

















































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
gli appunti sono stati presi a lezione, io ho studiato solo su questi
Tipologia: Appunti
1 / 57
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


















































Informazioni utili:
Programma d’esame:
Vi sono nell’ordinamento penale alcuni istituti, in presenza dei quali si verifica l’estinzione del reato o della pena. In entrambi i casi viene meno la punibilità del soggetto. Le cause che escludono la punibilità sono dunque:
Tra le cause di estinzione del reato vi è l’istituto della prescrizione il quale è attualmente oggetto di riforma. La prescrizione è fondata sul decorso del tempo (trascorrono un tot di anni dal compimento del reato, senza che si sia aperto un procedimento o che il reo venga giudicato). La prescrizione esiste anche in ragione della funzione della pena (rieducativa) che viene meno nel momento in cui trascorre tanto tempo dal momento del compimento del reato. Infatti che funzione può avere una pena se trascorre del tempo dal momento del compimento del reato?? La prescrizione è stata oggetto di riforma nel 2005 quando sono state effettuate diverse pronunce declaratorie di prescrizione del reato. Nel 2005 è stata promulgata la c.d. “Legge ex Cirielli" che introdusse importanti modifiche al codice penale italiano ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale legge venne così nominata per il fatto che il proponente stesso, Cirielli, tolse la firma a seguito della grande modifica apportata alla sua proposta in sede di approvazione. In riferimento alla prescrizione la “legge ex Cirielli” riduce i tempi di prescrizioni e ciò si configura fortemente come una scelta di natura politica. La disciplina della prescrizione è contenuta a livello codicistico agli articoli 157 c.p. - 158 c.p. - 159 c.p. - 160 c.p. - c.p. - 161 c.p. L’articolo 157 c.p in particolare fa riferimento alle modalità di calcolo utilizzabili per determinare i tempi di prescrizione e del reato sostenendo che: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo
Es: Termine di prescrizione di 6 anni per un reato consumato. Dopo 2 anni dalla consumazione del reato, a Tizio viene sospesa la prescrizione per una delle cause indicate dalla legge ➙ si assiste alla sospensione della prescrizione ➙ dopo ad esempio 1 anno tale sospensione cessa ➙ il termine di prescrizione per il reato commesso da Tizio, che era in totale di 6 anni, è considerabile già scontato per 2 anni ➙ il reato commesso da Tizio ha un termine di prescrizione di ancora 4 anni. L’articolo 160 c.p. fa riferimento al fatto che: “Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i limiti di cui all'art 161 secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. L’articolo 160 c.p. prevede che la prescrizione possa essere revocata. Con il termine “revoca della prescrizione” si fa riferimento a quella situazione in cui, una volta interrotta la prescrizione, decorre la seconda volta dall’inizio. Es: Termine di prescrizione di 6 anni per un reato consumato. Dopo 2 anni dalla consumazione del reato, a Tizio viene revocata la prescrizione per una delle cause indicate dalla legge ➙ si assiste alla revoca della prescrizione ➙ dopo ad esempio 1 anno tale revoca cessa ➙ il termine di prescrizione per il reato commesso da Tizio, che era in totale di 6 anni deve nuovamente decorrere (vengono meno i 2 anni già passati).
La sospensione condizionale della pena si configura come una delle cause di estinzione del reato riguardante sia gli adulti che i minori. Per i minori c’è una particolare disciplina (maggiormente favorevole) e ciò fa si che la sospensione condizionale della pena possa essere considerata, in certo senso e in alcune componenti, anche come una forma di “diritto penale minorile”. In generale la sospensione condizionale della pena è presentata agli articoli 163 c.p. - 164 c.p - 165 c.p. - 166 c.p. - 167 c.p. - 168 c.p. Al fine di comprendere al meglio ciò che essa rappresenta bisogna rispondere alle seguenti domande:
Per sospensione condizionale si fa riferimento alla sospensione dalla pena a “condizione che…” il soggetto risponda ad alcuni obblighi che gravano su di esso. La sospensione ha una determinata durata, ma una volta superato il termine il reato si considera estinto.
a. Fascia d’età compresa tra i 21 e i 70 anni (fascia d’età ricavabile escludendo le ipotesi in cui viene propriamente presentata l’età del reo negli altri commi dell’articolo 163 c.p.). b. Minori di 18 anni (tenendo in considerazione il fatto che sotto i 14 anni i minori non sono imputabili ed è perciò più opportuno parlare dei minori che hanno da 14 a 18 anni). c. Fascia d’età compresa tra i 18 e i 21 anni e fascia d’età riguardante le persone con più di 70 anni di età.
riguardante un soggetto che è stato condannato alla reclusione o all’arresto, anche se l’articolo 135 c.p. fa riferimento alla situazione in cui la pena è pecuniaria e al metodo di convertimento di essa in pena detentiva. Il tipo di reato commesso e per cui è possibile applicare la sospensione condizionale della pena rispetta i seguenti requisiti: a. Fascia d’età compresa tra i 21 e i 70 anni ➙ Si può applicare la sospensione condizionale della pena per una sentenza di condanna non superiore ai 2 anni.
impostazioni nelle vaie Corti d’Appello. Il giudice ha anche la possibilità di obbligare o meno il soggetto allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
discrezionalità) di affidare determinati obblighi in capo ai soggetti; vi è una sentenza di condanna.
soggetto al Servizio Sociale e su di esso gravano degli obblighi (indipendentemente dalla facoltà/volontà del giudice); non vi è una sentenza di condanna. Le misure alternative alla detenzione Le misure alternative alla detenzione sono previste dall’ordinamento penitenziario (nella più alta percentuale), ma anche a livello codicistico (es: liberazione condizionale art. 176 c.p.) dove non sono definite come tali, ma lo sono dal punto di vista operativo. Tra le misure alternative alla detenzione vi è l’affidamento in prova al Servizio Sociale. Tali misure operano dopo la sentenza i condanna e vengono applicate dal Giudice o dal Tribunale di Sorveglianza.
Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato (applicabile solo ai minori dai 14 ai 18 anni). Esso è presentato all’articolo 169 del c.p. “Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta”. Il perdono giudiziale è previsto in due diverse forme:
superiore ai 2 anni, prima della sentenza in giudicato, decide di non rinviare a giudizio il soggetto e dichiara una sentenza di non luogo a procedere (il giudice presume che il soggetto non compirà reati).
giudice deve decidere se emettere una sentenza di condanna o non emetterla. Per fare ciò egli effettua un giudizio di prognosi di pericolosità e se tale pericolosità è totalmente esclusa emette il perdono giudiziale. NB: Il perdono giudiziale non è applicabile ai soggetti recidivi, ai delinquenti abituali e ai delinquenti per tendenza. Esso era applicabile, sino all’intervento della Corte Costituzionale nel 1976, al minore una sola volta, ma attualmente è applicabile più di una volta (con analoga disciplina delle regole della sospensione condizionale della pena), anche se non vi è stato alcun effettivo riconoscimento normativo.
Le “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” si configurano come istituti della parte generale e processuale dell’ordinamento penale. Esse si configurano come sanzioni perché rappresentano delle risposte dell’ordinamento ad un dato comportamento tenuto dal soggetto e considerato illegittimo. Tali sanzioni possono avere un carattere detentivo o pecuniario e si differenziano sulla base della tipologia di reato (delitto o contravvenzione). Prima di analizzare le
“sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” è bene evidenziare il fatto che esse non debbano essere assolutamente confuse con quelle che sono le c.d. MISURE DI SICUREZZA. Dal punto di vista storico va ricordato che le “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” non erano previste nell’ordinamento penale del 1930 (anno di stesura del codice), ma furono introdotte con la LEGGE 689/1981, legge promuovente la depenalizzazione. e improntata sulla deflazione del sistema carcerario. In particolare il legislatore decise di alleggerire il carico giudiziario trasformando alcune pene in sanzioni di tipo amministrativo (anche in funzione della finalità rieducativa assunta dalla pena). Esso introdusse le “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” d che devono essere emesse dal giudice di cognizione al momento della pronuncia della sentenza di condanna. Proprio tale aspetto differenzia le “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” dalle misure di sicurezza (non previste nella L. 689/1981). Queste ultime infatti devono essere applicate dal Magistrato di Sorveglianza e sono generalmente applicate dopo la sentenza di condanna. Seppure i due istituti presentino sostanziali differenze e requisiti di applicabilità va detto però che la loro finalità è simile. Tornando propriamente alle “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” va detto che esse sono presentate nella L. 689/1981 negli articoli 53 e seguenti. In particolare gli istituti presentati in tali articoli sono i seguenti: a. SEMIDETENZIONE b. LIBERTÀ CONTROLLATA c. PENA PECUNIARIA Partendo dall’analisi dell’articolo 53 L.689/1981, che va letto congiuntamente all’articolo 58 L.689/1981, emergono i requisiti di applicabilità per le “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” e il potere che il giudice detiene nel decidere l’applicazione di tali sanzioni (discrezionalità del giudice). L’artico 53 in particolare fa riferimento a: “Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale. […]”. Il primo comma non indica in maniera chiara i requisiti oggettivi di applicabilità delle “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve”. Vi è perciò la rilevanza della discrezionalità affidata al giudice, che comunque può decidere l’applicazione della sanzione sostitutiva ed è vincolato solo da quanto segue: a. Pena dalla durata inferiore a 2 anni ➙ Applicazione della semidetenzione. b. Pena dalla durata inferiore ad 1 anno ➙ Applicazione della libertà controllata. c. Pena della durata inferiore a 6 mesi ➙ Applicazione della pena pecuniaria. NB: Il margine di manovra del giudice è dato dal fatto che non vi è una sostituzione automatica della pena in una sanzione tra quelle elencate, ma è necessario un trattamento individualizzato. Proprio su tale punto è importate integrare l’articolo 53 L.689/1981 con l’articolo 58 della medesima legge dove vengono indicati specifici criteri a cui è vincolato il potere del giudice “Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata”. La scelta dell’applicazione di una delle “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” è vincolata al fatto che il giudice, nei limiti precedentemente evidenziati, deve scegliere la pena più idonea al reinserimento sociale e alla rieducazione del reo. Il giudice perciò svolgerà un giudizio di prognosi fondandosi sull’articolo 133 del c.p. Il precedentemente citato articolo 53, in particolare al 2° comma, fa riferimento al fatto che il giudice debba astenersi dall’applicazione di una delle “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” qualora preveda che il reo non adempierà agli obblighi imposti dalla sanzione stessa. Come detto le “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve” sono tre e vanno analizzate singolarmente:
La PENA PECUNIARIA è presentata è la sanzione sostitutiva della pena detentiva breve meno rigida e afflittiva. Essa prevede il pagamento di una somma di denaro. Un ultimo punto riguarda le “condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva” presentate all’articolo 59 L. 689/1981. In tale articolo vengono analizzati i soggetti che sono esclusi dalla sostituzione della pena detentiva breve: “La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a. Nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole; b. Nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'art. 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c. Nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575. Particolare importanza viene data all’individuo recidivo che non può accedere alle “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve”. NB: L’articolo 60 L.689/1981 presentava un’elenco di reati per cui non era possibile l’applicazione delle “sanzioni sostitutive della pena detentiva breve”. Tale articolo è stato abrogato nel 2003, cancellando così il CARATTERE OGGETTIVO di applicazione delle sanzioni sostitutive e lasciando valore al solo CARATTERE SOGGETTIVO (vedi articolo 59 L.689/1981).
La “norma sulla circonvenzione di incapaci” è stata prevista nell’ordinamento italiano già a partire dal 1930 ed è stata collocata all’interno della sezione “Reati contro il patrimonio” più specificatamente all’articolo 643 c.p. Essa rappresenta tuttavia, nella visione più moderna, una norma plurioffensiva in quanto: a. Tutela il patrimonio del soggetto circuito (pena patrimoniale; in linea con la concezione originalissima della norma). b. Tutela la libertà di autodeterminazione della vittima (tutela di un bene personale). Nello specifico l’articolo 643 c.p. ritiene che: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilasessantacinque euro”. In pratica il soggetto che “INDUCE” la vittima a produrre un atto che comporti un pregiudizio per la vittima stessa o per terzi (atto giuridicamente rilevante) è punito con la reclusione e con una multa. L’induzione al compimento di un’azione gravosa deve essere realizzata tramite l’abuso della condizione di VULNERABILITÀ in cui si trova la vittima. Il termine vulnerabilità non è propriamente presente all’interno della norma, in cui invece si fa riferimento ad “abuso dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza della vittima”. La norma si classifica come un “reato di pericolo” in quanto, ciò che viene incriminato è l’induzione e non risulta perciò necessario anche il verificarsi dell’effettivo abuso ➙ la “mera induzione” è sufficiente per la configurazione del reato. Ma chi può essere vittima di tale abuso? a. Il MINORE b. Il soggetto INFERMO (anche se non interdetto o inabilitato) c. Il soggetto affetto da DEFICIENZA PSICHICA (anche se non interdetto o inabilitato) È bene porre una differenziazione tra il soggetto infermo e il soggetto affetto da deficienza psichica. L’infermità infatti investe psiche e corpo ed è qualcosa di patologico, per cui vi è una conoscenza di tale situazione dal punto di vista medico-psichiatrico). La deficienza si configura come qualcosa di non patologico e può anche essere determinata da uno stato di ubriachezza. Per quanto riguarda invece la condotta del soggetto attivo si può ritenere che la “norma sulla circonvenzione di incapaci” si configura come una forma di DOLO SPECIFICO in quanto ad assumere rilevanza penale è la finalità
dell’azione compiuta dal soggetto agente che mira ad ottenere un profitto. Proprio anche per tale ragione non è necessario il raggiungimento dello scopo a cui mira l’induzione, ma è sufficiente il prefissarsi della finalità affinché vi sia reato. Va detto che la “norma sulla circonvenzione di incapaci” va differenziata dalla truffa (presentata invece all’articolo 640 c.p. e fondata sulla conduzione della vittima in errore tramite l’uso di raggiri ed artifici). La truffa si configura come un’ipotesi meno grave e si configura quando l’induzione avrebbe portato all’errore qualunque soggetto; la circonvenzione di incappaci invece è fondata sull’induzione realizzata mediante l’abuso di una condizione di vulnerabilità in cui si trova la vittima. La “norma sulla circonvenzione di incapaci” riguarda anche un’altra situazione: quella presentata all’articolo 649 c.p. (definita dalla Corte Cost. come “norma arcaica”) in cui si da particolare rilievo alla situazione familiare del soggetto. La norma ritiene che: “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
Le misure di sicurezza sono strettamente connesse alla condizione d’imputabilità del soggetto. Esse erano già previste, seppure con criteri differenti, all’interno del codice penale del 1930 secondo l’ottica del sistema sanzionatorio del “doppio binario”. Con tale espressione si faceva riferimento al fatto che alla pena (dalla funzione repressiva) veniva affiancata una misura di sicurezza (dalla funzione di prevenzione sociale). Il codice del 1930 inoltre prevedeva delle misure di sicurezza diverse rispetto a quelle attuali e in particolare presentava le c.d. PRESUNZIONI DI PERICOLOSITÀ che portavano all’automatica applicazione delle MdS. Attualmente non vi è alcuna applicazione automatica delle MdS soprattutto grazie all’intervento della Corte Cost. e dell’entrata in vigore della Legge Gozzini (Legge 663/1986) che promossero delle MdS maggiormente in linea con l’articolo 27 Cost. (in particolare all’ultimo comma). Attualmente le MdS promuovo la tutela della collettività e la risocializzazione del reo. La disciplina delle MdS è attualmente presente nel c.p. e nella Legge 81/2014 (che ha arricchito e non sostituito i principi presenti nel c.p.). Nel c.p. le MdS sono presentate ai seguenti articoli: a. Articolo 1 c.p. b. Articolo 199 c.p. Da tali articoli emerge l’applicazione alle MdS del “Principio di Legalità”. Tale principio ha valore anche in tutte le sue declinazioni: A) Principio di riserva di legge B) Principio di tassatività C) Principio di determinatezza ➙ dove vi è però una maggiore flessibilità: non c’è infatti un’interpretazione letterale della norma in ottica di determinatezza. D) Principio di irretroattività della legge penale ➙ che in relazione all’applicazione delle MdS evidenzia il valore della successione delle leggi penali nel tempo. In tal caso si fa riferimento a quanto espresso all’articolo 200 c.p. che evidenzia che: ”Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
Quali sono invece i presupposti per l’applicazione delle misure di sicurezza? I presupposti per l’applicazione delle MdS sono due: a. CARATTERE OGGETTIVO ➙ Per l’applicazione delle MdS è necessaria la realizzazione di un reato o la commissione di un “quasi reato”. Con quest’ultima espressione si fa riferimento a:
b. CARATTERE SOGGETTIVO ➙ Per l’applicazione delle MdS è necessario il requisito della PERICOLOSITÀ SOCIALE. Tale requisito è presentato all’articolo 203 c.p. (requisito ulteriormente arricchito dalla L. 81/2014) che ritiene che: “Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133”. In qualche modo l’articolo 203 c.p. propone una definizione di pericolosità sociale che rende necessario un giudizio di prognosi sul soggetto (valutazione della possibilità/probabilità che il soggetto stesso commetta un nuovo fatto di reato). Tale azione viene computa dal giudice, che al momento della valutazione del reo dovrà tenere presente quanto presente nell’articolo 133 c.p. “Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
Articolo 206 c.p. ➙ “Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose. Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa”. Articolo che prende in considerazione l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza senza arrivare alla sentenza di condanna. Articolo 207 c.p. ➙ “Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza”. Articolo 211 c.p. ➙ “Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime. Le modalità di esecuzione delle MdS sono presentate all’articolo 211 c.p. La regola generale prevede che le MdS siano applicate DOPO la sanzione, ma in deroga a tale regola generale vi è la possibilità di applicarle PRIMA dell’applicazione della pena. In questo ultimo caso si può realizzare una situazione particolare per il soggetto: quando infatti viene applicata una MdS prima della sentenza e in essa però viene deciso che non vi è la pericolosità sociale del soggetto, quest’ultimo si trova a scontare la pena per il reato commesso a cui non viene “sottratto” il tempo in cui lo stesso soggetto è stato sottoposto alla MdS (esclusione dalla pena del “pre-sofferto). Analisi di una particolare misura di sicurezza: Il ricovero in ospedali psichiatrici giudiziari c.d. OPG che con la “LEGGE BERSAGLIA” vengono soppressi e con la L. 81/2014 vengono sostituiti dalle c.d. REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza). La Corte Costituzionale nel 2003 ritenne che non fosse opportuno applicare in maniera automatica la MdS che portava al ricovero del soggetto negli OPG. Il giudice doveva valutare il caso e vedere se era possibile applicare al soggetto la c.d. LIBERTÀ VIGILATA ASSISTITA prima di internarlo in un OPG. Tale forma di libertà vigilato promuoveva un maggior controllo dello stato di pericolosità del soggetto tramite indicazioni terapeutiche). I citati OPG avevano caratteristiche diverse rispetto alle attuali REMS che hanno: a. Base territoriale b. Programmi terapeutici c. Gestione sanitaria su base regionale d. Controllo affidato alla prefetture
Tornando alle fonti del diritto minorile è importante analizzare il ruolo della Costituzione in quanto proprio i principi costituzionali hanno condizionato la stesura del D.P.R. 488/1988 e del suo decreto attuativo il D.LGS 272/1989. Inoltre hanno fatto si che la Corte Costituzionale potesse intervenire per dichiarare incostituzionali le norme che non pongano differenze in caso di autori di reato minori o maggiori di età. Un esempio è stato dato dagli articoli 17 e 22 della Costituzione che hanno comportato l’eliminazione dell’ergastolo come pena per il minore autore di reato. Ma quali sono i principi costituzionali che permeano il diritto penale minorile e giustificano il trattamento differenziato tra soggetti di maggiore e minore età?? Ci sono molteplici articoli tra i quali: a. Articolo 31 (secondo comma) Cost. ➙ […] “Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. La protezione dei minori avviene grazie alla creazione di istituti ad hoc che svolgano un’azione di tutela sia per i minori autori di reato che per i minori vittima di reato. b. Articolo 27 (terzo comma) Cost. ➙ “ […] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. […]”. In tale comma emerge la funzione rieducativa della pena (funzione valida anche in caso di minori autori di reato). La funzione rieducativa giustifica la “messa alla prova” e la “sentenza di non luogo a procedere” c. Articolo 25 (primo comma) Cost. ➙ “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. […].” Con l’espressione “giudice precostituito per legge” si fa anche riferimento al principio fondante l’istituzione del Tribunale per Minorenni, già pensato e istituito nel 1934, ma fortemente riorganizzato (il Trib. per Minorenni ha infatti la medesima struttura pensata nel 1934, ma ha una diversa funzione anche grazie al D.P.R. 448/1988 e il D.LGS 272/1989). Prima lo scopo di tale istituto era di attuare delle misure di sicurezza dall’intento punitivo e non rieducativo (profilo sanzionatorio che mirava alla “correzione morale” del soggetto. d. Articolo 24 Cost. ➙ “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. Tale articolo fa riferimento al tema dell’esercizio del diritto alla difesa. In connessione al D.P.R. 448/1988 si può ricordare che sono previste particolari disposizioni per i minori in tale ambito (Difensore d’Ufficio e Difensore di Fiducia con caratteristiche diverse rispetto a quelle ordinarie in caso di trattamento di minori. e. Articolo 13 Cost. ➙ La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. In tale articolo emerge l’importanza della libertà personale che comporta l’applicazione per il minore del principio dell’estrema ratio (per cui l’applicazione delle misure cautelari e delle pene deve presentare l’ultima possibilità (in parole povere deve presentare “l’ultima spiaggia”) in quanto ad esso devono, quando è possibile essere applicate altre misure. f. Articolo 2 Cost. ➙ “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Tale principio fondamentale dell’ordinamento italiano vuole evidenziare la tutela della riservatezza che in relazione alla condizione del minore come autore di reato comporta una maggiore riservatezza durante il processo (diversa disciplina del casellario giudiziale; diversa modalità di raccolta delle prove). Cosa caratterizza un processo penale minorile rispetto ad un processo penale per un soggetto che ha raggiunto la maggiore età? Ci sono una serie di principi cardine nel processo penale minorile che sono: A. Principio di SUSSIDIARIETÀ ➙ Presentato all’interno dell’articolo 1 (comma 1) del D.P.R. 448/1988 “Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”[…]. Con tale disposizione si voleva evidenziare il fatto che l’applicazione delle disposizioni del c.p.p.
dovesse essere attuata nel momento in cui il D.P.R. 448/1988 non avesse contenuto particolari norme su determinate fattispecie riguardanti il minore. In pratica il D.P.R. 448/1988, non contendo una disciplina completa riguardante ogni possibile fattispecie penale, deroga al c.p.p. per le norme non contenute in esso. B. Principio di ADEGUATEZZA ➙ Presentato all’interno dell’articolo 1 (comma 1) del D.P.R. 448/1988 (vedi princ. sussidiarietà). L’adeguatezza è presentata nella seconda parte del primo comma quando si fa riferimento alla personalità del soggetto minore e alle esigenze educative che esso può avere. Tali aspetti vanno analizzati in maniera congiunta e fanno si che il processo del minore sia completamente conforme al principio sottostante ( princ. individuazione) C. Principio di INDIVIDUAZIONE ➙ L’individuazione è strettamente connessa all’adeguatezza e fa si che al soggetto minore sia attribuita una sanzione derivante dall’analisi del suo caso specifico (analisi della personalità e delle esigenze educative). D. Principio di SPECIALIZZAZIONE ➙ Tale principio da vita a speciali organi e istituti nell’ambito del diritto processuale minorile. Ne è un esempio la composizione del Tribunale per i Minorenni che si configura come un organo collegiale in cui sono presenti due Giudici togati e Giudici Onorari (che rappresentano componenti esperti e possono essere soggetti appartenenti a diverse categorie: psicologi, assistenti sociali…) dando vita ad una composizione mista. E. Principio di MINIMA OFFENSIVITÀ ➙ Il principio di minima offensività fa si che vengano attuate disposizioni maggiormente favorevoli al reo quando esso è un minore (disposizioni “favor rei”). I soggetti e gli organi del processo penale minorile Elenco dei soggetti/organi impegnati all’interno del processo penale minorile:
c. Risorse e condizioni sociali d. Risorse e condizioni ambientali Ma come valuta il giudice? La valutazione del giudice viene effettuata in conformità con il secondo comma dello stesso articolo 9 D.P.R. 448/ che prevede la possibilità per il giudice o per il P.M. di assumere informazioni sul minore sentendo il minore stesso, le persone che passano molto tempo con esso (genitori, docenti, familiari stretti, persone legate al minore…) ed esperti tra cui possono essere inseriti i Servizi Minorili (che si configurano come una forma di “canale privilegiato” in quanto fortemente competenti in materia). Le informazioni che il giudice o il P.M. assume entrano a far parte dei documenti del processo. Nel procedimento penale minorile esistono inoltre una serie di disposizioni volte ad assicurare una forma di maggior tutela nei confronti del minore. In particolare emerge il ruolo del DIFENSORE del minore, come presentato anche all’interno dell’articolo 11 D.P.R. 448/88 “Fermo quanto disposto dall’articolo 97 del c.p.p. il consiglio dell’ordine forense dispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.” Tale tematica è presentata anche all’interno di alcune disposizioni dai attuazione (D.LGS 272/1989) ed evidenzia la qualità del difensore d’ufficio (escludendo in questo caso il difensore di fiducia) che è un soggetto con una preparazione specifica in diritto penale minorile. Sempre in tema di assistenza è importante evidenziare quanto proposto dall’articolo 12 D.P.R. 448/88 (articolo denominato “assistenza all’imputato minorenne”) che sostiene che: “L’assistenza affettiva e psicologica dell’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di un’altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati all’articolo 6. Il P.M. e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell’interesse del minore o quando sussistono inderogabili esigenze processuali”. L’articolo 12 è rubricato come “Assistenza all’imputato minorenne”. L’assistenza che si vuole offrire al minore non è unicamente giuridica, ma bensì presenta anche di altri caratteri. Si parla di:
Tale assistenza deve accompagnare il minore in ogni fase del procedimento. I titolari che dovranno assistere il minore sono espressamente previsti all’interno dello stesso articolo 12 e sinteticamente sono:
La norma presentata all’articolo 12 è fortemente connessa alla personalità del minore e alle esigenze educative di esso. Essa cerca di essere una norma di controllo, di aiuto e di garanzia (nonostante si parli di una “GARANZIA INCOMPIUTA” ➙ garanzia incompiuta in quanto vi è la previsione di un diritto che è quello di dare al minore un’assistenza affettiva e psicologica, ma non è previsto un dovere in capo al soggetto scelto per svolgere la funzione di assistenza). Sempre all’interno dell’articolo 12, in particolare al comma 3, vi è una deroga che porta, in casi eccezionali, alla possibilità per il giudice e per il P.M. di compiere determinati atti anche senza la presenza delle persone indicati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza. Ciò avviene in particolar modo quando sussiste una particolare urgenza. In connessione sempre alle figure in sostegno del minore si può fare riferimento all’articolo 7 D.P.R. 448/ "L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche dall’esercente la podestà genitoriale”. Tale articolo affida una particolare attenzione alla podestà genitoriale (che attualmente è stata sostituita dalla RESPONSABILITÀ GENITORIALE) individuando diritti, obblighi e facoltà di coloro che esercitano tale forma di responsabilità nei confronti del minore. L’articolo 7 fa si che le comunicazioni riguardanti le “informazioni di garanzia” e i “decreti di fissazione d’udienza” debbano essere notificati all’esercente o agli esercenti della responsabilità genitoriale (a seconda che si tratti di resp. genitoriale congiunta o meno).
Ci sono altre disposizioni tra cui quella presente all’articolo 34 D.P.R. 448/88 che fa riferimento al sistema di impugnazione dell’esercente la podestà genitoriale: “L’esercente la podestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento. proporre l’impugnazione che spetta all’immutato minorenne. Qualora sia l’imputato che l’esercente la podestà patrimoniale abbiano proposto impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di un’impugnazione sana l’irregolarità dell’altra anche in relazione ai motivi.” In sintesi il sistema delle impugnazioni prevede che chi esercita la podestà genitoriale possa ricorrere alle impugnazioni (richiedere ricorso). Esistono altre disposizioni concernenti due particolari situazioni:
Ci sono alcune differenziazioni tra ciò che accade nel procedimento ordinario e ciò che accade nel procedimento minorile. Nel procedimento ordinario il soggetto danneggiato può costituirsi parte civile nel processo. Nel procedimento minorile il soggetto danneggiato non si può costituire parte civile del processo penale ( articolo 10 D.P.R. 448/88 ) ciò perché non vi è una componente civilistica/privatista in caso di coinvolgimento di soggetti minori. Il possibile risarcimento del danno potrebbe derivare più che da tale aspetto, dal processo di mediazione dei conflitti. Le misure cautelari applicabili ai minori (abbreviate nel testo con la dicitura MC) Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi tesi ad evitare che il trascorrere del tempo possa provare un pericolo per l’accertamento del reato, dell’esecuzione della sentenza, ovvero determinare l’aggravamento delle conseguenze del reato o l’agevolazione di altri reati. Le misure cautelari si configurano come misure limitative della libertà personale del minore, come diritti e facoltà del soggetto che rispondono a particolari esigenze. Le misure cautelari sono di due tipologie:
Queste ultime a loro volta sono suddivise in:
Le MC rispondono ad una serie di ESIGENZE CAUTELARI presentate sia all’interno del codice penale che nel D.P.R. 448/88. Tali esigenze mirano al rispetto delle garanzie presentate dall’articolo 13 della Costituzione. In generale si può sostenere che le esigenze cautelari e le modalità di applicazione delle MC in generale, contribuiscono a differenziare la MC applicabili ai soggetti minori rispetto a quelle applicabili ai maggiorenni. Tale differenziazione è anche connessa alla deroga del D.P.R. 448/88 contente il c.d. “PRINCIPIO DI GRADUALITÀ” per cui in caso di minori si cerca di applicare sempre la MC meno afflittiva e restrittiva. Le MC applicabili ai minori sono presentate nel D.P.R.448/88 e nel D.LGS 272/89. Nel D.P.R. 448/88 esse sono presentate all’articolo 19 : “Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale,