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diritto penale parte generale, Appunti di Diritto Penale

riassunti integrati con le lezioni del professore completamente sostitutivi per sostenere l'esame

Tipologia: Appunti

2024/2025

In vendita dal 22/01/2026

sofiafanelli
sofiafanelli 🇮🇹

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Appunti integrati con il libro di diritto penale Sofia Fanelli
INTRODUZIONE DIRITTO PENALE
1. IL DIRITTO PENALE PRE-MODERNO
Le matrici politico-culturali del diritto penale moderno risalgono in larga misura all'illuminismo
settecentesco. Il pensiero illuministico ha elaborato un insieme di principi fondamentali che hanno
segnato una svolta storica rispetto alla situazione penalistica dell'ancien régime.
Fino alla metà del secolo diciottesimo il mondo dei delitti e delle pene esibiva scenari confusi, sotto il
triplice profilo della definizione normativa dei reati, degli strumenti sanzionatori e della disciplina
processuale.
La definizione normativa dei reati: l'ambito dei fatti punibili era incerto per la mancanza di una
codificazione, per la caotica sovrapposizione di testi normativi eterogenei e per le interferenze
del potere esecutivo che prevaricava il potere giudiziario talvolta sino al punto di rimpiazzarlo.
Ad aggravare la situazione contribuiva la persistente confusione tra crimine e peccato, per cui
la giustizia penale fungeva anche da braccio secolare della religione e del potere
ecclesiastico.
La definizione degli strumenti sanzionatori: il quadro delle sanzioni punitive era caratterizzato
da arbitrio, eccesso, crudeltà ed esasperata spettacolarità. Le pene corporali erano
largamente dominanti e la loro esecuzione assumeva modalità terroristiche che incidevano in
modo ambiguo sul pubblico degli spettatori.
La disciplina del processo: il processo era dominato dai principi del modello inquisitorio
(segretezza, scrittura e preponderanza dell'organo di accusa). Per acquisire la confessione
degli imputati i magistrati ricorrevano all'uso della coercizione corporale.
Le prime premesse del cambiamento furono poste dal giusnaturalismo laico del 1600, il quale si
preoccupò di superare le concezioni teocratiche allora dominanti, ancorando la legittimazione delle
istituzioni statali a un diritto naturale laico e terreno fondato sui principi di ragione.
2. ILLUMINISMO PENALE
Fra gli artefici della svolta illuminista si ebbero pensatori appartenenti a diversi paesi europei come
Bentham, Montesquieu, Voltaire, Feuerbach, Beccaria.
La base del loro pensiero era costituita dall’esigenza di razionalizzare il sistema penale in modo da
renderlo efficiente nella prevenzione dei reati e da evitare gli abusi giudiziari. In un certo senso chi si
occupava di queste questioni lo faceva più da politico che da giurista in senso stretto partendo
comunque da teorie filosofiche come il contrattualismo e l’utilitarismo. Secondo il contrattualismo, le
istituzioni statali traggono la loro legittimazione da un accordo liberamente stipulato tra i privati e
sono finalizzate alla salvaguardia dei diritti naturali di ciascun singolo individuo.
2.1. Dal principio contrattualistico derivano varie conseguenze, tra cui l’accettazione del principio di
legalità nella definizione dei reati. Per dirla con Beccaria “solo le leggi possono decretare le pene sui
delitti, e questa autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la società
unita per un contratto sociale”. In questo modo il cittadino può vivere liberamente e senza timori con
la possibilità di fare tutto ciò che non è contrario alle leggi. L’impostazione garantistica assunta dalla
legge penale passa attraverso la predeterminazione legale dei diritti, la certezza della pena ed il
rispetto dei diritti individuali. Quanto all’interpretazione si cerca di imbrigliare il più possibile i poteri in
tal senso del giudice che diventa bocca della legge, viene bandita la ricerca della ratio legis, si
distingue la sfera morale da quella giuridica, il criterio di identificazione dei fatti punibili diventa il
danno sociale con il ripudio dei reati-peccati.
2.2. Le parole d’ordine in campo sanzionatorio sono razionalizzare ed umanizzare. In primo luogo, la
pena deve essere necessaria ai fini della difesa sociale dal crimine ed accettata preventivamente dal
cittadino che delega allo Stato la funzione di difesa della collettività, nasce l’idea della pena come
estrema ratio. Da un altro punto di vista oltre alla necessarietà si richiede proporzionalità della pena
alla gravità del reato.
2.3. In questo contesto illuministico di rinascita del diritto penale ebbe un ruolo predominante l’opera
di Cesare Beccarla “dei delitti e delle pene” che rappresentò una sorta di compendio efficace e
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Appunti integrati con il libro di diritto penale Sofia Fanelli

INTRODUZIONE DIRITTO PENALE

1. IL DIRITTO PENALE PRE-MODERNO

Le matrici politico-culturali del diritto penale moderno risalgono in larga misura all'illuminismo settecentesco. Il pensiero illuministico ha elaborato un insieme di principi fondamentali che hanno segnato una svolta storica rispetto alla situazione penalistica dell'ancien régime. Fino alla metà del secolo diciottesimo il mondo dei delitti e delle pene esibiva scenari confusi, sotto il triplice profilo della definizione normativa dei reati, degli strumenti sanzionatori e della disciplina processuale.

  • La definizione normativa dei reati: l'ambito dei fatti punibili era incerto per la mancanza di una codificazione, per la caotica sovrapposizione di testi normativi eterogenei e per le interferenze del potere esecutivo che prevaricava il potere giudiziario talvolta sino al punto di rimpiazzarlo. Ad aggravare la situazione contribuiva la persistente confusione tra crimine e peccato, per cui la giustizia penale fungeva anche da braccio secolare della religione e del potere ecclesiastico.
  • La definizione degli strumenti sanzionatori: il quadro delle sanzioni punitive era caratterizzato da arbitrio, eccesso, crudeltà ed esasperata spettacolarità. Le pene corporali erano largamente dominanti e la loro esecuzione assumeva modalità terroristiche che incidevano in modo ambiguo sul pubblico degli spettatori.
  • La disciplina del processo: il processo era dominato dai principi del modello inquisitorio (segretezza, scrittura e preponderanza dell'organo di accusa). Per acquisire la confessione degli imputati i magistrati ricorrevano all'uso della coercizione corporale. Le prime premesse del cambiamento furono poste dal giusnaturalismo laico del 1600, il quale si preoccupò di superare le concezioni teocratiche allora dominanti, ancorando la legittimazione delle istituzioni statali a un diritto naturale laico e terreno fondato sui principi di ragione.

2. ILLUMINISMO PENALE

Fra gli artefici della svolta illuminista si ebbero pensatori appartenenti a diversi paesi europei come Bentham, Montesquieu, Voltaire, Feuerbach, Beccaria. La base del loro pensiero era costituita dall’esigenza di razionalizzare il sistema penale in modo da renderlo efficiente nella prevenzione dei reati e da evitare gli abusi giudiziari. In un certo senso chi si occupava di queste questioni lo faceva più da politico che da giurista in senso stretto partendo comunque da teorie filosofiche come il contrattualismo e l’utilitarismo. Secondo il contrattualismo, le istituzioni statali traggono la loro legittimazione da un accordo liberamente stipulato tra i privati e sono finalizzate alla salvaguardia dei diritti naturali di ciascun singolo individuo. 2.1. Dal principio contrattualistico derivano varie conseguenze, tra cui l’accettazione del principio di legalità nella definizione dei reati. Per dirla con Beccaria “solo le leggi possono decretare le pene sui delitti, e questa autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale”. In questo modo il cittadino può vivere liberamente e senza timori con la possibilità di fare tutto ciò che non è contrario alle leggi. L’impostazione garantistica assunta dalla legge penale passa attraverso la predeterminazione legale dei diritti, la certezza della pena ed il rispetto dei diritti individuali. Quanto all’interpretazione si cerca di imbrigliare il più possibile i poteri in tal senso del giudice che diventa bocca della legge, viene bandita la ricerca della ratio legis, si distingue la sfera morale da quella giuridica, il criterio di identificazione dei fatti punibili diventa il danno sociale con il ripudio dei reati-peccati. 2.2. Le parole d’ordine in campo sanzionatorio sono razionalizzare ed umanizzare. In primo luogo, la pena deve essere necessaria ai fini della difesa sociale dal crimine ed accettata preventivamente dal cittadino che delega allo Stato la funzione di difesa della collettività, nasce l’idea della pena come estrema ratio. Da un altro punto di vista oltre alla necessarietà si richiede proporzionalità della pena alla gravità del reato. 2.3. In questo contesto illuministico di rinascita del diritto penale ebbe un ruolo predominante l’opera di Cesare Beccarla “dei delitti e delle pene” che rappresentò una sorta di compendio efficace e

razionale di politica criminale. Quest’opera ebbe una grande influenza su molti sovrani illuminati europei come Caterina II di Russia, Giuseppe II d’Austria e Pietro Leopoldo granduca di Toscana. Furono perciò introdotte nei loro territori delle misure molto innovative come la proporzione tra pena e sanzione, la tipizzazione delle figure di reato e varie garanzie processuali. Altro ruolo guida fu assunto dalla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” del 1789 la quale introdusse definitivamente ed in un’ottica internazionale dei principi che costituiscono tutt’ora la base del diritto penale moderno: la dannosità sociale, il principio di legalità, la necessità della pena e la presunzione di innocenza. Si rifiuta il modello del diritto penale dell’autore e grazie alle pene fisse per i singoli reati si passa ad un modello di diritto penale dell’evento. 2.4. I principi illuministi, tuttavia, non attecchirono integralmente nelle legislazioni a causa dell’avvento della reazione antilluministica del primo 800. Il Codice penale napoleonico del 1810 fu un paradigmatico esempio del compromesso che spesso si realizzava tra idee illuministiche e la svolta autoritaristica. Un passo indietro si registrò nell’estensione dei casi di applicabilità della pena di morte, la reintroduzione di pene infamanti come la gogna, il marchio, l’irrigidimento delle pene per i delitti contro lo Stato. La controriforma si intensificò man mano che ci si inoltrò nel 1800 a causa del diffondersi di tendenze spiritualistiche e retribuzionistiche della pena e del fatto che la borghesia, una volta abbattuto l’Ancient regime, si comportò allo stesso modo della nobiltà nel precedente contesto storico, con la preoccupazione di difendere lo Stato espressione della loro classe sociale e del loro ordine economico. La concezione illuministica viene messa in pericolo soprattutto nei periodi di maggiore pressione autoritaria. Tutto ciò però non deve indurre a considerare l’illuminismo da un punto di vista critico sottolineandone alcune storture: la concezione meccanicistica dell’attività interpretativa, la preferenza per le pene fisse ed il rigido ancoraggio della pena alla gravità della lesione del bene giuridico trascurando le modalità di aggressione e la personalità del reo.

3. LA SCUOLA CLASSICA

L’evoluzione della scienza penalistica italiana si deve far coincidere con la nascita della cosiddetta scuola classica nella seconda metà dell’ 800 per opera di Francesco Carrara. Questa scuola, il cui nome le fu attribuito a posteriori, risulta essere più composita di quello che sembra: comprende studiosi e correnti anche distanti tra di esse; tuttavia, se ne possono tracciare dei profili comuni. Ad esempio, le fondamenta filosofiche sono da rintracciare nel razionalismo e giusnaturalismo illuministico senza però trascurare gli apporti dello spiritualismo cattolico. La prospettiva di fondo consiste nel creare una disciplina razionale ed esente dagli arbitri che sappia conciliare le leggi immutabili della ragione con il diritto positivo contingente, questo dualismo sarà sempre oggetto di dialettica fra i vari esponenti della scuola. La base per una teoria generale del diritto in senso moderno è la considerazione del reato come ente giuridico. Il reato viene studiato non come evento naturalistico ma come ente concettuale trattato scientificamente e consistente nell’azione umana che scaturisce dalla libera volontà dell’individuo. Questo presuppone una visione antropocentrica dell’uomo cara allo spiritualismo cattolico, che vede l’uomo come dotato di libero arbitrio cosicché il reato non scaturisce mai dall’ambiente ma sempre da una libera scelta dell’agente, essendo irrilevante ogni valutazione circa la personalità del reo, il diritto penale si orienta verso una connotazione oggettivistica giudicando i fatti e non gli autori. I sostenitori della scuola classica prediligono l'idea retributiva della pena; infatti, Carrara afferma che la pena non può essere retribuzione morale visto che essa spetta solo a Dio ma rappresenta più propriamente il ristabilimento dell’ordine esterno turbato dal delitto.

4. LA SCUOLA POSITIVA

Dal 1870 in poi in Italia nasce e si diffonde la cosiddetta scuola positiva che fa capo a Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo.

In quest’ottica il diritto penale dovrebbe essere una giusta sintesi fra il diritto positivo e la conoscenza empirica delle cause del delitto e delle tipologie dei delinquenti privilegiandone l’aspetto teleologico che è stato individuato nella prevenzione della criminalità. Il dibattito di fine 1800 fu molto ricco di voci ed opinioni ma anche gli studiosi più critici nei confronti della scuola positiva non poterono fare a meno di riconoscere l’importanza dei contributi metagiuridici per il diritto penale. Questa tendenza di integrazione fra scienze sociali e diritto penale regredisce man mano che ci si inoltra nel 1900 e questo sia a causa del mutato contesto storico-politico sia in seguito agli sviluppi del dibattito metodologico penalistico. In questi anni infatti si sviluppò anche in Italia, una tendenza ad affermare il primato dell’elaborazione giuridica del diritto penale vigente: indirizzo tecnico-giuridico. In Germania tali idee avevano radici giuspositivistiche risalenti a Karl Binding mentre in Italia risalgono alla prolusione del corso di diritto e procedura penale tenuto da Arturo Rocco il 15 gennaio 1910. Secondo Rocco la funzione del giurista sarebbe quella di limitarsi allo studio delle norme penali vigenti, lasciando le scienze sociali agli specialisti dei rispettivi ambiti, cercando di dare alle stesse una lettura scientifica e dogmatica e non solo empirica. Lo scopo di fondo era forse quello di far riacquisire alla scienza penalistica la dignità persa dal momento in cui le posizioni in lotta sono diventate così sterili, senza tuttavia perdere di vista l’esigenza di uno studio interdisciplinare dei fenomeni criminosi. In quel particolare contesto storico-politico la svolta di Rocco assunse caratteri conservatori se non autoritari; infatti, si decise di mettere da parte del tutto le discussioni sul fondamento politico del diritto penale. La sterilizzazione del diritto penale lungi dall’allontanarlo alla politica lo rendeva completamente suo schiavo essendo il dogma primario costituito dall’adesione indiscriminata alle leggi dello Stato che perdeva sempre di più i suoi caratteri liberali. La tradizione conservatrice dell’indirizzo tecnico giuridico andò accentuandosi sempre di più negli anni fino a quando raggiunse il suo culmine con il codice Rocco, autentica espressione del regime fascista, che riuscì a conservare alcuni dei capisaldi penalistici dello Stato liberale come il principio di legalità, il divieto di analogia. Tendenze più estreme avrebbero voluto radicalizzare maggiormente l’influenza fascista nel codice cd. totalitarismo penale concependo magari il reato come la violazione di un dovere di fedeltà nei confronti dello Stato. La prospettiva tecnico-giuridica ha dominato la scena penalistica fino agli anni 60 ed anche tutta la letteratura del tempo basata sul mero racconto dogmatico dell’ordinamento positivo vigente provocando un isterilimento del dibattito culturale.

