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Lo Stato: Caratteri Essenziali, Sovranità e Territorio, Dispense di Diritto Internazionale

Slides e sbobine delle lezioni

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 05/01/2021

ale--san
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LO STATO
Caratteri essenziali per l’esistenza di uno Stato
Governo autonomo su una comunità stanziata su un territorio In sintesi: Lo Stato, per esistere,
deve esercitare effettivamente il proprio potere su una comunità territoriale e in regime di
indipendenza. principio di effettività (Governo+territorio+ popolo+ regime di indipendenza
formale)
Territorio:
• è essenziale
• non importa l’estensione→ microstati
E' rilevante che sussista, sia abitato e che ci sia regime di ind. form.
Es. Malta, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Città del Vaticano (la santa sede, il
Pontefice è soggetto di diritto internazionale)
Indipendenza del governo
mancanza di dipendenza da altro Stato in senso formale (ha propria Costituzione, organi...)
→attenzione agli “Stati fantoccio” (es. Cipro del Nord, 1983)
Stati →soggetti primari della comunità internazionale:
• relativamente “pochi”: 196
• 193 sono membri ONU
Subito si chiede l'ammissione al fondo comunitario internazionale per i prestiti
n.b→ anche chi non appartiene all'ONU partecipa
Controllo effettivo del territorio
E i governi in esilio?
• Non hanno controllo effettivo di norma si nega la soggettività
In taluni casi viene conservata come fictio juris (= finzione giuridica) nella prospettiva del
riacquisto del controllo effettivo ma se non avviene: decadenza fictio juris.
Failed States e Collapsed States?
• Failed States: perdita di controllo su parte del territorio (es: Somalia con pirateria al Sud, Liberia)
• Collapsed States: ampia perdita di controllo sul territorio (es: Libano anni ‘80)
Prassi: si tende a conservare la soggettività di tali Stati, intervenendo per evitarne il tracollo
(es.: Somalia, pirateria e intervento internazionale)
Non si può riconoscere la soggettività internazionale alle entità substatali.
È da negare la soggettività internazionale:
Agli Stati membri di Stati federali (es. Minnesota in USA, Lander tedeschi, Canton Ticino in
Svizzera, etc)
• alle Regioni di Stati unitari (es., Lazio, Peloponneso, Normandia, etc)
Vedi confederazioni/federazioni
La Palestina è uno Stato?
• 1993: Accordi di pace di Oslo tra l’OLP e Israele
• Creazione Autorità nazionale palestinese (ANP)
• ANP: mandato di governo in materie civili e attività di polizia su parte dei territori occupati
• Israele gode del diritto di intervenire nei territori amministrati dall’ANP per ragioni di sicurezza
• 2013: proclamazione Stato di Palestina
n.b: non è una sovranità completa, non può militarizzarsi, non ha competenza piena.
Palestina: c'è un livello minimo di effettività?
• poteri di amministrazione (non propriamente governo) provvisori e su alcune materie
• più autorità palestinesi (OLP, ANP, Hamas)
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Scarica Lo Stato: Caratteri Essenziali, Sovranità e Territorio e più Dispense in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

LO STATO

Caratteri essenziali per l’esistenza di uno Stato Governo autonomo su una comunità stanziata su un territorio In sintesi: Lo Stato, per esistere, deve esercitare effettivamente il proprio potere su una comunità territoriale e in regime di indipendenza. → principio di effettività (Governo+territorio+ popolo+ regime di indipendenza formale) Territorio :

  • è essenziale
  • non importa l’estensione→ microstati E' rilevante che sussista, sia abitato e che ci sia regime di ind. form. Es. Malta, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Città del Vaticano (la santa sede, il Pontefice è soggetto di diritto internazionale) Indipendenza del governo mancanza di dipendenza da altro Stato in senso formale (ha propria Costituzione, organi...) →attenzione agli “Stati fantoccio” (es. Cipro del Nord, 1983) Stati →soggetti primari della comunità internazionale:
  • relativamente “pochi”: 196
  • 193 sono membri ONU Subito si chiede l'ammissione al fondo comunitario internazionale per i prestiti n.b→ anche chi non appartiene all'ONU partecipa Controllo effettivo del territorio E i governi in esilio?
  • Non hanno controllo effettivo di norma si nega la soggettività
  • In taluni casi viene conservata come fictio juris (= finzione giuridica) nella prospettiva del riacquisto del controllo effettivo ma se non avviene: decadenza fictio juris. Failed States e Collapsed States?
  • Failed States: perdita di controllo su parte del territorio (es: Somalia con pirateria al Sud, Liberia)
  • Collapsed States: ampia perdita di controllo sul territorio (es: Libano anni ‘80) Prassi: si tende a conservare la soggettività di tali Stati, intervenendo per evitarne il tracollo (es.: Somalia, pirateria e intervento internazionale) Non si può riconoscere la soggettività internazionale alle entità substatali. È da negare la soggettività internazionale:
  • Agli Stati membri di Stati federali (es. Minnesota in USA, Lander tedeschi, Canton Ticino in Svizzera, etc)
  • alle Regioni di Stati unitari (es., Lazio, Peloponneso, Normandia, etc) Vedi confederazioni/federazioni La Palestina è uno Stato?
  • 1993: Accordi di pace di Oslo tra l’OLP e Israele
  • Creazione Autorità nazionale palestinese (ANP)
  • ANP: mandato di governo in materie civili e attività di polizia su parte dei territori occupati
  • Israele gode del diritto di intervenire nei territori amministrati dall’ANP per ragioni di sicurezza
  • 2013: proclamazione Stato di Palestina n.b: non è una sovranità completa, non può militarizzarsi, non ha competenza piena. Palestina: c'è un livello minimo di effettività?
  • poteri di amministrazione (non propriamente governo) provvisori e su alcune materie
  • più autorità palestinesi (OLP, ANP, Hamas)
  • giurisdizione israeliana su israeliani che vivono in territori amministrati dalle autorità palestinesi
  • grande frammentazione del territorio (a macchia di leopardo)
  • Sviluppi presso alcune organizzazioni internazionali Il riconoscimento Prassi diffusa e risalente ( investitura papale del Re) Valenza giuridica per gli Stati che effettuano il riconoscimento Effetto preclusivo  “estoppel” non si può “tornare indietro” Il riconoscimento è indicativo dell’esistenza di uno Stato ma non ha effetti costitutivi, ovvero non serve più a creare/costruire uno Stato. Anche valenza politica per gli Stati che effettuano il riconoscimento: è infatti indicativo della volontà di stringere rapporti amichevoli Esempi:  Dichiarazione Stati CEE sul riconoscimento di nuovi Stati in Europa e in URSS del 16 dicembre 1991  Riconoscimento del Kosovo da parte dell’Albania nel 2008 Il riconoscimento prematuro È tale quando precede la realizzazione delle condizioni per l’acquisto della soggettività del nuovo Stato Es: secessione o guerra civile e immaturo riconoscimento dello Stato nascente Effetto: può essere inquadrata come ingerenza negli affari interni dello Stato in cui avvengono i suddetti eventi Il riconoscimento sottoposto a condizioni È subordinato a requisiti specifici come, ad es.
  • il rispetto dei diritti umani e delle minoranze
  • il rispetto della Carta ONU →Resta il valore non costitutivo di tale riconoscimento Il mancato riconoscimento Prassi riguardante Stati sorti non pacificamente, non c’è immediato e ampio riconoscimento Effetti:
    • Non ci saranno rapporti internazionali (no amicizia)
    • Il nuovo Stato esisterà comunque come soggetto di diritto internazionale
    • Le norme internazionali generali si applicano comunque: es., diritto del mare, rispetto della sovranità territoriale, etc Kosovo: incertezze Valore limitato anche quando è un “non riconoscimento” ampio. Es.: Rhodesia del Sud (ora Zimbabwe) dal 1965 al 1980 ( politica di segregazione razziale), che ha avuto relazioni solo con parte della comunità internazionale (ma le ha avute!) Corte Internazionale di Giustizia
    • principale organo giurisdizionale dell'ONU
    • 15 giudici di nazionalità diversa
    • in carica per 9 anni, rieleggibili
    • eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza ONU
    • cancelliere: assiste le scelte LA SOVRANITA' DELLO STATO La sovranità dello Stato , è il diritto di esercitare nel proprio territorio, in via esclusiva e originaria ( indipendente), le funzioni dello Stato. Non ci devono essere interferenze, divieto di interferenza

Perdita di sovranità Prospettiva dello Stato che perde il territorio o una sua parte

  • Usucapione: uno Stato sovrano non reagisce alla condotta sovrana di un altro Stato Es: passaggio di sovranità sull’isolotto di Pedra Branca (Malesia v. Singapore, CIG 2008), si parla di decenni
  • Rinuncia a un territorio: caso della Giordania, che ha rinunciato a qualsiasi pretesa sulla Cisgiordania (al fine di consentire l’avvio dell’ANP) L’ambito SPAZIALE della sovranità sul MARE, la sovranità si deve esprimere anche su quote di mare. Disciplina :
  • Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare: uno stato vanta di sovranità fino a 12 miglia marine che si affaccia su una costa Mare territoriale Porzione di mare adiacente le coste che si estende fino a 12 miglia marine (1 miglio marino: 1. metri) (12 miglia marine: circa 22 km) In passato: 3 miglia marine, corrispondenti alla gittata di un cannone La linea da cui dipartono le 12 miglia marine è la linea di base. Due metodi per tracciare la linea di base:
    1. Linea di bassa marea lungo la costa
    2. Linea di collegamento tra punti appropriati metodo delle linee rette Pienezza dei poteri sovrani dello Stato, ma… ➔ Diritto di passaggio inoffensivo per navi straniere e sommergibili (in emersione) ➔ Va o meno autorizzato preventivamente? ➔ Art. 19 Conv. 1982: passaggio offensivo ➔ Mancanza di giurisdizione penale sui fatti che accadono sulle navi straniere presenti ➔ Art. 27 Conv. 1982: eccezioni, ad es. reati che presentino collegamenti col territorio o richiesta di intervento del comandante della nave La questione delle baie à ➔ Insenature ben marcate nella terraferma tali da considerare le relative acque come parte della costa ➔ Apertura fino a 24 miglia marine ➔ Baie storiche: parificate alle acque interne sulla base di un titolo di sovranità acquisito senza obiezioni Zona contigua Porzione di mare oltre il mare territoriale che si estende per altre 12 miglia marine È una zona di sorveglianza nella quale lo Stato può intervenire per reprimere reati e far rispettare le sue norme (es., sanitarie)  Lo Stato può fermare navi provenienti o che intendono entrare nel mare territoriale n.b. Quindi sono 12 miglia nautiche che partono dalla fine del mare territoriale fino alla proiezione delle 12. uno Stato può decidere se dichiararla o meno. Piattaforma continentale Prolungamento della costa sommerso dal mare Si estende fino a quando il sottosuolo sommerso sprofonda negli abissi (oltre 150-200 metri sotto il livello del mare)  variabile: conformazione geologica Lo Stato vanta diritti di sfruttamento delle risorse del sottosuolo marino à
    • petrolio
    • gas
  • organismi viventi Nel caso di piattaforme che si sovrappongono (Stati che si fronteggiano o sono contigui)… … metodi di delimitazione del “confine” tra le piattaforme
  • Accordo tra i due o più Stati
  • Equidistanza Zona economica esclusiva (ZEE) Parte di mare che si estende oltre il mare territoriale e che si spinge fino a 200 miglia dalla linea di base (circa 370 km) (la linea di base sarebbe la costa). Il calcolo non si fa dalla fine della zona contigua ma dalla linea a partire dalla quale viene tracciato il mare territoriale. Lo Stato ha diritti esclusivi in relazione a certe attività (es., sfruttamento delle risorse biologiche del mare, ma anche loro conservazione+ sfruttamento dei fondali marini che contengono risorse di tipo economico, come i minerali). Proprio perché lo Stato possiede questi diritti, lo Stato può emanare delle norme. ➔ Può adottare norme finalizzate a regolare delle attività (es., licenze di pesca) ZEE per ampiezza è maggiore al mare territoriale, ma i poteri sono inferiori. Il MT ha sovranità quasi esclusiva. ZCV la sovranità si assottiglia perché lo Stato in quella porzione di mare esegue appunto lavori di ispezione e vigilanza. Con la ZEE si assottiglia ancora perché la zona in questione consente una priorità nello sfruttamento delle risorse economiche. Lo Stato può controllare il perfetto utilizzo della ZEE quindi ha la possibilità di intervenire laddove gli operatori marittimi non rispettino quanto previsto (es. chi pesca senza licenza)+ possono passare aerei e navi di ogni stato senza alcun limite. ZEE Lo Stato ha ampi poteri coercitivi (es., abbordaggio, ispezione) al fine di far rispettare le norme finalizzate a regolare le attività della ZEE ma non può impedire la semplice navigazione e il sorvolo. Alto mare (acque internazionali) Terminate le ZEE sono terminate le zone di sovranità, nel senso che tutta la parte di acqua sul pianeta che si proietta al di là delle ZEE dichiarate, è alto mare. Sono acque importanti perché se tutte le parti di mare fossero soggette a delle limitazioni di sovranità, non ci sarebbero passaggi liberi. Acque oltre le aree di mare appena considerate ➔ Aperto a tutti (anche gli Stati privi di costa) ➔ Libertà di navigazione e sorvolo ➔ Ogni Stato esercita la giurisdizione sulle proprie navi (bandiera) Convenzione di Montego Bay, 1982:
  • ogni Stato può avvicinare navi di altre nazionalità in certe ipotesi, es. per accertarne la nazionalità in casi sospetti
  • ogni Stato può intervenire per reprimere reati internazionali (es., pirateria) e processare i responsabili
  • ogni Stato può inseguire e catturare navi che abbiano violato le sue norme (diritto di inseguimento) Fondo marino internazionale ovvero terra sommersa sotto l’alto mare; sotto le acque internazionali c'è il fondo marino internazionale
  • Convenzione di Montego Bay, 1982: ➢ Patrimonio comune dell’umanità ➢ Possibilità di sfruttamento ➢ Autorità internazionale dei fondi marini = gestisce le licenze di sfruttamento del fondo marino internazionale. Ambito SPAZIALE della sovranità sugli SPAZI AEREI

Bay si è congelata ogni tipo di pretesa e si è affermato che laddove questi Stati abbiano un prolungamento della piattaforma continentale che arrivi all'ambire i fondi marini artici, allora questi Stati hanno la possibilità di effettuare uno sfruttamento delle risorse dei fondali marini, ma non una pretesa di sovranità. Antartide (Polo Sud) = qui c'è terra, ed essendoci, il regime giuridico è differenziato ed è dettato dalla Convenzione di Washington del 1959. analogamente, gli Stati Antartici, cioè le cui coste si affacciano sull'Antartide, hanno cercato di disegnare degli spicchi di sovranità che hanno per vertice il Polo Sud. Stati: Argentina, Cile, Sud Africa, Stati europei che hanno protettorati sui territori che si affacciano. Il continente Antartico non è appropriabile; la convenzione di Washington del 59 stabilisce che non sia possibile, inoltre stabilisce che il continente Antartico può essere sfruttato ma deve avvenire sulla base di due convenzioni:

  1. deve avvenire con finalità pacifiche, pertanto non è possibile militarizzare, ma è possibile che le marine militari vadano.
  2. Possibilità che questo sfruttamento possa avvenire ai fini di ricerca scientifica: risorse biologiche del sottosuolo. Si possono quindi stabilire delle basi di ricerca (es. oceanografia). Un limite classico alla sovranità: le IMMUNITA' Alcuni già visti limiti alla sovranità
  • rispetto dei diritti umani
  • non consentire di usare il proprio territorio per violare i diritti di altri Stati
  • autodeterminazione esterna dei popoli
  • trattamento dello straniero Ulteriore limite alla sovranità: L’immunità dalla giurisdizione degli Stati e dei loro organi L’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile: non poter essere sottoposti a processo, è un limite perché gli Stati sono sovrani e nell'esercizio della loro piena sovranità esercitano giustizia, e chi viola le leggi va a processo; non si può portare a processo uno Stato, un suo organo e i suoi agenti diplomatici ➢ Non si può convenire uno Stato straniero davanti a un giudice senza il suo consenso ➢ Rinuncia ➢ Se lo Stato straniero agisce in giudizio non si pone il problema dell’immunità… Le ragioni dell’immunità degli Stati à ➢ Uguaglianza dei membri della comunità internazionale→ Par in parem non habet iudicium (tra pari non ci si giudica) ➢ Aspetto relativo alla “separazione dei poteri” (potere giudiziario e interferenza negli affari esteri, gestiti dal potere esecutivo). Una volta l'immunità era assoluta, poi la norma è cambiata nel tempo, per cui si dice che l'immunità è relativa. L’immunità degli Stati è relativa : copre solo determinate condotte
    • Copre solo atti iure imperii - quali sono? →Si guarda al tipo di atto o alla funzione cui l’atto è collegato – è un atto emanato iure imperii? → In alternativa: si predeterminano in via pattizia ( trattati) le eccezioni alla regola, quindi i casi non coperti da immunità. Ad esempio condotte che sono manifestazione di potere pubblico.
    • Non copre gli atti iure gestionis → Es., attività commerciali. Sono tali se nel compiere queste azioni lo Stato danneggia un individuo non può beneficiare dell'immunità. In particolare bisogna capire come/quando si configurano a un atto iure imperii, perché non è sempre immediato. Ci sono sostanzialmente 2 criteri:
    1. si va a guardare caso per caso, bisogna vedere esattamente quale sia l'oggetto del contendere, e comprendere se l'atto in questione sia o meno (guardando contenuto e obiettivo) collegato all'esercizio di una funzione pubblica. Se non lo è, è iure gestionis.
    2. Riguarda la definizione a priori di una serie di atti che sicuramente sono iure gestionis, però

talora gli Stati avessero degli accordi internazionali nei quali scrivono quali atti rientrano in quella categoria; ma una lista non è mai completa e esaustiva. Per questo è meglio procedere caso per caso. Es: anche le cause di lavoro sono soggette a immunità perché gli Stati straniere hanno del personale anche in altri Stati (Ambasciate, Consolati) → giudice del lavoro: va fata una valutazione caso per caso, perché se uno stato licenzia una figura professionale, la cui attività era legata al potere sovrano vuol dire che non c'è immunità e il lavoratore ha poca tutela. Ma se licenzia uno la cui attività è distaccata dal potere sovrano (es. cuoco) ricade nella giurisdizione dello stato in materia di lavoro. → Diversi criteri di definizione dell’ambito dell’immunità (non ce n’è uno uniforme, dunque!) Immunità degli Stati e violazioni gravi del diritto internazionale (jus cogens) ● Es., violazione grave dei diritti umani ● Casi italiani e negazione dell’immunità ● CIG, Germania v. Italia del 2012 ( ampio spazio nel libro) ● Sentenza Corte costituzionale 238/ Es: una serie di italiani fece causa alla repubblica federale di Germania per i danni che il Terzo Reich aveva provocato in Italia (persone uccise e spogliate dei beni). Si poteva citare o meno lo stato straniero in questione: secondo le regole classiche dell'immunità non si poteva, perché ciò che era avvenuto era nel corso della guerra quindi andava data immunità (non iure gestionis). In Italia le cose non sono andate così: i giudici italiani non sapevano se dichiarare la propria incompetenza perché sussisteva l'immunità dalla Germania e ritenevano che la posta in gioco fosse tanto alta e valesse la pena giudicare nel merito queste richieste di risarcimento, sicché alcuni giudici decisero di istruire la causa contro la Germania. La Germania si arrabbiò e presentò un ricorso internazionale di giustizia contro l'Italia nel quale lamentava che il fatto che l'Italia avesse violato una norma di diritto internazionale classica (relativo all'immunità per gli atti compiuti in iure imperii da uno stato straniero). La Corte Internazionale di Giustizia si esprime nel 2012 nel caso Ger vs Ita dando ragione alla Germania, affermando che effettivamente l'Italia non aveva rispettato il diritto internazionale. La storia è proseguita e la Corte Costituzionale si è espressa due anni dopo (2014) e ha manifestato una posizione divergente rispetto alla corte internazionale con la sentenza 238 ha preso atto della sentenza del 2012, ha studiato i fascicoli e ha stabilito che l'immunità non si dovrebbe riconoscere quando lo Stato straniero, nel cagionare un danno, abbia violato una norma di diritto internazionale che è talmente importante da dar luogo a una violazione grave: era stato violato il diritto alla vita. Quindi da lì nacque la volontà che l'immunità venga ancora erosa. In nessuna di queste vicende la Germania ha ma ammesso di prendere coscienza dei danni e dare il risarcimento. Quindi non sono coperti da immunità anche alcuni atti iure imperii, qualora tali atti abbiano violato gravemente il diritto internazionale. L’immunità di organi degli Stati stranieri ➔ È funzionale, cioè la condotta dell’organo nell’esercizio di funzioni ufficiali si riconduce allo Stato. ➔ Riguarda qualsiasi organo ➔ Dura anche dopo la carica ➔ Può essere oggetto di rinuncia , la rinuncia la può fare lo Stato, non l'organo ➔ Se comporta violazione di norme int.li, dà luogo anche a responsabilità internazionale Qualora la condotta dell'organo porta alla violazione di norme di natura penale, a quel punto l'organo potrà essere processato per aver commesso crimini internazionali; di norma non si riconosce l'immunità all'organo qualora abbia commesso un crimine grave. Analoghi procedimenti devono essere fatti agli Agenti diplomatici e sedi diplomatiche Ogni stato ha un corpo diplomatico e aprono sedi diplomatiche negli altri Stati. Le immunità personali degli agenti diplomatici:

  • Esempio di violazione della norma: caso Eichmann. Eichmann era un gerarca nazzista scappato in Argentina, nonostante le richieste di Israele non volevano arrestarlo (ai tempi l'Argentina era sotto il regime dei colonnelli). Israele mandò un corpo scelto di agenti segreti che lo arrestò e fu condannato a morte in Israele. Ciò avvenne senza che le autorità argentina sapessero, quindi Israele aveva violato la norma sul rispetto della sovranità territoriale. La questione venne risolta con scuse diplomatiche.
  • Esempio di rispetto della norma: peace-keeping (sottoposto a consenso) Immunità dalla giurisdizione Impedisce a uno Stato di sottoporre un altro Stato a giudizio o a misure esecutive per atti compiuti iure imperii  immunità anche per i loro agenti che abbiano agito in qualità ufficiale Principio di non ingerenza Impedisce a uno Stato di ingerire (“intromettersi”) negli affari interni o esterni di un altro Stato Es: costringere un certo comportamento, esercitare pressioni sugli organi dello Stato, sostenere attività sovversive Salvaguarda la politica interna di uno Stato da interferenza non lecite, vale anche per la politica estera. Divieto di assistenza ai ribelli (insorti) Impedisce a uno Stato di sostenere in varie forme i ribelli che non siano un “movimento di liberazione nazionale”; altrimenti ingerirebbe nelle questioni interne di un altro Stato. L’assistenza può assumere varie forme, es:
  • finanziamento (caso Nicaragua v. USA del 1986)
  • partecipazione armata (c’è anche violazione del divieto dell’uso della forza) Il divieto non opera a fronte di una decisione del Consiglio di sicurezza ONU (es, crisi libica del 2011 e sostegno ai ribelli in termini di fornitura di armi) INSORTI, Movimenti di liberazione nazionale (MLN) e altri enti Insorti o movimenti insurrezionali
  • Fenomeno sgradito nella comunità internazionale, poiché rovesciano il governo legittimo
  • divieto posto agli Stati terzi di appoggiare gli insorti
  • hanno soggettività internazionale limitatamente al periodo in cui esercitano un controllo effettivo su di un territorio abitato
  • situazione transitoria, che evolve:
  • nella disfatta (es. Cecenia- nella federazione russa, terminato con l'intervento di Mosca)
  • nella nascita di un nuovo Stato (es. Libia- gli insorti sono diventati l'attuale governo ufficiale) Riconoscimento degli insorti
  • spesso è parziale (Stati pro e contro)
  • Determina parte delle norme internazionali applicabili agli insorti, proprio in relazione ai rapporti con Stati pro e contro Norme internazionali applicabili
  • diritto dei conflitti armati protezione dei civili, regole su mezzi e metodi del combattimento, etc
  • Violazioni gravi del diritto umanitario  eccidio di civili crimine internazionale (ulteriore rilevanza)
  • diritto dei trattati (es., accordi stipulati durante il conflitto in ex Jugoslavia)
  • trattamento degli stranieri: nel territorio controllato, gli insorti devono garantire il trattamento previsto dal diritto internazionale Attenzione : agli Stati che non hanno riconosciuto gli insorti, non si può imporre il riconoscimento della cittadinanza da loro conferita

➔ negli Stati che non hanno riconosciuto gli insorti, il trattamento delle persone avverrà sulla base della cittadinanza dello Stato in conflitto Di norma subito gli insorti stabiliscono una struttura di tipo governativa (+ cittadinanza). Il riconoscimento diventa direttamente collegabile alla circostanza che la cittadinanza fissata dagli insorti rispetto al popolo controllato non riceverà un unanime riconoscimento nella comunità internazionale. Gli insorti devono riconoscere l'immunità agli Stati stranieri, organi, agenti e consolari. Ma quando ci sono Stati che non riconoscono gli insorti, questi non devono garantire l'immunità. Gli insorti devono ammettere le immunità degli organi di Stati

  • viceversa, per i rappresentanti degli insorti le immunità sono garantite solo dagli Stati che hanno riconosciuto il movimento insurrezionale I movimenti di liberazione nazionale (MLN) Gruppi organizzati in lotta, in nome di un intero popolo, per realizzare il principio di autodeterminazione dei popoli
  • tradizionalmente: Africa, America latina. Hanno portato all'emancipazione.
  • oggi: casi ridotti → popolo del Sahara Occidentale e il popolo dei palestinesi. → volersi/potersi ergere a Stato; ma anche questi sono movimenti transitori. Differenza con gli insorti la lotta dei MLN è legittimata dal diritto internazionale, perché ha per obiettivo un principio di diritto internazionale  l’autodeterminazione con gli insorti c'è un processo storico politico che li porta a farli, con gli MLN avviene la stessa cosa ma la loro azione è legittimata da una norma di diritto internazionale. Autodeterminazione dei popoli Applicazione: a favore di popoli coloniali, di popoli che subiscono occupazione militare e di popoli che subiscono un governo razziale ➔ Valenza “esterna”: il principio in questione è ampiamente limitato e per questo si dice che ha valenza esterna: c'è un popolo che stabilisce l'autorità/l'occupazione/le decisioni di un altro governo → questa è l'unica eccezione dell'autodeterminazione. N.b.: non si applica questo principio quando un popolo pretende di autodeterminarsi in modo interno. Autodeterminazione dei popoli Valenza interna: non ha lo stesso contenuto, poiché incoraggia l’emancipazione di una comunità all’interno di uno Stato esistente (es., il Quebec rispetto al Canada) Diritti e obblighi conseguenti al principio di autodeterminazione per gli Stati oppressori obbligo a consentire l’autodeterminazione Stato oppressore: stato che controlla il territorio dei popoli che pretendono l'autodeterminazione. per i popoli:
  • diritto all’autodeterminazione, da far valere verso gli Stati oppressori
  • pretesa verso gli Stati terzi, affinché non assistano lo Stato oppressore per gli Stati terzi:
  • facoltà di sostenere i popoli, senza invio di truppe armate
  • divieto di sostenere gli Stati oppressori
  • pretesa verso l’oppressore, affinché rispetti il principio di autodeterminazione Però, l’autodeterminazione non è estesa a gruppi etnici e minoranze nazionali, religiose e culturali. Si noti: tale restrizione è stata sostenuta anche dagli Stati sorti grazie all’autodeterminazione … Quando si discusse del principio di autodeterminazione fu formulata l'ipotesi di estendere a gruppi etnici e minoranze; ma un gruppo di Stati si oppose e questo gruppo erano Stati che erano nati a
  • enti autonomi, aventi propri obiettivi e capacità d’azione principio di specialità= perché non sono sovrani in tutti gli ambiti ma possono fare soltanto ciò che il trattato istitutivo gli consente di fare.
  • CIG, parere sulla ”liceità dell’uso delle armi nucleari”, 1996: “soggetti di diritto dotati di una certa autonomia, ai quali gli Stati membri attribuiscono il compito di perseguire interessi comuni” Considerazioni generali Istituzione trattato internazionale (“trattato istitutivo”) (Es.: ONU, Trattato di San Francisco; UE, Trattato di Mastricht) Propri organi tripartizione di base
  • organo assembleare: racchiude tutti gli Stati che sono membri dell'organizzazione internazionale
  • organo esecutivo: (a composizione ristretta) risiedono solo alcuni Stati parte dell'organizzazione internazionale
  • Segretariato: struttura burocratica di supporto
    • • Altri organi: Es.: organi parlamentari (come UE), organi di natura consultiva (come nell'ONU), ecc. Caratteristiche generali a) costituite da una pluralità di membri: le organizzazioni internazionali sono composte da più enti (UE-27, ONU-193, Org. Int. Del lavoro-187, ecc.). Non esiste un numero minimo, se non 2 (Es.: come la Commissione Administrativa del Rio Uruguay che è l'Org. Int che Argentina e Uruguay hanno creato per la navigazione di questo fiume) b) parità e uguaglianza tra i membri: non esistono membri più o meno importanti, al limite la formazione di alcuni organi, come quella del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, alcuni membri godono di alcuni privilegi. c) stabilità e permanenza nel tempo: è difficile che si stabilisca una scadenza, ma ciò non vuol dire che non si possano estinguere. La soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali
  • non è piena come quella degli Stati: è funzionale, cioè utile a esercitare i compiti loro attribuiti dal trattato istitutivo
  • trae fondamento anche dal trattato istitutivo ( norma) Per conseguire gli obiettivi inseriti nel trattato utilizzando le capacità previste dal trattato, hanno soggettività internazionale; per tutto il resto invece no. La loro soggettività deve rispettare il principio di effettività. Come si applica questo principio alle organizzazioni internazionali? CIG, Parere sulla riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1949 ➔ Riguarda l’ONU, la questione era stabilire se l'ONU fosse o no un soggetto di diritto internazionale. ➔ Gli stessi criteri sono poi stati applicati ad altre organizzazioni internazionali La Corte si esprime... 2 criteri per la soggettività delle organizzazioni internazionali
  • Elemento soggettivo
  • Elementi oggettivo Un organizzazione Internazionale è un soggetto di diritto internazionale se concorrono entrambi i criteri. Elemento soggettivo Elemento collegato al trattato istitutivo, quindi alla volontà dei soggetti fondatori → si tratta di verificare, nel trattato, competenze, obiettivi e struttura che consentano all’organizzazione di operare autonomamente sulla scena internazionale →norma sulla soggettività Elemento oggettivo Elemento collegato alla realtà (prassi) → l’elemento soggettivo deve trovare espressione in manifestazioni concrete Questo criterio si basa sul fatto che questa autonomia si verifichi veramente. Qui il trattato istitutivo esce di scena perché non si tratta più di legge ma di verificare i fatti/la pratica → effettività → il

fatto che effettivamente questa autonomia poi trovi una traduzione pratica nell'elemento oggettivo. Manifestazioni concrete dell’elemento oggettivo

  • esercizio del treaty-making power: capacità di cpncludere accordi internazionali. Se un organizzazione internazionale stipula accordi internazionali con altre organizzazioni/Stati questa è una manifestazione concreta dell'elemento oggettivo.
  • diritto di legazione: scambio di rappresentanti con altre organizzazioni internazionali o Stati, quindi nascita di rapporti diplomatici/amichevoli.
  • invio di corpi di truppa all'estero (peacekeeping)
  • amministrazione internazionale di territori N.b.: alle organizzazioni internazionali dotate di soggettività si applica il diritto internazionale
  • La soggettività comporta che alle organizzazioni internazionali si applichi il diritto internazionale, ad esempio:
  • treaty-making power
    • immunità ( rinvio)
  • protezione dei funzionari Attuazione degli obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali Stati membri (es., USA e UNESCO)
    • trattato istitutivo e obblighi previsti
    • sanzioni per violazione di obblighi: Es.: quando l'UNESCO ammise la Palestina come Stato membro, gli USA cessarono di pagare il contributo finanziario, che è un obbligo preciso scritto nel trattato istitutivo. L'Assemblea Generale sospese gli USA dallo status di membro. Stati terzi (es., violazione di un trattato)
    • classici rimedi di diritto internazionale: Es.: può essere che USA e UE debbano entrare in relazione stipulando accordi internazionali. Che succede se una delle due parti viola l'accordo? Qui non c'è un apparato sanzionatorio, si risolve con classici rimedi di diritto internazionale. Criteri di classificazione (non esaustivi)
  • a vocazione universale (numero di Stati che si avvicina al numero totale di Stati della comunità internazionale) e regionale
  • classificazione per materia, ad es. ➢ politiche (ONU, …) ➢ militari (NATO , …) ➢ economico-finanziarie (WTO, FMI , …) ➢ tecniche (ICAO, IMO, IAEA , …) Vocazione Universale membership ONU: 193, membership ILO: 187, membership WTO: 154 Regionale membership UA: 54, membership OSA: 35, membership UE: 27, membership NATO: 28, membership Mercosur: 10 L'ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite Origini Conferenza di San Francisco (25 aprile 1945 – 26 giugno 1945)
    • codificazione e firma della Carta ONU (su progetto delle “grandi potenze”)
    • 50 Stati membri originari (successive adesioni) 193 Stati membri + osservatori = racchiude tutta la comunità internazionale. Società delle Nazioni → ONU, nato con Conferenza di San Francisco Organi ONU
  • Assemblea generale: organo assembleare ONU, racchiude tutti gli stati membri e ogni Stato ha diritto a un voto •Consiglio di sicurezza •Segretariato

membri(voto, proposte, ecc.), non possono parlare sempre. Consiglio di amministrazione fiduciaria Funzione:

  • occuparsi dei territori posti in “amministrazione fiduciaria”, cioè il governo di territori di tipo coloniale sotto il controllo ONU, nella prospettiva di condurli all'indipendenza
  • Non ci sono più territori in amministrazione fiduciaria, terminata con l’indipendenza di Palau dall’amministrazione USA del 1994 La Corte internazionale di giustizia
  • principale organo giurisdizionale ONU
  • 15 giudici di nazionalità diversa
  • in carica per nove anni, rieleggibili
  • eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza ONU 2 Funzioni:
    • Dirime controversie tra Stati
    • Emette pareri consultivi su qualunque questione di diritto internazionale su richiesta degli organi ONU L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Fini e attività principali Art. 1 Carta ONU:
  • Mantenimento della pace e sicurezza internazionale
  • Soluzione delle controversie internazionali
  • Relazioni amichevoli tra Stati e decolonizzazione
  • Conseguire la cooperazione economica e sociale
  • Promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo
  • anche solo minacciare l'uso della forza viola questa norma (eccezione la legittima difesa – Art.51) Art. 11 Carta ONU:
  • Promuovere il disarmo Art. 13 e preambolo Carta ONU:
  • Promuovere la codificazione e il rispetto del diritto internazionale Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
  • Fine principale dell’ONU
  • “Sistema di sicurezza collettiva ONU” – fondamenti: ➢ divieto dell’uso della forza ➢ funzioni del Consiglio di sicurezza (uso legittimo della forza) Art. 2 (4) Carta ONU (norma fondamentale) I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Eccezione: Art. 51 Carta ONU Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti … al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Poteri del Consiglio di sicurezza

  • Art. 39 Carta ONU
  • Art. 41 Carta ONU
  • Art. 42 Carta ONU Art. 39 Carta ONU Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Art. 41 Carta ONU Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni … interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche. Art. 42 Carta ONU Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite. L’attuazione degli articoli 43-47 Carta ONU …
  • L’esercito ONU
  • Le strutture militari Art. 53 Carta ONU Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Limiti del sistema di sicurezza collettiva ONU
  • “guerra fredda”, veti incrociati e incapacità del Consiglio di sicurezza di funzionare
  • Uso distorto e mascherato della legittima difesa
  • Mancata realizzazione dell’esercito ONU
  • Le alternative in via di prassi: i “caschi blu” e le autorizzazioni all’uso della forza La soluzione pacifica delle controversie internazionali Quali controversie internazionali? tutte, che portino o meno a minacce della pace Art. 2 Carta ONU I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. Se portano a minacce della pace funzione preventiva di tale attività dell’ONU Art. 33 Carta ONU Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta. RIEPILOGO
  • Poteri del Consiglio di sicurezza

➔ Soggettività Il disarmo Art. 11 Carta ONU L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro. Attività dell’Assemblea generale

  • Promozione di trattati internazionali Es., Trattato sul disarmo del 1968 (con ruolo di verifica da parte dell’IAEA)
  • Inserimento di clausole sul disarmo in altri trattati - Es., trattato del 1959 sull’Antartico Tuttavia: molti trattati sono stati conclusi fuori dall’ONU, ad es., i trattati USA-URSS conclusi tra gli anni ‘60 e gli anni ‘ La codificazione del diritto internazionale: è una competenza estremamente importante e tecnica; significa scrittura, riscrivere il diritto internazionale, bisogna comprendere il significato di una norma non scritta, spiega il contenuto. La codifica è partita dagli anni 60 e va avanti. Art. 13 Carta ONU L’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di: a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. Attività dell’Assemblea generale
  • Agora di discussione e conclusione di convenzioni internazionali
  • Commissione di diritto internazionale ➢ Predisposizione di testi ➢ Approvazione dell’Assemblea generale ➢ Avvio della Conferenza tra Stati Fallimenti e successi dell’ONU Problemi/insuccessi:
    • Guerra fredda
    • Limiti del sistema di sicurezza collettiva
    • Disarmo
    • Mancata riduzione del divario tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo Successi :
    • Decolonizzazione, diritti umani, codificazione del diritto internazionale
    • L’ONU è diventata l’agora mondiale diplomatica e lo snodo di cooperazione con altre organizzazioni internazionali GLI INDIVIDUI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE Si ammette una soggettività internazionale agli individui limitata, ma si ammette che l'individuo rileghi sotto il profilo internazionale come soggetto di diritto internazionale, questo vuol dire semplicemente che è considerato destinatario di norme internazionali.
  • Tradizionalmente: gli individui sono sottoposti alla sovranità degli Stati e possono beneficiare di norme internazionali (es., trattamento dello straniero), erano norme indirizzate agli Stati e non agli individui
  • Altri ambiti (es, diritto bellico, tutela del lavoro, abolizione schiavitù) non direttamente proiettati alla tutela dei diritti umani
  • crimine di pirateria (marittima): Le relative norme internazionali erano indirizzate ai pirati (individui punibili) o agli Stati che possono catturarli e punirli? Le norme a riguardo nascono verso il 500-600. Il destinatario era lo Stato e non l'individuo colpevole di pirateria. L'effetto della norma andava al pirata ma il destinatario, cioè chi poteva fare qualcosa, erano gli Stati. Oggi si è avuto un ribaltamento, che ha avuto origine con la fine della Seconda Guerra Mondiale, in due direzioni completamente diverse e in esito a questi due filoni paralleli oggi si ammette una soggettività internazionale limitata degli individui.
  • Parrebbe più agli Stati Dottrina dei diritti umani (verso la soggettività internazionale degli individui) Esordio
  • Tribunale di Norimberga (rinvio)
  • Sviluppi in ambito ONU (1948): Convenzione per la prevenzione (è un trattato internazionale) e la repressione del genocidio e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo La Convenzione è collegata all'addio al processo di Norimberga per la punizione dei crimini internazionali commessi durante la “GM dai nazisti tedeschi. La Dichiarazione invece è un atto non vincolante ma ha un contenuto di tipo giuridico che ha contribuito allo sviluppo della soggettività internazionale limitata degli individui.
  • Sviluppi successivi: dagli anni ’50, trattati sui diritti umani e istituzione di altri tribunali penali per la punizione dei crimini internazionali
  • Recenti sviluppi (1998): istituzione della Corte penale internazionale, si pone un punto fermo Individuo e diritto internazionale: diritto di ricorso individuale È la possibilità di fare ricorso a un tribunale internazionale per violazione di propri diritti fondamentali. È un diritto di natura internazionale. È quasi sempre condizionato dal previo esaurimento dei ricorsi interni. Es.: la Convenzione dei diritti dell'uomo del 1950 prevede degli obblighi per lo Stato italiano e prevede il diritto di ricorso individuale. Pertanto se l'Italia non mi garantisce ciò che è obbligato a garantirmi io posso fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto io sono destinatario diretto di una norma di diritto internazionale. Ciò che io non posso fare è utilizzare questo strumento direttamente e subito: di norma deve essere rispettata la norma di previo esaurimento di di ricorsi. Prima devo difendere il mio diritto attraverso i rimedi che il mio ordinamento giuridico mette a disposizione, se questi non portano all'esito sperato, posso attivare il diritto di ricorso alla Corte Internazionale.
  • Alcuni precedenti prima della II guerra mondiale: es., OIL e possibilità di ricorso di associazioni di datori di lavoro e di lavoratori
  • Dopo la II guerra mondiale: trattati sui diritti umani, universali e regionali
  • Trattati sui diritti umani di ambito ONU: es., Patto del 1966 sui diritti civili e politici e Comitato dei diritti umani
  • Trattati sui diritti umani di ambito regionale: es., CEDU (1950) e Corte europea dei diritti dell’uomo Limiti al diritto di ricorso individuale È un diritto procedurale di norma l’individuo si limita a presentare il ricorso e attendere la decisione Eccezioni: CEDU, partecipazione e diritto di appello alla Grand Chamber; Corte interamericana e partecipazione delle vittime L’individuo non può incidere sull’attuazione della decisione a lui favorevole (garanzia dell’esecuzione) Eccezioni: in alcuni sistemi di tutela dei diritti umani, operano meccanismi di monitoring o di tipo sanzionatorio