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diritto penitenziario, Dispense di Diritto Processuale Penale

dispensa di diritto penitenziario

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 08/04/2026

emmac
emmac 🇮🇹

1 documento

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Diritto penitenziario
Prof. Alessandro Diddi
A.A. 2022 - 2023
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Scarica diritto penitenziario e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

Diritto penitenziario

Prof. Alessandro Diddi A.A. 2022 - 2023

Il manuale

Alessandro Diddi Manuale di diritto penitenziario III edizione Pisa – Pacini Editore, 2022

L’esecuzione

  • (^) le pene che incidono sulla integrità fisica
  • (^) La pena di morte
  • (^) Le pene che incidono sull’onore e sulla capacità
  • (^) le pene limitative della libertà personale
  • (^) Le pene incidenti sul patrimonio le sanzion i nel sistem a penale Art. 4 C.E.D.U.

DIVIETO DI SCHIAVITÙ E

TORTURA

Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servizio Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio

Le limitazioni della libertà personale Notizia di reato Indagini preliminari Esercizio dell’azione penale Processo esecuzion e la custodia cautelare in carcere la pena detentiva

Le pene nel sistema penale Il carcere Il sistema sanzionatorio del giudice di pace d.lgs. 28-8-2000, n. 274 Art. 53 Obbligo di permanenza domiciliare c/o la propria abitazione (o altro luogo) il sabato e la domenica Art. 54 Lavoro di pubblica utilità non < a 10 gg e per una durata giornaliera non > 8 ore

Le fonti La costituzione Le convenzioni internazionali Il codice penale Il codice di procedura penale Le leggi I regolamenti Le circolari

Convenzione ONU  (^) In data 10-12-1984 l’ASSEMBLEA GENERALE dell’ONU ha adottato  (^) La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

La Convenzione sancisce tra

l’altro i seguenti diritti:

  • (^) divieto assoluto di tortura
  • (^) divieto di estradizione di una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni per ritenere che in tale Stato essa rischi di essere sottoposta a tortura (principio del «non-refoulement» o non respingimento)
  • (^) definizione dettagliata di tortura
  • (^) disciplinamento della pena per le persone che compiono atti di tortura e della loro estradizione
  • (^) disciplinamento della prevenzione e dell’individuazione di casi di tortura LEGGE 3 novembre 1988, n. 498. Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984

Il divieto di violenze fisiche e morali Art. 13, comma 4, Cost. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque private della libertà personale

L’art. 613-bis c.p.  (^) c.p. art. 613-bis. Tortura.  (^) Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.  (^) Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.  (^) Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.  (^) Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.  (^) Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo. Articolo inserito dall’art. 1, co. 1, L. 14-7-2017, n. 110

Il ritardo del legislatore italiano  (^) La Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 26/10/2017, Blair e altri C. Italia ha accertato una violazione dell'art. 3 della Convenzione, alla luce degli atti di tortura perpetrati nei confronti dei ricorrenti da parte di alcuni membri delle forze dell'ordine, che non erano stati puniti a causa della mancanza, nel sistema legale italiano, di una idonea fattispecie incriminatrice.  FONTE  (^) Dir. Pen. e Processo, 2018, 1, 131  (^) RIFERIMENTI NORMATIVI  (^) L 04/08/1955 n. 848 Art. 3

La condanna del tribunale di Ferrara Secondo quello che è emerso nel processo picchiò un detenuto nella sua cella umiliandolo anche con l’obbligo di spogliarsi. Con queste accuse un agente di polizia penitenziaria è stato condannato con rito abbreviato dal tribunale di Ferrara a 4 anni per tortura e lesioni personali. Per i pm l’agente, 51 anni, all’epoca (settembre

  1. in servizio nel penitenziario della città emiliana, agì “con crudeltà e

Fonte: Il fatto quotidiano 15-1-

Le pene moderne Le sanzioni penali

  • (^) Limitazioni della libertà personale
  • (^) Limitazioni alla capacità d’agire
  • (^) Privazioni patrimoniali

La polifunzionalità della pena L’art. 27, co. 3 Cost  (^) Con sentenza 12-1966 la Corte ha affermato che il principio rieducativo, «dovendo agire in concorso [con le] altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto» e la rieducazione va posta «nell’ambito della pena, umanamente intesa ed applicata».  (^) La lettera della norma costituzionale chiarisce i limiti della funzione rieducativa, poiché l’espressione utilizzata, che le pene “devono tendere” a tal fine, «sta ad indicare unicamente l’obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla», naturalmente ove la pena, per la sua natura ed entità, si presti a tale scopo. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato Corte cost. 22-1971 ha espressamente escluso che il fine rieducativo sia l’unico che la pena si propone di conseguire: «l’efficacia rieducativa, indicata come finalità ultima (e non unica) della pena dall’art. 27, co. 3, della Costituzione»

Le fonti interne La legge di ordinament o penitenziari o

  • (^) l. 26-7-1975, n. 354, Il regolamento attuativo: L’art. 87 della l. n. 354-1975 aveva stabilito che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa, dovesse essere emanato il regolamento di esecuzione
  • (^) d.p.r. 29-4-1976, n. 431
  • (^) d.p.r. 30-6-2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure di sicurezza privative e limitative della libertà