




























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
dispensa di diritto penitenziario
Tipologia: Dispense
1 / 353
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























































































Prof. Alessandro Diddi A.A. 2022 - 2023
Alessandro Diddi Manuale di diritto penitenziario III edizione Pisa – Pacini Editore, 2022
L’esecuzione
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servizio Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio
Le limitazioni della libertà personale Notizia di reato Indagini preliminari Esercizio dell’azione penale Processo esecuzion e la custodia cautelare in carcere la pena detentiva
Le pene nel sistema penale Il carcere Il sistema sanzionatorio del giudice di pace d.lgs. 28-8-2000, n. 274 Art. 53 Obbligo di permanenza domiciliare c/o la propria abitazione (o altro luogo) il sabato e la domenica Art. 54 Lavoro di pubblica utilità non < a 10 gg e per una durata giornaliera non > 8 ore
Le fonti La costituzione Le convenzioni internazionali Il codice penale Il codice di procedura penale Le leggi I regolamenti Le circolari
Convenzione ONU (^) In data 10-12-1984 l’ASSEMBLEA GENERALE dell’ONU ha adottato (^) La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
Il divieto di violenze fisiche e morali Art. 13, comma 4, Cost. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque private della libertà personale
L’art. 613-bis c.p. (^) c.p. art. 613-bis. Tortura. (^) Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. (^) Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. (^) Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. (^) Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. (^) Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo. Articolo inserito dall’art. 1, co. 1, L. 14-7-2017, n. 110
Il ritardo del legislatore italiano (^) La Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 26/10/2017, Blair e altri C. Italia ha accertato una violazione dell'art. 3 della Convenzione, alla luce degli atti di tortura perpetrati nei confronti dei ricorrenti da parte di alcuni membri delle forze dell'ordine, che non erano stati puniti a causa della mancanza, nel sistema legale italiano, di una idonea fattispecie incriminatrice. FONTE (^) Dir. Pen. e Processo, 2018, 1, 131 (^) RIFERIMENTI NORMATIVI (^) L 04/08/1955 n. 848 Art. 3
La condanna del tribunale di Ferrara Secondo quello che è emerso nel processo picchiò un detenuto nella sua cella umiliandolo anche con l’obbligo di spogliarsi. Con queste accuse un agente di polizia penitenziaria è stato condannato con rito abbreviato dal tribunale di Ferrara a 4 anni per tortura e lesioni personali. Per i pm l’agente, 51 anni, all’epoca (settembre
Le pene moderne Le sanzioni penali
La polifunzionalità della pena L’art. 27, co. 3 Cost (^) Con sentenza 12-1966 la Corte ha affermato che il principio rieducativo, «dovendo agire in concorso [con le] altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto» e la rieducazione va posta «nell’ambito della pena, umanamente intesa ed applicata». (^) La lettera della norma costituzionale chiarisce i limiti della funzione rieducativa, poiché l’espressione utilizzata, che le pene “devono tendere” a tal fine, «sta ad indicare unicamente l’obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla», naturalmente ove la pena, per la sua natura ed entità, si presti a tale scopo. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato Corte cost. 22-1971 ha espressamente escluso che il fine rieducativo sia l’unico che la pena si propone di conseguire: «l’efficacia rieducativa, indicata come finalità ultima (e non unica) della pena dall’art. 27, co. 3, della Costituzione»
Le fonti interne La legge di ordinament o penitenziari o