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Diritto Penitenziario: Detenzione Domiciliare e Misure Alternative alla Detenzione, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti completi di tutte le lezioni tenute dal Prof Della casa nell'a.a. 2020/2021

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 27/11/2020

chiara_torrente
chiara_torrente 🇮🇹

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DIRITTO PENITENZIARIO
Le carceri dipendono dal Ministero della Giustizia e più precisamente al dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria (DAP) che sovrintende tutti gli istituti italiani. !
Tra questa struttura centralizzata e i vari istituti carcerari si colloca la struttura intermedia
dei provveditorati regionali che fungono da anello di collegamento: questi non sono
presenti in tutte le regioni italiane perché talora un provveditorato regionale ricomprende
più regioni (la Liguria è abbinata al Piemonte) e in tutto sono 11.!
Il capo del DAP solitamente è un magistrato che gode, per il suo ruolo cruciale in uno dei
settori del Ministero della Giustizia, della fiducia del Ministro della Giustizia: quando c’è
una rotazione al Ministero di solito cambia anche il capo del DAP.!
Fino a maggio al vertice del DAP si trovava il magistrato Basentini: essendogli stato
rimproverato di non aver saputo gestire adeguatamente la situazione d’emergenza
generata dalla pandemia COVID-19, che ha riguardato anche gli istituti penitenziari
perché sono ambienti chiusi in cui non è sempre facile rispettare il distanziamento,
avendo concesso la misura della detenzione domiciliare, di competenza della
magistratura di sorveglianza, a detenuti ritenuti pericolosi, ha dichiarato sue dimissioni ed
è stato sostituito da parte del magistrato Petralia. !
Il Ministero della Giustizia fornisce periodicamente dei dati statistici sul fenomeno
carcerario: gli istituti carcerari attualmente presenti sul territorio italiano sono 189 ma pur
essendo un numero elevato orono una quantità di posti solitamente inferiore a quello
che è il numero delle persone detenute: questo scarto è alla base del fenomeno del
“sovraollamento carcerario” per cui gli istituti e i posti da questi oerti non bastano a
contenere tutti gli individui sottoposti a pena detentiva. !
Tale dato, riscontrabile sul medio-lungo periodo, non vuol dire automaticamente che sia
necessario arettarsi a costruire nuovi istituti carcerari perché la pena detentiva è
comunemente considerata come extrema ratio, da infliggere quindi solo quando non se
ne può fare a meno, ed invece solo da una fascia di persone è ritenuta una panacea,
ovvero la medicina ideale per riportare il condannato sulla giusta via. !
Se è vero che la pena detentiva non è considerata la panacea forse non è la soluzione
ideale la costruzione di nuovi istituti carcerari che presto sarebbero riempiti e
postulerebbero la costruzione di nuovi edifici penitenziari: nei sistemi in cui vi sono posti
liberi automaticamente la disponibilità di posti in carcere porta i giudici a farsi meno
problemi e quindi la popolazione detenuta tende ad aumentare. !
Di fronte alla scarsa capienza il problema è quello di amministrare con più oculatezza
l’erogazione della pena detentiva e la soluzione alternativa è quella di attenuare tutte le
volte in cui è possibile la pena all’interno del carcere con pene che rimangono sanzioni
penali e conservano un connotato di aittività che però sono eseguite all’esterno del
carcere. !
Le misure alternative alla detenzione in maggiore o minore ampiezza sono una valvola di
sfogo rispetto all’esecuzione della pena carceraria che consente di ridurre la pressione
della popolazione detenuta sui posti disponibili: i 189 istituti esistenti corrispondono a
50.574 posti disponibili. !
Non essendo le carceri tutte delle medesime dimensioni ogni singolo carcere è in grado di
contenere un numero più o meno alto di detenuti: i detenuti presenti sul territorio al 30
agosto 2020 erano 53.921.!
I dati statistici permettono di osservare che i detenuti presenti sono in numero maggiore
rispetto al numero di posti disponibili nelle carceri.!
Per scomporre in grosse categorie i presenti le donne sono presenti nella quota di 2.263,
una percentuale ridotta che riflette la minore gravità dei reati da queste commessi, e
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DIRITTO PENITENZIARIO

Le carceri dipendono dal Ministero della Giustizia e più precisamente al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) che sovrintende tutti gli istituti italiani. Tra questa struttura centralizzata e i vari istituti carcerari si colloca la struttura intermedia dei provveditorati regionali che fungono da anello di collegamento: questi non sono presenti in tutte le regioni italiane perché talora un provveditorato regionale ricomprende più regioni (la Liguria è abbinata al Piemonte) e in tutto sono 11. Il capo del DAP solitamente è un magistrato che gode, per il suo ruolo cruciale in uno dei settori del Ministero della Giustizia, della fiducia del Ministro della Giustizia: quando c’è una rotazione al Ministero di solito cambia anche il capo del DAP. Fino a maggio al vertice del DAP si trovava il magistrato Basentini: essendogli stato rimproverato di non aver saputo gestire adeguatamente la situazione d’emergenza generata dalla pandemia COVID-19, che ha riguardato anche gli istituti penitenziari perché sono ambienti chiusi in cui non è sempre facile rispettare il distanziamento, avendo concesso la misura della detenzione domiciliare, di competenza della magistratura di sorveglianza, a detenuti ritenuti pericolosi, ha dichiarato sue dimissioni ed è stato sostituito da parte del magistrato Petralia. Il Ministero della Giustizia fornisce periodicamente dei dati statistici sul fenomeno carcerario: gli istituti carcerari attualmente presenti sul territorio italiano sono 189 ma pur essendo un numero elevato offrono una quantità di posti solitamente inferiore a quello che è il numero delle persone detenute: questo scarto è alla base del fenomeno del “sovraffollamento carcerario” per cui gli istituti e i posti da questi offerti non bastano a contenere tutti gli individui sottoposti a pena detentiva. Tale dato, riscontrabile sul medio-lungo periodo, non vuol dire automaticamente che sia necessario affrettarsi a costruire nuovi istituti carcerari perché la pena detentiva è comunemente considerata come extrema ratio, da infliggere quindi solo quando non se ne può fare a meno, ed invece solo da una fascia di persone è ritenuta una panacea, ovvero la medicina ideale per riportare il condannato sulla giusta via. Se è vero che la pena detentiva non è considerata la panacea forse non è la soluzione ideale la costruzione di nuovi istituti carcerari che presto sarebbero riempiti e postulerebbero la costruzione di nuovi edifici penitenziari: nei sistemi in cui vi sono posti liberi automaticamente la disponibilità di posti in carcere porta i giudici a farsi meno problemi e quindi la popolazione detenuta tende ad aumentare. Di fronte alla scarsa capienza il problema è quello di amministrare con più oculatezza l’erogazione della pena detentiva e la soluzione alternativa è quella di attenuare tutte le volte in cui è possibile la pena all’interno del carcere con pene che rimangono sanzioni penali e conservano un connotato di afflittività che però sono eseguite all’esterno del carcere. Le misure alternative alla detenzione in maggiore o minore ampiezza sono una valvola di sfogo rispetto all’esecuzione della pena carceraria che consente di ridurre la pressione della popolazione detenuta sui posti disponibili: i 189 istituti esistenti corrispondono a 50.574 posti disponibili. Non essendo le carceri tutte delle medesime dimensioni ogni singolo carcere è in grado di contenere un numero più o meno alto di detenuti: i detenuti presenti sul territorio al 30 agosto 2020 erano 53.921. I dati statistici permettono di osservare che i detenuti presenti sono in numero maggiore rispetto al numero di posti disponibili nelle carceri. Per scomporre in grosse categorie i presenti le donne sono presenti nella quota di 2.263, una percentuale ridotta che riflette la minore gravità dei reati da queste commessi, e

spesso soggiornano in carcere con i figli: il carcere è un luogo poco idoneo per tutti ma diventa una punizione assolutamente inumana ed incomprensibile per un bambino che non ha commesso alcunché e dunque deve compiere una fase importante dello sviluppo in una struttura che comporta grosse deprivazioni. Nonostante ciò la permanenza in un carcere nei primi mesi di vita è dovuta al fatto che il bambino abbia bisogno della figura materna: l’art. 14 co. 7 propone una soluzione compromissoria autorizzando le madri a tenere con sé i propri figli fino all’età di 3 anni. Le madri con figli in prigione erano 33 e i figli con madre detenuta erano 35: la madre tiene il figlio con sé in carcere se non ci sono altre soluzioni all’esterno. La logica che anima la legge penitenziaria è quella di favorire il più possibile la donna madre: si cerca di favorire l’espiazione della pena inflitta in forma alternativa al carcere spesso con la detenzione domiciliare disciplinata agli artt. 47 ter co. 1 lett. A e più specificamente 47 quinquies. Le donne in stato di detenzione si trovano in una situazione deteriore rispetto ai detenuti uomini a causa dello scarso numero di donne detenute: in Italia ci sono solo 4/5 istituti destinati esclusivamente alle donne (Carcere della Giudecca a Venezia), nella maggioranza dei casi vengono ospitate in sezioni di istituti accorpati alle strutture destinate in prevalenza a uomini. Le donne in queste sezioni a loro specificamente dedicate sono una forte minoranza e allora la struttura in questione cerca principalmente di adeguarsi alla popolazione detenuta maschile che è la grande maggioranza trascurando le esigenze trattamentali delle detenute donne. Il carcere è un luogo in cui possono riscontrarsi numerosi disagi: nel settembre 2018 una madre detenuta nel Carcere di Rebibbia a Roma per contrabbando di hashish ha gettato dalle scale due bambini di pochi mesi determinandone la morte essendo evidentemente affetta da problemi psichiatrici che non essendo stati diagnosticati l’hanno mantenuta in un regime ordinario di detenzione. Nel carcere succedono cose abbastanza raccapriccianti come i suicidi che nel 2019 sono stati 53 in una percentuale di dieci volte più alta dei suicidi che si verificano tra la popolazione non detenuta: anche questo è un fenomeno che fa riflettere perché per arrivare al suicidio deve esserci una situazione di forte disagio che mal si concilia con quelle immagini oleografiche in cui sembra che nelle carceri ci siano tutti gli agi e le comodità che invece non dovrebbero essere garantite a chi ha violato la legge penale. Il numero degli stranieri in carcere è pari a poco più di 17.000: la popolazione detenuta straniera è sovra-rappresentata perché gli esiti processuali di uno straniero imputato di un reato sono destinati a sfociare in una sentenza di condanna in maniera più frequente che non nel caso di soggetti italiani a parità di reato commesso. Il diritto di difesa di fiducia è molto meno garantito per i soggetti meno abbienti, che possono essere anche italiani ma sono sicuramente più rappresentati nell’ambito degli stranieri, comportando un maggior numero di questi in carcere. Il carcere è un’istituzione che non è sempre esistita: da un punto di vista storico è un’istituzione che si afferma dal XIX secolo, prima c’erano altre forme di penalità (supplizi, messa al bando..), su influenza delle teorie illuministiche perché rappresenta una forma di penalità meno disumana delle precedenti e soprattutto perché permette una traduzione lungo l’asse temporale delle varie pene. A seconda del disvalore e dell’importanza del reato commesso viene inflitta una pena più o meno lunga: la pena carceraria si adatta bene a questo tipo di utilizzazione. Queste sono le funzioni originarie del carcere che permangono tutt’oggi e altra caratteristica è la separatezza: nel carcere si hanno pochi controlli perché è costruito per evitare una commistione tra persone rispettose della legge penale e chi non lo è.

Un altro organismo che opera a livello sovranazionale è il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), organo non giudiziario ma amministrativo, che agisce in via preventiva mirando a far si che determinate situazioni non si incancreniscano e vengano fatte cessare: effettua delle visite nelle carceri dei vari paesi riuscendo a constatare la situazione carceraria nel paese e stila un rapporto in cui valuta la situazione del singolo Stato che può indurlo a seguito di una relazione negativa a rimediare alle osservazioni e critiche che gli sono state rivolte nel rapporto conclusivo della visita. La funzione del Comitato può essere assimilata ad un organismo italiano che adempie la stessa funzione, il Garante nazionale, coadiuvato dai garanti regionali, che effettuando visite nelle carceri riesce a comunicare e far emergere situazioni sbagliate mettendo il singolo carcere in grado di intervenire. La seconda perte del co. 3 dell’art. 27 afferma che le pene devono tendere alla rieducazione: il commento a questa direttiva che il costituente impartisce al legislatore italiano, che a prima vista può sembrare di facile interpretazione, esige una spiegazione in almeno due punti. Il verbo “tendere” esprime una funzione diversa rispetto ad una ipotetica diversa versione che preveda “pene rieducative”: si fosse adottata quest’altra dizione si avrebbe un connotato di obbligatorietà verso un determinato obiettivo, che ha caratterizzato gli Stati totalitari che attuavano una rieducazione forzata. La rieducazione non è un obiettivo vincolante, il condannato può scegliere se partecipare al processo di rieducazione o non collaborarvi seppure con conseguenze negative nella richiesta di benefici penitenziari. Il termine “rieducazione” si può intendere in due significati diversi: come qualcosa che riguarda il foro interno del singolo condannato, facendolo diventare un individuo migliore tramite una sorta di pentimento, che contrasta però con i postulati dello Stato laico o come sinonimo di reinserimento sociale. Il senso del termine rieducazione da assegnare all’art. 27 è quello di reinserimento nella società senza ulteriori violazioni della legge penale. Se questo è vero ci si potrebbe porre il problema se l’ergastolo, tutt’ora applicato, sia una pena in linea con l’art. 27 co. 3 della Costituzione o meno: se le pene devono tendere al reinserimento l’ergastolo essendo una pena perpetua non realizza la direttiva dell’art. 27. A partire dal 1962 la pena dell’ergastolo non è più effettivamente perpetua: oltre all’istituto della grazia, la possibilità di accedere alla liberazione condizionale è stata estesa anche al condannato all’ergastolo purché abbia espiato almeno 28 anni di pena (attualmente scesi a 26 anni con la Legge Gozzini) e vi sia prova di sicuro ravvedimento. Quando nel 1974 la Corte Costituzionale venne investita della questione relativa all’art. 22 del Codice Penale affermò che dopo la l. 1634/1962 l’ergastolo era diventato una pena non effettivamente ma solo tendenzialmente perpetua perché era possibile usufruire della liberazione condizionata consentendo un reinserimento del condannato nella società. La questione riprende attualità in seguito al d.l. 306/1992, convertito nella l. 356/1992, emanato in seguito all’attentato che ha portato alla morte del giudice Falcone il 23 maggio: di fronte a questo salto di recrudescenza del fenomeno mafioso inasprisce ulteriormente l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario che attuava delle condizioni più rigide per concedere i benefici penitenziari ai condannati per reati di una certa gravità (associazione mafiosa o reati commessi al fine di agevolarle) stabilendo che ai condannati per reati che sono manifestazione della criminalità organizzata i benefici penitenziari, compresa la liberazione condizionale, possano essere concessi solo se il condannato collabora con la giustizia. Un’attenuazione della rigidità di questo principio riguarda solo i casi di collaborazione impossibile (arresto di tutti gli attori dell’azione criminosa da parte della polizia).

Colui che è stato condannato all’ergastolo e non collabora con la giustizia in base a questa legislazione del 1992 resterà in carcere tutta la vita: questa figura prende il nome di ergastolo ostativo, situazione che si avvicina all’ergastolo precedentemente vigente. Negli ultimi tempi è incominciata una revisione critica della figura dell’ergastolo ostativo e sembra che vengano operate delle brecce in questa misura per arrivare al suo superamento. La l. 354/1975 (legge sull’ordinamento penitenziario) nel tempo ha subito numerosissime modificazioni che sono state spesso di segno opposto: in periodi di pace sociale le riforme sono state di carattere liberale cercando di migliorare la situazione delle carceri avendo come punto di riferimento le misure alternative alla detenzione, mentre in altri momenti sono andate a valorizzare l’essenza del carcere ovvero il restringimento al massimo della libertà personale di una persona. Il diritto penitenziario al pari del diritto penale e processuale penale è molto sensibile al clima socio-politico di un determinato paese. Il regime dell’art. 41 bis (carcere duro) fino al 1992 non esisteva nel nostro ordinamento ma dopo le stragi siciliane riguardanti i magistrati Falcone e Borsellino, visto che la Mafia si era dimostrata particolarmente virulenta, è stato introdotto: un episodio di criminalità ha avuto una ripercussione pressoché immediata sulla legge penitenziaria mentre in momenti di maggiore tranquillità, come l’uscita dalla morsa del terrorismo politico, si sono avute leggi che hanno rilanciato la riforma del 1975 come la Legge Gozzini che è stata approvata nel 1986 facendo progredire ulteriormente determinate misure già previste dal legislatore del 1975 e forse non ancora mature per la loro collocazione all’interno di un testo normativo. L’art. 27 co. 3 della Costituzione ha costituito il punto di riferimento per l’elaborazione della riforma del 1975: la Costituzione esisteva già da tempo e il legislatore che si è apprestato a scrivere la legge penitenziaria non poteva che ispirarvisi. Le norme di carattere generale della Costituzione fin quando non vengono tradotte a livello di legislazione ordinaria rimangono pur sempre principi importanti ma diventano veramente rilevanti nel momento in cui una legge ordinaria, direttamente applicabile, vi dà concreta esecuzione: la legge del 1975 è la traduzione legislativa del principio stabilito dall’art. 27 co. 3 del finalismo rieducativo della pena. La pena può guardare al passato o al futuro: la prima ha delle valenze retributive per cui è direttamente proporzionale al male commesso (regolamento carcerario del 1931, in vigore fino al 1975) e può giungere ad essere anche vendicativa (utilizzo delle salme dei carcerati per le esercitazioni di anatomia da parte di studenti di medicina). Recentemente si è scoperto che gli agenti di polizia penitenziaria leggevano le lettere che i detenuti indirizzavano al garante nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale che invece, in base all’art. 18 ter, non possono essere lette come pure quelle indirizzate al magistrato di sorveglianza perché sia il garante dei detenuti che il magistrato di sorveglianza sono organi di garanzia: il primo non essendo un giudice non ha poteri incisivi di intervento ma ha una funzione ispettiva (può recarsi senza previa autorizzazione a visitare le carceri per verificare se tutto funzione bene, in particolare se i diritti dei detenuti vengono rispettati) mentre il secondo è un giudice che oltre alla funzione di garanzia ha altre competenze (decide sulla richiesta di un permesso d’uscita). L’art. 18 co. 2 disciplina il diritto dei detenuti di avere colloqui con i garanti, non solo nazionale ma anche regionali. La disciplina dell’art. 18 ter è volta a rassicurare i detenuti del fatto che le eventuali lamentele non diventino motivo di ritorsione: la lamentela per cose che coinvolgono la responsabilità di chi dirige od esercita funzioni di polizia penitenziaria in quel carcere (cibo che non rispetta le tabelle ministeriali che prescrivono determinate proporzioni di nutrienti,

pericolo per l’inquinamento delle prove l’imputato viene rimesso in libertà con un provvedimento dell’autorità giudiziaria e aspetta il processo a piede libero. In Liguria si hanno 2 case circondariali a Genova (Marassi e Pontedecimo), 1 a Imperia, 1 a Sanremo, 1 a Chiavari e 1 a La Spezia. L’aggettivo “circondariale” viene utilizzato perché il circondario è l’ambito nel quale si esercita la giurisdizione di un Tribunale: il Tribunale di Genova ha un certo ambito territoriale e se un delitto viene commesso al di fuori di tale ambito territoriale non avrà più la competenza ma l’avrà un altro Tribunale nel cui circondario è stato commesso il reato. Le case circondariali tengono gli imputati a disposizione del Tribunale: a Chiavari e Sanremo non ci sono più Tribunali per rendere più razionale la loro distribuzione e quindi le case circondariali sono state soppresse. In questi due luoghi si hanno case circondariali che non sono più strutture serventi rispetto al relativo Tribunale. L’art. 60 menziona anche le case mandamentali, categoria di istituti dismessi per il fatto che tenevano gli imputati a disposizione del pretore che non esiste più. Le case circondariali possono avere una sezione destinata ai condannati: normalmente questi sono destinati alle case di reclusione (o penali ) e alle case di arresto. Non esiste una struttura ad hoc per i condannati all’ergastolo, sono destinati alle case di reclusione. Le case di arresto al pari delle case mandamentali non esistono più: l’arresto è una pena detentiva irrogata assai raramente e semmai l’arrestato, autore di un reato lieve, si cerca dei non farlo entrare in carcere ma di fargli scontare la pena all’esterno con la concessione di una misura alternativa. Ci possono essere nelle case penali delle sezioni in cui vengono ospitati quei pochi condannati all’arresto che non hanno beneficiato di una misura alternativa. Questa distinzione sopporta una corposa eccezione perché il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria (d.P.R. 230/2000) all’art. 110 co. 2 afferma che “ Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni ”. Questa deroga vuole rispettare il principio di territorializzazione dell’esecuzione della pena: il condannato espia la pena in un territorio, se non nel luogo dove è risiede, che è non molto lontano chilometricamente dal suo luogo di residenza e centro principale di interessi perché l’essere vicino alla famiglia, ai conoscenti e al luogo dove eventualmente si lavorava prima della commissione del reato o dove si potrebbe più facilmente trovare un lavoro con la concessione di una misura alternativa alla detenzione evita lo sradicamento dal tessuto sociale di appartenenza. Solo a Genova e Sanremo esiste una sezione penale, una sottodivisione dell’istituto che non ha moltissimi posti adibita all’espiazione della pena: il condannato che ha come tessuto sociale la Liguria dovrebbe essere assegnato a strutture da questa lontane con un sacrificio del principio di territorializzazione. Il sacrificio del principio è ancor più evidente nei confronti dei minori che abbiano commesso dei reati: in Liguria non ci sono istituti penali minorili e quindi i minori vengono assegnati all’istituto Cesare Beccaria di Milano o al Ferrante Aporti di Torino. Nelle case circondariali si consente vi siano anche condannati con pena residua non superiore a 5 anni per rispettare il principio di territorializzazione in quelle realtà regionali in cui ci sono poche case penali, è una soluzione in qualche modo compromissoria. Per un condannato ligure, piemontese o lombardo essere assegnato ad un istituto collocato in Sardegna, località difficile da raggiungere, significa una rarificazione delle visite dei familiari e l’inserimento in un contesto regionale completamente avulso: in linea

di massima si cerca di assegnare agli istituti della Sardegna detenuti stranieri che non avrebbero contatti visivi con i familiari. Da un punto di vista generale viene rispettato il principio di territorializzazione della pena ma tra una casa penale ed una circondariale c’è una profonda differenza d’atmosfera: la prima è destinata all’esecuzione di pene medio-lunghe ed è quindi strutturata in modo tale da avere il più possibile ampi spazi e attività trattamentali abbastanza attive visto che si tratta di condannati la cui prospettiva di fine pena è lontana nel tempo e si vuole impedire che pene lunghe deteriorino la persona rendendola peggiore del momento in cui è entrata in carcere. Inoltre in questi luoghi non c’è l’ansia del processo: l’assegnazione ad una casa penale per una condanna di 15 anni comporta il fatto che il condannato in qualche modo si metta il cuore in pace, la pena inflitta ormai è quella e richiede di muoversi nella prospettiva di ottenere ad un certo punto di espiazione della pena una misura alternativa alla detenzione. Il contrario avviene nelle case circondariali: sono inserite nel contesto urbano perché la loro funzione è quella di essere strutture serventi rispetto al Tribunale e quindi non possono espandersi, sono costruite con un certo numero di posti che rimangono tali, essendo circondate da abitazioni. Nelle case circondariali si respira un clima più denso di tensione perché gli imputati sono interessati unicamente allo svolgimento del loro processo e quindi non hanno la disponibilità psicologica per svolgere attività ma vogliono solo dialogare con il loro avvocato che li informi sulla strategia processuale da tenere e sull’andamento del processo. Mentre nella casa penale il ricambio è basso, non ci sono condannati che entrano ed escono continuamente, nella casa circondariale c’è un turn over continuo di imputati che impedisce di avviare un discorso sul trattamento da impostare. Da un lato il fatto che ci sia questa possibilità di affidare alle case circondariali dei condannati ha degli aspetti positivi perché consente di rispettare meglio il principio di territorializzazione della pena ma ha anche degli aspetti negativi perché lo svolgimento di attività trattamentali è molto più difficile. Fra le misure coercitive la custodia in carcere è la più grave: l’etimologia della parola carcere non gode di consenso generale ma una possibile derivazione è dal verbo latino “coercere” (costringere) per cui il carcere è il luogo in cui si ha la restrizione della libertà e la costrizione a rimanere in quel luogo. Coloro che invece sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva sono gli internati e l’art. 62 co. 1 fornisce la denominazione delle strutture destinate all’esecuzione di queste: “ Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole; case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari ”. Gli ospedali psichiatrici giudiziari erano destinati a custodire le persone che avevano un vizio totale o parziale di mente: prima si chiamavano manicomi giudiziari, poi con la legge Gozzini del 1986 si è ingentilita la loro denominazione. Attualmente queste strutture, per fortuna, non esistono più: erano un vero e proprio abominio visto che cumulavano in sé gli aspetti negativi del carcere e del manicomio. Nonostante il termine ospedale che figurava nella loro nomenclatura non erano affatto un ospedale: al loro interno la vigilanza era operata dagli agenti di custodia e di polizia penitenziaria, erano una struttura contenitiva più che terapeutica con la funzione di tenere chiuse persone che seppur malate di mente venivano considerate portatrici di pericolosità sociale. Le condizioni delle persone inserite in queste strutture con scarsissime attenzioni dal punto di vista terapeutico, pur potendo avere patologie sin dall’inizio, peggioravano a vista d’occhio.

  • Rieducativa : vi opera l’educatore per adulti che ha il compito di avere colloqui con i detenuti e venire a conoscenza delle loro principali esigenze. Queste possono essere comunicate all’assistente sociale che ha un compito di raccordo tra esterno ed interno dell’istituto. Gli educatori sono in numero insufficiente rispetto alle reali necessità: si trovano istituti affollati con un numero esiguo di educatori per cui è difficile svolgere adeguatamente le funzioni. Gli assistenti volontari, di cui parla l’art. 78 della l. penitenziaria, sono persone autorizzate ad entrare all’interno del carcere che fanno domanda per svolgere opere di volontariato. L’assistente volontario può in parte svolgere delle funzioni che non solo l’educatore non riesce a svolgere per inadeguatezza numerica ma anche perché non rientrano strettamente nelle sue competenze: si possono attivare per trovare all’esterno del vestiario che possa essere passato a persone che ne sono prive... Nell’area rieducativa si può collocare anche il gruppo di osservazione e trattamento (GOT) che si occupa dei singoli condannati procedendo alla compilazione per ciascuno di essi di un programma di trattamento che pianifica un certo percorso che quello specifico condannato “dovrà” seguire;
  • Sanitaria : gran parte della popolazione carceraria è affetta da malattie, non solo di tossicodipendenza ma anche psicologiche, che sono accentuate dallo stato detentivo per cui l’area sanitaria deve cercare di rispondere il meglio possibile a queste esigenze. A partire dal d.lgs. 230/1999, che ha avuto termini di esecuzione piuttosto lenti, c’è stata una profonda rivoluzione: prima della salute all’interno del carcere si occupava la medicina penitenziaria, settore separato dalle autorità che si occupano della salute dei cittadini, a seguito del decreto anche la salute dei detenuti è affidata alle stesse autorità che si occupano della salute dei cittadini. Se un’azienda sanitaria locale nel suo territorio ha un carcere si occuperà anche della salute di coloro che sono detenuti: c’è una presenza abbastanza assidua di un medico di base e saltuariamente degli specialisti su richiesta. Queste figure per la maggior parte dipendono dal DAP e c’è da chiedersi se siano sufficienti queste autorità a garantire il rispetto dei diritti dei detenuti. Da un punto di vista storico la risposta non può essere positiva: uno dei connotati del carcere è rappresentato dalla separatezza, l’impermeabilità dall’ambiente esterno per cui quello che succede al di là delle mura del carcere è quasi sempre poco conosciuto, e si è ritenuto opportuno, partendo dal fatto che non vi è un controllo da parte dell’opinione pubblica, che ci fosse un organo di garanzia esterno alla struttura amministrativa, organizzata in maniera gerarchica, delle carceri. La funzione di garanzia esterna alla struttura penitenziaria è rappresentata dalla Magistratura di Sorveglianza, disciplinata quanto alle competenze di carattere generale agli artt. 68 e seguenti della legge penitenziaria. Parlare di Magistratura di Sorveglianza significa adottare una dizione di carattere generale: al suo interno si possono distinguere le entità del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza. Il Magistrato è un giudice monocratico mentre il Tribunale, come emerge dall’art. 70, è un organo collegiale composto da 4 membri (2 giudici di carriera e 2 giudici onorari/esperti in materie psicologiche). La composizione mista è la medesima presso il Tribunale per i minorenni. I magistrati di Sorveglianza fanno parte della struttura dell’Ufficio di Sorveglianza a cui viene assegnato un certo numero di magistrati a seconda del lavoro da svolgere in quel determinato territorio. I magistrati di sorveglianza come singoli svolgono funzioni di vigilanza, ispettive, emissione di provvedimenti specifici e gli stessi concorrono alla formazione del Tribunale di Sorveglianza, organismo che si riunisce periodicamente.

I due magistrati togati che formano il Tribunale provengono dall’Ufficio di Sorveglianza: agiscono come giudice monocratico e quando il Tribunale si riunisce diventano componenti togati di questo. Il co. 8 dell’art. 70 stabilisce che “ Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente ”: se su una certa decisione non si forma la maggioranza, prevale la decisione del presidente. Il Tribunale di Sorveglianza e quello per i minorenni sono definiti giudici specializzati. Il Tribunale di Sorveglianza è presente soprattutto nel settore delle misure alternative alla detenzione mentre il Magistrato di Sorveglianza opera principalmente come garante. La normativa inerente alle funzioni di carattere generale del Magistrato si ritrova all’art. 69: nei suoi confronti una regola molto importante si rinviene al co. 4 dell’art. 68 per cui “ I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie ”, si ha il capovolgimento rispetto allo statuto anteriormente alla riforma del 1975. Il Magistrato era un organo che esisteva già prima della riforma del 1975 ma veniva incaricato di svolgere le funzioni di sorveglianza in via aggiuntiva rispetto ad altre funzioni esercitate e in caso di anomalie aveva scarsissimi poteri. Attualmente la disciplina rende più incisivi gli interventi del Magistrato di Sorveglianza: può recarsi in carcere tutte le volte che vuole anche senza preavviso al Direttore dell’istituto, parlare con i detenuti che chiedono di conferire con lui in modo confidenziale, perlustrare le zone dell’istituto per verificare la pulizia, la preparazione del cibo… Il problema rimasto per lungo tempo irrisolto riguardava ciò che poteva essere effettuato da parte del Magistrato di Sorveglianza nel caso in cui riscontrasse elementi negativi nel carcere. In base al potere generico di vigilanza il Magistrato può far pervenire le osservazioni al Ministro di Giustizia (art. 69 co. 1: “ Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo ”): nella prassi tuttavia le osservazioni critiche non sempre vengono seguite. Anche con i provvedimenti specifici rivolti alla direzione del carcere spesso l’intervento risultava vuoto sminuendo la figura del Magistrato di Sorveglianza rispetto ai detenuti: se questo doveva essere visto come organo di garanzia e nel momento dell’intervento non riusciva ad apportare cambiamenti vi era uno svilimento della sua figura agli occhi del detenuto. Questo fenomeno negativo non ha riguardato solo i detenuti ma anche gli stessi magistrati di sorveglianza che prendendo atto dell’inutilità dei loro interventi hanno assunto posizioni diverse: la categoria si è divisa in due gruppi con punti di vista diversi. Un gruppo di magistrati ha ritenuto che la presenza in carcere fosse irrilevante e che quindi avrebbero ridotto gli accessi al minimo indispensabile rimanendo al Palazzo di giustizia per occuparsi dei provvedimenti che non riguardavano i rapporti con il carcere stesso, l’altro gruppo riteneva invece che la presenza in carcere fosse opportuna per evitare la deriva del carcere verso situazioni in cui i diritti dei detenuti venivano violati. Gli interventi sia del Tribunale che del Magistrato di Sorveglianza sono determinati anche da criteri di competenza territoriale disciplinati nel c.p.p. Nel testo penitenziario antecedente alla riforma del 1975 non era riconosciuto al condannato, e in parte all’imputato, alcun diritto: i condannati perdevano il diritto al nome poiché una norma del regolamento del 1931 stabiliva che venissero chiamati con il loro numero di matricola anziché con il loro cognome. Questa regola non è stata un incidente di percorso: nella relazione del Guardasigilli a questa disposizione si affermava che questa fosse la giusta condizione perché ciascuno è affezionato al proprio cognome, in quanto emblematico degli affetti, e in tal modo questa

Questo trattamento si vede ridotto ai minimi termini nel sistema italiano nei confronti dei condannati sottoposti al regime di 41 bis: ciò che prevale sono le esigenze di sicurezza e per seguire in maniera molto puntigliosa queste esigenze il trattamento praticamente diventa inesistente. I condannati sottoposti a tale regime rappresentano tuttavia una minoranza, per la generalità dei detenuti questo co. 2 ha un suo significato in quanto il trattamento è individualizzato e mira al reinserimento sociale del condannato: si ha una traduzione a livello normativo del termine rieducazione dell’art. 27 co. 3 della Costituzione. L’ordinamento penitenziario risente molto del clima presente nel paese: nel corso degli anni ’70 del secolo scorso c’era un clima favorevole alle riforme in senso positivo (diritto di famiglia, statuto dei lavoratori, legge penitenziaria…) che venne però seguito dagli anni del terrorismo che tra i loro obiettivi hanno di mira anche l’istituzione carceraria. Il carcere in quegli anni si arrocca e molte delle disposizioni della legge del 1975 vengono solo in parte attuate. Lo Stato ebbe poi fortunatamente ragione di questa tempesta terroristica e sconfitto questo fenomeno si ebbe la l. 663/1986 (Legge Gozzini) che rilanciò la legge penitenziaria del 1975. Con l’attacco della mafia al giudice Falcone si ebbero due d.l. del 1991 e 1992 che diedero uno svolta in senso securitario al carcere attraverso l’inserimento dell’art. 41 bis per combattere la criminalità mafiosa. L’ultima riforma della legge penitenziaria si riconduce ai d.lgs. 123-124/2018: i due riferimenti dell’art. 1 all’identità di genere e all’omosessualità, assieme ad altri, sono stati inseriti da questi decreti legislativi che nascono sulla scia della legge delega Orlando 103/2017 che tra gli altri contenuti stabilisce delle direttive per quanto riguarda la riforma della legge penitenziaria per adulti e anche dei criteri direttivi per la scrittura dell’ordinamento penitenziario minorile che viene attuata con il d.lgs. 121/2018. I decreti migliorano determinati articoli della legge penitenziaria: oltre alle specificazioni inserite all’art. 1, l’art. 10 in merito alle ore che i detenuti possono trascorrere al di fuori delle camere prevede il raddoppio di queste, che passano quindi da 2 a 4 ore. Il passo in avanti più importante è dato dall’introduzione di una legge penitenziaria apposita per i condannati minorenni: prima del d.lgs. 121/2018 c’era una situazione molto deprecabile perché ai minori venivano estese le norme previste dalla legge penitenziaria per adulti (come si ritrova ancora stabilito all’art. 79). Questa carenza era deprecabile perché per i minori il trattamento penitenziario deve avere una normativa ritagliata sulle loro esigenze: si tratta di persone giovani che si presume siano più recuperabili degli adulti in virtù della loro età e anche per esigenze particolari della personalità del minore che sicuramente soffre la carcerazione in modo maggiore che non il detenuto adulto. Le esigenze particolari del minore avrebbero dovuto indurre il legislatore a scrivere una legge penitenziaria apposita, cosa che non è avvenuta per 43 anni. La limitazione dei diritti nei confronti degli imputati è meno forte che non per quanto riguarda i condannati. Si possono distinguere diritti conferiti dalla stessa legge penitenziaria e diritti che provengono da altre fonti, in primis la Costituzione: si tratta di verificare quali diritti si applicano anche a coloro che sono ristretti in carcere. L’art. 10 della legge penitenziaria, che riguarda la permanenza all’esterno (ora d’aria), prevede che “ Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto ”: nel momento in cui la permanenza può essere ridotta a due ore si può ricavare che vi sia un diritto incomprimibile del condannato di usufruire per almeno due ore al giorno del passeggio nel cortile.

All’art. 10 non compare la parola “diritto” ma lo si ricava implicitamente dalla regolamentazione. Ci sono anche norme della legge penitenziaria in cui compare espressamente il termine “diritto”: all’art. 18 co. 2 si stabilisce che “ I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore ” per proporre al Tribunale di sorveglianza una misura alternativa… I colloqui secondo il co. 3 “ …si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio… ”: gli agenti della polizia penitenziaria possono vedere ciò che accade nella sala colloqui e a tal fine attorno ad essa è presente un muro che solo per la parte inferiore è costituito da cemento mentre nella parte superiore è costituto da vetri anti-rumore. Nella sala colloqui avvengono contemporaneamente più colloqui, dal punto di vista della riservatezza è un sistema che lascia abbastanza a desiderare. L’unica situazione in cui la segretezza del discorso può essere lesa si riscontra in una situazione particolare quando nei confronti degli imputati la polizia giudiziaria, che sta conducendo il processo, dispone delle intercettazioni ambientali che potrebbero fornire elementi utili per l’indagine penale che si sta conducendo: trattandosi di intervenire sulla segretezza delle comunicazioni, tutelata dall’art. 15 della Costituzione, occorre un apposito provvedimento dell’autorità giudiziaria che lo autorizzi. Le intercettazioni non possono essere disposte nei colloqui tra detenuto e difensore. La parola “diritto” si rinviene anche all’art. 26 co. 3: “ Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti ”. Questi sono diritti che non riguardano i cittadini esterni in quanto previsti dalla legge penitenziaria, sono attribuiti al solo detenuto. In generale però la legge penitenziaria non è sempre generosa nell’attribuzione dei diritti e anzi il più delle volte ricorre ad espressioni ambigue e sfuggenti o a frasi in cui si trovano eccezioni che rischiano di svuotare l’attribuzione di un diritto: l’art. 9 afferma che “ Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente… Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso ”, l’inciso “se possibile” finisce per svuotare quanto previsto dalla norma perché ci possono essere mille ragioni di impossibilità mentre sarebbe una proiezione importante della libertà religiosa quella di fare in modo che vengano rispettati anche i precetti sull’alimentazione dettati dalla religione. Prescindendo dalla legge penitenziaria e analizzando la regolamentazione che riguarda tutte le persone ci si potrebbe chiedere in che misura queste disposizioni possono essere estese anche a chi sta scontando una pena detentiva. Il diritto alla salute non si può dubitare che sia riconosciuto anche ai condannati: quale che sia il reato compiuto dalla persona l’amministrazione penitenziaria ha il dovere di garantire la sua salute. Se un detenuto in carcere ha bisogno di determinate medicine per curarsi queste non vengono lasciate al diritto interessato ma sono fornite e distribuite dall’amministrazione penitenziaria per evitare inconvenienti: se ad un detenuto venisse consegnata una confezione intera di psicofarmaci (molto frequenti) potrebbe usarli per un tentativo di avvelenamento e suicidio o determinante medicine potrebbero essere miscelate in modo da ottenere risultati che non riguardano la terapia di un individuo. Vi possono essere malattie che esigono un’attenzione particolare per cui ad alcuni istituti penitenziari è annesso un centro clinico che è in grado di offrire un’assistenza specializzata che il singolo carcere non è in grado di garantire e se occorre qualche piccola operazione chirurgica.

tendere si deve preoccupare del reinserimento sociale del condannato che sarà più facilmente garantito nella misura in cui si riesce a trattarlo in maniera non ingiustificatamente diversa dalla vita che conduce il cittadino libero. Il condannato invece non può usufruire della libertà di circolazione sul territorio nazionale garantita dall’art. 16 della Costituzione. Si può arrivare ad una formulazione che costruisce la base della moderna concezione della pena per quanto riguarda l’esercizio dei diritti: al condannato vanno garantiti tutti quei diritti il cui esercizio non sia incompatibile con l’esecuzione della pena. I detenuti possono esercitare il diritto di voto: non lo può esercitare il condannato all’ergastolo o a pena superiore ai 5 anni perché il Codice Penale stabilisce che in questi due casi si abbia anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma gli imputati e i condannati con pena detentiva inferiore possono esercitare il diritto di voto presso un seggio mobile. Il riconoscimento di questi diritti ha un senso solo se questi sono effettivamente riconosciuti: è inutile che venga garantito un diritto se poi all’interno del carcere non viene rispettato. Non basta garantire la titolarità di un diritto, deve esserci la possibilità di esercitarlo in concreto in modo compatibile con le esigenze dell’istituzione carceraria. Ci deve essere un meccanismo che consenta di verificare se i diritti di cui è titolare il detenuto vengono rispettati o meno: il Garante nazione per la tutela dei diritti del detenuto ha libertà di accesso agli istituti, può verificare se all’interno di questi ci sia un clima di tensione tra i detenuti e la custodia e in caso emettere dei comunicati che però non costituiscono ordini vincolanti per la polizia penitenziaria. Gli artt. 35 e 35 bis sono stati introdotti in seguito alla sentenza Torreggiani del 2013 della Corte europea che ha condannato l’Italia per l’eccessivo sovraffollamento carcerario e per la mancanza di rimedi effettivi alla violazione del diritto di un detenuto: secondo la Corte si verifica un sovraffollamento tale da violare l’art. 3 della CEDU quando un detenuto dispone di uno spazio inferiore a 3 mq^2. La giurisprudenza ha riconosciuto che non si possa lamentare la lesione dell’art. 3 quando il detenuto trascorra solo le ore notturne nella cella e quando lo spazio sia ridotto da arredi mobili che non incidono sulla superficie calpestabile. Il Magistrato di Sorveglianza e il Garante possono essere destinatari di reclami da parte dei detenuti: l’art. 35 prevede che “ I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato ”. Con le istanze viene richiesta una determinata cosa alla direzione del carcere, con il reclamo ci si lamenta di un provvedimento assunto o non assunto nei propri confronti. Il condannato per ottenere una qualsiasi cosa che non faccia parte della routine carceraria deve rivolgere delle istanze al direttore del carcere: nel linguaggio carcerario queste domande vengono chiamate “domandine”, quando il detenuto chiede qualcosa che vorrebbe avere deve rivolgere un’apposita domandina al direttore del carcere. Il termine “domandine” non è del tutto corretto: il diminutivo mostra un qualcosa di dispregiativo ed irrisorio nei confronti di chi avanza la richiesta. Spesso i detenuti si lamentano del fatto che alla loro istanza venga risposto in maniera monosillabica: se si tratta di una risposta affermativa non vi sono problemi ma se si tratta di una risposta negativa chi ha proposto l’istanza gradirebbe che fossero fornite due o tre righe di motivazione del perché si è risposto in tal modo.

Se il detenuto lamenta la lesione di un diritto soggettivo viene fatto riferimento all’art. 35 bis che disciplina il reclamo giurisdizionale mentre se la lamentela riguarda un interesse legittimo od un’aspettativa viene utilizzato l’art. 35. Quando il Magistrato di Sorveglianza riceve il reclamo inerente all’art. 35 lo esamina nel suo ufficio e decide de plano (senza contraddittorio tra le parti), fermo restando che contro la decisione non è ammesso alcun tipo di impugnazione e l’amministrazione penitenziaria se ne può discostare in quanto non vincolante. Il reclamo giurisdizionale presuppone invece una decisione più articolata con un’udienza in cui il Magistrato di Sorveglianza sente le parti contrapposte e poi decide con un’ordinanza motivata che può essere impugnata davanti al Tribunale di Sorveglianza: se il Tribunale decide in una maniera non accettata dalle parti si può promuovere un ricorso avanti alla Corte di Cassazione. Il procedimento maggiormente garantito del reclamo giurisdizionale si deduce dal co. 1 dell’art. 35 bis grazie al richiamo degli articoli del c.p.p.: “ Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste ”. Il lamento della lesione di un diritto non è sufficiente: l’art. 35 bis va letto in combinato disposto con l’art. 69 co. 6 lett. b) secondo cui “ Il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:…b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti ”. Il detenuto non può azionare il reclamo dell’art. 35 bis se non lamenta un danno grave (non è sufficiente un semplice disagio) e attuale (non può essere potenziale, deve essere in atto). La cella del detenuto non è considerata un luogo di privata dimora ma aperto al pubblico: chi sta nella cella non ha lo ius excludendi alios tipico di un’abitazione e ne derivano conseguenze per quei reati che presuppongono che il soggetto si trovi in un luogo pubblico. Le perquisizioni personali sono disciplinate dall’art. 34: “ I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità ”. I motivi di sicurezza sono immanenti rispetto alla detenzione carceraria, in qualsiasi momento e circostanza e con qualsiasi detenuto si può affermare che stiano ricorrendo motivi di sicurezza: la possibilità di praticare perquisizioni sui detenuti da parte della polizia penitenziaria è pressoché illimitata. Per le sostanze che sfuggono ai rilevamenti del metal detector si prosegue con perquisizioni manuali invasive che spesso vanno ad esplorare anche le cavità corporee e che quindi presuppongo di essere effettuate con un minimo di riservatezza: se una di tali perquisizioni fosse fatta alla presenza di un gruppo di persone che deridono il detenuto si avrebbe una violazione grave del diritto alla riservatezza ma nel momento in cui è terminata non si può dire di avere un danno grave per cui si individua un vuoto di tutela all’art. 35 bis. La decisione del Magistrato di Sorveglianza ha una portata coattiva nei confronti dell’amministrazione penitenziaria: se il reclamo giurisdizionale del detenuto viene accolto diventa definitivo e l’amministrazione è tenuta ad eseguire il comando contenuto nel provvedimento.

La questione è sorta in relazione al co. 2 dell’art. 35 ter: il giudice a quo dato che si parla di “ altresì…in relazione al residuo periodo ” ha interpretato che l’indennizzo si possa ottenere solo per la parte di pena che non è coperta dalla detrazione, occorre sempre che ci sia una detrazione di pena e solo in quel caso si abbia diritto ad ottenere anche l’indennizzo. Nei confronti dell’ergastolano non essendoci una detrazione di pena non sarebbe possibile il riconoscimento dell’indennizzo con l’interpretazione alla lettera dell’art. 35 ter in violazione dell’art. 3 della Costituzione: la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione dicendo che l’interpretazione fornita dal giudice a quo non era corretta perché l’indennizzo non può essere concesso solo se contemporaneamente si procede ad una riduzione di pena e ha osservato che quando il periodo di violazione è inferiore a 15 giorni l’art. 35 ter afferma che non vi sia riduzione di pena e si proceda solo all’indennizzo. Il legislatore ha concepito l’indennizzo sganciato da una contemporanea riduzione di pena: è possibile la sua concessione quindi anche all’ergastolano. È possibile che gli artt. 35 bis e 35 ter vengano azionati contemporaneamente per una lesione attuale ed una passata. Un altro tentativo della Magistratura di rendere gli ordini esecutivi si rinviene nell’ambito di un conflitto di attribuzioni tra la Magistratura e il Ministro della Giustizia: la vicenda riguardava un condannato sottoposto al regime di 41 bis, regime in cui i condannati possono vedere un certo numero di canali della TV, a cui erano stati oscurati i canali di Rai sport e Rai storia perché in talune trasmissioni televisive gli spettatori formulano domande che vengono riportate con delle strisce nella parte bassa dello schermo in modo che tutti ne vengano a conoscenza. La ragione del Ministro per oscurare questi due canali è stata che attraverso queste scritte è possibile mandare dei messaggi occulti o criptici al condannato sottoposto al regime di 41 bis andando contro il regime stesso che mira ad interrompere le comunicazioni con l’organizzazione criminale e si era quindi proceduto al loro oscuramento. Il Magistrato di Sorveglianza fatta una verifica constatava che in questi due canali oscurati non passavano le scritte che incutevano timore di comunicazioni fraudolente e quindi sulla base dell’infondatezza della motivazione del Ministro aveva dato ordine che questi due canali venissero riattivati: l’ordine era rimasto inattuato e allora, dato che il 41 bis è un provvedimento disposto dal Ministro della Giustizia, il Magistrato di Sorveglianza aveva sollevato un conflitto di attribuzioni tra potere giudiziario ed esecutivo e la Corte Costituzionale ha accolto la versione del Magistrato disponendo che questi due canali venissero riattivati. Il conflitto di attribuzione riguardava il singolo caso e quindi il problema nonostante l’esito vittorioso di questo conflitto di attribuzioni ha continuato a sussistere. Nell’ambito delle fonti del diritto penitenziario, oltre alla Costituzione, la legge penitenziaria ed il regolamento di attuazione, un importante ruolo è ricoperto dal regolamento interno dell’istituto penitenziario: è disciplinato dall’art. 16 della legge penitenziaria secondo cui “ In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80. Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono

all'istituto o ne escono. Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia ” Nel regolamento si trovano le norme che disciplinano i giorni delle visite e gli oggetti che i familiari possono mettere nei pacchi che spediscono al detenuto o consegnano alla polizia penitenziaria: si prevede che questi non possano essere più di 4 al mese e che abbiano un peso non superiore a 20kg. All’interno dei pacchi non può essere inserita qualsiasi cosa, il regolamento specifica i beni non ammessi (frutta secca, pacchetti di sigarette, frutti di mare, dentifricio, shampoo, bignè..): non possono esservi contenuti beni che non possono essere controllati dalla polizia penitenziaria se non rompendo l’oggetto. Per mettere d’accordo questo divieto di inserire determinati oggetti nei pacchi e le esigenze dei detenuti esiste in ogni sezione dell’istituto una tabella (modello 72) dove sono elencati i beni che i detenuti possono acquistare con il proprio denaro all’interno dell’istituto. L’art. 25 della legge penitenziaria si occupa del peculio affermando che: “ Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio. Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali. Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell’istituto. Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti ”. Il fondo vincolato serve per assicurare al detenuto una somma di denaro una volta al di fuori del carcere e produce interessi legali. Se il detenuto necessita di utilizzare una parte del fondo vincolato deve rivolgere una domandina al direttore dell’istituto per esservi autorizzato: se le ragioni poste alla base sono valide il direttore consente l’utilizzo di una parte o dell’intero del fondo vincolato. I detenuti non possono tenere con sé del denaro all’interno del carcere perché si potrebbero creare posizioni di supremazia tra un detenuto e un altro e anche perché consentire che i detenuti tengano denaro significa correre il rischio che ci siano dei furti tra detenuti che fungono da base a grossi litigi. Per acquistare i beni venduti dallo spaccio interno per ogni detenuto viene creato un conto corrente bancario: le entrate sono costituite dai soldi che aveva quando ha fatto ingresso nell’istituto, dai soldi accreditati dalla famiglia e se lavora nel carcere dai soldi che gli vengono dati come retribuzione. Quando il detenuto decide di acquistare un bene che dalla tabella risulta essere disponibile trasmette un’ordine di acquisto a un detenuto che svolge la funzione di “spesino”: questo passa per le singole celle raccogliendo gli ordini di acquisto, si reca allo spaccio interno e acquista i vari beni ordinati e il costo di questi viene addebitato sul conto corrente del singolo detenuto. Lo spaccio interno non può fissare i prezzi a proprio piacimento: l’art. 9 co. 6 della legge penitenziaria prevede che “ …I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’istituto… ”. In generale i detenuti si lamentano che i prezzi siano superiori a quelli di mercato: è probabile che ciò sia vero perché di solito l’impresa che gestisce lo spaccio all’interno dell’istituto è quella che si occupa anche della preparazione del vitto e i prezzi che l’amministrazione penitenziaria, attraverso delle gare, fissa per i pasti quotidiani sono molto bassi (5/6€ al giorno per detenuto) procurando una perdita per l’impresa che allora per compensare tende a rifarsi aumentando i prezzi che vengono applicati per la merce che costituisce il “sopravvitto”.