6. IL MOVIMENTO DELLA NUOVA DIFESA SOCIALE

Il movimento della nuova difesa sociale si sviluppò a partire dal secondo dopoguerra specialmente in Francia affondando le sue radici nel positivismo criminologico ma con una più spiccata tendenza umanitaria cercando di ammodernare il diritto penale soprattutto dal punto di vista del trattamento punitivo. Una tendenza radicale (Filippo Gramatica) ha suscitato nella dottrina un’influenza minore, essa era finalizzata alla sostituzione del concetto di responsabilità penale ancorata alla realizzazione di una fattispecie di reato con quello di antisocialità soggettiva. Il termine di riferimento della reazione statale diventa la personalità dell’agente, le misure di sicurezza vengono concepite come misere preventive a carattere pedagogico e terapeutico, in tal modo le garanzie vengono azzerate. Un’altra tendenza più moderata (Marc Ancel) sicuramente più diffusa a livello internazionale era basata su di un atteggiamento spirituale per un diritto penale più umano con pene su misura e risocializzanti. Questa teoria, perciò, non stravolse né l’ambito delle fattispecie incriminatici né al principio di colpevolezza rimanendo la sua efficacia limitata all’ambito dell’esecuzione penale.

7. GLI ORIENTAMENTI ATTUALI DELLA SCIENZA PENALISTICA

La dottrina giuridica italiana si distacca dall’indirizzo tecnico-giuridico negli anni ’60 quando comincia ad allargare i suoi confini alla Costituzione Repubblicana pur senza rigettare il tecnicismo giuridico in quanto tale. In questa nuova ottica il testo costituzionale diventa il metro critico per ricostruire e rivisitare un sistema penale in gran parte figlio del passato, in un primo momento ci si riferisce solo agli articoli 25 e 27 che interessano direttamente l’ambito penale, poi si apre il dibattito

sul significato da attribuire al carattere personale della responsabilità penale e sulla funzione rieducativi della pena ed in questo modo si è evitato lo scontro frontale con il codice Rocco. In un secondo momento a partire dagli anni ’70 l’approccio costituzionale si sviluppa con più slancio e vigore come dimostra lo sviluppo della teoria del costituzionalmente orientato. Tuttavia, non si è realizzata una riforma omogenea in modo da seguire un progetto lungimirante ma si sono operate varie riforme estemporanee e settoriali. Dalla disillusione per il fallimento dell’orientamento costituzionale è rinato l’interesse per un modello integrato di scienza penale che tenga conto delle funzioni politico-criminali degli istituti indagati e che valorizzi i dati conoscitivi dalle scienze sociali.

Da qui tentativi di prospettare concetti meno generici e più idonei a riflettere le caratteristiche che gli oggetti della tutela penale presentano o dovrebbero presentare. Nei tempi più recenti l'elaborazione teorica ha posto l'accento sul carattere non statico, ma dinamico degli oggetti della tutela penale. Il bene giuridico non equivale a una cosa o a un interesse dotato di valore in sé stesso; nella realtà i beni giuridici esistono soltanto, se e nella misura in cui sono “in funzione”, cioè producono effetti utili nella vita sociale. La definizione che riflette il carattere dinamico del bene giuridico è quella che lo identifica come un “unità di funzione”: sottolineare l'unitario momento funzionale del bene giuridico equivale a porre in evidenza la specifica funzione strumentale nel processo di interazione sociale ; assurge a bene giuridico soltanto quell'interesse idoneo a realizzare un determinato scopo utile per il sistema sociale. La determinazione contenutistica dei legittimi oggetti della tutela penale oggi non può prescindere da un aggancio ai valori costituzionali. ASCENDENZE ILLUMINISTICHE DEL PRINCIPIO DELLA PROTEZIONE DEI BENI GIURIDICI L'idea della protezione dei beni giuridici, quale funzione del diritto penale recupera ascendenze illuministiche. Essa evidenzia la razionalità strumentale dell'ordinamento penale. E cioè il sistema dei delitti e delle pene non ha per scopo la realizzazione di un'ideale di giustizia ultraterreno o astratto, ma persegue un obiettivo pratico e socialmente utile: proteggere quei beni o interessi, dalla cui tutela dipende la garanzia di una convivenza pacifica. Nello stesso tempo, la prospettiva della protezione dei beni giuridici circoscrive la funzione del diritto penale nei limiti della “ stretta necessità ”, secondo una concezione di fondo che risale al Beccaria in Italia, e al Feuerbach in Germania: il criterio della stretta necessità giustifica la sanzione punitiva soltanto nei casi in cui il ricorso ad essa appare indispensabile. Laddove si tratti di beni o interessi di dubbia consistenza o di seconda importanza, il ricorso alla sanzione punitiva sarebbe sproporzionato per eccesso: ne deriva che dovrebbero soccorrere tecniche di tutela di carattere extra-penale. La concezione del diritto penale come strumento di tutela dei beni socialmente rilevanti riflette solo fino a un certo punto le caratteristiche dell'ordinamento vigente. Da un lato non poche fattispecie sono attualmente poste a tutela di beni di dubbia identificazione ed incerta consistenza; dall'altro sono puniti i comportamenti che non raggiungono la soglia di una percepibile aggressione all'interesse protetto. Da questo punto di vista si assiste ad una divaricazione tra la concezione teorica del diritto penale e la realtà dell'ordinamento. GENESI STORICA DELLA CATEGORIA “BENE GIURIDICO” Fino al XVIII secolo chi deteneva il potere faceva quello che voleva con il diritto penale: il diritto penale protegge, in piena libertà , tutto ciò che vuole il Principe, il Re, l’imperatore, il despota, ecc. Non ci sono limiti alla volontà politica di utilizzare il diritto penale. Nel 700 Feuerbach, un grande politico e pensatore, realizza la sua teoria nel codice bavarese del 700 e stabilisce un limite: il legislatore può intervenire con il diritto penale solo per proteggere i diritti soggettivi degli esseri umani (non è mai esistito un limite così stringente nella storia). Il diritto penale protegge solo i diritti soggettivi. A livello pratico la teoria elaborata da Feuerbach non funziona. Feuerbach entra in politica e diventa ministro del regno bavarese, e nel momento in cui si è trovato a dover redigere il Codice penale per il regno bavarese, ha seguito la sua teoria solo apparentemente, ma nella pratica ha inserito nel Codice penale i reati che proteggono i beni soggettivi, creando separatamente il diritto penale di polizia (che conteneva i reati minori). Motivo per cui Feuerbach non è riuscito a concretizzare la sua teoria nel Codice penale: le forze politiche esprimono interessi contrapposti. In ogni caso, con la sua teoria, è riuscito a limitare la possibilità di criminalizzare a chi detiene il potere.

