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Schemi completi Diritto Privato - Galgano.
Tipologia: Sintesi del corso
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1. Il diritto Il diritto privato è un insieme di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini al fine di raggiungere una convivenza umana priva di violenza. La funzione del diritto è quello di proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti applicando regole predeterminate le quali stabiliscono quale, fra gli interessi in conflitto, quale sia degno di protezione e debba prevalere lasciando perire l’altro. Queste regole compongono un sistema: ciascuna regola concorre con le altre ad assolvere una funzione complessiva ovvero adegua i rapporti fra gli uomini, in tutta la loro varietà e complessità, ad un modello al fine di realizzare un equilibrio generale e il più possibile stabile fra gli interessi in conflitto nella società. Questi sistemi di regole mutano nel tempo e si diversificano nello spazio. Infatti la nostra legislazione si basano sul diritto romano ma adattandosi alla società odierna. L’ organizzazione giuridica per ordinare una società occorre: a) Autorità superiore a cui viene affidato il compito di creare regole b) Autorità superiore a cui viene affidato il compito di applicare le regole C’è da sottolineare che il potere di creare leggi e il potere di applicarlo sono destinato a diversi enti.
Dal punto di vista formale il diritto è un insieme di comandamenti ai quali si deve obbedire, le autorità sono in forza del potere di emanare le norme e il compito di farle osservale. Allargando il punto di vista il diritto vigente in un dato tempo e luogo sono l’espressione della società di quel tempo e di quel luogo. Dal punto di vista sostanziale esso vive perché accettato dalla maggior parte di coloro che vi sono sottoposti: la sua legittimazione è il consenso. N.B. Autorità e consenso danno vita a diverse teorie:
Del Diritto si è parlato fin qui in senso oggettivo : come norma, generale e astratta, che regola i rapporti fra gli uomini imponendo loro degli obblighi , divieti e doveri. Secondo questa il diritto deve dare una soluzione non violenta dei conflitti tra uomini e ogni norma deve regolare un possibile conflitto di interessi. Si parla ora del Diritto in senso soggettivo e si passa dalla considerazione delle norme che regolano i rapporti fra gli uomini alla considerazione dei rapporti che le norme regolano. [Per esempio si parla del diritto di proprietà in senso oggettivo quando si fa riferimento alle norme che regolano quel rapporto fra gli uomini, ma in senso soggettivo si fa riferimento alle pretese che quelle norme riconoscono al proprietario]. I rapporti, in quanto regolati da una norma giuridica, li si definisce rapporti giuridici. In questi distinguiamo:
Il dovere correlativo al diritto di credito ha il nome di obbligazione o debito e il rapporto giuridico fra creditore e debitore è un rapporto obbligatorio. I doveri correlativi ai diritti di famiglia vengono distinti dalle obbligazioni con il nome di obblighi. Inoltre se la coincidenza tra l’interessato e il titolare del diritto non è presente (e quindi non si può parlare di diritto soggettivo) si parla di potestà , ovvero poteri propri del soggetto spettanti nell’interesse altrui: è il caso della potestà dei genitori sui figli (essi hanno delle pretese sui figli ma non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dei figli). Esistono norme che non definiscono né un obbligo né un divieto. È la cosiddetta norma di soggezione : il soggetto subisce passivamente le conseguenze di un atto altrui. La situazione attiva di una soggezione si definisce come potere e può essere riconosciuto:
1. Il sistema delle fonti del diritto Di fonti del diritto si può parlare in due sensi:
Analisi fonti del diritto Il Diritto dell’Unione Europea Ad un livello sovraordinato rispetto alle fonti di diritto interno, inclusa la Costituzione, si collocano il Trattato sull’UE , il Trattato sul funzionamento dell’UE , la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e i Regolamenti emanati dal parlamento e dal consiglio dell’UE. Il ruolo dell’UE nella formazione del diritto va oltre gli stessi regolamenti: rivolge direttive vincolanti ai singoli Stati membri per formare un diritto europeo uniforme (creatore di diritto) e inoltre comporta ad una limitazione della sovranità dello Stato. Costituzione È la legge fondamentale della Repubblica. Ha una posizione così alta grazie alla sua natura di costituzione rigida. Per modificare la legge occorre lo speciale procedimento di revisione costituzionale (Art. 138), che è diverso dall’ordinario procedimento di formazione delle leggi (le leggi modificabili con il procedimento ordinario sono dette elastiche ). Vi sono poi le leggi costituzionali : leggi per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale (ovvero solo con legge costituzionale si possono regolare determinate materie). Vi sono poi numerosi casi in casi in cui la Costituzione formula semplici riserve di legge ordinarie il che significa che alcune materie non possono essere regolate con leggi di grado inferiore alla legge. Questo significa che la riserva di legge può essere assoluta e a volte relativa ovvero che la legge ordinaria può fare rinvio ad una legge di grado inferiore per una sua disciplina più analitica. Una norma in contrasto con la Costituzione o con le altre leggi si dice costituzionalmente illegittima ed è giudicata tale dalla Corte costituzionale (la legge diventerà illegittima dal giorno successivo alla sentenza e viene eliminata definitivamente dall’ordinamento). Leggi ordinarie Sono il procedimento di formazione di norme giuridiche regolato dall’art 70. Molte leggi tuttora vigenti (sia del codice civile, sia penale e altri) sono state formate prima della Costituzione e in particolare durante la Dittatura fascista. Vi sono anche atti del governo che hanno forza di legge ordinaria e sono: I decreti legge , che il governo può emanare solo “in casi straordinari di necessità e urgenza” (art.77 comma 2°) e che perdono efficacia se entro 60 giorni il parlamento non li converte in legge; I decreti legislativi , che il governo emana per delega del parlamento. Sono accompagnati da una legge di delegazione che fissa principi e criteri a cui il governo deve attenersi, definisce l’oggetto e indica il tempo entro il quale la delega deve essere esercitata.
Il giudice dispone la loro esistenza e la loro efficacia. Eventuali raccolte scritte di usi alle quali fanno affidamento alcuni enti non trasformano gli usi in leggi ma hanno solo valore di prova. n.b. Civil Law (diritto scritto) Il nostro paese ha seguito il Civil Law ovvero la forma scritta delle leggi che comporta:
L’interpretazione secondo l’intenzione del legislatore (teleologica) può dar luogo a due tipi di interpretazione:
Per le obbligazioni da fatto illecito, invece, vale la legge del luogo dove si è verificato l’evento e il principio vale anche per arricchimento senza giusta causa, gestione di affari altrui, responsabilità precontrattuale. Trattamento dello straniero È una norma di principio oltre alle singole norme che adottano il criterio della legge nazionale o quella del luogo. Essa pone un generale limite all’applicazione del diritto italiano al cittadino straniero: lo straniero è sempre sottoposto agli obblighi della legge italiana. Per usufruire dei diritti civili italiani deve invece essere soddisfatta la condizione di reciprocità : lo straniero gode dei diritti civili italiani solo se il medesimo trattamento è accordato all’italiano nello Stato straniero (Per esempio lo straniero potrà avere proprietà in Italia solo se il cittadino italiano può avere proprietà sul suo territorio). Tuttavia ricordiamo l’art.2 Cost. secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo indipendentemente dalla condizione di reciprocità” [I diritti inviolabili sono per esempio il diritto alla salute, all’onore, alla libertà personale…] Ordine pubblico internazionale Questa norma di principio (ordine pubblico internazionale , diverso da quello interno) pone un generale limite all’applicazione del diritto straniero nel territorio italiano: vi sono dei principi fondamentali di civiltà giuridica posti a salvaguardia di essenziali valori umani e sociali. [Sono di ordine pubblico internazionale quei principi fondamentali della nostra Costituzione e quelli dei diritti e dei doveri (per esempio il giudice italiano non potrà mai applicare norme del diritto di famiglia di uno Stato che ammette la poligamia o riconosca l’inferiorità della donna ma allo stesso tempo sono indispensabili anche i principi riconosciuti a livello internazionale. Conoscenza del diritto straniero Il giudice è tenuto, secondo le norme di diritto internazionale privato, a conoscere il diritto straniero e può applicarlo. L’antico principio secondo cui il giudice conosce il diritto ( iura novit curia) non vale solo per il suo diritto nazionale (se vi è coinvolto uno straniero, il suo diritto non deve essere provato dallo straniero: il giudice deve conoscerlo. Lo straniero deve però collaborare con il giudice alla ricerca della norma straniera applicabile e se non si trova si userà quella italiana).
