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Tipologia: Sintesi del corso
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Che cos'è il diritto? → Lo si può definire come un sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini (sia nei conflitti che si generano entro quella più elementare forma di convivenza che è ad esempio la famiglia, sia nei grandi conflitti da cui è percorsa la società nel suo insieme). Funzione del diritto → Proibire l'uso della violenza per la soluzione dei conflitti, risolvendoli con l'applicazione di regole predeterminate (norme), le quali stabiliscono quale fra gli interessi in conflitto sia degno di protezione e debba prevalere e quale non sia degno di protezione e debba soccombere. Queste regole compongono, nel loro insieme, un SISTEMA (detto ordinamento giuridico)→ Non provvedono, isolatamente, a questo o a quel possibile conflitto, ma ciascuna concorre con le altre ad assolvere una funzione complessiva, che è di adeguare i rapporti fra gli uomini, in tutta la loro varietà e complessità, ad un dato modello di ordinata convivenza e di realizzare un equilibrio generale e il più possibile stabile fra i diversi interessi in conflitto nella società. Questi sistemi di regole mutano nel TEMPO e si diversificano nello SPAZIO:
industriale ) in base ai cambiamenti di organizzazione economica della società, i cambiamenti dell'organizzazione civile ecc;
elementi di uniformità ( es. fra i diversi sistemi dell'Europa continentale o fra civil law e common law ). Organizzazione giuridica → Per ordinare una società secondo il diritto è necessaria un'apposita organizzazione; occorre:
Questi diversi sistemi di regole hanno, talvolta, una intrinseca forza obbligante superiore a quella del diritto, ma sono sistemi di regole ai quali si ubbidisce solo per interiore adesione ai valori che esprimono, non per esterna costrizione. Il diritto si distingue proprio per il suo carattere di coercività: esso non consiste solo in un sistema di regole che prescrivono o che proibiscono dati comportamenti; ma è anche un sistema organizzato per imporre l'osservanza delle proprie regole. Tale coercività della norma giuridica si attua mediante tecniche diverse:
L'unità del sistema del diritto è la norma giuridica. Il sistema nel suo complesso, l'insieme delle norme che lo compongono, prende il nome di ordinamento giuridico. Per indicare più norme tra loro coordinate per assolvere una funzione unitaria si parla di istituto ( es. istituto delle proprietà per indicare complessivamente le norme sulla proprietà ). Le norme giuridiche si presentano generalmente come dei comandi/precetti formulati in termini: ➢ Generali: non si rivolgono a singole persone, ma ad una serie di persone. ➢ Astratti: non riguardano fatti concreti, a una serie ipotetica di fatti. Sono regole per la soluzione di conflitti, ma sono regole precostruite a tal fine: non sono create quando il conflitto è già insorto, ma prima del suo insorgere e per l'eventualità che insorga (assicura uniformità e dimostra la certezza del diritto). ➢ Il testo delle leggi è solitamente diviso in articoli i quali possono a loro volta essere divisi in commi, ed entrambi (articoli o commi) possono contenere al loro interno una o più norme. ➢ Il discorso delle norme giuridiche, comunque sia formulato, è sempre un discorso in funzione precettiva : si distingue dal discorso descrittivo o assertivo, con il quale si comunicano conoscenze o si esprimono convincimenti. Anche se spesso le norme giuridiche sono formulate in termini apparentemente descrittivi ( es. art. 3 Cost: ''a tutti i cittadini deve essere riconosciuta pari dignità sociale'' ) vanno sempre intese in senso precettivo. Un comando individuale e concreto è, il provvedimento con il quale il giudice, applicando norme generali ed astratte risolve un conflitto già insorto. Questo comando, che è la SENTENZA , si rivolge a singole persone e riguarda un fatto determinato. Il grado di generalità e di astrattezza delle norme giuridiche può essere più o meno elevato:
L'applicazione del diritto privato caratterizza poi un intero e vasto settore dell'attivitò pubblica: quello dell' attività economica. Le imprese esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, sono sottoposte, salvo alcune eccezioni, alle medesime norme applicabili alle imprese private. Il diritto privato si rivela, a questo riguardo, come il diritto meglio adeguato allo svolgimento di attività imprenditoriali e, perciò, come più rispondente al perseguimento delle finalità di interesse generale che le attività economiche pubbliche debbono realizzare.
La parola ''diritto'' ha un doppio significato; la si impiega in senso:
cosa che forma oggetto della sua proprietà; ad esso corrisponde il dovere di tutti di astenersi dalla utilizzazione della cosa di proprietà altrui. Alla serie dei diritti assoluti appartengono:
→ Diritti relativi: quei diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili.
fatto'', e, dunque nei confronti di una o più persone determinate. Alla serie dei diritti relativi appartengono:
espropriare i beni dei privati nei casi previsti dalla legge e per motivi di interesse generale. A questo potere di espropriare non è correlativo un dovere del privato proprietario, il quale non deve fare o non fare alcunchè; egli, semplicemente, subisce le conseguenze di un atto altrui, perdendo il diritto di proprietà sul bene espropriato.
all'imprenditore di licenziare il proprio dipendente o il diritto di quest ultimo alle dimissioni volontarie. Il lavoratore nel primo caso e l'imprenditore nel secondo si trovano in una situazione di semplice soggezione al diritto potestativo altrui (il diritto di licenziare o il diritto di dimettersi); subendo le conseguenze dell'altrui recesso dal contratto. ONERE → Comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato.
costituiscono il fondamento''. Il soggetto è tenuto a un dato comportamento (deve provare i fatti) solo se vuole realizzare un dato risultato (se vuole far valere un diritto in giudizio). Egli è libero di dare o non dare la prova del proprio diritto; ma, se non la da, non conseguirà il risultato cui l'onere della prova è preordinato, e quindi non otterrà una sentenza che riconosca il suo diritto. POTESTA' → Solitamente il soggetto portatore dell'interesse protetto coincide con il soggetto titolare del diritto; vi sono però alcune situazioni in cui tale situazione manca. Può accadere che il diritto ogettivo attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui, e si parla di Potestà.
pretese sui secondi, riconosciuta loro non nel proprio interesse, ma nell'interesse del figlio. Le potestà sono poteri propri del soggetto, anche se spettantigli nell'interesse altrui. Non va confuso con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell'interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato ( es. rappresentanza ) o vi è abilitato per provvedimento della pubblica autorità ( es. tutori, curatori, amministratori giudiziari ), e in tal caso il potere di provvedere all'interesse altrui prende il nome di POTERE D' UFFICIO.
Il diritto oggettivo è norma che regola i rapporti fra gli uomini, imponendo loro doveri o riconoscendo loro diritti. E' al tempo stesso, norma che prevede FATTI, al verificarsi dei quali i doveri o i diritti si costituiscono, si modificano o si estinguno. ➢ Art. 2043 c.c. ''qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto''. Al verificarsi del fatto così descritto (fatto illecito) ricollega l'obbligazione, per il danneggiante, di risarcire il danno ed il correlativo diritto del daneggiato di ottenere il risarcimento. FATTI GIURIDICI → Ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici.
Fonti di produzione = i modi di formazione delle norme giuridiche. Di fonti del diritto si può parlare in 2 sensi Fonti di cognizione = i testi che contengono le norme giuridiche già formate. Così, la legge (principale fonte del diritto), viene in considerazione come fonte di produzione allorchè facciamo riferimento al procedimento di formazione delle leggi; e viene in considerazione come fonte di cognizione allorchè ci riferiamo ad una data legge già formata, contenente norme giuridiche già vigenti. Fonti del diritto nazionale: basate sulla sovranità dello Stato italiano; Le fonti del diritto che interessano il nostro paese sono di due ordini Fonti del diritto sovranazionale: basate sui poteri dell'Unione europea. Alla indicazione delle fonti del diritto è indicato l'art.1 delle '' Disposizioni sulla legge in generale '', che precedono il codice civile = PRELEGGI (risalenti al1942, non tengono conto della Costituzione, dell'Unione europea, dell'autonomia legislativa delle regioni) → Si limitano ad indicare come fonti del diritto le Leggi, i Regolamenti e gli Usi. Oggi il sistema delle fonti deve essere così gerarchicamente ordinato:
**_1. I Trattati e i regolamenti dell'UE;
✔ Giudizio a carattere solo eventuale: ad esso si previene se, nel corso di un processo civile, penale o amministrativo, una delle parti o lo stesso giudice abbia sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma di legge, e se la controversia non possa essere decisa indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale. Il giudice, in tal caso, si pronuncia sulla sua ''non manifesta infondatezza'' e rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo temporaneamente il processo. Se la Corte costituzionale dichiara ileggittima una norma di legge, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (effetto generale) eliminando la norma definitivamente dall'ordinamento giuridico. LEGGI ORDINARIE → Le leggi ordinarie, intese come fonti di produzione del diritto , sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche che è regolato dagli artt.70ss Cost. (l'iniziativa del governo o di ciascun membro del parlamento o dei consigli regionali o l'iniziativa popolare, la approvazione separata da parte di ciascuno dei due rami del parlamento, la promulgazione da parte del PDR). Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria:
giurisprudenza, ossia alle soluzioni uniformememnte date da più giudici ad una medesima questione interpretativa; anzi, alla conoscenza dei precedenti di giurisprudenza si attribuisce molta importanza.
INTERPRETAZIONE DOTTRINALE → Attività interpretativa di quei ricercatori specializzati nella interpretazione del diritto che sono i giuristi , i quali attraverso i loro studi e le loro ricerche formano degli astratti progetti o modelli di interpretazione della legge (saggi, trattati, commentari) ai quali i giudici possono attingere quando sono chiamati ad affrontare questioni interpretative. A differenza della interpretazione del giudice, non è formalmente vincolante (non ha carattere autoritativo), ma si impone solo per la forza di convinzione che gli argomenti prospettati riescono ad esercitare. INTERPRETAZIONE SECONDO IL DIRITTO DELL'UE → Va infine menzionata, fra i criteri di interpretazione della legge, l'interpretazione secondo il diritto dell'Unione Europea, enunciato all' Art.1 L. 287/1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato, il quale impone di questa legge una interpretazione ''effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza''. ➢ Così la locuzione ''impresa'' adottata da questa legge, che pure è legge di diritto interno, va intesa non nel senso che ad essa attribuisce il diritto interno, ma nel diverso e più lato significato che le attribuisce il diritto comunitario.
La statualità del diritto e, quindi, la sua nazionalità è tra i fenomeni caratteristici del diritto del nostro tempo. Ci si domanda quindi, con quale diritto regolare i rapporti fra cittadini di Stati diversi? E con quale diritto regolare i rapporti che cittadini stranieri costituiscono sul territorio di un altro Stato? IL RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA → Il principio della statualità del diritto non comporta necessariamente che sul territorio di ciascun Stato si applichi sempre e solo il diritto di quello Stato. Ciascuno Stato può, nella sua sovranità, autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi, anziché il diritto da esso prodotto, quello prodotto da altri Stati. ✔ Ciò accade in forza di una norma di diritto statuale (L.218/1995) che RINVIA , per la regolazione di certi rapporti, al diritto di altri Stati (ciò non implica una rinuncia alla sovranità, anzi, è esso stesso espressione di sovranità dello Stato). La materia è regolata da una serie di norme, dette NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO , le quali stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando, invece, il diritto di altri Stati. A loro volta, gli altri Stati hanno proprie norme di diritto internazionale privato che risolvono, dal loro punto di vista, i medesimi problemi, in quanto ciascun Stato formula a propria discrezione le proprie norme di diritto internazionale privato, senza tenere in acun conto le norme formulate dagli altri Stati = possibilità di conflitti: ➢ Es. Può accadere, che al rapporto fra due cittadini di Stati diversi entrambi gli Stati di appartenenza pretendano di applicare il proprio diritto, muovendo ciascuno da una diversa norma di diritto internazionale privato; oppure può accadere, all'opposto, che per quel rapporto entrambi gli Stati rinviino al diritto straniero. Per superare questi possibili conflitti vengono spesso stipulate CONVENZIONI INTERNAZIONALI, con le quali più Stati si impegnano reciprocamente ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato. Ciò non significa che siano convenzioni di diritto uniforme, in quanto, non realizzano un diritto a contenuto uniforme nei diversi Stati, ma semplicemente concordano i criteri in base ai quali ciascuno Stato applica il proprio diverso diritto.
