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Diritto Penale Tributario: Appunti Completi - Prof. Perini (a.a. 2015/16) - Prof. Perini, Appunti di Diritto Penale Commerciale

Appunti completi del corso di Diritto Penale Tributario (Università di Torino, Prof. Perini)

Tipologia: Appunti

2015/2016

In vendita dal 30/04/2016

federicamiglia
federicamiglia 🇮🇹

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Federica Miglia a.a. 2015/16 Università di Torino Facoltà di Economia
Appunti completi di
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
Prof. PERINI
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Appunti completi di

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Prof. PERINI

LEZIONE 1 del 23/02/

E’ estremamente frequente il caso in cui un soggetto commette un reato fiscale (ma questo lo si può immettere anche in un reato fallimentare e un reato societario) senza accorgersene, cioè mentre è un po’ difficile per una persona che ammazzi un’altra, in certi casi di omicidio colposo è difficile commettere un omicidio colposo senza volerlo commettere, senza accorgersi del fatto che uno sta commettendo un reato, invece nel diritto penale dell’economia in generale e nel diritto penale tributario in particolare, accade con una certa frequenza che un soggetto commetta un reato fiscale senza rendersene conto, qualche volta credendo di realizzare qualcosa di assolutamente lecito, altre volte convinto al più di realizzare un fatto che sia soltanto un illecito amministrativo. Nel nostro futuro quando svolgeremo la professione noi saremo coloro che auspicabilmente in via preventiva dovremmo avvertire il nostro cliente, l’amministratore della società in cui lavoreremo o comunque qualcuno che sta lavorando vicino a noi, dovremmo avvertirlo del fatto che forse sta per commettere un reato fiscale, che forse è ora che si informi meglio, che approfondisca il tema, che chieda ad un esperto per valutare se davvero quell’operazione straordinaria, quella fusione, quella idea che gli è venuta in mente è un qualcosa di lecito oppure qualcosa che può addirittura costituire un reato. Circa il 90% delle persone che sono indagate per un reato economico generale non si è resa conto nel momento in cui lo stava commettendo non solo non si è resa conto che stava violando la legge ma addirittura violando una prova di diritto penale. Il diritto penale tributario è quasi tutto contenuto in un unico decreto, il decreto numero 74 del 2000, ed è un insieme di norme che presuppongono la conoscenza diritto tributario ma che in realtà presentano anche dei profili ed un’autonomia abbastanza marcate. Il decreto 74 del 2000 è stato più volte modificato, nel settembre del 2015 sono state apportate una serie di modifiche abbastanza robuste (per cui la normativa in vigore oggi è la risultante di queste modifiche) con una disciplina che è entrata in vigore il 22 ottobre del 2015. Reati fiscali: quando un fatto illecito può essere etichettato reato? A livello di sensazione possiamo immaginare tutti che i fatti di reato siano gli illeciti più gravi (gli illeciti disciplinari, gli illeciti amministrativi) però occorre un criterio formale ( cioè un criterio preciso, un criterio che vada al di là della mera osservazione di tipo sostanziale (il reato è un illecito più grave), ma che ci dia un discrimine) per poter identificare un fatto di reato. Questo discrimine lo troviamo nella tipologia di sanzione che è comminata cioè quando per una condotta (per un fatto illecito) è prevista una determinata pena (se prevista 1 o più di determinate pene) siamo di fronte ad un illecito penale. Le pene in questione sono: l’ergastolo,la reclusione e la multa che identificano i delitti (che sono una particolare categoria di reato, il decreto 74 prevede tutti i delitti) che sono a loro volta una particolare categoria di reato. Ma poi il sistema penale conosce anche degli illeciti sempre penali, ma meno gravi rispetto ai delitti, che sono le contravvenzioni che sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. Non ci sono contravvenzioni in materia tributaria, ci sono gli illeciti amministrativi per i quali è prevista la pena pecuniaria o la sanzione amministrativa, il legislatore usa a volte tutte e due queste formule, comunque in generale la pena pecuniaria è una sanzione amministrativa. Mentre quando parliamo di reclusione e/o la multa ci troviamo di fronte a dei debiti che sono quindi degli illeciti di natura penale. (l’ergastolo non ci interessa) La distinzione è di fondamentale importanza perché gli illeciti penali sono quegli illeciti che godono di tutta una serie di garanzie previste anche dalla Costituzione (per esempio la retroattività della norma penale, la norma penale non può che prevedere per il futuro ad esempio), sono quegli illeciti che vengono constatati attraverso il processo penale (quindi c’è il giudice penale, il pubblico

la giustizia tributaria prevedendo solo giudici togati, sta di fatto che ci sono dei giudici che dovrebbero essere specializzati nella materia tributaria.

Questo nell’idea del legislatore dovrebbe garantire un livello particolarmente elevato delle sentenze pronunciate in materia tributaria, in realtà accade esattamente il contrario, cioè, purtroppo la magistratura tributaria non è forse la magistratura, in linea di principio, di maggior levatura e purtroppo le pronunce rese dalle commissioni tributarie spesso sono di qualità abbastanza scadente, con delle importanti eccezioni ma la regola purtroppo è questa. Bisogna tener conto anche del fatto che la stragrande maggioranza (oltre il 90%) del contenzioso tributario non arriva a 10.000 euro, mentre solo poche migliaia di cause superano il milione di euro, però ci sono anche cause da decine di milioni di euro, che quindi dovrebbero essere giudicate con grandissima attenzione.

Il Legislatore penale tributario negli anni 20 decise di lasciare al giudice tributario, cioè alle Commissioni tributarie, il compito di verificare e accertare se un soggetto aveva pagato esattamente le imposte oppure se era un evasore fiscale. Quindi tra il 1929 e il 1982 il legislatore penale tributario aveva deciso di non investire il giudice penale del compito di verificare se un soggetto era o non era un evasore fiscale, ma aveva lasciato questo compito al giudice tributario prevedendo un punto di approvazione tributaria, cioè si diceva: il giudizio penale rimane sospeso fintanto che non c’è una sentenza definitiva del giudice tributario, leggi, commissione tributaria, non c’è una sentenza che ci dica se quel soggetto ha pagato tutte le tasse oppure no.

