


































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunti diritto penitenziario Diddi.
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 42
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



































In offerta
Sebbene in linea generale l'esecuzione e le attività ad essa collegate possano avere ad oggetto diverse tipologie di provvedimenti (anche le ordinanze di custodia cautelare), il codice disciplina l'esecuzione in relazione alle decisioni idonee a concludere il procedimento di esecuzione: contenuto entro tali limiti risulta evidente come l'esecuzione abbia ad oggetto esclusivamente le sentenze ed i decreti penali di condanna, anche se occorre ribadire come -dal punto di vista teorico- l'esecuzione sia un fenomeno più generale che può riguardare anche i provvedimenti emessi all'esito di procedimenti incidentali. Posta tale premessa, occorre anzitutto stabilire il momento a partire dal quale ha inizio la fase esecutiva → a tale proposito il legislatore ha espressamente statuito al articolo 650 cpp che “salvo che sia diversamente disposto, le sentenze ed i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili” e secondo l'articolo 648 cpp tale qualità è assunta dalle sentenze in tre ipotesi specifiche:
L'articolo 650 cpp contiene una clausola di riserva in relazione al principio per il quale solo con l'irrevocabilità le sentenze ed i decreti penali di condanna assumono efficacia esecutiva: il legislatore ammette dunque la possibilità di una disgiunzione tra la irrevocabilità e l'esecutività dei provvedimenti, disponendo come eccezione alla regola generale, che anche alcuni provvedimenti revocabili possono essere resi esecutivi; il settore nel quale l'esecutività della sentenza non presuppone il giudicato formale è principalmente costituito dall'esecuzione delle statuizioni civilistiche. Contrariamente a quanto statuito dal codice di procedura civile (il quale prevede che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti), la condanna per la responsabilità civile nel processo penale pronunziata all'esito del giudizio di primo grado di regola è provvisoriamente esecutiva solo in due ipotesi:
Alla irrevocabilità della sentenza o del decreto penale di condanna si ricollegano i concetti di “giudicato formale e sostanziale”, ai quali a loro volta si riconnettono due ordini di effetti preclusivi:
Ai sensi dell'articolo 649 cpp, solo le sentenze ed i decreti penali di condanna irrevocabili impediscono che per il medesimo fatto la stessa persona possa essere sottoposta a giudizio per una seconda volta: tale disposizione esclude che tale effetto possa essere prodotto dalle decisioni che abbiano erroneamente dichiarato l'estinzione del reato per morte del reo ovvero quelle emesse sul presupposto dell'inesistenza di una condizione di procedibilità sopravvenuta poiché le uniche sentenze che possono assumere la qualifica di irrevocabilità (oltre ai decreti penali di condanna) sono quelle pronunciate in “giudizio”. In linea teorica pertanto non potrebbero esplicare alcun effetto preclusivo i decreti di archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal giudice per l'udienza preliminare; tuttavia si deve notare come negli ultimi anni, muovendo dalla valenza garantistica del principio che vieta la duplicazione del processo penale contro la stessa persona per il medesimo fatto, la giurisprudenza abbia allargato la sfera di applicazione del “ne bis in idem” estendendolo anche a provvedimenti diversi da quelli indicati dall'articolo 649 cpp: se è innegabile che tale articolo codifichi una particolare forma del principio, ciò non esclude che possa estendersi ad altre decisioni.
La valenza garantistica che il principio del “ne bis in idem” ha assunto nel corso degli anni ha ampliato il suo perimetro applicativo anche in un'altra direzione: se ci si sofferma ancora sull'articolo 649 cpp si nota come, sebbene non espressamente detto, nella mente del legislatore gli unici provvedimenti che dovrebbero esplicare efficacia preclusiva sono quelli pronunciati nell'ambito del processo penale → tale implicito ha cominciato a sgretolarsi a seguito delle recenti pronunce della giurisprudenza della CEDU. Quest'ultima ha ritenuto profilarsi una violazione del “ne bis in idem” sancito all'articolo 4 protocollo CEDU, in forza del quale “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisprudenza dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato” allorquando identiche condotte siano contemplate da fattispecie astratte che definiscono il trattamento sanzionatorio, una volta come di natura penale ed un'altra volta come di natura amministrativa: è infatti frequente che i legislatori utilizzino contemporaneamente lo strumento sanzionatorio amministrativo e quello penale per reprimere comportamenti identici. Affinché si possa parlare di “accusa in materia penale” è sufficiente che questa abbia esposto l'interessato ad una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell'ambito della materia penale; più di recente in un'ipotesi in cui i medesimi fatti integravano un illecito amministrativo tributario ed uno penale, la Corte ha ribadito che laddove la sanzione amministrativa possa essere considerata una pena, se uno dei due procedimenti -amministrativo o penale- giunge al termine, la normativa interna che consente all'altro di procedere fino alla decisione definitiva contrasta con l'articolo 4 protocollo CEDU.
Sebbene non espressamente disciplinato, un fenomeno preclusivo analogo a quello previsto per le sentenze ed i decreti penali di condanna dall'articolo 649 cpp viene riconosciuto anche in relazione alle ordinanze applicative delle misure cautelari: la ratio della applicazione analogica del principio del “ne bis in idem” anche in tale ambito dipende dal fatto che, in base a quanto previsto dal articolo 299 cpp, il giudice (senza limiti di tempo) allorquando mutino i presupposti che ne avevano giustificato l'adozione, deve adottare provvedimenti di revoca o di modificazione della misura poiché, data la natura cautelare dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale, deve essere sempre assicurata l'attualità delle condizioni generali e speciali di applicabilità delle misure.
Come si è accennato, il giudicato penale riverbera i suoi effetti anche sulle decisioni che devono essere assunte da altre giurisdizioni. In linea teorica, i rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione civile od amministrativa possono essere regolati da tre criteri:
Dapprima l'esecuzione penale era governata dal codice 1930 e dal regolamento 1931 che miravano, in un'ottica meramente retributiva, alla esemplare applicazione di una misura punitiva per il condannato: in tale contesto la fase esecutiva era ritenuta unicamente funzionale all'osservanza del dispositivo, in ottemperanza al principio dell'intangibilità del giudicato; l'avvento della Costituzione ha segnato un punto di rottura con i rigidi schemi del passato ed ha poi enfatizzato la funzione rieducativa della pena. In virtù dell'enunciazione di questo nuovo principio, una serie di interventi della Corte costituzionale ha superato la vecchia impostazione per ridisegnare un innovativo apparato normativo che postula un'attività di riesame della pena irrogata e la conseguente crisi dell'intangibilità del giudicato: ciò ha comportato un cambiamento radicale del sistema esecutivo il quale è ora governato da una concezione la quale consente = un accertamento sul titolo esecutivo (anche dopo la sua irrevocabilità) e la scelta della misura più idonea alla rieducazione del condannato.
Nonostante si siano susseguiti ripetuti interventi che hanno ribaltato completamente la struttura del procedimento penale, la funzione del pubblico ministero nell'esecuzione penale è rimasta pressoché invariata: infatti questo organo è stato designato alla promozione dell'esecuzione penale, attraverso l'emissione dell'ordine di esecuzione (articolo 655 cpp); la scelta del legislatore di attribuire al pubblico ministero i poteri di impulso nella fase esecutiva si fonda sul presupposto che tale organo si limita a dare mera esecuzione al comando del giudice, non essendo previsto alcun margine di scelta → l'assunto appena esposto trova conferma nel fatto che l'atto del pubblico ministero non sia soggetto al ricorso per cassazione, ma alla mera censura dal parte del giudice. La funzione di promozione che l'ordinamento giuridico demanda al pubblico ministero nella fase dell'esecuzione si pone in linea con i caratteri propri dell'azione penale ed i concetti di obbligatorietà ed irretrattabilità, che suggellano l'assenza di discrezionalità:
La sussistenza di un titolo esecutivo è condizione necessaria dell'azione di impulso nella fase esecutiva, nonostante il codice non ne offra alcuna definizione: per questo motivo la dottrina si è impegnata nell'elaborazione di siffatto concetto → una delle prime teorie ravvisava (erroneamente) che il titolo esecutivo si immedesimasse nella sentenza irrevocabile; tuttavia tale definizione si è rivelata inidonea a causa della confusione ingenerata tra due concetti completamente diversi. Ad oggi la dottrina è concorde nel individuare il titolo esecutivo nel comando del provvedimento: questo è costituito dall'estratto della sentenza compilato dal funzionario della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento stesso; l'estratto viene poi trasmesso all'ufficio del pubblico ministero. Caratteristica del titolo esecutivo è la esecutività : la esecutività di un provvedimento si mostra attraverso l'idoneità a dare pratica attuazione al comando statuito nella sentenza, assicurando la concreta realizzazione degli effetti o delle sanzioni ivi contenute. L'articolo 650 cpp da un lato dispone il rapporto di consequenzialità diretta tra irrevocabilità ed esecutività, ma d'altra parte precisa che questo avviene “salvo che sia diversamente disposto”: attraverso tale clausola di salvezza il legislatore ha inteso fare riferimento alle sentenze di proscioglimento che potrebbero essere suscettibili di impugnativa pur rimanendo eseguibili per la parte che concerne la condanna a restituzioni e risarcimento del danno; ulteriore previsione è dedicata alle sentenze di non luogo a procedere. Una volta perfezionato il titolo, il pubblico ministero pone in essere una serie di operazioni materiali che si modulano a seconda del tipo di sanzione che deve essere concretamente portata ad adempimento: il titolo esecutivo può contenere l'ordine di esecuzione di pene detentive e pecuniarie, di pene accessorie o di misure di sicurezza nonché l'ordine di esecuzione di altre sanzioni. L'ufficio cui concretamente spetta l'esecuzione del provvedimento viene determinato attraverso le regole che consentono di determinare la competenza del giudice dell'esecuzione (articolo 655 cpp): in applicazione di tali criteri, il pubblico ministero si individua nel “procuratore della Repubblica presso il tribunale” per le funzioni dinanzi al magistrato di sorveglianza e nel “procuratore generale presso la corte d'appello” per i procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza; l'incompetenza del pubblico ministero che ha emesso il relativo ordine non determina la nullità dello stesso, trattando si un provvedimento non giurisdizionale e quindi non autonomamente impugnabile, essendo proponibile contro di esso soltanto l'incidente di esecuzione. Il pubblico ministero ricevuto l'estratto contenente le informazioni necessarie, è tenuto ad eseguire il provvedimento.
5.1 Le esclusioni La sospensione dell'esecuzione della medesima condanna non può essere disposta per più di una volta, anche se il condannato presenti una richiesta per ottenere una diversa misura alternativa o se in ordine alla stessa misura, però diversamente motivata. Il meccanismo della sospensione è poi soggetto a talune esclusioni tassativamente indicate dalla legge.
La disciplina prevista per l'esecuzione di una sanzione pecuniaria è stata oggetto di numerose modifiche: dapprima la stessa era contenuta nell'articolo 660 cpp, successivamente abrogato ed è stato successivamente disposto lo spostamento della competenza dal magistrato di sorveglianza al giudice dell'esecuzione. Nel momento in cui una sentenza irrevocabile sancisce l'irrogazione di una pena pecuniaria (multa per i delitti ed ammenda per le contravvenzioni), insorge in capo al condannato un'obbligazione di natura patrimoniale alla quale lo stesso è tenuto ad adempiere: si instaura così una prima fase di natura prettamente amministrativa, mediante la notifica al condannato di un avviso di pagamento; l'esecuzione della pena pecuniaria è demandata all'ufficio del giudice dell'esecuzione che promuove dapprima l'adempimento spontaneo e successivamente, ove il condannato non intenda adempiere, la riscossione coattiva → in pratica viene notificata al condannato una cartella di pagamento, attraverso la quale lo stesso viene intimato all'adempimento entro 60 giorni e viene informato che una volta spirato inutilmente tale termine si intraprenderà nei suoi confronti un'azione di esecuzione forzata. Ove il condannato alla pena pecuniaria non provveda spontaneamente ovvero la riscossione coattiva si sia rilevata infruttuosa, potrà intervenire l'istituto della conversione della pena pecuniaria: nel vigore del codice precedente era prevista una sorta di mutamento automatico della pena nel caso in cui un soggetto non intendeva corrispondere la somma di denaro; tuttavia tale meccanismo ingenerava una disparità di trattamento e dunque -essendo in evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione- si è inteso censurare questo automatismo per subordinarlo ad una verifica circa l'effettiva possibilità al pagamento → attualmente spetta al pubblico ministero il compito di verificare se il condannato si trovi in stato di =
7.3 Pluralità di sentenze per il medesimo fatto Nel caso in cui vengano pronunciate sentenze plurime contro la stessa persona per il medesimo fatto, trova applicazione una serie di principi fondamentali che il nostro ordinamento consacra in nome del “favor rei”: è del tutto evidente come ipotesi di questo genere possano verificarsi unicamente quando non sia stato rispettato il principio per cui nessun soggetto può essere sottoposto ad un procedimento penale per più di una volta in relazione al medesimo fatto e la disciplina in tali casi è prevista all'articolo 669 cpp. Da un punto di vista astratto la problematica dovrebbe risolversi disponendo la revoca della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, ma il legislatore ha invece previsto -in attuazione del favor rei- che nel caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona, il giudice dell'esecuzione debba eseguire la sentenza più favorevole: in presenza di più sentenze di condanna con pene diverse la norma in esame attribuisce al condannato la possibilità di esprimere una preferenza circa il provvedimento da eseguire, avallando il convincimento secondo il quale “il miglior giudice dei propri interessi non può che essere lo stesso condannato” → infatti una decisione che per il giudice potrebbe sembrare più vantaggiosa (come l'esecuzione di una pena pecuniaria in luogo di una pena detentiva) al condannato potrebbe invece arrecare un nocumento; tuttavia qualora il condannato non intendesse esercitare il diritto in questione si applicano le disposizioni previste ai commi III-IV dell'articolo 669 che prevedono =
7.6 L'applicazione dell'amnistia e dell'indulto Il giudice dell'esecuzione può procedere ex officio e senza formalità all'applicazione della amnistia e del indulto: il risultato pratico si traduce in un netto ridimensionamento della pena o addirittura nella sua totale eliminazione; in deroga alla procedibilità d'ufficio, qualora sia esaurita l'esecuzione della pena, è necessaria la richiesta del condannato → in tali ipotesi l'interesse del soggetto può riferirsi (oltre che all'ottenimento di benefici prettamente morali) alla revoca, ove previsto, delle pene accessorie ed alla cessazione di eventuali effetti penali derivanti dalla condanna. I poteri del giudice in materia di applicazione di amnistia sono vari e debbono mirare all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione del beneficio in esame (articolo 672). La Corte ha poi precisato che l'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato da quello dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una “causa abrogandi” prevista dalla legge, e non per un mero ripensamento sulla correttezza dell'applicazione; il giudice è inoltre tenuto a non applicare il beneficio in parola qualora si riscontri la causa di revoca dell' articolo 1 legge 241/2006: “il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni” ed inoltre se la concessione dell'indulto è avvenuta in maniera erronea può essere esperita contro la stessa -entro quindici giorni- opposizione. Da rilevare che si riscontrano dei contrasti giurisprudenziali in relazione all'individuazione del giudice competente ad applicare la amnistia impropria e l'indulto in caso di pluralità di condanne: la giurisdizione di legittimità ha sostenuto essere competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Infine si ricordi che il pubblico ministero può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione, prima che venga ordinata dal giudice l'amnistia e l'indulto. 7.7 Revoca per abolizione del reato Se durante l'esecuzione viene abrogata o dichiarata illegittima una fattispecie criminosa, il giudice è tenuto a revocare la sentenza di condanna od il decreto penale con la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato”: stesso vale se le medesime cause involgano reati per i quali sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere; altra ipotesi si individua poi nell'incompatibilità di una norma incriminatrice italiana con una europea (articolo 673 cpp). Il presupposto principe per la richiesta della revoca -che può essere presentata dal pubblico ministero, dal condannato o dal suo difensore- muove dalla esigenza di eliminare l'effetto penale provocato da un fatto storico ormai irrilevante per l'ordinamento: sul punto risulta convincente l'opinione sostenente che il giudice dell'esecuzione dovrebbe agire anche d'ufficio senza attendere l'istanza di parte al fine di una più corretta osservazione del principio di legalità secondo il quale “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato”; alla medesima ratio si ispira poi una recente pronuncia della Corte di cassazione inerente alla possibilità di revocare delle sentenze da parte del giudice dell'esecuzione nel caso in cui -nel giudizio di cognizione- non sia stata rilevata l'abrogazione di una norma incriminatrice → in conclusione può affermarsi che il giudice in executivis non può modificare la decisione ogni volta che si trovi in disaccordo con le determinazioni del primo giudice, ma deve intervenire solo quando quest'ultimo abbia commesso un “errore percettivo” omettendo di rilevare l'emanazione di una legge abrogatrice. 7.8 Revoca di altri provvedimenti Il giudice dell'esecuzione può modificare in malam partem (a sfavore) quanto stabilito in sentenza, ove ricorrano delle condizioni tali da determinare la revoca di alcuni benefici: in tal caso l'intervento del giudice dell'esecuzione assume carattere di sussidiarietà, nella misura in cui questi è tenuto ad emettere il provvedimento di revoca solo quando la stessa non venga dichiarata dal giudice di cognizione “qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato” e ciò è disciplinato dall'articolo 674 cpp. Unico legittimato a presentare la richiesta di revoca è il pubblico ministero, non potendo il condannato richiedere l'emissione di un provvedimento pregiudizievole nei suoi confronti; inoltre -dovendo il giudizio svolgersi nelle forme del rito camerale- si esclude che la questione possa essere sollevata d'ufficio, dato che il rito camerale richiede come unica modalità di impulso la richiesta di parte. 7.9 Falsità di documenti Durante l'esecuzione può eccepirsi una questione concernente l'attestazione della falsità di un atto o di un documento; in verità tale verifica rientra nei compiti del giudice di cognizione il quale è tenuto ad accertare la sussistenza di un atto o documento falso ed a dichiararla nel disposto della sentenza: per cui si evince che il giudice dell'esecuzione ha un potere meramente sussidiario rispetto a quello del giudice della cognizione, potendo soltanto acclarare la falsità di un atto, già accertata positivamente dal primo giudice il quale tuttavia ha omesso di indicarla nel dispositivo della sentenza (articolo 675 cpp). La dichiarazione di falsità può riguardare indifferentemente atti pubblici e scritture private → il documento viene privato di qualsiasi effetto giuridico tramite annotazione della sentenza a margine di ciascuna pagina del documento e mediante attestazione nel verbale delle suddette operazioni: il documento rimane poi allegato al verbale ed una copia di esso viene rilasciata a chi possedeva il documento (solo quando la copia sia stata richiesta per la tutela di un interesse legittimo); negli altri casi il documento parzialmente cancellato ovvero rinnovato o riformato viene inserito per intero nel verbale. Se il documento si trovava in un deposito pubblico, questo viene restituito al depositario insieme alla copia autentica del verbale allegato; se invece il documento era in possesso di un soggetto privato allora il documento rimane allegato al verbale ed una copia di esso viene rilasciata a chi deve tutelare un proprio legittimo interesse ed inoltre si precisa che la copia vale come originale. Legittimato a presentare la relativa richiesta è chiunque abbia un concreto interesse a dimostrare la falsità degli atti ed infatti non vi sono limitazioni in merito ai soggetti attivi: di conseguenza anche coloro che sono estranei al processo possono richiedere al giudice dell'esecuzione che si pronunci in merito alla tematica. 7.10 Altre competenze Le residue competenze del giudice dell'esecuzione sono disciplinate dall'articolo 676 cpp in forza del quale gli viene demandato espressamente il potere di valutare le questioni che attengano alla:
In età antica e medievale il carcere non era altro che il luogo in cui si teneva il detenuto in attesa del giudizio: la concezione di “detenzione come pena da espiare” arrivò solo agli inizi del 600; successivamente le prigioni diventano la norma comportando così la scomparsa delle pene corporali, del processo inquisitorio e della tortura ed al loro posto subentra la privazione della libertà personale ad opera di un processo misto inquisitorio-accusatorio. Il problema della finalità della pena detentiva si sviluppa nel periodo dell'illuminismo ed a tal proposito uno schema di sintesi può essere tracciato riprendendo l'utile distinzione scolastica tra:
1.2 Dalla centralità della finalità rieducativa alla diversificazione normativa Il legislatore può scegliere di volta in volta la finalità della pena più adeguata per i fini di politica penale da perseguire a seconda del caso concreto: non esiste infatti una gerarchia fissa che vincoli la legislazione penale, se non la necessità del caso concreto per cui il legislatore potrà far valere l'una o l'altra finalità della pena purché nel rispetto dei limiti di ragionevolezza, del principio della parità di trattamento e della dignità umana; tuttavia accanto al trattamento ed al regime penitenziario “ordinario” operano anche delle norme speciali che attuano una diversa composizione delle istanze sottese alla pena tenendo conto della personalità del reo o dei caratteri della realtà di riferimento, e ci si riferisce a =
Sotto il regolamento carcerario fascista il detenuto non aveva alcun diritto: tutto infatti ruotava intorno alle esigenze di sicurezza, di ordine e disciplina interne allo stabilimento carcerario e questa tesi era perfettamente accettata dall'amministrazione carceraria dato che il detenuto non era visto come soggetto dell'esecuzione penitenziaria bensì come oggetto; il regolamento fino al 1975 disciplinava ogni possibile aspetto della vita dei detenuti in modo umiliante essendo informato ad una concezione primitiva della pena intesa come vendetta e castigo, sorretta da due principi fondamentali:
2.4 La giurisdizione di sorveglianza come giurisdizione penitenziaria La giurisdizione di sorveglianza (intesa come giurisdizione penitenziaria) nasce solo di recente con la giurisdizionalizzazione dei reclami, la quale nasce come ricerca di procedimenti attraverso i quali poter far valere i diritti del detenuto; la riforma del 1975 prevedeva unicamente dei reclami in materia di lavoro, di permessi, di sospensione delle ordinarie regole di trattamento ed un reclamo a contenuto residuale o generico: non esisteva pertanto un unico modello procedurale e le differenze creavano disparità di trattamento e discriminazioni a seconda dei diritti fatti valere. Nell'importante opera interpretativa della Consulta n° 26/1999 si riafferma che “al riconoscimento della titolarità di diritti del detenuto, a cominciare dai diritti inviolabili dell'uomo, non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale” e d'altronde l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti è essa stessa il contenuto di un diritto; tuttavia questa sentenza lasciava ai giudici di sorveglianza la scelta del procedimento giurisdizionale attraverso il quale dare attuazione ai diritti del detenuto e ciò ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite nel 2003 le quali hanno poi aggiunto, in relazione al reclamo in materia di sorveglianza particolare: “i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'articolo 14-ter op”. Dalla pronuncia di questa sentenza la latitanza del legislatore si è protratta per quindici anni, per cui i detenuti hanno dovuto attendere la condanna dello Stato nella vicenda Torreggiani: la Corte EDU con questa pronuncia rammenda che “la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla convenziona, ma che anzi in alcuni casi la persona incarcerata potrebbe aver bisogno di una maggiore tutela, proprio in virtù della vulnerabilità della propria situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato”: i diritti del detenuto dunque non si cancellano o sospendono all'atto del suo ingresso in carcere e non si distinguono da quelli che spettano all'uomo libero (se non nella parte in cui risultino immediatamente incompatibili con l'esecuzione della detenzione) e tutto questo emerge, oltre che dalle disposizioni di cui all'ordinamento penitenziario anche nei principi fondamentali delle regole penitenziarie europee =
I diritti del detenuto si possono poi raggruppare in alcune macro-aree fondamentali, in ognuna delle quali è previsto un diritto costituzionalmente riconosciuto:
3.3 Le condizioni della detenzione nella prospettiva dell'umanità L'articolo 6 op dispone di come si vive all'interno degli istituti penitenziari prevedendo che i locali in cui si svolge la vita dei detenuti devono essere sufficientemente ampi, illuminati, ben areati e risaldati oltre che dotati di servizi igienici riservati: devono essere tenuti in un buono stato di pulizia e particolare cura è prevista per la scelta dei detenuti destinati a camere con più posti; l'articolo 5 op si occupa invece delle caratteristiche degli edifici penitenziari disponendo che gli istituti devono realizzarsi in modo da accogliere un numero non elevato di detenuti od internati in modo da poter consentire un trattamento il più possibile “individualizzato” e che -oltre ai locali per le esigenze di vita individuale- devono essere presenti anche dei locali per lo svolgimento della vita collettiva. Ogni considerazione sui singoli aspetti relativi ai locali ed edifici penitenziari può innanzitutto formare oggetto di reclamo generico o reclamo giurisdizionale; in secondo luogo, nella prospettiva dell'articolo 35-ter ogni rilievo su ciascuno di questi singoli aspetti concorre a rappresentare il quadro delle condizioni materiali in cui vive il detenuto ed appunto di tale quadro complessivo occorre tenere conto quando si svolga il discorso sull'umanità della pena, che si esprime in termini di vivibilità o di rispetto degli standard qualitativi della detenzione: più in particolare occorre tenere conto del parametro temporale dell'articolo, ai sensi del quale è dato un risarcimento al detenuto quando il pregiudizio all'esercizio dei diritti “consiste per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 CEDU → la Corte EDU esamina sempre l'universo del caso particolare secondo il metodo del “sincretismo pragmatico” tenendo conto di numerosi elementi (durata della violazione e l'età del detenuto internato). 3.4 Edilizia penitenziaria Le strutture fisiche delle carceri rispecchiano il modo in cui è concepita la pena, le sue finalità nonché il modo in cui viene praticato il trattamento dei detenuti ed il riferimento è a tre modelli differenti.
Il detenuto comune viene accolto dal “servizio nuovi giunti”, particolarmente importante per i detenuti giovani ed i reclusi alle prime armi poiché in questi contesti esercita un forte impatto la separazione dal mondo esterno e la privazione della libertà personale: dopo una prima sistemazione provvisoria presso un istituto in cui viene eseguita l'osservazione scientifica della personalità avente il fine di redigere il programma rieducativo individualizzato, il detenuto viene assegnato in un istituto in maniera definitiva affinché svolga il proprio percorso in gruppo → il detenuto non può mai essere separato da questo gruppo se non con un'apposita motivazione; il gruppo raccoglie detenuti sottoposti a trattamenti rieducativi il più possibile omogenei tra loro ed in questo senso si può dire affermare che il trattamento penitenziario è differenziato. La differenziazione del trattamento rieducativo non va confusa con la differenziazione del regime penitenziario riferito invece alla discrezionalità riconosciuta al legislatore nel bilanciare le diverse finalità della pena: di conseguenza quando si parla dei cosiddetti regimi penitenziari differenziati si fa riferimento ad una norma speciale in deroga ai principi del diritto penitenziario; la disciplina differenziata viene dettata dal legislatore per particolari titoli di reato ovvero per le particolari del soggetto ed occorre precisare che a essere differenziato non è il trattamento rieducativo, ma il sistema di punizioni e ricompense in cui consiste il regime penitenziario. Con la differenziazione normativa si è venuta a creare una divaricazione rispetto alla finalità rieducativa della pena detentiva: da un lato vi è l'esecuzione della pena inflitta ai minorenni dove la finalità rieducativa ha eliminato qualsiasi altra istanza sottesa alla detenzione; dall'altro lato è avvenuto il contrario nei confronti dei condannati per i delitti dell'articolo 4-bis (specie se recidivi).
4.1 L'esecuzione penale minorile Nell'esecuzione della pena inflitta ai soggetti minori di diciotto, la finalità rieducativa ha surclassato -se non completamente escluso- ogni altra istanza sottesa alla pena: infatti il sistema punitivo minorile tende ad evitare il contatto del reo minore con il carcere e con il processo, o quantomeno lo riduce ai minimi termini per non pregiudicarne la rieducazione ed il reinserimento sociale.