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Riassunto del libro "Lineamenti di parte speciale". parte speciale di diritto penale che tratta nei minimi dettagliole figure di reato indicate dal professore. Completo, semplice, voto esame:28
Tipologia: Sintesi del corso
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I delitti contro il patrimonio. I delitti contro il patrimonio si dividono in patrimoniali in senso lato e patrimoniali in senso stretto. Nei patrimoniali in senso lato, oggetto della tutela penale è il potere di signoria che il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto esercita sulle cose, individualmente determinate, aggredite dal reo. Ai fini della configurabilità dell’illecito penale, si ritiene sufficiente che venga pregiudicata la possibilità del titolare del diritto di usare e disporre delle cose; non si richiede invece che il soggetto passivo subisca un concreto danno patrimoniale. Nei patrimoniali in senso stretto, l’illecito aggredisce il patrimonio come entità economica complessiva e la fattispecie incriminatrice prevede, come requisito costitutivo esplicito, l’altrui danno patrimoniale. Si contrappongono una concezione giuridica e una concezione economica del patrimonio. La concezione giuridica si riferisce al patrimonio come rapporto giuridico che una persona ha nei confronti dei beni e individua l'oggetto della tutela penale nel potere di signoria che il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto di godimento esercita sulla cosa. L'offesa consiste nel pregiudizio arrecato alla possibilità di usare e disporre liberamente della cosa, non risultando necessario un concreto danno patrimoniale. La concezione economica si riferisce al patrimonio come insieme dei beni economicamente rilevanti appartenenti ad un soggetto e individua l'oggetto della tutela nel valore di scambio che esprime un bene. L'offesa consiste nel decremento del patrimonio, risultando indispensabile un concreto danno economico. Dall'altro lato, porre l'accento sui profili giuridici è argomento a sostegno di una tutela più anticipata, che prescinde dal verificarsi di un concreto pregiudizio economico; porre l'accento sul profilo economico è argomento a sostegno di soluzioni legislative o ermeneutiche interpretazioni più restrittive. Più di recente il patrimonio viene concepito come l'insieme di beni e rapporti idonei a svolgere una funzione strumentale di piena realizzazione della persona umana. Tale concezione non è in grado di restringere l'ambito del penalmente rilevante: da un lato il carattere strumentale rispetto alla persona non attenua, ma rafforza le esigenze di tutela; dall'altro lato tale concezione presenta difficoltà ad elaborare parametri normativi che consentano di selezionare i rapporti economici strumentali alla realizzazione e sviluppo della persona umana. Le aggressioni unilaterali e con la cooperazione della vittima. I delitti contro il patrimonio possono essere distinti in due diverse tipologie: delitti che offendono il patrimonio determinato concretizzato in cose specifiche mediante aggressioni unilaterali, delitti che offendono il patrimonio indeterminato inteso come valore patrimoniale complessivo mediante aggressioni con la cooperazione della vittima. Vi sono tre diverse classificazioni dei delitti contro il patrimonio in senso stretto: quella codicistica basata sulle caratteristiche offensive della condotta, cioè violenza e frode; quella basata sulla diversa oggettività giuridica, per cui si distingue tra reati che offendono il patrimonio statico appuntandosi su beni o cose determinate come furti, appropriazione indebita, danneggiamenti, rapine, e reati che offendono il patrimonio dinamico complessivamente inteso nella sua
valenza economica come tutti i delitti mediante frode, usura, estorsione; quella basata sulle modalità aggressive, per cui si distingue tra fattispecie che si caratterizzano per un'aggressione unilaterale come furto, appropriazione indebita, danneggiamenti, rapina, delitti contro immobili, dove la vittima non può che subire la condotta offensiva dell'autore, e fattispecie che si basano sulla cooperazione della vittima come tutti i delitti mediante frode, usura, estorsione, la quale non si limita a subire il reato ma coopera al processo lesivo. La contrapposizione tra violenza e frode non regge, soprattutto se la violenza viene concepita come vera e propria vis. Tuttavia, essa finisce per avere carattere più fenomenologico che tecnico-giuridico, per cui vi sono aggressioni deliberate in assenza di un rapporto preesistente con la vittima e che tendono a rompere la relazione che intercorre tra la vittima e la cosa, e aggressioni che nascono all'interno di una relazione interpersonale economico-giuridica con la vittima. Inoltre, le altre due classificazioni sembrano guardare alla stessa cosa, ma da prospettive diverse: chi distingue a seconda che il patrimonio sia determinato o indeterminato, vede il tema dell'offesa; chi distingue tra aggressioni unilaterali o con la cooperazione della vittima, vede il tema delle modalità aggressive. Il punto vero è che quando un soggetto compie un'aggressione unilaterale, la compie perché intende aggredire un bene determinato e viceversa: l'aggressione ad un bene determinato non può che essere unilaterale e l'aggressione unilaterale non può che avere ad oggetto una cosa determinata. Al contrario, sussiste corrispondenza tra un'aggressione mediante la cooperazione della vittima e un'aggressione al patrimonio complessivo e indeterminato della vittima. La tutela statica del patrimonio, nelle cose che ne fanno parte, si esprime nella configurazione di delitti di aggressione unilaterale su cose determinate; la tutela dinamica del patrimonio, nei valori messi in circolazione, si esprime nella configurazione dei delitti di cooperazione carpita alla vittima. All'interno di queste due tipologie di delitti contro il patrimonio, risulta possibile compiere ulteriori sotto distinzioni. Tra i delitti basati su un'aggressione unilaterale si può distinguere tra aggressioni che determinano un arricchimento come furti, appropriazione indebita, delitti contro beni immobili, e aggressioni che comportano soltanto una distruzione del bene come danneggiamenti; delitti che autenticamente prescindono in toto da un rapporto dinamico con la vittima, avendo come esclusivo punto di riferimento la cosa o il bene come furto, danneggiamento, delitti contro il patrimonio immobiliare, e delitti che implicano di presupposto un rapporto con la vittima come appropriazione indebita, con ripercussioni sugli scopi di tutela di quest'ultimo delitto, a seconda che si valorizzi o meno la destinazione impressa alla cosa dal titolare del bene o cosa. Tra i delitti basati sulla cooperazione della vittima si tende a distinguere tra le ipotesi in cui sussista una sorta di rapporto paritario tra i protagonisti del conflitto come truffa, estorsione, altre frodi, e ipotesi in cui invece sussiste un rapporto non paritario in quanto la stessa vittima si trova anche in una condizione di inferiorità personale o patrimoniale con la conseguenza che l'autore sfrutta una situazione di svantaggio altrui come circonvenzione di incapaci.
concorrenza. A causa del denaro proveniente dalla realizzazione di reati, le organizzazioni criminali dispongono di capitali che devono essere necessariamente reinvestiti. Concetti e istituti generali. I rapporti tra diritto/illecito penale e diritto/illecito civile. Quanto ai delitti contro il patrimonio, si pone il problema dei rapporti tra diritto penale e diritto civile. La prima questione concerne il rapporto tra illecito penale e illecito civile sul piano del disvalore dei fatti. Va da sé che tra il disvalore dell'illecito civile e quello dell'illecito penale non può che esserci differenza, nel senso che il diritto penale tende a punire fatti che non si esauriscono in illeciti civili, presentando un quid pluris di disvalore che giustifica l'attivazione di una sanzione afflittiva come quella punitiva. Nella realtà le cose si complicano perché molti reati contro il patrimonio sono realizzati all'interno di dinamiche relazionali di tipo economico-patrimoniale tra autore e vittima. Ecco allora porsi il rischio che i delitti contro il patrimonio che entrano in gioco nelle dinamiche relazionali siano applicati rispetto a illeciti civili o a comportamenti leciti: si pensi ai casi di noleggio di vettura con intenzione di non restituirla. Dal punto di vista legislativo il problema è stato risolto in modo chiaro, in quanto tutte le fattispecie che riguardano fenomeni dove esistono zone grigie che si collocano tra il civile e il penale sono state tipizzate dal legislatore in termini tali da scolpire elementi di disvalore aggiuntivi rispetto all'illecito civile: si pensi agli artifizi e ai raggiri che devono cagionare un errore nella truffa. Tuttavia nella realtà pratico-applicativa la questione tende a farsi ancora una volta più complessa ponendosi problematiche che rischiano di svilire il ruolo di questi elementi costitutivi, con riflessi anche sugli scopi di tutela: si pensi alla truffa in cui tendono a perdere rilevanza le modalità della condotta o l'evento consistente nell'errore. Alcuni concetti ricorrenti tra diritto penale e diritto civile. Nei delitti contro il patrimonio ricorrono più volte espressioni linguistiche riferibili ad istituti civilistici: si pensi ai concetti di cosa, altruità, detenzione, possesso. Per molto tempo si è discusso se tali espressioni debbano essere interpretate in senso civilistico o in modo autonomo. Oggi la questione è superata: la coincidenza è di tipo terminologico ma non normativo- concettuale per cui i concetti civilisti e penalistici vanno tenuti distinti. Per quanto riguarda il concetto di cosa, mentre in ambito civilistico si parla di bene, in ambito penalistico si parla di cosa, ma il significato è identico. Sia in civile che in penale si distingue tra beni mobili e beni immobili, dovendosi osservare come l’ambito penalistico si arricchisca del concetto di cosa immobilizzata, che sta ad indicare quelle cose che a seguito di violenza reale sono state scorporate dal suolo, come ad es. un albero che viene tagliato. L'inclusione delle energie nel concetto di cosa mobile è stata a lungo discussa e problematica in ambito penalistico, fino a che non è stata sancita all’art. comma 3 c.p., dove si stabilisce che si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico. La vera questione problematica concernente la cosa è la distinzione tra cose materiali, tangibili e quelle
immateriali, intangibili, derivante dalla nuova realtà informatica o telematica. Per quanto riguarda la detenzione, nel furto la cosa mobile è sottratta a chi la detiene ed è plausibile ritenere che la detenzione penalistica finisca per coincidere con quella civilistica. Per quanto riguarda il possesso si deve osservare come all'interno della propria azione indebita esso sia qualcosa di più della detenzione, ma anche qualcosa di meno del possesso civilistico inteso come potere sulla cosa che si manifesta in attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Tuttavia, nella fattispecie di turbativa violenta, il possesso di cose immobili finisce per coincidere con quello civilistico, riferendosi ad una situazione che implica il pieno godimento della cosa. Alcuni concetti ricorrenti tra generalizzazioni e singole fattispecie. Il concetto di altruità. Quando riferita al danno e al profitto, l'altruità ha valenza descrittiva; quando riferita alla cosa che costituisce oggetto dell’aggressione ha valenza normativa. La prima questione che si pone è se per altrui si debba intendere la cosa di proprietà oppure anche la cosa rispetto alla quale si esercitano diritti diversi dalla proprietà, come diritti di godimento e di garanzia. Sotto il profilo dei soggetti attivi, se si muove dall'idea che per altrui si debba intendere soltanto il diritto di proprietà di altri, il proprietario non può essere soggetto attivo. Se invece nel concetto di altruità si fa rientrare anche la titolarità di altri diritti di godimento o di garanzia, anche il proprietario può essere autore del fatto tipico. Sotto il profilo dei soggetti passivi, si deve considerare che una parte dei reati contro il patrimonio, nella forma semplice, è perseguibile a querela e che il titolare della querela è la persona offesa dal reato. Inoltre si deve considerare che le dinamiche relazionali patrimoniali possono configurarsi non solo a due, proprietario/vittima e aggressore/autore, ma anche a tre: primo soggetto, proprietario della cosa; secondo soggetto, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia sulla cosa di proprietà del primo soggetto; terzo soggetto colui che realizza il fatto di reato. Se per cosa altrui si intende soltanto la cosa di proprietà di altri, soggetto passivo può essere soltanto il proprietario; se nel concetto di altruità rientra anche la titolarità di diritti di godimento, si apre la strada per estendere la figura del soggetto passivo. Secondo un orientamento tradizionale, altrui è la cosa di proprietà di altri, con la duplice conseguenza che il proprietario non può mai essere soggetto attivo e che la querela è riservata al solo proprietario in quanto soggetto passivo. Secondo un orientamento più recente, il concetto di altruità deve essere affiancato da quello di proprietà, con la duplice conseguenza che lo stesso proprietario può essere autore di delitti ai danni di coloro che esercitano sulla cosa diritti di godimento e che la querela può essere presentata anche dal soggetto che esercita diritti di godimento. Ebbene, per quanto riguarda il soggetto attivo, si può ritenere tale anche il proprietario; per quanto riguarda il soggetto passivo, si può ritenere tale anche chi è titolare di diritti di godimento, ma ancora una volta la problematica tende a particolarizzarsi. Il concetto di danno.
soluzione: quando la legge qualifica il profitto come ingiusto vuol dire che il mezzo illecito, in quanto espressivo di un alto disvalore, non può che rendere il profitto necessariamente ingiusto. L’illiceità del mezzo e del risultato sono connessi e interdipendenti: il disvalore dell'evento e della finalità dipende dal disvalore della condotta. Quindi ancora una volta il legislatore qualifica il profitto come ingiusto non per consentire al giudice di verificare se di volta in volta vi sono ragioni per ritenerlo tale, ma per impedire tale valutazione. Ecco la ragione per cui mentre in tutti i reati il profitto è qualificato come ingiusto, nel furto invece non viene qualificato, lasciando margine per un’eventuale valutazione in concreto: più il mezzo è illecito, carico di disvalore, perché offensivo anche di beni personali, più il fatto assume disvalore in sé, rendendo il profitto ingiusto; meno il mezzo è illecito, mezzo il mezzo è carico di disvalore, perché offensivo del solo patrimonio, meno il fatto assume disvalore in sé. La circonvenzione di persone incapaci si colloca su una posizione peculiare: se si valorizza il patrimonio ci si avvicina al furto ed è coerente non qualificare il profitto, se si valorizza l'offesa alla persona ci si avvicina alla truffa ed è coerente qualificare il profitto come necessariamente ingiusto. La seconda questione che si pone concerne la nozione di profitto. Secondo alcuni, danno e profitto costituirebbero lo stesso concetto visto però da prospettive diverse: poiché il danno ha carattere necessariamente economico, anche il profitto ha carattere economico, a meno che non si muova da un concetto di danno non economico, con la conseguenza che anche il profitto avrebbe carattere non economico. Secondo altri si tratta di due concetti distinti: mentre il danno ha carattere economico, il profitto può consistere in un qualsiasi vantaggio o utilità non economici. Infine vi è un'ultima questione relativa all’estorsione e più precisamente alla modalità della minaccia. Se è vero che l’illiceità del mezzo rende necessariamente ingiusto il profitto, si ci si chiede se un mezzo lecito possa diventare illecito quando si persegue uno scopo ingiusto. L'opinione prevalente ritiene che non è la modalità di condotta il mezzo che fonda l'ingiustizia della finalità, ma è l’ingiustizia delle finalità che fonda il disvalore della modalità e del mezzo. La rilevanza dei rapporti familiari. L’art.649 c.p. prevede una disciplina di favore rispetto a fatti commessi contro il patrimonio dove autore e vittima sono legati da una relazione lato sensu familiare. In primo luogo il comma 1 statuisce la non punibilità del fatto, il comma 2 prevede la perseguibilità a querela. In secondo luogo, i due regimi sono riferiti a situazioni diverse: da un lato la non punibilità riguarda fatti commessi in danno del coniuge non legalmente separato, parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ascendenti o discendenti in linea retta o adottante o adottato, fratello o sorella conviventi con l'autore del fatto; dall'altro lato, la perseguibilità a querela riguarda fatti in danno del coniuge legalmente separato, parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso prima che sia intervenuto lo scioglimento, fratello o sorella che non convivono, zio o nipote o affine in secondo grado con lui conviventi. La ratio della disciplina risulta problematica. In un primo momento è stata individuata nella protezione dell’istituzione familiare, anche a discapito del singolo
componente, il quale viene privato della tutela penale offerta dalle norme incriminatrici poste a presidio del patrimonio pure se abbia un personale interesse alla punizione del colpevole. Tuttavia tale ratio è stata messa in discussione dalla stessa Corte Cost. la quale ha precisato che la protezione assoluta stabilita intorno al nucleo familiare, a prezzo dell'impunità per fatti lesivi dell'altrui patrimonio, non è più rispondente alle esigenze di garantire i diritti individuali e gli stessi doveri di rispetto e solidarietà che proprio all'interno della famiglia dovrebbero trovare il loro migliore compimento. Sembra quindi prospettabile un'interpretazione alternativa: la causa di non punibilità dà prevalenza all'interesse della pace familiare intesa come pacifica convivenza, quindi si basa sull'idea di tenere fuori il diritto penale là dove si è in presenza di relazioni affettive significative, che di solito tendono a basarsi sulla convivenza. Non è un caso che mentre si tende a considerare una disparità di trattamento la mancata applicazione dell'art.649 c.p. ai conviventi di fatto, la stessa Corte Cost. abbia sempre negato l'equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale. Il rapporto coniugale che determina la non punibilità, sussiste fino a che non sia intervenuta l'omologa della separazione. In presenza di separazione legale il delitto è perseguibile a querela. Nel 2017 l'art.649 c.p. è stato esteso alle unioni civili tra persone dello stesso sesso distinguendo tra le ipotesi in cui vi sia l'unione quindi non punibilità e l’ipotesi in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento senza che sia intervenuto quindi perseguibilità a querela. Non risulta problematico il rapporto di filiazione tra ascendente/ discendente, adottante/adottato. Più problematica è l’affinità cioè il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Riguardo ai fratelli e sorelle quindi non punibilità e allo zio e nipote o affine di secondo grado quindi procedibilità a querela, si richiede la convivenza. I commi 1 e 2 dell'art.649 c.p. non si applicano ai delitti di rapina, estorsione, sequestro a scopo estorsivo, altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone. Assolutamente pacifico che l'esclusione operi tutte le volte in cui violenza e minaccia siano state realizzate o quando i delitti sono stati compiuti nella forma perfetta o consumata. Non vi è alcuna ragione per escludere le ipotesi tentate: da un lato ancorché le fattispecie siano tentate è ben possibile che la violenza si sia realizzata ed ogni volta che ciò accade il fatto tentato è da considerare commesso con violenza; dall'altro lato ogni volta che viene in gioco la violenza, viene meno la ratio della non punibilità, che si riferisce soltanto al patrimonio e a contesti relazionali che non si siano degradati mediante violenza. Per raggiungere un equilibrio, vi è chi ha proposto di distinguere tra violenza e minaccia, per cui se il tentativo di delitto a base violenza è commesso con minaccia il fatto non è punibile, se commesso con violenza è punibile. I delitti di aggressione unilaterale. I furti. Furto semplice. L’art.624 c.p. punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui,
soggetto passivo del reato. La giurisprudenza, nel caso di furto in un esercizio commerciale, ha ritenuto configurabile la veste di soggetto passivo in capo al responsabile dell’esercizio stesso, avendo costui dovere di custodia della merce e non già nel proprietario, che è non detentore danneggiato dal reato, così come nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza ha individuato il soggetto passivo del reato nella banca, la quale con il contratto di utenza di cassette di sicurezza si obbliga ad eseguire non solo una prestazione assimilabile alla locazione ma anche e principalmente quella di custodia delle cassette mediante applicazione di vigilanza sul forziere e per esso sul suo contenuto. L’elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del furto è il dolo specifico. Si richiede da parte dell’agente, la coscienza e volontà di sottrarre ed impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri. È proprio la finalità del profitto a costituire l’elemento idoneo a configurare il reato del furto, distinguendolo ad es. dal danneggiamento, nel quale l’altrui possesso della cosa avviene allo scopo di deteriorarla o distruggerla, o dalla sottrazione di una cosa con intento puramente di scherzo, incompatibile con il fine di trarne profitto e dunque escludente il dolo specifico del reato. Il profitto può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale ed è sufficiente che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico e quindi anche per ragioni di interesse di studio. È chiaro che affinché possa sussistere l’elemento soggettivo del furto, l’agente deve essere consapevole che la cosa mobile appartiene ad altri, giacché l’errore sull’appartenenza altrui del bene o la credenza di impossessarsi di una res altrui, con il consenso dell’avente diritto, fanno venir meno il dolo, mentre non è idoneo ad escludere la condotta dolosa l’errore sulla persona dell’offeso. Per quanto riguarda l'oggetto materiale del reato di furto è la cosa mobile altrui. Secondo la più recente giurisprudenza, in materia di reati contro il patrimonio, per cosa mobile, si intende qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento o appropriazione e che possa essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l’avulsione o l’enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte. Rientrano in tale categoria, oltre ad ogni entità oggettiva materiale, fungibile o infungibile, anche i beni immobili mobilizzati e dunque asportabili, sottraibili e potenzialmente oggetto di appropriazione, nonché l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Restano esclusi, in ragione della necessaria materialità che la cosa deve possedere, i diritti e i beni immateriali, mentre è irrilevante che la cosa sia commerciabile o meno, giacché anche un bene demaniale, una sostanza stupefacente, un bene non avente valore economico ma solamente patrimoniale, possono essere oggetto di furto. Oltre alla consistenza materiale, il bene oggetto della condotta criminosa deve essere considerato anche con riferimento alla normale destinazione d’uso, equivalente al profitto illecito di cui colui che se ne è impossessato. Affinché possa configurarsi il delitto di furto, la cosa mobile deve essere altrui, cioè di proprietà o in
possesso di altri e sulla quale l’agente non abbia alcun diritto di esercitare il potere che effettivamente esercita. Il requisito dell’altruità per la giurisprudenza, è ravvisabile ogni qual volta possa individuarsi un soggetto il quale al momento del fatto, sua legato alla res da un’effettiva relazione di interesse. Da ciò discende che non possono costituire oggetto di furto le res nullius, le res communis omnium, le res derelictae, mentre l’impossessamento delle cose smarrite integra il reato di cui all’art.647 c.p. Nell’ambito della species dei reati contro il patrimonio, il furto appartiene alla tipologia dei delitti commessi mediante violenza sulle cose e non mediante frode. La fattispecie di reato di caratterizza per la condotta dell’impossessamento, che deve essere illecito, realizzato cioè mediante la sottrazione o privazione della disponiblità materiale della cosa altrui a chi la detiene, interrompendo così la relazione giuridica o la situazione di fatto esercitata dal soggetto passivo sulla stessa. La sottrazione costituisce quindi l’elemento negativo della condotta, giacché idonea ad interrompere il precedente possesso sulla cosa altrui, mentre l’impossessamento ne rappresenta l’aspetto positivo ovvero la creazione da parte dell’agente di un autonomo potere di signoria sulla cosa di altri illecitamente acquisita. Ai fini ella configurazione dell’elemento oggettivo del reato, è sufficiente che la cosa mobile altrui, sia passata, anche solo per breve tempo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente. Affinché si realizzi il momento consumativo dell’impossessamento, però, non basta che l’agente sottragga la cosa al fine, appunto, di appropriarsene, ma occorre che la stessa sia posta al di fuori della sfera di sorveglianza del precedente detentore. Con riferimento al furto nel supermercato, la giurisprudenza ritiene che, anche se si è già verificata l’apprensione e l’occultamento della merce, la sorveglianza da parte degli incaricati sia idonea ad interrompere l’azione furtiva in qualsiasi momento, configurando solo il tentativo. Sebbene non siano mancate pronunce contrarie secondo le quali è irrilevante il fatto che la res sia rimasta nella sfere della vigilanza della persona offesa, ritenendo comunque integrato il reato di furto con la sottrazione, la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, proprio in una fattispecie di furto all’interno di un supermercato sventato dal servizio di vigilanza, nel senso che finchè l’agente non abbia conseguito l’effettiva disponibilità della cosa, che è rimasta sotto la sfera di controllo del soggetto passivo del reato, la consumazione del delitto di furto è impedita rimanendo quindi allo stadio del tentativo. Le circostanze aggravanti del reato di furto sono previste dall’art.625 c.p. Costituiscono circostanze aggravanti, per le quali è prevista la pena da 2 a 6 anni de la multa da 927 a 1500 euro: l’uso della violenza sulle cose o di qualsiasi mezzo fraudolento; l’aver indosso armi o narcotici anche senza frane uso; il fatto commesso con destrezza da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; il fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi, in altri servizi dove si somministrano cibi e bevande; il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro, pignoramento o
orientamento che tende a distinguere tra ipotesi in cui il coinvolgimento della persona continua ad essere un mero riflesso della violenza sulla cosa, da qualificare come furto con strappo, e ipotesi in cui il coinvolgimento della persona è tale da assumere una certa autonomia e preponderanza da qualificare come rapina. Entrambe le ipotesi di reato sono punite con la reclusione da 4 a 7 anni e con la multa da 927 a 1500 euro, fatte salve le aggravanti. Il dolo richiesto è quello specifico, ossia la coscienza e volontà di introdursi in un luogo destinato ad altrui privata dimora o di strappare la cosa di mano o di dosso alla persona, con il fine di trarne profitto per sé o per altri. Ambedue le figure sono procedibili d’ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. I furti minori. Furto d’uso: quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta e successivamente l’abbia restituita. La norma è stata dichiara costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non ne estende la disciplina all’omessa restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore, per violazione dell’art. comma 1 Cost. Furto lieve da bisogno integrato: quando il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno. Deve trattarsi di un’impellente necessità che deriva da uno stato d’indigenza inerente le fondamentali esigenze di vita, tale da esporre ad un gravissimo pericolo la propria o altrui persona. Spigolamento abusivo ovvero quando il furto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. La fattispecie tutela il possesso beni sfuggiti alla raccolta e si sostanza nella punibilità attenuata dello spigolare; rastrellare, raspollare. Le frodi. Truffa. L'art.640 c.p. punisce chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La competenza è devoluta al tribunale monocratico ed è perseguibile a querela, tranne che nelle ipotesi di truffa aggravata. Per quanto riguarda la struttura, il delitto di truffa può essere considerato la classica fattispecie basata sulla cooperazione della vittima. La condotta penalmente rilevante, posta in essere da chi commette il reato di truffa, si concretizza nel compimento di un artificio o raggiro con il quale la vittima viene indotta in errore. L’artificio è il mezzo con il quale si fa apparire come vera una situazione che in realtà non è tale o si dissimula una circostanza in realtà inesistente. Attraverso l’artificio, in sostanza, la realtà esterna viene trasfigurata e camuffata. Il raggiro è posto in essere affermando il falso in maniera tale da convincere un’altra persona di una determinata circostanza, orientandone il comportamento in maniera fuorviante. In generale, i comportamenti truffaldini vengono comunque interpretati in maniera estensiva, ricomprendendovi tutte le dissimulazioni, le simulazioni e gli espedienti subdoli posti in essere per generare l’altrui errore. Altro elemento fondamentale perché si configuri il rato di truffa è rappresentato dall’induzione in errore di un soggetto terzo, per conseguire un ingiusto profitto patrimoniale. A tale proposito va detto che i mezzi utilizzati
dal truffatore per indurre altri in errore devono essere idonei a tal fine concretamente e non astrattamente, quindi considerando le situazioni di fatto, le condizioni psichiche e intellettuali della vittima e le modalità con le quali il reato è posto in essere. Sono comunque necessari altri due elementi: il profitto dell’agente e il danno altrui. Il profitto può essere di varia natura e avere quindi, a seconda dei casi, carattere patrimoniale, morale, affettivo. Il danno invece deve avere necessariamente natura patrimoniale e deve consistere in una lesione concreta e non solo potenziale. L’elemento soggettivo del reato di truffa è rappresentato dal dolo generico, diretto o indiretto. Esso è quindi rappresentato dalla coscienza e volontà di indurre taluno in errore con artifici o raggiri, e in tal modo, di determinarlo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, con altrui danno e profitto ingiusto per il truffatore. La pena prevista è rappresentata dalla reclusione da 6 mesi a 3 anni e dalla multa da 51 a 1032 euro. In alcuni casi, tuttavia, la truffa è aggravata e la pena è quella della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 a 1549 euro. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui il fatto che integra il reato è commesso: a danno dello Stato o di un altro ente pubblico con il pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare; ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario; ingenerando nella vittima il convincimento, non vero, di dover eseguire un ordine dell'autorità; approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. La regola generale in tema di procedibilità del reato di truffa è rappresentata dalla querela della persona offesa, senza la quale, quindi, il colpevole non può essere perseguito. In casi gravi, il delitto è procedibile d'ufficio. Si tratta delle ipotesi in cui la truffa è aggravata ai sensi dell'art.640 c.p. o quando il reato patrimoniale cagionato alla vittima sia di rilevante gravità. Quando il reo commette il reato in analisi attraverso un contratto si parla di truffa contrattuale. Tale ipotesi particolare di truffa è caratterizzata dal fatto che l'azione delittuosa si svolge all'interno di un rapporto negoziale e si perfeziona non con la stipula ma con il verificarsi del danno per la vittima e dell'arricchimento del reo. A tale proposito, occorre chiarire che il profitto ingiusto e l'altrui danno non richiedono necessariamente la sussistenza di una sproporzione tra le prestazioni dell'uno e dell'altro contraente. L'artificio o il raggiro possono consistere sia in un'azione posta in essere dall'agente per trasfigurare la realtà o far apparire come vera una circostanza che in realtà non è tale, sia nel silenzio in merito ad alcune circostanze che potrebbero determinare la volontà dell'altro contraente. La truffa contrattuale, pertanto, può essere integrata da un comportamento sia commissivo che omissivo. Va infine precisato che, dal punto di vista delle tutele civilistiche, la truffa contrattuale può integrare un'ipotesi di dolo del contraente e, in quanto tale, può rendere il negozio giuridico annullabile. Ciò vuol dire che, nel termine prescrizionale di cinque anni, il truffato potrà rivolgersi al tribunale e chiedere l'annullamento del contratto stipulato solo a seguito degli artifici e dei raggiri dell'altra parte. Un'altra ipotesi particolare di truffa è rappresentata dalla truffa ai danni dello Stato, che si concretizza quando il soggetto offeso dalla condotta delittuosa è
circostanza comune e quindi incrementando le ipotesi di perseguibilità d'ufficio. Per quanto riguarda i rapporti con altri reati, problematico è il rapporto tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento. Quando viene il gioco un ostacolo di natura personale, il mezzo fraudolento ha la consistenza di un artificio o raggiro nei confronti della vittima, che tuttavia non è diretto all'ottenimento di un atto di disposizione, ma a favorire l'acquisizione unilaterale della cosa, rendendo la vittima una sorta di esecutore materiale della volontà dell'autore. Così può accadere che la condotta fraudolenta possa essere orientata ad ottenere la stessa disponibilità della cosa attraverso la collaborazione del reo, come nel caso di chi chieda alla vittima di poter adoperare per qualsiasi ragione l'oggetto e poi si dia alla fuga. Inoltre la condotta fraudolenta può essere diretta a vincere la vigilanza influendo sulla stessa psiche del soggetto in modo da aggirare la sua volontà ed eludendo la sorveglianza, come nel caso di chi esibisca agli addetti alla sorveglianza uno scontrino relativo agli acquisti effettuati il giorno precedente. Infine la vigilanza può essere vinta mediante l'utilizzo di strumenti che rendono particolarmente agevole l'occultamento della cosa, come nel caso di chi utilizza una borsa con doppio fondo o una pancera per nascondere gli oggetti. Per quanto riguarda il rapporto tra truffa e appropriazione indebita, mentre nella truffa gli artifizi e raggiri servono per ottenere il possesso attraverso l'atto dispositivo della vittima, nell’appropriazione indebita intervengono dopo l'ottenimento del possesso per concretizzare la condotta appropriativa. I delitti di aggressione anche alla persona. Le rapine. L’art.628 c.p. prevede due ipotesi di rapina: propria e impropria. Il comma 3 prevede 7 circostanze aggravanti speciali, il comma 4 prevede il concorso omogeneo di aggravanti, il comma 5 prevede il concorso eterogeneo. La competenza è devoluta al tribunale monocratico collegiale a seconda che si tratti di una delle due fattispecie base oppure di un’ipotesi aggravata da almeno una delle circostanze speciali previste dal comma 3. La procedibilità è d'ufficio. Per quanto riguarda la struttura, al pari del furto, la rapina si compone di due aggressioni, una alla persona indicata dalle modalità della violenza e della minaccia e che di per sé presa integrerebbe il delitto rispondente al tipo di violenza usata di volta in volta, una diretta al patrimonio indicata dalle condotte di sottrazione e impossessamento della cosa mobile altrui. Per quanto riguarda lo scopo della tutela, la rapina è un reato plurioffensivo perché tutela sia il patrimonio che la persona. L'offesa alla persona si presenta particolarmente articolata e pregnante perché se da un lato si aggredisce l'incolumità individuale della vittima, dall'altro lato si producono riflessi sulla libertà di autodeterminazione che viene annullata. Questione centrale è il modo di concepire il rapporto che intercorre tra le due aggressioni, rispettivamente al patrimonio e alla persona. In particolare si possono individuare due diverse interpretazioni. Secondo un primo orientamento, vero che si tutela sia la persona che il patrimonio, è anche vero che deve essere valorizzato il versante patrimonialistico rispetto a quello
della persona. In questa prospettiva la ragione per la quale la rapina è reato autonomo rispetto al furto e alla minaccia o percossa o lesione non si collega tanto al fatto che il delitto offende anche l'incolumità, ma piuttosto alle allarmanti modalità a cui il reo ha affidato l'esecuzione di un'aggressione al patrimonio che è pur sempre unilaterale. In questa prospettiva la differenza tra rapina propria e impropria tende ad assottigliarsi. Per altro orientamento invece la punizione della rapina si giustifica in virtù del rapporto strumentale che intercorre tra l'offesa alla persona e l'offesa al patrimonio, con la conseguenza che proprio perché l'offesa alla persona è strumentale a quella del patrimonio, è la prima a risultare significativa. In questa prospettiva la differenza tra rapina propria e impropria tende a farsi più marcata. Non c'è dubbio che il nostro ordinamento si sia mosso nella prima prospettiva che valorizza il contesto spazio-temporale. Lo conferma la circostanza che le due forme di rapina sono punite allo stesso modo. Inoltre, anche la giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, si è espressa valorizzando il contesto spazio-temporale che unisce le due aggressioni. Così, le Sezioni Unite hanno affermato che nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza. È necessario e sufficiente che tra le due attività concernenti il patrimonio e la persona, intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere. Nonostante il legislatore preveda una comminatoria edittale identica per le due ipotesi, rapina propria e rapina impropria si presentano come fattispecie diverse sotto vari profili: scissione tra soggetto che subisce l'aggressione al patrimonio e chi subisce l'aggressione alla persona, per cui nella rapina propria il legame tra le due aggressioni permane risultando fisiologico, mentre nella rapina impropria tende a farsi ancora più labile; coincidenza o meno dei concetti di sottrazione e appropriazione per cui tendono a coincidere nella rapina propria, tendono a scindersi nella rapina impropria; dolo specifico molto più ricco nella rapina impropria anche in virtù della sua funzione unificante dei due frammenti comportamentale; ipotesi tentate non problematiche per la rapina propria, problematiche per quelle impropria in considerazione del fatto che si può rompere la connessione strumentale tra aggressione alla persona e aggressione al patrimonio. Rapina propria. L’art.628 comma 1 c.p. punisce chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene: l'aggressione alla persona è antecedente o concomitante rispetto all'aggressione al patrimonio. Problematica la figura del soggetto passivo. Definire chi può essere soggetto passivo non rileva ai fini della procedibilità, ma ai fini della qualificazione dei fatti o della determinazione dell’unità o pluralità di reati. Anzitutto, si deve considerare l'ipotesi in cui lo stato di possesso e il diritto di proprietà facciano capo a persone fisicamente diverse: se si valorizza il rapporto strumentale tra
causalità, nel senso che l’impossessamento deve derivare dalla violenza. Per quanto riguarda l'aggressione al patrimonio, si discute se sottrazione e impossessamento siano requisiti autonomi oppure coincidenti. Nel furto è ormai pacifico che si tratta di due requisiti distinti. Nella rapina propria la questione è più complessa e vi sono ragioni per ritenere che essi possano coincidere. Se si tende a valorizzare la relazione strumentale tra le due aggressioni e quindi l'offesa alla persona, non si può optare per la coincidenza, in quanto l'aggressione alla persona incentra su di sé il disvalore del fatto. Piuttosto la scissione tra sottrazione e impossessamento consente di estendere l'ambito applicativo del tentativo rispetto una fattispecie perfetta punita con pene decisamente draconiane. È necessario il dolo specifico. Come nel furto, la giurisprudenza esclude la necessità che il profitto deve avere carattere patrimoniale, potendo consistere in qualsiasi utilità anche solo morale, soddisfazione o godimento che l’agente si ripromette di trarre dalla propria azione. L'ampia concezione di profitto si giustifica alla luce dell'aggressione alla persona. Circa il tentativo, quello di rapina propria risulta problematico sia sul piano del momento finale che su quello del momento iniziale. Circa il momento finale, se si ritiene che sottrazione e impossessamento siano distinti, l'ambito del tentativo risulta ampliato, creandosi uno spazio tra l'inizio del tentativo e l’impossessamento in cui il tentativo si protrae. Se invece vengono fatti coincidere, lo spazio del tentativo si riduce. Tentativo di rapina propria si può avere sia nell'ipotesi in cui, realizzata la violenza, si tenti la sottrazione, sia nell'ipotesi in cui si tenti la violenza finalizzata alla sottrazione. In quest'ultimo caso la distinzione tra tentata rapina e tentata lesione si può avere solo sul piano soggettivo e quindi sul piano probatorio, dovendosi andare a verificare la fattispecie che il soggetto aveva in mente di realizzare. Per quanto riguarda il momento iniziale, il grado di sviluppo del comportamento deve essere misurato sulla base della tipicità, risultando segnato dall'inizio delle modalità costrittive o dalla realizzazione di atti immediatamente pre-tipici. Per quanto riguarda il concorso di persone, risulta particolarmente delicato quello cd. anomalo ex art.116 c.p. caratterizzato dal passaggio dalla rapina concordata all'omicidio o alla violenza sessuale non voluti da taluno dei concorrenti. Presupposto è che il concorrente che non vuole il reato più grave non versi rispetto a quest'ultimo nemmeno in dolo eventuale; inoltre la condotta di colui che non vuole il delitto più grave deve risultare comunque una condotta di oggettiva partecipazione rispetto alla fattispecie più grave effettivamente commessa, poiché altrimenti il soggetto risponderebbe per un fatto altrui. Ciò chiarito, il tema diventa la prevedibilità. Si deve ritenere che essa non si valuta oggettivamente, sulla base del rapporto strutturale che intercorre tra reati, ma soggettivamente, sulla base della conoscenza effettiva da parte del concorrente che non vuole il reato più grave di indici attuali dai quali un soggetto mediamente avveduto avrebbe potuto ragionevolmente presumere l'evoluzione nel fatto maggiormente offensivo. Rapina impropria. L’art.628 comma 2 c.p. punisce chi adopera violenza o minaccia
immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità: prima si compie l’aggressione al patrimonio mediante la sottrazione e dopo si compie l'aggressione alla persona finalizzata al impossessamento o all'impunità. Problematica l'ipotesi in cui la violenza viene esercitata nei confronti di un terzo non detentore della cosa, che costituisce un ostacolo al mantenimento della cosa o un pericolo per l'impunità. Nella rapina impropria è pacifico che sottrazione e impossessamento siano due concetti autonomi. Infatti la violenza si colloca tra l'avvenuta sottrazione e il non ancora avvenuto consolidamento della lesione patrimoniale attraverso l'impossessamento, vale a dire dopo l’apprensione della cosa e durante la fase in cui l’agente comincia ad uscire dalla sfera di sorveglianza del soggetto passivo. Se questo modo di concepire le cose si attaglia perfettamente alle ipotesi in cui il soggetto che ha sottratto il bene usa violenza proprio per assicurare il possesso, problemi si pongono invece quando il soggetto agisce per procurarsi l’impunità. Da un lato si potrebbe ritenere che l'impunità sia in alternativa all’impossessamento, con la conseguenza che il non ancora avvenuto impossessamento continua a delimitare l'ambito della fattispecie. Dall'altro lato si potrebbe ritenere che l'impunità vada oltre lo spettro che traccia l’impossessamento. A risolvere la questione interviene la locuzione avverbiale dell’immediatamente dopo la sottrazione. Il rapporto cronologico tra la sottrazione della cosa e il comportamento violento deve essere, se non di contestualità, di estrema vicinanza sul piano spazio-temporale. D'altra parte, nella prassi, il requisito dell'immediatezza che contraddistingue l'aggressione alla persona dopo la sottrazione viene posto in relazione al concetto di flagranza o quasi flagranza, per cui vi è rapina impropria tutte le volte in cui la violenza è realizzata nella fragranza o quasi flagranza del furto commesso. Nella rapina impropria si è in presenza di un doppio dolo specifico. Oltre alla finalità di profitto ingiusto, il soggetto dopo la sottrazione deve agire con lo scopo di assicurarsi il possesso o l'impunità. Lo scopo di assicurarsi il possesso si ha quando la violenza e la minaccia sono usate per raggiungere il potere di fatto autonomo sulla cosa e presuppone la permanenza della sottrazione. Lo scopo di procurarsi l'impunità si ha quando la violenza e la minaccia sono commesse al fine di sottrarsi alle conseguenze processuali o penali del commesso delitto. È pacifica l'ipotesi in cui il soggetto sottrae la cosa e poi tenta l'utilizzo della violenza: l'autore integra la fattispecie di rapina impropria tentata. Più problematica l'ipotesi in cui il soggetto tenta la sottrazione e poi usa violenza, rispetto alla quale si fronteggiano da tempo due orientamenti: da un lato vi è un orientamento di legittimità che qualifica il fatto come rapina impropria tentata; dall'altro lato vi è un orientamento che qualifica il fatto come furto tentato, riguardo alla tentata sottrazione, in concorso con la fattispecie a cui viene di volta in volta ricondotta l'aggressione alla persona. L'orientamento che si dirige nel senso della rapina impropria tentata finisce per valorizzare la ratio basata sul contesto spazio-temporale in cui le due aggressioni sono realizzate; l'orientamento che si dirige nel senso del concorso, valorizza la ratio basata