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riassunti Diritto privato, Sintesi del corso di Diritto Privato

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Cap.1: Il diritto privato
IL DIRITTO
Che cos'è il diritto? → Lo si può definire come un sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini (sia nei
conflitti che si generano entro quella più elementare forma di convivenza che è ad esempio la famiglia, sia nei grandi
conflitti da cui è percorsa la società nel suo insieme).
Funzione del diritto → Proibire l'uso della violenza per la soluzione dei conflitti, risolvendoli con l'applicazione di
regole predeterminate (norme), le quali stabiliscono quale fra gli interessi in conflitto sia degno di protezione e debba
prevalere e quale non sia degno di protezione e debba soccombere.
Queste regole compongono, nel loro insieme, un SISTEMA (detto ordinamento giuridico)→ Non provvedono,
isolatamente, a questo o a quel possibile conflitto, ma ciascuna concorre con le altre ad assolvere una funzione
complessiva, che è di adeguare i rapporti fra gli uomini, in tutta la loro varietà e complessità, ad un dato modello di
ordinata convivenza e di realizzare un equilibrio generale e il più possibile stabile fra i diversi interessi in conflitto
nella società.
Questi sistemi di regole mutano nel TEMPO e si diversificano nello SPAZIO:
Tempo: ogni epoca storica ha avuto un suo diritto (es. l'antica società agricola rispetto alla moderna società
industriale) in base ai cambiamenti di organizzazione economica della società, i cambiamenti
dell'organizzazione civile ecc;
Spazio: allo stesso modo ogni società nazionale ha, a sua volta, un suo diritto, anche se è possibile constatare
elementi di uniformità (es. fra i diversi sistemi dell'Europa continentale o fra civil law e common law).
Organizzazione giuridica Per ordinare una società secondo il diritto è necessaria un'apposita organizzazione;
occorre:
1. Che ad una superiore autorità sia riconosciuta la preliminare funzione di creare regole per la soluzione dei
conflitti (potere lesislativo)
2. Che ad una superiore autorità sia attribuita l'ulteriore funzione di applicare quelle regole per risolvere i
conflitti di volta in volta insorti (potere giudiziario).
Anche queste forme di organizzazione sociale sono mutate nel tempo e tuttora si differenziano nello spazio; se
consideriamo la società nella quale viviamo, particolarmente complessa, constatiamo che vi sono:
Almeno tre ordini di autorità investiti del potere di creare diritto:
1. Una autorità nazionale: Stato attraverso il Parlamento e il Governo;
2. Una autorità sovranazionale: l'Unione Europea, attraverso il parlamento europeo e il consiglio;
3. Una serie di autorità infrastatuali: regioni/enti locali attraverso i consigli regionali/ provinciali o comunali.
Il potere di applicare tale diritto viene esercitato invece da un separato organo dello Stato, l'autorità giudiziaria
(che applica il diritto statuale, sovranazionale e infrastatuale), e da un separato organo dell'Unione europea (la
Corte di giustizia).
Ma in altre società del nostro tempo troviamo forme diverse di organizzazione giuridica (es. il sistema di common law,
nel quale, le pronunce dei giudici, oltre che risolvere il caso concreto sottoposto al loro esame, vincolano tutti i giudici
che saranno successivamente chiamati a risolvere casi analoghi; = l'autorità giudiziaria è essa stessa un organo che
crea il diritto).
Gli altri sistemi di regole Bisogna distinguere il sistema di regole, in cui il diritto consiste, da altri sistemi di
regole che governano la convivenza umana, come:
I principi della morale: regole basate sulla distinzione fra il bene e il male;
L'etica: regole basate sulla correttezza/non correttezza dei comportamenti sulla base di regole di costume o
sociale;
I comandamenti religiosi: regole di derivazione sovrannaturale;
Diritto: il sistema di norme è un sistema ''giuridico'' connotato da regole ''deontiche'' (con cui si fissano facoltà,
poteri, obblighi, divieti ecc) nell'ambito di una cornice ''assiologica'' (valoriale) di riferimento, connotate da
coercività.
I contenuti di queste regole spesso coincidono con contenuti del diritto e vengono anche richiamate dal diritto stessp
facendole proprie (es. uccidere o rubare è un reato per il diritto, un male per la morale ed un peccato per le religioni).
Altre volte invece i contenuti dei diversi sistemi di norme non coincidono (es. il matrimonio è indissolubile per la
religione cattolica, ma non per il diritto, che ammette il divorzio).
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Cap.1: Il diritto privato

IL DIRITTO

Che cos'è il diritto? → Lo si può definire come un sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini (sia nei conflitti che si generano entro quella più elementare forma di convivenza che è ad esempio la famiglia, sia nei grandi conflitti da cui è percorsa la società nel suo insieme). Funzione del diritto → Proibire l'uso della violenza per la soluzione dei conflitti, risolvendoli con l'applicazione di regole predeterminate (norme), le quali stabiliscono quale fra gli interessi in conflitto sia degno di protezione e debba prevalere e quale non sia degno di protezione e debba soccombere. Queste regole compongono, nel loro insieme, un SISTEMA (detto ordinamento giuridico)→ Non provvedono, isolatamente, a questo o a quel possibile conflitto, ma ciascuna concorre con le altre ad assolvere una funzione complessiva, che è di adeguare i rapporti fra gli uomini, in tutta la loro varietà e complessità, ad un dato modello di ordinata convivenza e di realizzare un equilibrio generale e il più possibile stabile fra i diversi interessi in conflitto nella società. Questi sistemi di regole mutano nel TEMPO e si diversificano nello SPAZIO:

• Tempo: ogni epoca storica ha avuto un suo diritto ( es. l'antica società agricola rispetto alla moderna società

industriale ) in base ai cambiamenti di organizzazione economica della società, i cambiamenti dell'organizzazione civile ecc;

• Spazio: allo stesso modo ogni società nazionale ha, a sua volta, un suo diritto, anche se è possibile constatare

elementi di uniformità ( es. fra i diversi sistemi dell'Europa continentale o fra civil law e common law ). Organizzazione giuridicaPer ordinare una società secondo il diritto è necessaria un'apposita organizzazione; occorre:

  1. Che ad una superiore autorità sia riconosciuta la preliminare funzione di creare regole per la soluzione dei conflitti (potere lesislativo)
  2. Che ad una superiore autorità sia attribuita l'ulteriore funzione di applicare quelle regole per risolvere i conflitti di volta in volta insorti (potere giudiziario). Anche queste forme di organizzazione sociale sono mutate nel tempo e tuttora si differenziano nello spazio; se consideriamo la società nella quale viviamo, particolarmente complessa, constatiamo che vi sono: ➢ Almeno tre ordini di autorità investiti del potere di creare diritto:
  3. Una autorità nazionale: Stato attraverso il Parlamento e il Governo;
  4. Una autorità sovranazionale: l'Unione Europea, attraverso il parlamento europeo e il consiglio;
  5. Una serie di autorità infrastatuali: regioni/enti locali attraverso i consigli regionali/ provinciali o comunali. ➢ Il potere di applicare tale diritto viene esercitato invece da un separato organo dello Stato, l'autorità giudiziaria (che applica il diritto statuale, sovranazionale e infrastatuale), e da un separato organo dell'Unione europea (la Corte di giustizia). Ma in altre società del nostro tempo troviamo forme diverse di organizzazione giuridica ( es. il sistema di common law, nel quale, le pronunce dei giudici, oltre che risolvere il caso concreto sottoposto al loro esame, vincolano tutti i giudici che saranno successivamente chiamati a risolvere casi analoghi ; = l'autorità giudiziaria è essa stessa un organo che crea il diritto). Gli altri sistemi di regoleBisogna distinguere il sistema di regole, in cui il diritto consiste, da altri sistemi di regole che governano la convivenza umana, come:
  • I principi della morale: regole basate sulla distinzione fra il bene e il male;
  • L'etica: regole basate sulla correttezza/non correttezza dei comportamenti sulla base di regole di costume o sociale;
  • I comandamenti religiosi: regole di derivazione sovrannaturale;
  • Diritto: il sistema di norme è un sistema ''giuridico'' connotato da regole ''deontiche'' (con cui si fissano facoltà, poteri, obblighi, divieti ecc) nell'ambito di una cornice ''assiologica'' (valoriale) di riferimento, connotate da coercività. I contenuti di queste regole spesso coincidono con contenuti del diritto e vengono anche richiamate dal diritto stessp facendole proprie ( es. uccidere o rubare è un reato per il diritto, un male per la morale ed un peccato per le religioni ). Altre volte invece i contenuti dei diversi sistemi di norme non coincidono ( es. il matrimonio è indissolubile per la religione cattolica, ma non per il diritto, che ammette il divorzio ).

Questi diversi sistemi di regole hanno, talvolta, una intrinseca forza obbligante superiore a quella del diritto, ma sono sistemi di regole ai quali si ubbidisce solo per interiore adesione ai valori che esprimono, non per esterna costrizione. Il diritto si distingue proprio per il suo carattere di coercività: esso non consiste solo in un sistema di regole che prescrivono o che proibiscono dati comportamenti; ma è anche un sistema organizzato per imporre l'osservanza delle proprie regole. Tale coercività della norma giuridica si attua mediante tecniche diverse:

  • Esecuzione forzata: es. chi non paga un proprio debito può essere assoggettato ad esecuzione forzata, per cui i suoi beni saranno venduti per dispozione dell'autorità giudiziaria in modo da soddisfare il creditore con il ricavo della vendita.
  • Esecuzione in forma specifica: es. chi esegue una costruzione in violazione del diritto riceve un ordine di demolizione (riduzione in pristino), e, se trasgredisce anche a questo ordine, la costruzione sarà demolita, con spese a sua carico, per disposizione dell'autorità giudiziaria.
  • Applicazione (o minaccia di applicazione) della sanzione: es. chi commette un omicidio sa che, se verrà scoperto, verrà condannato alla pena della reclusione). Legittimazione del diritto → Il diritto è posto da una superiore autorità ed obbliga tutti coloro che a quella autorità sono sottoposti. Per molto tempo si è proteso un lungo dibattito intorno al diritto in quanto:
  • Le concezione volontaristiche: lo riducono tutto all'autorità, ad esempressione della volontà sovrana;
  • Le concezioni organicistiche: lo spiegano come spontanea autorganizzazione della società, che si dà un potere sovrano solo per reprimere gli ineliminabili casi di devianza. Ad oggi possiamo dire, che il diritto è, da un punto di vista puramente formale, un insieme di comandi ai quali si deve ubbidire e si legittima, sempre da un punto di vista formale, solo in forza del potere di cui sono investite le autorità che lo emana e quella ha il compito di farlo osservare. Ma il punto di vista solo formale non basta a far comprendere l'essenza del fenomeno: il diritto vigente in un dato tempo e in un dato luogo, è in larga misura, l'espressione della società di quel tempo e di quel luogo, il riflesso di quella data civiltà, la traduzione in regole di comportamento delle forme di vita economica e civile di quella società. Esso quindi vige perchè accettato, se non da tutti, dalla maggior parte di coloro che vi sono sottoposti: la sua legittimazione, da un punto di vista sostanziale, non è l'autorità, ma il consenso (ciò è emerso sopratutto grazie ai regimi democratici, nei quali il diritto è creato da assemblee elette a suffraggio universale e periodicamente rinnovate).

LA NORMA GIURIDICA

L'unità del sistema del diritto è la norma giuridica. Il sistema nel suo complesso, l'insieme delle norme che lo compongono, prende il nome di ordinamento giuridico. Per indicare più norme tra loro coordinate per assolvere una funzione unitaria si parla di istituto ( es. istituto delle proprietà per indicare complessivamente le norme sulla proprietà ). Le norme giuridiche si presentano generalmente come dei comandi/precetti formulati in termini:Generali: non si rivolgono a singole persone, ma ad una serie di persone. ➢ Astratti: non riguardano fatti concreti, a una serie ipotetica di fatti. Sono regole per la soluzione di conflitti, ma sono regole precostruite a tal fine: non sono create quando il conflitto è già insorto, ma prima del suo insorgere e per l'eventualità che insorga (assicura uniformità e dimostra la certezza del diritto). ➢ Il testo delle leggi è solitamente diviso in articoli i quali possono a loro volta essere divisi in commi, ed entrambi (articoli o commi) possono contenere al loro interno una o più norme. ➢ Il discorso delle norme giuridiche, comunque sia formulato, è sempre un discorso in funzione precettiva : si distingue dal discorso descrittivo o assertivo, con il quale si comunicano conoscenze o si esprimono convincimenti. Anche se spesso le norme giuridiche sono formulate in termini apparentemente descrittivi ( es. art. 3 Cost: ''a tutti i cittadini deve essere riconosciuta pari dignità sociale'' ) vanno sempre intese in senso precettivo. Un comando individuale e concreto è, il provvedimento con il quale il giudice, applicando norme generali ed astratte risolve un conflitto già insorto. Questo comando, che è la SENTENZA , si rivolge a singole persone e riguarda un fatto determinato. Il grado di generalità e di astrattezza delle norme giuridiche può essere più o meno elevato:

  • Norme di diritto comune/generale: raggiungono il più alto grado in quanto si rivolgono, indistintamente, a chiunque ( es. art. 575 c.p: ''chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione ) o si riferiscono a

L'applicazione del diritto privato caratterizza poi un intero e vasto settore dell'attivitò pubblica: quello dell' attività economica. Le imprese esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, sono sottoposte, salvo alcune eccezioni, alle medesime norme applicabili alle imprese private. Il diritto privato si rivela, a questo riguardo, come il diritto meglio adeguato allo svolgimento di attività imprenditoriali e, perciò, come più rispondente al perseguimento delle finalità di interesse generale che le attività economiche pubbliche debbono realizzare.

DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO

La parola ''diritto'' ha un doppio significato; la si impiega in senso:

  • OGGETTIVO: per indicare le norme giuridiche, le quali prescrivono agli individui dati comportamenti.
  • SOGGETTIVO: per indicare la pretesa di un soggetto a che altri assuma il comportamento prescritto da una norma. Ogni rapporto fra gli uomini regolato dal diritto oggettivo è un rapporto giuridico , ed entro tale rapporto giuridico possiamo distinguere:
  • Soggetto passivo : al quale una norma impone un dovere;
  • Soggetto attivo: nell'interesse del quale quel dovere è imposto. La medesima norma che impone un dovere al primo soggetto abilita il secondo a pretendere dal primo l'osservanza del dovere impostogli. → In questa correlazione fra il dovere di un soggetto e la pretesa di un altro soggetto è la struttura fondamentale del rapporto giuridico. Il diritto soggettivo è un interesse protetto dal diritto oggettivoes. norma del c.c ''qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno''. Questa norma impone un dovere ad un soggetto (il dovere di risarcire i danni da lui cagionati); ma tale dovere gli è imposto nell'interesse di un altro soggetto (quello che ha subito il danno). = La pretesa di questo secondo soggetto di ottenere l'osservanza, da parte del primo, del dovere impostogli dalla norma è un diritto soggettivo. Non sempre le norme di diritto oggettivo che prescrivono doveri sono traducibili in norme che riconoscono diritti soggettivi. ➢ Non attribuiscono diritti soggettivi quelle norme di diritto pubblico che impongono obblighi o divieti a protezione di interessi solo generali (=che il diritto oggettivo riferisce all'intera società e che nessun singolo membro di questa può considerare anche come proprio interesse). Es. norme che impongono a tutti l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche pagando le imposte e le tasse. In questi casi la pretesa di esigere l'osservanza degli obblighi o dei divieti imposti dal diritto oggettivo spetta al soggetto che impersona l'intera società, ossia allo Stato o ad altro ente pubblico, con esclusione di ogni diritto soggettivo dei singoli. Questo accade perchè nel rapporto giuridico che queste norme instaurano, al dovere del soggetto passivo si contrappone un potere sovrano del soggetto attivo detto anche potestà di imperio (es. il potere dello Stato o di altri enti pubblici, di esigere il pagamento dei tributi). Spesso tuttavia, norme poste a tutela di interessi generali della società proteggono, al tempo stesso, anche l'interesse particolare dei suoi singoli membri ; e con il potere sovrano di esigerne l'osservanza, spettante allo Stato o ad altro ente pubblico, concorre il diritto soggettivo dei singoli. ✔ Es. le norme che prescrivono, a protezione dell'interesse generale ad un'equa e razionale utilizzazione del suolo, divieti di costruzioni o limiti alle facoltà di costruire. L'ente pubblico, nella specie il comune, ha il potere sovrano di esigerne l'osservanza e può ordinare la demolizione delle costruzioni illegalmente eseguite; allo stesso modo, ai singoli individui è riconosciuto il diritto di ottenere il risarcimento del danno che l'illegittima costruzione abbia cagionato loro e, in certi casi, anche il diritto di ottenere la demolizione. Entro la categoria dei diritto soggettivi si distinguono due grandi sottocategorie:Diritti assoluti: quei diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti = alla pretesa di un determinato soggetto attivo è qui correlativo il dovere di una moltitudine indeterminata di soggetti passivi.

➢ Es. diritto di proprietà: il diritto del proprietario è il diritto di escludere chiunque dalla utilizzazione della

cosa che forma oggetto della sua proprietà; ad esso corrisponde il dovere di tutti di astenersi dalla utilizzazione della cosa di proprietà altrui. Alla serie dei diritti assoluti appartengono:

  • Diritti reali (diritto di propietà..) che sono diritti assoluti sulle cose;
  • Diritti della personalità (diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome..) ossia i diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.

→ Diritti relativi: quei diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili.

➢ Es. diritto al risarcimento del danno: spetta a chi ha subito il danno nei confronti di ''colui che ha commesso il

fatto'', e, dunque nei confronti di una o più persone determinate. Alla serie dei diritti relativi appartengono:

  • I diritti di credito (diritti ad una prestazione avente valore economico) il cui dovere correlativo assume il nome di obbligazione o debito ed il rapporto giuridico fra creditore e debitore è detto rapporto obbligatorio.
  • I diritti di famiglia (diritti reciproci fra i componenti della famiglia non aventi valore economico) il cui dovere correlativo prende il nome di obbligo. Ci sono tuttavia norme le quali espongono i loro destinatari a situazioni che non sono propriamente definibili né come obbligo né come divieto. SOGGEZIONE → Ricorre qiando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui. La situazione attiva, correlativa ad una soggezione, si definisce potere, e può trattarsi tanto di un potere riconosciuto dal diritto pubblico, quanto di un potere riconosciuto dal diritto privato (detti diritti potestativi).

➢ Es (riconosciuto dal diritto pubblico): il potere sovrano spettante allo Stato o ad altri enti pubblici di

espropriare i beni dei privati nei casi previsti dalla legge e per motivi di interesse generale. A questo potere di espropriare non è correlativo un dovere del privato proprietario, il quale non deve fare o non fare alcunchè; egli, semplicemente, subisce le conseguenze di un atto altrui, perdendo il diritto di proprietà sul bene espropriato.

➢ Es (riconosciuto dal diritto privato): il diritto di recesso dal contratto, il diritto che in dati casi spetta

all'imprenditore di licenziare il proprio dipendente o il diritto di quest ultimo alle dimissioni volontarie. Il lavoratore nel primo caso e l'imprenditore nel secondo si trovano in una situazione di semplice soggezione al diritto potestativo altrui (il diritto di licenziare o il diritto di dimettersi); subendo le conseguenze dell'altrui recesso dal contratto. ONERE → Comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato.

➢ Es. onere della prova (art.2697) ''chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne

costituiscono il fondamento''. Il soggetto è tenuto a un dato comportamento (deve provare i fatti) solo se vuole realizzare un dato risultato (se vuole far valere un diritto in giudizio). Egli è libero di dare o non dare la prova del proprio diritto; ma, se non la da, non conseguirà il risultato cui l'onere della prova è preordinato, e quindi non otterrà una sentenza che riconosca il suo diritto. POTESTA' → Solitamente il soggetto portatore dell'interesse protetto coincide con il soggetto titolare del diritto; vi sono però alcune situazioni in cui tale situazione manca. Può accadere che il diritto ogettivo attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui, e si parla di Potestà.

➢ Es. potestà dei genitori (osa responsabilità genitoriale) sui figli minori: ai primi è riconosciuta una serie di

pretese sui secondi, riconosciuta loro non nel proprio interesse, ma nell'interesse del figlio. Le potestà sono poteri propri del soggetto, anche se spettantigli nell'interesse altrui. Non va confuso con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell'interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato ( es. rappresentanza ) o vi è abilitato per provvedimento della pubblica autorità ( es. tutori, curatori, amministratori giudiziari ), e in tal caso il potere di provvedere all'interesse altrui prende il nome di POTERE D' UFFICIO.

FATTI GIURIDICI, ATTI GIURIDICI, NEGOZI GIURIDICI

Il diritto oggettivo è norma che regola i rapporti fra gli uomini, imponendo loro doveri o riconoscendo loro diritti. E' al tempo stesso, norma che prevede FATTI, al verificarsi dei quali i doveri o i diritti si costituiscono, si modificano o si estinguno. ➢ Art. 2043 c.c. ''qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto''. Al verificarsi del fatto così descritto (fatto illecito) ricollega l'obbligazione, per il danneggiante, di risarcire il danno ed il correlativo diritto del daneggiato di ottenere il risarcimento. FATTI GIURIDICI → Ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici.

  • Accadimento naturale: es. un fiume trasporta terra da monte a valle, modificando l'estensione dei fondi riviraschi, i proprietari dei fondi a valle acquistano la proprietà della maggiore estensione che il loro fondo

Cap.2: Le fonti del diritto e l'interpretazione della legge

IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO

Fonti di produzione = i modi di formazione delle norme giuridiche. Di fonti del diritto si può parlare in 2 sensi Fonti di cognizione = i testi che contengono le norme giuridiche già formate. Così, la legge (principale fonte del diritto), viene in considerazione come fonte di produzione allorchè facciamo riferimento al procedimento di formazione delle leggi; e viene in considerazione come fonte di cognizione allorchè ci riferiamo ad una data legge già formata, contenente norme giuridiche già vigenti. Fonti del diritto nazionale: basate sulla sovranità dello Stato italiano; Le fonti del diritto che interessano il nostro paese sono di due ordini Fonti del diritto sovranazionale: basate sui poteri dell'Unione europea. Alla indicazione delle fonti del diritto è indicato l'art.1 delle '' Disposizioni sulla legge in generale '', che precedono il codice civile = PRELEGGI (risalenti al1942, non tengono conto della Costituzione, dell'Unione europea, dell'autonomia legislativa delle regioni) → Si limitano ad indicare come fonti del diritto le Leggi, i Regolamenti e gli Usi. Oggi il sistema delle fonti deve essere così gerarchicamente ordinato:

**_1. I Trattati e i regolamenti dell'UE;

  1. La costituzione e le leggi costituzionali;
  2. Le leggi ordinarie dello Stato;
  3. Le leggi regionali;
  4. I regolamenti;
  5. Gli usi._** LA COSTITUZIONE → Legge fondamentale della Repubblica, deve la sua posizione sovraordinata rispetto alle altre leggi dello Stato alla sua natura di costituzione rigida. Ciò significa, che a differenza delle leggi ordinarie, per la sua modifica occorre uno speciale procedimento ( procedimento di revisione costituzionale art.138 Cost ), diverso dall'ordinario procedimento di formazione delle leggi. Lo stesso procedimento previsto per la revisione costituzionale vale anche per le altre leggi costituzionali , emanate in materia per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale = dispone che solo con legge costituzionale si possono regolare determinate materie. Vi sono anche riserve di legge ordinaria , il che significa che date materie, quelle cui si riferisce la riserva di legge non possono essere regolate con fonti di grado inferiore alla legge. Tale riserva però può essere:Assoluta: è la riserva di legge che pone la costituzione, quando prevede che quella materia sia disciplinata solo dalla legge. ( Es. Art.13 Cost ''nessuno può essere sottoposto a proveddimento restrittivo della libertà personale, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge'' ) quindi solo una fonte di rango primario può intervenire. ➢ Relativa: significa che la legge ordinaria, nel regolare la materia, può fare rinvio, per una sua più analitica disciplina, a fonti di grado inferiore, consentendo ad un regolamento o a un'altra fonte secondaria di integrare la disciplina posta dall'agente di rango primario. ( Es. art.97 Cost. ''i pubblici uffici sono disciplinati secondo le disposizioni di legge'' ) per cui la legge disciplina a grandi linee l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ma questo non preclude a una fonte di rango secondario di intervenire in questa materia integrando la disciplina posta. Norme costituzionalmente ileggittime → Una norma di legge che sia in contrasto con la Costituzione o con le altre leggi costituzionali si dice costituzionalmente illegittima. A giudicarla tale non è però abilitato qualsiasi giudice, ma vi è un apposito organo giurisdizionale, la Corte costituzionale , la quale ha, fra le altre, la specifica funzione di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni. Le norme contenute in fonti di grado superiore vincolano l'attività produttiva di norme mediante fonti di grado inferiore: queste non possono produrre norme in contrasto con quelle già formate da fonti di grado superiore, pena la illegittimità delle norme che risultino in contrasto ( Es. le leggi ordinarie non possono contrastare con le norme della Cost).

Giudizio a carattere solo eventuale: ad esso si previene se, nel corso di un processo civile, penale o amministrativo, una delle parti o lo stesso giudice abbia sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma di legge, e se la controversia non possa essere decisa indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale. Il giudice, in tal caso, si pronuncia sulla sua ''non manifesta infondatezza'' e rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo temporaneamente il processo. Se la Corte costituzionale dichiara ileggittima una norma di legge, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (effetto generale) eliminando la norma definitivamente dall'ordinamento giuridico. LEGGI ORDINARIE → Le leggi ordinarie, intese come fonti di produzione del diritto , sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche che è regolato dagli artt.70ss Cost. (l'iniziativa del governo o di ciascun membro del parlamento o dei consigli regionali o l'iniziativa popolare, la approvazione separata da parte di ciascuno dei due rami del parlamento, la promulgazione da parte del PDR). Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria:

  • DECRETI LEGGE: che il governo può emanare (in autonomia totale) solo ''in casi straordinari di necessità e di urgenza'', ma che nella prassi sono diventati un ordinario strumento di legislazione, e che perdono efficacia sin dall'inizio se, entro 60 giorni, il parlamento non li abbia convertiti in legge;
  • DECRETI LEGISLATIVI: che il governo emana per delega del parlamento, sulla base di una legge di delegazione che fissa i principi e i criteri direttivi cui il governo deve attenersi, definisce l'ogetto dell'attività legislativa delegata e il tempo entro il quale la delega deve essere esercitata. LEGGI REGIONALI → Sono il portato dell'autonomia , anche legislativa, che la Costituzione riconosce alle regioni nelle materie indicate nell'art.117 Cost, o in altre materie che possono essere indicate con successive leggi costituzionali (non possono toccare l'ordinamento civile e penale riservate alla competenza legislativa dello Stato). L'autonomia legislativa delle regioni comporta una limitazione interna della sovranità dello Stato , che nelle materie di competenza legislativa regionale può, con propria legge, dettare solo i ''principi fondamentali'', mentre è riservata alle regioni (ciascuna per il proprio territorio) la legislazione analitica. Perciò: ➢ Le leggi regionali non possono essere in contrasto con i principi fondamentali posti con legge statale , e sull'eventuale contrasto giudica la Corte Costituzionale su ricorso del governo. ➢ Ma se lo Stato invade con propria legge la competenza regionale, la regione può essa stessa sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità della legge statale. REGOLAMENTI → Sono una fonte normativa sottordinata alla legge , quindi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge, ma sulla loro legittimità giudica, questa volta, il giudice ordinario. Vengono emanati:
  • Dal governo;
  • Altre autorità (enti terittoriali: regioni, province, comuni; enti non terittoriali: Banca d'Italia). Si distingue fra:Regolamenti governativi di esecuzione: emanati per regolare nei particolari materie già regolate dalla legge; ➢ Regolamenti governativi indipendenti: destinati a regolare materie non regolate da alcuna legge, purchè non si tratti di materia coperta da riserva di legge (L.400 del 1988 Art.17). Grazie alla delegificazione (L.400 del 1988 Art.17: mirante ad allegerire le funzioni del parlamaneto e rendere più agevole l'attività di normazione) è stata consentita l'emanazione di regolamenti con efficacia equivalente alla legge a patto:
  • Che la materia da regolare non sia coperta, per la Costituzione, da riserva assoluta di legge;
  • Che una legge autorizzi il governo a disciplinare per regolamento una data materia fissando le regole generali cui il governo dovrà attenersi. Innovazione → Il governo può essere con legge autorizzato ad abrogare per regolamento precedenti norme di legge, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di abrogazione. USI E CONSUETUDINI → Collocate all' ultimo livello della gerarchia delle fonti, si tratta di fonti non scritte e non statuali di produzione di norme giuridiche : consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori. ➔ Non basta il solo fatto della generalizzazione di un dato comportamento: non è uso la cosidetta prassi (consueto modo di comportarsi degli operatori di un dato settore), ne l'atteggiamento conformistico che gli individui possono assumere.
  1. Quale è, fra le tante, la norma entro la cui generale ed astratta previsione può essere fatto rientrare il caso da risolvere e, perciò, quale è la norma da tradurre in comando particolare e concreto ;
  2. Quale è il significato da attribuire alle norme: sia alle norme delle quali si esclude l'applicazione che quelle giudicate come norme da applicare. Questa operazione è l' INTERPRETAZIONE , che deve essere condotta secondo criteri fissati dalla legge. Difatti, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese:
  • Dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse ( INTERPRETAZIONE LETTERALE ): la legge va interpretata alla lettera, senza possibilità per l'interprete di attribuirle liberamente un senso; ciò impone al giudice di attenersi strettamente al diritto posto con la legge dello Stato, impedendogli di erigersi egli stesso a creatore del diritto.
  • Dalla intenzione del legislatore ( INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA) : le parole sono solo il mezzo mediante il quale si esprime l'intenzione del legislatore, e come tali vanno interpretate, mantenendo la finalità che la norme si propone. INTERPETAZIONE SISTEMATICA: non deve porsi contro il dato letterale e teleologico, ha lo scopo di determinare il significato della disposizione inserita nel sistema legislativo complessivo , ossia tenendo conto della disciplina vigente in cui si inserisce la norma da interpretare. INTERPRETAZIONE ESTENSIVA → L'interpretazione secondo l'intenzione del legislatore può dare luogo alla cosidetta interpretazione estensiva, con la quale si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio di quello letterale.Es. Art.3 Cost, ''tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge''. Si è inteso, con ciò, escludere che il principio di uguaglianza non valga per gli stranieri? No; la norma deve essere interpretata secondo la sicura intenzione del legislatore e, anziché cittadino, vi si deve leggere uomini. INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA → Con tale interpretazione si da alle parole un significato più ristretto di quello comune , giudicato come più aderente all'intenzione del legislatore. ➢ Es. Art.117 Cost, per il quale la Corte Costituzionale ritiene che il potere legislativo delle regioni, nelle materie indicate dall'articolo, riguardi solo il potere di porre norme di diritto pubblico e non anche norme di diritto privato. INTERPRETAZIONE PER ANALOGIA → Ogni ordinamento giuridico statuale rivendica a sé il carattere della completezza: esso non può ammettere di avere lacune, ma deve essere in grado di dare una soluzione ad ogni possibile conflitto che si generi fra coloro che vi sono sottoposti. ✔ A colmare le eventuali lacune si provvede con l' applicazione analogica del diritto: ''se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione (applicazione diretta di una norma prevista per il caso), si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe''. L'applicazione analogica incontra però un duplice limite:
  1. Non possono essere applicate a casi simili le norme penali in quanto nessuno può essere punito se non per un fatto espressaente previsto dalla legge come reato, e con le pene da essa previste;
  2. Non possono essere applicate alle norme eccezionali (che fanno eccezione a regole generali) in quanto in questo caso c'è una norma, la regola generale appunto, secondo la quale decidere la controversia: il giudice dovrà applicarla anche se, in casi simili al caso in esame, il legislatore abbia apportato alla regola generale una eccezione. INTERPRETAZIONE SECONDO I PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAENTO GIURIDICO DELLO STATO → Può accadere che il giudice non solo non trovi una norma che preveda il caso da risolvere, ma non trovi neppure norme relative a casi analoghi a materie simili, delle quali fare applicazione analogica; Egli dovrà allora decidere ''secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato'' = non sono principi sanciti da testuali norme di legge, ma principi non scritti che si ricavano per induzione da una pluralità di norme e che rappresentano le direttive fondamentali cui appare essersi ispirato il legislatore ( es. il principio della libera circolazione della ricchezza ). → Le conclusioni alle quali arriverà il giudice circa l'interpretazione sono dotate di autorità, la stessa autorità che è propria delle sentenze , le quali valgono solo per il caso concreto deciso con quella sentenza , garantendo la sovranità della legge dello Stato, la sola dotata di generale efficacia obbligatoria.

➢ Ciò non impedisce, tuttavia, che una certa autorevolezza venga di fatto attribuita ai cosidetti precedenti di

giurisprudenza, ossia alle soluzioni uniformememnte date da più giudici ad una medesima questione interpretativa; anzi, alla conoscenza dei precedenti di giurisprudenza si attribuisce molta importanza.

INTERPRETAZIONE DOTTRINALEAttività interpretativa di quei ricercatori specializzati nella interpretazione del diritto che sono i giuristi , i quali attraverso i loro studi e le loro ricerche formano degli astratti progetti o modelli di interpretazione della legge (saggi, trattati, commentari) ai quali i giudici possono attingere quando sono chiamati ad affrontare questioni interpretative. A differenza della interpretazione del giudice, non è formalmente vincolante (non ha carattere autoritativo), ma si impone solo per la forza di convinzione che gli argomenti prospettati riescono ad esercitare. INTERPRETAZIONE SECONDO IL DIRITTO DELL'UE → Va infine menzionata, fra i criteri di interpretazione della legge, l'interpretazione secondo il diritto dell'Unione Europea, enunciato all' Art.1 L. 287/1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato, il quale impone di questa legge una interpretazione ''effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza''. ➢ Così la locuzione ''impresa'' adottata da questa legge, che pure è legge di diritto interno, va intesa non nel senso che ad essa attribuisce il diritto interno, ma nel diverso e più lato significato che le attribuisce il diritto comunitario.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

La statualità del diritto e, quindi, la sua nazionalità è tra i fenomeni caratteristici del diritto del nostro tempo. Ci si domanda quindi, con quale diritto regolare i rapporti fra cittadini di Stati diversi? E con quale diritto regolare i rapporti che cittadini stranieri costituiscono sul territorio di un altro Stato? IL RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA → Il principio della statualità del diritto non comporta necessariamente che sul territorio di ciascun Stato si applichi sempre e solo il diritto di quello Stato. Ciascuno Stato può, nella sua sovranità, autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi, anziché il diritto da esso prodotto, quello prodotto da altri Stati. ✔ Ciò accade in forza di una norma di diritto statuale (L.218/1995) che RINVIA , per la regolazione di certi rapporti, al diritto di altri Stati (ciò non implica una rinuncia alla sovranità, anzi, è esso stesso espressione di sovranità dello Stato). La materia è regolata da una serie di norme, dette NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO , le quali stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando, invece, il diritto di altri Stati. A loro volta, gli altri Stati hanno proprie norme di diritto internazionale privato che risolvono, dal loro punto di vista, i medesimi problemi, in quanto ciascun Stato formula a propria discrezione le proprie norme di diritto internazionale privato, senza tenere in acun conto le norme formulate dagli altri Stati = possibilità di conflitti:Es. Può accadere, che al rapporto fra due cittadini di Stati diversi entrambi gli Stati di appartenenza pretendano di applicare il proprio diritto, muovendo ciascuno da una diversa norma di diritto internazionale privato; oppure può accadere, all'opposto, che per quel rapporto entrambi gli Stati rinviino al diritto straniero. Per superare questi possibili conflitti vengono spesso stipulate CONVENZIONI INTERNAZIONALI, con le quali più Stati si impegnano reciprocamente ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato. Ciò non significa che siano convenzioni di diritto uniforme, in quanto, non realizzano un diritto a contenuto uniforme nei diversi Stati, ma semplicemente concordano i criteri in base ai quali ciascuno Stato applica il proprio diverso diritto.

✔ Purtroppo tali convenzioni si riferiscono a specifiche materie, perciò per le materie non regolate da convenzioni

la possibilità di conflitto permane. Ciascuno Stato risolve il conflitto facendo valere sia la propria sia la altrui norma di diritto internazionale privato → Vale il principio secondo il quale, quando la legge dello Stato rinvia ad una legge straniera, questa va applicata tenendo conto del rinvio da essa fatta ad altra legge, sempre che il medesimo rinvio sia ammesso anche dalla legge straniera oppure si tratti di rinvio alla legge italiana. LA LEGGE NAZIONALE E LA LEGGE DEL LUOGOLe nostre norme adottano, fondalmentalmente, due criteri, che applicano alternativamente alle diverse materie: Criterio della legge nazionale → per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano oppure il diritto straniero a seconda che si tratti di regolare rapporti relativi a cittadini o a stranieri. Così si applica, in Italia, la legge nazionale dello straniero per ciò che attiene allo stato e alla capacità delle persone e ai rapporti di famiglia;

  • Es: il giudice italiano considererà maggiorenne un sedicenne se, secondo la legge del suo paese, la maggiore età si consegue a sedici anni. Quando si tratta di rapporti misti, intercorrenti fra cittadini italiani e stranieri (o fra stranieri di diversa nazionalità), in linea di principio a ciascuna delle parti si applicherà la propria legge nazionale ( Es. i requisiti per contrarre matrimonio saranno quelli imposti a ciascuno degli sposi dalla propria legge ). Per specifici rapporti però, valgono criteri diversi:
  • Nei rapporti personali fra coniugi di diversa nazionalità vale la legge dello Stato in cui la vita

3. LE PERSONE

CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA: CAPACITÀ GIURIDICA, IL NOME, LA SEDE

Per il diritto l’uomo è considerato una persona e anche un soggetto di diritto. CAPACITA’ GIURIDICA: attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri, è equivalente all’espressione soggettività giuridica, o personalità giuridica. Si acquista alla nascita e si perde alla morte. La persona concepita non ha la capacità giuridica, l’acquisto dei diritti è subordinato alla nascita. Se il bambino nasce e poi muore subito dopo, ha avuto quei diritti per un momento, e dopo la sua morte andranno a chi è suo erede, che può essere una persona diversa da quella nel caso lui fosse nato già morto. La nascita viene intesa come separazione del feto dalla gestante accompagnata da respirazione polmonare autonoma, anche se non accompagnata da vitalità (anche sa fa un respiro e muore). Per l’accertamento della morte si ricorreva alla pratica medica (vedere se respirava e se il cuore batteva?), solo dopo è stata fatta coincidere la morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo = morte cerebrale. Art 1 co. 2 → “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.” Art 748 e 320 → il primo riguarda il diritto a ricevere beni per donazione e il secondo riguarda l’amministrazione di questi dagli stessi genitori. L’acquisto viene però fatto dal neonato non dal concepito o nascituro.

Interruzione volontaria di gravidanza → per motivi di salute, o per ripercussioni di tipo sociale,

economico, ecc. qui non si sta mettendo sullo stesso piano la vita della donna e del concepito, ma si sacrifica quest’ultima per la prima. ATTI DELLO STATO CIVILE La nascita viene dichiarata (entro 10 gg. Nel comune, entro 3 giorni alla direzione sanitaria dell’ospedale) da: Uno dei genitori Procuratore speciale Medico/ostetrica che hanno assistito (se madre muore, e padre non si sa chi sia) Altra persona che abbia assistito al parto Tener conto della volontà dell’anonimato della madre. La dichiarazione di nascita dà luogo alla formazione dell’atto di nascita e all’iscrizione della nascita nel registro dello stato civile.

In quest’ultimo si iscrivono anche altri atti che influiscono sullo stato civile della persona, e ha un forte valore probatorio, fanno fede fino a prova contraria. Nome: identificazione di ogni persona, composto da prenome (nome) + cognome.  Deve corrispondere al sesso del bebè  Non può essere dato lo stesso nome di altri parenti viventi  Può essere dato un nome straniero ma va espresso in lettere dell’alfabeto italiano  Scelto da chi dichiara la nascita Cognome: se il figlio nasce dentro il matrimonio avrà il cognome paterno, con una pronuncia della CC ha dichiarato illegittima l’attribuzione del cognome del padre se entrambi sono d’accordo a dargliene un altro. Se nasce fuori dal matrimonio verrà dato il nome del primo che lo ha riconosciuto, se si riconosce contemporaneamente si dà quello del padre, se il padre lo riconosce dopo il figlio può anteporre o sostituire il suo al cognome della madre. Se nasce da genitori ignoti il cognome viene attribuito dall’ufficiale di stato civile, non si può scegliere un cognome che fanno evincere l’origine fuori dal matrimonio, e non cognomi di famiglie note nel territorio della nascita. Se viene riconosciuto dopo può mantenere il cognome datogli e aggiungere il proprio, o addirittura sostituirlo. Se è minorenne → sceglie il giudice. RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO RESIDENZA : luogo della dimora abituale. DOMICILIO: luogo in cui ha stabilito la sede dei propri interessi/affari. Generale → tutti gli affari o interessi della vita Speciale → per affari particolari (rapporto di locazione) DIMORA : luogo in cui la persona soggiorna attualmente, per un tempo considerato stabile = sistemazione non occasionale. SOGGIORNO: luogo usato per alloggio occasionale o momentaneo (vacanza o affari). ASSENZA E MORTE PRESUNTA SCOMPARSA Se una persona scompare senza lasciare traccia, chi presume di essere un successore può chiedere al tribunale un curatore dello scomparso, e dopo due anni dall’ultima notizia può essere dichiarata l’assenza. I presunti eredi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, con possibilità di acquisire i frutti e le rendite, ma i beni non possono essere alienati o ipotecati. Chi amministra i beni può far propri i frutti e se lo scomparso ritorna gli vengono ridati i beni ma non le rendite. Se una persona scompare per 10 anni dal luogo di ultimo domicilio, il tribunale dichiara la morte presunta e la sentenza produce gli stessi effetti della morte naturale = si apre la successione ereditaria. Il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio, ma se il morto ritorna il nuovo

Inabilitazione: infermità di mente che non giustifica una privazione totale della capacità di agire, alcolisti, drogati, ecc. agli inabilitati è nominato un curatore. Entrambe hanno effetto dalla pubblicazione della sentenza. Amministratore di sostegno: infermità fisica o psichica, che non comportano perdita di autonomia, anche parziale, che non si traduce in incapacità tale da avere interdizione o inabilitazione. → il giudice nomina un amministratore di sostegno, e individua quali atti devono essere fatti dall’amm, quali dall’interessato e quali insieme. Incapacità naturale (o di intendere e di volere): può accadere che un maggiorenne si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere, temporanea o permanente senza essere interdetto o inabilitato.

  • Gli atti compiuti in stato di incapacità di intendere e volere possono essere annullati se risulta un grave pregiudizio all’autore.
  • Se si tratta di contratti deve risultare l’incapacità naturale + la malafede dell’altro contraente. LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA ➢ PERSONE FISICHE → uomini ➢ PERSONE GIURIDICHE → organizzazioni collettive Entrambe sono centro di imputazione di rapporti giuridici, le norme in linea generale si applicano sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, tranne certi casi in cui regolano solamente le persone fisiche. La definizione di persona giuridica è:

“ogni centro di imputazione di rapporti giuridici che il diritto fa corrispondere ad una

organizzazione collettiva, anziché ad un essere umano.”

Essa è dotata di capacità giuridica e per questo è titolare di diritti e di doveri, di avere la proprietà dei beni e di essere responsabili per i propri crediti e debiti, ecc. oltre a quella giuridica dispone anche della capacità di agire, quindi compiere degli atti per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi. La soggettività delle persone giuridiche, non è la stessa delle persone fisiche, ogni proposizione delle persone giuridiche è traducibile per le persone fisiche che la compongono. → questo per evitare abusi della personalità giuridica, ovvero, un ente viene costituito da più persone, non per raggiungere il vero scopo, ma ad esempio obiettivi come l’evasione fiscale ecc. =frapponendo un nuovo soggetto di diritto tra sé stessi e gli altri. CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE Le persone giuridiche possono essere pubbliche (enti pubblici) o private.

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI = Stato + regioni + province + comuni. Il carattere distintivo è quello di avere poteri sovrani o autoritativi (potestà di imperio). Li si definisce enti territoriali perché sono stanziati su un determinato territorio. ENTI PUBBLICI = sono distinti dai primi, e gli si affidano compiti specifici. Possono essere di diverso tipo. Gli enti strumentali sono enti che svolgono attività dello stato, che gliele affida, al fine di organizzare meglio il potere pubblico. Gli enti pubblici hanno tutti una doppia capacità → capacità sovrana e capacità giuridica + capacità di agire,

Capacità sovrana → poter emanare atti autoritativi e vincolare i loro destinatari.

La doppia capacità c’è solo negli enti pubblici territoriali, gli enti strumentali hanno solo la capacità di diritto privato. Tutti gli enti pubblici perseguono fini pubblici, e sono destinati a soddisfare dei pubblici interessi, i quali però possono essere raggiunti anche da enti privati. PERSONE GIURIDICHE PRIVATE → organizzazioni collettive costituitesi tramite norme del CC. Sono persone giuridiche di diritto comune, quelle più comuni sono: fondazioni, associazioni e società. ENTI PRIVATI FONDAZIONE

“La stabile organizzazione che ha consistenza patrimoniale per raggiungere uno scopo e non un

profitto.”

Persegue scopi superindividuali e si costituisce con un atto unilaterale che produce effetti giuridici solo con la dichiarazione di volontà del fondatore, il quale destina i propri beni per perseguire una finalità. Può inoltre essere costituita per testamento. La fondazione ha un solo organo:

  • Formato dagli amministratori , che sono vincolati, dallo scopo del fondatore. ASSOCIAZIONE

“Una forma di organizzazione collettiva tramite la quale si perseguono scopi superindividuali.”

Si costituisce per contratto (di associazione), dove più persone si impegnano al perseguimento di uno scopo di natura ideale, non economico, è caratterizzata dalla quantità di persone (capitale umano) più che capitale economico/patrimoniale. Questo distingue le associazioni dalle società commerciali che perseguono uno scopo di lucro, le quali si distinguono in società di capitali (dotate di personalità giuridica), e società di persone(prive di personalità giuridica).

Quando non c'è iscrizione, significa che manca un accertamento sul fondo comune , e quindi serve la responsabilità personale per tutelarsi. Comitati: quando i fondi che sono destinati ad uno scopo di pubblica utilità sono raccolti per pubblica sottoscrizione da una pluralità di promotori. I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ Ci sono alcuni diritti soggettivi che sono “trovati” dal diritto, e sono definiti: DIRITTI DELL’UOMO. Si considerano come spettanti all’uomo in quanto tale, indipendentemente dall’ambiente politico e sociale in cui vive. Anche in UE possiamo ritrovare alcune fonti che se ne occupano: Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell’UE, e la Convenzione Europea sui diritti dell’uomo. Ci si è chiesti se i principi enunciati in queste ultime possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, questo problema sembra risolto in linea con l’art. 6 del TUE che spiega:

“i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali, fanno parte del diritto dell’UE in quanto principi generali.”

Quindi il rinvio alla CEDU non impone al giudice nazionale di applicare direttamente le disposizioni della convenzione, disapplicando la norma di diritto nazionale. Quando però le norme CEDU riconoscono i diritti fondamentali uguali a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, valga anche a loro riguardo il principio della diretta applicabilità del diritto dell’UE. La costituzione cita i diritti fondamentali all’art 2, e parla di diritti inviolabili. L’ INVIOLABILITA’ si articola in due contesti:

  • Da parte della pubblica autorità
  • Da parte degli altri uomini Occupandoci solo della protezione civile dei diritti della personalità, possiamo dire che sono protetti in quanto è riconosciuto un diritto al risarcimento e alla reintegrazione in forma specifica a chiunque abbia subito un “danno ingiusto”. I diritti sono: o Alla vita o All’integrità fisica o Alla salute o Al nome o All’immagine o All’identità personale o Alla libera manifestazione del pensiero o Alla riservatezza I diritti della personalità sono imprescrittibili, insieme al diritto di proprietà, sono indisponibili (non si vendono /cedono), e sono assoluti e quindi sono protetti nei confronti di tutti.

Essi godono di un sistema di tutela multilivello, la protezione è accordata:

  • A livello nazionale
  • A livello dell’UE
  • A livello del consiglio europeo (che non è il consiglio dell’UE, conta 47 stati aderenti, qua vengono emanate diverse convenzioni es. convenzione di Strasburgo 1981 – 2018, oppure salvaguardia dei diritti dell’uomo). Questi 3 citati Sono assistiti da organi giudiziari, che ne garantiscono l’osservanza e il rispetto. In Italia (corti e CC), in UE (giudici e corte giustizia UE), consiglio europeo (CEDU). DIRITTO ALLA SALUTE: ART. 32

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun

caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»

È diritto fondamentale dell’uomo, e il consenso al trattamento sanitario viene ribadito e disciplinato dalle norme ordinarie, Trova completamento in altre disposizioni normative. ➔ Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per legge. Se il paziente è incapace il consenso viene dato dal legale rappresentante, se è incosciente è giustificato sul principio dello stato di necessità.

«Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione

permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o

al buon costume».

Vi sono leggi che prevedono la donazione di organi del proprio corpo per il trapianto tra persone viventi, ma è vietata l’esecuzione forzata di pratiche (anche come il taglio di capelli). DIRITTO ALL’ONORE E ALLA REPUTAZIONE E’ esplicazione del diritto alla dignità personale, trova la consacrazione nel primo articolo della carta dei diritti dell’UE. La tutela passa per norme di diritto penale. Viene definito come un’offesa alla reputazione altrui. ✓ Diffamazione : lesione dell’onore rispetto ad altre persone, offendendo la persona rivolgendosi ad altri e non alla persona. ✓ Ingiuria : ci si rivolge direttamente alla persona. Chi lede l'onore altrui non è ammesso a provare la verità o la notorietà del fatto attribuito, in sede penale l'accertamento della verità può essere chiesto dalla persona offesa. Nessuno perde il diritto al rispetto del proprio onore, indipendentemente dalla propria condotta di vita. NOME