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DIRITTO PRIVATO
Francesco Galgano
I: Il diritto privato
-Il diritto-
Il termine diritto identifica un sistema di regole finalizzato alla soluzione dei conflitti di interesse che sorgono
tra soggetti; queste regole sono correlate fra loro poiché concorrono insieme ad assolvere una funzione
complessi va e perciò non operano mai in maniera isolata.
Il sistema di regole del diritto non è l’unico esistente, ma anzi convive con altri, come quello che si basa sulla
morale, sul buon costume o sulla religione; non sempre però, le regole di uno coincidono con le regole
dell’altro. Ad esempio uccidere o rubare è un reato per il diritto, un male per la morale, un peccato per le
religioni. Ma il matrimonio è indissolubile per religioni mentre il diritto ammette il divorzio.
Nella società in cui viviamo, bisogna distinguere fra i soggetti investiti del potere di creare il diritto e quelli
investiti del potere di applicare il diritto ; il primo è affidato allo Stato (parlamento e governo), alla Comunità
economica europea (consiglio), alle Regioni ed Enti locali (consigli regionali, provinciali e comunali), mentre
il secondo è affidato ad organi separati, quali l’Autorità giudiziaria e la Corte di giustizia.
In altre società, troviamo invece forme diverse di organizzazione, come ad es. il sistema di common law , dove
l’Autorità giudiziaria crea e applica il diritto.
Il diritto presenta la caratteristica della relatività , in quanto i sistemi di regole mutano nel corso del tempo e si
diversificano nello spazio, e quella della coercibilità , poiché oltre a prescrivere e proibire comportamenti, il
diritto impone l’osservanza delle proprie regole (sanzioni corrispondenti alle violazioni di regole e norme).
Per quanto riguarda la legittimazione del diritto, da un punto di vista formale, si può dire legittimato dalle
autorità che lo creano e lo applicano, mentre da un punto di vista sostanziale, è legittimato dal consenso della
maggioranza di coloro che vi sono sottoposti, in quanto il diritto è espressione della società in cui vige.
-La norma giuridica-
L’unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica ; l’insieme delle norme prende il nome di
ordinamento giuridico, mentre si parla di istituto per indicare più norme coordinate per assolvere ad una
funzione unitaria (ad esempio si parla di istituto della proprietà per indicare, complessivamente, le norme sulla
proprietà).
Il testo delle leggi è, tradizionalmente, diviso in articoli, numerati in ordine progressivo; gli articoli sono
spesso divisi in commi e ciascun comma può contenere una o più norme.
Ciascuna norma, consiste in una proposizione precettiva, ovvero formulata in termini generali e astratti: anche
qualora le norme appaiano descrittive ( es. art. 3.1 Cost. ), è necessario intenderle in senso precettivo, così
come quelle norme che contengono definizioni ( es. art. 1321 c.c. ) poiché hanno la funzione di delimitare
l’ambito di applicazione di altre norme.
Si parla di generalità e astrattezza delle norme poiché queste sono riferite a più soggetti per una serie
ipotetica di fatti; le norme costituiscono infatti delle regole precostituite, ossia antecedenti al conflitto,
permettendo di assicurare uniformità di soluzioni e certezza del diritto: i singoli devono sapere in anticipo
quali sono i comportamenti leciti e quali quelli illeciti.
Il grado di generalità e astrattezza può essere di grado più o meno elevato: quelle con maggior grado sono le
norme che si rivolgono a chiunque o a qualunque fatto, ossia le norme di diritto comune (o diritto generale)
ad esempio l’art. 575 c.p: “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione” ecc..; quelle che
invece hanno grado limitato di generalità e astrattezza sono le norme che delimitano la serie di soggetti o dei
fatti cui si riferiscono, ossia le norme di diritto speciale.
Al modello del diritto generale ed astratto, si contrappone poi quello del diritto creato dal giudice, in relazione
ad un conflitto già insorto; in questi casi il giudice può decidere secondo equità (nel nostro ordinamento questi
casi sono pochi, mentre nei paesi di common law , il diritto creato dal giudice è la principale fonte del diritto).
-Diritto privato e diritto pubblico-
Tutto il diritto si scompone in due grandi sistemi di norme:
- diritto privato : si tratta del diritto comune , applicabile tanto ai rapporti fra privati quanto a quelli nei
quali interviene lo Stato (o altro ente pubblico); esso, attiene alla protezione di interessi particolari
- diritto pubblico : si tratta del sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio
della sovranità (organizzazione dello Stato e rapporti autoritativi), ed è applicabile ai soli rapporti nei
quali partecipa lo Stato quale ente dotato di sovranità; esso, attiene alla protezione dell’interesse generale
della collettività.
Esso, a sua volta, si suddivide in sottosistemi:
- diritto costituzionale: attiene alle regole fondamentali di organizzazione dello Stato – comunità
(libertà e doveri fondamentali dei cittadini) e dello Stato – apparato (a quali organi e secondo quali
regole spetta l’esercizio delle funzioni sovrane)
- diritto amministrativo: riguarda i compiti e l’attività degli apparati dell’esecutivo e degli enti pubblici
- diritto penale: regola la potestà punitiva dello Stato, ossia determina i reati e le pene applicabili a chi
li commette
- diritto processuale: attiene all’esercizio della giurisdizione, e si distingue in diritto processuale civile,
penale e amministrativo
In Italia, vige il modello del c.d. Stato a diritto amministrativo , poiché l’attività degli apparati
dell’esecutivo e degli enti pubblici si svolge prevalentemente per atti autoritativi; in ogni caso, la P.A. non
può fare uso di poteri autoritativi senza l’autorizzazione della legge.
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
La parola diritto assume due significati:
- diritto oggettivo : si intende la norma generale ed astratta che, disponendo in ordine ad un possibile
conflitto di interessi, regola i rapporti fra gli uomini imponendo loro doveri; in particolare si determinano
obblighi o divieti per impedire la realizzazione degli interessi non ritenuti degni di tutela e consentire la
realizzazione di quelli che invece lo sono.
Il rapporto regolato è detto rapporto giuridico e coinvolge due soggetti:
Il dovere collegato al diritto di credito è detto obbligazione/debito, mentre quello collegato al diritto di
famiglia è chiamato obbligo.
Non sempre le norme giuridiche impongono doveri (obblighi o divieti): esiste infatti un’altra situazione
chiamata soggezione , che ricorre quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le
conseguenze di un atto altrui; il soggetto attivo è quindi dotato di un potere, che sarà potere sovrano se
riconosciuto dal diritto pubblico ( es. potere di espropriare i beni dei privati nei casi previsti ), ovvero potere
potestativo se riconosciuto dal diritto privato ( es. diritto dell’imprenditore di licenziare il dipendente o diritto
del dipendente di dimettersi ).
Diverso ancora, sia dal dovere che dalla soggezione, è l’ onere , ossia il comportamento che il soggetto è
libero di osservare o meno, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato ( es. onere della prova
previsto dall’articolo 2697: “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento” ).
Come si è detto, il diritto soggettivo è l’interesse che viene protetto dal diritto oggettivo, perciò il soggetto
portatore di tale interesse coincide con il soggetto titolare del diritto; tuttavia questa coincidenza viene a
mancare quando si parla di potestà , situazione in cui il diritto oggettivo attribuisce al soggetto una pretesa a
protezione di un interesse altrui ( es. potestà dei genitori sui figli minori: ai primi è riconosciuta una serie di
pretese sui secondi; ma è riconosciuta loro non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dei figli ). Non sono
da confondere con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell’interesse altrui per
incarico conferitogli dallo stesso interessato (questo è il caso della rappresentanza); o vi è abilitato per
provvedimento della pubblica autorità (così tutori, curatori, amministratori giudiziari ecc..) e in tal caso il
potere di provvedere all’interesse altrui prende il nome di ufficio.
-Fatti giuridici , atti giuridici e negozi giuridici
È necessario disting uere fra fatto e atto giuridico:
- (^) fatto giuridico : è definito come ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale
l’ordinamento ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo/modificativo/estintivo di rapporti
giuridici. Il fatto giuridico produce conseguenze giuridiche.
Per fatto naturale si intende un accadimento del tutto indipendente dall’opera umana ( es. modificazione
dei fondi rivieraschi ), altro esempio: la morte, è un fatto naturale, l’effetto giuridico che si ricollega è
l’apertura della successione, e questo non dipende dalla volontà del soggetto. Ancora la nascita, è un
fatto naturale, e l’effetto giuridico, è l’acquisto della capacità giuridica. Mentre con fatto umano si vuole
indicare un consapevole e volontario comportamento dell’uomo ( es. acquisto della proprietà delle cose
di nessuno ); tra i fatti umani abbiamo poi la distinzione fra fatti leciti e fatti illeciti, a seconda che siano
conformi o meno al diritto, e quella fra comportamenti discrezionali e comportamenti dovuti, a seconda
che il soggetto sia libero o obbligato a compierli.
I fatti giuridici producono effetti nei confronti del soggetto che li ha posti in essere sul solo presupposto
che questi goda della capacità naturale di intendere e volere
- atto giuridico : costituisce una sottocategoria del fatto giuridico, essendo l’atto destinato a produrre
effetti giuridici ( art. 2 c.c. ); perché questo possa produrre effetti, non è sufficiente la capacità naturale di
intendere e volere, occorre la legale capacità di agire.
Esistono due specie di atto giuridico:
- dichiarazioni di volontà : a differenza del fatto umano in genere, perché l’effetto si produca non è
sufficiente la sola volontà in ordine al comportamento, ma è necessaria anche quella in ordine alla
- produzione dell’effetto ( es. contratto diretto a costituire/modificare/estinguere un rapporto giuridico
patrimoniale )
- dichiarazioni (atti) di scienza : con questi, il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto
giuridico ( es. dichiarazione di ricezione del credito da parte del creditore ); l’effetto di tali
dichiarazioni è quindi quello di provare l’esistenza di fatti giuridici, che sono di per sé costitutivi/
modificativi/estintivi di rapporti
Il corrente linguaggio dei giuristi, spesso, non rispetta questa classificazione, considerando come fatti
giuridici i fatti naturali, come atti giuridici i fatti umani; per indicare invece gli atti di volontà, che sono per il
c.c. degli atti giuridici, si utilizza il concetto di negozio giuridico.
II: Le fonti del diritto privato
-Il sistema delle fonti del diritto-
Le fonti del diritto possono essere intese in due sensi:
- fonti di produzione : si tratta dei modi di formazione delle norme giuridiche
- fonti di cognizione : si tratta dei testi che contengono le norme giuridiche già formate
- ciò significa che la principale fonte del diritto è la legge
Nel nostro paese, le fonti di diritto nazionale, basate sulla sovranità dello Stato italiano, sono affiancate dalle
fonti di diritto sovranazionale, basate invece sui poteri della Comunità europea.
L’ art. 1 delle preleggi indica le fonti del diritto, limitandosi però a richiamare leggi , regolamenti ed usi ; in
realtà, il sistema completo delle fonti è il seguente:
- Trattato istitutivo della Comunità europea e regolamenti comunitari : il diritto sovranazionale risulta
essere in posizione sovraordinata rispetto al diritto nazionale, in quanto l’adesione degli Stati alla
Comunità, ha comportato una limitazione della loro sovranità; l’ art. 177.1 Cost. afferma infatti che il
legislatore è tenuto al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
- Costituzione e leggi costituzionali : la Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica e si trova
in posizione sovraordinata, rispetto alle altre norme, in quanto ha una natura rigida: per modificarla,
infatti, occorre un procedimento particolare detto revisione costituzionale (art. 138 e seg. Cost.).
Lo stesso procedimento di revisione è previsto per le leggi costituzionali, in quanto disciplinano materie
coperte da riserva di legge costituzionale , se regolabili dalle sole leggi costituzionali, oppure da riserva
di legge ordinaria , se viene vietata la regolazione della materia a fonti di grado inferiore alla legge; in
quest’ultimo caso, la riserva può essere assoluta o relativa a seconda che sia possibile o meno il rinvio a
fonti di grado inferiore.
Una norma di legge contrastante con la Costituzione può essere giudicata dalla Corte costituzionale
come costituzionalmente illegittima: in questo caso la norma cessa di avere efficacia, e viene eliminata
dall’ordinamento, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; al giudizio della Corte si
perviene solo qualora, nel corso di un processo, una delle parti o il giudice sollevi la questione di
legittimità
- leggi ordinarie dello Stato : intese come fonti di produzione, sono quel procedimento di formazione di
norme giuridiche regolato dagli art. 70 e seg. Cost.; tuttavia, molte delle leggi oggi vigenti (così come i
codici) sono state formulate in un’epoca anteriore alla Costituzione, e costituiscono perciò delle fonti di
Ciò che comunque continua ad essere l’idea guida dell’ordinamento è il principio della legge uguale per
tutti , ribadito anche all’ art. 3 Cost. : “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali ”; secondo l’orientamento consolidato, ciò starebbe a significare che la legge ordinaria non
può dare un diverso trattamento ai cittadini per una medesima situazione senza una ragionevole motivazione.
-I modelli di codificazione: da codice civile e codice di commercio separati al codice civile unificato-
Il nostro codice civile del 1942 , è andato ad unificare i prima distinti codice civile e codice di commercio :
non si è trattato soltanto dell’unificazione dei testi legislativi (livello formale), ma della vera e propria
unificazione del sistema del diritto privato (livello sostanziale), in quanto i due sistemi erano caratterizzati
da principi differenti; già alla fine del secolo scorso, infatti, si era disegnata l’idea di una equilibrata società
civile, nella quale gli interessi della classe mercantile fossero coordinati con quelli dei proprietari, dei
consumatori e dei lavoratori.
L’unificazione ha portato il codice civile a contare, inizialmente, 2969 articoli distribuiti in 6 libri , secondo
una tripartizione ( persone e famiglia/proprietà/modi di acquisto della proprietà ) che tuttavia oggi risulta
rispettata soltanto nel primo libro; infatti il c.c. è così suddiviso:
- I libro : persone e famiglia
- II libro : successioni a causa di morte
- III libro : proprietà
- IV libro : obbligazioni e contratti
- è stato ampliato con l’unificazione, poiché sono state inserite materie da codice di commercio
- (^) V libro : imprese e società
- è stato aggiunto con l’unificazione
- VI libro : tutela dei diritti
Il codice risulta inoltre preceduto dalle preleggi e seguito dalle disposizioni transitorie e di attuazione; queste ultime integrano il codice con più minuziose disposizioni e talvolta enunciano principi sfuggiti ai compilatori.
L’unificazione, non ha tuttavia impedito la distinzione fra diritto civile e diritto commerciale; ora, tuttavia, è solo il portato della specializzazione dei giuristi nello studio del diritto privato (diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto agrario etc.).
Alcune norme di diritto privato sono presenti anche nella Costituzione e simboleggiano la svolta nella storia delle costituzioni moderne.
-L’uniformità internazionale del diritto privato-
La nazionalità del diritto privato , se da una parte ha soddisfatto le esigenze di concentrazione della sovranità, dall’altro ha contraddetto il carattere internazionale dei mercati, divenendo un ostacolo per i rapporti economici fra cittadini di Stati diversi; per questo motivo, dalla fine dell’ ‘800, si punta alla formazione di un diritto privato uniforme attraverso l’uso di convenzioni fra Stati.
Dopo la seconda guerra mondiale, in Europa viene stipulato il Trattato di Roma , il quale istituisce la Comunità europea e spinge verso l’idea di un mercato comune ; prendono così forma le norme di diritto privato sovranazionale, direttamente applicabili all’interno della Comunità ma limitatamente al commercio fra Stati membri.
Per evitare quest’ultima limitazione, è possibile avvalersi del ravvicinamento delle legislazioni nazionali , attuato dal consiglio della Comunità attraverso direttive cui gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi con propria legge interna.
III: L’applicazione del diritto privato
-Efficacia della legge nel tempo-
Le leggi e i regolamenti entrano in vigore, e divengono perciò obbligatori, solo 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: tale adempimento è diretto a renderli astrattamente conoscibili da parte di chi deve osservarli; ciò significa che vi è una virtuale possibilità di conoscerli e quindi, una volta divenuti obbligatori, vige il principio secondo cui l’ignoranza non scusa.
Le leggi, cessano di avere efficacia con:
- abrogazione espressa : si ha per espressa disposizione di una legge successiva, per referendum popolare ovvero per illegittimità costituzionale
- abrogazione tacita : si ha per incompatibilità con una nuova disposizione di legge
Altro importante principio è quello secondo cui la legge non ha effetto retroattivo , poiché dispone soltanto
per l’avvenire; per ciò che concerne le leggi penali, è proprio la Costituzione ad affermare, all’ art. 25.2 , che
“ nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ”.
Rispetto al diritto privato, invece, l’irretroattività della legge risulta sancita solo da una legge ordinaria,
derogabile quindi da altre leggi ordinarie (in ogni caso deve essere sempre esplicitata la retroattività);
tuttavia, questa possibilità di deroga è legittima solo in presenza di un ragionevole motivo che la giustifichi.
-Il diritto internazionale privato-
La statualità e la nazionalità del diritto, non comportano necessariamente che su uno Stato si debba applicare sempre e solo quel diritto; ciascuno Stato, infatti, può stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati, in forza di una norma di diritto statuale che rinvia alla legge straniera.
Vi sono una serie di norme, dette norme di diritto internazionale privato (L. 218/1995), che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando, invece, il diritto di altri Stati; ciò accade in tutti i paesi, ma poiché nessuno tiene conto delle norme formulate altrove, vi è la possibilità di conflitti ( es. entrambi gli Stati rinviano al diritto straniero un determinato rapporto ).
Per superare tali possibili problematiche, vengono stipulate delle convenzioni internazionali , con le quali gli Stati si impegnano ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato (solo in alcune materie, nelle altre il rischio di conflitti permane); ciascuno Stato, quindi, risolve il conflitto facendo valere sia la propria sia la altrui norma di diritto internazionale privato.
Le nostre norme adottano due criteri alternativi :
- (^) legge nazionale :
- rapporti fra stranieri: si applica il diritto straniero
- rapporti fra cittadini: si applica il diritto italiano
- rapporti misti: generalmente si applica ad ogni parte la propria legge nazionale, tuttavia nei rapporti personali fra coniugi, compresi separazione e divorzio, si applica la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è
- applicazione diretta , quando applica una norma ad un caso da essa previsto
- (^) applicazione analogica , quando applica una norma ad un caso analogo a quello da essa previsto
L’analogia, tuttavia, non è applicabile alle norme penali e alle norme eccezionali rispetto alle regole
generali (è invece possibile l’interpretazione estensiva).
Può accadere che il giudice non solo non trovi una norma che preveda il caso simile, ma non trovi neppure
norme relative a casi simili; in tali casi, egli si rifarà ai principi generali dell’ordinamento , ossia a principi
non scritti che si ricavano da una pluralità di norme e che costituiscono le direttive fondamentali cui appare
essersi ispirato il legislatore.
Le decisioni del giudice, circa il significato delle norme, gli estremi dell’analogia etc., sono dotate della
stessa autorità delle sentenze, e valgono quindi solo per il caso concreto per cui vengono espletate: può
perciò succedere che più giudici pervengano a conclusioni differenti riguardo al medesimo caso; tuttavia, una
certa autorevolezza viene data ai c.d. precedenti di giurisprudenza , ossia alle soluzioni date da più giudici
(o dalla Corte di Cassazione) ad una stessa questione interpretativa.
Diversa dall’interpretazione del giudice è l’ interpretazione dei giuristi , detta interpretazione dottrinale: si
tratta di un’attività basata sullo studio sistematico del diritto che porta alla formazione di progetti o modelli
di interpretazione della legge; questo tipo di interpretazione, non è vincolante e si impone solo per la forza di
convinzione esercitata dal giurista.
-La protezione giurisdizionale del diritto soggettivo-
L’applicazione del diritto in senso oggettivo concerne il sistema di norme che il giudice interpreta per decidere controversie; l’applicazione del diritto in senso soggettivo, invece, consiste nella protezione giurisdizionale dei diritti soggettivi , poiché chi lamenta la lesione di un proprio diritto deve necessariamente rivolgersi all’autorità giudiziaria.
- il giudice interviene perché sollecitato, ossia su domanda dell’interessato; in casi particolari previsti dalla legge può intervenire su domanda del pubblico ufficiale, mentre in casi del tutto eccezionali interviene di propria iniziativa, ossia d’ufficio
Il processo , detto anche procedimento o giudizio, consta di due parti: attore e convenuto ; il primo è colui che si rivolge al giudice lamentando la lesione di un diritto, il secondo è colui contro il quale si agisce.
La controversia fra le parti è detta causa (o lite) e forma l’oggetto del processo; esso, a sua volta, può essere definito come l’insieme degli atti che si compiono nello svolgimento della funzione giurisdizionale, ossia dal momento in cui l’attore si rivolge al giudice fino all’emissione della sentenza.
Durante la lite:
- l’ attore vanta una pretesa, detta azione
- il convenuto si difende opponendo una o più eccezioni ; queste gli permettono di contestare la pretesa ovvero addurre l’esistenza di fatti o diritti che la rendono inefficace. Il convenuto può anche contrattaccare avanzando una domanda riconvenzionale , basata o sullo stesso titolo su cui si basa la pretesa, o sul titolo su cui si fonda la sua eccezione
La protezione dei diritti soggettivi spetta all’ autorità giudiziaria ordinaria , formata da preture, tribunali, corti d’appello e Corte di Cassazione; l’attività di protezione di ogni diritto soggettivo è detta giurisdizione civile (≠ giurisdizione penale: attività di accertamento dei reati e di applicazione delle pene).
- i diritti soggettivi sono quegli interessi dei singoli che la legge protegge direttamente in quanto interessi privati di per sé meritevoli di protezione ( diritti della personalità, diritto di proprietà e altri diritti reali, diritti di obbligazione etc. )
La protezione degli interessi legittimi del cittadino, lesi da un atto illegittimo della P.A., spetta invece alla giurisdizione amministrativa ; essa è formata da organi giurisdizionali speciali, quali i T.A.R. e il Consiglio di Stato.
- gli interessi legittimi sono quegli interessi dei singoli che la legge protegge indirettamente in quanto coincidenti con l’interesse pubblico
Bisogna specificare che un interesse può assumere le sembianze di diritto soggettivo ovvero interesse legittimo a seconda che il privato entri in rapporto con altri privati oppure con la P.A.; si può dire che quando la legge riconosce alla P.A. il potere discrezionale di decidere se compiere o meno un atto, la posizione di interesse del privato, che da quell’atto viene toccato, perde la natura di diritto soggettivo e diviene mero interesse legittimo ( es. il diritto di proprietà di un privato può divenire mero interesse legittimo se la P.A. ha il diritto di espropriare il suo bene per pubblica utilità ).
Da quanto detto emergono due principi che concorrono a fondare lo Stato di diritto:
- principio di legalità : la pubblica autorità deve rispettare la legge nell’esercizio delle sue funzioni
- possibilità di impugnare gli atti : qualora un atto della pubblica autorità vada a ledere un interesse legittimo ovvero un diritto soggettivo di un privato, può essere impugnato dinnanzi alla giurisdizione amministrativa ovvero ordinaria
IV: I soggetti di diritto
-Condizione giuridica della persona-
Per il diritto, l’uomo è una persona o, come viene definito dalla dottrina, un soggetto di diritto; al momento della nascita, l’uomo acquista la capacità giuridica , ossia l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri ( art. 1.1 c.c. ) e la mantiene sino alla morte, momento in cui cessano tutte le funzioni cerebrali.
Poiché il soggetto concepito non è ancora nato, non detiene la capacità giuridica né i diritti che sono subordinati/ riservati alla nascita; se il soggetto nasce, e muore subito dopo, ha per pochi secondi acquisito la capacità giuridica e tutti i diritti che sono riservati ai nati (questi passeranno al suo erede).
La dichiarazione di nascita è espletata da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale ovvero da coloro che hanno assistito al parto (medico, ostetrica etc.); essa viene poi resa dalla madre all’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita (entro 10 giorni), oppure alla direzione sanitaria dell’ospedale in cui è avvenuto il parto (entro 3 giorni).
La dichiarazione dà luogo alla formazione dell’ atto di nascita , che viene iscritto dall’ufficiale di stato civile nei registri dello stato civile, assieme a tutti gli atti che influiscono sullo stato civile della persona, compreso, alla morte di questa, l’atto di morte; tali atti hanno forza probatoria in quanto, fino a prova contraria, fanno fede della veridicità delle dichiarazioni.
Ogni persona è identificata con un nome , composto da:
- prenome : è deciso da chi ne dichiara la nascita all’ufficiale di stato civile; esso deve corrispondere al sesso della persona e non può essere lo stesso del padre o del fratello/sorella vivente
- cognome : se il figlio è legittimo coincide con quello del padre, altrimenti il neonato è iscritto come “figlio di ignoti” e il cognome viene scelto dall’ufficiale di stato civile
Raggiunta la maggiore età, ogni persona può ottenere la modifica sia del prenome che del cognome, oppure l’inserimento di un altro cognome al proprio.
Per ciò che concerne i luoghi in cui la persona svolge la propria vita/attività, bisogna distinguere:
- domicilio generale : luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi
( es. sede dell’impresa o studio del professionista )
- residenza : luogo della dimora abituale della persona
- ( art. 43 c.c. ) generalmente domicilio e dimora coincidono, ma non necessariamente
- impossibilità totale data da abituale infermità
- (^) inabilitazione : può essere richiesta (o conferita direttamente dal tribunale) qualora lo stato di infermità non sia grave al punto da privare totalmente la persona della capacità di agire; in questo caso viene nominato un curatore dell’inabilitato, e questo assume la stessa posizione del minore emancipato
- impossibilità parziale data da infermità non grave
- (^) amministrazione di sostegno : è stata introdotta con la L. 6/2004 per i casi di infermità o menomazione fisica che comportano un’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il giudice tutelare nomina con decreto un amministratore di sostegno: nel decreto sono indicati gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli in cui lo assiste; per il resto, il beneficiario conserva la capacità di agire
- impossibilità, anche parziale o temporanea, data da una qualsiasi infermità
- interdizione legale : si ha nel caso di condanna penale (ergastolo/reclusione non inferiore ai 5 anni) ed è proprio il codice penale a prevederla all’art. 32
- impossibilità totale stabilita come pena accessoria ad una condanna penale
-La persona fisica e la persona giuridica-
Con l’attributo persona non si indica, in diritto, soltanto l’uomo; il codice civile, infatti, racchiude dentro il genere “persona”, due diverse specie: la persona fisica , ossia l’uomo, e la persona giuridica.
È persona giuridica ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica: ogni centro di imputazione di rapporti giuridici che il diritto fa corrispondere ad una organizzazione collettiva di uomini ( es. enti pubblici, associazioni, fondazioni, consorzi etc. ); tale entità è dotata di una propria capacità giuridica , che le permette di essere titolare di propri diritti e propri doveri, di avere la proprietà di propri beni ed essere responsabile di propri debiti.
L’organizzazione agisce per mezzo di uomini, perciò possiamo dire che la persona giuridica ha anche una propria capacità gi agire : infatti compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi.
- ai diritti e ai doveri del singolo individuo si contrappongono i diritti e doveri che il singolo ha come membro dell’organizzazione collettiva ( i beni, e debiti etc. sono di un’altra persona, perciò: il singolo non può utilizzare per uso personale un bene dell’organizzazione, i debiti della società non sono debiti dei soci e ne risponde soltanto la società con il suo patrimonio )
-I diritti della personalità-
Alcuni diritti soggettivi sono creati dal diritto oggettivo, altri invece, sono trovati dal diritto oggettivo: si tratta dei diritti dell’uomo o della personalità , esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo e da ogni sistema polito o sociale presente sul territorio; essi, spettano all’uomo in quanto tale e lo Stato ha il dovere di riconoscerli e garantirli.
Tali diritti sono identificati nelle carte costituzionali, e sono essenzialmente: diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, al nome, all’onore, alla libertà personale, all’espressione del pensiero, alla riservatezza etc.; il nostro ordinamento li richiama all’ art. 2, Cost. , affermando che: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ”.
Carattere fondamentale dei diritti della personalità è l’ inviolabilità , sia da parte della pubblica autorità, sia da parte degli altri uomini; la protezione avviene su due fronti:
- (^) protezione penale : si manifesta nel codice penale nelle norme che puniscono i delitti contro la persona ( es. omicidio, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, sequestro )
- (^) protezione civile : si manifesta sia nel codice civile che in altre leggi; abbiamo norme che riguardano il diritto all’integrità fisica (art. 5), il diritto al nome (art. 7 – 9), il diritto sulla propria immagine (art. 10), il diritto morale d’autore e di inventore (art. 2577 – 2578) etc.
Più in generale questo tipo di protezione deriva dalle norme che riconoscono il diritto al risarcimento per danno ingiusto e alla reintegrazione in forma specifica (art. 2058)
Il collegamento fra la protezione penale e quella civile risiede nel fatto che alla commissione di un reato corrisponde, per la vittima, il diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale; si può inoltre ottenere la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali quando ciò permette di riparare il danno non patrimoniale.
I diritti della personalità possono classificarsi come:
- assoluti , ossia diritti protetti nei confronti di tutti
- indisponibili , ossia senza possibilità per il titolare di rinunciarvi o alienarli; in particolare, rispetto al diritto alla vita e all’integrità, tale carattere emerge dall’ art. 5 c.c. , il quale afferma che: “ gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione dell’integrità fisica ”. Essendo l’esercizio dei diritti della personalità strettamente personale, nessuno può essere forzato (per il minore/ incapace non può decidere nemmeno il genitore/legale rappresentante); a ciò si collega la richiesta di consenso ai trattamenti sanitari, anche se necessari per salvare la vita
- imprescrittibili , ossia diritti che non si estinguono/prescrivono per un non uso prolungato
Passiamo in rassegna qualcuno fra i diritti della personalità:
- diritto all’onore (dignità e decoro): tale diritto, che fa riferimento sia alla persona fisica che quella giuridica, emerge dalle norme del codice penale che puniscono l’ingiuria e la diffamazione; non è prevista una specifica protezione civile, tuttavia i principi comuni prevedono il risarcimento del danno patrimoniale e non, e la pubblicazione della sentenza penale sui giornali
- diritto al nome : tale diritto è protetto dall’ art. 7 c.c. in quanto mezzo di identificazione della persona; si parla di:
- uso del proprio nome (identificare se stessi ed essere identificati dagli altri con il proprio nome): è protetto dall’ azione di reclamo , che spetta contro chi contesti/impedisca alla persona l’uso del proprio nome o contro chi la identifichi con un nome diverso
- uso esclusivo del proprio nome: è protetto dall’ azione di usurpazione , che spetta contro chi usi il nome altrui per identificare se stessi/una cosa o contro chi ne faccia un uso indebito
- diritto all’immagine : tale diritto è protetto dall’ art. 10 c.c. , che vieta l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta (salvo persone notorie)
- diritto all’identità personale : rientra fra i “nuovi diritti della personalità” ed è il diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni/convinzioni non compiute/professate
- diversamente dal diritto all’onore, qui vi è lesione anche se l’azione attribuita non è si per sé disonorevole o lesiva della reputazione
- diritto alla riservatezza : rientra fra i “nuovi diritti della personalità” ed è il diritto a che non siano divulgati (con qualsiasi mezzo) fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se veri e non lesivi della sua dignità; il Codice in materia di protezione dei dati personali è intervenuto a garantire che il trattamento dei dati personali sia svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
- è dato personale “ qualsiasi informazione relativa a persone, fisiche o giuridiche, identificate o identificabili ”; per trattamento, si intende l’attività consistente nella raccolta e conservazione, elaborazione, comunicazione o diffusione, blocco, cancellazione o distruzione dei dati
Una precisazione va fatta per i dati sensibili (relativi ad origine/convinzioni/opinioni politiche etc.), i quali possono essere trattati solo con il consenso dell’interessato e del Garante per la protezione dei dati personali.
L’interessato ha diritto di conoscere l’esistenza di dati che lo riguardano e di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge, ha diritto all’aggiornamento/rettifica dei dati ed ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti per fini commerciali
- (^) l’interessato che subisca danno per l’altrui trattamento dei suoi dati personali ha diritto al risarcimento; il danneggiante può liberarsi se dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
- diritto di superficie
- (^) diritto di enfiteusi
- diritto di usufrutto
- diritto di uso
- diritto di abitazione
- diritto si servitù
Per ciò che concerne il diritto di proprietà , esso è definito dall’ art. 832 c.c. come il “ diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico ”; analizziamo i vari punti:
- facoltà di godere delle cose : è la disposizione materiale delle cose (facoltà di utilizzo/non utilizzo/trasformazione/ distruzione); qualora si tratti di cose fruttifere , tale facoltà include anche il diritto di fare propri i frutti, siano essi civili o naturali. Sono naturali i frutti che provengono direttamente dalla cosa ( es. prodotti agricoli ): essi, sono parte della cosa madre finché non avviene la separazione ( es. se vendo il fondo, vendo anche i frutti pendenti ); una volta avvenuta, i frutti divengono cose a sé e vanno ad appartenere al proprietario della cosa madre. Sono civili i frutti dati dal denaro che il proprietario ricava dalla cessione ad altri del godimento ( es. canone per la locazione ); essi, si acquistano giorno per giorno finché esiste il diritto a percepirli
- facoltà di disporre delle cose : è la disposizione giuridica delle cose (facoltà di venderla/non venderla/donarla/ farne oggetto di diritti minori a favore di altri); essa include anche la facoltà del proprietario di costituire sulle cose le garanzie reali ( es. pegno, ipoteca ) per garantire l’adempimento di un debito proprio o altrui
- pienezza della proprietà : in mancanza di una norma che gli imponga di fare/non fare qualcosa, il proprietario gode di facoltà illimitate, potendo fare della cosa tutto ciò che non sia espressamente vietato. Quando però sulla cosa vengono costituiti diritti reali minori che limitano fortemente la sua facoltà di godimento, non si parla più di proprietà piena ma di nuda proprietà ; tuttavia, poiché la proprietà è caratterizzata da elasticità, nel momento in cui il diritto reale minore si estingue, il contenuto del diritto di proprietà si espande e riacquista la sua pienezza
- esclusività della proprietà : il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione del bene; tale pretesa, qualora violata, viene protetta dall’autorità giudiziaria tramite le norme del codice penale (contro furto, appropriazione indebita etc.) e dalla possibilità per il proprietario di esperire azioni civili (petitorie, possessorie, di nunciazione)
- limiti alla facoltà di godere e disporre : nascono, insieme agli obblighi, dalla necessità di trovare un punto di equilibrio fra l’interesse del proprietario a godere e disporre delle cose a proprio piacimento e l’interesse della collettività ad un impiego della ricchezza che vada a vantaggio generale. Un tradizionale limite è stabilito dall’ art. 833 c.c. nel divieto di atti di emulazione: il proprietario, infatti, non può giovarsi della cosa al solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri ( es. innalzare un muro privo di utilità per privare il vicino della vista del panorama ). Per ciò che invece concerne la proprietà dei suoli, il principale limite risiede nella destinazione del terreno: il proprietario, infatti, non può scegliere a proprio piacimento se destinare un terreno all’agricoltura, all’industria o all’edilizia abitativa; spetta ai comuni determinare l’assetto del territorio mediante appostiti piani regolatori. A ciò si ricollegano altri due limiti: il primo attiene alla facoltà di edificare, poiché il proprietario di un suolo destinato a “verde agricolo” non può edificare così come il proprietario di un suolo destinato ad insediamenti industriali può costruire solo stabilimenti industriali; il secondo, attiene invece ai permessi a costruire, in quanto per ogni costruzione è necessario un permesso dal comune, senza il quale si può incappare nella confisca del terreno e della costruzione abusiva e addirittura nell’obbligo a demolirla
- obblighi del proprietario : un tradizionale obbligo del proprietario del suolo è quello di consentire l’accesso al fondo al vicino che debba entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo, ovvero a chi voglia riprendere la cosa propria accidentalmente trovatasi sul fondo etc.; il proprietario di terreni destinati all’agricoltura ha l’obbligo di provvedere alla coltivazione degli stessi: la L. 440/1978 stabilisce infatti che le terre incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta (sorta di affitto forzato in quanto lo sfruttamento della terra corrisponde all’interesse generale). Ancora, al proprietario che ottiene una licenza di costruzione sono imposti oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, consistenti in somme di denaro mediante le quali egli contribuisce alle spese che il comune sostiene per allacciare la nuova costruzione alle strade, agli acquedotti etc. e a quelle che si rendono necessarie per dotare le aree di nuova edificazione di adeguati servizi sociali
-Le cose oggetto di diritti: la classificazione dei beni-
È bene fare due precisazioni: innanzitutto, il codice civile, pur impiegando indifferentemente i concetti di cosa e bene, regola soltanto i beni in senso giuridico; inoltre, poiché sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, vengono richiamate non solo le cose appartenenti a qualcuno, ossia i beni in patrimonio, ma anche quelle non appartenenti a nessuno, ossia i beni di nessuno.
Fondamentale distinzione dei beni è quella intercorrente fra:
- beni immobili : sono dati dal suolo e da tutto ciò che vi appartiene, naturalmente o artificialmente ( es. corsi d’acqua, alberi, costruzioni ); al suolo viene dato il nome di fondo: esso può essere rustico, se destinato all’agricoltura, o urbano, se destinato all’edificazione industriale, commerciale o abitativa. La circolazione di tali beni avviene in maniera lenta e attraverso forme complesse, poiché trova maggiore protezione l’interesse individuale del proprietario a conservare la proprietà piuttosto che l’interesse generale alla circolazione della ricchezza
- beni mobili : sono tutti gli altri beni, comprese le energie naturali e il denaro, che è il bene mobile per eccellenza ( es. prodotti del suolo/sottosuolo, strumenti da lavoro, prodotti ); tale categoria si ricava perciò per esclusione: sono mobili tutti i beni non considerati dalla legge come immobili. La circolazione di tali beni avviene rapidamente e attraverso forme semplici, in modo da favorire al massimo la circolazione della ricchezza; per farlo, spesso viene sacrificato l’interesse individuale del singolo a favore dell’interesse generale
In una condizione intermedia si trovano i beni mobili registrati , ossia i beni iscritti nei pubblici registri ( es. autoveicoli, navi, aeromobili ); essi presentano analogie con i beni immobili per ciò che concerne la circolazione, mentre per il resto sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili.
Costituisce una universalità di cose quell’insieme di cose mobili appartenenti al medesimo proprietario e indirizzate verso una destinazione unitaria ( es. collezione di quadri, gregge, biblioteca ); l’universalità tende ad essere assimilata ai beni immobili.
Si dicono pertinenze le cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un’altra cosa, mobile o immobile ( es. garage di una casa, scialuppe della nave ); se non escluse, esse circolano insieme alla cosa principale cui sono collegate.
- il rapporto pertinenziale collega più cose che però rimangono una pluralità di cose; esso, può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale, che tuttavia può non essere proprietario delle pertinenze
Sono invece cose composte le cose che vengono unite in modo da formare una cosa unica ( es. automobile: composta da ruote, motore, carrozzeria etc. ); le singole cose non possono essere separate senza che la cosa risultante perda la propria identità.
- il rapporto di connessione collega più cose che vanno a formare un’unica cosa
Altra importante distinzione si ha fra:
- cose fungibili : sono dette anche beni di genere, in quanto le cose appartengono ad un genere all’interno del quale sono indifferentemente sostituibili ( es. denaro ); esse vengono prese in considerazione in rapporto a peso, numero e misura
- cose infungibili : sono dette anche beni di specie, in quanto si tratta di cose esistenti in un unico esemplare ovvero dotate di caratteri distintivi ( es. opera d’arte, determinato lotto di terra ); esse vengono prese in considerazione in rapporto alla loro identità
Ancora, i beni possono essere distinti in:
- cose consumabili : sono quelle cose che si estinguono per l’uso ( es. alimenti, carburante )
Lo stesso articolo richiama poi la funzione sociale della proprietà; infatti, se si guarda non tanto alla proprietà come diritto sulle cose, ma alle cose come oggetto della proprietà , si può scorgere l’esigenza di dare una destinazione sociale alle risorse e alle ricchezze, anche se queste sono in mani private.
- è per questa necessità che la legge pone limiti al proprietario e da poteri allo Stato
-La proprietà fondiaria-
Il fondo , sia esso rustico vero urbano, è delimitato sia orizzontalmente che verticalmente:
- delimitazione orizzontale : è di carattere geometrico, in quanto il fondo ha dei confini che segnano il limite del diritto del proprietario
- delimitazione verticale : è di carattere economico, in quanto la proprietà si estende fin dove il proprietario può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo; ciò significa che oltre questo limite, il sottosuolo e lo spazio aereo sono da considerarsi cose comuni di tutti
- l’attività di godimento di ogni proprietario deve essere contenuta entro i propri confini ( es. stillicidio: il tetto deve essere fatto in modo che l’acqua scoli sul terreno del proprietario e non del vicino )
Alcuni limiti vengono imposti ai diversi proprietari in modo da non creare interferenze di godimento:
- sono innanzitutto richieste distanze minime nel:
- costruire edifici: è richiesta, fra le costruzioni, una distanza minima di 3 Mt; in base al principio della prevenzione temporale, il primo che costruisce può farlo sul confine o a meno di 1.5 Mt da questo, costringendo il vicino a rispettare la distanza minima, ovvero a costruire in appoggio o in aderenza, pagando il valore del suolo altrui occupato. Se la distanza legale viene violata, il primo che ha costruito può richiedere la demolizione della parte di costruzione eccedente, la c.d. riduzione in pristino; qualora però i regolamenti comunali impongano una distanza dal confine e non fra costruzioni, anche il primo potrebbe incappare nella riduzione in pristino. Possono essere stabiliti anche limiti massimi di altezza/volume, al fine di apportare un equilibrato e razionale utilizzo del territorio; in caso di violazione di tali prescrizioni, il vicino avrà diritto all’azione per il risarcimento del danno che provi di aver subito
- scavare pozzi o fossi, inserire cisterne o tubi: è richiesta, una distanza dal confine di almeno 2 Mt; per i fossi, invece, è richiesta una distanza pari alla loro profondità
- sviluppare piantagioni: per gli alberi ad alto fusto è richiesta una distanza dal confine di almeno 3 Mt (salvo diverse disposizioni comunali), mentre per i restanti alberi la distanza è di 1.5 Mt; per viti e siepi, invece, la distanza minima dal confine è di 0.5 Mt. Il vicino può comunque chiedere al proprietario di tagliare eventuali rami che superino il confine
- vi sono regole per l’ apertura di finestre :
- luci: sono le aperture nel muro che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino, ed è richiesto che siano munite di inferriate e collocate ad una altezza prescritta dalla legge; il vicino che abbia diritto a costruire in aderenza ovvero che sia comproprietario del muro, può accecare le luci
- vedute: sono le aperture nel muro che consentono di affacciarsi sul fondo del vicino, ed è richiesto che siano aperte ad una distanza di almeno 1.5 Mt dal confine; il vicino che abbia diritto a costruire in aderenza ovvero che sia comproprietario del muro, non può comunque accecare le vedute, ed è perciò costretto a costruire a distanza legale
- è previsto un criterio legale anche per le immissioni , ossia la propagazione di sostanze inquinanti (fumo, rumore etc.) da un fondo all’altro; ci si basa in questo caso sulla normale tollerabilità: il proprietario di un fondo non potrà impedire le immissioni qualora queste non siano superiori alla capacità di sopportazione dell’uomo medio. Tale criterio favorisce le attività produttive, le quali tuttavia devono essere rapportate con le ragioni della proprietà; altri criteri sono le condizioni dei luoghi e la priorità di un dato uso, entrambi riferiti alla destinazione del fondo.
- tutte le acque sono considerate bene pubblico, perciò sarebbe necessaria la concessione amministrativa per permettere ai privati di utilizzarle; tuttavia, la L. 36/1994 rende libera l’utilizzazione delle acque sotterranee per usi domestici e la raccolta delle acque piovane. I flussi d’acqua sono considerati invece oggetto di diritto di utilizzazione, in quanto l’ art. 812.1 c.c. colloca fra i beni immobili le sorgenti e i corsi d’acqua; il proprietario del fondo ha diritto ad utilizzare le acque, ma deve permettere a queste di defluire nei fondi altrui in quanto anche gli altri proprietari detengono il suo stesso diritto
-Le azioni a difesa della proprietà-
A difesa del diritto di proprietà sono previste dal codice civile le c.d. azioni petitorie :
- azione di rivendicazione : è disciplinata dall’ art. 948 e mira all’accertamento del diritto di proprietà; essa spetta a chi si dichiara proprietario di un bene che si trova nel possesso o nella detenzione di altri: il giudice, condannerà la controparte alla restituzione del bene. Qualora il convenuto perda il possesso del bene, il proprietario è legittimato sia ad agire contro il nuovo possessore, sia a proseguire l’azione contro il possessore originario, il quale sarà costretto a recuperare il bene ovvero a versarne il risarcimento
Oltre che con l’azione di rivendicazione, la cosa può essere recuperata con le azioni possessorie ovvero con la prova di un contratto dal quale deriva l’obbligazione di restituzione
- l’attore deve dare la prova del proprio diritto di proprietà; l’azione di rivendicazione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa se non il proprio diritto
- azione negatoria : è disciplinata dall’ art. 949 e mira all’accertamento dell’inesistenza di diritti reali minori sulla cosa; essa spetta al proprietario del bene nei confronti di chi pretende diritti su di esso: il giudice, condannerà la controparte a cessare le molestie della proprietà. Oltre che con l’azione negatoria, la cessazione delle molestie può essere ottenuta con l’azione di manutenzione
- l’attore si limita a dare prova del proprio diritto, mentre incombe sul convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto preteso
- azione di regolamento di confini : è disciplinata dall’ art. 950 e mira alla determinazione del confine; essa spetta ai proprietari confinanti quando è incerto il confine che separa i due fondi
- per l’accertamento è ammesso qualsiasi mezzo di prova
Il diritto di proprietà è imprescrittibile , in quanto non si estingue/prescrive per un non uso prolungato; ciò accade solo qualora al non uso del proprietario corrisponda un possesso prolungato da parte di altri, ossia se opera l’ usucapione (infatti, secondo il c.c., “ l’azione di rivendicazione non si prescrive salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione ”).
VI: Il possesso
-Concetto di possesso-
Situazione giuridica diversa dalla proprietà è il possesso : se la prima infatti è una situazione di diritto ed un diritto su una cosa ( art. 832 c.c. : “ diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ”), la seconda è una situazione di fatto ed un potere su una cosa ( art. 1140 c.c. : “ potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà ”), e presenta una protezione giuridica autonoma.
- differenza fra titolarità ed esercizio del diritto, ossia fra essere proprietario e comportarsi come proprietario di una cosa
Di regola il proprietario è anche possessore della cosa, tuttavia vi sono casi in cui il possessore è persona diversa dal proprietario ( es. furto, vendita nulla di cosa già consegnata ); il possesso si dice pieno quando è corrispondente al diritto di proprietà, e si dice minore quando è corrispondente a diritti reali minori ( es. possedere l’usufrutto o comportarsi da usufruttuario ).