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prova intercorso diritto penale 2, Esercizi di Diritto Penale

prova intercorso diritto penale 2

Tipologia: Esercizi

2024/2025

Caricato il 06/06/2026

giorgia-cuomo-4
giorgia-cuomo-4 🇮🇹

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Subito dopo, Paolo invita con tono sprezzante Luciana a suicidarsi. La donna, turbata e in condizioni
psicologiche già delicate, si getta dal balcone riportando fratture vertebrali gravissime e invalidità.
Il gesto autolesivo di Luciana, sebbene inserito in un contesto conflittuale, costituisce un comportamento
autonomo non causalmente riconducibile a un’effettiva determinazione da parte di Paolo nei termini
strettamente richiesti dall’art. 580 c.p., per cui egli non risponde delle lesioni gravissime riportate dalla donna.
L’ultimo segmento della vicenda presenta invece un chiaro profilo di omicidio volontario. Nei mesi successivi
alle lesioni, Paolo si prende cura di Luciana, che tuttavia manifesta ripetutamente il desiderio di morire. Paolo
decide allora di sostituire i suoi antidepressivi con un potente veleno, inducendola così ad assumere
inconsapevolmente una sostanza letale. Tale condotta non può essere qualificata come omicidio del
consenziente ex art. 579 c.p., poiché la vittima non presta alcun consenso consapevole e libero all’uccisione:
Luciana, al contrario, crede di ingerire i propri farmaci. Né la fattispecie ricade nell’ambito dell’istigazione o
aiuto al suicidio, dato che non vi è alcun comportamento suicidario da parte della vittima, la quale non è
consapevole del pericolo né delle conseguenze di ciò che assume. Paolo pone in essere un’azione diretta a
sopprimere la vita della donna, realizzando integralmente il fatto tipico dell’omicidio volontario ex art. 575 c.p.,
con dolo intenzionale, in quanto consapevolmente somministra veleno allo scopo di causarne la morte.
Rispetto ai due distinti nuclei fattuali potrebbero configurare diverse ipotesi di reato a carico di Paolo.
NUCLEO B: Per porre fine alle sue sofferenze, Paolo sostituisce gli antidepressivi con un veleno; Luciana
inconsapevole assume le pillole e muore.
Sebbene l’episodio sembri, ad una prima lettura, riconducibile all’istigazione o aiuto al suicidio di cui all’art.
580 c.p., tale norma richiede, quale elemento costitutivo, l’evento morte. Manca dunque l’elemento costitutivo,
perché Luciana sopravvive.
NUCLEO A: Paolo e Luciana litigano, Paolo dà a Luciana un forte schiaffo e subito dopo la invita a suicidarsi.
Nei mesi successivi, Paolo si prende cura di Luciana, che però esprime costantemente la volontà di morire.
Paolo convive con Luciana e tiene verso di lei un atteggiamento oppressivo, mentre la donna soffre di
depressione e manifesta spesso intenti suicidari. Durante un litigio, Paolo la colpisce con uno schiaffo,
provocandole un livido, e la incita con tono sprezzante a suicidarsi. Subito dopo, Luciana, scossa dall’episodio e
già fragile, si getta dal balcone e riporta gravi lesioni permanenti. Nei mesi successivi Paolo la assiste, mentre
lei continua a esprimere il desiderio di morire. Con l’intento di porre fine alle sue sofferenze, Paolo sostituisce
gli antidepressivi di Luciana con un veleno; la donna, ignara, assume le pillole credendole il suo farmaco e
muore per avvelenamento.
In un primo episodio, nel corso di un litigio, Paolo colpisce Luciana con un violento schiaffo che le provoca un
livido. Il fatto costituisce una lesione personale dolosa ex art. 582 c.p., poiché la condotta determina una
malattia nel corpo, sia pure di lieve entità; resta esclusa la qualificazione in termini di percosse ex art. 581 c.p.,
essendo presente un’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo.
Luciana poco dopo si getta dal balcone riportando gravi lesioni permanenti.
FATTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI
DISTINZIONE DEI NUCLEI FATTUALI
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Subito dopo, Paolo invita con tono sprezzante Luciana a suicidarsi. La donna, turbata e in condizioni psicologiche già delicate, si getta dal balcone riportando fratture vertebrali gravissime e invalidità. Il gesto autolesivo di Luciana, sebbene inserito in un contesto conflittuale, costituisce un comportamento autonomo non causalmente riconducibile a un’effettiva determinazione da parte di Paolo nei termini strettamente richiesti dall’art. 580 c.p., per cui egli non risponde delle lesioni gravissime riportate dalla donna. Rispetto ai due distinti nuclei fattuali potrebbero configurare diverse ipotesi di reato a carico di Paolo. NUCLEO B: Per porre fine alle sue sofferenze, Paolo sostituisce gli antidepressivi con un veleno; Luciana inconsapevole assume le pillole e muore. Sebbene l’episodio sembri, ad una prima lettura, riconducibile all’istigazione o aiuto al suicidio di cui all’art. 580 c.p., tale norma richiede, quale elemento costitutivo, l’evento morte. Manca dunque l’elemento costitutivo, perché Luciana sopravvive. NUCLEO A: Paolo e Luciana litigano, Paolo dà a Luciana un forte schiaffo e subito dopo la invita a suicidarsi. Nei mesi successivi, Paolo si prende cura di Luciana, che però esprime costantemente la volontà di morire. Paolo convive con Luciana e tiene verso di lei un atteggiamento oppressivo, mentre la donna soffre di depressione e manifesta spesso intenti suicidari. Durante un litigio, Paolo la colpisce con uno schiaffo, provocandole un livido, e la incita con tono sprezzante a suicidarsi. Subito dopo, Luciana, scossa dall’episodio e già fragile, si getta dal balcone e riporta gravi lesioni permanenti. Nei mesi successivi Paolo la assiste, mentre lei continua a esprimere il desiderio di morire. Con l’intento di porre fine alle sue sofferenze, Paolo sostituisce gli antidepressivi di Luciana con un veleno; la donna, ignara, assume le pillole credendole il suo farmaco e muore per avvelenamento. In un primo episodio, nel corso di un litigio, Paolo colpisce Luciana con un violento schiaffo che le provoca un livido. Il fatto costituisce una lesione personale dolosa ex art. 582 c.p., poiché la condotta determina una malattia nel corpo, sia pure di lieve entità; resta esclusa la qualificazione in termini di percosse ex art. 581 c.p., essendo presente un’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo. Luciana poco dopo si getta dal balcone riportando gravi lesioni permanenti.

FATTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI

DISTINZIONE DEI NUCLEI FATTUALI

Il consenso della persona offesa ex art. 50 c.p. è escluso, poiché Luciana non conosce la natura velenosa delle pillole; lo stato di necessità ex art. 54 c.p. non è invocabile, essendo sempre illecita la soppressione della vita per porre fine a sofferenze; non ricorrono né legittima difesa né adempimento di un dovere. La condotta è pertanto pienamente antigiuridica. L’ultimo segmento della vicenda presenta invece un chiaro profilo di omicidio volontario. Nei mesi successivi alle lesioni, Paolo si prende cura di Luciana, che tuttavia manifesta ripetutamente il desiderio di morire. Paolo decide allora di sostituire i suoi antidepressivi con un potente veleno, inducendola così ad assumere inconsapevolmente una sostanza letale. Tale condotta non può essere qualificata come omicidio del consenziente ex art. 579 c.p., poiché la vittima non presta alcun consenso consapevole e libero all’uccisione: Luciana, al contrario, crede di ingerire i propri farmaci. Né la fattispecie ricade nell’ambito dell’istigazione o aiuto al suicidio, dato che non vi è alcun comportamento suicidario da parte della vittima, la quale non è consapevole del pericolo né delle conseguenze di ciò che assume. Paolo pone in essere un’azione diretta a sopprimere la vita della donna, realizzando integralmente il fatto tipico dell’omicidio volontario ex art. 575 c.p., con dolo intenzionale, in quanto consapevolmente somministra veleno allo scopo di causarne la morte. CONCLUSIONE Sotto il profilo dell’antigiuridicità, nessuna causa di giustificazione è configurabile. Non emergono elementi che possano mettere in discussione la sua imputabilità: egli comprende perfettamente la natura e le conseguenze delle sue azioni. In conclusione, Paolo risponde di lesioni personali dolose ex art. 582 c.p. per il primo episodio; non risponde di istigazione al suicidio ex art. 580 c.p. né delle lesioni conseguenti al gesto autolesivo di Luciana, per mancanza dell’evento richiesto e del nesso causale; infine, è pienamente responsabile per omicidio volontario ex art. 575 c.p. in relazione alla sostituzione dolosa dei medicinali con veleno, non essendo configurabile né l’art. 579 c.p. né l’art. 580 c.p. A tale omicidio si applica inoltre un’importante aggravante speciale: l’art. 577, n. 2, c.p., poiché il delitto è commesso nei confronti della persona stabilmente convivente. Quanto alla colpevolezza, Paolo agisce con dolo in entrambe le condotte penalmente rilevanti. Quanto alle attenuanti, non sussistono.