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DIRITTO PRIVATO CAPITOLO 1, Appunti di Diritto Privato

CONCETTI E NOZIONI FONDAMENTALI PER IL DIRITTO PRIVATO - LIBRO ‘’ ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO’’ , FRANCESCO GALGANO NONA EDIZIONE

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 29/07/2019

Giglio269
Giglio269 🇮🇹

4 documenti

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Introduzione al dirio
Il dirio è un insieme di regole ae alla risoluzione dei coni fra gli uomini senza ricorrere alla violenza ma
applicando regole predeterminate che nel loro complesso formano un sistema, dove ogni regola concorre
con le altre per adempiere alla loro funzione.
Organizzazione Giuridica
Per ordinare una società c’è bisogno che ad unautorità venga riconosciuta la facoltà di creare dirio e ad
una seconda autorità quella di applicare il dirio e nella società auale si disnguono tre ordini di autorità:
Nazionale: Dove l’autorità è lo Stato chi crea i diri è il parlamento ed il governo e chi lo applica è
l’autorità giudiziaria.
Sovranazionale: Dove l’autorità è l’Unione Europea, chi crea il dirio è il consiglio Europeo e chi lo applica
è la corte di giuszia.
Infra-statuale: Dove l’autorità sono en locali e regioni e chi crea il dirio sono i consigli regionali.
Nel giudicare i casi ed emeere le sentenze la magistratura, apparato giudiziario dello stato applica il dirio
nazionale, sovranazionale e infra-statuale.
Principio di Equità
I giudici possono applicare (non sempre) le norme secondo il principio di Equità, ovvero quello di bilanciare
gli interessi ed usato quando, seguendo le norme, può insorgere una sperequazione, ovvero, un ingiuszia.
Appunto il dirio è denito Relavo in quanto è compito della magistratura l’adaamento delle norme nei
singoli casi reali e concre.
Principio di Nomolachia
I gradi in cui un processo può avvenire per risolvere delle coniualità fra sogge sono Tre:
1°Grado, 2°Grado e Cassazione.
Quando al processo di 1°Grado si raggiunge un verdeo che lascia scontente entrambe le par sociali si può
ricorrere all’appello di 2°Grado, successivamente, se si verica ancora una volta lo scontento di entrambe le
par si può ricorrere alla Cassazione dove la Corte di Cassazione indicherà i pun non corre al giudice del
secondo grado che dovrà decidere secondo l’imposizione Nomolaca della Cassazione.
Si può inoltre avere un contrasto interpretavo dopo l’imposizione nomolaca della casszione, questo
porterà alla riunione della sezione unita della cassazione per confermare o modicare la sentenza.
Le società odierne sono regolate a livello giuridico con due pologie:
-Common Law: Come in Inghilterra dove le leggi sono basate sulle decisioni dei giudici che hanno un eeo
vincolante.
-Civil Law: Ovvero come in Italia dove vi è il principio di Nomolachia.
Nell’Unione Europea la Corte di Giuszia dell’UE può emanare una sentenza riguardante un soggeo di
qualsiasi paese ed ha un eeo vincolante su tu gli altri, deo Erga Omnes, con eeo simile al
sistema delle Common Law.
Il Governo può emanare due pologie di decre:
-Il Decreto Legislavo: ovvero una legge ordinaria che emana il governo soo delega del parlamento.
-Il Decreto Legge: Legge emanata in caso di necessità in cui il governo scavalca il parlamento. La suddea
legge resta in vigore per 60 giorni dopodiché può decadere o essere modicata ed essere converta in
legge.
Norma Giuridica
Un preceo per essere denito norma giuridica tale deve rispeare le seguen caraerische:
Generalità ed Astraezza: Una norma si denisce generale in quanto il gruppo desnatario della norma è
determinato da un certo grado di generalità. Una norma si densce astraa in quanto riguarda un fao
astrao, o ipoteco, con una certa probabilità di avvenire.
Coercività: Ovvero quando le norme di dirio si possono applicare anche contro la volontà dell’individuo.
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Introduzione al diri�o

Il diri�o è un insieme di regole a�e alla risoluzione dei confli� fra gli uomini senza ricorrere alla violenza ma applicando regole predeterminate che nel loro complesso formano un sistema , dove ogni regola concorre con le altre per adempiere alla loro funzione. Organizzazione Giuridica Per ordinare una società c’è bisogno che ad unautorità venga riconosciuta la facoltà di creare diri�o e ad una seconda autorità quella di applicare il diri�o e nella società a�uale si dis�nguono tre ordini di autorità:

Nazionale : Dove l’autorità è lo Stato chi crea i diri� è il parlamento ed il governo e chi lo applica è l’autorità giudiziaria. Sovranazionale : Dove l’autorità è l’Unione Europea , chi crea il diri�o è il consiglio Europeo e chi lo applica è la corte di gius�zia. Infra-statuale : Dove l’autorità sono en� locali e regioni e chi crea il diri�o sono i consigli regionali.

Nel giudicare i casi ed eme�ere le sentenze la magistratura , apparato giudiziario dello stato applica il diri�o nazionale, sovranazionale e infra-statuale.

Principio di Equità I giudici possono applicare (non sempre) le norme secondo il principio di Equità , ovvero quello di bilanciare gli interessi ed usato quando, seguendo le norme, può insorgere una sperequazione, ovvero, un ingius�zia. Appunto il diri�o è definito Rela�vo in quanto è compito della magistratura l’ada�amento delle norme nei singoli casi reali e concre�.

Principio di Nomofilachia I gradi in cui un processo può avvenire per risolvere delle confli�ualità fra sogge� sono Tre: 1°Grado, 2°Grado e Cassazione.

Quando al processo di 1°Grado si raggiunge un verde�o che lascia scontente entrambe le par� sociali si può ricorrere all’appello di 2°Grado , successivamente, se si verifica ancora una volta lo scontento di entrambe le par� si può ricorrere alla Cassazione dove la Corte di Cassazione indicherà i pun� non corre� al giudice del secondo grado che dovrà decidere secondo l’imposizione Nomofila�ca della Cassazione. Si può inoltre avere un contrasto interpreta�vo dopo l’imposizione nomofila�ca della casszione , questo porterà alla riunione della sezione unita della cassazione per confermare o modificare la sentenza.

Le società odierne sono regolate a livello giuridico con due �pologie : -Common Law : Come in Inghilterra dove le leggi sono basate sulle decisioni dei giudici che hanno un effe�o vincolante.

  • Civil Law : Ovvero come in Italia dove vi è il principio di Nomofilachia.

Nell’Unione Europea la Corte di Gius�zia dell’UE può emanare una sentenza riguardante un sogge�o di qualsiasi paese ed ha un effe�o vincolante su sù tu� gli altri, de�o Erga Omnes , con effe�o simile al sistema delle Common Law. Il Governo può emanare due �pologie di decre�: -Il Decreto Legisla�vo : ovvero una legge ordinaria che emana il governo so�o delega del parlamento.

-Il Decreto Legge: Legge emanata in caso di necessità in cui il governo scavalca il parlamento. La sudde�a legge resta in vigore per 60 giorni dopodiché può decadere o essere modificata ed essere conver�ta in legge.

Norma Giuridica

Un prece�o per essere definito norma giuridica tale deve rispe�are le seguen� cara�eris�che :

Generalità ed Astra�ezza : Una norma si definisce generale in quanto il gruppo des�natario della norma è determinato da un certo grado di generalità. Una norma si definsce astra�a in quanto riguarda un fa�o astra�o, o ipote�co, con una certa probabilità di avvenire.

Coerci�vità : Ovvero quando le norme di diri�o si possono applicare anche contro la volontà dell’individuo.

Prece�vità (o Impera�vità): Le norme devono imporre un comportamento che deve essere rispe�ato

sebbene alcune si presen�no in forma descri�va come l’Ar�colo 3 della Cos�tuzione. *

Precos�tuzione: Devono essere create prima che il confli�o sia insorto e valgono per tu� i casi che lavvengono dopo la sua cos�tuzione.

Un insieme di norme viene denominato is�tuto.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Quando viene emessa una norma si viene a creare sia un obbligo che un diri�o verso dis�n� sogge�.

E’ possibile dis�nguere tra:

Diri�o ogge�vo: ovvero una norma giuridica in se o un prece�o

Diri�o sogge�vo : Ovvero la pretesa di un determinato sogge�o ( sogge�o a�vo ) che un altro/altri ( sogge�o passivo ) assuma il comportamento prescri�o da una norma per un determinato interesse; interesse prote�o dal diri�o ogge�vo. Il diri�o sogge�vo può suddividersi in:

Assoluto: Quando è fa�o valere nei confron� di tu�Erga Omnes ” come i diri� fondamentali.

Rela�vo: Fa�o valere nei confron� di una o più persone determinate o determinabili come i diri� di famiglia e di obbligazione.

Esistono inoltre alcuni casi in cui non vi sono nè obblighi ne divie�, per esempio si dice che una persona è assogge�ata quando è costre�a a subire passivamente le conseguenze di un a�o altrui. Chi de�ene questo potere di imporsi su un altro sogge�o ha la “ Podestà di imperio ”, o nel caso in cui il sogge�o che de�ene questo potere è lo stato si definisce “ Potere Sovrano ”. Vengono chiama� Diri� potesta�vi quelli come il recesso di un contra�o, il licenziamento o le dimissioni volontarie.

Chi vuole avvalersi di un diri�o deve o�enere l’ onere della prova per far si che si o�enga.

Il sogge�o portatore del diri�o può non corrispondere con il sogge�o �tolare del diri�o (chi ne trae vantaggio), in questo caso non si parla di diri�o sogge�vo ma di podestà cioè la facolta di pretendere che un diri�o sia rispe�ato nei confron� di terzi (es. Come i genitori sui figli minori (podestà a�va)). Le podestà sono poteri propri e diversi da quei poteri deriva� dall’interessato o dalle autorità pubbliche, in questo caso si parla di Uffici

Diri�o pubblico e privato

La differenza tra diri�o privato e diri�o pubblico si denota quando una autorità pubblica si rifà alla propietà di imperio (o potere sovrano) nelle ques�oni tra pubblico e privato, quando invece una determinata autorità pubblica agisce come un privato nei confron� di un privato allora il diri�o è privato. Il diri�o pubblico si suddivide a sua volta in so�osistemi , ovvero:

Diri�o cos�tuzionale: che si a�ene alla regole fondamentali di organizzazione dello stato.

Diri�o amministra�vo: che riguarda i compi� degli en� pubblici e degli appara� dell’esecu�vo

Diri�o penale : Che a�esta la potestà puni�va dello stato, ovvero che determina rea� e pene applicabili

Diri�o processuale: a�ene all’esercizio della giuris�zione e si dis�ngue in diri�o processuale civile, amministra�vo e penale

Fa� Giuridici e A� Giuridici

I Fa� Giuridici sono gli accadimen� naturali o umani che al loro verificarsi l’ordinamento giuridico collega ad un effe�o giuridico (diri� e doveri) e si dis�nguono in: