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Diritto Penale: Esercizi e Quiz sulla Messa alla Prova e Detenzione Domiciliare - Prof. Va, Appunti di Diritto Penitenziario

Diritto penitenziario

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 19/06/2016

giuseppe.gullotto.91
giuseppe.gullotto.91 🇮🇹

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Diritto Penitenziario
Appunti 2014/2015
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Diritto Penitenziario

Appunti 2014/

Lezione 19/ F onti normative nazionali del diritto penitenziario: A. Legge 354/75 : La legge nasce in questi anni a sostegno dei gravi problemi sociali come il terrorismo. Nel periodo precedente il testo fondamentale era il codice penale del 1930 in relazione al regolamento penitenziario sostanzialmente di natura amministrativa. Le pene detentive quindi erano fisse , cioè restavano quelle comminate in sentenza e non subivano modificazioni. Solo dal 1975 con la legge 354 vi è stato il primo inserimento delle misure alternative alla pena , attivatesi solo dal ’86 tramite le riforme che si sono susseguite ,quali la Gozzini, la Simeone e il decreto svuota carceri del 2012. B. Dlgs 289/98 “ Testo unico sull’immigazione “ (Bossi-Fini): Nel ’75 la popolazione di stranieri (e donne) all’interno delle carceri era quasi assente , i problemi sociali riguardavano solo la popolazione in situazione più marginale. C. D.p.r. 309/90 “ testo unico in materia di stupefacenti” : con tale norma entra in carcere solo colui che è sottoposto a pena non inferiore ai 2 anni, ( pena non sospendibile a coloro che sono dichiarati recidivi). Fonti normative internazionali del diritto penitenziario: A. CEDU: All’art.6 par.2 c.2 è desumibile il principio della presunzione d’innocenza :” Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente finoa quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.” Con l’espressione “legalmente accertata” si intende dire che anche se la persona è condannata al 1° grado d giudizio è colpevole. Tale tesi però non è accolta nel sistema italiano che all’art. 27 c.2 cost. sancisce che “ L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.” Per condanna definitiva si deve intendere il passaggio in giudicato della sentenza. La presunzione è: ▲ Regola di giudizio l’accusa deve essere provata dal pubblico ministero , in caso contrario trova applicazione l’asserzione “ in dubbio pro reo ”; ▲ (^) Regola di condotta Finchè non vi è sentenza passata in giudicato , il carcere è l’extrema ratio , salvo l’utilizzo a fini cautelari. Chi entra in carcere, condannato o imputato che sia, subisce una violazione del suo diritto alla libertà personale sancito all’art.13 cost., ( legge che può essere trapassata dal giudizio del giudice soltanto tramite provvedimento cautelare o sentenza definitiva di condanna.

Lezione 20/ Molte sentenze hanno rilevato nella loro emanazione l’interesse alla persona e ai suoi diritti.

  1. (^) Sent. 26/99 corte cost.--> chiarisce come il primato della persona sia proporzionale al primato della dignità umana “ …Non si possono disconoscere le posizioni soggettive dei detenuti..” “..i diritti inviolabili (art. cost.) trovano i limiti ad essi inerenti..ma non sono affatto annullati da tale condizione..” Da ciò è desumibile che i diritti vanno bilanciati con la sicurezza in carcere e che se l’amministrazione penitenziaria lede tali diritti del detenuto viene meno il rapporto egualitario sancito anche a livello costituzionale all’art.3.
  2. Sent. 135/13 --> ribadisce il concetto della precedente pronuncia. L’esecuzione penale è una fase giurisdizionale e non amministrativa, il giusto processo legale non va inserito solo nella fase di cognizione ma anche nella fase di esecuzione ( Art.111 cost./ Art.6 CEDU). I diritti fondamentali spettano alla persona , e non solo al cittadino.
  3. Sent. 78/07 --> Estende la possibilità di concedere le misure alternative anche agli stranieri irregolari.

ESECUZIONE PENALE

Presupposto generico è il D.p.r. 447/88 (+ legge attuativa dell’89) che istituisce il codice di procedura penale , in riferimento al momenteo dell’esecuzione penale “ Libro X, Art. 648-649-650”. Art.650c.p.p.-Esecutività delle sentenze-: “1-Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. 2- Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutivaquando non sono piu' soggette a impugnazione.” Irrevocabilità è sinonimo di giudicato. Il processo penale termina: a. Sentenza di condanna; b. sentenza di proscioglimento: ▲ Sentenza di assoluzione, non è presente l’elemento psicologico; ▲ Sentenza di assoluzione, fatto non costituisce reato. Nella sentenza di proscioglimento è facile trovare l’applicazione di misure di sicurezza (ex art. 202 c.p.).

Le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. Presupposto quindi è che vi sia sentenza irrevocabile, ma quando ciò avviene? Art.648 c.p.p Irrevocabilità delle sentenze-: “1- Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2-Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.” a. Si sono esaurite le impugnazioni ordinarie di ricorso: Appello e Cassazione; b. Sono scaduti i termini per poter proporre impugnazione. Art.649 c.p.p.-Divieto di un secondo giudizio-: “1-L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 2- Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale,il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Lezione 24/ Presupposto dell’esecuzione penale è la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento. Tipologia di sentenze: ▲ Condanna; ▲ Proscioglimento ( Sentenza di non doversi procedere/sentenza di assoluzione) Struttura della sentenza: ▲ Art.545 c.p.p.- Pubblicazione della sentenza-; ▲ Art.546 c.p.p. -Requisiti della sentenza-: a. Intestazione “ in nome del popolo italiano” e indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; b. Generalità dell’imputato o altre indicazioni che valgono ad identificarlo; c. Imputazione, essa può riguardare uno o una pluralità di fatti di reato, e il tempo e luogo di commissione del reato; d. Indicazioni delle conclusioni delle parti (es. “il fatto non costituisce reato”);

“C 4. Se per l'esecuzione di un provvedimento e' necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorita' competente; l'esecuzione e' sospesa fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessita' dell'autorizzazione e' sorta nel corso dell'esecuzione. “ “C 5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali e' prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullita', entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza che cio' determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.” I provvedimenti del pubblico ministero incidono sulla pena, formalmente non hanno natura giurisdizionale. Giudici del pubblico ministero a. 1°grado procuratore della repubblica; b. 2°grado procuratore generale. Diritto di difesa Sia nella fase di cognizione che in quella di esecuzione, due sono le forme di difesa:

  1. Persona ( autodifesa);
  2. Tecnica (a mezzo difensore). Al difensore devono essere notificati tutti i provvedimenti del pubblico ministero. Tale forma è tipica del processo penale , senza un difensore non si ha tutela dei diritti della persona. Nella prassi la persona ha diritto di nominare un difensore di fiducia, ove non sia possibile viene designato un difensore di ufficio.

Lezione 30/ Art.657 c.p.p. –Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo- “C. 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non e' stata applicata definitivamente ”. Il pubblico ministero deve prima di tutto determinare la pena e quindi verificare quella che deve essere eseguita. Ciò che influisce sulla determinazione?

Nel caso di custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari, il PM scomputa dalla pena quella già eseguita durante l’esecuzione della misura cautelare, ciò si identifica col c.d. “scomputo del pre-soffero”( in applicazione del principio del favor rei ). Lo stesso reato è quello oggetto del titolo esecutivo da eseguire, mentre per altro reato è da intendersi quello evintosi dall’istaurazione di un altro procedimento per altro fatto di reato. Non rileva soltanto la custodia cautelare in carcere ma anche la pena espiata senza titolo “C. 2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e' stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. “ Dal principio del favor rei si esplica il “principio di fungibilità”(rispetto alla pena detentiva da eseguire) della custodia cautelare in carcere. Per quanto riguarda l’istituto della revoca si fa riferimento principalmente al caso di successione di leggi penali sancito all’art.2 c.p.. Due sono le conseguenze: a. Se vi è continuità del penalmente rilevante, opera il favor rei; b. Nel caso di discontinuità del penalmente rilevante si andrà incontro alla revoca per “ Abolitio criminis” o per “declaratoria di illegittimità costituzionale” ( E’ il caso di pena espiata senza titolo). Per quanto rigurda l’amnistia e l’indulto (sono casi di pena espiata senza titolo e), i provvedimenti di clemenza dovrebbero sempre correlarsi a provvedimenti strutturali. Tali provvedimenti posso esplicarsi in funzione dell’applicazione delle misure alternative o della depenalizzazione. La norma costituzionale di riferimento è l’art.79 “ L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.”.

Mentre sul piano del diritto penale sostanziale le norme sono: a. Art.151c.p. per l’amnistia l’amnistia è causa di estinzione del reato, ciò comporta la conseguenza che : -durante la fase preliminare si avrà sentenza di non luogo a procedere; -durante la fase esecutiva si avrà sentenza di proscioglimento. b. (^) Art.174c.p. per l’indulto l’indulto è causa di estinzione della pena , ne deriva che: -se vi è stata sentenza di condanna si condona la pena; -se vi è stata sentenza di proscioglimento il problema non si pone.

In definitiva il PM ricevuto il titolo esecutivo detrae:

  1. Custodia cautelare ( pre-sofferto per lo stesso o diverso reato);
  2. (^) Pene espiate senza titolo ( abolitio criminis o declaratoria di illegittimità costituzionale);
  3. Messa alla prova. La legge sull’ordinamento penitenziario introduce anche la “ Liberazione anticipata” all’art. 54. E’ una misura alternativa che viene classificata come “premio”. E’ prevista una detrazione pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena scontata, è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Con il d.l. 78/13 è stato modificato l’art. 656 introducendo il nuovo comma 4-bis ed è stabilito che il pubblico ministero nel determinare la pena deve detrarre anche la liberazione anticipata concessa dal magistrato di sorveglianza. Tutte queste considerazioni riguardano l’ipotesi più banale, ovvero di quando un soggetto debba subire un solo ordine di esecuzione ( unico reato oggetto della sentenza). Può però avvenire che la persona può avere una pluralità di condanne definitive ( più titoli esecutivi). A tal proposito ritroviamo l’art. 663 c.p.p. – Esecuzione di condanne concorrenti- C.1“ Quando la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.” L’istituto di diritto penale sostanziale è quello del concorso di reati commessi dalla medesima persona. Dal punto di vista sanzionatorio le pene (detentive) previste per i reati sono: ▲ Ergastolo pena perpetua con obbligo di lavoro ed isolamento notturo; ▲ Reclusione da 15 giorni a 24 anni; ▲ Arresto da 5 giorni a 3 anni; Quest’ultime si applicano nel caso di singolo reato, invece nel caso di pluralità di reati:

Lezione 7/

  • Art. 71 c.p. –Condanna per più reati con unica sentenza o decreto “ Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti”
  • Art.72 c.p.- Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee.- “Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.”
  • Art.73 c.p. “Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.”
  • Art.78 c.p.- Limiti degli aumenti delle pene principali- _“Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
  1. trenta anni per la reclusione; Limite del cumulo materiale (somma algebrica)
  2. sei anni per l'arresto;”_ Nel caso di a. Concorso formale Più reati con una sola azione/omissione; b. Reato continuato Più reati con più azioni/omissioni. Si applica la disciplina dell’art. 81 c.p .” È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. ” Può capitare che le condanne siano inflitte da giudici diversi, ed è l’ipotesi prevista al comma 2 dell’art. 663 c.p.p., in questo caso è competente ” il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo” ex art. 665 c.4 c.p.p.
  1. Successione di leggi penali nel tempo a. Nella fase di cognizione se vi è condanna si applica il principio del favor rei ; b. (^) Nella fase di esecuzione principio di intangibilità del favor rei, ma oggi con la sent. Scoppola il pubblico ministero può fare istanza al giudice perché modifichi la sanzione , e di conseguenza di ritiene superato il principio di intangibilità in favore del favor rei. Lezione 14/ Art.18 ord. Pen.- Colloqui, corrispondenza e informazione- Quando si parla di colloquio si ci riferisce ad istituti eterogenei quali: a. Con i congiunti qualsiasi legame di parentela consente di rientrare nella categoria. Rientra nella finalità rieducativa. b. Con altre persone rientrano gli amici e tutte le altre persone estranee e anche il difensore. Nella legge sull’ordinamento penitenziario non esiste una norma autonoma che riguardi il difensore del condannato, quindi si ci rifà alla norma di carattere generale (art.18) La finalità del colloquio con il difensore non è rieducativa, bensì strumentale. -nella difesa personale, il difensore lo deve rendere consapevole delle sue scelte; -nella difesa tecnica, il difensore provvede tecnicamente alla difesa. Il colloquio rappresenta un “diritto del condannato” fin dall’inizio dell’esecuzione della pena e non può essere differito. Si è arrivati a questa conclusione in seguito all’aggiornamento dell’art. 18 ad opera della sent. Della corte cost. 212/97; prima di essa il condannato doveva chiedere autorizzazione all’amministrazione penitenziaria. Art. 104 c.p.p. – Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare in carcere- “C.1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto diconferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.”C.3 Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.” Il dilazionare per un tempo non superiore a 5 giorni si giustifica tramite: a. l’istigazione alla confessione; b. Esigenze investigative (assenti nella fase esecutiva); c. Evitare l’inquinamento delle prove. Art. 656 c.p.p. – Esecuzione delle pene detentive-. Attuato tramite ordine di esecuzione redatto sulla base del titolo esecutivo. C.1 “Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato.”

Cosa legittima l’ingresso in carcere di una persona? a. Nella fase di cognizione L’ordinanza cautelare; b. (^) Nella fase di esecuzione L’ordine di esecuzione. C.2“ Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.” Detenuto o per pluralità di titoli esecutivi o per misura cautelare. C.3” L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato .” Contenuto formale dell’ordine:

  • Generalità dell’imputato/condannato;
  • Imputazione;
  • (^) Dispositivo del provvedimento ( che contiene la pena). La notificazione al difensore del condannato assolve la funzione di verifica della legittimità del provvedimento. C.4” L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277 .”

Lezione 17/ Organo che emette l’ordine di esecuzione :

  • Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, se 1°grado;
  • Procura generale presso la corte di Appello, se 2°grado. Mezzo di conoscenza:
  • (^) Condannato libero consegna;
  • Condannato detenuto notifica. La sentenza di 1° grado passa in giudicato se :
  • Corte D’Appello conferma la sentenza di 1° grado;
  • Corte D’Appello modifica solo il punto relativo alla pena;
  • Qualora non è promosso appello. Nel caso in cui l’Appello modifichi il merito, o condanna per ragioni diverse, passa in giudicato la sentenza di 2°grado. C.5” Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni… il pubblico ministero, …ne sospende l'esecuzione.”
  • Liberazione anticipata ( misura premio); qualora il condannato ha dato prova di partecipazione all’opera rieducativa;
  • (^) Detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata.

Lezione 27/ Dal 2005 al 2009 vi sono stati vari interventi legislativi, il più importante è ricollegabile alla legge Cirielli che intervenne nella modifica dei termini di prescrizione portando alla creazione della figura del recidivo reiterato, considerato pericoloso socialmente e introducendo una serie di presunzioni di pericolosità. La logica della legge Cirielli viene sconfessata dalle normative successive facenti capo alle leggi svuota carceri. Le presunzioni generalizzano ed esonerano l’attività giudiziaria dal provare la gravità del fatto. C.9 “ La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta”: a. (^) Nei confronti dei condannati per i delitti di cui al 4-bib lgg. Ord. Pen.:

  • criminalità organizzata,
  • criminalità mafiosa,
  • crimininalità terroristica.
  • Delitti contro la libertà sessuale
  • Delitti di cui agli art.527 c.2 .c.p.; nel 2008/09 tramite i pacchetti sicurezza
  • Delitti di cui agli art. 612-bis c.3 c.p. b. nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. c. Lettera abrogata nel 2013, si riferiva al recidivo reiterato ( riguardava non il che cosa ma il chi). Le eccezioni si introducono ma non devono fondarsi sul titolo di reato, ciò che non regge dal punto di vista costituzionale è l’astrattezza ( nonché la presunzione di pericolosità). Le eccezioni devono essere ancorate alla concreta gravità del reato. Lezione 28/ A partire dalla legge 26/11/10 n.199 “ Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio di pene detentive non superiori a mesi 18, fino alla lege 94/13 si operano riforme volte allo svuotamento delle carceri ( inversione di marcia rispetto alla normativa dei pacchetti sicurezza). Nell’art.4-bis l. ord. Pen. Sono stati introdotti col tempo nuove figure di delitti che non hanno nulla a che vedere con la criminalità organizzata, però ugualmente sintomatici di particolare allarme sociale. Le altre categorie di reati sono
  1. (^) c.d. “Sex offenders” ( art. 600-600bis-600ter-601c.p.).;
  2. Maltrattamenti in famiglia ( art.527c.p.);
  1. Atti persecutori (art.612-bis c.p.). Il legislatore introduce una presunzione di pericolosità assoluta, quest’ultima è presente soprattutto nel codice del 1930 e caratterizza i codici autorita; viceversa è mal tollerata dai codici repubblicani come il c.p.p. del 1988 che si ispira a principi del diritto del fanno e non dell’autore. Art.61 c.1 n.11-bis c.p. Circostanze aggravanti- “Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:.. 11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;” L’aggravante della clandestinità è stata introdotta dal D.l.92/08, successivamente è stata eliminata dall’art 656 c.p.p. dalla sent. Della corte costituionale 249/10 perché ritenuto inaccettabile creare categorie soggettive dei condannati ,violando così l’art.27 cost. Alla lettera b) del c.9 dell’art. 656 c.p.p. “ La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:.. b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;” Le misure cautelari hanno una durata massima di applicazione, nel caso della misura cautelare in carcere è di 2 anni, la lettera b) si rivolge all’imputato che arriva al passaggio in giudicato della sentenza di condanno trovandosi ancora in carcere. Tutti coloro ricompresi in tale lettera vengo estromessi dai riti speciali. Il codice distingue 3 tipi di riti speciali:
  2. Giudizio abbreviato; Sono collocati nella fase preliminare , manca il dibattimento.
  3. (^) Patteggiamento ;
  4. Giudizio direttissimocomporta la conduzione dinanzi al giudice per il dibattimento entro 96 ore, o max 30giorni, nel caso di arresto in flagranza di reato.

Se invece al momento del passaggio in giudicato della sentenza il soggetto si trova agli arresti domiciliari? Se ne occupa il c.10 dell’art- 656 c.p.p. “ Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti.”

interpretata la norma :” se decorrono i 30 giorni..e il condannato non presenta istanza..il pubblico ministero deve verificare ex officio la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 l.199/10” Il potere , in questione, del pubblico ministero si qualifica come “ufficioso residuale” dato che si tratta pur sempre di una deroga al principio generale dove è onere del condannato porre istanza per la richiesta dell’applicazione della misura.

Lezione 5/ Forme dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria: a. Decreti; b. Ordinanze; Ex art. 125 c.p.p. sono sempre motivati. c. Sentenze; Tutti i provvedimenti del PM assumo la forma del decreto, ma devono essere sempre motivati? No ,perché il legislatore non dice nulla a riguardo e nel silenzio l’atto non necessita di motivazione ( non ha natira giurisdizionale). I provvedimenti vanno notificati:

  • Imputato;
  • Difensore. Giudice dell’esecuzione: E’ colui che ha emesso la sentenza irrevocabile da eseguire. Art. 655 c.p.p. –Giudice competente- C.1. “ Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato. “ C.2. “ Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.” Quindi:
  • Se l’imputato non propone impugnazione, passa in giudicato la sentenza di 1° grado ( tribunale/ Corte D’Assise); ciò avviene anche ne caso di impugnazione quando la sentenza non viene però riformata in nessun punto.
  • Se viene riformata riguardo la pena, le misure o le disposizioni civili, passa in giudicato la sentenza di 1° grado.
  • (^) Se la sentenza di 1° grado viene invece riformata per qualsiasi altra ragione, passa in giudicato la sentenza di 2° grado ( Corte D’Appello/Corte D’Assise d’Appello).

C.3” Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.” Il Pm presso il giudice dell’esecuzione esegue la sentenza. Una volta ricevuto l’ordine di esecuzione nei 30 giorni va presentata istanza se ne ricorrono i presupposti.

Nell’esecuzione penale esistono 2 organi giurisdizionali:

  • Magistrato di sorveglianza ( giudice della rieducazione)
  • Giudice esecutivo. Chi decide sulle misure alternative è la magistratura di sorveglianza.

Riguardo gli ambiti di intervento dell giudice dell’esecuzione il codice di procedura penale :

  • Art.668 “Persona condannata per errore di nome”;
  • Art.669 “Questioni sul titolo esecutivo” (errori sull’irrevocabilità);
  • Art.670 “Pluralità di sentenze di condanna per il medesimo fatto di reato contro la stessa persona” (violazione del ne bis in idem , divieto del doppio giudizio);
  • Art.671 “Applicazione del cumulo materiale e reato continuato”;
  • Art.672 “Amnistia e indulto”;
  • Art.673 “Abolitio Criminis”;
  • (^) Art.674 “Revoca della sospensione condizionale”. Modello giurisdizionale, art. 666 c.p.p. L’articolo attiene al procedimento di esecuzione; la fase dell’esecuzione è una fase giurisdizionale ( dato che vi è un giudice). L’organo di esecuzione non è un organo d’impulso ma di garanzia e controllo dell’attività delle parti. Il procedimento di esecuzione di compone di 3 fasi:
  1. Fase di impulso riguarda la richiesta;
  2. Fase di controllo sull’ammissibilità della richiesta da parte del giudice;
  3. Fase centrale udienza in camera di consiglio, dove si svolge il procedimento.