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Diritto parlamentare, Dispense di Diritto Parlamentare

Il documento contiene tutte le lezioni del prof. Luigi Ciaurro, essenziali per superare l’esame, integrate con il manuale Giannitti-Lupo da lui richiesto. Sostituisce integramente il manuale.

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 01/10/2024

LauraMF23
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10 o% FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE (cap 4)
1) La prima fonte del diri)o parlamentare è ovviamente la Cos:tuzione, in quanto regola la stru)ura delle
Camere (al 8tolo 1 della parte seconda), e con8ene una disciplina dire)a dei principali procedimen8
parlamentari.
2) Accanto alla Cos8tuzione vanno poi ovviamente annoverate le leggi cos:tuzionali (anche quelle che non
revisionano il testo cos8tuzionale): si pensi ad esempio alla legge cos8tuzionale che ha so)ra)o al
Parlamento in seduta comune e alla Corte cos8tuzionale il potere rispeAvamente di accusare e di giudicare
i ministri per i rea8 compiu8 nell’esercizio delle loro funzioni.
Ora, oltre alle fon8 sopra citate bisogna fare una premessa per poter proseguire l’analisi delle fon8, cioè: di
solito, nelle altre branche del diri)o, il sistema delle fon8 è cara)erizzato dalla dicotomia tra:
fon8 autonome e eteronome→ per fon8 autonome si intendono quei modelli comportamentali che
non mi vengono impos8 da qualcuno, ma che io stesso mi do (es. morale, la religione); per fon8
eteronome si intendono quelle norme “imposte” da qualcuno (parlamento) ai consocia8
fon8 di produzione e di cognizione→ di produzione= fon8 che producono il diri)o (es. legge
ordinaria); di cognizione= fanno conoscere il diri)o (es. Gazze)a ufficiale)
fon8 scri3e e consuetudine
nel diri%o parlamentare questa dicotomia viene meno o quantomeno si differenzia, in quanto:
1. non si può dis8nguere tra fon8 autonome e eteronome→ perché le Camere sono dotate di
autonomia norma:va, pertanto è lo stesso organo che stabilisce le regole che poi dovrà seguire
(cioè non possono essergli imposte, perché sono loro che le impongono)
2. si sfuma anche la dicotomia tra fon8 scri)e e consuetudine→ perché nel diri)o parlamentare si
dis8ngue tra: 1) DIRITTO SCRITTO: cos8tuito da regolamen8 generali, par6colari e speciali e 2)
Prassi, Consuetudini e Meri preceden: che a volte sono in grado di modificare il diri)o scri)o.
3. Nel diri)o parlamentare, stante la larghissima presenza di norme prassis8che, le fon6 di
cognizione sono riconducibili alla DOTTRINA (manuali)
3) Fa)a questa premessa, oltre alla Cos8tuzione nonché le leggi cos8tuzionali, altra fonte del diri)o
parlamentare è il c.d. DIRITTO SCRITTO (si parla di “fon:-a%o”)→ riconducibile ai regolamen8 generali,
par6colari e speciali.
REGOLAMENTI GENERALI: La Cos8tuzione rime)e ai Regolamen) parlamentari generali della
Camera e del Senato la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni dei due rami del
Parlamento, la definizione degli organi e delle procedure, nonché l'organizzazione interna, nel
rispe)o dei principi pos8 dalla stessa Cos8tuzione. Il Regolamento della Camera e quello del Senato
cos8tuiscono due corpi norma8vi separa8 e autonomi, che ciascuna Camera applica e modifica
autonomamente: si tra)a di un complesso di norme scri)e (una specie di codice) che ciascuna
Assemblea ado)a, in ossequio all’art. 64 Cost, primo comma, il quale afferma che «ciascuna
Camera ado3a il proprio regolamento». Questa norma con8ene 3 principi fondamentali al suo
interno:
Innanzitu)o “ciascuna Camera” = significa ogni camera per conto proprio, in maniera autonoma.
Implicitamente fa riferimento al c.d. principio del bicameralismo perfe%o o paritario→ secondo il quale vi
sono 2 camere con iden8che funzioni che operano di norma in modo disgiunto e autonomo.
Il termine “Camera” poi nella Cos8tuzione assume molteplici significa8 in quanto può indicare la Camera
dei deputa8, oppure entrambe le Camere, oppure ancora l’Assemblea. Qui, cioè nell’art 64, per camera si
intende “assemblea di ogni ramo del parlamento”, e quindi implicitamente per i regolamen8 parlamentari
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10 o% FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE (cap 4) 1) La prima fonte del diri)o parlamentare è ovviamente la Cos:tuzione , in quanto regola la stru)ura delle Camere (al 8 tolo 1 della parte seconda), e con 8 ene una disciplina dire)a dei principali procedimen 8 parlamentari. 2) Accanto alla Cos 8 tuzione vanno poi ovviamente annoverate le leggi cos:tuzionali (anche quelle che non revisionano il testo cos 8 tuzionale): si pensi ad esempio alla legge cos 8 tuzionale che ha so)ra)o al Parlamento in seduta comune e alla Corte cos 8 tuzionale il potere rispeAvamente di accusare e di giudicare i ministri per i rea 8 compiu 8 nell’esercizio delle loro funzioni. Ora, oltre alle fon 8 sopra citate bisogna fare una premessa per poter proseguire l’analisi delle fon 8 , cioè: di solito, nelle altre branche del diri)o, il sistema delle fon 8 è cara)erizzato dalla dicotomia tra:

  • fon 8 autonome e eteronome → per fon 8 autonome si intendono quei modelli comportamentali che non mi vengono impos 8 da qualcuno, ma che io stesso mi do (es. morale, la religione); per fon 8 eteronome si intendono quelle norme “imposte” da qualcuno (parlamento) ai consocia 8
  • (^) fon 8 di produzione e di cognizione → di produzione= fon 8 che producono il diri)o (es. legge ordinaria); di cognizione= fanno conoscere il diri)o (es. Gazze)a ufficiale)
  • fon 8 scri 3 e e consuetudine nel diri%o parlamentare questa dicotomia viene meno o quantomeno si differenzia, in quanto:
  1. non si può dis 8 nguere tra fon 8 autonome e eteronome→ perché le Camere sono dotate di autonomia norma:va, pertanto è lo stesso organo che stabilisce le regole che poi dovrà seguire (cioè non possono essergli imposte, perché sono loro che le impongono) 2. si sfuma anche la dicotomia tra fon 8 scri)e e consuetudine→ perché nel diri)o parlamentare si dis 8 ngue tra: 1) DIRITTO SCRITTO : cos 8 tuito da regolamen 8 generali, par 6 colari e speciali e 2 ) Prassi, Consuetudini e Meri preceden: che a volte sono in grado di modificare il diri)o scri)o.
  2. Nel diri)o parlamentare, stante la larghissima presenza di norme prassis 8 che, le fon 6 di cognizionesono riconducibili alla DOTTRINA (manuali) 3) Fa)a questa premessa, oltre alla Cos 8 tuzione nonché le leggi cos 8 tuzionali, altra fonte del diri)o parlamentare è il c.d. DIRITTO SCRITTO (si parla di “fon:-a%o”) → riconducibile ai regolamen 8 generali, par 6 colari e speciali.
  • REGOLAMENTI GENERALI : La Cos 8 tuzione rime)e ai Regolamen) parlamentari generali della Camera e del Senato la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni dei due rami del Parlamento, la definizione degli organi e delle procedure , nonché l'organizzazione interna , nel rispe)o dei principi pos 8 dalla stessa Cos 8 tuzione. Il Regolamento della Camera e quello del Senato cos 8 tuiscono due corpi norma 8 vi separa 8 e autonomi, che ciascuna Camera applica e modifica autonomamente: si tra)a di un complesso di norme scri)e (una specie di codice) che ciascuna Assemblea ado)a, in ossequio all’art. 64 Cost, primo comma , il quale afferma che « ciascuna Camera ado 3 a il proprio regolamento ». Questa norma con 8 ene 3 principi fondamentali al suo interno: Innanzitu)o “ ciascuna Camera ” = significa ogni camera per conto proprio, in maniera autonoma. Implicitamente fa riferimento al c.d. principio del bicameralismo perfe%o o paritario → secondo il quale vi sono 2 camere con iden 8 che funzioni che operano di norma in modo disgiunto e autonomo. Il termine “ Camera ” poi nella Cos 8 tuzione assume molteplici significa 8 in quanto può indicare la Camera dei deputa 8 , oppure entrambe le Camere, oppure ancora l’Assemblea. Qui, cioè nell’art 64, per camera si intende “ assemblea di ogni ramo del parlamento”, e quindi implicitamente per i regolamen 8 parlamentari

evoca il c.d. principio della riserva di Assemblea : secondo il quale i regolamen 8 generali vengono approva 8 da ciascuna assemblea (quindi ad es. non dalle commissioni) Infine, la norma afferma che ques 8 regolamen 8 vengono approva 8 a “ maggioranza assoluta dei componen) ”: cioè la META’ + 1 DEI SI (= quindi ad es. nella camera dei deputa 8 composta da 400, servono 201 SI). Bisogna specificare che: regola generale (nel silenzio della norma) che si applica ipso iure è la maggioranza semplice. È la legge che ci dice quando si applicano le altre maggioranze (qualificata). N.B. → x la fiducia è richiesta quella semplice. Il Regolamento della Camera e quello del Senato risalgono al 1971 , ma sono sta 8 successivamente più volte integra 8 , aggiorna 8 e modifica 8.

  • REGOLAMENTI SPECIALI : si tra)a di regolamen 8 approva 8 con la stessa modalità di quelli generali (quindi ciascuna assemblea a maggioranza assoluta), con la differenza che ques 8 però riguardano “materie par 8 colari”, e che sono abilita 8 a derogare (nella materia da loro regolata) alle prescrizioni dei regolamen 8 generali. → rappresentano e rispecchiano il principio generale “ lex specialis derogat lex generalis ”, SALVO ovviamente i principi fondamentali dei regolamen 8 generali (es. il diri)o di parole, contraddi)orio etc)
  • REGOLAMENTI PARTICOLARI : sono i regolamen 8 interni all’organo, approva 8 NON dall’Assemblea ma dall’organo che li deve applicare Ques 8 3 8 pi di regolamen 8 hanno rango di FONTE PRIMARIA , ma bisogna considerare, pur non essendo fonte di ordine generale il c.d. DIRITTO PARLAMENTARE AMMINISTRATIVO : cos 8 tuito dalle delibere regolamentari scri 8 e ado)ate dagli uffici di presidenza delle camere in riferimento a specifici aspeA (es. vitalizi parlamentari). Importante circa i Regolamen 8 parlamentari è la sentenza n.9 del 1959 della Corte cos 8 tuzionale, con la quale questa ha affermato che: «la competenza di giudicare sulle controversie rela 8 ve alla legi=mità cos 6 tuzionale delle leggi a)ribuita alla Corte Cos 8 tuzionale dall’art 134 Cost., comprende quella di controllare l’osservanza delle norme della Cos:tuzione sul procedimento di formazione delle leggi. Nel caso di applicazione della procedura c.d. decentrata (approvazione x mezzo di Commissioni) per un disegno di legge rientrante tra quelli elenca 8 nell’ul 8 mo comma art 72 Cost., si ha un vizio del procedimento di formazione della legge cos:tuzionalmente rilevante perché consistente in una violazione della norma cos 8 tuzionale: il giudizio se un disegno di legge rientri tra quelli, per i quali l’art 72 esige la procedura normale di approvazione, involge una ques 8 one di interpretazione di una norma della Cos 8 tuzione che è competenza della Corte cost., agli effeA del controllo della legiAmità del procedimento di formazione di una legge. Invece, se una norma di Regolamento parlamentare esclude l’applicabilità della procedura decentrata x taluni progeA di legge che non rientrano in quelli ex art 72, la interpretazione e la osservanza di tale norma regolamentare spe)ano in via esclusiva alla CAMERA INTERESSATA. Quindi con questa sentenza la c. cos 8 tuzionale ha ritenuto che la corte stessa potesse sindacare l’andamento del procedimento legisla 8 vo per verificare se una legge sia stata eventualmente approvata in violazione o meno di disposizioni solo cos 8 tuzionali riguardan 8 l’iter legis. Invece le violazioni dei regolamen 8 parlamentari non li può verificare, perché rientra tra gli intra corpora del parlamento. Statu 6 dei par 66 e regolamen 6 dei gruppi parlamentari 4) Contrapposte alle fon 8 -a)o sono le c.d. fon)-fa 8 o che nel diri)o parlamentare corrispondono alla Prassi, Consuetudine e Meri preceden 8 , e che sono in grado di derogare alle c.d. fon 8 -a)o salvo ovviamente la “diga” suprema della Cos 8 tuzione.

Partendo dall’INELEGGIBILITÀ’ , Bisogna fare una premessa: in un regime democra 8 co, il riconoscimento a tuA i ci)adini della possibilità di accedere alle cariche eleAve (art 51 cost) è un principio essenziale, o meglio, cos 8 tuzionale. Se il principio generale è dunque quello della corrispondenza tra ele)orato aAvo e passivo (governan 8 e governa 8 ) con la legge possono essere introdo)e (così come previsto ex art 65) condizioni restriAve all’ eleggibilità, che restringendo appunto un diri)o fondamentale, devono necessariamente essere interpretata RESTRITTIVAMENTE. La previsione di queste cause di ineleggibilità ha lo scopo di garan 8 re la GENUITÀ delle elezioni, evitando “ rendite di posizione ” (posizione intesa come “cariche rives 8 te) per favorire una capta)o benevolen)ae. In altre parole: scopo é che il voto SI svolga SENZA CONDIZIONAMENTI e nell’uguaglianza effeAva tra i compe 8 tori. Le cause di ineleggibilità sono essenzialmente raccolte nel Testo Unico ele%orale (del 1957 ) e possono in sintesi essere ricomprese in 5 gruppi:

  • Titolarità di alcune cariche eleAve (consiglieri regionali, sindaci di comuni grandi come Roma)
  • Titolarità di alcuni uffici (magistra 8 , prefeA, diploma 8 ci Etc)
  • Titolarità di par 8 colari rappor 8 economici con lo Stato
  • Titolarità di rappor 8 di impiego con governi esteri
  • Essere giudici cos 8 tuzionali. É necessario specificare un aspe)o fondamentale: cioè fin dalla prima legislatura repubblicana, le camere aveva ado)ato un’interpretazione della norma 8 va delle cause di INELEGGIBILITÀ secondo la quale la carica che determina l’ineleggibilità, nel caso in cui venisse assunta successivamente alle elezioni parlamentari, comportava soltanto l’incompa 6 bilità , dando così vita alla trasformazione di cause di ineleggibilità in cause di incompa 8 bilità. Il legislatore con una legge del 2011 ha introdo)o una generale incompa:bilità tra “il mandato parlamentare e qualsiasi altra carica pubblica eleAva di natura monocra 8 ca rela 8 va organi di governo di en 8 pubblici territoriali aven 8 alla data di indizione delle elezioni o della nomina popolazione superiore a 15.000 abitan 8 .” si è così rafforzato il principio del divieto del cumulo dei manda 8. INCOMPATIBILITÀ : diverso è invece il fine dell’incompa 8 bilità, che mira a impedire il cumulo del mandato parlamentare con un altro incarico per evitare che questo possa pregiudicare il corre)o il libero esercizio della funzione di parlamentare. Quindi mentre le cause di ineleggibilità sono cause che impediscono l’elezione, cause di incompa 8 bilità invece incidono ex post l’elezione. La norma 8 va di riferimento circa queste cause é varia:
  1. la Cos 8 tuzione prevede alcune ipotesi di l’incompa 8 bilità tra parlamentare e giudice cos 8 tuzionale, membro del CSM, consigliere regionale, componente di una giunta regionale.
  2. legge quadro sulle incompa 8 bilità, la c.d. LEGGE STURZO che prevede altre ipotesi come: incompa 8 bilità con cariche di nomina governa 8 va etc
  3. numerose altre leggi che prevedono altre ipotesi Generalmente le situazioni più eviden 8 di incompa 8 bilità si risolvono con le dimissioni volontarie. In ogni caso i parlamentari hanno l’obbligo fin dalla prima seduta della camera e dalla proclamazione al Senato di comunicare presiden 8 dell’assemblea di appartenenza gli incarichi ricoper:. Sulla base poi della documentazione fornita, apposi 8 comita 8 permanen 8 delle due giunte svolgono un’istru)oria in contraddi)orio con l’interessato. Se emerge un’incompa 8 bilità il parlamentare deve optare tra il mandato parlamentare e l’incarico incompa 8 bile. Qualora invece proprio non vi sia la possibilità di scegliere tra uno dei due incarichi, la giunta propone all’assemblea di dichiarare la decadenza del parlamentare e subentrerà il primo dei non eleA, oppure se si tra)a di parlamentari eleA nei collegi uninominali, sono inde)e elezioni supple 8 ve.

É necessario specificare un aspe)o fondamentale: cioè fin dalla prima legislatura repubblicana, le camere aveva ado)ato un’interpretazione della norma 8 va delle cause di INELEGGIBILITÀ secondo la quale la carica che determina l’ineleggibilità , nel caso in cui venisse assunta successivamente alle elezioni parlamentari (=sopravvenuta), comportava soltanto l’incompa:bilità , dando così vita alla trasformazione di cause di ineleggibilità in cause di incompa 8 bilità. Il legislatore con una legge del 2011 ha introdo)o una generale incompa 8 bilità tra “il mandato parlamentare e qualsiasi altra carica pubblica eleAva di natura monocra 8 ca rela 8 va organi di governo di en 8 pubblici territoriali aven 8 alla data di indizione delle elezioni o della nomina popolazione superiore a 15.000 abitan 8 .” Inoltre, quanto de)o è stato confermato anche da una sentenza della corte cos:tuzionale sempre nel 2011 → si è così rafforzato il principio del divieto del cumulo dei manda 8. È stata introdo)a poi un’organica disciplina nella c.d. Legge Severino (2012, dal nome dell’allora ministro della gius 8 zia) in materia di INCANDIDABILITÀ. Una categoria questa non espressamente prevista dalla Cos 8 tuzione, ma sostanzialmente riconducibile secondo la Corte cos 8 tuzionale a quella dell’ineleggibilità, quindi sarebbe una sorta di “ species ” del genus ineleggibilità , ma a differenza della quale, l’incandidabilità preclude il diri)o di esercizio dell’ele)orato passivo a coloro che sono sta 8 condanna 8 per cer 8 8 pi di rea 8 o applicata per un certo periodo di tempo una pena deten 8 va (superiore a 2 anni ). Restrizioni di questo 8 po erano state previste dapprima negli anni 90 per gli amministratori locali (sindaci, assessori) poi nel 2012 è stata estesa anche ai parlamentari, questo perché in realtà la disciplina in esame è definibile come una disciplina di “onorabilità” cioè vuole onorare il Parlamento. Inoltre, l’incandidabilità può essere:

  • Originaria = condanna pre candidatura = elezione NULLA. Questa viene ACCERTATA dall’ufficio centrale circoscrizionali per la camera e dall’ufficio ele)orale regionale per il Senato sulla base di un’autocer 8 ficazione presentata dai candida 8. Contro le decisioni che eliminano dalle liste i candida 8 incandidabili si può ricorrere all’ufficio centrale nazionale.
  • (^) Sopravvenuta = condanna durante il mandato = DECADENZA dal mandato. Per l’accertamento in questo caso invece (essendo già in corso il mandato parlamentare) si entra nella sfera di applicazione dell’ar 8 colo 66 Cost, e dunque spe)a le camere con le ordinarie procedure di verifica dei poteri accertare la presenza di condizioni incandidabilità. Caso noto in riferimento all’incandidabilità sopravvenuta è quella riguardante l’ex senatore Berlusconi (p.
  1. Condannato per frode fiscale nel 2013. 17 o 8. 23 Infine, All’art 66 co.1, la Cos:tuzione prevede la c.d. l’INELEGGIBILITÀ SOPRAVVENUTA nella parte in cui fa riferimento alle cause c.d. sopraggiunte. « Ciascuna Camera giudica dei 6 toli di ammissione dei suoi componen 6 e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompa 6 bilità Ora, in riferimento alla norma in esame ci sono 2 aspeA importan 8 da so)olineare In primo luogo , il primo aspe)o aAene alla disciplina dell’ineleggibilità sopravvenuta , che è totalmente assente: cioè cosa accade se si verifica una ipotesi di questo 8 po? (cioè di inelegg. Sopravv.) In realtà fin dalla prima legislatura repubblicana, le camere aveva ado)ato un’interpretazione della norma 8 va delle cause di ineleggibilità secondo la quale: la carica che determina l’ineleggibilità , nel caso in cui venisse assunta successivamente alle elezioni parlamentari (=sopravvenuta), comportava soltanto l’incompa)bilità , dando così vita alla trasformazione di cause di ineleggibilità in cause di incompa 6 bilità. Successivamente, Il legislatore con una legge del 2011 ha introdo)o una generale incompa 8 bilità tra “il mandato parlamentare e qualsiasi altra carica pubblica eleAva di natura monocra 8 ca rela 8 va organi di governo di en 8 pubblici territoriali aven 8 alla data di indizione delle elezioni o della nomina popolazione

Ora, sulla GIUNTA si apre un dibaAto in do)rina perché la giunta è una commissione composta, si da giuris 8 ma che sono dei parlamentari, cioè il problema è che è un organo poli 8 co, ci sono vincoli di maggioranza. E quindi la do)rina propone la modifica dell’art 66 Cost, però la proposta de iure condendo (= avuto riguardo al diri)o da creare) più ada)a per superare l’art 66 è quella, non di affidare il tu)o alla magistratura, ma di u 8 lizzare il sistema tedesco , e cioè: in prima ba%uta il giudizio resta alle camere ma con una sorta di Appello alla Corte Cos:tuzionale. Quali sono gli espedien 6 per superare l’art 66 Cost? (cioè nel caso di errore ad es. di calcolo, un sogge 3 o non viene proclamato )

  1. Si può pensare ad una tutela aquiliana ex ar 8 colo 2043 cc , quindi ad una responsabilità da a)o/fa)o illecito che cagioni è un danno ingiusto. Citando in giudizio il ministero dell’interno (fermo restando il suo diri%o di rivalsa sul dipendente che ha sbagliato) chiedendo il risarcimento per danni patrimoniali (es. indennità parlamentare) e non patrimoniali (es. perdita di chance). Ci sono sta 8 dei tenta 8 vi negli anni 60 anda 8 male, e Nel 99 la Cassazione ha ammesso questa una tutela risarcitoria per i parlamentari nazionali, fissando poi nel 2019 dei paleA ben precisi: c’è tutela risarcitoria per mancata tempes 8 va proclamazione ma ad una condizione: che entro la legislatura l’assemblea sia si sia espressa.
  2. Oppure si può pensare ad un confli%o di a%ribuzione ex ar 8 colo 134 Cost davan 8 alla Corte cos 8 tuzionale. In realtà questo finora non è mai stato u 8 lizzato questo rimedio. Cioè il candidato ricorre alla Corte cos:tuzionale affinchè obblighi l’assemblea a pronunciarsi. 23 o 8. IMMUNITA’ PARLAMENTARI (p.85) Con il termine immunità si indicano in genere l’insieme dei meccanismi di tutela previs 8 a garanzia Dell’indipendenza e del regolare funzionamento delle camere di fronte agli altri poteri dello Stato. Si tra)a di veri e propri divie 8 rivol 8 agli altri poteri innanzitu)o al potere giudiziario. Nel nostro ordinamento possiamo individuare tre 8 pi di immunità della poli 8 ca in generale:
  • (^) Immunità parlamentari
  • (^) immunità del presidente della Repubblica
  • immunità ministeriali Queste rappresentano un’eccezione agli ar 8 coli 3 e 24 della cos 8 tuzione, con la conseguenza che devono necessariamente essere previste dalla stessa carta cos 8 tuente in quanto sono prescrizioni derogatorie delle norme appena citate. In sostanza per queste immunità si applica una sorta di riserva di Cos)tuzione : il che non significa che tu)o deve essere scri)o li (es. art 111 Cost) ma deve appunto limitarsi a dei principi. In riferimento alle immunità parlamentari, le fon 8 da considerare sono l’art 68 Cost. nonché la L. 204/2003= quale legge quadro in materia di immunità parlamentari. Dapprima individuiamo una classificazione ed elencazione degli is 8 tu 8 delle immunità parlamentari, in quanto queste sono suddivise in: **1. Insindacabilità
  1. inviolabilità
  2. la tutela delle comunicazioni
  3. autorizzazione a procedere in senso stesso (o al procedimento penale)
  1. INSINDACABILITA’ art 68 Cost.**

prima di analizzare bisogna fare una premessa importante: in un anno e mezzo, cioè dal 92 al 94 il sistema tradizionale dei par 66 che ci aveva governato dal 1945 al 92 , vengono spazza 8 via: sia per le inchieste giudiziarie come “ mani pulite e tangentopoli ”, ma sopra)u)o per le indagini preliminari che hanno riguardato la classe poli 8 ca del paese, quindi anche gli amministratori locali, ma sopra)u)o deputa 8 e senatori. E il sistema delle immunità parlamentari erano ogge)o di protesta popolare in quanto proteggevano i deputa 8 /senatori corroA. In breve, con la legge cos:tuzionale n.1. del 1993 abbiamo il c.d. “ paradosso di una revisione cos)tuzionale ”= vale a dire, proprio nel momento in cui era più aspra la dialeAca tra poli 8 ca e magistratura, fu modificato l’art 68 Cost e in par 8 colare venne abolito l’is:tuto dell’autorizzazione a procedere (=al procedimento penale) la cui ra:o si rinveniva nella separazione dei poteri tra legisla:vo e giudiziario. Fa)a questa premessa importante, analizziamo ora la disposizione cos 8 tuzionale a)uale che al 1 comma prevede la c.d. INSIDACABILITA’ o anche “ IRRESPONSABILITA’ GIURIDICA ” Questa ha due cara)eri fondamentali: 1) l’assolutezza → la corte cos 8 tuzionale aveva confermato questo cara)ere “assoluto” nella sentenza madre delle immunità parlamentari e cioè la sentenza 1150/1988 : prevedendo che l’insindacabilità ha ad ogge)o qualsiasi 8 pi di responsabilità, quindi civile, penale e amministra 8 va. 2) la perpetuità → nel senso che non è legata ne a prescrizione ne a decadenza. In altre parole: vale per sempre. L’Art 68 co.1 Cost. prevede a)ualmente che: « I membri del Parlamento non possono essere chiama) a rispondere delle opinioni espresse e dei vo 6 da 6 nell'esercizio delle loro funzioni » Precedentemente alla modifica del 93 la norma prevede l’u 8 lizzo di diversi termini, cioè «i membri del parlamento non possono essere persegui) per vo 8 espressi… » Perché questa modifica? sul punto ci sono 2 spiegazioni possibili e cioè: 1) l’art 122 co.4 prevede l’insindacabilità per i consiglieri regionali , ma in questo caso NON viene u 8 lizzato il termine di persecuzioni ma di “ impossibilità a rispondere per …” → Cioè il punto è che la cos 8 tuzione in riferimento al medesimo is 8 tuto prevedeva in due norme differen 8 l’u 8 lizzo di termini differen 8 ma senza una ra)o di fondo. 2) una seconda spiegazione riguarda il significato le)erale, cioè il termine « persegui) » ha una accezione più “ ristre 3 a ” nel senso che necessariamente questo termine evoca solo il PROCEDIMENTO PENALE , ma l’insindacabilità ha cara)ere assoluto: civile, penale e amministra 8 vo. Ora, vediamo le problema:che maggiori che statuiscono dall’is 8 tuto in esame sopra)u)o in riferimento ai VOTI DATI e le OPINIONI ESPRESSE nell’esercizio del mandato. In par 8 colare il problema principale tu)’ora irrisolto è quello del parlamentare in carica che in sedi “ extra parlamento (fisico) ” esprime opinioni poli 8 che. Sul punto si scontrano 2 concezioni:

  • una concezione filo parlamentare → che sos 8 ene la copertura del parlamentare per le opinioni poli 8 che espresse, in ogni sede e quindi non solo all’interno del parlamento
  • (^) una concezione filo magistratura → che invece sos 8 ene il cara)ere di norma eccezionale, che in quanto tale, richiede una stre)a interpretazione: in altre parole, “ nell’esercizio del mandato ” significa= nell’esercizio in senso stre)o, e quindi ac :pici dell’acvità parlamentare (quindi ad. es. no i comizi) la Corte cos 8 tuzionale ha elaborato dei criteri procedurali circa il confli%o di a%ribuzione che analizziamo più avan 8 , ma anche e sopra)u)o 3 palec sostanziali circa l’estensione (cioè il perimetro di applicazione) dell’insindacabilità in riferimento alle :

posta in essere dalla Giunta, delibera in materia di insindacabilità: e questo perché la preroga 8 va in esame è posta a GARANZIA della Camera stessa. Cosa fa il giudice quando riceve la decisione della Camera? può fare due cose :

  1. prende a%o della decisione : quindi archivia o respinge (a seconda della sede, se civile o penale).
  2. la sentenza 1150/1988 (c.cos 8 tu.) Che è una delle sentenze pilastro in materia di immunità afferma che: qualora la magistratura non fosse convinta della decisione della Camera di appartenenza circa insindacabilità, può sollevare ex art 134 Cost un confli 8 o di a 8 ribuzione tra i poteri dello Stato (quindi tra magistratura e camera competente) in quanto la camera competente avrebbe esorbitato dai propri poteri, riconoscendo la sussistenza della insindacabilità in situazioni in cui invece sarebbe palesemente da escludere. 2) INVIOLABILITA’ art 68 co. « Senza autorizzazione della Camera alla quale appar 6 ene, nessun membro del Parlamento può essere so 8 oposto a perquisizione personale o domiciliare , né può essere arrestato o altrimen 6 privato della libertà personale , o mantenuto in detenzione , salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'a 3 o di comme 3 ere un deli 3 o per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza » Abolita nel 1993 la necessità dell’autorizzazione alle indagini e all’esercizio dell’azione penale nei confron 8 dei parlamentari, resta tu)avia imprescindibile l’autorizzazione della camera di appartenenza per: 1) arrestare il parlamentare, salvo (come dice la norma sopracitata) 2 casi (=2 ECCEZIONI): che si traA di una sentenza irrevocabile di condanna oppure nel caso in cui il parlamentare sia colto nell’a)o di comme)ere un deli)o per il quale è previsto come obbligatorio l’arresto in flagranza ,
  1. nonché per compiere alcuni rilevan 8 aL invasivi della sfera della libertà personale dei parlamentari, quali:
    • le perquisizioni personali
    • le persecuzioni domiciliari → Su questo 8 po di a)o bisogna poi specificare che non è mai arrivata alla Camera una richiesta di questo 8 po perché si tra)a di aA che devono necessariamente esser faA a sorpresa e quindi all’insaputa del parlamentare. Fermo restando che comunque nel caso in cui venga richiesta alla camera di appartenenza una persecuzione domiciliare, la Corte nel 2006 ha specificato che per domicilio del parlamentare non si deve intendere solo il luogo di abitazione, Ma anche l’ufficio, lo studio.
    • La norma prevede “ arresto.. o altrimen) privato della libertà personale ”→ Qui deve intendersi una limitazione come ad esempio nelle TSO. Le regole generali che le camere devono seguire per evitare che la preroga 8 va in esame (cioè dell’autorizzazione) si Trasformi in privilegio è quella secondo la quale la concessione dell’autorizzazione all’arresto oppure alla limitazione in qualsiasi altra forma della libertà personale dovrebbe essere negata solo in via eccezionale per evitare un’indebita interferenza del potere giudiziario sul legisla 8 vo, il cui pericolo è quello di una volontà persecutoria (c.d. fumus persecu)onis ) che emerge negli inten 8 che muovono l’azione dell’autorità giudiziaria.

Inoltre, al criterio del fumus persecu)onis si deve aggiungere nel caso dell’autorizzazione all’arresto la considerazione di un ulteriore interesse: e cioè l’interesse che non venga alterata all’integrità della composizione delle camere che risulta e deriva dal voto dei ci)adini. Queste due ragioni fondano la prassi dell’assoluta eccezionalità dell’accoglimento delle richieste d’arresto. Art 68 co.3 « Analoga autorizzazione è richiesta per so 3 oporre i membri del Parlamento a interce 3 azioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza » Negli anni le ques 8 oni più problema 8 che complesse in materia di autorizzazione al provvedimento sono state generalmente quelle riferite all’autorizzazione all’impiego delle interce%azioni telefoniche , le quali cos 8 tuiscono un’efficace strumento inves 8 ga 8 vo ma al tempo stesso difficili da u 8 lizzare, perché si tra)a sempre comunque di uno strumento che deve essere u 8 lizzato all’insaputa dell’interce)ato. Si è quindi prospe)ata la possibilità di u 8 lizzo di interce)azione c.d. INDIRETTE: cioè effe)uate vs tersi ma con lo scopo di captare quanto de)o dal parlamentare. Ora, sul punto La Corte cos 8 tuzionale ha chiarito nella sentenza n. 390 del 2007 che « a rilevare non è la 6 tolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’a 8 o di indagine: cioè se quest’ul 6 mo è volto in concreto ad accertare ad accedere nella sfera di comunicazione dal parlamentare, allora l’interce 3 azione non autorizzata è illegiLma a prescindere dal fa 3 o che il procedimento riguardi i terzi o che le utenze so 8 oposte al controllo appartengano a terzi .» Queste interce)azioni indire%e possono essere: 1) mirate → e cioè Fru)o di una strategia inves 8 ga 8 va volta a controllare tu)e le utenze dei soggeA che circondano il parlamentare, aggirando così la ra 8 o dell’ar 8 colo 68 ; 2) ma possono essere anche fortuite o casuali → le quali non rientrano nella garanzia prevista dall’ar 8 colo 68, E quindi teoricamente dovrebbero essere u 8 lizzabili. In realtà la Corte ha confermato la necessaria autorizzazione alla Camera di appartenenza per u:lizzare contro il parlamentare le interce%azioni che sono state captate su utenza altrui pur se casuali. Questo perché nella teoria la dis 8 nzione è chiara ma nella pra 8 ca è difficile da verificare cioè è difficile da verificare la casualità delle interce)azioni indire)a. Ma l’autorizzazione, ai sensi della LEGGE 140/2003 , non ricomprende soltanto le interce)azioni telefoniche ma anche i tabula: telefonici. → Sul punto in realtà è stata inves 8 ta della ques 8 one di illegiAmità cos 8 tuzionale la Corte, in quanto l’ar 8 colo 68 fa riferimento esplicito alle sole interce)azioni e non anche ai tabula 8 telefonici, Ma la corte ha confermato la legiAmità cos 8 tuzionale perché i tabula 8 contengono informazioni che danno conto delle comunicazioni corren 8 di un parlamentare, e che per tale mo 8 vo rientrano comunque in aA inves 8 ga 8 vi che necessitano di autorizzazione. Rientrano anche per una vi)oria di Renzi, tra gli aA per i quali è necessaria l’autorizzazione alla Camera di appartenenza anche le email e i messaggi di whatsapp. ART 67: ESERCIZIO SENZA VINCOLO DI MANDATO « Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato .» Questa disposizione cos 8 tuzionale afferma 2 principi importan 8 , infaA: nell’affermare che « Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione» e quindi il principio di rappresenta 6 vità della NAZIONE, evoca La differenza tra le assemblee parlamentari PRE rivoluzione francese e i parlamen: elecvi POST 1789.→ InfaA le assemblee parlamentari prima della rivoluzione francese erano rappresenta 6 ve dei ce 6 (borghesia, clero ,nobiltà) cos 8 tui 8 INFATTI da delega 8 dei ce 8 rappresenta 8 che si riunivano in assemblea e che avevano il compito, sopra)u)o con le famose “le)ere di incarico”, di comportarsi nel modo li imposto. In defini 8 va, NON vi era una rappresentanza della nazione ma quanto più una rappresentanza dei singoli ce 8. Inoltre il conce)o di NAZIONE → è un conce)o di 8 po sociologico , che evoca una iden:tà legata alla lingua, religione, etnia. Ed è nell’art 67 u 8 lizzato nel senso di

  • (^) come Qualsiasi 8 po di u 8 lità economica deve essere stabilita dalla legge
  • (^) Oppure come solo ciò che è chiamata come indennità parlamentare deve essere so)oposta alla riserva di legge→ quest’ul 8 ma, più restriAva, è quella vigente: Ciò significa che qualsiasi 8 po di u 8 lità economica che non è denominata come indennità parlamentare non è so%oposta ad una riserva di legge. Quanto è stata forzata la le)ura dell’ar 8 colo 69 della cos 8 tuzione che ha comportato La presenza di una legge del 1965 Circa l’indennità parlamentare e Invece ci sono tu)a una serie di u 6 lità economiche chiamate in altro modo ( es. rimborso delle spese per l’esercizio del mandato, rimborso per le spese di segreteria etc) invece disciplinate da deliberazioni degli uffici di Presidenza di Camera e Senato. RICORDA QUESTE DELIBERAZIONI RIENTRANO NEL c.d. diri 8 o parlamentare amministra)vo , e Quindi è stato violato l’ar 8 colo 69 Nel senso che queste altre u 8 lità economiche dovevano essere so)oposte sempre ad una riserva di legge oppure no? (quesito aperto) Innanzitu)o per quanto riguarda l’indennità parlamentare abbiamo avuto nel corso della storia parlamentare due leggi: 1. Una legge del 1948 che prevedeva una cifra fissa e un meccanismo di rivalutazione Della stessa in caso di all’inflazione
  1. Una legge del 1965, che è poi quella a)ualmente vigente, che per l’individuazione dell’indennità prevedeva un meccanismo di conversione facendo riferimento alle posizioni tabellari di un magistrato di Cassazione (e sono s 8 pendi nella media) Questo sistema però è a)ualmente molto cri 8 cato per due mo 8 vi: Cioè da un lato vanno considerate tu)a una serie di altre u 6 lità economiche che si aggiungono all’indennità parlamentare in senso stre)o e che perme)ono al parlamentare di avere uno s 8 pendio raddoppiato; Inoltre va anche considerato che negli anni vi sono state delle leggi che hanno modificato il quantum di s 8 pendio di un magistrato di Cassazione: Cioè mentre nel 1965 lo s 8 pendio era medio alto ora è diventato elevato, e Essendo quello applicato anche ai parlamentari, ovviamente ha suscitato un certa cri 8 ca. VITALIZI (=pensioni)→ negli anni 50 agli uffici di Presidenza delle camere con una delibera (quindi no legge) hanno stabilito delle regole per cui al parlamentare cessato dal mandato viene erogata una rendita per quando sarà anziano. E per l’intera legislatura del governo Conte non si è parlato di altro. Perché questo? 3 mo 8 vi:
  2. Le prestazioni erogate erano molto superiori rispe)o ai contribu 8 versa 8 e quindi, in generale erano superiori rispe)o alla previdenza
  3. La disciplina è stata modificata molteplici volte, e addiri)ura c’è stato un periodo in cui bastava Esercitare il mandato parlamentare per un solo giorno per o)enere il risca)o dei 5 anni di legislatura e o)enere dei vitalizi
  4. Altro problema riguardava l’età: cioè era richiesta un’età pari a 65 anni, ma vi sono sta 8 periodi in cui si richiedeva lo svolgimento di 4/5 legislature potevi andar in pensione. Nel 2018 questo is 8 tuto è stato ridisegnato prevedendo il calcolo dei vitalizi con il metodo CONTRIBUTIVO applicato a tuc i ci%adini. Un aspe)o importante che bisogna so)olineare riguarda il fa)o che mentre l’indennità parlamentare è irrinunciabile e non può essere sogge)a né a sequestro né a pignoramento, Il vitalizio gode, rispe)o ad inizia 8 ve esecu 8 ve di creditori, della sola impignorabilità oltre il quinto dell’importo. Oltre quindi all’indennità parlamentare, ai vitalizi, vi è:
  1. la legge del 1965 (sull’indennità) introdusse anche la c.d. DIARIA → Che possiamo definire come la parte variabile della busta paga del parlamentare, e che è Una somma forfe%aria data sulla base delle spese che il parlamentare sos:ene per l’esercizio dell’incarico.
  2. Assegno di fine mandato = liquidazione del parlamentare (stabilito sempre al di fuori della legge) PREROGATIVE MINORI DEI PARLAMENTARI (p.102) Primo aspe)o importante è che: Al fine di mantenere una massima trasparenza e di conservare l’integrità dell’esercizio del mandato la legge n. 441 del 1982 prevede che entro tre mesi dalla proclamazione, ogni parlamentare deposita agli uffici di ciascuna camera una dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale, sulle spese ele)orali sostenute nonché copia dell’ul 8 ma dichiarazione dei reddi 8. Queste dichiarazioni patrimoniali possono essere consultate online. Altro aspe)o par 8 colarmente importante riguarda le cosidde)e «preroga 8 ve minori» quali: il diri)o di accesso alle carceri, alle stru)ure militari e alle caserme. 31 o 3. 23 IL SISTEMA ELETTORALE (cap.5-p.108) Cara)eris 8 che essenziali dei parlamen 8 è essere rappresenta:vi : cioè rappresentano il popolo, il quale tramite le elezioni (ogni 5 anni) legiAma il parlamento ad ado)are deliberazioni che si presumere rappresen 8 no la volontà dei ci)adini. (il parlamento quindi ha una funzione cos:tuzionale di rappresentanza Poli 6 ca generale). La materia ele)orale è ogge)o di una serie di prescrizioni cos 8 tuzionali riferite sopra)u)o alle condizioni di accesso all’ele)orato aAvo e passivo:
  • (^) l’art 48 Fissa le condizioni dell’ele%orato acvo : possono votare tuA i ci)adini purché abbiano raggiunto la maggiore età. Il voto è un dovere civico , ed è personale, libero e segreto. Il voto è un dovere civico e non un dovere giuridico, perché se così fosse stato, si sarebbe dovuta prevedere una sanzione al mancato adempimento del dovere.
  • Per l’ele%orato passivo invece : 25 anni Camera e 40 al Senato.
  • (^) l’art 51 stabilisce il principio di accesso alle cariche elecve in condizioni di uguaglianza La cos 8 tuzione poi disciplina i criteri di ripar:zione dei seggi, ossia:
  • proporzionalmente alla popolazione di ogni regione al Senato , il quale è ele)o a base regionale
  • per la camera si parla di circoscrizioni : che possono avere un’estensione coincidente con quella delle regioni oppure essere, per le regioni più popolose, di dimensione subregionale. La cos 8 tuzione però tace sul sistema ele%orale e cioè sul meccanismo di trasformazione dei vo 6 in seggi , la cui determinazione pertanto è rimessa alla legge ordinaria. Nel delineare quella che è stata l’evoluzione storica dei sistemi ele)orali, è necessario fare una premessa circa la “classica e principale” bipar:zione dei sistemi ele%orali in: [[ N.B.→ collegio Plurinominale = parte di territorio nazionale (collegio appunto) a cui corrispondono 2 o più seggi (x ogni collegio); collegio uninominale = parte di territorio a cui corrisponde 1 seggio (x ogni collegio)]]] 1) proporzionale → è Un sistema che valorizza il principio di rappresenta 6 vità : in quanto prevede la distribuzione dei seggi ai par 88 o alle liste in proporzione ai vo 8 o)enu 8 , pertanto tende ad essere rispondente alle percentuali anche minime di ele%orato. In altre parole in Parlamento hanno rappresentanza anche le minoranze minime presen 8 nel paese. Come funziona? Il voto viene espresso in collegi (o circoscrizioni ) PLURINOMINALI = cioè vengono assegna 6 2 o più seggi per collegio (uninominale

La Corte cos 8 tuzionale in una sentenza del n. 1 2014 dichiara una doppia incos:tuzionalità rela 8 vamente alla parte in cui si prevede un premio di maggioranza che è però irragionevole laddove non prevede una soglia minima per l’a)ribuzione del premio, e sopra)u)o nella parte in cui si previdero delle liste bloccate troppo lunghe. Infine nel 2017 viene approvata la a)uale legge ele)orale definita come ROSATELLUM : Che prevede un sistema ele%orale ( uguale x entrambe le camere) misto prevalentemente proporzionale e cioè:

  • (^) i 5 / 8 dei seggi sono ripar 88 con metodo proporzionale
  • (^) 3 / 8 con metodo maggioritario. x questa parte sono previs 8 collegi uninominali all’inglese
  • Non è previsto un premio di maggioranza perché appunto una parte viene già votata col sistema maggioritario e teoricamente il premio di maggioranza verrebbe applicato su un sistema proporzionale.
  • Infine sono previste delle soglie di sbarramento per entrambe le camere pari al 3 % x liste singole e 10 % x le coalizioni nazionale. 7 nov. ’23 L’ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO (cap. 6) 1 ) GRUPPI PARLAMENTARI (in realtà ques: stanno nel cap.5 pag. 131) I gruppi parlamentari possono essere defini: come la proiezione nelle camere del sistema poli:co in par::. Questo loro essere proiezione in Parlamento dei par 88 , e allo stesso tempo, necessaria ar)colazione della rappresentanza parlamentare, ha reso il rende controversa la ques 8 one della natura giuridica dei gruppi. La do)rina oscilla tra due posizioni estreme: che ri 8 ene che i gruppi siano organi delle camere e chi invece li considera come semplici associazioni. Da un lato i gruppi sono l’ossatura delle Camere : a)raverso ques 8 (cioè i gruppi) infaA i par 88 partecipano alla formazione degli organi parlamentari, decidono la programmazione dei lavori dell’aula e delle commissioni; ed è inoltre mediante la consultazione dei gruppi che il PDR comunica con i par:: per:
  • (^) risolvere le crisi di governo,
  • (^) e all’inizio della legislatura, prima di dare l’incarico di formare il governo. Dall’altro lato però i gruppi hanno i propri organi , i propri regolamen 8 , il bilancio che amministrano in piena autonomia, uffici e impiega 8 verso i quali si comportano come soggec priva: o più esa)amente come associazioni non riconosciute. Tra queste due le)ure sembra essersi affermata in realtà una tesi intermedia che evidenzia la natura ibrida dei gruppi parlamentari fondata su una competenza di aspeA priva 8 s 8 ci e pubblicis 8 ci. Tali tesi ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in una sentenza a sezioni unite del 2020 ha definito i gruppi come associazioni necessarie di diri 8 o pubblico strumentali all’esercizio della funzione legisla)va e al funzionamento delle camere. Da tale qualificazione discende che→ le ques 8 oni connesse ai rappor 8 tra gruppi e parlamentari iscriA in quanto di natura poli 8 ca non possono essere rimesse al giudice ordinario che è competente invece solo per le ques 8 oni connesse alle aAvità del gruppo poste in essere quale sogge)o di diri)o comune; e che quindi queste ques 8 oni devono essere riferite al giudice dell’autodichia. Oltre all’aspe)o riguardante la loro qualificazione giuridica soggeAva, bisogna so)olineare il fa)o che la cos:tuzione dei gruppi parlamentari rappresenta l’ adempimento delle NUOVE Camere (a inizio legislatura quindi) immediatamente SUCCESSIVO all’elezione dei Presiden 8 di Assemblea nonché l’elezione degli altri componen 8 dell’Ufficio di presidenza di Camera e Senato. In riferimento alla loro cos 8 tuzione bisogna dis 8 nguere Camera e Senato, infaA: 1) alla Camera→ Entro 2g dalla prima seduta ciascun deputato deve dichiarare il gruppo di appartenenza , rispe)ando quindi il principio di appartenenza ad un gruppo parlamentare , e pena l’assegnazione (dei parlamentari che non hanno dichiarato il loro gruppo) ad un gruppo residuale denominato « gruppo misto » 2) al Senato→ Entro 3g dalla prima seduta ciascun deputato deve dichiarare il gruppo di appartenenza. Anche qui vige il principio di appartenenza ad un gruppo, ma con delle eccezioni rispe)o alla Camera, cioè: innanzitu)o nel 2017 è stata introdo)a una prima eccezione alla regola che riguarda i senatori a vita , i quali possono non entrare a far parte di alcun gruppo in virtù, dice espressamente il regolamento, “ dell’autonomia della loro legiLmazione ” (cioè nel senso che ovviamente non sono eleA). Successivamente è stata introdo)a nel 2022 un’altra eccezione alla regola di appartenenza al gruppo anche vs i senatori elecvi , disciplinando nel CORSO DELLA LEGISLATURA , le ipotesi che consentono di non appartenere ad un gruppo. InfaA, al momento della cos 8 tuzione dei gruppi, coloro che non dichiarano il gruppo sono assegna 8 d’ufficio al gruppo misto, ma a differenza della Camera, NELLE SUCCESSIVE FASI della legislatura (quindi non al momento della cos 8 tuzione, ma in qualsiasi momento successivo durante la legislatura) sono considera: come non iscric i senatori che ABBANDONANO il gruppo di appartenenza (x dimissioni o espulsione) e non aderiscono ad un altro gruppo entro i successivi 3g. ovviamente c’è una differenza rispe)o ai senatori iscriA perché, oltre a garanzie esplicitamente previste dal regolamento come: la garanzia dell’appartenenza alle commissioni permanen 8 : spe)a al Presidente del Senato assegnare tali senatori alle diverse commissioni permanen 8 nel rispe)o del rapporto tra maggioranza e opposizione sono garan 88 inoltre proporziona 8 tempi di intervento in sede di con 8 ngentamento ma oltre a queste garanzie, i senatori non iscriA conoscono importan 8 limitazioni sia in termini di mancata partecipazione ad alcuni importan: organi collegiali (la composizione del consiglio di Presidenza, Conferenza capigruppo, giunta x regolamento), sia nell’esercizio delle preroga:ve procedurali quando queste sono riservate a “ un senatore per ciascun gruppo” : è il caso ad es.
  • delle interrogazioni a risposta immediata
  • (^) della proposta di non passare all’esame degli ar 8 coli

la Corte cos 8 tuzionale si è occupata del problema nella sentenza n.14 del 1964→la corte qui ha affermato ovviamente la libertà di voto del parlamentare secondo gli indirizzi che gli vengono da: dal gruppo, ma è allo stesso tempo libero di so%rarvi. Generalmente i parlamentari seguono le indicazioni dei gruppi: il che perme)e un’organizzazione poli 8 ca dei dibaA 8 , nei quali al momento delle votazioni prende la parola un oratore per gruppo che esprime la volontà del gruppo poli 8 co nel suo complesso. Ciò nonostante ovviamente non vi è un obbligo di adeguarsi al gruppo, nel senso che, in conformità con l’art 67 Cost ,vi è una assenza di vincolo di mandato in capo ai parlamentari, i quali quindi rimangono liberi nell’espressione del voto. Fermo restando però allo stesso tempo, l’assenza di un diri%o del parlamentare di restare nel gruppo a cui si è iscri%o : questo (=gruppo=) infaA è legiAmato ed è legiAma una sua reazione quale l’espulsione del parlamentare, ovviamente seguendo le procedure prescri)e dallo statuto/ dal regolamento. (Comunque Nel caso di specie della sentenza in esame era successo che una legge era stata approvata alla camera con 10 vo 8 di differenza: una 20 di deputa 8 erano contrari alla legge ma avevano votato sì per disciplina di gruppo) Infine, per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento dei gruppi: ques 8 sono organizza 8 come delle “ piccole imprese ”, ed è infaA per questo mo 8 vo che si è posto il problema della loro natura giuridica. Hanno infaA al loro interno:

  • (^) un presidente di gruppo : che partecipa alla conferenza dei capigruppo
  • (^) un vice presidente
  • un tesoriere (?) inoltre, ai gruppi, l’amministrazione e il bilancio delle Camere assicurano da un lato, la disponibilità dei locali e a%rezzature , e dall’altro il versamento periodico di contribu:. Quindi vengono loro assicurate, a carico del bilancio della Camera, le risorse necessarie allo svolgimento della loro acvità (art. 14, comma 01). Entro trenta giorni dalla loro cos:tuzione i Gruppi approvano uno statuto , che nel Senato è nominato Regolamento , che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. N.B.→ Già visto nell’ambito delle fon 8 , ma è bene ripeterli: i regolamen 8 /statuto delle Camere sono non proprio delle fon 8 , ma comunque una sorta di PSEUDO-FONTI : sono cioè regole giuridiche che possono influenzare la vita parlamentare, e che vanno rispe)ate. Si prevede anche una sanzione quale l’espulsione. PRESIDENTE DI ASSEMBLEA (pag. 171) Innanzitu)o, come in un qualsiasi organo collegiale, anche nelle due Camere Il Presidente è l’organo cui spe)a regolare i lavori, dirigere e moderare le discussioni. Potremo infaA sinte 8 camente ricondurre le sue funzioni interne a tre categorie tendenzialmente corrisponden 8 ai 3 organi collegiali (l’ufficio di presidenza, la Conferenza dei Capigruppo e la Giunta per il regolamento) che il Presidente presiede e che lo coadiuvano nell’esercizio di alcune sue funzioni, perciò svolge funzioni di:
  • (^) interprete e “giudice” delle regole parlamentari (con l’ausilio della giunta per il regolamento)
  • (^) funzioni di garanzia dell’autonomia parlamentare (con l’ausilio dell’ufficio di presidenza)
  • funzioni di coordinamento e programmazione (con l’ausilio della Conferenza dei capigruppo) ciò che bisogna so)olineare un aspe)o importante, e cioè il fa)o che si esige dal presidente di assemblea un ruolo di garanzia e uno svolgimento delle sue funzioni in modo super partes proprio a tutela del buon andamento della dialeAca parlamentare.

Come nasce questa tradizione della imparzialità del Presidente? È un qualcosa che appar 8 ene sopra)u)o alla tradizione inglese ma che nel nostro ordinamento è stato un dies a quo per la figura di Francesco Crispi : il quale successivamente diventerà un leader e Presidente del Consiglio, ma quando ancora non era maturo il suo decollo, tra il 1876 e 1877 svolse le funzioni di Presidente della Camera dei deputa 8 , e nel marzo del 1877 cancellò il suo nome dalla “ chiama” dei votan: , importando una tradizione di stampo anglosassone; cioè per meglio so)olineare il suo ruolo neutrale tolse il suo nome dall’appello dei votan 8 , e da quel momento in poi si instaurò una prassi, una consuetudine cos:tuzionale plurisecolare per cui nessun presidente d’assemblea ha mai più votato. Non solo, ma a consolidare questa sua imparzialità, neutralità, garante del rispe)o delle regole del gioco in Parlamento, è stata l’affermazione della prassi nella 1 Repubblica secondo cui il Presidente della Camera dei deputa 8 dovesse essere un esponente del maggior par:to di opposizione. Questa prassi cessò nel 94 : anno in cui l’elezione del presidente dell’assemblea è espressione della maggioranza. Più precisamente, per quanto riguarda l’elezione , per assicurargli un indiscusso pres 8 gio e un’ampia legiAmazione, i regolamen 8 vigen 8 richiedono che sul nome del presidente converga un consenso quanto più ampio possibile : 1) alla Camera

  • nel primo scru 8 nio si richiede una maggioranza dei 2/3 dei vo: dei componen:
  • secondo e terzo scru 8 nio sono richies 8 2/3 dei vo: dei presen:
  • (^) Dopo il terzo scru 8 nio basta la maggioranza assoluta dei presen:
    1. al Senato
  • primo scru 8 nio la maggioranza assoluta dei componen:.
  • Secondo e terzo invece è sufficiente la maggioranza assoluta dei presen:.
  • Dopo il terzo scru 8 nio si procede al ballo%aggio tra i due candida 8 precedentemente più vota 8 , prevalendo in caso di parità il più anziano. Vi è però un elemento importante da considerare: Abbiamo avuto però nella storia dei Presiden 8 della Camera ma anche Senato, che da un lato svolgevano le funzioni di presidente in una chiave di neutralità e dall’altro lato erano dei leaders poli 6 ci : es. Gianfranco Fini che fondò un par 8 to e sfidò Berlusconi. Cioè il problema che si pone è: come conciliare questo ruolo super partes “ Crispino ” con l’esposizione poli 6 ca? →sostanzialmente si è definito il Presidente come una sorta di giano bifronte: cioè all’interno del Parlamento deve essere necessariamente neutrale, quindi il suo ruolo interno deve essere necessariamente di garanzia e imparzialità; all’esterno invece è ovviamente un uomo poli 8 co considerando anche quella che è la sua “naturale” esposizione media 8 ca. Lo abbiamo già de)o sopra, ma lo ripe 8 amo, il Presidente di Assemblea presiede (oltre all’assemblea ovviamente):
  1. l’Ufficio di presidenza
  2. la conferenza dei capigruppo
  3. la giunta per il regolamento CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO (p.176) Si tra)a di un organo poli 8 co che esercita funzioni in tema di programmazione dei lavori parlamentari , assistendo appunto il presidente dell’assemblea in ciò. Potremmo definirlo come l’organo deliberante l’agenda dei lavori parlamentari, quindi è uno degli organi più importan 8