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Diritto Penale completo, Dispense di Diritto Penale

testo utile al superamento dell’esame con Gentile

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 16/06/2025

IlyTardi
IlyTardi 🇮🇹

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DIRITTO PENALE
CAPITOLO 1-INTRODUZIONE
Il diritto penale è il complesso di norme giuridiche che disciplinano i comportamenti considerati
particolarmente gravi per l’ordinamento, prevedendo per essi sanzioni penali. Esso rappresenta
l’espressione massima del potere punitivo dello Stato ed è caratterizzato da una forza afflittiva che
lo distingue dagli altri rami del diritto.
La funzione principale del diritto penale è quella di proteggere i beni giuridici fondamentali –
quali la vita, la libertà, la sicurezza, la proprietà – garantendo la convivenza sociale. Tale protezione
avviene mediante la minaccia e l’applicazione della pena nei confronti di chi viola determinate
norme.
Il diritto penale svolge due funzioni fondamentali:
Funzione preventiva: ha lo scopo di dissuadere sia la collettività (prevenzione generale),
sia il singolo (prevenzione speciale) dalla commissione di reati.
Funzione retributiva: mira a dare al reo la pena che “merita” per il male arrecato, secondo
un’ottica etica-giuridica di bilanciamento tra offesa e sanzione.
Il diritto penale opera come ultima risorsa (extrema ratio). In una società democratica, si deve
ricorrere alla sanzione penale solo quando le altre forme di controllo sociale o giuridico (come le
sanzioni civili o amministrative) non sono sufficienti a proteggere i beni giuridici rilevanti. In base
al principio di sussidiarietà, il diritto penale deve limitarsi a reprimere le condotte realmente lesive
o pericolose, evitando eccessi punitivi.
Il potere punitivo dello Stato è sottoposto a precisi limiti costituzionali e sovranazionali. Il più
importante è il principio di legalità, sancito dall’art. 25, comma 2, della Costituzione, che impone
che nessuno possa essere punito se non in base a una legge in vigore al momento della commissione
del fatto.
A questo si affiancano altri principi, quali:
Proporzionalità della pena
Uguaglianza davanti alla legge penale
Presunzione di innocenza (art. 27 Cost.)
Personalità della responsabilità penale
Il diritto penale si pone in relazione con altri settori del diritto:
Con il diritto civile, quando si tratta del risarcimento del danno derivante da un reato.
Con il diritto amministrativo, specie per quanto riguarda le sanzioni amministrative.
Con il diritto costituzionale, poiché fonda e limita il potere punitivo dello Stato.
Inoltre, il diritto penale deve oggi confrontarsi con l’influenza del diritto sovranazionale:
l’ordinamento dell’Unione Europea e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
impongono vincoli sempre più stringenti, ad esempio in tema di proporzionalità delle pene, ne bis in
idem, diritto alla difesa.
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DIRITTO PENALE

CAPITOLO 1-INTRODUZIONE

Il diritto penale è il complesso di norme giuridiche che disciplinano i comportamenti considerati

particolarmente gravi per l’ordinamento, prevedendo per essi sanzioni penali. Esso rappresenta

l’espressione massima del potere punitivo dello Stato ed è caratterizzato da una forza afflittiva che

lo distingue dagli altri rami del diritto.

La funzione principale del diritto penale è quella di proteggere i beni giuridici fondamentali –

quali la vita, la libertà, la sicurezza, la proprietà – garantendo la convivenza sociale. Tale protezione

avviene mediante la minaccia e l’applicazione della pena nei confronti di chi viola determinate

norme.

Il diritto penale svolge due funzioni fondamentali:

 Funzione preventiva : ha lo scopo di dissuadere sia la collettività (prevenzione generale),

sia il singolo (prevenzione speciale) dalla commissione di reati.

 Funzione retributiva : mira a dare al reo la pena che “merita” per il male arrecato, secondo

un’ottica etica-giuridica di bilanciamento tra offesa e sanzione.

Il diritto penale opera come ultima risorsa (extrema ratio). In una società democratica, si deve

ricorrere alla sanzione penale solo quando le altre forme di controllo sociale o giuridico (come le

sanzioni civili o amministrative) non sono sufficienti a proteggere i beni giuridici rilevanti. In base

al principio di sussidiarietà , il diritto penale deve limitarsi a reprimere le condotte realmente lesive

o pericolose, evitando eccessi punitivi.

Il potere punitivo dello Stato è sottoposto a precisi limiti costituzionali e sovranazionali. Il più

importante è il principio di legalità , sancito dall’art. 25, comma 2, della Costituzione, che impone

che nessuno possa essere punito se non in base a una legge in vigore al momento della commissione

del fatto.

A questo si affiancano altri principi, quali:

 Proporzionalità della pena

 Uguaglianza davanti alla legge penale

 Presunzione di innocenza (art. 27 Cost.)

 Personalità della responsabilità penale

Il diritto penale si pone in relazione con altri settori del diritto:

 Con il diritto civile , quando si tratta del risarcimento del danno derivante da un reato.

 Con il diritto amministrativo , specie per quanto riguarda le sanzioni amministrative.

 Con il diritto costituzionale , poiché fonda e limita il potere punitivo dello Stato.

Inoltre, il diritto penale deve oggi confrontarsi con l’influenza del diritto sovranazionale :

l’ordinamento dell’Unione Europea e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)

impongono vincoli sempre più stringenti, ad esempio in tema di proporzionalità delle pene, ne bis in

idem, diritto alla difesa.

CAPITOLO 2-LE FONTI

Il principio di legalità: significato e articolazione

Il principio di legalità rappresenta uno dei cardini fondamentali del diritto penale moderno ed è

sancito a livello costituzionale dall’art. 25, comma 2, della Costituzione, secondo cui: “Nessuno

può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso.”

Questo principio trova ulteriore conferma nell’art. 1 del codice penale, che recita:

“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla

legge, né con pene che non siano da essa stabilite.”

Il principio di legalità si articola in quattro sottoprincipi:

1. Riserva di legge

2. Divieto di analogia

3. Principio di determinatezza

4. Principio di tassatività

Riserva di legge

Questo principio impone che soltanto il Parlamento, attraverso la legge formale, possa creare nuove

fattispecie penali o modificare quelle esistenti. La riserva è definita “tendenzialmente assoluta”,

perché ammette solo marginali rinvii a fonti sub-legislative per aspetti tecnici (es. tabelle

ministeriali sulle sostanze stupefacenti).

Conseguenze pratiche:

 Nessun organo amministrativo può creare norme incriminatrici.

 Non è consentito al legislatore penale di delegare la definizione degli elementi essenziali del

reato ad atti secondari.

Norme penali in bianco

Sono quelle disposizioni che rinviano, per la loro completa applicazione, a norme contenute in altri

atti normativi (anche sublegislativi).

Esempio: le norme sugli stupefacenti che rinviano a tabelle ministeriali per l’elenco delle sostanze

vietate.

Le norme penali in bianco possono essere ritenute legittime solo se il rinvio riguarda elementi

tecnici e non comporta scelte discrezionali o politiche.

Divieto di analogia in malam partem

In diritto penale è vietato applicare analogicamente una norma penale sfavorevole all’imputato.

Art. 14 delle preleggi : le leggi penali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Differenza con l’interpretazione estensiva :

 L’ interpretazione parte da un significato possibile della norma.

CAPITOLO 3- LIMITI ALL’APPLICABILITA’ DELLA LEGGE

Uno dei pilastri dello Stato di diritto è il principio di irretroattività delle leggi penali sfavorevoli, sancito dagli artt. 25, comma 2 Cost., 2 c.p., e 7 della CEDU. Significa che non si può applicare una norma penale entrata in vigore dopo che il fatto è stato commesso, se essa peggiora la posizione dell’imputato. Art. 2, comma 1 c.p. : “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. Art. 2, comma 4 c.p. : vieta anche l’applicazione retroattiva di leggi che aggravano il trattamento penale. Finalità del principio:  Tutelare la libertà individuale dalle oscillazioni del potere politico.  Rendere prevedibili le conseguenze penali delle proprie azioni (funzione di prevenzione generale).  Impedire l’uso politico e arbitrario del diritto penale. Estensione:  Non riguarda le norme processuali , per le quali vige il principio tempus regit actum: ogni atto è regolato dalla legge vigente al momento in cui si compie.  Prescrizione : la modifica dei termini può avere effetti retroattivi solo se più favorevole all’imputato. Il principio di retroattività della legge più favorevole Contrariamente al principio di irretroattività, l’art. 2, comma 2 e 3 c.p. prevede la retroattività della legge più favorevole al reo. Due ipotesi principali:

  1. Abolitio criminis : se una nuova legge elimina una fattispecie penale, il fatto non è più punibile, anche se commesso prima. o Se la condanna non è ancora definitiva, l’imputato è prosciolto. o Se la condanna è definitiva, cessano esecuzione e effetti penali.
  2. Lex mitior : se la nuova legge prevede una pena meno grave, essa si applica anche retroattivamente (prima della sentenza definitiva). Esempio : Una legge che riduce la pena minima per un certo reato può essere applicata anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, purché il giudizio non sia concluso. L’abolitio criminis Si verifica quando una nuova legge:  Abroga una norma incriminatrice (abolizione integrale),  Limita il campo di applicazione del reato (abolizione parziale).

Esempio di abolizione integrale : L’istigazione all’aborto non è più reato dopo la L. 194/1978. Esempio di abolizione parziale : Una legge riforma la disciplina del furto d’uso distinguendolo dal furto aggravato, eliminando la punibilità di certi casi minori. Depenalizzazione : Alcuni reati vengono trasformati in illeciti amministrativi (es. guida con tasso alcolemico lieve). Abrogatio sine abolitione : La norma è abrogata, ma la condotta resta punibile in base ad altra norma (es. l’omicidio per causa d’onore è stato abrogato, ma quei fatti rientrano nell’art. 575 c.p.). Tempo del commesso reato (Tempus commissi delicti) È essenziale stabilire quando un reato è stato commesso per decidere quale legge applicare. Regola generale :  Per i reati commissivi : vale il momento dell’azione o dell’omissione.  Per i reati omissivi : vale il momento in cui si doveva compiere l’azione dovuta. Teoria della condotta : Si guarda al momento in cui si manifesta l’azione/omissione. Teoria dell’evento (basata sull’effetto prodotto) è invece respinta, poiché metterebbe in crisi la prevedibilità della norma. Limiti spaziali – Principio di territorialità e universalità Art. 6 c.p. : la legge penale italiana si applica a tutti i reati commessi nel territorio dello Stato , indipendentemente da cittadinanza o residenza dell’autore. Art. 9-10 c.p. : estende l’applicabilità anche a reati commessi all’estero , da cittadini italiani o contro cittadini italiani, ma a certe condizioni:  Presenza del reo sul territorio italiano,  Richiesta del Ministro della Giustizia,  Doppia incriminazione (il fatto è reato anche nello Stato straniero). Art. 11-12 c.p. : introducono la possibilità di riconoscere sentenze straniere , purché vi sia:  Doppia incriminazione,  Trattato di estradizione (o richiesta del Ministro),  Rilevanza penale del fatto anche secondo la legge italiana.

CAPITOLO 4-LA NOZIONE DI REATO

In base all’art. 1 del codice penale e al criterio nominalistico , si definisce reato ogni fatto umano cui l’ordinamento giuridico ricollega una pena. Non basta quindi che un comportamento sia socialmente riprovevole o moralmente scorretto: è necessario che sia formalmente previsto dalla legge penale come illecito punibile. ❗ Sono irrilevanti ai fini della definizione di reato:  Le pene accessorie ,  Le misure di sicurezza ,  Le sanzioni sostitutive. Solo le pene principali previste dall’art. 17 c.p. (ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda) identificano un reato in senso proprio. Il codice penale distingue i reati in due categorie:  Delitti : puniti con ergastolo, reclusione, multa.  Contravvenzioni : punite con arresto o ammenda. Questa distinzione ha numerose conseguenze:  Elementi soggettivi : per i delitti può esserci dolo, colpa o preterintenzione; per le contravvenzioni solo dolo o colpa.  Tentativo : punibile solo nei delitti.  Prescrizione : termini differenti.  Competenza del giudice e procedura penale : variano a seconda della natura del reato. È fondamentale distinguere il reato da altre forme di illecito. A) Illecito civile Un comportamento può essere al tempo stesso:  Un reato,  Un illecito civile (ex art. 2043 c.c.),  Oppure solo uno dei due. Se un fatto non è punito con una delle pene principali (art. 17 c.p.), non è un reato , ma può comunque essere illecito civile, e quindi obbligare al risarcimento del danno. Esempio:  Diffamazione → reato + illecito civile.  Ingiuria (dopo la depenalizzazione) → solo illecito civile. In alcuni casi, la legge civile prevede sanzioni pecuniarie aggiuntive con funzione anche punitiva (es. art. 12 L. stampa: riparazione pecuniaria per diffamazione a mezzo stampa).

B) Illecito amministrativo Si ha quando la legge commina sanzioni pecuniarie diverse dalla multa o ammenda , come le sanzioni amministrative. L’illecito amministrativo ha assunto crescente importanza:  È un strumento deflattivo per alleggerire la giustizia penale.  È l’unico mezzo di tutela sanzionatoria per le Regioni , che non possono creare reati.  È alla base della responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001), dove le società rispondono per reati commessi nel loro interesse o vantaggio. Connessione con il processo penale : Il giudice penale può conoscere dell’illecito amministrativo quando:  Esiste connessione obiettiva con un reato (es. illecito amministrativo presupposto per la commissione di un reato),  Deve decidere entrambe le sanzioni. Il principio ne bis in idem È il principio che vieta che una persona sia giudicata due volte per lo stesso fatto. A livello nazionale Art. 649 c.p.p. : l’imputato definitivamente prosciolto o condannato non può essere nuovamente processato per lo stesso fatto. A livello sovranazionale Art. 4, Protocollo n. 7 CEDU : vieta la duplicazione di procedimenti con contenuto penalistico. Problema: in molti ambiti (fiscale, finanziario, ambientale) convivono reati e illeciti amministrativi per gli stessi fatti → doppio binario sanzionatorio. La giurisprudenza della Corte EDU ha stabilito che è legittimo solo se:  La sanzione complessiva non è sproporzionata ,  I due procedimenti sono strettamente connessi nel tempo e nel contenuto.

Senza colpevolezza, non può esserci reato punibile (principio di responsabilità personale, art. 27, co. 1 Cost.).

4. Punibilità È la condizione finale che permette di irrogare la pena per il fatto antigiuridico e colpevole. Può essere esclusa da:  Condizioni obiettive di punibilità (es. querela mancante),  Cause personali di non punibilità (rapporti familiari, ravvedimento operoso),  Cause sopravvenute di non punibilità (condotte riparatorie),  Cause di estinzione del reato o della pena (amnistia, prescrizione). Lo schema quadripartito non è solo teorico, ma ha valore pratico:  Guida l' interpretazione della norma e l' applicazione del diritto da parte del giudice.  È recepito dall’ art. 129 c.p.p. , che impone al giudice di prosciogliere in ogni stato e grado del processo se il fatto non sussiste, non costituisce reato, o manca un elemento essenziale (es. colpevolezza o punibilità).  Impone un ordine logico vincolante : non si può decidere su una causa di estinzione del reato senza prima accertare l’esistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Il reato come offesa a un bene giuridico Ogni reato si configura come una lesione (o minaccia) a un interesse protetto dalla legge , il cosiddetto bene giuridico. La funzione principale del diritto penale è proprio la tutela di questi beni , che possono essere:  Individuali (vita, integrità fisica, libertà),  Collettivi (ambiente, ordine pubblico),  Pubblici (amministrazione, giustizia). Questo orientamento ha una forte base costituzionale: lo Stato non punisce per moralismi, ma per proteggere diritti fondamentali. Oggettivismo e soggettivismo Nel tempo si è discusso se porre al centro dell’analisi del reato:  Il fatto oggettivo (oggettivismo),  L’ autore e il suo atteggiamento psicologico (soggettivismo). Nel nostro ordinamento, prevale l’oggettivismo : il reato è prima di tutto un fatto lesivo di un bene giuridico. Solo dopo si valuta la colpevolezza del soggetto. Esempio: se Tizio vuole uccidere Caio, ma Caio muore per un evento indipendente (es. infarto), non si avrà omicidio consumato , ma solo tentato omicidio. Il fatto deve esserci.

Reati omissivi e sistematica generale I reati omissivi (mancanza di un comportamento dovuto) rientrano perfettamente nella sistematica quadripartita. La condotta, in questo caso, è la non azione laddove vi era un obbligo giuridico di agire. Due tipi:  Omissivi propri : l’omissione è punita in sé (es. omesso soccorso).  Omissivi impropri (commissivi mediante omissione) : l’omissione produce un evento lesivo (es. madre che non nutre il figlio → morte per fame = omicidio omissivo). Presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico specifico di impedire l’evento (posizione di garanzia).

Il fatto nel reato omissivo Nel reato omissivo , il fatto si realizza non per ciò che si è fatto, ma per ciò che si doveva fare e non si è fatto. A) Reati omissivi propri  Il mancato compimento di un’azione dovuta è punito direttamente.  La condotta omissiva è di per sé sufficiente a costituire il reato.  Es: art. 593 c.p. – omissione di soccorso. B) Reati omissivi impropri (reati commissivi mediante omissione)  L’omissione produce un evento lesivo.  Es: madre che non nutre il figlio → morte → omicidio omissivo.  Presuppone una posizione di garanzia , cioè un obbligo specifico di impedire l’evento (art. 40, comma 2 c.p.). “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.” C) Tipi di obbligo giuridico (posizioni di garanzia)Obbligo per legge (es. genitore verso figli),  Obbligo contrattuale (es. badante, medico),  Obbligo da assunzione volontaria (es. chi si assume la custodia di un disabile),  Obbligo da pericolo creato (es. chi provoca una situazione di rischio). L’evento e il nesso di causalità A) L’evento Nei reati di evento , il fatto si completa con la realizzazione di un risultato lesivo esterno (es. morte, lesione, danno ambientale). L’evento è parte integrante della fattispecie. Nei reati di mera condotta , non è richiesto un evento: basta l’azione (es. evasione, oltraggio). B) Il nesso di causalità Quando l’evento è richiesto, è necessario accertare che sia conseguenza della condotta dell’agente. Art. 40 c.p., comma 1 : “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione.” Il nesso causale si accerta attraverso:  Le leggi scientifiche (regolarità empiriche),  Il giudizio controfattuale : ci si chiede se l’evento si sarebbe verificato comunque, anche senza quella condotta.

Se l’evento si sarebbe verificato in ogni caso → nessun nesso → nessuna responsabilità penale. L’oggetto materiale e l’offesa A) Oggetto materiale È la persona o cosa su cui ricade direttamente la condotta. Es: nella lesione personale, è la vittima ; nel danneggiamento, è il bene distrutto. B) L’offesa È la lesione effettiva o pericolo concreto per un bene giuridico. Può essere:  Reale (danno effettivo),  Potenziale (pericolo attuale). La distinzione è rilevante perché:  Alcuni reati richiedono il danno (es. omicidio),  Altri richiedono solo il pericolo (es. guida in stato di ebbrezza). Elementi negativi del fatto A volte, per configurare il reato, la norma richiede l’assenza di una certa condizione. Es: art. 17 L. 194/78 – l’aborto è reato solo se non vi è il consenso della donna. In questo caso, il consenso è un elemento negativo del fatto tipico : se presente, impedisce la configurazione del reato.

Le singole cause di giustificazione A) Legittima difesa (art. 52 c.p.) Presupposti:  Pericolo attuale di un’offesa ingiusta,  Necessità di difendere un diritto proprio o altrui,  Proporzione tra offesa e difesa. La difesa deve essere necessaria e non eccedere i limiti imposti dalla situazione concreta. Legittima difesa domiciliare (art. 52, co. 2-3): Si presume la proporzione quando l’aggressione avviene in abitazione o luoghi ad essa assimilati, e si usa un’arma legalmente detenuta per difendersi. B) Stato di necessità (art. 54 c.p.) Presuppone:  Pericolo attuale di un danno grave alla persona,  Impossibilità di evitarlo altrimenti,  Sacrificio di un bene meno importante di quello salvato. Esempio: rubare un’auto per portare d’urgenza un ferito in ospedale. Esclusione : non giustifica chi ha obbligo giuridico di affrontare il pericolo (es. vigile del fuoco). C) Uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) Giustifica l’uso delle armi da parte di un pubblico ufficiale per:  Arrestare una persona pericolosa,  Impedire un crimine grave,  Difendere un luogo pubblico o una collettività. Richiede:  Legge che autorizza l’uso della forza,  Proporzione tra mezzo usato e scopo perseguito. D) Esercizio di un diritto / adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) Il fatto non è punibile se compiuto:  Nell’ esercizio di un diritto (es. genitore che corregge il figlio),  Nell’ adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica (es. ufficiale giudiziario che esegue un pignoramento).

Cause putative di giustificazione Si ha una causa putativa quando il soggetto crede erroneamente di trovarsi in una situazione di giustificazione , ma in realtà la situazione non esiste. Esempio: aggredisco una persona perché credo mi voglia colpire , ma non era vero. Conseguenze:  Se l’errore è inevitabile , il soggetto non è punibile (art. 47 c.p.).  Se l’errore è evitabile , il fatto è punibile a titolo di colpa , se previsto dalla legge. Differenza tra antigiuridicità e colpevolezza  L’ antigiuridicità riguarda il fatto in sé : se è o meno lecito secondo l’ordinamento.  La colpevolezza riguarda la responsabilità personale dell’agente. Se manca l’antigiuridicità → il fatto è lecito , e non si passa nemmeno a valutare la colpevolezza.

Dolo diretto : l’agente vuole direttamente l’evento.  Dolo eventuale : l’agente accetta il rischio che l’evento si verifichi.  Dolo intenzionale (di proposito) : vi è un fine specifico.  Dolo d’impeto / premeditato : rilevante per aggravanti. B) La colpa (art. 43, co. 3 c.p.) La colpa si ha quando l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline , senza che l’agente lo volesse. Due tipi:  Colpa generica : legata a regole generali di attenzione e cautela.  Colpa specifica : violazione di norme scritte. Colpa cosciente vs. colpa incosciente :  Cosciente : si prevede l’evento ma si confida di evitarlo.  Incosciente : non si prevede l’evento pur dovendolo/potendolo prevedere. La colpa è punibile solo se espressamente prevista dalla legge. C) La preterintenzione Si ha quando il soggetto vuole un fatto meno grave , ma ne provoca uno più grave. Esempio: Tizio vuole percuotere Caio (lesioni), ma gli causa la morte → omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.). Richiede:  Dolo nel fatto base,  Colpa (o nesso oggettivo) nel fatto più grave. L’errore A) Errore sul fatto (art. 47 c.p.) Esclude il dolo se riguarda:  L’oggetto dell’azione (es. colpisco un manichino pensando sia una persona),  Le circostanze del fatto (es. credo che la persona aggredita stia rubando). L’errore evitabile può portare a responsabilità per colpa , se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo. B) Errore di diritto (art. 5 c.p.) “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.”

Tuttavia, se l’errore è inevitabile , può escludere la colpevolezza. Condizioni:  L’ignoranza deve riguardare il divieto penale , non semplicemente l’esistenza di una norma.  L’errore deve essere scusabile , ossia derivante da difficoltà oggettive di conoscenza (es. norme molto complesse o ambigue). Esempio: un cittadino straniero appena arrivato in Italia non conosce una norma penale secondaria e non ha modo di accedervi → l’errore può essere scusabile. Le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti) Sono situazioni che, pur non eliminando l’antigiuridicità del fatto, escludono il rimprovero soggettivo. Esempi:Costrizione fisica o morale (art. 46 c.p.): il soggetto agisce per forza irresistibile.  Errore inevitabile di fatto (art. 47 c.p.).  Paura insuperabile (dottrina e giurisprudenza ammettono l’esimente non codificata). La colpevolezza è sempre valutata alla luce delle condizioni personali e del contesto in cui l’agente ha agito.