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Manuale di Diritto Internazionale terza edizione Antonio Cassese
Tipologia: Sintesi del corso
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CAPITOLO 1
All’interno delle comunità statali, gli individui costituiscono i soggetti primari, mentre i vari enti (o società) dotati di personalità giuridica sono i soggetti secondari. Nella società internazionale gli Stati, entità giuridiche con propria personalità, sono i soggetti primari, mentre gli individui svolgono solo un ruolo secondario. All’interno della vita delle relazioni internazionali si affiancano però anche altri soggetti:
Gli Stati e gli Insorti sono i soggetti tradizionali della società internazionale, invece tutti gli altri soggetti hanno acquisito uno status internazionale con l’avvento del XX secolo. A differenza dello Stato, tutti gli altri soggetti hanno una capacità giuridica limitata: hanno una limitata capacità di divenire centri di imputazione di diritti e obblighi internazionali. Dal secondo dopo guerra in poi, anche gli individui hanno avuto la possibilità essere riconosciuti come dei soggetti del diritto internazionale, quindi destinatari di norme internazionali (diritto penale internazionale – trattati che tutelano i diritti umani).
La società internazionale è una società naturale , composta dai soggetti di diritto internazionale, priva di struttura politico-istituzionale in cui vi è una totale parità tra i soggetti, non c’è un “superiore”. Essa ha inoltre proprie regole prodotte dai soggetti di diritto internazionale. Le regole, dunque, vengono fatte dalla comunità stessa, tutta la comunità deve essere d’accordo: ciò rappresenta, allo stesso tempo, un limite e un vantaggio, poiché l’intera comunità deve trovare un accordo. A questo proposito le attività di produzione, accertamento e attuazione del diritto sono decentrate, spettando cioè ad ogni Stato.
Negli ordinamenti giuridici interni prevale la nozione di responsabilità personale, invece all’interno della società internazionale questo concetto assume un ruolo marginale, mentre è predominante quello di responsabilità collettiva. Ciò significa che quando uno Stato viola il diritto internazionale o commette un illecito internazionale, l’intera comunità cui appartiene l’organo dello Stato sarà chiamata a rispondere della violazione o dell’illecito, subendone le conseguenze sfavorevoli.
La società internazionale di fonda sul principio di effettività (deve essere vero, si deve vedere e deve essere effettivo) sulla soggettività degli Stati, degli insorti, ma anche delle organizzazioni.
Dalla Seconda guerra mondiale in poi il diritto internazionale ha subito importanti trasformazioni: nuovi soggetti hanno affiancato gli Stati e lo stesso numero di quest’ultimi è notevolmente aumentato a seguito della decolonizzazione. Gli Stati hanno però subito nuove e rilevanti limitazioni. La rete di trattati che vincolano i membri della società internazionale è diventata sempre più fitta, restringendo notevolmente la sfera di libertà degli Stati in ambito sia interno sia internazionale. In seguito, gli Stati sono stati privati della libertà di usare la forza armata come strumento di politica estera la Carta delle Nazioni Unite ha infatti stabilito che i suoi membri devono astenersi dall’uso o dalla minaccia della forza. Si è affermata la nozione di ius cogens , che ha limitato la libertà degli Stati di stabilire il contenuto degli accordi internazionali da essi stipulati; si è consolidata la responsabilità penale internazionale degli individui per crimini internazionali e si
è delineata una forma “aggravata” di responsabilità degli Stati per violazione gravi di norme di ius cogens. Nella società internazionale convivono, fianco a fianco, due differenti modelli, ciascuno con i propri istituti giuridici:
I nuovi istituti giuridici, che si sono affermati nei due dopoguerra, si sono sovrapposti a quelli del modello tradizionale, nonostante la ragione primaria era attenuare le principali mancanze. A livello internazionale non si è ancora formata una “comunità”, si parla invece più di una “società”, in cui ogni membro è più propenso a perseguire i propri interessi piuttosto che quelli del gruppo.
CAPITOLO 3 LO STATO
Gli Stati sono i soggetti primari dell’ordinamento giuridico internazionale. Innanzitutto, uno Stato per esistere deve disporre di un apparato di governo che eserciti a titolo originario un controllo effettivo su una determinata popolazione stanziata su un territorio. È necessario che il territorio non appartenga, o non appartenga più, ad alcuna autorità esterna. Sulla personalità giuridica dello Stato non incidono né la consistenza numerica della popolazione, né le dimensioni del territorio (micro-Stati San Marino), a patto che lo Stato sia governato in maniera autonoma e indipendente. Uno Stato è soggetto dell’ordinamento giuridico internazionale se possiede:
In circostanze eccezionali il diritto internazionale consente temporaneamente a certi enti, che hanno perso l’effettiva potestà d’imperio sul proprio territorio, di sopravvivere quali enti dotati di personalità è il caso dei governi in esilio. Questi tipi di governo si sono formati nel corso della Seconda guerra mondiale, si stabilirono in Gran Bretagna ed agivano in rappresentanza dei paesi occupati dalla Germania nel corso del conflitto (Polonia). In questi casi la soggettività internazionale riposa su una fictio iuris , nella prospettiva del riacquisto del controllo effettivo. Se tale prospettiva viene a mancare decade la fictio iuris , e occorre pertanto negare personalità ai governi sudditi.
I failed States sono Stati che hanno perso il controllo di una parte del territorio e il monopolio dell’uso della forza, e che non sono più in grado di svolgere funzioni essenziali di governo a causa dell’estrema povertà o di lotte tra bande armate di stampo criminale (Somalia – Liberia). Nelle ipotesi estreme, si ha la totale assenza di un apparato di governo sul territorio, e dunque si parla di collapsed States (Libano durante gli anni ‘80). In queste circostanze si dovrebbe affermare che lo Stato come soggetto di diritto internazionale si sia istinto per venir meno di un suo attributo fondamentale. Tuttavia, la prassi indica chiaramente che, di fronte a fenomeni di questo genere, la
Una volta riconosciuto uno Stato non si può tornare indietro.
Vi è anche una valenza politica per gli Stati che effettuano il riconoscimento: è infatti indicativo della volontà di stringere rapporti amichevoli: quando l’Albania riconobbe il Kosovo nel 2008, vennero immediatamente scambiati gli ambasciatori, come esordio dello stringere rapporti internazionali.
Dall’esame della prassi emerge che alcuni Stati richiedono la presenza di altri requisiti prima di procedere al riconoscimento riconoscimento condizionato. Nel 1991 i Ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità Europea adottarono una Dichiarazione, con cui venivano indicati gli altri requisiti per il riconoscimento: rispettare la Carta delle Nazioni Unite, l’Atto finale di Helsinki e la Carta di Parigi, garantire i diritti dei gruppi e delle minoranze etniche e nazionali, rispettare l’inviolabilità di tutte le frontiere, accettare tutti gli obblighi rilevanti in materia sia di disarmo e non proliferazione nucleare, sia di sicurezza e stabilità regionale. Inoltre, la Dichiarazione prevedeva che la Comunità e i suoi membri non avrebbe riconosciuto enti che si fossero venuti a creare a seguito di atti di aggressione.
L’atto di riconoscimento riguarda sempre Stati che esistono, non si può riconoscere uno Stato che non esiste, anche se esiste una forma di riconoscimento prematuro. Esso si verifica in situazioni particolari, per esempio quando il nuovo ente si è formato in seguito ad una secessione da uno Stato preesistente, o ad una guerra civile. Questo tipo di riconoscimento può però equivalere ad un’illegittima ingerenza negli affari interni dello Stato interessato. Nel caso del riconoscimento della Croazia, Austria e Svizzera hanno compiuto un atto prematuro, poiché all’epoca la Croazia controllava solo un terzo del suo attuale territorio. Un caso emblematico del riconoscimento prematuro è quello del Kosovo, che ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia il 17 Febbraio 2008, a seguito del rifiuto da parte di quest’ultima di adottare il Piano Ahtisaari, che propendeva per l’indipendenza del Kosovo sotto controllo internazionale. Il Piano fu però rispinto dalla Serbia. La proclamazione di indipendenza mise fine al regime di amministrazione dell’ONU. Oggi oltre 110 Stati hanno proceduto al riconoscimento del Kosovo come Stato Indipendente, il Kosovo è anche membro del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. La situazione è tale per cui tutti gli Stati che lo hanno riconosciuto ritengono che esso sia titolare di tutti i diritti, privilegi e obblighi che caratterizzano uno Stato della società internazionale, nonostante le significative difficoltà del Kosovo ad esercitare in maniera indipendente la sovranità interna. Per gli altri Stati si tratta invece di riconoscimento prematuro, e per essi, che non ritengono che il Kosovo sia uno Stato, gli organi di quest’ultimo non beneficiano dei privilegi e immunità che spettano a taluni rappresentanti di Stati esteri. Dunque, in una situazione in cui non è del tutto chiaro di come il Kosovo governi il proprio territorio in maniera del tutto indipendente dalle organizzazioni internazionali ancora presenti, l’incertezza circa la personalità giuridica internazionale del Kosovo è destinata a perdurare.
I nuovi Stati, se non si sono formati a seguito di un procedimento pacifico, difficilmente riescono ad ottenere il breve tempo il riconoscimento di tutti gli Stati. Di solito accade che solo alcuni Stati accordano subito il riconoscimento, e quindi entrano in relazione con il nuovo Stato. Gli altri Stati possono invece decidere di restare in disparte per un certo periodo di tempo mancato riconoscimento. Il nuovo Stato, dunque, non potrà intrattenere rapporti internazionali con gli Stati che non lo hanno riconosciuto: esso con concluderà rapporti con questi Stati e non saranno inviate rappresentanze diplomatiche. Ciò non significa che il nuovo Stato sia privo di personalità giuridica nei confronti degli Stati che non hanno proceduto al riconoscimento: le norme di diritto internazionale consuetudinario come il diritto del mare, o quello relativo al rispetto della sovranità territoriale sono applicabili nei rapporti tra il nuovo Stato e gli altri Stati. Di conseguenza, anche gli Stati che hanno negato il riconoscimento sono obbligati a rispettare il mare territoriale del nuovo
Stato o il suo diritto a inviare navi in alto mare. Nel caso della Rhodesia del Sud (ora Zimbabwe), a causa di una forte politica di segregazione razziale non è stata riconosciuta ampiamente da tutta la comunità internazionale. Il suo mancato riconoscimento da parte di alcuni Stati non ha, però, impedito il creare relazioni internazionali con altri enti della comunità.
La sovranità può essere definita come il diritto di esercitare in via esclusiva ed originaria, entro una data porzione del globo, le funzioni dello Stato. Nel campo delle relazioni internazionali la sovranità è sinonimo di indipendenza, concetto con cui si vuole esprimere la capacità di uno Stato di provvedere al proprio benessere e sviluppo senza alcuna inferenza da parte degli altri Stati, e nei limiti del loro rispetto. L’indipendenza è un attributo fondamentale della sovranità esterna, la quale implica appunto che lo Stato, per essere considerato tale nel campo delle relazioni internazionali, non sia sottoposto ad alcuna autorità superiore ed eserciti i propri poteri e diritti a titolo originario. L’indipendenza non viene meno per il mero fatto che uno stato sia economicamente o politicamente dipendente da un altro, sempre che lo Stato in questione non sia formalmente costretto a soggiacere alle volizioni dell’altro Stato.
La sovranità comporta ampi poteri e diritti. Si può dire che essa comporti il potere di imperio sugli individui (tenendo conto del rispetto dei diritti umani) ed i beni situati sul territorio dello Stato, il cui esercizio si esprime facendo ricorso alla nozione di giurisdizione. Essa può consistere nella:
La sovranità implica che ogni Stato ha il potere di utilizzare e disporre liberamente del proprio territorio, compiendo tutte le attività considerate necessarie o utili per la popolazione. Un limite tradizionale a questo ampio potere discende dall’obbligo di non consentire consapevolmente l’utilizzazione del proprio territorio per il compimento di atti che violano i diritti di altri. Questo obbligo, attualmente, ha una specificazione in materia di tutela dell’ambiente. La sovranità implica, inoltre, che gli Stati hanno il diritto di darsi l’organizzazione interna e la forma di governo che preferiscono. Questa regola è temperata unicamente dall’operare, sotto il profilo interno, dell’autodeterminazione dei popoli, il quale presuppone l’illegalità dei regimi di segregazione razziale.
L’insieme delle regole tradizionali del diritto internazionale consuetudinario si caratterizza per il fine primario di garantire che gli Stati, che diventano membri della società internazionale proprio in quanto enti sovrani ed indipendenti, riconoscano reciprocamente i loro attributi essenziali, obbligandosi a rispettarli. Fondamentale per la coesione nella comunità internazionale è il principio di uguaglianza degli Stati. Tale principio implica che nessun membro della società internazionale può essere posto in posizione di svantaggio: tutti devono essere trattati su un piano di parità. L’eventuale disparità o svantaggio deve derivare da circostanze di fatto, come la mancanza di coste, quindi dei benefici derivanti dal diritto del mare, oppure dalla volontà dello “svantaggiato”, come lo status di Stato neutralizzato che implica una serie di limitazioni.
Il principio di “uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri” sancito dall’art.2 della Carta delle Nazioni Unite, fu adottato senza opposizione.
Una serie di norme, già esistenti nel diritto tradizionale, garantiscono il rispetto reciproco della sovranità degli Stati. Fra questa vi è la norma che obbliga gli Stati ad astenersi dallo svolgere funzioni pubbliche in territorio altrui senza il consenso dello Stato territoriale, e che attribuisce allo Stato territoriale il corrispondente diritto di escludere gli altri Stati dall’esercizio di sovranità nel
sostenendo che era in palese contrasto con la Carta delle Nazioni Unite, non essendo stato autorizzato dal CdS.
I mutamenti di sovranità su una data comunità territoriale, ossia la sostituzione di uno Stato ad un altro nell’esercizio della potestà d’imperio su una comunità territoriale, possono portare all’estinzione dello Stato che precedentemente esercitava la sovranità, oppure alla formazione di un nuovo Stato, senza che vi sia l’estinzione dello Stato preesistente. Possiamo distinguere:
I mutamenti territoriali ricadono in quattro categorie:
Secondo la teoria della secessione rimedio le minoranze residenti prevalentemente in una data regione di uno Stato che siano completamente escluse dalla vita sociale ed economica di quello Stato e i cui diritti siano brutalmente violati avrebbero il diritto di lottare per la propria autodeterminazione e di reclamare l’indipendenza dallo Stato oppressore, anche chiedendo assistenza a Stati terzi. Il principio di autodeterminazione dei popoli prevede che solo tre categorie di popoli siano titolati del diritto di autodeterminarsi: popoli sottoposti al dominio coloniale, a occupazione straniera o a un governo di stampo razzista.
A seguito di un cambiamento di sovranità su un territorio, si pone il problema di stabilire se vi è una “successione giuridica”, ossia se i diritti e gli obblighi dello Stato predecessore si trasmettano allo Stato che, di fatto, si è sostituito al primo nel governo di tale territorio o se invece il nuovo Stato
nasca libero dai diritti e dagli obblighi dello Stato predecessore. Per stabilire se vi sia o meno successione giuridica, è utile distinguere tra varie categorie di trattati.
