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Diritto Penitenziario: Funzioni della Sanzione Penale, Appunti di Diritto Penitenziario

Diritto penitenziario, funzioni e prevenzioni

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 26/04/2020

Giuri.enn
Giuri.enn 🇮🇹

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INTRODUZIONE
Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che regola le modalità di esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà personale.
Ci concentriamo sull’esecuzione delle pene (privative o limitative).
Pochi accenni agli indagati e agli imputati che subiscono una limitazione della libertà personale a titolo
precautelare o cautelare.
Quindi siamo dopo la formazione del giudicato.
Considerazioni generali valide anche nel momento in cui il legislatore fissa in astratto quali sono le sanzioni
penali vigenti in un certo ordinamento, e quindi poi la concreta applicazione.
Le vicende dei vari sistemi sanzionatori ruotano attorno a delle idee guida fondamentali, compreso il
nostro, che riguardano la funzione della sanzione penale:
1. Funzione retributiva;
2. Funzione general-preventiva;
3. Funzione special-preventiva.
La retribuzione e la prevenzione non sono alternative, non si escludono a vicenda, a seconda del modo in
cui si vanno a combinare avremo dei sistemi sanzionatori orientati diversamente. L’orientamento di un
singolo sistema sanzionatorio dipende dal contesto storico-politico e dal quadro costituzionale.
Funzione retributiva
La sanzione deve servire a compensare, retribuire, il male provocato con la commissione del reato.
Per fissare l’idea della retribuzione come funzione della sanzione penale possiamo fare ricorso ad una
celebre frase di Kant —> “Anche se la società civile si sciogliesse con l’accordo di tutti i membri l’ultimo
assassino che si trova in prigione dovrebbe prima venire giustiziato, in modo che ad ognuno tocchi ciò che i
suoi atti meritano”. Qui è proprio la funzione retributiva.
Se accogliamo questa idea, ciò come si traduce nel sistema sanzionatorio?
Innanzitutto ha delle ricadute per quanto riguarda la definizione astratta delle pene. Ciò tende a guidare il
legislatore verso sanzioni che abbiano un’intensità corrispondente rispetto alla gravità che viene attribuita
ai singoli reati ai quali la sanzione si riferisce.
Come incide l’idea retributiva sulla disciplina del momento dell’inflizione al singolo autore del reato, c’è un
momento in cui il legislatore pensa astrattamente alla pena, poi il giudice le va ad applicare in concreto.
Per la determinazione dell’entità della sanzione —> il giudice deve tenere conto delle caratteristiche
specifiche del singolo caso concreto, che può essere più o meno grave.
Infine il momento esecutivo, la sanzione è stata prevista in astratto dal legislatore, è stata applicata in
concreto dal giudice è poi viene eseguita.
Un’impostazione retributiva presuppone un sistema dove la sanzione applicata venga sempre totalmente
eseguita.
Funzione preventiva
Sanzione penale che deve servire ad evitare che vengano commessi reati in futuro, mentre nell’ottica
retributiva guardavamo al passato.
Platone attraverso le parole di Protagora ci dice che —> “Chi voglia saggiamente punire non infligge la pena
come retribuzione per un atto ingiusto perchè non si può annullare ciò che è stato fatto, ma chi vuole
punire saggiamente deve punire pensando all’avvenire”.
Punisce pensando che chi ha commesso il reato non ne commetta più e perchè non lo facciano altri
vedendo che quella persona, dopo aver commesso il reato è stata punita, ed è qui che vediamo il doppio
articolarsi della prevenzione in prevenzione speciale e prevenzione generale.
Prevenzione speciale
Punire affinché la stessa persona non commetta nuovamente un’ingiustizia, per evitare che torni a
delinquere in futuro.
Questo come si traduce quando andiamo a delimitare il sistema sanzionatorio?
Previsione astratta delle sanzioni penali: il legislatore deve far attenzione alla tipologia delle sanzioni da
introdurre nell’ordinamento perchè dovrà occuparsi di andare ad introdurre sanzioni che siano adeguate
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INTRODUZIONE

Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che regola le modalità di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale. Ci concentriamo sull’esecuzione delle pene (privative o limitative). Pochi accenni agli indagati e agli imputati che subiscono una limitazione della libertà personale a titolo precautelare o cautelare. Quindi siamo dopo la formazione del giudicato. Considerazioni generali valide anche nel momento in cui il legislatore fissa in astratto quali sono le sanzioni penali vigenti in un certo ordinamento, e quindi poi la concreta applicazione. Le vicende dei vari sistemi sanzionatori ruotano attorno a delle idee guida fondamentali, compreso il nostro, che riguardano la funzione della sanzione penale:

  1. Funzione retributiva;
  2. Funzione general-preventiva;
  3. Funzione special-preventiva. La retribuzione e la prevenzione non sono alternative, non si escludono a vicenda, a seconda del modo in cui si vanno a combinare avremo dei sistemi sanzionatori orientati diversamente. L’orientamento di un singolo sistema sanzionatorio dipende dal contesto storico-politico e dal quadro costituzionale. Funzione retributiva La sanzione deve servire a compensare, retribuire, il male provocato con la commissione del reato. Per fissare l’idea della retribuzione come funzione della sanzione penale possiamo fare ricorso ad una celebre frase di Kant —> “Anche se la società civile si sciogliesse con l’accordo di tutti i membri l’ultimo assassino che si trova in prigione dovrebbe prima venire giustiziato, in modo che ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano”. Qui è proprio la funzione retributiva. Se accogliamo questa idea, ciò come si traduce nel sistema sanzionatorio? Innanzitutto ha delle ricadute per quanto riguarda la definizione astratta delle pene. Ciò tende a guidare il legislatore verso sanzioni che abbiano un’intensità corrispondente rispetto alla gravità che viene attribuita ai singoli reati ai quali la sanzione si riferisce. Come incide l’idea retributiva sulla disciplina del momento dell’inflizione al singolo autore del reato, c’è un momento in cui il legislatore pensa astrattamente alla pena, poi il giudice le va ad applicare in concreto. Per la determinazione dell’entità della sanzione —> il giudice deve tenere conto delle caratteristiche specifiche del singolo caso concreto, che può essere più o meno grave. Infine il momento esecutivo, la sanzione è stata prevista in astratto dal legislatore, è stata applicata in concreto dal giudice è poi viene eseguita. Un’impostazione retributiva presuppone un sistema dove la sanzione applicata venga sempre totalmente eseguita. Funzione preventiva Sanzione penale che deve servire ad evitare che vengano commessi reati in futuro, mentre nell’ottica retributiva guardavamo al passato. Platone attraverso le parole di Protagora ci dice che —> “Chi voglia saggiamente punire non infligge la pena come retribuzione per un atto ingiusto perchè non si può annullare ciò che è stato fatto, ma chi vuole punire saggiamente deve punire pensando all’avvenire”. Punisce pensando che chi ha commesso il reato non ne commetta più e perchè non lo facciano altri vedendo che quella persona, dopo aver commesso il reato è stata punita, ed è qui che vediamo il doppio articolarsi della prevenzione in prevenzione speciale e prevenzione generale. Prevenzione speciale Punire affinché la stessa persona non commetta nuovamente un’ingiustizia, per evitare che torni a delinquere in futuro. Questo come si traduce quando andiamo a delimitare il sistema sanzionatorio? Previsione astratta delle sanzioni penali: il legislatore deve far attenzione alla tipologia delle sanzioni da introdurre nell’ordinamento perchè dovrà occuparsi di andare ad introdurre sanzioni che siano adeguate

rispetto allo scopo, deve andare a contrastare il pericolo che l’autore di reato torni a delinquere in futuro. Esempio : sanzioni di natura interdittiva, le troviamo fra le pene accessorie, in particolar modo —> mirano ad impedire che il reo torni ad operare nel contesto in cui ha operato il precedente reato, esempio: condannati per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, allora prevediamo la pena accessoria della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Inflizione della sanzione al caso concreto: porta ad un sistema dove il giudice deve tenere conto della pericolosità della persona sotto il profilo della possibilità, più o meno elevata, che questa commetti ulteriori reati. Non è escluso che in alcuni casi si possa ritenere preferibile un’astensione dall’inflizione della sanzione perchè ci possono esser casi nei quali l’inflizione della sanzione sarebbe controproducente rispetto all’obiettivo di eliminare il rischio di commissione di nuovi reati. Esecuzione della sanzione: è il momento che più si presta all’esplicarsi della funzione special- preventiva perchè sono soprattutto le modalità con le quali la sanzione viene eseguita che possono incidere sull’autore del reato abbattendone il rischio di recidiva. Ma non è uno solo il significato che possiamo dare alla prevenzione speciale:

  1. Neutralizzazione fisica del soggetto —> la vita della collettività viene tutelata mettendo la persona nell’impossibilità materiale di commettere nuovi reati. Come si fa? Allontanamento, isolamento, segregazione del soggetto. 2. Condizionamento della personalità dell’autore di reato —> si cerca di evitare che questa persona torni a commettere reati cercando di condizionarne la personalità. Qui non ci si affida semplicemente alla coercizione fisica ma ci si affida ad un trattamento sanzionatorio che possa condizionare la persona in modo che il suo ritorno in libertà non rappresenti un pericolo per la collettività. Questa a sua volta ha varie declinazioni: a. Idea tradizionale: si andava ad identificare l’obiettivo della prevenzione speciale con quella dell’emenda individuale del reo intesa in senso strettamente etico, si cerca di ottenere il pentimento interiore del reo. Si riconduce ad una concezione religiosa (in particolare Giulia di Barolo, che operò nella prima metà dell’800, occupandosi di carceri femminili, era ispirata proprio ad una idea di questo tipo). Per raggiungere questo obiettivo tradizionalmente l’idea è stata quella di affidarsi alla componente afflittiva = tramite l’afflizione si arriva al pentimento. b. Idea positivistico/criminologica: ottenere la prevenzione speciale con anche l’obiettivo di ottenere la normalità del reo in senso fisico e/o psicologico. Strumenti per raggiungere l’obiettivo: ci sono i sostenitori della cura del reo attraverso una terapia della personalità condotta da esperti in psicologia, con metodo scientifico. Ma ci sono anche i sostenitori della cura farmacologica, molto sensibile per la categoria dei sex offender, abbiamo proprio un articolo, l’art. 13 bis della Legge sull’Ordinamento Penitenziario (L.354/1975) che prevede un intervento psicologico ad hoc per i condannati di reati sessuali in danno di minorenni.
  2. Socializzazione o risocializzazione del reo —> l’obiettivo è molto laico, quindi si vuole portare l’autore del reato ad appropriarsi o riappropriarsi di quelli che sono i valori di base della convivenza civile in modo che possa inserirsi o reinserirsi nel tessuto sociale. Si può perseguire in diversi modi a seconda delle caratteristiche del singolo autore del reato, dobbiamo agire sulle cause della sua emarginazione. Nel nostro ordinamento penitenziario è proprio prevista un’attività per capire quali sono le cause che hanno portato al reato, proprio per avere una sanzione penale che possa rimuovere le cause. Invece, ad esempio per la categoria dei colletti bianchi, il reato non è stato portato da una condizione di emarginazione, quindi per portarla a reintrodursi nel contesto sociale bisognerebbe fare affidamento sulla componente afflittiva della sanzione. Bisogna creare quindi un’esecuzione di pena individuale. Le modalità esecutive della sanzione inoltre devono anche esser adeguate man mano che vengono raggiunti progressi dall’individuo. Ci spostiamo anche nei temi che riguardano la prescrizione del reato, ci sono ordinamenti dove la prescrizione non c’è o comunque non è un istituto significativo, il problema è che in questi ordinamenti non prescrivendosi il reato si può arrivare a dover eseguire una sanzione a distanza di tempo dal fatto e ai danni