1. Condizione giuridica della persona: la capacità giuridica, il nome e la sede Per il diritto l’uomo è una persona, o anche un soggetto di diritto : in entrambi i casi significa che egli è punto di riferimento di diritti e doveri. La capacità giuridica (coincidente con ‘soggettività giuridica’ o ‘ personalità giuridica ’) è l’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri. L’uomo acquista figura di soggetto giuridico e attitudine di capacità giuridica dal momento della nascita fino alla morte. [Stabilire per esempio se un bambino è nato morto oppure è nato vivo, anche se morto dopo pochi istanti, è di vitale importanza. Se è nato vivo ha acquistato i diritti di capacità giuridica e pertanto, anche se muore subito dopo, i diritti andranno a chi è, per legge, suo erede che potrebbe essere persona diversa da quella che avrebbe ereditato se non avesse mai vissuto. La nascita è dichiarata da uno dei genitori, dal dottore, dall’ostetrica ecc..] Nei registri dello stato civile, l’ufficiale di stato civile iscrive l’ atto di nascita , altri importanti atti (l’adozione, il matrimonio…) e l’ atto di morte. Gli atti dello stato civile hanno forza probatoria : fino a prova contraria, ciò che vi è scritto è la verità. Ogni persona ha un proprio nome e un cognome (la persona, divenuta maggiorenne, può scegliere di cambiare sia il nome sia il cognome). Il cognome è quello del padre se il figlio è dato all’interno di un matrimonio. Tuttavia, il figlio nasce al di fuori del matrimonio il figlio assume il cognome del genitore che l’ha conosciuto prima e se accade che il riconoscimento avviene contemporaneamente allora il bambino prende il nome del padre. Se il riconoscimento del figlio avviene dopo che sia stato riconosciuto dalla madre allora si potrà provvedere all’aggiunta o alla sostituzione del cognome. Se il figlio non viene riconosciuto sarà iscritto come figlio di ignoti. Se il figlio viene riconosciuto successivamente vale la regola precedente. Nel caso di figlio minore il giudice decide l’assunzione del genitore previo ascolto del minore se non ha compiuto almeno 12 anni (eventualmente anche età minore). Il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi (luogo dove per esempio il professionista ha il proprio studio o l’imprenditore ha la propria sede d’impresa). Può coincidere, anche se non necessariamente, con la residenza (luogo della dimora abituale della persona). Si distingue poi dal domicilio che è la sede principali dei suoi affari, il domicilio speciale (che la persona può eleggere con atto scritto per certi affari). Dalla dimora (=residenza) si distingue invece il soggiorno , semplice alloggio occasionale o momentaneo (per esempio l’albergo).
Un sedicenne può essere in certi casi eccezionali autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio e a riconoscere il figlio. Egli è, dalla data del matrimonio, un emancipato e ha quindi ordinaria amministrazione dei suoi diritti e doveri. Per atti di straordinaria amministrazione deve invece essere autorizzato dal giudice tutelare e assistito da un curatore (il curatore sarà il coniuge se maggiorenne, oppure la persona che nomina il giudice tutelare, spesso i genitori). Le persone maggiorenni possono essere prive in tutto o in parte di autonomia e quindi sono soggette a misure di protezione. In questi casi è sempre preferibile un’ amministrazione di sostegno , protezione di carattere generale costruita su misura per la persona. Per la nomina di un amministratore di sostegno è sufficiente una menomazione fisica o psichica, anche temporanea o parziale, che impossibiliti la persona a provvedere ai propri interessi. Se la persona è in condizioni di abituale infermità mentale , si presentano due casi, oltra alla sempre preferibile nomina di un amministratore di sostegno.
Come si può notare, le stesse capacità che hanno le persone fisiche sono attribuite anche alle persone giuridiche e si è discusso molto riguardo a due teorie:
È importante dire che, per molti aspetti, la condizione giuridica delle due è parificata : entrambe sono ‘soggetti di diritto’ distinti dalle persone dei membri Le differenze sono altre: a) Le associazioni riconosciute possono acquistare beni mobili e immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. Prima le associazioni non riconosciute potevano acquistare beni solo a titolo oneroso, ma la legge ha innovato permettendogli di conseguire eredità, legati e donazioni; b) Delle obbligazioni assunte da una associazione riconosciuta risponde solo l’associazione con il suo patrimonio, con esclusione quindi di responsabilità dei singoli associati. Per le associazioni non riconosciute: -I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune per le obbligazioni assunte dalle persone dell’associazione; -Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente gli amministratori. Si parla di comitati quando si raccolgono fondi per uno specifico scopo di pubblica utilità (soccorso, beneficienza…). I promotori rispondono illimitatamente per le obbligazioni che assumono; i sottoscrittori devono solo donare la somma promessa.
6. Diritti della personalità I diritti dell’uomo (=diritti della personalità) sono diritti soggettivi che si considerano esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca. Sono infatti diritti che spettano all’uomo in quanto tale (diritto alla vita, all’integrità fisica, all’onore, alla libertà personale…) e sono inviolabili sia dalla pubblica autorità (inviolabilità della libertà personale, del domicilio, della segretezza delle comunicazioni…) sia dagli altri uomini (nei rapporti fra privati). Di seguito si parlerà solo della protezione civile dei diritti della personalità. Le norme della protezione civile riconoscono un diritto al risarcimento e, se possibile, alla reintegrazione in forma specifica a chiunque abbia subito un danno ingiusto. I diritti della personalità si classificano: Diritti assoluti : sono diritti protetti nei confronti di tutti; Diritti indisponibili : sono diritti ai quali il titolare non può rinunciare poiché danneggerebbero la sua vita e la sua integrità fisica permanentemente. [Per esempio è concesso attraverso un atto di disposizione un prelievo di sangue in piccole quantità, o un trapianto di rene; ma non è concesso, su persona viva, un trapianto di cornea poiché danneggerebbe permanentemente la vista] Questi diritti sono i mprescrittibili (non si estinguono per il non uso prolungato nel tempo). Il diritto all’onore Ha anche una specifica protezione civile il diritto all’ onore , che è il diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. Le norme del codice penale puniscono l’offesa alla reputazione altrui, arrecata comunicando con più persone (per esempio per via telematica o con la stampa) o anche l’ingiuria quale offesa all’onore e al decoro della persona. [In linea di principio, chi lede l’altrui onore non è ammesso a provare, a propria discolpa, la verità
o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Si lede l’onore altrui anche se si dà della prostituta a chi lo sia effettivamente o a chi abbia pubblica fama di essere tale: nessuno perde il diritto al rispetto del proprio onore, quale che sia la propria condotta di vita] Il diritto al nome Un altro diritto della personalità è il nome , mezzo di identificazione della persona. L’art.7 protegge tale diritto sotto un duplice aspetto: a) Come diritto all’ uso del proprio nome , ossia il diritto di identificare sé stessi e di essere identificati. È protetto, sotto questo aspetto, contro chi impedisca alla persona l’uso del proprio nome o la identifichi con un nome diverso dal suo; b) Come diritto all’ uso esclusivo del proprio nome. È protetto contro chi usurpi il nome altrui per identificarsi a sé (attribuendo a sé la rinomanza di altri) o comunque faccia uso improprio del nome. [Oltre al nome, è protetto anche lo pseudonimo o nome d’arte se ha acquisito importanza pari al nome] In entrambi i casi il giudice sentenzia la cessazione del fatto lesivo. In questo caso l’attore non deve provare di aver subito un danno ma basta la dimostrazione dell’uso usurpato del nome. Anche i nomi d’arte sono tutelati in questo senso dell’art 9 Anche le persone giuridiche sono protette con riferimento alla denominazione della società, associazione o fondazione: oltre al nome dei singoli, è protetto anche quello che identifica le loro organizzazioni collettive. Il diritto all’immagine L’art 10 cerca il punto di equilibrio tra due esigenze opposte: