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riassunto prima parte lineamenti unione europea
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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statale (politica estera,difesa,giustizia,moneta ecc.) con un grado di interferenza nelle prerogative degli Stati membri che non ha precedenti. Tutto questo processo nel suo complesso è andato a svilupparsi verso una direzione univoca, quella del suo consolidamento , lento,contradditorio e segnato da battute d’arresto ma ormai sempre più radicato nelle realtà giuridico – istituzionali del continente e in generale nella stessa cultura politica degli Stati membri.
Alle origini, quello che oggi chiamiamo diritto dell’UE, era il diritto delle Comunità europee o diritto comunitario e si risolveva nello studio degli aspetti giuridico – istituzionali delle tre comunità allora esistenti. Poi a seguito degli incessanti progressi quelle Comunità hanno assorbito quasi tutti i fenomeni del processo di integrazione per poi sfociare con il Trattato di Lisbona nell’unica struttura formale oggi esistente: l’Unione Europea. Dunque si può concludere che il diritto dell’UE ha sì ad oggetto lo studio degli aspetti giuridico – istituzionali di quest’ultima ma più in generale include lo studio di tutte le forme e gli strumenti giuridici volti a realizzare il processo d’integrazione europea.
Il diritto dell’UE ha faticato e non poco per affermare la propria autonomia e la propria identità. Il problema si è posto anzitutto rispetto al diritto internazionale. Inizialmente l’allora era considerato una mera (e assai ridotta) branca di quella disciplina visto che quelle Comunità si presentavano come organizzazioni costituite da e tra Stati attraverso accordi internazionali a carattere regionale al pari già di altre esistenti nel continente (NATO, OCSE, Consiglio d’Europa ecc.). Ma lo sviluppo e la progressiva accentuazione hanno via via portato a singolarizzarne lo studio. E questo non soltanto per le dimensioni quantitative ma soprattutto per le peculiari caratteristiche che già dall’inizio avevano contraddistinto le Comunità europee rispetto alle altre organizzazioni internazionali. Ed è apparso ormai chiaro come l’UE presenti dei tratti molti più vicini a quelli di un’entità statale piuttosto che un’organizzazione internazionale e che essa si tende a fondarsi su principi e regole molto più vicini a quelli del diritto interno che del diritto internazionale. Com’è ben noto infatti il processo d’integrazione ha una vocazione a penetrare verso la sfera interna degli Stati e ad operare come fenomeno invasivo dall’interno degli Stati
diritto della Comunità europee
membri, nel senso di interferire sulle loro strutture istituzionali, sulle politiche economiche e sui fattori del processo produttivo e perfino su materie che per tradizione rientrano nella sfera della sovranità statale. Certo il collegamento col diritto internazionale resta perché comunque le istituzioni europee traggono pur sempre origine da un trattato internazionale, ma il loro studio è ormai autonomo e proprio per i motivi indicati,
L’Unione opera soprattutto in direzione del diritto interno di quegli Stati e si può dire che oggi il diritto dell’UE interferisce con ormai praticamente tutte le branche del diritto interno perché non vi è oggi quasi più alcun settore dell’esperienza statale che sfugga alla sua presa ( si parla di c.d. “europeizzazione ”). Va però precisato che il diritto dell’UE solo in parte regola autonomamente le materie oggetto della sua competenza esclusiva; per la maggiore esso si limita a interferire attraverso il filtro del legislatore nazionale imponendo l’adozione di specifiche norme uniformi o conformando quelle esistenti a regole e principi comunitari. E secondo alcuni così facendo il diritto dell’UE andrebbe a perdere la sua identità e la sua autonomia poiché comunque lo si dovrebbe leggere sempre secondo gli schemi del diritto interno. Una conclusione del genere è però infondata: il fatto che la disciplina di certe materie si presenti sotto forma di disciplina nazionale non significa infatti che sia sottratta alla presa del diritto dell’UE, accade invece il contrario ed è il diritto dell’Unione ad attrarre quella disciplina nella propria orbita conformandola con il proprio sistema e i propri principi. Sicché detta disciplina non solo trae origine da una normativa europea ma resta per tutta la sua esistenza condizionata da quell’origine comprese le sue eventuali variazioni o interpretazioni. In passato l’attenzione per il diritto dell’UE è stata a lungo inadeguata. Con lo sviluppo della costruzione europea si è assistito ad un’inversione di tendenza e ad un’esplosione di interesse con iniziative scientifiche e accademiche. Lo sforzo della dottrina poi si spiega con la sistemazione della documentazione prodotta dall’UE; fonti di cognizione sono per la legislazione la GUUE e per la giurisprudenza la Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione.
Anche se oggi la dottrina mostra grande attenzione verso il diritto dell’UE, per molto tempo si è dimostrata inadeguata e solo con lo sviluppo della costruzione europea e la nascita del diritto comunitario vi è stata un’inversione di tendenza che però ha determinato lacircolazione di un ampio n di documenti che generano confusione ; il problema ha trovato
il diritto dell’UE si è trovato a dover rivendicare la propria autonomia anche rispetto al diritto degli Stati membri
La fine della seconda guerra mondiale segna per l’Europa non solo la fine di quel conflitto ma anche l’uscita da un periodo politicamente ed economicamente drammatico. Con la cessazione prende infatti il via una nuova epoca politica. Si fa strada in Europa la convinzione della necessità di una nuova dimensione politica fra Stati e di una diffusa cooperazione.
Nel decennio successivo ,al fine di prevenire le ostilità, queste iniziative vanno anche al di fuori del continente e vedono la formazione di diverse organizzazioni internazionali ( NATO nel 1949) ; altre invece nascono con un carattere decisamente europeo come l’organizzazione europea di cooperazione economica (OECE,1948), creata da sedici paesi europei per gestire il Piano Marshall di ricostruzione dell’Europa e trasformatosi poi nel 1960 in OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ; il Consiglio d’Europa (1949) a tutela dei diritti dell’uomo e dei valori democratici.
Progressivamente tuttavia si fa strada l’idea di una collaborazione sempre più stretta. La primissima idea era già delineata, seppur in chiave federalista, nel “Manifesto di Ventotene ” per un’Europa libera e unita. Il progetto venne però declinato da Robert Schumann in una sua Dichiarazione nel maggio del 1950.
La Dichiarazione,nel riconoscere che “l’Europa non potrà farsi in una sola volta e tutta insieme ”, poi indica la creazione di “un’organizzazione aperta agli altri paesi europei che metta l’insieme della produzione franco – tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità” come il primo passo da compiere in vista di quell’obiettivo. Quel primo passo poi venne realizzato con l’entrata in vigore nel
firmato nel 1951 da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (i sei Paesi fondatori).
Il processo di integrazione poi si è andato ulteriormente sviluppandosi con altre due entità :
nel 1957 gli stessi sei paesi diedero vita a Roma ai trattati istitutivi della Comunità economica europea ( CEE ) e della comunità europea per l’energia atomica ( CEEA o Euratom ). Queste furono le tre comunità originarie dell’Europa e attraverso queste prendeva le prime mosse quello che poi sarebbe divenuto un disegno unitario volto principalmente a un mercato comune basato sulla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, e dei capitali e caratterizzato da condizioni di concorrenza non falsate né da vincoli da parte dei poteri pubblici dell’immissione di dazi.
1952 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio ( CECA )
L’unitarietà del disegno ha trovato poi riflesso anche nelle vicende dell’apparato istituzionale. Originariamente si registravano quattro istituzioni principali : due come organi di governo e due come organi di controllo dei primi due. Quest’ultime avevano funzioni omogenee presso le tre comunità ed erano
Per quel che concerne invece il potere governativo vi erano delle difformità. E in particolare, nella CECA l’istituzione centrale era
nella CEE e nella CEEA invece il centro di gravità era rappresentato proprio dal
mentre alla Commissione era riservato sì un ruolo essenziale di impulso normativo e di controllo ma certamente inferiore.
