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Diritto Penitenziario: Misure Alternative alla Detenzione e Principi Costituzionali - Prof, Sbobinature di Diritto Penitenziario

SBOBINE COMPLETE DI DIRITTO PENITENZIARIO -PROF.SSA MANTOVANI , ANNO 2019-2020

Tipologia: Sbobinature

2018/2019

In vendita dal 22/11/2019

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DIRITTO PENITENZIARIO 02-10-2019
LEZIONE N°1
Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che regola le modalità di esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà personale . La nostra attenzione si concentrerà sull’esecuzione delle pene limitative e
privative della libertà personale con accenni agli indagati o imputati che subiscono anch’essi una limitazione alla
libertà personale ma solo a titolo cautelare .
Noi ci collochiamo dopo la formazione del giudicato.
Considerazioni generali che non riguarda solo il momento dove in cui la sanzione viene eseguita ma anche la
momento astratto in cui il legislatore fissa quali sono le sanzioni penali vigenti in un certo ordinamento e poi un
momento della concreta attuazione di queste singole sanzioni da parte del giudice .
Le vicende dei vari sistemi sanzionatori ruotano intorno a 3 idee guida sulla funzione della sanzione penale :
idea della funzione retributiva della sanzione penale
• idea della funzione general preventiva della sanzione penale
• idea della funzione special preventiva della sanzione penale .
Sia la funzione retributiva che quella della prevenzione ( sia generale, sia speciale ) non sono tra loro
necessariamente alternative, non si escludono a vicenda . A seconda del modo in cui si vanno a combinare
retribuzione e prevenzione avremo dei sistemi sanzionatori orientati diversamente .
L’orientamento di un singolo sistema sanzionatorio dipende dal quadro costituzionale e dal contesto politico e
socio culturale di riferimento .
RETRIBUZIONE : la sanzione penale deve servire per compensare o retribuire il male provocato dalla
commissione del reato .
Per fissare in modo efficace l’idea della retribuzione come funzione della sanzione penale possiamo fare ricorso
ad una celebre frase di Kant che ci dice “ anche se la società civile si sciogliesse con l’accordo di tutti i
membri
( popolo che abita un’isola e si sciogliesse per tutto il mondo ) l’ultimo assassino che si trova i prigione
dovrebbe prima venire giustiziato , in modo che ad ognuno tocchi che ciascuno dei suoi atti meritano” .
Proprio in questa ultima parte abbiamo la la spiegazione della funzione retributiva della sanzione penale .
Se noi accogliamo questa idea retributiva della sanzione penale sulla fisionomia del sistema
sanzionatorio ?
In linea di massima possiamo dire che il sistema sanzionatorio può ispirarsi all’idea retributiva della sanzione
ma ciò incide sulla scelta astratta delle sanzioni penali sul singolo reato , cioe il momento in cui il legislatore va
a fissare quale sarà il tipo e l’entità di sanzione che dovrà essere applicata al reato .
Questo sarà il momento in cui il legislatore sceglierà la sanzione che dovrà avere una intensità corrispondente
rispetto alla gravita che viene attribuita ai singoli reati , per cui nel momento in cui il legislatore fissa le sanzioni
penali ai singoli reati l’idea retributiva lo induce a prevedere sanzioni che abbiano una intensità corrispondente
rispetto alla gravità che vien attribuita ai singoli reati ai quali la sanzione si riferisce quindi :
- fatti meno gravi = Sanzioni meno pesanti
- fatti più gravi = sanzioni più pesanti
1 momento - Come l’idea retributiva influisce sul momento della applicazione della sanzione ai singoli
autori di reati ? ( momento dove opera il giudice ) .
L’idea retributiva porta a disegnare un sistema sanzionatorio dove chi ha commesso il reato la sanzione verrà
sempre applicata . QUADRO DELLA SITUAZIONE : commissione del reato a cui consegue l’ applicazione
della sanzione del reato .
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DIRITTO PENITENZIARIO 02-10-

LEZIONE N°

Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che regola le modalità di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale. La nostra attenzione si concentrerà sull’esecuzione delle pene limitative e privative della libertà personale con accenni agli indagati o imputati che subiscono anch’essi una limitazione alla libertà personale ma solo a titolo cautelare. Noi ci collochiamo dopo la formazione del giudicato.

Considerazioni generali che non riguarda solo il momento dove in cui la sanzione viene eseguita ma anche la momento astratto in cui il legislatore fissa quali sono le sanzioni penali vigenti in un certo ordinamento e poi un momento della concreta attuazione di queste singole sanzioni da parte del giudice.

Le vicende dei vari sistemi sanzionatori ruotano intorno a 3 idee guida sulla funzione della sanzione penale :

- idea della funzione retributiva della sanzione penale

  • idea della funzione general preventiva della sanzione penale
  • idea della funzione special preventiva della sanzione penale.

Sia la funzione retributiva che quella della prevenzione ( sia generale, sia speciale ) non sono tra loro necessariamente alternative, non si escludono a vicenda. A seconda del modo in cui si vanno a combinare retribuzione e prevenzione avremo dei sistemi sanzionatori orientati diversamente. L’orientamento di un singolo sistema sanzionatorio dipende dal quadro costituzionale e dal contesto politico e socio culturale di riferimento.

RETRIBUZIONE : la sanzione penale deve servire per compensare o retribuire il male provocato dalla commissione del reato. Per fissare in modo efficace l’idea della retribuzione come funzione della sanzione penale possiamo fare ricorso ad una celebre frase di Kant che ci dice “ anche se la società civile si sciogliesse con l’accordo di tutti i membri ( popolo che abita un’isola e si sciogliesse per tutto il mondo ) l’ultimo assassino che si trova i prigione dovrebbe prima venire giustiziato , in modo che ad ognuno tocchi che ciascuno dei suoi atti meritano”. Proprio in questa ultima parte abbiamo la la spiegazione della funzione retributiva della sanzione penale.

Se noi accogliamo questa idea retributiva della sanzione penale sulla fisionomia del sistema sanzionatorio? In linea di massima possiamo dire che il sistema sanzionatorio può ispirarsi all’idea retributiva della sanzione ma ciò incide sulla scelta astratta delle sanzioni penali sul singolo reato , cioe il momento in cui il legislatore va a fissare quale sarà il tipo e l’entità di sanzione che dovrà essere applicata al reato. Questo sarà il momento in cui il legislatore sceglierà la sanzione che dovrà avere una intensità corrispondente rispetto alla gravita che viene attribuita ai singoli reati , per cui nel momento in cui il legislatore fissa le sanzioni penali ai singoli reati l’idea retributiva lo induce a prevedere sanzioni che abbiano una intensità corrispondente rispetto alla gravità che vien attribuita ai singoli reati ai quali la sanzione si riferisce quindi :

  • fatti meno gravi = Sanzioni meno pesanti
  • fatti più gravi = sanzioni più pesanti

1 momento - Come l’idea retributiva influisce sul momento della applicazione della sanzione ai singoli autori di reati? ( momento dove opera il giudice ). L’idea retributiva porta a disegnare un sistema sanzionatorio dove chi ha commesso il reato la sanzione verrà sempre applicata. QUADRO DELLA SITUAZIONE : commissione del reato a cui consegue l’ applicazione della sanzione del reato.

2 momento - Per quanto riguarda la determinazione della sanzione che deve essere applicata al caso concreto : l’idea retributiva delinea un sistema dove fa si che il giudice deve tenere conto delle caratteristiche specifiche del fatto concreto piu o meno grave. ( Ad esempio omicidio con modalità crudeli o commesso con dolo intenzionale deve fare sì che debba essere sanzionato in maniera più grave rispetto ad un omicidio senza far soffrire la vittima o commesso senza dolo intenzionale). 3 momento - Infine abbiamo il Momento esecutivo : in quanto la sanzione in astratto dal legislatore è stata applicata in concreto dal giudice e viene eseguita. Come si riflette l’idea retributiva nel momento esecutivo? INNANZITUTTO L’idea retributiva presuppone un sistema dove la sanzione applicata viene sempre eseguita totalmente , perché solo quando la sanzione sarà eseguita totalmente avremo la compensazione del male provocato con la commissione del reato.

PREVENZIONE :

Se ci poniamo in un’ ottica di prevenzione della sanzione, Pensiamo alla prevenzione come qualcosa che deve impedire e che vengano commessi reati in futuro. Guardiamo non tanto al passato (come l’ottica retributiva) ma al futuro. Possiamo tenere presente le parole che Platone fece dire a Protagora che descrivono al meglio l’idea della prevenzione penale “ chi voglia punire saggiamente , non infligge la pena come retribuzione per un atto ingiusto, perché non si annullerà ciò che è stato fatto, ma chi vuole punire saggiamente punisce pensando all’avvenire “. “ Punisce pensando all’avvenire” - Questo perché la stessa persona cioè il reo non commetta nuovamente una ingiustizia ma anche che non lo facciano altri. Vediamo allora il doppio articolarsi della prevenzione in speciale e generale.

Prevenzione speciale : “ punire affinch la stessa persona che non commetta ingiustizia “. questa è l’idea della prevenz speciale , idea per la quale la sanzione serva affinché il reo non delinqua in futuro.

Questo come si traduce nel momento di delineare il sistema sanzionatorio? Immaginiamolo in funzione di prevenzione speciale.

1° momento -> Partiamo dal momento astratto in cui il legislatore debba prevedere una sanzione in chiave speciale preventiva da applicare al reato. Il legislatore dovrà fare attenzione alla tipologia di sanzioni da introdurre nell’ordinamento , perché dovrà occuparsi di introdurre sanzioni che siano adeguate rispetto allo scopo di andare a contrastare il pericolo che l’autore del reato torni a delinquere in futuro. Queste sanzioni devono contrastare il pericolo in futuro evitando che il soggetto delinqua , non limitandosi a compensare il male inflitto dalla commissione del reato

Es. sanzioni di natura interdittiva che troviamo nelle pene accessorie. Le pene di Natura interdittiva mirano a evitare che il reo si trovi ad operare nello stesso contesto nel quale ha maturato il precedente reato ( es condannati per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale , ipotesi del genere si prevede la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale , si vuole evitare che la persona torni a commette il reato continuando ad avere esercizio della responsabilità che ha abusato ). Qui abbiamo la funzione speciale preventiva della sanzione!.

2 ° momento - Come incide la idea speciale preventiva in riferimento alla inclinazione della sanzione al singolo reato? Passiamo al momento in cui il giudice deve applicare la pena al singolo autore del reato determinando tipologia ed entità. L’idea special preventiva porta a costruire un sistema dove il giudice deve tenere conto della pericolosità del soggetto , sotto il profilo della possibilità che la persona possa commettere ulteriori reati. Inoltre Per la prevenzione speciale della sanzione non è escluso una astensione dall’ infliggere la sanzione perché ci possono essere casi in cui l’ inflinzione della sanzione sarebbe inutile se non controproducente in riferimento all’obiettivo di eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati.

PICCOLA PARENTESI : Si parla di trattamento dell’autore del reato perché questa è la terminologia dell’ordinamento penitenziario , non è bella perché fa pensare alla persona come oggetto. È una terminologia che andrebbe adeguata.

L’idea di un adeguamento costante ai progressi del singolo fa si che le modalità esecutiva della sanzione non solo possano modificarsi ma DEBBANO MODIFICARSI nel tempo. In questa ottica l’esecuzione non e imprescindibile, perché nel momento in cui risulta raggiunto l’obiettivo di una significativa diminuzione della recidiva diventa senza senso continuare l’esecuzione della sanzione inflitta. Questo discorso si lega anche ai problemi, ai dibattiti accessi in prescrizione del reato. Ci sono ordinamenti dove la prescrizione del reato non esiste , con il problema di dover eseguire la sanzione a distanza di tempo dal fatto nei confronti di una persona che nel corso del tempo può essere cambiata .Pertanto il significato della sanzione si riduce ad una vera retribuzione e non prevenzione!

Tornando alle Parole di Protagora : abbiamo anche l’idea della prevenzione generale della sanzione che ha l’obiettivo di distogliere la generalità delle persone dal compiere i reati.

1° momento : Partendo dal momento astratto in cui il legislatore deve decidere l’applicazione della sanzione al caso concreto possiamo dire che la tecnica è quella di prevedere sanzioni gravi severe tali per cui si scoraggerà le persone a commettere reati. Per cui , Incisione della sanzione in chiave general preventiva sulla inflizione concreta da parte del giudice : la tecnica è quella di costruire un sistema sanzionatorio dove il legislatore si preoccupa di prevedere una sanzione certa è pronta per ogni reato in maniera tale che tutti si astengono dal commette. La accentuazione della prevenzione generale nel momento di applicazione in concreto della pena ha come pericolo quello di arrivare a condanne esemplari. E le parole di Protagora riflettono questa deriva “ il singolo autore del reato viene servito per servire agli altri come esempio e ammonimento “.

3° momento : Per quanto riguarda il momento esecutivo : andremo a costruire una forma della sanzione penale in maniera tale da recare sofferenza e si compia nella sua totalità.

Rapporti tra retribuzione e prevenzione

Esiste la tendenza di concepire la retribuzione non solo come finalità ma come caratteristica della sanzione penale. Questo vuol dire che se ci mettiamo in questa prospettiva andiamo ad affrontare il discorso della natura retributiva sul perché si deve punire ( dobbiamo guardare al futuro ).

Retribuzione come Caratteristica della sanzione penale : da un lato accettiamo che il diritto penale salvaguardia i beni di primaria importanza della convivenza civile , se così è la sanzione è uno strumento che serve per tutelare i beni e prevenire la commissione di fatti che vadano a minacciare le condizioni della convivenza civile. Pertanto Conosciamo alla sanzione la funzione preventiva ma poi recuperiamo la retribuzione come antidoto agli eccessi punitivi ai quali può recare l’idea della sanzione penale in chiave questo perché L’idea retributiva vuol dire che la sanzione deve essere proporzionata al fatto e non si può avere una sanzione che va oltre la gravità del fatto e questo è una garanzia sul piano della prevenzione generale: se non avessimo paletti , cio può portare a prevedere sanzioni severissime e condanne esemplari , pertanto il principio di proporzionalità è un argine tra i due. Anche Sul piano della prevenzione speciale abbiamo dei pericoli : perché possiamo avere sanzioni che si protraggono indefinitivamente nel tempo. Questo problema si è presentato a lungo in merito alle misure di sicurezza : queste non avevano una durata massima definita e si protraevano nel tempo , si parlava di “ergastoli bianchi “ cioè ergastoli che si protraevano nel tempo fino a quando la pericolosità del soggetto non cessasse , anche qui il principio di proporzionalità rappresenterà un argine!

La retribuzione come necessaria proporzione della sanzione penale agisce rispetto al fatto sanzionato , cosi intesa agisce come limite e come garanzia al singolo difronte alla finalità di prevenzione. Oggi si riconosce che Il principio di proporzionalità tra sanzione e fatto sanzionato non è solo una tutela del singolo contro gli eccessi della finalità preventiva ma è anche utile alla finalità preventiva , perché sul piano di quella generale oggi si concorda che la previsione di una minaccia severa poi suscita situazione di insofferenza nei confronti della ingiustizia non generando invece ubbidienza ; sul piano di quella prevenzione speciale invece la lettura proporzionata della sanzione induce il reo a vederla come giusta e se ritiene che gli viene inflitta una pena proporzionata al fatto , la riterrà giusta e questo aiuta il reo ad accettare psicologicamente l’applicazione della sanzione con la conseguenza che il soggetto possa inserirsi al meglio nel tassello sociale.

IDEE GUIDA IN ASTRATTO AI QUALI I VARI LEGISLATORI SI ISPIRANO QUANDO DEVONO

FARE LE SCELTE DI POLITICA CRIMINALE. Le Scelte in materia per quanto riguarda il nostro sistema sanzionatorio. È quello del 1930 del codice Rocco che affonda le origini nel momento fascista.

Vediamo il codice Rocco in merito alla sanzione penale. Il sistema sanzionatorio cosi come venne istituito nel 1930 e cosi come lo troviamo attualmente in vigore , articola in due categorie le sanzioni penali : pene e misure di sicurezza. Le misure di sicurezza , il codice rocco le definiva misure amministrative però ormai è accettato che si tratta di sanzioni penali. Nell’ottica del codice Rocco del 1930 si aveva l’idea di attribuire alle pene la funzione della prevenzione generale e la funzione della retribuzione , mentre alle misure di sicurezza il codice rocco pensò di attribuire la funzione della prevenzione speciale. In realtà la funzione retributiva non aveva un ruolo autonomo nel 1930 , ma anche la compensazione del male arrecato ( attraverso la punizione del reo ) veniva intesa in chiave di prevenzione generale. Pertanto la funzione retributiva veniva ricondotta alla funzione di prevenzione generale. Alle misure di sicurezza invece venne affidata la funzione della prevenzione speciale cioè evitare che l’autore di reato torni a delinquere.

Lezione n° 2 03/10/

Il Sistema sanzionatorio cosi come è stato istituito nel 1930 cosi come lo troviamo attualmente in vigore. Il codice rocco andò ad introdurre due tipologie di sanzioni penali : pene e misure di sicurezza , queste ultime definite misure amministrative ma è comunemente conosciuto che si tratta di sanzioni penali. Il codice rocco ha suddiviso le funzioni della sanzione penale e nell’idea di questo codice le pene vennero pensate come sanzione con funzione general preventiva e retributiva , mentre alle misure di sicurezza il codice rocco pensò di attribuire la funzione della prevenzione speciale.

LE PENE: vengono inflitte sul presupposto della rimproverabilità della persona per il reato commesso , questo significa che le pene non possono essere applicati a soggetti non imputabili , perché il soggetto non

L’art 41 ci dice che “ si puo fare uso della forza fisica nei confronti delle persone ristrette solo se ricorrere alla forza è utile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione … Inoltre dall’art 41 ricaviamo anche che non è possibile fare uso di mezzi di restrizione fisica che non siano previste dal regolamento; inoltre questi mezzi di restrizione fisica non possono essere utilizzati a fini disciplinari ma puo essere utilizzata solo per evitare danni a persone o cose o per garantire la incolumità della persona fisica

A partire dal 2017 nel nostro codice penale all’art 316 bis è previsto il reato di tortura , nozione ristretta di quella più ampia della nozione di violenza

La costituzione sancisce il principio di umanità delle pene e il divieto assoluto della pena di morte L’art 27 comma 3le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità “ che stabilisce il rpincipio di umanità delle pene ; art 27 comma 4non è ammessa la pena di morte “.

Fino al 2007 il 4 comma consentiva la pena di morte nei casi eventualmente previste dalle leggi militari di guerra La legge cost. n 1/2007 2001 ha eliminato questa eccezione prevista al divieto costituzionale di pena di morte che ora è divenuto assoluto. IL 3 -4 COMMA ci dicono che nessuna finalità ne retributiva, ne preventiva può giustificare che nel nostro ordinamento si introducano pene contrarie al principio di umanità o alla pena di morte.

Il principio di umanità della pena trova riscontro di alcune forme di desistenza almeno temporanea dell’esecuzione della pena. Ci sono delle ipotesi in cui il nostro ordinamento preveda che si desista dall’esecuzione della pena detentiva x rispettare il principio di umanità delle pene ( es: rinvio della esecuzione della pena ai sensi dell’art 146-147 del codice penal e ).

Ci sono anche modalità di esecuzione della pena detentiva extra-carcerarie , cioè fuori dal carcere. ( es la detenzione domiciliare , introdotta dalla legge Gozzini nel 1986 e poi sviluppata nel tempo ; ci sono ipotesi in cui per accedere alla detenzione domiciliare sono previste proprio per venire incontro alla tutela della salute ). Ancora oggi per chi sconta la pena detentiva in carcere non è scontato che le condizioni di vita concreta siano rispettose in con il principio di umanità. Aspetti critici sotto il profilo della esecuzioni delle pene ( m. 36 ) sono stati rilevati e anche censurati a livello sovranazionale.

Questione del sovraffollamento carcerario e strumenti di contrasto che si utilizzano nel nostro ordinamento per combattere il fenomeno criminale mafioso.

SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

Nel 2009 l’italia venne condannata dalla CEDU per violazione dell’art 3 della CEDU ; l’art 3 della CEDU stabilisce che : “ nessuno può essere sottoposto a tortura ne a pene o trattamenti umani e degradanti “. L’Italia venne divenuta responsabile con la sentenza Sulejmanovic Questo perché all’origine della violazione dell’art 3 della CEDU c’era la carenza di spazio a disposizione del detenuto all’interno della sua cella , meno di 3 metri quadrati ( Oggi si parla di stanze di pernottamento non più di celle ). La CEDU si occupa di casi più specifici rispetto alla corte costituzionale. La prima non confronta norme ma va a vedere casi confronti e in questi casi c’è stata una violazione delle disposizioni della cedu ( qui grandezza della cella, condizioni igieniche della cella ). Nel 2013 è venuta la sentenza Torreggiani e altri contro Italia dove l’Italia venne di nuovo condannata perché quest’ultima è una sentenza pilo ta perché in questo caso la CEDU riscontrò che il sovraffollamento carcerario fosse un problema strutturale endemico invitando lo stato a intervenire e porre rimedio. Qui la CEDU fa delle affermazioni di principio rilevanti , perché dice che ogni stato che faccia parte della CEDU , ha l’obbligodi assicurare che ogni persona ristretta sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana .Ogni paese è tenuto AD ASSICURARE CHE LE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA MISURA NON LO SOTTOPONGANO AD UNA PROVA DI INTENSITA’ CHE CEDA AD UN’

ENEVITABILE LIVELLO DI SOFFERENZA MA QUESTA NON DEVE ANDARE OLTRE A QUELLA

CONNATURATA DALLA DETENZIONE STESSA. ; INOLTRE DEVONO ESSERE ASSICURATI LA SALUTE E

IL BENESSERE DEL DETENUTO IN MODO ADEGUATO “.

LA CEDU RITIENE CHE NEL MOMENTO IN CUI LE CONDIZIONI DI SALUTE SIANO INCOMPATIBLI

CON LO STATO DETENTIVO , BISOGNA RICHIEDERE DELLE CONDIZIONI ADEGUATE.

Nel caso DI SPECIE i detenuti che si erano rivolgi alla Corte europea , ritenevano che l’Italia non avesse rispettato delle regole in particolare attinenti allo spazio a disposizione del detenuto all’interno della sua cella. A livello nazionale sono state adottate una serie di riforme tra questo l’ampliamento di misure alternative alla detenzione carceraria. Il comitato dei ministri del consiglio d’Europa ha apprezzato lo sforzo del legislatore x diminuire il fenomeno del sovraffollamento.

QUESTIONE 41 BIS , lo strumento utilizzato per combattere la mafia è proprio quello del 41 bis ( a livello penitenziario ). Si parla di carcere duro , ma fuorviante perché fa pensare a cio che questo regime non dovrebbe essere. “ carcere duro “ = carcere duro , pieno id sofferenza , in realtà questa etichetta veicola un messaggio sbagliato perché questo regime di rigore non dovrebbe essere un regime che accresce la sofferenza ma dovrebbe essere finalizzato a mettere in atto misure tali da dover prevenire i rapporti tra la persona detenuta e la sua associazione criminale di riferimento.

Alcuni detenuti sottoposti al 41 bis, lamentavano la violazione dell’art 3 della CEDU. Il regime del carcere duro tende a superare l’esame svolto dalla cedu sotto il profilo dell’art 3.perché nell’applicazione del regime 41 bis rapportati a ricorsi sulla violazione dell’art 3 della cedu non si ravvisava La cedu va un bilanciamento di interessi , valuta casi concreti e l’applicazione di questo regime ha superato il vaglio della corte.

Più severo è stato l’atteggiamento del comitato europeo della previsione della tortura lo si notò in seguito alle visite degli istituti carcerari. Il comitato infatti andò visitare negli stabilimenti penitenziari , tra cui quelli che ospitavano persone sottoposte al regime del 41 bis , in seguito alle quali stilò dei rapporti indirizzandoli al governo e in questi rapporti si ravvisarono degli aspetti problematici tra cui :

• Isolamento del detenuto

• Carenze delle attività offerte

• Carenza di contatti umani adeguati sia con il personale penitenziario che con il mondo esterno

• Durata del regime del carcere duro

• Pericolo che il carcere duro venisse utilizzato come mezzo psicologico al detenuto al fine di collaborare

con la giustizia o al fine di dissociarsi ( distorsione del carcere duro )

ART 27 COMMA 3 : prende una posizione sulle pene “ le pene devono tendere alla rieducazione del condannato “. Disposizione innovati va perché con questa la costituzione ha accolto la prevenzione speciale mediante la rieducazione.

RIEDUCAZIONE = termine antiquato ma va collocato nell’epoca nella quale fu scelto , sicuramente si potrebbe modificarlo ma è importante la sua sostanza. il concetto deve essere letto alla luce del complesso del quadro costituzionale che delinea uno stato di diritto , democratico , laico e pluralistico. In QUESTA LUCE DEVE ESSERE LETTA LA RIEDUCAZIONE , ricavando che non significa :

• Ravvedimento etico

• Pentimento interiore

• Emenda , correzione morale del reo

Nel quadro costituzionale rieducazione significa riattivazione della persona , del rispetto dei valori sociali , della vita della comunità. Si vuole incidere sui comportamenti esteriori, della sua vita sociali , nel confronto

• LIBERTA’ CONTROLLATA

• PENA PECUNIARA IN FUNZIONE DI SANZIONE SOSTITUTIVA DI UNA PENE DETENTIVA

BREVE.

Il sistema che ne deriva è che quando il giudice condanna il deputato prevedendo che bisogna applicargli una pena detentiva di durata limitata, in base a questa legge, nel pronunciare la sentenza di condanna, il giudice potrà applicare una pena sostitutiva invece di applicare una pena detentiva breve.

Qual è il risultato del meccanismo di questa sostituzione?

  • si puo ottenere una individualizzazione della pena piu puntuale
  • e possibile evitare per i reati meno gravi gli effetti de-socializzanti o ulteriormente de-socializzanti della carcerazione. Il contenuto non è tanto quello di spiegare una azione in positivo per avere la rieducazione del condannato ma evitare la de-socializzazione che potrebbe derivare dalla carcerazione.

Entrambi i risultati sono riconducibili alla finalità costituzionale della rieducazione del re o.

Con La legge delega n° 67 del 28 aprile del 2014 , il parlamento delega il governo ad ampliare il catalogo delle pene e all’interno di questo marginalizzazione del carcere. Tuttavia questa delega non è stata attuata. Se noi pensiamo al catalogo vigente dobbiamo citare ANCHE l’ergastolo : il carattere perpetuo di questo è in contrasto con la finalità di risocializzazione. L’ergastolo non è mai stato eliminato dal nostro ordinamento , pero il legislatore per cercare di attenuare questo contrasto , ha previsto degli elementi che riguardano la esecuzione della pena dell’ergastolo che attenuano il difficile rapporto con la finalità rieducativa della pena.

Anche i condannati all’ergastolo sono ammessi alla possibilità di godere di alcuni benefici :

• Semilibertà

• Liberazione anticipata

• Possono accedere alla liberazione condizionale ( 176 gia prevista dal codice penale )

La cedu più volte si è occupata dell’ergastolo e di compatibilità della pena dell’ergastolo con la cedu ed ha esordito dicendo che di per se l’ergastolo non è in contrasto con l’art 3 della cedu , ma solo nella misura in cui l’ordinamento nazionale preveda che ci sia una possibilità concreto di liberazione della persona ( si concretizza con la liberazione condizionale ).

PROBLEMA DELL’Ergastolo ostativo : espressione del linguaggio corrente ( non tecnica) , è quell’ergastolo che impedisce id accedere a benefici penitenziari in ragione del tipo di reato commesso e questo diventa ergastolo vero e proprio.

La finalità rieducativa incide sulla disciplina dell’irrogazione della pena in concreto al singolo autore del reato da parte del giudice. Risocializzazione significa ricerca di un sistema sanzionatorio costruito su quel autore di reato , pertanto è chiaro che questi e un terreno congeniale per dare attuazione alla finalità rieducativa della pena. L’art 27 .3 ha un impatto significativo su questo nel senso che una disposizione come questa esige che l’obiettivo del rinserimento del reo incida sulla determinazione della pena da applicargli in concreto ; -Rimane fermo il limite della proporzione tra la pena e il fatto concretamente commesso, per cui l’intensità della pena deve essere proporzionata alla misura del rimprovero in base alla gravità del reato commesso.

Vediamo come si occupa sul punto il codice rocco : entro i limiti fissati dalla legge, il giudice ha un potere discrezionale nella determinazione della pena da applicare in concreto al singolo autore del reato. L’art 133 del codice penale indica i criteri che devono guidare il giudice nell’esercizio …

Il giudice nel determinare la pena applicabile deve tenere conto :

a. Gravità del reato : criterio che richiama l’idea della retribuzione intesa come proporzione tra pena e

fatto punito

Il 2 comma ci dice che deve tenere conto anche della capacità a delinquere del colpevole questo criterio di valutazione va interpretato alla luce della costituzione, in particolare all’art 27.3 , cioe deve avere un significato conforme al reinserimento sociale della persona Possibilità maggiore o minore che la persona commessa ulteriori reati in futuro , e questa possibilità deve essere tenuta in considerazione al fine del reinserimento sociale della persona.

Ma quale sarà il rapporto tra i due parametri? questo nodo va sciolto alla luce della costituzione e ne ricaviamo che il parametro principale è quello della gravità del reato “ non si può punire nessuno, aldilà in una misura superiore a quanto consentito sulla base della garvità del fatto per il quale questa persona è stata condannata”. questo emerge come un paletto insuperabile dal nostro quadro costituzionale

Il parametro della capacità a delinquere puo giustificare una mitigazione della pena al di sotto del livello della gravità del reato commesso , se questa puo favorire la ri-socializzazione della persona o evitare una ulteriore de-socializzaizone , ma non puo essere invocato il parametro della capacità a delinquere del colpevole per far salire la misura della pena applicata al di sopra di quanto è giustificato dalla gravità del reato commesso, rispetto alla quale la pena deve pur sempre rimanere proporzionata

FASE ESECUTIVA DELLA PENA : è la fase in cui a modo di dispiegarsi nella misura massima la finalità rieducativa.

Se Leggiamo la sentenza n 22 del 71 della corte cost. ci dice che “ la rieducazione secondo la costituzione è finalità ma non ultima della pena , per cui questa scelta della finalità ultima della pena , non esclude dal nostro ordinamento le altre finalità della sanzione penale( quella general preventiva e special preventiva )

La corte dice che : È il modo in cui viene eseguita la pena a condizionale la efficacia rieducativa della stessa. Tuttavia la funzione rieducativa deve illuminare tutti i segmenti del sistema sanzionatori, ma la sede privilegiata è proprio quella della esecuzione. questo Perché qui si può andare alla ricerca di un trattamento individualizzato , ritagliato a lui , e fondamentale che si dia attuazione.

La costituzione ci dice che “ le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” e questo ha un significato.

  • significa che l’obiettivo rieducativo deve essere perseguito solo nei limiti consentiti dalla durata della pena, che deve essere determinata nel rispetto del principio di proporzione
  • al finalità della rieducazione non può essere perseguita a scapito o a danno dell’autonomia morale dell’individuo ,. Il rispetto dell’autonomia morale è un valore importante che si lega alla centralità che nel nostro quadro costituzionale assume il valore della dignità umana. Ciò significa che la pena deve eseguire la rieducazione del condannato ma entro i limiti consentiti dalla libertà psicologia del reo , la risocializzazione non può mai essere eseguita coattivamente.

( La disponibilità psicologica puo mancare soprattutto nei reati di terrorismo )

La nostra costituzione attribuisce alle pena la prevenzione speciale declinata come de-socializzazione. Tuttavia se il codice rocco con il sistema del doppio binario attribuiva la prevenzione speciale alle misure di sicurezza Se la costituzione attribuisce la funzione special preventiva alle pena , che spazio avranno le misure di sicurezza? Innanzitutto non possiamo dire che le misure di sicurezze siano vietate, perché le cita all’art 25 comma 3 , sottoponendole al principio di legalità. Tuttavia citarle non significa che siano costituzionalizzate, per cui la

Nel 1976 Venne poi approvato un Regolamento da accompagnarsi alla legge : atto che viene dal potere esecutivo , ma e un regolamento che deve solo esplicitare nel dettaglio contenuti di carattere più generale contenuta già nella legge parlamentare : ESPLICITARE E NON MODIFICARE. Oggi non c’è più questo regolamento perché obsoleto e sostituito nel 2000 con il regolamento emanato dal d.p.r. il 30 giugno del 2000 n 230.

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA DELLA MATERIA PENITENZIARIA DOPO LA RIFORMA :La riforma ha segnato il passaggio da un carcere come luogo impermeabile e isolato dalla società , come luogo afflittivo , caratterizzato da una struttura farraginosa, ad un sistema penitenziario aperto agli apporti ad un mondo esterno dove il carcere possa diventare un luogo dove possa procedere al recupero sociale per la persona che ha commesso il reato.

Punti più significativi della rifor ma dell’ordinamento penitenziario :

• Ai fini della Individualizzazione del trattamento penitenziario , la legge prevede uno strumento specifico

cioe l’osservazione scientifica della personalità. DOVREBBE ESSERE AVVIATA DURANTE L’INGRESSO DELLA PERSONA NELL’ISTITUTO PENITENZIARIO E ACCOMPAGNARLA PER TUTTA L’ ESECUZIONE DELLA PENA.

• Per conseguire l’obiettivo della risocializzazione dell’autore del reato , la legge individua alcuni

elementi principali che devono offrire l’ordinamento penitenziario che sono : istruzione, lavoro, religione, attività culturali ricreative e sportive ,contatti con il mondo esterno, famiglia ( art 15 legge n 354/1975). elementi essenziale del trattamento sono i contatti con la famiglia o i contatti con il mondo esterno , gia e evidente il tentativo di eliminare il carcere come luogo di isolamento. Con una sentenza del 2018 L’art 15 è stato arricchito oggi abbiamo la partecipazione ai progetti di pubblica utilità e la formazione professionale -Previsione di un sistema di misure alternative alla detenzione intramuraria ( cioè detenzione all’interno del carcere ) : scelta qualificante della riforma del 1975, questo sistema e stato più volte arricchito e modificato. Le misure alternative alla detenzione sono modalità di esecuzione della pena detentiva in forma parzialmente o totalmente extracarceraria , per cui non sono tipi di sanzioni ma sono possibili forme di esecuzione DELLA SANZIONE DETENTIVA.

( es. reclusione è un tipo di pena che si puo applicare a seguito della commissione di un delitto, però la reclusione puo essere espiata in tutto o in parte come una forma di permanenza in carcere ad esempio al condannato che viene concessa la semilibertà )

COME FUNZIONA IL MECCANISMO? LA SANZIONE VIENE INFLITTA DAL GIUDICE DI

COGNIZIONE CON LA

SENTENZA CHE DEFINISC EI L PROCESSO. ( Es viene riconosciuto tizio come autore della rapida e condannato a 6 anni di reclusione ). La misura alternativa alla detenzione puo essere applicata nella fase esecutiva, quindi dopo l’irrevocabilità della sentenza e quindi deve essere eseguita. La competenza spetta alla magistratura di sorveglianza ; applicando la misura alternativa alla detentzione ciò incide sulle modalità di espiazione della sanzione detentiva che il giudice di cognizione ha inflitto alla persona.

Scopo misure alternative alla detenzione : -ASSICURARE CHE L’ESECUZIONE DELLA PENA SIA ESEGUITA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI UMANITA’ -REALIZZARE LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA STESSA. Si presentano come un strumento di adeguare il sistema sanzionatorio ai principi costituzionali. Queste due finalità si combinano diversamente a seconda delle misure alternative , a seconda del loro contenuto.

LEZIONE N° 4 09/10/

18 OTTOBRE : AULA MAGNA AL CAMPUS STESSA ORA

Misure alternative alle pene detentive in carcere in termini generali : materia di esonero Le singole misure alternative : sono oggetto della seconda parte.

Le misure alternative alla detenzione in carcere rappresentano una modalità di esecuzione della pena detentiva in forma parzialmente o in forma totalmente extramuraria. All’interno del sistema le misure alternative rappresentano uno strumento attraverso il quale si cerca di adeguare il sistema sanzionatorio ai principi costituzionali

• Sono misure alternative che tendono ad attuare il principio dell’umanità delle pene quelle misure

alternative alla detenzione che hanno come i destinatari soggetti che non possono tollerare la carcerazione a causa alla loro condizione personale in ragione dell’età, della salute e della genitorialità ( ci sono delle misure alternative pensate SPECIFICATAMENTE per i genitori che tendono a proteggere un terzo , un soggetto vulnerabile come il figlio affetto da una grave disabilità o minorenne ). A QUESTA CATEGORIA appartengono varie ipotesi di detenzione domiciliare legate alle particolari condizioni personali del soggetto interessato.

• Abbiamo poi delle misure alternative alla detenzione dirette ad attuare la funzione risocializzante della

pena ( art 27.c3) : appartiene a questo tipo l’affidamento in prova al servizio sociale , misura che non viene applicata in virtù di una condizione personale della vulnerabilità ma è una misura che denuncia una finalità risocializzante sia nei contenuti che nei presupposti.

FINE : Queste misure vogliono rispondere alla crisi dell’istituzione carceraria tradizionale ma al tempo stesso vogliono dare delle risposte con le quali si cerca di evitare la fuga dalla sanzione cioè eviti misure meramente clemenziali. LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE NON SONO MISURE CLEMENZIALI MA SONO forme di esecuzione della sanzione che cercano di favorire la risocializzazione del condannato che all’interno del carcere è difficile se non impossibile da raggiungere.

CASI PARTICOLARI :

-In alcuni casi l’applicazione di una misura alternativa consente al condannato di espiare l’intera detentiva senza fare neppure ingresso al carcere ( es. quando viene applicata la misura alternativa sin dall’inizio della sanzione detentiva , l’ordinamento prevede questa possibilità solo per le pene di minore durata ). L’obiettivo è proprio quello di evitare l’ingresso in carcere alla luce della costatazione che il carcere rappresenta una esperienza de-socializzante , criminogena incompatibile con la situazione personale del condannato per ragioni di umanità

PUNTO DI ARRIVO : Carcere piu vivibile, carcere piu facile dove e possibile porre in essere attività adeguate , un carcere dove è piu facile perseguire in maniera piu efficiente ed efficace l’obiettivo della risocializzazione.

ALTRO ASPETTO : L’esistenza di queste misure alternative che sono ancorate ai progressi del condannato nel percorso trattamentale esercita indirettamente una funzione di controllo sui detenuti all’interno delle mura carcerarie , perché la prospettiva all’accesso di misure extra murarie diventa un incentivo per i detenuti a collaborare alle attività intrattenimentali a loro offerti e mantenere all’interno del sistema un comportamento adeguato.

La politica criminale italiana (a livello penitenziario) ha conosciuto momenti di espansione dello spazio concesso ai benefici penitenziari ( INGRESSO DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE ) momenti di stallo o addirittura di regresso cioè momenti in cui si e limitato l’accesso ai benefici ,.

Nelle prospettiva di ampiamento dei benefici penitenziari delle misure alternative alla detenzione possiamo citare due leggi per la storia penitenziaria italiana:

• Legge gozzini 663/86 : introduce l’art 47 ter della legge 354/75 disciplinando la detenzione domiciliare

• Legge simeone n 165/98 : ha consentito l’accesso alle misure alternative alla detenzione dalla libertà

senza l’ingresso in carcere, per quei condannati che devono scontare pene detentive brevi.

L’idea della risocializzazione , della rieducazione della pena è entrata in crisi , andando ad affievolirsi la fiducia che si era risposta in quei strumenti che miravano alla risocializzazione( primo tra tutti l’osservazione scientifica della personalità che mirava ad costruire una esecuzione della pena al singolo condannato ) questo perché vi era la scarsità delle risorse umane investite. Ci son stati dei momenti storici , (uno rappresentati dalla legge simeone) dimostrano come il processo di de- carcerizzazione è andato avanti rinunciando agli strumenti che lo avrebbero dovuto indirizzare. L’evoluzione è evidente nell’affidamento per il servizio sociale. Un tempo era legato ad un preliminare periodo di osservazione scientifica della personalità all’interno dell’istituto , successivamente si concesse questa misura senza il periodo di osservazione scientifica per diverse ragioni :

• Poca fiducia di questo strumento

• Evitare effetti deleteri del carcere

Da alcuni settori ( come opinione pubblica ) si è sollevata una critica nei confronti di un processo di de- socializzazione accusandolo di aver perso le sue potenziali de-socializza nti. Alcuni hanno accusato anche il potere discrezionale della magistratura di sorveglianza nell’applicazione delle misure alternative alla detenzione. Da qui si sono mosse critiche anche sul principio di flessibilità dell’esecuzione della pena sostenendo che questo contrastasse il principio di eguaglianza della pena e il principio della certezza della pena.

Questo contesto critico ha fatto si che una delle soluzioni da adottare poteva essere l’ampliamento del ventaglio di pene gia applicabili dal giudice di cognizione. Si è indicata la via della creazione di tipologia diverse dalla pena detentiva carceraria classica , pene nuove che uniscano all’afflittività un contenuto risocializzante. Il terreno piu difficile per la risocializzazione è quello legato ai reati di terrorismo , criminalità organizzata ( primo tra tutti quella mafiosa ). Infatti nella fase esecutiva la lotta contro questo tipo di criminalità si è tradotta nel tempo ad un allontanamento piu o meno netto dal profilo della rieducazione della risocializzazione : venne vietata la concessione della maggior parte dei benefici penitenziari ( anche misure alternative ) nei confronti di questi soggetti a meno che sussistano presupposti particolari come la collaborazione della giustizia. Per certi reati se non si collabora con la giustizia non si puo giovare di benefici del sistema penitenziario.

A questo divieto di benefici penitenziari si combinano forme di carcerazione che accentuano la segregazione del soggetto rendendo piu difficile il contatto con il mondo esterno.

Nel nostro sistema si parla di doppio binario penitenziario distinguendo un trattamento diverso a seconda che :

• Il trattamento è destinato a soggetti per reati comuni

• Soggetti appartenenti alla criminalità organizzata o eversiva

Si elaborano degli automatismi tali per cui non si poteva accedere alla maggior parte dei benefici penitenziari ( non si valutava il caso concreto ) - contrario ad un sistema che mira alla rieducazione , sistema che non ragiona mai per presunzioni, automatismi ma va a vedere il caso concreto, i progressi ad esempio e sulla base della valutazione si applicava la misura alternativa.

Quest’ottica ispira l’ergastolo ostativo e recentemente è arrivata una pronuncia da parte della cedu che scandisce l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo con l’art 3 della cedu. In termini semplici l’ergastolo ostativo si basa su automatismi : l’idea è se tu non collabori con la giustizia e hai commesso un reato di matrice terroristica-mafiosa non potrai godere dei benefici penitenziari. Trattandosi di pena all’ergastolo succede che la pena diventerà perpetua se non collaboro con la giustizia non ho la possibilità di accedere ai benefici del sistema penitenziario , violando così l’art 3 della Cedu.

ATTENZIONE : Se tolgo automatismo che mi permette di accedere al beneficio non significa accedere direttamente al beneficio ma significa una valutazione del caso concreto sulla quale peseranno le circostanze compreso il reato commesso.

Con la legge 251/2005 legge Cirielli vennero introdotto delle restrizioni alla concessione dei benefici penitenziari per i recidivi reiterati ( coloro che tornando a delinquere tornando a delinquere ART 99 COMMA 4 ) , anche qui automatismi. Questi automatismi Si basavano sul tipo di autore del reato e non per il reato commesso. Molte di queste restrizioni poste ai recidivi reiterati sono venute meno grazie all’intervento della corte costituzionale a favore di una valutazione sul caso concreto.

Dati : quanti sono le persone ristrette nei nostri istituti penitenziari? 60.881 fino al 30 settembre 2019. Numero totale che comprende sia i detenuti che gli internati

Detenuti : sono coloro che sono privati della libertà personale a seguito di una condanna a pena detentiva definitiva o in applicazione di una misura cautelare o pre-cautelare ( fermo di indiziato di delitto o arresto in flagranza) Internati : sono coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza a misura detentiva ( casa di lavoro , colonia agricola)

Di questi 60.881 abbiamo anche :

• 10.098 persone detenute in attese di primo giudizio, soggetti che non hanno subito una condanna a

primo grado.

• poi 9.308 persone definite “ condannati non in definitiva “

• 41.079 sono i condannati in definitiva

Se passiamo a vedere gli stessi dati relativa solo agli stranieri troviamo che gli stranieri ristretti sono 20.225 dei 60.881 .( questi dati dimostrano come ci sono piu stranieri in carcere rispetto al mondo libero ) Sono molte le cause di questa situazione : -un orientamento dovuto dalle politiche migratorie favorisce l’ingresso in carcere di persone straniere

  • vi è la difficoltà per gli stranieri di accedere alle misure alternative alla detenzione ( in particolare la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova hanno come presupposto un “ domicilio idoneo “ , idoneo =cioe ai controlli da parte della PG, ( es: la magistratura non ritiene idonea la roulette nei campi nomadi idoneo = alla funzione risocializzante della pena ( es vivo con una persona pericolosa, vivo vicino alla vittima ) Spesso le persone stranieri visto che provengono da contesti di marginalità non hanno la possibilità di soddisfare il requisito della idoneità del domicilio per applicare la detenzione domiciliare

Cosa succede? - succede che al condannato e al suo difensore vengono notificati insieme l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione dell’esecuzione, entrambi emessi dal PM. IL RISULTATO - CHE LA PERSONA CONDANNATA AD UNA PENA DETENTIVA CON SENTENZA IRREVOCABILE, RIMANE IN LIBERTà. questo meccanismo paralizza temporaneamente l’ordine di esecuzione. Questo meccanismo venne introdotto per consentire ai condannati che gia nel momento in cui l’esecuzione dovrebbe iniziare, abbiano i requisiti per accedere ad una misura alternativa alla detenzione evitare un passaggio inutile e dannoso in carcere. Grazie a questo meccanismo Il condannato che puo accedere alla misura alternativa lo puo fare automaticamente dalla libertà , senza entrare in carcere ( RATIO DELL’ISTITUTO )

CASI : non tutte le pene detentive possono essere sospese nella loro esecuzione. Sono casi nei quali l’entità della pena detentiva che deve essere espiata consente potenzialmente di accedere alle misure alternative alla detenzione , in linea generale questo accade quando la pena detentiva non è superiore ai 4 anni. In realtà se leggiamo l’art 656 5° comma cpp troveremo che si parla di pene non superiori a 3 anni. Questo tetto a 4 anni è stato recentemente innalzato grazie ad una sentenza della corte costituzionale ( sent.41/2018). L’argomento che ha portato la corte ad innalzare il limite è quello relativo all’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale applicabile alle persone che hanno commesso reati fino a 4 anni ( prima fino a 3 anni ) , innalzando questo tetto la corte ha adeguato anche l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale.

La sospensione dell’ordine di esecuzione applicata nei confronti della persona libera è un vero automatismo che scatta ai presupposti di legge : il pm non deve avere autonomia decisionale , se la pena è contenuta nei limiti di legge, scatta l’obbligo di sospenderla senza che ci sia una valutazione discrezionale sul punto di pericolosità ad esempio. PARTICOLARITA’ : Il limite che obbliga alla sospensione puo essere piu alto fino ai 6 anni , questo riguarda casi particolari.

MECCANISMO : Ordine di esecuzione e decreto di sospensione vengono notificati dal pm , al difensore e all’interessato con l’avviso che ci sono 30 giorni di tempo per presentare istanza per ottenere misura alternativa alla detenzione , nel corso di 30 giorni il condannato rimane in libertà ;

  • se entro i 30 giorni non presenta istanza l’esecuzione della pena avrà corso -Se l’interessato ha interesse all’applicazione per una misura alternativa deve inviare istanza ( o tramite il suo difensore ) al Pm che la trasmetterà al magistrato di sorveglianza di competenza Il condannato attende la decisione del tribunale di sorveglianza in stato di libertà.

• Se il tribunale di sorveglianza respinge nel merito l’istanza proposta o la dichiara inammissibile il pm

revoca il decreto di sospensione dell’esecuzione

Particolarità : Nei casi di pena da espiare non è superiore a 1 anno a 6 mesi è prevista una procedura semplificata per arrivare a decidere sull’istanza di misura alternativa presentata dal condannato che si trova libero in virtù del meccanismo sospensivo.

Ci sono dei casi in cui la sospensione della pena detentiva non opera sebbene la pena rientra nel limite DEI 4 ANNI , questi sono disciplinati all’ art 656 comma 9 e sono :

• Casi nei quali la condanna riguarda alcuni tipologia di reati ( ampio gruppo di delitti elencati all’art 4 bis

legge 354/75 , COME I DELITTI DI TERRORISMO, MAFIA , MATRICE SESSUALE in linea di massima gli autori di questi reati hanno un trattamento deteriore rispetto a coloro che hanno commesso reati comuni. Questo trattamento deteriore riguarda diversi aspetti come ad esempio l’impossibilità di accedere ai benefici penitenziari ). La sospensione non puo essere concessa neppure per altri delitti che non sono contenuti sul 4 bis ma sparsi come : il reato di incendio boschivo, alcune ipotesi di atti persecutori, furto in abitazione , maltrattamenti aggravati.

• Altra ipotesi in cui non opera il meccanismo della sospensione anche se la pena da espiare rientra nel

limite dei 4 anni è quella in cui Se la condanna alla pena detentiva diviene definitiva, la persona sia gia

in carcere a titolo cautelare ( es mi trovo in carcere e non posso beneficiare della sospensione dell’esecuzione ). Questa categoria si e numericamente ridotta grazie ad una riforma , che ha portato l’attuale formulazione dell’art 275 comma 2 bis “ la custodia cautelare in carcere non puo essere applicata se il giudice cautelare ,all’esito del giudizio prevede che quella persona sarà inflitta una pena detentiva non superiore ai 3 anni “.

Cosa accade Se la condanna diventa definitiva e la persona si trova agli arresti domiciliari : il meccanismo qui è particolare : il PM deve sospendere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e deve trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza affinchè questo possa prevedere all’applicazione di una misura alternativa ( art 656 comma 10). ANCHE IN QUESTO CASO LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE NON OPERA PER I REATI DI CUI ALL’ART 4 BIS DELL’ART 354/.

Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza il condannato rimane detenuto al domicilio e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata si ha dunque una Continuità del regime domiciliare

IL CONFINE TRA L’ordine di esecuzione sospeso e ordine di esecuzione non sospeso riguarda il criterio dell’entità della pena che la persona condannata deve espiata. Il calcolo dell’entità della pena che la persona deve espiare è effettuato dal PM ( ART 657 CPP). Qualche anno fa iL LEGISLATORE , in parte ha modificato l’art 656 per cercare di estendere l’operatività del meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione , e questo obiettivo si è realizzato con l’introduzione dei commi 4 bis-4 ter- 4 quater dell’art 656 (introdotti con decreto 78/2013 convertito con la legge 94/2013 ) Si ampliava il gruppo delle persone condannata definitivamente a pena detentiva che potranno vedersi sospendere l’esecuzione della pena senza entrare in carcere, questa riforma rispose anche alla problematica del sovraffollamento carcerario.

PROVIAMO A VEDERE COME SI CALCOLA LA PENA :

• PRESUPPOSTI : Diventa definitiva una sentenza di condanna a pena detentiva

• il condannato si trova libero o si trova agli arresti domiciliari applicategli a titolo cautelare

• La condanna inflitta non riguarda un reato del 4 bis dell’art 354/

1: il PM deve verificare se il condannato ha subito PERIODI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ CHE SIANO VALUTABILI AI FINI DELLA DETRAZIONE PREVISTE PER LA LIBERAZIONE ANTICIPATA. ( ES: se sono condannato a 7 anni di reclusione , il pm dovrà sottrarre da questi :

  • periodi di custodia cautelare pre-sofferta
  • periodi di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva -Periodi di pena detentiva espiata per un reato diverso ma senza titolo ( tipico caso in cui quel reato è stato amnistiato). ( periodi eventuali )

2: Il pm dovrà applicare a questi periodi pre-sofferti la detrazione che la legge prevede per la liberazione anticipata ( art 54 della legge 354/75 disciplina la liberazione anticipata : è prevista dalla legge formalmente tra le misure alternative di prevenzione , ma non si considera tale perchè si concretizza come uno sconto della pena. infatti consiste in una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata e viene applicata nei confronti di condannati che diano prova di partecipazione all’opera di rieducazione ). Questa detrazione ( 45 giorni ogni semestre ) si applica ai periodi pre-sofferto ( es: se ho una custodia cautelare pre-sofferta di 6 mesi rispetto alla condanna di 7 anni di reclusione , il pm dovrà detrarre 6 mesi + 45 giorni a titolo di liberazione anticipata ). 3: Se fatto questo calcolo la detrazione applicata tenendo conto dello sconto della liberazione anticipata la pena supera il tetto di 4 anni - il pm deve emettere l’ordine di esecuzione senza sospenderlo

4: Se fatto questo calcolo la pena rimane nel limite previsto per la sospensione dell’ordine di esecuzione il pm dovrà trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza il quale deciderà sulla liberazione anticipata.