La teoria di Feuerbach è stata disattesa nel suo codice, poco seguita nella letteratura penalistica dell’epoca e per nulla seguita nella politica dell’epoca. Nonostante questo, l’idea che il diritto penale potesse intervenire solo per proteggere i diritti soggettivi si diffonde al tempo. Nel 1834 Birnbaum , un giurista tedesco che diventerà poi un politico, ha scritto un lavoro sulla diffamazione che non verrà letto da nessuno, nonostante fosse un articolo interessante dove veniva esplicitato che il diritto penale non può intervenire solo per proteggere diritti soggettivi, ma il suo compito è la protezione dei beni giuridici (prima volta che compare questa parola nella storia). Viene introdotta la locuzione “beni giuridici” per espandere il potere punitivo di chi detiene il potere. Il concetto di bene giuridico sostituisce a livello teorico quello dei diritti soggettivi. È un concetto che ha avuto un successo devastante, tanto che il nostro Codice penale oggi è suddiviso in beni giuridici e i giudici interpretano la legge alla luce del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Il diritto penale interviene per proteggere beni giuridici, non solo diritti soggettivi. LISZT E L’IDEA DI SCOPO NEL DIRITTO PENALE La preoccupazione di escogitare una teoria del bene giuridico, idonea a limitare la potestà punitiva dello Stato, emerge alla fine dell'Ottocento nell'opera di Franz Liszt. Si tratta del primo tentativo di concepire il diritto penale come strumento di tutela di beni giuridici, ed è frutto di una concezione di fondo che valorizza l'idea di scopo nel diritto penale più in generale teorizzata da Jhering: il diritto penale serve alla soddisfazione di bisogni sociali che si impongono come dati preesistenti alla disciplina giuridica, e con i quali il legislatore deve misurarsi senza anteporre vedute astratte alla realtà. Liszt propone un concetto materiale di bene giuridico basato su interessi preesistenti alla valutazione del legislatore, come tali idonei a garantire la corrispondenza tra realtà sociale e disciplina normativa. Essa incorre in un grave limite: non riesce a prospettare precisi criteri atti a selezionare i dati pregiuridici che dovrebbero materializzare il concetto di bene giuridico, per cui la pretesa di vincolare il legislatore nella scelta degli oggetti tutelabili rimane più enunciata che soddisfatta. IL BENE GIURIDICO NELLA CONCEZIONE DI ARTURO ROCCO La concezione del reato come lesione di un bene giuridico ha ricevuto una prima esposizione dell'opera di Arturo Rocco su l'oggetto del reato e della tutela giuridica penale ( 1913 ). L'opera di Rocco raccoglie e valorizza i risultati della precedente elaborazione ad opera degli studiosi tedeschi, con particolare riguardo a quei filoni che privilegiavano la funzione dogmatico-ricostruttiva della categoria del bene giuridico sul terreno del diritto vigente. La scelta di questa angolazione, orientata più al diritto positivo che alla politica del diritto, risulta comprensibile considerando che Arturo Rocco fu il massimo propugnatore dell'indirizzo tecnico- giuridico nello studio del diritto penale. Secondo l'autore la determinazione del concetto di bene giuridico non può prescindere dalle valutazioni normative già compiute dal legislatore, per cui il concetto di bene finisce col coincidere con l'oggetto di tutela di una norma penale già emanata. Risale a Rocco la triplice distinzione tra oggetto giuridico formale (diritto dello Stato all'obbedienza alle proprie norme da parte dei cittadini), oggetto giuridico sostanziale generico (interesse dello Stato alla sicurezza della propria esistenza e conservazione), oggetto giuridico sostanziale specifico (bene o interesse di pertinenza del soggetto passivo del reato). Questa tripartizione è priva di reale utilità sotto il profilo tecnico: l'unico concetto pertinente è quello di “oggetto giuridico sostanziale specifico”, che corrisponde a quello del bene o interesse protetto dalla singola norma incriminatrice. LA CONCEZIONE METODOLOGICA La concezione metodologica è stata elaborata dalla dottrina tedesca negli anni 30 del secolo scorso.

L'idea della protezione dei beni giuridici come scopo del diritto penale ritorna nel dibattito penalistico a partire dai primi anni 60 in Germania e negli anni 70 in Italia. Difficile non ravvisare una sorta di proiezione speculare del mutamento del rapporto autorità-libertà o stato-cittadino, mutamento connesso al riaffermarsi degli ordinamenti liberal-democratici nel secondo dopoguerra: la progressiva conquista di maggiori spazi di libertà e di democrazia ha imposto un ripensamento critico dei criteri di legittimazione dell'intervento punitivo nell'ambito di un moderno stato di diritto. In questa prospettiva di ripensamento, parte della dottrina ripropone l'esigenza di tornare a un concetto pre-positivo e critico di bene giuridico : si tratta del tentativo di aggiornare la concezione di ispirazione liberale di Liszt. Questa teorizzazione in chiave liberale è sollecitata dal proposito di emancipare il diritto penale dalla tradizionale subordinazione alla morale corrente. L'attacco critico coinvolge tutte quelle fattispecie (omosessualità, pornografia o bestemmia) che rappresentano un residuo di concezioni echeggianti, in contrasto con quelle che dovrebbero essere le finalità di tutela di un diritto penale liberaldemocratico, laico e secolarizzato. Il limite di un'impostazione siffatta consiste nell'incapacità di fornire criteri di individuazione del bene giuridico così univoci da poter vincolare il legislatore nelle scelte degli oggetti tutelabili. BENE GIURIDICO E COSTITUZIONE L'esigenza di prospettare criteri atti a impedire rischi di arbitrio da parte di un legislatore onnipotente, ha indotto la dottrina ad assumere la costituzione a fondamento nella scelta di ciò che può legittimamente assurgere a reato. Si sono poste le basi di una teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico: questa impostazione persegue il duplice obiettivo di elaborare, da un lato, un concetto di bene giuridico che preesista alla valutazione del legislatore ordinario; ma di prospettare, dall'altro, criteri di determinazione del bene medesimo dotati di vincolatività nei confronti del legislatore penale. L'approccio costituzionale al concetto di bene giuridico muove da una rilettura delle norme che la costituzione dedica alla materia penale: il richiamo di tali norme conferma l'avvenuta costituzionalizzazione del principio che ammette il ricorso allo strumento penale nei casi di “stretta necessità”. Si possono al riguardo richiamare: a) L’art. 25, comma 2, Cost., che, affidando al Parlamento o al governo (nella forma del decreto legislativo o del decreto-legge) il potere di legiferare in materia penale, non può non muovere dall'esigenza di una riduzione del campo dell'illiceità penale; b) L’art 27, comma 1, Cost., il quale, sancendo il principio del carattere personale della responsabilità penale, pone dei limiti strutturali alla tecnica penalistica di tutela, tali da ridurre le possibili chance di utilizzo in settori in cui risulta più funzionale il ricorso a forme diverse di tutela come la responsabilità da illecito civile o la responsabilità civile per rischio; c) L’art. 27, comma 3, Cost., che, attribuendo alla pena una funzione rieducativa, presuppone una delimitazione dell'area dell'illecito penale ai soli fatti lesivi di quei valori che possono senza obiezioni di principio essere assunti a meta del processo di rieducazione del condannato. Il quadro dei principi costituzionali richiamabili può integrarsi con riferimento all'articolo 13 Cost. che, sancendo il carattere inviolabile della libertà personale, riprova che l'uso della coercizione penale va limitato in rapporto a quei soli casi, che lasciano apparire inevitabilmente il costo di una restrizione della libertà come effetto dell'imposizione della sanzione. L’accennata attitudine della pena a incidere negativamente su beni di rango costituzionale primario impone di rinvenire un criterio di legittimazione dello strumento penalistico ricavabile dallo stesso ordinamento costituzionale: il ricorso alla pena trova giustificazione soltanto se diretta a tutelare beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale. BENI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE IMPLICITA

Parlando di rilevanza costituzionale del bene si vuole dire che la tutela penale è legittimamente estensibile anche a beni che trovano nella costituzione un riconoscimento soltanto implicito. Da un lato, può accadere che più beni siano avvinti da un nesso funzionale di tutela , tale per cui la tutela apprestata ad un bene privo di rilievo costituzionale esplicito risulti finalizzata alla salvaguardia di un bene espressamente contemplato dalla costituzione: ad esempio la protezione di un bene tradizionale come la fede pubblica può essere concepita come strumentale rispetto alla tutela di altri beni esplicitamente costituzionali come il patrimonio, l'economia, l'amministrazione della giustizia. Dall'altro lato, esistono beni che, pur non menzionati dalla costituzione come testo scritto, rientrano nel sistema sociale dei valori che fa da sfondo alla dimensione effettuale dell'ordinamento costituzionale: si pensi ad un bene quale la pietà dei defunti. La non coincidenza tra il sistema dei valori costituzionali e il catalogo degli oggetti della tutela penalistica non deve sorprendere, se si considera la diversità di funzioni svolte da un testo costituzionale e da un sistema penale. Il testo della costituzione contiene un complesso di norme per loro natura destinata a sottoporre a limiti e controlli il potere statuale, a introdurre modelli organizzativi e a promuovere un diverso tipo di società. Mentre il diritto penale tende a prevenire le azioni ritenute dannose per la società considerata anche nelle sue determinazioni concrete, quale che sia la distanza ideale tra l'assetto sociale esistente e il modello costituzionalmente prefigurato. Alla luce di tali precisazioni riesce più agevole rispondere alle critiche di quanti imputano alla concezione costituzionalmente orientata del bene giuridico, l'incapacità di soddisfare nuove esigenze di tutela scaturenti dal continuo evolversi della realtà sociale. Proprio l'estensione della tutela e i beni di rilevanza costituzionale anche implicita, fa ritenere ammissibile l'eventuale tutela di beni non ancora emersi nel periodo in cui la costituzione ha visto la luce. Di fronte all'apparente affiorare alla ribalta di un nuovo bene meritevole di protezione, non di rado non si tratta di altro che dell’esigenza di proteggere un bene già esistente da una nuova forma di aggressione. TEORIA COSTITUZIONALE DEL BENE GIURIDICO Il catalogo degli oggetti di tutela recepiti nel sistema penale vigente è ben lungi dal soddisfare le rigorose pretese della teoria costituzionale dei beni giuridici. I motivi di frizione tra detta teoria e l'ordinamento positivo non sono pochi. Il problema della compatibilità con la costituzione delle figure di reato contenute nell'attuale ordinamento, può porsi sotto una duplice angolazione: a) da un lato, verificando se si tratti di fattispecie poste a tutela di un bene sufficientemente definito e in armonia col sistema dei valori costituzionali; b) dall'altro, controllando la conformità ai principi costituzionali delle tecniche di tutela adottate dal legislatore per garantire la salvaguardia del bene stesso. Quanto al primo profilo il discorso riguarda l'eterogeneo settore dei reati senza bene giuridico. In questa categoria vengono accomunati i tipi di reato (pornografia, gioco d'azzardo, bestemmia) che sollevano problematiche non omogenee. Sin dall'epoca illuminista è controverso se al diritto penale spetti di salvaguardare i valori attinenti alla sfera etica, la cui violazione non comporti tangibili danni sociali diversi dall'offesa alla morale corrente. La questione va affrontata verificando se il diritto penale di uno stato pluralistico, conforme alla costituzione, sia legittimato ad imporre ai cittadini adulti una determinata concezione morale: e la risposta è negativa. Con riferimento alle figure di reato del secondo tipo, l'oggetto della protezione penale perde in concretezza e afferrabilità: cioè il diritto penale non tutelerebbe più beni giuridici in senso tradizionale, ma funzioni amministrative o assetti di disciplina volti a garantire il regolare esercizio di determinate attività, anche attraverso scelte che mediano tra interessi confliggenti. TECNICHE INCRIMINATRICI COSTITUZIONALMENTE DUBBIE

Ciò non vuol dire che il sindacato sulla legittimità dei beni assunti ad oggetto di protezione sia rimasto terreno precluso all’intervento dei giudici costituzionali. Al contrario, questo tipo di sindacato è stato più volte esercitato da parte della Corte, ancorché talora in forma implicita o surrettizia e facendo esplicitamente leva su parametri di riferimento tipici del giudizio di costituzionalità: il modello di controllo di legittimità prevalentemente adottato si incentra sul rapporto tra la norma penale denunciata e l’esercizio di libertà costituzionalmente garantite. L’applicazione di questo modello ha dato luogo a pronunce inquadrabili sotto tre diverse tipologie:

  • SENTENZE DI RIGETTO sono la maggior parte. Di non poche fattispecie di matrice autoritaria del codice Rocco (reati di opinione, diffusione di notizie false ed esagerate), contrastanti con fondamentali diritti di libertà, la Corte ha operato il salvataggio facendo leva sul rilievo che le fattispecie predette sarebbero finalizzate alla tutela di beni dotati di rango costituzionale.
  • SENTENZE MANIPOLATIVE DEL BENE PROTETTO L’esigenza di conservare nell’ordinamento figure di reato sospettate di contraddire i principi costituzionali, ha indotto la Corte a riformularne l’oggetto della tutela, in modo da renderlo più compatibile con la costituzione. Paradigmatiche le pronunce interpretative in tema di delitti di religione e di delitti di sciopero. Nell’originaria concezione del legislatore del 1930, la religione è tutelata quale bene istituzionale funzionale allo stato fascista, secondo un’accezione contrastante con i principi del nuovo stato liberal democratico. La Corte costituzionale, anziché prendere atto di tale contrasto, ha preferito mantenere in vita le norme penali denunciate ridefinendo l’oggetto della tutela : essa ha enucleato, come nuovo bene protetto, il sentimento religioso quale espressione della personalità del singolo credente. Analogamente è avvenuto con riferimento alle norme in tema di sciopero che originariamente tutelavano l’economia corporativa del regime fascista: divenuto lo sciopero un diritto costituzionalmente garantito, la Corte ha finito con l’operare il salvataggio. Siffatti interventi manipolativi dei giudici della Consulta destano gravi perplessità. La preoccupazione di dar luogo a vuoti di tutela in conseguenza di radicali pronunce di incostituzionalità, se spiega la prudenza conservatrice della Corte, non vale a giustificarla sul terreno dei principi giuridici. La legittimità della ridefinizione del bene giuridico dovrebbe sottostare ai limiti molto rigorosi. La prima condizione di ammissibilità dipende dal livello di univocità del ricorso ai principi costituzionali: la ridefinizione è lecita quando essa discende automaticamente dall’applicazione delle norme costituzionali coinvolte, per cui la nuova interpretazione accolta si impone come quasi obbligata; in questo senso, la riformulazione del bene protetto non è altro che il risultato di una reinterpretazione costituzionalmente orientata. La seconda condizione di ammissibilità attiene al rispetto del tenore letterale della fattispecie incriminatrice , nel senso che la riformulazione del bene protetto deve risultare compatibile con lo schema formale del fatto di reato.

• SENTENZE DI ACCOGLIMENTO

sono la minor parte. L'illegittimità della norma penale in questione viene fatta dipendere dalla sua attitudine a comprimere i diritti di libertà costituzionalmente garantiti, senza che tale incidenza possa considerarsi giustificata dall'esigenza di tutelare altri beni o interessi costituzionalmente rilevanti. Si consideri la sentenza n. 269 / 86 , con la quale la Corte ha dichiarato incostituzionale il reato di eccitamento all'emigrazione perché in contrasto con l'articolo 35 Cost.: essendo la originaria ratio della norma incriminatrice divenuta incompatibile con la libertà di emigrazione costituzionalmente garantita, l'incriminazione non sarebbe più giustificata da alcuna plausibile ragione di tutela. CONCEZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA A DIRETTIVE PRAGMATICHE DI TUTELA

I più recenti tentativi intesi a delineare un volto costituzionale dell'illecito penale non hanno soltanto un valore teorico, ma pretendono di incidere anche sulla prassi legislativa e giudiziaria, da un lato suggerendo direttive pragmatiche di tutela tendenzialmente vincolanti per il legislatore, dall'altro fornendo criteri di controllo della legittimità costituzionale della normativa penale vigente. A) Sul versante delle direttive di tutela rivolta a circoscrivere l'area del penalmente rilevante, costituisce acquisizione pacifica che non possono legittimamente essere elevati a reato fatti che corrispondono all'esercizio di libertà fondamentali garantite dalla costituzione, a meno che non si tratti di incriminazioni posta tutela di espliciti interessi-limite o di altri interessi dotati di rilevanza costituzionale. Dalla ridefinizione in chiave costituzionale del bene giuridico come oggetto di tutela penale discende che il legislatore non è legittimato ad incriminare l'immoralità in sé: e ciò non tanto perché la moralità non sia astrattamente configurabile come bene, ma perché non è compito di un diritto penale di uno stato pluralistico conforme a costituzione educare coercitivamente i cittadini adulti. Sempre nella prospettiva di una progressiva liberalizzazione del vigente sistema penale emerge un'ulteriore indicazione a favore della criminalizzazione o depenalizzazione degli illeciti bagatellari. B) Sul versante delle direttive di tutela rivolte a dilatare l'area dei fatti punibili, va segnalata l'esigenza di rafforzare la salvaguardia di quei valori collettivi che la stessa coscienza sociale vorrebbe più incisivamente protetti. Il diritto penale tende a garantire o rafforzare la tutela di beni già venuti ad esistenza, che la coscienza sociale percepisce come particolarmente bisognosi di protezione. RIDIMENSIONAMENTO DEL RUOLO DEL BENE GIURIDICO? È opportuno accennare ad alcuni orientamenti teorici che tendono a contestare o ridimensionare il ruolo centrale della protezione dei beni giuridici quale ragione giustificatrice del moderno diritto penale.

  • HANS WELZEL ha sostenuto che il compito primario del diritto penale consiste nel formare gli atteggiamenti etico-sociali dei cittadini, al fine di favorirne la disponibilità psicologica a rispettare le leggi: la protezione dei beni giuridici sarebbe un obiettivo indiretto, incluso nello scopo primario. La tesi non è da condividere, se intesa nel senso che compito del diritto penale sarebbe quello di orientare le coscienze dei cittadini adulti, incriminando comportamenti anche privi di una reale minaccia al bene protetto. Diverso è il discorso se si vuole mettere in evidenza il possibile meccanismo psicologico sotteso all'efficacia preventiva della norma penale: si tratta di una funzione di orientamento psicologico o culturale, finalizzata ad assicurare la tutela ai beni socialmente rilevanti.
  • La riflessione sulla teoria del bene giuridico si è arricchita di apporti sociologici: questi tentativi di approccio interdisciplinare sono sfociati in impostazioni di segno non univoco, nel senso che, mentre alcune tendono a una semplice integrazione della teoria del bene giuridico, altri ambiscono a rimpiazzarla sul terreno della legittimazione del diritto penale. Nell'ambito delle posizioni più radicali si segnalano quelle di AMELUNG e di JAKOBS: o AMELUNG tenta di riproporre, con l'ausilio della moderna teoria sociologica, la dottrina della dannosità sociale di ascendenza illuministica: il reato sarebbe perciò definibile come un fatto socialmente dannoso. Il problema consiste nel determinare il concetto di dannosità sociale: dannoso socialmente viene definito un fenomeno disfunzionale, che impedisce o frappone ostacoli a che il sistema sociale risolva i problemi della sua conservazione. Non sembra che definire il reato come fenomeno che ostacola il funzionamento del sistema sociale indichi ciò che il legislatore deve punire. o Secondo JAKOBS , l'idea della protezione dei beni giuridici trascura ciò che veramente interessa al diritto penale. E cioè assumerebbe rilievo un comportamento da

tutela offerte dai diversi settori del sistema giuridico: una simile verifica potrà stimolare l'individuazione di mezzi di tutela nuovi e più efficaci. IL PRINCIPIO DELLA MERITEVOLEZZA DI PENA Tale principio esprime l'idea che la sanzione penale deve essere applicata non in presenza di qualsivoglia attacco ad un bene degno di tutela, ma solo nei casi in cui l'aggressione raggiunga un tale livello di gravità da risultare intollerabile. Al legislatore spettano ampi margini di apprezzamento nel valutare il livello di significatività criminosa di una determinata azione, ma non per questo mancano criteri di orientamento di fonte costituzionale. Un criterio plausibile è questo: quanto più alto è il livello del bene all'interno della scala gerarchica recepita nella costituzione, tanto più giustificato risulterà asserire la meritevolezza di pena dei comportamenti che tale bene ledono o pongono in pericolo. Per converso, quanto più basso è il valore del bene all'interno della scala gerarchica, tanto più giustificato apparirà limitare la reazione penale a forme particolarmente gravi di aggressione.