La questione della successione giuridica si pone anche con riguardo ai beni, ai debiti pubblici e agli archivi dello Stato. Lo stato del diritto internazionale consuetudinario è al riguardo ancora parzialmente incerto. La materia è, inoltre, disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1983, non
confini possono richiedere l’intervento di un terzo, attraverso la nomina di un arbitro: quest’ultimo sceglie indipendentemente il confine, dunque si discosta dalla figura del mediatore.
Tra i vari principi cui si può ricorrere in materia di delimitazione di confini bisogna ricordare il principio dell’ uti possiditis iuris (la regola del già posseduto). Si tratta di un principio applicato agli inizi dell’800 in America Latina e secondo il quale, quando i paesi sottoposti al dominio coloniale spagnolo ottenevano l’indipendenza, le loro frontiere venivano stabilite sulla base delle frontiere esistenti durante il periodo coloniale. Questa regola fu introdotta in numerosi trattati bilaterali e nella Costituzione di un certo numero di paesi latinoamericani. Ulteriori applicazioni di tale regola risalgono agli anni della decolonizzazione dei paesi africani (1950-1960), salvo pochi casi in cui i confini furono delimitati attraverso accordi stipulati dall’ONU, la tendenza generale fu quella di accettare i confini esistenti all’epoca coloniale. Recentemente invece venne applicata nel caso della dissoluzione della Jugoslavia. Non è chiaro se fu una norma non scritta “di portata locale” (America Latina), ma di certo fu oggetto di norma scritta (contenuta in un trattato). Oggi è considerato un principio generale, “logicamente correlato al fenomeno dell’acquisizione dell’indipendenza”.
L’estensione dello Stato si verifica attraverso:
Quanto alla perdita di sovranità da parte di uno Stato su un certo territorio, è chiaro che essa viene meno quando uno Stato subentra ad un altro nel governo di un certo territorio in una maniera che non contrasta con le norme fondamentali della comunità internazionale. A queste ipotesi deve aggiungersi il caso in cui uno Stato che vanta un titolo di sovranità su un certo territorio manchi reagire alla condotta di un altro Stato a titolo di sovrano, realizzando in questo caso una situazione simile all’usucapione nel diritto interno (passaggio di sovranità dell’isolotto di Pedra Branca, Malesia vs. Singapore 2008).
L’usucapione è uno statuto di diritto interno che prevede l’acquisto della proprietà su un bene per un uso protratto nel tempo.
Vi è estinzione di sovranità su un certo territorio anche a seguito di rinuncia con la quale solitamente lo Stato che la effettua rende definitiva la perdita di controllo su un determinato territorio (la Giordania ha rinunciato a ogni rivendicazione sulla Cisgiordania).
Il mare è stato gradualmente suddiviso in varie porzioni ciascuna sottoposta ad uno specifico regime giuridico, su cui lo Stato costiero esercita taluni poteri sovrani. L’intera materia è regolata dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982. Il mare territoriale comprende quella parte di mare adiacente le coste di uno Stato ed include le baie, i golfi e gli stretti. L’ampiezza di tale porzione di mare è stata a lungo oggetto di controversie, in passato si sosteneva che tale dovesse corrispondere all’effettiva gittata dei cannoni. Attualmente, la questione è risolta dalla Convenzione di Montego Bay che prevede per gli Stati la facoltà di stabilire l’ampiezza del proprio mare territoriale fino ad un limite non eccedente le 12 miglia marine della linea di base. La linea di base è la linea di bassa marea lungo la costa dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. Vi sono due modi differenti per tracciare la linea di base: attraverso la linea della bassa marea, oppure nei casi in cui la costa di uno Stato si presenti particolarmente frastagliata, o quando vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si fa riferimento al metodo delle linee rette (linee di collegamento fra punti appropriati). Sul mare territoriale lo Stato costiero esercita la propria sovranità in modo esclusivo, sono solo due le limitazioni all’esercizio della sovranità dello Stato su questo spazio. Un limite è costituito dal diritto di passaggio inoffensivo delle navi mercantili e delle navi da guerra straniere, che passano dalle acque territoriali dello Stato, sempre che il loro passaggio non arrechi pregiudizio alla pace dello Stato costiero. Secondo la Convenzione il passaggio deve considerarsi offensivo, quando la nave straniera minaccia o impiega la forza, compie atti di spionaggio, viola le regole doganali, fiscali o sanitarie. È inoltre necessario che il passaggio avvenga rispettando le leggi e le altre norme interne dello Stato costiero, in specie quelle di trasporto e navigazione. L’altro limite specifico alla sovranità è dello Stato nel mare territoriale è costituito dal fatto che lo Stato non può esercitare la propria giurisdizione penale in relazione a fatti commessi a bordo della nave straniera, fatta eccezione per alcuni casi in cui le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero (traffico illecito) e altri elencati nell’articolo 27 della Convenzione.
Le acque interne di uno Stato sono soggette alla sovranità dello Stato al pari di quanto avviene per la terraferma, quindi lo Stato vanta una sovranità piena ed esclusiva. Sulle acque interne non vi è il diritto di passaggio inoffensivo per le navi straniere. Queste ultime possono penetrare nelle acque interne di uno Stato solo con il suo consenso e alle sue condizioni eventualmente da esso previste. Le navi straniere che sono state autorizzate a penetrare nelle acque interne sono sottoposte alla legislazione dello Stato costiero. Tuttavia, i reati commessi a bordo delle navi straniere attraccate nei porti ricadono solitamente nella giurisdizione esclusiva dello Stato di nazionalità della nave.
Le baie sono le insenature ben marcate nella terraferma tali da considerare le relative acque come parte della costa. Le norma in questione precisa che un’insenatura non può essere considerata una baia se la sua superfice non sia almeno uguale a quella di un semicerchio che abbia, come diametro, la linea tracciata attraverso l’entrata dell’insenatura. La linea di base del mare territoriale ove siano presente delle baie va tracciata in maniera differente: se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull’entrata naturale della baia non supera 24 miglia marine, si può tracciare una linea di chiusura tra questi due punti di bassa marea e le acque che si trovino all’interno della linea sono considerate acque interne. Nel caso in cui la distanza tra i punti di bassa marea supera le 24 miglia marine, si traccia una linea di base di 24 miglia marine all’interno della baia, in modo da racchiuderla massima superfice possibile di acque. Le baie storiche sono insenature che, secondo lo Stato costiero, debbono essere interamente assoggettate al regime delle acque interne in virtù di un titolo di sovranità acquisito per via consuetudinaria (Pescherie Norvegesi).
costiero concernono esclusivamente la piattaforma continentale e le sue risorse naturali, tali diritti non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastante. Gli Stati terzi hanno il diritto di posare sulla piattaforma continentale di altri Stati cavi e condotte sottomarine, secondo tracciati autorizzati dallo Stato costiero. Nel caso di piattaforme che si sovrappongono di Stati che si fronteggiano o sono contigui vi sono dei metodi specifici di delimitazione del “confine”, vi sono gli accordo tra i due o più Stati oppure vengono tracciati i punti di equidistanza.
La zona economica esclusiva (ZEE) è stata istituita in anni recenti, a seguito della scoperta di importanti risorse ittiche e minerarie al largo della costa di molti Stati. In questa zona, che si estende oltre il mare territoriale ed ha un’ampiezza massima di 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale, lo Stato costiero è titolare di diritti esclusivi di sovranità in relazione a specifiche attività, ossia ai fini dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, presenti sia nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sia nel suo suolo e sottosuolo marino. Esso ha giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali e strutture, ricerca scientifica marina e protezione e salvaguardia dell’ambiente. La ZEE si sovrappone e assorbe parzialmente la piattaforma continentale. I diritti che lo Stato costiero può esercitare in questa zona sono funzionali, ha però ampi poteri coercitivi in questa zona: esso può adottare tutte le misure, ivi compresi l’abbordaggio, l’ispezione e il fermo che siano necessari per assicurare il rispetto delle leggi e regolamenti emanati in conformità alla Convenzione, ma non può impedire la semplice navigazione e il sorvolo. Gli Stati terzi, sia costieri sia privi di litorale, godono nelle ZEE istituite da altri Stati, delle libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale.
L’Italia non ha istituito una propria ZEE.
Una novità introdotta dalla Convenzione di Montego Bay riguarda gli Stati arcipelagici , cioè gli Stati interamente formati da uno o da più arcipelaghi (Filippine). Tali Stati possono definire linee base arcipelagiche congiungendo i punti estremi delle isole più lontane e degli scogli emergenti, purché il tracciato di suddette linee racchiuda le isole principali e circoscriva una zona in cui il rapporto tra la superfice delle acque e la superfice delle terre non superi il rapporto 9 e 1. Il mare territoriale, la zona contigua, la ZEE e la piattaforma continentale sono definiti a partire dalle linee di base arcipelagiche. Si tratta quindi di un’innovazione molto rilevante, che consente a questi Stati di sottoporre alla propria sovranità o di esercitare alcuni diritti sovrani su spazi marini molto ampi finora appartenenti all’alto mare. Secondo l’art.53 della Convenzione uno Stato arcipelago può istituire un corridoio di traffico idoneo al passaggio continuo e rapido di navi nelle proprie acque arcipelagiche e nel mare territoriale ad esse adiacente. Per passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici si intende l’esercizio dei diritti di navigazione, secondo le normali modalità, al solo fine di transito continuo, rapido e senza impedimenti. Si tratta di un diritto di passaggio simile a quello che si verifica negli stretti.
Le acque sono anche sottoposte al regime giuridico dell’alto mare. L’ alto mare è retto dal principio di libertà, costituendo una res communis omnium (un bene appartenente a ciascuno). Esso è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. In base alla Convenzione, nell’alto mare ogni Stato ha libertà di navigazione e di sorvolo, di posare condotte e cavi sottomarini, di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale; esso ha inoltre la libertà di ricerca scientifica e di pesca. Nell’alto mare ogni Stato esercita in via esclusiva la giurisdizione sulle proprie navi, ogni Stato decide quali sono le condizioni per attribuire a una nave la propria bandiera. La Convenzione, tuttavia, stabilisce che una nave possa battere solo una bandiera e che deve esistere fra lo Stato e la nave cui viene attribuita la nazionalità un legame sostanziale. Lo Stato deve esercitare effettivamente, sulla nave alla quale attribuisce la propria bandiera, giurisdizione e controllo in materia tecnica, amministrativa e sociale. Alcuni Stati accordano facilmente la propria
nazionalità alle navi pur senza esercitare su di esse un controllo effettivo, generando il cosiddetto fenomeno delle “bandiere ombra”. Nei confronti di tali navi è assai più difficile far valere gli obblighi dello Stato di bandiera, che includono il rispetto di determinati standard di sicurezza e la protezione dell’equipaggio. In materia di esercizio della giurisdizione penale per i fatti accaduti a bordo della nave in alto mare sussistono ancora margini di incertezza, perché la Convenzione regola solo alcune ipotesi e non prevede una norma applicabile ai casi residui. Può accadere quindi che più Stati rivendichino il diritto a esercitare la propria giurisdizione penale per fatti accaduti a bordo di una nave in alto mare e che da questa scaturisca una controversia internazionale controversia Italia- India relativa all’incidente che ha coinvolto Enrica Lexie. La Convenzione stabilisce alcune eccezioni esclusiva dello Stato della bandiera: ogni Stato può sequestrare una nave pirata, può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere ai pirati, a prescindere dalla loro nazionalità la pirateria è definita come un atto illecito di violenza. Inoltre, uno Stato può, mediante le sue navi da guerra, abbordare e visitare navi straniere per accertarne la nazionalità, oppure per verificare che esse non siano impegnate in atti di pirateria, nella tratta degli schiavi, in trasmissioni abusive.
Va inoltre menzionato il diritto di inseguimento , uno Stato può inseguire e successivamente catturare, in alto mare, navi sospettate di aver violato le proprie leggi e i propri regolamenti vigenti nelle sue acque interne, nel suo mare territoriale, o nella sua zona contigua oppure le leggi o i regolamenti relativi all’esercizio dei diritti di sovranità sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, a patto che l’inseguimento abbia inizio quando la nave straniera si trova in una delle aree marine sopra menzionate e sia continuo l’inseguimento deve cessare appena la nave inseguita si trova nel mare territoriale di un altro Stato. Uno Stato non può arrestare in alto mare le navi che battono la bandiera di un altro Stato.
Il fondo marino internazionale comprende il suolo e il sottosuolo dell’alto mare. Con la Convezione di Montego Bay del 1982 è patrimonio comune dell’umanità. Nessuno Stato può rivendicare o esercitare la sovranità su una qualsiasi parte dell’Area, che può essere utilizzata solo per scopi pacifici: la ricerca marina deve essere condotta nell’interesse dell’intera comunità e devono essere adottare le misure necessarie ad assicurare la protezione dell’ambiente. L’Autorità internazionale dei fondi marini ha il compito di rendere chiaro in che modo si possono sfruttare le risorse.
In diritto internazionale esiste un obbligo generale di prestare soccorso in mare a chiunque si trovi in condizione di pericolo. Si tratta di un obbligo che gli Stati devono rispettare a prescindere dallo spazio marino nel quale si trova l’imbarcazione da soccorrere. L’art.98 impone a ogni Stato costiero di costituire e mantenere in permanenza un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e, quando le circostanze lo richiedono, di collaborare a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali. In materia di ricerca e soccorso in mare le norme della Convenzione di Montego Bay trovano un importante complemento in altri trattati:
I principi fondamentali dello spazio atmosferico sono:
Per quanto riguarda il regime giuridico della luna e degli altri corpi celesti, il Trattato de 1979 prevede che tutte le sostanze derivanti dalla luna o da altri corpi celesti devono essere considerati come risorse appartenenti al patrimonio dell’umanità.
Le regioni polari non sono attualmente sottoposte alla sovranità di alcuno Stato.
della regolamentazione giuridica del territorio antartico o del regime di internazionalizzazione, ma non disciplina nel dettaglio le attività che possono essere svolte nella regione.
Il Trattato stabilisce che l’Antartide debba essere utilizzata solo a scopi pacifici e dunque proibisce l’installazione di basi e fortificazioni militari, lo svolgimento di manovre militari ei test di qualunque tipo di arma. Il Trattato sancisce inoltre il principio di libertà della ricerca scientifica a scopo pacifico e si propone di facilitare la cooperazione internazionale tra le Parti, attraverso un’attività di scambio informativo.
Il cyberspazio , coniato da Gibson, è oggi usato per indicare lo spazio virtuale creato dagli utilizzatori di computer che comunicano tra loro attraverso la rete, ed è dunque in gran parte sinonimo di internet. Il cyberspazio è un mezzo di comunicazione, cui si possono applicare le norme e i principi che regolamentano l’uso degli altri mezzi di comunicazione.
CAPITOLO 5
Il potere di imperio di cui dispone uno Stato sul proprio territorio non indica un utilizzo senza limiti, ma secondo il diritto internazionale consuetudinario esistono determinati obblighi. Si tratta di obblighi che sono predicati sul principio secondo cui la libertà di cui gode uno Stato non debba essere utilizzata a scapito della libertà di cui parimenti beneficiano gli altri Stati. In materia di sovranità di uno Stato sul proprio territorio, questo principio si traduce nel divieto per gli Stati di utilizzare gli spazi sottoposti alla propria podestà di imperio in modo pregiudizievole ad altri Stati o in modo da causare danni alle aree non sottoposte alla giurisdizione di alcuno Stato.
Gli Stati non devono consentire consapevolmente all’utilizzazione del proprio territorio per il loro compimento di atti che violino i diritti di altri Stati.
Un’altra norma che si applica soltanto ai rapporti tra Stati rivieraschi di un fiume internazionale, è quella enunciata nel 1983 secondo cui coloro che utilizzano un fiume internazionale e che si trovano a monte del fiume non possono più utilizzare le sue acque senza incorrere in delle limitazioni, e sono invece vincolati, nel momento in cui assumono decisioni a riguardo. Questa norma vieta anche l’utilizzazione nociva per gli altri utilizzatori di acque comuni.
L’appartenenza ad uno Stato, giuridicamente determinata dall’istituzione della cittadinanza, è l’elemento essenziale per determinare l’ampiezza e la natura dei poteri/doveri e dei diritti/facoltà di uno Stato nei confronti degli individui che si trovino sul proprio territorio. Lo Stato ha dunque degli obblighi specifici verso i propri cittadini, incontra, invece, dei limiti particolari quanto al trattamento degli stranieri presenti sul proprio territorio. Uno Stato è libero di stabilire i criteri per determinare chi sia un proprio cittadino e chi invece no e di regolamentare la materia a livello di diritto interno. Tale libertà non si traduce però automaticamente nel diritto di uno Stato di far valere, a livello internazionale, le pretese giuridiche fondate sulla cittadinanza. Per esercitare questo diritto è necessario che al rapporto di cittadinanza individuo-Stato corrisponda un legame effettivo di quel determinato individuo con lo Stato di cui ha la cittadinanza.
Ogni Stato è libero di conferire la cittadinanza secondo parametri e procedure determinanti dal proprio ordinamento, ma quando si tratta di agire a livello internazionale per la tutela del proprio cittadino, occorre che la cittadinanza rifletta l’esistenza di un rapporto effettivo fra individuo e Stato.
Questa regola viene anche applicata alle persone giuridiche, ogni Stato è dunque libero di stabilire, in base al proprio diritto interno, i criteri per l’attribuzione della nazionalità alle società e agli enti
Nel caso delle persone giuridiche, occorre tenere presente che queste ultime sono concretamente costituite da individui che possono avere una nazionalità diversa da quella dell’ente cui appartengono. Si pone però il problema di stabilire quale sia lo Stato ad agire in protezione diplomatica a seguito di eventuali danni ingiusti arrecati alla persona giuridica: si tratterà dello Stato di nazionalità dell’ente oppure della nazionalità dei soci, oppure ancora di entrambi? Secondo la CDI lo Stato legittimato ad agire in protezione diplomatica è in linea di principio lo Stato di nazionalità della società. Se invece la società è controllata dai cittadini di un altro Stato e non svolge alcuna attività economica sostanziale nel territorio dello Stato del quale ha formalmente la nazionalità, e la gestione e il controllo finanziario della società avvengono in un altro Stato, è quest’ultimo a dover essere considerato lo Stato di nazionalità. Nel caso dei danni subiti da funzionari di organizzazioni internazionali, lo Stato di nazionalità del funzionario è comunque legittimato ad agire in protezione diplomatica per i danni che l’individuo abbia subito in quanto tale.
Occorre osservare che l’affermazione di norme consuetudinarie in materia di protezione dei diritti umani, che riguardano gli individui in quanto tali, sembra aver conferito carattere residuale alle norme in materia di trattamento degli stranieri, ma ciò non significa che esse non abbiano più alcun rilievo. Data la scarsezza di norme consuetudinarie sui diritti umani, gli obblighi di trattamento degli stranieri acquistano piena rilevanza quando lo Stato non è vincolato da trattati internazionali sui diritti umani, oppure è vincolato da trattati che non contemplano la protezione di interessi invece garantiti da norme sul trattamento degli stranieri. Occorre inoltre considerare che gli Stati sono normalmente poco attenti al rispetto dei diritti umani negli altri paesi, mentre sono più sensibili al modo in cui i propri cittadini sono trattati all’estero. Ecco che dunque, quando si tratta di invocare l’adempimento del diritto internazionale, gli Stati sono più propensi a pretendere rispetto degli obblighi di trattamento degli stranieri.
Gli Stati preferiscono invocare le norme sul trattamento dello straniero perché si riferiscono al loro “interesse internazionalmente riconosciuto”.
Le norme sui diritti umani sono una chiara espressione del “nuovo” diritto internazionale e mirano a tutelare l’individuo in quanto tale dagli abusi degli Stati. Il nuovo diritto internazionale si è affiancato al vecchio. Gli individui sono dunque tutelati dal diritto internazionale in una duplice maniera: in quanto sudditi di uno Stato, quando si recano all’estero; in quanto esseri umani, quale che sia la loro nazionalità.
CAPITOLO 6
Le insurrezioni sono un fenomeno sono un fenomeno frequente sin dagli albori della società internazionale e non è insolito che il gruppo insurrezionale che riesce ad acquistare il controllo su una parte del territorio reclami una qualche forma di soggettività internazionale. Gli insorti hanno difficoltà ad essere accettati all’interno della comunità internazionale e si presentano come un fenomeno sgradito, poiché rovesciano il governo legittimo e spesso cercano di modificare l’intera struttura statale. L’atteggiamento ostile degli Stati nei confronti degli insorti si manifesta in varie forme. Fra queste vi è innanzitutto il divieto per gli Stati terzi di appoggiare militarmente gli insorti. Gli Stati terzi possono però prestare al governo legittimo ogni tipo di assistenza. Il divieto di appoggiare militarmente gli insorti comprende non soltanto l’invio di contingenti militari, ma anche il trasferimento di armi e l’addestramento militare. Il divieto di assistenza militare agli insorti è stato, tuttavia, violato nella prassi recente, anche se gli Stati spesso negano le violazioni. Un esempio significativo a questo proposito è fornito dalle vicende relative al conflitto civile siriano nell’ambito del quale molti Stati hanno prestato assistenza sia al governo de iure di Bashar al- Assad, sia all’Esercito di liberazione siriano. Ma anche il Consiglio nazionale di transito libico, movimento insurrezionale anti-Gheddafi, ha avuto aiuti consistenti da porte di molti Stati che hanno
annunciato esplicitamente il loro sostegno agli insorti, riconosciuti come unico interlocutore politico.
La condizione necessaria affinché un gruppo insurrezionale possa essere considerato soggetto di diritto internazionale è il controllo effettivo di una parte di territorio dello Stato in cui si svolge l’insurrezione. È altresì necessario che il gruppo insurrezionale sia dotato di un apparato organizzato responsabile delle attività dei membri del gruppo.
Gli insorti hanno soggettività internazionale limitatamente al periodo in cui esercitano un controllo effettivo su di un territorio abitato.
Spetta tuttavia agli Stati, fra cui lo Stato nel quale si svolge la guerra civile, verificare la sussistenza di questi requisiti, procedendo eventualmente al riconoscimento dello “stato di insurrezione” e degli insorti come soggetti. I requisiti del controllo effettivo di una porzione di territorio esercitato da un apparato responsabile delle attività del gruppo insurrezionale evidenziano la rilevanza del criterio dell’effettività al fine di considerare gli insorti come soggetti di diritto internazionale l’esistenza degli insorti come soggetti di diritto internazionale dipende dall’atteggiamento degli Stati preesistenti e quindi dal riconoscimento. Nell’ipotesi in cui tutti gli Stati decidano che un gruppo insurrezionale è privo dei necessari requisiti ben difficilmente esso potrebbe esercitare i diritti e adempiere agli obblighi inerenti alla personalità giuridica internazionale. Ogni partito insurrezionale può solitamente contare sull’appoggio di uno o più Stati per ragioni non solo politiche, ideologiche o religiose, ma anche strategico-militari ci saranno sempre Stati disposti a riconoscere il partito insurrezionale. Anche altri Stati potranno ad un certo punto ritenere conveniente procedere al riconoscimento di un movimento insurrezionale, soprattutto quando sul territorio controllato dagli insorti vivono loro cittadini o altri cittadini stranieri. Sarebbe pertanto irrealistico per gli Stati pretendere dal governo legittimo il rispetto delle norme sulla protezione dei cittadini stranieri in zone non controllate più da esso, un’adeguata protezione potrà essere pretesa solo dal gruppo insurrezionale. Questi Stati alla fine saranno indotti a riconoscere una qualche soggettività internazionale ai ribelli. L’interesse degli Stati a riconoscere gli insorti emerge chiaramente alla luce degli Articoli in materia di responsabilità per il fatto illecito della Commissione di Diritto Internazionale (CDI), dove si prevede che in caso di insurrezione non riuscita, lo Stato non è tenuto a rispondere degli illeciti commessi dai ribelli contro i quali ha combattuto nel territorio da quest’ultimi temporaneamente controllato. Non sempre questa esigenza prevale, il mancato riconoscimento dell’ISIS indica che l’interesse degli Stati a non riconoscere a tale gruppo alcuna legittimità è più forte dell’interesse di riconoscerlo come movimento insurrezionale.
L’ ISIS , gruppo armato che agisce in totale disprezzo del diritto internazionale con lo scopo di creare il califfato mondiale, costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale ed è per questo assai improbabile che venga riconosciuto alla pari di insurrezionale, anche se controlla effettivamente ampie porzioni di territorio.
Il gruppo insurrezionale ha una natura provvisoria: se vittorioso, secondo gli obiettivi dell’insurrezione, esso andrà al potere sostituendo il governo preesistente, oppure costituirà un nuovo Stato su parte del territorio dello Stato preesistente, oppure ancora deciderà di fondersi con un altro stato. Se la lotta insurrezionale non ha esito positivo, il gruppo che l’ha guidata semplicemente si estinguerà e perderà qualsiasi forma di soggettività internazionale eventualmente acquistata gli insorti non possono essere titolari di diritti che in qualche modo presuppongono il carattere permanente di soggetti internazionali.