Progressivamente l’apparato istituzionale originariamente basato su tre strutture separate ma parallele è andato progressivamente unificandosi nei suoi elementi costitutivi. Già con la conclusione nel 1965 del Trattato sulla fusione degli esecutivi furono istituiti un Consiglio e una Commissione unici delle Comunità europee e vennero unificati il sistema di finanziamento delle attività comunitarie e la struttura di bilancio, basata su un bilancio generale; struttura di bilancio ulteriormente modificata dal Trattato di Bruxelles del 1975 che instituì la Corte dei conti delle Comunità europee in sostituzione della Commissione di controllo della CEE e della CEEA e del Revisore dei conti della CECA. Il processo di integrazione europea conteneva fin dall’inizio la sua propensione alla sua caratterizzazione politica. Il Trattato CEE (oggi art. 223 TFUE) prevedeva che si dovesse passare da un Parlamento europeo composto di rappresentanti nazionali da questi designati ad un
A suffragio elettorale diretto nel 1979 si svolgono le prime elezioni europee. Dal nuovo Parlamento partirà, nel decennio dopo, il processo di riforma del sistema.
il Parlamento europeo: con un potere di controllo politico oltreché di un potere consultivo nel processo decisionale
la Corte di giustizia: con una funzione di controllo giurisdizionale generale
l’Alta Autorità come organo indipendente e portatore dell’interesse generale (il Consiglio dei Ministri degli Stati membri – organo intergovernativo – aveva essenzialmente una funzione secondaria e consultiva speciale
Consiglio
Parlamento eletto direttamente dai cittadini degli Stati membri.
Il disegno istituzionale di Maastricht viene perfezionato cinque anni dopo ad Amsterdam nel 1997. Anche se più modeste, le modifiche recate ai Trattati istitutivi compreso il Tue, non sono però meno significative. I principi di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali oltre che allo stato di diritto vengono consacrati nel Tue coma valori fondanti dell’Unione, una cui violazione da parte di uno Stato membro può portare a sanzioni da parte del Consiglio. Per la prima volta si procede con l’abrogazione di disposizioni divenute obsolete e la rinumerazione degli articoli.
Il terzo pilastro creato a Maastricht viene trasferito nel TCE,< comunitarizzando >, assoggettando cioè ai meccanismi ed alle regole di questo, la materia dei visti, asilo e immigrazione e la cooperazione giudiziaria in materia civile.
Viene prevista la possibilità che gli Stati membri siano autorizzati dal Consiglio ad avviare tra loro cooperazioni rafforzate in un determinato settore o materia , utilizzando le istituzioni, le procedure ed i meccanismi previsti dai Trattati.
Il numero degli Stati membri si è raddoppiato passando dai sei fondatori a 15, nel 1973 avevano aderito Regno Unito, Irlanda e Danimarca, nel 1981 Grecia, nel 1986 Spagna e Portogallo, nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia.
Proprio l’allargamento diventa il tema principale dei successivi sviluppi dell’integrazione europea. La caduta del Muro di Berlino e la conseguente dissoluzione del blocco sovietico hanno consentito di avviare nel 1997 il processo di adesione di altri dieci nuovi Stati nella gran parte provenienti appunto da quel blocco (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria). Si poneva dunque la necessità di adattare i meccanismi di funzionamento dell’Unione ad un probabile incremento degli Stati membri e così annunciava
che suggeriva un “ riesame globale delle disposizioni dei Trattati concernenti la composizione e il funzionamento delle istituzioni ”. (-> una convocazione almeno 1 anno prima che il numero degli stati membri dell’unione sia superiore a 20) In realtà si fece ben più di un semplice “riesame globale” con
in vigore nel 2003, il quale provvide ad intervenire :
un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam
firma del Trattato di Nizza nel 2001
sulla composizione di alcuni organi tra cui la Commissione, sulla ponderazione del voto in seno al Consiglio e sulla procedura di codecisione.
Il risultato è che mentre si da luogo ad una modifica dei Trattati già se ne prefigura una nuova per un’esigenza di rivisitazione complessiva del sistema.
Il processo continua. Al termine di un percorso negoziale, cui avevano partecipato all’interno della Convenzione per l’avvenire dell’Europa i rappresentanti di Governi- Parlamenti naz e Parlamento-Commissione eu, deciso con la
viene firmato a Roma nel 2004 il
destinato a rimpiazzare integralmente i Trattati esistenti.
L’obiettivo era quello di inserire l’intero processo di integrazione in un quadro che dia un carattere costituzionale della costruzione europea mediante diversi elementi provanti come la rappresentanza esterna dell’Unione, la bandiera, inno,motto,moneta e festa dell’Europa da intendere come i nuovi simboli formali dell’Unione.
E il disegno formale per realizzarlo è quello di dar vita ad una nuova Unione europea che riassuma in sé, in un’unica entità giuridica, tanto il pilastro comunitario che il secondo e il terzo pilastro.
Lo strumento giuridico per farlo è un nuovo ed unico Trattato, piuttosto lungo (448 articoli) ma diviso in 4 parti (I: principi, obiettivi e regole generali di funzionamento; II: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; III: norme di dettaglio riprese dai trattati precedenti su politiche e funzionamento; IV: disposizioni generali e finali su procedure di modifica ed entrata in vigore del Trattato) cui si aggiungono una serie di protocolli.
Mentre l’Unione si appresta a passare a 27 Stati membri – dopo l’ingresso nel 2004 di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria, nel 2007 Bulgaria e Romania – l’entrata in vigore del Trattato costituzionale viene bloccata da due referendum negativi in Francia e Paesi Bassi che ne bocciano la ratifica. Dopo due anni il progetto di Trattato costituzionale è ABBANDONATO ma i suoi contenuti diventano la base di partenza di una nuova Conferenza intergovernativa che nel 2007 conduce alla redazione ed alla firma a Lisbona di un nuovo trattato di revisione il
“Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”
TRATTATO DI LISBONA
Diventa difficile trovare nuove soluzioni comuni e in questi stessi anni cominciano ad emergere nuove posizioni politiche improntate sull’euroscetticismo.
il che ha condotto in Uk al referendum proposto dal premier David Cameron con cui è stata votata la Brexit nel giugno 2016.
Il Governo Uk ha dato esito alla Brexit notificando nel 2017 ex art 50 TFUE l’intento di recedere. A partire da tale data si è avviyo il percorso che ha portato alla conclusione tra l’Unione e il Regno Unito il 24 gennaio del 2020 DELL’ACCORDO DI RECESSO. Dal successivo 1 febbraio il regno unito non è piu uno stato membro dell’unione. La Brexit incrina il carattere di permanenza che la rpevisione formale della durata illimitata dei Trattati contenuta in origine dall’art. 240 TCEE (oggi art. 53 TUE E 356 TFUE) aveva voluto imprimere a tale rpocesso, e da cosi corpo alle preocuppaziooni che aveva suscitato l’introduzione con Lisbona di una disposizione esplciita sul recesso ( ART.50 TUE). In coincidenza temproale con la Brexit, l’Unione e il regno unito si sono trovati a fronteggiare anche la pandemia da COVID-19 e la crisi economica sociale e istituzionale che ne sta derivando. La pandemia ha prodotto una situazione sconosciuta e imprevedibile che ha messo in discussione lo stesso funzionamento di aspetti essenziali del processo di itnegrazione quali la circolazione delle persone e delle merci nel emrcato itnerno. L’unione è riuscita a porre in tempi rapidi in una successione di misure importanti su vari fornti paerti dalla pandemia Tali situazioni drammatiche si svolsero contestualmente alla Conferenza sul futuro dell’Europa per dare nuovo slancio alla comunità europea, fondata su dibattiti pubblici europei e nazionali da cui dovrebbero emergere proposte degli stessi cittadini Ue sull’azione dell’Ue, che ha preso avvio nel maggio 2021 dopo la firma di una Dichiarazione comune delle 3 istituzioni promotrici (Parl-Cons-Commis) e il suo mandato dovrebbe terminare nel maggio 2022. Le proposte dei cittadini che la Dichiarazione comune si aspetta che possono scaturire da questo dibattito pubblico dovrebbero concentrarsi sua una serie di aree tematiche, che vanno da talune politiche specifiche dell’Unione alla sicurezza e al ruolo dell’Unione nel mondo; cosi come sono attese proposte su temi istituzionali quali la tutela dei valori europei, le fondamenta democratiche dell’unione, i processi decisionali e gli equilibri istituzionali.
Pur senza portare a compimento le prospettive costituzionali che adottavano una Costituzione per l’Europa, il Trattato di Lisbona ha portato a un risultato in buona parte simile a quello immaginato; non vi è più menzione formale dei “simboli dell’Unione” ma vi sono diversi risultati:
il ministro degli esteri ridiviene l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vi è stata la conferma riguardo il venir meno della Comunità europea come entità giuridica a sé stante e la conseguente riconduzione del nucleo principale del processo d’integrazione europea alla sola UE visto che l’Euratom, pur rimanendo formalmente in vita, viene di fatto assorbita nelle strutture dell’Unione da un protocollo allegato al Trattato di Lisbona che trasforma il trattato istitutivo in una sorta di Trattato sul funzionamento dell’UE nel settore dell’energia atomica. Il risultato è stato però raggiunto attraverso un’attenta revisione del TUE e del Trattato istitutivo della Comunità europea realizzata con la tecnica tradizionale degli emendamenti. E in particolare, il TUE conserva la propria denominazione ed accoglie al suo interno i principi e le regole generali di funzionamento dell’Unione ; Trattato istitutivo della Comunità europea emendato nei contenti e nella sua nuova denominazione (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE -) è un trattato “servente” perché riservato alla disciplina specifica dei settori in cui l’UE esercita le sue competenze e le modalità e gli strumenti coi quali deve esercitarle. Il quadro che ne risulta è quello di due trattati che regolano congiuntamente un’entità giuridica nuova (l’UE) e che assorbe in sé la personalità giuridica della Comunità europea succedendole nei rapporti giuridici preesistenti. All’interno del nuovo TUE fra i principi generali sono riassunti i valori comuni agli Stati membri e su cui si fonda l’Union e (ART.2 TUE). Tra questi da un lato il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana , sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, e dall’altro il principio di democrazia.
La novità principale del Trattato di Lisbona sta nella SEMPLIFICAZIONE CHE NE DERIVA DEL SISTEMA GIURIDICO DELL’UNIONE. IL SISTEMA GIURIDICO PRECEDENTE -> aveva creato varie incertezze poiché il Formale disegno unitario per le resistenze degli stati membri non si era riflesso in una struttura unitaria ( unica semplificazione naturale era avvenuta con il venir meno della CECA nel 2002 essendo passati 50 anni dalla sua creazione, ex art 92 TCECA ).
Con il sopravvenire a suo tempo l’Unione infatti vede la sua architettura ancora basata sui tre Trattati ciascuno istitutivo di una diversa struttura giuridica :
metodi di azione differenziati in ragione dei settori di competenza in gioco
La stessa CORTE DI GIUSTIZIA ha rafforzato l’unitarietà sostanziale del sistema mediante una giurisprudenza caratterizzata dalla coerenza sistematica dei Trattati , inizialmente diretta ai trattati comunitari e poi estesasi al vecchio TUE, quindi anche pre- 2009 le Comunità europee potevano considerarsi parti integranti dell’UE
la sua giurisprudenza marcò la necessità dei giudici di interpretare il diritto nazionale conformemente alle norme europee.
Già prima del 2009 dunque le Comunità europee potevano essere nei fatti considerate non entità distinte ma parti di un unico ente , l’UE.
È con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che l’unitarietà sostanziale del sistema si traduce in unità anche formale del quadro giuridico di riferimento. Il processo di integrazione viene sostanzialmente ad identificarsi per venir meno della CE, con una sola entità , l’UE, che nonostante si basi su 2 trattati questi costituiscono un corpo normativo unico;
nonostante permanga la PESC questa è inserita in un sistema giuridico unico basato su TUE e TFUE e soggetta ad essi quindi è un settore di competenza della stessa UE. Indipendentemente dalle previsioni formali il metodo intergovernativo tende a riapparire nella realtà della vita istituzionale sia attraverso la prassi applicativa di alcune delle novità istituzionali di Lisbona- come il ruolo sempre più pervasivo che ha il consiglio europeo con la nuova Presidenza permanente, sia grazie alla legittimazione che gli viene fornita da teorizzazioni non disinteressate dell'importanza del ruolo dei governi nazionali nella governance dell'europa da parte di taluni leader politici europei
La diretta efficacia del diritto dell’Unione si accompagna poi a un’altra caratteristica consistente nella supremazia DELLE NORME COMUNITARIE SU QUELLE DEI DIRITTI NAZIONALI: la norma statale contrastante cede dinnanzi alla norma europea e non può essere quindi applicata dai giudici nazionali nell’ambito di una controversia giudiziaria.
Va però detto come questa “ supremazia gerarchica ” non è tanto da interpretare come un rapporto gerarchico tra fonti ma come l’appartenenza di quella norma statale ad un ordinamento (quello comunitario) caratterizzato appunto dall’efficacia diretta delle sue norme.
Questa soggettività europea dell’individuo emerge del resto dal fatto che il singolo, in quanto cittadino dell’Ue, partecipa alla formazione del diritto dell’Unione attraverso il canale istituzionale del Parlamento europeo che ne esprime la rappresentanza a livello di processo decisionale. Ma soprattutto l’individuo può essere protagonista in prima persona del controllo giurisdizionale. Grazie alla efficacia diretta, egli può far valere dinanzi ai giudici nazionali norme di quel diritto.
quindi non giudicano solo del comportamento degli Stati ma anche di quello delle istituzioni ed esse non si limitano a constatare l’eventuale illegittimità degli atti delle istituzioni ma ne dichiarano anche la nullità.
Il secondo aspetto è la funzione di garanzia dell’uniforme interpretazione ed applicazione del diritto che il giudice europeo è chiamato ad assolvere attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionale. Ulteriore elemento distintivo dell’ordinamento dell’Unione europea; mentre di regola nei rapporti tra Stati chi sia stato leso dell’inadempimento altrui ha il diritto di non adempiere a sua volta ai propri obblighi, il sistema dei Trattati implica < IL DIVIETO PER GLI STATI MEMBRI DI FARSI GIUSTIZIA DA SÉ>, non è consentito ad uno o ad altri Stati membri di porre in essere unilateralmente provvedimenti correttivi o di difesa destinati ad ovviare alla trasgressione altrui. Tanto meno essi possono giustificare in mancato adempimento da parte loro degli obblighi imposti dai Trattati con la circostanza che altri Stati membri trasgrediscono del pari i loro obblighi o hanno provveduto con
Così interpretando dunque di fronte al diritto dell’Unione europea il privato non è il destinatario di norme prodotte al’esterno dello Stato, ma è soggetto a pieno titolo dell’ordinamento cui quelle norme appartengono.
Il sistema giurisdizionale possiede dunque un ulteriore elemento distintivo : le istanze giudiziarie dell’Unione non sono accessibili solo agli Stati ma anche agli individui;
ritardo ad adempierli.
Non vi è interdipendenza fra gli obblighi per cui < l’adempimento degli obblighi agli Stati membri non può essere soggetto a condizione di reciprocità.
Non bisogna però pensare che il ruolo degli Stati come entità sovrane portatrici di un proprio ordinamento giuridico risulti indebolito o alterato. Gli Stati rimangono al centro del sistema , cui partecipano come enti unitari, senza che emergano con una propria autonomia ma sono essi i responsabili del corretto adempimento degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione ed è in capo ad essi che è sanzionato l’eventuale inadempimento. Peraltro, l’ordinamento dell’Unione non è dotato di strumenti diretti di correzione delle possibili antinomie con l’ordinamento nazionale non potendo annullare d’imperio una norma nazionale e pertanto dell’apparato (amministrativo e giudiziario) degli Stati l’Unione è costretta a servirsi se necessario.
Fin dalle sue prime origini il processo d’integrazione europea nasce con la vocazione ad ampliarsi verso tutti gli Stati europei. Ed infatti oggi l’UE conta gli attuali 27 Stati membri dagli originari sei Stati fondatori.
È l’art. 49 TUE che fissa la procedura per l’adesione di nuovi Stati membri. Secondo l’art. 49 TUE infatti
Dunque le condizioni per entrare a far parte della comunità sono chiare;
“ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’art.2 (TUE) e si impegna a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione”.