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Diritto Internazionale - Domande e risposte, Prove d'esame di Diritto Internazionale

Domande e risposte utili per ripetere la parte generale di diritto internazionale

Tipologia: Prove d'esame

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Caricato il 22/02/2013

maryanna87
maryanna87 🇮🇹

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Cos’è il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è l’ordinamento della comunità degli Stati. Esso scaturisce dalla
cooperazione tra gli Stati, che si impegnano a rispettarlo con proprie norme di rango anche
costituzionale. Le norme internazionali creano diritti e obblighi per gli Stati, secondo la volontà di
ciascuno nelle forme previste dal diritto internazionale stesso.
Quali sono le fonti del diritto internazionale?
La consuetudine, fonte di primo grado del diritto internazionale; tipiche norme di diritto
internazionale particolare sono quelle derivanti da accordi, patti, convenzioni o trattati
internazionali, che vincolano solo gli Stati contraenti. Esse sono molto numerose e costituiscono la
parte più rilevante del diritto internazionale. Sono fonte di secondo grado, poiché l’accordo è
subordinato alla consuetudine, così come nel diritto interno il contratto è subordinato alla legge.
Fonte di terzo grado sono i procedimenti previsti da accordi, che costituiscono norme di diritto
internazionale particolare. Essi traggono la loro forza cogente dagli accordi internazionali, che li
prevedono, e sono vincolanti solo per gli Stati aderenti agli accordi da cui promanano. Si tratta di
atti delle organizzazioni internazionali. Queste organizzazioni non hanno potere vincolante nei
confronti degli Stati membri e normalmente emettono raccomandazioni che sono mere esortazioni.
Quando gli atti di queste organizzazioni sono vincolanti, invece, essi sono fonti gerarchicamente
sottoposte agli accordi, perché prendono vita proprio dall’accordo (trattato istitutivo). Lo Stato,
quindi, è vincolato alla decisione, perché si è impegnato a rispettarla con l’adesione all’accordo
costitutivo dell’organizzazione.
Chi sono i soggetti del diritto internazionale?
Lo Stato viene definito in modo duplice: da una parte Stato-comunità (comunità umana
stanziata su una zona della superficie terrestre, sottoposta a leggi che la tengono unita), dall’altra
Stato-organizzazione-governo-apparato (insieme dei governanti e degli organi che esercitano il
potere d’imperio sui singoli associati). E’ a questa seconda accezione che spetta la qualifica di
soggetto di diritto internazionale. Il requisito della effettività territoriale di governo è essenziale.
Per questo motivo è negata soggettività internazionale ai governi in esilio e ai comitati di
liberazione nazionale che, benché riconosciuti dai governi ospitanti per motivi di opportunità
politica, non hanno effettiva sovranità sul territorio occupato da altro Stato.
Così, ad esempio, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina con sede a Tunisi, quando nel
1988 proclamò lo Stato della Palestina, nonostante non avesse alcuna base territoriale.
La Cassazione (1985) ha sostenuto che l’Olp, e altri movimenti di liberazione nazionale, godono di
soggettività limitata allo scopo di discutere, su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, questioni relative alla
autodeterminazione dei popoli da essi controllati, principio ritenuto norma consuetudinaria di natura cogente. Altro
requisito necessario ai fini della soggettività internazionale è l’indipendenza o sovranità esterna, che
si ha quando un organismo di governo non dipende da alcun altro Stato.Non hanno tale
caratteristica gli Stati membri di Stati federali che, quindi, non sono soggetti di diritto
internazionale. Altri soggetti di diritto internazionale oltre agli Stati sarebbero, sia pure
limitatamente, le persone fisiche o quelle giuridiche, in quanto titolari di veri e propri diritti
internazionalmente riconosciuti. L’organizzazione internazionale è un soggetto di diritto
internazionale vincolato dalle norme generali del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e
dagli accordi di cui è parte. La Chiesa cattolica è ente indipendente. La sua personalità
internazionale si concretizza nel potere di concludere accordi e, data l’esistenza dello Stato della
Città del Vaticano, in tutte le situazioni giuridiche che presuppongono il governo di una comunità
territoriale.La personalità non può invece concedersi al Sovrano Ordine Militare Gerosolimitano
di Malta, un tempo collegato alla comunità internazionale per aver avuto sovranità su Rodi e
Malta, oggi, invece, organismo puramente assistenziale.
Cos’è l’autodeterminazione dei popoli?
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  • Cos’è il diritto internazionale? Il diritto internazionale è l’ ordinamento della comunità degli Stati. Esso scaturisce dalla cooperazione tra gli Stati, che si impegnano a rispettarlo con proprie norme di rango anche costituzionale. Le norme internazionali creano diritti e obblighi per gli Stati, secondo la volontà di ciascuno nelle forme previste dal diritto internazionale stesso.
  • Quali sono le fonti del diritto internazionale?

La consuetudine , fonte di primo grado del diritto internazionale; tipiche norme di diritto internazionale particolare sono quelle derivanti da accordi, patti, convenzioni o trattati internazionali , che vincolano solo gli Stati contraenti. Esse sono molto numerose e costituiscono la parte più rilevante del diritto internazionale. Sono fonte di secondo grado, poiché l’accordo è subordinato alla consuetudine, così come nel diritto interno il contratto è subordinato alla legge. Fonte di terzo grado sono i procedimenti previsti da accordi , che costituiscono norme di diritto internazionale particolare. Essi traggono la loro forza cogente dagli accordi internazionali, che li prevedono, e sono vincolanti solo per gli Stati aderenti agli accordi da cui promanano. Si tratta di atti delle organizzazioni internazionali. Queste organizzazioni non hanno potere vincolante nei confronti degli Stati membri e normalmente emettono raccomandazioni che sono mere esortazioni. Quando gli atti di queste organizzazioni sono vincolanti, invece, essi sono fonti gerarchicamente sottoposte agli accordi, perché prendono vita proprio dall’accordo (trattato istitutivo). Lo Stato, quindi, è vincolato alla decisione, perché si è impegnato a rispettarla con l’adesione all’accordo costitutivo dell’organizzazione.

  • Chi sono i soggetti del diritto internazionale?

Lo Stato viene definito in modo duplice: da una parte Stato-comunità (comunità umana stanziata su una zona della superficie terrestre, sottoposta a leggi che la tengono unita), dall’altra Stato-organizzazione-governo-apparato (insieme dei governanti e degli organi che esercitano il potere d’imperio sui singoli associati). E’ a questa seconda accezione che spetta la qualifica di soggetto di diritto internazionale. Il requisito della effettività territoriale di governo è essenziale. Per questo motivo è negata soggettività internazionale ai governi in esilio e ai comitati di liberazione nazionale che, benché riconosciuti dai governi os pitanti per motivi di opportunità politica, non hanno effettiva sovranità sul territorio occupato da altro Stato. Così, ad esempio, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina con sede a Tunisi, quando nel 1988 proclamò lo Stato della Palestina, nonostante non avesse alcuna base territoriale. La Cassazione (1985) ha sostenuto che l’Olp, e altri movimenti di liberazione nazionale, godono di soggettività limitata allo scopo di discutere, su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, questioni relative alla autodeterminazione dei popoli da essi controllati, principio ritenuto norma consuetudinaria di natura cogente. Altro requisito necessario ai fini della soggettività internazionale è l’indipendenza o sovranità esterna, che si ha quando un organismo di governo non dipende da alcun altro Stato.Non hanno tale caratteristica gli Stati membri di Stati federali che, quindi, non sono soggetti di diritto internazionale. Altri soggetti di diritto internazionale oltre agli Stati sarebbero, sia pure limitatamente, le persone fisiche o quelle giuridiche , in quanto titolari di veri e propri diritti internazionalmente riconosciuti. L’organizzazione internazionale è un soggetto di diritto internazionale vincolato dalle norme generali del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e dagli accordi di cui è parte. La Chiesa cattolica è ente indipendente. La sua personalità internazionale si concretizza nel potere di concludere accordi e, data l’esistenza dello Stato della Città del Vaticano, in tutte le situazioni giuridiche che presuppongono il governo di una comunità territoriale.La personalità non può invece concedersi al Sovrano Ordine Militare Gerosolimitano di Malta , un tempo collegato alla comunità internazionale per aver avuto sovranità su Rodi e Malta, oggi, invece, organismo puramente assistenziale.

  • Cos’è l’autodeterminazione dei popoli?

Il diritto di autodeterminazione consiste nel riconoscere la libera scelta che un popolo può fare per uscire dal dominio straniero e divenire indipendente, associarsi o integrarsi ad altro Stato indipendente, ecc

  • Cos’è la consuetudine? Le norme di diritto internazionale generale hanno natura consuetudinaria e vincolano tutti gli Stati. La consuetudine è caratterizzata dal comportamento uniforme, costante e ripetitivo “ diuturnitas” da parte della generalità degli Stati, accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà e necessità o doverosità sociale “ opinio juris”. La consuetudine si impone a tutti gli Stati (anche quelli di nuova formazione), abbiano o meno partecipato alla sua formazione. Gli Stati nati dalla decolonizzazione hanno contestato il vecchio diritto consuetudinario, poiché formatosi in epoca coloniale e rispondente ad interessi diversi dai nuovi. Da qui la pretesa di ritenere cogenti solo le norme consuetudinarie liberamente accettate. Alle norme consuetudinarie generali è applicabile l’ analogia , interpretazione estensiva che applica una norma ad un fatto nuovo che essa non contempla, ma i cui caratteri essenziali sono simili al vecchio caso. (es.: applicazione delle norme sulla navigazione marittima alla navigazione cosmica).
  • I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Tra le altre fonti non scritte, l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia dell’Onu annovera anche i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili. Si tratta di una fonte applicabile al caso concreto, utilizzabile dove manchino norme pattizie e consuetudinarie.
  • L’equità Si discute se sia fonte (in fase interpretativa) di norme internazionali l’ equità , ovvero il comune sentimento del giusto e dell’ingiusto. A parte la possibilità di utilizzare l’equità come mero strumento interpretativo secundum legem , è da negare la qualifica di fonte, sia nel caso di equità contraria alla consuetudine e alle norme pattizie, sia nel caso di equità diretta a colmare le lacune del diritto internazionale, poiché, se la volontà degli Stati è evidentemente diretta a non istituire diritti e obblighi nei loro rapporti, questi non possono essere creati attraverso l’equità.
  • La codificazione Con la nascita dell’Onu è stata avviata un’opera di codificazione che si è tramutata in una serie di trattati multilaterali. Non esistendo nella comunità internazionale un’autorità dotata di poteri legislativi, la scelta pattizia era l’unico strumento per trasformare il diritto non scritto in diritto scritto. L’art. 13 della Carta dell’Onu assegna all’Assemblea Generale il compito di codificare il diritto internazionale. Gli accordi di codificazione vincolano i contraenti, ma, nonostante contengano diritto consuetudinario, non possono applicarsi anche agli Stati non ratificanti. Gli accordi di codificazione vanno considerati alla stregua di normali trattati internazionali che vincolano solo i Paesi contraenti.
  • Convenzioni Convenzione di Vienna 1969 sul diritto dei trattati – Convenzione di Vienna 1978 sulla successione degli Stati nei trattati – Convenzione di Vienna 1986 sui trattati tra Stati e organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali – Convenzione di Montego Bay 1982 sul diritto del mare – Conferenza di Roma 1998 sull’istituzione della Corte Penale Internazionale Permanente
  • Le dichiarazioni di principi dell’ONU Si inquadrano nel discorso sul diritto internazionale generale le dichiarazioni di principi dell’Assemblea Generale dell’Onu, contenenti una serie di regole sui rapporti tra Stati, ma più spesso sui rapporti degli Stati con i propri sudditi e con gli stranieri. Tra tutte si ricorda la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”. E’ innegabile che le Dichiarazioni di principi abbiano un ruolo importante, simile a quello degli accordi di codificazione, per lo sviluppo di un diritto internazionale più attento alle esigenze di solidarietà sempre più sentite oggi. Pur non vincolanti, esse danno un contributo alla formazione del diritto internazionale. Certe

traduca in un vizio della volontà dello Stato contraente e, quindi, in una conseguente nullità dell’intesa. Conforti ritiene che la violazione si ha solo quando sull’accordo non si è pronunciato uno degli organi a cui la Costituzione assegna un potere decisionale effettivo per la stipulazione degli accordi internazionali; ad esempio, quando il Parlamento italiano non si pronuncia nelle materie elencate dall’art. 80 Cost. L’accordo concluso dal Governo senza la relativa competenza costituzionale è, quindi, un’intesa priva di carattere giuridico che vale finché vale. La situazione è sanabile nel momento in cui l’organo che non si è pronunciato esprime l’assenso nelle forme previste dalla Costituzione.

  • Fase metagiuridica relativa alla registrazione Art.102 della Carta delle Nazioni Unite, la registrazione è importante per l’impugnazione davanti alla Corte Internazionale di giustizia
  • Efficacia dei trattati nei confronti degli stati terzi Pacta tertiis neque iuvant neque nocent. Il trattato, sulla scorta della dottrina contrattualistica, fa legge tra le parti e solo tra le parti. Diritti e obblighi per Stati terzi non potranno derivare da un trattato, se non attraverso la partecipazione degli Stati terzi all’accordo stesso. Occorre, insomma, che diritti e obblighi per lo Stato terzo, discendenti da un trattato, per essere efficaci siano sottoposti all’ accettazione , anche implicita, del medesimo. L’accettazione prevede a monte un’offerta contenuta nell’intesa; atti che perfezionano quell’incontro tra volontà, caratteristico dell’accordo. Fuori di questa ipotesi è inevitabile l’inefficacia delle norme pattizie nei confronti degli Stati non contraenti. Quando in un trattato i contraenti si impegnano a tenere comportamenti vantaggiosi per il terzo , tali vantaggi, finché non si trasformino in diritti attraverso la partecipazione del terzo, possono sempre essere revocati, anche senza la stipulazione di un nuovo accordo, anche solo con la negazione di tali vantaggi in ordine a casi concreti.
  • Art. 103 della Carta dell’Onu L’ art. 103 della Carta dell’Onu considera prevalenti gli obblighi derivanti dalla Carta su quelli di qualsiasi altro accordo internazionale. Si potrebbe giudicare puramente velleitaria questa pretesa, in quanto una norma convenzionale può essere sempre abrogata da accordi successivi, ma questa regola è ormai diventata norma consuetudinaria e va considerata jus cogens.
  • Le riserve nei trattati. Attraverso l’istituto della riserva lo Stato esprime la volontà di:
  • non accettare alcune clausole di un trattato;
  • accettare alcune clausole con talune modifiche;
  • accettare alcune clausole secondo una certa interpretazione espressa attraverso la cosiddetta dichiarazione interpretativa. L’ammissione delle riserve ha lo scopo di consentire la più larga partecipazione possibile nei trattati multilaterali. Invece, nei trattati bilaterali la parte che non vuole assumere certi impegni può proporre direttamente la cancellazione dal testo della clausola su cui c’è diversità d’opinione.
  • L’interpretazione dei trattati La regola generale si rifà al metodo obbiettivistico , per il quale si deve attribuire al trattato il senso che appare palese nel testo, dalla sua costruzione logica, in armonia con l’oggetto e con la funzione dell’atto. In tal senso, a differenza del primo metodo, i lavori preparatori assumono un’importanza sussidiaria. Ad essi si ricorre solo per comprendere un testo ambiguo e lacunoso e per rafforzare interpretazioni già desumibili generalmente dal testo del trattato.
  • La successione degli Stati nei trattati. La successione nel diritto internazionale avviene quando uno Stato, che si sostituisce per i motivi più vari ad un altro nel governo effettivo di una comunità territoriale, assume i vincoli derivanti dai trattati stipulati dal precedente regime. La sostituzione può avvenire nelle seguenti maniere:

Cessione : la parte del territorio di uno Stato viene consegnata e passa sotto la sovranità di un altro Stato già esistente. Conquista : la parte del territorio di uno Stato passa sotto la sovranità di un altro Stato già esistente che ne prende possesso. Distacco consensuale : la parte del territorio di uno Stato si costituisce in Stato indipendente con l’accordo delle parti. Rivoluzione : la parte del territorio di uno Stato si costituisce in Stato indipendente in seguito a rivolgimenti politici. Incorporazione : l’intero territorio di uno Stato è soggetto ad inglobazione in un altro Stato. Fusione : l’intero territorio di uno Stato si unisce ad un altro Stato, per formare un’entità del tutto nuova. Smembramento o secessione : dal territorio di uno Stato si formano più Stati nuovi. Radicale cambiamento di regime : in seguito a rivolgimenti politico-sociali un nuovo Governo si sostituisce in toto a quello esautorato. (Ipotesi non riconosciuta da tutta la dottrina). Uno Stato che si sostituisce ad un altro è vincolato dai precedenti trattati localizzabili , ovvero accordi e clausole di accordi di natura reale che riguardano l’uso di determinate parti del territorio. In America Latina si è applicato il principio dell’ uti possidetis , in base al quale i nuovi Stati hanno ereditato le frontiere delle circoscrizioni dell’impero coloniale spagnolo. Per quanto riguarda, invece, i trattati non localizzabili la maggioranza della dottrina, e la prassi lo conferma, è concorde nell’applicare la regola della tabula rasa , in base alla quale lo Stato che subentra non è vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore. Un discorso particolare va fatto per lo smembramento , ipotesi affine alla secessione, ma, mentre quest’ultima non causa l’estinzione dello Stato originario, lo smembramento causa la nascita di due o più Stati nuovi, nessuno dei quali conserva, sia pure approssimativamente, la stessa organizzazione di governo, lo stesso regime, la stessa costituzione materiale dello Stato preesistente. Ad esempio, la formazione delle due Germanie dopo il Terzo Reich; gli Stati nati dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica o della Jugoslavia e della Cecoslovacchia. Opposte allo smembramento sono le seguenti ipotesi: Incorporazione : uno Stato si estingue e passa a far parte di un altro Stato, del quale prevale l’organizzazione di governo. (Es.: formazione del Regno d’Italia; riunificazione delle due Germanie). Fusione : due o più Stati si estinguono e danno vita ad uno Stato nuovo, con organizzazione diversa da quelle degli Stati precedenti (Es.: fusione nel 1990 tra Yemen del Nord e Yemen del Sud). L’ applicazione dei trattati nell’ipotesi di incorporazione, prevede che gli accordi dello Stato accolto cessino di aver vigore, ad eccezione di quelli localizzabili, mentre ad esso si applicano i trattati dello Stato incorporante (regola della mobilità delle frontiere nei trattati – principio della tabula rasa ).Così anche, lo Stato sorto dalla fusione (sempre che non abbia alcuna continuità con uno degli Stati preesistenti) nasce libero da impegni pattizi (sempre con esclusione degli accordi localizzabili).Discorso a parte va fatto quando, senza che si verifichi alcuna modificazione di territorio, lo Stato subisce un radicale mutamento di governo. Per il Conforti questa, più che un’eccezione al principio della tabula rasa , costituisce un’applicazione del principio rebus sic stantibus , per cui gli accordi si estinguono se mutano radicalmente le circostanze al momento della loro conclusione.

  • Cause di invalidità e di estinzione dei trattati. Tra le cause di invalidità generali , trattate anche da Vienna 69, si ricordano i vizi della volontà, ovvero: errore essenziale (art. 48) errore circa un fatto o una situazione che lo Stato credeva esistente al momento della conclusione del trattato e che era base essenziale del consenso dello Stato. frode (dolo) (art. 49) indurre un altro Stato a concludere un trattato attraverso una condotta cosciente tesa ad occultare l’esistenza di un motivo di invalidità.
  • collaborazione e cooperazione in campo economico, sociale, culturale e umanitario. Gli atti vincolanti del Consiglio di Sicurezza sono previsti dal cap. VII della Carta (artt. 39 e ss.). In particolare, sono importanti:
    • misure non implicanti l’uso della forza (art. 41) contro uno Stato che abbia anche solo minacciato la pace. In base a tale norma il Consiglio di Sicurezza può irrogare sanzioni contro uno Stato che violi o minacci la pace internazionale o anche solo per comportamento interno a tutela della popolazione civile.
      • misure implicanti l’uso della forza (art. 42) contro uno Stato che abbia anche solo minacciato la pace. Quest’ultima norma prevede l’intervento bellico contro e all’interno di uno Stato.
    • L’unione europea Decisamente vincolanti sono gli atti delle Comunità Europee, che si delineano quindi come chiari esempi di fonti di norme internazionali previste da accordi. Le tre Comunità Europee sono nate in tempi diversi: Ceca (Parigi 1951); Cee (ora Ce) ed Euratom (Roma 1957). Dopo questi accordi la realtà dell’Ue si basa su tre punti fermi (detti pilastri) :
  • sviluppo delle Comunità Europee;
  • politica estera e di sicurezza;
  • giustizia e affari interni. L’Unione europea emana atti vincolanti (regolamenti – decisioni – direttive) e atti non vincolanti (raccomandazioni – pareri). Il regolamento è l’atto comunitario più importante e completo, attraverso cui la legislazione comunitaria si sostituisce o si sovrappone alla legislazione interna degli Stati membri. Contiene norme generali e astratte; è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La decisione ha invece portata concreta. Essa può indirizzarsi ad uno Stato membro, ad un individuo o ad un’impresa operanti nell’area comunitaria. E’ atto vincolante e il soggetto a cui è indirizzata è tenuto ad osservarla. La decisione acquista efficacia non con la pubblicazione (a meno che non si tratti di decisione emanata con procedura di codecisione), ma con la notificazione al soggetto interessato. La direttiva è atto obbligatorio che vincola l’interessato, non in ogni suo elemento (come regolamenti e decisioni) ma solo per il risultato da raggiungere. E’ a discrezione dello Stato la scelta della forma e dei mezzi da usare. Se rivolta a tutti gli Stati, entra in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità. Se rivolta ad uno Stato singolo, a meno che non sia frutto di codecisione, entra in vigore con la notificazione ai destinatari. Non hanno invece efficacia vincolante le raccomandazioni e i pareri. Ad essi si affiancano una serie di atti comunitari atipici che esulano dalle procedure comunitarie e che intendono avere effetto vincolante. Tali atti rivelano una chiara volontà di obbligarsi e, quando non siano intese di carattere politico, possono considerarsi accordi in forma semplificata, ma qualora essi pretendano di modificare le norme comunitarie o si pongano in contrasto col diritto comunitario, costituiscono violazione impugnabile di fronte alla Corte di Giustizia.
  • La raccomandazione e l’effetto di liceità La raccomandazione è l’atto tipico dell’Onu e, in genere, di tutte le organizzazioni internazionali. Il suo carattere non vincolante non consente di annoverarla tra le fonti previste da accordi, tuttavia può produrre un effetto di liceità , nel senso che non commette illecito lo Stato che, per eseguire una raccomandazione, osserva un comportamento contrario ad impegni precedentemente assunti con accordo o previsti dal diritto internazionale consuetudinario. L’effetto di liceità è ammesso solo nei rapporti tra gli Stati membri e solo in ordine alle raccomandazioni che rispettino competenze e limiti previsti dal Trattato istitutivo.
    • Lo ius cogens Esistono una serie di norme di diritto internazionale generale accettate e considerate inderogabili dalla comunità internazionale; esse costituiscono lo jus cogens. Per una definizione dello jus cogens bisogna rifarsi alla Carta dell’Onu (art. 103). La norma afferma che in caso di contrasto tra

gli obblighi della Carta contratti dai membri dell’Onu e gli obblighi da essi assunti in base ad altro accordo internazionale, prevarranno i primi. Lo jus cogens contenuto nella Carta dell’Onu è formato dai principi generali, ormai consuetudinari, che sono alla base dei grandi settori di competenza delle Nazioni Unite.

  • La sovranità territoriale La norma consuetudinaria fondamentale in tema di limitazione del potere di governo dello Stato è quella sulla sovranità territoriale. Lo Stato non può fare certe cose fuori del proprio territorio, mentre può farle all’interno. La sovranità si acquista con l’ esercizio effettivo , indisturbato ed esclusivo del potere di governo su un certo territorio. La formazione di una consuetudine tesa a rispettare l’autodeterminazione dei popoli, vietare l’uso della forza, permette di identificare casi di acquisto di territori in violazione di norme internazionali, nei quali l’Onu è dovuta intervenire, nell’esercizio di competenze generalmente riconosciutegli, per dichiarare l’indipendenza di territori
  • La punizione di crimini internazionali Il mancato rispetto dei diritti umani comporta la punizione dei crimini internazionali. L’Accordo di Londra del 1945, che istituì il Tribunale di Norimberga, divideva tra: crimini contro la pace – crimini contro l’umanità – crimini di guerra. Per una definizione dei crimini più completa bisogna rifarsi allo Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998, che prevede quattro tipi di crimini che devono verificarsi su larga scala: genocidio (riconducibile ai crimini contro l’umanità): eliminazione totale o parziale di un gruppo etnico, razziale o religioso; crimini contro l’umanità : atti contro una popolazione civile, quali omicidio, schiavitù, deportazione o esodo forzato, privazione illegale della libertà, tortura, violenza carnale, prostituzione forzata o violenza sessuale di eguale gravità, persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, sparizione forzata, apartheid, altri atti disumani fonti di sofferenze gravi di carattere psichico e fisico; crimini di guerra : quelli contro l’umanità in periodo bellico, violazione della Convenzione di Ginevra del 1949 sul diritto umanitario di guerra, attacchi intenzionali contro popolazione e obiettivi civili; crimine di aggressione (principale dei crimini contro la pace). Di solito alla responsabilità individuale si affianca la responsabilità internazionale dello Stato , di cui spesso l’individuo è organo, dato che solo uno Stato è in grado di organizzare su vasta scala atti del genere. E’ dubbio invece che atti singoli di terrorismo , inquadrabili in momenti di lotta per la liberazione di territori dalla dominazione straniera, possano essere considerati crimini contro l’umanità. Quindi non è possibile equiparare sempre il terrorismo a questi crimini. Nel diritto internazionale si è andato, invece, affermando il principio dell’universalità della giurisdizione statale: ogni Stato può procedere al giudizio, ovunque il crimine sia stato commesso, purché si tratti di crimini internazionali. Lo Stato è libero di escludere la prescrizione per i crimini internazionali, di concedere o meno l’ estradizione ad uno Stato che egualmente intende effettuare il giudizio. Il diritto pattizio, invece, anche per reati non qualificabili come crimini internazionali, prevede spesso la regola aut dedere aut judicare ( estradare o giudicare ). Il principio dell’universalità della giurisdizione non si estende al punto da consentire anche il giudizio in contumacia del criminale internazionale, che deve essere fisicamente presente nel territorio dello Stato giudicante.
  • Inquinamento Esistono altri condizionamenti alla sovranità territoriale derivanti dai limiti alla libertà di sfruttamento delle risorse naturali , che, se indiscriminato, può produrre all’ambiente danni irreversibili. Spesso si è posto il problema se il diritto consuetudinario imponga l’obbligo di non compiere atti nocivi, soprattutto nel quadro di rapporti di. Di simili problematiche si sono occupate la Dichiarazione di Stoccolma e la Dichiarazione della Conferenza di Rio del 1992, che tuttavia non hanno forza vincolante. In base ad esse gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali in conformità alla propria politica ambientale e hanno l’obbligo di assicurarsi che le attività esercitate non causino danni all’ambiente in altri Stati. Il diritto consuetudinario può

Un altro tema sul trattamento degli Stati stranieri è se questi siano assoggettabili alla giurisdizione

civile dello Stato territoriale, ad esempio, per inadempienza contrattuale, per licenziamento di un

dipendente assunto nella ambasciata o per altra questione civile. Alla regola dell’ immunità

assoluta , vigente sino alla seconda guerra mondiale, si è andata sostituendo quella dell’ immunità

ristretta (o relativa), che oggi corrisponde al diritto internazionale consuetudinario. In base ad essa,

l’immunità dello Stato straniero è limitata agli atti jure imperii , ossia quegli atti propri

dell’esercizio delle funzioni pubbliche statali, e non si estende agli atti jure gestionis (o jure

privatorum), ossia aventi carattere prettamente privatistico.

  • Mare territoriale, piattaforma continentale, zona economica esclusiva

Secondo il diritto internazionale consuetudinario, il mare territoriale è sottoposto alla sovranità

automatica dello Stato costiero, così come la costa e la terraferma. Montego Bay sul mare

territoriale afferma che la sovranità dello Stato si estende, al di là del territorio e delle acque

interne, ad una zona di mare adiacente alle coste denominata mare territoriale, che può estendersi

fino ad un massimo di 12 miglia dalla costa. Per quanto riguarda la definizione dei punti terrestri da

cui si calcolano le 12 miglia, Montego Bay stabilisce che la linea di base per la misurazione del

mare territoriale è data dalla linea di bassa marea , ma afferma anche che si può derogare a tale

principio con il sistema delle linee rette , affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 1951

per risolvere una controversia tra Norvegia e Gran Bretagna. Con questo sistema si delinea la zona

del mare territoriale non seguendo l’andamento sinuoso della costa, ma congiungendo i punti

sporgenti della stessa o le estremità di scogli e isole in prossimità della costa. I poteri sul mare

territoriale sono gli stessi che lo Stato esercita sulla terraferma.Dal mare territoriale si diparte una

zona detta contigua estesa fino alle successive 12 miglia nel quale lo stato costiero può esercitare il

controllo, tale zona diventa “elastica”e supera le 24 miglia nei casi di vigilanza doganale. Per gli

stretti , meno ampi di 24 miglia, quindi totalmente costituiti da mare territoriale, quando essi

mettano in comunicazione due zone di mare in cui la navigazione è libera, Montego Bay stabilisce

che le navi hanno diritto di transito non limitabile con sospensione. Tali stretti, a differenza del

mare territoriale, possono essere sorvolati e attraversati da sottomarini anche non in superficie. Per

gli altri stretti che, invece, mettono in comunicazione mare territoriale e una zona di libera

navigazione, c’è solo un diritto di passaggio inoffensivo non limitabile con sospensione. La

tendenza a sfruttare le risorse marine ha portato gli Stati costieri ad estendere il proprio controllo

oltre il mare territoriale. Tale tendenza ha dato vita agli istituti, generalmente accettati, della

piattaforma continentale e della zona economica esclusiva. Il diritto sulla piattaforma

continentale ha natura funzionale , cioè non dà vita ad una sovranità generale, ma unicamente al

controllo e allo sfruttamento delle risorse della piattaforma. Il principio della piattaforma

continentale è risultato iniquo per quegli Stati, la cui conformazione geologica non permette di

identificare tale zona. Si è ovviato a ciò con la creazione della zona economica esclusiva che

comporta l’assegnazione allo Stato costiero delle risorse del fondo marino in una zona sino a 200

miglia dalla costa. La zona può estendersi sino a 200 miglia dalla linea di base del mare territoriale.

Come per la piattaforma, la delimitazione della zona tra Stati frontisti o contigui è rimessa

all’accordo delle parti.Allo Stato costiero spetta il controllo esclusivo sulle risorse economiche

della zona, sia biologiche, che minerali, nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sovrastanti con

particolare rilievo per la pesca. Viene definito mare internazionale quella zona sottratta al

controllo totale o parziale di un singolo Stato e sulla quale è ancora applicabile il principio della

libertà dei mari.

  • La navigazione Circa gli spostamenti sul mare, vige il principio generale per cui ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha la nazionalità, cioè lo Stato di bandiera , che esercita il suo governo attraverso il comandante e le proprie navi da guerra. Il comandante è organo dello Stato che esercita poteri coercitivi limitatamente agli eventi che si verificano nel corso della navigazione, salvo il rispetto degli obblighi relativi al trattamento degli stranieri a bordo, analogamente a quanto avviene per la sovranità territoriale.
  • Pirateria

Il diritto consuetudinario stabilisce che la nave pirata, che commetta atti di violenza contro altre

navi a fini di preda, può essere catturata e sottoposta a misure repressive da parte di qualsiasi Stato.

  • Diritto di inseguimento

Le navi da guerra o adibite a servizio di vigilanza doganale o sanitaria appartenenti allo Stato

costiero possono inseguire anche in acque internazionali la nave che abbia violato le sue leggi,

purché l’inseguimento abbia avuto inizio nelle acque sotto la sovranità dello Stato costiero (acque

interne, mare territoriale, piattaforma continentale, zona economica esclusiva), nel rispetto dei

limiti, imposti in ogni zona, alla presenza straniera dallo Stato costiero.

  • Presenza costruttiva

La nave straniera che, pur in acque internazionali, partecipi a traffici illeciti (es.: trasbordo di merci di contrabbando) di altre navi che operano in spazi marini sottoposti al potere di governo dello Stato costiero, può essere catturata da quest’ultimo.

  • Tribunale di diritto internazionale marittimo Tribunale di Amburgo.
  • Gli spazi aerei

Le norme sulla navigazione aerea e cosmica si sono formate per analogia a quelle della navigazione

marittima per poi assumere autonomia consuetudinaria. Anche esse comportano limiti alla potestà

di governo degli Stati. Due sono in principi generali in materia:la sovranità dello Stato si estende

allo spazio atmosferico sovrastante il territorio e il mare territoriale; lo spazio aereo,

sovrastante l’alto mare e i territori inappropriati e inappropriabili, deve restare libero

all’utilizzazione di tutti gli Stati che esercitano il loro esclusivo potere sugli aerei della propria

nazionalità.

  • L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale Il diritto internazionale viene nazionalizzato attraverso procedimenti ordinari e procedimenti speciali di adattamento.Con il procedimento ordinario l’adattamento avviene tramite norme costituzionali, ordinarie o amministrative, uguali a quelle statali, riconducibili a quella internazionale attraverso la occasio legis. Esse creano regole corrispondenti alle norme internazionali che si vuole trasferire e che vengono così riformulate nel diritto interno.Con il procedimento speciale (o mediante rinvio) gli organi preposti operano un rinvio al testo originale della norma internazionale da adottare, dandole piena vigenza nel corpo normativo dello Stato. Il procedimento speciale consente l’esatta applicazione del diritto internazionale nella sua originalità, senza nessuna mediazione interpretativa. Il legislatore non formula norme, ma si limita a ordinare l’osservanza di norme internazionali consuetudinarie, pattizie o emanate da organismi internazionali, così come sono e finché vigono in campo internazionale. Nel procedimento ordinario, invece, l’interprete non può che applicare la legge interna, ricorrendo al testo originale

Consenso dello Stato leso Il consenso validamente dato da uno Stato da parte di altro Stato alla commissione di un fatto determinato esclude l’illiceità di tale fatto, sempre che esso resti nei limiti del consenso. Autotutela Azione diretta a reprimere l’altrui illecito. Tale motivazione esclude l’antigiuridicità, anche quando l’atto consiste in una violazione del diritto internazionale: legittima difesa, contromisure, rappresaglie. Forza maggiore Evento inarrestabile e imprevisto, non controllabile dallo Stato, che rende impossibile ottemperare ai propri obblighi. L’argomento va inquadrato, più che tra le cause di esclusione dell’illiceità, nel problema della colpa come elemento dell’illecito internazionale. Stato di necessità L’aver commesso il fatto per evitare un pericolo grave, imminente e non volontariamente causato. Il Progetto ne parla, in conformità al diritto consuetudinario, riferendosi al caso dell’ individuo - organo che abbia commesso l’illecito in stato di necessità o in caso di pericolo per lui e per gli individui a lui affidati ( distress ).

  • Gli elementi controversi: la colpa e il danno Criteri generali per identificare varie gradazioni di colpa. Responsabilità per colpa. Si ha quando l’autore dell’illecito lo abbia commesso intenzionalmente (dolo), con negligenza, trascurando norme di sicurezza, non adottando la diligenza richiesta dalla norma violata. Si tratta dei connotati tipici della responsabilità extracontrattuale. Responsabilità oggettiva relativa. Si ha per il solo compimento dell’illecito, ma l’autore per esimersi dalla responsabilità può invocare una causa esterna che ha reso impossibile il rispetto della norma (forza maggiore, impossibilità alla prestazione) con inversione dell’onere della prova. Rispecchia i principi della responsabilità contrattuale. Responsabilità oggettiva assoluta. Si ha per comportamento contrario ad una norma giuridica e non ammette alcuna causa di giustificazione. E’ legata ad attività pericolose o socialmente dannose per le quali spesso è prevista un’assicurazione.
  • Art.51 Carta dell’Onu Il divieto dell’uso della forza è oggi jus cogens. Ma esso trova un’eccezione nella legittima difesa , cioè nella risposta ad un attacco armato già sferrato. Tale diritto è affermato dall’art. 51 della Carta dell’Onu e confermato dalla Corte Internazionale di Giustizia come corrispondente al diritto consuetudinario.
  • La cosiddetta responsabilità da fatti leciti Si discute se si possa concepire nell’ordinamento internazionale una responsabilità oggettiva (relativa o assoluta), ossia derivante da danni causati da atti leciti. E’ il caso di attività particolarmente pericolose o inquinanti (nucleari, chimiche). Non è possibile stabilire se la responsabilità derivi da atto lecito, oppure da una norma che impone di non causare danni ad altri con attività pericolose.
  • L’arbitrato - La Corte Internazionale di Giustizia La funzione giurisdizionale internazionale, intesa come accertamento vincolante del diritto, ha sostanzialmente natura arbitrale : un giudice internazionale non può giudicare in modo vincolante se la sua giurisdizione non è stata prima liberamente richiesta e accettata da tutti gli Stati parti della controversia. La controversia è un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, un contrasto, un’opposizione di tesi giuridiche o di interessi tra due soggetti. Con la fine della prima guerra mondiale si giunge alla creazione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, all’epoca della Società delle Nazioni, e poi, nel 1945, della Corte Internazionale di Giustizia , organo dell’Onu con sede all’Aja che sostituisce la precedente. Compaiono le figure della clausola compromissoria completa e del trattato generale di arbitrato completo. Si tratta di misure che prevedono direttamente l’obbligo di sottoporre le proprie controversie al giudizio di un tribunale internazionale, di solito la Corte Internazionale di Giustizia, già predisposto e funzionante. In base

ad esse uno Stato contraente può citare unilateralmente un altro Stato contraente di fronte al tribunale investito della controversia.

  • Tribunali settoriali e internazionali Nel campo del diritto internazionale marittimo opera il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare , il cui Statuto è contenuto in Montego Bay. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo controlla il rispetto da parte degli Stati aderenti della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Di solito si assegna la giurisdizione penale sui crimini di guerra e contro l’umanità a tribunali internazionali. Nel ‘45 le Potenze occupanti della Germania sconfitta istituirono il Tribunale di Norimberga per giudicare i criminali nazisti. Venne contemporaneamente istituito il Tribunale di Tokyo , su iniziativa americana, per il giudizio sui crimini compiuti dai giapponesi. Nel ’91 e ‘94 il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha rispettivamente costituito il Tribunale per i crimini in ex Jugoslavia ed il Tribunale per i crimini in Ruanda.
  • I mezzi diplomatici di soluzione delle controversie Tali mezzi, a differenza di quelli giurisdizionali, tendono esclusivamente a facilitare la soluzione delle controversie. negoziato : mezzo più semplice e immediato; commissione di conciliazione : è la forma diplomatica di soluzione delle controversie più evoluta, che più si avvicina all’arbitrato; commissione d’inchiesta : a differenza delle precedenti, ha solo il compito di accertare, in modo non vincolante, i fatti; conciliazione obbligatoria : di solito prevista come alternativa al ricorso all’arbitrato soprattutto nelle convenzioni multilaterali aperte.