troviamo menzione nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) che è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite ma in realtà ha una funzione che va aldilà della struttura specifica delle Nazioni Unite perché in sede contenziosa (cioè quando decide di una controversia che gli è sottoposta) la CIG può decidere in via arbitrale di una qualsiasi controversia di diritto internazionale che gli stati parte (attraverso il loro consenso) gli vogliono sottoporre, quindi anche controversie che non hanno a che vedere con l’ordinamento delle Nazioni Unite ma che riguardano altre questioni di diritto internazionale. ART.38 dello Statuto della CIG : (non è un'elencazione delle fonti di diritto internazionale a fini generali ma è una elencazione al solo fine di individuare le fonti di diritto internazionale in base alle quali la CIG è chiamata a risolvere le controversie che gli sono sottoposte).

1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: a. Le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b. La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale (elemento della prassi = usus o diuturnitas ) accettata come diritto ( elemento dell’ _opinio iuris sive necessitatis) ; c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.

  1. Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere una controversia ex aequo et bono qualora le parti siano d'accordo._

solamente. Queste convenzioni che hanno valenza particolare si suddividono poi in : convenzioni multilaterali (a vocazione universale oppure regionale) e convenzioni bilaterali. Ci sono convenzioni multilaterali aperte cioè concluse da un numero rilevante di stati e aperte potenzialmente all'adesione successiva da parte anche di altri Stati e hanno il carattere di introdurre delle regole a vocazione tendenzialmente generale (l'esempio tipico sono le convenzioni di codificazione). In materia di trattati, le regole riguardo la loro formazione, efficacia, invalidità, estinzione e interpretazione sono regole consuetudinarie però per agevolare l'attività dell'interprete/operatore del diritto, molti anni fa ne è stata fatta una codificazione cioè è stata redatta una convenzione multilaterale che contiene al suo interno una sorta di codice di diritto dei trattati ovverosia una serie di norme che riproducono le norme consuetudinarie in materia. Questa sarebbe una convenzione internazionale di portata generale ma fa comunque parte delle fonti di diritto internazionale particolari. Mentre una convenzione non particolare sarebbe una convenzione bilaterale cioè un accordo che due stati concludono tra di loro per regolare una qualunque faccenda concreta come per esempio il diritto di passaggio per un canale o la costruzione di un traforo. Mentre le convenzioni di carattere normativo (come per esempio la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) hanno come scopo lo stendere delle regole che si possono applicare a chiunque intenda accettarle, questi presentano un carattere quindi più generale. In sintesi, gli accordi internazionali rientrano nella categoria delle fonti di diritto internazionale particolare perché vincolano solamente le parti contraenti/aderenti. Sono anche fonti di diritto internazionale particolare le cd. “fonti poste da accordi” che gerarchicamente sono subordinate agli accordi che le pongono in essere. La dottrina le chiama anche “fonti di terzo grado” perché in un'ideale scala di ordine logico in cui le fonti di 1° sarebbero le norme consuetudinarie ivi inclusa la norma consuetudinaria pacta sunt servanda e come fonti di 2° (che rilevano la loro efficacia vincolante da questa regola generale pacta sunt servanda ) sono le regole contenute nell'accordo. Nel caso di un accordo istitutivo di un'organizzazione internazionale che preveda l'azione degli organi dell'organizzazione e conferisca a questi organi dei poteri di adottare atti vincolanti, ecco che questi atti vincolanti sono fonti poste da accordi perché devono la loro efficacia vincolante dall'accordo che ne prevede la loro l'emanazione (es. atti vincolanti dell'UE). Nel campo delle altre organizzazioni internazionali non è così frequente imbattersi nella produzione di atti vincolanti come avviene invece frequentemente all'interno del contesto dell'Unione Europea. Nell'ambito dell’ ONU sono vincolanti le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, cioè le azioni che l'organizzazione può intraprendere per garantire la pace e la sicurezza nazionale (gli ARTT. 41 e 42, Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, potrebbero essere intesi come la base giuridica per l'adozione di atti a carattere vincolante; nell'ambito dell'articolo 42 il Consiglio di Sicurezza non dispone della possibilità di utilizzare la forza ma normalmente autorizza gli stati membri dell'organizzazione che intendono procedere in questo senso a intervenire; ART. 27 (Votazione) : i membri del Consiglio di sicurezza sono 15: di cui 5 sono membri permanenti e corrispondono ai paesi vincitori della seconda guerra mondiale cioè Regno Unito, Francia, USA, Russia e Cina).

Quindi, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza possono essere adottate se si riescono ad ottenere i voti necessari (sono un esempio di fonti poste da accordi). Tutte le altre risoluzioni, incluse le risoluzioni che può adottare l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non hanno carattere vincolante e quindi non sono in senso stretto delle fonti in quanto non creano né diritti né obblighi ma possono assumere una valenza nel contribuire allo sviluppo delle norme consuetudinarie oppure incidere sull'interpretazione delle norme del trattato di riferimento. Questo è lo schema delle FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. ILLECITO INTERNAZIONALE: Il problema dell'attuazione delle norme di diritto internazionale è proprio quello relativo al come imporre l'osservanza delle norme di diritto internazionale e qui emerge proprio la diversità strutturale fondamentale dell'ordinamento internazionale in contrapposizione alla struttura dell'ordinamento statale. L'ordinamento statale ha al suo interno un apparato sanzionatorio cioè un apparato di garanzia dell'ordine (un sistema di giurisdizione obbligatoria in quanto l'esercizio dell'azione penale è obbligatoria salvi quei reati che sono punibili a querela della persona offesa ma per quelli che sono procedibili d'ufficio c'è l'obbligo del pubblico ministero di perseguirli come c'è un apparato di polizia che garantisce l'osservanza delle regole e l'ordine). Tutto questo nel diritto internazionale non c'è se non nel contesto delle rispettive organizzazioni internazionali che abbiano al loro interno, un loro apparato di attuazione delle norme (nel caso delle Nazioni Unite e limitatamente alla materia del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale c'è il meccanismo che è imperniato in capo al Consiglio di Sicurezza con i limiti di funzionamento - che si indicavano sopra - relativi al problema del veto riconosciuto ai membri permanenti; nel caso dell'UE che è un modello particolarmente evoluto di organizzazione provvisto di questo carattere di sovranazionalità perché in certi casi l'Unione Europea emana atti che producono effetti diretti negli ordinamenti interni degli Stati membri senza la necessità della mediazione dell'autorità statale (es. i regolamenti) qui l'apparato sanzionatorio è in mano alla Commissione Europea che ad esempio in materia di concorrenza può infliggere sanzioni (multe) quali tra l'altro costituiscono titolo esecutivo nell'ordinamento interno degli Stati Membri). Al di fuori del contesto pattizio (cioè nel diritto internazionale generale) non ci sono meccanismi sanzionatori. Il meccanismo di attuazione delle norme del diritto internazionale è quindi essenzialmente basato sull’ autotutela. L'autotutela (che si identifica con il farsi giustizia da sé) negli ordinamenti statali è vietata e infatti il codice penale italiano sanziona la tutela arbitraria delle private ragioni sia che si tratti di violenza sulle cose o sulle persone perché un soggetto che ha subito un torto è tenuto a rivolgersi alle autorità competenti a questo riguardo. Invece, nell’ordinamento internazionale (al di fuori di schemi pattizi che lo prevedano) l'unica soluzione è quella di rivalersi nei confronti dell’autore dell’illecito. L'autotutela si può manifestare in due forme:

  • Autotutela individuale → che si basa su una logica di stretta reciprocità, nella quale lo stato offeso cioè lo stato pregiudicato/leso dalla violazione della norma di diritto internazionale che si rivale nei confronti dello stato offensore (cioè lo stato asseritamente responsabile della violazione della norma di diritto internazionale). Quindi, in un'ottica di stretta reciprocità

Ci sono essenzialmente due elementi che costituiscono illecito internazionale :

  • elemento soggettivo (non ha a che vedere con il dolo o colpa) → imputabilità dell'illecito allo stato
  • elemento oggettivo → carattere antigiuridico della condotta. Antigiuridicità dal punto di vista del diritto internazionale (= antigiuridicità internazionale) ma non dal punto di vista del diritto interno di uno stato. Il fatto che una condotta sia lecita o illecita dal punto di vista del diritto interno di uno stato o che persino possa essere costituzionalmente imposta, dal punto di vista del diritto internazionale non cambia perché quello che rileva dal punto di vista internazionale è che quella determinata condotta imputabile allo stato (elemento soggettivo) e che sia internazionalmente illecita (elemento oggettivo). La PARTE II attiene alle conseguenze dell'illecito. Le conseguenze dell'illecito sono appunto l'autotutela e le diverse forme che questa può assumere cioè individuale o collettiva. Mentre per quanto riguarda il contenuto dell'azione che può essere presa, essenzialmente le misure di autotutela che possono essere prese dallo stato leso o da un altro stato che reagisca a titolo di autotutela collettiva si distinguono in:
  • contromisure → atto che di per sé sarebbe illecito e che diviene lecito solo nella misura in cui sia una reazione proporzionata e necessaria all’ illecito altrui. Si ricorre alla contromisura in casi più gravi rispetto a quelli a cui fanno a cui poi segue la ritorsione. Innanzitutto, la contromisura di fronte ad un attacco armato può presentare a sua volta una reazione armata e parliamo quindi di contromisure belliche dette anche rappresaglie però a questo riguardo il diritto internazionale fortunatamente si è evoluto. Infatti la Carta delle Nazioni Unite nell'ART. 2 paragrafo 4 pone il principio generale del divieto dell'uso della forza salvi i casi di legittima difesa. Quindi, le contromisure di carattere bellico, implicanti l'uso della forza, si possono fare solo nei limiti della legittima difesa (ART. del Progetto di articoli → in questo caso, c'è un rapporto di reciproca integrazione tra il piano del diritto internazionale generale in questa materia e il piano di strumenti pattizi (cioè della Carta delle Nazioni Unite) perché il diritto internazionale generale o un testo non vincolante come questo progetto ma che si assume ed è generalmente considerato di codificazione delle regole consuetudinarie in materia, si richiama agli standard delle Nazioni Unite. Questa Carta delle Nazioni Unite, in qualche modo a sua volta richiama e presuppone il diritto internazionale generale perché il principio che si trova nell'ART. 2 paragrafo 4 della Carta "I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. " e l’eccezione sta nell’ art. 51 della Carta (che è la norma di chiusura del CAPITOLO VII) : "Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale (cioè un diritto preesistente alla Carta cioè un diritto che ha il suo fondamento nel diritto internazionale generale) di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale (dato

che il Consiglio di Sicurezza impiega molto tempo per deliberare e a volte nemmeno giunge ad un accordo per deliberare, si lascia salva la possibilità per i membri di farsi giustizia da soli in qualche maniera). Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere (autorizzare che si intraprenda) in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale." → Quindi, c’è un richiamo reciproco tra il diritto internazionale generale che trova espressione nell'art. 21 del Progetto gli articoli (redatto della Commissione di diritto internazionale sull' illecito internazionale) e l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite che parlando di diritto naturale in qualche maniera sancisce che si tratta di un diritto che ha un suo fondamento nel diritto internazionale generale, anche al di fuori della Carta delle Nazioni Unite. Altrimenti, le contromisure possono essere anche di carattere pacifico Il settore più tipico è quello delle contromisure di carattere commerciale. (ESEMPIO: condotta che determina la violazione di un accordo commerciale (un accordo di libero scambio) tipo una decisione unilaterale di ripristinare un dazio doganale che era stato soppresso in base ad un accordo di libero scambio oppure innalzare un dazio doganale che era stato abbassato in applicazione di questo accordo oppure procedere ad una pratica di dumping che si era vietata tramite l’ accordo → lo stato contraente (dell’accordo commerciale in questione) pregiudicato può adottare una sanzione commerciale corrispondente: ripristinare a sua volta un dazio o praticando il dumping a sua volta). Il settore degli accordi commerciali è il settore dove più facilmente ci possono essere queste contromisure pacifiche di carattere commerciale. Il fatto che un atto non implichi l'utilizzo della forza non comporta sempre il fatto che non possa essere comunque illecito.

  • ritorsioni → atto inamichevole (meramente di protesta). Es: riguardo a questo accordo trilaterale tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito per creare una rete difensiva nel Pacifico, fornendo all'Australia dei sottomarini nucleari di costruzione statunitense o del Regno Unito, si è verificato un aspetto collaterale spiacevole cioè la Francia aveva concluso un accordo con l'Australia in base al quale le avrebbe fornito (con la compartecipazione della società italiana Fincantieri) dei sottomarini a propulsione convenzionale. L'Australia di fronte agli USA che gli forniva dei sottomarini nucleari ha receduto dall’accordo con la Francia. Allora la Francia ritenendo illecito questo recesso dell’Australia dall’accordo (accordo che prevedeva un profumato pagamento per la fornitura di sottomarini), prima, per protesta, ha cancellato un certo festeggiamento che doveva esserci all'ambasciata francese a Washington per i buoni rapporti tra Francia e Stati Uniti e poi addirittura ha richiamato l'ambasciatore (-> tipico caso di ritorsione). Il fatto di richiamare l’ambasciatore e quindi di almeno formalmente sospendere momentaneamente quei rapporti diplomatici quantomeno a livello di capo missione (anche se normalmente il restante personale della missione rimane operativo per garantire la continuità dei

alla giurisdizione della CIG si accetta di conformarsi a ciò che la corte vorrà vuoi decidere nel bene e nel male. È chiaro che - in linea di principio - l'efficacia delle sentenze arbitrali della CIG hanno un efficacia solamente inter partes a livello formale poi nella sostanza è chiaro che le sentenze della CIG hanno anche una grande autorevolezza e quindi contribuiscono alla ricostruzione e all'accertamento del contenuto delle norme internazionali pertinenti alla materia oggetto del contendere e quindi sono sovente richiamate nelle pronunce successive e sono considerate contenere l'affermazione autorevole dello status nel diritto internazionale in una determinata materia ma formalmente e sentenze arbitrali della CIG vincolano solo gli stadi parte. Un caso di cui parleremo ampiamente sarà il caso il quale vede opposta l'Italia alla Germania circa l'immunità giurisdizionale della Germania dalle azioni risarcitorie portate davanti ai giudici italiani, delle vittime o dai parenti delle vittime per i crimini nazisti avvenuti nel territorio italiano durante la seconda Guerra mondiale perché la Cassazione italiana a partire dalla famosa sentenza Ferrini del 2004, ha affermato che in presenza di crimini internazionali che ledono i diritti fondamentali della persona umana (che sono protetti da norme cogenti cioè inderogabili) non sussisterebbe l'immunità della giurisdizione dello stato estero (cioè della Germania). Si è arrivati addirittura all'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, con l'istituzione di ipoteca giudiziale su un bene dello stato tedesco ubicato in territorio italiano cioè la Villa Vigoni (sede di un centro culturale italo-tedesco) sul lago di Como. E la Germania cosa ha fatto? È andata davanti alla CIG che con una sentenza molto discussa e divisiva del 3 Febbraio 2012 ha riconosciuto la violazione da parte dell'Italia del diritto della Germania all'immunità giurisdizionale, ritenendo non sufficientemente provato, a livello di diritto consuetudinario, che le regole consuetudinarie sull'immunità giurisdizionale degli Stati esteri per gli atti posti in essere nell'esercizio della potestà di imperio (atti iure imperii) non è ritenuto provato che sia maturata - a livello di consuetudine internazionale - una eccezione a questa regola generale dell'immunità per i casi in cui questi atti configurino crimini internazionali. L'Italia è tenuta ad attuare questa sentenza e quindi si adottò una legge in cui si disponevano le misure di attuazione nella sentenza cioè si i dichiarava praticamente che l'Italia era obbligata a riconoscere l’immunità alla Germania nelle future azioni aventi lo stesso oggetto e per di più si privano di efficacia di giudicato le sentenze nelle quali si affermava la giurisdizione negando l'immunità. La Corte costituzionale italiana nella sent. 238/2014 (nell'ambito dell’adattamento del diritto dello stato al diritto internazionale) ha dichiarato illegittima e quindi idonea ad essere recepita nell'ordinamento italiano, la regola consuetudinaria sull'immunità così come interpretata dalla CIG in quella sentenza cioè in termini tali da escludere l'eccezione all'immunità dello stato estero dalla giurisdizione per il caso in cui degli atti di cui si discute si configurano come crimini internazionali. Quindi, l'Italia da allora è di fronte ad un bivio cioè dal punto di vista dell'ordinamento interno dello stato italiano, bisogna chiaramente tenere fede alla sentenza della Corte costituzionale che dice che quella regola consuetudinaria così come interpretata dalla CIG non si applica

nell’ordinamento italiano e quindi l’ordinamento italiano ha il diritto di negare l’immunità della Germania ma di converso dal punto di vista internazionale, la sentenza della Corte costituzionale rileva come un fatto puramente interno all'ordinamento italiano e non scalfisce in niente l'effetto vincolante - scaturente dall’ art. 94 paragrafo 1 Carta delle Nazioni Unite e dall'art. 59 dello Statuto della CIG - di quella sentenza. (questo fa capire i limiti del meccanismo arbitrale che si basa sul consenso e che dà luogo ad una sentenza vincolante ma che è vincolante sul piano dell'ordinamento internazionale e non ha immediato effetto interno nell'ordinamento dello stato → ed questo il problema! Perché sul piano dell'ordinamento interno di uno stato occorrono mezzi interni di attuazione come dicevamo della legge 2013 che dava misure di esecuzione della sentenza della CIG (Germania vs Italia; in questo senso, siamo molto lontani dal modello molto più evoluto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea le quali sono titoli esecutivi nell'ordinamento interno degli Stati membri senza necessità di alcuna misura di esecuzioni. In sintesi, le sentenze dei giudici internazionali sono vincolanti ma sul piano dei rapporti internazionali e non producono effetti immediati nel diritto interno.

  • mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali → che possono realizzarsi tramite trattative tra le parti cioè i negoziati oppure possono comportare l’intervento del terzo (?) con variabile gradi di incidenza (buoni uffici; mediazione; conciliazione; nomina di una commissione d'inchiesta). Qui ci muoviamo sul piano di mezzi non vincolanti cioè mezzi che hanno come scopo di indurre gli stati raggiungere un componimento della loro controversia ovverosia trovare una soluzione accettabile per tutti e tendenzialmente conforme al diritto internazionale però non sono comunque mezzi vincolanti. Parallelamente, al meccanismo arbitrale in senso proprio che può essere ad hoc in cui si crea un tribunale arbitrale ad hoc per quella singola controversia oppure un tribunale permanente (Corte Internazionale di Giustizia), abbiamo altre forme di giurisdizione internazionale ma che però non hanno questa funzione classica di dirimere la controversia tra stati. Ci sono dei tribunali internazionali creati con strumenti pattizi o con fonti previste da accordo che hanno la funzione di garantire l'attuazione di determinate norme pattizie. Abbiamo i sistemi giurisdizionali di tutela dei diritti umani (esempio principe la Corte europea dei diritti dell'uomo creata dalla Convenzione Europea e le corrispondenti corti interamericana e africana che hanno mutuato il modello europeo). Abbiamo poi un meccanismo di tutela istituito a livello universale ma che non è di carattere giurisdizionale, ovverosia il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite istituito dal Patto sui diritti civili e politici del 1966. Poi, abbiamo i tribunali penali internazionali che normalmente sono istituiti con accordi internazionali (il Tribunale di Norimberga e il Tribunale di Tokyo per i crimini commessi durante il secondo conflitto mondiale; i due tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda, creati in un caso particolare con risoluzione del Consiglio di Sicurezza (ART.41 Carta delle Nazioni Unite come misura non implicante l'uso della forza) per contribuire al ristabilimento di una condizione di pace e di sicurezza internazionale; la Corte Penale Internazionale permanente, che ha sede all’Aja, creata con un suo statuto

vedevano di buon occhio l’instaurazione di governi di stampo comunista o filosovietico nell'area di loro influenza (in Nicaragua si era installato un governo cd. sandinista che era un governo di ispirazione comunista/filosovietica e quindi gli Stati Uniti avevano intrapreso alcune attività volte a far cadere questo governo: avevano per un verso, armato i ribelli nicaraguensi (contras) che si opponevano al governo e per altro verso avevano mandato dei mercenari per eseguire attività di guerriglia a carico del governo e infatti il governo del Nicaragua si lamentava di questa ingerenza nei loro affari interni da parte degli Stati Uniti. Il caso, nello specifico, si intitola “delle attività militari e paramilitari” che già di per sé costituiscono qualcosa che è incompatibile con il principio per il quale non si deve ricorrere alla forza intesa sia come attacco frontale sia come l'azione di mercenari o il sostenimento dato ai ribelli locali. “Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite (*). Un simile ricorso alla minaccia o all’uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali” () → non solo una violazione della Carta delle Nazioni Unite ma anche una violazione del diritto internazionale generale, in virtù, come dicevamo sopra, dell'autonomia di questo principio dalla Carta stessa che lo enuncia. Il secondo principio enunciato : “Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.” → l' obbligo di risolvere le controversie attraverso l'utilizzo di mezzi pacifici che possono comportare per un verso il ricorso al mezzo dell’arbitrato (esamineremo il caso dei Marò in India che è sintomatico della problematica) oppure mezzi di carattere diplomatico come negoziati, buoni uffici, mediazioni o conciliazioni volti ad evitare che si debba ricorrere o minacciare l'utilizzo della forza. Del resto la Carta delle Nazioni Unite nella sua struttura dedica il Capitolo VI alla risoluzione pacifica delle controversie. “Tutti gli Stati devono risolvere le loro controversie internazionali con altri Stati con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo. “ “Gli Stati, pertanto, devono cercare rapidamente una equa soluzione delle loro controversie internazionali mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione (che sono i mezzi diplomatici) _, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici di loro scelta (). Nel ricercare tale soluzione, le parti converranno mezzi pacifici che siano adeguati alle circostanze e alla natura della controversia. (*)”_ () “negoziato, inchiesta, mediazione conciliazione” sono mezzi diplomatici mentre “l'arbitrato e il regolamento giudiziale" sono mezzi giurisdizionali. La differenza sta nel fatto che i mezzi diplomatici non producono un esito di carattere vincolante mentre al mezzo giurisdizionale o arbitrale porta invece ad una sentenza che è vincolante per lo stato soccombente.

() si fa riferimento al caso “Enrica Lexie" (relativa alla vicenda Marò) che è sintomatico riguardo al fatto che bisogna innanzitutto mettersi d'accordo su quale mezzo di risoluzione utilizzare tra una pluralità di mezzi disponibili e nella mancanza di un meccanismo preordinato e precostituito di risoluzione delle controversie molto spesso il problema è trovare il consenso circa il mezzo di risoluzione da doversi adottare per risolvere la specifica controversia ( "to litigate about where to litigate" cioè discutere su quale sede giurisdizionale procedere alla risoluzione della controversia). _“Le parti di una controversia, qualora non giungano ad una soluzione attraverso uno dei mezzi pacifici sopra menzionati, hanno il dovere di continuare a cercare un regolamento della loro controversia con altri mezzi pacifici che avranno convenuto. “ “Gli Stati parti di una controversia internazionale, come pure gli altri Stati, devono astenersi da qualunque azione suscettibile di aggravare la situazione al punto di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e devono agire in conformità con gli scopi ed i principi delle Nazioni Unite. ()“_ () → Gli stati parti di una controversia internazionale che potrebbe protrarsi per lungo tempo nelle more devono astenersi da atti unilaterali che possono avere l’effetto di aggravare la controversia. (infatti, nel bisticcio tra l’Italia e L’india relativo alla vicenda dei Marò, sono stati commessi dei passi falsi anche da parte italiana, sì era ottenuto infatti che i Marò potessero tornare in licenza in Italia per un periodo ma poi un giorno il Ministro degli esteri italiano (Terzi) andò dichiarare che non tornavano più in India → questa è una tipica azione unilaterale che va ad aggravare la controversia. Infatti poi, l’India di ritorsione congedò l'ambasciatore italiano. Insomma, ci furono una serie di spiacevoli vicende. Il terzo principio enunciato : “Il principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati.” “Tutti gli Stati godono di uguaglianza sovrana. Essi hanno diritti e doveri uguali e sono membri su un piano di eguaglianza della comunità internazionale, nonostante le differenze economiche, sociali, politiche e di altro genere.” → principio cardine del modo d'essere della comunità internazionale, una comunità - in linea di principio - non organizzata (eccetto nell'ambito delle organizzazioni internazionali) basata su un principio di assoluta parità cioè in una situazione orizzontale = tutti gli stati sono eguali di fronte al diritto internazionale Poi è chiaro che dal punto di vista politico, ci sono stati più potenti e meno potenti come stati più influenti e stati meno influenti, questo è inevitabile però dal punto di vista giuridico vige questa eguaglianza sovrana degli Stati. Mutatis mutandis , nell’ordinamento interno degli stati, tutti noi cittadini siamo uguali davanti alla legge a prescindere da ogni considerazione economica, professionale, personale o sociale. “Le controversie internazionali devono essere regolate sulla base dell’eguaglianza sovrana degli Stati e conformemente al principio della libera scelta dei mezzi. Il ricorso a una tale procedura di regolamento o l’accettazione di una tale procedura liberamente consentita dagli Stati, relativamente ad una controversia in cui sono parti o potrebbero essere parti in futuro, non può essere considerata incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana (*)”

sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall’intervenire nelle lotte interne di un altro Stato.” (qui sembra di leggere tra le righe il caso del Nicaragua) “L’uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento. “ “Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato.” Ciò non pregiudica però le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale cioè è vero che lo stato è libero di darsi l'ordinamento che vuole però non è libero di porre in essere un sistema che preveda la minaccia dell'uso della forza nei confronti degli altri stati per regolare le proprie questioni perché questo è incompatibile con i fini e principi delle Nazioni Unite “Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta.” per attuare i fini della Carta stessa. Non sempre però la propensione degli stati a cooperare tra di loro è uguale in quanto dipende anche dagli interessi concreti che gli stati possono avere. “Gli Stati hanno il dovere di cooperare gli uni con gli altri, quali che siano le differenze esistenti fra i loro sistemi politici, economici e sociali, nei vari settori delle relazioni internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, come pure il benessere generale delle nazioni e una cooperazione che sia immune da ogni discriminazione fondata su tali differenze.” “A tal fine: a) gli Stati devono cooperare reciprocamente per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; b) gli Stati devono cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, come pure l’eliminazione della discriminazione razziale e della intolleranza religiosa in tutte le loro forme; (anni ‘70 : discriminazione razziale in Sud Africa) (ad esempio adesso, abbiamo assistito alla tragica vicenda in corso durante l’estate riguardo le conseguenze del ritiro delle forze armate degli Stati Uniti e di altri paesi sotto l'egida della NATO che erano stanziati in Afghanistan hanno comportato l'immediata e repentina presa di controllo del territorio da parte dei talebani con l'interruzione drastica di misure che violano il principio della tolleranza religiosa. Per questo gli stati dovrebbero cooperare ma purtroppo sembra non essere riscontrata un granché questa capacità della comunità internazionale di collaborare alla repressione di quanto sta avvenendo in Afghanistan volte a far cessare queste forme di manifestazione di intolleranza religiosa. L'impressione è che tranne qualche vago e generico pronunciamento tranne l'adozione faticosa di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in ordine alla creazione di un sistema volto a consentire dei voli per l'espatrio dall'Afghanistan di chi intenda lasciare il paese, avvenuta con molta riluttanza e difficoltà perché il Consiglio di Sicurezza torna di nuovo ad essere bloccato perché purtroppo c'è un forte interesse della federazione Russa in quanto l'Afghanistan riveste una posizione particolarmente importante per questa cioè una nazione sulla guerra e la Russia ha avuto sempre un suo dire un suo interesse però al di là di questo sembra che si sia fatto ancora molto poco da parte degli Stati per adoperarsi in questo senso. L'impressione è stata che molti stati

abbiano aspettato la decisione degli USA cioè di andar via di lì e così tutti se ne sono andati in silenzio. c) gli Stati devono condurre le loro relazioni internazionali in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell’eguaglianza sovrana e del non intervento; → anche qui gli stati devono ma anche in campo economico gli stati agiscono nel loro interesse c'è poco da fare e quindi non sempre sono disposti a "concedere". Quindi alcuni di questi doveri rimangono un po' wishful thinking cioè l'albo delle buone intenzioni. “Il principio dell’uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all’autodeterminazione.” come dicevamo prima l'enunciazione di questo principio si inserisce nel contesto di quegli anni ‘60-’70 del processo di decolonizzazione. Ora, tendenzialmente il diritto all'autodeterminazione dei popoli è ritenuto sufficientemente pacifico però ci sono ancora situazioni che non sono pienamente risolte (ad esempio ci sono delle minoranze in molti paesi e molte aree del mondo ci sono per i quali questo diritto non sempre viene agevolmente riconosciuto; nel contesto europeo c'è stato il lungo strascico del conflitto nell'area dell'ex Jugoslavia e la lunga e sofferta vicenda del popolo kosovaro a ottenere l'indipendenza e creare un vero e proprio stato, il quale tuttora non è pienamente riconosciuto dalla comunità internazionale in quanto è uno stato ibrido nell'ambito della comunità internazionale. Per cui non sempre questi principi possono ritenersi cosa acquisita perché ci sono comunque ancora delle situazioni di popoli in lotta per la propria autodeterminazione e che si scontrano con altri interessi dello stato territoriale perché a questo principio di autodeterminazione deve essere bilanciato con il rispetto per l'integrità territoriale degli stati e soprattutto ci deve essere un dovere di astensione collegato al dovere di non ingerenza gli affari interni degli altri stati, c’è un obbligo di astenersi dal dare supporto a movimenti indipendentisti interni che possono comportare la rottura dell'integrità territoriale dello stato quindi c'è un problema di bilanciamento di alcuni di questi principi. "PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOVRANA DEGLI STATI" (già osservato sopra) “In particolare, l’uguaglianza sovrana comprende i seguenti elementi: a) gli Stati sono giuridicamente uguali; b) ogni Stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità; c) ogni Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati d) l’integrità territoriale e l’indipendenza politica dello Stato sono inviolabili e) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale; f) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona fede i propri obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati. Poi, vi è anche L’OBBLIGO DEGLI STATI DI ADEMPIERE IN BUONA FEDE AGLI OBBLIGHI ASSUNTI IN CONFORMITÀ’ CON LA CARTA. QUINDI,