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diritto penale diritto penale, Sintesi del corso di Diritto Penale

diritto penale diritto penale diritto penale

Tipologia: Sintesi del corso

2025/2026

Caricato il 03/06/2026

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La tutela dei soggetti deboli
(a cura di Antonio Scotto Rosato)
Premessa
Nel sistema giuridico contemporaneo, il diritto penale riveste un ruolo
primario nella protezione delle persone vulnerabili, spesso definite come
“soggetti deboli”. Con questo termine ci si riferisce a individui che, per
ragioni anagrafiche, psicofisiche, sociali o culturali, risultano
particolarmente esposti al rischio di subire violenze, abusi, sfruttamento o
discriminazioni. La protezione delle persone in condizione di debolezza o
vulnerabilità si configura come un compito cruciale per il diritto penale,
chiamato a intervenire nei casi più gravi e irreparabili in cui altre forme di
tutela non siano in grado di garantire la dignità, l’incolumità e i diritti
fondamentali dell’individuo.
Le particolari esigenze di difesa dei diritti fondamentali delle persone che si
trovano in situazioni di vulnerabilità possono essere fisiologiche, come la
minore età o la vecchiaia; possono derivare da alterazioni patologiche tali
da rendere più fragili - temporaneamente o permanentemente - come nel
caso delle infermità fisiche o mentali; altre sono correlate a peculiari
condizioni sociali e giuridiche, come lo status di immigrato irregolare.
L’evoluzione della sensibilità sociale e giuridica verso le condizioni di
fragilità ha portato a una progressiva valorizzazione del principio di
uguaglianza, contenuto nell’art. 3 della Costituzione italiana: nella sua
formulazione sia formale che sostanziale, impone allo Stato non solo di non
discriminare, ma di intervenire attivamente per rimuovere gli ostacoli che
limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, specialmente di quelli più
fragili. È in questa prospettiva che si colloca la riflessione sul ruolo della
pena nella tutela dei soggetti deboli: un ruolo che va ben oltre la mera
punizione, per assumere valenza simbolica, preventiva e nei migliori dei
casi rieducativa e riparativa. Il diritto penale, pertanto, non è solo uno
strumento repressivo, ma anche uno strumento di protezione e
affermazione dei diritti umani.
Tuttavia, il diritto penale ha una funzione sussidiaria: interviene quando
altri strumenti sociali, civili, amministrativi non sono sufficienti a
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La tutela dei soggetti deboli (a cura di Antonio Scotto Rosato) Premessa Nel sistema giuridico contemporaneo, il diritto penale riveste un ruolo primario nella protezione delle persone vulnerabili, spesso definite come “soggetti deboli”. Con questo termine ci si riferisce a individui che, per ragioni anagrafiche, psicofisiche, sociali o culturali, risultano particolarmente esposti al rischio di subire violenze, abusi, sfruttamento o discriminazioni. La protezione delle persone in condizione di debolezza o vulnerabilità si configura come un compito cruciale per il diritto penale, chiamato a intervenire nei casi più gravi e irreparabili in cui altre forme di tutela non siano in grado di garantire la dignità, l’incolumità e i diritti fondamentali dell’individuo. Le particolari esigenze di difesa dei diritti fondamentali delle persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità possono essere fisiologiche, come la minore età o la vecchiaia ; possono derivare da alterazioni patologiche tali da rendere più fragili - temporaneamente o permanentemente - come nel caso delle infermità fisiche o mentali ; altre sono correlate a peculiari condizioni sociali e giuridiche , come lo status di immigrato irregolare. L’evoluzione della sensibilità sociale e giuridica verso le condizioni di fragilità ha portato a una progressiva valorizzazione del principio di uguaglianza , contenuto nell’art. 3 della Costituzione italiana : nella sua formulazione sia formale che sostanziale, impone allo Stato non solo di non discriminare, ma di intervenire attivamente per rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, specialmente di quelli più fragili. È in questa prospettiva che si colloca la riflessione sul ruolo della pena nella tutela dei soggetti deboli: un ruolo che va ben oltre la mera punizione, per assumere valenza simbolica, preventiva e – nei migliori dei casi – rieducativa e riparativa. Il diritto penale, pertanto, non è solo uno strumento repressivo, ma anche uno strumento di protezione e affermazione dei diritti umani. Tuttavia, il diritto penale ha una funzione sussidiaria : interviene quando altri strumenti – sociali, civili, amministrativi – non sono sufficienti a

prevenire o contrastare il danno. È proprio in questo spazio che si colloca il ruolo degli assistenti sociali , professionisti in prima linea nella rilevazione delle situazioni di vulnerabilità, nella prevenzione dell’abuso e nella collaborazione con le autorità giudiziarie.

1. La vulnerabilità giuridicamente rilevante: profili teorici Il concetto di vulnerabilità non è espressamente definito nel Codice penale italiano, ma è ampiamente impiegato nella prassi e nella dottrina per indicare quelle categorie di persone che, per età, stato di salute, condizione sociale o situazione contingente, si trovano in una posizione di inferiorità o subordinazione che le espone più facilmente a subire violazioni dei diritti fondamentali. Non si tratta di definizioni rigide, bensì di condizioni fluide, che possono sovrapporsi, moltiplicando i fattori di rischio e rendendo la persona particolarmente esposta a violenze, abusi, discriminazioni e sfruttamenti. La nozione di vulnerabilità è ampiamente riconosciuta sia nella giurisprudenza nazionale che nelle fonti internazionali. La CEDU , la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia , così come la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE , offrono definizioni ampie e inclusive. In ambito penale, la vulnerabilità può: - costituire un elemento costitutivo del reato (es. “persona incapace” in art. 591 c.p.); - fungere da circostanza aggravante (es. reati aggravati se commessi contro minori o soggetti incapaci); - influenzare la responsabilità penale del soggetto attivo (es. imputabilità ridotta); - comportare forme rafforzate di protezione procedurale (es. audizione protetta dei minori o delle vittime fragili). La vulnerabilità deve quindi essere interpretata in chiave dinamica e relazionale : non è solo una condizione oggettiva del soggetto, ma anche

questo squilibrio e prevede aggravanti specifiche quando il reato è commesso da chi ha un ruolo di autorità o responsabilità nei confronti della vittima, come un genitore, un insegnante, un operatore sanitario o un educatore. È previsto anche un sistema di circostanze aggravanti a tutela dei minori, come ad esempio l’art. 61, n. 11 ter, c.p. che prevede un aumento di pena nel caso in cui il delitto sia commesso “ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione”; ovvero l’art. 61, n. 5, c.p., che dispone che la pena è aumentata nel caso in cui il delitto sia perpetrato approfittandosi della minorata difesa della vittima, che pacificamente si riferisce anche ai minori; altra disposizione a tutela dell’integrità psicofisica dei soggetti minori è l’art. 527 c.p., “gli atti osceni in luogo pubblico”, condotta attualmente depenalizzata e punita con sanzione amministrativa pecuniaria, che mantiene – però – rilevanza penale qualora gli atti siano consumati “all’interno e nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. Un’attenzione particolare merita la Convenzione di Lanzarote , ratificata in Italia con legge n. 172/2012 , che impone agli Stati di penalizzare tutte le forme di abuso sessuale su minori: la legge, invero, ha rafforzato il sistema italiano di contrasto a tali forme di violenze, introducendo reati come l’adescamento online , la pornografia minorile anche in forma virtuale, e stabilendo obblighi positivi per gli Stati in termini di prevenzione, formazione degli operatori, assistenza alle vittime. È essenziale ricordare che i minori sono spesso testimoni muti di violenze familiari, che pur non rivolte direttamente a loro, costituiscono forma indiretta di maltrattamento. In questi casi è previsto l’intervento dei servizi sociali e la comunicazione all’autorità giudiziaria minorile (art. 336 c.c., art. 403 c.c.). b. Violenza contro le donne e reati di genere Con la legge n. 119/2013 , nota come “legge sul femminicidio”, il legislatore italiano ha voluto contrastare in modo più deciso la violenza domestica e di genere. Sono stati introdotti strumenti penali e misure cautelari specifiche, come:

  • Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori (stalking)
  • Aggravanti specifiche nei reati di lesioni, minacce, violenza sessuale se commessi contro partner o ex partner
  • Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima
  • Arresto obbligatorio in flagranza
  • Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale La Convenzione di Istanbul (ratificata con legge n. 77/2013 ), rivolta alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica. La legge ha posto le basi per una protezione integrata, che include la prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate. Essa impone allo Stato italiano l’obbligo di adottare norme penali efficaci e strumenti di assistenza alle vittime, che non si limitano a creare obblighi formali, ma che incidono profondamente sulla cultura giuridica e sociale, richiedendo un cambiamento di paradigma: dalla repressione individuale alla prevenzione sistemica, dalla vittimizzazione alla promozione dell’autonomia. È cruciale il ruolo dell’assistente sociale nel valutare la pericolosità familiare , nel costruire percorsi di fuoriuscita dalla violenza e nel lavorare in rete con centri antiviolenza, forze dell’ordine e magistratura. c. Tutela penale degli anziani e delle persone non autosufficienti Lo status soggettivo dell’anziano diviene oggetto di specifica protezione penale solo qualora si accompagni ad effettive situazioni di incapacità che ne compromettano la effettiva capacità di autodeterminazione. Le specifiche fattispecie di reato previste dall’ordinamento che si imperniano sull’esigenza di tutelare gli anziani in condizioni di ridotta capacità sono:
  • Art. 591 c.p. – Abbandono di persona incapace
  • Art. 643 c.p. – Circonvenzione di incapace
  • Art. 570, co. 2, n. 2, c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare
  • Art. 591 c.p. – Omissione di soccorso

Anche in questo ambito, l’assistente sociale è chiamato a svolgere un lavoro di prossimità, fiducia e orientamento, che precede e accompagna l’intervento penale. I reati più rilevanti che tutelano questa categoria di soggetti deboli sono:

  • Art. 600 c.p. – Riduzione in schiavitù
  • Art. 601 c.p. – Tratta di esseri umani
  • Art. 603-bis c.p. – Caporalato
  • Art. 12 T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/1998) – Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Tali soggetti sono considerati “deboli” anche in virtù della loro possibile esposizione ad atti di discriminazione razziale, etnica o religiosa. Il nostro ordinamento, a ben vedere, contempla diverse fattispecie volte a reprimere tali condotte discriminatorie: alla ratifica della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) è seguita l’introduzione dell’ art. 604 bis, rubricato “ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa ”. La norma punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale o etnico, o chi commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; al secondo comma, è prevista un’aggravante per chi fonda o partecipa ad associazioni, organizzazioni o movimenti che abbiano tra i loro scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi. La finalità della norma è quella di reprimere condotte che, varcando la soglia della legittima manifestazione del pensiero, mirino a suscitare in altri sentimenti di intolleranza ed odio promuovendo il compimento di atti violenti e discriminatori fondati sul pregiudizio. e. Persone con disabilità Con l’entrata in vigore della l. 5 febbraio 1992, n. 104, meglio conosciuta come “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, l’Italia si è dotata di una normativa a tutela delle persone affette da disabilità permanenti o temporanee.

Le disabilità, siano esse fisiche o psichiche, sono considerate dalla normativa penale come soggetti bisognosi di tutela rafforzata. Le norme non sempre parlano esplicitamente di "disabilità", ma usano espressioni come “persona incapace”, “infermità”, “difesa indebolita”, ecc., che indicano una condizione di vulnerabilità. Le principali fattispecie penali:

  • Art. 571 c.p. – Abuso dei mezzi di correzione (quando rivolto a persone in strutture socio-sanitarie)
  • Art. 591 c.p. – Abbandono di persona incapace (con aggravanti se dalla condotta deriva lesione o morte)
  • Art. 643 c.p. – Circonvenzione di incapace (rilevante per abusi patrimoniali)
  • Art. 600 e 601 c.p. – Tratta e riduzione in schiavitù, se la disabilità è sfruttata
  • Art. 61, n. 5 c.p. – Aggravante comune se il reato è commesso verso una persona in condizioni di minorata difesa, anche temporanea Sempre nell’ottica di una tutela privilegiata della vittima, la legge prevede la possibilità – nei procedimenti penali – di costituirsi parte civile non solo in capo alla persona offesa, ma altresì al difensore civico e all’associazione alla quale sia eventualmente iscritta la persona disabile o un suo familiare. Tuttavia, la reale efficacia della tutela dipende dalla capacità del sistema di riconoscere e rappresentare la disabilità non solo come condizione clinica, ma come stato di vulnerabilità sociale, economica e istituzionale. Le persone con disabilità sono spesso invisibili, non solo perché isolate nei contesti familiari o residenziali, ma anche perché non credute, non ascoltate, non comprese. In questo scenario, il ruolo degli assistenti sociali diventa cruciale non solo per segnalare, ma per costruire percorsi alternativi alla devianza, per mediare, per proteggere senza stigmatizzare. È fondamentale qui il riferimento alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (New York, 2006), ratificata in Italia con legge n. 18/2009 , che impone un approccio fondato sul rispetto dell’autonomia e dell’inclusione sociale.

Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (1989) Introduce il principio del superiore interesse del minore , fondamentale in ogni intervento. Impone agli Stati di:

  • proteggere il minore da ogni forma di violenza (art. 19)
  • garantire il diritto all’educazione, alla salute, alla partecipazione Direttive UE
  • Direttiva 2011/36/UE – Sulla tratta di esseri umani
  • Direttiva 2012/29/UE – Sui diritti delle vittime
  • Direttiva 2004/81/CE – Sul soggiorno per vittime di tratta Queste norme sono recepite nell’ordinamento italiano, in particolare nel d.lgs. 24/2014 (attuazione della direttiva sulla tratta) e nel Testo Unico Immigrazione. 5. Strumenti penali e misure di protezione preventiva Il sistema penale non si limita alla punizione post-delictum. Esistono misure cautelari e strumenti di prevenzione , ovvero misure che, pur non costituendo sanzioni vere e proprie, mirano a evitare che un reato venga commesso o che venga reiterato. Misure cautelari nel codice di procedura penale:
  • Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.)
  • Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.)
  • Custodia cautelare in carcere o domiciliare (art. 275 c.p.p.) Tali misure sono applicabili in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di un pericolo concreto per la vittima, e sono fondamentali nei casi di violenza domestica, stalking, minacce gravi ; possono essere richieste anche su iniziativa del pubblico ministero, talvolta su segnalazione dei servizi sociali. Ma è anche il caso delle misure di prevenzione personali , come l’ammonimento del questore nei confronti di persone che attuano condotte

persecutorie ( stalking ) o violente in ambito familiare, strumento previsto dal d.l. 11/2009 e oggi molto utilizzato nei protocolli di prevenzione integrata; trattasi di uno strumento non penale ma preventivo , che permette di formalizzare un primo intervento e creare un tracciamento utile in caso di reiterazione del comportamento. In questa dimensione di prevenzione, il ruolo dell’assistente sociale può essere determinante: non solo come supporto alla vittima, ma anche come osservatore privilegiato del contesto, capace di cogliere segnali di rischio, di proporre soluzioni alternative, di agire come ponte tra l’autorità pubblica e la comunità. Spesso, infatti, è grazie alla rete dei servizi sociali che si riesce a evitare l’escalation della violenza, ad allontanare l’autore del reato prima che il danno diventi irreparabile, ad accompagnare la vittima in un percorso di fuoriuscita dalla dipendenza affettiva o economica. Ordini di protezione civile (art. 342-bis c.c.) Strumento parallelo al penale, attivabile davanti al giudice civile, utile quando la persona offesa non vuole o non può presentare denuncia.

6. Giustizia riparativa, misure alternative e ruolo del servizio sociale L’evoluzione del diritto penale ha portato all’introduzione di strumenti alternativi alla pena detentiva , con un forte coinvolgimento dei servizi sociali. Questi strumenti sono pensati per favorire: - la rieducazione del reo - la riparazione del danno - la ricostruzione delle relazioni familiari o comunitarie In Italia, grazie alla legge sull’ordinamento penitenziario ( l. 354/1975 ) e alla successiva giurisprudenza costituzionale, si è affermata l’idea che la pena, per essere legittima, debba tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.) e che la detenzione carceraria debba essere residuale, specialmente per le persone che non costituiscono un pericolo per la società. In questo contesto, sono previsti degli istituti alternativi alla pena, che rappresentano non una concessione ma una modalità concreta di realizzare il fine costituzionale della pena.

questi percorsi, in collaborazione con mediatori, psicologi e autorità giudiziarie.

7. Il ruolo dell’assistente sociale nella tutela penale dei soggetti deboli L’assistente sociale, se opera all’interno del servizio pubblico, è generalmente incaricato di pubblico servizio o talvolta pubblico ufficiale. In entrambi i casi, ha precisi obblighi: - Segnalazione obbligatoria di reati ex art. 331 c.p.p., quando ne viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni - Collaborazione con autorità giudiziaria minorile (tribunale per i minorenni) per situazioni di abbandono, abuso, trascuratezza - Redazione di relazioni sociali , valutazioni del contesto familiare, stesura di progetti di intervento personalizzati Inoltre, l’assistente sociale ha un obbligo deontologico di protezione dei diritti della persona , anche quando ciò comporti l’intervento delle forze dell’ordine o dell’autorità giudiziaria. Conclusione: verso una tutela integrata e proattiva Il diritto penale, da solo, non può garantire la tutela piena dei soggetti deboli. È necessaria un’azione sinergica tra giurisdizione, servizi sociali, educativi, sanitari e realtà del terzo settore. La centralità della persona vulnerabile impone una lettura integrata della norma penale, che deve essere uno degli strumenti – ma non l’unico – di un progetto di protezione. La formazione giuridica dell’assistente sociale, pur non tecnica in senso stretto, deve comprendere il funzionamento del sistema penale, le norme rilevanti, gli obblighi derivanti dal ruolo professionale e, soprattutto, la capacità di valutare il rischio e attivare le risorse disponibili. In questo senso, il servizio sociale non è solo destinatario di norme, ma protagonista del cambiamento culturale: nella scuola, nei consultori, nei tribunali, nelle comunità. La formazione giuridica degli assistenti sociali non serve solo per conoscere gli articoli del codice, ma per leggere la norma in chiave etica,

per tradurre il diritto in prassi, per costruire ponti tra le istituzioni e le persone. La tutela penale dei soggetti deboli, dunque, non è una materia riservata ai giuristi o ai magistrati, ma un terreno di lavoro comune, dove si incontrano sapere giuridico, sensibilità sociale, esperienza educativa e competenza relazionale. È una sfida quotidiana, fatta di ascolto, presenza, decisione. Ma anche una responsabilità collettiva, che chiama tutti – operatori sociali, educatori, giudici, legislatori – a costruire una giustizia più giusta, capace di partire dai più fragili per tutelare tutti.

partner, dato che evidenzia la stretta connessione tra fenomeno criminale e dinamiche familiari o relazionali. Le fonti ufficiali hanno evidenziato, non a caso, un significativo aumento degli episodi di violenza domestica soprattutto a partire dal 2020: in quell’anno, invero, il lockdown e le restrizioni imposte a causa della pandemia COVID- 19 hanno contribuito a creare una situazione di isolamento e convivenza forzata, che da un lato intrappolava la vittima col suo aggressore rendendo più difficile la richiesta di aiuto, dall’altro aumentava le opportunità per l’abusante di esercitare controllo. Ebbene, la principale evidenza di tale aumento risiede nelle richieste di aiuto al numero di pubblica utilità 1522 , che ha registrato un incremento del 71,7% nel periodo tra marzo e ottobre 2020 rispetto all’anno precedente; secondo il VII Rapporto Eures sul Femminicidio in Italia, nei primi dieci mesi del 2020 è aumentata, altresì, la correlazione tra convivenza e rischio omicidiario, con percentuali di donne uccise da partner o ex partner convivente incrementate fino al 67,5% (il 10% in più rispetto all’anno precedente). Il legislatore italiano, sulla scia degli obblighi internazionali e delle pressioni sociali, ha progressivamente riconosciuto la centralità della tutela penale e processuale delle vittime di tali fenomeni, tutela necessaria ma non sufficiente: invero, per il contrasto a tale fenomeno risulta indispensabile una risposta integrata e multilivello che affianchi alla repressione penale un’azione di prevenzione e sostegno concreto alle vittime. Sotto tale profilo, spicca il ruolo dei servizi sociali ed assistenti sociali, che operano come figure di raccordo tra sistema giudiziario e rete di protezione sociale.

2. I singoli reati Nell’ordinamento italiano non è previsto un reato autonomo di “violenza di genere” o “violenza domestica”, intese come fattispecie penali uniche ed espressamente disciplinate dal legislatore. Tali espressioni sono concetti più che altro sociologici, usati per identificare quell’insieme di comportamenti illeciti che si verificano nei suddetti contesti. Invero, dal punto di vista giuridico, è importante sottolineare che la violenza di genere e domestica non si esaurisce mai in una singola condotta criminosa: si tratta di un fenomeno plurale e sistemico, che si manifesta

attraverso una molteplicità di condotte integrate tra loro in un contesto relazionale continuativo e reiterato, configurando così una situazione di rischio protratto. Tra le fattispecie penali che più spesso si verificano, si annoverano:

  • Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), che punisce chiunque maltratti un familiare , con cui si intendono coniugi, partner di unione civile, parenti, affini, persone sottoposte all’autorità del reo o a lui affidate per ragioni di cura, vigilanza, istruzione o educazione (come anziani o minori affidati); o un convivente (persona legata all’autore da una relazione affettiva stabile, anche in assenza di vincolo matrimoniale) mediante condotte abituali , consistenti in comportamenti idonei a ledere la dignità, l’integrità fisica o psicologica della vittima, instaurando un regime di sopraffazione e sofferenza. La reiterazione delle condotte costituisce elemento costitutivo del reato: pertanto, non è sufficiente un singolo episodio di violenza o offesa, ma è richiesta una pluralità di atti ripetuti nel tempo tale da creare un regime di sofferenze costanti e insopportabili. Le condotte non devono necessariamente esplicarsi tramite atti di violenza fisica, ma possono consistere altresì in violenze psicologiche (come insulti, umiliazioni, denigrazioni), isolamento, violenze economiche (come la sottrazione di denaro o negazione dei mezzi di sussistenza).
  • Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) , introdotto nel nostro ordinamento nel 2009, consiste in condotte reiterate che molestano o minacciano la vittima, cagionandone un perdurante stato di ansia, paura o disagio psicologico tale da comportare una modifica delle proprie abitudini di vita. Anche per questo reato è richiesta la reiterazione delle condotte: la giurisprudenza chiarisce che possono bastarne anche solo due, purché idonee a produrre l’evento richiesto dalla norma; è necessario, cioè, che le condotte provochino nella vittima almeno uno dei tre effetti alternativi previsti dalla disposizione (perdurante stato d’ansia o paura, fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, alterazione delle abitudini di vita). Le modalità tipiche sono le minacce e molestie, che spesso consistono in telefonate insistenti, messaggi ossessivi, pedinamenti, invio di regali non graditi, e così via.

a determinare il valore morale e sociale della persona. Se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità (pacificamente, anche a mezzo social ), la pena è aumentata.

  • Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 - ter c.p.), che incrimina la condotta di chiunque diffonde o mette a disposizione di terzi immagini o video privati senza il consenso della persona ritratta, al fine di lederne l’onore o la reputazione; la norma tutela la privacy , l’integrità psicologica e la dignità sessuale delle vittime, anche in contesti relazionali cessati. Altri reati, sebbene meno frequenti, possono concorrere a delineare il quadro complessivo della violenza di genere e domestica, tra cui: sequestro di persona (art. 605 c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558- bis c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis c.p.), e reati connessi all’uso di strumenti informatici per molestie o intimidazioni. 3. Il quadro normativo internazionale e nazionale a. La convenzione di Istanbul A partire dal 2013, l’Italia si è dotata di un forte e complesso sistema di leggi a contrasto del fenomeno della violenza di genere e domestica, che trae scaturigine dalla Convenzione d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul , recepita in Italia con L. 77/2013. La convenzione di Istanbul rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro il fenomeno in questione, trattandosi del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante a proporre strategie di prevenzione e contrasto. In particolare, il trattato ( art. 1 ) si propone di:
  • Proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica
  • Contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione e promuovere la concreta parità tra i sessi
  • Predisporre a livello globale un quadro di politiche e misure di protezione ed assistenza a favore di tutte le vittime
  • Sostenere ed assistere le organizzazioni e le autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza
  • Favorire la cooperazione tra Stati al fine di eliminare ogni forma di violenza. Inoltre, la Convenzione realizza - per la prima volta in assoluto - un’opera di codificazione di espressioni prima relegate a mere categorie sociologiche o a interpretazioni discrezionali, permettendo così agli Stati di agire con maggior precisione. In particolare, le espressioni puntualmente descritte dall’ art. 3 sono:
  • “violenza contro le donne” , definita come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» ( art. 3 lett. A )
  • “violenza domestica”, che designa «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» ( art. 3 lett. B )
  • “genere” , con cui si intendono «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» ( art. 3 lett. C )
  • “violenza sulle donne fondata sul genere” , che designa «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato» ( art. 3 lett. D )