4. IL PRINCIPIO DI FRAMMENTARIETA’

Il diritto penale ha carattere frammentario: il termine « frammentarietà » nasce dalla penna di Karl Binding, nel suo «Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts», ma nel senso opposto (quindi: giustizialista) rispetto a quello che sarà qui analizzato (garantista). L’immagine contenuta nella sua opera rende il significato del principio in esame: l'incompiutezza da esso evocata, mentre appariva come grave limite al penalista tedesco, trova oggi giustificazione nello stesso modo di concepire il diritto penale. Il diritto penale è frammentario perché non può proibire tutto: il linguaggio normativo, in quanto astrazione, è per sua natura incompleto ( frammentarietà descrittiva ). Il diritto penale deve essere frammentario perché gli spazi di libertà degli esseri umani devono essere tutelati. Non ogni gesto antipatico, avido, sgarbato, volgare, ecc. deve essere controllato dal diritto penale e previsto come reato ( frammentarietà prescrittiva ). «Il diritto penale è forza, e come ogni forza è a doppia direzione e perciò anche un nemico potenziale di quella libertà che esso intende proteggere» (penalista tedesco): il diritto penale è un male necessario: il suo impatto è devastante per gli esseri umani perché per proteggere determinate libertà il diritto penale ne distrugge altre. I principi, i criteri di imputazione, l’esclusione delle bagatelle, così come il bene giuridico contribuiscono a delimitare gli spazi applicativi del diritto penale, a renderlo frammentario: essi servono al penalista per comprendere cosa non deve essere punito da parte dello Stato con la pena o controllato con la misura di sicurezza. Il principio di frammentarietà è considerato operante a tre livelli. Innanzitutto, alcune fattispecie di reato tutelano il bene oggetto di protezione non contro ogni aggressione proveniente da terzi, ma soltanto contro specifiche forme di aggressione: ad es., nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, il legislatore non reprime penalmente le semplici violazioni contrattuali, pur se capaci di provocare gravi danni patrimoniali; egli reagisce contro certe modalità di aggressione, considerate più gravi ed insidiose, come ad es. la sottrazione materiale della cosa nel furto o l'induzione in errore nella truffa. In secondo luogo, la sfera di ciò che rileva penalmente è più limitata rispetto alla sfera di ciò che è qualificato “antigiuridico” alla stregua dell'intero ordinamento: ad es. le violazioni contrattuali, illecite per il diritto civile, sono irrilevanti in sede penale. In terzo luogo, l'area del penalmente rilevante non coincide con quella di ciò che è moralmente riprovevole: si pensi all'omosessualità, ancora condannata in certi ambienti, ma decriminalizzata nell'ordinamento italiano. Questo triplice modo di operare del principio di frammentarietà è riconducibile al processo genetico delle fattispecie incriminatrici.

Determinati comportamenti umani si ripetono nel tempo con modalità uguali, che si traducono in forme tipiche di aggressione ai beni socialmente rilevanti: il legislatore, nel forgiare i modelli di reato, si limita a dare veste giuridica a tipi di comportamento già profilati nella realtà sociale. D'altra parte, la stessa tendenza alla riproduzione stereotipica delle forme di aggressione ai beni induce a configurare corrispondenti tipi di autore, ritagliati sulla base di un reciproco condizionamento tra modalità di condotta e struttura psicologica dell’agente: il ladro, il truffatore… In questo rapporto tra il fatto e il soggetto, il principio di frammentarietà funge da antidoto: la limitazione del controllo penale a specifici comportamenti garantisce rispetto alla tentazione di incentrare la valutazione penalistica tutta sulla personalità del soggetto, così evitandosi il rischio di costruire un diritto penale fondato sulla pericolosità soggettiva del tipo di autore. Contro l'assunto del carattere frammentario del diritto penale si sono mosse alcune obiezioni. In una prospettiva di prevenzione generale si è rilevato che la frammentarietà della tutela contrasterebbe con l'esigenza di reprimere tutti i comportamenti capaci di ledere il bene protetto, anche se non formalmente tipizzati. Per rimediare a tale presunta lacunosità, la giurisprudenza indulge verso interpretazioni estensive delle fattispecie incriminatrici: si pensi alla dilatazione del significato del termine “aiuto” nel reato di favoreggiamento personale (art. 378 ), esteso sino a ricomprendere anche il comportamento omissivo di chi si rifiuta di fornire notizie utili per l'accertamento del reato commesso da persona non ancora identificata. La pretesa alla completezza della tutela di determinati beni rischia di condurre ad una sorta di assolutizzazione degli stessi, perdendosi di vista che le stesse scelte legislative di criminalizzazione sono frutto di bilanciamento e mediazioni. Così nell'esempio del favoreggiamento, all'esigenza di tutelare l'interesse alla persecuzione degli autori dei reati si contrappone quella di non trasformare tutti i cittadini in garanti del fruttuoso esito delle indagini. Dal punto di vista della prevenzione speciale , la frammentarietà contrasta con l'esigenza di risocializzazione, quale obiettivo dell'esecuzione della pena: se la pena deve tendere non solo ad impedire la recidiva ma soprattutto a riorientare il reo secondo il sistema dei valori dominanti, sarebbe più coerente penalizzare tutte le condotte lesive dei beni assunti a punti di riferimento del processo rieducativo; ma in caso contrario, ci si ritroverebbe di fronte ad un’antinomia. Si tratta però di un’antinomia apparente. Proprio perché il processo rieducativo ha lo scopo di favorire nel reo la riacquisizione dell'integrale rispetto dei valori, questi deve essere tendenzialmente sollecitato a riorientare la sua condotta in modo da evitare tutti i comportamenti offensivi di tali valori, e non solo quelli che dovessero risultare formalmente penalizzati.

5. IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA

Il diritto penale non si limita a sanzionare condotte già vietate da altri rami dell'ordinamento, ma tutela in modo autonomo e determinato beni e interessi. Un orientamento teorico, risalente a Karl Binding, attribuisce al diritto penale una funzione secondaria o accessoria e sanzionatoria : la funzione specifica consisterebbe nel rafforzare con la propria sanzione i precetti e le sanzioni degli altri rami del diritto. Questa teoria è stata recepita in Italia dal Grispigni, il quale l’ha riformulata attribuendo al diritto penale un carattere ulteriormente sanzionatorio : ogni condotta costituente reato sarebbe sempre vietata anche da un'altra norma di diritto privato o di diritto pubblico e ogni reato integrerebbe un illecito di natura non penale prima ancora di essere vietato dal diritto penale ( la sanzione penale serve così di completamento e rafforzamento all'altra sanzione non penale, stabilita dalla norma giuridica che antecedentemente al diritto penale ha vietato la stessa condotta ). La tesi del carattere sanzionatorio del diritto penale è oggi respinta, nella parte in cui pretenderebbe di disconoscere l'indubbia autonomia funzionale e tecnica dello strumento penalistico: ma essa nasconde una verità sotto il profilo politico-criminale, il quale va posto in evidenza, distinguendolo dagli aspetti più sterili della vecchia disputa dogmatica sulla sanzionarietà. La verità attiene al nesso che può instaurarsi tra il carattere secondario del diritto penale e il principio di sussidiarietà: se la sanzione penale deve costituire l'extrema ratio cui ricorrere una volta esauriti

o Delle contravvenzioni 734 ARTICOLI Il Codice penale vigente - il codice Rocco dal nome del Guardasigilli del tempo - per quanto emanato in epoca fascista, non appare permeato dall'ideologia del regime che ad esso diede vita: la ricerca delle sue ascendenze politico-ideologiche rimanda ad influenze e filoni diversi (ed è stato questo il motivo del suo successo). L'impronta di regime contrassegna la parte speciale del codice e quei settori esposti al mutare delle concezioni politiche: si pensi ai delitti contro la personalità dello Stato, ai delitti contro l'integrità e sanità della stirpe (oggi soppressi), ai reati di opinione. Per il resto, il catalogo delle fattispecie di parte speciale rispecchia quello ereditato dalla tradizione penalistica liberale, con la differenza però che il legislatore del 1930 inasprisce pesantemente il trattamento sanzionatorio. La novità più rilevante in tema di conseguenze sanzionatorie è rappresentata dall'introduzione delle misure di sicurezza, in aggiunta o in sostituzione della pena ( sistema del doppio binario ). Questo intervento riformatore si colloca entro una linea di sviluppo di politica criminale emersa a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento e sollecitata dal fallimento dei sistemi penali liberali nella lotta contro il recidivismo. L’idea di codice generale nasce da Napoleone: nel suo pensiero infatti non voleva lasciare il potere ai giudici che svolgevano il proprio operato sul territorio nazionale. Era un codice completo che conteneva tutto. Il codice Rocco deriva da questi, e nasce perché lo stato vuole il monopolio su ciò che può o non può essere reato. Se viene promulgato un codice unico e completo al fine di evitare che il giudice possa dire la sua, in realtà si sta consegnando nelle mani dei giudici il potere di prendere le decisioni: nel codice generale bisogna che ci sia tutto in poco posto (deve essere relativamente breve), e quando si crea un codice breve si devono usare espressioni generiche, che verranno poi concretizzate dai giudici. Questo è quello che si conosce come il grande equivoco delle codificazioni dell’. PROF. ALFREDO ROCCO Napoli, 1875 Fratello di Arturo Rocco (insigne penalista legato al metodo «tecnico-giuridico») Laurea nel 1896 con Ulisse Manara Prof. Universitario nel 1899 a Parma, poi Urbino (fino al 1902) Interessi scientifici: diritto commerciale, procedura civile, diritto fallimentare Da sempre nazionalista, aderisce al fascismo nel 1923 Presidente della Camera nel 1924- 25 Nel 1925 nominato Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto

8. CODICE ROCCO, INTERVENTI RIFORMATORI E LEGISLAZIONE SPECIALE

Qual è l'attuale ruolo del codice Rocco all'interno del sistema penale complessivo? Bisogna tenere presente che il testo originario del 1930 ha subito una serie progressiva di potature e di innesti, volti a reciderne i rami di marca fascista e ad adeguarne l'impianto a nuove esigenze di politica criminale via via avvertite. I PRINCIPALI INTERVENTI RIFORMATORI

  • Con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 sono state reintrodotte: o la scriminante della reazione legittima del cittadino agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, come segno della riconquistata libertà politica; o la exceptio veritatis , cioè l'istituto in virtù del quale si attribuisce all'imputato il diritto di provare la verità dell'addebito di fronte all'attribuzione di un fatto determinato, onde meglio garantire il diritto di critica e di controllo del privato nei confronti della pubblica amministrazione e nelle relazioni sociali;

o le attenuanti generiche, cioè circostanze non tipizzate che spetta al giudice individuare, aventi la funzione di umanizzare la condanna adeguandola il più possibile alle peculiarità della vicenda concreta.

  • Con il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 è stata abolita la pena di morte (verrà ribadita dall'art. 27, comma 4, Cost.).
  • Con la legge 4 marzo 1958, n. 127 è stata riformata la disciplina penale della responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa: lo scopo era quello di eliminare il criterio della responsabilità oggettiva del direttore di giornale, sostituendolo con quello della responsabilità per colpa più rispondente alla concezione della stampa propria di uno stato democratico.
  • Con le leggi 24 aprile 1962, n. 191 25 novembre 1962, n. 1634 , sono stati modificati gli istituti della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale in senso più favorevole al reo. Dal 1991 al 2022 In Italia ci sono stati 30.000 errori giudiziari (penali). Questo grave rischio di errore-giudiziario si aggiunge e si moltiplica in ragione dell'altissimo rischio- penale che caratterizza la nostra società italiana e che interessa a tutti noi. Il diritto penale esercita da sempre un'eccessiva pressione sulla società italiana postunitaria: è quasi come se non potessimo fare a meno di incrementare a dismisura il numero dei reati esistenti. Sul finire del 1800 già Francesco Carrara denunciava l’inflazione penalistica (la “Nomorrea penale”). La preoccupazione di combattere l'inflazione del sistema penale, già avvertita a partire dai primi anni 60 , ha sollecitato l'emanazione delle prime due leggi di depenalizzazione (l. 3 maggio 1967, n. 317 e l. 24 dicembre 1975, n. 706 ) delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e previste nella maggior parte dei casi dalle leggi speciali. La riforma incisiva in materia è stata attuata con la legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale, abrogando le precedenti leggi, ha tentato di risolvere su basi nuove il problema della depenalizzazione. Il legislatore ha introdotto un sistema di principi destinato a costituire la parte generale sia dell'illecito depenalizzato, sia dell’illecito originariamente amministrativo. Ha inoltre esteso la depenalizzazione agli illeciti puniti con la sola pena della multa, investendo anche ipotesi delittuose contenute nel Codice penale. L'esigenza di procedere ad una riduzione dell'area del penalmente rilevante è sempre più avvertita per un insieme di ragioni diverse e convergenti. La prospettiva della deflazione penalistica può contribuire a rilegittimare il diritto penale sul piano dei valori e delle garanzie. Inoltre, una rilevante diminuzione delle fattispecie di reato è imposta dalla necessità di rendere più efficiente la macchina giudiziaria, tanto più da quando è in vigore il nuovo processo di stampo accusatorio, inadatto a reggere l'impatto con un numero esorbitante di procedimenti penali. LA NOVELLA DEL 1974 Con la novella del 1974 si introducono:
  • la possibilità del giudizio di comparazione tra tutte le circostanze aggravanti e tutte le circostanze attenuanti;
  • il cumulo giuridico delle pene per il concorso formale di reati;
  • l'estensione della disciplina del reato continuato fino a comprendervi anche violazioni di diverse disposizioni di legge;
  • la trasformazione dell'aggravante della recidiva da obbligatoria in facoltativa e la mitigazione dei suoi effetti;
  • l'estensione dei limiti della sospensione condizionale della pena anche per il caso di seconda condanna. Questo intervento riformatore suscita riserve perché mal si sovrappone all'originario impianto codicistico, e perché demanda al giudice, dilatandone il potere discrezionale, la soluzione di problemi di politica criminale che avrebbero dovuto trovare soluzione in sede legislativa. Il secondo intervento di grande portata è costituito dalla riforma dell'ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354 ), caratterizzata dal duplice obiettivo di disciplinare l'esecuzione della pena in