la possibilità di conflitto permane. Ciascuno Stato risolve il conflitto facendo valere sia la propria sia la altrui norma di diritto internazionale privato → Vale il principio secondo il quale, quando la legge dello Stato rinvia ad una legge straniera, questa va applicata tenendo conto del rinvio da essa fatta ad altra legge, sempre che il medesimo rinvio sia ammesso anche dalla legge straniera oppure si tratti di rinvio alla legge italiana. LA LEGGE NAZIONALE E LA LEGGE DEL LUOGO → Le nostre norme adottano, fondalmentalmente, due criteri, che applicano alternativamente alle diverse materie: Criterio della legge nazionale → per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano oppure il diritto straniero a seconda che si tratti di regolare rapporti relativi a cittadini o a stranieri. Così si applica, in Italia, la legge nazionale dello straniero per ciò che attiene allo stato e alla capacità delle persone e ai rapporti di famiglia;
Per il diritto l’uomo è considerato una persona e anche un soggetto di diritto. CAPACITA’ GIURIDICA: attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri, è equivalente all’espressione soggettività giuridica, o personalità giuridica. Si acquista alla nascita e si perde alla morte. La persona concepita non ha la capacità giuridica, l’acquisto dei diritti è subordinato alla nascita. Se il bambino nasce e poi muore subito dopo, ha avuto quei diritti per un momento, e dopo la sua morte andranno a chi è suo erede, che può essere una persona diversa da quella nel caso lui fosse nato già morto. La nascita viene intesa come separazione del feto dalla gestante accompagnata da respirazione polmonare autonoma, anche se non accompagnata da vitalità (anche sa fa un respiro e muore). Per l’accertamento della morte si ricorreva alla pratica medica (vedere se respirava e se il cuore batteva?), solo dopo è stata fatta coincidere la morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo = morte cerebrale. Art 1 co. 2 → “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.” Art 748 e 320 → il primo riguarda il diritto a ricevere beni per donazione e il secondo riguarda l’amministrazione di questi dagli stessi genitori. L’acquisto viene però fatto dal neonato non dal concepito o nascituro.
economico, ecc. qui non si sta mettendo sullo stesso piano la vita della donna e del concepito, ma si sacrifica quest’ultima per la prima. ATTI DELLO STATO CIVILE La nascita viene dichiarata (entro 10 gg. Nel comune, entro 3 giorni alla direzione sanitaria dell’ospedale) da: Uno dei genitori Procuratore speciale Medico/ostetrica che hanno assistito (se madre muore, e padre non si sa chi sia) Altra persona che abbia assistito al parto Tener conto della volontà dell’anonimato della madre. La dichiarazione di nascita dà luogo alla formazione dell’atto di nascita e all’iscrizione della nascita nel registro dello stato civile.
In quest’ultimo si iscrivono anche altri atti che influiscono sullo stato civile della persona, e ha un forte valore probatorio, fanno fede fino a prova contraria. Nome: identificazione di ogni persona, composto da prenome (nome) + cognome. Deve corrispondere al sesso del bebè Non può essere dato lo stesso nome di altri parenti viventi Può essere dato un nome straniero ma va espresso in lettere dell’alfabeto italiano Scelto da chi dichiara la nascita Cognome: se il figlio nasce dentro il matrimonio avrà il cognome paterno, con una pronuncia della CC ha dichiarato illegittima l’attribuzione del cognome del padre se entrambi sono d’accordo a dargliene un altro. Se nasce fuori dal matrimonio verrà dato il nome del primo che lo ha riconosciuto, se si riconosce contemporaneamente si dà quello del padre, se il padre lo riconosce dopo il figlio può anteporre o sostituire il suo al cognome della madre. Se nasce da genitori ignoti il cognome viene attribuito dall’ufficiale di stato civile, non si può scegliere un cognome che fanno evincere l’origine fuori dal matrimonio, e non cognomi di famiglie note nel territorio della nascita. Se viene riconosciuto dopo può mantenere il cognome datogli e aggiungere il proprio, o addirittura sostituirlo. Se è minorenne → sceglie il giudice. RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO RESIDENZA : luogo della dimora abituale. DOMICILIO: luogo in cui ha stabilito la sede dei propri interessi/affari. Generale → tutti gli affari o interessi della vita Speciale → per affari particolari (rapporto di locazione) DIMORA : luogo in cui la persona soggiorna attualmente, per un tempo considerato stabile = sistemazione non occasionale. SOGGIORNO: luogo usato per alloggio occasionale o momentaneo (vacanza o affari). ASSENZA E MORTE PRESUNTA SCOMPARSA Se una persona scompare senza lasciare traccia, chi presume di essere un successore può chiedere al tribunale un curatore dello scomparso, e dopo due anni dall’ultima notizia può essere dichiarata l’assenza. I presunti eredi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, con possibilità di acquisire i frutti e le rendite, ma i beni non possono essere alienati o ipotecati. Chi amministra i beni può far propri i frutti e se lo scomparso ritorna gli vengono ridati i beni ma non le rendite. Se una persona scompare per 10 anni dal luogo di ultimo domicilio, il tribunale dichiara la morte presunta e la sentenza produce gli stessi effetti della morte naturale = si apre la successione ereditaria. Il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio, ma se il morto ritorna il nuovo
Inabilitazione: infermità di mente che non giustifica una privazione totale della capacità di agire, alcolisti, drogati, ecc. agli inabilitati è nominato un curatore. Entrambe hanno effetto dalla pubblicazione della sentenza. Amministratore di sostegno: infermità fisica o psichica, che non comportano perdita di autonomia, anche parziale, che non si traduce in incapacità tale da avere interdizione o inabilitazione. → il giudice nomina un amministratore di sostegno, e individua quali atti devono essere fatti dall’amm, quali dall’interessato e quali insieme. Incapacità naturale (o di intendere e di volere): può accadere che un maggiorenne si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere, temporanea o permanente senza essere interdetto o inabilitato.
Essa è dotata di capacità giuridica e per questo è titolare di diritti e di doveri, di avere la proprietà dei beni e di essere responsabili per i propri crediti e debiti, ecc. oltre a quella giuridica dispone anche della capacità di agire, quindi compiere degli atti per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi. La soggettività delle persone giuridiche, non è la stessa delle persone fisiche, ogni proposizione delle persone giuridiche è traducibile per le persone fisiche che la compongono. → questo per evitare abusi della personalità giuridica, ovvero, un ente viene costituito da più persone, non per raggiungere il vero scopo, ma ad esempio obiettivi come l’evasione fiscale ecc. =frapponendo un nuovo soggetto di diritto tra sé stessi e gli altri. CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE Le persone giuridiche possono essere pubbliche (enti pubblici) o private.
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI = Stato + regioni + province + comuni. Il carattere distintivo è quello di avere poteri sovrani o autoritativi (potestà di imperio). Li si definisce enti territoriali perché sono stanziati su un determinato territorio. ENTI PUBBLICI = sono distinti dai primi, e gli si affidano compiti specifici. Possono essere di diverso tipo. Gli enti strumentali sono enti che svolgono attività dello stato, che gliele affida, al fine di organizzare meglio il potere pubblico. Gli enti pubblici hanno tutti una doppia capacità → capacità sovrana e capacità giuridica + capacità di agire,
La doppia capacità c’è solo negli enti pubblici territoriali, gli enti strumentali hanno solo la capacità di diritto privato. Tutti gli enti pubblici perseguono fini pubblici, e sono destinati a soddisfare dei pubblici interessi, i quali però possono essere raggiunti anche da enti privati. PERSONE GIURIDICHE PRIVATE → organizzazioni collettive costituitesi tramite norme del CC. Sono persone giuridiche di diritto comune, quelle più comuni sono: fondazioni, associazioni e società. ENTI PRIVATI FONDAZIONE
Persegue scopi superindividuali e si costituisce con un atto unilaterale che produce effetti giuridici solo con la dichiarazione di volontà del fondatore, il quale destina i propri beni per perseguire una finalità. Può inoltre essere costituita per testamento. La fondazione ha un solo organo:
Si costituisce per contratto (di associazione), dove più persone si impegnano al perseguimento di uno scopo di natura ideale, non economico, è caratterizzata dalla quantità di persone (capitale umano) più che capitale economico/patrimoniale. Questo distingue le associazioni dalle società commerciali che perseguono uno scopo di lucro, le quali si distinguono in società di capitali (dotate di personalità giuridica), e società di persone(prive di personalità giuridica).
Quando non c'è iscrizione, significa che manca un accertamento sul fondo comune , e quindi serve la responsabilità personale per tutelarsi. Comitati: quando i fondi che sono destinati ad uno scopo di pubblica utilità sono raccolti per pubblica sottoscrizione da una pluralità di promotori. I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ Ci sono alcuni diritti soggettivi che sono “trovati” dal diritto, e sono definiti: DIRITTI DELL’UOMO. Si considerano come spettanti all’uomo in quanto tale, indipendentemente dall’ambiente politico e sociale in cui vive. Anche in UE possiamo ritrovare alcune fonti che se ne occupano: Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell’UE, e la Convenzione Europea sui diritti dell’uomo. Ci si è chiesti se i principi enunciati in queste ultime possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, questo problema sembra risolto in linea con l’art. 6 del TUE che spiega:
Quindi il rinvio alla CEDU non impone al giudice nazionale di applicare direttamente le disposizioni della convenzione, disapplicando la norma di diritto nazionale. Quando però le norme CEDU riconoscono i diritti fondamentali uguali a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, valga anche a loro riguardo il principio della diretta applicabilità del diritto dell’UE. La costituzione cita i diritti fondamentali all’art 2, e parla di diritti inviolabili. L’ INVIOLABILITA’ si articola in due contesti:
Essi godono di un sistema di tutela multilivello, la protezione è accordata:
È diritto fondamentale dell’uomo, e il consenso al trattamento sanitario viene ribadito e disciplinato dalle norme ordinarie, Trova completamento in altre disposizioni normative. ➔ Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per legge. Se il paziente è incapace il consenso viene dato dal legale rappresentante, se è incosciente è giustificato sul principio dello stato di necessità.
Vi sono leggi che prevedono la donazione di organi del proprio corpo per il trapianto tra persone viventi, ma è vietata l’esecuzione forzata di pratiche (anche come il taglio di capelli). DIRITTO ALL’ONORE E ALLA REPUTAZIONE E’ esplicazione del diritto alla dignità personale, trova la consacrazione nel primo articolo della carta dei diritti dell’UE. La tutela passa per norme di diritto penale. Viene definito come un’offesa alla reputazione altrui. ✓ Diffamazione : lesione dell’onore rispetto ad altre persone, offendendo la persona rivolgendosi ad altri e non alla persona. ✓ Ingiuria : ci si rivolge direttamente alla persona. Chi lede l'onore altrui non è ammesso a provare la verità o la notorietà del fatto attribuito, in sede penale l'accertamento della verità può essere chiesto dalla persona offesa. Nessuno perde il diritto al rispetto del proprio onore, indipendentemente dalla propria condotta di vita. NOME