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Antigiuridicità
Esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto tipico di reato e l’intero ordinamento. La circostanza che un fatto sia tipico depone a favore della sua antigiuridicità:
- l’offesa ci fa capire che il fatto in sé dovrebbe essere antigiuridico;
- potrebbe però esserci una cdg che blocca il potere sanzionatorio del diritto penale. Le cause di giustificazione:
- sono norme che per tutelare un altro bene, facoltizzano o rendono doverosa la realizzazione del fatto;
- si profila quindi un concorso apparente di norme che si risolve con la prevalenza delle cdg. Hanno valenza universale:
- possono trovarsi in ogni parte dell’ordinamento giuridico.;
- non devono rispettare le garanzie previste per le norme penali in senso stretto: principio di riserva di legge, divieto di analogia. Le cdg elidono l’antigiuridicità in senso totale (intero ordinamento giuridico):
- nessuna sanzione, no risarcimento del danno;
- art. 530 co. 3 c.p.;
- art. 273 co.2 c.p.
Valenza oggettiva cause di giustificazione
Art. 59 co. 1: le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Ciò comporta che le cause di giustificazione hanno valenza oggettiva (rilevano oggettivamente per il semplice fatto di essere presenti nella fattispecie concreta):
- se viene posta in essere la condotta coperta da causa di giustificazione;
- è lecita a prescindere dalla conoscenza dell’agente, anche se ritenuta per errore inesistente. Giudizio di liceità:
- ha carattere oggettivo;
- non dipende dalle finalità o dalle valutazioni dell’agente. Eccezione art. 9 l. 46/2006:
- agenti di polizia di stato, arma dei carabinieri o guardia di finanza;
- si inseriscono in un’organizzazione criminale con la finalità specifica di raccogliere elementi di prova;
- le condotte coperte da scriminante sono elencate: si tratta di supporto materiale o morale per il compimento di determinati delitti;
- senza questa causa di giustificazione rientrerebbero nella disciplina del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).
Cause di giustificazione e concorso di persone nel reato
Art. 119 co. 2 c.p.: le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato. In questo caso:
- hanno effetto rispetto a tutti i concorrenti;
- salvo quelle personali (art. 53 c.p. uso legittimo delle armi).
Cause di giustificazione putative
L’agente crede che esista una cdg, ma non è presente nella situazione reale:
- la cdg è supposta erroneamente dall’agente;
- il fatto è oggettivamente commesso in assenza di cdg. Art. 59 co. 4 c.p.:
- se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui;
- tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. In questo caso non si esclude l’antigiuridicità, ma ciò rileva sul piano della colpevolezza:
- art. 43 c.p.: dolo rappresentazione e volizione dell’evento dannoso e pericoloso + intero fatto tipico + antigiuridicità;
- in questo caso il soggetto sa che sta offendendo in maniera tipica un bene giuridico, ma crede che sia consentito. Di conseguenza:
- se il reato è solo doloso: soggetto prosciolto. Per l’esclusione del dolo non vi deve essere il dubbio che la causa sussista oppure no;
- se il reato è anche colposo e l’errore è determinato da colpa: il soggetto risponde per colpa. Non sono ricomprese le ipotesi:
- cdg inesistente;
- cdg con limiti diversi. L’errore può essere:
- di fatto: erronea percezione di un dato rilevante della realtà;
- di diritto: errore nell’interpretazione della norma richiamata da un elemento della norma scriminane (art. 687 c.p.).
Eccesso nelle cdg
Art. 55 c.p.: quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. In questo caso:
- la cdg è oggettivamente esistente;
- la condotta che integrerebbe la scriminante e che consentirebbe di non essere punito eccede i limiti fissati dalla cdg (legge o ordine dell’autorità). Es. difesa sproporzionata all’offesa. Per la verifica dell’eccesso la giurisprudenza dice che:
- va verificata se la situazione rientra in una cdg;
- si determinano poi i limiti. Abbiamo 3 forme di eccesso:
Eccesso colposo
Le cdg sono composte da:
non sussiste in tutti i casi di aggressione al domicilio, si da un’interpretazione restrittiva. Occorre il nesso psicologico tra:
- condizione di approfittamento della situazione di minorata difesa in cui versa l’aggredito;
- eccesso di difesa che si determina l’aggredito. Il giudice verifica se questa condizione nel caso concreto ha reso impossibile il rispetto dei limiti. 2)grave turbamento psichico deve essere conseguenza della grave situazione di pericolo in atto, e determinare con nesso di causalità l’eccesso di difesa. Raffronto tra:
- condizione dell’agente prima della condotta dell’aggressore;
- condizione a seguito: si analizzano comportamenti che denotano una destabilizzazione. Non può essere causa di perdita di capacità di intendere e di volere.
Eccesso doloso
L’agente si rappresenta in maniera esatta la cdg:
- manovra correttamente i mezzi;
- ma eccede comunque i limiti (consapevolmente e volontariamente). Non si rientra nella disciplina di cui al co. 1, il soggetto agente viene punito a titolo di dolo. Non è così semplice distinguere quando si è in presenza di eccesso doloso, in relazione a:
- mera risposta;
- ritorsione: es. spedizione punitiva il giorno successivo all’aggressione, nei confronti dell’aggressore. L’eccesso colposo e doloso ha in comune:
- se il fatto è considerato un illecito, vi è l’obbligo di risarcimento del danno patrimoniale e non;
- per l’art. 52 co.2: è richiesto il pagamento di un’indennità.
Eccesso incolpevole
Si tratta di un errore che può sorgere:
- sia in fase di esecuzione che di rappresentazione;
- non vi è né dolo, né colpa: un uomo ragionevole vi sarebbe incappato comunque. Es. Tizio punta la pistola accanto a Caio per spaventarlo e spara, Caio si sposta e muore. Qualsiasi uomo dotato di diligenza vi sarebbe incappato comunque.
1.Consenso dell’avente diritto
Art. 50 c.p.: non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Ratio:
- tutela del bene oggetto della norma incriminatrice;
- tutela della libertà di autodeterminarsi del titolare. Si tratta di una cdg a portata limitata :
- diritti individuali: diritti che il diritto penale tutela nell’esclusivo interesse del titolare (es. patrimoniali, personalissimi, libertà personale);
- diritti collettivi: titolare lo stato, ente pubblico, collettività o la famiglia. Due beni particolari:
1)bene della vita non è tutelato nel solo interesse esclusivo del suo titolare, ma anche per un interesse pubblicistico. Lo testimonia l’art. 579 c.p.:
- omicidio doloso attenuato, reclusione dai 6 ai 15 anni
- se un soggetto acconsente di essere ucciso da un altro, questo non è esente da responsabilità penale. La l. 219/2017 ha reso progressivamente e parzialmente più disponibile il bene vita. 2)integrità fisica si tratta di un bene:
- illimitatamente disponibile se l’atto è volto alla sua tutela (es. tutela della salute, amputazione arto malato o organo malato);
- limitatamente disponibile se l’atto non è volto alla sua tutela. Art. 5 c.c. limiti agli atti di disposizione del proprio corpo:
- quantitativo: vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionano una diminuzione permanente;
- qualitativo: contrati a leggi, ordine pubblico e buon costume.
Consenso valido
Il consenso per essere valido deve essere espresso dal titolare del bene (o dal suo rappresentante legale o volontario):
- deve avere la capacità naturale: maturità e lucidità di valutare l’opportunità del sacrificio al bene giuridico;
- non corrisponde necessariamente con la maggiore età. Il consenso non deve avere una forma specifica:
- tacito o espresso;
- limitato da condizioni e termini;
- immune da vizi;
- è revocabile. Deve sussistere al momento del fatto e perdurare per l’intera durata. In relazione a questo requisito una figura non recente è stata il consenso presunto; l’agente opera nella convinzione che l’avente diritto avrebbe espresso il proprio consenso:
- ammesso dalla dottrina (negotiorum gestio), solo se il fatto è nell’interesse dell’agente;
- non ammesso dalla giurisprudenza.
L.219/
Prima di arrivare a questa legge ci sono state diverse pronunce. L’art. 50 opera come scriminante anche in campo medico:
- informazione completa sulla natura e conseguenze dell’atto:
- l.219/2017 disciplina il consenso informato, facendo tesoro dell’evoluzione giurisprudenziale. Articolo 1 Comma 1 :
- la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione;
- nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato (salvo i casi previsti dalla legge). Comma 2 (relazione di cura e fiducia tra paziente e medico):
1.questione di legittimità costituzionale (2018) art. 580 c.p. È stata promossa dalla corte di assise di Milano durante il procedimento a carico di Marco Cappato. Il fatto:
- dj Fabo fa un incidente nel 2014 e rimane tetraplegico, non respira e non si alimenta autonomamente;
- spasmi e dolori: sofferenze che potevano essere lenite con la sola sedazione profonda;
- dj Fabo voleva porre fine alla sua vita, 2016 contatto con organizzazioni svizzere e marco cappato;
- marco cappato gli propone la sedazione profonda + interruzione della ventilazione e alimentazione: dj Fabo rifiuta, la morte sarebbe sopraggiunta non subito (poco dignitosa), cappato lo accompagna e al ritorno si autodenuncia. Art. 580 c.p. prevede 3 condotte in alternativa:
- determina il suicidio;
- rafforza l’altrui proposito di suicidio;
- ne agevola l’esecuzione. Le prime due condotte rilevano sul piano psicologico, l’ultima no. 2.procedimento penale a Marco Cappato veniva contestato
- rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio: il giudice lo esclude;
- agevolazione dell’esecuzione dell’altrui suicidio. Il giudice ha un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.:
- l’art. 580 viola l’art. 2 e 13 Cost : libertà della persona di scegliere come porre fine alla sua vita. Il bene tutelato dalla norma non dovrebbe essere il diritto alla vita ma la libertà e la consapevolezza del soggetto passivo di porvi fine;
- pena indifferenziata (reclusione da 5 a 12 anni): sia per l’agevolazione che per l’istigazione. Secondo il giudice la punizione di condotte di agevolazione nell’esecuzione che non incidono sul piano deliberativo è ingiustificata: art. 2, 13 Cost, art. 2,8 CEDU e art. 117 Cost. In alcuni casi la condotta dell’agevolatore è lo strumento per la realizzazione di quanto ha deciso un soggetto o che esercita una libertà costituzionale inoffensiva. 3.ordinanza 207/ è stata respinta la tesi della corte di assise:
- non è punito il suicidio;
- è punito chi concorre nel suicidio altrui: il legislatore ha voluto proteggere il soggetto da decisioni in suo danno, si è creata una cintura protettiva al soggetto per non permettere ai 3 di collaborare. Secondo la Corte costituzionale non è pertinente il riferimento al diritto alla vita (art. 2 Cost/art. 2 CEDU):
- lo stato deve tutelarla;
- soprattutto per le persone + deboli e vulnerabili. Si arriva però ad una svolta:
- art. 580 c.p. non è incompatibile con la costituzione;
- ma la corte riconosce l’esistenza di casi nuovi. Vengono individuati 4 requisiti:
- persona affetta da patologia irreversibile;
- fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili;
- tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
- capace di decisioni libere e consapevoli.
In questo caso l’aiuto di un terzo è l’unica via di uscita per sottrarsi a un mantenimento in vita non più dignitoso. La nostra legislazione nel nostro ordinamento abbiamo la l. 219/2017 che rende possibile la sedazione profonda + terapia del dolore con il consenso, ma non è possibile al medico porre fine alla vita del paziente. Si costringe il paziente a subire un processo più lento:
- non compatibile con la dignità del paziente;
- che comporta più sofferenze anche ai familiari. Non vi è quindi motivo di una disciplina ferrea contro questi soggetti, che potrebbero utilizzare la sedazione profonda + terapia del dolore, per porre fine alla loro vita con l’aiuto di un terzo. La corte decide con ordinanza dicendo che:
- la disciplina configura una limitazione della libertà di autodeterminazione del malato;
- la corte non dichiara l’incostituzionalità (causerebbe un vuoto di tutela un settore delicatissimo), reputa però doveroso un intervento del parlamento. Sospende il giudizio e rinvia di 11 mesi la propria decisione. 4.sentenza 242/ La corte aveva 3 modi per procedere:
- pronuncia di incostituzionalità,
- doppia sentenza: rimane in vita la norma non conforme, con conseguente applicazione al processo. La corte avrebbe dichiarato l’inammissibilità della questione + monito al legislatore per una nuova disciplina;
- ha fissato udienza 11 mesi dopo, sospendendo la disciplina di cui all’art. 580 c.p.: ha lasciato tempo al parlamento che però non è intervenuto. La corte mette una declaratoria parziale di illegittimità costituzionale:
- salva l’art. 580 c.p.;
- ma circoscrive un’area di non conformità (casi in cui l’aspirante suicida si identifica in 4 condizioni): in questo caso potrebbe già lasciarsi morire con la rinuncia ai trattamenti sanitari, ma non permette la scelta dell’aiuto dei 3 (si tratta di una limitazione alla libertà di autodeterminarsi). Viene imposta la verifica della presenza dei 4 requisiti dal SSN + comitati etici territoriali competenti. Occorre una verifica della volontà prestata in modo chiaro e univoco e in seguito ad un’informazione adeguata. Occorre distinguere tra:
- fatti successivi alla sentenza;
- fatti precedenti: modalità anche diverse ma idonee a prestare le medesime garanzie.
2 .Esercizio di un diritto (art. 51 c.p.)
Art. 51 c.p.: l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità. Il concetto di diritto non si limita ai soli diritti soggettivi, ma a tutte le facoltà legittime di agire presenti nell’ordinamento. Le fonti possono essere:
- norme costituzionali: libertà costituzionali (libera manifestazione del pensiero, sciopero);
- norme ue: diritti riconosciuti a tutti i cittadini degli stati membri (es. soggetti ue);
- norme di legge ordinaria;
- leggi regionali;
- l’esecutore è coperto da cdg fondata sul pronto adempimento agli ordini dei superiori;
- chi lo emana rimane ancorato alla responsabilità. Se chi esegue l’ordine cade in errore di fatto sulla legittimità dell’ordine:
- no dolo;
- solo colpa se delitto colposo. Es. agente di polizia giudiziaria che esegue un provvedimento di custodia cautelare falsificato, non risponderà di sequestro di persona.
3.La legittima difesa
Art. 53 c.p.: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa altrui, sempre che difesa=offesa. Vi sono due prospettive:
- diritto all’autotutela riconosciuto ad ogni individuo;
- principio di tipo pubblicistico (esercizio delle pubbliche funzioni di polizia per mano di un privato). La legittima difesa può essere invocata:
- difesa di un diritto proprio: facente capo al soggetto aggredito (diritto costituzionale di difendersi);
- difesa di un diritto altrui: soccorso difensivo, estensione del diritto di difendersi che si basa sulla solidarietà sociale e sul principio di uguaglianza. Legittima difesa:
- presupposti: pericolo attuale e offesa ingiusta;
- requisiti: necessità di difendersi, proporzione tra difesa e offesa.
Presupposti della legittima difesa
Si tratta delle condizioni oggettive che devono essere presenti nella situazione concreta per potere invocare la cdg.
1.pericolo attuale
Situazione di fatto che rende probabile il danno, è un pericolo che l’aggressione abbia successo:
- prognosi postuma ex ante a base totale;
- per capire se il pericolo era facilmente riconoscibile o radicato. Distinzione tra:
- pericolo in atto e non cessato;
- pericolo cessato: ritorsione. Se l’offesa è già avvenuta ma è perdurante come nel caso di un soggetto sequestrato che usa violenza per liberarsi, allora si è coperti da legittima difesa. Non si rientra nella legittima difesa se:
- vi è un pericolo futuro;
- improcrastinabilità dell’azione difensiva.
2.offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui
Riguarda qualsiasi interesse individuale :
- diritti alla personalità;
- diritti patrimoniali persone fisiche e giuridiche;
- incolumità pubblica. Non vale per i pericoli ad offese:
- beni collettivi o a titolarità diffusa;
- beni istituzionali: tutelati dalla pubblica autorità
Requisiti della legittima difesa
1.necessità di difendere un diritto proprio o altrui
L’azione di difesa del soggetto aggredito rappresenta il minimo mezzo per neutralizzare il pericolo:
- non è possibile con una condotta lecita;
- non è possibile con una condotta meno lesiva. Fuga:
- impostazione + risalente: fuga sempre disonorevole;
- impostazione + recente: fuga va scelta se sicure, agevole e non vergognosa. La dottrina dice che vanno valutati gli interessi in gioco, va esclusa se provoca danni maggiori rispetto alla reazione lesiva.
2.proporzione tra difesa e offesa
Restringe l’ambito di applicazione della cdg:
- limite di tollerabilità etico-sociale;
- comporta l’abbandono dell’azione difensiva se sproporzionata. Si valuta in relazione ai beni in conflitto:
- offesa minacciata all’aggressore;
- offesa cagionata dall’azione difensiva. Vi è una gerarchia dei valori, dei beni costituzionali:
- l’obiettivo non è identificare quello prevalente;
- ma occorre che il divario non sia eccessivo. Es. bene vita:
- possibile offesa in caso di stupro, la libertà sessuale è poco inferiore al bene vita;
- non è possibile in caso di difesa da una borseggiatrice.
Riforma legittima difesa
Sono nate diverse riforme della legittima difesa soprattutto in relazione alla questione della rilevanza dei beni patrimoniali: è possibile una reazione di difesa lesiva della persona dell’aggredito, per la difesa dei beni patrimoniali? 1)l.59/ sono stati introdotti il co. 2 e co. 3 dell’art. 52 c.p: vi è la possibilità di far fronte ad offese in luoghi protetti, dove si può verificare l’art. 614 c.p. Al primo comma vi è una presunzione legale assoluta di proporzione tra:
- uso arma legittimamente detenuta per difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione;
- quando l’aggressore si è introdotto nel domicilio. Vi è proporzione tra bene messo in pericolo dall’aggressore e bene leso dall’azione difensiva:
3.ipotesi previste da leggi speciali es. contrabbando.
5 .Stato di necessità
Art. 54 c.p.: non è punibile chi ha commesso il fatto costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Vi è un parallelismo strutturale con la legittima difesa:
- legittima difesa: lecita la condotta di chi reagisce ad un’aggressione;
- stato di necessità: opera al di fuori della dinamica dell’aggressione, vi è un pericolo attuale di danno grave alla persona, si sacrifica il bene di un terzo innocente per salvare sé od altri. In entrambe è però richiesta la necessità della condotta + pericolo attuale + proporzione tra condotta lesiva e pericolo. Come va considerato l’art. 54 c.p.?
- come scriminante che elide l’antigiuridicità;
- come scusante che esclude la colpevolezza (inesigibilità della condotta conforme al precetto penale). Vi sono due diverse prospettive:
- dottrina maggioritaria: scriminante;
- manuale: scusante: o art. 54 co.3: se fosse una scriminante, il fatto sarebbe lecito; o condizione dell’azione di salvataggio: rileva a livello psicologico, altrimenti no efficacia oggettiva art. 59 co.1.
A) Caratteristiche del pericolo
1.non volontariamente causato 2.non altrimenti evitabile è impossibile il ricorso a una condotta lecita. Nel caso di reati commessi a causa del grave stato di indigenza in cui versa un soggetto:
- giurisprudenza di merito: verifica il contesto socioeconomico in cui il soggetto vive;
- cassazione: non lo ritiene una scusante. 3.soccorso di necessità la condotta coperta dallo stato di necessità:
- non è tenuta dal soggetto esposto al pericolo;
- ma è tenuta da un terzo: è possibile solo se non esiste un obbligo di soccorso (copertura art. 51 c.p.). Es. interventi coattivi nei confronti dei tossicodipendenti per impedire la compromissione del loro percorso. 4.non opera per coloro che hanno particolare dovere di esporsi al pericolo es. vigili del fuoco, solo in due casi:
- se l’adempimento al proprio dovere di esporsi al pericolo comporta morte;
- rispetto a rischi estranei allo specifico esercizio delle loro funzioni (es. pompiere sequestrato da un terrorista).
b) Presupposti azione di salvataggio
1.pericolo attuale può essere causato da:
- accadimento naturale;
- comportamento dell’uomo. Deve esserci un danno imminente o un pericolo perdurante, anche per un pericolo futuro è possibile se si può evitarlo solo con un’azione immediata. 2.danno grave alla persona beni che riguardano l’incolumità fisica:
- individuali: vita, integrità fisica, libertà sessuale;
- collettivi: incolumità pubblica.
c) Requisiti azione salvataggio
1.necessità
- non deve essere presente un’alternativa lecita o meno lesiva (es. paziente psichiatrico viene fermato con contenzione meccanica, potevano farlo con un farmaco);
- necessità abitativa: o la cassazione la ammette quando è funzionale alla tutela dell’integrità fisica; o ma solo in caso di pericolo attuale e transitorio, non come soluzione definitiva. 2.proporzione divario non eccessivo tra il bene in pericolo e il bene sacrificato dell’innocente. es. soggetto intrappolato in una miniera, dopo 3 gg usa l’esplosivo per liberarsi ma uccide una persona: è proporzionato perchè era il mezzo meno lesivo per liberarsi avendo atteso 3 gg i soccorsi. in caso di concorso nel reato può essere applicata ai concorrenti se si accerta:
- consapevolezza del pericolo;
- effetto della coazione psicologica.
Fondamento del principio di colpevolezza
È un vincolo per il legislatore ma anche per il giudice. Art. 27 co. 1 c.p.: la responsabilità penale è personale (è colpevole). Il codice rocco conteneva diverse ipotesi di responsabilità oggettiva:
- il soggetto ha commesso il fatto sul piano causale;
- ma non viene mosso un rimprovero a livello soggettivo. Es. art. 59 co. 2 regime di imputazione delle circostanze aggravanti:
- era uguale alle attenuanti;
- incompatibile con il principio di colpevolezza, venivano accollate oggettivamente. Oggi art. 59 co.2 le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente:
- se da lui conosciute;
- ignorate per colpa;
- ritenute inesistenti per colpa. In caso di ipotesi di responsabilità oggettiva:
- modifica o adattamento della norma;
- pronuncia Corte costituzionale;
- norma rimane vigente ma si dà un’interpretazione costituzionalmente orientata. 3.norma rimane vigente ma si dà un’interpretazione costituzionalmente orientata es. omicidio preterintenzionale:
- fatto di base doloso: art. 581, 582 (lesioni o percosse dolose);
- oltre l’intenzione causo un evento più grave (morte), che mi viene accollato su base oggettiva solo perchè l’ho causato. es. soggetto spinge vecchietta al supermercato perchè infastidito dalla sua lentezza: la vecchietta cade e muore battendo la testa, ma tizio non voleva ucciderla (la morte viene accollata su base oggettiva). Ma come sappiamo non è compatibile con il principio di colpevolezza:
- dottrina e giurisprudenza aggiungono il tassello della colpa a livello interpretativo;
- l’agente modello avrebbe potuto prevedere la morte per l’età della vecchietta e la fragilità che manifestava la sua fisionomia. La preterintenzione è dolo misto a responsabilità oggettiva (che però viene corretta con la colpa).
Giurisprudenza costituzionale
Il principio di colpevolezza ha preso forma nel nostro ordinamento giuridico grazie a due stagioni di giurisprudenza costituzionale:
- tra 1965 e 1985 : lettura restrittiva, no responsabilità per fatto altrui ma per fatto oggettivo proprio. Eliminare la responsabilità oggettiva significava lasciare scoperti tutti i casi prima previsti, e la corte Costituzionale è molto attenta a non invadere la sfera di competenza degli altri organi dello stato (spetta al parlamento);
- dal 1988 in poi : lettura più pregnante art. 27 co. 1, responsabilità per fatto proprio colpevole.
1.Corte cost. 364/
Art. 5 c.p. (ignoranza legge penale): nessuno può invocarla a propria scusa. La corte rileva che il dettato è troppo assoluto nell’assimilare le situazioni di ignoranza:
- evitabile : con la dovuta diligenza si poteva supplire, di conseguenza si può punire;
- inevitabile : incolmabile non è possibile muovere un rimprovero di colpevolezza. È stato dichiarato parzialmente illegittimo nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità, l’ignoranza inevitabile. Questa sentenza è molto importante perchè:
- per la prima volta viene usato il termine rimproverabilità;
- la conoscenza o conoscibilità della legge penale diventa requisito ulteriore che integra gli elementi psicologici della colpevolezza. Quando vi è ignoranza inevitabile?
- criteri oggettivi: testo oscuro, non si capisce cosa si va a punire: o norma sul plagio; o contrasto giurisprudenziale: da qui l’importanza della corte di cassazione;
- criteri misti: il soggetto è stato assolto per un fatto, e tiene di nuovo la condotta. Lo stato è gravato da diversi doveri:
- dopo la nascita di una norma nelle aule parlamentari, vi è la pubblicazione e la pubblicità in g.u;
- il consociato deve usare la diligenza per prendere conoscenza della norma. La colpevolezza va insieme al principio rieducativo e al principio di legalità.
2.Corte cost 1085/
Art. 626 c.p. (furti minori): il soggetto sottrae, si impossessa e fa uso momentaneo del bene altrui, in un momento successivo lo restituisce. Differenza tra:
- furto minore: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 206 (comminatoria alternativa);
- furto base: reclusione da 3 mesi a 3 anni + multa (comminatoria congiunta). Ma se il soggetto che commette furto d’uso, non riesce a restituire la cosa, a causa di caso fortuito o forza maggiore, perchè:
- perita;
- non è più nella sua disponibilità. In questo caso si applica la fattispecie di furto comune: l’impossibilità di restituire il bene sottratto viene accollata a titolo di responsabilità oggettiva. È stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non estende la disciplina alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore: si valuta se il perimento è dovuto a colpa o no.
Panoramica sulla colpevolezza
Il risultato dopo l’evoluzione giurisprudenziale è che non si punisce più:
- per responsabilità per fatto altrui;
- per responsabilità oggettiva. Si punisce solo per responsabilità personale. Il fatto deve essere tipico + antigiuridico + colpevole che deve comprendere:
- elemento soggettivo: dolo o colpa;
- imputabilità: soggetto capace di intendere e colere (no malati di mente, no minori di 14 anni);
- conoscenza o conoscibilità della norma penale;
- assenza di scusanti.
A) Rappresentazione
È la conoscenza effettiva di tutti gli elementi del fatto concreto, e si verifica:
- nel momento in cui inizia l’esecuzione dell’azione tipica;
- e deve perdurare per tutto il tempo. Si tratta della concreta rappresentazione del fatto tipico, per l’art. 575 c.p. è la causazione della morte, viceversa, l’identità del soggetto non rientra nel momento cognitivo ma rileva in sede di circostanze.
Art. 60 c.p. errore sull’identità della persona offesa
Comma 1 : non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti che riguardano
- qualità/condizioni della persona offesa;
- rapporti tra offeso e colpevole. Eccezione rispetto all’art. 59 co.2: verrebbero computate qualora fossero conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore dovuto a colpa. Comma 2 : sono valutate a favore dell’agente le circostanze attenuanti erroneamente supposte (oggettivamente inesistenti) che riguardano le condizioni, qualità o rapporti predetti. Eccezione: rispetto all’art. 59 co.1: vengono valutate a favore dell’agente solo quelle oggettivamente esistenti. Comma 3 : le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa. Ripristina la disciplina dell’art. 59 c.p.
Momento a partire dal quale deve sussistere la conoscenza effettiva
Distinguiamo: 1.reati a forma vincolata
- es. truffa art. 640 c.p.: artifizi e raggiri;
- la rappresentazione deve colpire entrambi i momenti. 2.reati a forma libera è più difficile identificare il momento a partire dal quale deve sussistere la conoscenza effettiva:
- l’evento è il risultato di una serie di atti;
- la serie causale non ha una condotta tipizzata, rilevano tutte le condotta perchè tendano all’esito finale. Es. Tizio strangola Caio per ucciderlo, e credendolo morto lo seppellisce:
- strangolamento: atto idoneo a causare la morte di caio (tentato omicidio doloso);
- seppellimento: non vi è rappresentazione e volizione di seppellire una persona per determinarne la morte (omicidio colposo). La rappresentazione deve estendersi per tutto l’iter criminis, e deve accompagnare la condotta per tutto il suo svolgimento.
Elementi problematici rispetto alla rappresentazione
1.stato di dubbio l’agente si rappresenta la possibilità sia che un elemento sussista, sia che non sussista:
- compatibile con il dolo;
- eccezione: norme incriminatrici che richiedono una conoscenza piena e certa (es. calunnia art. 386 c.p. nessun dubbio sull’innocenza del soggetto calunniato).
2.elementi descrittivi e elementi normativi differenza:
- elementi descrittivi: la conoscenza si basa sui 5 sensi;
- elementi normativi: o non è necessaria una conoscenza specialistica; o il precetto si rivolge al comune cittadino, è sufficiente una conoscenza parallela laica e non propria del giurista (es. art. 624 cosa altrui). 3.errore sul fatto art 47 co.3 c.p. occorre per chiarire l’oggetto del dolo, si tratta dell’ errore motivo , interviene nella fase di ideazione del reato. Abbiamo:
- errore di fatto : distorta percezione di un elemento del fatto tipico (es. un cacciatore vedendo un movimento dietro un cespuglio pensa che sia un cinghiale e spara, in realtà si trattava di un uomo che viene ucciso dalla pallottola). Esclude il dolo in quanto vi è una mancata rappresentazione di un elemento costitutivo;
- errore sul precetto : errore di interpretazione del senso del divieto penale, incide sulla sua liceità (e. un soggetto sottrai una cosa a un altro, ritenendo la propria in relazione alla scorretta interpretazione di un contratto). Rileverà solo se associato ad una situazione di inevitabilità dell’errore da parte del soggetto agente. Comma 1 : errore sul fatto
- esclude la punibilità dell’agente (art. 42 co. 2, 4);
- se determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, se il fatto è previsto come delitto colposo. Può anche riguardare elementi descrittivi di tipo valutativo come il concetto di privata dimora come luogo nel quale scontare gli arresti domiciliari, ai fini della configurabilità del reato di evasione ai sensi dell’art. 385 c.p. Il concetto di privata dimora può essere oggetto di un’errata percezione:
- se l’errore è ritenuto scusabile, viene escluso il dolo e quindi anche il reato;
- se l’errore è dovuto a colpa e il reato è previsto dalla legge come delitto colposo, potrà essere affermata un’eventuale responsabilità per colpa. Comma 2 : l’errore sul fatto che costituisce un reato non esclude la punibilità per un reato diverso. Tra due fattispecie incriminatrici ricorre un rapporto di genere a specie:
- il soggetto cade in errore circa gli elementi costitutivi specializzanti della norma speciale;
- ma non viene esclusa la punibilità per il reato di genere. Es. caso di appropriazione indebita e peculato:
- se tizio cade in errore su un elemento costitutivo del peculato (es. qualità res);
- risponde per appropriazione indebita. Es. ipotesi inversa art. 575 c.p. e 579 c.p.
- tizio uccide caio ritenendo per errore esistente il consenso;
- secondo l’art. 47 co.2 si dovrebbe applicare l’omicidio (fattispecie + grave), ma avviene un’estensione analogica dell’art. 59 co. 1 (circostanze che escludono o attenuano la pena valutate oggettivamente) in bonam partem. Comma 3 : errore su una norma extrapenale richiamata dalla fattispecie incriminatrice
- si tratta di un errore di diritto, ma il codice lo disciplina come errore di fatto;