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Disamina completa delle lezioni di Diritto Internazionale, ottobre-dicembre 2021 (Corso di Laurea Magistrale, ciclo unico - Giurisprudenza - UNIMC)
Tipologia: Dispense
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Lezione 1 - 20/09/ Non esiste un codice di diritto internazionale, propriamente inteso, in quanto la disciplina dell’ordinamento internazionale difetta dei caratteri di organicità e sistematicità che sono invece propri della disciplina dell’ordinamento giuridico statale. Nell’ordinamento internazionale manca una struttura gerarchica, manca un apparato accentrato sia di produzione normativa sia di accertamento del contenuto del diritto sia di garanzia della sua osservanza. Laddove previsti, questi apparati hanno una fonte pattizia, sono cioè istituiti a mezzo di accordi internazionali che vincolano solamente gli Stati aderenti. Mancando un codice di diritto internazionale, si possono piuttosto individuare singoli testi normativi di riferimento per le diverse questioni di rilievo nell’ambito della materia. I principali sono:
● Ugo Grozio; ● Francisco de Vitoria. Insomma - all'epoca - si iniziò a teorizzare (e fu per molto tempo la concezione prevalente) l'esistenza di un diritto internazionale inteso come un diritto che andava a regolare i rapporti tra gli stati sovrani ( concezione cd. stato-centrica ). Con il progredire del tempo sono nati ulteriori stati che si sono aggiunti agli stati europei come gli USA (attraverso la Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1766) e ancora più recentemente si sono aggiunti gli stati africani e asiatici. Nel corso dell'ultimo secolo, è emersa la presenza di ulteriori soggetti internazionali - diversi dagli Stati - e che fanno a loro volta parte della comunità internazionale:
diritto internazionale, gli STATI mantengono questa posizione dominante di soggetti originari e primari del diritto internazionale. Questo ruolo particolare degli STATI si traduce anche in un secondo aspetto :
(anche sotto questo aspetto, emerge l’altra particolarità del diritto internazionale ovverosia la differenza sistematica del diritto internazionale rispetto ad altri ordinamenti giuridici). Nel campo del diritto internazionale, vi è una distinzione sistematica tra:
internazionale o un illecito. Invece, la violazione della condotta risultante dalla prassi degli Stati che è sorretta da questo elemento (cioè che è generalmente considerata una condotta che è obbligatorio tenere in base alle regole di diritto internazionale o quanto meno è socialmente necessaria all’ordinata coesistenza degli STATI sul piano della comunità internazionale) può dare luogo ad un illecito. ❖ i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili (fonte parallela alla norma di diritto consuetudinario) → sono diritti che si riscontrano nel diritto interno degli Stati e che assumono rilievo come fonti del diritto internazionale per il mero dato materiale di essere generalmente presenti nella generalità degli ordinamenti interni degli Stati. Sono principi come il ne bis in idem , il nemo iudex in re sua , il principio di buona fede cioè alcuni principi generali di diritto che non hanno un contenuto specifico di diritto internazionale che si applicano negli ordinamenti interni degli Stati come principi generali nelle diverse materie (nel diritto civile; nel diritto penale). Questi diritti hanno un ruolo/funzione complementare in quanto - normalmente - si ricorre ad essi per colmare lacune delle norme consuetudinarie o lacune che risultano dai trattati internazionali (che sono fonti di diritto internazionale particolare) nella misura in cui questi non ne dispongano. Come vedremo, ne troviamo menzione nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) che è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite ma in realtà ha una funzione che va aldilà della struttura specifica delle Nazioni Unite perché in sede contenziosa (cioè quando decide di una controversia che gli è sottoposta) la CIG può decidere in via arbitrale di una qualsiasi controversia di diritto internazionale che gli stati parte (attraverso il loro consenso) gli vogliono sottoporre, quindi anche controversie che non hanno a che vedere con l’ordinamento delle Nazioni Unite ma che riguardano altre questioni di diritto internazionale. ART.38 dello Statuto della CIG : (non è un'elencazione delle fonti di diritto internazionale a fini generali ma è una elencazione al solo fine di individuare le fonti di diritto internazionale in base alle quali la CIG è chiamata a risolvere le controversie che gli sono sottoposte).
1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: a. Le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b. La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale (elemento della prassi = usus o diuturnitas ) accettata come diritto ( elemento dell’ _opinio iuris sive necessitatis) ; c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.
solamente. Queste convenzioni che hanno valenza particolare si suddividono poi in : convenzioni multilaterali (a vocazione universale oppure regionale) e convenzioni bilaterali. Ci sono convenzioni multilaterali aperte cioè concluse da un numero rilevante di stati e aperte potenzialmente all'adesione successiva da parte anche di altri Stati e hanno il carattere di introdurre delle regole a vocazione tendenzialmente generale (l'esempio tipico sono le convenzioni di codificazione). In materia di trattati, le regole riguardo la loro formazione, efficacia, invalidità, estinzione e interpretazione sono regole consuetudinarie però per agevolare l'attività dell'interprete/operatore del diritto, molti anni fa ne è stata fatta una codificazione cioè è stata redatta una convenzione multilaterale che contiene al suo interno una sorta di codice di diritto dei trattati ovverosia una serie di norme che riproducono le norme consuetudinarie in materia. Questa sarebbe una convenzione internazionale di portata generale ma fa comunque parte delle fonti di diritto internazionale particolari. Mentre una convenzione non particolare sarebbe una convenzione bilaterale cioè un accordo che due stati concludono tra di loro per regolare una qualunque faccenda concreta come per esempio il diritto di passaggio per un canale o la costruzione di un traforo. Mentre le convenzioni di carattere normativo (come per esempio la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) hanno come scopo lo stendere delle regole che si possono applicare a chiunque intenda accettarle, questi presentano un carattere quindi più generale. In sintesi, gli accordi internazionali rientrano nella categoria delle fonti di diritto internazionale particolare perché vincolano solamente le parti contraenti/aderenti. Sono anche fonti di diritto internazionale particolare le cd. “fonti poste da accordi” che gerarchicamente sono subordinate agli accordi che le pongono in essere. La dottrina le chiama anche “fonti di terzo grado” perché in un'ideale scala di ordine logico in cui le fonti di 1° sarebbero le norme consuetudinarie ivi inclusa la norma consuetudinaria pacta sunt servanda e come fonti di 2° (che rilevano la loro efficacia vincolante da questa regola generale pacta sunt servanda ) sono le regole contenute nell'accordo. Nel caso di un accordo istitutivo di un'organizzazione internazionale che preveda l'azione degli organi dell'organizzazione e conferisca a questi organi dei poteri di adottare atti vincolanti, ecco che questi atti vincolanti sono fonti poste da accordi perché devono la loro efficacia vincolante dall'accordo che ne prevede la loro l'emanazione (es. atti vincolanti dell'UE). Nel campo delle altre organizzazioni internazionali non è così frequente imbattersi nella produzione di atti vincolanti come avviene invece frequentemente all'interno del contesto dell'Unione Europea. Nell'ambito dell’ ONU sono vincolanti le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, cioè le azioni che l'organizzazione può intraprendere per garantire la pace e la sicurezza nazionale (gli ARTT. 41 e 42, Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, potrebbero essere intesi come la base giuridica per l'adozione di atti a carattere vincolante; nell'ambito dell'articolo 42 il Consiglio di Sicurezza non dispone della possibilità di utilizzare la forza ma normalmente autorizza gli stati membri dell'organizzazione che intendono procedere in questo senso a intervenire; ART. 27 (Votazione) : i membri del Consiglio di sicurezza sono 15: di cui 5 sono membri permanenti e corrispondono ai paesi vincitori della seconda guerra mondiale cioè Regno Unito, Francia, USA, Russia e Cina).
Quindi, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza possono essere adottate se si riescono ad ottenere i voti necessari (sono un esempio di fonti poste da accordi). Tutte le altre risoluzioni, incluse le risoluzioni che può adottare l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non hanno carattere vincolante e quindi non sono in senso stretto delle fonti in quanto non creano né diritti né obblighi ma possono assumere una valenza nel contribuire allo sviluppo delle norme consuetudinarie oppure incidere sull'interpretazione delle norme del trattato di riferimento. Questo è lo schema delle FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. ILLECITO INTERNAZIONALE: Il problema dell'attuazione delle norme di diritto internazionale è proprio quello relativo al come imporre l'osservanza delle norme di diritto internazionale e qui emerge proprio la diversità strutturale fondamentale dell'ordinamento internazionale in contrapposizione alla struttura dell'ordinamento statale. L'ordinamento statale ha al suo interno un apparato sanzionatorio cioè un apparato di garanzia dell'ordine (un sistema di giurisdizione obbligatoria in quanto l'esercizio dell'azione penale è obbligatoria salvi quei reati che sono punibili a querela della persona offesa ma per quelli che sono procedibili d'ufficio c'è l'obbligo del pubblico ministero di perseguirli come c'è un apparato di polizia che garantisce l'osservanza delle regole e l'ordine). Tutto questo nel diritto internazionale non c'è se non nel contesto delle rispettive organizzazioni internazionali che abbiano al loro interno, un loro apparato di attuazione delle norme (nel caso delle Nazioni Unite e limitatamente alla materia del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale c'è il meccanismo che è imperniato in capo al Consiglio di Sicurezza con i limiti di funzionamento - che si indicavano sopra - relativi al problema del veto riconosciuto ai membri permanenti; nel caso dell'UE che è un modello particolarmente evoluto di organizzazione provvisto di questo carattere di sovranazionalità perché in certi casi l'Unione Europea emana atti che producono effetti diretti negli ordinamenti interni degli Stati membri senza la necessità della mediazione dell'autorità statale (es. i regolamenti) qui l'apparato sanzionatorio è in mano alla Commissione Europea che ad esempio in materia di concorrenza può infliggere sanzioni (multe) quali tra l'altro costituiscono titolo esecutivo nell'ordinamento interno degli Stati Membri). Al di fuori del contesto pattizio (cioè nel diritto internazionale generale) non ci sono meccanismi sanzionatori. Il meccanismo di attuazione delle norme del diritto internazionale è quindi essenzialmente basato sull’ autotutela. L'autotutela (che si identifica con il farsi giustizia da sé) negli ordinamenti statali è vietata e infatti il codice penale italiano sanziona la tutela arbitraria delle private ragioni sia che si tratti di violenza sulle cose o sulle persone perché un soggetto che ha subito un torto è tenuto a rivolgersi alle autorità competenti a questo riguardo. Invece, nell’ordinamento internazionale (al di fuori di schemi pattizi che lo prevedano) l'unica soluzione è quella di rivalersi nei confronti dell’autore dell’illecito. L'autotutela si può manifestare in due forme:
Ci sono essenzialmente due elementi che costituiscono illecito internazionale :
che il Consiglio di Sicurezza impiega molto tempo per deliberare e a volte nemmeno giunge ad un accordo per deliberare, si lascia salva la possibilità per i membri di farsi giustizia da soli in qualche maniera). Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere (autorizzare che si intraprenda) in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale." → Quindi, c’è un richiamo reciproco tra il diritto internazionale generale che trova espressione nell'art. 21 del Progetto gli articoli (redatto della Commissione di diritto internazionale sull' illecito internazionale) e l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite che parlando di diritto naturale in qualche maniera sancisce che si tratta di un diritto che ha un suo fondamento nel diritto internazionale generale, anche al di fuori della Carta delle Nazioni Unite. Altrimenti, le contromisure possono essere anche di carattere pacifico Il settore più tipico è quello delle contromisure di carattere commerciale. (ESEMPIO: condotta che determina la violazione di un accordo commerciale (un accordo di libero scambio) tipo una decisione unilaterale di ripristinare un dazio doganale che era stato soppresso in base ad un accordo di libero scambio oppure innalzare un dazio doganale che era stato abbassato in applicazione di questo accordo oppure procedere ad una pratica di dumping che si era vietata tramite l’ accordo → lo stato contraente (dell’accordo commerciale in questione) pregiudicato può adottare una sanzione commerciale corrispondente: ripristinare a sua volta un dazio o praticando il dumping a sua volta). Il settore degli accordi commerciali è il settore dove più facilmente ci possono essere queste contromisure pacifiche di carattere commerciale. Il fatto che un atto non implichi l'utilizzo della forza non comporta sempre il fatto che non possa essere comunque illecito.
alla giurisdizione della CIG si accetta di conformarsi a ciò che la corte vorrà vuoi decidere nel bene e nel male. È chiaro che - in linea di principio - l'efficacia delle sentenze arbitrali della CIG hanno un efficacia solamente inter partes a livello formale poi nella sostanza è chiaro che le sentenze della CIG hanno anche una grande autorevolezza e quindi contribuiscono alla ricostruzione e all'accertamento del contenuto delle norme internazionali pertinenti alla materia oggetto del contendere e quindi sono sovente richiamate nelle pronunce successive e sono considerate contenere l'affermazione autorevole dello status nel diritto internazionale in una determinata materia ma formalmente e sentenze arbitrali della CIG vincolano solo gli stadi parte. Un caso di cui parleremo ampiamente sarà il caso il quale vede opposta l'Italia alla Germania circa l'immunità giurisdizionale della Germania dalle azioni risarcitorie portate davanti ai giudici italiani, delle vittime o dai parenti delle vittime per i crimini nazisti avvenuti nel territorio italiano durante la seconda Guerra mondiale perché la Cassazione italiana a partire dalla famosa sentenza Ferrini del 2004, ha affermato che in presenza di crimini internazionali che ledono i diritti fondamentali della persona umana (che sono protetti da norme cogenti cioè inderogabili) non sussisterebbe l'immunità della giurisdizione dello stato estero (cioè della Germania). Si è arrivati addirittura all'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, con l'istituzione di ipoteca giudiziale su un bene dello stato tedesco ubicato in territorio italiano cioè la Villa Vigoni (sede di un centro culturale italo-tedesco) sul lago di Como. E la Germania cosa ha fatto? È andata davanti alla CIG che con una sentenza molto discussa e divisiva del 3 Febbraio 2012 ha riconosciuto la violazione da parte dell'Italia del diritto della Germania all'immunità giurisdizionale, ritenendo non sufficientemente provato, a livello di diritto consuetudinario, che le regole consuetudinarie sull'immunità giurisdizionale degli Stati esteri per gli atti posti in essere nell'esercizio della potestà di imperio (atti iure imperii) non è ritenuto provato che sia maturata - a livello di consuetudine internazionale - una eccezione a questa regola generale dell'immunità per i casi in cui questi atti configurino crimini internazionali. L'Italia è tenuta ad attuare questa sentenza e quindi si adottò una legge in cui si disponevano le misure di attuazione nella sentenza cioè si i dichiarava praticamente che l'Italia era obbligata a riconoscere l’immunità alla Germania nelle future azioni aventi lo stesso oggetto e per di più si privano di efficacia di giudicato le sentenze nelle quali si affermava la giurisdizione negando l'immunità. La Corte costituzionale italiana nella sent. 238/2014 (nell'ambito dell’adattamento del diritto dello stato al diritto internazionale) ha dichiarato illegittima e quindi idonea ad essere recepita nell'ordinamento italiano, la regola consuetudinaria sull'immunità così come interpretata dalla CIG in quella sentenza cioè in termini tali da escludere l'eccezione all'immunità dello stato estero dalla giurisdizione per il caso in cui degli atti di cui si discute si configurano come crimini internazionali. Quindi, l'Italia da allora è di fronte ad un bivio cioè dal punto di vista dell'ordinamento interno dello stato italiano, bisogna chiaramente tenere fede alla sentenza della Corte costituzionale che dice che quella regola consuetudinaria così come interpretata dalla CIG non si applica
nell’ordinamento italiano e quindi l’ordinamento italiano ha il diritto di negare l’immunità della Germania ma di converso dal punto di vista internazionale, la sentenza della Corte costituzionale rileva come un fatto puramente interno all'ordinamento italiano e non scalfisce in niente l'effetto vincolante - scaturente dall’ art. 94 paragrafo 1 Carta delle Nazioni Unite e dall'art. 59 dello Statuto della CIG - di quella sentenza. (questo fa capire i limiti del meccanismo arbitrale che si basa sul consenso e che dà luogo ad una sentenza vincolante ma che è vincolante sul piano dell'ordinamento internazionale e non ha immediato effetto interno nell'ordinamento dello stato → ed questo il problema! Perché sul piano dell'ordinamento interno di uno stato occorrono mezzi interni di attuazione come dicevamo della legge 2013 che dava misure di esecuzione della sentenza della CIG (Germania vs Italia; in questo senso, siamo molto lontani dal modello molto più evoluto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea le quali sono titoli esecutivi nell'ordinamento interno degli Stati membri senza necessità di alcuna misura di esecuzioni. In sintesi, le sentenze dei giudici internazionali sono vincolanti ma sul piano dei rapporti internazionali e non producono effetti immediati nel diritto interno.
vedevano di buon occhio l’instaurazione di governi di stampo comunista o filosovietico nell'area di loro influenza (in Nicaragua si era installato un governo cd. sandinista che era un governo di ispirazione comunista/filosovietica e quindi gli Stati Uniti avevano intrapreso alcune attività volte a far cadere questo governo: avevano per un verso, armato i ribelli nicaraguensi (contras) che si opponevano al governo e per altro verso avevano mandato dei mercenari per eseguire attività di guerriglia a carico del governo e infatti il governo del Nicaragua si lamentava di questa ingerenza nei loro affari interni da parte degli Stati Uniti. Il caso, nello specifico, si intitola “delle attività militari e paramilitari” che già di per sé costituiscono qualcosa che è incompatibile con il principio per il quale non si deve ricorrere alla forza intesa sia come attacco frontale sia come l'azione di mercenari o il sostenimento dato ai ribelli locali. “Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite (*). Un simile ricorso alla minaccia o all’uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali” () → non solo una violazione della Carta delle Nazioni Unite ma anche una violazione del diritto internazionale generale, in virtù, come dicevamo sopra, dell'autonomia di questo principio dalla Carta stessa che lo enuncia. Il secondo principio enunciato : “Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.” → l' obbligo di risolvere le controversie attraverso l'utilizzo di mezzi pacifici che possono comportare per un verso il ricorso al mezzo dell’arbitrato (esamineremo il caso dei Marò in India che è sintomatico della problematica) oppure mezzi di carattere diplomatico come negoziati, buoni uffici, mediazioni o conciliazioni volti ad evitare che si debba ricorrere o minacciare l'utilizzo della forza. Del resto la Carta delle Nazioni Unite nella sua struttura dedica il Capitolo VI alla risoluzione pacifica delle controversie. “Tutti gli Stati devono risolvere le loro controversie internazionali con altri Stati con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo. “ “Gli Stati, pertanto, devono cercare rapidamente una equa soluzione delle loro controversie internazionali mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione (che sono i mezzi diplomatici) _, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici di loro scelta (). Nel ricercare tale soluzione, le parti converranno mezzi pacifici che siano adeguati alle circostanze e alla natura della controversia. (*)”_ () “negoziato, inchiesta, mediazione conciliazione” sono mezzi diplomatici mentre “l'arbitrato e il regolamento giudiziale" sono mezzi giurisdizionali. La differenza sta nel fatto che i mezzi diplomatici non producono un esito di carattere vincolante mentre al mezzo giurisdizionale o arbitrale porta invece ad una sentenza che è vincolante per lo stato soccombente.
() si fa riferimento al caso “Enrica Lexie" (relativa alla vicenda Marò) che è sintomatico riguardo al fatto che bisogna innanzitutto mettersi d'accordo su quale mezzo di risoluzione utilizzare tra una pluralità di mezzi disponibili e nella mancanza di un meccanismo preordinato e precostituito di risoluzione delle controversie molto spesso il problema è trovare il consenso circa il mezzo di risoluzione da doversi adottare per risolvere la specifica controversia ( "to litigate about where to litigate" cioè discutere su quale sede giurisdizionale procedere alla risoluzione della controversia). _“Le parti di una controversia, qualora non giungano ad una soluzione attraverso uno dei mezzi pacifici sopra menzionati, hanno il dovere di continuare a cercare un regolamento della loro controversia con altri mezzi pacifici che avranno convenuto. “ “Gli Stati parti di una controversia internazionale, come pure gli altri Stati, devono astenersi da qualunque azione suscettibile di aggravare la situazione al punto di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e devono agire in conformità con gli scopi ed i principi delle Nazioni Unite. ()“_ () → Gli stati parti di una controversia internazionale che potrebbe protrarsi per lungo tempo nelle more devono astenersi da atti unilaterali che possono avere l’effetto di aggravare la controversia. (infatti, nel bisticcio tra l’Italia e L’india relativo alla vicenda dei Marò, sono stati commessi dei passi falsi anche da parte italiana, sì era ottenuto infatti che i Marò potessero tornare in licenza in Italia per un periodo ma poi un giorno il Ministro degli esteri italiano (Terzi) andò dichiarare che non tornavano più in India → questa è una tipica azione unilaterale che va ad aggravare la controversia. Infatti poi, l’India di ritorsione congedò l'ambasciatore italiano. Insomma, ci furono una serie di spiacevoli vicende. Il terzo principio enunciato : “Il principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati.” “Tutti gli Stati godono di uguaglianza sovrana. Essi hanno diritti e doveri uguali e sono membri su un piano di eguaglianza della comunità internazionale, nonostante le differenze economiche, sociali, politiche e di altro genere.” → principio cardine del modo d'essere della comunità internazionale, una comunità - in linea di principio - non organizzata (eccetto nell'ambito delle organizzazioni internazionali) basata su un principio di assoluta parità cioè in una situazione orizzontale = tutti gli stati sono eguali di fronte al diritto internazionale Poi è chiaro che dal punto di vista politico, ci sono stati più potenti e meno potenti come stati più influenti e stati meno influenti, questo è inevitabile però dal punto di vista giuridico vige questa eguaglianza sovrana degli Stati. Mutatis mutandis , nell’ordinamento interno degli stati, tutti noi cittadini siamo uguali davanti alla legge a prescindere da ogni considerazione economica, professionale, personale o sociale. “Le controversie internazionali devono essere regolate sulla base dell’eguaglianza sovrana degli Stati e conformemente al principio della libera scelta dei mezzi. Il ricorso a una tale procedura di regolamento o l’accettazione di una tale procedura liberamente consentita dagli Stati, relativamente ad una controversia in cui sono parti o potrebbero essere parti in futuro, non può essere considerata incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana (*)”
sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall’intervenire nelle lotte interne di un altro Stato.” (qui sembra di leggere tra le righe il caso del Nicaragua) “L’uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento. “ “Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato.” Ciò non pregiudica però le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale cioè è vero che lo stato è libero di darsi l'ordinamento che vuole però non è libero di porre in essere un sistema che preveda la minaccia dell'uso della forza nei confronti degli altri stati per regolare le proprie questioni perché questo è incompatibile con i fini e principi delle Nazioni Unite “Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta.” → per attuare i fini della Carta stessa. Non sempre però la propensione degli stati a cooperare tra di loro è uguale in quanto dipende anche dagli interessi concreti che gli stati possono avere. “Gli Stati hanno il dovere di cooperare gli uni con gli altri, quali che siano le differenze esistenti fra i loro sistemi politici, economici e sociali, nei vari settori delle relazioni internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, come pure il benessere generale delle nazioni e una cooperazione che sia immune da ogni discriminazione fondata su tali differenze.” “A tal fine: a) gli Stati devono cooperare reciprocamente per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; b) gli Stati devono cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, come pure l’eliminazione della discriminazione razziale e della intolleranza religiosa in tutte le loro forme; (anni ‘70 : discriminazione razziale in Sud Africa) (ad esempio adesso, abbiamo assistito alla tragica vicenda in corso durante l’estate riguardo le conseguenze del ritiro delle forze armate degli Stati Uniti e di altri paesi sotto l'egida della NATO che erano stanziati in Afghanistan hanno comportato l'immediata e repentina presa di controllo del territorio da parte dei talebani con l'interruzione drastica di misure che violano il principio della tolleranza religiosa. Per questo gli stati dovrebbero cooperare ma purtroppo sembra non essere riscontrata un granché questa capacità della comunità internazionale di collaborare alla repressione di quanto sta avvenendo in Afghanistan volte a far cessare queste forme di manifestazione di intolleranza religiosa. L'impressione è che tranne qualche vago e generico pronunciamento tranne l'adozione faticosa di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in ordine alla creazione di un sistema volto a consentire dei voli per l'espatrio dall'Afghanistan di chi intenda lasciare il paese, avvenuta con molta riluttanza e difficoltà perché il Consiglio di Sicurezza torna di nuovo ad essere bloccato perché purtroppo c'è un forte interesse della federazione Russa in quanto l'Afghanistan riveste una posizione particolarmente importante per questa cioè una nazione sulla guerra e la Russia ha avuto sempre un suo dire un suo interesse però al di là di questo sembra che si sia fatto ancora molto poco da parte degli Stati per adoperarsi in questo senso. L'impressione è stata che molti stati
abbiano aspettato la decisione degli USA cioè di andar via di lì e così tutti se ne sono andati in silenzio. c) gli Stati devono condurre le loro relazioni internazionali in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell’eguaglianza sovrana e del non intervento; → anche qui gli stati devono ma anche in campo economico gli stati agiscono nel loro interesse c'è poco da fare e quindi non sempre sono disposti a "concedere". Quindi alcuni di questi doveri rimangono un po' wishful thinking cioè l'albo delle buone intenzioni. “Il principio dell’uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all’autodeterminazione.” come dicevamo prima l'enunciazione di questo principio si inserisce nel contesto di quegli anni ‘60-’70 del processo di decolonizzazione. Ora, tendenzialmente il diritto all'autodeterminazione dei popoli è ritenuto sufficientemente pacifico però ci sono ancora situazioni che non sono pienamente risolte (ad esempio ci sono delle minoranze in molti paesi e molte aree del mondo ci sono per i quali questo diritto non sempre viene agevolmente riconosciuto; nel contesto europeo c'è stato il lungo strascico del conflitto nell'area dell'ex Jugoslavia e la lunga e sofferta vicenda del popolo kosovaro a ottenere l'indipendenza e creare un vero e proprio stato, il quale tuttora non è pienamente riconosciuto dalla comunità internazionale in quanto è uno stato ibrido nell'ambito della comunità internazionale. Per cui non sempre questi principi possono ritenersi cosa acquisita perché ci sono comunque ancora delle situazioni di popoli in lotta per la propria autodeterminazione e che si scontrano con altri interessi dello stato territoriale perché a questo principio di autodeterminazione deve essere bilanciato con il rispetto per l'integrità territoriale degli stati e soprattutto ci deve essere un dovere di astensione collegato al dovere di non ingerenza gli affari interni degli altri stati, c’è un obbligo di astenersi dal dare supporto a movimenti indipendentisti interni che possono comportare la rottura dell'integrità territoriale dello stato quindi c'è un problema di bilanciamento di alcuni di questi principi. "PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOVRANA DEGLI STATI" (già osservato sopra) “In particolare, l’uguaglianza sovrana comprende i seguenti elementi: a) gli Stati sono giuridicamente uguali; b) ogni Stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità; c) ogni Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati d) l’integrità territoriale e l’indipendenza politica dello Stato sono inviolabili e) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale; f) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona fede i propri obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati. Poi, vi è anche L’OBBLIGO DEGLI STATI DI ADEMPIERE IN BUONA FEDE AGLI OBBLIGHI ASSUNTI IN CONFORMITÀ’ CON LA CARTA. QUINDI,