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Diritto Penale, parte prima, Dispense di Diritto Penale

Prima parte di Diritto Penale

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 06/06/2019

andrea_sini_sini
andrea_sini_sini 🇮🇹

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LEGITTIMAZIONE E COMPITI DEL DIRITTO PENALE
Che cosa legittima il ricorso dello stato all'arma della pena?
Risposta data dalle tre teorie della pena.
I) Teoria della prevenzione generale
La teoria retributiva afferma che la pena statuale si legittima come un male necessario inflitto dallo
stato per compensare il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società. Trova
espressione nelle Legge del taglione (occhio per occhio, dente per dente). Si disinteressa totalmente
degli effetti della pena, perciò viene identificata come una teoria assoluta: svincolata da un
qualsivoglia fine da raggiungere. Quindi si punisce perchè è giusto non perchè la pena sia utile in
vista di una qualsivoglia finalità.
II)Teoria della prevenzione speciale/ general preventiva
Legittima la pena come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi
destinatari, facendo leva sugli effetti dell'intimidazione. Nel lungo periodo l'effetto di prevenzione
generale viene perseguito attraverso l'azione pedagogica della norma penale: si confida cioè che col
tempo si crei nella collettività una spontanea adesione ai valori espressi dalla legge penale.
L'orientamento culturale dovrebbe sostituirsi all'obbedienza dettat dal timore della pena.
III) Teoria specialpreventiva
Concepisce la pena come uno strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro
altri reati. Tale funzione può essere assolta in tre forme: nella forma della RISOCIALIZZAZIONE,
cioè dell'aiuto al condannato a inserirsi o reinserirsi nella società nel rispetto della legge; nella
forma della INTIMIDAZIONE, rispetto alle persone per le quali la pena non può essere strumento
di risocializzazione; nella forma della NEUTRALIZZAZIONE, quando il destinatario della pena
non appaia suscettibile né di risocializzazione, né di intimidazione: sì che l'unico obiettivo che la
pena può perseguire nei suoi confronti è renderlo inoffensivo/ rendergli più difficile la commissione
di nuovi reati.
Tuttavia NON ESISTE una teoria della pena che si imponga come vincente per la sua superiore,
intrinseca razionalità: la legittimazione della pena varia a seconda del tipo di Stato in cui si pone il
problema. Perciò per dare una risposta sul problema della legittimazione della pena nel nostro
ordinamento bisognerà muovere dai lineamenti dello Stato descritti dalla Costituzione italiana. La
risposta andrà cercata valutando l'uso della pena da parte dei singoli poteri dello Stato. Il potere
legislativo compete di selezionare i comportamenti penalmente rilevanti, dettando comandi e
divieti, e di minacciare le pene ai trasgressori; il potere giudiziario, al quale è riservato il compito di
accertare la violazione delle norme legislative e di infliggere pene adeguate al caso concreto; il
potere esecutivo, che deve curare l'esecuzione delle pene inflitte dal giudice.
La legittimazione dell'esecuzione della pena da parte del potere esecutivo
La pena inflitta dal giudice deve essere eseguita. Tale compito è affidato a diversi organi del potere
esecutivo. Le pene minacciate dal legislatore devono trovare esecuzione, ciò viene imposto
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LEGITTIMAZIONE E COMPITI DEL DIRITTO PENALE

Che cosa legittima il ricorso dello stato all'arma della pena? Risposta data dalle tre teorie della pena. I) Teoria della prevenzione generale La teoria retributiva afferma che la pena statuale si legittima come un male necessario inflitto dallo stato per compensare il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società. Trova espressione nelle Legge del taglione (occhio per occhio, dente per dente). Si disinteressa totalmente degli effetti della pena, perciò viene identificata come una teoria assoluta: svincolata da un qualsivoglia fine da raggiungere. Quindi si punisce perchè è giusto non perchè la pena sia utile in vista di una qualsivoglia finalità. II)Teoria della prevenzione speciale/ general preventiva Legittima la pena come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari, facendo leva sugli effetti dell'intimidazione. Nel lungo periodo l'effetto di prevenzione generale viene perseguito attraverso l'azione pedagogica della norma penale: si confida cioè che col tempo si crei nella collettività una spontanea adesione ai valori espressi dalla legge penale. L'orientamento culturale dovrebbe sostituirsi all'obbedienza dettat dal timore della pena. III) Teoria specialpreventiva Concepisce la pena come uno strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati. Tale funzione può essere assolta in tre forme: nella forma della RISOCIALIZZAZIONE, cioè dell'aiuto al condannato a inserirsi o reinserirsi nella società nel rispetto della legge; nella forma della INTIMIDAZIONE, rispetto alle persone per le quali la pena non può essere strumento di risocializzazione; nella forma della NEUTRALIZZAZIONE, quando il destinatario della pena non appaia suscettibile né di risocializzazione, né di intimidazione: sì che l'unico obiettivo che la pena può perseguire nei suoi confronti è renderlo inoffensivo/ rendergli più difficile la commissione di nuovi reati. Tuttavia NON ESISTE una teoria della pena che si imponga come vincente per la sua superiore, intrinseca razionalità: la legittimazione della pena varia a seconda del tipo di Stato in cui si pone il problema. Perciò per dare una risposta sul problema della legittimazione della pena nel nostro ordinamento bisognerà muovere dai lineamenti dello Stato descritti dalla Costituzione italiana. La risposta andrà cercata valutando l'uso della pena da parte dei singoli poteri dello Stato. Il potere legislativo compete di selezionare i comportamenti penalmente rilevanti, dettando comandi e divieti, e di minacciare le pene ai trasgressori; il potere giudiziario, al quale è riservato il compito di accertare la violazione delle norme legislative e di infliggere pene adeguate al caso concreto; il potere esecutivo, che deve curare l'esecuzione delle pene inflitte dal giudice. La legittimazione dell'esecuzione della pena da parte del potere esecutivo La pena inflitta dal giudice deve essere eseguita. Tale compito è affidato a diversi organi del potere esecutivo. Le pene minacciate dal legislatore devono trovare esecuzione, ciò viene imposto

dall'esigenza della prevenzione generale, se ciò non avvenisse il sistema mancherebbe di qualsiasi credibilità. Per quanto riguarda la pena detentiva la sua esecuzione deve essere orientata verso finalità di prevenzione speciale: la rieducazione del condannato, proponendosi di aumentarne le chances di reinserirsi nella società libera nel rispetto delle sue regole. La ricerca della rieducazione del condannato incontra però una serie di limiti. Innanzitutto l'opera di rieducazione del condannato non può essere condotta coattivamente: in tal modo viene fatta salva la dignità dell'uomo (art.3 cost) e perchè la pena risulti rispettosa del principio di umanità (art.27 comma 3Cost). La rieducazione deve assumere la forma dell'offerta di aiuto, non quella della trasformazione coattiva della personalità. La rieducazione deve essere coordinata alla neutralizzazione del condannato, qualora quest'ultimo non appaia suscettibile né di essere reinserito nella società attraverso l'esecuzione della pena, né appaia sensibile ai suoi effetti di intimidazione. I RAPPORTI TRA IL DIRITTO PENALE E GLI ALTRI RAMI DELL'ORDINAMENTO Accade in ogni tempo che vi siano situazioni conflittuali che reclamano una pluralità di interventi sanzionatori. E' quindi possibile che una data classe di fatti sanzionati penalmente attiri anche altre sanzioni, e che sia illecita a diversi titoli ( penale, civile, amministrativo, disciplinare). I rapporti tra il diritto penale e gli altri rami dell'ordinamento si lasciano cogliere da un altro e più ampio angolo visuale: l'AUTONOMIA della norma penale rispetto alla disciplina extra-penale della classe di fatti costitutivi delle figure di reato. Perciò individueremo due gruppi dii ipotesi. a) Norme incriminatrici in rapporto di accessorietà con gli altri rami dell'ordinamento, ossia disciplinano materie in parte preformate dal diritto civile o amministrativo, alle cui regole il giudice dovrà fare riferimento ed inoltre dovrà applicare delle regole giuridiche extrapenali. b) Altre norme incriminatrici sono invece caratterizzate da autonomia rispetto agli altri rami dell'ordinamento, in primo luogo come autonomia del significato da attribuire a un dato termine. E' la stessa legge a conferire quell'autonomo significato, stabilendo che cosa significa “agli effetti della legge penale”. L'autonomia del diritto penale rispetto agli altri rami dell'ordinamento si manifesta anche sotto altri profili. Per soddisfare le peculiari esigenze di tutela espresse da questa o quella norma incriminatrice se ne amplia in via interpretativa il raggio d'azione, reprimendo fatti che non troverebbero tutela in altri rami dell'ordinamento. DIRITTO PENALE E UNITA' DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO L'unità dell'ordinamento giuridico si esprime nella coerenza che caratterizza l'ordinamento giuridico, al cui interno sono inconcepibili contraddizioni insanabili. E' inammissibile che uno stesso fatto venga considerato favorevolmente da una branca e negativamente da un'altra. Sono le CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE gli istituti che fanno emergere la connessione fra i differenti settori dell'ordinamento e l'unità profonda del sistema: si tratta delle facoltà e dei doveri, derivanti da norme situate in ogni settore dell'ordinamento, che autorizzano o impongono la commissione di un fatto, rendendolo lecito nell'intero ordinamento e così precludendo l'inflizione di ogni tipo di sanzione prevista per quel fatto dai diversi settori dell'ordinamento. LE REGOLE PROBATORIE L'onere di provare gli elementi costitutivi di un reato incombe sull'accusa. E' una regola di rango

invece possono essere compiute sia con dolo, sia per colpa

  1. IL TENTATIVO è di regola configurabile solo per i delitti
  2. LA RECIDIVA che interessa soltanto gli autori dei delitti. L'aumento di pena previsto per la recidiva può infatti applicarsi soltanto a chi dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro (non colposo).
  3. Significative differenze tra delitti e contravvenzioni riguardano infine la disciplina processuale. Mentre i delitti sono perseguibili d'ufficio salvo che la legge preveda espressamente la procedibilità a querela, per le contravvenzioni non possono essere disposte misure cautelari coercitive. Inoltre le intercettazioni telefoniche non sono ammesse per le contravvenzioni. La specie delle pene principali elencate nell'art. 17 c.p. rappresenta il criterio per distinguere il reato dall'illecito civile. Quando un fatto costituisce illecito civile, ma non è al contempo sanzionato con una delle pene principali, non possono sorgere dubbi circa la sua estraneità al diritto penale: quel fatto non costituisce reato. Uno stesso fatto può costituire sia un reato sia un illecito civile: in tal caso l'ordinamento estende l'area del danno risarcibile al danno “non patrimoniale”, apprestando due tipi di sanzioni civili: il risarcimento e la pubblicazione della sentenza di condanna. Ora, per tutte le figure di illecito, in luogo della sanzione penale ( a condizione che il soggetto abbia agito con dolo) si prevede ora una SANZIONE PECUNIARIA CIVILE. La sanzione non esclude il risarcimento del danno a beneficio della persona offesa: la sanzione pecuniaria può essere irrogata SOLO a condizione che venga accordato il risarcimento del danno. REATO E ILLECITO AMMINISTRATIVO Quando la legge commina la multa o l'ammenda ci si trova in presenza di un reato, mentre sanzioni pecuniarie non designate come multa o ammenda hanno natura di sanzione amministrativa. L'illecito amministrativo affianca nell'ordinamento statale l'illecito penale, reprimendo offese a beni giuridici selezionate in base ai principi di proporzione e sussidiarietà. ANALISI E SISTEMATICA DEL REATO Il codice penale e le altre leggi penali puniscono una molteplicità di reati: non puniscono chiunque compia una malefatta ma chiunque commetta un omicidio, una corruzione, una diffamazione etc... L'individuazione di un numero chiuso di specifiche figure di reato rappresenta l'espressione di uno stadio evoluto del diritto penale. Tuttavia l'individuazione delle singole figure di reato è un processo in continuo svolgimento, che rispecchi una molteplicità di fenomeni. L'esigenza di analizzare separatamente gli elementi strutturali di ogni reato e collocarli secondo un ordine logico-sistematico è oggi avvertita dalla totalità della dottrina. E' perciò vero che ciascun elemento del reato è presupposto indispensabile per l'applicabilità della pena nel caso concreto; il reato può dunque essere espresso con una formula matematica del tipo “Se vi sono a+b+c, deve sserci la pena (x)”. Il reato risulta perciò composto da una serie di elementi, disposti l'uno di seguito all'altro: il reato è un fatto umano, antigiuridico, colpevole, punibile. Il legislatore italiano ha quasi costantemente costruito i tipi di reato assegnando il primato all'oggettivo rispetto al soggettivo, cioè al fatto rispetto all'autore. La costituzione italiana ha infatti disegnato un modello di reato che fa perno sul fatto, assegnando alla colpevolezza il ruolo successivo, di individuare le condizioni che consentono di rimproverare il fatto al suo autore. LA SISTEMATICA QUADRIPARTITA DEL REATO Il fatto è l'insieme degli elementi oggettivi che individuano e caratterizzano ogni singolo reato come specifica forma di offesa a uno o più beni giuridici. Che cos'è il FATTO? Il fatto è una specifica forma di offesa ad uno o più beni giuridici, ne segue

perciò la definizione che compongono il fatto tutti e solo quegli elementi oggettivi che concorrono a descrivere quella forma di offesa:

  1. La CONDOTTA, cioè un'azione o un'omissione
  2. I PRESUPPOSTI DELLA CONDOTTA, situazioni di fatto o giuridiche, che devono preesistere all'azione o ne devono accompagnare l'esecuzione.
  3. L'EVENTO o gli eventi, cioè gli accadimenti temporalmente e spazialmente separati dalla azione e che da questa deve essere causato: trattandosi di un elemento del fatto di reato, il nome di evento spetta soltanto a quella o a quelle conseguenze dell'azione che sono espressamente o tacitamente previste dalla norma incriminatrice. L'evento può consistere: in una modificazione della realtà fisica, in una modificazione della realtà psichica, in un'alterazione della realtà economico- giuridica, in un comportamento umano.
  4. Il RAPPORTO DI CAUSALITA' TRA CONDOTTA ED EVENTO, ART. 40 co. 1 c.p. “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.
  5. L'OGGETTO MATERIALE, cioè la persona o la cosa sulla quale incide l'azione o l'omissione
  6. LE QUALITA' o LE RELAZIONI giuridiche o di fatto richieste per il soggetto attivo del reato nei c.d. Reati propri, cioè nei reati che possono essere commessi soltanto da soggetti qualificati
  7. L'OFFESA AL BENE GIURIDICO protetto dalla norma incriminatrice, nella forma del danno o in quella del pericolo. Gli elementi costitutivi del fatto sono di regola espressamente previsti dalla norma incriminatrice; talora invece sono sottintesi, nel senso che la loro presenza è tacitamente richiesta dalla norma per la configurazione del fatto. Nella grande maggioranza dei casi gli elementi del fatto di reato sono individuati dal legislatore come elementi positivi, cioè come elementi la cui presenza nel caso concreto è necessaria per la sussistenza del fatto. Talora però la legge richiede per l'esistenza del fatto l'assenza di una qualche situazione di fatto o giuridica (elementi negativi). ANTIGIURIDICITA' Esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico. Tale rapporto non si configura quando anche una sola norma facoltizza o rende doverosa la realizzazione del fatto. Si dà il nome di cause di giustificazione all'insieme delle facoltà e dei doveri derivanti da norme che autorizzano o impongono la realizzazione di un fatto penalmente rilevante. Perciò un fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione sarà lecito. Se il fatto verrà commesso in assenza di una causa di giustificazione il fatto sarà ritenuto antigiuridico. COLPEVOLEZZA E' l'insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico. I requisiti sui quali si fonda e sigradua il rimprovero personale per la commissione del fatto antigiuridico possono così individuarsi: -dolo, colpa, ovvero dolo misto a colpa -assenza di scusanti -conoscenza o conoscibilità della legge penale violata -capacità di intendere e di volere

ART. 530 c.p.p., che in relazione alla sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, individua formule assolutorie corrispondenti a ciascun elemento della sistematica quadripartita del reato: il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato, il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione... ART. 129 co. 1 c.p.p., impone l'immediato proscioglimento in ogni grado e stato del processo quando il giudice riconosce che il fatto non sussiste o che il fatto non costituisce reato. Perciò si può dire che la sistematica quadripartita garantisce sia all'analisi teorica, sia alla prassi giudiziaria COMPLETEZZA, RAZIONALITA' e VERIFICABILITA', infatti nell'accertamento della responsabilità penale non si trascurerà nessun aspetto rilevante per il diritto. IL FATTO Al centro di ogni fatto commissivo compare un'azione umana, essa è indefettibile ed è strettamente correlata al diritto penale italiano, che reprime gli attacchi dell'uomo all'integrità dei beni giuridici e non la mera volontà di offendere un bene che non si sia tradotta in un' attività esteriore. Vari tipi di reato:

  1. FORMA LIBERA, il legislatore può attribuire rilevanza ad ogni comportamento umano che abbia causato un determinato evento. In tali casi l'azione concreta penalmente rilevante si individuerà nei reati dolosi in funzione del mezzo impiegato in concreto dall'agente e nei reati colposi tipica sarà qualsiasi azione che abbia colposamente creato il pericolo concretizzandosi nell'evento.
  2. FORMA VINCOLATA, l'azione concreta sarà rilevante solo se corrisponde allo specifico modello di comportamento descritto nella norma incriminatrice. Il ricorso all'una o all'altra tecnica per individuare l'azione dipende in larga misura dall'importanza del bene giuridico la cui +aggressione è repressa penalmente. Beni ritenuti di “alto rango” vengono tutelati da ogni lato: si rinuncia a selezionare questa o quella modalità con cui può essere recata l'offesa, attribuendo rilevanza alla causazione pura e semplice dell'evento. Ai Beni stimati di minor rango l'ordinamento accorda una tutela soltanto frammentaria: tali beni giuridici vengono protetti di regola solo contro specifiche classi di comportamenti, scelte dal legislatore per la loro particolare capacità offensiva (patrimonio).
  3. REATI DI POSSESSO, cioè reati nei quali l'oggetto del divieto è il possesso (o la detenzione) di questa o quella cosa
  4. REATI DI SOSPETTO, sono un sottogruppo dei reati di possesso, il cui carattere peculiare è di natura processuale e riguarda l'inserzione nella norma incriminatrice di un'anomala regola di giudizio: in contrasto con la presunzione di non colpevolezza contenuta nell'art 27 co. 2 Cost., l'onere della destinazione o della provenienza lecita incombe interamente sull'imputato. IL RAPPORTO DI CAUSALITA' (teoria della condicio sine qua non e i correttivi)

Per poter affermare che un fato evento è conseguenza di una data azione, il legislatore italiano ha inteso fornire una risposta a tale interrogativo, dettando all'art 41 c.p. una serie di regole. E' perciò necessario : a) esaminare preliminarmente queste varie teorie e b) accertare quale teoria sia meglio compatibile con il tenore della disciplina. TEORIA CONDIZIONALISTICA L'azione A è causa dell'evento B, se può dirsi che senza A, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, l'evento B non si sarebbe verificato. La teoria condizionalistica parte dalla premessa che causa dell'evento è ogni azione che non può essere eliminata mentalmente SENZA CHE l'evento concreto venga meno. Si parla a questo proposito di “procedimento di eliminazione mentale”. (vedi pag. 227-228) La teoria condizionalistica può essere così riformulata: causa dell'evento è ogni azione che non può essere eliminata mentalmente, sulla base di leggi scientifiche , senza che l'evento concreto venga meno. CORRETTIVI ALLA TEORIA CONDIZIONALISTICA

  1. TEORIA DELLA CAUSALITA' ADEGUATA, essa si propone di escludere il rapporto di causalità quando nel decorso causale, accanto all'azione umana, siano intervenuti fattori anormali. Prende le mosse dalla teoria condizionalistica , apponendovi un limite : per la sussistenza del rapporto di causalità non basta che l'azione sia condizione necessaria dell'evento, ma occorre altresì che l'evento sia una conseguenza normale o almeno non improbabile dell'azione; non merita alcun castigo chi non poteva prevedere l'evento seguito alla sua azione, e la pena minacciata nei confronti di chi cagioni un determinato evento può trattenere dall'agire solo chi possa prevedere le conseguenze del suo operare.
  2. TEORIA DELLA CAUSALITA' UMANA, presupposto indispensabile per la sussistenza del rapporto di causalità è che l'azione umana sia una condicio sine qua non dell'evento concreto; apponendovi un limite: l'evento non deve essere dovuto al concorso di fattori eccezionali. La ratio di tale limite sarebbe che: possono considerarsi opera dell'uomo soltanto gli sviluppi causali che l'uomo può dominare con i suoi poteri conoscitivi e volitivi e tra gli sviluppi indomabili non possono essere ricompresi quelli dovuti al concorso di fattori causali rarissimi.
  3. TEORIA DELL'IMPUGNAZIONE OGGETTIVA DELL'EVENTO, muove dal presupposto che teoria condizionalistica abbia bisogno di essere corretta in senso restrittivo, in relazione alle ipotesi di decorso causale atipico. Secondo tale teoria, l'evento causato dall'azione potrebbe essere oggettivamente imputato all'agente solo in presenza di almeno due condizioni: a) che l'agente, con la sua condotta, in violazione di una regola di diligenza/prudenza/perizia, abbia creato o aumentato il rischio del verificarsi di un evento del tipo di quello che si è verificato b) che l'evento sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a evitare o ridurre Il legislatore ha voluto dare una risposta all'interrogativo su ciò che è necessario per poter affermare che una data azione ha causato un dato evento, dettando all' ART 41 C.P. , una serie di regole sotto la rubrica “concorso di cause”. Il primo e il terzo comma enunciano due corollari della teoria condizionalistica. Il primo afferma che basta che l'agente abbia posto in essere uno solo degli antecedenti necessari dell'evento. Il terzo stabilisce che un'azione che sia condizione necessaria dell'evento ne resta causa se tra i fattori causali si annoveri un fatto illecito altrui. LA TEORIA CONDIZIONALISTICA NON HA BISOGNO DI CORRETTIVI BENE GIURIDICO

IL NESSO TRA OMISSIONE E EVENTO

Nei reati omissivi impropri l'evento è elemento costitutivo del fatto e il nesso tra omissione e evento consiste nel suo mancato impedimento. Nei reati commissivi il rapporto di causalità è una relazione reale tra accadimenti: si configura quando l'azione è un antecedente storico che non può essere eliminato mentalmente senza che l'evento venga meno. Per contro nei reati omissivi il rapporto di causalità tra omissione ed evento è ipotetico: sussiste quando l'azione doverosa che è stata omessa , se fosse stata compiuta avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, nel senso che aggiungendola mentalmente l'evento non si sarebbe modificato. LA COLPEVOLEZZA Perché sia legittimo il ricorso alla sanzione penale occorre che la commissione del fatto antigiuridico possa essere personalmente rimproverata all'autore, perciò per fondare quel rimprovero la dottrina utilizza il termine colpevolezza mentre nel linguaggio della Costituzione si utilizza la formula “responsabilità personale”. La colpevolezza è l'insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico. Nel diritto vigente tali requisiti possono così individuarsi:

  1. dolo, colpa, dolo misto a colpa.
  2. assenza di scusanti.
  3. conoscenza o conoscibilità della legge penale violata.
  4. capacità di intendere e di volere. Il principio di colpevolezza ( o di personalità della responsabilità penale) riflette uno stadio avanzato della civiltà giuridica. Esso si contrappone alla responsabilità oggettiva -responsabilità per un fatto proprio, ma realizzato senza dolo o senza colpa- ; alla responsabilità penale di chi abbia commesso il fatto volontariamente o colposamente, ma ignorando senza colpa l'illiceità penale del fatto; alla responsabilità penale accollata a chi abbia agito in situazioni anormali, tali da rendere inesigibile un comportamento diverso da quello tenuto dall'agente, o dall'incapace di intendere e di volere. La corte costituzionale ha riconosciuto rango costituzionale al principio di colpevolezza (art.5 c.p.) , oggi vige la regola secondo cui nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale dovuta a colpa. La corte ha poi affermato che il principio ispiratore della responsabilità oggettiva contrasta con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, perciò ha ritenuto indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente, siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa. Va sottolineato che nella nostra Costituzione la responsabilità personale è responsabilità per un fatto commesso: tutti i criteri sui quali si fonda la colpevolezza dell'agente vanno cioè riferiti al singolo fatto antigiuridico da lui commesso. Così la rappresentazione e la volizione necessarie per il

dolo, devono avere per oggetto tutti gli estremi del fatto antigiuridico; mentre la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia, necessarie per l'esistenza di un fatto colposo, devono abbracciare l'intero fatto antigiuridico. Il criterio di attribuzione della responsabilità di regola richiesto dal legislatore per i delitti è il dolo (forma più grave di responsabilità), mentre la colpa rileva solo in via di eccezione espressa. (leggi art.42 co.2 c.p.). IL DOLO la realizzazione con dolo di un fatto antigiuridico comporta la forma più grave di responsabilità penale. Il più intenso rimprovero che si può muovere a chi ha recato un torto ad altri è infatti quello a cui si può arrivare dalle formule “l'hai fatto apposta”. Tale visione evidenzia le componenti del dolo. Per l'esistenza del dolo si richiede infatti un duplice coefficiente psicologico: la rappresentazione e la volizione del fatto antigiuridico. L'art. 43 c.p. stabilisce che il delitto è doloso quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. L'art. 47 c.p. Esclude il dolo per difetto di rappresentazione del fatto, quando per una falsa rapprese4ntazione della realtà o per la difettosa interpretazione di una norma giuridica l'agente è caduto in errore sul fatto che costituisce reato. Infine l'art. 59 co.4 c.p. Esclude il dolo allorchè l'agente non si renda conto del suo carattere antigiuridico, perché ritenga di agire in presenza di una causa di giustificazione. Perchè sorga una responsabilità dolosa occorre che il soggetto si sia RAPPRESENTATO il fatto antigiuridico. La logica che sta alla base di tale requisito è: si rimprovera al soggetto di aver avuto ben chiaro dinanzi agli occhi il fatto antigiuridico e di non essersi lasciato trattenere da quella rappresentazione ammonitrice. Il momento rappresentativo del dolo esige la conoscenza effettiva di tutti gli elementi rilevanti del fatto concreto che integra una specifica figura di reato: e tale conoscenza deve sussistere nel momento in cui il soggetto inizia l'esecuzione dell'azione tipica. La conoscenza deve essere in primo luogo EFFETTIVA, e non meramente potenziale, la conoscenza potenziale rileva solo ai fini dell'accertamento della colpa, quando l'agente non si rende conto di quello che fa, ma potrebbe rendersene conto usando la dovuta diligenza. E' sufficiente che la conoscenza effettiva sia presente nel momento in cui l'agente inizia l'esecuzione dell'azione tipica, non è quindi necessario che la rappresentazione sia presente nella mente del soggetto per tutto il tempo dell'azione. Il momento rappresentativo del dolo si considera di regola integrato anche nei casi di dubbio, perché chi agisce in stato di dubbio ha un'esatta rappresentazione di quel dato della realtà. Tuttavia il dubbio risulta incompatibile con il dolo nei casi in cui la legge richieda una conoscenza piena e certa dell'esistenza di un elemento del fatto. Per contro difetta la rappresentazione del fatto necessaria per la sussistenza del dolo quando l'agente versa in un errore sul fatto, quando cioè non si rappresenti la presenza di almeno uno degli elementi del fatto come conseguenza o di un'errata percezione sensoriale (errore sul fatto) o di un'errata interpretazione di norme giuridiche o sociali diverse dalla norma incriminatrice e da questa richiamata (errore di diritto). ERRORE DI FATTO--> esempio del cacciatore (pag.342) Un errore sul fatto può essere causato anche da un errore di diritto, ossia dall'erronea interpretazione di norme diverse dalla norma incriminatrice. Stabilisce l'art 47 co.3 c.p. che l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato. La prevalente giurisprudenza ha sottolineato che tutti gli errori di interpretazione di norme giuridiche richiamate attraverso un elemento normativo siano altrettanti errori sulla legge penale, riconducibili alla disciplina dell'art. 5 c.p. E non possano mai cagionare un errore sul fatto.

accettando la verificazione dei secondi quali prezzo da pagare per realizzare il primo. OGGETTO DEL DOLO La rappresentazione e la volizione debbono avere per oggetto il fatto concreto, che corrisponde alla figura legale del fatto incriminato. L'agente può ignorare l'esistenza della norma che descrive il fatto da lui realizzato, o può interpretarla erroneamente: tutto ciò non aggiunge né toglie nulla all'esistenza del dolo. Ciò che è necessario per l'esistenza del dolo è che l'agente voglia consapevolmente realizzare un fatto che corrisponda alla previsione di quella norma, ossia come si usa dire un fatto tipico. IL DOLO NEI REATI OMISSIVI Reati omissivi ( sia propri che impropri) configurano il dolo sotto il profilo dell'oggetto della rappresentazione e della volizione. Quanto al momento della rappresentazione, il soggetto che ha l'obbligo di agire deve innanzitutto essere a conoscenza dei presupposti di fatto dai quali scaturisce il dovere di agire. In secondo luogo il soggetto deve sapere qual è l'azione da compiere. Ai fini della sussistenza del dolo NON è invece necessario che il soggetto sappia che il mancato compimento dell'azione doverosa è penalmente rilevante. Quanto al momento volitivo del dolo, è necessario che il soggetto decida di non compiere l'azione doverosa; nei reati omissivi impropri, il momento volitivo esige che il soggetto abbia posto a base di quella decisione l'intenzione di non impedire l'evento l'accettazione dell'eventualità del verificarsi di un evento che sarebbe stato impedito dal compimento dell'azione doverosa. LA COLPA La realizzazione per colpa di un fatto antigiuridico comporta una responsabilità assai meno grave rispetto alla realizzazione dolosa dello stesso fatto. La colpa rappresenta un aliud: si tratta cioè di un criterio di attribuzione della responsabilità che ha una struttura del tutto diversa. ART.43 CO.1 C.P. Stabilisce che che “il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. La colpa consta di un elemento positivo e uno negativo. Positivo: ASSENZA DI DOLO, il fatto deve essere stato realizzato involontariamente. Ciò che invece caratterizza la colpa come peculiare forma di colpevolezza è il suo elemento positivo, che la legge descrive come “negligenza, imprudenza o imperizia, o l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Ciò mostra che le varie forme di colpa si fondano su un giudizio interamente normativo, cioè sul contrasto tra la condotta concreta dell'agente e il modello di condotta imposto da regole di diligenza, prudenza o perizia. LA COLPA PUO' CONSISTERE NELLA NEGLIGENZA, NELL'IMPRUDENZA O NELL'IMPERIZIA. Tratto comune delle regole di diligenza, prudenza e perizia è una finalità preventiva o cautelare: la finalità cioè di evitare che dalla condotta dell'agente possano derivare eventi dannosi o pericolosi prevedibili.

La colpa può essere:

- generica (deriva da imprudenza, negligenza o imperizia) o specifica (deriva dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ovvero di norme che impongono determinate cautele);

  • propria (l’evento non è voluto dall’agente), impropria (l’evento è voluto dall’agente ma non tanto da farlo rientrare nell’ipotesi del dolo), incosciente (manca la volontà di cagionare un evento e la previsione dello stesso), cosciente (manca la volontà ma non anche la previsione), professionale (riguarda attività professionali di per sé pericolose ma che l’Ordinamento consente e autorizza nel loro svolgimento in quanto produttive di risultati ritenuti socialmente utili). L’evento è quindi posto a carico del soggetto solo sulla base del rapporto di causalità che lega la sua azione all’evento. In tali ipotesi non è ravvisabile né la colpa né il dolo. Per il reato preterintenzionale, la legge prevede una sanzione penale più tenue rispetto a quella prevista per l’omicidio doloso ma comunque più grave rispetto a quella prevista per il reato colposo. LA CONDOTTA COLPOSA Nei reati colposi di evento, il dovere di diligenza, prudenza o perizia ha un duplice contenuto, vincolante al momento in cui si inizia o si continua ad agire: a) riconoscere il pericolo o i pericoli del realizzarsi del fatto antigiuridico; b) neutralizzare o ridurre il pericolo o i pericoli che si realizzi il fatto antigiuridico. Quanto al riconoscimento dell'esistenza del pericolo o dei pericoli del realizzarsi di un fatto antigiuridico può e deve essere ottenuto dall'agente con i sensi, con gli strumenti apprestati dalla tecnica per potenziare i sensi, attraverso l'applicazione al caso concreto delle regole di esperienza o giuridiche note all'agente modello. Invece, quanto la realizzazione di un fatto antigiuridico, il dovere logicamente successivo ha per oggetto la neutralizzazione o la riduzione del pericolo. L'adempimento di questo dovere può comportare la totale astensione dall'agire o dalla prosecuzione dell'agire (es. l'automobilista che incontra sul proprio percorso un semaforo rosso deve arrestare la propria corsa) a+b) Il carattere colposo della condotta può derivare dal mancato riconoscimento del pericolo di realizzazione del fatto che l'agente modello sarebbe stato in grado di riconoscere nel momento in cui l'agente concreto ha iniziato o continuato ad agire, o di fronte ad un pericolo ormai riconosciuto, dalla mancata adozione dei comportamenti necessari per neutralizzare o ridurre il pericolo che in quel momento e in quelle circostanze avrebbe tenuto l'agente modello. Per stabilire il momento dal quale un dato pericolo è riconoscibile dall'agente modello, bisogna prendere le mosse dalle conoscenze che in un dato momento costituiscono un patrimonio diffuso, non rilevano le conoscenze presenti soltanto nella cerchia degli specialisti. Le misure adottate per neutralizzare o ridurre un pericolo riconoscibile vanno individuate a partire dal momento in cui quelle misure sono fattibili, ad esempio utilizzando le tecnologie disponibili. PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO Molte attività pericolose vengono svolte da una pluralità di persone ora nella forma della collaborazione necessaria, ora nella forma di attività individuali che possono intersecarsi reciprocamente. Nel quadro di attività dell'uno o dell'altro tipo opera il Principio di affidamento : ciascuno degli agenti può confidare che il comportamento dell'altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia. Il fondamento del principio va cercato negli stessi criteri che servono alle regole di diligenza: chi svolge una determinata attività garantisce obbiettivamente di essere in

Nei reati di evento la colpa deve abbracciare sia l'azione sia l'evento: si doveva agire diversamente perchè, agendo come si è agito, si è cagionato un evento che il legislatore vuole impedire. Il nesso tra colpa ed evento è richiesto dall'art. 43 co. 1 c.p. “l'evento che è il risultato dell'azione o dell'omissione deve infatti verificarsi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia. Ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Il nesso tra colpa e evento è duplice. In primo luogo l'evento concreto deve essere realizzazione del pericolo che la norma cautelare violata mirava a prevenire. L'evento verificatosi nella realtà deve cioè rientrare tra quegli eventi che la norma violata mirava a prevenire: in altri termini, l'evento deve essere il risultato di una delle serie di sviluppi causali il cui prevedibile avverarsi rendeva colposa la condotta dell'agente. Il primo nesso tra colpa ed evento va accertato in relazione all'evento concreto penalmente rilevante che rappresenta la realizzazione dello specifico rischio o di uno dei rischi che la norma violata mirava a prevenire. La precisazione è particolarmente significativa nei casi in cui una determinata sostanza sia fonte di una molteplicità di rischi di lesione personale: non basta che una determinata sostanza crei una serie di pericoli che si verifichi l'evento astratto ma è necessario che uno specifico evento concreto penalmente rilevante come lesione personale rappresenti la realizzazione di uno specifico rischio che era riconoscibile al momento in cui si è impiegata quella data sostanza. Il secondo nesso tra colpa e evento è dato dall'accertamento che l'evento è la realizzazione del pericolo colposamente creato dall'agente, bisogna appurare se la condotta rispettosa delle regole di diligenza avrebbe evitato nel caso concreto il verificarsi dell'evento. L'idoneità della condotta diligente ad evitare il verificarsi dell'evento concreto va accertata riportandosi al momento in cui il soggetto avrebbe dovuto tenere quella condotta. Normalmente le regole di diligenza impongono di agire in un determinato modo per evitare eventi lesivi di beni giuridici: in via d'eccezione le regole di diligenza tendono a ridurre il rischio del verificarsi dell'evento. Ciò accade quando gli sviluppi della ricerca scientifica o della tecnica mettono a disposizione dell'agente solo delle cautele in grado di minimizzare i rischi senza poterli neutralizzare del tutto. LA COLPA NEI REATI OMISSIVI IMPROPRI La responsabilità per l'omesso impedimento di eventi costitutivi di delitti colposi si configura nei confronti di chi è destinatario di obblighi di protezione o di controllo dei pericoli che possono incombere sui più diversi beni. In questo gruppo di reati la colpa può consistere: a) nell'inottemperanza del dovere di attivarsi per riconoscere la presenza dei pericoli che i garanti hanno il dovere di sventare, o b) nel mancato compimento delle azioni necessarie per neutralizzare o ridurre quei pericoli. Anche nei reati omissivi impropri l'evento non può essere addebitato a colpa se il soggetto non poteva evitarlo nemmeno compiendo le azioni che la diligenza o la perizia gli imponevano di compiere. IL GRADO DELLA COLPA La colpa si configura quando la condotta concreta è difforme dal modello di condotta prescritto da una regola di diligenza, prudenza o perizia, codificata o non codificata. Il grado della colpa – divario tra condotta concreta e il modello di condotta che l'agente doveva rispettare- è di regola irrilevante ai fini della realizzazione per colpa di questa o quella figura di reato colposo: rileverà, ai fini della commisurazione della pena, il grado della colpa. grado della colpa => il c.p. impone in via generale al giudice di tenerne conto ai fini della commisurazione in concreto della pena (art. 133.1 n.3 c.p.). Inoltre, è prevista una particolare circostanza aggravante comune per i delitti colposi commessi “nonostante la previsione dell’evento” (art. 61 n.3 c.p.).

La graduazione della colpa si fonda essenzialmente su 3 ordini di criteri: 1-l’intensità del legame psichico tra il soggetto e il fatto tipico; 2-il grado di scostamento del comportamento inosservante rispetto alla regola cautelare doverosa; 3-la misura di soggettiva rimproverabilità dell’inosservanza. Una forma più grave di responsabilità per colpa si configura, per i delitti, nei casi di colpa con previsione, cioè nei casi in cui l'agente per leggerezza sottovaluta la probabilità del verificarsi dell'evento che ha previsto o sopravvaluta le proprie capacità di evitarlo. .2)ASSENZA DI SCUSANTI Perché 'agente possa considerarsi colpevole non basta che abbia commesso un fatto antigiuridico con dolo o per colpa: un compiuto rimprovero di colpevolezza non può muoversi quando l'agente ha commesso il fatto in presenza di scusanti, cioè di circostanze anormali, che nella valutazione legislativa, hanno influito in modo irresistibile sulla sua volontà o sulle sue capacità psicofisiche. Il tratto comune di queste ipotesi viene espresso con il concetto di inesigibilità, nel senso che da chi ha agito sotto la pressione di quelle circostanze anormali non si poteva esigere un comportamento diverso. In via di eccezione espressa gli ordinamenti danno rilievo all'umana fragilità per scusare il compimento di ingiustificati fatti offensivi di beni giuridici commessi con dolo o per colpa. Il giudice non può pertanto appellarsi ad un generale principio di inesigibilità per scusare la commissione di fatti di reati né può andare al di là del catalogo tassativo delle scusanti espressamente previste dalla legge. LE SCUSANTI DEI REATI DOLOSI Tra le principali ipotesi di scusanti riferibili ai reati dolosi si segnala lo STATO DI NECESSITA', che può essere determinato da forze della natura, da un comportamento umano o dall'altrui minaccia: non è colpevole chi agisce essendo costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Un'altra scusante è contemplata in relazione ad alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia (falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione): è scusato chi ha commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore” (art. 384 co.1 c.p.). Integra una scusante la provocazione nel delitto di diffamazione chi ha commesso fatti dolosi di diffamazione nello stato d'ira determinato un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Alla ratio della provocazione riteniamo riconducibile anche la reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. A norma dell'art. 393 bis c.p. Non è punibile chi commette un fatto di violenza, resistenza o minaccia a un pubblico ufficiale o un fatto di oltraggio a p.u. Quando il pubblico funzionario abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. La ragione di non punire l'autore della violenza risiede infatti nel turbamento cagionato dal comportamento illegittimo del pubblico funzionario. LE SCUSANTI DEI REATI COLPOSI Anche sul terreno dei reati colposi il legislatore italiano prevede delle circostanze anormali che scusano la violazione di una regola di diligenza, perchè la loro presenza influisce in modo normalmente irresistibile sulle capacità psicofisiche dell'agente, impedendo anche all'agente modello di rispettare la regola di diligenza violata.

  1. Rilevano come scusanti, ai sensi della norma sul caso fortuito, circostanze interne come l'insorgenza di un malore rapido e improvviso che colpisca chi è alla guida di un'auto
  2. Scusano la violazione di questa o quella regola di diligenza, ai sensi della disposizione sulla coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione, circostanze interne come le reazioni da

fosse IMPUTABILE, cioè capace di intendere e di volere, ossia capace di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti, nonché di autodeterminarsi liberamente. Solo in presenza di tali condizioni, il soggetto può essere indotto dalla minaccia della pena ad astenersi da questo o quel comportamento e può dunque essere rimproverato per aver scelto di tenere il comportamento vietato dalla legge penale. ART. 85 C.P. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile (1). È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere. Dopo aver così enunciato il principio generale che governa questa materia, ha poi individuato una serie di ipotesi la cui disciplina rappresenta una mera applicazione di tale principio: è il caso del vizio di mente, della cronica intossicazione da alcool da stupefacenti e del sordomutismo, che escludono l'imputabilità quando l'infermità comporta l'incapacità di intendere e di volere; è il caso dell'età minore di anni quattordici, dell'età compresa fra i 14 e i 18, che esige l'accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere. Il legislatore ha così dato rilevanza espressa alle principali situazioni che possono incidere sulla capacità di intendere e/o volere: a)il vizio di mente, b) sordomutismo, c)la minore età, d)l'azione delle sostanze alcooliche e delle sostanze stupefacenti. A) VIZIO DI MENTE Vizio totale di mente → non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. Vizio parziale di mente → chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita. Quanto al vizio parziale di mente è necessario che la diminuzione di quelle capacità sia molto seria: ai fini della diminuzione di pena prevista per il seminfermo di mente, la legge richiede infatti che la capacità di intendere o di volere sia grandemente scemata. Al centro della disciplina del vizio di mente si colloca il concetto di infermità. Al giudice si chiede in primo luogo di accertare la presenza di un'infermità e in secondo luogo di stabilire l'influenza che nel caso concreto quell'infermità ha avuto sulla capacità di intendere o di volere dell'agente. Il concetto di infermità ricomprende pacificamente sia malattie di tipo psichico, sia malattie di tipo fisico, purché tali da incidere sulle capacità intellettive o volitive della persona. Per l'accertamento del vizio di mente è spesso necessaria una perizia psichiatrica, con la conseguenza che il metodo di volta in volta utilizzato dai periti influirà sulla maggiore o minore ampiezza del concetto di infermità che il giudice porrà a base della sua decisione. La persona riconosciuta affetta da vizio totale di mente al momento del fatto viene prosciolta per difetto di colpevolezza e quindi non viene sottoposta a pena; peraltro, ove sia ritenuta socialmente pericolosa, e il fatto integri un delitto doloso punito con la reclusione superiore nel massimo a due anni, l'agente verrà sottoposto a una misura di sicurezza: precisamente alla libertà vigilata, o quando tale misura risulti inadeguata al ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. In caso di vizio parziale di mente, l' agente viene sottoposto ad una pena diminuita in misura non eccedente un terzo. B) SORDOMUTISMO L'art. 96 c.p. Dispone che non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere. Se la capacità di intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita. Esulano dalla sfera applicativa di tale disciplina il solo mutismo e la sola sordità.

Considerando il sordomutismo come un ostacolo che può frapporsi allo sviluppo della psiche, il legislatore fa obbligo al giudice di accertare caso per caso se il sordomuto sia capace di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto. Il sordomuto prosciolto per difetto di imputabilità o condannato a pena diminuita in quanto la sua capacità di intendere o di volere era grandemente scemata potrà essere sottoposto alle misure di sicurezza rispettivamente del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia o della libertà vigilata. C)LA MINORE ETA' Il codice penale individua tre fasce di età rilevanti ai fini dell'imputabilità: 1) al di sopra dei 18 anni, 2) al di sotto dei 14 anni, 3) tra i 14 e i 18.

  1. Il compimento del 18esimo anno di età al momento del fatto segna il limite oltre il quale il soggetto si considera imputabile.
  2. Chi al momento della commissione del fatto non aveva ancora compiuto i 14 anni è considerato sempre non imputabile. La legge presuppone una assoluta incapacità di intendere e di volere, che preclude al giudice di ritenere imputabile un tredicenne che dimostri aver già raggiunto la piena capacità di rendersi conto di quello che fa e di dominare le sue scelte di comportamento.
  3. Chi al momento del fatto aveva compiuto i 14 ma non i 18, in tal caso la legge subordina la dichiarazione di imputabilità all'accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto. Stabilisce infatti l'art. 98 c.p. Che è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere. Nei confronti del minore di età compresa tra 14 e 18, l'accertamento della capacità di intendere e di volere va compiuto in senso concreto, cioè in relazione alle caratteristiche cognitive e volitive di quel singolo agente al momento della commissione del fatto: tenendo conto anche del tipo di reato che ha commesso. Quanto ai criteri in base ai quali va condotto l'accertamento della capacità del minore, la disciplina del processo minorile impone al pubblico ministero e al giudice di formare il suo convincimento anche sulla base di elementi relativi alle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, consentendo altresì di assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e di sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. QUAL E' IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEL MINORE AUTORE DI FATTI PENALMENTE RILEVANTI? Il minore di anni 14 non è imputabile e quindi non è assoggettabile a pena, ma ove abbia commesso un fatto previsto dalla legge come delitto e sia riconosciuto socialmente pericoloso deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza: la libertà vigilata o il riformatorio giudiziario ( quest'ultima misura viene ora eseguita attraverso l'affidamento coattivo del minore ad una comunità educativa). Se invece si tratta di un minore tra i 14 e i 18 anni che venga riconosciuto imputabile, gli verrà inflitta la pena per il reato da lui commesso, diminuita nella misura massima di un terzo. Le pene della reclusione o dell'arresto verranno eseguite in istituti penali per minorenni, nei quali il soggetto minore d'età al momento della commissione del fatto potrà di regola rimanere fino al compimento del 25° anno di età. Le stesse misure di sicurezza applicabili al minore di anni 14 con la stessa disciplina e alle stesse condizioni, si applicano anche a chi al momento del fatto avesse un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, sia che il soggetto venga ritenuto imputabile sia che venga ritenuto non imputabile. D) L'AZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI