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Riassunti completi Diritto Privato - Completi, Sintesi del corso di Diritto Privato

Schemi completi Diritto Privato - Galgano.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

federicagiovagnoli
federicagiovagnoli 🇮🇹

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CAPITOLO 1
IL DIRITTO PRIVATO
1. Il diritto
Il diritto privato è un insieme di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini al fine di
raggiungere una convivenza umana priva di violenza.
La funzione del diritto è quello di proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti
applicando regole predeterminate le quali stabiliscono quale, fra gli interessi in conflitto, quale sia
degno di protezione e debba prevalere lasciando perire l’altro.
Queste regole compongono un sistema: ciascuna regola concorre con le altre ad assolvere una
funzione complessiva ovvero adegua i rapporti fra gli uomini, in tutta la loro varietà e complessità,
ad un modello al fine di realizzare un equilibrio generale e il più possibile stabile fra gli interessi in
conflitto nella società.
Questi sistemi di regole mutano nel tempo e si diversificano nello spazio. Infatti la nostra
legislazione si basano sul diritto romano ma adattandosi alla società odierna.
L’organizzazione giuridica per ordinare una società occorre:
a) Autorità superiore a cui viene affidato il compito di creare regole
b) Autorità superiore a cui viene affidato il compito di applicare le regole
C’è da sottolineare che il potere di creare leggi e il potere di applicarlo sono destinato a diversi
enti.
- Creare leggi -> es. Stato, UE, regioni, enti locali
- Applicazione leggi -> es. autorità giudiziaria, corte di giustizia
Vi sono altri casi di organizzazione giudiziaria come il common law. I giudici dopo aver pronunciato
la sentenza vincolano tutti i giudici successivamente chiamati a risolvere casi analoghi così facendo
l’autorità giudiziaria è essa stessa ovvero un organo che crea il diritto.
Ciascuna legge fa parte di un sistema unitario -> l’unità del sistema comporta che essa deve
essere applicata in modo coordinato con ogni altra regola presente nella legislazione italiana.
Vi sono altri sistemi di regole in cui il diritto consiste da altri sistemi di regole che governano la
convivenza umana con i principi morali e religiosi. Il contenuto di queste regole spesso coincide
con i contenuti del diritto (es. richiamando le regole del buon costume) altre i contenuti sono
diversi nei sistemi di nome (es. divorzio consistito per legge ma non per la religione).
Questo tipo di regole hanno una forza obbligante superiori al diritto infatti si obbedisce solo per
interiore adesione ma non per
Il diritto si distingue dagli altri sistemi di regole per la coercitività -> sistema organizzato per il
rispetto delle regole. Diverse tecniche di applicazione:
- Esecuzione forzata
- Esecuzione forzata in forma specifica
- Demolizione di costruzione abusiva (solo se è materialmente possibile)
- Applicazione della sanzione (se si parla di reato si attribuisce la pena)
La legittimazione del diritto è un concetto più difficile. Abbiamo definito che è il diritto è posto
dalle autorità superiori che obbligano tutti coloro che ne sono sottoposti.
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CAPITOLO 1

IL DIRITTO PRIVATO

1. Il diritto Il diritto privato è un insieme di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini al fine di raggiungere una convivenza umana priva di violenza. La funzione del diritto è quello di proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti applicando regole predeterminate le quali stabiliscono quale, fra gli interessi in conflitto, quale sia degno di protezione e debba prevalere lasciando perire l’altro. Queste regole compongono un sistema: ciascuna regola concorre con le altre ad assolvere una funzione complessiva ovvero adegua i rapporti fra gli uomini, in tutta la loro varietà e complessità, ad un modello al fine di realizzare un equilibrio generale e il più possibile stabile fra gli interessi in conflitto nella società. Questi sistemi di regole mutano nel tempo e si diversificano nello spazio. Infatti la nostra legislazione si basano sul diritto romano ma adattandosi alla società odierna. L’ organizzazione giuridica per ordinare una società occorre: a) Autorità superiore a cui viene affidato il compito di creare regole b) Autorità superiore a cui viene affidato il compito di applicare le regole C’è da sottolineare che il potere di creare leggi e il potere di applicarlo sono destinato a diversi enti.

  • Creare leggi -> es. Stato, UE, regioni, enti locali
  • Applicazione leggi -> es. autorità giudiziaria, corte di giustizia Vi sono altri casi di organizzazione giudiziaria come il common law. I giudici dopo aver pronunciato la sentenza vincolano tutti i giudici successivamente chiamati a risolvere casi analoghi così facendo l’autorità giudiziaria è essa stessa ovvero un organo che crea il diritto. Ciascuna legge fa parte di un sistema unitario -> l’unità del sistema comporta che essa deve essere applicata in modo coordinato con ogni altra regola presente nella legislazione italiana. Vi sono altri sistemi di regole in cui il diritto consiste da altri sistemi di regole che governano la convivenza umana con i principi morali e religiosi. Il contenuto di queste regole spesso coincide con i contenuti del diritto (es. richiamando le regole del buon costume) altre i contenuti sono diversi nei sistemi di nome (es. divorzio consistito per legge ma non per la religione). Questo tipo di regole hanno una forza obbligante superiori al diritto infatti si obbedisce solo per interiore adesione ma non per Il diritto si distingue dagli altri sistemi di regole per la coercitività -> sistema organizzato per il rispetto delle regole. Diverse tecniche di applicazione:
  • Esecuzione forzata
  • Esecuzione forzata in forma specifica
  • Demolizione di costruzione abusiva (solo se è materialmente possibile)
  • Applicazione della sanzione (se si parla di reato si attribuisce la pena) La legittimazione del diritto è un concetto più difficile. Abbiamo definito che è il diritto è posto dalle autorità superiori che obbligano tutti coloro che ne sono sottoposti.

Dal punto di vista formale il diritto è un insieme di comandamenti ai quali si deve obbedire, le autorità sono in forza del potere di emanare le norme e il compito di farle osservale. Allargando il punto di vista il diritto vigente in un dato tempo e luogo sono l’espressione della società di quel tempo e di quel luogo. Dal punto di vista sostanziale esso vive perché accettato dalla maggior parte di coloro che vi sono sottoposti: la sua legittimazione è il consenso. N.B. Autorità e consenso danno vita a diverse teorie:

  • concezioni volontaristiche -> lo riducono tutto ad autorità
  • concezioni organicistiche -> autorganizzazione della società La storia offre materia per prendere posizione in questo dibattito:
  • Regimi dispotici -> il diritto si mostra come espressione di autorità (tirannia)
  • Regimi democratici -> il diritto si è creato da assemblee elette a suffragio universale e periodicamente rinnovate. In questo caso il diritto si legittima di fronte alla società che vi è sottoposta (come disse Rousseau nel 700, un sistema politico in cui gli uomini potessero “ubbidire a sé stessi”). 2. La norma giuridica L’unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica, il sistema nel suo complesso è detto ordinamento giuridico. Per indicare più norme coordinate per una funzione unitaria si parla di istituto (es. istituto delle proprietà). Il testo delle leggi sono diviso in articoli. Il discorso delle norme giuridiche è sempre un discorso precettivo ciò significa che è formulato in termini:
    • Astratti -> non riguardano fatti concreti, ma una serie ipotetica di fatti.
    • Generali -> i precetti si rivolgono ad una serie di persone e non a singole persone Le norme sono regole per la soluzione di conflitti, ma sono regole precostituite a tal fine: sono create prima dell’insorgere del conflitto e per la sua eventualità. La precostituzione delle regole assicura alle persone uniformità (nell’applicazione delle regole) di soluzioni e certezza (i singoli sono a conoscenza dei fatti leciti e illeciti). Spesso però a causa della complessità del diritto non è facile avere una conoscenza preventiva di ciò che è lecito e di ciò che è illecito e spesso non è sempre agevole capire la decisione del giudice. Il grado di generalità e di astrattezza delle norme giuridiche può variare: il più alto grado è raggiunto dalle norme di diritto comune o di diritto generale (che si rivolgono a chiunque e a qualunque fatto). Le norme di diritto speciale sono invece quelle norme con limitato grado di generalità ed astrattezza (delimitano i soggetti o i fatti a cui si riferiscono). 3. Diritto Privato e diritto pubblico Tutto il Diritto si scompone in due grandi sistemi di norme: Diritto Pubblico e Diritto Privato. Secondo la terminologia romana il diritto privato attiene alla protezione di interessi particolari e che il diritto pubblico protegge l’interesse generale della collettività. Ma oggi vi è una netta distinzione

Del Diritto si è parlato fin qui in senso oggettivo : come norma, generale e astratta, che regola i rapporti fra gli uomini imponendo loro degli obblighi , divieti e doveri. Secondo questa il diritto deve dare una soluzione non violenta dei conflitti tra uomini e ogni norma deve regolare un possibile conflitto di interessi. Si parla ora del Diritto in senso soggettivo e si passa dalla considerazione delle norme che regolano i rapporti fra gli uomini alla considerazione dei rapporti che le norme regolano. [Per esempio si parla del diritto di proprietà in senso oggettivo quando si fa riferimento alle norme che regolano quel rapporto fra gli uomini, ma in senso soggettivo si fa riferimento alle pretese che quelle norme riconoscono al proprietario]. I rapporti, in quanto regolati da una norma giuridica, li si definisce rapporti giuridici. In questi distinguiamo:

  • un soggetto passivo -> la norma gli impone un dovere
  • un soggetto attivo -> che trae un interesse dal dovere del primo. Per questa ragione (Tizio ha una pretesa verso Caio, e Caio ha un obbligo verso Tizio) si dice che il diritto soggettivo è un interesse protetto dal diritto oggettivo. Non sempre un diritto oggettivo che prescrive doveri implica un diritto soggettivo. Se il diritto oggettivo si riferisce all’intera società ( interessi solo generali ) nessun singolo membro di questa società lo può considerare come proprio interesse. [Per esempio, le norme che vietano le riunioni di cittadini armati (art.17), che impongono l’obbligo di pagare le tasse (art.53) o quelle che impongono l’obbligo, se necessario, del servizio militare (art.52)]. Il soggetto attivo (lo Stato) ha in questi casi potestà di imperio ovvero un potere sovrano: esige il pagamento delle tasse, esige la prestazione del servizio militae ecc. Tuttavia, a volte interessi solo generali proteggono anche l’interesse del singolo, come per esempio per le norme che prescrivono, a protezione dell’interesse generale ad un’equa e razionale utilizzazione del suolo, divieti o limiti di costruzioni. I diritti soggettivi si dividono in diritti assoluti e in diritti relativi.  Diritti soggettivi assoluti : sono quei diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (per esempio il diritto di proprietà: esclude tutti tranne il proprietario dall’utilizzazione della cosa di sua proprietà). Essi si dividono in: -Diritti reali: sono diritti assoluti sulle cose; -Diritti della personalità: sono i diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana (diritto alla vita, al nome, all’onore…).  Diritti soggettivi relativi : sono quei diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili (per esempio il diritto al risarcimento del danno: chi l’ha subito chiede il risarcimento). Essi si dividono in: -Diritti di credito: sono diritti ad una prestazione avente valore economico; -Diritti di famiglia: sono diritti reciproci fra i membri della famiglia, quindi non hanno valore economico (diritto dei coniugi fra loro, fra i genitori e i figli…).

Il dovere correlativo al diritto di credito ha il nome di obbligazione o debito e il rapporto giuridico fra creditore e debitore è un rapporto obbligatorio. I doveri correlativi ai diritti di famiglia vengono distinti dalle obbligazioni con il nome di obblighi. Inoltre se la coincidenza tra l’interessato e il titolare del diritto non è presente (e quindi non si può parlare di diritto soggettivo) si parla di potestà , ovvero poteri propri del soggetto spettanti nell’interesse altrui: è il caso della potestà dei genitori sui figli (essi hanno delle pretese sui figli ma non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dei figli). Esistono norme che non definiscono né un obbligo né un divieto. È la cosiddetta norma di soggezione : il soggetto subisce passivamente le conseguenze di un atto altrui. La situazione attiva di una soggezione si definisce come potere e può essere riconosciuto:

  1. Dal diritto pubblico, e prende il nome di potere sovrano (per esempio la facoltà dello Stato di espropriare i beni dei privati nei casi previsti dalla legge);
  2. Dal diritto privato e prende il nome di diritto potestativo (per esempio il diritto di licenziare i dipendenti, o di dimettersi). Diverso dal dovere (obbligo e divieto) e dalla soggezione è l’ onere -> esso è il comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato (un esempio è l’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti). 5. Fatti giuridici, atti giuridici, negozi giudici Fatti giuridici Al verificarsi dei fatti , i doveri o i diritti si costituiscono, si modificano o si estinguono. Si suole definire come fatto giuridico ogni accadimento, naturale o umano, al cui verificarsi l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico che costituisce, modifica o estingue rapporti giuridici. Un fatto giuridico può essere:  Un accadimento naturale : del tutto indipendente dall’opera dell’uomo (per esempio un fiume che modifica l’estensione dei fondi rivieraschi conferendo nuovo terreno ai proprietari dei fondi);  Un fatto umano : la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico avviene a causa di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo. Vi sono molte classificazioni:
  • Fatti o atti leciti e fatti o atti illeciti : a seconda che siano conformi o contrari al diritto N.B. Il fatto illecito produce l’effetto di obbligare chi lo ha commesso a risarcire il danno provato solo in quanto fatto doloso o colposo e questa obbligazione sorge nonostante non possa dirti che l’autore del fatto abbia voluto un simile effetto
  • Comportamenti discrezionali e atti dovuti : a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure sia obbligato (un atto dovuto è per esempio il pagamento di un debito) È importante precisare che i fatti giuridici producono effetti sul soggetto solo se egli ha capacità di intendere e volere : una persona insana di mente è infatti esonerata da responsabilità di fatto illecito.

CAPITOLO 2

LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

1. Il sistema delle fonti del diritto Di fonti del diritto si può parlare in due sensi:

  • fonti di produzione -> sono i modi di formazione delle norme giuridiche
  • fonti di cognizione -> sono i testi che contengono le norme giuridiche già formate. Le fonti del diritto che interessano il nostro paese sono di due ordini
  • fonti del diritto nazionale -> basate sulla sovranità dello Stato italiano
  • fonti del diritto sovranazionale -> basate sui poteri dell’UE Le preleggi (Art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale) si limita ad indicare come fonti del diritto:
  1. Le leggi
  2. I regolamenti
  3. Gli usi Ma le preleggi entrate in vigore nel 1946 insieme al codice civile non tengono in considerazione dell’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, della Comunità Europea 1957 e neanche dell’autonomia legislativa delle regioni. Oggi il sistema delle fonti deve essere così compilato:
  4. Trattati e regolamenti dell’UE;
  5. Costituzioni e leggi costituzionali;
  6. Leggi dello Stato;
  7. Leggi regionali;
  8. Regolamenti;
  9. Usi. Questi punti indicano una gerarchia tra le norme giuridiche che queste fonti del diritto producono: le norme prodotte da chi ha un grado superiore generalmente vincolano quelle prodotte da chi ha un grado inferiore (pena la illegittimità). Tra norme contenute in fonti di stesso grado vale il principio per cui la legge successiva abroga quella anteriore e la legge particolare abroga quella generale. Se viene emanata una legge europea che contrasta una legge nazionale precedentemente costituita, le legge nazionale viene disapplicata , potere che spetta a un qualsiasi giudice nel corso di un giudizio.

Analisi fonti del diritto Il Diritto dell’Unione Europea Ad un livello sovraordinato rispetto alle fonti di diritto interno, inclusa la Costituzione, si collocano il Trattato sull’UE , il Trattato sul funzionamento dell’UE , la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e i Regolamenti emanati dal parlamento e dal consiglio dell’UE. Il ruolo dell’UE nella formazione del diritto va oltre gli stessi regolamenti: rivolge direttive vincolanti ai singoli Stati membri per formare un diritto europeo uniforme (creatore di diritto) e inoltre comporta ad una limitazione della sovranità dello Stato. Costituzione È la legge fondamentale della Repubblica. Ha una posizione così alta grazie alla sua natura di costituzione rigida. Per modificare la legge occorre lo speciale procedimento di revisione costituzionale (Art. 138), che è diverso dall’ordinario procedimento di formazione delle leggi (le leggi modificabili con il procedimento ordinario sono dette elastiche ). Vi sono poi le leggi costituzionali : leggi per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale (ovvero solo con legge costituzionale si possono regolare determinate materie). Vi sono poi numerosi casi in casi in cui la Costituzione formula semplici riserve di legge ordinarie il che significa che alcune materie non possono essere regolate con leggi di grado inferiore alla legge. Questo significa che la riserva di legge può essere assoluta e a volte relativa ovvero che la legge ordinaria può fare rinvio ad una legge di grado inferiore per una sua disciplina più analitica. Una norma in contrasto con la Costituzione o con le altre leggi si dice costituzionalmente illegittima ed è giudicata tale dalla Corte costituzionale (la legge diventerà illegittima dal giorno successivo alla sentenza e viene eliminata definitivamente dall’ordinamento). Leggi ordinarie Sono il procedimento di formazione di norme giuridiche regolato dall’art 70. Molte leggi tuttora vigenti (sia del codice civile, sia penale e altri) sono state formate prima della Costituzione e in particolare durante la Dittatura fascista. Vi sono anche atti del governo che hanno forza di legge ordinaria e sono:  I decreti legge , che il governo può emanare solo “in casi straordinari di necessità e urgenza” (art.77 comma 2°) e che perdono efficacia se entro 60 giorni il parlamento non li converte in legge;  I decreti legislativi , che il governo emana per delega del parlamento. Sono accompagnati da una legge di delegazione che fissa principi e criteri a cui il governo deve attenersi, definisce l’oggetto e indica il tempo entro il quale la delega deve essere esercitata.

Il giudice dispone la loro esistenza e la loro efficacia. Eventuali raccolte scritte di usi alle quali fanno affidamento alcuni enti non trasformano gli usi in leggi ma hanno solo valore di prova. n.b. Civil Law (diritto scritto) Il nostro paese ha seguito il Civil Law ovvero la forma scritta delle leggi che comporta:

  • Nelle materie non regolate da leggi o da regolamenti le consuetudini hanno piena efficacia (In quanto lo Stato non ha interesse nel tutelarle
  • Nelle materie regolate da leggi o da regolamenti la consuetudine è intrinseca in questi ultimi. 2. Efficacia della legge nel tempo Le leggi e i regolamenti entrano in vigore solo dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione (per le leggi e i regolamenti la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale ) La loro pubblicazione serve per renderli conoscibili a chi deve osservarli, ma si tratta di conoscibilità astratta ovvero dalla virtuale possibilità per ciascun destinatario possa conoscerla attraverso la pubblicazione Passato il periodo di vacatio legis se vale sempre il principio che l’ignoranza della legge non scusa. Le leggi o le norme cessano di avere efficacia tramite:
  • un referendum popolare
  • per sentenza di illegittimità costituzionale (= abrogazione espressa )
  • per incompatibilità con una nuova disposizione di legge oppure perché la nuova legge regola l’intera materia (= tacitamente abrogata ). Inoltre, la legge non ha effetto retroattivo , ovvero non dispone che per l’avvenire. Questo precetto è tutelato a livello Costituzionale per la materia penale e da una norma generale per tutte le altre materie. Questo significa che la legge ordinaria può avere carattere retroattivo. 3. L’interpretazione della legge L’interpretazione della legge è l’applicazione di norme generali ed astratte a rapporti tra uomini. L’interpretazione da prescegliere deve:
  • essere il più possibile aderente al senso letterale delle parole ( interpretazione letterale ) secondo la connessione di esse ( int. sistematica)
  • corrispondente alla finalità del legislatore ( interpretazione teleologica ).  art.12 c.p. [Con il termine “legislatore” si intende l’ ideale creatore del sistema legislativo]

L’interpretazione secondo l’intenzione del legislatore (teleologica) può dar luogo a due tipi di interpretazione:

  1. Interpretazione estensiva : si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio di quello letterale; [Per esempio l’art. 3 Cost. “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”. Ovviamente con “cittadini” vanno considerati anche gli stranieri]
  2. Interpretazione restrittiva : si dà alle parole un significato più ristretto di quello letterale; [Per esempio l’art. 117 Cost. che afferma che il potere legislativo delle regioni (nelle materie che indica) riguarda solo il potere di porre norme di diritto pubblico e non anche di diritto privato] Va menzionata l’interpretazione secondo i principi e i criteri del diritto dell’Unione Europea. L’analogia Ogni ordinamento giuridico deve essere completo, in modo da dare una soluzione per ogni possibile conflitto. Ma il legislatore non può avere sufficiente fantasia da prevedere ogni caso possibile, pertanto, per colmare le eventuali lacune, si usa l’applicazione analogica del diritto, secondo cui “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si provvede con disposizioni che riguardano casi simili o materie analoghe ”. La mancanza di una precisa norma di legge non autorizza quindi il giudice a creare liberamente il diritto. Di ogni norma il giudice può fare:
  3. Un’applicazione diretta : applica una norma di legge prevista precisamente per quel caso;
  4. Un’applicazione analogica : applica una norma di legge prevista per un caso analogo a quello in questione. [L’applicazione analogica ha due limiti: non possono essere applicate a casi simili le norme penali (art.1 c.p. “nessuno può essere punito se non per un fatto espressamente previsto dalla legge come reato”) e le norme eccezionali , che fanno eccezione a regole generali] Se il giudice non trova né una norma specifica per quel caso, né casi analoghi a quello in questione, allora dovrà decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Questi sono principi non scritti che si ricavano per induzione da una pluralità di leggi. Esse però non varranno solo per il caso concreto ma non anche per i successivi (non vale il diritto anglosassone in cui il giudizio precedente è vincolante) ma ciò non impedisce ad applicare la stessa soluzione ( precedenti di giurisprudenza ) a più casi analoghi.

Per le obbligazioni da fatto illecito, invece, vale la legge del luogo dove si è verificato l’evento e il principio vale anche per arricchimento senza giusta causa, gestione di affari altrui, responsabilità precontrattuale. Trattamento dello straniero È una norma di principio oltre alle singole norme che adottano il criterio della legge nazionale o quella del luogo. Essa pone un generale limite all’applicazione del diritto italiano al cittadino straniero: lo straniero è sempre sottoposto agli obblighi della legge italiana. Per usufruire dei diritti civili italiani deve invece essere soddisfatta la condizione di reciprocità : lo straniero gode dei diritti civili italiani solo se il medesimo trattamento è accordato all’italiano nello Stato straniero (Per esempio lo straniero potrà avere proprietà in Italia solo se il cittadino italiano può avere proprietà sul suo territorio). Tuttavia ricordiamo l’art.2 Cost. secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo indipendentemente dalla condizione di reciprocità” [I diritti inviolabili sono per esempio il diritto alla salute, all’onore, alla libertà personale…] Ordine pubblico internazionale Questa norma di principio (ordine pubblico internazionale , diverso da quello interno) pone un generale limite all’applicazione del diritto straniero nel territorio italiano: vi sono dei principi fondamentali di civiltà giuridica posti a salvaguardia di essenziali valori umani e sociali. [Sono di ordine pubblico internazionale quei principi fondamentali della nostra Costituzione e quelli dei diritti e dei doveri (per esempio il giudice italiano non potrà mai applicare norme del diritto di famiglia di uno Stato che ammette la poligamia o riconosca l’inferiorità della donna ma allo stesso tempo sono indispensabili anche i principi riconosciuti a livello internazionale. Conoscenza del diritto straniero Il giudice è tenuto, secondo le norme di diritto internazionale privato, a conoscere il diritto straniero e può applicarlo. L’antico principio secondo cui il giudice conosce il diritto ( iura novit curia) non vale solo per il suo diritto nazionale (se vi è coinvolto uno straniero, il suo diritto non deve essere provato dallo straniero: il giudice deve conoscerlo. Lo straniero deve però collaborare con il giudice alla ricerca della norma straniera applicabile e se non si trova si userà quella italiana).

CAPITOLO TERZO

LE PERSONE

1. Condizione giuridica della persona: la capacità giuridica, il nome e la sede Per il diritto l’uomo è una persona, o anche un soggetto di diritto : in entrambi i casi significa che egli è punto di riferimento di diritti e doveri. La capacità giuridica (coincidente con ‘soggettività giuridica’ o ‘ personalità giuridica ’) è l’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri. L’uomo acquista figura di soggetto giuridico e attitudine di capacità giuridica dal momento della nascita fino alla morte. [Stabilire per esempio se un bambino è nato morto oppure è nato vivo, anche se morto dopo pochi istanti, è di vitale importanza. Se è nato vivo ha acquistato i diritti di capacità giuridica e pertanto, anche se muore subito dopo, i diritti andranno a chi è, per legge, suo erede che potrebbe essere persona diversa da quella che avrebbe ereditato se non avesse mai vissuto. La nascita è dichiarata da uno dei genitori, dal dottore, dall’ostetrica ecc..] Nei registri dello stato civile, l’ufficiale di stato civile iscrive l’ atto di nascita , altri importanti atti (l’adozione, il matrimonio…) e l’ atto di morte. Gli atti dello stato civile hanno forza probatoria : fino a prova contraria, ciò che vi è scritto è la verità. Ogni persona ha un proprio nome e un cognome (la persona, divenuta maggiorenne, può scegliere di cambiare sia il nome sia il cognome). Il cognome è quello del padre se il figlio è dato all’interno di un matrimonio. Tuttavia, il figlio nasce al di fuori del matrimonio il figlio assume il cognome del genitore che l’ha conosciuto prima e se accade che il riconoscimento avviene contemporaneamente allora il bambino prende il nome del padre. Se il riconoscimento del figlio avviene dopo che sia stato riconosciuto dalla madre allora si potrà provvedere all’aggiunta o alla sostituzione del cognome. Se il figlio non viene riconosciuto sarà iscritto come figlio di ignoti. Se il figlio viene riconosciuto successivamente vale la regola precedente. Nel caso di figlio minore il giudice decide l’assunzione del genitore previo ascolto del minore se non ha compiuto almeno 12 anni (eventualmente anche età minore). Il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi (luogo dove per esempio il professionista ha il proprio studio o l’imprenditore ha la propria sede d’impresa). Può coincidere, anche se non necessariamente, con la residenza (luogo della dimora abituale della persona). Si distingue poi dal domicilio che è la sede principali dei suoi affari, il domicilio speciale (che la persona può eleggere con atto scritto per certi affari). Dalla dimora (=residenza) si distingue invece il soggiorno , semplice alloggio occasionale o momentaneo (per esempio l’albergo).

Un sedicenne può essere in certi casi eccezionali autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio e a riconoscere il figlio. Egli è, dalla data del matrimonio, un emancipato e ha quindi ordinaria amministrazione dei suoi diritti e doveri. Per atti di straordinaria amministrazione deve invece essere autorizzato dal giudice tutelare e assistito da un curatore (il curatore sarà il coniuge se maggiorenne, oppure la persona che nomina il giudice tutelare, spesso i genitori). Le persone maggiorenni possono essere prive in tutto o in parte di autonomia e quindi sono soggette a misure di protezione. In questi casi è sempre preferibile un’ amministrazione di sostegno , protezione di carattere generale costruita su misura per la persona. Per la nomina di un amministratore di sostegno è sufficiente una menomazione fisica o psichica, anche temporanea o parziale, che impossibiliti la persona a provvedere ai propri interessi. Se la persona è in condizioni di abituale infermità mentale , si presentano due casi, oltra alla sempre preferibile nomina di un amministratore di sostegno.

  1. Sentenza di interdizione : la persona è interdetta, ossia privata della capacità di agire. La sentenza è pronunciata dal tribunale in presenza di una persona vicina all’infermo e gli viene affidato un tutore , che ha gli stessi poteri del tutore su minori. La capacità di agire può essere definita legale se il soggetto è stato condannato all’ergastolo oppure ad una pena superiore ai 5 anni.
  2. Sentenza di inabilitazione : se la persona non è totalmente priva di capacità di agire, allora può essere inabilitata e affidata a un curatore. Le persone inabilitate possono essere prodighi , ossia coloro che sperperano il proprio patrimonio; oppure alcolizzati o drogati che mettono a rischio sé o la famiglia. [Per le persone cieche o sordomute il discorso è differente: la loro minoranza fisica può portare una mancanza nell’educazione influendo negativamente nel loro sviluppo psicologico portandoli ad essere parzialmente o totalmente incapaci di intendere e volere. Per questo motivo essi possono essere interdetti oppure inabilitati.] 3. La persona fisica e la persona giuridica È considerata ‘persona’ sia l’uomo sia un’organizzazione collettiva (un ente pubblico, un’associazione, una fondazione, società…). Per distinguerli si definisce l’uomo una persona fisica e le organizzazioni collettive si definiscono persone giuridiche. Le organizzazioni collettive hanno:  Capacità giuridica : sebbene sia un gruppo di esseri umani, l’organizzazione collettiva è considerata dal diritto come un soggetto a sé stante. Perciò è titolare dei propri diritti, dei propri debiti, dei propri beni…  Capacità di agire : le decisioni che si prendono tramite assemblee e consigli di amministrazione sono giuridicamente imputate alla persona giuridica. Pertanto, essa ha anche una capacità di agire: compie atti giuridici grazie alle persone fisiche che agiscono come suoi organi.

Come si può notare, le stesse capacità che hanno le persone fisiche sono attribuite anche alle persone giuridiche e si è discusso molto riguardo a due teorie:

  • Teoria della finzione : le persone giuridiche sono considerate “soggetti artificiali”, creazioni del diritto;
  • Teoria della realtà : le persone giuridiche hanno, proprio come l’uomo, una propria volontà e un proprio interesse distinti da quelli delle persone fisiche che le compongono Oggi queste teorie ottocentesche tendono ad essere superate e si dice che ‘persona giuridica’ è un’immagine del parlare figurato. Con la consapevolezza che ogni norma giuridica riferita a persone giuridiche è traducibile in una posizione formulata alle persone fisiche che la compongono o che agiscono in suo nome, si evita un **abuso della personalità giuridica
  1. Classificazione delle persone giuridiche: enti pubblici e privati** Le persone giuridiche si distinguono in persone giuridiche pubbliche ( enti pubblici ) e persone giuridiche private. Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive costituite secondo le norme del codice civile. I tipi più importanti, come già detto, sono le società, le associazioni, le fondazioni. Per quanto riguarda gli enti pubblici, vi sono varie categorie:  Enti pubblici territoriali : sono lo Stato, regioni, province, comuni. Gli enti pubblici territoriali hanno doppia capacità , di diritto pubblico e di diritto privato: -Grazie al diritto pubblico hanno il potere sovrano : possono emanare atti autoritativi , che vincolano i destinatari anche contro la loro volontà; -Grazie al diritto privato hanno capacità giuridica e capacità di agire. Dagli enti pubblici territoriali si aggiungono altri enti pubblici ai quali sono affidati compiti specifici.  Enti pubblici strumentali : sono enti appositamente creati per svolgere attività che spetterebbero agli enti pubblici territoriali. La ragione di questa scelta è l’esistenza di una più efficiente e razionale organizzazione del pubblico potere. Gli enti pubblici strumentali hanno solo la capacità di diritto privato ; I loro beni sono oggetto del comune diritto di proprietà, i loro dipendenti sono ad essi legati dal comune contratto di lavoro, gli atti che pongono in essere con i terzi sono atti di autonomia contrattuale. [Gli enti territoriali possono spesso nominare e revocare gli amministratori degli enti

È importante dire che, per molti aspetti, la condizione giuridica delle due è parificata : entrambe sono ‘soggetti di diritto’ distinti dalle persone dei membri Le differenze sono altre: a) Le associazioni riconosciute possono acquistare beni mobili e immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. Prima le associazioni non riconosciute potevano acquistare beni solo a titolo oneroso, ma la legge ha innovato permettendogli di conseguire eredità, legati e donazioni; b) Delle obbligazioni assunte da una associazione riconosciuta risponde solo l’associazione con il suo patrimonio, con esclusione quindi di responsabilità dei singoli associati. Per le associazioni non riconosciute: -I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune per le obbligazioni assunte dalle persone dell’associazione; -Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente gli amministratori. Si parla di comitati quando si raccolgono fondi per uno specifico scopo di pubblica utilità (soccorso, beneficienza…). I promotori rispondono illimitatamente per le obbligazioni che assumono; i sottoscrittori devono solo donare la somma promessa.

6. Diritti della personalità I diritti dell’uomo (=diritti della personalità) sono diritti soggettivi che si considerano esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca. Sono infatti diritti che spettano all’uomo in quanto tale (diritto alla vita, all’integrità fisica, all’onore, alla libertà personale…) e sono inviolabili sia dalla pubblica autorità (inviolabilità della libertà personale, del domicilio, della segretezza delle comunicazioni…) sia dagli altri uomini (nei rapporti fra privati). Di seguito si parlerà solo della protezione civile dei diritti della personalità. Le norme della protezione civile riconoscono un diritto al risarcimento e, se possibile, alla reintegrazione in forma specifica a chiunque abbia subito un danno ingiusto. I diritti della personalità si classificano:  Diritti assoluti : sono diritti protetti nei confronti di tutti;  Diritti indisponibili : sono diritti ai quali il titolare non può rinunciare poiché danneggerebbero la sua vita e la sua integrità fisica permanentemente. [Per esempio è concesso attraverso un atto di disposizione un prelievo di sangue in piccole quantità, o un trapianto di rene; ma non è concesso, su persona viva, un trapianto di cornea poiché danneggerebbe permanentemente la vista] Questi diritti sono i mprescrittibili (non si estinguono per il non uso prolungato nel tempo). Il diritto all’onore Ha anche una specifica protezione civile il diritto all’ onore , che è il diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. Le norme del codice penale puniscono l’offesa alla reputazione altrui, arrecata comunicando con più persone (per esempio per via telematica o con la stampa) o anche l’ingiuria quale offesa all’onore e al decoro della persona. [In linea di principio, chi lede l’altrui onore non è ammesso a provare, a propria discolpa, la verità

o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Si lede l’onore altrui anche se si dà della prostituta a chi lo sia effettivamente o a chi abbia pubblica fama di essere tale: nessuno perde il diritto al rispetto del proprio onore, quale che sia la propria condotta di vita] Il diritto al nome Un altro diritto della personalità è il nome , mezzo di identificazione della persona. L’art.7 protegge tale diritto sotto un duplice aspetto: a) Come diritto all’ uso del proprio nome , ossia il diritto di identificare sé stessi e di essere identificati. È protetto, sotto questo aspetto, contro chi impedisca alla persona l’uso del proprio nome o la identifichi con un nome diverso dal suo; b) Come diritto all’ uso esclusivo del proprio nome. È protetto contro chi usurpi il nome altrui per identificarsi a sé (attribuendo a sé la rinomanza di altri) o comunque faccia uso improprio del nome. [Oltre al nome, è protetto anche lo pseudonimo o nome d’arte se ha acquisito importanza pari al nome] In entrambi i casi il giudice sentenzia la cessazione del fatto lesivo. In questo caso l’attore non deve provare di aver subito un danno ma basta la dimostrazione dell’uso usurpato del nome. Anche i nomi d’arte sono tutelati in questo senso dell’art 9 Anche le persone giuridiche sono protette con riferimento alla denominazione della società, associazione o fondazione: oltre al nome dei singoli, è protetto anche quello che identifica le loro organizzazioni collettive. Il diritto all’immagine L’art 10 cerca il punto di equilibrio tra due esigenze opposte:

  • Diritto alla riservatezza
  • Diritto all’informazione del pubblico È vietato esporre o pubblicare l’immagine della persona ritratta senza il suo consenso a meno che non si tratti di persona notoria oppure che la foto sia stata scattata durante un avvenimento svoltosi in pubblico. La pubblicazione dell’immagine non deve però recare pregiudizio alla dignità della persona (pertanto neanche il diritto di informazione del pubblico giustifica la divulgazione di immagini della vita intima di persona notoria). Legato a questo argomento è proprio il diritto alla riservatezza , secondo cui non si possono divulgare, tramite strumenti di comunicazione di massa, fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se non lesivi e di per sé veri: “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” Il diritto all’identità personale