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Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, Dispense di Diritto dell'Unione Europea

Ottimo Riassunto del testo Lineamenti di diritto dell'Unione Europea completo per esame corso Giurisprudenza. Ottimo per non frequentanti

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 15/11/2022

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L’UNIONE EUROPEA E IL SUO DIRITTO
LA NOZIONE DI UNIONE EUROPEA (meravigliosamente ambigua) ha CARATTERISTICHE
COSI’ ORIGINALI E PECULIARI da NON POTER ESSERE ASSIMILATA
1. né alle tante organizzazioni internazionali sorte nel secolo scorso;
2. né ad alcun altro modello di unioni di stati storicamente realizzato (es federale, confederale…).
- In NESSUN TRATTATO ne è stata fornita una chiara definizione: non è mai stato indicato in che cosa
effettivamente consistesse, ma è stato solo indicato l’OBIETTIVO della sua realizzazione.
- L’IDEA DI UNIONE EUROPEA emerge dopo la seconda guerra mondiale, in particolare con la creazione
della CECA (comunità europea del carbone e dell`acciaio) vista la necessità emergente di cooperazione.
- Le DIFFICOLTA’ NEL CONCEPIRE L’UNIONE EUROPEA non sono solo legate al piano terminologico,
ma soprattutto al modo di concepire lo SVILUPPO DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA:
a) da un lato chi vedeva un mero rafforzamento della cooperazione in atto, senza mutamenti qualitativi del
processo;
b) Da un altro chi auspicava che l’Unione segnasse un aumento dei poteri delle istituzioni sopranazionali
(anche in senso qualitativo oltre che quantitativo) in vista di uno sbocco in senso federale.
Ad ogni modo la qualificazione formale del processo di integrazione non appare troppo rilevante in quanto in
linea generale e in modo un po’ atecnico l’Unione Europea è un’entità che sul piano formale non si definire
federale, ma che segue quella linea di tendenza;
Col tempo è parso chiaro che il tutto è riconducibile ad un processo di integrazione sempre più spinto, finalizzato
ad assicurare la convivenza tra Stati che hanno accettato di condividere parte rilevante della loro sovranità ma
senza perdere la propria individualità e senza calarsi in un superstato federale, salvaguardando cioè il carattere
originario ed evolutivo del processo stesso.
L’Unione non è stata irrigidita in uno schema predefinito e sono state possibili rilevanti evoluzioni in un contesto
di apparente continuità:
- Si è passati dai 6 paesi fondatori ai 27 attuali post Brexit;
Si è passati da competenze limitate ai soli profili economici a quelle attuali che si estendono a materie per natura
tradizionalmente statali quali politica estera, difesa, giustizia.
L`art. 1.2 TUE dichiara che il trattato di Lisbona sia solo un ulteriore tappa verso la creazione di un’unione
sempre più stretta tra i popoli d’Europa
Non c’è un risultato acquisito un obiettivo preciso da raggiungere: si tratta di un PROCESSO
DINAMICO e di un’EVOLUZIONE CONTINUA verso un TRAGUARDO TUTTORA INDEFINITO
Per quanto concerne la Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 1951 entrata in vigore nel 1952, la
Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica del 1957, e l’Unione nata nel 1992
e poi rinnovata nel 2007 va rilevato che:
dove esistevano 3 comunità è poi sopravvenuta l’Unione, che prima è coesistita con esse e poi le ha assorbite
i 3 distinti trattati che alle origini fondavano il sistema sono stati sostituiti da un unico trattato (anche se
tecnicamente articolato in 2 documenti diversi): il TFUE costituisce un mero svolgimento dei principi e delle
regole enunciati nel TUE
La sfiducia e la delusione di oggi è tanto più frustrante quanto più diffuso e convinto era stato il consenso che
aveva circondato alle origini la costruzione europea.
IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA - OGGETTO: Originariamente quello che oggi
chiamiamo diritto dell’UE era il diritto delle comunità europee (c.d. diritto comunitario) e trattava lo studio degli
aspetti giuridico-istituzionali delle 3 comunità allora esistenti. Visto il processo di integrazione sfociato con il
trattato di Lisbona nell’unica struttura formale oggi esistente ovvero l’Unione Europea, che ha assorbito le 3
comunità sopra citate, possiamo affermare che il diritto dell’unione europea è lo studio degli aspetti giuridico-
istituzionali dell’Unione, e più in generale include lo studio di tutte le forme e gli strumenti giuridici volti a
favorire il processo d’integrazione europea.
LA SUA AUTONOMIA: in quanto collegato al definirsi progressivo ed originale della costruzione
europea, il diritto dell’UE ha faticato un po’ per affermare la propria autonomia e la propria identità.
1) Per quanto concerne l’autonomia rispetto al DIRITTO INTERNAZIONALE va rappresentato che:
- inizialmente il diritto delle Comunità europee era considerato una mera branca del diritto internazionale, dal
momento che le Comunità si presentavano come organizzazioni tra stati costituite attraverso accordi
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L’UNIONE EUROPEA E IL SUO DIRITTO

LA NOZIONE DI UNIONE EUROPEA (meravigliosamente ambigua) ha CARATTERISTICHE

COSI’ ORIGINALI E PECULIARI da NON POTER ESSERE ASSIMILATA

  1. né alle tante organizzazioni internazionali sorte nel secolo scorso;
  2. né ad alcun altro modello di unioni di stati storicamente realizzato (es federale, confederale…).
  • In NESSUN TRATTATO ne è stata fornita una chiara definizione: non è mai stato indicato in che cosa effettivamente consistesse, ma è stato solo indicato l’OBIETTIVO della sua realizzazione.
  • L’IDEA DI UNIONE EUROPEA emerge dopo la seconda guerra mondiale, in particolare con la creazione della CECA (comunità europea del carbone e dell`acciaio) vista la necessità emergente di cooperazione.
  • Le DIFFICOLTA’ NEL CONCEPIRE L’UNIONE EUROPEA non sono solo legate al piano terminologico, ma soprattutto al modo di concepire lo SVILUPPO DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: a) da un lato chi vedeva un mero rafforzamento della cooperazione in atto, senza mutamenti qualitativi del processo; b) Da un altro chi auspicava che l’Unione segnasse un aumento dei poteri delle istituzioni sopranazionali (anche in senso qualitativo oltre che quantitativo) in vista di uno sbocco in senso federale. Ad ogni modo la qualificazione formale del processo di integrazione non appare troppo rilevante in quanto in linea generale e in modo un po’ atecnico l’Unione Europea è un’entità che sul piano formale non si definire federale, ma che segue quella linea di tendenza; Col tempo è parso chiaro che il tutto è riconducibile ad un processo di integrazione sempre più spinto, finalizzato ad assicurare la convivenza tra Stati che hanno accettato di condividere parte rilevante della loro sovranità ma senza perdere la propria individualità e senza calarsi in un superstato federale, salvaguardando cioè il carattere originario ed evolutivo del processo stesso. L’Unione non è stata irrigidita in uno schema predefinito e sono state possibili rilevanti evoluzioni in un contesto di apparente continuità:
  • Si è passati dai 6 paesi fondatori ai 27 attuali post Brexit; Si è passati da competenze limitate ai soli profili economici a quelle attuali che si estendono a materie per natura tradizionalmente statali quali politica estera, difesa, giustizia. L`art. 1.2 TUE dichiara che il trattato di Lisbona sia solo un ulteriore tappa verso la creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli d’Europa Non c’è un risultato acquisito né un obiettivo preciso da raggiungere: si tratta di un PROCESSO DINAMICO e di un’EVOLUZIONE CONTINUA verso un TRAGUARDO TUTTORA INDEFINITO Per quanto concerne la Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 1951 entrata in vigore nel 1952, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica del 1957, e l’Unione nata nel 1992 e poi rinnovata nel 2007 va rilevato che:  dove esistevano 3 comunità è poi sopravvenuta l’Unione, che prima è coesistita con esse e poi le ha assorbite  i 3 distinti trattati che alle origini fondavano il sistema sono stati sostituiti da un unico trattato (anche se tecnicamente articolato in 2 documenti diversi): il TFUE costituisce un mero svolgimento dei principi e delle regole enunciati nel TUE La sfiducia e la delusione di oggi è tanto più frustrante quanto più diffuso e convinto era stato il consenso che aveva circondato alle origini la costruzione europea.

IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA - OGGETTO: Originariamente quello che oggi

chiamiamo diritto dell’UE era il diritto delle comunità europee (c.d. diritto comunitario) e trattava lo studio degli aspetti giuridico-istituzionali delle 3 comunità allora esistenti. Visto il processo di integrazione sfociato con il trattato di Lisbona nell’unica struttura formale oggi esistente ovvero l’Unione Europea, che ha assorbito le 3 comunità sopra citate, possiamo affermare che il diritto dell’unione europea è lo studio degli aspetti giuridico- istituzionali dell’Unione, e più in generale include lo studio di tutte le forme e gli strumenti giuridici volti a favorire il processo d’integrazione europea.

LA SUA AUTONOMIA: in quanto collegato al definirsi progressivo ed originale della costruzione

europea, il diritto dell’UE ha faticato un po’ per affermare la propria autonomia e la propria identità.

  1. Per quanto concerne l’autonomia rispetto al DIRITTO INTERNAZIONALE va rappresentato che:
  • inizialmente il diritto delle Comunità europee era considerato una mera branca del diritto internazionale, dal momento che le Comunità si presentavano come organizzazioni tra stati costituite attraverso accordi

internazionali, successivamente lo sviluppo del processo di integrazione e l’accentuazione delle specificità degli enti che ne erano oggetto hanno via via portato ad ampliare il rilievo della materia ed a SINGOLARIZZARNE lo studio

  • tali comunità si mostrarono diverse da qualsiasi altra precedente o coeva esperienza di cooperazione istituzionalizzata tra stati. NB in particolare è apparso chiaro che l’Unione europea presenti tratti PIU’ SIMILI a quelli di un’ENTITA’ STATALE che di un’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (quindi essa tende a fondarsi su principi e regole più vicini a quelli del diritto interno che del diritto internazionale), ciò in particolare lo si può vedere nell’articolazione dei suoi RAPPORTI INTERNI CON I SOGGETTI PRIVATI: l’Unione spesso si rivolge direttamente ai cittadini degli stati membri, attribuisce loro diritti e doveri anche senza passare per il tramite dello stato nazionale (forte elemento di originalità dell’UE)
  • NB Anche se lo studio del diritto dell’UE è ormai autonomo il COLLEGAMENTO CON IL DIRITTO INTERNAZIONALE è rimasto perché a) le istituzioni europee traggono pur sempre origine da un trattato internazionale; b) gli Stati operano all’interno della comunità internazionale (al cui diritto restano soggetti).
  1. Per quanto concerne l’autonomia rispetto al DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI va invece rappresentato che:
  • l’Unione opera soprattutto in direzione del diritto interno degli Stati membri : l’AMBITO DELLE SUE COMPETENZE insiste sugli aspetti TRADIZIONALMENTE OGGETTO DEL DIRITTO INTERNO;
  • il diritto dell’UE INTERFERISCE con ormai quasi tutte le branche del diritto interno, bisogna però specificare che, solo in parte il diritto dell’UE regola autonomamente e compiutamente le materie oggetto della sua competenza, mentre spesso si limita a interferire attraverso il FILTRO DEL LEGISLATORE nazionale sulle corrispondenti materie, imponendo l’adozione di specifiche norme o conformando quelle esistenti a principi comuni (spesso MIX DI NORME nazionali ed europee).

LE PRINCIPALI FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO UE sono:

  1. per la legislazione la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);
  2. per la giurisprudenza, la Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione ORIGINI E SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA: DALLE ORIGINI ALL’ATTO UNICO

EUROPEO

La FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE segna per l’Europa non solo la fine di quel conflitto, ma anche l’uscita da un periodo politicamente ed economicamente drammatico: nella seconda guerra mondiale avevano trovato sfogo crisi e tensioni di varia natura, che si scelse di affrontare e risolvere, sublimandole in una nuova dimensione politica tra gli Stati volta al raggiungimento della PACE, ispirata a una diffusa cooperazione da realizzare attraverso la creazione di una serie di enti internazionali operanti in campi diversi e con geometrie diverse tra le quali:

  • la NATO nel 1949;
  • la OECE (organizzazione europea di cooperazione economica) nel 1948 per gestire il piano Marshall di ricostruzione dell’Europa postbellica, poi trasformatasi nel 1960 nell’OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);
  • L’UEO (l’Unione europea occidentale) nel 1948 (organizzazione di sicurezza militare e cooperazione politica, costituita da 7 paesi);
  • il Consiglio d’Europa nel 1949 (fondato da 10 paesi, a tutela dei diritti dell’uomo e dei valori democratici). NB tutte iniziative non estranee alla CONTRAPPOSIZIONE AL BLOCCO SOVIETICO che stava estendendo la sua influenza nell’Europa orientale Progressivamente si fatta strada l’IDEA DI UNA PIU’ STRETTA COLLABORAZIONE TRA ALCUNI PAESI EUROPEI: a) La primissima idea viene così elaborata in chiave federalista nel 1941 nel MANIFESTO DI VENTOTENE per un’Europa LIBERA E UNITA (opera di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni); b) il progetto venne declinato in termini graduali e funzionalisti da Robert Schumann (min. esteri francese) in una sua dichiarazione nel 1950 nella quale si afferma che l’Europa non potrà farsi in una sola volta e tutta insieme, ma il primo passo per raggiungere quell’obiettivo è la creazione di un’organizzazione aperta ad altri paesi europei che mette l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità.
  1. il primo passo del processo di integrazione è rappresentato dal TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA’ EUROPEA DEL CAEBONE E DELL’ACCIAIO (CECA) NEL 1952 tra i 6 stati aderenti: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Italia, Germania, Lussemburgo.
  2. 6 anni dopo, nel 1957, gli stessi 6 stati firmano i TRATTATI ISTITUTIVI DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA (CEE) E DELLA COMUNITA’ EUROPEA PER L’ENERGIA ATOMICA
  1. il pilastro della GAI.
  • Il sistema comunitario MANTENNE LA SUA IDENTITA’ FORMALE ma venne anche RAFFORZATO NEI SUOI CONTENUTI ed in particolare il suo elemento centrale, la Comunità economica europea, vide ulteriormente attenuata la sua esclusiva caratterizzazione economico-commerciale, tanto da essere RIDENOMINATA COMUNITA’ EUROPEA nel Trattato sulla Comunità europea.
  1. Nel trattato sopra citato (TCE) viene per la prima volta inserita la nozione di CITTADINANZA EUROPEA quale status comune a tutti i cittadini degli stati membri, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale arricchendola di propri specifici diritti;
  2. si AMPLIANO LE COMPETENZE DELLA COMUNITA’ a materie quali:
  • l’istruzione e la formazione professionale;
  • le reti transeuropee e l’industria;
  • la sanità e la cultura;
  • la cooperazione allo sviluppo e la tutela dei consumatori.
  1. si RAFFORZANO LE COMPETENZE GIA’ ESISTENTI in materia di:
  • politica sociale;
  • coesione economica e sociale;
  • ricerca e sviluppo tecnologico;
  • ambiente.
  1. vengono MODIFICATI ALCUNI MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO, introducendo in particolare la procedura della CODECISIONE con il Parlamento europeo: a quest’ultimo viene dato un ruolo paritario con il Consiglio nel processo di adozione di alcuni atti comunitari;
  2. viene creata l’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, in vista del successivo passaggio ad una moneta unica.
  • il DISEGNO ISTITUZIONALE delineato a Maastricht viene perfezionato 5 anni dopo ad AMSTERDAM con la firma di un nuovo Trattato. Le MODIFICHE apportate ai Trattati anche se apparentemente più modeste non sono meno significative:
  1. i principi di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sono fissati nel TUE come VALORI FONDANTI DELL’UE e la loro violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro può aprire la strada a sanzioni da parte del Consiglio;
  2. si procede per la prima volta a una SEMPLIFICAZIONI DEI TRATTATI attraverso l’abrogazione delle disposizioni divenute obsolete e le rinumerazioni degli articoli;
  3. viene prevista la possibilità di COOPERAZIONI RAFFORZATE in un determinato settore o materia tragli Stati membri, autorizzati dal Consiglio: tale esigenza si era sempre più evidenziata con l’aumento del numero degli stati membri (nel 1973 Regno Unito, Irlanda e Danimara; poi Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia..) e le conseguenze di questo allargamento si erano iniziate a far sentire sull’efficienza delle istituzioni create dai Trattati. L’ALLARGAMENTO E IL CAMMINO VERSO IL TRATTATO DI LISBONA
  • Con la CADUTA DEL MURO DI BERLINO nel 1989 e la conseguente dissoluzione del blocco sovietico le PROSPETTIVE DI AMPLIAMENTO dell’Unione si erano ulteriormente aperte: il Trattato di Amsterdam si era concluso con la decisione del Consiglio europeo di avviare nel dicembre del 1997 il processo di adesione di 10 nuovi stati (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,Polonia, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia);
  • Serviva un adattamento dei meccanismi di funzionamento dell’Unione a un problema di incremento massiccio del numero di Stati membri: un PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO DI AMSTERDAM annunciava la convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per procedere ad un riesame globale delle disposizioni dei Trattati concernenti la composizione e il funzionamento delle istituzioni.
  • Il TRATTATO DI NIZZA firmato nel febbraio del 2001 non sarà effettivamente un riesame globale: scaturiranno solo modifiche circoscritte dei meccanismi istituzionali:  interviene sulla composizione di alcuni organi tra cui la Commissione;  sulle modalità di formazione;  sull’estensione del voto a maggioranza qualificata del Consiglio e sull’ambito di applicazione della procedura di codecisione.
  • Una dichiarazione relativa al futuro dell’Unione approvata dalla stessa Conferenza di Nizza pone le basi di un’ulteriore conferenza intergovernativa di revisione
  • nel 2004 viene firmato a Roma il TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA destinato a rimpiazzare integralmente i trattati esistenti: l’obiettivo è quello di inserire l’intero processo di integrazione in un quadro di funzionamento di carattere costituzionale (atti principali nominati leggi europee, rappresentanza esterna dell’UE affidata a un ministro degli esteri, inno, bandiera..)
  • L’intento era quello di dar vita, pur nel segno di una continuità giuridica, a una NUOVA UNIONE EUROPEA

basata su un unico e nuovo Trattato costituzionale: la sua entrata in vigore nel 2004 venne BLOCCATA da 2 referendum negativi in Francia e Paesi Bassi che ne bocciano la ratifica.

  • Dopo 2 anni di incertezza il progetto del Trattato viene completamente abbandonato, ma i suoi contenuti diventano la base di partenza di una nuova Conferenza intergovernativa che, apertasi nel 2007, portò in pochi mesi alla redazione del TRATTATO DI LISBONA: il Trattato di riforma, entrato in vigore nel 2009 (per via del referendum negativo nella Repubblica d’Irlanda, a cui segui secondo referendum con esito positivo a seguito della concessione di una serie di garanzie giuridiche da parte dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri.)

DALL’ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI LISBONA AL REFERENDUM BRITANNICO

SULLA BREXIT

  • Il Trattato di Lisbona aveva introdotto numerose NOVITA’ a cui si sarebbe dovuta dare prioritariamente attuazione concreta negli anni successivi alla sua entrata in vigore attraverso una intensa attività normativa e amministrativa.
  • All’inizio del 2010 vengono nominati:  il nuovo Presidente del Consiglio europeo;  l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (vicepresidente della Commissione). …per consentire al Consiglio europeo e alla Commissione di iniziare a operare nella pienezza della loro composizione e poteri attribuiti dal Trattato di Lisbona.
  • Durante il CANTIERE APPLICATIVO DI LISBONA, l’Unione viene investita dalla CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA scoppiata nel 2008 negli USA (in coincidenza con l’entrata in vigore del trattato) ed il debito di alcuni stati membri viene colpito in modo particolarmente rilevante (Grecia).
  • l’Unione è costretta a modificare la sua agenda di lavoro per fornire RISPOSTE ALLA CRISI ed evitare che la STABILITA’ DELL’INTERA ZONA EURO sia messa troppo a rischio (cambio della governance economica).
  • alla crisi economica e finanziaria non ancora risolta, l’Unione si trova a dover fronteggiare anche la CRISI MIGRATORIA dovuta al numero crescente di richiedenti asilo e di migranti che attraversano il Mediterraneo. -Molti governi di Stati membri, sull’ONDA DEGLI UMORI DELLE OPINIONI PUBBLICHE, rimettono in discussione i principi fondanti il procedimento di integrazione europea e si evidenzia una crescita di POSIZIONI EUROSCETTICHE, favorevoli all’uscita dall’Unione.
  • Nel giugno del 2016 ebbe luogo il referendum inglese in cui l’elettorato votò per la maggioranza contro la permanenza nell’Unione c.d. BREXIT:
  1. il governo inglese ha dato seguito al referendum NOTIFICANDO nel 2017 (ex art. 50 TUE) l’INTENZIONE DEL REGNO UNITO DI USCIRE dall’Unione;
  2. da lì ha preso avvio il periodo di 2 anni entro la scadenza dei quali, il Regno Unito e l’Unione sarebbero dovute arrivare alla CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI RECESSO;
  3. l’accordo venne negoziato, ma NON E’ STATO CONCLUSO PER VIA DELL’OPPOSIZIONE DEL PARLAMENTO BRITANNICO;
  4. il governo May chiese la PROROGA DI 1 ANNO per l’uscita dall’Unione, e successivamente verranno chiesti ALTRI RINVII tra cui uno anche dal governo Johnson;
  5. nel gennaio del 2020 il Regno Unito LASCIA UFFICIALMENTE L’UNIONE EUROPEA.

L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UNIONE

PROFILI GENERALI

STRUTTURA E CONTENUTI DEI TRATTATI ISTITUTIVI DOPO LISBONA

  • Pur senza riprendere le prospettive costituzionali, il Trattato di Lisbona ha portato a un risultato nella sostanza simile a quello immaginato nel 2004: vengono ABBANDONATI tutti gli elementi che EVOCAVANO L’IDEA COSTITUZIONALE: a partire dall’intitolazione, gli atti principali delle istituzioni mantengono la loro denominazione, non c’è più menzione di simboli dell’Unione, il ministro degli esteri sostituito dall’Alto rappresentante per la PESC..
  • Lisbona ha però CONFERMATO LE NOVITA’ ISTITUZIONALI contenute nel precedente Trattato:
  1. il VENIR MENO DELLA COMUNITA’ EUROPEA come entità giuridica a sé stante assorbita nell’UNIONE EUROPEA;
  2. NO SOSTITUZIONE INTEGRALE dei trattati esistenti con un unico Trattato, ma AMPIA REVISIONE:
  • del TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA attraverso emendamenti: conserva la propria denominazione, ma accoglie al suo interno i principi e le regole generali di funzionamento dell’Unione assumendo la veste di testo di base dell’intera costruzione.

resistenze di alcuni Stati che si sono aggiunti ai 6 fondatori: prima di Lisbona l’unica semplificazione era derivata dal venir meno della CECA nel 2002 a seguito dello scadere dei 50 anni dalla sua creazione. NB gli altri trattati avevano al contrario complicato l’impianto originario: con il sopravvivere dell’Unione, l’architettura del sistema era ancora basata su 3 trattati, ciascuno istitutivo di una diversa struttura giuridica: 1)la CE 2)la CEEA 3)l’UE.

  • L’UE però non era solo una tra le 3 comunità, era allo stesso tempo il loro contenitore all’interno del quale erano presenti anche 2 nuove forme di cooperazione (la PESC e la GAI).
  • la PESC e la GAI avevano fatto venire meno l’OMOGENEITA’ che caratterizzava il FUNZIONAMENTO del sistema, il quale si trovava ad essere organizzato su METODI DI AZIONE impostati secondo principi, procedure e strumenti differenziati in ragione dei settori di competenza in gioco: A) da un lato il metodo cd INTEGOVERNATIVO  operante nei 2 settori di cooperazione disciplinati dal TUE;  fortemente dipendente dalla volontà dei governi perché basato sul potere decisionale del solo Consiglio, da esercitare per lo più all’unanimità;  gli atti sono privi di efficacia diretta sui diritti nazionali;  atti sottratti ad un effettivo controllo da parte della Commissione e della Corte di giustizia. B) dall’altro il metodo cd COMUNITARIO  processo decisionale in cui giovano un ruolo rilevante anche interessi diversi da quelli dei governi dei singoli stati membri;  scaturivano norme soggette al controllo e all’interpretazione della Corte;  le norme erano suscettibili di essere fatte valere anche nei confronti di norme nazionali contrastanti.
  • Il SISTEMA GIURIDICO che ha governato fino al Trattato di Lisbona era descritto come:
  1. frazionato in più ENTI GIURIDICI SEPARATI E DISTINTI (le 2 comunità e l’Unione);
  2. articolato IN 3 PILASTRI (quello comunitario, la PESC e la GAI);
  3. operante SECONDO 2 METODI DI FUNZIONAMENTO DIVERSI.
  • L’APPARENTE COMPLESSITA’ (frutto del modo progressivo in cui si era costruito il sistema) era nonostante tutto caratterizzato da una FORTE UNITARIETA’ già da prima del trattato di Lisbona:  per espressa previsione del suo Trattato istitutivo, l’Unione era fondata sulle comunità europee integrate dalle politiche e forme di cooperazione;  unici erano i principi e i valori che la guidavano e gli obiettivi da raggiungere;  l’apparato istituzionale era unico e assicurava la coerenza e la continuità delle azioni svolte dai diversi pilastri;  unica era la procedura di bilancio;  l’adesione dei nuovi stati membri poteva aversi solo all’Unione quale inclusiva delle Comunità.
  • Dal canto suo la CORTE DI GIUSTIZIA aveva ulteriormente rafforzato l’idea di una UNITARIETA’ SOSTANZIALE del sistema, grazie ad una giurisprudenza fortemente caratterizzata dal FILO CONDUTTORE di una COERENZA SISTEMATICA DEI TRATTATI: la corte ha infatti giustificato interpretazioni parallele di disposizioni simili presenti in ciascuno dei Trattati o il ricorso alle disposizioni di uno di essi per interpretare disposizioni oscure degli altri due.
  • Già prima del dicembre 2009 le Comunità europee potevano essere NEI FATTI considerate non entità distinte e ulteriori, ma PATTI INTEGRANTI DI UN UNICO ENTE (l’UE) al cui INTERNO ESSE E I 2 SETTORI della cooperazione in materia di PESC e GAI delimitavano diversi ambiti materiali di attività nei quali l’azione dell’Unione si svolgeva, ma secondo regole di funzionamento diversi (metodo comunitario e intergovernativo).
  • CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA:
  1. l’UNITARIETA’ SOSTANZIALE del sistema si è tradotta in una UNITA’ ANCHE FORMALE nel quadro giuridico: il processo di integrazione si identifica con una sola entità (l’UE);
  2. anche se alla base ci sono 2 DISTINTI TRATTATI, questi costituiscono un complesso normativo unico la cui collocazione in 2 separati strumenti giuridici risponde alla volontà di differenziare le norme che lo compongono in ragione della funzione assolta nella disciplina del sistema;
  3. GENERALIZZAZIONE DEL METODO COMUNITARIO come metodo di funzionamento dell’Unione nel suo complesso: questo non significa che il metodo INTERGOVERNATIVO non mantenga una sua presenza nel funzionamento del sistema: a) dal punto di vista formale, caratterizza ancora il funzionamento della PESC; b) dal punto di vista sostanziale, emerge nel ruolo sempre più pervasivo del Consiglio europeo;

c) le materie cd di confine (come il Fiscal compact) non ancora attratte dalla competenza dell’Unione, ma allo stesso tempo funzionali ad un avanzamento del processo di integrazione europea, sono avviate dagli stati membri: in questi casi il ricorso alla cooperazione intergovernativa facilita sul terreno della prassi la successiva comunitarizzazione delle materie che ne sono oggetto.

CARATTERI GENERALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UNIONE EUROPEA

  • il METODO COMUNITARIO è diventato il METODO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE: ciò fa sì che sia pienamente applicabile all’Unione quanto la Corte aveva affermato in relazione alla Comunità europea, fin da una delle sue prime sentenze: Van Gend & Loos, 1963 (materia fiscale).
  • SENTENZA VAN GEND & LOOS:
  1. la Corte SCONFESSA la prevalente tendenza dei primi commentatori a vedere il diritto comunitario COME UNA BRANCA del diritto internazionale;
  2. la Corte SOTTOLINEA LE NOVITA’ DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO:  la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di NUOVO GENERE nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli stati hanno rinunziato (in settori limitati) ai loro poteri sovrani;  la Comunità riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini.
  3. la Corte DELINEA I PROFILI DI ORIGINALITA’ che caratterizzano l’ordinamento comunitario: a) la presenza di ORGANI investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli Stati membri sia dei cittadini; b) la PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI al funzionamento della Comunità e alla formazione delle sue norme attraverso il Parlamento europeo; c) l’assistenza di una CORTE DI GIUSTIZIA volta ad assicurare l’uniforme applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali; d) il riconoscimento al diritto comunitario di un’autorità tale da poter essere FATTO VALERE DAI CITTADINI davanti ai giudici nazionali.
  • Con il PARERE n. 2/13 del 2014 la Corte RIBADISCE QUELLA GIURISPRUDENZA rispetto all’Unione scaturita dal Trattato di Lisbona sottolineando come
  1. essa sia dotata di un ordinamento giuridico di nuovo genere;
  2. abbia una sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi suoi propri;
  3. abbia una struttura istituzionale particolarmente elaborata;
  4. abbia un complesso di nome giuridiche completo che ne garantiscono il funzionamento.
  • Con il PARERE n. 1/17 del 2019 la Corte SPECIFICA come tale ordinamento SI CARATTERIZZI:
  1. per la circostanza di essere il prodotto di una fonte autonoma (costituita dai trattati);
  2. per il suo primato sul diritto degli Stati membri;
  3. per l’efficacia diretta di una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli Stati membri.
  • PECULIARITA’ CENTRALI:
  1. DIRETTA EFFICACIA DEL DIRITTO DELL’UNIONE SULLA SITUAZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI: il sistema a cui gli Stati membri hanno dato vita negli anni ’50 con la creazione delle Comunità europee (e ora dell’Unione) è BASATO sull’attribuzione alle istituzioni comunitarie di COMPETENZE su settori rilevanti della vita nazionale, ESERCITATE DIRETTAMENTE IN CAPO AI CITTADINI di questi, a differenza di quanto avviene nel quadro della cooperazione giuridica internazionale. a) gli atti normativi dell’UE RAGGIUNGONO I SOGGETTI interni agli Stati SENZA BISOGNO DI INTERMEDIAZIONE del diritto nazionale b) in molti settori attribuiti alla competenza dell’Unione, la competenza non è solo normativa, ma anche di AMMINISTRAZIONE DIRETTA in capo ai privati ed in tal caso spetta all’Unione la gestione di una data materia e il controllo sul rispetto delle norme
  2. SUPREMAZIA DELLE NORME DEL DIRITTO DELL’UNIONE SU QUELLE DEI DIRITTI NAZIONALI: la norma statale contrastante (sia successiva che anteriore) cede dinanzi alla norma europea: non può quindi essere applicata dai giudici nazionali nell’ambito di una controversia giudiziaria in cui una parte abbia ritenuto di invocarla. NB queste 2 caratteristiche alla fine SI SOVRAPPONGONO, rappresentando 2 FACCE della stessa medaglia: la supremazia della norma europea è da considerarsi come il riflesso dell’appartenenza della norma a un ordinamento (quello dell’Unione) caratterizzato dall’efficacia diretta delle sue norme (non di un rapporto gerarchico tra fonti).
  • alla luce di questa disposizione, le CONDIZIONI PER ADERIRE ALL’UNIONE sono:
  1. quella di essere uno Stato nel senso del diritto internazionale;
  2. l’appartenenza all’Europa: condizione geografica, che può essere soddisfatta anche se una sola parte del territorio di uno Stato è nel continente (se quell’elemento è accompagnato da fattori culturali che corroborano la sua natura sostanzialmente europea);
  3. la rispondenza a una serie di requisiti politici che si ricollegano ai valori su cui la stessa Unione è fondata. Lo stato che aspiri a diventare membro deve rispondere ai criteri (sanciti all’art. 2) a. di democrazia; b. di rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. NB il Consiglio europeo:  ha stabilito che questa condizione può ritenersi soddisfatta quando il paese candidato ha raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani e il rispetto e la protezione delle minoranze;  ha convenuto ulteriori criteri di ammissibilità alla luce dei quali valutare le candidature: i cd CRITERI COPENAGHEN (città in cui si svolse la riunione del Consiglio europeo nel 1993) che aggiungono:
  4. una condizione giuridica: capacità di assumere e di far fronte al complesso degli obblighi connessi all’appartenenza all’Unione (il cd acquis comunitario);
  5. una condizione economica: esistenza nello Stato di un’economia di mercato funzionante basata sui principi della libera concorrenza.
  • Il SODDISFACIMENTO di queste e delle altre condizioni indicate dall’art. 49 TUE viene VERIFICATO NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI ADESIONE, che è disciplinata dallo stesso articolo:
  1. la procedura si apre formalmente con la PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA da parte dello Stato richiedente;
  2. su tale candidatura il Consiglio chiede alla COMMISSIONE DI ESPRIMERE UN PARERE per poi decidere SE DICHIARARNE L’AMMISSIBILITA’, previa APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. In caso positivo, la fase istituzionale della procedura si chiude e si apre quella del negoziato.
  • La FASE DI NEGOZIATO DI ADESIONE: a) si svolge tra gli Stati membri e il paese candidato, con il diretto coinvolgimento della Commissione; b) di regola è accompagnato da un PROCESSO DI ASSISTENZA AL PROGRESSIVO ADEGUAMENTO di quest’ultimo agli standard giuridici ed economici richiesti, in modo da consentirgli di far fronte agli obblighi derivanti dall’acquis comunitario; c) è diretto alla conclusione di un accordo internazionale (il TRATTATO DI ADESIONE) che:  è poi sottoposto alla firma di tutti gli stati contraenti;  entra in vigore una volta ratificato da tutti loro. d) in un accordo ad esso allegato (cd ATTO DI ADESIONE) sono definite le condizioni per l’amissione e gli adattamenti dei Trattati su cui è fondata l’Unione.
  • CONSEGUENZE DELL’ADESIONE:
  1. acquisizione dello status di membro dell’Unione;
  2. piena integrazione del nuovo Stato nel sistema istituzionale e giuridico dell’Unione: Applicazione del diritto dell’Unione allo Stato e ai territori su cui esercita la propria giurisdizione.
  • L’art. 7 TUE dà la possibilità all’Unione di SOSPENDERE ALCUNI DEI DIRITTI connessi allo status di Stato membro, nel caso in cui ponga in essere UNA VIOLAZIONE GRAVE E PERSISTENTE DEI VALORI fondanti l’Unione (ex art.2): rappresenta un’eccezione alla regola per cui i diritti discendenti dallo status di membro non possono essere limitati o sospesi dagli altri stati membri o dalle istituzioni, anche a fronte o come reazione a una violazione da parte di uno Stato di obblighi ugualmente collegati a quello di status.
  • PROCEDIMENTO:
  1. DECISIONE DEL CONSIGLIO: accertamento dell’esistenza di tale violazione  da prendere in contradditorio con lo Stato accusato;  a maggioranza di 4/5 dei membri;  su proposta motivata di 1/3 degli stessi o della Commissione o del Parlamento europeo;  previa approvazione del Parlamento europeo, che consti l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave;
  2. DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO:  in caso di persistenza dei comportamenti contestati, destinata a fare stato dell’esistenza non più di un rischio ma di una violazione grave e persistente dei valori dell’Unione;

 presa all’unanimità.

  1. NUOVA DECISIONE DEL CONSIGLIO di sospendere a maggioranza qualificata alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro, compresi i diritti di voto del rappresentante in seno al Consiglio.  NB lo Stato continua comunque a essere vincolato agli obblighi che gli derivano dai trattati;  le procedure particolarmente gravose sono giustificate dalla gravità delle decisioni, ma non ne facilitano l’utilizzo (in particolare la richiesta dell’unanimità è uno scoglio difficilmente superabile).  L’art. 354 TFUE esclude ovviamente la partecipazione al voto dello Stato accusato;
  • In tale situazione, dove per la constatazione da parte del Consiglio europeo dell’esistenza di una violazione grave e persistente dei valori dell’Unione è necessaria l’unanimità, di fatto ogni Stato ha nelle mani un potere di veto ed emergono spesso logiche più tendenti al compromesso politico che alla salvaguardia della legalità valoriale dell’Unione.
  • I PRIMI 2 CASI in cui è stato fatto ricorso all’art.7 è stato nei confronti di Ungheria e Polonia, in cui i procedimenti non sono stati di fatto portati a compimento, anche perché contemporanei, ed ambedue i procedimenti sarebbero finiti per essere bloccati dal veto dell’altro Stato.
  • la CONSAPEVOLEZZA DELLE DIFFICOLTA’ delle procedure dell’art.7 ha spinto le istituzioni direttamente coinvolte nel suo funzionamento a INTRODURRE AUTONOMAMENTE DEI MECCANISMI ALTERNATIVI DI DIALOGO con gli Stati dove ci siano situazioni di minaccia sistemica dello stato di diritto:
  1. la Commissione ha deciso di porre in essere un PROCEDIMENTO PRELIMINARE all’eventuale esercizio del suo potere di presentare una proposta motivata ex art.7 (caso Polonia):  la Commissione può avviare un dialogo non appena vi siano chiare indicazioni di una minaccia di quel genere, trasmettendo allo Stato membro interessato un PARERE SULLO STATO DI DIRITTO, a cui può seguire una RACCOMANDAZIONE FORMALE circa le misure da prendere. In caso di mancato rispetto delle indicazioni entro il termine fissato, sarà possibile attivare uno dei meccanismi previsti dall’art.7.
  2. di carattere più propriamente ALTERNATIVO è il procedimento messo in piedi dal Consiglio: DIALOGO POLITICO sullo Stato di diritto da svolgersi con cadenza annuale tra tutti gli stati membri in sede di Consiglio;
  • LA POSSIBILITA’ DI RECESSO DALL’UNIONE è prevista da dopo il Trattato di Lisbona: in precedenza i trattati non la disciplinavano in alcun modo, e quindi il riferimento normativo era alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 che lo consentiva anche in assenza di clausola esplicita quando vi sia stato un mutamento fondamentale delle circostanze che hanno spinto ad aderire a un determinato trattato o quando vi sia il consenso di tutte le parti.  Oggi l’art. 50 TUE ha esplicitato la facoltà e si tratta di un RECESSO UNILATERALE (che non richiede il consenso degli altri Stati membri o delle istituzioni dell’Unione): è una decisione che ricade esclusivamente nella sfera di volontà dello stato.  PROCEDURA: A) la prima fase si presenta come una PROCEDURA DI RECESSO NEGOZIATO: una volta notificata al Consiglio europeo l’intenzione di lasciare l’Unione, si avvia un negoziato tra esso e l’Unione per la conclusione di un ACCORDO volto a definire le modalità di recesso.  Nel caso in cui il negoziato abbia successo, il recesso diventa effettivo al momento dell’entrata in vigore dell’accordo. Tale previsione è diretta a tenere conto delle inevitabili difficoltà che pone in capo allo Stato recedente e agli altri Stati l’uscita da un sistema giuridico-istituzionale ed economico come l’Ue.  l’accordo di recesso serve a disciplinare per un periodo transitorio tutte le situazioni giuridiche connesse allo status di membro. B) in caso di MANCANZA DI ACCORDO lo Stato perderà comunque lo status di membro:  dopo 2 anni dalla notifica o  allo scadere dell’eventuale termine ulteriore fissato all’unanimità dal Consiglio europeo (previa intesa con lo Stato in questione).  Fino a quel momento lo stato in questione rimane membro a pieno titolo dell’Unione, ma non partecipa alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio riguardanti il recesso.  In ogni caso IN QUALSIASI MOMENTO prima che il recesso diventi effettivo è possibile che lo Stato REVOCHI LA NOTIFICA, bloccando la procedura di recesso (è stato precisato dalla Corte di giustizia in relazione al caso della Brexit).
  • MODALITA’ DI AZIONE: le disposizioni dei trattati considerano un ambito normativo ampio dell’Unione, ma le prime applicazioni vanno nella direzione opposta, poiché sono state utilizzate solo per iniziative legislative specifiche e isolate: p.e. legge applicabile al divorzio, tutela brevettuale unitaria..
  • PROCEDURA:
  1. l’INIZIATIVA DI INSTAURARE una cooperazione deve essere presa da un gruppo di almeno 9 Stati;
  2. l’avvio deve essere AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO a maggioranza qualificata (unanimità in caso di PESC) sulla base di una PROPOSTA DELLA COMMISSIONE preparata su richiesta del gruppo di Stati che intendono procedervi, e PREVIA APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.  NB l’art. 20 TUE prevede che l’autorizzazione del Consiglio debba essere adottata IN ULTIMA ISTANZA: quando sia chiaro che non ci sono possibilità di realizzare con un’iniziativa dell’Unione l’obiettivo.  Spetta al Consiglio verificare in concreto la sussistenza di questa condizione diretta a evitare che al primo insuccesso di un negoziato al Consiglio si possa arrivare a una cooperazione rafforzata, senza che si faccia un serio tentativo di trovare un compromesso tra gli Stati membri che consenta all’Unione di procedere nella sua interezza;  tale verifica richiesta al Consiglio non è agevole (è discutibile il momento in cui non si possa più trovare un compromesso): è una decisone soprattutto influenzata da considerazioni politiche. -la COOPERAZIONE RAFFORZATA CONCESSA DE JURE: è contemplata nel TFUE per i settori della cooperazione penale (materia giudiziaria penale) e di polizia  PROCEDURA: se non è possibile procedere all’adozione di un atto per la mancanza di un accordo in Consiglio europeo (investito sulla base del cd freno d’emergenza o in ragione della mancanza di unanimità in Consiglio) almeno 9 Stati possono INFORMARE il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione della loro intenzione di instaurare una cooperazione sulla base di quell’atto  NB in questo caso la cooperazione si considera automaticamente concessa SENZA verifica della condizione dell’ultima istanza che si ritiene in questo caso soddisfatta per il fatto stesso dell’assenza di un accordo in Consiglio europeo: ha trovato applicazione per l’istituzione della Procura europea.
  • INGRESSO DI ALTRI STATI MEMBRI: una cooperazione rafforzata DEVE CONSENTIRE L’ADESIONE DI QUALSIASI ALTRO STATO membro che desideri unirsi al gruppo iniziale, purchè soddisfi le EVENTUALI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE stabilite nella decisione di autorizzazione.  se l’adesione avviene in un momento successivo (al momento dell’avvio) spetterà alla Commissione:
  1. verificare che tali condizioni siano soddisfatte;
  2. adottare le eventuali misure transitorie a consentire l’applicazione degli atti già approvati nell’ambito della cooperazione, che lo Stato aderente è tenuto ad accettare.
  • FUNZIONAMENTO DELLA COOPERAZIONE:  attraverso le istituzioni, gli strumenti e le procedure previste dai trattati che costituiscono la base giuridica della materia oggetto della cooperazione;  solo gli Stati partecipanti alla cooperazione possono partecipare al voto sulle deliberazioni prese dal Consiglio nel suo quadro;  in sintonia con il carattere evolutivo delle cooperazioni rafforzate, è previsto che (fatta eccezione per le decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa) il Consiglio possa decidere (all’unanimità degli Stati partecipanti) di applicare il voto a maggioranza qualificata o la procedura legislativa ordinaria per le deliberazioni per cui sarebbe necessaria l’unanimità e l’utilizzo della procedura legislativa speciale.
  • gli ATTI ADOTTATI da una cooperazione rafforzata:  devono essere fondati sulle pertinenti basi giuridiche dei Trattati;  costituiscono diritto dell’Unione, MA vincolano solo gli Stati membri partecipanti;  NON sono considerati parti dell’acquis che deve essere accettato da un nuovo Stato membro che aderisce all’Unione.
  • IPOTESI DI COOPERAZIONE RAFFORZATA DIRETTAMENTE DISCIPLINATE ALL’INTERNO DEI TRATTATI (TUE):
  1. la cd COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE contemplata nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune : viene formata tra gli Stati membri che rispondono ai criteri più elevati in termini di capacità militari in materia di missioni che l’Unione può essere chiamata a effettuare.

 anch’essa è aperta all’adesione successiva di Stati membri che rispondano ai criteri, fermo restando che A DIFFERENZA DELLA COOPERAZIONE RAFFORZATA GENERALE la partecipazione è REVERSIBILE.

  1. la cooperazione che riguarda l’ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI oggetto dell’accordo di Shenghen (1985): nata AL DI FUORI DELL’UNIONE come cooperazione di puro diritto internazionale tra alcuni Stati membri, è stata poi integrata nei trattati a titolo di cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo 19 allegato al Trattato di Amsterdam;  gli unici stati non partecipanti sono l’Irlanda e Danimarca (e UK);  NB: le PARTICOLARITA’ RISPETTO ALLA COOPERAZIONE RAFFORZATA GENERALE è che
  • ad essi è consentito di aderire quando lo vorranno;
  • essi possono partecipare all’elaborazione o possono accettare singole misure adottate nel quadro della cooperazione.
  1. a tali ipotesi viene anche affiancata la DISCIPLINA DELL’EURO: l’adozione della moneta unica è condizionata al rispetto da parte dell’economia di ciascuno degli Stati di determinati criteri fissati.  gli Stati fuori dalla zona euro hanno lo status di Stati con deroga;  NB in questo caso però la loro posizione non è frutto di una loro scelta (come di regola nelle cooperazioni rafforzate), ma dell’esito negativo della verifica del rispetto dei criteri di convergenza che il Consiglio detta ogni 2 anni. Una vera deroga era stata concessa al Regno Unito e alla Danimarca (per ogni paese un protocollo ad hoc).

IL QUADRO ISTITUZIONALE

PROFILI INTRODUTTIVI

  • ex art. 13.1 TUE il quadro istituzionale dell’Unione europea mira a
  1. promuovere i valori;
  2. perseguirne gli obiettivi;
  3. servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e degli Stati membri;
  4. garantire l’efficacia, la coerenza e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
  • ex art. 13.2 TUE fanno parte in primo luogo del quadro istituzionale:
  1. il PARLAMENTO EUROPEO
  2. il CONSIGLIO EUROPEO
  3. il CONSIGLIO
  4. la COMMISSIONE EUROPEA
  5. la CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
  6. la BANCA CENTRALE EUROPEA
  7. la CORTE DEI CONTI NB xò: il c.1 legittima un’ACCEZIONE PIU’ AMPIA di quadro istituzionale tale da ricomprendere tutte le istituzioni e gli organismi operanti nell’ambito dell’Unione.
  • rispetto all’essenzialità delle origini, l’apparato organico si è esteso in modo molto più articolato: si sono progressivamente AFFIANCATI ULTERIORI ORGANI di diverso livello e funzioni nati sulla base di: a) esplicite previsioni nei trattati; b) decisioni autonome delle stesse istituzioni europee.
  • NUOVI ORGANI: si sono in particolare MOLTIPLICATI gli organi istituiti da atti del CONSIGLIO (o del Consiglio e del Parlamento), fenomeno direttamente proporzionale alla crescita di COMPITI DI AMMINISTRAZIONE DIRETTA che l’Unione ha iniziato a riservarsi in diversi settori di sua competenza.
  • invece di concentrare le relative funzioni nelle mani della Commissione, l’assunzione di tali compiti è stata accompagnata dal decentramento delle funzioni in capo ad ORGANI APPOSITAMENTE ISTITUITI e per certi versi chiamati a svolgere un ruolo SIMILE A QUELLO DELLE AGENZIE INDIPENDENTI;
  • Osservando la COMPLESSITA’ DEL SISTEMA ISTITUZIONALE dal punto di vista quantitativo e qualitativo si ricava una conferma ulteriore della PECULIARITA’ dell’Unione in rapporto ai tradizionali enti composti da Stati. All’interno del sistema si riflettono:
  1. VARIE FORME DI RAPPRESENTANZA
  2. PLURALITA’ DI FUNZIONI proprie dell’UNIONE A) Per quanto riguarda il PROFILO DELLA RAPPRESENTANZA :  Va in primis rilevato che la COMPOSIZIONE INTERGOVERNATIVA non costituisce la caratteristica dominante degli organi ma si ritrova unicamente (ma non con le stesse modalità) nel Consiglio europeo e nel Consiglio;
  • si ha quindi VIOLAZIONE DELL’EQUILIBRIO: a) quando un’istituzione affida l’esercizio delle proprie prerogative ad altri, delegando poteri discrezionali che implicano un’ampia libertà di valutazione; b) quando un’istituzione voglia estendere le proprie attribuzioni a discapito di quelle spettanti alle altre istituzioni.
  • il POTERE DI AUTO-ORGANIZZAZIONE: è il potere di cui gode ciascuna istituzione nel quadro delle rispettive attribuzioni:
  • il limite all’autonomia di tale potere lo si rintraccia nelle norme dei trattati (equilibrio istituzionale). Per es.: ☞nel 1981 la Corte ha sottolineato come il potere del Parlamento europeo di garantire il proprio buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure non possa spingersi fino a vanificare le disposizioni dei trattati sulla sede del proprio funzionamento ☞le procedure di delega interna di poteri a singoli membri della commissione non può attentare al principio di collegialità su cui si basa il funzionamento della Commissione stessa.

2) LA LEALE COOPERAZIONE: è l’altro principio che GOVERNA I RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI

  • è esplicitamente consacrato nell’art. 13.2 TUE ma è anch’esso di origine giurisprudenziale: la Corte lo ha desunto dal DOVERE DI COOPERAZIONE con le istituzioni dell’Unione imposto agli Stati membri, affermando l’esistenza di un CORRISPONDENTE OBBLIGO di leale cooperazione tra le istituzioni.
  • CONTENUTO DEL PRINCIPIO: a) impone di rispettare le attribuzioni rispettive e di non pregiudicare l’esercizio da parte di un’altra istituzione delle sue competenze; b) autorizza la messa in atto di procedure che permettono di assicurare il buon funzionamento del processo decisionale. Per es.: ☞è stata consentita l’adozione di un atto da parte del Consiglio senza attendere il prescritto parere del Parlamento europeo, per il fatto che quest’ultimo ne avesse ritardato ingiustificatamente l’emanazione ☞la Corte ha concluso sull’invalidità di un atto del Consiglio adottato in violazione di un accordo interistituzionale da lui concluso con la Commissione, dal momento che quell’accordo era espressione dell’obbligo di cooperazione tra le istituzioni dell’Unione e la sua violazione si configura come una violazione di quell’obbligo.

SISTEMA ISTITUZIONALE DELL’UNIONE E PARLAMENTI NAZIONALI

  • con il Trattato di Lisbona le istituzioni a carattere più marcatamente politico sono tenute a confrontarsi anche con i parlamenti nazionali: il nuovo art. 12 TUE prevede che i parlamenti nazionali siano chiamati a contribuire attivamente al buon funzionamento dell’Unione
  • RUOLO:
  1. controllo del rispetto del principio di sussidiarietà;
  2. nella maggior parte dei casi IL LORO COINVOLGIMENTO consiste nell’esplicita previsione di una loro INFORMAZIONE diretta da parte delle istituzioni dell’Unione, accompagnata dall’obbligo di SOSPENDERE la procedura per un tempo sufficiente a permettere un’eventuale reazione dei parlamenti nazionali;
  3. svolgono il CONTROLLO POLITICO sulle 2 agenzie dell’Unione (Eurojust ed Europol) operanti nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, e una VALUTAZIONE sull’attuazione delle politiche dell’Unione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
  4. possono BLOCCARE DECISIONI DELLE ISTITUZIONI direttamente, senza la mediazione dei rispettivi governi: nell’ambito del procedimento legislativo di adozione di atti dell’Unione in materia di diritto di famiglia, è sufficiente che un parlamento nazionale comunichi entro 6 mesi dal ricevimento della proposta della Commissione la sua opposizione ad essa, perché la decisione del Consiglio su tale proposta non possa più essere adottata;
  • il COINVOLGIMENTO DIRETTO dei parlamenti nazionali è di per sé una NOVITA’ dal momento che l’IDEA su cui è stato finora modellato il sistema istituzionale dell’Unione è stata la RAPPRESENTANZA UNITARIA DEGLI STATI attraverso i rispettivi GOVERNI: sono sempre stati i governi ad esprimere la posizione del relativo Stato, SENZA che assumessero RILEVANZA:
  1. le modalità di formazione di quella posizione a livello nazionale;
  2. l’eventuale divergenza tra la volontà del parlamento nazionale e la posizione manifestata dal governo in sede di Consiglio;
  • Adesso invece i parlamenti sono chiamati a esprimere (se sussistono) proprie posizioni autonome e ad esercitare un controllo politico diretto su aspetti dell’Unione.
  • IMPLICAZIONI ISTITUZIONALI DEL LORO COINVOLGIMENTO: l’art. 10 TUE afferma il principio per cui a livello di Unione i cittadini partecipino all’esercizio del potere attraverso il Parlamento europeo;
  • la scelta fatta dal Trattato di Lisbona di AFFIANCARE formalmente i Parlamenti nazionali al Parlamento europeo nell’esercizio del controllo democratico su alcune attività dell’Unione appare:
  1. poco coerente con l’art. 10 TUE;
  2. rischia di mettere in discussione la piena legittimità del parlamento europeo a rappresentare i cittadini degli Stati membri all’interno del sistema istituzionale.
  • ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI PARLAMENTI NAZIONALI PRIMA DI LISBONA: fin dagli inizi degli anni ’90 sono state autonomamente create forme di cooperazione interparlamentare strutturate tra il Parlamento europeo e i parlamenti degli stati membri  l’ORGANISMO PRINCIPALE di questa cooperazione è la COSAC (: conferenza degli organi parlamentari specializzati in affari europei dei parlamenti dell’Unione europea) oggi formalizzata nei trattati;  FUNZIONE della conferenza: permettere gli scambi tra parlamento europeo e parlamenti nazionali di informazioni e di buone pratiche, e una discussione congiunta di temi europei di interesse comune  eventualmente vengono inviati alle istituzioni europee contributi non vincolanti;
  • NB in tempi più recenti alla COSAC si sono affiancate 2 analoghe conferenze interparlamentari SPECIALIZZATE, competenti: a) per il settore della politica estera e di sicurezza comune; b) per l’area della governance economica e delle politiche di bilancio dell’Unione.

LE ISTITUZIONI POLITICHE

Sono:

  1. il Consiglio europeo
  2. il Consiglio
  3. il Parlamento europeo
  4. la Commissione
  • il loro CARATTERE POLITICO è motivato:
  1. dalla loro COMPOSIZIONE
  2. dalle FUNZIONI che assolvono all’interno del sistema istituzionale, ciascuna (con le sue specifiche funzioni) orienta la vita e gli indirizzi politici dell’Unione
  • Il rapporto tra queste istituzioni conforma l’effettivo assetto istituzionale dell’Unione e gli equilibri di potere al suo interno.
  • NB in passato quel rapporto si giocava soprattutto all’interno del triangolo del Consiglio, Parlamento europeo, Commissione (quali organi rappresentativi degli stati membri);
  • Il CONSIGLIO EUROPEO, prima del Trattato di Lisbona, occupava una posizione particolare, pur facendone sostanzialmente parte, NON era annoverato tra le istituzioni dell’Unione e NON operava come una di loro  era sottratto ai controlli, ai limiti e alle regole che governano l’agire delle istituzioni;  le sue deliberazioni non si traducevano né in voti né in atti formali.  era caratterizzato da grande INFORMALITA’, in cui i capi di Stato e di governo, insieme con i rispettivi ministri degli esteri e al presidente della Commissione definivano gli orientamenti politici e le linee di sviluppo dell’Unione; NB con il suo INSERIMENTO TRA LE ISTITUZIONI dell’Unione, il Consiglio europeo ha subito un’EVOLUZIONE che si ripercuote sugli equilibri complessivi dell’assetto istituzionale. L’equilibrio appare oggi più spostato a vantaggio della componente governativa.
  • MODIFICHE ALLE SUE REGOLE:  quando è chiamato al voto la sua composizione finisce per coincidere con quella del Consiglio: l’Unione si trova ad avere così 2 organi a composizione intergovernativa formalmente diversi, ma sostanzialmente identici;  gli son state attribuite una serie di funzioni che hanno conseguenze sui processi decisionali dell’Unione.

IL CONSIGLIO EUROPEO (art. 15 TUE)

  • COMPONENTI: riunisce i capi di Stato o di governo degli stati membri insieme al Presidente della Commissione. NB per la sua COMPOSIZIONE e le sue FUNZIONI è l’istituzione di carattere più squisitamente politico.
  • RUOLO:

b) il Consiglio europeo è composto dai capi di stato o di governo degli stati membri e dal Presidente della Commissione.

  • DUPLICE DIFFERENZA:
  1. la cerchia dei membri de jure del Consiglio europeo è più ampia di quella del Consiglio ospitando anche il Presidente dello stesso Consiglio europeo e il Presidente della Commissione;
  2. ferma restando la natura intergovernativa del Consiglio europeo, i capi di stato o di governo vi partecipano intuitu personae (o meglio, officii): è esclusa infatti la possibilità di un capo di Stato o di governo di farsi sostituire da un ministro, in caso di suo impedimento a partecipare a una riunione del Consiglio europeo.
  • LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EUROPEO:  MODALITA’ NOMINA: a) prima Lisbona, la presidenza era assicurata dal capo di Stato o di governo dello stato membro cui spetta per rotazione; b) il Trattato del 2006 introduce la novità che il Presidente sia eletto dallo stesso Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile 1 volta;  la durata QUINQUENNALE del mandato corrisponde e coincide con quella del Parlamento e della Commissione; Ogni 5 anni, in occasione dell’elezione del Parlamento europeo, ricorre il cd CICLO ISTITUZIONALE EUROPEO, nell’ambito del quale si procede al rinnovo del Presidente del Consiglio europeo e di quelle delle altre istituzioni politiche.  la nomina è INCOMPATIBILE con un mandato nazionale  se scelto, il capo di Stato o di governo deve dimettersi;  è astrattamente ipotizzabile invece che possa essere eletto alla presidenza del Consiglio europeo il Presidente della Commissione (senza che lo stesso sia obbligato a lasciare l’incarico).  FUNZIONI:
  1. quelle strettamente legate alla preparazione e gestione dei lavori dell’istituzione: a) assicura la preparazione e la continuità delle riunioni; b) guida il dibattito e facilita il compromesso tra i membri; c) rappresenta l’istituzione dinanzi al Parlamento europeo, al quale riferisce dopo ogni riunione.
  2. assicura la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla PESC
  • il Consiglio europeo SI RIUNISCE:  a BRUXELLES  2 VOLTE A SEMESTRE ferma restando la possibilità di riunioni straordinarie su convocazione del suo Presidente
  • MODALITA’ DI VOTO: a) in passato, in sintonia con il carattere esclusivamente politico delle sue deliberazioni, non erano previste le modalità di voto attraverso le quali si formava la volontà del Consiglio europeo : REGOLA DEL CONSENSUS: decisione veniva considerata raggiunta (senza l’esercizio formale di un diritto di voto) quando il Presidente constatava dall’andamento della discussione che non vi erano obiezioni da parte di nessun membro (compreso il Presidente stesso). b) anche con la trasformazione in istituzione dotata di un suo formale potere di decisione, l’assunzione delle sue delibere IN VIA GENERALE rimane subordinata alla regola del consensus, SALVI I CASI IN CUI i Trattati dispongano diversamente : nei casi in cui è previsto che il Consiglio europeo debba adottare atti formali, i Trattati impongono il ricorso a REGOLE DI VOTO FORMALI. sono le stesse che si applicano da sempre al Consiglio.
  • POSSIBILI MODALITA’ DI VOTO:
  1. UNANIMITA’: si forma anche in presenza dell’astensione di uno o più membri del Consiglio europeo;
  2. MAGGIORANZA SEMPLICE: data dalla metà +1 dei suoi membri, si applica alle delibere riguardanti il suo regolamento interno o in generale alle questioni di procedura
  3. MAGGIORANZA QUALIFICATA: essa si basa su un sistema che tiene conto del peso relativo di ciascuno degli Stati membri. NB l’art. 235 TFUE prevede che quando il Consiglio europeo delibera MEDIANTE VOTAZIONE, il Presidente e il Presidente della Commissione NON partecipano al voto (nonostante i 2 siano membri a pieno titolo dell’istituzione): in questi casi la VOLONTA’ COLLEGIALE DEL CONSIGLIO EUROPEO finisce per identificarsi direttamente e unicamente con quella dei governi degli Stati membri e sotto questo profilo viene nei fatti ANNULLATA OGNI DIFFERENZA CON IL CONSIGLIO

 FORMA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO:

 in passato non era stabilita ALCUNA FORMA, a parte l’ipotesi specifica prevista nel TUE in cui era chiamato ad adottare un atto prestabilito come le cd strategie comuni  le determinazioni assunte erano per lo più contenute nelle CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA che il Consiglio europeo adottava alla fine dei suoi lavori;  c’erano poi isolati casi in cui si preferiva individualizzare una certa decisione consacrandola in uno specifico atto al fine di darle un particolare rilievo politico o in ragione della sua rilevanza.  ora

  1. lo strumento formale imposto dai trattati tutte le volte in cui il Consiglio europeo è chiamato a prendere delibere formali in adempimento di una specifica disposizione, è quello della DECISIONE;
  2. le CONCLUSIONI rimangono lo strumento ordinario di manifestazione della volontà del Consiglio europeo: dopo il Trattato di Lisbona non appaiono più formalmente come le conclusioni della presidenza, ma dello stesso consiglio.
  • EFFETTI GIURIDICI DELLE DELIBERAZIONI:  le CONCLUSIONI difficilmente possono considerarsi produttive di effetti giuridici formali;  DAGLI ALTRI ATTI del Consiglio europeo deriveranno gli effetti giuridici previsti dalla norma dei trattati che abilita ad adottarli: a) effetti di carattere meramente procedurale; b) effetti esortativi tipici di una raccomandazione (come quella che il Consiglio europeo può indirizzare agli Stati membri affinchè adottino una decisione); c) effetti vincolanti. Quando è richiesto di pronunciarsi con una decisione. NB in ogni caso quando producono effetti giuridici nei confronti di terzi, gli atti del Consiglio europeo sono IMPUGNABILI DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE (art. 16)

  • COMPOSIZIONE: un rappresentante a livello ministeriale di ciascuno stato membro, abilitato ad impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto, che CAMBIA di volta in volta a seconda degli ARGOMENTI all’ordine del giorno delle sue riunioni.
  • non ha membri permanenti.
  • si riunisce in 10 diverse CONFIGURAZIONI, ognuna delle quali corrisponde al settore di cui si discute ed a seconda della configurazione, ogni paese invia i ministri competenti: si hanno sessioni del Consiglio composte da ministri dell’agricoltura o dai ministri dei trasporti e via dicendo.
  • RUOLO:
  1. FUNZIONE LEGISLATIVA esercitata insieme al Parlamento;
  2. FUNZIONE DI BILANCIO e assicura il coordinamento delle politiche economiche generali;
  3. FUNZIONI DI DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI POLITICI E DEGLI ORIETAMENTI GENERALI
  • in collegamento con il Consiglio europeo di cui prepara i lavori;
  • spettano al Consiglio le decisioni istituzionali non riservate al Consiglio europeo.
  1. Detiene la titolarità effettiva del potere estero attraverso la FUNZIONE DI GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA COMUNE e la funzione di conclusione degli accordi internazionali dell’Unione.
  • si può affermare che concreta una serie di attribuzioni che lo caratterizzano come titolare del potere LEGISLATIVO e di quello ESECUTIVO  NB rappresenta il CENTRO DI GRAVITA’ dell’equilibrio istituzionale dell’Unione: è lo SNODO ISTITUZIONALE attraverso cui passano sostanzialmente tutte le decisioni formali su cui si muovono la vita istituzionale e l’azione quotidiana dell’Unione.
  • ALTRE ISTITUZIONI o ORGANI (rappresentativi di interessi diversi da quelli dei governi) a) lo affiancano talvolta nell’assunzione delle decisioni; b) ne condividono talvolta la titolarità; c) ma è comunque il Consiglio il PROTAGONISTA principale dell’ESERCIZIO DEL POTERE DECISIONALE a livello dell’Unione.
  • COMPOSIZIONE DELLE RIUNIONI (di regola a Bruxelles dove a sede il suo Segretariato):  vede modificarsi la sua composizione di volta in volta a seconda degli argomenti all’ordine del giorno delle sue riunioni;  per dare ordine ai lavori e all’alternarsi dei ministri nel corso delle diverse sessioni queste sono convocate sulla base di ordini del giorno omogenei per materia si hanno sessioni del Consiglio composte da ministri dell’agricoltura o dai ministri dei trasporti ecc.