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Diritto Penale: Introduzione alla Parte Generale - Prof. Villa, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penale

Questa dispensa fornisce una panoramica introduttiva al diritto penale, concentrandosi sulla parte generale. Esplora concetti chiave come il diritto penale come oggetto di studio e disciplina, la struttura degli ordinamenti penali, la scienza giuridica penale e il sapere scientifico, il problema della legittimazione del diritto penale, il rapporto tra diritto penale e sistema politico, la separazione e le relazioni tra diritto e morale, e il principio dell'egual rispetto. La dispensa offre una base solida per comprendere i principi fondamentali del diritto penale.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 02/04/2025

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MARTINA BIONDO

DISPENSA

DI

DIRITTO

PENALE

PARTE GENERALE

Tratta dal libro a cura di Domenico Pulitanò

Martina Biondo

PARTE I: IL PROBLEMA PENALE CAPITOLO I: INTRODUZIONE IL DIRITTO PENALE COME OGGETTO DI STUDIO Diritto penale :

  1. Come oggetto di studio: settore dell’ordinamento giuridico che si occupa dei delitti e delle pene, ovvero dei fatti che costituiscono gravi forme di aggressione a diritti o interessi dei singoli o della collettività e della reazione prevista per gli autori dei delitti, caratterizzata di contenuti anche particolarmente afflittivi; è la risposta “locale” al problema dei delitti e delle pene. Ob. assicurare sicurezza e protezione
  2. Come disciplina: previsione di un particolare tipo di sanzione, le pena, quale conseguenza normativamente collegata al verificarsi di determinati fatti. Non può essere visto come una disciplina a sé, al contrario è uno strumento perché qualsiasi campo di materia diviene materia penale quando per la sua disciplina si faccia ricorso alla pena. Pena : sanzione di contenuto afflittiva non risarcitorio; esistono diversi tipi di pena: detentiva, pecuniaria, interdittiva ecc; è un’arma a doppio taglio, tutela dei beni giuridici (bilancia) attraverso la lesione di beni giuridici (spada). Delitti naturali : insieme di comportamenti in contrasto con il principio del neminem laedere considerati tali da diversi ordinamenti penali Norma penale : è così costituita: 1°. Precetto (divieto di realizzare un dato fatto) o comando (obbligo di fare qualcosa) 2°. Sanzione minacciata dalla legge in caso di violazione del precetto/comando N.B. Negli ordinamenti giuridici positivi queste due parti possono essere previste in un’unica disposizione di legge oppure in più disposizioni collegate fra loro Reato : tipo di fatto cui la norma ricollega la minaccia di pena, fatto tipico antigiuridico e colpevole, ovvero offesa di un bene giuridico; non vi sono requisiti particolari previsti, perché la definizione formale dà la regola d’uso del concetto di reato. Fa riferimento: a) Fattispecie astratta: quando si intende il reato descritto dalla norma b) Fattispecie concreta: quando si intende il comportamento criminoso N.B. Negli ordinamenti moderni il precetto all’indicativo indica la fattispecie legale considerata reato LA STRUTTURA DEGLI ORDINAMENTI PENALI Le norme penali sono contenute sia nel Codice penale sia in leggi speciali. Il diritto penale - criminale si può teoricamente dividere in: ❖ (^) Parte generale : principi generali e istituti comuni a tutti i reati o a categorie più o meno ampie (principi relativi alle fonti del diritto penale, modelli generali di ascrizione della responsabilità personale e modelli di risposta del reato) ❖ (^) Parte speciale : norme che pongono precetti e sanzioni penali
    • Codice penale: contiene il nucleo centrale
    • Leggi speciali: contengono una serie aperta e potenzialmente infinita di norme, in genere a chiusura di discipline non esclusivamente penalistiche

Martina Biondo

IL DIRITTO PENALE: STRUMENTO E LIMITE DELLA POLITICA CRIMINALE

Il diritto penale è contemporaneamente:

  1. Strumento di politica criminale , intesa come insieme delle valutazioni, delle attività e degli strumenti che lo Stato adotta nel definire e contrastare i fenomeni criminali; il suo scopo è la difesa del deposito della salute pubblica. In questo senso si può parlare di primato della politica sul diritto penale perché prima viene la valutazione e poi la tutela.
  2. Limite della politica criminale : tale politica trova dei limiti soprattutto nei principi di diritto penale presenti nelle Costituzioni degli ordinamenti moderni volte a tutelare e garantire delle libertà individuali inderogabili. 2. DIRITTO E MORALE: SEPARAZIONE E RELAZIONI Morale : comando interiore della coscienza e insieme di valutazioni e precetti che sono generalmente considerati da rispettare; qualora non fosse rispettata la massima penalità è l’esclusione da un gruppo sociale, ma non sono giuridicamente previste sanzioni. Diritto : insieme di norme poste da un organo superiore che se non rispettate comportano una sanzione. N.B. Nel diritto penale si deve trovare una legittimazione al potere coercitivo e afflittiva della pena, per ciò non è sufficiente una legittimazione morale, perché la morale non ha forza coattiva e repressiva Esistono diversi pensieri: a) Positivismo giuridico : scinde la morale dal diritto positivo b) Ronald Dworkin : sostiene la tesi dell’unità di valore della morale e del diritto c) Giuseppe Bettiol : la legge giuridica è la specificazione della legge etica, se così non fosse non sarebbe lex ma solo corruptio legis. ➡ La separazione tra diritto e morale è condizione della specifica eticità del diritto IL DIRITTO PENALE FRA CONCEZIONI DEL MALE E CONCEZIONI DELLA VITA BUONA Una completa neutralità del diritto è impensabile, difatti opera scelte di valore non neutre rispetto alle possibili alternative. Nessuna filosofia politica e nessun insieme di principi politici può pretendere di essere universale, se per universale si intende “universalmente accessibile a tutti” o “universalmente sostenibile da tutti”, indipendentemente da quello che credono. Qualsiasi criterio di delimitazione sarà comunque espressione particolare di una dottrina globale.
  • Laicità filosofica (concezione comprensiva)
  • Laicità liberale (concezione politica): riguarda direttamente e specificatamente il costituirsi di ordinamenti giuridici, dei quali è costitutivo il nesso con il potere di coercizione; enuclea un sottoinsieme dell’etica, separa le sfere di vita, morale, diritto e politica e confida di poter essere accettata come regola della convivenza; riguarda ciò che è giusto, non ciò che è bene e si contrappone alle pretese di uno Stato etico

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IL PRINCIPIO DELL’EGUALE RISPETTO

Principio dell’egual rispetto : bisogna riconoscere l’altro come persona umana di pari dignità e diritti. Non dipende dai singoli soggetti ma deve nascere al momento della fondazione e della legittimazione del principio democratico —> tolleranza: è un valore da sviluppare ma non deve essere tolleranza indiscriminata perché la stessa finirebbe col negarsi, ad esempio non si può tollerare l’intolleranza o trattamenti di esseri umani che violano la idea di comune umanità. Riassumendo : la specifica eticità del diritto penale poggia sulla separazione tra diritto e morale e implica una non totale coincidenza di contenuti Una cosa è la valutazione della moralità di un comportamento, un’altra è la valutazione sulla moralità del vietare o del punire. Un diritto della coercizione che non sia eticamente sostenibile sarebbe un fattore di crisi e non di tutela della convivenza di uomini liberi. PROBLEMI DEL DIRITTO INGIUSTO Diritto ingiusto : ✦ (^) Formula dell’intollerabilità: si ha quando il contrasto della legge positiva con la giustizia raggiunge una misura così insopportabile che la legge deve cedere alla giustizia come “diritto scorretto” ✦ (^) Formula della negazione: si ha dove la giustizia non viene nemmeno cercata, dove l’uguaglianza, che costituisce il nucleo della giustizia, è stata consapevolmente negata; dove la legge è del tutto priva di diritto. Problema: è possibile che un diritto positivo abbia permesso dei comportamenti che successivamente sono considerati criminosi (es. regime nazista e fascista), ma non è possibile l’irretroattività della legge penale; quindi il comportamento, commesso anteriormente all’emanazione della norma che lo considera crimine, non è punibile.

3. DIRITTO PENALE E GIUSTIZIA PENALE Giusto processo : strumento per l’applicazione della legge - giustizia penale; di regola inizia su istanza di un organo pubblico, in Italia il PM, che di regola procede d’ufficio. Ob. verifica di specifiche ipotesi d’accusa nei confronti di una o più persone, che potranno essere condannate se ritenute colpevoli o assolte se ritenute innocenti - rectius. N.B. Rectius = innocente, imputato la cui colpevolezza non è stata provata o cui sia stata rivolta un’accusa giuridicamente inconsistente Si devono per forza rispettare due principi:

  1. Principio della certezza legale : i presupposti della responsabilità penale devono essere accertati al di là di ogni ragionevole dubbio; si può condannare solo se si ha la certezza assoluta della colpevolezza dell’imputato da condannare.
  2. Cognitivismo : si deve applicare una condizione necessaria, ovvero la verificabilità o falsicabilità delle ipotesi accusatorie in forza del loro carattere assertivo e la loro prova empirica in forza di procedure che ne consentano sia la verificazione sia la falsificazione

Martina Biondo

In Italia si predilige lo studio oggettivo tripartito in:

  1. Fatto : oggetto del precetto penale, ovvero ciò che una norma incriminatrice specificamente vieta o comanda; la norma penale costruisce fattispecie astratte e generali, ovvero tipi di fatto. Può essere: a) Di condotta: il reato consiste in un comportamento criminoso b) Di evento: il reato consiste nell’aver tenuto un comportamento che ha causato un evento considerato criminoso
  2. Antigiuridicità - illiceità : il soggetto ha realizzato un fatto contrario al diritto, inteso nel senso di assenza di cause di giustificazione; il rapporto di contrarietà al diritto scaturisce dall’insieme di tutti gli elementi che la legge richiede come presupposti della responsabilità penale. La conformità del fatto ad una fattispecie tipica di reato è indizio di illiceità. N.B. Antigiuridicità oggettiva: il fatto è oggettivamente reato perché corrisponde ad un comportamento criminoso e non sono presenti cause di giustificazione; prescinde dalla valutazione della colpevolezza, quindi un reato può essere oggettivamente antigiuridico ma il soggetto a cui il fatto è imputabile potrebbe non essere condannato se non sussiste colpevolezza.
  3. Colpevolezza : si intende una responsabilità basata non su un criterio d’imputabilità non obiettivo (mera realizzazione del fatto) ma su un collegamento soggettivo fra il fatto e il suo autore ritenuto idoneo a fondare un rimprovero personale per il fatto realizzato. Per poter ritenere colpevole un soggetto si devono riscontrare requisiti soggettivi (dolo, colpa, capacità - imputabilità). MODELLI A CONFRONTO Sono accettabili tutti i modelli sotto riportati ma il modello classico è quello preferibile perché analizza al meglio il problema dei presupposti di responsabilità: Modello quadripartito : basato su una quadripartizione tra fatto, antigiuridicità, colpevolezza e punibilità; un fatto contrario al diritto, in assenza di cause di giustificazione e in presenza dei presupposti di colpevolezza è teoricamente punibile, ma vi possono essere degli elementi che escludono la punibilità. Tuttavia in Italia lo spazio proprio dei più importanti istituti di punibilità non è interno alla teoria del reato bensì al sistema delle conseguenze del reato. Modello tripartito - classico : nato in Germania, radicato nella dottrina italiana da uno studio di Giacomo Delitala (1930), si fonda sulla tripartizione di fatto, antigiuridicità e colpevolezza. Modello bipartito : è basato sulla bipartizione tra elemento soggettivo e oggettivo e vede le cause di giustificazione come negazione del fatto e non come cause di esclusione della possibilità di condanna. Teoria finalistica dell’azione : l’azione umana è “finalistica”, ovvero indirizzata a realizzare uno scopo ogni volta che viene messa in atto, gli elementi del dolo e della colpa vengono quindi considerati elementi costitutivi dell’azione finalistica, quindi del fatto tipico. I PRINCIPI DELLA TEORIA DEL REATO I principi si distinguono in: a) Immanenti : è l’insieme dei principi propri di un ordinamento N.B. i principi costituzionali sono interni, immanenti ma sovraordinati al legislatore; costituiscono un metro di controllo dell’ordinamento interno e quindi anche del diritto penale. b) Trascendenti : è l’insieme dei principi generalmente validi coi quali tendenzialmente i principi immanenti devono confrontarsi per poter giungere ad un “modello ideale”.

Martina Biondo

CAPITOLO IV: TEORIE DELLA PENA I PROBLEMI DI UNA TEORIA DELLA PENA Pena : strumento afflittivo che per sua natura crea dolore e sofferenza, quindi è un male; al contempo però è strumento necessario che deve presentarsi come giusto, ovvero deve presentare dei requisiti e rispettare dei principi. Può assumere diverse funzioni - valori:

  1. Pena retributiva : al bene deve seguire bene e al male deve seguire male (primitivamente ciò è rappresentato dalla legge del taglione); la pena è un valore, una conseguenza formale del reato, un’esigenza giuridico - morale insita nella natura degli uomini e quindi un bene —> giustizia assoluta (sciolta da scopi) Per essere giusta la retribuzione deve rispettare alcuni principi: a) Personalità della pena: la pena può essere inflitta solo all’autore del reato b) Proporzionalità: la pena deve essere proporzionata al reato commesso L’idea della giusta retribuzione ha un duplice volto: a. Eticizzante: ad ogni male corrisponde una punizione, quindi è fondamento autosufficiente del fondamento di punire b. Garantista: si tutelano gli interessi del reo e del leso, quindi è limite al potere di punire
  2. Pena preventiva : Prevenzione generale: la minaccia di una pena funge da deterrente per la commissione del determinato comportamento ritenuto criminoso nei confronti di tutti i soggetti. L’illuminista Feuerbach sosteneva che il male minacciato deve essere così grande che il timore di esso superi il desiderio di quell’atto e che la rappresentazione del male superi quella del bene da ottenere, ma soprattutto deve essere rappresentato come un male che effettivamente si verificherà. Problema:
  • (^) Conoscibilità : le pene devono essere conosciute
  • (^) Realizzabilità : le pene devono essere realizzabili, devono essere previsti anche gli strumenti per attuarle, quindi efficaci N.B. L’efficacia deterrente va valutata in base a dei criteri, difatti bisogna calcolare le motivazioni che inducono alla commissione del reato (una pena aspra è più efficacia su reati premeditati che su quelli d’impulso), l’accettazione o meno di un ordinamento da parte dei soggetti e la misura dell’applicabilità e dell’efficacia della pena. Teoria della prevenzione generale positiva: non si può vedere il sistema penale solo per la sua funzione preventiva perché vorrebbe dire essere portati a seguire la legge a causa della paura. La pena ha ovviamente anche funzione preventiva c.d. negativa, ovvero la paura di un male, ma ha anche funzione preventiva c.d. positiva, ovvero incoraggia ed educa la popolazione verso dei valori già acquisiti e più o meno radicati. Prevenzione speciale: la pena deve neutralizzare il soggetto pericoloso ma deve anche rieducarlo con la prospettiva di un reinserimento nella società. Ovviamente l’idea di neutralizzazione non deve essere applicata in modo autoritario e discriminatorio, ad esempio la pena di morte non ha alcun valore specialpreventivo e le pene esemplari sono ingiuste perché contrarie al principio di uguaglianza. N.B. In ogni caso deve avere una funzione rieducativa (Art 27.3, Cost) La giustificazione del punire ritiene di poter far valere che, senza la comminazione ed esecuzione della pena, il mondo si troverebbe in una condizione peggiore; tuttavia rimane il problema si saper bilanciare funzione retributiva e funzione preventiva.

Martina Biondo

PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RILEVANZA PENALISTICA

1943 : caduta del fascismo e conseguente messa in dubbio del Codice Rocco che verrà fortemente modificato ➡ (^) 1948 : entrata in vigore della Costituzione lunga e rigida Principi fondamentali del diritto penale sostanziale nella Costituzione: A) Principio d’uguaglianza B) Garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantiti C) Art 25, Cost: principio di legalità : Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. D) Art 27.1, Cos t : principio della personalità della responsabilità penale : la responsabilità penale è personale. E) Art 27.3, Cost: principio della tendenza rieducativa della pena e divieto di trattamenti inumani : le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato F) Art 27.4, Cost : principio del divieto pena di morte: non è ammessa la pena di morte G) Diritto ad un giusto processo H) Obbligatorietà dell’azione penale I) Inviolabilità del diritto di difesa J) Indipendenza dei magistrati soggetti soltanto alla legge K) Presunzione di non colpevolezza Sent n.1/1956 Corte costituzionale : con questa sentenza la Corte si da il diritto di giudicare la legittimità delle leggi che può derivare anche dalla sua inconciliabilità con norme che si dicono programmatiche (fino ad allora la Corte non aveva avuto molto applicazione perché la Costituzione si riteneva composta solo da norme programmatiche e non percettive) —> ha dichiarato illegittimi molti articoli del Codice penale perché in contrasto col principio di uguaglianza o perché comunque eccessivi (es. reato di adulterio, rivisitate le norme sullo sciopero e sulla libertà di espressione) RIFORMA DI SISTEMA

  1. Novella del 1974 : nel 1973 il Parlamento approva un progetto di riforma dato le nuove esigenze sociali e poi lo declina in numerose riforme che creano un nuovo Codice molto lontano da quello fascista; novità: a) Ampliamento dell’ambito di applicazione di istituti di favore: facoltativo l’aggravamento della pena in caso di recidiva, reinserimento del bilanciamento fra attenuanti e aggravanti, limite della sospensione condizionale alzato a 2 anni, reinserito il criterio del cumulo giuridico. b) Forte dilatazione degli spazi di discrezionalità del giudice
  2. Riforma penitenziaria del 1975 : per la prima volta il tema viene affrontato da una legge e non da un regolamento. Il condannato ora ha dei diritti da tutelare e il percorso carcerario deve essere volto alla sua rieducazione. Sono previste per la prima volta misure alternative alla detenzione.

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  1. Modifiche al sistema penale della legge n. 689 del 1981 : a) Depenalizzazione: trasformazione di alcuni illeciti penali in illeciti amministrativi puniti con sanzioni amministrative pecuniarie o interdittive —> nasce una disciplina generale in materia di illecito amministrativo b) Deflazione penalistica: un numero crescente di comportamenti veniva punito tramite sanzione penale, il che aveva causato un sovraccarico, quindi si tende a ridimensionare la figura del reato e a introdurre nuove categorie (es. lesione personale, truffa non aggravata, pene sostitutive delle detentive brevi ecc).
  2. Riforma della giustizia penale minorile del 1988 : si introducono nuove forme di pena per i reati di competenza del giudice di pace (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità) e la novità dei riti alternativi con conseguenti pene ridotte.
  3. Legge 22/5/1978 sull’interruzione di gravidanza : non è più punito tout court ma al contrario si lascia uno spazio discrezionale alla donna in gravidanza purché vi siano determinati requisiti. Viene abolito il titolo “reati contro l’integrità e la sanità della stirpe”.
  4. Legge 24/2/2006 sui reati di opinione : si è ridotta la severità nei confronti dei colpevoli di reati contro la personalità dello Stato e dei delitti contro il sentimento religioso.
  5. Codice antimafia : nuova disciplina che a partire dagli anni ’60 si è sviluppata per arginare le associazioni mafiose; si avvale spesso di misure di prevenzione.
  6. Disciplina antiterrorismo a partire dagli anni di piombo
  7. Legge Merlin del 1958 : ha abolito le case chiuse ➡ Si sono realizzate molte riforme soprattutto della parte generale, ma comunque il sistema delle pene ( tipi di pene, limiti generali, modalità di commisurazione, istituto delle circostanze aggravanti e attenuanti e cause estintive) è lo stesso. N.B. In generale la parte generale ha visto ridotta la sua severità mentre la parte speciale ha ampliato il suo campo d’azione (es. reati di pedofilia, reati di tratta di persone, reati in materia informatica, reati contro il sentimento per gli animali e reati contro l’ambiente). N.B. La normativa europea ha influenzato molto il sistema penale soprattutto allo scopo di armonizzare le discipline nazionali europee (trattato di Lisbona, 2009). Tentativi di riforme falliti :
  • Riforma della parte generale e della parte speciale del Codice penale del 1992 proposta da una Commissione presieduta da Antonio Pagliaro
  • Riforma del libro I del Codice penale (1994) proposta da Rolando Riz
  • Riforma della parte generale del Codice penale del 2001 proposta da una Commissione presieduta da Carlo Grosso UNO SGUARDO SULLA SCIENZA PENALE ITALIANA Scuola classica : nasce nella seconda metà dell’’800 sulle basi dell’illuminismo liberale, il suo massimo esponente è il toscano Francesco Carrara. La scienza penale nasce dalla legge morale ed è preesistente a tutte le leggi umane e impera agli stessi legislatori. Deve essere indipendente da qualunque provvisione di legge umana e deve seguire solo le regole della ragione. L’uomo, soggetto razionale risponde per il fatto, non è rilevante l’elemento della personalità; la pena ha funzione retributiva con carattere di necessità; il reato è: - (^) Elemento soggettivo o psicologico (forza morale)

Martina Biondo

LEGALITÁ E UGUAGLIANZA

Principio di uguaglianza : la legge è uguale per tutti; questo principio vincola la legge penale che deve per forza avere una coerenza con i principi materiali del sistema dei reati e delle pene nonché una coerenza intrasistematica, quindi il sistema penale in generale deve essere coerente. Art 3, Cost : Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali —> c.d. uguaglianza formale E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese —> c.d. uguaglianza sostanziale Principio di ragionevolezza : è un corollario del principio di uguaglianza, esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore. Si ha dunque violazione della ragionevolezza, quando si riscontri una contraddizione all'interno di una disposizione legislativa, oppure tra essa ed il pubblico interesse perseguito. Costituisce dunque un limite al potere discrezionale del legislatore, che ne impedisce un esercizio arbitrario. LA LEGGE E IL GIUDICE Giudice : soggetto soltanto alla legge, indipendente dagli altri poteri, che ha il potere di interpretare e di applicare autonomamente la legge. N.B. Non è più solo la bocca della legge come sosteneva Montesquieu Diritto giurisprudenziale : insieme delle decisioni dei giudici CAPITOLO II: LA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE FONTI DEL DIRITTO PENALE

  1. Legge formale : la riserva di legge in materia penala rende la legge formale unica fonte del diritto penale. Ciò è sempre valso, le Regioni o altri enti non hanno mai avuto competenza penale, anche prima della riforma del 2001. Sent. Corte cost. n.487/1989 : il monopolio penale del legislatore è fondato sul suo essere rappresentativo della società tutta, unita per contratto sociale.
  2. Decreto legislativo : negli ultimi anni il Parlamento ha delegato il Governo di disciplinare alcune materie penali importanti (es. sicurezza e igiene sul lavoro, diritto d’ambiente ecc) tendenzialmente per rendere operative direttive europee. Ovviamente vi sono delle garanzie, ad esempio la legge delega deve contenere oggetto, termine, interessi da tutelare, limiti ecc.
  3. Decreto legge : negli ultimi anni sono stati emanati solo per disciplinare reati gravissimi o in relazione a situazioni d’emergenza; ovviamente sono presente molte garanzie, ad esempio devono vigere i requisiti di necessità, urgenza, il decreto decade ex tunc qualora non convertito entro 60 giorni, oppure il decreto convertito che ha oggetto diverso non è valido ecc.
  4. Atti del Governo emanati in base ai poteri conferitegli in casi di guerra ex art 78 Cost. : solo in presenza di una delega espressa il Governo in caso di guerra può disciplinare la materia penale.

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LEGGE PENALE E LEGGI REGIONALI

La legge penale può riguardare qualsiasi materia, quindi anche le materie che dopo la riforma del 2001 sono attribuite alle Regioni, ma ciò non rende comunque possibile alle Regioni di legiferare in materia penale. Le Regioni possono solo concorrere a precisare i presupposti di applicazione di leggi penali statali, nei limiti consentiti a fonti sublegislative. N.B. Non appartiene al diritto penale la potestà attribuita ai sindaci dei “pacchetti di sicurezza” del 2008 di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di diminuire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana —> questo potere è stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale perché permette ai sindaci di derogare a leggi penali in modo arbitrario. AMBITO DELLA RISERVA DI LEGGE La riserva di legge penale riguarda : a) Tutti gli istituti incidenti su se e sul quanto della punibilità: norme che fondano o aggravano la responsabilità penale, norme di favore che introducono cause di non punibilità o di estinzione del reato o circostanze attenuanti. N.B. è controverso se riguardi anche le cause di giustificazione in senso stretto b) I reati e le pene c) Il diritto speciale e il diritto generale d) Parte precettiva e parte sanzionatoria Tipi di riserva: a. Riserva relativa : la legge, nel disciplinare i fatti, può legittimamente fare riferimento a fonti diverse dalla legge e ad atti equiparati b. Riserva assoluta : la legge, nel disciplinare i fatti, non lascia alcuno spazio ad altre fonti N.B. Sono comunque ammesse delle integrazioni sublegislative del precetto aventi carattere tecnico, meramente specificato di contenuti già posti dalla legge (es. in tema di stupefacenti si fa riferimento alle tabelle da approvarsi del ministero della Sanità formate su criteri previsti dalla stessa legge) c. Riserva tendenzialmente assoluta : il principio di legalità non può considerarsi soddisfatto quando non sia una legge o un atto equiparato dello Stato ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell’autorità non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. Norma penale in bianco : disposizioni che contengono la sanzione penale rinviando per l’individuazione dei precetti a norme poste altrove e che possono essere emanate in futuro. Le norme a cui si fa rinvio sono coperte da riserva di legge perché pongono un precetto. Teoria della disobbedienza come tale : la legge disciplina la sanzione per la disobbedienza di un precetto posto da una fonte diversa dalla legge —> sia la dottrina sia la giurisprudenza rifiutano questa teoria perché ciò vorrebbe dire che la definizione di un fatto di reato è rimessa a una qualsiasi fonte e non solo alla legge formale. Un rinvio in bianco è possibile solo se la norma a cui si rinvia rientri nell’ambito delle fonti legittime di diritto penale.

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SISTEMA DEI BENI GIURIDICI E SCELTE DI INCRIMINAZIONE

Incriminazione : punizione di un fatto, è possibile quando: A. Danno : vi è un danneggiamento parziale o totale di un bene tutelato B. Pericolo : probabilità del verificarsi di un danno Diversi tipi di interessi tutelati: A) Beni finali : interessi tutelati per il loro valore intrinseco (es. diritti della persona, interessi fondamentali di una comunità organizzata ecc) B) Interessi strumentali : interessi che vengono tutelati allo scopo di tutelare ulteriori interessi (es. delitti di falso in atto pubblico devono essere evitati perché poi potrebbero causare danni patrimoniali) Tutela di funzioni : si tratta della tutela di particolari funzioni amministrative di gestione o di controllo di determinate attività (es. atti di pianificazione amministrativa, atti di autorizzazione, poteri di vigilanza e controllo, emanazione di prescrizioni ecc) —> vi è tutela penale perché sono visti come bene giuridico dato che in assenza di queste funzioni vi sarebbe un danno ai beneficiari di tali funzioni Obblighi costituzionali di penalizzazione : vi sono degli articoli in cui la Costituzione esprime l’obbligo di punire determinati comportamenti lesivi (es. art 13.4 Cost: è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà) N.B. La Corte costituzionale e la giurisprudenza ritengono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale volte alla creazione e all’ampliamento di fattispecie di reato per il principio di legalità IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÁ Il sindacato di legittimità è possibile nonostante il principio di legalità per:

  1. Cause di giustificazione
  2. Cause di non punibilità - norme di favore : sono quelle che: a. Delimitano il campo di applicazione di una norma incriminatrice b. Sottraggono una certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di una norma BENE GIURIDICO E DIRITTO PENALE MINIMO Ad ogni norma corrisponde un’oggettività giuridica, ovvero un interesse specifico tutelato. Le diverse tipologie di reato, da cui derivano i diversi modi di tutela, si differenziano in base al soggetto attivo, alla modalità di condotta, ai mezzi adoperati, ai tipi di evento ecc. Diritto penale minimo : è una politica del diritto volta a minimizzare il ricorso a strumenti penali. Indica il fondamento de diritto di proibire e punire, è un criterio di legittimazione di strumenti penali, astrattamente considerato segna l’ambito della massima espansione possibile del diritto penale in uno Stato liberale di diritto. Massime giurisprudenziali : massime estratte dalle motivazioni delle sentenze che dovrebbero sintetizzare le ragioni giuridiche della decisione.

Martina Biondo

CAPITOLO IV: L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE PENALE

Interpretazione : attività finalizzata a comprendere il significato delle norme; interpretare vuol dire: a) Comprendere il significato percettivo della norma b) Saper adoperare la norma come criterio di valutazione dei casi concreti Art 12, preleggi del c.c. : nell’applicazione la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di essere e dalla intenzione del legislatore. N.B. Si distingue tra nucleo centrale e area periferica dei concetti, i problemi di interpretazione riguardano i casi che si pongono al confine tra i due Tipi di interpretazione: A. Interpretazione letterale : basata solo sul significato delle parole B. Interpretazione sistematica : significato che ogni frammento normativo viene ad assumere in relazione all’insieme —> deve essere sempre applicata C. Interpretazione autentica : basata sull’intenzione del legislatore desumibile da atti parlamentari, relazioni e simili eseguiti durante i lavori di preparazione D. Interpretazione restrittiva : si restringe il significato della parola usata dal legislatore, cioè si limita l'uso normale di quel termine E. Interpretazione estensiva : quando si estende il significato delle parole oltre l'uso cui sono normalmente destinate F. Interpretazione costituzionalmente orientata : tra i significati astrattamente possibili bisogna prediligere quelle non in contrasto con i valori costituzionali G. Interpretazione razionale : il significato è da desumere razionalmente in base al contesto e soprattutto in base agli obiettivi da raggiungere H. Interpretazione teleologica : basata sul telos , ovvero sulla finalità normativa, ovvero sugli interessi tutelati e i controinteressi. I. Interpretazione analogica in malam partem : Art 14, preleggi del c.c. : le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati —> quindi quella di norme incriminatici, di sfavore, le disposizioni che prevedono immunità personali o cause di estinzione del reato o della pena è vietata in campo penale perché sarebbe in contrasto col principio di legalità N.B. Per le cause di giustificazione la discussione è aperta perché solo formalmente possono essere considerate eccezioni alle leggi che incriminano i reati, nella sostanza sono espressione di principi generali dell’ordinamento e quindi rilevanti in sede penale.

  • Analogia legis: procedimento argomentativo volto ad affermare l’applicabilità, di una data ipotesi non regolata, di norme regolanti ipotesi simili data la presenza della medesima ratio
  • Analogia iuris: procedimento argomentativo volto ad affermare l’applicabilità, di una data ipotesi non regolata, di principi generali dell’ordinamento data la presenza della medesima ratio ➡ (^) Nomofilachia (della Corte di Cassazione): l’interpretazione deve essere funzionale ad un’applicazione corretta della legge e quanto più possibile uniforme; in Italia non vige il precedente giurisprudenziale ma sono una guida le sentenze interpretative della Corte costituzionale e le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ricorrono su questioni importanti o per dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni

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SUL CARATTERE FRAMMENTARIO DEL DIRITTO PENALE

Principio di frammentarietà : il diritto penale protegge solo alcuni beni giuridici, e non li protegge da ogni tipo di aggressione ma solo da alcune modalità di aggressione, è un principio corollario del principio di legalità e del principio della riduzione al minimo dell’intervento penale in base al quale lo strumento penale è sussidiario degli altri, interviene solo in caso di necessità. N.B. Il principio di uguaglianza mitizza il principio di frammentarietà perché presuppone l’esigenza di un sistema razionale e di un’unificazione dei singoli interventi normativi. CAPITOLO VI: PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLE SANZIONI PENALI LE PENE EDITTALI: LEGALITÁ E DISCREZIONALITÁ

  1. Principio di legalità: art 25.2, Cost : Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso —> Art 1, c.p.: nessuno può essere punito con pene che non siano stabilite dalla legge
  2. Principio di umanità e rieducazione del condannato: art 27.3, Cost : Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato —> fino al 1975 la rieducazione risultava solo dall’esecuzione della pena, dopo il 1975 con la riforma penitenziaria sono stati introdotti nuovi istituti e nuovi metodi finalizzati alla rieducazione vera e propria e al reinserimento del reo. N.B. la locuzione “ devono tendere” significata che è obbligatorio l’uso di strumenti legittimi di rieducazione ma non è assicurato che il risultato finale sia raggiunto. N.B. Rieducazione = non commettere più reati, la recidiva è il fallimento della rieducazione
  3. Principio di uguaglianza: art 3.2, Cost: E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese —> è da leggersi insieme all’art 27.3 Cost, perché la Repubblica ha il compito di permettere il pieno sviluppo della persona umana, quindi di rieducare il reo al fine di un reinserimento sociale. Pene edittali : pene stabilite dalla legge che prevede un minimo e un massimo entro il quale il giudice può muoversi; l’unica pena che non ha un massimo è l’ergastolo (c.d. fine pena: mai). Il legislatore ha il compito di emanare norme che siano utili a casi concreti e che diano al giudice gli strumenti di valutazione e afflizione, tuttavia poi spetta al giudice bilanciare la funzione retributiva, preventiva e rieducativa; in base ai singoli casi concreti una volta potrà prevalere la funzione retributiva, un’altra quella rieducativa ecc, ma nessuna funzione può mai essere azzerata. LA MISURA DELLE PENE EDITTALI La misura del minimo e del massimo è nella piena discrezionalità del legislatore, tuttavia il principio di legalità richiede che l’ampiezza del divario tra il minimo e il massimo non ecceda il margine di elasticità necessario a consentire l’individualizzazione della pena secondo i criteri di cui all’art 133 c.p. e non sia manifestamente non correlato alla variabilità delle fattispecie concrete e delle tipologie soggettive rapportabili alla fattispecie astratta (ed. illegittimità della norma che prevedeva la reclusione da 2 a 24 anni per il reato di violata consegna nel c.p. militare di pace)

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L’equilibrio tra legalità e discrezionalità del legislatore si ottiene bilanciando:

  • Principio di uguaglianza : non vi sono criteri univoci di individuazione della giusta pena ma vi è un’esigenza di proporzione delle risposte sanzionatorie, in corrispondenza al rapporto di gravità fra diversi reati. Il legislatore deve operare partendo dai delitti più gravi e poi diminuendo via via le pene per i reati minori. N.B. In alcuni casi la Corte si è avvalsa del diritto di uguaglianza come parametro per dichiarare l’illegittimità di limiti edittali troppo elevati rispetto al sistema in cui erano inseriti. Sent. 26/1979: illegittimità della pena dell’ergastolo per l’ipotesi di omicidio consumato e tentato in danno di un superiore previsto dal c.p. militare di pace. - Principio di rieducazione Tecniche sanzionatorie che non lasciano discrezionalità al giudice:
  1. Pena fissa : il legislatore stabilisce che per un determinato reato la pena da infliggersi è solo una, senza possibilità di variazioni (rara) —> potrebbero apparire illegittime perché non in armonia con la personalità della pena dell’art 27 della Costituzione dato che non vi è un’analisi caso per caso delle varie varianti; ma la Corte definisce che potrebbero essere legittime a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.
  2. Pena proporzionale : il legislatore stabilisce una pena che può variare in base a parametri esterni (es. profitto derivato dal reato, numero delle persone offese ecc); non hanno un limite massimo Art 27, c.p. : pene pecuniarie fisse e proporzionali : la legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. MISURE DI SICUREZZA Misure di sicurezza : provvedimenti previsti dai vari sistemi penali, adottate per finalità terapeutiche, rieducative e risocializzanti delle persone ritenute socialmente pericolose. Art 25.3, Cost: Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (principio di legalità e divieto di analogia) Sistema del doppio binario : come nel Codice Rocco le misure di sicurezza vengono comminate in combinazione ad una pena. CAPITOLO VI: LEGGE PENALE E VINCOLI SOVRANAZIONALI Trattato di Lisbona (1/12/2009): vengono consolidati un insieme di principi di qualcosa che potrebbe svilupparsi come diritto penale dell’UE anche se manca una potestà normativa in capo all’UE. Principio della preminenza del diritto comunitario : secondo la Corte di Giustizia delle Comunità europee il diritto comunitario è gerarchicamente superiore rispetto a quello nazionale. L’Italia lo ha recepito tramite:

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