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Diritto Parlamentare: Le Funzioni Parlamentari, Sintesi del corso di Storia Delle Istituzioni Politiche E Parlamentari

Riassunti dei capitoli 7( Funzioni Parlamentari) 8 (Procedimenti Parlamentari) del libro Gianniti Lupo

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 10/01/2015

nenci89
nenci89 🇮🇹

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Diritto Parlamentare
LE FUNZIONI PARLAMENTARI (Cap.7)
Organizzatori: programmazione dei lavori in aula e in commissione
Fiduciari: attengono alla nascita, all'estinzione o alla riconferma del rapporto duciario
tra Parlamento e Governo
Legislativi: concernono la formazione della legge
Conoscitivi-ispettivi: acquisire conoscenze e informazioni
Di indirizzo: volti a specicare o a modicare l'indirizzo politico
( Non sussiste un rapporto biunivoco tra funzioni e procedimenti: è assai frequente che
attraverso un procedimento le Camere svolgano più di una funzione.)
La votazione: il procedimento attraverso il quale si forma la volontà dell'Assemblea
parlamentare.
Il Presidente di Assemblea e delle commissioni hanno l'attribuzione di decidere l'ordine delle
votazioni, le quali sono disciplinate da un complesso sistema di regole e prassi riferite
prevalentemente al procedimento legislativo. (L'esito può essere profondamente condizionato
dall'ordine con cui sono poste le diverse alternative).
Le votazioni si riferiscono ad un testo considerato come base.
Votazioni elettive non si ha un ordine delle votazioni. Le camere sono chiamate a votare il
Presidente della Repubblica, 1/3 dei giudici costituzionali, 1/3 del CSM, i presidenti e i
componenti degli organi che governano la vita delle Camere, il voto ha ad oggetto la scelta fra
più persone.
Nelle votazioni deliberative i parlamentari possono chiedere brevemente la parola ma non è un
prolungamento della discussione.
I Regolamenti distinguono il momento della votazione (formazione della volontà
parlamentare) da quello della discussione (preliminare alla votazione nella quale si
esamina la proposta e ciascuno cerca di persuadere l'altro delle proprie
argomentazioni).
La dichiarazione di voto non può protrarsi per più di 10 min e al senato è fatta esclusivamente
a nome del gruppo di appartenenza ferma restando la possibilità di dichiarazione di dissenso.
La possibilità di intervenire per dichiarazioni di voto non è praticabile in caso di applicazione
del contingentamento dei tempi, in tal caso si può intervenire solo se il proprio gruppo ha
ancora del tempo residuo.
Art. 64 cost. Requisito per procedere al voto “ le deliberazioni delle Camere non sono valide
se non è presente la maggioranza dei suoi componenti” (numero legale di votazione). La cost.
non prevede un numero legale di seduta (numero dei componenti che deve essere presente
perchè si possa dare inizio alla seduta), è invece previsto per le commissioni del Senato nella
misura della maggioranza dei componenti della commissione, e solo per le commissioni in sede
deliberante e redigente.
(La presenza del numero legale è generalmente presunta. La presidenza di assemblea la deve
vericare solo se lo richiedono 20 deputati o 12 senatori)
Nelle commissioni
Senato: vige una disciplina più rigorosa, nelle sedute relative a questioni su cui le
commissioni si esprimono in via denitiva si procede alla sottoscrizione di un registro
delle presenze, in modo da constatare all'inizio della seduta la presenza del numero
legale, nelle sedute alle altre questioni si verica d'ucio, prima di procedere alle
votazioni (numero legale 1/3 dei componenti).
Camera: (numero legale pari ¼ dei componenti, nella sede legislativa e per pareri su
atti del governo pari a 50+1), è pressoché sempre presunto, salvo che in sede
legislativa, per la sola votazione nale e per votazioni segrete.
I regolamenti hanno attenuato il rigore della previsione costituzionale, art.46 r.C “i
deputati impegnati fuori sede per un incarico avuto dalla Camera o se membri del
Governo in ragione del loro ucio sono computati come presenti ai ni della
determinazione del numero legale. Art.108
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Diritto Parlamentare LE FUNZIONI PARLAMENTARI (Cap.7)

- Organizzatori: programmazione dei lavori in aula e in commissione - Fiduciari: attengono alla nascita, all'estinzione o alla riconferma del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo - Legislativi: concernono la formazione della legge - Conoscitivi-ispettivi: acquisire conoscenze e informazioni - Di indirizzo: volti a specificare o a modificare l'indirizzo politico ( Non sussiste un rapporto biunivoco tra funzioni e procedimenti: è assai frequente che attraverso un procedimento le Camere svolgano più di una funzione.)

La votazione: il procedimento attraverso il quale si forma la volontà dell'Assemblea parlamentare. Il Presidente di Assemblea e delle commissioni hanno l'attribuzione di decidere l'ordine delle votazioni, le quali sono disciplinate da un complesso sistema di regole e prassi riferite prevalentemente al procedimento legislativo. (L'esito può essere profondamente condizionato dall'ordine con cui sono poste le diverse alternative). Le votazioni si riferiscono ad un testo considerato come base. Votazioni elettive non si ha un ordine delle votazioni. Le camere sono chiamate a votare il Presidente della Repubblica, 1/3 dei giudici costituzionali, 1/3 del CSM, i presidenti e i componenti degli organi che governano la vita delle Camere, il voto ha ad oggetto la scelta fra più persone.

Nelle votazioni deliberative i parlamentari possono chiedere brevemente la parola ma non è un prolungamento della discussione. I Regolamenti distinguono il momento della votazione (formazione della volontà parlamentare) da quello della discussione (preliminare alla votazione nella quale si esamina la proposta e ciascuno cerca di persuadere l'altro delle proprie argomentazioni). La dichiarazione di voto non può protrarsi per più di 10 min e al senato è fatta esclusivamente a nome del gruppo di appartenenza ferma restando la possibilità di dichiarazione di dissenso. La possibilità di intervenire per dichiarazioni di voto non è praticabile in caso di applicazione del contingentamento dei tempi, in tal caso si può intervenire solo se il proprio gruppo ha ancora del tempo residuo. Art. 64 cost. Requisito per procedere al voto “ le deliberazioni delle Camere non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti” (numero legale di votazione). La cost. non prevede un numero legale di seduta (numero dei componenti che deve essere presente perchè si possa dare inizio alla seduta), è invece previsto per le commissioni del Senato nella misura della maggioranza dei componenti della commissione, e solo per le commissioni in sede deliberante e redigente. (La presenza del numero legale è generalmente presunta. La presidenza di assemblea la deve verificare solo se lo richiedono 20 deputati o 12 senatori)

Nelle commissioni

• Senato: vige una disciplina più rigorosa, nelle sedute relative a questioni su cui le

commissioni si esprimono in via definitiva si procede alla sottoscrizione di un registro delle presenze, in modo da constatare all'inizio della seduta la presenza del numero legale, nelle sedute alle altre questioni si verifica d'ufficio, prima di procedere alle votazioni (numero legale 1/3 dei componenti).

• Camera: (numero legale pari ¼ dei componenti, nella sede legislativa e per pareri su

atti del governo pari a 50+1), è pressoché sempre presunto, salvo che in sede legislativa, per la sola votazione finale e per votazioni segrete. I regolamenti hanno attenuato il rigore della previsione costituzionale, art.46 r.C “i deputati impegnati fuori sede per un incarico avuto dalla Camera o se membri del Governo in ragione del loro ufficio sono computati come presenti ai fini della determinazione del numero legale. Art.

r.S sottrae da questo computo i senatori assenti per missioni o in congedo”. La maggioranza dell'art. 64 Cost. non è una vera e propria maggioranza assoluta ma viene calcola in rapporto al numero dei soggetti che sono nella condizione effettiva, materiale, di svolgere le loro funzioni.

Qualora venga accertata l'assenza del numero legale le conseguenze sono diverse:

- Camera: la seduta è sospesa per un'ora dal presidente che se lo ritiene opportuno, può anche toglierla. - Senato: la sospensione è di 20 min e solo dopo 4 consecutive mancanze del numero legale la seduta viene tolta. L'Assemblea viene riconvocata il giorno successivo con lo stesso ordine del giorno.

La richiesta del numero legale è uno strumento poco usato. Le prassi applicative dei due rami del Parlamento sono sensibilmente diverse:

• Camera: la verifica del numero legale viene effettuato automaticamente in occasione

dello svolgimento delle votazioni nominali con il procedimento elettronico.

• Senato: la verifica del numero legale va chiesta da parte di 12 senatori presenti in

aula, anteriormente ad ogni votazione e prima di ciò occorre accertare che la richiesta sia appoggiata constatando l'effettiva presenza di tali senatori. Questo fa sì che la verifica del numero legale sia tutt'oggi uno dei principali strumenti ostruzionistici in mano all'opposizione in quanto è in grado di raddoppiare i tempi delle operazioni materiali di voto. Per circoscrivere il fenomeno dell'assenza dai lavori parlamentari si sono stabilite forme di ritenute, da effettuarsi sulla diaria erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma per le assenze dalle sedute.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Art. 94 Cost “ciascuna camera revoca o accorda la fiducia mediante mozione motivata votata per appello nominale”. L'appello nominale è la forma di voto più impegnativa e complessa. È un voto palese che permette di fissare negli atti il numero e il nome dei parlamentari. È un voto non simultaneo, non consente colpi di né equivoci sull'espressione del voto (alta voce, passando davanti al banco della presidenza). La cost. lascia ampi margini di discrezionalità ai regolamenti di disciplinare le modalità di votazione.

- Votazioni palesi

• votazioni segrete (scrutinio segreto, voto per schede)

• votazioni sommarie (per determinare il risultato basta una valutazione a occhio da parte

del Presidente, senza bisogno di procedere alla conta dei voti favorevoli e dei voti contrari)

• votazioni qualificate (viene analiticamente registrato nome e numero dei votanti)

Sia alla Camera che al Senato il metodo di votazione ordinario e anche il più semplice è quello per alzata di mano, usato se non viene espressamente previsto dalla Cost o dai regolamenti il ricorso ad un metodo diverso. Su richiesta di 20 deputati o 15 senatori si può procedere per votazione nominale, che si effettua con il procedimento elettronico. A questo sistema può ricorrere anche il Presidente d'ufficio. La regola generale è che le votazioni si svolgono a scrutinio palese, entrambi i regolamenti prevedono la possibilità per 30 deputati o 20 senatori di chiedere in relazione a determinate materie, lo scrutinio segreto. Ci sono poi alcune votazioni da svolgersi necessariamente a scrutinio segreto ed altre da effettuarsi per forza a scrutinio palese. Materie su cui è possibile chiedere il voto segreto Elencate nei due regolamenti:

  • in materia di diritti e libertà previsti nella prima parte della costituzione
  • modificazioni del regolamento di ciascuna camera. Al senato può essere chiesto per le disposizioni relative alla famiglia.

organi costituzionali dello stato e delle regioni, per le leggi elettorali.

Sia alla camera che al senato sono sottoposte a scrutinio segreto votazioni relative alla persona. Lo scrutinio segreto è vietato nelle votazioni concernenti le leggi finanziaria e di bilancio, su disposizioni ed emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzione di entrate. Obbligatoriamente a scrutinio palese ma senza forme di registrazione dei nomi si svolgono le votazioni in commissione con la sola eccezione delle votazioni concernenti persone. Nel caso di materie miste è il presidente di assemblea a decidere sulla base del criterio della prevalenza e se necessario sentita la giunta per il regolamento. Il governo può quale che sia la materia fare prevalere il vincolo di maggioranza mediante la posizione della questione di fiducia precludendo così ogni possibilità di richiedere la votazione segreta. Il diverso computo degli astenuti alla camera e al senato art. 64 com.3 è variamente interpretato

• Camera: art. 48 del regolamento precisa che sono considerati presenti solo coloro che

esprimono voto favorevole o contrario, delle astensioni i segretari si limitano a prendere nota ai fini del numero legale (al raggiungimento dei quali concorrono).

• Senato: art. 107 del regolamento stabilisce che le deliberazioni sono prese a

maggioranza dei senatori che partecipano al voto ivi compresi gli astenuti. Il numero degli astenuti è sommato a quello dei favorevoli e dei contrari per determinare il numero dei presenti che, diviso per due e aumentato di uno, dà la maggioranza necessaria. Il voto di astensione rende perciò più difficile raggiungere la maggioranza da ciò l'affermazione per cui al Senato l'astensione equivale al voto contrario.

Lo scrutinio e il calcolo delle maggioranze e degli astenuti i regolamenti affermano che una volta cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. Il regolamento del Senato e la prassi alla Camera ammettono richiami per segnalare irregolarità. Scrutinio momento dell'accertamento del risultato. I voti sono scrutinati, visti e contati dai segretari. L'eventuale errore non incide sul risultato, quest'ultimo viene accertato dai segretari (a loro spetta la funzione di contare e svolgere operazioni materiali di numerazione dei voti e poi al Presidente compete controllare queste operazioni e poi proclamare il voto con le formule nelle votazioni deliberative “approva” o “ non approva”. È del presidente il compito di interpretare il risultato della conta, anche in relazione alle norme relative al numero legale e alla maggioranza. Il presidente può in ogni caso di irregolarità annullare la votazione e disporne una seconda. Alla proclamazione del risultato non si arriva qualora manchi il numero legale. Se tale numero c'è, quel che va accertato è se la somma dei voti favorevoli alla proposta sottoposta al voto ottenga la maggioranza. Sul punto la Costituzione fissa una regola le deliberazioni non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. La maggioranza è il numero minimo dei voti favorevoli alla proposta in votazione perchè possa ritenersi approvata. Se v'è parità questo numero non è raggiunto e la proposta respinta. Per le votazioni elettive il mancato raggiungimento del numero minimo previsto non dà esito di rigetto, non chiude il procedimento che continua con una nuova votazione, in questo caso manca di solito una proposta e quindi una discussione preventiva e la votazione si svolge con scrutinio segreto per schede. Oltre alla maggioranza semplice possono essere previste purché con norma costituzionale, maggioranze più elevate (qualificate) che sono in genere calcolate sulla base dei componenti. La maggioranza dei due terzi è richiesta per l'approvazione in seconda deliberazione, senza rischio di referendum, delle leggi costituzionali e per l'approvazione, nella votazione degli articoli e nel voto finale, delle leggi di amnistia e di indulto. Si dice maggioranza assoluta la metà + uno dei componenti del collegio, ed è prevista per l'approvazione in seconda deliberazione delle leggi costituzionali, ma con la successiva possibilità di richiedere referendum e per l'adozione dei regolamenti parlamentari (qui non si pone il problema delle assenze o delle astensioni).

I PROCEDIMENTI PARLAMENTARI ( CAP.8)

Programmazione dei lavori: i regolamenti parlamentari del 1971 nell'adottare per le Camere il metodo della programmazione hanno inteso superare la logica della definizione seduta per seduta dell'ordine del giorno. Con il metodo della programmazione dei lavori si è voluto organizzare la produzione legislativa. Tale metodo si incentra intorno a tre strumenti:

• Programma (bimestrale al Senato 4sett. Lavori in commisione, 3sett. Lavori in

assemblea , 1sett. Attività gruppi e singoli parlamentari. Il programma si basa su proposte avanzate dal governo, gruppi, singoli senatori che possono partecipare attivamente alla definizione del programma -trimestrale alla Camera 3sett. Provvedimenti legislativi 9sett. Altre funzioni inerenti il mandato. Il programma si basa su proposte avanzate dal governo e dai gruppi.) Il programma è il documento di taglio più astratto e generale. In esso ci si limita ad inserire i provvedimenti o gli argomenti che saranno presumibilmente oggetto di trattazione. Ai fini della formazione del programma sono previste le seguenti fasi:

  • contatti della Presidenza di Assemblea con il Presidente dell'altro ramo del Parlamento e con il Governo, in vista della convocazione della conferenza dei capigruppo. *eventuale convocazione della conferenza dei presidenti di commissione *alla camera comunicazione preventiva delle indicazioni del governo in ordine di priorità

*riunione della conferenza dei capigruppo nella quale il presidente di assemblea presenta una bozza di programma approntata sulla base delle indicazioni del governo e delle proposte dei gruppi *in esito alla riunione della conferenza possono verificarsi due ipotesi o il programma è approvato (unanimità al senato, maggioranza qualificata alla Camera) o in mancanza è definito dal Presidente in funzione arbitrale) *il programma è comunicato all'assemblea e dopo diviene definitivo, solo al senato nel caso in cui sia stata disposto dal presidente può essere discusso ed eventualmente anche modificato.

• Calendario (cadenza mensile al Senato- trisettimanale alla Camera. Fissa il

numero e la data delle singole sedute con l'indicazione degli argomenti da trattare. Individua gli argomenti e stabilisce la seduta per la loro trattazione specificando quali sono i giorni destinati alle discussioni e quelli in cui l'Assemblea voterà. ) Il procedimento di formazione è simile a quello per il programma ma con un po' semplificato nelle fasi preparatorie non essendo necessari i contatti preliminari ed essendo sufficienti 24h di anticipo nella comunicazione delle priorità da parte di governo e gruppi. All'interno del calendario viene pubblicato il contingentamento dei tempi: consiste nella determinazione del tempo complessivo da dedicare ad un certo argomento e nella sua ripartizione tra i diversi gruppi parlamentari. Sarà poi ciascun gruppo parlamentare secondo le proprie regole e procedure a decidere come distribuire tra i propri membri il tempo ad esso assegnato. Essenziale è la previsione che di appositi spazi per i singoli parlamentari, che desiderino intervenire a titolo personale o in dissenso dal proprio gruppo. Con il contingentamento dei tempi si stabilisce di dedicare un certo numero di ore all'esame di un progetto di legge o di un argomento nel momento in cui questo è iscritto nel calendario dei lavori eventualmente anche fissando il momento in cui finirà il più delle volte con voto finale. Alla camera, ribadito il principio generale per cui il tempo assegnato ad ogni argomento deve essere rapportato alla sua complessità, si stabilisce che:

  • dal tempo totale assegnato vengono sottratti i tempi per gli interventi dei relatori, dei rappresentanti del Governo, dei deputati del gruppo misto e per le operazioni di voto. -del tempo residuo 1/5 sia riservato per gli interventi a titolo personale. -i restanti 4/5 siano distribuiti tra i gruppi: una parte in misura uguale e un'altra parte in misura proporzionale alla consistenza degli stessi; per l'esame dei disegni di legge governativi va riservato ai gruppi di opposizione un tempo complessivamente maggiore di quello attribuito ai gruppi di maggioranza.

conferenza dei capigruppo, nel caso in cui si raggiunga la maggioranza richiesta (unanimità al senato, capigruppo che rappresentano almeno ¾ dell'Assemblea alla camera) ove tale maggioranza non si ottenga, al Presidente di Assemblea. In conferenza dei capigruppo si terrà conto delle proposte dei singoli senatori affiancata dal presidente di assemblea. Regola della imprevedibilità della seduta essendoci argomenti inseriti in automatico che verranno discussi : al senato materie per cui il reg. e la cost. prevedono una scadenza precisa perciò si modifica il calendario, alla camera devono essere obbligatoriamente inseriti disegni relativi la manovra finanziaria, bilancio, conversione disegni legge, impegni europei ed internazionali. (Almeno 1/5 complessivo deve essere assegnato all'opposizione alla Camera, al Senato 4 sedute a bimestre)

• Ordine del giorno al suo interno è strutturata la singola seduta. È condizione di

procedibilità delle sedute parlamentari altrimenti il parlamento non si riunisce, neppure in via d'urgenza, altrimenti la seduta è nulla. (unico ad essere determinato in via pressoché esclusiva dal Presidente di Assemblea senza il coinvolgimento della conferenza dei capigruppo). Esso risente dei mutamenti dell'ordinamento e per essere modificato ci devono essere determinate requisiti essendo l'ordine del giorno garanzia per gli attori istituzionali comunicato 24h prima per preparare la discussione sugli argomenti su cui si dibatterà (in via d'urgenza va trasmesso preventivamente). La richiesta di modifica avviene prima della seduta o durante la sospensione della seduta o prima di discutere un punto ed esso può essere richiesta alla camera da 30 deputati o 10 deputati+ Pres. Di gruppo o dal Pres. della commissione competente per materia di cui si discute o da 8 senatori o dal governo. La proposta di modifica va approvata alla camera da ¾ votanti, al senato 2/3 presenti.

I regolamenti prescrivono una serie di vincoli contenutistici alla predisposizione di programma e calendario, l'obiettivo è quello id garantire tempi congrui per l'esame in rappo al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti. Alla camera, programma e calendario sono predisposti sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei gruppi. Ove programma e calendario siano approvati dalla conferenza dei capigruppo il regolamento richiede che il Pres. Riservi una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Nel caso in cui programma e calendario siano definiti dal Pres. Il vincolo diviene più preciso: é necessario che il Pres. Inserisca nel calendario le proposte dei gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi 1/5 degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'assemblea nel periodo considerato (vera e propria quota riservata all'opposizione). Ove non si riesca ad effettuare una programmazione concordata con almeno una parte dei gruppi di opposizione si ricorre ad una programmazione di maggioranza con la garanzia necessaria del Pres. Di Assemblea e con la riserva ai gruppi di opposizione di una quota non trascurabile de tempo parlamentare. Il programma va redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai gruppi parlamentari nonché dai singoli senatori. Ogni due mesi almeno 4 sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dalle opposizioni. Vi sono alcuni provvedimenti che possono entrare automaticamente nel calendario senza la necessità di essere indicati dal governo o dai gruppi e senza essere conteggiati nelle quote di maggioranza o dell'opposizione: disegni di legge finanziaria e di bilancio, provvedimenti collegati di sessione, disegno di legge comunitaria. Per i disegni di legge di conversione dei decreti legge vige una disciplina particolare, il loro inserimento in calendario deve essere posto a carico del Governo o dei gruppi, al loro esame non può essere destinata più della metà del tempo complessivamente disponibile in ogni calendario dei lavori ad essi non si applicano le norme sul contingentamento dei tempi. In relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti si possono inserire in calendario argomenti nuovi, non presenti nel programma: alla Camera è sempre la conferenza dei capigruppo a farlo; mentre al Senato è l'Assemblea a decidere, per alzata di mano.

Anche nelle commissioni trova applicazione la programmazione dei lavori che è affidata, oltre che

La materie oggetto di inchiesta sono state le più disparate, negli anni alcune inchieste il cui oggetto

era particolarmente esteso e non determinato hanno subito un processo di vera e propria

“istituzionalizzazione”. La loro durata è stata più volte prorogata di legislatura in legislatura es.

commissioni stragi e commissione antimafia nata nel 1962 con vari poteri e competenze, verifica

attuazione normative accertamento e valutazione sulle normative vigenti mafia-politica,

infiltrazioni mafiose. Il suo scopo è cercare vie normative per disciplinare il fenomeno mafioso in

modo più efficiente andando alla ricerca di resp. Politiche e non penali senza interferire con

l'autorità giudiziaria ( in telekom serbia ci sono state responsabilità per corruzione).

Ogni commissione ha un proprio regolamento interno adottato nella prima seduta sull'organizzazione interna, convocazioni, numero legale per la validità delle delibere, modalità procedurali, pone il segreto funzionale su attività e documenti formati ed acquisiti, non visibili per l'autorità giudiziaria. L'attività istruttoria segue l'iter dell'audizione non formale per acquisire più informazioni opponendo il segreto funzionale. Quanto all'esito delle inchieste le leggi istitutive prevedono l'obbligo di trasmettere alle Camere le relazioni sullo stato dei lavori. In ogni caso la commissione dovrebbe dar conto delle indagini in una relazione conclusiva nella quale formulare proposte destinate all'esame dell'Assemblea. Art. 69 reg. camera com. 2 esame preliminare, redazione testo base, conferimento all'assemblea del testo redatto (fase istruttoria: considerando la necessità e la congruità con la cost e l'Ue e la commissione con 4 membri possono richiedere al governo ulteriori informazioni di conoscenza, così dovrebbe funzionare l'istruttoria legislativa per raggiungere gli scopi proposti, soppressi nella pratica da obiettivi politici e di governo). Sono strumenti utilizzati nella normalità ma soppressi quando c'è l'urgenza e la necessità di approvazione. Es. Lodo Alfano approvato in meno di 15 gg, sacrificando quell'approfondito esame tra i gruppi. Se la maggioranza vuole raggiungere uno scopo politico queste regole saltano non essendoci vincoli per farle rispettare. Si vota la definizione di un teso base ottenuto con la presentazione e votazione di emendamenti<. Il pres. Della commissione gestisce le votazioni facendo votare il mandato, riferendo in assemblea ance se il testo non è completo. La commissione nomina un relatore con mandato a riferire in assemblea. È un mandato a riferire in modo favorevole che spesso non avviene quando 1/5 dei componenti della commissione si oppone. L'art. 79 reg. camera prevede il comitato dei 9 per garantire la partecipazione delle minoranze davanti all'aula e per avere un relatore di minoranza, l'opposizione dovrebbe presentare un testo alternativo. Spesso queste relazioni non sono state discusse, così l'attività delle commissioni d'inchiesta ha assunto sempre più chiara autonomia e le loro scelte sono diventate spesso oggetto di scontro politico e di valutazione da parte dell'opinione pubblica. Ma v'è anche la prassi virtuosa di commissioni che hanno saputo utilizzare efficacemente queste libertà di azione per svolgere un prezioso ruolo di controllo e consiglio dell'azione dei pubblici poteri.

- Le indagini conoscitive È lo strumento più utilizzato dalle commissioni parlamentari permanenti, insieme alle audizioni, per condurre accertamenti e acquisire notizie e informazioni nelle materie di loro competenza. Ciascuna commissione per fare il punto su una determinata questione può deliberare di aprire un'indagine conoscitiva. In quella sede procede ad acquisire notizie in particolare attraverso l'audizione di qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili all'indagine si può trattare di un magistrato, di un esperto ecc. le indagini si concludono alla Camera con l'approvazione di un documento che tende a trasformarsi qualche volta in un atto di indirizzo politico, più spesso l'indagine è direttamente strumentale all'ordinaria attività delle commissioni. - Le audizioni Dovrebbero essere lo strumento ordinario a disposizione delle commissioni parlamentari per acquisire le informazioni che ritengono necessarie in relazione alle varie questioni da trattare esaurendosi in un'unica seduta da dedicare a questa attività interrogativa. Il ricorso a questo strumento è condizionato da un pesante vincolo strutturale: gli unici soggetti che possono essere auditi sono i membri del Governo, dirigenti e amministratori delle amministrazioni centrali e degli enti sottoposti a controllo ministeriale. Sono però i ministri a vagliare chi dovrà andare a rispondere autorizzandolo. Ed è ai ministri che le commissioni devono rivolgersi se vogliono procedere alle audizioni. Le audizioni informali si svolgono senza pubblicità, senza alcuna forma di resocontazione scritta. - Le interrogazioni

chiedendo informazioni particolari, documenti, notizie o di esprimere la propria posizione politica.

Alle interrogazioni il rappresentante del Governo interessato risponde in Assemblea, in

commissione o per iscritto, a seconda dell'opzione esercitata dall'interrogante al momento della

presentazione. L'interrogante può solo replicare dichiarandosi soddisfatto o meno o nel caso di

risposta scritta accontentandosi delle informazioni ricevute. Il Governo può essere chiamato a

rispondere su accadimenti di particolare gravità. Nella maggior parte dei casi le interrogazioni

consistono in semplici segnalazioni di fatti o problemi particolari, il valore sta nel richiamare

l'attenzione dell'amministrazione statale su un problema, più che nella risposta, ciò spiega come mai

vi è un alta % di interrogazioni inevase ( 1/3 di quelle presentate).

Una particolare specie di interrogazione è quella “a risposta immediata” con la quale si è cercato di introdurre in Italia il “question time” (tipico istituto del Parlamento inglese durante il quale il Primo Ministro risponde alle domande poste dai parlamentari della maggioranza e dell'opposizione senza alcun preventivo programma, il premier deve mostrare la sua abilità oratoria e la sua capacità politica). In Italia questo istituto è stato introdotto con molti correttivi e dopo un periodo di desuetudine viene praticato con regolarità alla Camera dal '97 al Senato dal '99. una volta a settimana viene riservato uno spazio della seduta dell'aula a interrogazioni presentate, da un deputato per ciascun gruppo parlamentare entro mezzogiorno del giorno precedente. A esse dovrebbero rispondere alternativamente: Presidente del consiglio o vicepresidente due volte al mese, i ministri competenti una volta al mese. Gli argomenti sono sempre conosciuti preventivamente dal Governo. La sistematica assenza del Premier e alla frequente sostituzione del ministro competente con quello per i rapporti con il Parlamento impedisce di suscitare nelle aule il clima teso e brillante che caratterizza question time britannico.

- Le interpellanze domanda formulata al Governo da uno o + parlamentari, si tratta di una domanda motivata tesa a conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica. La procedura si articola nello svolgimento da parte del presentatore dell'interpellanza e nella conseguente risposta del rappresentante del Governo. L'obiettivo è quello di fare emergere la posizione politica del Governo su una determinata questione. Dopo il dialogo fra l'interpellante e il rappresentante del Governo , l'interpellante stesso non soddisfatto può presentare una mozione prospettando una diversa linea politica rispetto a quella indicata dal Governo sulla quale si apre un dibattito che si conclude con voto. Nella prassi l'interpellanza si è progressivamente confusa con l'interrogazione e il Governo spesso tardivamente risponde solo ad una parte delle interpellanze presentate. Per rivitalizzare questo istituto il regolamento del Senato e quello della Camera hanno introdotto una corsia preferenziale per le interpellanze urgenti: quelle presentate da un gruppo parlamentare o da un numero significativo di parlamentari, queste fanno sorgere un diritto alla risposta in tempi brevi (due settimana al Senato, 48 ore alla Camera) sono stabiliti, al fine di evitarne l'utilizzo a fini ostruzionistici, limiti quantitativi alla loro presentazione: per ciascun gruppo 1 al mese al senato e 2 alla camera, per ciascun parlamentare 6 all'anno al senato 1 al mese alla camera. PROCEDIMENTI DI INDIRIZZO il potere di indirizzo politico consiste nella determinazione dei grandi obiettivi della politica nazionale e nell'approntamento dei mezzi principali per conseguirli. Governare significa non solo attuare un programma già definito, ma reagire alle sollecitazioni provenienti dalla realtà che è in costante movimento, in parte per la sua naturale ambiuità, in parte per lo scorrere del tempo, l'indirizzo contenuto nel programma ha bisogno di costanti precisazioni e di continui aggiornamenti e in ciò il Governo ha bisogno del rapporto con le Camere. 3 sono gli strumenti di indirizzo politico (delineati dai regolamenti) con i quali le Camere esplicitamente assumono decisioni volte ad indirizzare l'attività del Governo e riguardano la presentazione e l'esame di mozioni, risoluzioni o ordini del giorno. La mozione

atto ad iniziativa non individuale (presentata alla camera da 10 deputati o da un presidente di

non sono in grado di esprimere la fiducia ad un governo. È la sussistenza di questo rapporto fiduciario che fa sì che le camere contribuiscano alla funzione di indirizzo politico- amministrativo e che il governo possa svolgere il ruolo di coprotagonista dell'attività legislativa. (l'opzione a favore della forma di governo parlamentare fu

compiuta nei primi mesi di attività dell'Assemblea costituente: fu l'ordine del giorno Tomaso

e la sua votazione. Nel fissare un quorum per la presentazione della mozione di sfiducia più elevato

rispetto a quello richiesto per la presentazione di una mozione ordinaria si intende scoraggiare l'uso

banalizzante o ostruzionistico della mozione di sfiducia. Il disincentivo alla presentazione ripetuta

della mozione è dato dal fatto che esse sono destinate pressoché ad essere respinte e a produrre un

effetto

politico positivo per il governo in termini di ricompattamento della maggioranza ove l'opposizione non riesca a portare con sé almeno un parte dei parlamentari di maggioranza. L'intervallo di tempo può consentire alla maggioranza di discutere al proprio interno l alinea da prendere riguardo ai nodi evidenziati nella mozione di sfiducia. Nella storia costituzionale italiana non è mai stata approvata nessuna mozione di sfiducia, il caso in cui si è andati più vicino è stato quello verificatosi nel dicembre 1994 quando furono presentate alla camera 3 distinte mozioni di sfiducia nei confronti del governo Berlusconi I da parte di gruppi parlamentari che rappresentavano più della metà dei deputati. Quasi tutte le numerose crisi di governo verificatesi nei primi 60 anni della Repubblica sono state crisi extraparlamentari intesa come dimissioni del governo non giuridicamente determinate da una votazione di carattere fiduciario ma molte di queste crisi sotto forma di dimissione volontarie presentate dal Pres.del consiglio sono in realtà state originate da vicende interne alla coalizione di maggioranza verificatesi nelle aule o nelle commissioni parlamentari(due sole eccezioni governo Prodi I ' e II '08). Mozione di sfiducia al singolo ministro Le convenzioni e le consuetudini costituzionali hanno arricchito la gamma dei procedimenti a carattere fiduciario introducendo la sfiducia al singolo ministro e la questione di fiducia. Nel caso della mozione di sfiducia individuale la sua disciplina è stata inventata dalla giunta per il regolamento del Senato in un parere del '84 e codificata nel regolamento della camera '86. L'esigenza di introdurre tale istituto deriva da un problema pratico relativo all'ammissibilità e al trattamento procedurale al quale assoggettare le mozioni volte a chiedere le dimissioni di un ministro. L'applicazione delle regole ordinarie avrebbe comportato la possibilità di richiedere per tale votazione lo scrutinio segreto creando una situazione propizia per i franchi tiratori che colpendo un singolo ministro e alterando i delicati equilibri interni alla coalizione di maggioranza erano in condizione di rendere politicamente le dimissioni dell'intero governo, per evitare tali problemi prima al senato e poi alla camera si ammisero le mozioni volte a chiedere le dimissioni di un ministro estendendo ad esse il medesimo trattamento procedurale previsto per le mozioni di sfiducia nei confronti dell'intero governo e quindi votazione per appello nominale, motivazione, presentazione da parte di almeno 1/10 dei componenti dell'assemblea e intervallo minimo di 3gg tra presentazione e votazione e hanno affidato al Pres. Di assemblea il compito di decidere quando si è davanti ad una vera e propria mozione di sfiducia o se si tratta di una critica anche se severa nei confronti dell'operato di un singolo ministro senza però chiederne la rimozione. Riguardo all'ammissibilità di tale mozione erano stati avanzati dubbi in dottrina segnalandosi come fosse incompatibile con il rapporto fiduciario che sussiste tra il parlamento e il governo nel suo complesso e sostenendosi che tale strumento avrebbe finito per accentuare ulteriormente la pressi del governo per ministeri a svantaggio della collegialità governativa, secondo una parte della dottrina minoritaria invece sarebbe stato possibile ricavare dal testo costituzionale l'esistenza di un potere di revoca dei ministri in capo a Pres. del consiglio ma mai esercitato. Su questi argomenti ha provato a far leva l'unico ministro che sia stato sfiduciato (ex ministro di grazia e giustizia Mancuso) nel sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato avverso il senato che aveva approvato la mozione di sfiducia individuale e il Pres. della Repubblica che aveva conseguentemente conferito ad interim l'incarico ministeriale al Presidente del consiglio Dini. La corte cost. con sentenza 7/1996 ha giudicato infondate tali obiezioni e ha affermato la piena conformità a Costituzione della mozione di sfiducia individuale e la sua idoneità a comportare per il ministro che ne sia stato colpito l'obbligo di dimettersi (art. 95 cost prevede la responsabilità collegiale e individuale e conferisce sostanza alla responsabilità politica dei ministri, nella duplice veste di componenti del governo e di vertici dei rispettivi dicasteri), tale via libera della corte non ha tuttavia aperto la strada a ulteriori casi di ministri sfiduciati, nelle molte occasioni in cui tale mozione è stata presentata e votata una difesa dell'interessato da parte del Pres del consiglio ha così legato i destini del governo a queli del ministro di volta in volta interessato dalla mozione di sfiducia.