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appunti dettagliati di Diritto Penitenziario (prof Mantovani 2022-23)
Tipologia: Appunti
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Esecuzione delle pene detentive > fase che si apre dopo il passaggio in giudicato di una sentenza che condanna una persona alla pena detentiva. I condannati sottoposti ad una pena detentiva non sono le uniche persone private della libertà personale; vi sono anche soggetti indagati - sottoposti alle indagini preliminari - o imputati che subiscono la privazione della libertà a titolo cautelare (custodia cautelare in carcere). Oppure i destinatari di misure pre cautelari. Per ora ci occupiamo delle persone che sono in carcere dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Soggetti che intervengono in questa fase:
- (^) amministrazione penitenziaria - (^) magistratura di sorveglianza Il rapporto tra questi due soggetti storicamente è stato un rapporto travagliato, ma importante perchè dal modo nel quale si configura questo rapporto dipende il livello di tutela dei diritti delle persone detenute. Questo tema è stato al centro di importanti riforme degli ultimi anni: da una decina di anni si sono implementati i diritti delle persone detenute. Esecuzione della sanzione penale > inserirle nel più ampio fenomeno sanzionatorio. - Momento della previsione astratta della pena - Momento dell’ inflizione concreta della sanzione penale da parte del giudice - Momento in cui la sanzione viene eseguita. L’esecuzione si inserisce in questo contesto più ampio > ultima delle tappe del fenomeno sanzionatorio. Funzione della sanzione penale : **1) retribuzione
(terminologia obsoleta). È necessario promuovere l’autonomia e la responsabilizzare. Il linguaggio penitenziario tende anche all’infantilizzazione (trattamento dei detenuti come se fossero delle persone da guidare). l’obiettivo della prevenzione speciale è seguire la persona nei suoi regressi e progressi. Le modalità di esecuzione della pena possono e devono modificarsi nel tempo. Non solo, ma l’esecuzione totale della sanzione inflitta non è più imprescendibile: se risulta raggiunto l’obiettivo di eliminazione del pericolo di commissione di ulteriori reati, l’esecuzione della pena perde il proprio senso. Non necessariamente l’esecuzione deve consumarsi per intero, nella sua totalità. Prevenzione generale Fare si che le altre persone non commettano in futuro reati > la sanzione serve a disincentivare la generalità delle persone dal compiere reati. La prevenzione generale può essere intesa in chiave:
rispetto a queste ideologie, il principio di proporzione tra fatto e sanzione è un antidoto fondamentale. Sul piano delle misure di sicurezza legate a problemi di infermità mentale, le persone sono state a lungo sottoposte ad internamento per un tempo indeterminato/ indefinito. La retribuzione come necessaria proprio della sanzione penale agisce come limite e garanzia del singolo di fronte alla prevenzione speciale e generale. Non solo a tutela del singolo ma anche utile alla stessa finalità preventiva stessa:
Nel 2009 la corte EDU riscontra in Italia la violazione art 3 della convenzione (divieto della tortura) al danno del detenuto Sulejmanovic , nella causa Sulejmanovic c. Italiac. Nel 2013 arriva la nota sentenza Torreggiani e altri contro italia > importante perchè è una sentenza pilota cioè ha riscontrato un problema strutturale in italia: sovraffollamento delle carceri. La corte EDU ingiunge all’Italia di provvedere. Nella sentenza torreggiani la corte europea ha rieduto l’Italia responsabile di aver sottoposto i detenuti ad un trattamento contrario all’art 3 della convenzione. La corte europea ha ricavato dall’art 3 che ogni stato - che è parte della convenzione - ha l’obbligo di “ assicurare che ogni detenuto sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano la persona ad uno stato di sconforto che vada oltre al livello di sofferenza che è già proprio della detenzione. Modalità che aggravano la sofferenza; obbligo di garantire la salute e benessere dei detenuti in modo adeguato. l’Italia non ha garantito questo: lo spazio è troppo esiguo”. Sentenza pilota perchè la corte individua una situazione endemica di sovraffollamento carcerario. È quindi susseguito un periodo di riforme rivolte a ridurre la popolazione carcerarie ad es con le misure alternative alla detenzione. Nel tempo questo sforzo comunque non si è rivelato definitivo. Criterio della territorialità dell’esecuzione > pena detentiva si deve svolgere nel luogo dove ci sono gli affetti della persona detenuta. Altro aspetto di criticità: strumenti che vengono utilizzati nella lotta alla mafia, cd carcere duro 41 bis le persone sottoposte a questo regime si sono rivolte alla corte dell’uomo. Detenzione che ha un rigore speciale che deroga al regime ordinario; la corte tende a non ravvisare un trattamento inumano e degradante. Tendenza a non ravvisare nel regime del 41 bis un trattamento inumano e degradante. Troviamo un approccio più severo dal CPT (comitato europeo per la prevenzione della tortura) che fa delle visite periodiche e indirizza al governo un rapporto interessato > rapporti critici a seguito delle visite a detenuti sottoposti al 41 bis:
Impatto della finalità rieducativa, risocializzante non è lo stesso sui tre momenti del fenomeno sanzionatorio; questa finalità su ciascuno di questi momenti incide in misura diversa. Finalità rieducativa in rapporto al momento della previsione astratta delle pene che corrispondono ai singoli reati (momento che è rimesso al legislatore) La finalità di rieducazione richiede che la pena venga adattata alla singola persona; perché una pena possa perseguire in maniera efficace la finalità rieducativa è necessario che la pena sia adattata alla singola persona > momento esecuzione. Fase della previsione stratta delle pene > si presta meglio alla prevenzione generale. A difesa della convivenza civile il legislatore si occupa di introdurre pene che per specie e quantità siano tali da scoraggiare dalla commissione dei reati. Ci sono alcuni limiti alla prevenzione generale, ricavabili dalla carta costituzionale:
i rapporti tra questi sono stati incisi significativamente. Si spera che la riforma produca effetti positivi sul sovraffollamento carcerario. Nel 2021 quasi un detenuto su tre stava affrontando una pena detentive breve. Pene sostitutive ad oggi:
potere discrezionale : il giudice deve tenere conto della gravità del reato e anche della capacità a delinquere del colpevole.
- Gravità del reato > idea di retribuzione. Proporzione - Capacità a delinquere: parametro che deve esser reinterpretato alla luce della risocializzazione. La necessita di tener conto di questo parametro valuta la possibilità di reinserimento sociale. - Rapporto tra i due parametri: quello principale resta la gravità del reato > resta fermo che nessuno può essere punito oltre quanto è consentito dalla gravità del fatto per cui è stato condannato (lettura costituzionalmente orientata). Finalismo rieducativo: si pena meno grave, ma no pena oltre il limite segnato dalla gravità del fatto. Nell’ottica della rieducazione > possibilità che il giudice ordini che l’esecuzione della pena resti sospesa per un certo tempo che la legge stabilisce (se entro questo tempo la persona non commette un’altro reato delle stessa indole, il reato si estingue e l’esecuzione della pena non avrà luogo). Ipotesi di desistenza dall’esecuzione della pena. Fase esecutiva Sentenza 22/1971 corte cost “ efficacia rieducativa dipende soprattutto dal suo regime di esecuzione perché durante l’esecuzione può davvero aver luogo un trattamento individualizzato volto alla risocializzazione.” Art 27 comma 3 le pene devono tendere > obiettivo tendenziale: la rieducazione deve essere perseguita entro alcuni limiti: intanto entro il limite della durata della pena, stabilita col principio di proporzione. Ma anche non può essere perseguita a scapito dell’autonomia morale della persona: disponibilità psicologia, la risocializzazione non può essere perseguita coattivamente (ad es reati di natura terroristica). È necessaria l’adesione psicologica della persona. Misure di sicurezza > la costruzione attribuisce alle pene stesse la funzione della prevenzione speciale. La cost non ha bandito dal nostro ordinamento le misure di sicurezza (art 25 comma 3); la cost né vieta ma nemmeno impone la presenza delle misure di sicurezza nel nostro impianto sanzionatorio ma fino a quando verrano mantenute devono essere sottoposte al principio i legalità. Perplessità sul cumulo pena misura di sicurezza > art 27 comma 3 la pena già si fa carico delle esigenze di previsione speciale: può diventare senza giustificazione la previsione anche di una misura di sicurezza.
Scendendo dal livello costituzionale, la disciplina dell’esecuzione è sparsa all’interno di una pluralità di atti ma per la maggior parte legge 354/1975 cd ordinamento penitenziario. Regolamento d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario. La legge 354/1975 è la legge con la quale l’o.p è stato riformato alla luce dei principi della cost; questa legge ha rappresentato un momento di rottura rispetto al passato, perché prima della riforma nella materia c’era stata una continuità sia a livello normativa che nella prassi. Esecuzione penitenziaria > continuità sotto tre aspetti
La materia dell’esecuzione era disciplinata da regolamenti con regio decreto e si susseguirono fino al regolamento del regime fascista. Neppure col passaggio allo stato repubblicano e con l’entrata in vigore della cost le cose non erano cambiate; passerà del tempo prima che la disciplina venga adeguata ai principi costituzionali. Una spinta decisa verso il cambiamento venne dalla stagione di proteste e di mobilitazioni della popolazione carceraria della fine degli anni ’60; queste proteste si saldavano alle mobilitazioni studentesche e dei lavoratori (clima di protesta contro le istituzioni totali, carcere, manicomi). In questo contesto si inserisce la riforma penitenziaria del 1975.
prospettiva abbiamo un’altra tappa legge Simeone (165/1998) > tappa per l'accesso alle misure alternative alla detenzione direttamente dalla libertà, cioè senza un previo ingresso in carcere per le persone che devono scontare le pene detentive di breve durata. Entrambe hanno ampliato lo spazio concesso alle misure alternative alla detenzione in carcere. Educazione intesa come socializzazione > questa idea progressivamente è entrata in crisi, con sfiducia degli strumenti per raggiungere questo obiettivo: osservazione della personalità è stata individuata come lo strumento per poter ritagliare il programma rieducativo sul singolo soggetto. Già con la legge Simeone il processo di de- carcerizzazione è proseguito in parte rinunciando ad avvalersi di quegli strumenti entrati in crisi: è proseguito un percorso di de - carcerizzazione che però si è sganciato dall’osservazione preventiva della personalità come step preliminare all’accesso alla misura alternativa. Si è affievolita la fiducia nello strumento dell’osservazione scientifica della personalità Critica contro la de- carcerizzazione che ha smarrito le sue potenzialità risocializzanti. Si sono sviluppate delle critiche al principio di flessibilità della pena sotto il profilo dell’effettivo rispetto dell’uguaglianza nella fase dell’esecuzione e sotto il profilo della certezza della pena > si è deciso di puntare anche sull’ampliamento del ventaglio di pene a disposizione del giudice della cognizione. Meccanismo diverso da quello in cui il giudice infligge la pena detentiva e poi l’adattamento del soggetto viene affidato quasi del tutto alla flessibilità della fase esecutiva (dove i contenuti della pena possono cambiare ad opera della magistratura ordinaria). Implementazione della scelta nella fase della cognizione Il terreno di maggiore sofferenza per l’ideologia risocializzante è quello dell’esecuzione di pene per terrorismo e criminalità organizzata: nella fase esecutiva la lotta contro questo tipo di criminalità si è tradotta in un allentamento netto dalla risocializzazione. In particolare è stata vietata la concessone della maggior parte dei benefici penitenziari (a meno che non collaborino). È poi stata prevista un’accentuata segregazione del detenuto, cd “carcere duro” 41 bis. Si parla di un doppio binario penitenziario che distingue tra i condannati per reati comuni e quelli che appartengono alla criminalità organizzata o eversiva. Trattamento differenziato sulla base del tipo di reato commesso che fa scattare degli automatismi che precludono l’accesso ai benefici penitenziari. Automatismo ex lege > si sostituisce alla valutazione del giudice sull’’opportunità di applicare il beneficio al singolo soggetto. Compatibilità degli automatismi con l’art 3 e art 27 cost. Legge Cirielli 251/2005 : anche per i recidivi reiterati vennero introdotte molte restrizioni per l’accesso ai benefici penitenziari > molte di queste restrizioni sono state eliminate. Con questa legge il trattamento penitenziario veniva differenziato sulla base del tipo di autore: automatismo preclusivo basato non sul reato commesso, ma sul tipo di autore.
Come si è mossa la riforma del 1975 e sviluppi successivi. Giurisdizionalizzare l’esecuzione penale : garantire alle persone che sono sottoposte all’esecuzione penale, la tutela di un giudice, cioè di un soggetto che si trova in posizione di estraneità rispetto alle parti in causa e agli interesse coinvolti e che arriverà a decidere secondo una procedura garantita.
Distinzione tra le affermazioni di principio e la loro attuazione concreta. La riforma fece propria l’idea della persona detenuta come soggetto di diritti; non è un soggetto che si presenta spogliato dei suoi diritti davanti all’amm pen, ama si riconosce che i suoi diritti possono subire solo quelle compressioni che sono connesse alla finalità della detenzione. Questo viene riconosciuto dalla riforma del 1975. L’approccio culturale in senso opposto pone le sue radici nell’illuminismo (persone detenuta non può essere titolari di diritto o Kant che attribuiva i diritti naturali all’umanità, ma non a coloro che si erano privati nei propri diritti divenendo simili agli animali in quanto avevano negato la propria umanità per ferire gli altri con un reato). I diritti della persona detenuta sono di tipo diverso: diritti di cui gode in quanto persona, diritti di cui il detenuto gode in quanto cittadino e diritti che vengono riconosciuti in quanto persona detenuta > ad es diritto alla territorialità dell’esecuzione penale, per mantenere i legami affettivi. I principi nel 1975 non si concretizzarono: nella sua versione originaria la legge all’art 35 sanciva il “diritto al reclamo” > i detenuti e gli iterati possono rivolgere reclami a (elenco di detonatori del reclamo)”.
destinatari del reclamo generico). L’amm pen che riceva le raccomandazioni, in caso diniego comunica il dissenso motivato nel termine di 30 g > la raccomandazione del garante non è vincolante nei confronti dell’amm pen. Il garante può rivolgersi alla magistratura ordinaria o di sorveglianza.
- Trasmettere una relazione annuale sull’attività del garante ai presidenti del senato, camera, ministro dell’interno e della giustizia. - Strumenti del garante nazionale: 1) visite ai luoghi dove le persone sono ristrette: possono essere fatte senza limiti e a sorpresa, senza necessita di autorizzazione 2) accesso agli atti, documentazione relative al singolo detenuto e alle condizioni detentive. Acceso anche ai fascicoli sanitari previo consenso del detenuto. Reclamo generico è stato ritoccato da 146/2013 ma resta lo strumento descritto. Quando è stato previsto nel 75 non era un rimedio giurisdizionale, ma era l’unico rimedio esperibile in caso di violazione dei diritti. Lo strumento c’è ancora oggi come strumento residuale. La strada verso una tutela giurisdizionale è stata complessa: nel 1977 si è introdotto un reclamo ad hoc in materia di permessi. Legge Gozzini (1986/663) , nuovo strumento di tutela > controllo sulla legalità nei confronti degli atti all’amm pen. Rimedio giurisdizionale: reclamo che le persone detenute possono rivolgere alla magistratura 14 ter inserito dalla Gozzini. Il procedimento per reclamo al tribunale di sorveglianza che è previsto dal 14 ter è un procedimento giuri semplificato. - (^) Ci sono i requisiti minimi della giurisdizionalità, infatti si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pm (assicurato il contraddittorio delle parti) questo proc si conclude con un ordinanza contro cui si può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. - (^) la decisone è vincolante per l’amm pen. - (^) semplificato rispetto al proc di sorveglianza tipico disciplinato nel cpp che va seguito quando bisogna decidere per le misure alternative. - (^) ruolo marginale della persona coinvolta: il procedimento si svolge senza la partecipazione dell’interessato e con la sola partecipazione del difensore e pm. interessato può presentare memorie scritte. Con la legge Gozzini, viene introdotto uno strumento di tutela dei diritti che ha natura giurisdizionale. Il limite è che la legge non ha introdotto come rimedio generale, utilizzabile per far valere la violazione di qualsiasi diritto ad opera dell’amm pen > la persona detenuta può servirsi di questo reclamo solo contro i provv del’amm penitenziari che riguardano determinate materie: a) Sottoposizione al regime di sorveglianza particolare (proroga o applicazione di questo regime) > consiste in limitazioni alle regole di trattamento a causa della particolare pericolosità peni che il soggetto ha manifestato. b) lavoro penitenziario c) regime disciplinare Fuori da questi ambiti, la tutela dei diritti delle persone detenute resta affidata al mero reclamo generico. 1988 nuovo codice di procedura penale che conferma l’impianto esistente in quel momento: per tutto ciò che riguarda le misure alternative > decisione affidate al proc di sorveglianza tipico (giurisdizionale). Controllo sulla legalità del trattamento penitenziario, si confermano i diversi livelli tutela appena visti (14 ter e reclamo). Decenni successivi: interviene la corte cost per censurare questo impianto. Sentenza corte cost 26/1999 che contiene affermazioni di principio di assoluto rilievo. 1) il vigente ordinamento si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. La restrizione della libertà personale non può consegnare alla mercé dell’amm pen un detenuto che sia spogliato dei propri diritti. La persona detenuta resta titolare di diritti che non possono essere annullati dallo stato detentivo, ma può derivarne una limitazione all’esercizio dei diritti nella misura richiesta dalla restrizione e dalle esigenze di ordine. 2) riconoscimento del potere di fare valere i diritti davanti ad un giudice in un proc che abbia natura giurisdizionale > principio di assolutezza, inviolabilità, universalità. Necessità che siano previste forme di tutela giurisdizionale.
Questa sentenza è una sentenza pilota > art 61 regolamento della corte europea dei diritti dell’uomo: una sentenza pilota viene adottata quando la corte europea rileva che i fatti, all’origine di quel singolo ricorso, hanno la loro radice in un problema strutturale o sistemico del paese e quindi potrebbero esserci altri ricorsi analoghi (non è un episodio isolato). In casi del genere la corte, con una sentenza pilota, indica la natura del problema endemico e il tipo di misure che il paese deve adottare per porvi rimedio (dando applicazione al dispositivo della sentenza). Nel dispositivo della sentenza ci può essere un termine per adottare queste misure. La corte può rinviare anche l’esame di tutti i ricorsi analoghi per attendere le misure riparatorie della autorità nazionali > il ricorso viene ripreso se lo stato non si adegua. Sovraffollamento carcerario: nel dispositivo della sentenza Torreggiani 1) lo stato italiano avrebbe dovuto entro 1 anno dalla sentenza definitiva istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi, idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, conformemente ai principi della convenzione cosi come stabiliti nella giuri della corte 2) In attesa dell’adozione delle misure viene differita per la durata di un anno la procedura in tutte le cause che hanno come oggetto il sovraffollamento carcerario in italia. La sentenza torreggiani si occupa del deficit di tutela che all’epoca esisteva in italia per i casi di violazione dei diritti delle persone detenute > si trattava del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti. Nella motivazione della sentenza: violazione di condizione tentative > è necessario che le persone detenute o internate abbiano rimedi preventivi e compensativi (complementari).
- Quando un ricorrente lamenti la violazione dell’art 3 della convenzione, la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti (rimedio preventivo). - Inoltre chiunque abbia subito una detenzione lesiva della propria dignità deve poter ottenere una riparazione per la violazione subita (rimedio compensativo) La corte conclude che le autorità nazionali devono creare senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in italia. La corte europea ingiunge all’Italia di introdurre nel proprio ordinamento interno rimedi effettivi contro le violazioni del diritto dei detenuti a non vedersi sottoposti a trattamenti inumani o degradanti che derivano dal sovraffollamento carcerario > introducine di un rimedio preventivo e co compensativo. - Rimedio preventivo: capace di produrre la rapida cessazione della violazione del diritto^ e che sia capace di prevenire il protrarsi di quella violazione. - Rimedio compensativo: volto a riparare il danno che la persona ha già subito. Cosa succede dopo la sentenza Torreggiani in Italia. Sul piano della prevenzione non c’era uno strumento per la rapida cessazione di condizioni detentive inumane (lacuna) > si sollecita l’intervento della corte cost per colmare la lacuna che sicuramente era in contrasto con la cast. La persona detenuta non ha strumenti per far cessare la violazione del diritto. In presenza di determinate condizioni il cp prevede la possibilità di differire l’esecuzione della pena detentiva ad es per ragioni di salute > si chiedeva di estendere questa possibilità anche nel caso in cui, in ragione del sovraffollamento carcerario, non sia possibile assicurare condizioni detentive adeguate al senso di umanità. Illegittimità cost dell’art 147 cp (deferimento facoltativo) che sarebbe incostituzionale della parte in cui il differimento non si prevede anche in caso di sovraffollamento. Sentenza 279/2013 la corte non accoglie la questione e non colma la lacuna: la corte riconosce il vuoto di tutela ma non può colmarla > demanda al legislatore la decisione della misura più idonea. La corte cost ritenne di dichiarare inammissibili le questioni di legittimità sollevate: si afferma come non sarebbe tollerabile l’eccessiva inerzia legislativa quanto al problema presentato. Sul piano dei rimedi compensativi : problema di competenza sul risarcimento del danno > richieste risarcitorie nei confronti dell’amm penitenziaria. Può essere la magistratura di sorveglianza? Sentenza Vizzari del 2013 della corte di cassazione che nega questo orientamento
si deve rivolgere al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno da sovraffollamento.
Sul piano dei rimedi preventivi: decreto legge 146/2013 (convertito dalla legge n 10/2014). Introduzione di un nuovo strumento di tutela dei diritti della persona detenuta: reclamo giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza 35 bis. Art 69 comma 6 ord pen nella versione elaborata dal decreto legge 146/2013. La procedura da seguire è quella del nuovo 35 bis, procedura giurisdizionalizzata, se il reclamo del detenuto ricade in uno nei seguenti ambiti:
1. provvedimenti in materia disciplinare 2. casi di attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto o dell’internato derivante dall’inosservanza della legge 354/75 o del suo regolamento esecutivo, inosservanza da parte dell’amm. Amm penitenziaria però la norma fa anche un riferimento più ampio all’amm: anche nei confronti dell’amm sanitaria. Attuale e grave pregiudizio: l’attualità di connette alla natura preventiva di questo strumento > intesa come strumentalità rispetto al fine di far cessare una violazione in atto. Rispetto all’attualità, secondo la cassazione la persona detenuta non può proporre reclamo contro una norma regolamentare in astratto (deve aver recato in concreto in pregiudizio). Il pregiudizio deve essere anche grave: art 69 non chiarisce il livello minimo di gravità che deve essere raggiunto > quindi in via interpretativa si ritiene che il requisito della gravità lasci fuori i casi in cui abbiamo avuto la violazione di un diritto della persona detenuta che si è tradotta in un mero disagio o in un mero fastidio. Precisazioni sull’inosservanza della legge 354/75 o del suo regolamento esecutivo: inosservanza è termine ampio, quindi si potrebbe dirigere contro condotte dell’amm di varia natura (comprese anche inerzie e mere attività materiali, instaurazione di situazioni di fatto). un’altra precisazione è che anche se non esiste una disposizione che attribuisce alla persona detenuta il diritto che la persona rivendica > questo non esclude il ricorso al 35 bis. Collegamento con l’art 1 comma 3 della legge 354/ contiene una clausola generale che specifica che ad ogni persona sono garantiti i diritti fondamentali (diritti in quanto detenuto, in quanto cittadino ed in quanto persona). Reclamo del 35 bis rispetto ai precedenti reclami, rafforza la tutela della persona detenuta o internata sono più profili: - sotto il profilo delle garanzie procedurali - sotto il profilo dell’effettività della decisione adottata del giudice Garanzie procedurali Si svolge secondo le forme stabilite dagli artt 666 e 678 cpp, non si svolge secondo l’iter semplificato del 14 ter. A seconda della materia, la magistratura adotta forme procedimenti diverse per decidere. Prevede che il giudice decida a seguito di un udienza in contraddittorio tra pm e difensore e consente la partecipazione all’udienza anche dell’interessato. Può comparire anche l’amm attraverso un proprio dipendente. È prevista anche una garanzia importante: impugnazione della decisione del giudice > 666 comma 6 cpp contro l’ordinanza del giudice è previsto ricorso per cassazione (come impugnazione). È possibile contestare la decisone del giudice solo per motivi di legittimità, stimolando un mero controllo di legittimità: non si può effettuare un controllo esteso al merito. Nel caso del 35 bis conto la decisione del magistrato di sorveglianza che si è pronunciato sul reclamo, si può proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Reclamo al tribunale come mezzo di impugnazione contro la decisione del magistrato di sorveglianza Davanti al tribunale di sorveglianza sarà possibile esaminare anche i profili di merito e non solo di legittimità > ecco la garanzia in più. Contro la decisione del tribunale di sorveglianza sarà possibile il ricorso in cassazione per violazione di legge. Effettività della decisione del giudice L’art 35 bis stabilisce esplicitamente qual’è l’impatto della decisione: potere del magistrato di sorveglianza di annullare il provv dell’amm penitenziaria che ha irrogato la sanzione disciplinare. Nel caso di accoglimento del reclamo, che fa valere un pregiudizio dei diritti del detenuti, l’art 35 bis prevede che il magistrato di sorveglianza ordini all’amm di porre rimedio entro il termine indicato. Natura vincolante della decisione del magistrato > ordine finalizzato a prevenire il protrarsi della violazione di diritti della persona detenuta o internata. Strumento per rendere certa l’ottemperanza dell’amm pen alle decisioni della magistratura di sorveglianza: giudizio di ottemperanza comma 5, 6, 7, 8 dell’art 35 bis.