Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


DIRITTO PENALE MODULA A PARTE PRIMA, Dispense di Diritto Penale

Ildiritto penale, che si occupa dei reati e delle pene, e della struttura degli ordinamenti penali moderni. Vengono analizzati i diversi approcci alla legittimazione del diritto penale e il suo ruolo nella promozione dei valori della società. Inoltre, viene discusso il rapporto tra diritto e morale e il ruolo della pena come sanzione di contenuto afflittivo non risarcitorio. utile per gli studenti di giurisprudenza e per chiunque sia interessato al diritto penale.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 19/01/2022

martina-ponzone-1
martina-ponzone-1 🇮🇹

3.5

(2)

5 documenti

1 / 26

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO PENALE MOD A
IL PROBLEMA PENALE!
1. INTRODUZIONE
1. L’OGGETTO DI STUDIO: IL PROBLEMA PENALE
Il diritto penale è il settore dell’ordinamento giuridico che si occupa dei reati e delle pene ossia di
fatti che costituiscono gravi forme di aggressione a diritti o interessi dei singoli o della collettività,
e della reazione prevista per gli autori dei delitti. !
Si definisce norma penale una norma che contiene un precetto, ossia un divieto di realizzare un
dato fatto o un comando di fare qualcosa, e la sanzione minacciata dalla legge per il caso di
violazione del precetto.!
REATO= qualsiasi fatto al quale l’ordinamento ricollega determinate sanzioni principali !
L’art 17 c.p. stabilisce le sanzioni per i due tipi di reati:!
Per i DELITTI: !
-Ergastolo;!
-Reclusione;!
-Multa;!
-Tentativo;!
-Dolo (salvo una indicazione espressa di presenza di colpa);!
-Termini prescrizione più lunghi;!
-Recidiva;!
-Misure cautelari.!
Per le CONTRAVVENZIONI:!
-Arresto; !
-Ammenda;!
-No tentativo;!
-Dolo o colpa;!
-Termini di prescrizione più brevi;!
-No misure cautelari.!
DEFINIZIONE SOSTANZIALE DI REATO= !
Il reato è un comportamento umano ritenuto, in un dato momento storico, incompatibile con
un’ordinata e pacifica convivenza. !
La CEDU con la sentenza Engel del 1976 ha stabilito che non basta riferimento alla tipologia
formale della sanzione, ma occorre osservare la natura dell’infrazione o dell’illecito e la natura e la
gravità della sanzione. !
Lo scopo di questa sentenza è di impedire la tutela delle etichette e l’elusione delle garanzie
processuali sostanziali della convenzione europea dei diritti dell’uomo. !
2. IL DIRITTO PENALE COME MODO DI DISCIPLINA
La pena si caratterizza come sanzione di contenuto aittivo non risarcitorio. La storia del diritto
penale è segnata dalla pena di morte, da pene corporali e da pene infamanti. Negli ordinamenti
moderni ha acquisito un ruolo dominante la pena detentiva e quella pecuniaria.!
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a

Anteprima parziale del testo

Scarica DIRITTO PENALE MODULA A PARTE PRIMA e più Dispense in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!

DIRITTO PENALE MOD A

IL PROBLEMA PENALE

1. INTRODUZIONE 1. L’OGGETTO DI STUDIO: IL PROBLEMA PENALE Il diritto penale è il settore dell’ordinamento giuridico che si occupa dei reati e delle pene ossia di fatti che costituiscono gravi forme di aggressione a diritti o interessi dei singoli o della collettività, e della reazione prevista per gli autori dei delitti. Si definisce norma penale una norma che contiene un precetto, ossia un divieto di realizzare un dato fatto o un comando di fare qualcosa, e la sanzione minacciata dalla legge per il caso di violazione del precetto. REATO= qualsiasi fatto al quale l’ordinamento ricollega determinate sanzioni principali L’art 17 c.p. stabilisce le sanzioni per i due tipi di reati: Per i DELITTI:

  • Ergastolo;
  • Reclusione;
  • Multa;
  • Tentativo;
  • Dolo (salvo una indicazione espressa di presenza di colpa);
  • Termini prescrizione più lunghi;
  • Recidiva;
  • Misure cautelari. Per le CONTRAVVENZIONI:
  • Arresto;
  • Ammenda;
  • No tentativo;
  • Dolo o colpa;
  • Termini di prescrizione più brevi;
  • No misure cautelari. DEFINIZIONE SOSTANZIALE DI REATO= Il reato è un comportamento umano ritenuto, in un dato momento storico, incompatibile con un’ordinata e pacifica convivenza. La CEDU con la sentenza Engel del 1976 ha stabilito che non basta riferimento alla tipologia formale della sanzione, ma occorre osservare la natura dell’infrazione o dell’illecito e la natura e la gravità della sanzione. Lo scopo di questa sentenza è di impedire la tutela delle etichette e l’elusione delle garanzie processuali sostanziali della convenzione europea dei diritti dell’uomo. 2. IL DIRITTO PENALE COME MODO DI DISCIPLINA La pena si caratterizza come sanzione di contenuto afflittivo non risarcitorio. La storia del diritto penale è segnata dalla pena di morte, da pene corporali e da pene infamanti. Negli ordinamenti moderni ha acquisito un ruolo dominante la pena detentiva e quella pecuniaria.

3. LA STRUTTURA DEGLI ORDINAMENTI PENALI Negli ordinamenti penali moderni possiamo distinguere due tipologie fondamentali di norme: una parte generale che contiene i principi generali e istituti comuni a tutti reati; una parte speciale che contiene norme che pongono precetti e sanzioni penali. La parte speciale si compone di un nucleo centrale che è contenuto nel codice penale, e di una serie aperta di norme contenute in leggi speciali. Infatti possiamo trovare i reati:

  1. Codice Penale del 1930
  2. Testi unici (es. sicurezza sul lavoro)
  3. Leggi speciali DOVE INSERIRE I NUOVI REATI?L’art 3-bis stabilisce la riserva di codice secondo la quale le nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia. 4. DIRITTO E MORALE Il diritto penale deve occuparsi dei fatti più gravi che non dipendono dalla morale pubblica o dai costumi della società. Il diritto penale ha una funzione di repressione delle azioni ma deve anche promuovere i valori della società (funzione molto discussa del diritto penale). 5. IL PROBLEMA DELLA LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO PENALE SCOPO DEL DIRITTO PENALE La tutela dei beni giuridici si effettua attraverso la minaccia di pena. Il diritto penale non deve perseguire scopi trascendenti (religiosi o morali o di un’ideologia a scapito di altro). In uno stato dittatoriale qualsiasi disobbedienza era considerata una trasgressione rilevante perché andava ad incidere e a mettere in discussione la stessa autorità di stato e veniva considerata un’offesa al duce. Mentre in uno stato laico, il diritto penale non persegue scopi metafisici che stanno al di là della realtà quotidiana. Il diritto penale:
  • Deve rispettare tutte le religioni del mondo.
  • Non può appiattirsi sulla morte prevalente. Questo non vuol dire che non possano esserci interferenze tra diritto e la morale. Anzi ci deve essere qualche legame perché se il legislatore introduce leggi che non abbiano, agli occhi della maggioranza delle persone, un background di valori morali condivisi.
  • Discusso ruolo promozionale del diritto penale (es. mutilazione genitale, omofobia). Il diritto penale non deve limitarsi a reprimere e sanzionare, ma deve andare oltre e cercare di promuovere un miglioramento dei costumi. Questo ruolo è controverso perché i meccanismi di mutazione sociale che hanno a che fare con l’educazione, la cultura e non è facile introdurre il diritto penale in queste idee/ideologie. Modello diritto penale Caratteristiche:
  1. Non comprimere l’esercizio dei diritti fondamentali
  2. Non è funzionale a reprimere dissenso o punire gli oppositori
  3. Non è funzionale a tutelare una morale ma dovrebbe garantire la tutela del pluralismo di idee.
  4. Incrimina fatti dannosi o pericolosi per tangibili interessi individuali. Il diritto penale quindi si occupa di interessi, valori, e diritto capaci di essere offesi e meritevoli di tutela. Ci sono 3 diversi approcci alla legittimazione del diritto penale:

1.3 IL DIRITTO PENALE FRA CONCEZIONI DEL MALE E DELLA VITA BUONA Una completa neutralità del diritto è impensabile: il diritto opera scelte di valore, più o meno condivise, più o meno inclusive o escludenti. La filosofia politica liberale pratica una separazione tra sfere di vita, fra morale e politica e diritto, e confida di poter essere accettata come regola della convivenza fra portatori di differenti concezioni comprensive. 1.4. IL PRINCIPIO DELL’ EGUALE RISPETTO Fondamento morale unificante della nostra cultura pò essere considerato il riconoscimento degli altri come persone umane, di pari dignità e di pari diritti, ciò ha un significato che eccede quello giuridico ma è senza altro rilevate per il diritto. 1.5. PROBLEMI DEL DIRITTO INGIUSTO Quando il contrasto della legge positiva con la giustizia raggiunge una misura così insopportabile, la legge deve cedere alla giustizia come diritto scorretto. Dove la giustizia non viene cercata e ove l’uguaglianza è stata negata la legge è del tutto priva di natura di diritto.

2. DIRITTO PENALE E GIUSTIZIA PENALE 2.1. IL PARADIGMA COGNITIVO DEL GARANTISMO Forma istituzionale della applicazione della legge penale è il processo che deve essere “giusto” dinanzi a un giudice imparziale, nel contraddittorio fra le parti. In Italia l’azione penale è obbligatoria per il pubblico ministero che di regola procede d’ufficio. La giustizia che il giudice imparziale ha il compito di assolvere l’innocente o condannare il colpevole e applicare le conseguenze che meglio appaiano corrispondere alle indicazioni di legge. I presupposti della responsabilità penale debbono essere accertati al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.2. LA TENSIONE FRA GARANZIE LIBERALI E FINALISMO REPRESSIVO In ordinamenti di democrazia liberale, l’applicazione della legge penale, intesa come accertamento di responsabilità e conseguenti statuizioni, è affidata a un giudice imparziale, soggetto soltanto alla legge, munito di garanzie d’indipendenza del potere politico. Ciò risponde ad esigenze di garanzie di una applicazione della legge uguale per tutti, non subalterna ad interessi di parte. La politica del diritto penale non è responsabilità specifica del giudiziario. È in radice, responsabilità politica: del legislatore che effettua le scelte normative; del governo per le attività che possiamo definire di polizia, finalizzate alla prevenzione e all’accertamento dei reati ed anche per attività che fanno parte della policies dalle quali dipendono il benessere della società e l’osservanza dei precetti legali. 3. RAPPORTI FRA IL DIRITTO PENALE E ATRI SETTORI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO Fra il diritto penale e gli altri rami dell’ordinamento non vi è una separazione netta di campi di materia, ma possono esserci e ci sono sovrapposizioni e interferenze. Sul piano formale, il diritto penale si definisce in modo del tutto autonomo ma non lo è da eventuali principi sovraordinati nella gerarchia delle fonti; in caso di contrasto la legge penale sarebbe invalida. L’area dell’illecito penale è solo una parte dell’area dell’illecito giuridico che è così ripartito:

  • Ill. PENALE: quando la sanzione corrisposta è reclusione, arresto, multa, ammenda o ergastolo;
  • Ill. CIVILE: in seguito a questi subentrano obblighi risarcitori generali (art. 2043 codice civile) e speciali (esempio il risarcimento danno in seguito a un ingiuria). In questo caso sussiste un risarcimento alla vittima e un risarcimento allo stato.
  • Ill. AMMINISTRATIVO: subentrano sanzioni pecuniarie, diverse da quelle penali, interdittive e ripristinatorie. Lo scopo è di regolamentare un attività di pubblico interesse. Non necessariamente un fatto illecito per il diritto civile, cui si ricollega un obbligo di risarcimento, del danno, è anche per il diritto penale. Se invece un fatto di reato ha cagionato un danno ingiusto, è un fatto illecito anche per il diritto civile, ed avrà come conseguenza sia l’assoggettamento a sanzione penale, sia l’obbligo di risarcimento del danno. La differenza tra illeciti sta quindi nella tipologia formale di sanzione, comporta diverse conseguenze di disciplina e rende applicabili principi costituzionali diversi Il problema della coerenza del diritto penale con gli altri settori del diritto si pone in tutti i casi in cui il diritto penale intervenga in campi di materia disciplinati da altri rami dell’ordinamento. In conclusione l’autonomia del penale è relativa. 3. LA TEORIA GENERALE DEL REATO Gli ordinamenti disciplinano una pluralità di figure o fattispecie di reato, ma non il reato in astratto; mentre oggetto della teoria del reato è un’astrazione concettuale ossia uno schema nel quale possono essere calati vari contenuti delle figure di reato. L’obiettivo di questa teoria è l’analisi degli elementi che costituiscono il fatto illecito, cioè i presupposti della responsabilità penale. Lo studio analitico del reato ci conduce a schemi concettuali differenti:
  • I Approccio: si basa su un profilo oggettivo della realizzazione di un fatto vietato dalla legge;
  • II approccio: Sì basa su un profilo soggettivo che riguarda la persona dell’autore e tutti i problemi legati all’attribuzione della responsabilità soggettiva. La teoria del reato si articola nella tripartizione tra fatto, antigiuridicità, colpevolezza. Esistono altre due teorie ossia quella della bipartita, che distingue un elemento oggettivo cioè la causazione di un fatto di disvalore e un elemento soggettivo ossia la rimproverabilità del soggetto, e della quadripartita che aggiunge alla tripartizione l’elemento della punibilità perché non ogni soggetto colpevole può essere punito. FATTO tipico= è l’oggetto del precetto penale cioè ciò che la norma incriminatrice specificamente vieta o comanda. Si parla di tipicità in quanto nel codice penale il legislatore ha un onere preciso ovvero quello di indicare in maniera più precisa possibile quali sono i confini della punibilità, il perimetro di ciò che è penalmente rilevante. Il fatto costituisce i modelli di reato: A. Secondo la sua struttura il fatto di reato può essere:

Di mera condotta (attiva od omissiva) es. furto o maltrattamenti; Di evento es. omicidio o lesioni personali B. In base a il contenuto offensivo del fatto, il reato può consistere: di danno: rappresentano un danno ovvero un’effettiva lesione del bene giuridico.i classici reati di danno sono quelli contro il patrimonio ( furto ), contro l’incolumità personale ( lesioni personali ) e contro la vita (omicidio) ; di pericolo: puliscono la messa in pericolo di un bene giuridico, possono essere contro l’incolumità pubblica (incendio) e contro l’incolumità personale (omissione di soccorso). tra questi ultimi troviamo: - pericolo astratto, ossia quando l’accusa deve provare che un certo fatto che c’è ——————-stato si presume pericoloso;

  • per minori ricovero in un riformatorio giudiziario —>personali
  • libertà vigilata
  • divieto di soggiorno in comuni o province
  • divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche
  • espulsione dello straniero dello stato —> patrimoniali
  • cauzione di buona condotta (non praticata)
  • confisca quando c’è pericolosità della cosa Obbligatoria—>
    • cosa che costituisce il prezzo del reato (denaro del killer)
    • dei beni e strumenti informatici utilizzati per il reato Facoltativa—>
    • cose che sono servite per commettere il reato (es spranga), cose che ne sono il prodotto ———-(monete false) o il profitto
    • delle cose la fabbricazione, l’uso, la detenzione o l’alienazione della cosa che costituisce ———-reato Le misure di sicurezza possono essere applicate solo le persone socialmente pericolose; agli effetti della legge penale e socialmente pericolosa la persona anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati dalla legge come reato. QUANDO SI PUÒ ESSERE DEFINITI “SOCIALMENTE PERICOLOSI”? Persona che ha commesso un reato e con probabilità che li possa ricommettete Chi accerta la pericolosità? Il giudice dell’esecuzione così che possa monitorare la pericolosità e di far cessare le misure qualora la pericolosità venga meno o possa aggravare le misure in caso di aumento della pericolosità La misura massima di sicurezza è parametrata al massimo della cornice edittale (es se la pena è 6 anni le misure non può essere superiori a 6 anni) Principi su cui si basano le misure di sicurezza PRINCIPIO Di SUSSIDIARIETÀ ’ : corte cost n. 253/ 2003 E n. 208/ 2008 Le misure di sicurezza devono essere l’estrema ratio. PRINCIPIO DI LEGALITÀ : divieto di retroattività (regola generale) Si può applicare una misura di sicurezza ad oggi che non esisteva al momento della condanna? Si può applicare una misura di sicurezza con modalità diverse da quelle previste al momento del fatto ma non si può applicare una misura di sicurezza totalmente diversa. Per le misure di sicurezza patrimoniali non si presuppone l’accertamento della pericolosità del soggetto dato che la pericolosità è dell’oggetto Su questo tema è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha cercato di far presente al giudice che, anche nella scelta della singola misura di sicurezza, e necessario applicare quella il meno invasiva possibile per il soggetto che la subisce.

LA LEGGE PENALE

5.CRITERI GUIDA PER LA SELEZIONE DEI FATTI PENALMENTE RILEVANTI

- (^) PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ: non c’è reato senza un’ offesa che può essere una lesione o un danno o la messa in pericolo. Il legislatore può reprimere con la pena soltanto fatti che ledono o pongono in pericolo l’integrità di un bene giuridico, il catalogo di questi varia a seconda degli assetti sociali e di ciò che ne condiziona l’esistenza.

Questo principio è stato stabilito dalla corte costituzionale, che ha attribuito al principio di offensività rango costituzionale come vincolo, oltre che per il giudice, anche per il legislatore; Ruolo più importante appartiene al giudice che deve orientare ogni suo giudizio a tale principio (vendita di droga che non ha effetti droganti). In altre parole è vietata l’incriminazione per modi di essere, pensieri cattivi condotte meramente immorali, comportamenti che non causano danno sociale ad altri o interessi collettivi. Il principio di offensività è la condizione necessaria ma non sufficiente per incriminare una persona che abbia tenuto un determinato comportamento. L’incriminazione, infatti, è il frutto di un processo decisionale del giudice.

- (^) PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (ARTICOLO 13): Deve essere minacciata la pena solo quando nessun altro strumento sia in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrettanto efficace nei confronti di una determinata forma di aggressione. L’alternativa all’utilizzo della legge penale può essere rappresentata da un illecito disciplinare amministrativo o civile, secondo tale principio bisognerebbe utilizzare il diritto penale come estrema ratio. - (^) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ (ARTICOLO 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE): Bisogna calibrare il vantaggio atteso dalla minaccia di pena e gli svantaggi che porterebbe l’applicazione di tale pena come la privazione della libertà personale, effetti criminogeni e la compressione dei diritti. Nel nostro sistema questo principio è poco considerato perché non c’è proporzione fra pene di diversi reati che sono stati scritti in momenti storici differenti e da diversi legislatori. - (^) PRINCIPIO DI LEGALITÀ (ARTICOLO 25 DELLA COSTITUZIONE E ART 1 DEL CODICE PENALE): Nessuno può essere punito in forza di una legge che sia entrata in vigore dopo il fatto commesso. La ratio è di garantire al cittadino la conoscenza dei reati o la possibilità di venirne a conoscenza e la tutela contro gli abusi del potere esecutivo (riserva di legge) e giudiziario (divieto di analogia). Questo principio è in grado di porre un vincolo effettivo rispetto agli altri perché indica una fonte (la legge), un organo (parlamento) e un metodo. Costituirebbe una rottura del principio di legalità, nella funzione garantista, se il giudice rincodurebbe ad una norma penale situazioni che stiano al di fuori di qualsiasi significato attribuibile al testo normativo. - riserva di legge: solo la legge del parlamento può creare o modificare leggi penali; Sono esclusi i decreti ministeriali, i regolamenti, le circolari, le consuetudini. Ci sono delle fonti problematiche diverse dalla legge, queste fonti su cui si discute sono

  • i decreti-legge (atto avente forza di legge del governo) Essi possono contenere norme penali che normalmente qualora non venissero convertiti entro 60 giorni perderebbero efficacia radicalmente ma la C.C. stabilisce che potrebbero comunque comportare alcuni effetti. (Es Il governo stabilisce che la corruzione fino a 50.000 € non è pulita, il decreto non verrebbe convertito e quindi dopo 60 giorni perderebbe efficacia ma la corte stabilisce che prevale l’affidamento sulla lecita della condotta e quindi questa norma di non punibilità continua a valere e salva il corrotto perché egli aveva il diritto di sapere che la condotta costituiva reato)
  • i decreti legislativi (sono emanati dal governo sulla base di una legge delega del parlamento) Nella misura in cui la legge delega sono vaghe o troppo elastiche significa dare molto potere anche in ambito penale il governo. La corte costituzionale non ho mai censurato il decreto legislativo in maniera penale ma censurato alcune norme per eccesso di delega cioè laddove il governo abbia creato norme penali che non erano previste maniera elastica dalla legge delega.
  • le direttive europee o più in generale il diritto europeo L’Unione Europea non può introdurre direttamente negli Stati membri norme penali e, questo non vuol dire che non ci sia un condizionamento da parte dell’Europa nell’incriminazione: esso avviene attraverso le direttive. Oltre a questo l’Europa condiziona le scelte politiche criminali nazionali, facendo disapplicare delle norme penali nazionali che siano in contrasto con il diritto europeo.
  • le leggi regionali

piccola parte nella quale esclude rilievo all’ignoranza inevitabile (cioè nei quali chiunque pur diligentemente informatosi sarebbe caduto).

  1. Capacità di intendere e di volere (imputabilità= esclusa per i minori di 14 anni, per vizio totale di mente e per una cronica intossicazione di droga o alcol dipendenza.): il soggetto al momento dell’azione deve essere in grado di comprendere il significato sociale di quell’azione e orientare le proprie azioni in modo coerente con la lettura della realtà;
  2. dolo o colpa;
  3. assenza di scusanti, ci sono delle circostante eccezionali che possono essere considerata dal legislatore per evitare un rimprovero di colpa anche quando il fatto sia accaduto. Le circostanze sono:
  • Art 384 non punibili reati contro l’amministrazione della giustizia come la falsa testimonianza, il favoreggiamento se commessi per salvare se o il prossimo congiunto da un grave e inevitabile decurtamento della libertà o onore;
  • Art 599 diffamazione a seguito di provocazione. LA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE Il principio di legalità pone una riserva di legge: la competenza ad emanare norme penali è riservata alla legge dello Stato. L’ordinamento penale è fra le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello stato, le Regioni non hanno competenza penale. Ma è consentito alle leggi regionali concorrere a precisare i presupposti di applicazione di leggi statali penali, nei limiti consentiti a fonti sublegislative. La riserva di legge vale sia per i reati che per le pene. La riserva di legge è assoluta, se a fonti diverse non è lasciato alcun spazio, mentre è relativa, se può legittimamente fare riferiamo a fonti diverse. Dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale emerge che la riserva di legge si autodefinisce tendenzialmente assoluta. Il principio di legalità non può considerarsi soddisfatto quando non sia una legge dello stato a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti di provvedimenti della autorità non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. La corte costituzionale ha fatto ricorso a sentenze manipolative, dichiarando l’illegittimità parziale della norma nella parte in cui non prevede alcuni elementi che comportano una restrizione dell’area dell’ incriminazione o altre differenze di disciplina. 6. PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLE SANZIONI PENALI L’art 25 Cost. Stabilisce che in relazione alla pena la riserva di legge è assoluta con esclusione della possibilità di integrazioni sia pur marginali da parte di fonti diverse dalla legge. L’art 27, 3 Cost. Stabilisce un altro principio: “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. La giurisprudenza costituzionale fino agli anni 80 ha limitato il significato del principio rieducativo al solo trattamento penitenziario, e ha individuato le finalità essenziali della pena in quelle tradizionali della dissuasione , prevenzione, difesa sociale. Tra le finalità della pena non può

stabilirsi una gerarchia a priori, ma è il legislatore che sceglie quale far prevalere nei limiti della ragionevolezza e a patto che nessuno di esse risulti obliterata. La previsione legale di pena è collegata a fatti di un dato tipo, è generalmente costruita come cornice edittale tra un minimo e un massimo. Così che possa essere adeguata alle circostanze concrete. Nella giurisprudenza costituzionale sono emersi problemi di ampiezza di tali cornici, ai due estremi della eccessiva dilatazione e della pena fissa. È stata affermata l’illegittimità costituzionale della previsione di cornici edittali di pene eccessivamente dilatate.

IL REATO

7. IL PROBLEMA DELLA CAUSALITÀ Il problema della causalità si pone nei reati in cui legislatore individua come necessario un accadimento ulteriore rispetto alla condotta (reati di evento).bisogna mettere insieme questi due aspetti, tutti e due facente parte del fatto tipico.ad esempio l’omicidio non punisce la mera condotta di qualcuno che spara ma si esige un qualcosa in più che la causa azione della morte in seguito a quella condotta. La condotta può essere attiva (esempio schiacciare il grilletto) o missiva (medico che non con la paziente). RAPPORTO DI CAUSALITÀ Rapporto di causalità art 40,1: “nessuno può essere punito per un fatto preveduto della legge come reato, se l’evento dannoso o percolo, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione”. Concorso di cause art 41,1: il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto fra causalità fra azione o omissione e l’evento. Questo articolo rileva un concetto importante: non va individuata una causa unica, perché è difficile che l’imputato abbia causato da solo l’unico antecedente causale di un evento magari complesso, quello che importa è che il fattore causale è riferito a quella condotta umana dell’imputato sia effettivamente una dei tanti fattori causali che hanno prodotto un certo tipo di evento. Art 41,3: le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altri. L’illiceità non esclude il nesso causale. Esempio puramente teorico: Tizio ferisce un nemico, tira un cazzotto e gli spacca una mascella. Questo viene trasportato con l’ambulanza in ospedale. Il soggetto ferito (lesione con media gravità) muore perché l’anestesista sbaglia la dose di anestesia. — > Fatto illecito: lesione grave alla salute, Il fatto illecito non esclude la rilevanza causale del fattore causale di Tizio, inoltre bisogna verificare il peso da dare agli altri fattori. Sul piano causale chi è ritenuto responsabile? Chi è la causa di un evento morte di qualcuno che ferito alla mascella, viene portato in ospedale e muore?

  • Sul piano strettamente causale risponde anche colui che ha tirato il pugno (non sarebbe finito all’ospedale senza la lesione causata della mascella)
  • Ma riguardo dell’art. 40, all’irrilevanza della coesistenza di cause preesistenti concomitanti o successive che interagendo hanno prodotto l’evento c’è un importante eccezione: Le cause sopravvenute da sole sufficienti a causare l’evento, escludono ed interrompono il nesso di

lavoratore di amianto contrae un tumore al polmone, ma questo era anche un fumatore, bevitore e c’erano anche fattori a rischio (amianto in casa e luoghi frequentati). Come stabilire se il tumore è stato causato dal lavoro? Non si può. Il giudice non potrà scientificamente e sicuramente escludere le altre cause. Vi sono altre malattie monoaurali: una malattia può essere causata solo dall’inalazione di fibre d’amianto. In questo caso sarà più facile escludere le altre cause, ma non tutte perché l’amianto si trovava in molti luoghi/edifici.

8. REATI OMISSIVI L’opposto dei reati omissivi sono quelli commissivi: il fatto tipico consiste nel compimento di un’azione vietata o nella causazione di un evento lesivo attraverso un comportamento attivo PROBLEMI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ PER OMISSIONE La norma penale che generalmente pone un divieto di fare qualcosa può anche consiste in un comando di agire, l’eventuale trasgressione del comando integra un fatto tipico di reato omissivo (non fare ciò che è dovuto). Una condotta omissiva non è ravvisabile qualora il mancato compimento dell’azione sia avvenuta in una situazione che rendeva impossibile la decisione di agire o la sua attuazione. Si può pretendere che il soggetto agisca in base ai doveri di solidarietà sociale stabiliti dall’art 2 della Costituzione e in base alle singole norme che obbligano a singole condotte nei limiti del ragionevole ossia a patto che l’azione sia possibile per il soggetto. I reati omissivi possono compiersi attraverso una condotta attiva (abuso di una professione) o passiva (tacere). REATI DI PURA OMISSIONE I reato di omissione sono di regola reati propri, cioè quelli che il legislatore direttamente scrive in forma omissiva, ma il chiunque diviene obbligato ad attivarsi in presenza di un bene determinato presupposto di fatto, descritto nella stessa norma penale; nel caso dell’omissione di soccorso esso rappresenta essersi imbattuto in una persona in pericolo. Essi sono previsti dalla legge la quale contiene la parola omissione es. omissione di soccorso REATI COMMISSIVI MEDIANTE OMISSIONE (REATI IMPROPRI) Essi costituiscono la violazione di una specifica norma di comando che pone un dovere di attivarsi per impedire un certo risultato. Secondo l’art 40, 2 : non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. (Regola dell’ equivalenza: ha lo stesso disvalore per chi causa un reato con una condotta attiva o chi non impedisce la realizzazione del reato). Questa regola ha delle limitazioni: Non vale per tutti i tipi di reati ossia:

  • reati di mano proprio (condotta attiva e fisica dell’autore es. incesto)
  • Reati che presuppongono la reiterazione di condotte positive (sfruttamento prostituzione)
  • Per una ideologia minore questa clausola si potrebbe applicare solo per i reati causali puri (es omicidio). Tale disposizione codicistica sembra far dipendere la casualità dell’omissione dall’esistenza di un obbligo giuridico di agire o meglio di impedire l’evento, ma i profili dell’obbligo giuridico e della casualità sono fra loro distinti anche se entrambi necessari per integrare la fattispecie di reato analizzata. Esempio: una madre che non da cibo al figlio (si è astenuta dal dare nutrimento). A quali condizioni posso dire che la madre è causa della morte del figlio? In questo caso si deve ragionare eliminando mentalmente il mancato comportamento e cerco di immaginarmi (chiedo al perito) cosa sarebbe successo se il comportamento fosse stato tenuto. —> devo congetturare

una condotta che non è stata tenuta e vedere che effetto avrebbe fatto (si ragiona in modo diverso, più complicato di eliminare mentalmente una condotta). CASUALITÀ DELL’OMISSIONE Bisogna verificare la sussistenza del nesso causale solo per i reati omissivi improprio, per quelli propri per integrare la fattispecie di reato è sufficiente l’omissione di un comportamento. È una causalità ipotetica, il giudice ipotizza che la condotta doverosa in realtà omessa sia avvenuta. Secondo le Sezioni Unite se non vi è certezza che l’azione omessa avrebbe avuto per effetto l’impedimento dell’evento, non è possibile concludere con certezza che l’omissione sia stata una condizione sine qua non dell’evento. Si può dire che l’omissione ha aumentato il rischio del verificarsi. Occorre un’efficacia impeditiva dell’evento morte ragionevolmente certa, il criterio probatorio è quello dell’ oltre il ragionevole dubbio, che vale per tutte le prove, nei reati omissivi diventa difficile da tenere in considerazione perché non si tratta di leggi universali ma di probabilità. Per accertare che la condotta omessa sia stata la causa dell’evento morte bisogna accertare che rispettando gli obblighi della posizione di garanzia l’evento non si sarebbe verificato. LE POSIZIONI DI GARANZIA La posizione di garanzia è un elemento della fattispecie tipica del reato commissivo mediante omissione, i soggetti garanti sono i destinatari dei comandi di attivarsi. Essi sono:

  • medico/paziente;
  • Datore di lavoro/lavoratore
  • Produttore di rifiuti nei confronti del reato di smaltimento illecito del rifiuto
  • Direttore dei lavori nei confronti degli abusi edilizi
  • Dipendente amministrativo penitenziario/detenuto Le posizioni di garanzia sono tali se c’è una norma che a) individua un soggetto b) gli affida un obbligo c) gli affida dei poteri Le posizioni di garanzia possono essere:
  1. Previste dalla legge;
  2. Nate da un contratto: non basta l’evento negoziale, ma occorre che ad esso segua la presa in carico effettiva e quindi la concreta assunzione del ruolo di garante. Oltre alla posizione di garanzia che è sottoscritta a rischi determinati sussiste nei confronti di alcuni soggetti una posizione di protezione ossia di cura e di controllo nei confronti di soggetti che hanno capacità inferiori.
  • posizioni di protezione: si ha riguardo agli interessi tutelati, al garante è affidato un compito di protezioni di determinati interessi di dati soggetti da determinati pericoli;
  • posizioni di controllo: il controllore deve assicurare che determinate fonti di rischio non producano danno o altre situazioni contrarie alla legge. COSA TUTELANO I REATI OMISSIVI? I reati omissivi non incriminano mere disobbedienze ma cercano di tutelare beni giuridici ossia interessi rilevanti. Ad esempio l’omissione di soccorso è volto a tutelare la vita.

Le fonti sotto la legge non possono scriminare fatti stabiliti dalla legge, per il principio della gerarchia. Come risolvere le antinomie?

  • Criterio gerarchico: prevale la norma di grado superiore
  • Criterio strutturale (della specialità): prevale la norma che disciplina la fattispecie speciale
  • Criterio cronologico: prevale la norma emanata in tempi più recenti
  • Criterio del bilanciamento legato all’interpretazione teleologica: prevale la norma che tutela un interesse giuridico più “importante”. Es. Art. 423 “incendio” di cosa propria è punito se causa pericolo per l’incolumità pubblica. Nel diritto civile invece il proprietario della cosa può disporre come meglio crede di quest’ultima. Quale norma prevale? Stando al criterio del bilanciamento degli interessi l’incolumità pubblica è prevalente rispetto alla proprietà privata (si può lievemente comprimere qualora si tratti di funzioni sociali preminenti). 10. ESERCIZIO DI UN DIRITTO E ADEMPIMENTO DI UN DOVERE L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, escluse la punibilità. (Art.51). Viene esclusa la punibilità perché è esclusa l’antigiuridicità Non basta la finalità di esercitare un diritto o adempiere a un dovere, il fine non giustifica il mezzo, infatti la condotta tenuta al fine di far valere un diritto può essere di per sè esercizio del diritto. Il dovere può derivare da una norma giuridica o da un ordine dell’autorità (esso è un atto della pubblica autorità avente a contenuto l’imposizione di una determinata condotta). Colui che ha dato l’ordine risponde sempre se un fatto costituisce reato. Colui che ha eseguito l’ordine risponde, salvo che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine (art 51.4). Nei casi di ordine insindacabile l’efficacia scriminante è esclusa se l’ordine è manifestamente criminoso. 11. IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (art.50) La persona che può prestare il consenso: titolare del diritto o il suo legale rappresentante; deve avere la capacità naturale cioè la maturità e lucidità necessarie ad intendere l’importanza del bene in gioco REQUISITI DEL CONSENSO Il consenso deve essere validamente prestato dal titolare del diritto disponibile. Presuppone una volontà libera, non viziata da inganno o errore o costrizione. Per gli atti di disposizione di natura negoziale il codice esige la capacità di agire. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento. S Il consenso può essere prestato in qualsiasi forma espressa o tacita, sottoposto a condizioni o termini.

DIRITTI DISPONIBILI E INDISPONIBILI Sono disponibili i diritti che possono essere oggetto di alienazione, come quelli patrimoniali. I diritti personali non sono rinunciabili né trasmissibili a terzi. I diritti collettivi non sono disponibili. Sono limitatamente disponibili:

  • quando l’atto di disposizione del corpo sia funzionale alla salvaguardia della salute
  • Diritto alla vita: in caso di rifiuto al trattamento sanitario
  • Diritto all’integrità fisica: se la disposizione va a svantaggio del disponente entro limiti quantitativi e qualitativi.
  • Diritto alla libertà personale. INTEGRITÀ FISICA Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. (Art.5 c.c.) Questa disposizione consente entro certi limiti e condizioni, atti di disposizione negoziale del proprio corpo. Anche interventi che cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica possono essere consentiti, se indicati sul piano terapeutico per evitare esiti peggiori (es. amputazione arto). PROBLEMI DI FINE VITA Non ha efficacia scriminante il consenso alla privazione della vita. Sono vietati l’omicidio del consenziente (art. 579) e l’istigazione e l’aiuto al suicidio (art. 580) Il dovere di cure non è indipendente dalla volontà dell’interessante il quale può chiedere di sospendere una terapia in atto. La sua richiesta comporta il dovere di farla cessare. La C.C. Ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art 580 nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio da una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile. CI SONO DEI LIMITI AL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO Bisogna chiedersi se prevale il consenso o la fattispecie di reato, solo nell’ipotesi di eutanasia passiva prevale la CDG Esempi: A) consenso a farsi infettare eroina e morte dell’ assuntore Lui presta il consenso alla droga non alla morte quindi sarebbe morte per causa di un altro fatto B) consenso anticipato del tossico dipendente ad essere rinchiuso in comunità al momento della crisi di astinenza Il consenso inizialmente è legittimi perché proviene da persona informata e capace di agire, ma il consenso è sempre revocabile (la difesa potrebbero dire che la revoca deve avvenire in condizioni di capacità di intendere e di volere) e deve essere attuale. Risoluzione di questo caso: erronea sussistenza delle CDG in buona fede. C) consenso alla falsificare propria firma su assegno o cambiale Si tratta di un interesse diffuso per il quale non può prestare consenso un solo soggetto. 12. LEGITTIMA DIFESA Art 52,1 “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa” Negli stati di diritto il monopolio della violenza è affidato allo stato che delega agli organi di polizia e non è lasciato nelle mani dell’interessato per evitare che ciascuno si faccia giustizia da se o per i propri cari.

Analisi comma 4:

  • intrusione violenta consumata (violazione di domicilio aggravata);
  • Presunzione assoluta di tutti i requisiti. In questa situazione il giudice che non volesse applicare questa norma potrebbe sollevare la questione di legittimità perché questo in contrasto con il principio di proporzionalità (che si ricava da un interpretazione dell’art 2 e 3 della Cost). ECCESSO COLPOSO ART 55 Rispetto a tutte le cause di giustificazione, se il soggetto che aveva diritto di reagire ha agito colposamente scegliendo una reazione lesiva, eccedendo i limiti stabiliti dalla legge involontariamente : eccesso colposo. Se l’eccesso è colposo verrà punito eventualmente, non sempre e non automaticamente, ma solo se il giuridico ritiene che l’eccesso sia dovuto a colpa e se il fatto causato è punito dalla legge come colposo. Se eccedo i limiti della proporzione intenzionalmente siamo fuori l’art 55: eccesso doloso non c’è copertura e si applica la norma per reato di omicidio o lesioni. Art 55, 2 (solo per la legittima difesa domiciliare) Per la sola legittima difesa domiciliare la punibilità è esclusa per chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nelle condizioni di minorata difesa (es buio) ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Il giudice considererà non punibile colui che agisce, il che non è una CDG ma una scusante cioè fattore che incide sulla colpa. La differenza è che la scusante fa venir meno la colpa; la CDG rende lecito il fatto in tutti i rami del diritto. 13. USO LEGITTIMO DELLE ARMI art 53 Non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza dell’autorità. Ratio: garantire la realizzazione degli interessi cui tendono i doveri funzionali dei pubblici ufficiali relativi a sicurezza e incolumità dei cittadini. Le situazioni alle quali la scriminante si riferisce sono situazioni in cui è in gioco l’adempimento di un dovere di ufficio: non una mera facoltà di agire, ma un dovere al cui adempimento viene opposto un ostacolo. Sussistono 3 ipotesi:
  • per respingere violenza o vincere resistenza all’autorità
  • per impedire la consumazione di gravi reati (strage, rapina, disastro aviatorio)
  • ulteriori ipotesi previste dall’art 53,3 è un rinvio a tutte le leggi speciali che legittimano l’uso delle armi per l’adempimento di certi doveri (esempio militari in zone di frontiere per repressione di contrabbando). Per armi si intende qualsiasi arma e qualsiasi mezzo vario come manganello o forza fisica. SOGGETTI TITOLARI: Sono coloro per i quali l’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica è espressione dell’elemento funzionale della propria attività (appartenenti alla forza pubblica).
  • ufficiali e agenti di polizia di stato, polizia penitenziaria, guardia di finanza.
  • guardie giurate e agenti i polizia municipale ove richiesti dai privati o in supporto ad altri corpi di polizia.

L’art 2 della CEDU non considera la morte illegittima inflitta in violazione di questi articolo quando è necessaria per assicurare la difesa di una persona dalla violenza illegale, per effettuare un regolare arresto, per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta, per reprimere una sommossa o un insurrezione. CLAUSOLA DI RISERVA: Essa stabilisce l’applicazione primaria della legittima difesa rispetto all’uso legittimo di armi e allo stato di necessità. PRESUPPOSTI:

  • necessità: non ci sono alternative lecite o meno lesive;
  • proporzione (implicito): si può sacrificare un bene anche di rango superiore a quello posto in pericolo.
  • violenza/resistenza all’autorità (resistenza attiva come i manifestanti che sfondano un cordone della polizia e non passiva come il mancato allontanamento dai binari). 14. STATO DI NECESSITÀ ART. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.” Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. (Come 2) La condotta che si vuole giustificare non tocca l’aggressore ma un terzo innocente, per questo motivo si pongono delimitazioni più stringenti. Sul piano civilistico l’aver agito in stato di stato di necessità esclude l’obbligo di risarcimento del danno, ma lascia residuare una conseguenza (ossia l’indennità rimessa all’equo apprezzamento del giudice) che invece è esclusa nell’ipotesi della legittima difesa. REQUISITI DIVERSI E PIÙ RESTRITTIVI:
  • pericolo di un danno grave a una persona (non a tutti i diritti anche patrimoniali);
  • Pericolo non volontariamente causato;
  • Pericolo non altrimenti evitabile, ossia che il pericolo è evitabile solo attraverso la commissione del reato scriminato. NATURA La natura di essa è controversa ci sono due tesi:
  • la tesi prevalente—> lo stato di necessità fa parte delle CDG, e quindi si applicheranno le regole dell’art 55 e 59;
  • La tesi minoritaria—> lo stato di necessità è una scusante intesa come effettiva turbativa psichica, quindi non saranno applicabili l’art 55 e 59. STATO DI NECESSITÀ DETERMINATO DALL’ALTRUI MINACCIA (COMMA 3). L’esimente si applica anche quando lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia. Del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretto a commetterlo. È una scusante soggettiva perché la minaccia esclude la responsabilità penale del minacciato, ma non l’obiettiva illiceità del fatto, del quale risponde l’autore della minaccia. Rapporto tra stato di necessità e poteri dell’autorità: Caso Moro Lo stato può per azioni di necessità a salvare un innocente derogare alle regole penali e penitenziarie e liberati detenuti che non potrebbero essere liberati? NO vaiolerebbe il principio di separazione dei poteri dello stato. Lo stato può torturare qualcuno per ottenere informazioni? NO