Quando la Commissione Tributaria e poi la Cassazione, ci avranno detto che Tizio davvero non ha pagato tutte le tasse, allora il giudice penale comincerà a verificare se, non solo non ha pagato le tasse, ma non ha pagato le tasse ricorrendo a delle modalità fraudolente, per esempio usando dei documenti falsi, in modo tale da commettere anche un illecito tributario penale. Quindi prima la partita si giocava davanti al giudice tributario, se il giudice tributario diceva che Tizio aveva pagato tutte le tasse finiva lì, se invece il giudice tributario accertava che davvero Tizio non aveva pagato tutte le tasse allora si apriva una seconda partita davanti al giudice penale, il quale avrebbe dovuto valutare non solo se c’era stata una perdita di getto ma se erano anche sussistenti quelle particolari modalità di frode che potevano trasformare una semplice evasione fiscale in un reato tributario. Qual è il problema di questo meccanismo? E’ che non faceva i conti con il fattore tempo, perché oggi la giustizia tributaria conosce 3 gradi di giudizio (in questo si è uniformata alla giustizia civile e alla giustizia penale), oggi la giustizia tributaria conosce come organo di prima istanza la commissione tributaria provinciale, come organo d’appello la commissione tributaria regionale (organo innanzi al quale dovremmo mettere anche noi in qualità di dottori commercialisti,cioè la difesa tecnica in materia tributaria e quindi due gradi di giudizio è ammessa anche per i commercialisti) e poi c’è un terzo grado di giudizio che è quello di legittimità che è innanzi alla Corte di Cassazione ove vi è una sezione specializzata che è la sezione tributaria innanzi alla quale possono chiedere solo gli avvocati. Questi sono i 3 gradi di giudizio che ci sono dagli anni 90, prima della riforma che c’è stata nel ’92 il contenzioso tributario vi era invece un sistema che prevedeva addirittura 4 gradi di giudizio, cioè prima della Cassazione vi era la commissione tributaria di primo grado, di secondo grado e poi c’era anche la commissione tributaria centrale. Qual’era il problema? E’ vero che per espedire 4 gradi di giudizio non era difficile preventivare una decina di anni di tempo, ma in quanto tempo si prescriveva un reato fiscale? Adesso è cambiato

ma all’epoca i reati tributari si prescrivevano tendenzialmente in 6 anni di tempo e potevano diventare 7,5 anni in presenza di fatti interruttivi. E allora siccome il corso della prescrizione non veniva interrotto da tutto il dipanarsi del contenzioso amministrativo, ebbene era chiaro che il contribuente che avesse commesso anche un grave reato fiscale cosa avrebbe fatto? Avrebbe evidentemente coltivato tutto il contenzioso amministrativo che si sarebbe protratto per anni, magari con il risultato di vederlo soccombente. Dopodiché il pubblico ministero si sarebbe trovato in mano una sentenza nella quale c’era scritto che Tizio era callido evasore fiscale, ma doveva constatare al contempo che la prescrizione per l’eventuale reato tributario era ormai abbondantemente decorsa, ergo, si può tranquillamente affermare che fra il 1929 e il 1982 il diritto penale tributario è stato una tigre di carta. Una tigre che ruggiva dai libri e dai codici ma che in concreto abbia condotto poca gente in carcere, forse qualche sprovveduto che dopo aver evaso le imposte non si era dato la pena di coltivare il contenzioso tributario così da aspettare il decorso della prescrizione.

Perché è successo questo? Perché per più di 50 anni nessuno si è accorto di questo meccanismo? Probabilmente questo era un meccanismo che faceva comodo a tutti, cioè faceva comodo a un legislatore che poteva dire : no ma gli evasori sono puniti da norma severissime, poi, per esempio, prevista per le frodi fiscali era in tanti casi per esempio 5 anni di carcere. Però molti dicono, credo che abbiano anche abbastanza ragione, che esiste in Italia un importante partito degli evasori fiscali, cioè se tu decidi di combattere seriamente l’evasione fiscale sotto sotto perdi consenso politico. E quindi probabilmente esistono realmente delle spinte, perché poi la storia del diritto penale tributario effettivamente è la storia di un pendolo in cui ci sono inasprimenti di pena, e poi delle attenuazioni, e poi degli inasprimenti e poi delle attenuazioni, questo dopo l’82, prima dell’82 si è assistito a questo meccanismo che di fatto ha apprezzato i principi contabili del diritto penale tributario, sta di fatto che le cose cambiano nell’82, qui come spesso accade l’economia fa da traino al diritto perché negli anni 80 gli Stati iniziano a spendere più, gli anni 70 sono gli anni della crisi energetica, i debiti pubblici cominciano a crescere, negli anni 80 poi ancora di più, basta guardare oggi quanto sia importante la finanza pubblica per perseguire politiche sociali, quindi è chiaro che gli obbiettivi di finanza pubblica non li puoi perseguire se non tuteli il gettito, e se la gente non paga le tasse è chiaro che anche quest’attività di produzione decadono e quindi le attività sociali che sono fondate sulla spesa pubblica è chiaro che risultano in buona parte inefficaci. Ed ecco che quindi all’inizio degli anni 80 si sente la necessità di contrastare l’evasione fiscale che in Italia è sempre stata molto più effettuata che in altre parti del mondo e dell’Europa e quindi ecco che viene introdotta una legge importante che è la legge 516 del 1982 che venne subito ribattezzata la LEGGE MANETTA AGLI EVASORI dai giornalisti, perché manetta agli evasori? Perché nel 1982 si decise di far una scelta opposta rispetto a quella del 1929, cioè il legislatore decide di non andare a colpire l’evasore fiscale sempre sul presupposto che fosse difficile accertare, ma decide di andare a colpire delle condotte ritenute sintomatiche dell’evasione fiscale. E’ un po’ come quando noi decidiamo di andare dal dentista, noi non andiamo quando abbiamo già una carie, noi andiamo dal dentista quando abbiamo male ai denti sul presupposto che normalmente se hai male ai denti è perché hai una carie, ecco il legislatore fa un ragionamento analogo, dice: io non voglio che il giudice penale si impegni per andare a verificare se c’è o non c’è un’evasione fiscale, io legislatore vado a punire i fatti di facile accertamento e che normalmente si accompagnano all’evasione fiscale. Per esempio, se distruggi le scritture contabili (potresti averlo fatto per tante ragioni, per esempio stavi per morire di freddo e hai pensato di bruciare il libro giornale, però normale quando uno distrugge la contabilità è perché non è proprio in regola con il fisco) se non annoti dei ricavi, è vero che magari non l’hai fatto nemmeno per i costi che sono in

Quindi il giudice penale si occupa di verificare se un’operazione è stata eseguita correttamente, se una casa è stata costruita a regola d’arte ebbene si dovrà occupare poi anche di verificare se siano state pagate le tasse oppure no. Non è un accertamento impossibile, banalmente già nel processo di bancarotta, per esempio, molto spesso si tratta di valutare se per esempio una partecipazione è stata pagata al prezzo corretto oppure no. Quanti processi per bancarotta si fanno di fronte a società che in stato di difficoltà cedono l’azienda ad un’altra società che paga un canone e allora poi si va a discutere davanti a un tribunale se quel canone pagato è congruo o non è congruo. Questo per dire che ci sono anche questioni contabili, economiche di una certa complessità che sono oggetto di discussione davanti al giudice penale, quindi nulla di scandaloso se il giudice penale si deve occupare anche di accertare se c’è stato evasione fiscale. Contrariamente a quello che si può pensare, di solito, la quantificazione dell’evasione non è un grosso problema, cioè nei processi che si fanno anche complicati per reati fiscali, non si discute quasi mai sulla quantificazione dell’evasione (se è 10,50,60 ecc), il problema è di fondo, se c’è o non c’è l’evasione fiscale cioè se quella determinata condotta sia lecito oppure illecito. Se la condotta è illecita sì poi per carità, andare a verificare se le fatture false sono 30.000.000 o 29.500.000 essa è irrilevante, incide sempre sulla configurazione della pena, però non è che di solito la guardia di finanza, i consulenti, si scannino su queste cifre. Di solito ci si scanna su un principio di fondo, il vero problema non è capire quant’è l’evasione fiscale ma se c’è o non c’è l’evasione fiscale; questo comporta dei problemi computistici (cioè andare a fare i conti per vedere se hai applicato bene la percentuale oppure no) ma comporta la risoluzione di problemi giuridici/fattuali. Un esempio molto banale che in realtà poi da luogo a processi complicati, capire se una società che ha la sede legale in Lussemburgo è una società che davvero è gestita in Lussemburgo oppure se è una società che in Lussemburgo ha solo una segretaria ed è guidata dall’Italia e fa tutto quello che le viene detto dall’Italia. Questo è un problema che non comporta la risoluzione di calcoli straordinariamente complicati, è un problema fattuale, cioè tu dovrai andare a vedere attraverso le e-mail, attraverso le telefonate, attraverso i tracciati telepass degli amministratori, che cosa succede se quella società per davvero in Lussemburgo c’è qualcuno che decide oppure se in Lussemburgo c’è qualcuno che si limita a fare quello che gli dicono  problema fattuale; e poi problema giuridico  valutare se una situazione di questo genere è compatibile con le norme che individuano la residenza fiscale di un soggetto. Quello di cui ci occuperemo, per esempio c’è stata anche la vicenda di Dolce & Gabbana che è durata alla fine 4 anni al di là delle indagini se ci mettiamo dentro anche le indagini penso siano 6/7 anni con pronunce differenti della Cassazione, ma dove non si è mai discusso del quanto di imposte evase, il problema era c’è o non c’è evasione fiscale? Quindi il legislatore del 2000 decide che il giudice penale deve valutare egli stesso se c’è o non c’è evasione fiscale. Come fa un giudice a spaziare dalle operazioni chirurgiche, alla costruzione di un ponte, alla valutazione di un caso di esterovestizione? Beh, un giudice penale è lui che decide ma si può avvalere di consulenti. Il diritto processuale penale conosce la figura del perito, soggetto che viene nominato dal giudice, ma ancora prima dei partner del processo, che sono il pubblico ministero e la difese che possono nominare dei loro consulenti quindi per esempio in caso di responsabilità medica in cui si deve valutare se l’asportazione di quell’organo è avvenuta correttamente o meno, è certo che decide il giudice però di regola ci sono processi in cui vi è una battaglia tra consulenti in cui ci sarà un documento del pubblico ministero che dirà: “quel medico è un macellaio, l’ha fatto a pezzi”, il consulente della difesa che dirà:”per carità, l’operazione è stata eseguita perfettamente” qualche volta dal semplice confronto dialettico tra questi consulenti il giudice già capisce chi ha ragione,

altre volte nomina un suo perito che dice : “guarda giudice, io non so cosa decidere, valuta tu se ha ragione Tizio oppure Caio.” Qualche volta problemi di questo genere si pongono anche in materia penale tributaria, casi in cui c’è addirittura un onere del perito in materia penale tributaria non sono frequentissimi, di solito lo scontro avviene tra il pubblico ministero e i suoi consulenti che qualche volta sono dei consulenti, dei dottori commercialisti nominati dal pubblico ministero ma molto più di frequente semplicemente la guardia di finanza oppure dei funzionari dell’agenzia delle entrate che fanno i loro accertamenti e sostengono una tesi che poi viene protratta dal pubblico ministero però diciamo che l’esperto del pubblico ministero si chiama di regola: funzionario dell’agenzia delle entrate o maresciallo provinciale della guardia di finanza. Qualche volta nei casi più complicati, il pubblico ministero nomina un dottore commercialista che sia esperto nella materia e che lavora come suo consulente, di solito al fianco della guardia di finanza, poi è ovvio che a volte il pubblico ministero dice sì io mi fido della guardia di finanza però la guardia di finanza qualche volta è un po’ tanto cattivella, io voglio che ci sia anche qualcun altro perché voglio evitare di fare un processo magari su elementi che sono un pochino meno solidi di come mi devono rappresentare dalla guardia di finanza, anche se il livello della guardia di finanza in 10 anni è cresciuto notevolmente, quindi si lavora molto bene con la guardia di finanzia, cioè l’idea che il finanziere tu lo prendi in giro facendo la costruzione all’estero, questo che sia uno che sappia fare 4 conti ma che non capisca cosa succede, non so se sia mai stato un qualcosa di condivisibile, certamente proprio no, la guardia di finanza è attrezzata molto ma molto bene per ricercare gli evasori fiscali, di solito chi cerca di fare il furbo presto o tardi è abbastanza facile che venga scoperto, poi certo i contribuenti sono tanti, le forze della guardia di finanza e dell’agenzia delle entrate sono più contenute. Qualche volta è vero che ci sono dei decessi magari però i pubblici ministeri a volte si fanno anche assistere dai consulenti che sono anche già in parte privati, tipo il dottore commercialista, dall’altra parte ci sono gli avvocati, qualche volta anche loro nominano dei consulenti tipicamente dei dottori commercialisti che cercano a loro volta di contrastare la tesi del pubblico ministero e quindi questo è un po’ il processo. Per cui il giudice penale riesce, di regola, a farsi una buona idea di quello che è il fenomeno che alla fine è un fenomeno meno complesso che un’operazione lungo termine. Quindi, prima scelta importante del legislatore del 2000 è stata quella di prevedere delle fattispecie di reato, quasi tutte incentrate sulla evasione fiscale, cioè non più i fatti pronostici, la vera e propria evasione; il giudice penale deve accertare se Tizio è o non è evasore, poi ci mettiamo anche delle soglie di punibilità per molte fattispecie, non per tutte, quindi andiamo a colpire solo fenomeni di grave evasione fiscale, però poi questi fatti li colpiamo con pene severe, quindi non più le contravvenzione ma dei delitti che nei casi più gravi raggiungono la pena della reclusione fino a 6 anni. La reclusione fino a 6 anni è una scelta strategica del nostro legislatore che ha trovato conferma anche nella recentissima riforma perché? Qui bisogna aprire una piccola parentesi che ha una grande rilevanza pratica cioè, il nostro sistema penale e il nostro sistema anche penitenziario conosce degli istituti deflativi cioè, se un soggetto è condannato banalmente a 3 mesi di reclusione, non finisce realmente in carcere, ci sono degli istituti deflattivi che per la verità vengono visti come una forma di indulgenza dello Stato nei confronti di chi ha commesso reati però, in realtà, obbediscono anche ad un’altra logica sicuramente più raffinata, non è quella dell’indulgenza in quanto tale ma noi dobbiamo sempre ricordarci che la nostra Costituzione prevede che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato. Quindi l’idea è che quando uno commette un fatto di reato non lo dovresti sbattere in galera e buttar via la chiave considerandolo un rifiuto sociale, un pezzo difettoso da lasciare in una stanza

tornare a delinquere, soprattutto a non tornare a delinquere entro i 5 anni perché altrimenti si fa la nuova condanna più la vecchia. Naturalmente i 2 anni di sospensione condizionale della pena non si rinnovano dopo i 5 anni, ma questo “bonus” accompagna tutta la vita di ognuno di noi. Se Tizio venisse condannato per 1 anno e 3 mesi per omicidio stradale, a pena sospesa, e dopo 10 anni subisce un’altra condanna di 1 anno non potrà più usufruire della sospensione condizionale della pena perché 1 anno e 3 mesi più 1 anno fa 2 anni e 3 mesi, sfora i 2 anni, però essendo passati 5 anni (perché ne sono passati 10) non dovrà più scontare la vecchia pena di 1 anno e 3 mesi. Quindi c’è il “bonus” è di 2 anni, e non bisogna sforarlo, ma all’interno di questa possibilità di sospensione condizionale della pena bisogna tenere in considerazione il limite dei 5 anni decorsi i quali il reato è estinto. Qual è lo scopo di questo istituto? Innanzitutto una forte controspinta che un soggetto torni a delinquere nei 5 anni perché si sconta la vecchia pena e si sconta anche la nuova, anche dopo i 5 anni c’è una forte controspinta perché il soggetto sa che se ha già commesso un reato una parte di sospensione condizionale della pena se l’è già giocata e quindi sa che rischierà maggiormente di finire in carcere (che poi non è ancora il carcere). Quindi se un soggetto viene condannato a 1 anno e 3 mesi non va in carcere perché c’è la sospensione condizionale della pena, se dopo 10 anni viene condannato a 8 mesi (quindi sforo i 2 anni in totale) non mi faccio solo 1 mese di carcere come differenza tra 1,3+0.8=2.1 ma devo farmi tutti gli 8 mesi questo perché la sospensione condizionale della pena è possibili fino ai 2 anni, se un soggetto sfora i 2 anni non ha sospensione condizionale della pena, cioè se un soggetto banalmente viene condannato a 3 anni, non è che 2 sono sospesi e ne fa 1, se superi i 2 anni non puoi avere la sospensione condizionale della pena e i 2 anni non si rinnovano più. Nel curriculum di ognuno di noi c’è la possibilità di arrivare fino a 2 anni, superati i 2 anni non si può più avere la sospensione condizionale della pena anche se sono trascorsi più di 5 anni dall’ultimo reato commesso con l’ultimo reato commesso estinto. È importante precisare che non è automatica la processione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve valutare che ci sia probabilmente una prognosi di non recidiva, cioè deve preventivare che quel soggetto deve avere elementi per ritenere che quel soggetto non tornerà a delinquere. Quindi fino ai 2 anni c’è la pena sospesa condizionalmente, per la verità c’è anche un altro istituto fino ai 6 mesi la pena può essere convertita da pena detentiva in sanzione pecuniaria quindi se uno è condannato a 3 mesi, la possibilità di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria paga una somma di denaro, una volta era più economico, oggi invece il tasso di conversione è decisamente più oneroso (6 mesi equivalgono circa a qualche decina di migliaia di euro, quindi convertire tutti i 6 mesi costa abbastanza caro), quindi fino ai 6 mesi c’è la possibilità di convertire, fino ai 2 anni c’è la possibilità di vedere la pena sospesa condizionalmente, fino addirittura a 4 anni (da poco perché fino a 2 anni fa era solo fino a 3 anni) c’è la possibilità di ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. Istituto che è diventato famoso con Silvio Berlusconi, che non è proprio una passeggiata, anche se vi è poi un riporto al diritto penitenziario, dicono che l’affidamento in prova sia un qualcosa che varia moltissimo da un distretto di Corte d’appello all’altro. Per esempio ci sono luoghi in cui l’affidamento in prova al servizio sociale significa semplicemente che non puoi espatriare e che non puoi uscire di notte (ricordiamo Fabrizio Corona che si giocò l’affidamento in prova perché aveva fatto una notte brava) però diciamo che i detenuti più intelligenti cercano di stare a queste prescrizioni perché se ti giochi l’affidamento in prova torni in galera. L’affidamento in prova al servizio sociale di solito prevede delle prescrizioni non così penetranti, a Torino, per esempio, dicono che sia uno dei luoghi d’Italia in cui il servizio di affidamento in prova sia più ricco di prescrizioni cioè le prescrizioni sono prescrizioni che dà il giudice dell’esecuzione

che può per esempio dire: tutti i mercoledì pomeriggio vai al Cottolengo o magari fare attività che hanno una loro rilevanza sociale uno o due volte a settimana, non avrai la possibilità di avere la patente, non puoi uscire la sera, non ti puoi certamente accompagnare a persone che hanno precedenti penali, non puoi uscire dalla provincia di Torino, ad esempio, prescrizioni di questo genere che vanno a vincolare evidentemente la vita di un soggetto, ma la vanno a vincolare ovviamente in modo molto meno penetrante rispetto al carcere, sopratutto non sono incompatibili, anzi, mirano a promuovere e di regola sono concesse proprio se uno riesce a dimostrare che ha la possibilità di lavorare, perché il lavoro viene visto evidentemente come forma di reinserimento sociale. Oggi è possibili avere l’affidamento in prova fino a 4 anni anche se dicono che sia pressoché impossibile che venga concesso, la regola è fino a 3 anni si può uscire di galera, però per esempio a Torino richiedono che un soggetto abbia risarcito il danno integralmente, abbia pagato le spese processuali, significa a volte dover tirare fuori un sacco di soldi perché se Tizio viene condannato, l’esito di un processo in cui ci sono stati 300.000 euro di intercettazioni telefoniche, finché non le ha pagate o che non ha dimostrato di aver fatto tutto quanto vi era possibile per pagare almeno una parte, non gli davano l’affidamento in prova. Mentre in certi posti è quasi un automatismo l’affidamento in prova (condannato a 2 anni e mezzo?  affidamento in prova), da altre parti è tutt’altro che un automatismo. Tutto questo per dire che tendenzialmente finché un soggetto non ha una condanna superiore a 3 anni in linea pratica, in linea teorica addirittura superiore a 4 anni, non entra in carcere. Questo è importante tenerlo presente perché quando il legislatore penale tributario del 2000 ha previsto sanzioni penali pari a 6 anni nel massimo ha fatto un ragionamento molto semplice. Se tu commetti un grave reato fiscale (non tutti prevedono la pena fino a 6 anni) hai due possibilità una di finire in galera perché 6 anni nel massimo vuol dire che 3 anni e mezzo in concreto te li danno o comunque finisci quanto meno affidato in prova al servizio sociale a meno che non risarcisci il danno (imposte + sanzioni) questa è una circostanza attenuante che comporta un significativo patteggiamento della pena, fino alla metà, quindi l’idea era questa: hai commesso un grave reato fiscale? Risarcisci il danno e te la cavi giocandoti la sospensione condizionale della pena, ti daranno 2 anni, ti daranno 1 anno e 8 mesi, ti daranno 1 anno e 9 mesi, la prima volta te la cavi così, paghi e chiudi (ma ti giochi la condizionale), la seconda volta finisci in galera: la condizionale non ce l’hai più se poi non risarcisci in realtà finisci già affidato in prova al servizio sociale la prima volta, la seconda volta anche se risarcendo finisci quanto meno affidato in prova al servizio sociale.  per un imprenditore non è il massimo della vita perché al di là del profilo reputazionale ci sono dei vincoli alla possibilità di muoversi, non è che se un imprenditore deve andare a trovare un cliente o un fornitore in Sicilia gli può dire “no guarda che non mi posso muovere perché essendo affidato in prova non posso uscire dal comune di Torino”; se poi immaginiamo un imprenditore che lavora per l’estero, cioè ormai qualsiasi imprenditore, il passaporto non ce l’hai più. Quindi è un qualcosa che ha delle ricadute sotto il profilo economico di non poco conto. Ecco perché quindi la scelta di prevedere sanzioni fino a 6 anni, tra l’altro questo tipo di sanzioni, consentono di ricorrere anche a particolare strumenti di indagine come le intercettazioni telefoniche e intercettazioni ambientali. Per reati con la pena superiore a 4 anni, per esempio i reati fiscali meno gravi, non si possono usare le intercettazioni telefoniche. Cioè il pubblico ministero non può chiedere le intercettazioni telefoniche per qualsiasi reato, il codice di procedura penale prevede che questi strumenti di indagine, essendo particolarmente invasivi, possono essere utilizzati solo per indagare su reati di particolare gravità.

solito dovrebbero entrare in quello penale con il giudice penale autorizzare l’utilizzo degli atti in sede amministrativa, ma soprattutto ci sono teste diverse che decidono e quindi può accadere in linea teorica e qualche volte accade anche in concreto che in un processo si decida un qualcosa e in un altro processo si decida qualcosa di diverso. Per esempio è capitato che un procedimento amministrativo venisse chiuso con un accertamento con adesione da 50.000 euro seguito da una condanna in sede penale dove l’imputato veniva ritenuto responsabile di aver evaso 10.000.000 di imposte, perché? È possibile? Sì, è previsto dalla legge, l’articolo 20 del decreto 74 del 2000 prevede l’indipendenza tra i due processi. Quindi in linea teorica può addirittura accadere che un soggetto da un lato venga considerato un perfetto contribuente e dall’altra un callido evasore fiscale. Questo non succede con grande frequenza,anzi. Ma comunque scenari di questo genere danno luogo a grandi problemi anche solo banalmente quanto devi risarcire? L’agenzia delle entrate dice che ho evaso 1 milione e il giudice penale dice che ne ho evasi 50 milioni. Di regola nella prassi questo non succede cioè se un soggetto per esempio fa un accertamento con adesione, quei valori tendenzialmente vengono presi per buoni dal giudice penale; tendenzialmente perché qualche volta si sente dire “ho fatto l’accertamento con adesione sotto soglia quindi il giudice penale mi deve chiudere tutto!”  No, perché se il giudice penale penserà che l’accertamento è stato fatto da un emerito cretino che non ha capito che se un evasore fiscale, il giudice penale dovrà motivare, dice la Cassazione, ma si potrà tranquillamente discostare dall’accertamento con evasione, così come la commissione tributaria dovrà prendere atto che Tizio è stato condannato in sede penale ma magari è stato condannato in forza di prove testimoniali che non hanno ingresso in campo tributario e quindi dovrà mandare esente dal recupero e tassazione quel contribuente quindi dovrà cancellare/annullare l’avviso di accertamento (comunque non sono casi frequentissimi, anzi sono estremamente rari, di solito c’è una certa uniformità). Qualche volta però accade che uno dei due giudici aspetta l’altro e qualche volta i processi entrano in situazioni si stallo perché il giudice penale dice “vediamo cosa dice la commissione tributaria”, la commissione tributaria dice “vediamo cosa dice il giudice penale” poi alla fine qualcuno prove di indugi e si arriva a una sentenza. Però ad esempio è capitato di essere nominato perito da un giudice penale che ha ritenuto che un soggetto non fosse un evasore, aderendo la tesi scritta dal perito nella perizia, nonostante la commissione tributaria in primo grado si fosse pronunciata in senso contrario cioè secondo la commissione tributaria c’era evasione fiscale, a giudizio del perito la commissione tributaria si era sbagliata, c’è stato un processo complicato, il pubblico ministero ha interrogato il perito per 5 ore per cercare di dimostrare che non aveva capito nulla perché stava dando ragione alla difesa, alla fine il giudice ha ritenuto di assolvere quel soggetto quindi in questo caso abbiamo una sentenza penale che dice che Tizio non è un evasore, che va di contrario avviso rispetto ad una sentenza della commissione tributaria che dice che Tizio è un evasore.  sono casi particolari, ma sono casi che sono ammessi da un sistema che prevede un regime del doppio binario e quindi c’è un binario amministrativo e c’è un binario penale. I due procedimenti si svolgono contemporaneamente e certamente non c’è un meccanismo che prevede che uno debba aspettare l’altro, quello che si chiama processualmente una pregiudiziaria  non c’è, anzi, l’articolo 20 del decreto 74 del 2000 prevede l’esatto contrario cioè che non ci sia una pregiudiziaria. Questo non significa che di fatto, un giudice può anche dire “la prossima udienza la facciamo fra 1 anno” e non deve nemmeno motivare il perché lo rinvia fra 1 anno, molte volte però questi rinvii avvengono perché il giudice penale aspetta di vedere cosa decide la commissione tributaria, sul presupposto che la commissione tributaria ci capisca qualcosa in più, altre volte è la commissione tributaria che fa una cosa analoga perché dice “no, il giudice penale fa un’indagine più approfondita e quindi aspettiamo e vediamo cos fa l’altro giudice”, non è detto

che si debba attenere, però questo è un qualcosa che non è previsto dalle norme che prevedono anzi l’esatto contrario, è solo per dire che nella prassi qualche volta questo succede. È chiaro che sono due giudizi indipendenti, in teoria, ma in pratica si sta parlando della stessa cosa. Cioè se nel caso di prima, dell’esterovestizione, se un soggetto è residente in Lussemburgo oppure residente in Italia, è un qualcosa che comporta conseguenze omogenee in sede penale e in sede amministrativa  in sede amministrativa ti faranno pagare delle tasse, in sede penale riceverai una condanna. Però il fatto di cui si deve decidere ossia doc’è residente quella società è lo stesso fatto.

dichiarazione infedele, solo alcuni sottocasi andranno a prendere in considerazione episodi di dichiarazioni infedele che superano le soglie di punibilità previste dalla norma penale. In sintesi: quando un fatto illecito costituisce reato DOVREBBE trovare applicazione soltanto la norma penale in quanto norma speciale rispetto alla norma che prevede la corrispondente sanzione amministrativa tributaria. Quindi di regola non dovrebbe accadere che un soggetto, che ha evaso le imposte, vada incontro sia a sanzione penale che a sanzione amministrativa o l’una o l’altra. Se ha commesso un reato fiscale va incontro alla norma penale tributaria, se non ha commesso un reato fiscale e ha però evaso le imposte sui redditi comunque dovrebbe andare incontro ad una sanzione di tipo amministrativo.  questo è quello che è scritto all’articolo 19 comma 1 del decreto 74. Se la disciplina finisse qua sarebbe relativamente facile risolvere le questioni che si pongono. Questioni invece che sono abbastanza complicate. Perché? Perché innanzitutto questo principio prevede almeno 2 importanti eccezioni che però nella prassi più che essere casi eccezionali divengono la regola. La prima eccezione, quella più importante, la troviamo comma 2 dell’articolo 19  dice che permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’articolo 11 ecc che non siano persone fisiche concorrenti nel reato. Che cosa vuol dire? Chi sono queste persone indicate nell’articolo 11 che non siano persone fisiche? Sono i contribuenti persone giuridiche  cioè l’amministratore di una società può presentare, e di regola presenta, una sua dichiarazione dei redditi come persona fisica (per i redditi che ha conseguito), ma l’amministratore di una società (ma anche l’amministratore di una fondazione, l’amministratore di un consorzio, l’amministratore di una onlus nei limiti nel quale le onlus sono sottoposte alla tassazione e quindi alle imposte sui redditi), anche questi soggetti presentano una dichiarazione, che non è la loro dichiarazione relativa ai loro redditi ma è la dichiarazione relativa ai redditi conseguiti dalla società per azioni, dalla fondazione, dal consorzio ecc. Quindi il contribuente persona giuridica, (basti pensare ai soggetti Ires cioè i soggetti che sono sottoposti all’imposta sul reddito della società nel caso più frequente) i soggetti Ires (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni per esempio) presentano una dichiarazione attraverso il loro amministratore o uno dei loro amministratori (di solito è un amministratore che ha una delega apposita per gli adempimenti fiscali). Il legislatore si è posto (quando ha scritto il decreto 74) il seguente problema: in una società grande ci potrebbero essere dei fenomeni di evasione fiscale molto importanti, che valgono molti milioni di euro e ci potrebbe essere, se esistesse solo l’articolo 19 comma 1, una spinta a commettere dei reati fiscali facendo questo ragionamento “se non commetto un reato fiscale vado incontro a una pena pecuniaria” (pene pecuniarie che incidentalmente non sono proprio delle sciocchezze in ambito tributario perché se non ci sono particolari procedure deflattive, come l’accertamento con adesione, di regola vanno dal 100% al 200% delle imposte evase, adesso le hanno leggermente abbassate, da quest’anno vanno circa dall’80% al 160/180%  è una piccola riduzione però comunque se ho evaso 10 di imposte dovrò pagare 8/9 di sanzioni amministrative come minimo, questo per dire che è vero che sono sanzioni amministrative ma sono sanzioni comunque molto pesanti).  e allora qualcuno potrebbe pensare che anziché pagare sanzioni amministrative pesanti sia persino meglio commettere un reato (perché tutto sommato potrebbe essere preferibile anziché sborsare magari qualche milione di euro prendersi 1 anno e 6 mesi a pena sospesa dove in fondo non vado neanche in galera ma se dovessi finire 3 anni affidato in prova al servizio sociale, per carità, se però la mia società risparmia 2/3 milioni di euro di sanzioni potrebbe essere uno scambio allettante. E allora per evitare che vengano fatti calcoli di questo genere il legislatore ha previsto il comma 2 dell’articolo 19 che dice

sostanzialmente che se a commettere il fatto di reato è un soggetto che agisce come rappresentate di una persona giuridica (quindi di un contribuente persona giuridica, per esempio il caso di una società), se Tizio presenta la dichiarazione dei redditi in qualità di amministratore della Alfa SpA e commette un reato fiscale che cosa succede? Che Tizio va incontro alla sanzione penale e la società (quindi il contribuente persona giuridica la società Alfa) va comunque incontro alla sanzione amministrativa. Quindi se io come professionista presento una dichiarazione dei redditi infedele e commetto un reato vado incontro solo a sanzione penale ma se commetto lo stesso reato come amministratore della Alfa SpA, con riferimento alla dichiarazione dei redditi quindi della Alfa SpA, io vado incontro alla responsabilità penale, la società continua ad andare incontro alla sanzione amministrativa. Questo perché si vogliono evitare arbitraggi in cui metto magari un amministratore già un po’ in la con l’età a fare da parafulmine dentro la persona giuridica, lo metto a firmare la dichiarazione dei redditi e poi dico “al massimo si becca lui qualche anno di carcere che poi probabilmente non lo conduce davvero dietro alle sbarre ma finisce affidato in prova al servizio sociale o addirittura usufruisce della sospensione condizionale della pena e io società risparmio un sacco di soldi”. Per evitare questo tipo di ragionamento, questo tipo di speculazione, il legislatore ha ritenuto di inserire il comma 2 dell’articolo 19. Questa dovrebbe essere un’eccezione, in realtà nella prassi, siccome una gran parte dei contribuenti che commettono dei reati fiscali, i reati fiscali presuppongono fenomeni di evasione che sono abbastanza importanti, su 10 reati fiscali circa 8/9 riguardano persone giuridiche; quindi in realtà nella stragrande maggioranza dei casi, sotto il profilo statistico empirico, trova applicazione l’articolo 19 comma 2 cioè ci troviamo di fronte a situazioni in cui vi è una persona che va incontro a responsabilità penale e vi è la società contribuente che va incontro comunque a sanzione amministrativa. L’articolo 19 comma 2 è la prima eccezione che in realtà ha una grande rilevanza pratica, ma poi c’è un’altra ipotesi importante che è quella prevista dagli articoli 13 e 13 bis del decreto 74 perché prevedono delle cause: l’articolo 13 di esclusione della punibilità, l’articolo 13 bis prevede delle circostanze attenuanti. Quindi nell’articolo 13 viene meno la sanzione penale, nell’articolo 13 bis la sanzione penale risulta fortemente ridotta/dimezzata, in quali casi? Quando il contribuente estingue il debito tributario (intendendo come debito tributario non solo l’imposta evasa ma anche le sanzioni). Quindi cosa dice il legislatore? Per esempio, per alcuni, reati l’estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento estingue la responsabilità penale, estingue il reato. Però il legislatore dice: prima dell’apertura del dibattimento devi estinguere il debito (intendendosi per debito le imposte e sanzioni) quindi se vuoi usufruire di questa possibilità le sanzioni le devi pagare. Solo alcuni reati prevedono questa causa di esclusione della punibilità, per la gran parte delle fattispecie penali tributarie l’estinzione del debito tributario funziona solo da circostanza attenuante  circostanza attenuante che però contempla pur sempre l’estinzione del debito tributario e quindi nel debito tributario rientrano anche le sanzioni, per cui se vuoi vederti ridotta la pena devi pagare anche le sanzioni. Il nostro sistema processuale penale conosce un istituto che è il cosiddetto patteggiamento ossia un accordo che viene fatto dall’indagato e dal pubblico ministero che si mettono d'accordo su una quantificazione della pena, quindi non si fa il processo ma ci si mette d’accordo. Questo succede tendenzialmente quando l’indagato/imputato sa che ha pochi argomenti difensivi e quindi concorda con il pubblico ministero una pena. Questo accordo è sottoposto ad una verifica da parte

Però questa duplicità di sanzione ha creato ormai da qualche tempo un grosso problema, perché? Innanzitutto perché esiste un documento che si chiama: convenzione europea per i diritti dell’uomo (si chiama convenzione europea perché è nata in Europa ma in realtà è stata sottoscritta da moltissimi paesi nel mondo), non sono norme di diritto comunitario, questa convenzione europea per la salvaguardia dei diritto dell’uomo è stata sottoscritta anche dall’Italia. La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo prevede una serie di regole e di garanzie, molte di queste sono già previste anche dalla nostra Costituzione, altre sono declinate dalla convenzione in modo leggermente diverso, altre sono proprio ulteriori differenti rispetto a quelle previste dalla nostra Costituzione. Un primo problema che si pone per esempio è: cosa succede se una norma domestica italiana è in contrasto con la convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell’uomo? A questa domanda ha risposto la Corte Costituzionale dicendo: “non si può disapplicare direttamente la norma italiana come invece accade quando una norma italiana è in contrasto con una norma europea (europea intendendo una norma che fa parte di una direttiva recepita), no, non si può applicarla direttamente ma bisogna sollevare questione costituzionalità; cioè se c’è una norma italiana in contrasto con una norma della cedu (convenzione europea salvaguardia dei diritti dell’uomo) il giudice che dovrebbe applicare una norma italiana deve sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale dicendo “cara Corte Costituzionale, in Italia c’è questa norma, ma questa norma a mio giudizio è in contrasto con la norma della cedu e allora siccome la nostra Costituzione prevede che l’Italia sia obbligata a rispettare i trattati internazionali che ha sottoscritto (articoli 11 e 117 della Costituzione) ecco che la nostra norma domestica in contrasto con la cedu finisce per essere in contrasto con gli articoli 11 e 117 della Costituzione perché gli articoli 11 e 117 della costituzione dicono al legislatore italiano “ se hai sottoscritto un trattato internazionale poi non puoi creare norma in contrasto con quel trattato, ergo: se c’è una norma domestica in contrasto con la cedu questa norma domestica finisce per essere in contrasto anche con gli articoli 11 e 117 della Costituzione. La cedu prevede una norma che probabilmente mette in crisi questa doppia sanzione. La convenzione ha un suo testo base ed è stata, nel corso degli anni, ampliata con dei protocolli; il protocollo numero 7 della convenzione, che risale al 1984, all’articolo 4 prevede il diritto di non essere giudicato (sottoposto a un processo) o punito/condannato (sottoposto a sanzione) 2 volte per uno stesso fatto. Articolo 4 comma 1 paragrafo 6 Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva. L’articolo parla di “condannato penalmente” in realtà questo concetto di illecito penale all’interno della cedu deve essere interpretato non fa riferimento solo all’illecito penale così come noi lo conosciamo (cioè illecito punito con l’ergastolo, la reclusione, la multa, l’arresto e l’ammenda) no! No perché la cedu non si occupa solo dell’Italia, si occupa delle legislazioni di tutti gli stati firmatari e allora deve individuare un criterio sostanziale per definire il concetto di illecito penale. Questo criterio sostanziale è la natura della sanzione, cioè se la sanzione ha una natura afflittiva (io ti do quella sanzione per punirti e quindi non è una sanzione che ha natura risarcitoria), allora quella è una sanzione in senso lato penale, cioè una sanzione della quale la cedu si occupa. L’articolo 2043 del codice civile (Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.) che prevede che chiunque cagioni un danno ingiusto ne deve risponde cioè deve risarcire, quest’articolo non ha una funzione sanzionatoria afflittiva ma ha una funzione riparatoria cioè ristora la vittima di un fatto illecito attraverso una somma di denaro di valore equivalente al danno che la vittima ha subito, se con l’auto sbatto contro un’altra auto e gli faccio 5.000 euro di danni devo dargli 5.000 euro affinché si possa riparare la macchina e

ripristinare lo status quo ante. Diverso è poi se qualcuno dice “ma se tu sei andato addosso a quella macchina hai anche commesso un illecito stradale perché andavi troppo veloce e devi pagare una sanzione amministrativa.”  questa non ha una funzione reintegratoria/restitutoria, ha una funzione afflittiva (come quando tolgono i punti della patente provvedimento con funzione afflittiva). Una cosa molto particolare sono le sanzioni cosiddette disciplinari, quelle che per esempio combina un ordine professionale per sospendere un suo iscritto, qui si discute se vi siano sanzioni afflittive o amministrative. Certamente le pene pecuniarie, è vero che sono sanzioni amministrative, ma siccome hanno una funzione indubitabilmente afflittiva, ricadono comunque sotto l’ombrello della cedu cioè rispondono alle regole e beneficiano delle garanzie che sono previste dalla cedu. Quindi quando l’articolo 4 dice: nessuno può essere perseguito condannato penalmente 2 volte dice una cosa imprecisa perché bisognerebbe tradurlo “nessuno può essere sottoposto a sanzione penale o amministrativa due volte per uno stesso fatto perché anche la sanzione amministrativa avendo una funzione afflittiva ricade nell’ambito delle garanzie che sono previste dalla cedu. Quindi la cedu ci dice un qualcosa di molto importante perché non si può essere sottoposti per lo stesso fatto ad una sanzione penale (leggi, anni di carcere anche se sospesi condizionalmente) e ad un’altra sanzione pari media afflittiva che non saranno anni di carcere ma saranno un tot di migliaia di euro perché si tratta di una sanzione pecuniaria amministrativa sì ma pur sempre afflittiva. Non solo, dice che non si può essere sottoposti due volte ad un procedimento (fin’ora abbiamo detto: evadi e hai il tuo procedimento amministrativo e poi eventualmente il tuo procedimento penale), qui si parla di ne bis in idem sostanziale (non due volte per la medesima cosa) con riferimento alla sanzione, non 2 volte la stessa sanzione per la stessa cosa, e si parla di ne bis in idem processuale con riferimento al procedimento cioè non puoi essere giudicato 2 volte, sottoposto 2 volte a processo per lo stesso fatto illecito. Questo è un principio che c’è dal 1984 ma il tema che stiamo per trattare è esploso da poco tempo perché è esploso nel Marzo del 2014 con una famosa sentenza della Corta europea dei diritti dell’uomo (che è quella Corte che vigila sull’applicazione della cedu), se uno stato viola una regola della cedu la Corte di Strasburgo sanziona lo Stato (dovrà pagare una sanzione), ma il problema principale non è solo quello di constatare che lo Stato viene condannato perché ha violato una regola della cedu ma il problema si pone a livello di tenuta dell’ordinamento perché se la Corte di Strasburgo (che è quella che applica la Cedu) dice che c’è una norma italiana in contrasto con la cedu, un minuto dopo si porrà un problema di fronte alla nostra Corte Costituzionale cioè ci sarà un giudice che dovrà decidere sullo stesso caso e dirà “su questo caso è già intervenuta la cedu, ha detto che questa norma domestica è in contrasto con la Cedu e quindi si rivolgerà alla Corte Costituzionale dicendole di fare qualcosa”  tutto cioè si è verificato in una vicenda che ha visto come protagonista un noto avvocato torinese, l’avvocato Franzo Grande Stevens perché c’è stata una vicenda che ha visto come protagonista la Exor qualche anno fa. La Exor aveva fatto un’operazione complicata e illecita sulle azioni della Fiat e aveva commesso un fatto che era stato sanzionato in primo luogo dalla Consob, come manipolazione del mercato perché il nostro Testo Unico della finanza prevede che la manipolazione del mercato, cioè la realizzazione di operazioni, in senso lato, fraudolente sui titoli di una società quotata questo tipo di condotta prevede che sia sanzionato in via amministrativa dalla Consob (che combina delle sanzioni anche molto robuste), e Grande Stevens insieme a Gabetti e insieme ancora ad un altro dirigente che era dirigente di Exor, che aveva concepito quest’operazione, erano stati in primo luogo sanzionati da Consob poi però sempre il Testo Unico della finanza prevede, sempre per la manipolazione del mercato, delle sanzioni penali (anche queste alquanto significative) e quindi Grande Stevens e