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CONCETTI E NOZIONI FONDAMENTALI PER IL DIRITTO PRIVATO - LIBRO ‘’ ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO’’ , FRANCESCO GALGANO NONA EDIZIONE
Tipologia: Appunti
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Il diri�o è un insieme di regole a�e alla risoluzione dei confli� fra gli uomini senza ricorrere alla violenza ma applicando regole predeterminate che nel loro complesso formano un sistema , dove ogni regola concorre con le altre per adempiere alla loro funzione. Organizzazione Giuridica Per ordinare una società c’è bisogno che ad un ’ autorità venga riconosciuta la facoltà di creare diri�o e ad una seconda autorità quella di applicare il diri�o e nella società a�uale si dis�nguono tre ordini di autorità:
Nazionale : Dove l’autorità è lo Stato chi crea i diri� è il parlamento ed il governo e chi lo applica è l’autorità giudiziaria. Sovranazionale : Dove l’autorità è l’Unione Europea , chi crea il diri�o è il consiglio Europeo e chi lo applica è la corte di gius�zia. Infra-statuale : Dove l’autorità sono en� locali e regioni e chi crea il diri�o sono i consigli regionali.
Nel giudicare i casi ed eme�ere le sentenze la magistratura , apparato giudiziario dello stato applica il diri�o nazionale, sovranazionale e infra-statuale.
Principio di Equità I giudici possono applicare (non sempre) le norme secondo il principio di Equità , ovvero quello di bilanciare gli interessi ed usato quando, seguendo le norme, può insorgere una sperequazione, ovvero, un ingius�zia. Appunto il diri�o è definito Rela�vo in quanto è compito della magistratura l’ada�amento delle norme nei singoli casi reali e concre�.
Principio di Nomofilachia I gradi in cui un processo può avvenire per risolvere delle confli�ualità fra sogge� sono Tre: 1°Grado, 2°Grado e Cassazione.
Quando al processo di 1°Grado si raggiunge un verde�o che lascia scontente entrambe le par� sociali si può ricorrere all’appello di 2°Grado , successivamente, se si verifica ancora una volta lo scontento di entrambe le par� si può ricorrere alla Cassazione dove la Corte di Cassazione indicherà i pun� non corre� al giudice del secondo grado che dovrà decidere secondo l’imposizione Nomofila�ca della Cassazione. Si può inoltre avere un contrasto interpreta�vo dopo l’imposizione nomofila�ca della casszione , questo porterà alla riunione della sezione unita della cassazione per confermare o modificare la sentenza.
Le società odierne sono regolate a livello giuridico con due �pologie : -Common Law : Come in Inghilterra dove le leggi sono basate sulle decisioni dei giudici che hanno un effe�o vincolante.
Nell’Unione Europea la Corte di Gius�zia dell’UE può emanare una sentenza riguardante un sogge�o di qualsiasi paese ed ha un effe�o vincolante su sù tu� gli altri, de�o Erga Omnes , con effe�o simile al sistema delle Common Law. Il Governo può emanare due �pologie di decre�: -Il Decreto Legisla�vo : ovvero una legge ordinaria che emana il governo so�o delega del parlamento.
-Il Decreto Legge: Legge emanata in caso di necessità in cui il governo scavalca il parlamento. La sudde�a legge resta in vigore per 60 giorni dopodiché può decadere o essere modificata ed essere conver�ta in legge.
Norma Giuridica
Un prece�o per essere definito norma giuridica tale deve rispe�are le seguen� cara�eris�che :
Generalità ed Astra�ezza : Una norma si definisce generale in quanto il gruppo des�natario della norma è determinato da un certo grado di generalità. Una norma si definsce astra�a in quanto riguarda un fa�o astra�o, o ipote�co, con una certa probabilità di avvenire.
Coerci�vità : Ovvero quando le norme di diri�o si possono applicare anche contro la volontà dell’individuo.
Prece�vità (o Impera�vità): Le norme devono imporre un comportamento che deve essere rispe�ato
Precos�tuzione: Devono essere create prima che il confli�o sia insorto e valgono per tu� i casi che lavvengono dopo la sua cos�tuzione.
Un insieme di norme viene denominato is�tuto.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Quando viene emessa una norma si viene a creare sia un obbligo che un diri�o verso dis�n� sogge�.
E’ possibile dis�nguere tra:
Diri�o ogge�vo: ovvero una norma giuridica in se o un prece�o
Diri�o sogge�vo : Ovvero la pretesa di un determinato sogge�o ( sogge�o a�vo ) che un altro/altri ( sogge�o passivo ) assuma il comportamento prescri�o da una norma per un determinato interesse; interesse prote�o dal diri�o ogge�vo. Il diri�o sogge�vo può suddividersi in:
Assoluto: Quando è fa�o valere nei confron� di tu� “ Erga Omnes ” come i diri� fondamentali.
Rela�vo: Fa�o valere nei confron� di una o più persone determinate o determinabili come i diri� di famiglia e di obbligazione.
Esistono inoltre alcuni casi in cui non vi sono nè obblighi ne divie�, per esempio si dice che una persona è assogge�ata quando è costre�a a subire passivamente le conseguenze di un a�o altrui. Chi de�ene questo potere di imporsi su un altro sogge�o ha la “ Podestà di imperio ”, o nel caso in cui il sogge�o che de�ene questo potere è lo stato si definisce “ Potere Sovrano ”. Vengono chiama� Diri� potesta�vi quelli come il recesso di un contra�o, il licenziamento o le dimissioni volontarie.
Chi vuole avvalersi di un diri�o deve o�enere l’ onere della prova per far si che si o�enga.
Il sogge�o portatore del diri�o può non corrispondere con il sogge�o �tolare del diri�o (chi ne trae vantaggio), in questo caso non si parla di diri�o sogge�vo ma di podestà cioè la facolta di pretendere che un diri�o sia rispe�ato nei confron� di terzi (es. Come i genitori sui figli minori (podestà a�va)). Le podestà sono poteri propri e diversi da quei poteri deriva� dall’interessato o dalle autorità pubbliche, in questo caso si parla di Uffici
Diri�o pubblico e privato
La differenza tra diri�o privato e diri�o pubblico si denota quando una autorità pubblica si rifà alla propietà di imperio (o potere sovrano) nelle ques�oni tra pubblico e privato, quando invece una determinata autorità pubblica agisce come un privato nei confron� di un privato allora il diri�o è privato. Il diri�o pubblico si suddivide a sua volta in so�osistemi , ovvero:
Diri�o cos�tuzionale: che si a�ene alla regole fondamentali di organizzazione dello stato.
Diri�o amministra�vo: che riguarda i compi� degli en� pubblici e degli appara� dell’esecu�vo
Diri�o penale : Che a�esta la potestà puni�va dello stato, ovvero che determina rea� e pene applicabili
Diri�o processuale: a�ene all’esercizio della giuris�zione e si dis�ngue in diri�o processuale civile, amministra�vo e penale
Fa� Giuridici e A� Giuridici
I Fa� Giuridici sono gli accadimen� naturali o umani che al loro verificarsi l’ordinamento giuridico collega ad un effe�o giuridico (diri� e doveri) e si dis�nguono in: